Accertamento fiscale a italiano residente negli Emirati Arabi Uniti: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti (EAU) è diventata un’opzione sempre più comune per imprenditori, professionisti e lavoratori italiani attratti da un ambiente dinamico, opportunità lavorative e da un regime tributario più leggero rispetto a quello italiano. Spostare il centro della propria vita a Dubai, Abu Dhabi o nelle altre città emiratine comporta però conseguenze fiscali non banali: l’Agenzia delle Entrate considera gli Emirati un paese a fiscalità privilegiata (black list), per cui chi trasferisce la residenza lì viene guardato con particolare sospetto e può essere oggetto di accertamenti fiscali severi. L’Italia pretende di tassare i residenti su tutti i redditi ovunque prodotti e, in caso di dubbia uscita dall’Italia, presume che chi vive in un paradiso fiscale non abbia realmente lasciato il Paese. Le sanzioni sono elevate, i tempi di accertamento sono raddoppiati e la gestione processuale può diventare complessa.

In questo scenario è fondamentale sapere cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento pur vivendo stabilmente negli Emirati. Occorre conoscere le norme di riferimento, le presunzioni legali e la giurisprudenza più recente, nonché le difese e gli strumenti alternativi che l’ordinamento mette a disposizione del contribuente. La situazione coinvolge non solo le regole interne del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) ma anche la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Emirati Arabi Uniti che contiene i criteri di collegamento per risolvere i conflitti di residenza (tie‑breaker rules). Una strategia efficace deve quindi muoversi su due livelli: dimostrare l’effettivo trasferimento di residenza ai sensi dell’art. 2 TUIR e, se necessario, applicare i criteri convenzionali per vincere la presunzione anti‑espatrio.

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  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, pronto a fornire soluzioni anche a chi, oltre al problema fiscale, è gravato da debiti insostenibili;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), autorizzato a elaborare piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure familiari ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, capace di mediare fra l’impresa e i creditori per trovare accordi risolutivi e prevenire l’insolvenza.

Affrontare un avviso di accertamento richiede quindi un approccio tecnico e tempestivo. Lo Studio Monardo propone un servizio completo: analisi dell’atto, verifica di eventuali vizi formali e sostanziali, richiesta di sospensione, difesa in contraddittorio, presentazione di ricorsi al giudice tributario, gestione delle trattative con il fisco per accertamento con adesione o definizione agevolata, predisposizione di piani di rientro o di procedure sovraindebitamento. Il tutto con l’obiettivo di tutelare il contribuente, limitare l’esposizione debitoria e, quando possibile, ottenere l’annullamento dell’atto.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il concetto di residenza fiscale nel TUIR

La residenza fiscale delle persone fisiche in Italia è definita dall’art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986). Le regole sono state profondamente modificate dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, in vigore dal 1º gennaio 2024, che ha reso più severi i criteri e ha introdotto esplicitamente il requisito della presenza fisica in Italia. Attualmente una persona è considerata fiscalmente residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, anche non consecutivi), si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

  1. Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente;
  2. Residenza anagrafica nel territorio italiano (abituale dimora);
  3. Domicilio in Italia, definito come il luogo in cui si svolgono i rapporti personali e familiari più stretti;
  4. Presenza fisica sul territorio italiano per oltre metà dell’anno, contando anche le frazioni di giorno .

Il legislatore ha dunque trasformato l’iscrizione anagrafica da elemento determinante in una presunzione di residenza: chi risulta iscritto può dimostrare di non essere residente fornendo prove contrarie, mentre chi non è iscritto può essere considerato residente se mantiene in Italia il centro dei propri interessi. Inoltre, il nuovo articolo 2 rafforza l’obbligo per i cittadini italiani di dichiarare il trasferimento all’estero entro 90 giorni presso il comune di residenza e di iscriversi all’AIRE; la mancata iscrizione comporta una sanzione amministrativa da 200 a 1 000 euro per ciascun anno di violazione .

1.2 La presunzione anti‑espatrio per i Paesi “black list”

Per contrastare i cosiddetti “espatri di comodo”, il legislatore italiano ha introdotto, sin dal 1999, una presunzione di residenza per i cittadini che trasferiscono la residenza in Stati a fiscalità privilegiata. L’art. 2 comma 2‑bis TUIR dispone che «si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, individuati da apposito decreto ministeriale» . Gli Emirati Arabi Uniti figurano tra i Paesi black list individuati dal D.M. 4 maggio 1999, pertanto chi si trasferisce a Dubai o Abu Dhabi deve sopportare un onere probatorio più gravoso: il fisco presume che non abbia realmente lasciato l’Italia finché non dimostri il contrario.

Questa presunzione è relativa, cioè può essere superata presentando una serie di elementi “gravi, precisi e concordanti” che attestino lo spostamento reale del centro degli interessi. Secondo le indicazioni della giurisprudenza, occorre produrre documenti come:

  • iscrizione all’AIRE e contratto di locazione o proprietà di una casa negli Emirati;
  • contratti di lavoro, licenze commerciali o attestazioni professionali negli Emirati;
  • tax residence certificate rilasciato dalle autorità locali (pur in assenza di IRPEF negli EAU);
  • biglietti aerei, permessi di soggiorno e timbri d’ingresso che dimostrino la presenza fisica;
  • prove di spostamento del centro degli interessi vitali: scuola dei figli, lavoro del coniuge, iscrizione a club locali;
  • chiusura o riduzione dei legami italiani: vendita o affitto degli immobili, dimissioni da cariche societarie, trasferimento dei conti .

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente a provare la residenza all’estero ; occorre dimostrare che l’abitazione permanente e il centro degli interessi vitali siano effettivamente nei Paesi di destinazione. D’altra parte, se un cittadino si trasferisce in un Paese non black list, la presunzione non si applica e l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria.

1.3 La Convenzione Italia‑EAU e le tie‑breaker rules

L’Italia e gli Emirati Arabi Uniti hanno sottoscritto il Trattato contro le doppie imposizioni il 22 gennaio 1995 (ratificato con L. 309/1997). Oltre a ripartire l’imposizione sui vari redditi, la Convenzione contiene all’art. 4 le regole per risolvere i conflitti di residenza, note come tie‑breaker rules . Quando un contribuente risulta residente in entrambi gli Stati secondo le rispettive leggi interne, le autorità devono applicare in sequenza i seguenti criteri:

  1. Abitazione permanente: è residente dello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente. Se ne ha una sola, la questione si esaurisce qui. Se ha una casa in Italia e una negli EAU, si passa al criterio successivo.
  2. Centro degli interessi vitali: si verifica in quale Stato si trovano le relazioni personali ed economiche più strette (famiglia, lavoro, investimenti). È un criterio complesso che richiede un’analisi globale dei legami .
  3. Soggiorno abituale: se i primi due criteri non sono risolutivi, rileva dove il soggetto soggiorna abitualmente (dove passa più tempo). Anche la permanenza non consecutiva rileva ai fini dei 183 giorni .
  4. Nazionalità: in via residuale, si considera la cittadinanza della persona.
  5. Accordo amichevole: se nessuno dei criteri risolve, le autorità competenti si accordano per determinare la residenza .

Le tie‑breaker rules prevalgono sulla presunzione interna: lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 35284/2023. In quel caso un lavoratore italiano trasferitosi a Dubai aveva subito ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente; il fisco negava il rimborso applicando la presunzione dell’art. 2 co. 2‑bis TUIR e richiedendo un certificato di residenza estero. La Corte ha chiarito che la Convenzione prevale e che è sufficiente dimostrare la potenziale assoggettabilità all’imposta negli EAU per applicare i criteri convenzionali . La residenza convenzionale negli Emirati comporta l’esenzione totale dall’IRPEF italiana sui salari percepiti per attività svolte a Dubai (art. 15 del Trattato). In altre decisioni (Cass. 994/2024, Cass. 1316/2024) la Suprema Corte ha confermato la stessa linea: la tie‑breaker rule batte la presunzione anti‑espatrio, purché il contribuente provi il centro degli interessi vitali negli EAU .

1.4 Monitoraggio fiscale delle attività estere e raddoppio dei termini

Chi è fiscalmente residente in Italia deve dichiarare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti, titoli, immobili ecc.). L’obbligo sussiste anche se tali attività non producono redditi e mira a rendere tracciabili i movimenti di capitale. Se si viene considerati ancora residenti in Italia nonostante l’iscrizione AIRE, l’omissione del quadro RW costituisce una violazione grave: la sanzione amministrativa va dal 3% al 15% dell’ammontare delle attività non dichiarate per ciascun anno, raddoppiata dal 6% al 30% se detenute in Stati non cooperativi . Gli Emirati hanno firmato l’Accordo CRS per lo scambio automatico di informazioni, perciò la sanzione si attesta normalmente al 3% annuo . A titolo esemplificativo, non dichiarare un conto di 1 000 000 € a Dubai può comportare sanzioni fino a 150 000 € per ogni anno .

Dal 2009 il legislatore ha introdotto anche una presunzione di evasione per gli investimenti esteri non dichiarati: l’art. 12 del D.L. 78/2009 presume che gli investimenti e le attività finanziarie in paradisi fiscali non indicati nel quadro RW siano costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia. La norma comporta raddoppio dei termini per gli accertamenti: se i redditi sono collegati a paradisi fiscali, il Fisco può notificare l’avviso di accertamento entro il doppio del termine ordinario . Per esempio, un’omessa dichiarazione del 2018 può essere contestata fino al 31 dicembre 2025 o persino al 31 dicembre 2027. La Cassazione, con sentenza n. 2643/2025, ha confermato che questo raddoppio ha natura procedimentale e si applica retroattivamente .

Inoltre, dal 2017 gli Emirati hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS): le banche e istituzioni finanziarie emiratine inviano automaticamente le informazioni sui conti dei non residenti alle autorità fiscali dei Paesi di origine. Il CRS ha eliminato il segreto bancario, consentendo all’Italia di scoprire conti e investimenti occultati a Dubai . Le autorità italiane possono anche attivare richieste mirate di informazioni ai sensi dell’art. 26 della Convenzione .

1.5 Contraddittorio obbligatorio e garanzie procedimentali

Un accertamento fiscale deve rispettare il principio del contraddittorio: l’Agenzia delle Entrate non può emettere un avviso definitivo senza aver prima instaurato un dialogo con il contribuente. Il D.Lgs. 219/2023 ha inserito nello Statuto dei diritti del contribuente l’art. 6‑bis, che prevede l’obbligo, dal 18 gennaio 2024, di un contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi e di riscossione: l’amministrazione deve inviare al contribuente un “schema di atto” e concedergli almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti. In assenza di questo confronto, l’atto è nullo . Solo per le attività automatizzate (liquidazioni da modelli 730/770), per atti particolarmente urgenti e per il mancato contrasto di comportamenti fraudolenti è prevista la deroga.

Oltre al contraddittorio, il contribuente può accedere agli atti ai sensi della legge n. 212/2000 (art. 7) e può presentare memorie difensive o istanze di autotutela prima dell’emissione dell’atto definitivo. In presenza di vizi formali, la stessa amministrazione può annullare o correggere l’avviso senza necessità di ricorrere in giudizio.

1.6 Cassazione e altre pronunce recenti

Oltre alla già citata sentenza n. 35284/2023, la Corte di Cassazione ha affrontato diverse questioni inerenti la residenza negli Emirati e il monitoraggio delle attività estere:

  • Cass. n. 28077/2024: la Corte ha qualificato l’omissione del quadro RW non come mera irregolarità formale, ma come violazione sostanziale che giustifica l’applicazione delle sanzioni previste (3–15% e 6–30% per Paesi non cooperativi). L’obbligo di monitoraggio esiste per consentire l’effettivo controllo sul trasferimento di valuta e sulla provenienza dei capitali .
  • Cass. n. 27646/2023: ha riconosciuto la validità di un certificato di residenza emiratino presentato tardivamente; finché il documento attesta che nei periodi contestati si possedevano i requisiti per l’esenzione da ritenute, il contribuente può ottenere il rimborso .
  • Corte di Cassazione 2025 (diverse pronunce): la Suprema Corte ha precisato che i criteri convenzionali prevalgono sempre sulla presunzione interna, anche se gli Emirati non applicano un’IRPEF simile all’italiana: è sufficiente la potenziale assoggettabilità all’imposta estera .

Queste pronunce evidenziano due principi fondamentali: la sostanza prevale sulla forma (contano i legami effettivi e non la sola iscrizione anagrafica) e le Convenzioni internazionali, quali fonti primarie, prevalgono sulla normativa interna se in contrasto . La conseguenza pratica è che un italiano realmente residente a Dubai può difendersi efficacemente se dispone di prove convincenti e se invoca correttamente la Convenzione.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento

Ricevere un avviso di accertamento mentre si vive negli Emirati è un’esperienza destabilizzante: improvvisamente ci si trova a dover rispondere a contestazioni fiscali riguardanti redditi esteri, quadro RW non compilato o presunto mancato trasferimento della residenza. È fondamentale agire tempestivamente e in maniera strutturata. Di seguito un percorso operativo dettagliato.

2.1 Analisi dell’atto e verifica dei presupposti

  1. Controllo formale: verificare la legittimità dell’atto. Deve contenere l’indicazione dell’ufficio emittente, del responsabile del procedimento, dei fatti contestati, delle norme violate, delle prove raccolte e della facoltà di inviare osservazioni. La mancanza di motivazione può costituire motivo di nullità.
  2. Termini di notifica: accertarsi che l’avviso sia stato notificato entro i termini di decadenza. Per i redditi esteri e investimenti in Paesi black list il termine può essere raddoppiato (vedi paragrafo 1.4). Occorre quindi verificare l’anno di imposta contestato e la data di notifica.
  3. Presenza di contraddittorio: se l’atto è stato emesso dopo il 18 gennaio 2024 senza preventivo contraddittorio, la difesa potrà eccepire la violazione dell’art. 6‑bis Statuto del contribuente e chiederne l’annullamento .
  4. Oggetto dell’accertamento: individuare se si tratta di IRPEF su redditi esteri, addizionali, IVIE/IVAFE, sanzioni per RW o recupero di imposta; ogni contestazione richiede argomentazioni specifiche.

2.2 Raccolta della documentazione difensiva

Per superare la presunzione di residenza in Italia e per dimostrare la legittimità del trasferimento negli EAU, è indispensabile raccogliere con ordine tutti i documenti disponibili. Le prove devono essere non solo puntuali ma coerenti tra loro, così da fornire un quadro complessivo della vita negli Emirati. Ecco un elenco non esaustivo:

  • Iscrizione all’AIRE: certificato dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, con indicazione della data di iscrizione.
  • Contratto di locazione o titolo abitativo negli Emirati: dimostra l’esistenza di un’abitazione permanente.
  • Permesso di soggiorno, visti e timbri di ingresso/uscita: provano la permanenza legale e la durata della permanenza.
  • Contratti di lavoro, licenze imprenditoriali, certificati di impresa: attestano lo svolgimento di attività economica negli EAU.
  • Tax residency certificate rilasciato dagli Emirati: certifica la residenza ai fini convenzionali (anche se non esiste un’imposta analoga all’IRPEF, le autorità emettono un certificato per applicare il trattato ).
  • Estratti conto bancari emiratini, utenze di luce/gas/internet, iscrizione a scuole dei figli, tessere sanitarie locali: danno evidenza del centro degli interessi vitali.
  • Atti di vendita o cessazione di attività in Italia: contratti di compravendita di immobili, dimissioni da incarichi societari, chiusura di conti italiani.
  • Documentazione di eventuali investimenti finanziari a Dubai: da utilizzare in caso di contestazione sul quadro RW; è utile per dimostrare la legalità e la provenienza dei capitali (ad esempio, provenienza da redditi già tassati in Italia).

È consigliabile predisporre un dossier completo, con una cronologia degli eventi (data di trasferimento, iscrizione AIRE, arrivo della famiglia, cambiamento di lavoro) così da agevolare la ricostruzione fattuale durante il contraddittorio.

2.3 Contraddittorio preventivo e memorie difensive

Una volta ricevuta la “comunicazione di irregolarità” o lo schema di atto, il contribuente dispone di almeno 60 giorni per presentare osservazioni. Nel caso di residenti all’estero, il termine è prorogato di 90 giorni per effetto degli artt. 60 e 60‑bis del DPR 600/1973, ma è sempre opportuno verificare se l’Agenzia ne dia comunicazione. Durante il contraddittorio:

  1. Redigere memorie difensive con l’assistenza di un professionista; le memorie devono illustrare le ragioni giuridiche e fattuali per cui il contribuente non è più residente in Italia, allegando documentazione probatoria.
  2. Chiedere l’accesso agli atti dell’ufficio: è possibile esaminare il fascicolo, conoscere le prove raccolte e replicare puntualmente.
  3. Richiedere l’annullamento in autotutela qualora emergano vizi palesi (es. atto emesso oltre i termini, assenza di contraddittorio, errore di persona).

Se la controversia riguarda la residenza, il contribuente dovrà in particolare contestare l’applicazione dell’art. 2 co. 2‑bis, invocare la convenzione Italia‑EAU e fornire le prove richieste. Una strategia articolata prevede di alternare argomenti di diritto interno (assenza di residenza, domicilio o presenza in Italia) a argomenti di diritto internazionale (tie‑breaker rules, art. 15 della Convenzione, art. 26 per lo scambio di informazioni). Nelle memorie è utile citare la giurisprudenza di riferimento, come Cass. 35284/2023 , per dimostrare che la presunzione si può vincere.

2.4 Accertamento con adesione e definizione agevolata

Qualora il contraddittorio non conduca all’annullamento totale dell’avviso, si può valutare l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è una procedura di accordo con l’ufficio che permette di ridurre le sanzioni ad un terzo e di rateizzare il pagamento fino a 12 rate trimestrali. La richiesta sospende il termine per il ricorso e, se l’accordo viene raggiunto, evita il giudizio. Per i contribuenti residenti all’estero l’accertamento con adesione può svolgersi anche tramite delega a un professionista in Italia.

Nel biennio 2023‑2025 sono state varate varie misure di definizione agevolata:

  • Rottamazione‑quater e riammissione 2025: il D.L. 202/2024, convertito nella L. 15/2025, ha riaperto i termini per chi non ha versato le rate della rottamazione‑quater; la domanda va presentata entro il 30 aprile 2025 e consente di dilazionare i pagamenti in dieci rate, con scadenze 31 luglio e 30 novembre 2025 e successive. Durante la procedura si sospendono le azioni esecutive.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: la legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in Cassazione o in grado inferiore pagando un importo ridotto. Anche nel 2024 alcune norme transitorie hanno esteso la sanatoria.
  • Ravvedimento speciale ex art. 1 commi 174‑178 L. 197/2022: permette di regolarizzare le violazioni tributarie pregresse pagando sanzioni ridotte (1/18 del minimo) e interessi; nel 2024 la platea è stata estesa.

L’opportunità di ricorrere a una definizione agevolata va valutata con cura: in presenza di valide argomentazioni per l’annullamento totale, è preferibile non aderire; se invece la prova della residenza è debole o i costi del contenzioso superano i benefici, aderire ad una sanatoria può ridurre l’esposizione.

2.5 Ricorso dinanzi al giudice tributario

Se l’Agenzia notifica l’avviso definitivo e il contribuente non raggiunge un accordo, è possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (90 giorni per i residenti all’estero). Il ricorso sospende la riscossione solo se si richiede una sospensione cautelare e si dimostra il danno grave e irreparabile. Il procedimento tributario prevede:

  1. Deposito del ricorso e notificazione all’ufficio: con allegati documentali e richiesta di sospensione.
  2. Costituzione in giudizio dell’ufficio: entro 60 giorni l’Agenzia deposita la controdeduzione con gli atti e le prove.
  3. Udienza e discussione: davanti a un collegio di giudici togati. È possibile chiedere la trattazione in videoconferenza.
  4. Sentenza: se il giudice riconosce la residenza negli Emirati in base alla Convenzione, annulla l’accertamento. In caso contrario, conferma le imposte, le sanzioni e gli interessi.
  5. Impugnazione: la sentenza può essere appellata entro 60 giorni (90 per gli esteri) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e, successivamente, dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge.

Il contenzioso richiede preparazione tecnica: le difese devono essere calibrate sul caso concreto, supportate da prove documentali e riferimenti normativi e giurisprudenziali. L’assistenza di un avvocato cassazionista come l’Avv. Monardo assicura competenza e esperienza anche nelle fasi di legittimità.

2.6 Ipotesi di pignoramento, fermo amministrativo e ipoteca

Se il contribuente non si difende o se la contestazione viene definita con esito negativo, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili, disporre il fermo amministrativo dei veicoli e avviare pignoramenti presso terzi. Per bloccare tali azioni è possibile:

  • Chiedere la sospensione amministrativa in pendenza di ricorso o accertamento con adesione;
  • Promuovere un’azione cautelare davanti al giudice tributario o ordinario, dimostrando che l’esecuzione causa danno grave e irreparabile;
  • Attivare una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione) per ottenere la sospensione automatica delle azioni esecutive e concordare un piano di pagamento sostenibile;
  • Presentare istanza di rateizzazione del debito a Riscossione, che blocca le procedure.

3. Difese e strategie legali per impugnare l’accertamento

3.1 Dimostrare la residenza effettiva negli Emirati

La prima strategia consiste nel superare la presunzione di residenza in Italia dimostrando che il contribuente ha trasferito la propria vita negli EAU. È necessario, come visto, raccogliere documenti che attestino l’abitazione permanente, il lavoro, la presenza fisica e la sede degli affetti. Alcuni accorgimenti pratici:

  • Conservare i biglietti aerei e dimostrare i giorni di permanenza; le presenze non devono essere consecutive ma la somma deve superare i 183 giorni all’estero .
  • Chiedere annualmente il tax residency certificate agli Emirati, anche se non vi è IRPEF, per attestare la residenza ai fini della Convenzione .
  • Evitare legami economici significativi in Italia: immobili non affittati, partecipazioni societarie, cariche amministrative, conti correnti con movimenti rilevanti possono suggerire la permanenza del centro degli interessi vitali. Se non si possono eliminare, occorre dimostrarne la marginalità.
  • Dimostrare il trasferimento della famiglia: se coniuge e figli risiedono in Italia, il centro degli interessi potrebbe essere ritenuto italiano; tuttavia la giurisprudenza conferma che il centro degli interessi economici può prevalere su quello familiare se la maggior parte dei redditi, degli investimenti e dell’attività professionale sono all’estero .
  • Organizzare la prova: predisporre un fascicolo con cronologia, contratti, certificati e dichiarazioni giurate da parte di datori di lavoro o autorità estere può fare la differenza.

3.2 Invocare le tie‑breaker rules della Convenzione

Se, nonostante le prove, l’amministrazione sostiene che il contribuente è ancora residente in Italia, si può invocare direttamente la tie‑breaker rule dell’art. 4 della Convenzione Italia‑EAU. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il contribuente può ottenerne l’applicazione anche in sede amministrativa e non solo giudiziale . L’argomento va articolato in questo modo:

  1. Carenza di imposta negli EAU: spiegare che l’assenza di imposta sul reddito in Emirati non impedisce l’applicazione del trattato; ciò che conta è l’assoggettabilità potenziale .
  2. Applicazione sequenziale dei criteri: dimostrare di avere un’abitazione permanente solo negli EAU oppure, se la casa esiste in entrambe le giurisdizioni, provare che il centro degli interessi vitali è negli Emirati (lavoro, patrimonio, relazioni). Se ancora in dubbio, provare la permanenza abituale negli EAU (calendario viaggi) .
  3. Includere il tax residence certificate e attestazioni di autorità emiratine per rafforzare la tesi.
  4. Citare la giurisprudenza (Cass. 35284/2023, Cass. 994/2024) che riconosce la prevalenza della Convenzione e il diritto al rimborso delle ritenute estere quando il reddito è tassabile solo nello Stato di residenza .

3.3 Contestare l’omessa compilazione del quadro RW

Quando l’accertamento riguarda l’omessa compilazione del quadro RW, la difesa dovrà concentrarsi su due profili:

  • Sostenere la non residenza: se si dimostra di essere residente negli Emirati, viene meno l’obbligo di compilare il quadro RW. Di conseguenza, le sanzioni per omessa dichiarazione non sono dovute.
  • Dimostrare la provenienza dei capitali: la presunzione di evasione ex art. 12 DL 78/2009 può essere vinta se si prova che i fondi depositati a Dubai derivano da redditi già tassati in Italia o da fonti esenti/non imponibili . Occorre produrre documenti bancari italiani, atti di vendita, dichiarazioni di successione o altri attestati che giustifichino la disponibilità dei fondi.

La giurisprudenza ha precisato che l’omissione del quadro RW non è una mera violazione formale ma una violazione sostanziale: non è sufficiente argomentare che il Fisco non ha subito un danno economico; l’obbligo di monitoraggio è strumentale alla vigilanza sui movimenti di capitali e ha quindi carattere sostanziale . Perciò, se si viene considerati ancora residenti, la sanzione (3–15% o 6–30%) sarà confermata. In questi casi, è possibile proporre ravvedimento operoso o definizione agevolata delle sanzioni, pagando l’imposta e gli interessi ridotti.

3.4 Eccepire vizi formali dell’atto

Molti avvisi di accertamento risultano viziati da errori formali o procedimentali che possono portare all’annullamento totale. Alcuni esempi:

  • Mancanza di contraddittorio preventivo: come già ricordato, dal 18 gennaio 2024 l’assenza di contraddittorio rende nullo l’atto .
  • Carente motivazione: l’avviso deve indicare le fonti di prova e le ragioni della pretesa. Se si limita a riprodurre parti di norma senza collegarle ai fatti, è nullo ai sensi dell’art. 7 Statuto contribuente.
  • Errore di destinatario o difetto di notifica: se l’atto è inviato a un indirizzo errato, a un soggetto deceduto o se è stato notificato in forma non prevista (es. posta ordinaria invece di raccomandata), può essere impugnato.
  • Calcolo errato delle sanzioni o applicazione retroattiva di norme: la Corte ha ripetutamente affermato che le norme sanzionatorie e i termini di accertamento non possono essere applicati retroattivamente se non in base a una disposizione espressa. Nel caso del raddoppio dei termini per RW, la Corte ha ritenuto che sia una norma procedurale e quindi retroattiva , ma per altre sanzioni occorre verificare.

3.5 Utilizzare l’accertamento con adesione e la transazione fiscale

A volte, soprattutto quando le prove di residenza sono deboli o la documentazione è incompleta, può essere opportuno evitare il contenzioso e negoziare con l’Agenzia. L’accertamento con adesione consente di definire l’accertamento con un accordo che prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo e la rateizzazione del debito. Il contribuente mantiene la possibilità di addurre prove e documenti; se l’ufficio riconosce la residenza estera per alcuni anni ma non per altri, si può arrivare a un compromesso (ad esempio riconoscimento di residenza dal 2019 in avanti e pagamento di imposte per i periodi precedenti).

In alcuni casi, in presenza di debiti tributari e previdenziali ingenti, può essere proposta una transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano del consumatore (art. 63 e ss. del Codice della crisi). Questi strumenti, esaminati nel prossimo paragrafo, consentono di falcidiare (ridurre) i debiti fiscali previa approvazione dell’Agenzia. L’esperto negoziatore e il gestore della crisi sono figure centrali in tali procedure.

3.6 Esempio pratico di difesa

Consideriamo un imprenditore italiano che nel 2021 ha trasferito l’attività di consulenza a Dubai. Iscritto all’AIRE, ha prodotto redditi unicamente negli EAU, dove possiede un appartamento in affitto. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento IRPEF per gli anni 2021‑2023 con sanzioni per omessa dichiarazione di redditi e omissione del quadro RW. La strategia difensiva potrebbe essere:

  1. Dimostrare la residenza estera: allegare certificati AIRE, contratto di locazione, permesso di soggiorno e tax residency certificate; presentare biglietti aerei che attestano la permanenza a Dubai per oltre 200 giorni ogni anno; produrre estratti conto emiratini, bollette locali, iscrizione dei figli a scuola.
  2. Invocare la Convenzione: richiedere l’applicazione dei criteri dell’art. 4 e provare che l’abitazione permanente e il centro degli interessi vitali sono negli EAU; citare la giurisprudenza Cass. 35284/2023 per dimostrare che l’assenza di imposta negli Emirati non preclude l’esenzione .
  3. Contestare l’omessa compilazione RW: sostenere che, essendo non residente, il quadro RW non era dovuto; fornire comunque prove della provenienza dei capitali su conti emiratini (vendita di una casa in Italia nel 2020, redditi già tassati, etc.).
  4. Eccepire vizi procedimentali: verificare se l’atto è stato emesso senza contraddittorio, se i termini sono decaduti o se vi sono errori di calcolo.
  5. Proporre istanza di sospensione: durante il ricorso chiedere la sospensione delle sanzioni e dei pignoramenti.

Se la documentazione è solida, l’Agenzia potrebbe riconoscere la residenza estera e annullare l’avviso; in caso contrario, l’accertamento con adesione o la definizione agevolata potrebbe ridurre le sanzioni.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di crisi

4.1 Rottamazione‑quater e riammissione 2025

La “rottamazione‑quater” (art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022) ha consentito ai contribuenti di definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo capitale, interessi legali e aggio. Molti debitori hanno però perso i benefici per inadempienza. Il D.L. 202/2024 (convertito nella L. 15/2025) ha introdotto una riammissione: chi non ha pagato le rate scadute nel 2023 può rientrare nel piano presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e versando le rate residue in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate con scadenze semestrali (31 luglio e 30 novembre di ciascun anno). Durante la procedura sono sospesi i pignoramenti e le azioni esecutive. Per i residenti all’estero, la domanda può essere inviata telematicamente.

Questa riammissione è un’ottima opportunità per i contribuenti con debiti pregressi che, a causa della pandemia o di difficoltà economiche, non sono riusciti a rispettare la rottamazione. Tuttavia conviene verificare se la pretesa tributaria sia corretta: in presenza di vizi sostanziali è meglio impugnare l’atto piuttosto che aderire alla rottamazione.

4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti

La legge di bilancio 2023 ha consentito di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti al 1º gennaio 2023 pagando un importo variabile in funzione dello stato del giudizio: 90% della pretesa per le cause in primo grado, 40% per quelle vinte dal contribuente e 5% per le controversie in Cassazione vinte dal contribuente. La legge 2024 ha esteso la possibilità anche a cause avviate nel 2023. Per i contribuenti con residenza all’estero l’adesione può avvenire tramite la piattaforma dell’Agenzia.

4.3 Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie pagando sanzioni ridotte in proporzione al ritardo. Nel 2023 è stato introdotto anche il ravvedimento speciale (art. 1 commi 174‑178 L. 197/2022), che consente di regolarizzare errori dichiarativi pagando sanzioni ridotte a 1/18 del minimo. Per i residenti a Dubai, ravvedersi prima dell’avvio di un accertamento consente di evitare sanzioni più pesanti e il raddoppio dei termini.

4.4 Procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti

Oltre alle misure fiscali, il contribuente può trovarsi in una situazione di sovraindebitamento: un debito complessivo, fiscale e bancario, che non è più in grado di gestire. Il legislatore ha introdotto un sistema di composizione della crisi per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccole imprese) con la Legge 3/2012 (“salva suicidi”), confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Tale sistema è stato modificato dai decreti correttivi (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024) e offre oggi diversi strumenti:

4.4.1 Piano del consumatore

Il piano del consumatore, disciplinato dagli artt. 67‑68 CCII, è rivolto alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari (inclusi prestiti con cessione del quinto). Il debitore propone al giudice un piano di pagamenti sostenibile, tarato sulla propria capacità reddituale; non è necessario il consenso dei creditori. Il piano può prevedere rateizzazioni pluriennali, falcidia (riduzione) dei debiti e sospensione delle azioni esecutive, permettendo al debitore di mantenere la prima casa e di bloccare il prelievo sulla busta paga . Al termine del piano, eventuali debiti residui vengono cancellati con l’esdebitazione.

4.4.2 Accordo di composizione della crisi (concordato minore)

Questo strumento è destinato ai piccoli imprenditori individuali, ai professionisti e alle società di persone che non superano le soglie di fallibilità. Il debitore propone un piano di ristrutturazione ai creditori che deve essere approvato da una maggioranza qualificata (di norma 50–60% dei crediti). Il tribunale omologa l’accordo se ritiene che tutti i creditori ricevano almeno quanto riceverebbero in una liquidazione giudiziale. In caso di mancata approvazione, è prevista la liquidazione controllata .

4.4.3 Liquidazione controllata del patrimonio

Se il piano del consumatore o l’accordo non sono praticabili, si ricorre alla liquidazione controllata (art. 68 CCII). Il patrimonio del debitore viene venduto e il ricavato distribuito ai creditori, ma con una durata massima di tre anni: trascorso questo termine, i debiti residui vengono cancellati e il debitore ottiene la liberazione definitiva . È una soluzione estrema per chi non dispone di redditi sufficienti ad alimentare un piano di rientro.

4.4.4 Procedure familiari

Il Codice prevede la possibilità per più membri della stessa famiglia di presentare un piano familiare congiunto (art. 66 CCII), ottimizzando costi e tempi. La procedura segue le regole del piano del consumatore ma si applica a debiti comuni di coniugi, conviventi o parenti fino al quarto grado .

4.4.5 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

La riforma del 2020 ha introdotto l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, prevista dall’art. 283 CCII: chi non possiede beni o redditi aggredibili può chiedere la liberazione totale dai debiti senza alcuna proposta ai creditori. Occorre dimostrare la meritevolezza (nessuna frode) e l’incapacità di soddisfare i creditori nemmeno parzialmente. La Direttiva UE 2019/1023 impone che lo stato di esdebitazione sia concesso entro tre anni . Questa procedura è particolarmente utile per chi, pur avendo ricevuto un accertamento fiscale, non ha patrimonio su cui il fisco possa rivalersi.

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in difficoltà che rischiano l’insolvenza, il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi, oggi integrata negli artt. 12‑25 sexies CCII. Questa procedura consente a imprenditori commerciali o agricoli di avviare trattative riservate con i creditori con l’assistenza di un esperto negoziatore, scelto da un elenco di professionisti qualificati. La normativa, aggiornata dai decreti correttivi (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024), prevede un percorso articolato:

  1. Presentazione della domanda tramite la piattaforma telematica istituita dalle Camere di Commercio;
  2. Nomina dell’esperto negoziatore da parte della Commissione nominata dal Tribunale; l’esperto deve essere indipendente e dotato di competenze in materia aziendale e finanziaria ;
  3. Incontri con i creditori (banche, fornitori, fisco, INPS) per individuare soluzioni concordate: ristrutturazione del debito, moratoria, conversione di debiti in capitale, cessione di rami d’azienda;
  4. Misure protettive: durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere la sospensione delle azioni esecutive e precettive, ottenendo così un periodo di respiro ;
  5. Accesso ad altre misure: se le trattative vanno a buon fine, le parti possono concludere un accordo di ristrutturazione, un piano di risanamento attestato o un concordato preventivo semplificato. In caso di insuccesso, l’imprenditore potrà accedere a procedure concorsuali ordinarie.

La composizione negoziata non è la panacea per tutti i mali, ma rappresenta un’utile via intermedia tra la gestione privata della crisi e le procedure concorsuali, ed è particolarmente indicata per aziende con potenzialità di risanamento.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un accertamento fiscale mentre si è residenti all’estero richiede competenza e attenzione. Di seguito alcuni errori frequenti da evitare e consigli utili:

  1. Sottovalutare l’iscrizione AIRE: molti contribuenti non formalizzano il trasferimento entro i 90 giorni; ciò comporta sanzioni e rafforza la presunzione di residenza in Italia .
  2. Confondere domicilio e residenza: il domicilio è il centro delle relazioni personali e familiari; la residenza è la dimora abituale. È possibile avere domicilio in Italia e residenza negli Emirati, ma ciò va argomentato con prove; mantenere la famiglia in Italia può rendere difficile dimostrare il centro degli interessi vitali all’estero .
  3. Ignorare il quadro RW: anche se gli Emirati sono ora più collaborativi, non dichiarare le attività estere se si è ancora fiscalmente residenti in Italia porta a sanzioni pesanti .
  4. Tralasciare l’obbligo di contraddittorio: gli avvisi notificati senza contraddittorio dopo il 18 gennaio 2024 sono nulli. Occorre eccepire immediatamente la violazione .
  5. Rimandare la difesa: l’avviso diventa definitivo dopo 60 giorni. Non rispondere o non ricorrere nei termini preclude ogni contestazione futura.
  6. Non chiedere assistenza professionale: le materie fiscali e internazionali sono complesse. Un avvocato esperto può individuare vizi che il contribuente ignora e costruire una difesa strutturata.
  7. Non conservare documentazione: buttare via scontrini, bollette, biglietti aerei può sembrare banale, ma sono proprio questi piccoli dettagli a fare la differenza nel dimostrare la permanenza all’estero.

Seguire questi consigli aumenta sensibilmente le probabilità di successo in caso di controllo.

6. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, di seguito alcune tabelle con i principali riferimenti normativi, i criteri di residenza e i termini procedurali. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri; le spiegazioni rimangono nel testo.

Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale (art. 2 TUIR)

CriterioDescrizioneDurata
Iscrizione anagraficaIscrizione nell’anagrafe della popolazione residente> 183 giorni
ResidenzaDimora abituale sul territorio italiano> 183 giorni
DomicilioCentro degli interessi personali e familiari> 183 giorni
Presenza fisicaPermanenza nel territorio (anche non consecutiva)> 183 giorni

Tabella 2 – Criteri tie‑breaker (art. 4 Convenzione Italia‑EAU)

OrdineCriterioFunzione
1Abitazione permanenteVerifica se la persona ha un’unica casa; se sì, residenza in quello Stato
2Centro interessi vitaliLegami personali ed economici prevalenti
3Soggiorno abitualeStato dove la persona soggiorna abitualmente
4NazionalitàCittadinanza come criterio residuale
5Accordo amichevoleDecisione congiunta delle autorità competenti

Tabella 3 – Principali termini procedurali

ProceduraTermine normaleTermini speciali
Presentazione memorie difensive60 giorni dalla comunicazione+ 30 giorni se residente estero
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica avviso+ 30 giorni se estero
Accertamento con adesioneRichiesta entro 60 giorniSospende il termine di ricorso
Raddoppio termini per RW5 anni → 10 anniApplicato retroattivamente

Tabella 4 – Sanzioni quadro RW

ViolazioneSanzione standardPaesi non cooperativi
Omessa dichiarazione attività estere3–15% per anno6–30% per anno
Errata compilazione o tardiva1–2% per anno1–2% per anno

7. FAQ – Domande frequenti

  1. Sono iscritto all’AIRE e vivo a Dubai da anni: perché ricevo un accertamento? – L’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente a dimostrare la residenza estera. Se il fisco ritiene che si conservino domicilio o interessi economici in Italia, può presumere la residenza italiana e accertare redditi non dichiarati .
  2. Quanti giorni devo trascorrere all’estero per non essere considerato residente? – Occorre trascorrere più di 183 giorni (anche non consecutivi) all’estero. Il nuovo art. 2 TUIR considera la presenza fisica tra i criteri di collegamento .
  3. La mia famiglia vive ancora in Italia. Posso comunque essere residente negli Emirati? – Sì, la giurisprudenza valuta tutti i legami. Se il centro degli interessi economici (lavoro, investimenti, patrimonio) è negli Emirati, la residenza può essere lì, ma la presenza della famiglia in Italia è un indice da contrastare .
  4. Gli Emirati non applicano l’IRPEF. Posso comunque invocare la Convenzione? – Sì. La Cassazione ha stabilito che la mancanza di un’imposta analoga non esclude l’applicazione del trattato: basta la potenziale assoggettabilità ai tributi emiratini .
  5. È obbligatorio dichiarare i conti a Dubai nel quadro RW? – Solo se sei fiscalmente residente in Italia. Chi dimostra la residenza negli Emirati non deve compilare il quadro RW. Se invece il fisco considera ancora residente, l’omissione comporta sanzioni dal 3% al 15% (6–30% per Paesi non cooperativi) .
  6. La mia casa in Italia è vuota. Devo affittarla per non essere considerato residente? – Mantenere un’abitazione in Italia può far presumere un’abitazione permanente. Affittarla o cederla in comodato e dimostrare che non viene utilizzata è opportuno per dimostrare che l’abitazione principale è altrove.
  7. Cosa succede se non rispondo all’avviso di accertamento? – Trascorsi 60 giorni, l’avviso diventa definitivo. Il debito verrà iscritto a ruolo e potranno essere avviate procedure esecutive, con sanzioni fino al 240% e interessi. È essenziale reagire tempestivamente.
  8. Posso sanare la mia posizione con il ravvedimento operoso? – Se non hai ancora ricevuto l’avviso, puoi regolarizzare spontaneamente i redditi non dichiarati o il quadro RW pagando imposta, interessi e sanzioni ridotte (1/5 o 1/18). È una via rapida per evitare il contenzioso.
  9. È possibile rateizzare le somme richieste dall’avviso di accertamento? – Dopo la definitività, si può richiedere la rateizzazione all’Agente della Riscossione. In sede di accertamento con adesione, le sanzioni sono ridotte e la rateizzazione può arrivare a 12 rate trimestrali.
  10. In quali casi conviene aderire alla rottamazione‑quater? – Quando il debito è certo e non vi sono vizi contestabili. Con la rottamazione si risparmiano sanzioni e interessi di mora e si dilaziona l’importo. Se invece l’avviso presenta vizi o si può dimostrare la non residenza, conviene impugnare.
  11. Cos’è la composizione negoziata della crisi e in cosa differisce dal concordato? – È una procedura stragiudiziale introdotta dal D.L. 118/2021 che permette all’imprenditore in crisi di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto, ottenendo misure protettive. A differenza del concordato preventivo, non comporta l’immediata apertura di una procedura concorsuale e punta a trovare soluzioni consensuali .
  12. Il piano del consumatore può comprendere debiti fiscali? – Sì, i debiti tributari e contributivi possono essere inclusi nel piano del consumatore o nell’accordo di composizione, ma serve il consenso dell’Agenzia delle Entrate per ridurre le imposte. Gli articoli 63–68 CCII prevedono la transazione fiscale.
  13. Cos’è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente? – È la procedura che consente a chi non ha patrimonio o redditi sufficienti di ottenere la liberazione totale dai debiti senza pagare nulla. È prevista dall’art. 283 CCII e deve essere concessa entro tre anni, in linea con la Direttiva UE 2019/1023 .
  14. Quanto dura il raddoppio dei termini per gli accertamenti su investimenti esteri? – Per le violazioni relative a investimenti in Paesi black list, i termini ordinari (cinque o sette anni) vengono raddoppiati. Ad esempio, per una violazione del 2018 l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre 2025 o 2027 .
  15. Se pago le imposte italiane e quelle emiratine rischio la doppia tassazione? – No. In base alla Convenzione, i redditi da lavoro dipendente svolto negli EAU sono tassabili solo negli EAU. Se l’Italia ha già applicato l’IRPEF, si può chiedere il rimborso delle ritenute, come ha stabilito la Cassazione .
  16. Come mi aiutano l’Avv. Monardo e il suo staff? – Lo Studio analizza l’avviso, verifica i vizi, raccoglie la documentazione di residenza, presenta memorie, propone l’accertamento con adesione o la definizione agevolata, difende in giudizio, gestisce le procedure di sovraindebitamento e, se necessario, attiva la composizione negoziata.
  17. Devo sempre impugnare l’avviso? – Non necessariamente. Se la residenza in Italia è evidente e la pretesa è fondata, potrebbe essere più conveniente aderire a una definizione agevolata. Viceversa, se il trasferimento negli EAU è reale, conviene difendersi per ottenere l’annullamento.
  18. Quanto costa una procedura di sovraindebitamento? – I costi variano in funzione della procedura e comprendono compenso dell’OCC, spese di giustizia e parcelle professionali. Per i debitori incapienti, l’esdebitazione può essere gratuita. Il giudice può autorizzare il pagamento delle spese con le somme destinate ai creditori.
  19. Cosa succede se fallisco nell’adempimento del piano del consumatore? – Il piano può decadere e i creditori potranno riprendere le azioni esecutive. Tuttavia, in molti casi è possibile presentare un nuovo piano più sostenibile o accedere alla liquidazione controllata.
  20. Come ottenere il certificato di residenza negli Emirati? – Occorre rivolgersi al Federal Tax Authority o, in assenza di imposte, al Ministero delle Finanze emiratino, compilando la richiesta di tax residency certificate. Alcuni free zone richiedono documenti aggiuntivi (licenza, leasing, passaporto). È consigliabile ottenere il certificato ogni anno per non avere problemi con il datore di lavoro e il fisco italiano.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Simulazione di tassazione e rimborso IRPEF

Supponiamo che Mario, ingegnere italiano residente a Dubai, abbia lavorato per una società italiana che gli ha versato nel 2022 un salario di 100 000 € per attività svolte esclusivamente negli EAU. Il datore di lavoro, non essendo certo della sua residenza, ha trattenuto IRPEF per 25 000 € e contributi previdenziali. Nel 2024 Mario chiede il rimborso sostenendo di essere residente negli Emirati.

  1. Applicazione della Convenzione: se Mario dimostra la residenza negli EAU ai sensi dei criteri tie‑breaker (casa in Dubai, centro interessi vitali, soggiorno abituale) e fornisce un tax residency certificate, l’art. 15 del Trattato prevede che i salari per lavoro dipendente svolto a Dubai sono tassabili solo negli EAU .
  2. Rimborso delle ritenute: l’Italia deve rimborsargli le ritenute IRPEF (25 000 €) perché la sua residenza è negli EAU e non è dovuta doppia imposizione. Se il certificato è presentato tardivamente, la Cassazione ha stabilito che il rimborso spetta comunque .
  3. Contributi previdenziali: rimangono dovuti all’INPS se il rapporto di lavoro è in Italia; diversamente, vanno applicate le norme di coordinamento della sicurezza sociale (Regolamento UE 883/2004 per i cittadini UE o accordi bilaterali).

8.2 Simulazione di accertamento RW

Lucia si è trasferita a Dubai nel 2019 e ha aperto un conto corrente con un saldo medio di 300 000 €. Pur essendo iscritta all’AIRE, nel 2023 l’Agenzia contesta che la sua residenza sia ancora italiana e che non abbia dichiarato il conto nel quadro RW per gli anni 2019‑2021.

  • Sanzioni previste: in assenza di prova della residenza estera, la sanzione base è il 3% per anno (per Paesi collaborativi). Lucia rischia 27 000 € (3% × 300 000 € × 3 anni). Se gli Emirati fossero non cooperativi, la sanzione salirebbe al 6% annuo (54 000 €) .
  • Raddoppio termini: l’accertamento per il 2019 potrebbe arrivare fino al 31 dicembre 2026 o 2027. Se Lucia riesce a provare la residenza negli Emirati, le sanzioni verrebbero annullate; in alternativa, può accedere al ravvedimento operoso o alla definizione agevolata.

8.3 Simulazione di piano del consumatore

Giovanni, consulente freelance rientrato in Italia dopo alcuni anni negli Emirati, ha accumulato 120 000 € di debiti tributari e 80 000 € di debiti bancari. I suoi redditi attuali ammontano a 25 000 € lordi annui. Non può pagare integralmente. Si rivolge all’OCC e propone un piano del consumatore:

  • Durata del piano: 6 anni, con rate mensili proporzionate alla sua capacità (300 € al mese per 72 mesi = 21 600 €). I creditori ricevono 21 600 € complessivi.
  • Falcidiamento: su 200 000 € di debiti, il piano prevede il pagamento di circa il 10% del dovuto. Le somme restanti sono stralciate. L’Agenzia delle Entrate approva la transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII. Alla fine del piano, Giovanni ottiene l’esdebitazione.
  • Benefici: nessuna azione esecutiva durante il piano, sospensione del fermo sulla sua auto, possibilità di mantenere la casa.

8.4 Simulazione di composizione negoziata

La società Alfa S.r.l., attiva nel settore del trading, ha sede legale a Dubai ma opera anche in Italia. A causa della pandemia e di investimenti sbagliati, nel 2024 accumula 500 000 € di debiti verso fornitori italiani e 200 000 € di debiti fiscali. Temendo il fallimento, chiede la composizione negoziata.

  • Nomina dell’esperto: la Camera di Commercio nomina un esperto negoziatore, il quale convoca le banche e l’Agenzia delle Entrate.
  • Piano proposto: moratoria di 18 mesi sui debiti fiscali, conversione di 200 000 € di debiti verso fornitori in partecipazioni, rateizzazione in 5 anni del residuo. L’esperto verifica la sostenibilità e redige una relazione positiva.
  • Risultato: i creditori accettano il piano; l’Agenzia riconosce una riduzione del 20% del debito fiscale previa transazione; l’azienda evita l’insolvenza e continua l’attività.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale a carico di cittadini italiani residenti negli Emirati Arabi Uniti è un tema complesso che coinvolge diritto tributario interno, diritto internazionale e procedure di crisi. Le recenti riforme hanno irrigidito i criteri di residenza e ampliato i poteri dell’Amministrazione finanziaria: la semplice iscrizione all’AIRE non basta più, e la presunzione anti‑espatrio richiede al contribuente di provare con rigore il trasferimento del centro degli interessi vitali. Allo stesso tempo, la giurisprudenza della Cassazione e la Convenzione Italia‑EAU offrono solide possibilità di difesa: i criteri tie‑breaker consentono di affermare la residenza negli Emirati anche se la tassazione locale è nulla , e le sanzioni possono essere contestate quando l’accertamento viola il contraddittorio o supera i termini di decadenza .

Per difendersi efficacemente occorre agire con rapidità: analizzare l’avviso, raccogliere la documentazione, instaurare il contraddittorio, presentare memorie, valutare l’accertamento con adesione o il ricorso giudiziale. In presenza di debiti pregressi si può ricorrere a rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento. Le procedure del Codice della crisi – piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata, composizione negoziata – offrono un ventaglio di soluzioni per ristrutturare o cancellare i debiti.

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