Introduzione
Ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è uno dei momenti più delicati per chi ha debiti. Si tratta di un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore che, sulla base di documenti ritenuti idonei (contratti, fatture, estratti conto, cambiali, assegni), ordina il pagamento di una somma o la consegna di un bene. Se il decreto è dichiarato provvisoriamente esecutivo il pagamento deve avvenire entro dieci giorni (o entro il termine superiore indicato nel precetto) e il creditore può attivare pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti correnti senza attendere l’esito dell’opposizione .
Il legislatore concede però al debitore il diritto di opporsi al decreto per dimostrare che il credito non è dovuto, è prescritto o è calcolato in modo errato. L’opposizione è un vero e proprio giudizio a cognizione piena e, se fondata, può portare alla revoca del decreto e alla restituzione delle somme già pagate. L’aspetto più urgente è evitare che, nel frattempo, l’esecuzione forzata comprometta il patrimonio: la sospensione dell’efficacia provvisoria va chiesta subito al giudice opponente e può essere concessa solo quando sussistono “gravi motivi” .
La complessità della materia è accentuata dai numerosi interventi normativi degli ultimi anni (riforma Cartabia, correttivo 2024, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, DL 118/2021) e dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione (2024–2025) che incidono su termini, impugnazioni e responsabilità dei soci. Chi riceve un decreto ingiuntivo non può improvvisare: occorre agire tempestivamente, seguendo procedure corrette e facendo valere tutti i vizi del titolo per bloccare l’esecuzione.
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
Questo articolo è stato elaborato grazie all’esperienza dello Studio Legale Monardo, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, esperto di diritto bancario e tributario a livello nazionale. Lo studio si avvale di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, specialisti in contenziosi bancari, esattoriali e procedure concorsuali. L’avv. Monardo è inoltre:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) per assistere i debitori nelle procedure di composizione e piani del consumatore ;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il DL 118/2021, con esperienza nella composizione negoziata introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII);
- Consulente per imprese e privati che vogliono accedere agli strumenti di rottamazione e definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Il suo team opera in tutta Italia, analizzando ogni atto esecutivo (decreti ingiuntivi, pignoramenti, precetti, iscrizioni ipotecarie) per individuare vizi formali e sostanziali, predisporre ricorsi in opposizione, ottenere la sospensione immediata dell’efficacia esecutiva e negoziare piani di rientro o transazioni con i creditori. Grazie alla competenza in materia tributaria, lo Studio Monardo cura anche le pratiche di rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate e guida le aziende nella composizione negoziata della crisi e nel concordato preventivo minore.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere come bloccare un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo occorre esaminare le norme del Codice di procedura civile (CPC) e le leggi speciali che regolano la procedura monitoria, l’esecuzione forzata e gli strumenti di tutela del debitore. Le fonti principali sono gli articoli 633–656 c.p.c., il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), la Legge 3/2012 (sovraindebitamento), il DL 118/2021 sulla composizione negoziata e i decreti correttivi della riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022 e 164/2024). Le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale completano il quadro.
1. Decreto ingiuntivo e requisiti: articoli 633–637 c.p.c.
Il procedimento monitorio consente al creditore munito di prova scritta di ottenere un’ingiunzione di pagamento senza contraddittorio iniziale. L’art. 634 c.p.c. (modificato dal correttivo 2024) precisa che costituiscono prova scritta anche i documenti prescritti da leggi tributarie conservati con strumenti informatici e le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) . I requisiti della domanda e l’indicazione della somma sono disciplinati dagli artt. 635–637 c.p.c.; il giudice, se ritiene fondata la domanda, emette il decreto ingiuntivo.
2. Provvisoria esecutività: art. 642 c.p.c.
L’art. 642 c.p.c. elenca i casi tassativi in cui il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, cioè immediatamente azionabile prima della scadenza del termine per l’opposizione:
- Titoli cambiari e assimilati: quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale .
- Pericolo di grave pregiudizio nel ritardo: il giudice può concedere la provvisoria esecutività se vi è il rischio che l’attesa pregiudichi la soddisfazione del credito .
- Documentazione sottoscritta dal debitore: se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore che comprova il diritto fatto valere .
Il giudice può subordinare l’esecuzione alla prestazione di una cauzione e fissa il termine per proporre opposizione (di norma 40 giorni). Quando il decreto è provvisoriamente esecutivo, il termine di pagamento scende a dieci giorni ; il periodo residuo serve solo per proporre opposizione.
3. Opposizione e procedimento: art. 645 c.p.c.
L’opposizione al decreto ingiuntivo si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso l’ingiunzione, mediante atto di citazione notificato al ricorrente. La riforma Cartabia ha riscritto l’art. 645: l’atto di opposizione deve essere notificato con le modalità dell’art. 638 e la prima udienza deve essere fissata non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per comparire . Contrariamente a quanto temuto, la forma dell’atto rimane quella della citazione: la riforma non l’ha trasformata in ricorso . Nella fase ordinaria il procedimento segue il rito ordinario con termini dimezzati.
L’opposizione ha effetto sospensivo solo se il giudice lo dispone: la notifica dell’opposizione non sospende l’esecuzione . Pertanto il debitore deve chiedere espressamente la sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c.
4. Esecuzione provvisoria durante l’opposizione: art. 648 c.p.c.
Se il decreto non è già provvisoriamente esecutivo, il giudice dell’opposizione può concedere l’esecuzione provvisoria in corso di opposizione quando l’opposizione non è basata su prova scritta o risulta manifestamente infondata. L’ordinanza di concessione o diniego è non impugnabile e può essere emessa anche prima della prima udienza in caso di urgenza . L’art. 648 impone al giudice di concedere comunque l’esecuzione limitatamente alle somme non contestate e di subordinare l’esecuzione alla prestazione di una cauzione, se richiesta .
5. Sospensione dell’esecuzione provvisoria: art. 649 c.p.c.
L’art. 649 prevede che il giudice dell’opposizione, su richiesta del debitore, può sospendere l’esecuzione provvisoria quando ricorrono gravi motivi, con ordinanza non impugnabile . La sospensione è un provvedimento cautelare “in senso lato”: secondo la giurisprudenza di legittimità può essere adottata con la procedura uniforme dei provvedimenti cautelari . I gravi motivi possono essere:
- la probabile fondatezza dell’opposizione (fumus boni iuris);
- l’assenza dei presupposti per la provvisoria esecuzione;
- il rischio di danni irreparabili derivante dall’esecuzione .
L’ordinanza di sospensione ha effetto ex nunc e inibisce la prosecuzione dell’esecuzione forzata . Se la sospensione è concessa solo in parte, l’esecuzione può proseguire per le somme non sospese.
6. Esecutorietà per mancata opposizione: art. 647 c.p.c.
Se l’opposizione non viene proposta entro il termine o l’opponente non compare in giudizio, il giudice dichiara il decreto esecutivo. In tal caso il decreto acquista efficacia di titolo esecutivo definitivo e l’opposizione non può più essere proposta . La mancata opposizione produce lo stesso effetto della mancata comparizione: il decreto diventa irrevocabile . È dunque essenziale rispettare i termini e costituirsi correttamente.
7. Termine per l’opposizione e notifica
Il termine perentorio per proporre opposizione è quaranta giorni dalla notifica del decreto (dieci giorni se dichiarato provvisoriamente esecutivo). La Corte di Cassazione ha precisato che, se la prima notifica è nulla e ne segue una valida, il termine decorre dalla seconda notifica considerata rinnovo della prima . Ciò tutela il debitore nel caso di notifiche viziate, ma impone di vigilare sulle successive notifiche.
8. Non impugnabilità delle ordinanze ex artt. 648 e 649 e questioni di legittimità costituzionale
Tradizionalmente, le ordinanze che concedono o negano l’esecuzione provvisoria (art. 648) o sospendono l’esecuzione (art. 649) sono considerate non impugnabili, né con ricorso per cassazione né con reclamo. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’ordinanza ex art. 648 non è ricorribile per cassazione e che l’ordinanza di sospensione ex art. 649 produce solo effetti interinali. Tuttavia, alcune recenti ordinanze dei tribunali (Roma 2024) hanno rimesso la questione alle Sezioni Unite, ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2023, esista un “area di tendenziale reclamabilità” per i provvedimenti non definitivi . Secondo tali orientamenti, l’ordinanza che nega la sospensione o la provvisoria esecuzione potrebbe essere reclamabile, poiché l’art. 648 limita l’impugnazione solo contro l’ordinanza che concede l’esecuzione . La questione è oggi al vaglio della Corte di Cassazione e richiede attenzione.
9. Responsabilità dei soci di società di persone
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27367/2025, ha stabilito che se un decreto ingiuntivo è emesso in via solidale contro una società in nome collettivo e i soci illimitatamente responsabili, il beneficio della preventiva escussione non opera: se i soci non propongono opposizione, il decreto diventa definitivo anche nei loro confronti e costituisce titolo esecutivo autonomo . Ciò significa che il creditore può procedere direttamente contro i soci, anche se la società ha proposto opposizione. È quindi essenziale che i soci opponenti siano parte del giudizio per evitare la formazione del titolo esecutivo.
10. Nullità della notifica e decorrenza dei termini
La sentenza n. 19814/2025 ha affrontato la questione della notifica nulla: se il decreto ingiuntivo viene notificato due volte e la prima notifica è nulla, il termine per l’opposizione decorre dalla seconda notifica valida . La pronuncia conferma che la nuova notifica ha effetto sanante e tutela il diritto di difesa del debitore.
11. Registrazione fiscale del decreto ingiuntivo
Nel 2024 la Cassazione (sentenza n. 2734/2024) ha stabilito che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetto a imposta di registro proporzionale (3%) ai sensi del d.P.R. 131/1986, art. 37: la base imponibile è il valore del credito ingiunto e la proporzionalità non cambia neppure se il debitore viene dichiarato fallito successivamente . Il giudice procede all’esazione dell’imposta anche se l’esecutività del decreto è sospesa nei confronti della massa dei creditori fallimentari; l’imposta è dovuta per il solo fatto che il titolo è esecutivo .
12. Riforma Cartabia e decreto correttivo 2024
La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e il correttivo 2024 (D.Lgs. 164/2024) hanno introdotto numerose novità:
- Art. 645 riscritto: conferma la forma dell’atto di citazione, definisce la notifica via telematica e prevede la prima udienza entro 30 giorni .
- Art. 648 integrato: la decisione sulla provvisoria esecuzione può essere emessa prima dell’udienza se il ricorrente indica specifiche ragioni di urgenza .
- Art. 634 ampliato: include le fatture elettroniche come prova scritta .
- Rito semplificato: l’art. 281‑duodecies c.p.c. (come modificato) estende il procedimento semplificato anche alle opposizioni al precetto, agli atti esecutivi e al decreto ingiuntivo . Tuttavia, la forma dell’atto introduttivo resta quella della citazione .
- Procedimento cautelare: il presidente della sezione può, in casi urgenti, sospendere provvisoriamente la sentenza con ordinanza non impugnabile .
13. Strumenti alternativi: Legge 3/2012 e CCII
Per i debitori che si trovano in sovraindebitamento, la Legge 3/2012 (come integrata dal D.Lgs. 14/2019 e dai correttivi) offre tre procedure:
- Accordo di composizione della crisi: richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti (60%) e vale anche con il silenzio‑assenso. Dopo l’omologa, l’accordo vincola tutti i creditori . Modifiche del 2020 hanno reso non necessaria l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione .
- Piano del consumatore: destinato a persone fisiche che hanno contratto debiti per finalità non imprenditoriali. I creditori non votano ma possono contestare la convenienza; l’omologa richiede la convenienza della proposta e l’assenza di colpa grave o frode .
- Liquidazione del patrimonio: prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore per un minimo di quattro anni .
La procedura richiede l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC): secondo il Ministero della Giustizia, nelle procedure di accordo, piano del consumatore e liquidazione il debitore deve rivolgersi a un OCC, che elabora la proposta e verifica la documentazione .
14. Composizione negoziata della crisi d’impresa (DL 118/2021 e CCII)
La composizione negoziata della crisi è uno strumento stragiudiziale introdotto nel 2021 per aiutare le imprese in difficoltà a raggiungere accordi con i creditori. È rivolta a imprenditori non ancora insolventi e prevede:
- la nomina di un esperto indipendente scelto da un elenco tenuto dalle Camere di Commercio di ogni capoluogo regionale ;
- la presentazione di un’istanza tramite piattaforma telematica e l’apertura di trattative con banche, Fisco e fornitori ;
- la possibilità di chiedere misure protettive e cautelari per inibire azioni esecutive o conservative, simili alla sospensione del decreto ingiuntivo.
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto modifiche per incentivare l’uso della composizione negoziata, chiarendo che l’imprenditore può ricorrervi anche se è pendente un’istanza di liquidazione giudiziale e semplificando le condizioni di accesso. La procedura si accompagna al concordato semplificato e ad altre soluzioni del Codice della crisi.
Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica
1. Verifica della notifica e dei termini
Appena ricevuto il decreto ingiuntivo occorre verificare:
- La validità della notifica. Controlla che l’atto sia stato notificato presso l’indirizzo corretto e che siano state rispettate le formalità (raccomandata informativa, deposito presso la casa comunale, notifica via pec). Se la notifica è nulla, potrai eccepire la nullità nell’opposizione; se la notifica è inesistente, l’atto è inefficace e deve essere rinotificato .
- Il termine per l’opposizione. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, hai dieci giorni per pagare e quaranta per proporre opposizione; se il decreto non è esecutivo, hai quaranta giorni per pagare o opporsi . In caso di doppia notifica, il termine decorre dalla notifica valida .
- La presenza della clausola di provvisoria esecuzione. Se il decreto è dichiarato provvisoriamente o immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 642, il creditore può iniziare l’esecuzione decorso il termine di dieci giorni .
2. Consultazione con un legale
Contatta immediatamente un avvocato esperto in esecuzioni e diritto bancario. L’opposizione può essere proposta solo tramite avvocato, che redige l’atto di citazione e deposita il fascicolo. Il legale verificherà:
- l’esistenza del credito, la sua prescrizione, eventuali errori di calcolo, interessi usurari o anatocistici;
- la validità dei documenti allegati dal creditore e la qualificazione dei titoli (contratti, assegni, cambiali, fatture elettroniche) ;
- la competenza del giudice e l’osservanza dei termini;
- la strategia più efficace: opposizione nel merito, eccezioni procedurali o richiesta di sospensione.
3. Redazione e notifica dell’atto di opposizione
L’atto di opposizione è una citazione diretta al creditore e deve contenere:
- l’indicazione del giudice adito e delle parti;
- l’esposizione dei fatti e dei motivi dell’opposizione;
- la richiesta di revoca o modifica del decreto;
- l’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 649 c.p.c.;
- la fissazione della prima udienza (non oltre 30 giorni dal termine di comparizione ).
La citazione viene notificata al creditore e depositata in cancelleria con i documenti allegati. L’atto può essere notificato via PEC quando il destinatario è iscritto al Registro degli indirizzi elettronici (INI‑PEC) o via ufficiale giudiziario.
4. Istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria
Se il decreto è provvisoriamente esecutivo il creditore può pignorare beni o conti correnti anche prima dell’udienza. Per evitare danni irreparabili occorre chiedere la sospensione al giudice dell’opposizione. La sospensione può essere richiesta:
- Con l’atto di opposizione, indicando i gravi motivi (fatti, documenti e ragioni che rendono probabile la revoca del decreto o l’assenza dei presupposti della provvisoria esecuzione).
- Con ricorso separato depositato successivamente. È comunque consigliabile inserire la richiesta già nell’atto di opposizione per evitare ritardi.
Il giudice può fissare un’udienza in camera di consiglio per decidere sulla sospensione o pronunciare un’ordinanza sulla base dei documenti depositati. L’ordinanza è non impugnabile e, se accoglie la richiesta, sospende l’efficacia esecutiva finché non interviene la sentenza . La sospensione può essere concessa in tutto o in parte (ad esempio limitatamente agli interessi o alle spese).
5. Concessione dell’esecuzione provvisoria in corso di opposizione
Se il decreto non era provvisoriamente esecutivo, l’opposto (creditore) può chiedere al giudice, nel giudizio di opposizione, la concessione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 648 c.p.c. Il giudice può accoglierla quando l’opposizione non è basata su prova scritta o è manifestamente infondata. L’ordinanza che concede o nega l’esecuzione è non impugnabile , ma secondo alcune decisioni potrebbe essere reclamabile se nega la richiesta . Il giudice deve comunque concedere l’esecuzione per le somme non contestate e può imporre una cauzione.
6. Udienza di comparizione e fase di cognizione
Alla prima udienza le parti possono introdurre domande riconvenzionali, eccezioni e prove. L’opposto deve costituirsi depositando una comparsa di risposta con eventuali domande riconvenzionali. Secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 26727/2024) l’opposto può proporre domande riconvenzionali solo in risposta alle difese dell’opponente, salvo il limite dell’art. 183 c.p.c. (oggi art. 171‑ter per il rito ordinario) . Per i giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 2023 si applica il rito semplificato ex art. 281‑duodecies c.p.c.; tuttavia, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, l’atto introduttivo resta la citazione .
Durante il giudizio il debitore può depositare documenti, chiedere interrogatori, prove testimoniali e consulenze tecniche. Se l’opposizione è fondata, il giudice revoca o modifica il decreto; in caso contrario lo conferma. La sentenza è appellabile e può essere esecutiva in forma provvisoria ai sensi dell’art. 282 c.p.c.
7. Effetti della mancata opposizione
Se non si propone opposizione entro il termine o se l’opponente non compare, il giudice dichiara il decreto esecutivo e libera l’eventuale cauzione. Da quel momento il decreto costituisce titolo esecutivo definitivo e non può più essere impugnato . Il creditore può procedere con pignoramenti, ipoteche, sequestri e iscrizioni nei registri. Le somme già pagate diventano definitive, salvo il rimedio della revocazione per dolo della parte vittoriosa o per documenti scoperti dopo la sentenza.
Difese e strategie legali del debitore
1. Contestare l’esistenza o la validità del credito
La prima linea di difesa consiste nel dimostrare che il credito preteso dal creditore non è dovuto, è stato già pagato, è parzialmente estinto o è prescritto. È necessario esaminare attentamente il contratto, le fatture, gli estratti conto, gli assegni e le cambiali:
- Pagamento o estinzione del debito: se la somma è stata pagata o il rapporto obbligatorio è cessato (ad esempio per transazione o compensazione), occorre produrre le ricevute, i bonifici, le quietanze.
- Prescrizione: molti crediti si prescrivono in cinque o dieci anni. In caso di prescrizione è necessario eccepire il decorso del termine.
- Nullità o invalidità del contratto: se il contratto base è nullo (per esempio perché difetta la forma scritta) o annullabile (per vizi del consenso), il decreto va revocato.
- Vizi nei tassi di interesse: nei contratti bancari e finanziari si possono verificare interessi usurari o anatocistici; l’opposizione può contestare la capitalizzazione illegittima degli interessi e chiedere il ricalcolo.
- Conti correnti, mutui e leasing: bisogna verificare la regolarità degli estratti conto, la validità delle fideiussioni e la conformità alle norme della Banca d’Italia.
2. Eccepire vizi procedurali e difetti della notifica
La notifica del decreto deve essere effettuata nel rispetto delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari. I principali vizi sono:
- Notifica nulla: quando sono state violate le regole di notifica (indirizzo errato, omessa raccomandata informativa, notificazione a persona diversa); in tal caso la notifica produce effetti ma può essere sanata con la ripetizione .
- Notifica inesistente: quando manca del tutto la notificazione o manca l’atto (es. atto non consegnato e non depositato); il decreto non produce effetti e deve essere rinotificato.
- Incompetenza territoriale: se il giudice emittente non è competente per territorio o materia (es. sede contrattuale diversa), si può eccepire l’incompetenza nella comparsa di risposta.
- Vizi del decreto: errori materiali (ad esempio importo sbagliato), mancanza della motivazione, indicazione di somme non documentate. L’opposizione può chiedere la correzione o la revoca.
- Mancata prova scritta: se le prove a sostegno del decreto non soddisfano i requisiti dell’art. 634, come la mancanza di firma o di data certa, il decreto va revocato.
3. Chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria
Quando il decreto è provvisoriamente esecutivo è fondamentale chiedere la sospensione. I gravi motivi che giustificano la sospensione possono essere:
- Fondatezza dell’opposizione: esistenza di documenti contrari, pagamenti già effettuati, prescrizione evidente, mancata sottoscrizione del debitore .
- Vizi della provvisoria esecuzione: se il giudice ha concesso l’esecutività in assenza dei requisiti di cui all’art. 642 (mancanza di titoli cambiari o documenti firmati) o senza cauzione.
- Rischio di danni irreparabili: l’esecuzione imminente può compromettere l’azienda, causare chiusura dell’attività, perdita di beni essenziali. È opportuno allegare documenti (bilanci, conti correnti, contratti) che dimostrino il pregiudizio.
Il giudice valuta se sospendere l’esecuzione, tenendo conto del bilanciamento fra l’interesse del creditore e la tutela del debitore. Non è necessario provare la sussistenza di entrambi i presupposti (fumus e periculum) ma è opportuno dimostrare almeno la probabile illegittimità del decreto o l’inesistenza del credito.
4. Contestare la responsabilità personale dei soci e dei garanti
Nel caso di decreti ingiuntivi emessi nei confronti di società di persone (S.n.c., S.a.s.) o di società di capitali con fideiussioni, è opportuno verificare:
- Responsabilità dei soci: la Cassazione ha chiarito che se i soci non oppongono il decreto, esso diventa definitivo anche nei loro confronti e il creditore può agire direttamente, senza dover prima escutere il patrimonio della società . I soci devono quindi proporre opposizione propria per evitare la responsabilità solidale.
- Fideiussioni e garanzie: se il decreto si fonda su una fideiussione bancaria, occorre esaminare la conformità dello schema agli orientamenti della Banca d’Italia. Molte fideiussioni utilizzano clausole dichiarate nulle dall’Antitrust (schema ABI) e possono essere annullate.
- Escussione preventiva: in alcune società di capitali i garanti possono far valere il beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.), ma nei decreti in via solidale la giurisprudenza ne esclude l’applicabilità .
5. Ricorsi incidentali e domande riconvenzionali
Nel giudizio di opposizione è possibile proporre domande riconvenzionali (es. risarcimento danni, restituzione di somme pagate, compensazione di crediti) nei limiti consentiti dal rito. Le Sezioni Unite hanno precisato che l’opposto può proporre domande riconvenzionali solo in risposta alle difese dell’opponente e nei termini dell’art. 183 c.p.c. (ora art. 171‑ter) . Pertanto il debitore può, ad esempio, chiedere la condanna del creditore per indebito arricchimento, ma deve introdurre la domanda nei termini previsti.
6. Riconoscere i casi in cui conviene una transazione
Non sempre l’opposizione è la soluzione migliore. Se il credito è solo parzialmente contestabile e le spese processuali possono superare i vantaggi, può essere conveniente cercare un accordo. Con l’assistenza di un avvocato è possibile negoziare:
- Saldo e stralcio: pagamento di una parte del debito in un’unica soluzione a fronte della rinuncia all’azione esecutiva.
- Dilazione o piano di rientro: rateizzazione del debito con interessi concordati.
- Conversione del pignoramento: versamento di una somma pari a un quinto del credito e proposta di rateizzazione per evitare la vendita dei beni.
Gli accordi vanno formalizzati e possono essere omologati dal giudice per acquisire efficacia esecutiva.
Strumenti alternativi alla opposizione
Quando l’opposizione non è sufficiente o quando il debitore è gravato da molteplici debiti, è opportuno valutare gli strumenti messi a disposizione dal legislatore per ridurre o azzerare l’esposizione debitoria.
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
Il legislatore ha introdotto varie “rottamazioni” delle cartelle esattoriali (rottamazione quater e definizione agevolata 2023–2025). Tali misure consentono di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione pagando le imposte e i contributi senza sanzioni e interessi. La procedura prevede:
- Presentazione di una domanda entro il termine stabilito (ad esempio 30 aprile 2024 per la rottamazione quater);
- Pagamento in unica soluzione o rateizzato;
- Estinzione delle procedure esecutive pendenti.
Nel 2025 la legge di bilancio ha prorogato le scadenze per alcuni pagamenti. Chi riceve un decreto ingiuntivo per debiti fiscali deve valutare se i carichi rientrano nella definizione agevolata e se conviene aderire alla rottamazione piuttosto che proporre opposizione.
2. Procedimenti di sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Quando il debitore non è un imprenditore soggetto a fallimento e si trova in una situazione di squilibrio fra debiti e patrimonio, può accedere alle procedure della L. 3/2012:
- Accordo di composizione della crisi: presuppone il consenso del 60 % dei creditori (silenzio-assenso) e consente di ristrutturare il debito con un piano sostenibile .
- Piano del consumatore: per persone fisiche con debiti di natura personale o familiare; non richiede il voto dei creditori ma la proposta deve essere conveniente .
- Liquidazione del patrimonio: vendita di tutti i beni del debitore con distribuzione ai creditori per almeno quattro anni .
Il debitore deve rivolgersi a un OCC, che lo assisterà nella predisposizione della proposta e nella presentazione al giudice . Le procedure consentono la sospensione delle azioni esecutive e possono portare all’esdebitazione, ossia alla liberazione dai debiti residui.
3. Composizione negoziata della crisi d’impresa
Le imprese in difficoltà possono ricorrere alla composizione negoziata introdotta dal DL 118/2021 e ora confluita nel CCII. La procedura consiste in:
- Presentazione di un’istanza tramite la piattaforma delle Camere di commercio. Il presidente della Camera nomina un esperto indipendente che assiste l’imprenditore .
- Elaborazione di un piano di risanamento e apertura di trattative con creditori, banche e Fisco .
- Richiesta di misure protettive (sospensione di azioni esecutive) e cautelari (ad esempio autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti). Il tribunale può concedere misure protettive se ritiene che la prosecuzione dell’attività sia funzionale al risanamento.
Il correttivo 2024 ha chiarito che la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale non impedisce l’accesso alla composizione negoziata . La procedura è flessibile e può sfociare in un concordato semplificato o in un accordo di ristrutturazione.
4. Concordato preventivo minore e accordi di ristrutturazione del debito
Per le imprese minori (sotto i limiti per la soglia di fallibilità) esistono il concordato preventivo minore e gli accordi di ristrutturazione previsti dal CCII. Tali strumenti consentono di presentare un piano ai creditori con percentuali di soddisfacimento e di ottenere l’omologa del tribunale. L’imprenditore può beneficiare della sospensione delle azioni esecutive e, una volta approvato il piano, continuare l’attività. La scelta fra concordato e composizione negoziata dipende dalle dimensioni dell’impresa e dalla volontà di coinvolgere o meno l’autorità giudiziaria.
Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori, presi dall’ansia, commettono errori che possono pregiudicare la loro posizione. Di seguito alcuni errori da evitare:
- Ignorare il decreto. Non leggere la notifica o non consultare un avvocato porta all’irrevocabilità del titolo. Il termine di 40 giorni decorre dalla notifica valida .
- Pagare immediatamente senza verifiche. Pagare potrebbe comportare la perdita del diritto di contestare il credito. Prima di pagare occorre valutare la fondatezza del decreto.
- Non chiedere la sospensione. L’opposizione da sola non blocca l’esecuzione ; se si omette la richiesta di sospensione, il creditore può pignorare i beni.
- Presentare opposizioni generiche. L’atto deve indicare specifici motivi di contestazione; opposizioni generiche rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Trascurare i vizi procedurali. Errori di notifica, competenza o mancanza di prova scritta sono spesso decisive per la revoca del decreto.
- Aspettare l’ultima settimana. La preparazione dell’opposizione richiede tempo. È necessario analizzare la documentazione, reperire prove e redigere la citazione. Procrastinare può portare a ritardi o errori.
- Non coinvolgere i coobbligati. Nelle società di persone i soci devono intervenire; se non lo fanno, il decreto diventa definitivo nei loro confronti .
- Omettere l’OCC o la composizione negoziata. Chi ha debiti multipli dovrebbe valutare le procedure di sovraindebitamento o la composizione negoziata per ridurre il carico e ottenere l’esdebitazione.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, si propongono alcune tabelle che sintetizzano norme, termini e strumenti.
Tabella 1 – Articoli chiave del codice di procedura civile
| Norma | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Art. 634 c.p.c. | Prova scritta | Include documenti prescritti dalle leggi tributarie e fatture elettroniche come prova per l’ingiunzione |
| Art. 641 c.p.c. | Termine per l’opposizione | 40 giorni dalla notifica (10 giorni se il decreto è provvisoriamente esecutivo) ; il termine decorre dalla notifica valida |
| Art. 642 c.p.c. | Provvisoria esecutività | Concessione per titoli cambiari, pericolo di grave pregiudizio o documentazione firmata |
| Art. 645 c.p.c. | Opposizione | La citazione va notificata al creditore; prima udienza entro 30 giorni |
| Art. 648 c.p.c. | Esecuzione provvisoria in corso di opposizione | Possibile concessione dell’esecuzione provvisoria; ordinanza non impugnabile |
| Art. 649 c.p.c. | Sospensione dell’esecuzione | Il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria per gravi motivi; ordinanza non impugnabile |
| Art. 647 c.p.c. | Esecutorietà per mancata opposizione | Se l’opposizione non è proposta o l’opponente non compare, il decreto diventa esecutivo definitivo e non più impugnabile |
Tabella 2 – Presupposti e strumenti difensivi
| Strumento | Quando si applica | Vantaggi per il debitore |
|---|---|---|
| Opposizione ex art. 645 c.p.c. | Entro 40 giorni dalla notifica (10 se esecutivo) | Consente di contestare il merito o la validità del credito e di chiedere la revoca del decreto |
| Sospensione ex art. 649 c.p.c. | In presenza di gravi motivi (probabile fondatezza dell’opposizione o danno irreparabile) | Blocca l’esecuzione forzata finché dura il giudizio |
| Esecuzione provvisoria ex art. 648 | Se il decreto non è esecutivo ma l’opposizione è infondata | Consente al creditore di eseguire il titolo; il debitore può contestare l’ordinanza solo nell’ambito del processo |
| Rottamazione/definizione agevolata | Debiti fiscali iscritti a ruolo | Estingue il debito senza sanzioni e interessi, sospende le esecuzioni |
| Accordo di composizione della crisi (L. 3/2012) | Sovraindebitamento di imprenditori sotto soglia o privati | Permette di proporre un piano ai creditori (60 % di consenso) con falcidie e dilazioni |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | Persone fisiche con debiti personali | Non richiede il voto dei creditori; se omologato, blocca le azioni esecutive |
| Liquidazione del patrimonio (L. 3/2012) | Debitori senza possibilità di ristrutturazione | Prevede la liquidazione di tutti i beni in 4 anni e può condurre all’esdebitazione |
| Composizione negoziata (DL 118/2021, CCII) | Imprese in stato di crisi non irreversibile | Consente di negoziare con i creditori, richiedere misure protettive e predisporre un piano di risanamento |
Tabella 3 – Termini processuali e scadenze principali
| Attività | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Pagamento o opposizione al decreto ingiuntivo non esecutivo | 40 giorni dalla notifica | Art. 641 c.p.c. |
| Pagamento o opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo | 10 giorni per pagare; 40 giorni per opporsi | Art. 641 c.p.c.; art. 642 c.p.c. |
| Notifica dell’atto di opposizione | Entro il termine di opposizione; va notificato al creditore | Art. 645 c.p.c. |
| Udienza di comparizione | Fissata non oltre 30 giorni dal termine per comparire | Art. 645 c.p.c. nuovo testo |
| Richiesta di sospensione dell’esecuzione | In qualsiasi momento dell’opposizione; consigliabile contestualmente alla citazione | Art. 649 c.p.c. |
| Richiesta di esecuzione provvisoria (opposto) | Durante il giudizio di opposizione | Art. 648 c.p.c. |
| Termine per proporre appello | 30 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione | Art. 325 c.p.c. |
Domande e risposte (FAQ)
1. Cos’è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?
È un’ingiunzione di pagamento emessa dal giudice che consente al creditore di eseguire il titolo (pignoramento, ipoteca) immediatamente, senza attendere la scadenza del termine per l’opposizione. Viene concesso quando ricorrono i presupposti dell’art. 642 c.p.c. (titoli cambiari, pericolo nel ritardo o documenti firmati) .
2. Quanto tempo ho per oppormi?
Hai 40 giorni dalla notifica del decreto per proporre opposizione. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, hai dieci giorni per pagare e 40 per opporsi . Se la notifica originaria è nulla e ne segue una valida, il termine decorre dalla seconda notifica .
3. L’opposizione sospende automaticamente l’esecuzione?
No. La notifica dell’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva . Occorre chiedere la sospensione ex art. 649 c.p.c. allegando gravi motivi. In mancanza, il creditore può continuare l’esecuzione.
4. Come si chiede la sospensione dell’esecuzione?
La richiesta va formulata nell’atto di opposizione o con ricorso successivo. Bisogna indicare i gravi motivi: ad esempio, la prova che il debito non esiste o che la provvisoria esecuzione è stata concessa senza i presupposti. Il giudice decide con ordinanza non impugnabile .
5. Posso contestare anche gli interessi e le spese?
Sì. Puoi contestare la capitalizzazione degli interessi (anatocismo), l’usura, gli interessi moratori illegittimi e le spese eccessive. Se il giudice accoglie l’opposizione può rideterminare l’importo dovuto.
6. Cosa succede se non presento opposizione?
Il decreto diventa titolo esecutivo definitivo. Il giudice, su richiesta del creditore, ne dichiara l’esecutorietà ex art. 647 e l’opposizione non può più essere proposta . Il creditore può pignorare beni, conti e stipendi.
7. È possibile revocare un decreto ingiuntivo dopo che è diventato definitivo?
In linea generale no. La revocazione è ammessa solo per i motivi dell’art. 395 c.p.c. (dolo della parte vittoriosa, falsità di documenti, scoperta di nuovi documenti decisivi) e va proposta entro determinati termini. In assenza di tali motivi, il decreto resta inoppugnabile.
8. L’ordinanza che concede o nega la provvisoria esecuzione è impugnabile?
Secondo la giurisprudenza prevalente, l’ordinanza ex art. 648 è non impugnabile . Tuttavia, alcuni tribunali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo reclamabile l’ordinanza che nega la provvisoria esecuzione ; la questione è pendente.
9. Posso proporre opposizione se il decreto è basato su cambiali o assegni?
Sì. L’esistenza di un titolo cambiario rende il decreto immediatamente esecutivo ma non impedisce l’opposizione. Sarà però più difficile contestare il credito poiché la prova è più forte. Si possono far valere vizi del titolo (nullità della cambiale, difetto di girata) o rapporti sottostanti.
10. Cosa succede se il credito è già stato pagato ma non ho la ricevuta?
Puoi fornire altri mezzi di prova (estratti conto, testimoni, corrispondenza). Tuttavia, nel giudizio di opposizione vige la regola della prova scritta: conviene reperire documenti che attestino il pagamento per evitare che il giudice confermi il decreto.
11. Un socio di una S.n.c. può evitare l’esecuzione se la società propone opposizione?
No. Se il decreto è emesso solidalmente contro la società e i soci, questi ultimi devono proporre a loro volta opposizione. In mancanza, il decreto diventa definitivo anche nei loro confronti e il creditore può agire direttamente .
12. Cosa accade se presento l’opposizione oltre i termini?
L’opposizione tardiva può essere esperita solo se si dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per notifica nulla (art. 650 c.p.c.). È necessario provare l’assenza di conoscenza e proporre l’opposizione nel termine perentorio di dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Se la notifica è inesistente, invece, non decorre alcun termine e il decreto è inefficace.
13. Quali sono i costi dell’opposizione?
Il costo comprende il contributo unificato proporzionale al valore della causa, i diritti di notifica e le spese legali. Nel giudizio ordinario l’importo può essere significativo, ma se l’opposizione è accolta il creditore verrà condannato alle spese. Esistono agevolazioni (patrocinio a spese dello Stato) per chi ha redditi inferiori ai limiti previsti.
14. La procedura di sovraindebitamento sospende l’esecuzione del decreto?
Sì. Quando il giudice ammette la procedura di accordo o piano del consumatore, dispone la sospensione delle azioni esecutive e cautelari. Il decreto ingiuntivo resta sospeso fino alla conclusione della procedura e, se il piano viene omologato, il credito sarà soddisfatto secondo il piano. Se la procedura sfocia nella liquidazione, il credito sarà soddisfatto pro quota. L’esdebitazione finale libera il debitore dai debiti residui.
15. È possibile usare la composizione negoziata per bloccare un decreto ingiuntivo?
La composizione negoziata non blocca automaticamente il decreto ingiuntivo, ma consente di chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive. Se l’imprenditore avvia la procedura e ottiene dal tribunale la conferma delle misure, il decreto non potrà essere eseguito durante le trattative. È fondamentale tuttavia avviare la procedura prima che l’esecuzione forzata sia troppo avanzata .
16. Posso chiedere la restituzione delle somme versate durante l’esecuzione provvisoria?
Se il decreto viene revocato o modificato, puoi chiedere la restituzione delle somme pagate in forza dell’esecuzione provvisoria. La richiesta può essere proposta nel giudizio di opposizione o in separata sede. La Cassazione ha chiarito che la domanda di restituzione non è nuova quando è implicitamente inclusa nella domanda di revoca .
17. La sentenza che decide sull’opposizione è immediatamente esecutiva?
La sentenza che revoca il decreto è esecutiva; se invece conferma il decreto, l’esecuzione prosegue. La parte soccombente può chiedere la sospensione della sentenza in appello ai sensi dell’art. 283 c.p.c. Il presidente della sezione può, in casi urgenti, disporre la sospensione provvisoria della sentenza con ordinanza non impugnabile .
18. È possibile proporre opposizione tramite il rito semplificato?
La riforma Cartabia ha previsto che il rito semplificato di cognizione (art. 281‑duodecies c.p.c.) si applica anche alle cause di opposizione al decreto ingiuntivo . Tuttavia, l’atto introduttivo rimane la citazione e la possibilità di trasformazione in ricorso riguarda solo gli atti esecutivi. Nella prassi, alcuni tribunali applicano il rito semplificato con termini ridotti; altri richiedono l’atto di citazione ordinario .
19. Chi può accedere al piano del consumatore?
Possono accedervi le persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale. È necessaria l’assistenza di un OCC che verifica la documentazione, le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore e la convenienza del piano . I creditori non votano ma possono contestare la convenienza; l’omologa del giudice rende il piano vincolante.
20. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo minore?
L’accordo di ristrutturazione è un contratto stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e omologato dal tribunale; non comporta spossessamento. Il concordato preventivo minore è una procedura concorsuale semplificata per imprese sotto soglia, nella quale il piano è sottoposto al voto dei creditori e all’omologa del giudice. Entrambe le procedure sospendono le azioni esecutive, ma il concordato minore richiede la gestione dell’impresa sotto controllo giudiziale.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per illustrare l’impatto concreto delle strategie di difesa presentate, si propongono due simulazioni basate su casi reali (i nomi sono di fantasia).
Simulazione 1 – Professionista con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Contesto:
Marco, libero professionista, riceve nel settembre 2025 un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per €50.000, emesso a favore di una banca per un prestito personale. Il decreto si fonda su un contratto di finanziamento e su un estratto conto certificato dalla banca. La banca gli concede dieci giorni per pagare e minaccia il pignoramento del conto corrente. Marco contesta il debito perché ritiene di aver già versato parte delle rate e contesta gli interessi usurari.
Passaggi seguiti con lo Studio Monardo:
- Verifica della notifica: l’avvocato accerta che la notifica è regolare e che il termine di opposizione scade il 10 ottobre 2025. Viene fissato l’incontro immediato.
- Analisi del contratto: si rilevano interessi moratori superiori alla soglia antiusura e mancate comunicazioni di ricalcolo. Vengono reperiti i bonifici delle rate pagate.
- Redazione dell’opposizione: il 5 ottobre 2025 viene notificata al creditore la citazione in opposizione con richiesta di sospensione. Viene eccepita la nullità della clausola degli interessi e la prescrizione di una parte del credito. Allegati: estratti conto, contratto, tabelle Banca d’Italia.
- Udienza per la sospensione: il 12 ottobre 2025 il giudice accoglie la richiesta di sospensione, ravvisando gravi motivi: la presenza di interessi usurari e la probabile infondatezza di parte del credito . La banca non può procedere al pignoramento.
- Trattativa e transazione: durante il giudizio emergono difficoltà probatorie per la banca. Lo Studio Monardo propone un saldo e stralcio di €30.000 da versare in 24 rate senza interessi. La banca accetta per evitare la revoca del decreto.
- Sentenza di revoca: nel marzo 2026 il giudice revoca il decreto ingiuntivo e omologa l’accordo transattivo. Marco paga la prima rata a maggio 2026.
Risultato: grazie all’opposizione e alla sospensione, Marco evita il pignoramento e ottiene uno sconto di €20.000 sul debito iniziale. La sentenza gli consente di recuperare le spese legali.
Simulazione 2 – PMI in crisi con più decreti ingiuntivi
Contesto:
La “Alfa S.r.l.”, piccola impresa manifatturiera, ha accumulato debiti per €200.000 verso fornitori e banche. Nel giugno 2025 riceve tre decreti ingiuntivi (di cui uno provvisoriamente esecutivo) per complessivi €120.000. L’azienda teme il pignoramento dei macchinari e la paralisi dell’attività.
Strategia adottata con lo Studio Monardo:
- Analisi della situazione: il team dello Studio verifica i contratti di fornitura, riscontra ritardi nei pagamenti dovuti alla crisi di liquidità e rileva che due decreti sono basati su fatture non regolarmente accettate. Viene riscontrata la nullità di alcune clausole di interessi.
- Opposizione con richiesta di sospensione: vengono presentate tre opposizioni. Per il decreto provvisoriamente esecutivo viene chiesta la sospensione. Il giudice concede la sospensione in parte, consentendo l’esecuzione limitata alle somme non contestate per €20.000 (art. 648 c.p.c.) .
- Attivazione della composizione negoziata: contemporaneamente, l’azienda presenta istanza di composizione negoziata presso la Camera di commercio. Viene nominato un esperto indipendente e ottenute misure protettive che sospendono ulteriormente le azioni esecutive .
- Piano di risanamento: con l’assistenza dell’esperto e dei legali, Alfa S.r.l. elabora un piano per ristrutturare i debiti: pagamento integrale ai fornitori in 48 mesi, taglio del 30 % del debito bancario, cessione di un ramo d’azienda. La proposta viene accettata dai creditori principali e viene richiesta l’omologa del tribunale.
- Omologa e accordo: nel febbraio 2026 il tribunale omologa l’accordo. I decreti ingiuntivi vengono integrati nell’accordo e i creditori rinunciano alle azioni esecutive. La società continua l’attività e pianifica la ripresa.
Risultato: la combinazione di opposizione, sospensione e composizione negoziata consente alla Alfa S.r.l. di evitare il pignoramento, ristrutturare i debiti e continuare l’attività. Lo Studio Monardo assiste l’azienda in tutte le fasi e garantisce la conformità alle norme del CCII.
Conclusione
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è uno strumento potente a disposizione dei creditori, ma non è una condanna definitiva. Il debitore dispone di un ventaglio di difese e strumenti per bloccare l’esecuzione e tutelare i propri diritti. L’opposizione tempestiva, corredata da una richiesta di sospensione, consente di contestare il merito del credito e di ottenere la revoca del decreto. In presenza di più debiti o di situazioni di crisi, le procedure di sovraindebitamento, il concordato minore e la composizione negoziata offrono soluzioni alternative che consentono di ristrutturare i debiti, ridurre gli importi dovuti e tornare all’equilibrio.
Le pronunce della Corte di Cassazione degli ultimi anni (ad esempio la sentenza n. 19814/2025 sulla decorrenza del termine per l’opposizione in caso di notifica nulla e la sentenza n. 27367/2025 sulla responsabilità dei soci ) dimostrano l’importanza di agire con precisione e tempestività. Le riforme normative (Cartabia, correttivi 2024–2025, CCII) hanno modernizzato la procedura, riconosciuto la validità delle fatture elettroniche e introdotto nuovi strumenti per la gestione della crisi d’impresa. Le ordinanze di sospensione e di provvisoria esecuzione restano, nella prevalente interpretazione, non impugnabili , ma la giurisprudenza costituzionale potrebbe aprire a nuove tutele .
In questo contesto complesso, affidarsi a professionisti specializzati è essenziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare hanno maturato una consolidata esperienza nella difesa dei debitori: analizzano gli atti, individuano vizi sostanziali e procedurali, predispongono opposizioni efficaci, ottengono sospensioni immediate e assistono nella negoziazione di piani di rientro o nella composizione negoziata. Lo studio opera su tutto il territorio nazionale, coordinando avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in diritto bancario, tributario e concorsuale.
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