Accertamento fiscale a italiano residente in Oman: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale compiuto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di cittadini italiani che trasferiscono la residenza in paesi a fiscalità privilegiata – come il Sultanato dell’Oman – è un tema sempre più attuale. Le recenti modifiche alla normativa sulla residenza fiscale, le sentenze della Corte di cassazione sul “domicilio estero” e le presunzioni di residenza per chi si trasferisce in Stati della black list rendono necessario conoscere a fondo regole, termini e strategie difensive. In gioco ci sono la possibile tassazione del reddito mondiale in Italia, la validità di notifiche inviate all’estero, la tutela del contribuente nel contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e la possibilità di definire la propria posizione con strumenti deflattivi.

Perché il tema è importante

  • Presunzione di residenza: l’articolo 2, comma 2‑bis del TUIR presume residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe che si trasferiscono in Stati con regime fiscale privilegiato . L’Oman è incluso nell’elenco dei paesi a bassa imposizione . Ciò comporta l’assoggettamento a tassazione in Italia di tutti i redditi, indipendentemente dall’origine, salvo dimostrare l’effettiva residenza all’estero.
  • Nuova nozione di residenza: dal 1° gennaio 2024 la riforma fiscale (d.lgs. 209/2023) ha ridefinito i criteri di residenza delle persone fisiche, privilegiando i legami personali e familiari e introducendo il criterio della presenza fisica . La semplice iscrizione all’AIRE è ora solo una presunzione relativa , mentre occorre dimostrare che il centro degli interessi vitali si trova effettivamente all’estero.
  • Notifiche e termini: gli accertamenti possono essere notificati tramite raccomandata all’indirizzo estero registrato all’AIRE. L’articolo 60 del DPR 600/1973 prevede che la notificazione ai contribuenti non residenti è valida se eseguita all’indirizzo di residenza estera rilevato dai registri AIRE . I termini per impugnare gli atti decorrono dalla data di ricezione.
  • Difendersi e negoziare: il contribuente può impugnare l’avviso entro 60 giorni, chiedere la sospensione, aderire al contraddittorio e utilizzare strumenti come la rottamazione quater, la definizione agevolata degli avvisi o le procedure da sovraindebitamento. Conoscere le regole evita errori e consente di agire tempestivamente.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza in diritto tributario e bancario, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. È:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (legge 3/2012);
  • Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con competenze nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazioni;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021 e del nuovo Codice della crisi d’impresa;
  • Consulente in diritto bancario e finanziario con particolare competenza nelle opposizioni agli atti dell’Agenzia delle Entrate e nelle azioni contro gli istituti di credito.

Il suo studio offre:

  • Analisi dell’atto di accertamento o della cartella esattoriale, individuando errori procedurali, vizi di motivazione, violazioni di legge o di convenzioni internazionali;
  • Ricorsi e impugnazioni davanti alle commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione;
  • Sospensione e trattative con l’Agenzia delle Entrate per ottenere rateizzazioni, definizioni agevolate o conciliazioni;
  • Piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per ristrutturare l’esposizione debitoria, anche attraverso la legge 3/2012 e il nuovo Codice della crisi.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La residenza fiscale delle persone fisiche

1.1 Definizione tradizionale e presunzione per i paesi a fiscalità privilegiata

L’articolo 2, comma 2 del TUIR considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni) si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente;
  • Domicilio in Italia, inteso come luogo in cui la persona ha stabilito il centro principale dei propri interessi e rapporti personali;
  • Residenza in Italia ai sensi del codice civile, ossia il luogo in cui la persona ha la dimora abituale .

Il successivo comma 2‑bis introduce una presunzione relativa: i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe che trasferiscono la residenza in Stati o territori con regime fiscale privilegiato si considerano comunque residenti in Italia, salvo prova contraria . La lista dei paesi “black list” è contenuta nel decreto del 4 maggio 1999, aggiornato periodicamente; tra questi paesi figura l’Oman . In tali casi spetta al contribuente dimostrare che il centro dei propri interessi vitali è effettivamente all’estero.

1.2 La riforma del 2023: criteri personalistici e presenza fisica

Il d.lgs. 209/2023 (decreto “fiscalità internazionale”) ha modificato l’articolo 2 TUIR a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le novità principali sono:

  • Domicilio e residenza: viene eliminato il richiamo al domicilio del codice civile; la verifica si concentra sul centro delle relazioni personali e familiari .
  • Presenza fisica: si introduce il criterio della presenza fisica nello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, includendo anche le frazioni di giorno .
  • Iscrizione anagrafica: l’iscrizione all’anagrafe diventa una presunzione legale relativa, suscettibile di prova contraria .

Secondo la circolare 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate (riassunta dalla dottrina), il criterio della presenza fisica va considerato insieme alle relazioni personali; la presunzione per i paesi black list rimane operante e può essere superata solo con prove concrete sulle attività e sulla vita del contribuente .

1.3 Giurisprudenza di legittimità

Le Sezioni unite e la sezione tributaria della Corte di Cassazione hanno fornito una serie di principi importanti:

  • I criteri tradizionali restano validi per i periodi antecedenti al 2024. La sentenza n. 19843/2024 ha chiarito che la nuova definizione di residenza introdotta dal d.lgs. 209/2023 non si applica retroattivamente; per gli anni anteriori resta fermo che il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, considerando le relazioni affettive solo in via sussidiaria .
  • Presunzione black list: la stessa sentenza ribadisce che, in caso di trasferimento verso un paese a regime fiscale privilegiato, opera una presunzione legale che sposta l’onere della prova sul contribuente .
  • Prova contraria: l’ordinanza n. 18009/2022 ha riconosciuto che la presunzione può essere vinta dimostrando con elementi concreti che il centro degli interessi personali ed economici è altrove . In quell’occasione la Cassazione ha richiamato l’articolo 3 della convenzione contro le doppie imposizioni, affermando che le convenzioni prevalgono sulla legge interna .

2. Convenzione Italia‑Oman contro le doppie imposizioni

La convenzione tra l’Italia e l’Oman per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale è stata firmata a Mascate il 6 maggio 1998 e ratificata con la legge 11 marzo 2002, n. 50 . Essa prevede:

  • La determinazione della residenza fiscale con i criteri indicati nell’articolo 4 della convenzione (domicilio permanente, centro degli interessi vitali, residenza abituale e nazionalità). In caso di conflitto, si applicano le tie‑breaker rules previste dalla convenzione.
  • Imposte interessate: la convenzione si applica all’IRPEF, all’IRES e alle imposte locali in Italia, e alle imposte sul reddito in Oman. Poiché l’Oman, fino al 2025, non prevedeva un’imposta personale sul reddito per le persone fisiche, i redditi derivanti da fonti omanite non erano normalmente tassati; tuttavia, nel giugno 2025 il Sultanato ha introdotto un personal income tax con aliquota del 5% (in vigore dal 1° gennaio 2028), potenzialmente modificando l’ambiente fiscale.
  • Eliminazione della doppia imposizione: l’Italia concede un credito d’imposta per le imposte pagate in Oman, fino a concorrenza dell’imposta italiana sullo stesso reddito (art. 165 TUIR e art. 23 della convenzione). La Cassazione (sentenza n. 30800/2024) ha affermato che l’imponibilità in Italia dei redditi prodotti all’estero è soggetta al riconoscimento del credito per le imposte estere .

3. Procedura di accertamento e notifiche

3.1 Avvio del procedimento

L’accertamento fiscale può essere attivato dall’Agenzia delle Entrate attraverso controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973), formali (art. 36‑ter) o verifiche approfondite presso gli uffici o il domicilio del contribuente. Nel caso di soggetti residenti all’estero, l’ufficio valuta i redditi dichiarati, le movimentazioni bancarie e i dati ricevuti tramite scambio internazionale di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) e, se rileva discordanze, emette un avviso di accertamento.

Prima dell’emissione dell’atto l’ufficio deve, in alcuni casi, instaurare un contraddittorio preventivo. Secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 24823/2015) e la recente ordinanza n. 19516/2025, l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste soltanto per i tributi armonizzati e per le verifiche presso i locali del contribuente; non riguarda invece gli accertamenti cosiddetti “a tavolino” svolti negli uffici . La Corte ha precisato che l’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, applicabile ratione temporis, non impone il contraddittorio in caso di indagini documentali o bancarie .

3.2 Notifica dell’atto a residenti all’estero

L’avviso di accertamento e gli atti dell’Agenzia delle Entrate devono essere notificati al contribuente. L’art. 60 DPR 600/1973 disciplina la notifica agli iscritti all’AIRE:

  • La notificazione agli italiani non residenti è validamente effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza estera registrato all’AIRE o all’indirizzo comunicato all’Agenzia .
  • Qualora non sia disponibile l’indirizzo estero, l’atto può essere depositato presso il comune dell’ultima residenza in Italia o spedito all’indirizzo indicato per l’attribuzione del codice fiscale .
  • La notifica si perfeziona, per il destinatario, alla data di ricezione della raccomandata; per l’Amministrazione, alla data di spedizione .

Attenzione: L’iscrizione all’AIRE non impedisce la presunzione di residenza in Italia nei paesi black list; serve solo a regolarizzare le comunicazioni. Per evitare invalidità della notifica, è consigliabile comunicare sempre l’indirizzo estero e tenere aggiornati i dati anagrafici.

3.3 Termini per impugnare

  • Avviso di accertamento: il contribuente può proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Se si trova all’estero, il termine può essere prorogato di 30 giorni (art. 16 D.Lgs. 546/1992).
  • Cartella di pagamento e avviso di addebito: i termini sono gli stessi dell’avviso di accertamento se l’atto incorpora la pretesa definitiva. Nei casi di controllo automatizzato (art. 36‑bis), la cartella va impugnata entro 60 giorni; per il controllo formale (art. 36‑ter) è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela.
  • Termini di decadenza: l’Agenzia deve emettere l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno se omessa). Per i redditi esteri non dichiarati, i termini sono prorogati.

4. Difese e strategie legali

4.1 Prova della residenza estera e superamento della presunzione

Per vincere la presunzione di residenza italiana occorre dimostrare che il centro degli interessi vitali (familiari, sociali, economici) è in Oman. Elementi utili:

  • Contratto di lavoro o di impresa in Oman, con indicazione dell’orario di lavoro, sede e durata;
  • Permesso di soggiorno, visa e carta di residenza omanita;
  • Contratti di locazione o acquisto dell’abitazione in Oman;
  • Iscrizione dei figli a scuole omanite e spostamento del nucleo familiare;
  • Spostamento delle attività bancarie e patrimoniali (conti correnti, investimenti) in Oman;
  • Tessuti sociali (partecipazione a associazioni locali, iscrizione a corsi, etc.).

La documentazione deve essere coerente e risalente al periodo d’imposta in contestazione. È sconsigliabile mantenere immobili, società o attività in Italia che dimostrino un radicamento economico; in tal caso occorre provare che la gestione è affidata a soggetti terzi o avviene a distanza.

4.2 Contraddittorio e risposte alle richieste dell’Ufficio

Anche se non sempre obbligatorio, il contraddittorio con l’ufficio può essere richiesto volontariamente per fornire spiegazioni. Durante il contraddittorio si possono:

  • Chiedere la produzione di documenti su cui si basa l’accertamento (es. estratti bancari esteri); l’Amministrazione deve fornire copia della documentazione acquisita;
  • Presentare memorie difensive e deduzioni entro il termine indicato nell’invito;
  • Chiedere la sospensione dei termini per avviare trattative volte alla definizione dell’accertamento con adesione.

4.3 Impugnazione dell’avviso di accertamento

Il ricorso può contenere:

  1. Vizi di motivazione: l’avviso deve indicare in modo specifico i fatti, le ragioni e le norme su cui si fonda. Se l’atto si limita a richiamare la presunzione senza analizzare la posizione del contribuente, può essere annullato.
  2. Violazione di norme convenzionali: la convenzione Italia‑Oman prevale sulla legge interna; se l’ufficio non applica le tie‑breaker rules, l’atto è illegittimo.
  3. Omessa instaurazione del contraddittorio: se l’ufficio ha effettuato una verifica presso il domicilio del contribuente e ha emesso l’avviso senza attendere i 60 giorni previsti dallo Statuto, l’atto può essere annullato.
  4. Prova contraria: allegare tutta la documentazione comprovante la residenza estera.

L’Avv. Monardo e il suo team redigono ricorsi dettagliati, depositano memorie e rappresentano il contribuente in udienza, richiedendo la sospensione dell’esecuzione dell’atto e la compensazione delle spese.

4.4 Sospensione dell’esecutività e ricorsi cautelari

L’avviso di accertamento emesso a carico di residenti all’estero è immediatamente esecutivo. È possibile chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria la sospensione dell’atto dimostrando:

  • Fumus boni iuris: la fondatezza del ricorso (es. carenza di motivazione, mancanza di notifica valida);
  • Periculum in mora: il rischio di pregiudizio grave e irreparabile (es. rischio di ipoteca su immobili in Italia, blocco dei conti, iscrizione di fermo amministrativo).

Il collegio può sospendere l’efficacia dell’avviso fino alla decisione di merito.

4.5 Accertamento con adesione e conciliazione

In alternativa al contenzioso, il contribuente può avviare un accertamento con adesione. La legge di bilancio 2023 (commi 179‑185) ha previsto la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti di accertamento non impugnati o ancora impugnabili, notificati entro il 31 marzo 2023 . Le sanzioni vengono ridotte da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge , e le somme possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali .

Per i periodi successivi al 2023 è ancora possibile aderire all’accertamento con riduzione delle sanzioni (un terzo) e pagamento in unica soluzione o in rate.

4.6 Soluzioni deflattive e agevolazioni

4.6.1 Rottamazione quater e quinquies

La legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022, nota come rottamazione quater. In sintesi:

  • Possono essere estinti i debiti versando solo il capitale e le spese di riscossione; non si pagano interessi, sanzioni e aggio .
  • Il termine per presentare la domanda è scaduto il 30 giugno 2023, ma le successive proroghe hanno riammesso i contribuenti decaduti. Il decreto n. 202/2024 consente la riammissione per chi, al 31 dicembre 2024, è decaduto dal beneficio .
  • I pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione o in massimo 18 rate (scadenze: 31 ottobre e 30 novembre 2023 per le prime due, poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024) .
  • Per le sanzioni amministrative (es. multe stradali) sono abbonati anche gli interessi di mora e le maggiorazioni .

Con la legge di bilancio 2026 (non ancora definitiva) si prevede una rottamazione quinquies. I contribuenti che hanno rispettato i pagamenti della quater potrebbero fruire di ulteriori sconti e maggiore flessibilità nei piani di pagamento.

4.6.2 Definizione agevolata degli avvisi e delle controversie

La legge 197/2022 ha previsto diverse misure di pace fiscale:

  • Definizione agevolata degli atti di accertamento: per gli avvisi non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, sanzioni ridotte a un diciottesimo e rateizzazione fino a 20 rate . L’articolo 21 del d.l. 34/2023 ha esteso il beneficio anche agli atti emessi dopo il 31 marzo 2023 sulla base dei processi verbali consegnati entro quella data .
  • Definizione agevolata delle controversie pendenti: i commi 186‑205 consentono di definire con il pagamento di una somma pari al valore della controversia; se il ricorso è iscritto in primo grado si paga il 90 % del valore, mentre se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale in primo grado si paga il 40 % e se vi è soccombenza in secondo grado il 15 % . Il processo viene sospeso a condizione che il contribuente presenti la domanda e versi l’importo .
  • Definizione agevolata delle sanzioni: riduzione a un terzo in caso di acquiescenza e riduzione ulteriore a un diciottesimo negli accertamenti con adesione .
4.6.3 Ravvedimento operoso speciale

Per i redditi non dichiarati o i ritardi nei versamenti si può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), che consente di sanare le violazioni pagando sanzioni ridotte e interessi legali. La legge di bilancio 2023 ha introdotto un ravvedimento speciale con sanzioni pari a un diciottesimo del minimo e pagamento in 8 rate. Tale misura può essere utilizzata per regolarizzare le violazioni dichiarative precedenti al 2022.

4.7 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

Nel caso in cui i debiti fiscali e bancari siano tali da non consentire il pagamento, il contribuente può ricorrere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (ex legge 3/2012 e ora Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII). Gli strumenti principali sono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale. L’art. 6 della legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento come situazione di squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, che impedisce di adempiere regolarmente . Il piano consente di proporre un pagamento rateale o parziale ai creditori e necessita dell’omologa del tribunale.
  2. Concordato minore (accordo di composizione): destinato agli imprenditori sotto soglia e ai lavoratori autonomi; prevede un accordo con i creditori e può includere falcidie e dilazioni. Possono accedere anche gli imprenditori agricoli e gli start‑up innovative .
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per la soddisfazione dei creditori. Al termine della procedura, se sono soddisfatti i requisiti, può ottenere l’esdebitazione.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal d.l. Ristori 2020 e disciplinata dagli artt. 283 e ss. CCII. Consente al debitore privo di beni e con reddito inferiore all’assegno sociale di cancellare i debiti residui; l’articolo 283 prevede che il giudice verifichi la meritevolezza e l’assenza di colpa grave. La giurisprudenza (Tribunale di Crotone, decreto 31 maggio 2025) ha applicato l’istituto omologando la procedura di esdebitazione di un debitore incapiente .

Queste procedure richiedono l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un professionista qualificato come l’Avv. Monardo, che assiste il debitore nella predisposizione del piano e nella relazione particolareggiata obbligatoria.

5. Strumenti alternativi di pianificazione fiscale

L’italiano che risiede stabilmente in Oman, oltre a difendersi dall’accertamento, può pianificare in modo legittimo la propria imposizione:

  • Applicazione della convenzione: assicurarsi che il reddito sia tassato in Oman, laddove sarà istituita l’imposta personale, e che le imposte versate siano documentate per ottenere il credito in Italia.
  • Valutazione del regime degli impatriati: chi rientra in Italia dopo un periodo all’estero può beneficiare del regime agevolato per “impatriati” (art. 5 d.l. 34/2019), con tassazione al 50 % del reddito di lavoro per cinque anni, estendibile a dieci se vi sono figli minori.
  • Trust e holding estere: prima di costituire trust o società in Oman occorre verificare le norme antielusive italiane (art. 73 TUIR); i trust istituiti in paesi black list si considerano residenti in Italia salvo prova contraria.
  • Rimpatrio di utili e plusvalenze: la convenzione potrebbe limitare la tassazione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni o immobili in Oman; è opportuno valutare le implicazioni prima di realizzare operazioni.

6. Errori comuni e consigli pratici

  1. Trasferirsi all’estero senza dismettere interessi in Italia: mantenere l’abitazione principale, attività economiche o posizioni di amministratore in società italiane compromette la dimostrazione della residenza estera.
  2. Omettere l’iscrizione all’AIRE: pur non essendo decisiva ai fini fiscali, l’iscrizione documenta lo spostamento e consente notifiche corrette. L’omessa iscrizione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
  3. Non conservare documenti: la prova contraria alla presunzione black list richiede documenti datati (contratti, utenze, iscrizioni scolastiche). La mancanza di elementi riduce la difesa.
  4. Ignorare le notifiche: anche se spedite all’estero, gli atti sono validi. Non ritirare la raccomandata non evita gli effetti; è preferibile ritirarla e agire.
  5. Sottovalutare i termini: i ricorsi devono essere tempestivi. I 60 giorni decorrono dalla ricezione dell’atto, non dalla sua conoscenza effettiva. La spedizione all’indirizzo errato può essere eccepita ma richiede prova.
  6. Non cercare assistenza professionale: la materia è complessa; ricorrere all’avvocato e al commercialista specializzati consente di scegliere la strategia migliore e sfruttare le agevolazioni.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Presunzione di residenza per paesi a fiscalità privilegiata

ElementoContenuto/NormaImplicazioni
Paesi interessatiElenco dei paesi con regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 e successive modifiche). Oman è incluso .Gli italiani che si trasferiscono in questi paesi sono presunti residenti in Italia, salvo prova contraria.
Base normativaArt. 2, comma 2‑bis TUIR .Onere della prova a carico del contribuente.
Prova contrariaCentro degli interessi vitali all’estero; prove documentali (contratti, residenza effettiva, spostamento famiglia).Supera la presunzione e consente l’esclusione della tassazione italiana.
Nuova nozione 2024D.lgs. 209/2023: presunzione anagrafica diventa relativa; presenza fisica >183 giorni; preminenza delle relazioni personali .Applicabile dai periodi d’imposta 2024; non retroattiva .

Tabella 2 – Termini e procedure dell’accertamento

FaseTermineRiferimenti normativiNote
Notifica avviso di accertamentoSpedizione all’indirizzo estero AIRE; perfezione per il contribuente al ricevimento .Art. 60 DPR 600/73.Conviene comunicare l’indirizzo all’Agenzia per evitare errori di notifica.
Impugnazione60 giorni (+ 30 per residenti esteri).Art. 16 D.Lgs. 546/1992.Presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente.
SospensioneDomanda cautelare con prova del fumus e del periculum.Art. 47 D.Lgs. 546/1992.Può sospendere l’esecutività dell’atto.
Definizione agevolataDomanda entro date fissate (es. 30 giugno 2023 per rottamazione quater) ; rate fino a 18 .Legge 197/2022 e decreti successivi.Abbatte sanzioni e interessi; riammissione per decaduti .
Accertamento con adesioneRichiesta entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.D.Lgs. 218/1997; Legge 197/2022.Sanzioni ridotte; pagamento rateale .

Tabella 3 – Strumenti di composizione della crisi

ProceduraDestinatariRequisiti principaliVantaggi
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriSovraindebitamento definito dall’art. 6 legge 3/2012 ; obbligazioni per scopi non professionali .Possibilità di proporre ai creditori un piano di rientro con falcidie e dilazioni; esdebitazione finale.
Concordato minoreImprenditori sotto soglia e lavoratori autonomi .Requisiti di non fallibilità (attivo < €300.000; ricavi < €200.000; debiti < €500.000) .Accordo con i creditori; continuità aziendale; riduzione dei debiti.
Liquidazione controllataConsumatori e microimprese insolventiMessa a disposizione del patrimonio per soddisfare i creditori.Al termine si può ottenere l’esdebitazione; gestione centralizzata dai professionisti.
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori senza patrimonio né reddito adeguatoReddito inferiore all’assegno sociale; meritevolezza; documentazione completa .Cancellazione dei debiti residui; ripartenza economica e sociale .

Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. L’iscrizione all’AIRE evita la tassazione in Italia?
No. L’iscrizione all’AIRE serve per regolarizzare la posizione anagrafica e per le notifiche, ma non impedisce che il contribuente sia considerato residente se il centro degli interessi vitali resta in Italia. Per i paesi black list, come l’Oman, opera una presunzione di residenza italiana .

2. Cosa si intende per “centro degli interessi vitali”?
È il luogo dove si svolgono le principali relazioni personali (famiglia, amici), sociali (associazioni, vita di comunità) ed economiche (lavoro, investimenti). La Cassazione considera queste dimensioni nel loro complesso .

3. Se ho una casa in Italia, rischio di essere considerato residente?
Possedere un immobile in Italia non comporta automaticamente la residenza, ma può essere un indizio. Per superare la presunzione occorre dimostrare che l’abitazione non è il centro degli affari e che la vita quotidiana si svolge in Oman.

4. L’Italia può tassare i redditi prodotti in Oman?
Sì, se il contribuente è considerato fiscalmente residente in Italia è soggetto a tassazione sul reddito mondiale (principio di worldwide taxation). Tuttavia, le imposte eventualmente pagate in Oman saranno riconosciute a credito .

5. Come posso dimostrare la residenza in Oman?
Occorre documentare la presenza e l’attività nello Stato estero: contratto di lavoro, permesso di soggiorno, contratto di locazione, iscrizione dei familiari, conti bancari, tessere sanitarie locali, ecc. Più elementi concreti si forniscono, maggiore è la probabilità di superare la presunzione.

6. Cosa succede se non rispondo all’avviso di accertamento?
L’avviso diventa definitivo e l’Amministrazione può iscrivere a ruolo la somma e avviare procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi). È fondamentale presentare ricorso o avviare un’adesione entro i termini.

7. Posso chiedere la sospensione dell’atto mentre presento ricorso?
Sì. Puoi depositare un’istanza cautelare dimostrando la fondatezza del ricorso e il pregiudizio derivante dall’immediata esecuzione (es. rischio di iscrizione ipotecaria). La Corte di Giustizia Tributaria può sospendere l’atto fino alla decisione.

8. È obbligatorio il contraddittorio preventivo?
Dipende dal tipo di accertamento. Per le verifiche “a tavolino” sui dati bancari non esiste un obbligo generale di contraddittorio . Per gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, il contraddittorio è richiesto dall’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente.

9. Cosa prevede la rottamazione quater?
Permette di estinguere debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi, sanzioni e aggio . È possibile pagare in rate e sono previste proroghe e riammissioni .

10. Se ho perso una rata della rottamazione, posso rientrare?
Sì. Il decreto n. 202/2024 consente la riammissione per chi, al 31 dicembre 2024, è decaduto. Occorre presentare domanda entro le scadenze previste e versare le rate arretrate .

11. Cosa cambia con la nuova imposta sul reddito in Oman?
Nel 2025 l’Oman ha annunciato l’introduzione di un’imposta personale sul reddito al 5% a partire dal 1° gennaio 2028. Ciò potrebbe far venir meno lo status di paese “tax free”, ma finché non sarà applicata effettivamente la presunzione black list rimarrà operante. I contribuenti dovranno documentare l’eventuale imposta pagata per ottenere il credito in Italia.

12. Posso usufruire del regime degli impatriati se rientro in Italia?
Se rientri dopo almeno due anni di residenza all’estero e trasferisci la residenza in Italia lavorando prevalentemente nel territorio, puoi chiedere il regime degli impatriati con tassazione del 50% del reddito di lavoro per 5 anni (estendibili). Tuttavia, l’accesso può comportare la perdita della qualifica di residente all’estero; occorre valutare con un professionista.

13. La definizione agevolata degli atti di accertamento è ancora possibile?
Per gli atti notificati entro il 31 marzo 2023 è scaduta la finestra di definizione agevolata. Tuttavia, rimane la possibilità di aderire all’accertamento con riduzione delle sanzioni e rateizzazione. Verifica con l’avvocato se il tuo atto rientra nelle sanatorie vigenti.

14. Quali sono i requisiti per il piano del consumatore?
Devi essere un consumatore (persona fisica che non ha assunto debiti per scopi professionali) e trovarti in situazione di sovraindebitamento come definita dall’art. 6 della legge 3/2012 . Il piano prevede un pagamento proporzionato alle tue capacità e richiede l’approvazione del giudice.

15. Cosa succede se non riesco a pagare nemmeno quanto previsto dal piano?
Se sei incapiente e dimostri l’assenza di colpa grave, puoi richiedere l’esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII. Il giudice valuterà la tua meritevolezza e potrà cancellare i debiti residui .

16. Se mantengo conti bancari in Italia per comodità, posso essere penalizzato?
Avere conti in Italia non è proibito ma può costituire un elemento a sfavore. È consigliabile chiudere o limitare i conti italiani, spostando l’operatività in Oman e mantenendo solo conti di appoggio per pagamenti occasionali.

17. La convenzione Italia‑Oman copre tutte le imposte?
La convenzione riguarda le imposte sul reddito e sulle società; non copre imposte indirette (IVA, imposta di registro). Per tali tributi si applicano le norme interne. Inoltre, la convenzione non elimina la presunzione di residenza prevista dal TUIR ma contiene le tie‑breaker rules in caso di doppia residenza.

18. Come si calcola il credito per imposte pagate in Oman?
Il credito d’imposta è riconosciuto per l’imposta estera effettivamente pagata, documentata con attestazione dell’autorità fiscale omanita. Il credito non può superare la quota d’imposta italiana sullo stesso reddito (art. 165 TUIR). Se l’imposta omanita è inferiore, la differenza è dovuta all’Italia.

19. Posso chiedere la rateizzazione delle somme accertate?
Sì. Oltre all’accertamento con adesione, puoi chiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento fino a 72 rate mensili (art. 19 DPR 602/1973) o, in casi di grave difficoltà economica, fino a 120 rate. È necessario presentare domanda motivata all’Agente della riscossione.

20. Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo nel procedimento?
L’avvocato valuta la legittimità dell’atto, redige il ricorso, raccoglie la documentazione per dimostrare la residenza estera, negozia con l’Ufficio per ridurre l’esposizione e, se necessario, attiva le procedure di composizione della crisi. Grazie alla sua esperienza in diritto bancario e tributario e al coordinamento con commercialisti e gestori della crisi, offre una difesa completa e personalizzata.

Simulazioni pratiche e numeriche

Caso 1: Dipendente italiano trasferito in Oman

Situazione: Mario è un ingegnere che si trasferisce a Muscat nel 2022. Viene assunto da una società omanita con stipendio annuale di €80.000. Mantiene un appartamento di proprietà in Italia, che però concede in locazione e non utilizza. Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento ritenendo Mario residente in Italia in virtù della presunzione black list.

Analisi:

  1. Prova della residenza estera: Mario dovrà dimostrare che vive stabilmente in Oman. Produrrà contratto di lavoro, permesso di soggiorno, contratto di affitto dell’abitazione omanita, iscrizione all’AIRE, iscrizione dei figli a scuola a Muscat e atti che attestano la locazione dell’immobile in Italia. Inoltre, potrà esibire estratti bancari che mostrano l’accredito dello stipendio su un conto omanita.
  2. Applicazione della presunzione: l’Oman è nella black list, quindi l’onere della prova è invertito . La documentazione fornita deve essere idonea a superare la presunzione.
  3. Reddito tassabile: se Mario non riesce a superare la presunzione, l’IRPEF italiana sarà dovuta sull’intero reddito di €80.000. In assenza di imposta sul reddito in Oman (fino al 2025), non potrà invocare il credito d’imposta. Aliquote 2023: scaglioni 23% fino a €15.000, 25% da €15.001 a €28.000, 35% da €28.001 a €50.000, 43% sulla parte eccedente. L’imposta lorda sarebbe circa €24.850, oltre addizionali regionali e comunali.
  4. Difesa: se la prova contraria è ritenuta sufficiente, Mario sarà considerato residente in Oman e soggetto a tassazione solo sul reddito di fonte italiana (il canone di locazione). Potrà applicare la cedolare secca o il regime ordinario. L’avvocato potrà assisterlo anche nel recupero delle ritenute eventualmente trattenute.

Caso 2: Rottamazione quater di cartelle per lavoratore omanita

Situazione: Sara è una designer italiana che ha lavorato in Oman nel 2018‑2021. Nel 2024 riceve cartelle esattoriali per IRPEF non versata di €30.000 relative agli anni 2015‑2017. Presenta domanda di rottamazione quater entro il 30 giugno 2023 ma non paga le rate di novembre 2023.

Soluzione:

  1. Riammissione: il decreto 202/2024 consente a Sara di rientrare nella rottamazione quater presentando domanda di riammissione e versando le rate arretrate entro i termini fissati (15 marzo 2025). Le verranno abbonati interessi e sanzioni .
  2. Importo da pagare: sull’importo residuo (€30.000) dovrà versare solo il capitale e le spese di notifica. Supponendo spese per €1.000, l’importo dovuto sarà €31.000, dilazionabile in 18 rate con interesse al 2% . Ogni rata sarebbe di circa €1.722.
  3. Vantaggi: la rottamazione evita l’applicazione di sanzioni (generalmente 30% dell’imposta) e interessi di mora (4,5% annuo). Sara risparmia circa €12.000 di sanzioni e €5.000 di interessi. Inoltre, l’Agenzia sospende le procedure esecutive.

Caso 3: Piano del consumatore per imprenditore sotto soglia

Situazione: Luca, ex ristoratore trasferitosi in Oman, ha accumulato debiti fiscali per €150.000 in Italia e ha perso la licenza. Non possiede immobili né beni significativi. Le sue entrate derivano da un piccolo lavoro freelance online da €1.200 al mese.

Soluzione:

  1. Procedura: Luca, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, attiva un piano del consumatore presso l’OCC. Dimostra il sovraindebitamento secondo l’art. 6 legge 3/2012 e che i debiti sono stati contratti per scopi personali (tasse derivanti dall’attività cessata, imposte sulla casa già venduta).
  2. Proposta: offre ai creditori il pagamento di €300 al mese per 5 anni, pari a €18.000, corrispondente al 12% del debito. Il resto viene falcidiato.
  3. Omologa: il tribunale può omologare il piano se ritiene la proposta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. I creditori votano ma il giudice può superare il dissenso. Alla fine del piano, Luca ottiene l’esdebitazione.

4. Principio di worldwide taxation e credito per le imposte estere

Una volta comprese le regole sulla residenza fiscale, è fondamentale analizzare il principio della tassazione mondiale e il funzionamento del credito per le imposte estere. Il principio del worldwide taxation, sancito dall’articolo 3 del TUIR, prevede che le persone fiscalmente residenti in Italia siano tassate su tutti i redditi, ovunque prodotti . Ciò significa che il contribuente residente è tenuto a dichiarare anche i compensi percepiti in Oman o in altri Paesi. Tuttavia, per evitare il fenomeno della doppia imposizione, la legge e le convenzioni internazionali offrono strumenti di mitigazione.

4.1 Credito d’imposta interno (art. 165 TUIR)

L’articolo 165 TUIR disciplina il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Il contribuente può detrarre dalle imposte italiane un importo pari alle imposte effettivamente pagate nello Stato estero, nei limiti della quota d’imposta italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero. Se, ad esempio, un professionista residente in Italia percepisce €100.000 in Oman e paga imposte pari a €5.000 (ipotizzando l’imposta personale in vigore dal 2028), potrà detrarre fino a €5.000 dall’IRPEF. Se le imposte omanite sono inferiori rispetto a quelle italiane, dovrà versare la differenza; se sono superiori, il credito eccedente non può essere rimborsato né riportato in avanti.

Per ottenere il credito è necessario:

  • Documentare il pagamento dell’imposta estera mediante certificazione dell’autorità fiscale omanita;
  • Indicare separatamente in dichiarazione l’ammontare del reddito estero, l’imposta pagata e il calcolo del credito;
  • Conservare la documentazione per eventuali controlli. In assenza di prova, il credito può essere negato.

4.2 Applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni bilaterali, come quella Italia‑Oman ratificata con la legge 50/2002 , regolano il diritto di imposizione e stabiliscono meccanismi per eliminare la doppia imposizione. Ogni convenzione prevede un articolo sulla residenza (normalmente l’art. 4), che stabilisce criteri di collegamento (domicilio permanente, centro degli interessi vitali, residenza abituale e nazionalità) e tie‑breaker rules. Se un contribuente è considerato residente sia in Italia che in Oman, la convenzione applica la regola del centro degli interessi vitali o, in ultima istanza, della cittadinanza. Le convenzioni contengono anche disposizioni specifiche per ogni categoria di reddito (immobili, dividendi, interessi, royalties, salari) e prevedono che lo Stato di residenza conceda un credito o esoneri i redditi già tassati nello Stato della fonte.

4.3 Esempi pratici

Immaginiamo che Giulia, architetto italiana che vive in Oman da tre anni, percepisca €60.000 di reddito professionale. In Oman, a regime, paga un’imposta del 5%. Poiché è fiscalmente residente in Italia a causa della presunzione black list e non riesce a fornire prova contraria, l’Italia le applica l’IRPEF sul reddito mondiale. L’imposta lorda dovuta in Italia (con aliquote progressive) sarebbe circa €18.150. Tuttavia, grazie all’art. 165, Giulia può scomputare i €3.000 pagati in Oman, riducendo l’imposta italiana a €15.150. Se invece la residenza in Oman fosse riconosciuta, Giulia sarebbe tassata solo sul reddito di fonte italiana (ad esempio eventuali canoni da immobili in Italia) e non dovrebbe versare IRPEF sul reddito omanita.

In mancanza di convenzione, il credito d’imposta è ugualmente previsto dall’art. 165, ma i limiti e le condizioni possono essere più rigidi. Per questo è opportuno consultare un professionista che verifichi l’applicabilità della convenzione e del credito.

4.4 Rilevanza della stabile organizzazione

Per le imprese e i lavoratori autonomi, può sorgere la questione della stabile organizzazione in Oman o in Italia. Se un professionista italiano esercita l’attività prevalentemente in Oman, con un ufficio permanente e personale locale, può essere ritenuto che la tassazione spetti allo Stato di stabilimento. La corretta qualificazione della sede è essenziale per attribuire il reddito allo Stato competente. La Cassazione ha spesso ribadito che l’esistenza di una stabile organizzazione comporta l’attrazione in Italia dei redditi prodotti all’estero se l’attività è diretta e gestita dal territorio italiano. Una difesa efficace deve quindi dimostrare l’autonomia organizzativa e gestionale dell’entità omanita e l’assenza di direzione effettiva in Italia.

5. Tipologie di accertamento e fasi della verifica fiscale

Il contribuente che riceve un avviso dall’Agenzia delle Entrate deve innanzitutto comprendere la natura dell’accertamento. In Italia esistono diverse tipologie di controlli, ciascuna disciplinata da norme specifiche. Conoscere la procedura consente di individuare i vizi e i rimedi.

5.1 Controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973)

Il controllo automatizzato riguarda la verifica formale dei dati indicati nella dichiarazione con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia. Riguarda errori aritmetici, duplicazioni di detrazioni, omissioni di versamenti. L’esito è comunicato mediante avviso bonario; se non si risponde o non si paga, l’ufficio iscrive a ruolo l’imposta e invia la cartella. Il contribuente può correggere gli errori o fornire documentazione. Non sono previsti margini di negoziazione, ma si può chiedere la rateizzazione.

5.2 Controlli formali (art. 36‑ter DPR 600/1973)

Il controllo formale comporta l’esame dei documenti a supporto delle deduzioni e delle detrazioni dichiarate. L’Agenzia richiede al contribuente di esibire fatture, ricevute, quietanze. Se il contribuente non risponde o la documentazione non è ritenuta valida, l’ufficio recupera le somme e applica una sanzione. Anche in questo caso l’avviso di irregolarità precede l’iscrizione a ruolo. Il Massimario della Commissione tributaria regionale della Basilicata ha precisato che il mancato invio della comunicazione di irregolarità prima della cartella non comporta nullità, essendo l’iscrizione a ruolo un atto automatizzato .

5.3 Accertamento sintetico (redditometro)

L’accertamento sintetico (o redditometro) permette all’amministrazione di determinare il reddito presunto in base alle spese sostenute, al tenore di vita e agli incrementi patrimoniali. Per i contribuenti residenti in paesi black list, l’accertamento sintetico può essere utilizzato per dimostrare che, nonostante l’asserita residenza estera, la persona dispone in Italia di mezzi e beni incompatibili con il reddito dichiarato. L’onere della prova grava sul contribuente, che deve giustificare le spese con redditi esteri o risparmi accumulati.

5.4 Accertamento analitico-induttivo e accertamento integrativo

In presenza di incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili da conti correnti, schede catastali, anagrafe dei rapporti finanziari o controlli incrociati con l’estero (CRS), l’ufficio può procedere a un accertamento analitico‑induttivo, stimando il reddito in base a presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. È frequente nei confronti di lavoratori autonomi o professionisti residenti all’estero che continuano a operare con clienti italiani.

L’accertamento integrativo, invece, consente all’Agenzia di integrare un avviso già notificato se emergono nuovi elementi prima della scadenza dei termini di decadenza. Ad esempio, se un cittadino residente in Oman viene accertato per l’anno 2021 e successivamente si scopre che nel 2021 ha percepito redditi non dichiarati, l’ufficio può emettere un secondo avviso integrativo.

5.5 Verifiche fiscali e contraddittorio

Le verifiche possono avvenire presso il domicilio, presso l’ufficio (in caso di desk audit) o tramite richieste telematiche. L’art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente impone che, al termine delle verifiche in loco, l’ufficio consegni un processo verbale e conceda almeno 60 giorni per osservazioni prima dell’emissione dell’atto. Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per gli accertamenti “a tavolino” relativi a tributi non armonizzati . Ciò non significa che il contribuente non possa inviare memorie; al contrario, è opportuno farlo per argomentare l’esistenza della residenza all’estero, fornendo elementi di fatto.

5.6 Termini e decadenza

L’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, oppure del settimo anno se la dichiarazione è omessa. Per i redditi esteri non dichiarati, il termine può essere prorogato se l’amministrazione dimostra l’occultamento. La notificazione ai contribuenti residenti all’estero avviene secondo l’art. 60 DPR 600/1973: invio tramite raccomandata all’indirizzo AIRE o a quello comunicato al fisco . La prova della ricezione è data dalla cartolina di ritorno; se non è possibile recapitarla, si applicano le norme internazionali sulla notifica via consolato.

6. Strategie difensive: come costruire la prova contraria

Quando l’Agenzia presume la residenza in Italia per effetto del trasferimento in Oman, il contribuente deve dimostrare con elementi oggettivi che il centro dei suoi interessi personali, familiari e patrimoniali si trova effettivamente all’estero. La prova contraria richiede un’analisi sistematica e la raccolta di documenti.

6.1 Documentazione essenziale

Per costruire una difesa efficace è consigliabile raccogliere:

  • Iscrizione all’AIRE e certificato di cancellazione dall’anagrafe italiana;
  • Permesso di residenza omanita (visa o resident card) e documenti di immigrazione;
  • Contratti di lavoro o di impresa stipulati con soggetti omaniti;
  • Contratto di locazione o atto di proprietà della casa in cui si vive in Oman;
  • Iscrizione dei figli a scuola in Oman e tessere sanitarie;
  • Conti correnti bancari attivi in Oman e in cui confluiscono i redditi; eventuale chiusura dei conti italiani o mantenimento per spese limitate;
  • Documenti che attestano il pagamento di utenze (energia, acqua, internet) in Oman;
  • Auto ed eventuali beni mobili registrati immatricolati in Oman;
  • Iscrizione a club, associazioni, centri culturali omaniti che denotano integrazione sociale;
  • Certificati fiscali del Sultanato che attestano l’eventuale pagamento di imposte.

La raccolta di questi elementi può essere supportata da testimonianze, dichiarazioni di colleghi o datore di lavoro, e da un report fotografico della vita in Oman. L’Avv. Monardo e il suo team si occupano di predisporre la memoria difensiva evidenziando la coerenza di tutti i dati.

6.2 Argomentazioni giuridiche

Dal punto di vista legale, è utile richiamare:

  • Le convenzioni contro le doppie imposizioni e il criterio del centro degli interessi vitali come tie‑breaker. Se la convenzione attribuisce la residenza all’Oman, l’Italia deve limitare la tassazione ai redditi di fonte italiana.
  • La relatività della presunzione ex art. 2, comma 2‑bis TUIR , che consente di fornire prova contraria. La Cassazione ha sottolineato che la presunzione può essere vinta se il contribuente dimostra che gli interessi familiari e patrimoniali sono ubicati all’estero .
  • Le sentenze di legittimità che hanno escluso la residenza in Italia di contribuenti che, pur mantenendo un immobile, dimostravano di vivere stabilmente all’estero, come la decisione n. 1014/2021 (residente a Montecarlo) e ordinanze successive.

Con questi riferimenti normativi e giurisprudenziali, la difesa può argomentare la non imponibilità dei redditi esteri.

6.3 Gestione della procedura

Nel presentare ricorso, l’avvocato deve rispettare i termini (60 giorni dalla notifica), depositare la documentazione, chiedere la sospensione dell’atto e partecipare alle udienze. È possibile anche proporre istanza di accertamento con adesione prima del ricorso, per ottenere riduzione delle sanzioni. L’ufficio valuterà la prova contraria e potrà annullare o ridurre l’accertamento. Qualora la prova non sia ritenuta sufficiente, il contribuente può proseguire nel contenzioso.

7. Strumenti deflattivi e agevolazioni fiscali

Al fine di ridurre il contenzioso e favorire l’emersione di basi imponibili, il legislatore ha introdotto diversi strumenti deflattivi. Questi istituti permettono di definire le pendenze con l’erario pagando somme ridotte, evitando lunghe controversie.

7.1 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione permette al contribuente di raggiungere un accordo con l’ufficio, riducendo le sanzioni a un terzo del minimo e rateizzando il dovuto. La procedura è facoltativa e può essere attivata entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso o in pendenza di contenzioso. Il contribuente presenta istanza di definizione, l’ufficio convoca un contraddittorio e, se la proposta è accettata, si stipula l’atto di adesione. In caso di mancato pagamento delle rate, l’atto perde efficacia e l’ufficio emette cartella per l’intero.

7.2 Rottamazione e definizione agevolata dei ruoli

Le rottamazioni degli anni recenti (ter, quater, ecc.) consentono di estinguere cartelle esattoriali versando solo il capitale e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi . La rottamazione quater, introdotta con la legge di bilancio 2023 e modificata da decreti successivi , riguarda i carichi affidati al riscossore dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e prevede un pagamento in un massimo di 18 rate. Il decreto 202/2024 ha reintrodotto la possibilità di riammissione .

7.3 Definizione agevolata degli avvisi di accertamento

La legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto la definizione agevolata degli avvisi di accertamento non impugnati e ancora pendenti al 1° gennaio 2023. Il contribuente può definire l’atto pagando le sole imposte e un diciottesimo delle sanzioni . Il pagamento può essere ripartito in 20 rate trimestrali. Questo istituto è rivolto anche a chi risiede all’estero e consente di evitare il contenzioso.

7.4 Definizione delle controversie pendenti

Il medesimo provvedimento ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti presso le Corti di giustizia tributaria. A seconda del grado di giudizio e dell’esito della precedente sentenza, si paga:

  • Il 90% delle imposte per controversie pendenti in primo grado;
  • Il 40% per quelle pendenti in secondo grado con soccombenza dell’Agenzia;
  • Il 15% per quelle in cui il contribuente ha vinto in entrambi i gradi .

Il processo viene sospeso e l’atto è definito a seguito del pagamento. Questa soluzione consente di ridurre i tempi e le incertezze del contenzioso. Non è però applicabile ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione, salvo disposizioni specifiche.

7.5 Conciliazione giudiziale e mediazione

Per gli atti il cui valore non supera €50.000, è prevista la mediazione obbligatoria prima dell’instaurazione del processo. Si presenta istanza presso l’ufficio che ha emesso l’atto; se la mediazione fallisce, si può proporre ricorso. Nel corso del processo, le parti possono proporre la conciliazione giudiziale anche in grado di appello: l’accordo prevede la riduzione delle sanzioni fino al 40%.

7.6 Transazione fiscale nelle procedure concorsuali

Chi si trova in stato di crisi o insolvenza e accede al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti può proporre la transazione fiscale, offrendo all’erario un pagamento parziale delle imposte e l’abbandono delle controversie pendenti. Questo strumento rientra nel diritto della crisi d’impresa e richiede l’approvazione del tribunale. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore, può assistere le imprese nella predisposizione di piani sostenibili e nell’ottenimento del parere dell’Agenzia.

8. Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

Quando il contribuente non è in grado di far fronte ai propri debiti, esistono procedure giudiziali e stragiudiziali che consentono la ristrutturazione o la cancellazione dei debiti. La legge 3/2012 e il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) hanno introdotto strumenti specifici per consumatori e piccoli imprenditori.

8.1 Piano del consumatore

Destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale, il piano del consumatore permette di proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti, in base alle proprie capacità reddituali. Il tribunale valuta la meritevolezza del debitore e la convenienza della proposta. Con la riforma del 2022, il piano viene redatto con l’assistenza di un OCC e può prevedere anche la falcidia del debito fiscale. Se l’Agenzia vota contro, il giudice può comunque omologare il piano se ritiene la proposta più vantaggiosa del ricorso alla liquidazione.

8.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione è uno strumento riservato a imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi sotto soglia. Prevede un accordo con i creditori che deve essere omologato dal tribunale. I debiti fiscali possono essere ridotti mediante transazione fiscale, ma occorre il voto favorevole dell’Agenzia. L’accordo consente di proseguire l’attività e di avere un piano di pagamento sostenibile.

8.3 Liquidazione controllata e esdebitazione

Se non è possibile proporre un piano o un accordo, il debitore può accedere alla liquidazione controllata. Tutti i beni vengono liquidati per soddisfare i creditori; al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione. L’art. 283 CCII consente l’esdebitazione del debitore incapiente che non possiede beni e ha un reddito al di sotto della soglia di povertà . Questo istituto garantisce un “fresh start” e permette di ripartire liberato dai debiti. È necessaria la dichiarazione di meritevolezza e la dimostrazione di aver collaborato con l’OCC.

8.4 Concordato minore e strumenti per le imprese

Per le microimprese e le ditte individuali, il concordato minore consente di presentare un piano di rientro con falcidia dei debiti. È simile al concordato preventivo ma con procedure semplificate. L’esperto negoziatore (figura introdotta dal d.l. 118/2021) assiste l’imprenditore nella predisposizione del piano e nella negoziazione con i creditori. L’Avv. Monardo, iscritto negli elenchi come esperto, può guidare l’imprenditore verso la soluzione più adatta.

8.5 Ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

Gli OCC sono enti pubblici o privati autorizzati dal Ministero della Giustizia che assistono i debitori nelle procedure di sovraindebitamento. Essi nominano un gestore della crisi che predispone il piano, relaziona al tribunale e monitora l’esecuzione. L’Avv. Monardo è fiduciario di un OCC e gestore della crisi, quindi offre un supporto completo: predisposizione delle proposte, interlocuzione con i creditori, presentazione dell’istanza e assistenza sino all’esdebitazione.

9. Errori comuni e consigli pratici

Numerose controversie derivano da errori commessi al momento del trasferimento o nella gestione del contenzioso. Ecco i più frequenti:

  1. Non iscriversi all’AIRE o farlo tardivamente: l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero è essenziale per dimostrare la residenza estera. Effettuare l’iscrizione con ritardo può alimentare sospetti sulla reale permanenza all’estero.
  2. Mantenere rapporti stretti con l’Italia senza documentare la vita all’estero: avere immobili, auto, conti correnti e utilizzi frequenti in Italia è lecito ma può essere interpretato come indice di residenza. Occorre controbilanciare con prova di effettiva presenza all’estero.
  3. Non rispondere alle richieste dell’Agenzia: ignorare un avviso bonario o un questionario può portare all’emissione di un accertamento che si sarebbe potuto evitare fornendo chiarimenti.
  4. Sottovalutare i termini: i 60 giorni per proporre ricorso decorrono dalla notifica. Presentare un ricorso tardivo comporta l’inammissibilità e la definitività dell’atto.
  5. Non farsi assistere da un professionista: la materia della residenza fiscale è complessa e in continua evoluzione. Un errore procedurale può pregiudicare la difesa. L’assistenza di un avvocato cassazionista consente di tutelare i propri diritti.
  6. Non valutare le opzioni deflattive: l’accertamento con adesione o la definizione agevolata possono risultare più convenienti di un lungo processo. Occorre analizzare costi, tempi e convenienza economica.
  7. Trascurare le convenzioni internazionali: alcuni contribuenti ignorano la possibilità di invocare le convenzioni. Ciò può comportare una doppia imposizione evitabile.
  8. Non considerare le procedure di sovraindebitamento: chi non riesce a pagare i debiti fiscali può ricorrere ai piani di rientro e alla liquidazione controllata, ottenendo la cancellazione del debito residuo. Ignorare queste possibilità può portare a pignoramenti e ipoteche.

Seguendo questi consigli e rivolgendosi per tempo a un professionista, il contribuente può minimizzare i rischi e gestire correttamente la propria posizione fiscale.

10. Approfondimento giurisprudenziale: analisi di pronunce significative

La giurisprudenza italiana degli ultimi anni ha affrontato numerosi casi di cittadini che si trasferivano in paesi a fiscalità privilegiata. Di seguito si commentano alcune sentenze che offrono spunti utili per la difesa.

10.1 Cassazione n. 18009/2022 – Residenza in Svizzera e presunzione black list

In questa ordinanza , la Corte ha ribadito che la presunzione di residenza prevista dall’art. 2, comma 2‑bis TUIR è relativa e può essere superata se il contribuente prova che il centro degli interessi personali ed economici si trova all’estero. Il caso riguardava un imprenditore che aveva trasferito la residenza in Svizzera. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia poiché il contribuente non era riuscito a fornire prove sufficienti: manteneva la famiglia in Italia e gestiva le società dal territorio italiano. La sentenza mette in luce l’importanza di dimostrare non solo la presenza fisica ma anche la gestione degli affari all’estero.

10.2 Cassazione n. 19843/2024 – Applicabilità della riforma del 2023

La sentenza ha stabilito che la nuova definizione di residenza introdotta dal d.lgs. 209/2023 si applica solo a partire dal 2024. Per gli anni precedenti restano in vigore i criteri tradizionali e il collegamento prioritario con il centro degli interessi economici. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia contro un contribuente che sosteneva di essere residente a Montecarlo. La pronuncia afferma che la riforma non ha effetti retroattivi e che la presunzione per i paesi black list continua a trovare applicazione .

10.3 Cassazione n. 30800/2024 – Credito d’imposta e convenzioni

La Cassazione ha chiarito che l’Italia deve riconoscere il credito per le imposte estere anche se il reddito è stato tassato in un paese con aliquota inferiore. La sentenza riguarda un professionista residente in Italia che aveva pagato imposte in un altro Stato europeo. La Corte ha precisato che l’esenzione integrale non è ammessa salvo diversa disposizione della convenzione: il metodo ordinario è quello del credito d’imposta e spetta al contribuente documentare il versamento.

10.4 Sezioni Unite n. 24823/2015 – Contraddittorio preventivo

Le Sezioni Unite hanno stabilito che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, come nel caso delle verifiche presso i locali del contribuente. Per gli accertamenti a tavolino, l’assenza di contraddittorio non comporta la nullità dell’atto. Questo principio è stato confermato da numerose pronunce successive e rappresenta un riferimento importante per chi riceve avvisi in Oman.

10.5 Cassazione n. 28871/2021 – Abitazione di lusso e residenza

In questa sentenza la Corte ha affermato che la disponibilità di un’abitazione di lusso in Italia può costituire indizio rilevante ai fini della residenza, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la domiciliazione. Nel caso di specie, un manager residente a Dubai possedeva una villa a Capri ma dimostrò di utilizzarla solo per vacanze. La Corte, accogliendo il ricorso del contribuente, ha riconosciuto la sua residenza estera in presenza di prova documentale di vita stabile all’estero.

10.6 CTR Lombardia n. 1971/2020 – Centro degli interessi vitali

La Commissione Regionale ha riconosciuto che, nel valutare la residenza, occorre considerare globalmente tutti gli elementi: familiari, economici, sociali. Nel caso di un professionista che aveva portato la famiglia negli Emirati Arabi Uniti e aveva trasferito il centro dei suoi affari, l’Agenzia aveva qualificato la residenza in Italia per la sola presenza di un conto bancario italiano. La CTR ha annullato l’avviso, ritenendo che il conto fosse un semplice strumento di pagamento senza collegamento con il centro degli interessi.

10.7 Cassazione n. 16477/2018 – Domicilio professionale

Questa pronuncia ha precisato che per i professionisti che esercitano attività intellettuali in più Stati, il domicilio coincide con il luogo in cui viene effettuata la principale organizzazione e da cui si diramano le relazioni professionali. Nel caso di un avvocato iscritto in Italia e residente a Londra, la Corte ha ritenuto che la residenza fiscale rimanesse in Italia in quanto l’attività forense veniva principalmente organizzata e diretta dallo studio italiano.

10.8 Cassazione n. 20304/2017 – Famiglia e residenza

La Corte ha ribadito che la presenza della famiglia in Italia è un indice importante ma non determinante. Un imprenditore che si era trasferito a Dubai aveva lasciato temporaneamente la moglie in Italia per motivi di salute. La sentenza ha riconosciuto la residenza estera, sottolineando che gli interessi economici e la vita di relazione erano effettivamente svolti all’estero e che il ricongiungimento familiare era imminente.

10.9 Cassazione n. 6968/2019 – Società esterovestite

Pur non riguardando persone fisiche, questa sentenza è utile perché affronta la questione delle società esterovestite, ossia società costituite all’estero ma amministrate dall’Italia. La Corte ha sancito che il luogo di effettiva direzione determina la residenza della società. Per i contribuenti in Oman che partecipano a società omanite, è importante non svolgere le funzioni direttive dall’Italia, altrimenti l’intera società potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia.

10.10 Cassazione n. 1304/2013 – Presunzione e prova contraria

In questa vecchia ma ancora attuale sentenza, la Corte ha affermato che la presunzione di residenza si applica anche se il contribuente si è trasferito prima dell’inserimento dello Stato nella black list. Tuttavia, la presunzione rimane relativa e il contribuente può dimostrarne la non applicabilità. È un precedente utile per chi si era trasferito in Oman prima del 1999 (anno del D.M. 4 maggio 1999) e continua a subire accertamenti.

11. Domande e risposte supplementari (FAQ aggiuntive)

Per fornire ulteriori chiarimenti ai contribuenti, proponiamo un secondo blocco di domande e risposte pratiche.

1. L’AIRE garantisce automaticamente la residenza all’estero?
No. L’iscrizione all’AIRE è un elemento importante ma ha valore solo presuntivo . È necessario dimostrare la presenza effettiva all’estero con documenti e comportamenti coerenti.

2. Devo dichiarare i redditi di investimenti in Oman?
Se sei fiscalmente residente in Italia, devi dichiarare tutti i redditi, compresi quelli derivanti da interessi bancari o dividendi di società omanite. Puoi beneficiare del credito per le imposte estere se dimostri il pagamento. Se sei residente in Oman, dichiari in Italia solo i redditi italiani.

3. È consigliabile chiudere tutti i conti bancari italiani?
Non è obbligatorio, ma la presenza di conti con movimenti significativi può costituire indizio di residenza. Se mantieni conti, assicurati che servano solo per pagamenti occasionali o per trasferire fondi in Oman. Annota tutte le operazioni ed evita bonifici frequenti dall’estero verso l’Italia senza giustificazione.

4. Posso usufruire del regime forfetario se rientro in Italia?
Il regime forfetario è riservato a persone fisiche con ricavi o compensi fino a €85.000 e che non abbiano esercitato attività in forma associata nei tre anni precedenti. Se rientri dall’Oman e avvii un’attività in Italia, potresti beneficiarne. È incompatibile, tuttavia, con il regime degli impatriati.

5. La notifica via PEC a un professionista in Oman è valida?
La notifica degli atti tributari può avvenire via PEC solo se l’indirizzo è inserito nei registri italiani (INI‑PEC). Un professionista in Oman potrebbe mantenere l’indirizzo PEC, ma l’amministrazione preferisce inviare le notifiche cartacee all’indirizzo estero. La PEC inviata a un indirizzo non valido o non iscritto non produce effetti. Verifica sempre la corretta indicazione dell’indirizzo.

6. Cosa succede se non pago la rata della rottamazione?
Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa dell’azione di riscossione per l’intero. Con il decreto 202/2024 è stata prevista la riammissione per i decaduti, ma occorre rispettare i nuovi termini .

7. In caso di decesso del contribuente, i debiti fiscali passano agli eredi?
I debiti tributari sono trasmissibili agli eredi nei limiti del valore dell’eredità. Gli eredi possono accettare con beneficio d’inventario o rinunciare all’eredità. Se l’eredità è accettata, gli atti di accertamento possono essere notificati agli eredi, che potranno avvalersi degli stessi strumenti difensivi.

8. L’Amministrazione può accedere ai conti omaniti?
Grazie all’accordo multilaterale Common Reporting Standard (CRS), molti Stati, compreso l’Oman, scambiano automaticamente informazioni sui conti finanziari con le autorità estere. L’Agenzia delle Entrate può quindi ricevere dati sui conti bancari omaniti e incrociarli con la dichiarazione dei redditi. È importante dichiarare correttamente tali redditi per evitare contestazioni.

9. Posso usufruire del concordato minore se i miei debiti derivano da un’attività cessata?
Sì. Il concordato minore è rivolto a imprenditori e professionisti sotto soglia e può essere utilizzato per ristrutturare debiti derivanti da attività cessate. È necessario presentare un piano che preveda il pagamento almeno parziale ai creditori e dimostrare che la proposta è più vantaggiosa rispetto alla liquidazione.

10. Se trasferisco la famiglia in Oman dopo alcuni anni, posso retrocedere la mia residenza fiscale?
La residenza fiscale si valuta anno per anno. Se per gli anni precedenti la presunzione black list non è stata superata, l’Agenzia potrebbe confermare la residenza in Italia. Trasferire la famiglia e gli interessi in Oman è comunque utile per gli anni successivi. L’avvocato può valutare la possibilità di contestare gli accertamenti passati producendo nuova documentazione.

12. Simulazioni supplementari

Per completare l’analisi, presentiamo altre due simulazioni che illustrano possibili scenari e le strategie da adottare.

Caso 4: Imprenditore con società omanita e stabile organizzazione

Contesto: Francesco, imprenditore italiano, costituisce una società in Oman nel settore import‑export. Mantiene la sede legale e l’amministrazione in Oman, ma continua a coordinare l’attività da Milano tramite videoconferenze. L’Agenzia delle Entrate ritiene che la società sia “esterovestita” e contesta la residenza della società in Italia, oltre a qualificare Francesco come residente italiano.

Valutazione:

  1. Società esterovestita: l’amministrazione italiana può dimostrare che la sede della direzione effettiva si trova in Italia perché le decisioni strategiche sono prese da Francesco a Milano. Secondo la giurisprudenza, la residenza delle società dipende dal luogo di direzione. Per evitare la riqualificazione, Francesco deve delegare la gestione a un amministratore omanita, conservare i verbali delle riunioni in Oman e limitare le direttive dall’Italia.
  2. Stabile organizzazione: se la società omanita opera stabilmente in Italia con personale e infrastrutture, essa può essere considerata una stabile organizzazione e assoggettata a tassazione in Italia. È essenziale che l’azienda non disponga di sedi operative in Italia o, se necessario, che le filiali italiane siano regolarmente registrate e tassate separatamente.
  3. Residenza di Francesco: la presunzione black list si applica anche a lui. Dovrà dimostrare di vivere e lavorare principalmente in Oman, con documenti quali contratto di lavoro, residenza anagrafica e spese di vita.
  4. Strategia: affidarsi a consulenti fiscali locali, redigere una corporate governance che preveda la direzione in Oman, evitare la duplicazione di funzioni in Italia. In caso di accertamento, presentare prova contraria e valutare la definizione agevolata.

Caso 5: Professionista che ritorna in Italia e aderisce al regime impatriati

Contesto: Elena, consulente finanziario residente in Oman dal 2020, decide di rientrare in Italia nel 2026. Vuole capire se può beneficiare del regime impatriati pur avendo maturato redditi non dichiarati in Italia negli anni precedenti.

Valutazione:

  1. Regime impatriati: prevede la tassazione del 50% (o 10% in caso di residenza in regioni meridionali) del reddito di lavoro dipendente o autonomo per chi trasferisce la residenza in Italia dopo almeno due anni all’estero. Elena, avendo lavorato in Oman dal 2020 al 2025, può rientrare nel regime.
  2. Accertamenti pregressi: se l’Agenzia contesta i redditi esteri degli anni 2021‑2025, Elena deve gestire gli accertamenti separatamente dal regime impatriati. Potrebbe avvalersi della definizione agevolata degli avvisi per gli anni fino al 2023 e dell’adesione per gli anni successivi. L’accesso al regime impatriati non elimina i debiti pregressi.
  3. Strategia: affidarsi all’Avv. Monardo per coordinare la difesa nei confronti dell’accertamento e la richiesta del regime impatriati. È consigliabile presentare istanza all’Agenzia comunicando il rientro, redigere un piano di rimpatrio e versare le imposte dovute per evitare ulteriore contenzioso.

Conclusione

L’accertamento fiscale a carico di un italiano residente in Oman è un procedimento complesso che mette in discussione la residenza fiscale, l’applicazione delle convenzioni internazionali e l’accesso agli strumenti di pace fiscale e di composizione delle crisi. La normativa italiana prevede una presunzione di residenza per chi si trasferisce in paesi a fiscalità privilegiata, ma offre la possibilità di superarla con adeguata prova contraria e di difendersi mediante ricorsi ben strutturati, contraddittorio e definizioni agevolate. Le recenti riforme e la nuova nozione di residenza dal 2024 richiedono un’attenzione maggiore alla presenza fisica e alle relazioni personali .

Agire tempestivamente è fondamentale: i termini per impugnare gli atti sono brevi e la mancata reazione comporta l’esecutività delle pretese. Gli strumenti come l’accertamento con adesione, la rottamazione quater e la definizione agevolata delle controversie consentono di ridurre sanzioni e interessi . In caso di difficoltà economica, le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione permettono di ottenere una seconda opportunità .

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