Introduzione
Nel panorama del recupero crediti e della tutela giudiziale, il decreto ingiuntivo è uno degli strumenti più utilizzati dai creditori per ottenere velocemente un titolo esecutivo. La legge consente al giudice di ingiungere al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di beni, a condizione che il creditore offra prova scritta del suo diritto. Questo procedimento sommario, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, permette di ottenere in tempi brevi un titolo che consente di iniziare l’esecuzione forzata senza attendere un giudizio ordinario. Tuttavia, per il debitore un decreto ingiuntivo può rappresentare un pericoloso ostacolo: se l’ingiunzione non viene opposta entro i termini, si forma un titolo giudiziale definitivo, con conseguenze potenzialmente disastrose (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ecc.).
Il tema è attuale perché negli ultimi anni il legislatore ha varato numerose riforme: la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha snellito il processo civile ma ha lasciato invariata la forma dell’opposizione; sono state introdotte procedure di definizione agevolata delle cartelle (la cosiddetta rottamazione quater e le successive riaperture) e strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la composizione negoziata della crisi d’impresa. La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione e dei tribunali di merito ha chiarito quando l’opposizione tardiva è ammissibile, quali sono i limiti del beneficio di preventiva escussione per i soci di società di persone, come si calcola il termine per l’opposizione e quali sono le condizioni per ottenere la sospensione dell’esecuzione.
Il rischio maggiore per chi riceve un decreto ingiuntivo è l’inerzia: se non si agisce in fretta, il decreto diventa esecutivo e il creditore potrà procedere con il pignoramento dei beni. Molti debitori, ignari dei loro diritti o convinti che la sola proposizione dell’opposizione sospenda automaticamente l’esecutività del decreto, commettono errori fatali. La legge, invece, richiede che l’opponente presenti una specifica istanza di sospensione al giudice e fornisca prova dei motivi di opposizione. È essenziale conoscere i termini, le strategie difensive e gli strumenti alternativi per non perdere occasioni preziose.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista esperto nel diritto bancario, tributario e nella tutela dei debitori. È cassazionista, quindi abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze a livello nazionale. Tra le sue qualifiche:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con una lunga esperienza nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), organismo che assiste i debitori nella procedura di sovraindebitamento e nella liquidazione controllata.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito con modifiche dalla L. 147/2021), figura indipendente che aiuta l’imprenditore a trattare con i creditori e a prevenire l’insolvenza.
Lo Studio Monardo può offrire assistenza completa ai debitori o contribuenti che si trovano ad affrontare un decreto ingiuntivo o altri atti di riscossione. I professionisti analizzano l’atto e la documentazione, valutano la fondatezza del credito, presentano opposizioni nei termini di legge, chiedono la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto, avviano trattative con i creditori o l’Agenzia delle Entrate, elaborano piani di rientro, concordati stragiudiziali e difese giudiziali. Grazie all’esperienza nel diritto bancario e tributario, lo studio individua rapidamente le irregolarità formali (vizi di notifica, incompetenza territoriale, difetto di prova scritta, usura bancaria, anatocismo, clausole abusive) e le soluzioni normative (definizione agevolata, piano del consumatore, composizione negoziata) per bloccare pignoramenti e salvaguardare il patrimonio.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo: gli articoli del codice di procedura civile e le ultime riforme
Per comprendere come difendersi da un decreto ingiuntivo esecutivo bisogna partire dalle norme che regolano il procedimento di ingiunzione e l’opposizione. Gli articoli 633–656 c.p.c. contengono le condizioni di ammissibilità, la forma del ricorso, la notifica, i termini, la provvisoria esecuzione e l’opposizione. Di seguito vengono analizzati i punti chiave con i riferimenti testuali più significativi e aggiornati al novembre 2025.
1.1 Condizioni di ammissibilità (art. 633 c.p.c.)
Il giudice può pronunciare decreto ingiuntivo solo se sussistono determinati requisiti. L’art. 633 c.p.c. dispone che “su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna” . Le condizioni sono tre:
- Prova scritta del diritto: il creditore deve allegare documenti che provino l’esistenza del credito; senza prova scritta il decreto non può essere emesso.
- Crediti professionali: il decreto è ammesso anche per onorari di avvocati, notai, ufficiali giudiziari e altri professionisti per i quali esiste una tariffa approvata .
- Ulteriori categorie: l’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o condizione, purché il creditore offra elementi che presumano l’adempimento .
È stata abrogata la limitazione che vietava il decreto quando la notifica doveva avvenire all’estero (abrogazione operata dal D.Lgs. 231/2002). La Riforma Cartabia non ha modificato la disciplina delle condizioni di ammissibilità ma, come vedremo, ha inciso su altri aspetti del procedimento.
1.2 Prova scritta (art. 634 c.p.c.)
Per emettere il decreto ingiuntivo, il creditore deve produrre prova scritta idonea. L’art. 634 elenca i documenti validi: “sono prove scritte idonee … le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile” . Per i crediti derivanti da forniture di merci, prestazioni di servizi da parte di imprenditori o lavoratori autonomi, la legge riconosce come prova scritta anche gli estratti autentici delle scritture contabili (artt. 2214 c.c. e seguenti) e le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio . Questa previsione, introdotta nel 2017 e ulteriormente aggiornata, è fondamentale per le imprese che vogliono richiedere ingiunzioni basate su fatture elettroniche.
1.3 Accoglimento della domanda e termini per l’opposizione (art. 641 c.p.c.)
Una volta verificati i presupposti, il giudice emette il decreto. L’art. 641 stabilisce che, se sussistono le condizioni dell’art. 633, il giudice ingiunge al debitore di pagare o consegnare “nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata” . Questo termine è perentorio: se il debitore non propone l’opposizione entro 40 giorni (salvo riduzione o proroga per motivi specifici), perde la possibilità di contestare il credito con l’ordinaria opposizione ex art. 645 e il decreto diventa esecutivo.
Il giudice può ridurre il termine fino a 10 giorni o aumentarlo a 60 giorni per giusti motivi; se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea, il termine è di 50 giorni (riducibile fino a 20), mentre se risiede fuori dell’UE è di 60 giorni e non può essere inferiore a 30 né superiore a 120 . La riforma Cartabia non ha modificato queste disposizioni.
1.4 Esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.)
Di norma il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo: occorre attendere la scadenza del termine di opposizione. Tuttavia, l’art. 642 prevede casi in cui il giudice “su istanza del ricorrente” deve concedere la provvisoria esecuzione: quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su un atto notarile . In questi casi il giudice ingiunge il pagamento o la consegna senza dilazione e fissa un termine solo ai fini dell’opposizione.
La provvisoria esecuzione può essere concessa anche in altre ipotesi: se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore, il giudice può autorizzare l’esecuzione provvisoria, ma ha facoltà di imporre al creditore una cauzione . Inoltre, può autorizzare l’esecuzione senza attendere il termine di 40 giorni ex art. 482 c.p.c. . Queste norme sono fondamentali per comprendere quando il decreto è immediatamente esecutivo e quando, invece, occorre attendere la pronuncia del giudice.
1.5 Notifica e costituzione del giudizio (artt. 643–644 c.p.c.)
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dall’emanazione, a pena di inefficacia (art. 644 c.p.c.). Il ricorso e il decreto devono essere notificati unitamente; la mancata allegazione del ricorso può determinare la nullità della notifica e consentire l’opposizione tardiva (come vedremo). La notifica può essere effettuata anche a mezzo PEC, purché l’indirizzo del destinatario sia presente in un registro pubblico.
1.6 Opposizione ordinaria (art. 645 c.p.c.)
L’opposizione al decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione (non con ricorso) davanti al giudice che ha emesso l’ingiunzione. L’art. 645 dispone che la citazione è notificata al ricorrente a cura dell’ufficiale giudiziario e depositata, con l’atto di opposizione, nella cancelleria; il giudice fissa la prima udienza di comparizione non oltre 30 giorni dal deposito . Il processo prosegue secondo le regole ordinarie del rito applicabile, con facoltà di sollevare tutte le eccezioni e di proporre domande riconvenzionali (salvo i limiti indicati dalla Cassazione, come vedremo).
1.7 Dichiarazione di esecutorietà per mancata opposizione (art. 647 c.p.c.)
Se il debitore non propone opposizione nel termine o se, pur opponendosi, non si presenta in udienza, il giudice, su istanza del creditore, dichiara esecutivo il decreto . In tal caso, l’opponente non potrà più proporre l’opposizione ordinaria, salvo i casi di opposizione tardiva ex art. 650. Il giudice può disporre una rinnovazione della notifica del decreto se ritiene che l’intimato non ne abbia avuto conoscenza, nel qual caso il termine per l’opposizione decorre dalla nuova notifica . Una volta dichiarato esecutivo, il decreto costituisce titolo giudiziale definitivo e il creditore può procedere al pignoramento.
1.8 Provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione (art. 648 c.p.c.)
Quando l’opposizione è proposta, il decreto perde l’efficacia esecutiva salvo che il giudice, con ordinanza, conceda la provvisoria esecuzione. L’art. 648 stabilisce che la provvisoria esecuzione può essere concessa:
- In caso di opposizione non fondata su prova scritta o su una “pronta soluzione” della controversia: il giudice può autorizzare l’esecuzione con ordinanza non impugnabile .
- Per le somme non contestate: se la parte opponente riconosce parte del credito o non formula contestazioni specifiche, il giudice deve concedere la provvisoria esecuzione per le somme non contestate, salvo che l’opposizione riguardi vizi di forma .
- Se il ricorrente offre una cauzione a garanzia della restituzione, delle spese e dei danni: in tal caso il giudice può concedere la provvisoria esecuzione anche se l’opposizione non appare manifestamente infondata .
- Per urgenti motivi: se esistono ragioni di urgenza, l’istanza di provvisoria esecuzione può essere decisa prima dell’udienza di comparizione .
Questa norma consente al creditore di ottenere l’esecuzione anche in pendenza di opposizione, ma attribuisce al giudice il potere di richiedere garanzie e di valutare la natura delle contestazioni.
1.9 Sospensione dell’esecuzione provvisoria (art. 649 c.p.c.)
Il debitore opponente può chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria. L’art. 649 prevede che il giudice istruttore, “sentite le parti e se ricorrono gravi motivi”, può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo con ordinanza non impugnabile . La valutazione dei gravi motivi è discrezionale e deve essere adeguatamente motivata; di norma si considerano gravi motivi l’esistenza di seri dubbi sulla fondatezza del credito, l’assenza di garanzie di restituzione, la presenza di cause di nullità o di vizi formali nella procedura.
1.10 Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)
Chi non è riuscito a proporre opposizione entro il termine di 40 giorni può presentare opposizione tardiva. L’art. 650 stabilisce che l’intimato può proporre opposizione “anche dopo la scadenza del termine se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore” . Il giudice, valutate le circostanze, può sospendere la procedura esecutiva. Tuttavia, l’opposizione tardiva non è ammessa se è trascorso un termine superiore a dieci giorni dalla data del primo atto di esecuzione (ad es. dal pignoramento) .
La Corte di cassazione ha chiarito che il debitore ha un duplice onere probatorio: deve dimostrare non solo la nullità o irregolarità della notifica, ma anche che tale vizio gli ha impedito di venire a conoscenza del decreto e di proporre opposizione nei termini . Senza questa prova, l’opposizione tardiva è dichiarata inammissibile.
1.11 Riforma Cartabia e novità 2022–2025
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha introdotto significative modifiche al processo civile, ma non ha cambiato la forma dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Come ricordato da un contributo del 7 agosto 2025 su ProcessoCivileTelematico.it, l’atto introduttivo dell’opposizione rimane l’atto di citazione e non un ricorso . La confusione nasce dal fatto che altri procedimenti sono stati uniformati al rito semplificato, ma l’art. 645 non è stato modificato e prevede espressamente l’atto di citazione.
La riforma non ha introdotto alcun automatismo nella sospensione dell’esecuzione: l’opposizione non sospende di per sé l’efficacia esecutiva. L’opponente deve presentare apposita istanza di sospensione, motivarla e fornire documentazione idonea; solo se il giudice ritiene fondate le ragioni, emette un provvedimento di sospensione . Il contributo precisa che il giudice resta libero di concedere o meno la sospensione e che le prassi possono variare da tribunale a tribunale .
La Cartabia ha inoltre modificato le disposizioni in tema di titoli esecutivi (art. 475–478 c.p.c.) e ha abrogato l’art. 476, eliminando l’obbligo di apposizione della formula esecutiva; oggi i provvedimenti giudiziali e gli atti notarili costituiscono titolo esecutivo dal momento della loro emanazione, senza necessità di ulteriori formalità. Ciò accelera i tempi dell’esecuzione ma rende ancora più urgente per il debitore presentare un’opposizione tempestiva.
1.12 Altre normative collegate e disciplina complementare
Oltre agli articoli del codice di procedura civile e alla riforma Cartabia, esistono numerose normative che interagiscono con il procedimento monitorio e con le opposizioni. Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riorganizzato le procedure di sovraindebitamento introdotte dalla Legge 3/2012, prevedendo strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente. Tali norme sono state modificate dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 83/2023, che hanno reso più accessibili le procedure e consolidato il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi. Inoltre, il D.L. 118/2021, convertito con modifiche dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, successivamente integrata nel Codice della crisi tramite il D.Lgs. 83/2022: questo strumento consente alle imprese di ottenere misure protettive e di negoziare con i creditori prima che l’insolvenza diventi irreversibile.
Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno istituito e prorogato la definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta rottamazione quater): la L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di estinguere le cartelle relative agli anni 2000–2022 pagando solo imposta e spese , mentre la L. 18/2024 e il D.L. 131/2023 hanno prorogato i termini di adesione e previsto la riammissione per i contribuenti decaduti. Per chi riceve un decreto ingiuntivo emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, queste norme consentono di bloccare le procedure esecutive tramite l’adesione alla rottamazione.
Altri riferimenti normativi utili riguardano la disciplina dell’usura (L. 108/1996), invocabile quando i tassi applicati superano quelli soglia stabiliti dalla Banca d’Italia, e la normativa antitrust (L. 287/1990) richiamata dalla Cassazione per dichiarare nulle le fideiussioni conformi allo schema ABI. In ambito bancario si ricordano il D.L. 18/2015 (cosiddetto patto marciano), che consente di estinguere il debito mediante trasferimento dell’immobile, e il D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che regola la trasparenza delle condizioni contrattuali. Queste disposizioni, lette congiuntamente alle regole procedurali, costituiscono la base per difese efficaci e per soluzioni negoziate del debito.
2. Procedura passo-passo dopo la notifica del decreto ingiuntivo
Per difendersi efficacemente occorre seguire un percorso chiaro e rispettare scrupolosamente i termini. Di seguito una guida pratica per il debitore.
2.1 Ricezione della notifica e verifica dei dati
Appena riceve il decreto ingiuntivo, il debitore deve:
- Verificare la data e le modalità di notifica: controllare se la notifica è stata effettuata correttamente (via PEC, posta raccomandata, messo notificatore) e se il ricorso è allegato. L’assenza del ricorso o l’errata indicazione del domicilio può rendere la notifica nulla e consentire l’opposizione tardiva.
- Calcolare il termine per l’opposizione: annotare la data di perfezionamento della notifica (per il destinatario si perfeziona nel momento della consegna o del deposito ex art. 140 c.p.c.) e contare 40 giorni (o il termine indicato nel decreto) per proporre l’opposizione.
- Esaminare la prova scritta: verificare se il creditore ha prodotto documenti idonei a fondare l’ingiunzione e se corrispondono alla prestazione richiesta. È importante recuperare contratti, estratti conto, quietanze, corrispondenza, per confrontare i dati.
2.2 Valutazione delle cause di nullità e dei vizi
Alcune cause di nullità possono essere rilevate sin da subito. Ad esempio:
- Incompetenza territoriale del giudice (l’atto è stato emesso da un tribunale privo di competenza territoriale in base al foro obbligatorio);
- Mancanza di prova scritta adeguata ai sensi degli artt. 633–634 c.p.c.;
- Vizi di notifica (notifica a un indirizzo errato, mancanza del ricorso, irregolarità nella consegna al portiere, etc.);
- Difetto di legittimazione attiva del ricorrente (ad esempio, cessionario del credito che non prova l’avvenuta cessione);
- Vizi sostanziali del contratto o del titolo su cui si basa la pretesa (usura, interessi anatocistici, clausole abusive, nullità della fideiussione, prescrizione del credito, adempimento già effettuato).
La giurisprudenza più recente ha riconosciuto diverse ipotesi di nullità: ad esempio, il Tribunale di Pescara, con ordinanza 9 luglio 2025, ha sospeso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo perché l’opposizione sollevava numerosi vizi (mancata dimostrazione della legittimazione del “servicer” del credito, mancata valutazione della solvibilità del mutuatario, interessi calcolati in modo indeterminato, usurarietà della clausola floor) e perché la società opposta aveva un capitale sociale di soli 10.000 euro, incapace di garantire la restituzione delle somme in caso di accoglimento .
Inoltre, la Corte d’appello de L’Aquila, con ordinanza 31 luglio 2025, ha sospeso l’esecuzione di una sentenza che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione, ritenendo che sussistessero seri dubbi sulla validità del contratto e che fosse necessario attendere l’esito di un giudizio di merito . Queste decisioni dimostrano che la sospensione è possibile quando l’opposizione evidenzia questioni sostanziali (ad es. nullità della fideiussione bancaria, violazione dell’art. 1957 c.c.) o la mancanza di idonee garanzie di restituzione.
2.3 Preparazione e notifica dell’opposizione
Una volta individuati i vizi, il debitore deve predisporre l’atto di opposizione. La procedura è la seguente:
- Redazione dell’atto di citazione: l’opposizione va proposta con atto di citazione (non con ricorso) da depositare nella cancelleria del giudice che ha emesso il decreto . L’atto deve contenere l’indicazione dei fatti e dei motivi di opposizione, la richiesta di sospensione dell’esecuzione (se necessaria) e l’elenco dei documenti allegati.
- Notifica al creditore: l’atto di citazione deve essere notificato al creditore ingiungente tramite ufficiale giudiziario o PEC, nel rispetto del termine di 40 giorni. È buona prassi chiedere all’ufficiale di depositare contestualmente in cancelleria l’atto notificato per fissare l’udienza.
- Domanda di sospensione: se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’opponente deve chiedere esplicitamente al giudice la sospensione dell’esecuzione, illustrando i gravi motivi e allegando documenti (es. estratti conto che dimostrano pagamenti, contratti con interessi usurari, perizie contabili, ecc.). In mancanza di istanza, il creditore può proseguire il pignoramento nonostante l’opposizione .
- Costituzione in giudizio: dopo la notifica, occorre depositare in cancelleria la copia notificata dell’atto di citazione con l’originale e i documenti allegati. La cancelleria fissa l’udienza di comparizione (entro 30 giorni) e assegna il fascicolo al giudice istruttore.
2.4 Udienza e provvedimenti del giudice
All’udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio e decide sulle istanze preliminari. Le principali possibilità sono:
- Concessione della sospensione: se ritiene sussistenti gravi motivi, il giudice emette ordinanza che sospende l’esecuzione provvisoria del decreto, con o senza la richiesta di una garanzia (fideiussione o deposito cauzionale). In alcuni casi può sospendere anche l’efficacia del decreto non provvisoriamente esecutivo, impedendo al creditore di procedere al pignoramento.
- Concessione della provvisoria esecuzione: se il giudice ritiene che l’opposizione non sia supportata da prova scritta o che il credito sia fondato, può autorizzare la prosecuzione dell’esecuzione per tutte o per parte delle somme, imponendo eventualmente una cauzione al creditore.
- Rinvio per chiarimenti: se ritiene necessari ulteriori accertamenti, il giudice può ordinare la produzione di documenti, la nomina di un consulente tecnico (ad es. per ricalcolare interessi e usura), o disporre l’escussione di testi.
L’opposizione prosegue poi secondo il rito ordinario o quello speciale applicabile (per esempio il rito bancario ex art. 50 TUB).
2.5 Decisione sull’opposizione
La sentenza che decide sull’opposizione può:
- Accogliere l’opposizione e revocare il decreto: se il giudice ritiene infondata la pretesa del creditore o riscontra vizi formali sostanziali, revoca il decreto ingiuntivo, annulla il titolo esecutivo e condanna il creditore alle spese. Può anche accogliere solo parzialmente l’opposizione, modificando la somma ingiunta.
- Dichiarare inammissibile o improcedibile l’opposizione: ad esempio per tardività, difetto di giurisdizione o carenza di interesse.
- Rigettare l’opposizione: conferma il decreto e condanna il debitore al pagamento, con eventuale condanna ex art. 96 c.p.c. se l’opposizione è temeraria.
La sentenza può essere impugnata con appello; tuttavia, la Corte di cassazione ha precisato che la sentenza di rigetto dell’opposizione determina un nuovo titolo esecutivo. In assenza di sospensione in appello, il creditore può continuare l’esecuzione. La Corte d’appello de L’Aquila (ord. 31 luglio 2025) ha dichiarato di sospendere l’esecutività della sentenza di rigetto in presenza di questioni di massima rilevanza (nullità della fideiussione e violazione dell’art. 1957 c.c.) .
3. Difese e strategie legali a favore del debitore
La scelta della strategia difensiva dipende dal tipo di credito, dal contratto sottostante e dalla posizione patrimoniale del debitore. Di seguito vengono illustrate le principali eccezioni e gli strumenti a disposizione.
3.1 Vizi della notifica e difetto di conoscenza
Uno dei motivi più frequenti di opposizione tardiva riguarda le irregolarità della notifica. Secondo l’art. 650 c.p.c., il debitore può opporsi oltre il termine se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore . La Cassazione (ord. 29694/2025) ha chiarito che l’opponente ha un duplice onere probatorio: deve dimostrare sia l’irregolarità sia il nesso causale tra il vizio e la mancata conoscenza . È quindi necessario provare, ad esempio, di essere stati ricoverati durante il periodo di notifica (con certificazioni mediche), che la notifica è stata consegnata a persona non autorizzata, o che mancava il ricorso. Senza prova del nesso causale, il giudice dichiarerà l’opposizione inammissibile.
3.2 Incompetenza territoriale
Se il decreto ingiuntivo è stato emesso da un giudice territorialmente incompetente, il debitore può eccepire la nullità del decreto e richiedere la revoca. È fondamentale controllare il foro competente in base alla residenza del debitore (art. 18 c.p.c. per le persone fisiche; art. 19 per le persone giuridiche) o alla clausola contrattuale. L’eccezione va sollevata tempestivamente, pena la sua decadenza.
3.3 Carenza di legittimazione e difetto di prova scritta
In molti decreti ingiuntivi, soprattutto derivanti da contratti bancari o cessioni di credito, l’opponente può contestare la legittimazione attiva del ricorrente (ad es. la banca cedente non prova la cessione al fondo cessionario) o la mancanza di prova scritta idonea secondo gli artt. 633–634. Se i documenti allegati non costituiscono prova scritta (ad esempio, estratti conto non autorizzati, perizie interne, fatture mancanti), il giudice deve revocare il decreto.
3.4 Vizi del contratto sottostante
Molti decreti ingiuntivi sono fondati su contratti di mutuo, finanziamento, leasing, fideiussioni o altri rapporti bancari. L’opponente può sollevare:
- Nullità della fideiussione: la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito nel 2023 (sent. 9479/2023) che le fideiussioni conformi allo schema ABI contenuto nel Provvedimento n. 55/2005 dell’Autorità Garante della Concorrenza sono nulle per violazione della normativa antitrust. Numerose sentenze di merito hanno annullato decreti ingiuntivi basati su tali fideiussioni.
- Interessi usurari e anatocismo: se il contratto prevede interessi superiori al tasso soglia o prevede la capitalizzazione periodica non prevista dalla legge, il debitore può chiedere la rideterminazione del saldo e la revoca del decreto. La giurisprudenza riconosce l’usura anche in presenza di clausola floor che impedisce la discesa del tasso sotto un certo valore.
- Clausole vessatorie e mancanza di trasparenza: nei contratti con i consumatori, clausole come la determinazione unilaterale del tasso, il recesso ad nutum, l’addebito di spese non pattuite possono essere dichiarate nulle. La nullità incide sulla prova scritta e sulla fondatezza del credito.
- Prescrizione del credito: occorre verificare se il credito è prescritto (es. 10 anni per i crediti contrattuali, 5 anni per le azioni relative a interessi, 3 anni per i premi assicurativi, ecc.). La Cassazione n. 19814/2025 (non ancora pubblicata integralmente) ha affrontato la decorrenza della prescrizione in caso di notifica nulla.
3.5 Beneficio di escussione del socio e responsabilità solidale
Nel caso di società di persone, la Corte di cassazione (sent. 27367/2025) ha chiarito che, se il decreto ingiuntivo è notificato ai soci illimitatamente responsabili e questi non propongono opposizione, il decreto diventa definitivo e non è più possibile invocare il beneficio di preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c. . La Corte ha affermato che la pendenza dell’opposizione presentata dalla società non paralizza l’azione esecutiva nei confronti dei soci: il titolo formatosi contro di loro è autonomo e incondizionato . Pertanto, i soci devono opporsi entro il termine di 40 giorni, altrimenti saranno tenuti a pagare in solido, senza poter pretendere l’escussione del patrimonio sociale. Questa sentenza richiama l’attenzione sui rischi per i soci e sull’importanza di opporsi tempestivamente.
3.6 Eccezione di abuso del processo e frazionamento del credito
Le Sezioni Unite (sent. 7299/2025) si sono pronunciate sul frazionamento del credito: il creditore non può proporre più ricorsi monitori separati per diversi acconti di uno stesso rapporto obbligatorio, a meno che non vi sia un interesse oggettivo alla tutela frazionata . In caso contrario, le domande giudiziali sono improponibili per abuso del processo. Per il debitore, la moltiplicazione di decreti ingiuntivi può costituire un motivo di opposizione, chiedendo la riunione dei procedimenti o la declaratoria di improponibilità.
3.7 Mediazione obbligatoria e negoziazione assistita
In alcune materie (condominio, diritti reali, locazione, comodato, contratti bancari e finanziari, patti di famiglia, affitto di aziende), l’opposizione a decreto ingiuntivo richiede la previa attivazione della mediazione. L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 prevede che la mediazione sia condizione di procedibilità per la causa di merito. Tuttavia, la Corte di cassazione ha più volte precisato che la mediazione non è necessaria prima dell’emissione del decreto, ma deve essere esperita successivamente, nel giudizio di opposizione. In mancanza di mediazione, il giudice dichiara improcedibile l’opposizione.
La negoziazione assistita, introdotta dal D.L. 132/2014 e successive modifiche, può essere obbligatoria in alcune materie (ad esempio per la circolazione stradale, per le obbligazioni fino a 50.000 euro). Anche in questo caso, l’omissione comporta l’improcedibilità dell’opposizione. È quindi opportuno verificare con l’avvocato se occorre attivare mediazione o negoziazione prima dell’udienza.
3.8 Concordato stragiudiziale e accordi transattivi
Spesso la soluzione più efficace è una trattativa stragiudiziale con il creditore. Lo Studio Monardo, grazie all’esperienza nel diritto bancario e tributario, è in grado di negoziare saldo e stralcio, transazioni a importo ridotto o piani di rientro in più anni. Questa strada è percorribile quando:
- Il creditore è disponibile a ridurre la pretesa pur di evitare un giudizio lungo e costoso.
- Esistono vizi nel credito (es. clausole usurarie) che espongono il creditore al rischio di perdere in giudizio.
- Il debitore dimostra la propria difficoltà economica e la possibilità di un pagamento sostenibile nel tempo.
Un accordo può essere formalizzato in un atto di transazione e prevede la rinuncia all’opposizione; tuttavia, è opportuno che l’avvocato verifichi che la rinuncia sia assistita da garanzie per evitare successive azioni esecutive.
3.9 Prescrizione e decadenza del credito
Spesso i decreti ingiuntivi vengono richiesti per crediti molto risalenti nel tempo. La legge prevede che i diritti si estinguano per prescrizione se non esercitati entro determinati termini (art. 2934 c.c.). Per le obbligazioni contrattuali il termine ordinario è dieci anni; tuttavia esistono termini più brevi: tre anni per i compensi di avvocati, professionisti e lavoratori autonomi, cinque anni per interessi e canoni di locazione, due anni per i premi assicurativi, un anno per il trasporto. Il debitore può eccepire che, alla data di notifica del decreto, il termine era già trascorso e che non vi sono stati atti interruttivi. L’atto interruttivo può essere costituito da una raccomandata di messa in mora, da un riconoscimento del debito o da un atto giudiziario. Se il creditore non prova di aver interrotto la prescrizione, il giudice revoca il decreto. È importante ricordare che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio: deve essere eccepita nell’atto di opposizione, altrimenti si considera rinunciata.
Oltre alla prescrizione esistono situazioni di decadenza, ossia la perdita del diritto per il mancato esercizio entro un termine perentorio fissato a pena di decadenza (es. decadenza dall’azione di responsabilità dell’amministratore entro cinque anni dalla cessazione della carica). Anche questi termini devono essere verificati dall’avvocato. Quando il decreto ingiuntivo riguarda crediti derivanti da sanzioni amministrative o tributi, occorre controllare le norme speciali (ad esempio la decadenza quinquennale per l’IRPEF) e i termini per l’accertamento. Una corretta eccezione di prescrizione o decadenza può annullare integralmente la pretesa.
3.10 Altre eccezioni sostanziali: compensazione, novazione ed estinzione
Oltre ai vizi formali e contrattuali, l’opponente può far valere fatti estintivi successivi o contestare la misura del credito. La compensazione (artt. 1241 ss. c.c.) consente di estinguere due obbligazioni tra le stesse parti quando i crediti sono reciproci, liquidi ed esigibili. Se il debitore vanta un credito verso il ricorrente (per esempio per lavori non pagati), può chiedere la compensazione e ridurre o azzerare l’importo dovuto. Occorre documentare l’esistenza del controcredito con fatture, contratti o sentenze.
La novazione (art. 1230 c.c.) estingue l’obbligazione originaria e ne crea una nuova. Se dopo la stipula del contratto originario le parti hanno concordato un nuovo accordo che sostituisce il primo, il debitore può eccepire la novazione e sostenere che il credito ingiunto non è più esistente. Allo stesso modo, la transazione conclusa dopo il sorgere del debito può estinguere o ridurre l’obbligazione. È necessario allegare l’atto di transazione o la scrittura privata.
Infine, il debitore può far valere la parziale estinzione del debito per pagamenti già effettuati, la rinuncia del creditore, la remissione del debito (art. 1236 c.c.) o l’adempimento del terzo. Per contestare il decreto occorre allegare le ricevute di pagamento, i bonifici bancari o le quietanze rilasciate. In mancanza di prova della quietanza, è possibile chiedere l’esibizione della documentazione alla controparte. Una difesa ben articolata che includa queste eccezioni sostanziali può portare alla rideterminazione del credito o alla revoca del decreto.
4. Strumenti alternativi e procedure per definire il debito
Oltre all’opposizione giudiziale, il debitore può fare ricorso a strumenti che permettono di sospendere l’esecuzione o di definire il debito con vantaggi significativi. Questi strumenti, disciplinati da leggi speciali, sono particolarmente utili quando il debitore ha più posizioni debitorie e rischia l’insolvenza.
4.1 Definizione agevolata delle cartelle (rottamazione)
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie edizioni della definizione agevolata o rottamazione delle cartelle esattoriali. L’ultima versione, la cosiddetta rottamazione quater, è stata introdotta dalla L. 197/2022 e prorogata con successive leggi. Secondo l’articolo pubblicato da Confcommercio nel 2025, la misura consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’importo dovuto a titolo di capitale e spese esecutive, senza sanzioni né interessi di mora .
Le scadenze previste sono le seguenti:
| Termine/pagamento | Descrizione |
|---|---|
| 31 ottobre 2023 | Pagamento in unica soluzione (per chi ha aderito alla rottamazione quater) |
| 31 ottobre e 30 novembre 2023 | Prime due rate (10% ciascuna) in caso di pagamento rateale |
| Dal 2024 | Le restanti rate (max 18 complessive) scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno |
| Tolleranza | È prevista una tolleranza di 5 giorni: il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro 5 giorni dalla scadenza |
| Riammissione | Chi è decaduto dalla definizione agevolata può chiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 se il decreto Milleproroghe 2025 (convertito dalla L. 18/2024) ha riaperto i termini |
La legge prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente una “Comunicazione” con l’ammontare dovuto e le scadenze . Se il debitore rispetta i pagamenti, non saranno avviate nuove procedure esecutive e quelle pendenti saranno sospese. Se invece il debitore omette o ritarda il pagamento di una rata oltre i 5 giorni di tolleranza, perde i benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati acconto . La legge ha previsto proroghe per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi (alluvioni, terremoti) .
Per il debitore che riceve un decreto ingiuntivo basato su cartelle di pagamento, la definizione agevolata consente di sospendere le azioni esecutive e di estinguere il debito a condizioni vantaggiose. È dunque opportuno verificare se il carico è rientrante nel perimetro della rottamazione e, se sì, aderire entro i termini. L’Avv. Monardo assiste i contribuenti nella presentazione della domanda e nel calcolo delle somme dovute.
4.2 Rateazione e transazione fiscale
Per i debiti fiscali e previdenziali iscritti a ruolo, è possibile chiedere all’Agente della Riscossione la rateizzazione. La dilazione può essere accordata fino a un massimo di 72 rate (o 120 in casi di grave difficoltà). Durante la rateazione, l’Agente della Riscossione sospende le procedure esecutive a meno che non si verifichi il mancato pagamento di una rata. Nel contesto della crisi d’impresa, l’art. 63 del Codice della Crisi consente di proporre una transazione fiscale nell’ambito di piani di ristrutturazione o concordati. La transazione prevede la riduzione delle imposte e degli interessi, con il consenso dell’Erario.
4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (sovraindebitamento)
La Legge 3/2012, confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), offre al consumatore sovraindebitato la possibilità di predisporre un piano di ristrutturazione dei debiti. Secondo l’art. 67 CCII, il consumatore, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre un piano che indica tempi e modalità per superare la crisi; non esistono percentuali minime di soddisfazione e si può prevedere la falcidia dei debiti in misura anche irrisoria . Il piano deve essere omologato dal tribunale e, una volta eseguito, il consumatore ottiene l’esdebitazione definitiva, cioè la cancellazione dei debiti residui .
Il contributo dello Studio Monardo spiega che, nel piano del consumatore, possono essere incluse anche le fideiussioni e i debiti derivanti da contratti bancari o fiscali; la giurisprudenza recente (Trib. L’Aquila 11/10/2023, Trib. Pesaro 20/9/2023) ha ammesso il piano anche in presenza di debiti misti (personali e imprenditoriali), purché il proponente abbia cessato l’attività d’impresa e il piano preveda il soddisfacimento di tutte le posizioni . Ciò amplia la platea di soggetti che possono accedere alla procedura e offre al debitore un’alternativa alla liquidazione.
L’accordo di composizione della crisi è destinato ai piccoli imprenditori, professionisti o imprenditori agricoli. Prevede la rinegoziazione con i creditori sulla base di un progetto sottoposto all’approvazione del tribunale. A differenza del piano del consumatore, richiede il consenso della maggioranza dei creditori e può essere più complesso.
4.4 Liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente
Quando il patrimonio del debitore non consente di proporre un piano, è possibile accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato (Capo II, Sezione III CCII). In tal caso, tutti i beni del debitore vengono liquidati e il ricavato viene distribuito ai creditori secondo le regole della par condicio. Dopo la chiusura, il debitore, se in buona fede, può ottenere l’esdebitazione. Per chi non possiede beni o redditi (debitore incapiente), il CCII prevede una procedura di esdebitazione del debitore incapiente, che consente di cancellare i debiti residui trascorso un periodo di tre anni di “osservazione”.
4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021, convertito con modifiche dalla L. 147/2021 e integrato nel CCII dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, ha introdotto la composizione negoziata della crisi, uno strumento volontario per le imprese in difficoltà. La procedura prevede che l’imprenditore, tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio, chieda la nomina di un esperto negoziatore. L’esperto, indipendente e iscritto in elenchi pubblici, assiste l’imprenditore nella gestione della crisi, favorendo accordi con creditori, banche, fisco e previdenza. Lo scopo è evitare l’insolvenza e garantire la continuità aziendale .
Il contributo dell’Avv. Monardo spiega che la composizione negoziata offre diversi vantaggi:
- Sospensione delle azioni esecutive: una volta avviata la procedura e con l’approvazione del tribunale, il debitore può ottenere misure protettive che bloccano i pignoramenti e le ipoteche .
- Trattative riservate: l’esperto negoziatore non è un giudice ma agevola le trattative tra l’impresa e i creditori, aiutando a elaborare piani di risanamento sostenibili.
- Possibilità di accesso a finanziamenti ponte: l’imprenditore può richiedere nuova finanza assistita da privilegi per garantire la continuità aziendale.
- Transazione fiscale e contributiva: è possibile definire con l’Erario la riduzione di tributi e contributi, estendendo la transazione anche ai tributi locali dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 .
Questa procedura è particolarmente utile per le aziende che, pur in crisi, hanno ancora prospettive di continuità; con l’assistenza di esperti (come l’Avv. Monardo) possono evitare il fallimento e negoziare soluzioni con i creditori.
4.6 Strumenti di definizione dei debiti bancari e finanziari
Oltre alle procedure concorsuali, esistono strumenti mirati per i debiti bancari:
- Rinegoziazione del mutuo: ai sensi della Direttiva UE 17/2014 sui mutui ipotecari, le banche devono valutare la possibilità di rinegoziare i mutui per i consumatori in difficoltà. Alcuni piani, come la moratoria Abi, consentono la sospensione delle rate per 12 mesi.
- Saldo e stralcio bancario: se la banca ha ceduto il credito a un fondo speculativo a una percentuale ridotta (spesso 10–20% del valore nominale), è possibile negoziare un accordo con un esborso inferiore. Gli avvocati esperti analizzano il prezzo di cessione e offrono una proposta comparabile.
- Mediazione bancaria: prima di avviare la causa, è possibile proporre un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o attivare la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 per tentare una conciliazione.
4.7 Strumenti per i debiti tributari
Oltre alla rottamazione, la legislazione tributaria offre ulteriori strumenti:
- Definizione agevolata delle liti pendenti (Legge 130/2022): consente di chiudere le controversie tributarie pendenti versando una percentuale della maggiore imposta accertata (40% in primo grado, 15% in appello, 5% in Cassazione). È applicabile anche agli atti emessi dall’Agenzia Entrate.
- Autotutela: è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della Riscossione l’annullamento di un avviso o di una cartella per errori evidenti (omessa notifica, duplicazione, errata identificazione del contribuente).
- Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito delle procedure concorsuali e del sovraindebitamento, è possibile proporre un trattamento di favore per i debiti fiscali e previdenziali.
5. Errori comuni da evitare
Nella pratica forense, numerosi debitori compiono errori che compromettono la possibilità di difendersi. Riassumiamo i più frequenti:
- Ignorare la notifica: pensare che un decreto ingiuntivo possa essere impugnato “quando si vuole” è sbagliato; il termine è perentorio.
- Non allegare documenti nell’opposizione: l’opponente deve fornire immediatamente la documentazione a sostegno delle sue eccezioni; la mancanza può indurre il giudice a concedere la provvisoria esecuzione al creditore.
- Credere che l’opposizione sospenda automaticamente l’esecuzione: come sottolineato dalla riforma Cartabia, occorre chiedere specificatamente la sospensione .
- Non considerare la mediazione obbligatoria: in alcune materie l’opposizione è improcedibile senza mediazione.
- Non verificare la prescrizione: spesso i crediti sono prescritti o l’azione è tardiva; un’analisi superficiale può portare a pagare somme non dovute.
- Non valutare le alternative: in presenza di molte posizioni debitorie, procedere con un’opposizione può non bastare; occorre considerare piani del consumatore, composizione negoziata o rottamazione.
Inoltre, si riscontrano altri errori ricorrenti:
- Omettere di depositare la cauzione quando richiesta: il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria subordinata alla prestazione di una cauzione ex art. 648 c.p.c. L’opponente deve versare la somma richiesta a garanzia della restituzione; in mancanza, la misura perde efficacia e il creditore può procedere.
- Non costituirsi all’udienza di comparizione: l’opposizione richiede la presenza dell’opponente o del suo difensore all’udienza fissata dal giudice. L’assenza ingiustificata può comportare la declaratoria di improcedibilità della causa o l’adozione della provvisoria esecuzione. È essenziale partecipare e illustrare le proprie ragioni.
- Dimenticare di attivare mediazione o negoziazione assistita: quando l’opposizione riguarda materie soggette a mediazione obbligatoria (bancario, assicurativo, locazione, condominio) o a negoziazione assistita, l’attivazione della procedura è condizione di procedibilità. La mancata attivazione entro il termine concesso dal giudice porta all’improcedibilità.
- Trascurare l’eccezione di difetto di titolarità del credito: spesso i decreti si fondano su cessioni di crediti o operazioni di cartolarizzazione. Il ricorrente deve provare l’esistenza e la legittimazione a procedere; se la cessione non è provata, l’opponente deve eccepirlo tempestivamente.
- Non chiedere la riunione dei procedimenti in caso di frazionamento: quando il creditore propone più decreti per diverse tranche dello stesso credito, è opportuno chiedere al giudice la riunione dei procedimenti e sollevare l’eccezione di abuso del processo. La mancata riunione può comportare costi duplicati e sentenze contrastanti.
- Rinunciare all’opposizione senza valutare gli effetti: talvolta il debitore, per chiudere rapidamente la lite, sottoscrive una rinuncia all’opposizione o un accordo di saldo e stralcio. È fondamentale analizzare attentamente gli effetti di tale rinuncia, che potrebbe estinguere anche garanzie e benefici o lasciare insoluti altri debiti collegati.
6. Tabelle riepilogative e sintesi normative
6.1 Articoli del codice di procedura civile rilevanti
| Articolo c.p.c. | Contenuto sintetico | Note |
|---|---|---|
| 633 | Condizioni di ammissibilità del decreto: credito liquido, prova scritta, somme o beni fungibili | Fondamentale per verificare se il decreto poteva essere emesso. |
| 634 | Definizione di prova scritta idonea: polizze, promesse unilaterali, telegrammi; estratti conto e fatture elettroniche | Permette di contestare la prova prodotta dal creditore. |
| 641 | Accoglimento della domanda: giudice ingiunge il pagamento e fissa il termine di 40 giorni per l’opposizione ; termini ridotti o prorogati | Stabilisce il termine perentorio. |
| 642 | Esecuzione provvisoria: obbligo in caso di titoli cambiari o notarili; facoltà in presenza di grave pregiudizio e documentazione firmata dal debitore | Determina quando il decreto è immediatamente esecutivo. |
| 645 | Opposizione: si propone con atto di citazione; udienza entro 30 giorni; applicazione del rito ordinario | Confermato dalla riforma Cartabia. |
| 647 | Esecutorietà per mancata opposizione: dichiarazione su istanza del creditore; impossibilità di proporre opposizione salvo art. 650 | Il decreto diventa titolo esecutivo definitivo. |
| 648 | Provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione: condizioni per concederla | Importante per chiedere o evitare la prosecuzione del pignoramento. |
| 649 | Sospensione dell’esecuzione: il giudice può sospendere per gravi motivi con ordinanza non impugnabile | Utile per bloccare l’esecuzione. |
| 650 | Opposizione tardiva: possibile se prova la mancata conoscenza per irregolarità della notifica o forza maggiore e se il debitore agisce entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione | Richiede duplice onere probatorio . |
6.2 Procedure alternative
| Procedura | Destinatari | Vantaggi | Fonti |
|---|---|---|---|
| Rottamazione quater (definizione agevolata) | Contribuenti con cartelle affidate all’Agente della riscossione tra 2000 e 2022 | Pagamento solo del capitale e delle spese, senza sanzioni né interessi; sospensione delle azioni esecutive; rate fino a 5 anni | L. 197/2022, L. 18/2024, D.Lgs. 108/2024 |
| Piano del consumatore (CCII) | Consumatori sovraindebitati, ex imprenditori, professionisti non fallibili | Riduzione e dilazione dei debiti anche senza consenso dei creditori; esdebitazione finale | Artt. 66–73 CCII, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 |
| Accordo di composizione della crisi | Piccoli imprenditori e professionisti | Rinegoziazione con i creditori con maggioranza qualificata; blocco delle azioni esecutive | Artt. 74–83 CCII |
| Liquidazione controllata | Debitori senza possibilità di pagare | Liquidazione dei beni con cancellazione dei debiti residui; garanzia di un fresh start | Artt. 268–282 CCII |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Debitori senza beni o redditi | Cancellazione dei debiti dopo periodo di osservazione di 3 anni | Art. 283 CCII |
| Composizione negoziata della crisi d’impresa | Imprese in difficoltà (anche agricole) | Esperto negoziatore; sospensione delle esecuzioni; trattative riservate; transazione fiscale | D.L. 118/2021, L. 147/2021, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Quanto tempo ho per oppormi a un decreto ingiuntivo? – Salvo proroghe o riduzioni disposte dal giudice, il termine ordinario è 40 giorni dalla notifica del decreto . Se l’intimato risiede all’estero, il termine può essere di 50 o 60 giorni .
- Posso impugnare il decreto dopo i 40 giorni? – Solo in casi eccezionali, attraverso l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., dimostrando di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento a causa di irregolarità della notifica o forza maggiore . L’opposizione tardiva è preclusa se sono trascorsi più di 10 giorni dal primo atto esecutivo.
- L’opposizione sospende l’esecuzione? – No. L’opposizione da sola non sospende l’esecuzione. È necessario chiedere esplicitamente al giudice la sospensione e dimostrare l’esistenza di gravi motivi .
- È obbligatorio attivare la mediazione? – Dipende dal tipo di contratto su cui si fonda l’ingiunzione. Nei contratti bancari, finanziari, immobiliari e in alcune materie (locazione, condominio, diritti reali) l’opposizione richiede la mediazione quale condizione di procedibilità. La mediazione va attivata dopo l’emissione del decreto e prima della decisione sulla causa.
- Cosa succede se non mi oppongo? – Il creditore può chiedere la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 e procedere al pignoramento . Sarai costretto a pagare e potrai solo contestare vizi formali dell’esecuzione.
- Il decreto può essere immediatamente esecutivo? – Sì, se fondato su cambiali, assegni o atti notarili; in questi casi il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria . Può concederla anche in altre ipotesi se c’è pericolo di grave pregiudizio .
- Che succede se il decreto è basato su una fideiussione nulla? – Puoi opporre la nullità della fideiussione; se la clausola ABI è presente, la fideiussione è nulla per violazione della normativa antitrust. Molti tribunali stanno accogliendo opposizioni basate su questo motivo; occorre allegare la fideiussione e la prova della sua conformità allo schema ABI.
- Posso contestare gli interessi o l’usura? – Sì. Puoi chiedere la rideterminazione del saldo per interessi usurari o anatocistici e far valere la nullità delle clausole. Occorre produrre il contratto e gli estratti conto.
- Se la società ha opposto il decreto, devo oppormi anche io come socio? – Sì. La Cassazione ha stabilito che il decreto non opposto da un socio diventa definitivo nei suoi confronti e che la pendenza dell’opposizione da parte della società non gli consente di invocare il beneficio di escussione .
- Posso unire più decreti ingiuntivi? – In caso di frazionamento del credito, le Sezioni Unite hanno affermato che più decreti per lo stesso rapporto possono essere improponibili per abuso del processo . Puoi chiedere la riunione o l’improponibilità.
- Come funziona la rottamazione delle cartelle? – Devi verificare se il carico rientra fra i debiti affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2022. Presenti la domanda entro i termini indicati dalla legge; riceverai una comunicazione con le somme dovute; paghi il capitale senza sanzioni né interessi . Se rispetti le rate, le azioni esecutive sono sospese.
- Il piano del consumatore cancella anche le cartelle? – Sì, il piano del consumatore può includere debiti fiscali e contributivi e prevedere la falcidia; una volta completato, ottieni l’esdebitazione dei debiti residui .
- Cosa fa l’esperto negoziatore della crisi d’impresa? – È nominato su richiesta dell’imprenditore per assistere nelle trattative con i creditori. Favorisce accordi, propone soluzioni, sorveglia il piano e può ottenere misure protettive che sospendono le azioni esecutive . La procedura è volontaria e riservata.
- Se la mia azienda è sotto soglia fallimentare, posso chiedere la composizione negoziata? – Sì, la composizione negoziata si applica a imprese commerciali e agricole che presentano squilibri patrimoniali e vogliono evitare l’insolvenza. Anche imprese sotto soglia possono accedervi; l’esperto valuterà la fattibilità del risanamento .
- È possibile sospendere un pignoramento già iniziato? – Sì, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione in sede di opposizione ex art. 649 c.p.c. o presentare un ricorso in via cautelare (art. 700 c.p.c.) dimostrando il periculum in mora e il fumus boni iuris. In alternativa, l’adesione a rottamazione o la presentazione del piano del consumatore producono la sospensione.
- Cosa succede se il creditore non produce una prova scritta valida? – Il decreto ingiuntivo richiede una prova scritta del credito ai sensi degli artt. 633–634 c.p.c. Se il creditore allega documenti che non costituiscono prova scritta (ad esempio estratti conto non autenticati, e‑mail o comunicazioni informali, estratti di contabilità non certificati), l’opponente può eccepire il difetto di prova e chiedere la revoca del decreto. In assenza di prova scritta, il giudice deve rigettare la domanda monitoria. È quindi opportuno evidenziare tali carenze sin dall’atto di opposizione e chiedere che il credito venga accertato in un giudizio ordinario.
- Posso sollevare l’incompetenza del giudice dopo la dichiarazione di esecutorietà? – L’incompetenza territoriale o per valore deve essere eccepita nel primo atto difensivo, a pena di decadenza. Se il decreto è stato dichiarato esecutivo e il debitore non ha sollevato l’eccezione di incompetenza nell’opposizione, non potrà farlo in seguito. Fanno eccezione i casi di incompetenza assoluta o funzionale, che possono essere rilevati d’ufficio (ad esempio quando un giudice di pace decide oltre la soglia di competenza o quando viene adita una sezione errata). In tali ipotesi, il decreto può essere annullato anche dopo l’esecutività.
- È possibile opporsi se ho già pagato in parte il debito? – Sì. L’opponente può dedurre la parziale estinzione del debito e chiedere che il giudice riduca l’ingiunzione nella parte pagata. Occorre allegare le quietanze o i bonifici che comprovano i pagamenti effettuati e indicare eventuali rimborsi non riconosciuti. In alcuni casi, il debitore può anche invocare la compensazione con un proprio credito nei confronti del ricorrente, riducendo ulteriormente l’importo dovuto.
- Cosa accade se non attivo la mediazione obbligatoria? – La mancata attivazione della mediazione o della negoziazione assistita, quando imposta dalla legge, determina l’improcedibilità dell’opposizione. Il giudice può fissare un termine per presentare la domanda di mediazione; se la parte non vi provvede o non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo, l’opposizione è dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo diventa definitivo. È quindi fondamentale che l’avvocato depositi tempestivamente la domanda presso un organismo di mediazione e partecipi agli incontri.
- Qual è la differenza tra opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi? – L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) è finalizzata a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (ad esempio per estinzione, inesistenza o invalidità del titolo). L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) riguarda invece la regolarità formale di singoli atti dell’esecuzione (precetto, pignoramento, ordinanza di vendita). Nel contesto del decreto ingiuntivo, l’opposizione ex art. 645 c.p.c. incide sul merito del credito prima che l’ingiunzione diventi definitiva, mentre l’opposizione all’esecuzione e agli atti sono rimedi successivi da utilizzare quando il titolo esecutivo esiste già. È fondamentale scegliere il rimedio corretto per evitare decadenze e ottenere la tutela desiderata.
- Posso oppormi se il decreto mi è stato notificato via PEC? – Sì. L’art. 3‑bis della L. 53/1994 e il codice dell’amministrazione digitale consentono la notificazione degli atti giudiziari tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La notifica via PEC è valida se proviene da un indirizzo certificato e contiene l’atto in formato .pdf firmato digitalmente. Tuttavia, il destinatario deve essere titolare di un domicilio digitale registrato in pubblici elenchi (INI‑PEC o indice INAD). Se il decreto ingiuntivo viene notificato a un indirizzo PEC errato o non attivo, o se l’allegato non è sottoscritto digitalmente, la notifica è inesistente o nulla. In tal caso è possibile proporre opposizione tardiva eccependo la nullità della notifica e dimostrando di non aver avuto conoscenza dell’atto.
- Qual è la differenza tra il decreto ingiuntivo europeo e quello italiano? – Il decreto ingiuntivo europeo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1896/2006 e consente di ottenere un titolo esecutivo transfrontaliero per crediti pecuniari non contestati tra parti domiciliate in diversi Stati membri dell’UE. La procedura è scritta, semplificata e prevede l’uso di moduli standard. Una volta emesso, il titolo è esecutivo in tutti gli Stati membri senza bisogno di ulteriori formalità. Il decreto ingiuntivo italiano, disciplinato dagli artt. 633–644 c.p.c., è invece un istituto nazionale; è soggetto a termini di opposizione e diventa esecutivo solo in Italia. Un decreto ingiuntivo europeo può essere opposto tramite domanda di riesame nello Stato membro di origine o con opposizione nel Paese di esecuzione, ma non sostituisce le regole nazionali.
- Come vengono calcolate le spese legali in un’opposizione a decreto ingiuntivo? – Le spese processuali sono determinate dal giudice in base ai parametri forensi stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche. I compensi sono suddivisi per fasi (studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisionale) e variano in funzione del valore della causa. L’opposizione a decreto ingiuntivo comporta l’iscrizione a ruolo con contributo unificato, la notifica dell’atto e la partecipazione all’udienza. Se il giudice accoglie l’opposizione, può condannare il creditore alla rifusione delle spese legali; in caso contrario, l’opponente potrà essere condannato. È dunque importante valutare i costi con l’avvocato e considerare opzioni come il patrocinio a spese dello Stato se ne sussistono i requisiti.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1: Opposizione a decreto ingiuntivo per interessi usurari
Scenario: Un debitore riceve un decreto ingiuntivo per 50.000 euro relativo a un contratto di mutuo. Il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo perché il creditore ha prodotto l’atto notarile. Il debitore ritiene che il contratto preveda interessi usurari e presenta opposizione.
Azioni:
- Verifica della prova scritta: analisi del contratto di mutuo, del piano di ammortamento e degli estratti conto. Si effettua un ricalcolo con software di verifica dell’usura (ad es. calcolo TEG con tasso di mora) che mostra un tasso effettivo superiore al tasso soglia.
- Redazione dell’opposizione: l’atto di citazione indica la nullità delle clausole usurarie, chiede la rideterminazione del saldo e la sospensione dell’esecuzione. Viene allegata perizia econometrica.
- Istanza di sospensione: considerato che il decreto è provvisoriamente esecutivo, si chiede la sospensione dell’esecuzione, illustrando che l’importo ingiunto è superiore al dovuto, e che eventuali pagamenti provocherebbero un danno irreparabile.
Esito possibile: Il giudice, esaminata la documentazione, può disporre la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. e nominare un consulente tecnico per calcolare il tasso corretto. Se la perizia conferma l’usura, può revocare il decreto e rideterminare il saldo.
Simulazione 2: Opposizione tardiva per notifica irregolare
Scenario: Un imprenditore individuale riceve un pignoramento su conto corrente a seguito di un decreto ingiuntivo emesso tre mesi prima. Non aveva avuto conoscenza del decreto perché era stato notificato a un indirizzo vecchio e la copia è stata ritirata da persona non autorizzata. Il decreto era stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
Azioni:
- Raccolta delle prove: l’opponente dimostra che aveva trasferito la sede e che l’indirizzo era stato variato presso la Camera di Commercio; produce le prove del trasloco e la dichiarazione del portiere che non ha consegnato l’atto.
- Proposizione dell’opposizione tardiva: presenta l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione (pignoramento), allegando la prova dell’irregolarità e del nesso causale (mancata conoscenza del decreto).
- Richiesta di sospensione: chiede la sospensione dell’esecuzione e la revoca del decreto.
Esito possibile: Il giudice accoglie l’opposizione tardiva, sospende il pignoramento e ordina la rinnovazione della notifica; successivamente si pronuncia sul merito. Se il creditore non dimostra la regolarità della notifica, il decreto può essere revocato.
Simulazione 3: Utilizzo del piano del consumatore
Scenario: Una famiglia ha debiti per 150.000 euro (mutuo ipotecario, prestiti personali e cartelle esattoriali). A causa della perdita del lavoro, non riesce più a pagare. Vuole evitare pignoramenti e ripianare i debiti.
Azioni:
- Valutazione del sovraindebitamento: gli avvocati dello Studio Monardo analizzano le entrate e le uscite; constatano che la famiglia può versare 600 euro al mese per 5 anni.
- Nomina dell’OCC e predisposizione del piano: con l’aiuto dell’OCC viene predisposto un piano del consumatore che prevede il pagamento di 36.000 euro in 5 anni. I creditori chirografari riceveranno il 20% del loro credito; la restante parte sarà falcidiata.
- Omologazione: il tribunale omologa il piano e ordina la sospensione delle azioni esecutive. La famiglia paga le rate concordate; al termine ottiene l’esdebitazione dei debiti residui .
Esito: la famiglia si libera del peso dei debiti, salva la casa e riparte con un carico sostenibile. Se non avesse utilizzato la procedura, sarebbe stata sottoposta a pignoramenti e avrebbe rischiato la vendita all’asta della casa.
Simulazione 4: Composizione negoziata per una PMI
Scenario: Una piccola azienda di costruzioni subisce un calo degli ordini e rischia l’insolvenza. Ha debiti con fornitori, banche e l’Erario. Vuole evitare il fallimento e salvare i posti di lavoro.
Azioni:
- Richiesta di composizione negoziata: l’imprenditore si rivolge alla Camera di Commercio tramite la piattaforma telematica e chiede la nomina di un esperto negoziatore.
- Nomina dell’esperto e elaborazione del piano: l’esperto, in collaborazione con l’Avv. Monardo e il commercialista dell’azienda, elabora un piano di ristrutturazione che prevede: sospensione del pagamento del mutuo per 12 mesi, rinegoziazione con i fornitori con taglio del 30% delle fatture arretrate, transazione fiscale con riduzione delle sanzioni. Viene prevista la cessione di un ramo d’azienda per ridurre l’indebitamento.
- Misure protettive: il tribunale concede la sospensione delle azioni esecutive e dei pignoramenti in corso, consentendo all’azienda di mantenere liquidità.
- Conclusione dell’accordo: dopo trattative, banche e fornitori accettano il piano; l’Agenzia delle Entrate approva la transazione. L’azienda continua l’attività e rientra gradualmente dal debito.
Esito: l’azienda evita il fallimento, i posti di lavoro sono salvaguardati e i creditori ottengono un soddisfacimento maggiore rispetto a una liquidazione. La composizione negoziata si rivela uno strumento flessibile e vantaggioso.
Simulazione 5: Opposizione per prescrizione del credito
Scenario: Un professionista riceve un decreto ingiuntivo per 15.000 euro relativo a una prestazione di consulenza svolta sette anni prima. Il creditore, un ex cliente, sostiene che il pagamento non è stato effettuato. Il professionista ritiene che il credito sia prescritto.
Azioni:
- Verifica del termine di prescrizione: l’avvocato analizza la tipologia di credito. I compensi professionali si prescrivono in tre anni (art. 2956 n. 2 c.c.) dal completamento della prestazione, a meno che non vi sia stato un atto interruttivo. Dal momento che non sono stati inviati solleciti o raccomandate dopo il completamento, la prescrizione è maturata.
- Redazione dell’opposizione: nell’atto di citazione il professionista eccepisce la prescrizione, allegando il contratto di incarico, la corrispondenza con il cliente e la documentazione contabile che dimostra l’assenza di richieste di pagamento negli ultimi sette anni. Chiede la revoca del decreto e la condanna del ricorrente alle spese per lite temeraria.
- Istanza di sospensione: chiede che l’esecuzione sia sospesa perché il credito è prescritto e qualsiasi pagamento costituirebbe un danno ingiusto.
Esito: Il giudice accoglie l’eccezione di prescrizione, revoca il decreto e condanna il creditore al pagamento delle spese, riconoscendo l’infondatezza della richiesta monitoria. Il caso dimostra l’importanza di valutare attentamente i termini prescrizionali e di allegare le prove dell’assenza di atti interruttivi.
Simulazione 6: Accordo di ristrutturazione per un libero professionista
Scenario: Un architetto titolare di partita IVA accumula debiti fiscali e bancari per 200.000 euro, fra cui un mutuo, scoperti di conto corrente e cartelle esattoriali. Dopo un calo di fatturato legato alla crisi economica, riceve un decreto ingiuntivo dalla banca per il rientro dello scoperto e teme ulteriori pignoramenti.
Azioni:
- Analisi della situazione debitoria: il professionista si rivolge allo Studio Monardo che esamina la mole dei debiti, il reddito e il patrimonio. Viene constatato che l’architetto può generare un reddito sufficiente per versare circa 1.500 euro al mese.
- Attivazione della procedura di sovraindebitamento: con il supporto dell’OCC viene predisposto un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’accordo prevede il pagamento integrale del mutuo con un piano di ammortamento di venti anni, la falcidia del 60% dei debiti chirografari e la sospensione degli interessi di mora. Viene richiesta la moratoria sulle cartelle esattoriali. Nel frattempo, si presenta opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo la sospensione dell’esecuzione.
- Omologazione e sospensione delle esecuzioni: il tribunale omologa l’accordo. A seguito dell’omologazione, tutte le procedure esecutive, compreso il decreto ingiuntivo, vengono sospese ai sensi del Codice della crisi e dell’insolvenza. L’architetto inizia a pagare le rate previste sotto la supervisione dell’OCC.
Esito: grazie all’accordo di ristrutturazione, il professionista evita il fallimento, mantiene la sua attività e riduce in modo significativo il debito complessivo. Il caso dimostra come gli strumenti di sovraindebitamento e l’assistenza di un OCC possano salvare la professione e il patrimonio di chi esercita attività individuali.
9. Conclusioni
L’iter di un decreto ingiuntivo, dall’emissione alla eventuale esecuzione forzata, è disciplinato da norme precise e da una copiosa giurisprudenza. Per il debitore o contribuente, i rischi sono elevati: la mancata opposizione comporta la formazione di un titolo giudiziale definitivo che consente al creditore di procedere con pignoramenti, ipoteche e vendite forzate. Tuttavia, il legislatore e i giudici offrono strumenti di tutela che, se utilizzati con tempestività e competenza, permettono di sospendere l’esecuzione e di definire il debito in modo sostenibile.
La conoscenza degli articoli 633–650 c.p.c. è indispensabile: l’opposizione va proposta con atto di citazione entro 40 giorni , la sospensione dell’esecuzione va richiesta espressamente , l’opposizione tardiva richiede la prova della mancata conoscenza del decreto . La giurisprudenza del 2025, come l’ordinanza 29694/2025 sulla duplice prova nell’opposizione tardiva e la sentenza 27367/2025 sul beneficio di escussione dei soci , chiarisce i limiti e le opportunità per i debitori.
Le procedure alternative, quali la definizione agevolata (rottamazione quater) , il piano del consumatore , l’accordo di composizione della crisi, la liquidazione controllata, l’esdebitazione del debitore incapiente e la composizione negoziata della crisi d’impresa , offrono soluzioni concrete per risolvere i debiti e ripartire. Questi strumenti, se utilizzati con l’assistenza di professionisti esperti, permettono di negoziare con i creditori, ridurre l’importo dovuto, ottenere sospensioni e cancellare i debiti residui.
Per evitare errori e sfruttare appieno le tutele, è essenziale agire tempestivamente e farsi assistere da un avvocato specializzato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti hanno maturato una competenza pluriennale nelle opposizioni a decreti ingiuntivi, nella negoziazione dei debiti bancari e fiscali e nelle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla qualifica di cassazionista, di Gestore della crisi da sovraindebitamento, di Professionista fiduciario di un OCC e di Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo offre una consulenza a 360°, capace di coordinare difese giudiziali e soluzioni stragiudiziali.
Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo o sei sommerso dai debiti, non aspettare che i problemi si aggravino. Affidati a professionisti capaci di analizzare la tua posizione, individuare vizi dell’atto, proporre opposizioni efficaci, negoziare con banche e fisco e costruire un piano di rientro su misura.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.