Avviso Bonario Per Dati Non Coerenti Con SDI: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Ricevere un avviso bonario o una comunicazione di anomalia collegata a dati non coerenti con lo SDI non è un fatto banale, né un semplice promemoria amministrativo da accantonare. Oggi l’Agenzia delle Entrate incrocia con crescente precisione i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, delle dichiarazioni IVA, delle LIPE e, in alcuni casi, perfino dei pagamenti elettronici giornalieri; questo significa che una divergenza apparentemente “tecnica” può trasformarsi, se non gestita bene, in una richiesta di chiarimenti, in una comunicazione di irregolarità, in una cartella, in un accertamento e poi, nei casi peggiori, in iscrizioni a ruolo, fermi, ipoteche o azioni esecutive. Le stesse fonti ufficiali dell’Agenzia mostrano che la compliance IVA e i controlli automatizzati si basano ormai stabilmente sui flussi provenienti da fatture elettroniche e corrispettivi telematici, anche nell’ambito della predisposizione dei documenti IVA precompilati e delle comunicazioni per l’adempimento spontaneo.

Dal punto di vista del contribuente, l’errore più grave è trattare questi atti come se fossero tutti uguali. In realtà, sotto l’etichetta colloquiale di “avviso bonario” possono nascondersi situazioni profondamente diverse: una lettera di compliance, che ha funzione di stimolo all’adempimento spontaneo; una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatizzato o formale; un invito a chiarire dati dichiarativi; oppure il preludio a un futuro e vero atto impugnabile. Distinguere con precisione la natura dell’atto cambia completamente la strategia: in alcuni casi occorre dialogare e correggere; in altri bisogna documentare, contestare, chiedere autotutela, predisporre la difesa tecnica e, se serve, impugnare l’atto successivo con richiesta di sospensione.

In questo quadro, il contributo di uno studio legale che lavori insieme a commercialisti e tecnici fiscali diventa decisivo. La ricostruzione delle incoerenze SDI quasi mai è solo “contabile”: richiede di leggere il documento ricevuto, verificare i flussi del cassetto fiscale e dell’area “Fatture e Corrispettivi”, confrontare XML, dichiarazioni, registrazioni IVA, note di variazione, eventuali duplicazioni, codifiche errate, operazioni non imponibili o escluse, e poi scegliere il canale corretto fra CIVIS, istanze documentate, ravvedimento, autotutela, adesione, ricorso e tutela cautelare. Anche l’attivazione degli strumenti di composizione della crisi, quando il debito non è più sostenibile, va valutata fin dal primo atto, perché aspettare la cartella o l’esecuzione spesso restringe gli spazi difensivi.

Questo articolo è aggiornato al 26 maggio 2026 ed è costruito con un taglio giuridico-divulgativo ma pratico, dal punto di vista del contribuente/debitore. L’obiettivo è spiegarti non soltanto che cos’è l’avviso bonario per dati non coerenti con SDI, ma soprattutto che cosa devi fare subito, quali termini controllare, quali errori evitare, quando pagare, quando contestare, quando trattare e quando passare a una difesa giudiziale vera e propria. Le fonti utilizzate sono normative e istituzionali italiane: Normattiva, Gazzetta Ufficiale, Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione, Ministero della Giustizia, Corte costituzionale e Corte di cassazione.

L’autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Concretamente, l’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti nella lettura tecnica dell’atto, nella ricostruzione dei dati SDI, nella redazione delle istanze di chiarimento e di autotutela, nella gestione di CIVIS, nella valutazione del ravvedimento o della rateazione, nella predisposizione di ricorsi e sospensive, nelle trattative con l’amministrazione finanziaria, nella definizione giudiziale o stragiudiziale del debito e, se la posizione debitoria è ormai strutturale, nell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

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Cos’è davvero l’avviso bonario per dati non coerenti con SDI

Nel linguaggio comune, il contribuente usa spesso la formula “avviso bonario” per indicare qualsiasi comunicazione del Fisco che segnali una difformità. Giuridicamente, però, conviene distinguere almeno tre piani. Il primo è la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo o “lettera di compliance”, emessa sulla base dell’art. 1, commi 634-636, della legge n. 190/2014 e dei relativi provvedimenti attuativi: la sua funzione è segnalare un’anomalia, consentire il confronto e favorire la regolarizzazione spontanea. Il secondo è la comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni. Il terzo è il vero atto impositivo o della riscossione che può seguire se la posizione non viene definita.

Le lettere di compliance, secondo la stessa Agenzia delle Entrate, non sono in via ordinaria atti autonomamente impugnabili, perché non contengono ancora una pretesa tributaria definitiva; servono piuttosto ad aprire un canale di interlocuzione e a permettere al contribuente di spiegare, integrare, rettificare o ravvedersi. Questo dato è molto importante dal punto di vista difensivo: se hai ricevuto una semplice segnalazione di non coerenza con SDI, non sei ancora, nella maggior parte dei casi, davanti a una cartella o a un accertamento definitivo, ma non per questo puoi permetterti di ignorarla.

La comunicazione di irregolarità, invece, è il classico “avviso bonario” in senso più tecnico. L’Agenzia chiarisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato si riferiscono agli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, mentre il controllo formale deriva dall’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. In questa fase non siamo ancora all’atto esecutivo finale, ma l’ufficio ha già quantificato somme, interessi e sanzioni ridotte se il pagamento interviene nel termine previsto.

Quando si parla specificamente di dati non coerenti con SDI, il problema nasce dall’incrocio fra le informazioni disponibili all’amministrazione finanziaria e quanto esposto dal contribuente nelle dichiarazioni o nei versamenti periodici. Le fonti ufficiali degli ultimi anni mostrano alcune tipologie ricorrenti: anomalie dichiarative IVA per il periodo d’imposta 2023 ricavate dal confronto fra dichiarazione annuale e dati delle fatture elettroniche/corrispettivi; comunicazioni per dichiarazioni IVA incomplete o non presentate; lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi.

Questo sviluppo non è casuale. L’Agenzia delle Entrate ha progressivamente ampliato il sistema dei documenti IVA precompilati e, con i provvedimenti più recenti, continua a costruire bozze di registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali sulla base dei dati presenti nelle banche dati pubbliche, in particolare fatture elettroniche e corrispettivi telematici. In altri termini, lo SDI non è più soltanto un canale di trasmissione: è anche una fonte primaria di ricostruzione e confronto del comportamento fiscale del contribuente.

Dal lato pratico, ciò significa che l’incoerenza può nascere non solo da una vera omissione d’imposta, ma anche da problemi di classificazione, tempistica, duplicazione, mancata registrazione corretta, note di variazione, integrazioni/autofatture, operazioni non imponibili o escluse dal volume d’affari, errata riconciliazione tra XML e contabilità, o da una divergenza tra dati disponibili al Fisco e dati correttamente giustificabili dal contribuente. Questa conclusione è coerente con il modo in cui l’Agenzia alimenta i documenti precompilati IVA e con le specifiche tecniche e le guide operative del sistema di fatturazione elettronica.

Per il contribuente, la regola di fondo è una: non basta leggere il titolo dell’atto. Bisogna capire subito se sei davanti a una segnalazione di compliance, a una comunicazione di irregolarità con pagamento agevolato, oppure a un atto successivo già impugnabile. Da questa qualificazione dipendono termini, canali di risposta, costi, sanzioni e strategia di difesa.

Quadro normativo e principi giurisprudenziali aggiornati

La base normativa del tema parte dal d.lgs. n. 127/2015, che disciplina fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati IVA, e dal sistema delle specifiche tecniche del Sistema di Interscambio. Le fonti ufficiali ricordano che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica è divenuta il perno del sistema per i soggetti passivi interessati, con servizi, regole tecniche e tracciati XML gestiti nell’ecosistema “Fatture e Corrispettivi”.

Su questa infrastruttura si innesta la disciplina sulla promozione dell’adempimento spontaneo. I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate adottati in attuazione dell’art. 1, commi 634-636, della legge n. 190/2014, definiscono le informazioni trasmesse al contribuente, il contenuto delle comunicazioni di anomalia e le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o comunicare all’ufficio elementi, fatti o circostanze non conosciuti o non correttamente considerati. È in questa cornice che si collocano le lettere su IVA incompleta/omessa, le anomalie dichiarative fondate sui dati fer e corrispettivi e gli altri alert di compliance.

Accanto alla compliance, resta centrale l’istituto della comunicazione di irregolarità. Il controllo automatizzato sulle imposte dirette e sull’IVA si fonda sugli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972; il controllo formale sulla dichiarazione si fonda sull’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. Le pagine operative dell’Agenzia confermano la permanenza di questo impianto e la possibilità, per il contribuente, di pagare con sanzione ridotta o di rateizzare entro i termini indicati.

Uno dei passaggi più importanti, per capire come difendersi oggi, è la riforma dello Statuto del contribuente operata dal d.lgs. n. 219/2023. L’art. 6-bis, introdotto in legge n. 212/2000, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, con schema di atto e termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni; tuttavia, lo stesso art. 6-bis, comma 2, esclude il contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto del MEF.

Il decreto MEF 24 aprile 2024 ha chiarito proprio questo punto. Sono esclusi dal contraddittorio generale ex art. 6-bis, tra gli altri, le comunicazioni degli esiti del controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, le comunicazioni degli esiti dei controlli ex artt. 54-bis, 54-ter e 54-quater d.P.R. n. 633/1972, nonché le comunicazioni degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter. In pratica, il legislatore ha scelto di non applicare il nuovo contraddittorio “a schema di atto” ai classici avvisi bonari derivanti da liquidazioni automatizzate o controlli formali. Questo non elimina gli spazi difensivi del contribuente, ma sposta la partita sui canali specifici di interlocuzione, autotutela, documentazione e, se necessario, sul contenzioso successivo.

Resta, però, fermo anche l’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, secondo cui, prima dell’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni. Dopo la riforma del 2023, i provvedimenti emessi in violazione di questa disposizione sono annullabili.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato da anni che l’omessa comunicazione preventiva non comporta sempre e automaticamente invalidità. La Corte di cassazione, in un principio ufficialmente riprodotto nelle rassegne istituzionali, ha affermato che l’art. 6, comma 5, non impone il contraddittorio in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se la cartella deriva dal mero mancato pagamento di quanto il contribuente stesso ha dichiarato, la comunicazione non è dovuta e la sua omissione non elimina sanzioni e interessi.

Dall’altro lato, sempre la giurisprudenza di legittimità — richiamata nelle rassegne ufficiali della Cassazione — ha chiarito che, se il controllo automatizzato non si limita a rilevare meri errori materiali e richiede rettifiche preventive dei dati dichiarati, la mancata comunicazione può restare una mera irregolarità oppure arrivare a incidere sulla validità della cartella, a seconda che le incertezze riguardino o meno aspetti davvero rilevanti della dichiarazione. Questo è un punto essenziale per la difesa nei casi di non coerenza con SDI, perché molte divergenze non sono semplici “omessi versamenti”, ma problemi di riconciliazione e qualificazione del dato fiscale.

Sotto il profilo dell’impugnazione, la pronuncia oggi più importante è Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 17584 del 30 giugno 2025. La Corte ha ribadito che l’impugnazione dell’avviso di irregolarità/c.d. avviso bonario è meramente facoltativa: non rientrando nel catalogo ordinario degli atti dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, la sua mancata impugnazione non cristallizza la pretesa tributaria e il contribuente può contestare anche il merito quando impugna la successiva cartella emessa a seguito del controllo automatizzato. Per il contribuente è una notizia molto importante: se non hai impugnato la fase “bonaria”, non hai per questo perso ogni difesa sul successivo atto tipico, purché tu reagisca nei termini a quest’ultimo.

Sempre in chiave difensiva, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, ha affrontato il contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche “a tavolino” in materia IVA. La Corte ha affermato che, per la disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis, esisteva un obbligo generale di contraddittorio per i soli tributi armonizzati, ma l’invalidità dell’atto, in caso di omissione, richiede che il contribuente assolva all’onere di indicare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere e che l’opposizione non sia meramente pretestuosa, ma ex ante idonea a produrre un risultato diverso del procedimento. In altre parole: quando la vicenda evolve verso un vero accertamento IVA, non basta lamentare in astratto l’assenza di contraddittorio; bisogna dimostrare che cosa avresti potuto spiegare e perché avrebbe potuto cambiare l’esito.

La Corte costituzionale, sentenza n. 137 del 2025, offre poi un altro presidio concreto. Nel ricostruire il diritto vivente in materia di richieste documentali dell’amministrazione, la Corte ricorda che la richiesta deve essere specifica e puntuale, non può ridursi a una “pesca a strascico”, deve concedere un termine congruo e comunque non inferiore a quindici giorni, e non può riguardare documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. In un contesto dominato da banche dati digitali e informazioni già acquisite via SDI, questo principio è particolarmente utile per evitare richieste generiche, invasive o ridondanti.

Sempre nel 2025, la Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 17536 del 30 giugno 2025, ha riaffermato un principio decisivo in materia IVA: in forza del principio di neutralità, anche in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, il diritto alla detrazione può permanere se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, salvo ipotesi di intento fraudolento o di violazioni volte a impedire la prova dei requisiti sostanziali. È una pronuncia molto utile nei casi in cui la non coerenza SDI dipenda più da errori di contabilizzazione, riconciliazione o registrazione che da un’effettiva evasione.

Infine, la riforma del 2023 ha ridisegnato anche la motivazione e l’autotutela. L’art. 7 dello Statuto, come modificato, impone agli atti autonomamente impugnabili l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche; gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con cui si comunica una pretesa devono indicare anche il dettaglio degli interessi. Gli artt. 10-quater e 10-quinquies disciplinano invece autotutela obbligatoria e facoltativa, e l’Agenzia delle Entrate ha emanato nel 2024 istruzioni operative dedicate. Per il contribuente ciò significa che, davanti a errori obiettivi, l’istanza di autotutela è oggi uno strumento da usare in modo molto più tecnico e mirato.

Cosa fare subito dopo la ricezione dell’avviso

La prima regola è non pagare e non contestare “a occhi chiusi”. Prima devi qualificare l’atto. Se la lettera richiama l’adempimento spontaneo, parla di anomalia, invita a verificare la dichiarazione o a fornire elementi all’ufficio, allora sei probabilmente davanti a una comunicazione di compliance. Se invece trovi importi già liquidati, codici di pagamento, riferimento al controllo automatizzato/formale della dichiarazione e la possibilità di rateizzare, sei più vicino alla comunicazione di irregolarità vera e propria. Se infine ricevi cartella, avviso di accertamento o altro atto tipico, cambia il piano: entri nel contenzioso tributario in senso stretto.

La seconda regola è mettere in sicurezza la prova documentale. Non basta leggere la lettera. Bisogna acquisire subito: il testo integrale della comunicazione; il dettaglio degli importi; il riferimento all’anno d’imposta; le fatture elettroniche emesse e ricevute; i corrispettivi telematici; la dichiarazione IVA e le LIPE del periodo interessato; eventuali note di credito/debito; gli F24 già eseguiti; gli esiti di precedenti controlli; le ricevute di scarto o acquisizione SDI; il prospetto del commercialista. Le aree “Fatture e Corrispettivi”, il cassetto fiscale e il canale CIVIS diventano, in questa fase, strumenti operativi centrali.

La terza regola è fare la riconciliazione dei dati. Nella pratica, alla luce di come l’Agenzia costruisce i documenti IVA precompilati e le anomalie dichiarative partendo dai dati di fatture elettroniche e corrispettivi, le incoerenze possono dipendere da errori del contribuente, ma anche da disallineamenti tecnici o classificatori. Devi quindi verificare, con metodo, se il problema riguarda il volume d’affari, l’imponibile, l’imposta, il momento di esigibilità, operazioni con reverse charge, autofatture, note di variazione, operazioni non imponibili/esenti/escluse, o una semplice mancata quadratura tra il tracciato XML e la contabilità riportata in dichiarazione. Questa fase è spesso decisiva: un’istanza generica quasi sempre fallisce, una riconciliazione puntuale spesso evita l’atto successivo.

Se dall’analisi emerge che l’Agenzia ha trascurato elementi o ha letto male il dato, la via ordinaria è dialogare subito con l’amministrazione. Le fonti ufficiali indicano più canali: CIVIS in formato elettronico, presentazione alla Direzione Provinciale, interlocuzione tramite intermediario delegato e altri canali assistiti. È essenziale che la risposta sia tecnica, documentata e cronologica: non una mera protesta, ma una memoria di riconciliazione allegata ai documenti che spiega perché il dato SDI non coincide con il dato fiscale apparentemente contestato.

Se invece dall’analisi emerge che l’errore è del contribuente, la compliance va sfruttata per ridurre il danno. Le pagine dell’Agenzia prevedono espressamente che errori e omissioni possano essere regolarizzati mediante dichiarazione integrativa o prima dichiarazione omessa, con versamento di imposta, interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento; il software “Compliance” è messo a disposizione proprio per il calcolo delle sanzioni e degli interessi nei casi di adempimento spontaneo. Da difensore del contribuente, il punto non è “ammettere” o “resistere” in astratto, ma scegliere la soluzione economicamente meno costosa e giuridicamente più sicura.

Quando l’atto ricevuto è una comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato o formale, i termini diventano cruciali. Le pagine ufficiali dell’Agenzia indicano che, per le comunicazioni di irregolarità, il pagamento va effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della prima comunicazione; le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In questa fase, se l’errore è davvero tuo e non sostenibile in unica soluzione, la scelta tempestiva della rateazione consente di evitare l’aggravamento della posizione.

Devi anche conoscere l’istituto del lieve inadempimento. Le fonti dell’Agenzia precisano che non si decade dalla rateazione in caso di lieve carenza entro il 3% e in ogni caso non oltre 10.000 euro, né in caso di lieve tardività; per la prima rata, la decadenza scatta solo se non paghi entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione (60 giorni ordinari più 7 di lieve ritardo). Questo dato, apparentemente tecnico, è in realtà essenziale: molti contribuenti decadono per un errore di pochi giorni o per una gestione imprecisa del calendario.

L’errore opposto, però, è pensare che il lieve inadempimento autorizzi a “trascurare” le scadenze. L’istituto è una rete di sicurezza, non una strategia. La difesa corretta consiste nel calendarizzare ogni rata, controllare la provvista, verificare il codice atto, monitorare la ricevuta di pagamento e, se emerge una difficoltà prima della scadenza, predisporre subito il rimedio più prudente. In molti casi, una gestione preventiva evita il passaggio dall’irregolarità “bonaria” alla riscossione coattiva.

Se lasci decorrere i termini senza chiarire, senza ravvederti e senza pagare, il fascicolo può evolvere verso gli atti successivi. Le comunicazioni da controllo automatizzato segnalano già il dato difforme; la successiva fase può condurre a iscrizione a ruolo, cartella o altro atto di riscossione. A quel punto il margine di dialogo non scompare, ma si riduce e diventa molto più costoso, perché si entra nel terreno dell’impugnazione, della riscossione provvisoria e, se serve, della tutela cautelare.

Difese e strategie legali dal punto di vista del contribuente

La migliore difesa contro un avviso bonario per dati non coerenti con SDI è quasi sempre una difesa mista, cioè insieme giuridica, fiscale e documentale. Il primo obiettivo non è “fare causa”, ma bloccare la trasformazione dell’anomalia in pretesa definitiva, correggendo dove il contribuente ha sbagliato e contestando dove l’amministrazione ha letto male il dato. Questo approccio è perfettamente coerente con la logica della compliance e con la giurisprudenza che considera l’avviso bonario, di regola, un atto non definitivamente lesivo e comunque non preclusivo delle difese successive.

Sul piano documentale, la regola d’oro è che la risposta del contribuente deve essere specifica. La Corte costituzionale, come visto, ha richiamato la necessità che le richieste dell’ufficio siano puntuali e non generiche; specularmente, anche la reazione del contribuente deve essere precisa: data per data, fattura per fattura, registro per registro, dichiarazione per dichiarazione. Una contestazione formulata in termini generici — “i dati sono diversi” — non convince nessuno. Una riconciliazione che spiega, per esempio, che una parte degli importi SDI non confluisce nel volume d’affari per ragioni oggettive, o che il disallineamento dipende da note di credito e da diversa collocazione temporale, ha invece ben altro peso.

Dal lato sostanziale, una delle difese più forti consiste nel dimostrare che la segnalazione non fotografa correttamente il presupposto tributario. Lo SDI è una grande banca dati, ma non coincide automaticamente con l’imposta dovuta. Il file XML contiene informazioni che devono essere lette e collocate nel corretto contesto IVA e contabile. È qui che trovano spazio difese su operazioni non imponibili, operazioni escluse, autofatture e integrazioni, note di variazione, fatture stornate, errori di imputazione temporale, doppie trasmissioni o registrazioni, e divergenze generate dalla meccanica della precompilata IVA. In questi casi il lavoro dello studio legale con il commercialista serve proprio a trasformare il “dato grezzo” in una prova coerente a favore del contribuente.

Sul terreno della motivazione dell’atto, la riforma dello Statuto del contribuente fornisce oggi armi più concrete. L’art. 7, come modificato dal d.lgs. n. 219/2023, richiede che gli atti autonomamente impugnabili siano motivati indicando specificamente presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche; se l’atto della riscossione è il primo atto con cui si comunica la pretesa, deve indicare anche il dettaglio del calcolo degli interessi. Ciò significa che, se la vicenda sfocia in cartella o in altro atto tipico, il difensore deve controllare non solo il merito della pretesa, ma anche la qualità della motivazione e la completezza degli elementi allegati o riprodotti.

Una difesa particolarmente utile nei procedimenti IVA deriva dal principio di neutralità dell’imposta. La Cassazione, con la sentenza n. 17536/2025, ha ribadito che le violazioni formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture non cancellano automaticamente il diritto alla detrazione quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti, salvo frode o impedimento alla prova certa del rispetto di tali requisiti. In caso di contestazioni fondate su asimmetrie tra dati SDI e contabilità, questo principio consente di spostare il fuoco dal formalismo puro alla sostanza economico-tributaria della singola operazione.

Sul versante procedurale, occorre poi distinguere fra la fase “bonaria” e la fase contenziosa. La lettera di compliance ordinaria non è, di regola, l’atto da impugnare. Ma se la vicenda evolve verso una cartella o un avviso di accertamento, i termini contano in modo rigoroso: l’avviso di accertamento è impugnabile entro sessanta giorni dalla notifica; per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere proposta di mediazione; il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’atto impugnato se il pagamento immediato può provocare un danno grave e irreparabile.

Proprio la Cassazione, con l’ordinanza n. 17584/2025, ha reso chiaro che la fase del bonario non chiude la strada alla difesa successiva. Se non hai impugnato la comunicazione di irregolarità, puoi ancora contestare il merito della pretesa con il ricorso contro la cartella. Questo non significa che convenga sempre aspettare la cartella; significa piuttosto che, se il bonario è stato gestito male o non è stato compreso, il contribuente non è automaticamente privo di tutela, purché reagisca correttamente al primo atto tipico davvero lesivo.

Nel contempo, resta vero anche il principio opposto: se il caso è un mero omesso versamento di quanto lo stesso contribuente ha dichiarato, non ha senso costruire una difesa “di principio” sull’omesso invio del bonario. La Cassazione ha chiarito che, in queste ipotesi, l’art. 6, comma 5, non impone il contraddittorio preventivo e la mancata comunicazione non fa venir meno sanzioni e interessi. Una difesa seria deve quindi partire dalla natura reale della contestazione e non da argomenti standardizzati.

Se la posizione approda a un accertamento “a tavolino” in materia IVA, entrano in gioco anche i principi fissati dalle Sezioni Unite nel 2025: l’assenza di contraddittorio, per tradursi in invalidità dell’atto, richiede la c.d. prova di resistenza, cioè l’indicazione concreta degli elementi che il contribuente avrebbe potuto prospettare e che avrebbero potuto influire sul risultato finale. Questo rende ancora più importante la fase istruttoria iniziale: documenti ben ordinati, memoria tecnica precisa e cronologia dei fatti sono già, di fatto, il seme della futura difesa giudiziale.

In questa cornice, il ruolo di uno studio legale multidisciplinare è molto concreto: leggere l’atto; qualificare correttamente la fase; ricostruire i dati SDI insieme al commercialista; decidere se operare ravvedimento, richiesta di riesame, autotutela o adesione; preparare il ricorso; chiedere la sospensione; e, se il debito è ormai ingestibile, trasformare una difesa tributaria in una strategia di regolazione complessiva della crisi. È precisamente il tipo di lavoro che i siti professionali dell’Avv. Monardo descrivono come attività del team, con approccio nazionale e integrato tra avvocati e commercialisti.

Strumenti alternativi quando il debito non è sostenibile

Non tutti i casi di non coerenza con SDI devono sfociare in un contenzioso duro. In molte fattispecie la risposta più intelligente è uno strumento deflattivo o correttivo. Il primo è il ravvedimento operoso, ancora pienamente centrale nelle comunicazioni di compliance: l’Agenzia ricorda che gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati con dichiarazione integrativa o con la prima dichiarazione, ove omessa, e con il versamento di imposta, interessi e sanzioni ridotte; il software “Compliance” è predisposto proprio per questo scopo.

Il secondo è la rateazione dell’avviso bonario/comunicazione di irregolarità. Le schede dell’Agenzia indicano che il contribuente può rateizzare le somme richieste con le comunicazioni in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Questo strumento è particolarmente utile quando l’irregolarità è reale ma l’esborso immediato comprometterebbe la continuità aziendale o il bilancio familiare. La rateazione va però scelta e gestita bene, perché la disciplina del lieve inadempimento aiuta solo entro limiti rigorosi.

Se la vicenda supera la fase bonaria e arriva a un vero avviso di accertamento, allora entrano in gioco gli strumenti deflattivi classici. L’accertamento con adesione può essere attivato dal contribuente o dall’ufficio e consente una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo; l’acquiescenza consente di definire l’atto rinunciando a impugnazione e adesione, con le riduzioni previste; la conciliazione giudiziale permette di chiudere la lite una volta iniziato il contenzioso. Sono strumenti diversi, ma hanno un tratto comune: servono a ridurre il costo complessivo della crisi fiscale quando la contestazione non è interamente annullabile.

Se invece il debito è già stato affidato all’Agente della riscossione e si è trasformato in cartella o in atto esecutivo, la prospettiva cambia. Dal 1° gennaio 2025 l’Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato la disciplina della rateizzazione delle cartelle: per importi fino a 120.000 euro, la richiesta può essere presentata in via semplificata; il servizio online consente fino a 84 rate, mentre per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 le fonti ufficiali indicano la possibilità di piani documentati da 85 a un massimo di 120 rate mensili. Per il contribuente questo significa che, una volta superata la fase del bonario, esiste ancora uno spazio di sostenibilità finanziaria del debito iscritto a ruolo.

Quanto alle rottamazioni, bisogna parlare con precisione. La Rottamazione-quater continua ad avere effetti per chi è già ammesso o è stato riammesso; le fonti ufficiali di AdER riportano ancora le scadenze di pagamento e la riammissione disciplinata nel 2025. Ma per chi oggi, al 26 maggio 2026, riceve soltanto un avviso bonario e non ha carichi già affidati alla riscossione, la rottamazione-quater non è lo strumento da attivare nell’immediato: riguarda debiti già in carico all’Agente della riscossione.

Lo stesso discorso vale, con una precisazione temporale ancora più importante, per la Rottamazione-quinquies. Le fonti ufficiali dell’AdER mostrano che essa è stata prevista dalla legge di bilancio 2026 per carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023; tuttavia, la finestra ordinaria per presentare la domanda risultava fissata al 30 aprile 2026. Quindi, alla data odierna, non si tratta di un rimedio liberamente “apribile ex novo” per chi non ha già aderito; e soprattutto, comunque, non riguarda il bonario in sé, ma solo i carichi già affidati al riscossore.

Quando il problema non è più soltanto la singola pretesa fiscale, ma la sostenibilità complessiva del debito, il contribuente deve cambiare orizzonte e ragionare in termini di crisi e insolvenza. Le fonti giudiziarie ufficiali ricordano che la vecchia legge n. 3/2012 continua ad applicarsi solo alle procedure aperte fino al 15 luglio 2022; per le procedure successive, il riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le linee guida dei tribunali indicano, per il sovraindebitamento, gli strumenti oggi rilevanti: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Per il debitore-consumatore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore è spesso la strada più coerente quando il debito tributario si somma a banche, finanziarie e altri creditori. Per il piccolo imprenditore non fallibile o il professionista, il concordato minore può costituire lo strumento di composizione. Per chi non riesce a offrire utilità apprezzabili ai creditori e versa in stato di incapienza meritevole, l’esdebitazione resta il rimedio finale. Le statistiche e le schede del Ministero della Giustizia mostrano, inoltre, la piena operatività del registro OCC e dei gestori della crisi.

Per le imprese in tensione, resta poi sullo sfondo la composizione negoziata della crisi, introdotta dal d.l. n. 118/2021 e convertita dalla legge n. 147/2021, che rappresenta un quadro di riferimento importante anche per i debiti tributari inseriti in una crisi aziendale più ampia. Non tutti i casi di avviso bonario giustificano questo passaggio, ma quando l’anomalia SDI è soltanto il sintomo di una crisi di liquidità o di governance ben più profonda, è sbagliato ragionare solo sulla singola comunicazione: bisogna trattare il debito fiscale come parte di una strategia complessiva di risanamento.

Tabelle operative, simulazioni pratiche e FAQ

Di seguito trovi una sintesi operativa costruita dal lato del contribuente. Le tabelle non sostituiscono l’analisi del singolo atto, ma aiutano a capire rapidamente quale strada seguire.

Atto ricevutoNatura giuridica prevalenteTermine principaleCosa conviene fare subito
Lettera di compliance per dati non coerenti con SDISegnalazione di anomalia, di regola non ancora atto autonomamente impugnabileVariabile; va letta la comunicazioneVerificare i dati, riconciliare SDI/IVA, rispondere con documenti o regolarizzare via ravvedimento
Comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato“Avviso bonario” in senso tecnico ex 36-bis/54-bis60 giorni dal ricevimentoValutare se contestare, pagare o rateizzare
Comunicazione di irregolarità da controllo formaleAtto da controllo documentale ex 36-ter60 giorni dal ricevimentoVerificare documentazione, eventuale riduzione sanzioni, rateazione
Cartella / avviso di accertamento / primo atto lesivoAtto tipico impugnabile60 giorni per il ricorsoRicorso, eventuale reclamo-mediazione, sospensione, autotutela coordinata

Fonti della tabella: art. 6-bis e art. 7 dello Statuto come modificati dal d.lgs. n. 219/2023; decreto MEF 24 aprile 2024; schede Agenzia delle Entrate su compliance, comunicazioni di irregolarità e ricorso tributario.

Strumento difensivoQuando serve davveroVantaggioLimite da conoscere
CIVIS / risposta documentaleQuando l’anomalia deriva da errore di lettura o dato incompletoPuò chiudere il problema senza contenziosoDeve essere supportato da documenti chiari
Ravvedimento operosoQuando l’errore è reale ma ancora regolarizzabile spontaneamenteRiduce sanzioni e interessiRichiede corretta quantificazione
Rateazione del bonarioQuando il debito è corretto ma non sostenibile in unica soluzioneEvita l’immediato aggravamentoVa rispettato il piano, salvo lieve inadempimento
AutotutelaQuando l’atto contiene errori obiettivi o illegittimità manifestePuò correggere/annullare senza causaVa formulata in modo tecnico e circostanziato
Ricorso tributario con sospensioneQuando arriva un atto tipico illegittimo o infondatoTutela piena e possibilità di misura cautelareTempi e oneri processuali rigidi
Strumenti di crisi / sovraindebitamentoQuando il debito fiscale è solo parte di una crisi più ampiaSoluzione strutturale e, in certi casi, esdebitazioneRichiede verifica rigorosa di accesso e meritevolezza

Fonti della tabella: Agenzia delle Entrate su CIVIS, ravvedimento, autotutela, ricorso e strumenti deflattivi; Agenzia Entrate-Riscossione su rateazione; Ministero della Giustizia e linee guida giudiziarie su OCC e procedure di crisi.

Simulazione pratica su anomalia da volume d’affari inferiore ai dati SDI.
Un professionista riceve una lettera di compliance perché il volume d’affari dichiarato in IVA 2025 appare inferiore ai dati risultanti da fatture elettroniche e corrispettivi dell’anno precedente. La difesa corretta non è rispondere con una mail generica, ma costruire un prospetto che separi: fatture poi stornate con note di variazione; operazioni non imponibili o escluse dal volume d’affari; documenti integrativi/autofatture che gonfiano il dato grezzo SDI ma non il debito d’imposta nel modo ipotizzato; errori di imputazione temporale. Se il prospetto è corretto, la posizione può essere chiarita in sede di compliance senza arrivare all’atto successivo. Questa strategia è coerente con i provvedimenti ufficiali sulle anomalie dichiarative e con la costruzione dei documenti IVA precompilati basati su fatture elettroniche e corrispettivi.

Simulazione pratica su comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato.
Se la comunicazione di irregolarità richiede, ad esempio, 12.000 euro di IVA non versata e il caso rientra nel controllo automatizzato, l’Agenzia indica che il pagamento tempestivo entro 60 giorni consente la riduzione della sanzione alla misura ordinariamente prevista per questa fase, riportata nelle guide operative al 10% nei casi indicati di controllo automatizzato. In termini pratici, il contribuente deve confrontare il proprio debito principale, gli interessi e la sanzione ridotta riportati nell’atto e scegliere se pagare in unica soluzione o chiedere fino a 20 rate trimestrali. La convenienza della definizione bonaria, in questa fase, è spesso superiore rispetto al costo di una futura cartella.

Simulazione pratica su controllo formale.
Se il caso riguarda invece il controllo formale, l’Agenzia segnala che il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione e che la sanzione è ridotta nei termini specificamente indicati nelle guide correnti, fino ai due terzi della sanzione ordinaria per i casi richiamati nelle pagine ufficiali. Per il contribuente la lezione è semplice: prima di pagare, bisogna capire se si tratta di automatizzato o formale, perché cambiano presupposti, documenti richiesti e misura delle riduzioni sanzionatorie.

Simulazione pratica su decadenza evitata.
Immagina un piano di rateazione del bonario di 18.000 euro in 12 rate trimestrali. Se la prima rata viene pagata il 66° giorno dal ricevimento della comunicazione, il contribuente non decade ancora, perché la soglia di lieve ritardo tollerata arriva fino al 67° giorno. Se invece paga il 68° giorno, perde il beneficio del piano. È uno di quei dettagli che sembrano minori ma che, nella pratica, decidono l’esito di una vicenda tributaria.

Simulazione pratica su debito ormai divenuto strutturale.
Un piccolo imprenditore, dopo vari bonari, cartelle e rate non sostenibili, accumula 95.000 euro di debito erariale affidato alla riscossione. In questo scenario, la sola analisi del singolo bonario non basta più. Lo studio legale deve verificare contemporaneamente: eventuale impugnazione di atti ancora contestabili; rateizzazione AdER, anche fino a piani molto lunghi se ne ricorrono i presupposti; presenza o meno di finestre di definizione agevolata realmente accessibili; idoneità a concordato minore o altra procedura del Codice della crisi. È il tipico caso in cui la difesa tributaria deve diventare una difesa patrimoniale complessiva.

FAQ

L’avviso bonario per dati non coerenti con SDI è già una condanna fiscale definitiva?
No. Nella forma di lettera di compliance, di regola è una segnalazione di anomalia finalizzata all’adempimento spontaneo; nella forma di comunicazione di irregolarità è una pretesa già quantificata ma ancora collocata prima dell’eventuale riscossione coattiva.

Posso impugnarlo subito?
Dipende dal tipo di atto. Le lettere di compliance non sono normalmente atti autonomamente impugnabili; l’avviso bonario/comunicazione di irregolarità è facoltativamente contestabile in alcuni casi, ma la Cassazione ha chiarito che la sua mancata impugnazione non impedisce di contestare il merito con il successivo atto tipico, come la cartella.

Come faccio a capire se ho ricevuto una lettera di compliance o una comunicazione di irregolarità?
Leggi contenuto, oggetto e allegati. La compliance parla di anomalia e invita al confronto/regolarizzazione; la comunicazione di irregolarità riporta importi dovuti, termini di pagamento e spesso modelli di versamento.

Qual è il termine più importante da controllare?
Se si tratta di comunicazione di irregolarità, il termine chiave è quello dei 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione per pagare o gestire la posizione. Se si tratta invece di atto impugnabile, il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica.

Posso parlare con l’Agenzia senza andare subito in giudizio?
Sì. Le fonti ufficiali indicano CIVIS, Direzione Provinciale, canali tramite intermediario e altre forme di interlocuzione amministrativa. La qualità della risposta documentale, però, è decisiva.

Se ho davvero sbagliato, mi conviene sempre fare ricorso?
No. Se l’errore è reale e documentato, spesso conviene ravvedersi o definire la comunicazione, per ridurre sanzioni, interessi e rischio di aggravio. Il ricorso ha senso quando la pretesa è illegittima, mal motivata o sostanzialmente infondata.

Posso rateizzare un avviso bonario?
Sì. Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate fino a 20 rate trimestrali di pari importo, secondo le schede correnti dell’Agenzia.

Se pago una rata in ritardo perdo automaticamente tutto?
Non sempre. Il lieve inadempimento evita la decadenza entro soglie precise: per esempio, lieve ritardo della prima rata fino a 7 giorni e lieve carenza entro il 3% e comunque non oltre 10.000 euro.

La prima rata quando fa decadere il piano?
Le pagine ufficiali indicano la decadenza se la prima rata non è pagata entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al controllo automatizzato o formale.

Se non mi hanno mandato il bonario, la cartella è nulla?
Non automaticamente. La Cassazione distingue: se si tratta di mero omesso versamento di quanto dichiarato, la comunicazione non è necessaria; se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la sua omissione può incidere sulla validità dell’atto.

La nuova disciplina del contraddittorio ex art. 6-bis si applica ai bonari?
No, non in via generale. Il decreto MEF 24 aprile 2024 esclude dal contraddittorio ex art. 6-bis le comunicazioni degli esiti dei controlli ex 36-bis, 54-bis, 54-ter, 54-quater e 36-ter.

Se l’ufficio mi chiede documenti, può pretendere qualsiasi cosa?
No. La Corte costituzionale ha ricordato che le richieste devono essere specifiche, non generiche o “a strascico”, devono concedere un termine congruo e non possono riguardare documenti già in possesso dell’amministrazione.

Una non coerenza SDI prova da sola evasione o IVA non detraibile?
No. Lo SDI è una base dati rilevantissima, ma va letto nel contesto fiscale. Inoltre la Cassazione ha ribadito che le mere violazioni formali non eliminano automaticamente il diritto di detrazione se i requisiti sostanziali sussistono e non vi è frode.

Se arriva più avanti una cartella o un avviso di accertamento, posso chiedere la sospensione?
Sì. La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’atto, ma il contribuente può chiedere alla Corte di giustizia tributaria la sospensione se ricorre un danno grave e irreparabile.

Per le liti fiscali esiste il reclamo-mediazione?
Sì, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

La rottamazione mi salva subito da un avviso bonario?
Di regola no, perché le definizioni agevolate riguardano carichi già affidati all’Agente della riscossione. Inoltre, per la Rottamazione-quinquies la finestra ordinaria di domanda risultava fissata al 30 aprile 2026, quindi non è uno strumento oggi apribile ex novo per qualunque nuovo bonario.

Quando devo pensare agli strumenti di sovraindebitamento?
Quando il problema non è più la singola comunicazione, ma l’insieme dei debiti fiscali, bancari e personali è divenuto strutturalmente insostenibile. Per le nuove procedure, il riferimento è il Codice della crisi, non più la l. 3/2012 salvo i vecchi procedimenti aperti entro il 15 luglio 2022.

Sentenze recenti da conoscere e conclusione

Le pronunce più utili, aggiornate e autorevoli da tenere in fondo alla scrivania prima di decidere se pagare, chiarire o impugnare, sono oggi queste:

  • Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 17584 del 30 giugno 2025: l’avviso di irregolarità/c.d. avviso bonario è impugnabile solo in via facoltativa; la mancata impugnazione non cristallizza la pretesa e il contribuente può contestare anche il merito con la successiva cartella.
  • Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025: nelle verifiche “a tavolino” sui tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità solo se il contribuente dimostra concretamente, con prova di resistenza, quali elementi utili avrebbe potuto far valere e la loro potenziale idoneità a modificare l’esito.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 137 del 2025: le richieste documentali devono essere specifiche, non generiche, con termine congruo e in ogni caso non inferiore a quindici giorni; non possono riguardare documenti o informazioni già nella disponibilità dell’amministrazione.
  • Corte di cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 17536 del 30 giugno 2025: le violazioni formali sugli obblighi di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture non eliminano automaticamente il diritto di detrazione IVA se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e non vi è frode o impedimento alla prova.
  • Corte di cassazione, Sezione 5, ordinanza n. 18405 del 30 giugno 2021: l’art. 6, comma 5, dello Statuto non impone il contraddittorio preventivo per tutte le iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze rilevanti della dichiarazione; nel mero omesso pagamento di somme dichiarate, la comunicazione preventiva non è dovuta.
  • Rassegna ufficiale della Corte di cassazione sulla giurisprudenza tributaria 2019: se il controllo automatizzato non si limita all’errore materiale e richiede rettifiche preventive dei dati, l’omessa comunicazione può restare mera irregolarità oppure incidere sulla validità dell’atto, a seconda della rilevanza delle incertezze emerse.

La conclusione, dal lato del contribuente, è netta: l’avviso bonario per dati non coerenti con SDI non va né sottovalutato né sopravvalutato. Non è sempre un atto immediatamente da impugnare, ma non è nemmeno una semplice “letterina” innocua. È un segnale procedimentale serio, nato dall’incrocio di banche dati sempre più sofisticate, che impone una reazione pronta, tecnica e proporzionata. Se il dato è sbagliato, va ricostruito e corretto con documenti. Se l’errore è tuo, va valutato il percorso meno oneroso per limitare sanzioni e interessi. Se la vicenda degenera in pretesa tipica o in riscossione, la difesa deve essere subito processuale e, se necessario, cautelare.

Agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista fa la differenza fra una pratica chiusa bene in via amministrativa e una spirale di atti successivi che conduce a cartelle, pignoramenti, ipoteche e fermi. Questo è ancora più vero quando il disallineamento con SDI è soltanto la spia di un problema più ampio di liquidità, di crisi fiscale o di sovraindebitamento: in quei casi bisogna leggere il singolo atto come parte di un quadro complessivo e non come un episodio isolato.

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