Avviso Bonario Per Compensi Non Dichiarati: Difesa Legale

Introduzione

Ricevere un avviso bonario per compensi non dichiarati non è un fatto da minimizzare, anche quando l’atto ha un tono apparentemente “amichevole”.

Nella pratica, dietro la comunicazione di irregolarità possono esserci controlli automatici o formali che, se non gestiti subito e bene, portano all’iscrizione a ruolo delle somme, alla perdita delle riduzioni sanzionatorie e, nel tempo, al passaggio alla riscossione coattiva. Dal 1° gennaio 2025, per le comunicazioni elaborate da quella data, il legislatore ha allungato da 30 a 60 giorni il termine per pagare o chiarire; ma questo maggior respiro non deve illudere: i sessanta giorni scorrono in fretta, e il contribuente che usa male quella finestra spesso si presenta in ritardo quando la partita è già diventata più costosa e più difficile da difendere.

Il tema è particolarmente delicato quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente abbia omesso di dichiarare compensi risultanti da Certificazioni Uniche, dati dei sostituti d’imposta, informazioni confluite nella dichiarazione precompilata, flussi dell’Anagrafe tributaria o altri elementi incrociati nei controlli. La stessa prassi dell’Agenzia evidenzia che le anomalie sui redditi e compensi non dichiarati sono utilizzate per la promozione dell’adempimento spontaneo, e che nella precompilata confluiscono anche compensi di lavoro autonomo occasionale risultanti dalle Certificazioni Uniche; questo spiega perché gli scostamenti tra quanto certificato e quanto dichiarato vengano intercettati con frequenza crescente.

Per il contribuente, però, “compenso non dichiarato” non significa automaticamente evasione certa. In molti casi l’irregolarità dipende da una Certificazione Unica duplicata, da un errore di imputazione temporale, da un compenso già dichiarato in un quadro diverso, da un importo non imponibile o non interamente imponibile, da una ritenuta non correttamente riportata, o ancora da un uso improprio del controllo automatizzato per risolvere questioni che richiederebbero un vero accertamento. La giurisprudenza di legittimità insiste proprio su questo snodo: il controllo ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 è utilizzabile solo per un riscontro meramente cartolare, fondato sui dati dichiarati o su errori materiali e di calcolo, e non per sciogliere questioni giuridiche o valutative.

In questa materia non basta sapere “se pagare” o “se impugnare”. Bisogna prima qualificare bene l’atto, capire da quale controllo derivi, misurare la tenuta dei dati usati dall’Ufficio, verificare i margini di autotutela, valutare se convenga definire, rateizzare, ravvedersi dove ancora possibile, oppure preparare la difesa in vista dell’atto successivo. E quando il debito è troppo alto per essere affrontato con i soli strumenti ordinari, occorre subito verificare anche gli strumenti di composizione della crisi e della riscossione: rateazione, definizioni agevolate oggi attive, procedure di sovraindebitamento, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente e, per le imprese, gli altri istituti del Codice della crisi.

In questo contesto si colloca il valore concreto dell’assistenza professionale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale nel diritto bancario e tributario; è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Con il suo staff può aiutare il lettore in modo concreto su tutti i passaggi davvero decisivi: analisi tecnico-giuridica dell’atto, verifica della correttezza del controllo, interlocuzione con l’Ufficio, istanze di autotutela, difese amministrative, ricorsi, domande cautelari, trattative, piani di rientro, definizioni agevolate, nonché soluzioni giudiziali e stragiudiziali quando il problema fiscale ormai si intreccia con una crisi di liquidità o di sovraindebitamento.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Che cos’è davvero l’avviso bonario per compensi non dichiarati

Nel linguaggio corrente, l’“avviso bonario” coincide con la comunicazione di irregolarità inviata dopo il controllo automatico o il controllo formale della dichiarazione. Le basi normative classiche sono gli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e l’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 per l’IVA; la riscossione delle somme dovute e il meccanismo delle riduzioni sanzionatorie sono disciplinati dal d.lgs. n. 462/1997. Dal 2025 il quadro è stato aggiornato dal d.lgs. n. 108/2024, che ha esteso i termini di pagamento e chiarimento a 60 giorni, ferma la scansione speciale degli inviti telematici.

Quando si parla di “compensi non dichiarati”, l’ipotesi più frequente è che l’Agenzia abbia confrontato i dati della dichiarazione con quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche o da altri flussi informativi e abbia rilevato una divergenza. È questo il motivo per cui, nella pratica, un professionista, un lavoratore autonomo occasionale, un agente o un percettore di redditi certificati deve sempre verificare non solo la propria dichiarazione, ma anche ciò che i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Amministrazione. Le istruzioni e i servizi sulla precompilata confermano infatti che i compensi di lavoro autonomo occasionale risultanti dalla Certificazione Unica confluiscono tra i dati utilizzati dall’Agenzia.

Qui, però, si annida il primo equivoco pericoloso: non ogni anomalia da Certificazione Unica genera automaticamente un debito “indiscutibile”. Un compenso può essere stato certificato due volte; può essere stato indicato dal sostituto con un errore anagrafico o quantitativo; può essere già confluito nella dichiarazione in un rigo non immediatamente “letto” dal controllo standard; può riferirsi a un’annualità diversa; può comprendere voci che il contribuente ritiene non imponibili o imponibili in misura differente. In tutti questi casi, il contribuente non deve reagire d’istinto né con il pagamento immediato né con l’inerzia, ma con una revisione documentale seria e mirata. La stessa logica della comunicazione di irregolarità è quella di consentire, prima dell’iscrizione a ruolo, di segnalare dati non considerati o considerati erroneamente.

È essenziale anche distinguere l’avviso bonario da altri atti che il contribuente riceve in fasi diverse. La lettera di compliance è uno strumento di promozione dell’adempimento spontaneo: invita a rivedere la propria posizione e, se del caso, a presentare dichiarazione integrativa e ravvedimento. L’avviso bonario, invece, è già l’esito di un controllo dichiarativo che quantifica una somma dovuta e apre una finestra breve per pagare o contestare amministrativamente. L’avviso di accertamento è un atto impositivo in senso proprio; la cartella di pagamento è l’atto della riscossione che segue quando l’irregolarità non viene definita nella fase bonaria oppure quando la pretesa è stata iscritta a ruolo. Il contribuente che confonde questi passaggi finisce spesso per usare il rimedio sbagliato nel momento sbagliato.

Un altro snodo decisivo è capire se l’Ufficio sta usando lo strumento corretto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9759 del 2024, ha ribadito che l’iscrizione a ruolo ex articoli 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è ammissibile solo in presenza di un controllo meramente cartolare; non è invece legittimo usare questa via per risolvere questioni giuridiche o disconoscere posizioni che richiedono un vero contraddittorio accertativo. Tradotto in pratica: se il problema non è un semplice errore materiale, ma richiede interpretazione, documenti, qualificazioni o verifiche sostanziali, il contribuente ha un’arma difensiva molto importante.

La Cassazione, sempre in sede istituzionale, ha inoltre chiarito che l’impugnazione dell’avviso di irregolarità non è un onere necessario a pena di decadenza. Con l’ordinanza n. 17584 del 2025, la Suprema Corte ha affermato che il giudizio contro la cartella emessa ex articolo 36-bis resta definibile e che l’avviso di irregolarità non rientra nel novero degli atti tipici dell’articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992; la sua mancata impugnazione non cristallizza la pretesa e, contro la successiva cartella, possono essere fatti valere anche motivi di merito. Questo principio ha un impatto pratico enorme: il contribuente deve difendersi subito in sede amministrativa, ma non deve pensare che il silenzio sul bonario renda automaticamente irreversibile ogni contestazione.

Ciò non significa, però, che l’avviso bonario possa essere ignorato. Al contrario: proprio perché il suo contenuto può anticipare la pretesa, il contribuente deve trattarlo come un atto da analizzare con la stessa attenzione che si riserverebbe a un avviso di accertamento. La differenza è nella strategia: in questa fase, spesso, il canale più efficace è la correzione amministrativa fondata su documenti chiari, mentre il contenzioso vero e proprio si prepara, se necessario, per la cartella o per l’atto impositivo successivo.

Quadro normativo, procedura e diritti del contribuente

Il cuore normativo dell’avviso bonario resta, anche nel 2026, il sistema dei controlli dichiarativi. L’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 disciplina la liquidazione automatica delle dichiarazioni in materia di imposte dirette; l’articolo 36-ter del medesimo decreto regola il controllo formale; l’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 fa lo stesso per l’IVA. Il d.lgs. n. 462/1997, poi, stabilisce come si paga a seguito di queste comunicazioni e in quale misura le sanzioni si riducono se il contribuente definisce la posizione nella fase bonaria.

L’aggiornamento normativo più rilevante, da tenere ben fermo in un articolo aggiornato al 25 maggio 2026, è il d.lgs. 5 agosto 2024, n. 108. L’articolo 3 di quel decreto ha sostituito, negli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 462/1997 e nelle corrispondenti norme dei d.P.R. n. 600/1973 e n. 633/1972, il termine di 30 giorni con quello di 60 giorni; la riforma si applica alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025. Lo stesso articolo ha anche modificato la disciplina degli inviti telematici, ampliando a 90 giorni il termine decorrente dalla trasmissione.

Sul piano operativo, questo significa che il contribuente che riceve oggi una comunicazione di irregolarità deve di regola muoversi entro 60 giorni dal ricevimento: in quel termine può pagare in unica soluzione, chiedere la rideterminazione in autotutela, o avviare il confronto amministrativo per dimostrare che il presupposto del recupero è errato. Se il contribuente non fa nulla, oppure se i chiarimenti vengono ritenuti inidonei, la fase bonaria si chiude e il debito può essere iscritto a ruolo a titolo definitivo.

La riduzione sanzionatoria rappresenta il primo grande incentivo a non lasciare trascorrere il termine. Per i controlli automatici ex articoli 36-bis e 54-bis, il d.lgs. n. 462/1997 prevede che, se il pagamento avviene entro il termine, le sanzioni amministrative dovute siano ridotte a un terzo; per i controlli formali ex articolo 36-ter, la riduzione è ai due terzi. Dopo la riforma sanzionatoria del 2024, l’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997 prevede, per l’omesso o ritardato versamento, una sanzione del 25 per cento, diminuita a metà se il ritardo non supera 90 giorni e a un terzo se il ritardo non supera 14 giorni. Nella fase bonaria, quindi, il contribuente può ancora contenere il costo sanzionatorio in misura significativa.

Un passaggio che molti contribuenti ignorano è quello relativo al ravvedimento operoso. Il nuovo testo dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997, come modificato dal d.lgs. n. 87/2024, ha ampliato in più direzioni le riduzioni ravvedimentali e ha introdotto anche riduzioni collegate alla comunicazione dello schema di atto ai sensi dell’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente. Tuttavia, il comma 1-ter dello stesso articolo precisa che, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la preclusione ordinaria non opera fino alla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese però le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. In altri termini: se il contribuente è ancora nella fase di compliance o di schema di atto, il ravvedimento può essere una leva ottima; se è già arrivata la comunicazione con le somme dovute da controllo dichiarativo, quel ravvedimento non è più lo strumento adatto per quella specifica violazione.

Per questo motivo, in presenza di compensi non dichiarati, bisogna sapere leggere il “momento fiscale” in cui ci si trova. Se si riceve una lettera di compliance, l’Agenzia stessa indica che gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati con dichiarazione integrativa e versamento di maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte; se invece si riceve già un avviso bonario ex 36-bis o 36-ter, il terreno diventa quello del pagamento agevolato della comunicazione o della contestazione amministrativa documentata, non più quello del ravvedimento pieno.

Anche lo Statuto del contribuente, come riformato dal d.lgs. n. 219/2023, oggi pesa di più nelle strategie difensive. L’articolo 6-bis della legge n. 212/2000 ha codificato il principio del contraddittorio, stabilendo che, salvo eccezioni, gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un confronto informato ed effettivo con il contribuente. Lo stesso decreto ha introdotto una disciplina più chiara su annullabilità e nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria, imponendo al contribuente di dedurre tempestivamente i relativi vizi e rafforzando la qualità delle difese tecniche. Anche l’autotutela è stata oggetto di precisa regolazione, e l’Agenzia delle Entrate ha dedicato a questo tema la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024.

Nella pratica quotidiana dell’avviso bonario, il contraddittorio non va letto in modo astratto. La Cassazione ha da tempo chiarito che il controllo automatizzato non richiede sempre una previa comunicazione, perché il contraddittorio anticipato non è imposto in via costante quando manchino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L’ordinanza n. 33344 del 2019 ha affermato proprio questo: se il controllo è puramente documentale e non lascia spazio a margini interpretativi, la mancanza dell’avviso bonario non invalida automaticamente la successiva cartella; ma quando emergono incertezze rilevanti o questioni non riducibili a puro calcolo, la difesa del contribuente si rafforza sensibilmente.

Un’ulteriore novità da segnalare, perché aggiorna il quadro al 2026, è contenuta nella legge di bilancio 2026. Il comma 111 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha introdotto nel d.P.R. n. 633/1972 il nuovo articolo 54-bis.1 sulla liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse: l’Agenzia può liquidare l’imposta, anche con procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e dei dati delle LIPE; se emerge imposta da versare, l’esito è comunicato al contribuente, che ha 60 giorni per chiarire o pagare. È una novità importante per professionisti e imprese che, oltre ai compensi non dichiarati, presentino criticità sulla componente IVA.

Sul versante procedurale, la rateazione resta uno strumento chiave. L’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, nel testo vigente, consente il versamento in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; la prima rata va pagata entro il termine previsto per la comunicazione, cioè oggi entro 60 giorni dal ricevimento, e sulle rate successive maturano interessi. L’Agenzia delle Entrate, nelle sue schede di servizio, ribadisce il numero massimo di 20 rate trimestrali e richiama la disciplina della decadenza e del lieve inadempimento.

Questo punto merita un caveat pratico: la rateazione dell’avviso bonario non è la stessa cosa della rateazione dei ruoli presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Pagare il bonario a rate consente di salvare le riduzioni sanzionatorie proprie di questa fase; lasciare decadere il bonario per sperare poi in una rateazione successiva significa, nella maggior parte dei casi, spostare il problema più avanti perdendo condizioni migliori. Per un contribuente in difficoltà di cassa, la vera difesa non è rimandare, ma scegliere subito il contenitore giusto del debito.

Difese e strategie operative con lo Studio legale

La prima regola è semplice: non partire dall’importo, ma dalla qualificazione giuridica dell’atto. In uno Studio che lavori bene su avvisi bonari per compensi non dichiarati, la prima domanda non è “quanto chiedono?”, ma “perché lo chiedono e con quale procedura?”. Bisogna capire se ci si trova davanti a un controllo automatico, a un controllo formale, a una semplice lettera di compliance, a un recupero che avrebbe richiesto un avviso di accertamento, oppure a un segmento IVA oggi regolato anche dal nuovo articolo 54-bis.1. Solo una corretta qualificazione consente di scegliere il rimedio giusto, i documenti corretti e i tempi corretti.

Subito dopo, occorre fare una verifica chirurgica dei dati. In concreto, lo Studio deve acquisire almeno questi elementi: la comunicazione ricevuta con le relative pagine di dettaglio; la dichiarazione dei redditi dell’anno contestato e di quello successivo; le Certificazioni Uniche; eventuali fatture, note di variazione, ricevute o contratti; prova degli incassi; documenti sulle ritenute subite; eventuali dichiarazioni integrative già presentate; corrispondenza con il sostituto d’imposta o con il cliente/committente. Spesso la soluzione sta in un raffronto che il contribuente, da solo, non riesce a costruire in modo persuadente.

Una delle difese più forti è verificare se l’Ufficio abbia usato impropriamente il controllo automatizzato o formale per contestare qualcosa che non è meramente cartolare. L’ordinanza n. 9759 del 2024, già ricordata, è molto utile proprio su questo: la Cassazione ha escluso la legittimità della cartella ex 36-bis quando il recupero richiede la soluzione di un contrasto interpretativo o il disconoscimento di una posizione che non può essere trattata come mero errore materiale. Per il contribuente, questo significa che il tema “compensi non dichiarati” va sempre testato: siamo davanti a una differenza oggettiva e aritmetica, oppure l’Ufficio sta trasformando una questione sostanziale in un controllo standard?

Una seconda linea difensiva riguarda il contraddittorio e la necessità del passaggio bonario. La Cassazione, con l’ordinanza n. 33344 del 2019, ha precisato che la cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza previa comunicazione se non vi sono irregolarità rilevanti e incertezze significative nella dichiarazione; il che, letto dal lato del contribuente, vuol dire che proprio l’esistenza di incertezze rilevanti, questioni interpretative o elementi non univoci rafforza la tesi difensiva secondo cui la pretesa non poteva essere costruita con mero automatismo. Questa giurisprudenza non va letta in senso sfavorevole al contribuente, ma in senso selettivo: se l’Ufficio ha semplificato troppo, il contribuente ha spazio per contestare il metodo prima ancora del merito.

Una terza linea strategica riguarda il valore “non definitivo” del bonario. L’ordinanza n. 17584 del 2025 qualifica l’impugnazione dell’avviso di irregolarità come facoltativa e afferma che la mancata impugnazione non cristallizza la pretesa, consentendo di opporre anche motivi di merito contro la successiva cartella. È un principio prezioso, ma va usato bene: non serve per legittimare l’inerzia, serve per costruire una difesa razionale. Lo Studio può quindi decidere di concentrare la prima fase su autotutela, correzione documentale e negoziazione amministrativa, sapendo che, se arriverà l’atto della riscossione, resteranno ancora aperte le contestazioni sostanziali.

Molto utile, nei casi IVA o comunque nei casi in cui il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali ma vi siano difetti formali o rappresentazioni contabili imperfette, è anche la giurisprudenza che privilegia la sostanza sulla pura forma. La rassegna ufficiale della Corte di cassazione del febbraio 2025 richiama il principio per cui, nell’impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale o automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione quando il contribuente dimostri in concreto il possesso dei requisiti sostanziali. Il messaggio operativo è chiaro: la difesa documentale fatta bene conta spesso più della polemica generica sull’atto.

Nella pratica professionale, le strategie si dividono in quattro modelli. Il primo è la chiusura rapida: quando l’avviso è corretto e il contribuente ha liquidità o accesso al credito, si paga subito, eventualmente con rateazione, salvando la riduzione sanzionatoria. Il secondo è la correzione amministrativa: si dimostra all’Ufficio, con documenti, che il compenso è già dichiarato, è duplicato, è riferito a un altro soggetto o a un’altra annualità, o è stato quantificato male. Il terzo è la difesa di metodo: si contesta l’uso improprio del 36-bis o del 36-ter e si prepara la linea da spendere, se necessario, contro la cartella. Il quarto è la difesa di crisi: quando il debito è un tassello di un dissesto più ampio, lo Studio inquadra subito la posizione nel sistema delle definizioni agevolate o nelle procedure di crisi e sovraindebitamento.

Dal punto di vista strettamente processuale, il contribuente deve sapere che il ricorso tributario contro l’atto impugnabile successivo — tipicamente la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento, a seconda della vicenda — va proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto. Lo afferma l’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992, richiamato espressamente anche nella giurisprudenza costituzionale e tributaria. Questo termine è decisivo: la fase amministrativa del bonario non deve far perdere di vista il calendario della tutela giurisdizionale.

Quando si passa alla fase contenziosa, lo Studio legale può anche valutare la tutela cautelare davanti alla Corte di giustizia tributaria. La riforma del processo tributario operata dal d.lgs. n. 220/2023 ha inciso anche sul segmento cautelare, e la disciplina vigente contempla la possibilità di provvedimenti cautelari, compresa l’ordinanza del giudice monocratico nei casi previsti. Per il contribuente, questo significa che, se la pretesa è seria ma immediatamente dannosa, la difesa non si esaurisce nel merito: può e deve valutare anche la sospensione degli effetti esecutivi dell’atto impugnato.

È qui che il ruolo dello Studio diventa davvero concreto. Non basta “fare il ricorso”: serve una regia. Bisogna decidere se spendere subito gli argomenti sostanziali o prima puntare su correzioni e autotutela; se convenga produrre immediatamente tutta la documentazione o custodire parte della prova per la fase giurisdizionale; se sia preferibile pagare una parte, chiedere rateazione, o bloccare la posizione in attesa di una definizione più ampia; se il debito fiscale sia isolato o faccia parte di una crisi patrimoniale strutturale. Una buona difesa tributaria è una strategia di tempi, non solo di norme.

Strumenti alternativi per definire, rateizzare o ristrutturare il debito

Il primo strumento alternativo, in realtà, è interno alla stessa fase bonaria: la rateazione ex articolo 3-bis del d.lgs. n. 462/1997. Quando la contestazione è fondata o la prova difensiva non è sufficiente a ottenere l’annullamento, pagare in 20 rate trimestrali può essere la soluzione più efficiente, perché conserva le riduzioni di questa fase e impedisce l’iscrizione a ruolo dei residui importi. La prima rata va versata entro il termine previsto per la comunicazione, e sulle rate successive maturano gli interessi calcolati secondo la disciplina vigente.

Il secondo strumento, ma solo se il contribuente non è ancora sfociato nella comunicazione recante le somme dovute ex 36-bis, 36-ter o 54-bis, è il ravvedimento operoso. Dopo il d.lgs. n. 87/2024, l’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997 presenta un sistema di riduzioni molto articolato: fino a un decimo del minimo nei primi 30 giorni per il mancato pagamento, un nono entro 90 giorni, un ottavo entro il termine della dichiarazione, un settimo oltre quel termine, e poi ulteriori riduzioni anche dopo la comunicazione dello schema di atto ex articolo 6-bis della legge n. 212/2000, prima però che arrivi la comunicazione delle somme dovute da controllo dichiarativo. Per chi riceve una compliance letter su compensi non dichiarati, questo passaggio è spesso economicamente più vantaggioso del lasciar maturare il bonario.

Il terzo strumento sono le definizioni agevolate della riscossione, che nel 2026 hanno una rilevanza concreta anche per i debiti nati proprio da controlli dichiarativi. La legge di bilancio 2026, ai commi 82 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, ha introdotto la Rottamazione-quinquies, attualmente attiva alla data del 25 maggio 2026. La misura riguarda i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, compresi quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter del d.P.R. n. 633/1972. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali.

Per chi è già dentro la Rottamazione-quater, o ne è decaduto, il quadro alla data odierna richiede uguale attenzione. Le pagine ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalano che per la definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022 la rata in scadenza è quella del 31 maggio 2026, con il consueto margine di tolleranza previsto dalla disciplina. Le stesse fonti ufficiali danno conto anche della riammissione alla Rottamazione-quater prevista dalla legge n. 15/2025, che ha convertito il d.l. n. 202/2024, con scadenze parimenti fissate nel 2026. Per il contribuente che ha lasciato correre l’avviso bonario e ha poi visto il debito confluire nei ruoli, queste definizioni non sono teoria: possono essere la vera occasione per evitare l’aggravio integrale della riscossione.

Un punto molto interessante, e spesso trascurato, è che la legge di bilancio 2026 ha espressamente collegato la Rottamazione-quinquies anche alle procedure di crisi e di sovraindebitamento. Il comma 96 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025 stabilisce che possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti ex legge n. 3/2012 o nel Codice della crisi, con possibilità di effettuare il pagamento anche falcidiato nei tempi eventualmente previsti dal decreto di omologazione. È una novità di forte utilità pratica, perché consente allo Studio di coordinare la strategia tributaria con la strategia concorsuale invece di tenerle separate.

Quando il problema fiscale è più grande dell’avviso bonario, entrano in gioco le procedure da sovraindebitamento oggi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La legge n. 3/2012 resta il riferimento storico da cui quelle procedure hanno preso forma; oggi, però, il sistema vive nel d.lgs. n. 14/2019. Per il consumatore, l’articolo 67 del Codice parla di procedura di ristrutturazione dei debiti; per i debitori non consumatori in stato di sovraindebitamento, l’articolo 74 disciplina il concordato minore; l’articolo 268 regola la liquidazione controllata; e l’articolo 283 consente l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Il Ministero della Giustizia tiene inoltre il registro degli OCC e i relativi servizi informativi dedicati.

Per il consumatore, la ristrutturazione dei debiti è lo strumento che sostituisce il vecchio “piano del consumatore” della L. 3/2012. In questa sede, il debito fiscale può essere inserito in un piano sostenibile costruito con l’ausilio dell’OCC, puntando su una rata compatibile con il reddito familiare, con una ricostruzione rigorosa della meritevolezza e con una corretta fotografia patrimoniale. È una strada preziosa quando l’avviso bonario è solo la prima crepa di un indebitamento complessivo che il contribuente non può più reggere con strumenti ordinari.

Per il professionista o la piccola impresa non consumatore, il concordato minore è spesso il contenitore più adatto quando esiste continuità dell’attività e si vuole evitare una liquidazione distruttiva. La rassegna normativa ufficiale del 2024 sul Codice della crisi richiama infatti l’articolo 74 come proposta di concordato minore riservata ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore. Anche qui il tributo entra nel perimetro di una proposta globale, che può essere più efficace di una semplice difesa atomistica contro il singolo avviso bonario.

La liquidazione controllata, invece, è lo strumento da valutare quando non esistono margini realistici di ristrutturazione in continuità. La novella del 2022, richiamata dalle fonti ufficiali, precisa che la domanda può essere presentata dal debitore e, in caso di insolvenza, anche da un creditore; la stessa normativa prevede una soglia minima di debiti scaduti e non pagati per l’apertura quando la domanda provenga dal creditore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2024, ha poi ritenuto non fondate le questioni relative al limite temporale minimo di acquisizione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata del debitore sovraindebitato, confermando la tenuta dell’impianto del Codice.

Infine, c’è l’esdebitazione dell’incapiente, che in moltissime situazioni di debito tributario residuale rappresenta la prospettiva più forte sul piano sociale e patrimoniale. L’articolo 283 del Codice della crisi consente, per una sola volta, alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione; resta però ferma l’esigibilità nei limiti di utilità sopravvenute nei tre anni successivi, secondo la vigilanza dell’OCC. È una misura eccezionale, ma reale, e va pensata quando l’insostenibilità del debito è totale e strutturale.

Per le imprese, oltre agli strumenti minori del sovraindebitamento, restano naturalmente gli altri strumenti del Codice della crisi e le soluzioni negoziali di regolazione della crisi, da valutare caso per caso. Il dato importante, per l’articolo che stai leggendo, è questo: l’avviso bonario non va affrontato come un episodio isolato quando in realtà è il sintomo fiscale di una crisi più ampia. Lo Studio legale serio deve vedere il singolo atto dentro il disegno complessivo del patrimonio, del cash flow e della sostenibilità futura del contribuente.

Tabelle, FAQ, simulazioni pratiche, sentenze aggiornate e conclusione

Tabella dei termini essenziali

PassaggioRegola pratica aggiornata al 25 maggio 2026Nota operativa
Comunicazione di irregolarità da controllo automatico o formale60 giorni dal ricevimento per pagare o chiarireVale per comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025
Invito telematico trasmesso all’intermediario90 giorni dalla trasmissione telematicaVa verificata la modalità concreta di inoltro
Rateazione del bonarioFino a 20 rate trimestrali di pari importoLa prima rata scade entro il termine previsto per la comunicazione
Controllo automatico definito nei terminiSanzioni ridotte a un terzoScelta utile quando il debito è corretto o solo parzialmente contestabile
Controllo formale definito nei terminiSanzioni ridotte ai due terziVa distinta la natura del controllo
Ricorso contro l’atto impugnabile successivo60 giorni dalla notificazione dell’attoDi regola cartella o avviso di accertamento successivo
Rottamazione-quaterrata in scadenza il 31 maggio 2026con tolleranza legale prevista dalla disciplina
Rottamazione-quinquiespagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestraliriguarda anche carichi da controlli dichiarativi affidati agli agenti della riscossione

La sintesi tabellare discende dal d.lgs. n. 108/2024, dal d.lgs. n. 462/1997, dal d.lgs. n. 546/1992 e dalle informazioni ufficiali di Agenzia delle Entrate-Riscossione vigenti nel maggio 2026.

Tabella delle principali difese

DifesaQuando funziona meglioEffetto atteso
Errore materiale o duplicazione della CUIl compenso risulta certificato più volte o per importi erratiRideterminazione o annullamento in autotutela
Compenso già dichiaratoL’importo è presente, ma in un quadro/rigo non correttamente letto dal controlloSgravio o riduzione della pretesa
Annualità sbagliataIl compenso appartiene a un periodo diverso da quello contestatoCorrezione dell’anno di imputazione
Uso improprio del 36-bisL’Ufficio ha trattato come automatica una questione giuridica o valutativaContestazione del metodo e, se necessario, annullamento dell’atto successivo
Mancato corretto contraddittorio su questioni rilevantiLa vicenda non era riducibile a mero calcoloRafforzamento della linea difensiva
Difesa di merito contro la cartella successivaIl bonario non è stato impugnato ma la pretesa è sostanzialmente infondataPossibilità di far valere ancora motivi di merito
Sostanza prevalente sulla formaIl contribuente prova i requisiti sostanziali, soprattutto in materia IVARecupero della posizione sostanziale pur in presenza di vizi formali

Questa matrice deriva dai principi ricavabili dalla Cassazione n. 9759/2024, n. 33344/2019, n. 17584/2025 e dalla giurisprudenza ufficiale richiamata nelle rassegne 2025 sul controllo automatizzato e formale.

Tabella degli strumenti alternativi

StrumentoPer chiQuando conviene
Pagamento del bonario in unica soluzioneContribuente con liquiditàQuando la pretesa è fondata e si vogliono salvare le riduzioni
Rateazione del bonarioContribuente con debito corretto ma non pagabile subitoQuando si vuole evitare ruolo e riscossione coattiva
Integrativa e ravvedimentoChi è ancora nella fase di compliance o schema di atto, non nel bonario ex 36-bis/36-ter/54-bisPer minimizzare il costo fiscale prima della comunicazione recante somme dovute
Rottamazione-quater o riammissioneChi ha già carichi affidati all’agente della riscossione e rientra nei requisiti della disciplina vigentePer sterilizzare sanzioni e interessi da riscossione nelle finestre attive
Rottamazione-quinquiesChi ha carichi affidati 2000-2023, anche da controlli dichiarativi, e ha titolo per la definizionePer gestire il debito in 54 rate bimestrali o in unica soluzione
Ristrutturazione dei debiti del consumatorePersona fisica consumatore sovraindebitataQuando il problema fiscale è parte di un indebitamento familiare più ampio
Concordato minoreProfessionista o piccolo imprenditore non consumatoreQuando serve continuità sostenibile dell’attività
Liquidazione controllataDebitore senza reale capacità di ristrutturazioneQuando la continuità non è più difendibile
Esdebitazione incapientePersona fisica meritevole priva di utilità distribuibiliQuando il debito è radicalmente insostenibile

La tabella riassume le norme sul ravvedimento, la legge di bilancio 2026, la riammissione 2025 e il Codice della crisi.

FAQ

Ho ricevuto un avviso bonario: devo pagare subito senza discutere?
No. Devi prima capire da quale controllo deriva e se i dati usati dall’Ufficio sono corretti. La fase bonaria serve anche a chiarire errori materiali o elementi non considerati.

Se non faccio nulla entro i termini, cosa succede?
La comunicazione si chiude senza definizione agevolata e le somme possono essere iscritte a ruolo a titolo definitivo, con perdita della riduzione sanzionatoria della fase bonaria.

I 60 giorni valgono sempre?
Valgono, in generale, per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025; per gli inviti telematici il termine è stato ampliato a 90 giorni dalla trasmissione.

Cos’è la differenza tra controllo automatico e controllo formale?
Il controllo automatico è cartolare e basato sui dati dichiarati e sui versamenti; il controllo formale può coinvolgere un esame documentale più penetrante. Per il contribuente è decisivo distinguerli perché cambia anche la riduzione sanzionatoria.

Se il compenso risulta da una Certificazione Unica, l’Agenzia ha sempre ragione?
No. La CU è un dato forte, ma non intangibile: può contenere duplicazioni, errori di importo, errori soggettivi o difetti di coordinamento con la dichiarazione.

Posso ancora fare ravvedimento operoso dopo l’avviso bonario?
Per le violazioni oggetto delle comunicazioni recanti somme dovute ex 36-bis, 36-ter e 54-bis, no: il ravvedimento è precluso per quella specifica fattispecie. Il ravvedimento resta invece prezioso prima, nella fase di compliance o di schema di atto.

Quante rate posso chiedere sul bonario?
Fino a 20 rate trimestrali di pari importo. La prima va pagata entro il termine previsto per la comunicazione.

Se pago una rata con qualche giorno di ritardo perdo tutto?
La disciplina del lieve inadempimento attenua gli effetti di piccoli ritardi o carenze, ma le regole vanno verificate con precisione sulla singola scadenza e sui margini tollerati dalla normativa e dalla prassi ufficiale.

L’avviso bonario si può impugnare?
La regola pratica è che non è un atto la cui impugnazione sia necessaria a pena di decadenza. Se segue una cartella, la Cassazione afferma che contro quella cartella puoi far valere anche censure di merito.

Allora posso ignorarlo e aspettare la cartella?
No. Sul piano tattico è quasi sempre un errore, perché nel frattempo perdi le riduzioni sanzionatorie e rinunci alla possibilità di chiudere la questione in amministrativa con minori costi.

Quando il 36-bis è usato in modo illegittimo?
Quando l’Ufficio usa il controllo automatizzato per risolvere questioni giuridiche o valutative che non sono meri errori materiali o di calcolo. In questi casi la Cassazione ha riconosciuto un vizio serio del percorso seguito dall’Amministrazione.

Se il problema riguarda l’IVA, cambia qualcosa nel 2026?
Sì. La legge di bilancio 2026 ha introdotto il nuovo articolo 54-bis.1 del d.P.R. n. 633/1972 per la liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione omessa, con una specifica comunicazione e 60 giorni per chiarire o pagare.

Se la contestazione è solo parzialmente corretta, devo pagare tutto o niente?
No. È spesso possibile chiedere la rideterminazione della pretesa in autotutela, pagando poi solo il dovuto effettivo. Serve però una ricostruzione documentata e tecnicamente coerente.

Quando conviene coinvolgere subito un avvocato e un commercialista insieme?
Quando il bonario riguarda compensi professionali, redditi misti, ritenute, IVA, uso di più quadri dichiarativi o quando il debito si inserisce in una crisi di liquidità. L’interazione tra profilo fiscale, probatorio e processuale è troppo alta per una gestione improvvisata.

Se arriva la cartella dopo il bonario, quanto tempo ho per fare ricorso?
In linea generale, 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. È il termine di base del processo tributario.

Esistono misure per sospendere gli effetti dell’atto mentre faccio causa?
Sì. Il processo tributario conosce la tutela cautelare, che oggi va letta anche alla luce della riforma processuale del 2023. La sua praticabilità dipende dalla qualità del danno e dalla fondatezza della difesa.

Se non riesco a pagare neppure a rate, ho alternative?
Sì. Bisogna verificare subito definizioni agevolate della riscossione, strumenti del Codice della crisi, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione dell’incapiente.

La Rottamazione-quinquies riguarda anche debiti nati da controlli ex 36-bis o 36-ter?
Sì, se i carichi sono stati affidati agli agenti della riscossione nel periodo e alle condizioni previste dalla legge di bilancio 2026. La norma cita espressamente anche i carichi da tali attività.

La vecchia legge sul sovraindebitamento esiste ancora?
La L. 3/2012 resta il riferimento storico, ma oggi il sistema delle procedure è confluito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Parlare ancora di “piano del consumatore” è comprensibile nel linguaggio comune, ma la categoria normativa oggi è quella della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Se sono incapiente assoluto, posso liberarmi anche dai debiti fiscali?
In presenza dei requisiti di meritevolezza e incapienza previsti dall’articolo 283 del Codice della crisi, sì: l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente è pensato proprio per chi non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, ferma la disciplina delle utilità sopravvenute nei tre anni successivi.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione di controllo automatico con pagamento nei termini
Immagina che il contribuente riceva un bonario da controllo automatico nel quale l’imposta richiesta sia pari a 8.000 euro per omesso versamento collegato alla dichiarazione. Con la riforma sanzionatoria del 2024, la sanzione ordinaria da omesso o tardivo versamento è del 25 per cento; definendo la comunicazione nei termini, la sanzione si riduce a un terzo. In un esempio semplificato, la sanzione si abbassa quindi da 2.000 euro a circa 666,67 euro, cui vanno aggiunti gli interessi previsti dalla comunicazione. Se il contribuente paga in questa fase, il costo complessivo è drasticamente inferiore a quello che sosterrebbe lasciando iscrivere il debito a ruolo.

Simulazione di controllo formale con contestazione parziale
Supponiamo che l’Agenzia contesti 15.000 euro di compensi non dichiarati sulla base di una Certificazione Unica, ma 5.000 euro risultino da una CU duplicata e 10.000 euro siano effettivamente imponibili. Lo Studio, producendo la CU corretta e il riscontro del sostituto, può puntare a ridurre la base contestata di un terzo già in sede amministrativa. Se l’Ufficio accoglie la rettifica, il contribuente evita di pagare imposta, interessi e sanzioni anche su somme che non dovevano entrare nel recupero. In casi del genere, il valore della difesa non è teorico: è immediatamente monetizzabile.

Simulazione di uso improprio del 36-bis
Un professionista espone un credito o una compensazione collegata a una disciplina speciale controversa. L’Agenzia emette una cartella ex 36-bis, senza un previo vero accertamento, sostenendo che il credito non spetti. Se la questione richiede interpretazione normativa e non semplice calcolo, la linea difensiva può fondarsi proprio sul principio affermato dalla Cassazione n. 9759/2024: il controllo automatizzato non è il contenitore corretto per risolvere questioni giuridiche. In un caso così, la miglior difesa non è “spiegare meglio i numeri”, ma contestare la radicale inidoneità del procedimento usato dall’Ufficio.

Simulazione di crisi più ampia con accesso a strumenti di regolazione
Un contribuente riceve un bonario da 12.000 euro, ha già cartelle per 65.000 euro e un forte squilibrio tra reddito e debito complessivo. Pagare il bonario a rate può tamponare il singolo atto, ma non risolve la crisi. In un caso del genere, lo Studio deve verificare contemporaneamente se i carichi già affidati rientrino nella Rottamazione-quinquies o nella residuale gestione della Rottamazione-quater, e se l’intera esposizione sia compatibile con una ristrutturazione dei debiti del consumatore o, a seconda del soggetto, con concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione dell’incapiente. La difesa efficace non riduce il problema a un solo F24: lo riordina in un piano realistico.

Sentenze e fonti istituzionali più aggiornate da tenere in fondo al dossier difensivo

  • Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 17584 del 30 giugno 2025: la mancata impugnazione dell’avviso di irregolarità non cristallizza la pretesa; contro la successiva cartella emessa ex articolo 36-bis possono essere fatti valere anche motivi di merito. Principio fondamentale per il contribuente che abbia tentato la via amministrativa senza successo.
  • Corte di cassazione, Sezione quinta, ordinanza n. 9759 dell’11 aprile 2024: il 36-bis e il 54-bis sono utilizzabili solo per controlli meramente cartolari; non possono risolvere questioni giuridiche o interpretative. È una delle pronunce più utili per smontare i recuperi “automatici” costruiti su questioni sostanziali.
  • Corte di cassazione, Sezione quinta, ordinanza n. 33344 del 17 dicembre 2019: la previa comunicazione ex articolo 36-bis non è necessaria in ogni caso; conta l’esistenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Resta una pronuncia-cardine per delimitare quando il contraddittorio preventivo diventa davvero essenziale.
  • Corte di cassazione, rassegna ufficiale febbraio 2025: nel giudizio contro la cartella nata da controllo automatizzato o formale, non può essere negato il diritto alla detrazione se il contribuente dimostra il rispetto dei requisiti sostanziali. È un principio difensivo forte per chi ha documenti buoni ma una formalizzazione dichiarativa contestata.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024: non fondate le questioni relative alla liquidazione controllata del sovraindebitato in ordine al limite temporale dei beni sopravvenuti. È una pronuncia importante per la stabilità delle soluzioni concorsuali oggi usabili anche per il debito fiscale.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 36 del 27 marzo 2025: parziale illegittimità costituzionale della nuova disciplina del divieto di nuove prove in appello nel processo tributario, in particolare per gli atti di conferimento di potere rilevanti per la sottoscrizione degli atti, e criteri sulla disciplina transitoria. Rileva direttamente per il contenzioso che segue ai recuperi fiscali più complessi.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi 82 e seguenti: fonte primaria della Rottamazione-quinquies, con inclusione dei carichi affidati 2000-2023 e dei carichi da controlli dichiarativi ex 36-bis, 36-ter, 54-bis e 54-ter, nonché coordinamento con procedure da sovraindebitamento e crisi.
  • D.lgs. 5 agosto 2024, n. 108, articolo 3: norma da tenere sempre allegata perché ha portato a 60 giorni i termini di pagamento e chiarimento per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 e ha confermato la disciplina aggiornata della rateazione.
  • D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87: riforma sanzionatoria e nuovo ravvedimento operoso; essenziale per capire quando conviene ancora regolarizzarsi spontaneamente e quando, invece, la comunicazione di irregolarità ha già chiuso quella finestra.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 7 novembre 2024: documento operativo chiave in materia di autotutela tributaria, utilissimo nei casi di CU errate, duplicazioni, difetti evidenti o contestazioni amministrativamente correggibili.

Conclusione

L’avviso bonario per compensi non dichiarati è uno degli atti più sottovalutati del contenzioso tributario, proprio perché non ha la forma aggressiva dell’avviso di accertamento o della cartella. Eppure è qui che, quasi sempre, si gioca la partita migliore per il contribuente: capire se l’Ufficio ha usato il procedimento corretto, correggere gli errori documentali, sfruttare le riduzioni sanzionatorie ancora aperte, scegliere la rateazione quando conviene, e soprattutto evitare che una contestazione gestibile si trasformi in un debito iscritto a ruolo con costi e rischi molto maggiori. Le norme vigenti al 25 maggio 2026 rendono questa fase ancora più tecnica: nuovi termini, nuove regole sanzionatorie, nuova disciplina dell’autotutela, nuova liquidazione IVA in caso di omissione dichiarativa e nuove definizioni agevolate della riscossione impongono una lettura estremamente aggiornata dell’atto ricevuto.

Agire tempestivamente, quindi, non è solo una raccomandazione di buon senso: è una vera tecnica di difesa. Prima ti muovi, più opzioni hai; più tardi ti muovi, più il sistema ti spinge verso il ruolo, la cartella, la rigidità della riscossione e, nei casi peggiori, verso una crisi patrimoniale che richiede rimedi più complessi. La forza dell’assistenza professionale sta proprio qui: trasformare una comunicazione letta in modo superficiale in una scelta strategica, documentata e sostenibile, che può andare dalla correzione amministrativa al ricorso, dalla sospensione cautelare alla trattativa, dalla rateazione alla definizione agevolata, fino agli strumenti di sovraindebitamento e di esdebitazione quando il debito fiscale è ormai parte di una crisi complessiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team possono intervenire esattamente in questo spazio, cioè nel momento in cui la competenza tributaria deve dialogare con la capacità di prevenire o bloccare le conseguenze più gravi: iscrizioni a ruolo, cartelle, intimazioni, fermi, ipoteche, pignoramenti e tutte le ricadute patrimoniali che seguono una gestione tardiva o improvvisata della posizione fiscale.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO