Ravvedimento Operoso Per Errata Gestione Split Payment: Come E Difesa Legale

Introduzione

Il ravvedimento operoso per errata gestione dello split payment è uno dei temi più delicati del contenzioso IVA perché mette il contribuente in una posizione apparentemente paradossale: l’imposta, in molti casi, non passa materialmente dal fornitore, ma il fornitore resta comunque il soggetto debitore dell’IVA in relazione all’operazione.

Questo significa che un errore di qualificazione del cliente, di emissione della fattura, di annotazione dello “split payment”, di versamento da parte della pubblica amministrazione o di coordinamento fra fornitore e committente può tradursi in sanzioni, comunicazioni di irregolarità, avvisi di recupero e, nei casi più gravi, cartelle e procedure esecutive. Il problema, al 27 maggio 2026, è ancora attuale: il meccanismo della scissione dei pagamenti continua infatti ad applicarsi, allo stato delle fonti ufficiali esaminate, fino al 30 giugno 2026; dal 1° luglio 2025, però, sono uscite dal perimetro dello split payment le società quotate FTSE MIB, con la conseguenza che l’errore temporale e soggettivo è oggi una delle prime difese da impostare.

Per il debitore e per il contribuente, la regola pratica non è “pagare subito e basta”, ma “ricostruire prima, decidere poi”.

Bisogna capire, con documenti alla mano, se l’operazione rientrava davvero nello split payment, se il cliente era tra i soggetti inclusi negli elenchi ufficiali, se la data dell’operazione ricadeva in un periodo coperto dal regime, se l’IVA è già stata versata dal soggetto pubblico, se la violazione è solo formale o ha inciso sulla liquidazione del tributo, se è ancora ammesso il ravvedimento, se convengono l’autotutela, la definizione agevolata o il contenzioso. La stessa Agenzia delle entrate, in più risposte a interpello, ha ribadito che la scissione dei pagamenti non fa venir meno, in capo al cedente o prestatore, la qualifica di debitore d’imposta; ed è proprio questa permanenza della soggettività passiva del fornitore a rendere decisiva l’assistenza tecnica qualificata.

In questo contesto, l’assistenza professionale non serve solo a “difendersi” dopo la notifica dell’atto, ma soprattutto a evitare il doppio errore tipico: pagare più del dovuto oppure impugnare male.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nel diritto tributario e nel diritto bancario; è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, la differenza concreta la fanno la verifica tecnica dell’atto, la ricostruzione dei flussi IVA, la scelta del corretto strumento di ravvedimento o di contestazione, la richiesta di sospensione, la gestione delle trattative con l’amministrazione finanziaria o con l’agente della riscossione e, quando occorre, l’impostazione di una strategia giudiziale e stragiudiziale integrata.

Chi ha ricevuto una comunicazione di irregolarità, un invito, un avviso o una cartella collegata a un errore sullo split payment deve anche sapere che il ravvedimento operoso ha una disciplina molto precisa: presuppone la rimozione della violazione, il versamento del tributo o della differenza, degli interessi legali e della sanzione ridotta; per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, però, la possibilità di ravvedersi si blocca con la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati e formali espressamente richiamate dalla legge. Questo è il punto in cui la rapidità della consulenza fa la differenza tra una regolarizzazione ordinata e una gestione costosa, tardiva o improduttiva.

L’obiettivo di questo articolo, aggiornato a maggio 2026, è offrire una guida legale completa, pratica e difensiva su cosa fare in caso di errata gestione dello split payment: quali norme contano davvero, quando il ravvedimento è ancora possibile, come si calcola, quali errori si possono correggere, quali argomenti usare per contestare sanzioni e recuperi, quando ha senso una definizione agevolata e quando invece va costruita una linea difensiva davanti al giudice tributario o nella fase di riscossione. Il taglio sarà volutamente orientato al contribuente: non alla prospettiva dell’ufficio, ma a quella di chi deve limitare il danno, salvare liquidità e difendersi bene.

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Quadro normativo e giurisprudenziale

Lo split payment nasce nell’ordinamento IVA italiano con l’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla legge di stabilità 2015. La logica della norma è antifrode: il fornitore emette fattura con addebito dell’IVA, ma il cliente pubblico o il soggetto ricompreso nel perimetro speciale trattiene l’imposta e la versa direttamente all’Erario. Nelle fonti ufficiali più recenti il Ministero dell’economia e delle finanze ha confermato che, sulla base della decisione europea di proroga, il meccanismo continua ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026; la stessa area istituzionale del MEF dedicata alla scissione dei pagamenti pubblica gli elenchi di riferimento anche per il 2026. Inoltre, una FAQ dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2025 ha chiarito l’effetto del d.l. n. 84/2025: dal 1° luglio 2025 escono dallo split payment le cessioni e prestazioni rese alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB, con conseguenze immediate su tutte le operazioni successive a quella data.

Questo dato temporale è già una regola difensiva fondamentale. Se l’ufficio recupera IVA o applica sanzioni assumendo la debenza dello split payment su operazioni verso una società FTSE MIB dal 1° luglio 2025 in poi, la pretesa va contestata alla radice. Se invece l’operazione è anteriore al 1° luglio 2025, oppure riguarda una pubblica amministrazione o altro soggetto ancora incluso negli elenchi 2026, il problema si sposta dalla sfera dell’an debeatur alla sfera del quomodo: fattura corretta o errata, versamento eseguito o omesso, annotazione formale, duplicazione del pagamento, note di variazione, dichiarazione IVA e LIPE coerenti o incoerenti.

Sul punto più importante per il contribuente — cioè chi sia il soggetto debitore dell’imposta — l’Agenzia delle entrate è stata costante. Nelle risposte a interpello n. 436/2019, n. 109/2020 e n. 511/2021, tutte provenienti da fonti istituzionali, si afferma in sostanza che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venir meno in capo al cedente o prestatore la qualifica di debitore dell’imposta. In altri termini, lo split payment produce una scissione tra il debitore dell’IVA nei confronti dell’Erario e il soggetto materialmente tenuto al versamento. Questo è il motivo per cui il fornitore non può permettersi una gestione approssimativa della fattura o della qualificazione del cliente: l’errore non si esaurisce in un fatto “esterno” imputabile solo alla pubblica amministrazione.

Il ravvedimento operoso resta disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997. La norma, nel testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede le classiche riduzioni sanzionatorie in funzione del tempo: un decimo del minimo per la regolarizzazione entro trenta giorni; un nono del minimo entro novanta giorni; un ottavo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno; un settimo entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo o, in mancanza, entro due anni; un sesto oltre tali termini; un quinto del minimo dopo constatazione, purché non siano stati notificati atti di liquidazione o di accertamento. La stessa disposizione richiede, al comma 2, che il perfezionamento avvenga con il pagamento del tributo o della differenza, degli interessi legali maturati giorno per giorno e della sanzione ridotta.

L’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 contiene anche la regola più importante per chi ha già ricevuto segnali dall’amministrazione. Il comma 1-ter, nel testo ufficiale consultato, chiarisce che, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, il ravvedimento non è precluso da accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, ma è inibito dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La pagina istituzionale dell’Agenzia dedicata al ravvedimento lo ribadisce espressamente: per i tributi amministrati dall’Agenzia, la soglia di arresto è la notifica degli atti e delle comunicazioni tipizzate.

Sempre sul piano normativo, bisogna considerare che il sistema sanzionatorio tributario ha subito una revisione profonda con il d.lgs. n. 87/2024, poi confluita nel testo unico di cui al d.lgs. n. 173/2024. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 93 del 2025, ha richiamato proprio questa evoluzione, osservando che il legislatore delegato ha ridisegnato il volto delle sanzioni tributarie “all’insegna della proporzionalità”. Lo stesso provvedimento della Consulta è molto utile per il difensore anche oltre il caso specifico, perché afferma un principio generale di sistema: il principio di proporzionalità si applica alla generalità delle sanzioni amministrative e riguarda anche quelle tributarie; anche in materia fiscale non può venire manifestamente meno il rapporto di congruità tra sanzione e gravità dell’illecito. Per il contribuente che discute sanzioni da split payment, specie in casi di imposta già incassata dall’Erario o di errori meramente formali, questo principio è ormai troppo importante per essere trascurato.

Sul versante dell’omesso o tardivo pagamento, le fonti istituzionali dell’Agenzia delle entrate aggiornate dopo la riforma sanzionatoria ricordano che, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento di imposte è pari al 25%. La stessa prassi amministrativa, nelle pagine di calcolo del ravvedimento, offre esempi attualizzati: per una regolarizzazione dopo due giorni dalla scadenza, la sanzione da ravvedere è pari allo 0,17%, segnalando così il funzionamento del meccanismo ultraridotto per i ritardi brevissimi; le medesime pagine richiamano anche percentuali come l’1,25%, coerenti con la riduzione del minimo applicabile nel sistema vigente. È un dato di enorme rilievo pratico, perché molte gestioni scorrette dello split payment non sfociano in evasione piena, ma in tardivi versamenti di importi già determinati.

Per i pagamenti di ravvedimento, gli interessi da applicare sono quelli legali. Per il 2026, il MEF ha fissato il saggio degli interessi legali all’1,60% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Questo dato va usato in tutti gli esempi di calcolo che riguardano violazioni commesse o regolarizzate nel 2026, salvo i casi in cui la violazione abbracci periodi a cavallo d’anno, nei quali vanno applicati pro rata temporis i saggi via via vigenti.

Un’ulteriore norma preziosa per il debitore con problemi di cassa è l’art. 13-bis del d.lgs. n. 472/1997, introdotto dal d.l. n. 34/2019. La disposizione, come riportata nei testi ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ha chiarito che l’art. 13 si interpreta nel senso che è possibile ravvedere il tributo anche con versamenti frazionati, purché siano rispettate le condizioni temporali e sostanziali della regolarizzazione per la quota via via sanata. Questa precisazione è strategica: non esiste una “rateizzazione del ravvedimento” in senso classico, ma è possibile perfezionare il ravvedimento per singole quote di imposta, con i relativi interessi e sanzioni, limitando così il danno quando il contribuente non riesce a coprire in un solo giorno l’intero importo.

Quando la gestione dello split payment è errata e quali rischi corri davvero

L’errore sullo split payment, dal punto di vista operativo, assume almeno cinque forme ricorrenti. La prima è l’errore di perimetro soggettivo: il fornitore applica lo split payment a un cliente che non rientra più nel regime, oppure non lo applica a un cliente che invece ne è ancora soggetto. La seconda è l’errore temporale: si applica la scissione oltre o prima del periodo corretto. La terza è l’errore documentale: la fattura non riporta correttamente il riferimento al regime o la descrizione tecnica è inesatta. La quarta è l’errore di versamento: la pubblica amministrazione o il soggetto obbligato versa tardi o non versa. La quinta è l’errore di coordinamento: fornitore e committente, ciascuno per prudenza o per confusione, determinano un doppio versamento oppure una rettifica disallineata fra fattura, note di variazione e dichiarazioni. Questi sono i casi in cui l’avvocato tributario e il commercialista devono lavorare insieme, perché la soluzione giusta non è mai solo “giuridica” o solo “contabile”.

L’errore più insidioso, oggi, è quello soggettivo-temporale. Se nel 2026 stai controllando fatture dell’ultimo biennio, devi separare subito tre blocchi: operazioni verso soggetti pubblici o altri soggetti inclusi negli elenchi 2026; operazioni verso società FTSE MIB fino al 30 giugno 2025; operazioni verso società FTSE MIB dal 1° luglio 2025 in avanti, che non ricadono più nello split payment. In difesa, questa distinzione vale più di qualsiasi discussione astratta. Se il presupposto soggettivo o temporale manca, la regolarizzazione non va impostata come ravvedimento di un debito realmente dovuto, ma come contestazione della pretesa o rettifica del documento emesso per errore.

Sul piano documentale, una risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate del 2020 richiama espressamente la necessità che la fattura rechi l’annotazione “split payment”, con richiamo alla sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997 in caso di omissione. In altre parole, il difetto di annotazione non va mai banalizzato. Se l’operazione era davvero soggetta alla scissione dei pagamenti, la fattura sbagliata va corretta senza attendere che il problema emerga da solo in sede di controllo automatizzato, perché la violazione formale può innestare una contestazione più ampia sulla corretta gestione dell’IVA.

Va però ricordato che la stessa amministrazione, con la circolare n. 9/E del 2018, ha adottato una linea di favore transitoria per alcuni errori commessi nella fase iniziale di estensione del meccanismo: il principio, desumibile dalle fonti ufficiali richiamate nelle ricerche istituzionali dell’Agenzia, è che non venivano applicate sanzioni per comportamenti difformi tenuti fino al 7 maggio 2018. Questo precedente non si applica automaticamente al 2026, ma è utile difensivamente per due ragioni: dimostra che l’amministrazione stessa riconosce l’elevata tecnicità del regime; e rafforza, nei casi attuali, l’argomento della buona fede, dell’obiettiva incertezza normativa o dell’errore scusabile quando l’errore dipende da mutamenti soggettivi e temporali del perimetro applicativo.

Altro rischio tipico è la duplicazione del pagamento. Proprio perché il fornitore resta debitore d’imposta ma non sempre materialmente versante, può accadere che, a fronte di una fattura o di una nota di variazione gestita male, una parte versi l’IVA in modo ordinario e l’altra la versi ancora in split payment, oppure che la pubblica amministrazione trattenga e versi un’imposta che il fornitore ha già considerato nella propria liquidazione. L’Agenzia delle entrate ha dedicato a questo tema la risoluzione n. 79/E del 2020 sulle modalità di recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti. Anche quando non si è ancora davanti a un atto impositivo, dunque, la difesa deve partire dalla riconciliazione dei flussi e non dalla sola lettura della fattura.

Dal punto di vista dei versamenti, i codici tributo ufficiali sono un indicatore importante anche in chiave difensiva. Le fonti dell’Agenzia delle entrate individuano il codice 6040 per l’“IVA dovuta dalle PP.AA. – scissione dei pagamenti – art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972”; il codice 6041 per l’“IVA dovuta dalle PP.AA. e società identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 1, d.m. 23/01/2015”; nel modello F24 EP compaiono i codici 620E e 621E corrispondenti alle stesse categorie di versamento. Se nei modelli di pagamento, nelle quietanze o nella contabilità del cliente compare un codice incompatibile con il regime o con la natura dell’acquisto, la ricostruzione difensiva deve partire da lì.

Tabella pratica delle situazioni più frequenti

SituazioneRischio principalePrima mossa difensiva
Split payment applicato a soggetto non più inclusoRecupero IVA o rettifiche indebiteVerifica elenchi MEF e data operazione
Split payment non applicato a soggetto inclusoSanzioni e contestazione della fatturaCorrezione documentale e verifica ravvedimento
Mancata annotazione “split payment” in fatturaViolazione formale e rilievi documentaliRettifica della fattura e memoria difensiva
Tardivo versamento da parte della PA/soggetto obbligatoSanzione per tardivo od omesso versamentoCalcolo ravvedimento, interessi e correzione immediata
Doppio versamento o note di variazione scoordinateCredito bloccato, recuperi e contenziosoRiconciliazione pagamenti, istanza e strategia congiunta

La tabella sintetizza il perimetro soggettivo e temporale del regime, i principi dell’Agenzia sul ruolo del fornitore, le indicazioni ufficiali sui codici tributo e l’esistenza di un canale istituzionale per il recupero dei maggiori versamenti da split payment.

Ravvedimento operoso passo per passo

La domanda corretta non è “posso fare il ravvedimento?”, ma “di quale violazione sto davvero parlando?”. In materia di split payment bisogna distinguere almeno tre ipotesi: omesso o tardivo versamento dell’IVA dovuta in regime di scissione dei pagamenti; errore documentale o formale nella fattura; errata qualificazione dell’operazione, cioè split payment applicato quando non doveva essere applicato o non applicato quando doveva esserlo. Solo dopo aver individuato la vera natura dell’errore si può decidere se il ravvedimento è lo strumento giusto, se deve riguardare il tributo, solo la sanzione, oppure se non bisogna ravvedere nulla ma contestare l’impostazione dell’ufficio o ripristinare correttamente la documentazione.

Il primo controllo è temporale. Il ravvedimento, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, resta possibile fino alla notifica degli atti di liquidazione o accertamento e delle comunicazioni espressamente richiamate dalla legge, comprese quelle da controllo automatizzato e formale. Questo significa che una semplice attività istruttoria o l’avvio di verifiche non bloccano automaticamente il ravvedimento; lo blocca, invece, la notifica dell’atto tipizzato. È il motivo per cui, quando arriva una PEC, una raccomandata o una comunicazione registrata sui canali istituzionali, non bisogna aspettare: la finestra per sanare spontaneamente la violazione può essersi già chiusa.

Il secondo controllo è contabile-documentale. Bisogna raccogliere e ordinare almeno questi documenti: fatture elettroniche emesse o ricevute; eventuali note di credito o debito; quietanze F24 o F24 EP; estratti dei codici tributo 6040, 6041, 620E, 621E; registri IVA; liquidazioni periodiche; dichiarazione annuale IVA; eventuali comunicazioni dell’ente pubblico o del cliente sulla propria inclusione negli elenchi MEF; prova del pagamento della parte imponibile; eventuali contestazioni o scambi mail con il committente. In moltissimi casi, il successo della difesa dipende da un dettaglio pratico: dimostrare che l’Erario ha già incassato l’imposta, che il ritardo è marginale o che la violazione è nata da un disallineamento tecnico e non da un intento evasivo.

Il terzo controllo riguarda il tipo di importo da versare. L’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 richiede, per il perfezionamento del ravvedimento, il pagamento del tributo o della differenza, degli interessi legali maturati giorno per giorno e della sanzione ridotta. Nel 2026 gli interessi legali sono pari all’1,60% annuo. Se la violazione è del 2026 e la regolarizzazione avviene interamente nello stesso anno, il calcolo è più semplice; se invece si attraversa il 2025 o si sanano ritardi iniziati in anni precedenti, il professionista deve applicare i diversi tassi legali pro tempore.

Il quarto controllo è sanzionatorio. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in avanti, l’Agenzia delle entrate ricorda che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo pagamento di imposte è del 25%. Nelle pagine ufficiali sul ravvedimento, la stessa Agenzia mostra come, per una regolarizzazione dopo due giorni dalla scadenza, la sanzione ravvedibile scenda allo 0,17%; ciò dimostra che il sistema in vigore consente di neutralizzare in modo molto significativo il costo sanzionatorio dei ritardi brevissimi, a condizione che il contribuente si muova subito. Per ritardi più lunghi, la percentuale cresce, ma resta comunque enormemente inferiore alla sanzione piena, soprattutto se si agisce entro trenta o novanta giorni.

Il quinto controllo è strategico: capire se il ravvedimento debba essere integrale o frazionato. L’art. 13-bis del d.lgs. n. 472/1997 consente il ravvedimento anche con versamenti frazionati. In pratica, se il contribuente non ha liquidità sufficiente per coprire subito tutto il debito, può comunque iniziare a sanare quote del tributo, perfezionando il ravvedimento per ciò che viene effettivamente pagato con i corrispondenti interessi e la sanzione ridotta. È una leva difensiva preziosa, ma va usata bene: il ravvedimento si perfeziona solo per la parte correttamente coperta; il residuo resta esposto. Qui l’assistenza professionale serve soprattutto a evitare pagamenti inutili o mal imputati.

Tabella di calcolo operativo del ravvedimento nel 2026

Momento della regolarizzazioneRegola di riduzioneLogica pratica
Entro 30 giorni1/10 del minimoFinestra più efficiente per ritardi contenuti
Entro 90 giorni1/9 del minimoAncora molto conveniente
Entro dichiarazione dell’anno della violazione1/8 del minimoUtile se il problema emerge in sede di chiusura IVA
Entro dichiarazione dell’anno successivo1/7 del minimoResiduale ma ancora vantaggioso
Oltre il termine successivo1/6 del minimoUltima soglia ordinaria prima della constatazione
Dopo constatazione ma prima di atti liquidazione/accertamento1/5 del minimoPossibile solo finché non arrivano gli atti che bloccano il ravvedimento

La sintesi riproduce la struttura dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e va sempre combinata, per le violazioni di versamento nel sistema vigente dal 1° settembre 2024, con la sanzione base aggiornata richiamata dall’Agenzia delle entrate e con il tasso legale 2026 dell’1,60%.

In concreto, la procedura più prudente è questa. Primo: si verifica se l’operazione era effettivamente soggetta allo split payment. Secondo: si ricostruisce chi ha già versato cosa e quando. Terzo: si correggono i documenti fiscali errati, se necessario. Quarto: si calcola il ravvedimento sulla differenza realmente dovuta, non su importi teorici o duplicati. Quinto: si versano imposta, interessi e sanzione ridotta con i codici corretti. Sesto: si allineano registri, LIPE e dichiarazione annuale. Settimo: si conserva un fascicolo difensivo completo, già pronto, nel caso in cui l’ufficio contesti ugualmente la violazione. È questa la differenza tra un ravvedimento fatto “per paura” e un ravvedimento fatto bene.

Come difendersi con l’avvocato

Il primo errore difensivo del contribuente è pensare che lo split payment sia solo un problema di commercialista. Non è così. Lo diventa, sul piano giuridico, appena arriva una comunicazione di irregolarità, un avviso di recupero, una contestazione sanzionatoria o una cartella. In quel momento non basta più sapere “quanto manca”, ma bisogna capire se l’atto è fondato, se è motivato in modo adeguato, se imputa correttamente il soggetto passivo, se considera il versamento già effettuato dall’ente pubblico, se qualifica la violazione come sostanziale quando in realtà è formale, oppure se ignora il mutato perimetro del regime dopo il 1° luglio 2025.

La difesa cambia radicalmente a seconda della fase in cui ti trovi. Se non è ancora arrivato un atto bloccante, la strategia migliore è spesso il ravvedimento, magari preceduto da una ricostruzione documentale e accompagnato da una memoria tecnica da tenere pronta in caso di successivi rilievi. Se invece è arrivata una comunicazione di irregolarità, l’obiettivo è verificare immediatamente se l’ufficio stia recuperando un reale omesso versamento oppure un semplice disallineamento da fatturazione o da errata imputazione dei codici. Le stesse pagine istituzionali dell’Agenzia ricordano che la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della prima comunicazione; per il contribuente, questo significa che il tempo utile per contestare o definire non è indefinito e non coincide più con il calendario del ravvedimento spontaneo.

Quando invece è stato notificato un vero atto impositivo, il difensore deve impostare la linea su quattro piani contemporanei. Il primo piano è fattuale: dimostrare, con fatture, estratti, F24 e riconciliazioni, il reale flusso dell’IVA. Il secondo è normativo: verificare che il perimetro dello split payment fosse davvero applicabile alla data concreta dell’operazione. Il terzo è sanzionatorio: contestare la sproporzione, l’errata qualificazione dell’illecito o il mancato riconoscimento della natura meramente formale della violazione. Il quarto è processuale: scegliere se impugnare subito, chiedere sospensione, tentare la definizione o interloquire in autotutela. Qui l’avvocato serve per evitare che il contribuente confonda debito tributario, sanzione e riscossione, che sono tre piani spesso sovrapposti ma giuridicamente distinti.

Un’arma difensiva molto forte, soprattutto nei casi in cui l’Erario abbia già incassato l’imposta o l’errore dipenda da tecnicismi del regime, è il principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 2025, ha detto con chiarezza che il principio di proporzionalità si applica anche alle sanzioni tributarie e che non può mancare il rapporto di congruità tra sanzione e gravità dell’illecito. Anche se il caso deciso riguardava l’IVA all’importazione, il principio ha portata sistemica e rafforza tutte le difese in cui l’amministrazione cumula pretese sanzionatorie in modo irragionevole rispetto a un danno fiscale inesistente, minimo o già integralmente riparato. Per chi discute errori di split payment, questa non è una citazione “ornamentale”: è una base argomentativa seria per chiedere riduzione, riqualificazione o annullamento della sanzione.

Anche la giurisprudenza di legittimità più recente conferma quanto sia decisivo qualificare correttamente il fatto fiscale. Nella sentenza n. 34452 del 2023, la Corte di cassazione ha ribadito la distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti ai fini sanzionatori, richiamando il dato normativo dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e confermando che la misura della reazione punitiva dipende dal preciso inquadramento giuridico della violazione. Nella pratica dello split payment questo si traduce in una regola difensiva semplice: prima di discutere l’importo della sanzione, bisogna discutere la qualificazione della violazione. Se l’ufficio sbaglia categoria, sbaglia sanzione.

Una seconda regola difensiva emerge dalla giurisprudenza sulla neutralità dell’IVA. La sentenza n. 13162 del 2024 della Corte di cassazione ha valorizzato l’equivalenza, in chiave sostanziale, tra i presupposti della detrazione e quelli del rimborso dell’IVA in relazione a opere su beni di terzi, nel quadro del principio di neutralità dell’imposta. Pur non riguardando direttamente lo split payment, questo arresto è utile nella costruzione difensiva di tutti i casi in cui la gestione formale del tributo venga separata dalla sua sostanza economica. In altre parole: dove non c’è perdita effettiva per l’Erario e il tributo è correttamente ricostruibile, la difesa deve spingere per una lettura sostanziale e non meramente formalistica.

Sul piano strettamente pratico, l’avvocato può aiutarti in cinque modi decisivi. Può chiedere e organizzare l’accesso completo agli atti. Può costruire una memoria tecnico-giuridica prima ancora del ricorso. Può verificare se c’è spazio per una sospensione o per una definizione. Può coordinare la posizione del fornitore con quella del committente o della PA, evitando che ciascuno difenda “il proprio pezzo” peggiorando il quadro complessivo. Può, infine, preparare il fascicolo per la fase della riscossione, che spesso è il vero campo di battaglia quando il contribuente, per paura di aggravare la posizione, ha omesso di contestare per tempo l’errore a monte. Se il problema si salda con una crisi di liquidità, allora la difesa tributaria deve integrarsi con gli strumenti di gestione del debito: è il punto in cui un team multidisciplinare vale più di una consulenza episodica.

Strumenti alternativi e gestione della crisi del debito

Non sempre la soluzione migliore è il ravvedimento puro. Talvolta la violazione nasce tardi, viene scoperta dopo una comunicazione o si inserisce in un quadro più ampio di debiti fiscali, contributivi e bancari. In questi casi il contribuente deve ragionare in termini di strategia complessiva. Se il problema riguarda solo uno o pochi versamenti e la posizione è ancora “pulita”, il ravvedimento resta il primo strumento. Se invece il debito è già nella fase della riscossione, occorre verificare definizioni agevolate, riammissioni, rateizzazioni e, quando il peso debitorio è strutturalmente insostenibile, gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Al 27 maggio 2026, non solo è ancora attiva la Rottamazione-quater per chi è già dentro la procedura — con rata in scadenza il 31 maggio 2026 secondo il calendario ufficiale di Agenzia delle entrate-Riscossione — ma resta rilevante anche la riammissione alla Rottamazione-quater introdotta dalla legge n. 15/2025, che ha riguardato i contribuenti decaduti per inadempimenti entro il 31 dicembre 2024. Le fonti ufficiali dell’agente della riscossione ricordano che le successive scadenze della riammissione cadono anche nel 2026 e nel 2027. Questo significa che, se l’errore sullo split payment ha già generato carichi affidati o sta per farlo in un contesto debitorio più ampio, l’analisi difensiva non può fermarsi al singolo atto: bisogna valutare se esista una finestra di sistemazione dell’intero magazzino fiscale.

Sempre al 27 maggio 2026, diversamente da quanto sarebbe stato corretto scrivere nei periodi anteriori, è attiva anche la Rottamazione-quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026. Le fonti ufficiali di Agenzia delle entrate-Riscossione chiariscono che riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; la domanda di adesione poteva essere presentata entro il 30 aprile 2026; l’Agenzia invia entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute; le prime tre rate sono fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026. Questo punto è decisivo perché il tuo quesito chiede espressamente di non inserire la Rottamazione-quinquies se non attiva: alla data odierna, invece, lo è e va considerata tra gli strumenti alternativi realmente disponibili.

L’utilità pratica delle definizioni agevolate, però, non è automatica. Se il problema di split payment è ancora nella fase amministrativa e può essere risolto con una correzione tempestiva o un ravvedimento minimamente oneroso, entrare in una definizione della riscossione sarebbe spesso un errore. Se invece il debito è già cartolarizzato in cartella, se sono partiti fermi o ipoteche, o se il contribuente ha un arretrato fiscale diffuso, allora la definizione agevolata può diventare lo strumento più conveniente per tagliare sanzioni, interessi di mora e aggio, spostando il focus dalla contestazione del singolo errore alla sostenibilità dell’intero debito. È una scelta che va fatta con una comparazione numerica precisa, non per slogan.

Qui si innesta la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione sulla Rottamazione-quater. Nella sentenza n. 5889 del 2026, tratta dalle Sezioni Unite civili, la Corte ha preso atto dell’intervento chiarificatore del legislatore, rilevando che, quanto agli effetti processuali dell’adesione alla procedura, il perfezionamento dell’ammissione discende dalla presentazione della domanda e dalla comunicazione di accoglimento, mentre l’estinzione del processo si collega al pagamento della prima o unica rata. È una precisazione molto concreta: in sede di difesa, adesione alla definizione ed effetti sul processo non vanno confusi. Anche sulle pendenze connesse a errori di split payment già sfociati in giudizio o in riscossione, la tempistica dei pagamenti è decisiva.

Quando il debito fiscale non è episodico ma strutturale, il problema cambia ancora. In questa fascia rientrano i contribuenti che, oltre allo split payment, hanno esposizioni da IVA ordinaria, imposte dirette, contributi, finanziamenti, carte, scoperti, cartelle pregresse e magari una crisi d’impresa o di sovraindebitamento già in atto. In questi casi gli strumenti di composizione della crisi, di esdebitazione o di ristrutturazione del passivo diventano centrali. Qui è essenziale l’assistenza di un professionista che conosca contemporaneamente la difesa tributaria e gli strumenti di gestione della crisi, perché un ravvedimento ben fatto ma isolato può essere inutile se il problema reale è l’insolvenza sistemica. Per questa ragione l’integrazione tra legale tributario, commercialista e consulente della crisi non è un plus, ma una necessità.

FAQ, simulazioni, sentenze aggiornate e conclusione

FAQ

Se ho sbagliato a emettere la fattura in split payment, devo sempre ravvedermi?
No. Prima devi verificare se lo split payment era davvero applicabile a quella operazione, in quella data e verso quel soggetto. Se il cliente non rientrava nel regime, oppure ne era uscito — ad esempio perché società FTSE MIB dopo il 1° luglio 2025 — la strada può essere la correzione documentale e la contestazione dell’eventuale recupero, non il ravvedimento di un tributo non dovuto.

Il fornitore resta responsabile anche se l’IVA la versa la pubblica amministrazione?
Sì. L’Agenzia delle entrate ha chiarito più volte che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venir meno al cedente o prestatore la qualifica di debitore dell’imposta, pur spostando il versamento materiale sul soggetto pubblico o sul soggetto incluso nel regime.

Posso fare il ravvedimento anche se so che l’Agenzia mi sta controllando?
In linea generale sì, finché non ti è stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento, o una delle comunicazioni che la legge considera ostative per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Accessi e verifiche, da soli, non chiudono automaticamente la porta al ravvedimento.

Se è arrivata una comunicazione da controllo automatizzato IVA, il ravvedimento è ancora possibile?
Per quella violazione, no nella forma ordinaria del ravvedimento prevista dall’art. 13, perché la legge considera ostative anche le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Da quel momento si entra nella disciplina propria della comunicazione ricevuta.

Quanto conta la velocità?
Moltissimo. Le percentuali di sanzione ridotta sono fortemente collegate al momento in cui avviene la regolarizzazione. L’Agenzia mostra che, con pochissimi giorni di ritardo, il costo sanzionatorio può crollare a livelli minimi; lasciar passare settimane o mesi cambia radicalmente la convenienza del ravvedimento.

Nel 2026 quale tasso uso per gli interessi del ravvedimento?
Per la parte di interessi riferita al 2026, il tasso legale da usare è l’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026.

Se non riesco a pagare tutto in un solo giorno, perdo il ravvedimento?
Non necessariamente. L’art. 13-bis del d.lgs. n. 472/1997 consente il ravvedimento anche con versamenti frazionati, ma solo per la quota effettivamente sanata con tributo, interessi e sanzione corrispondenti. Il residuo, se non coperto, resta irregolare.

Che differenza c’è tra errore formale e errore sostanziale sullo split payment?
L’errore formale riguarda, per esempio, l’annotazione errata o incompleta della fattura; l’errore sostanziale riguarda invece l’imposta non versata, versata tardi o gestita nel regime sbagliato. La distinzione è decisiva perché cambia la tipologia di sanzione e cambia anche la linea difensiva.

Se la PA ha già versato l’IVA, posso contestare le sanzioni richieste a me?
Sì, questo è uno dei punti più importanti da verificare. Se l’Erario ha già incassato l’imposta, la difesa deve puntare sulla corretta qualificazione della violazione, sulla mancanza di danno erariale e sul principio di proporzionalità della sanzione, oggi espressamente valorizzato dalla Corte costituzionale anche in materia tributaria.

Se ho applicato lo split payment a una società FTSE MIB nel 2026, l’errore è contestabile?
Sì, perché dal 1° luglio 2025 tali società sono uscite dal regime. Per le operazioni successive a quella data la scissione dei pagamenti non si applica più a quel segmento di soggetti.

Lo split payment è ancora in vigore al 27 maggio 2026?
Sì. Le fonti ufficiali esaminate confermano la vigenza del meccanismo fino al 30 giugno 2026. Al 27 maggio 2026, nelle stesse fonti non risultano ulteriori proroghe successive già perfezionate; perciò l’orizzonte certo, allo stato, resta quella data.

Se la fattura non riporta la dicitura corretta, il problema è serio anche senza omesso versamento?
Sì. L’Agenzia collega l’omissione dell’annotazione “split payment” alla sanzione di cui all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997. È una violazione da affrontare subito, senza aspettare la dichiarazione annuale.

Quali codici tributo devo controllare nei pagamenti già fatti?
Per le PP.AA. il codice ordinario è 6040 nel modello F24 e 620E nel modello F24 EP; per PP.AA. e società identificate ai fini IVA che versano per acquisti commerciali, i codici sono 6041 e 621E. Se nel fascicolo pagamenti compaiono codici incoerenti, quello è già un indizio di errore da verificare.

Posso usare una definizione agevolata se l’errore è già diventato cartella?
Sì, va verificata soprattutto la posizione in riscossione. Al 27 maggio 2026 risultano attive la gestione delle prossime scadenze della Rottamazione-quater per chi è ammesso e la Rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026. La convenienza va però confrontata con la fondatezza della contestazione: definire un carico manifestamente errato non è sempre la scelta migliore.

La Rottamazione-quinquies è davvero attiva oggi?
Sì. Le fonti ufficiali di Agenzia delle entrate-Riscossione, alla data odierna, la indicano come misura prevista dalla legge n. 199/2025, con domanda entro il 30 aprile 2026 e comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026.

Se aderisco a una definizione agevolata e ho già una causa, cosa succede?
Dipende dal tipo di definizione e dallo stato dei pagamenti. La Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 5889/2026, ha chiarito in tema di Rottamazione-quater che l’estinzione del processo si collega al pagamento della prima o unica rata, non alla sola presentazione della domanda.

Conviene impugnare o pagare?
Non esiste una risposta uguale per tutti. Conviene pagare quando il debito è certo, il ravvedimento è ancora aperto e la sanzione ridotta è marginale. Conviene impugnare quando il perimetro soggettivo o temporale dello split payment è sbagliato, quando l’imposta è già stata versata dall’altro soggetto, quando la sanzione è sproporzionata o quando il fatto è stato qualificato male dall’ufficio.

Se il mio problema di split payment si somma ad altri debiti fiscali e bancari?
Allora la difesa non deve limitarsi al singolo atto. Bisogna valutare un piano integrato: ravvedimento dove possibile, definizioni agevolate dove utili, rateizzazione o strumenti di regolazione della crisi dove necessari. È qui che il coordinamento tra avvocato, commercialista e professionista della crisi diventa decisivo.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione uno: tardivo versamento di € 10.000, scoperto e sanato entro 20 giorni nel 2026
Ipotesi: omissione o tardivo versamento di IVA split payment relativa a marzo 2026, con regolarizzazione spontanea venti giorni dopo la scadenza. Nel sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria per tardivo versamento è il 25%; le percentuali ridotte illustrate dall’Agenzia nelle pagine ufficiali del ravvedimento mostrano che, per i ritardi entro trenta giorni ma oltre la fascia “ultrasprint”, il costo sanzionatorio può attestarsi intorno all’1,25% dell’imposta. Su € 10.000 la sanzione sarebbe quindi € 125. Gli interessi legali, al tasso dell’1,60% annuo per 20 giorni, sono circa € 8,77. L’esborso complessivo sarebbe dunque circa € 10.133,77. La differenza rispetto a una gestione attendista è enorme, perché la sanzione piena del 25% sarebbe pari a € 2.500, oltre interessi e possibili ulteriori costi di riscossione.

Simulazione due: ritardo brevissimo di 5 giorni su € 8.000
Ipotesi: il soggetto obbligato si accorge quasi subito dell’errore e regolarizza entro cinque giorni. Le pagine ufficiali dell’Agenzia mostrano che, per due giorni di ritardo, la sanzione ravveduta è solo lo 0,17%; sui ritardi brevissimi il sistema lavora dunque con una riduzione giornaliera molto favorevole. Su cinque giorni, il peso sanzionatorio resta comunque molto basso. In un calcolo prudenziale, la sanzione può collocarsi intorno a poche decine di euro, con interessi legali quasi irrilevanti nel 2026. Il messaggio giuridico-pratico è netto: sui ritardi minimi lo split payment va sanato immediatamente, senza aspettare una quadratura mensile o trimestrale.

Simulazione tre: fattura emessa in split payment a società FTSE MIB nel settembre 2025
Supponiamo una fattura da € 50.000 più IVA 22%, emessa il 15 settembre 2025 a una società FTSE MIB, con indicazione “split payment” e mancato versamento dell’IVA da parte del fornitore perché questi riteneva correttamente applicabile il regime. In realtà, dal 1° luglio 2025 le operazioni verso tali società sono uscite dal perimetro della scissione dei pagamenti. Qui il punto non è il ravvedimento di un debito da split payment, ma la ricostruzione dell’errore: la fattura è stata emessa secondo un regime non più applicabile. La difesa deve allora verificare se rettificare il documento, come trattare l’IVA ordinaria, se esiste un coordinamento con il cliente e, soprattutto, contestare qualsiasi atto che presupponga la perdurante operatività dello split payment verso quel soggetto in quel periodo. Non è un caso da “pagare al volo”; è un caso da gestire tecnicamente.

Simulazione quattro: imposta già versata dalla PA ma sanzione contestata al fornitore
È una delle ipotesi più frequenti nella pratica. L’Erario ha già incassato l’IVA dalla pubblica amministrazione, ma l’atto contesta al fornitore un errore documentale o qualificatorio e applica una sanzione piena. In questo scenario la difesa deve produrre prova dell’avvenuto incasso da parte dell’Erario, della natura tecnica dell’errore e della necessità di applicare una risposta proporzionata. Qui il principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 93/2025 è particolarmente utile: anche in materia tributaria la sanzione deve mantenere un rapporto di congruità con la gravità dell’illecito. Se il danno erariale non c’è o è già stato neutralizzato, una sanzione massimale diventa molto più vulnerabile.

Checklist operativa del debitore dopo la notifica di un atto

Domanda da farsi subitoPerché è decisiva
Il cliente era ancora soggetto a split payment in quella data?Esclude o conferma il presupposto stesso del recupero
L’IVA è già stata versata dalla PA o da altro soggetto?Incide sul danno erariale e sulla proporzionalità delle sanzioni
Si tratta di errore di fattura o di vero omesso versamento?Cambia la tipologia di difesa
Il ravvedimento è ancora aperto o è stato bloccato dalla notifica?Evita pagamenti inutili o tardivi
Esistono procedure di definizione o crisi del debito più convenienti?Serve a proteggere la liquidità complessiva

La checklist riassume il metodo corretto: prima il presupposto, poi il flusso di imposta, poi la qualificazione della violazione, poi il calendario delle rimedialità, infine la sostenibilità finanziaria della soluzione scelta.

Sentenze più aggiornate dalle fonti istituzionali più autorevoli

Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 15 marzo 2026, n. 5889. È molto rilevante per chi ha pendenze in riscossione collegate anche indirettamente a debiti da split payment, perché chiarisce gli effetti processuali della Rottamazione-quater: la sola adesione non basta per estinguere il processo; conta il pagamento della prima o unica rata. In difesa, dunque, la gestione del calendario di definizione è decisiva quanto la scelta della definizione stessa.

Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2025, n. 93. È la pronuncia più importante, a livello di principi, per argomentare sul terreno della proporzionalità delle sanzioni tributarie. La Consulta afferma espressamente che il principio di proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie e richiama l’evoluzione legislativa culminata nel d.lgs. n. 87/2024 e nel d.lgs. n. 173/2024. Per il contribuente che contesta sanzioni da split payment manifestamente eccessive, questa sentenza cambia il tono e la forza della difesa.

Corte di cassazione, sentenza 10 maggio 2024, n. 13162. La decisione, pur non vertendo direttamente sulla scissione dei pagamenti, ribadisce una lettura sostanziale e non formalistica del principio di neutralità dell’IVA, equiparando in concreto i presupposti della detrazione e quelli del rimborso per opere su beni di terzi. È utile nei contenziosi in cui l’amministrazione enfatizza l’errore documentale senza considerare la sostanza dell’operazione e l’assenza di perdita d’imposta.

Corte di cassazione, Sezione tributaria, sentenza 5 dicembre 2023, n. 34452. La Corte ribadisce la centralità della qualificazione giuridica del fatto ai fini sanzionatori e la distinzione fra crediti inesistenti e crediti non spettanti nell’interpretazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. La lezione difensiva, esportabile anche allo split payment, è netta: la sanzione va costruita sulla fattispecie corretta, non su una categoria scelta in modo automatico dall’ufficio.

Conclusione

L’errata gestione dello split payment non è un semplice incidente amministrativo. È un problema fiscale complesso che, se trattato male, può trasformare una svista documentale o un ritardo di pochi giorni in una contestazione costosa, in una cartella difficile da sostenere o in una crisi di liquidità che travolge il resto della posizione fiscale. Ma è anche un terreno sul quale il contribuente ha strumenti seri di reazione: la verifica del perimetro soggettivo e temporale del regime, il ravvedimento operoso tempestivo, il ravvedimento frazionato per quote quando la cassa è corta, la contestazione della violazione mal qualificata, il richiamo al principio di proporzionalità delle sanzioni, l’uso intelligente delle definizioni agevolate e, nei casi più gravi, il coordinamento con gli strumenti di regolazione della crisi.

Il punto centrale, da una prospettiva difensiva, è sempre lo stesso: non pagare mai “alla cieca” e non impugnare mai “alla cieca”. Bisogna prima capire se lo split payment si applicava davvero, se l’Erario ha già incassato l’imposta, se il ravvedimento è ancora aperto, se l’atto è motivato correttamente, se la sanzione è proporzionata e se la tua posizione complessiva richiede una soluzione tributaria isolata oppure un intervento più ampio di gestione del debito. Al 27 maggio 2026, questo è ancora più vero perché lo split payment è sì vigente fino al 30 giugno 2026, ma convive con un perimetro modificato dal 1° luglio 2025 e con un sistema sanzionatorio riformato che impone letture più rigorose e più proporzionate.

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