Pignoramento del conto corrente: come funziona il blocco dei fondi successivi e cosa fare per difendersi

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente bancario è uno degli strumenti più utilizzati dai creditori per recuperare i propri crediti. A differenza di altri pignoramenti, quello sul conto corrente può riguardare non solo le somme giacenti al momento della notifica, ma anche i fondi depositati successivamente entro un certo periodo. Con l’ordinanza della Corte di Cassazione del 5 novembre 2025, si è ribadito che il pignoramento si estende ai fondi versati nei 60 giorni successivi alla notifica . Questa regola comporta conseguenze rilevanti per il correntista e per il terzo (la banca).

Perché l’argomento è rilevante

  • Tutele del debitore: sapere come funziona il blocco dei fondi successivi consente di pianificare i movimenti bancari e difendersi da prelievi indebiti.
  • Obblighi della banca: l’istituto bancario deve trattenere le somme entrate in conto nei 60 giorni e versarle al creditore se il giudice emette l’ordinanza di assegnazione.
  • Possibili irregolarità: errori di notifica, pignoramenti su conti cointestati, prelievi oltre i limiti imposti dalla legge possono essere contestati.

Principali soluzioni legali trattate

In questo articolo approfondiremo:

  • La normativa che disciplina il pignoramento del conto corrente e l’estensione ai depositi successivi.
  • Le sentenze più recenti, tra cui la pronuncia della Cassazione del novembre 2025 .
  • Le difese del correntista: opposizione agli atti esecutivi, eccezione di impignorabilità, protezione del minimo vitale e tutela dei conti cointestati.
  • Gli strumenti alternativi e le soluzioni per evitare o ridurre l’impatto del pignoramento.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, è esperto in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff di avvocati e commercialisti operante su tutto il territorio nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio fornisce assistenza per pignoramenti, sospensioni, ricorsi e piani di rientro, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio del debitore.

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1. Normativa di riferimento e giurisprudenza

1.1. Pignoramento del conto corrente: disposizioni generali

Il pignoramento presso terzi, incluse le banche, è disciplinato dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile. Nel caso di conti correnti bancari, l’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e alla banca. A seguito della notifica, la banca deve bloccare le somme disponibili fino alla concorrenza del credito pignorato e dichiarare l’esistenza di fondi appartenenti al debitore.

L’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 applicabile al pignoramento esattoriale consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere direttamente con l’atto di pignoramento presso la banca; questa deve versare le somme entro 60 giorni.

1.2. Estensione ai fondi successivi

La Cassazione, con ordinanza del 5 novembre 2025, ha chiarito che il pignoramento del conto corrente si estende anche ai fondi depositati nei 60 giorni successivi alla notifica . La ratio è evitare che il debitore svuoti il conto per eludere l’esecuzione. Trascorso il termine di 60 giorni, le somme successive non sono più automaticamente pignorate, salvo una nuova notifica.

1.3. Norme sulla tutela del minimo vitale

Per i pignoramenti su conti correnti che ricevono stipendi o pensioni, l’art. 545 c.p.c. stabilisce limiti di pignorabilità: le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione possono essere pignorate entro certi limiti, e solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale può essere prelevata se viene depositata in banca. L’assegno sociale (2025: 503,27 €) funge da riferimento per calcolare la parte impignorabile.

1.4. Conti cointestati

Il pignoramento di un conto cointestato è possibile solo nei limiti della quota del debitore, salvo prova contraria. Se il conto è cointestato con il coniuge o con soggetti terzi, occorre valutare caso per caso la presunzione di comunione dei depositi.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento

2.1. Ricezione dell’atto da parte del debitore

  • Verifica dell’atto: controllare la correttezza della notifica, la firma, gli importi e il titolo esecutivo.
  • Richiesta di informazioni alla banca: il debitore può chiedere copia della dichiarazione resa dalla banca al creditore, verificando l’ammontare dei fondi bloccati.
  • Controllo dei limiti di pignorabilità: se il conto riceve emolumenti da lavoro o pensione, occorre verificare che il prelievo non superi la quota pignorabile.

2.2. Dichiarazione della banca (terzo pignorato)

La banca deve:

  1. Dichiarare se sul conto vi sono fondi del debitore.
  2. Bloccare le somme disponibili al momento della notifica.
  3. Bloccare anche i fondi accreditati entro 60 giorni dalla notifica (come chiarito dalla Cassazione ).
  4. Attendere l’ordinanza del giudice prima di versare le somme al creditore.

2.3. Opposizione agli atti esecutivi

Se l’atto di pignoramento presenta vizi formali (ad esempio notifica irregolare, importo errato), il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica. Deve citare sia il creditore che la banca; la mancata partecipazione del terzo pignorato può rendere nulla la sentenza .

2.4. Opposizione all’esecuzione

Se il debitore ritiene che il credito sia inesistente, prescritto o estinto, può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). In questo caso non è sempre necessario citare la banca, poiché la questione riguarda il titolo esecutivo.

2.5. Istanza di sospensione

È possibile chiedere al giudice la sospensione del pignoramento (art. 624 c.p.c.) per gravi motivi, ad esempio se il prelievo impedisce al debitore di far fronte ai bisogni essenziali. Il giudice valuterà la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora prima di concedere la sospensione .

3. Difese e strategie del debitore

3.1. Verifica dei vizi di notifica

È fondamentale controllare che l’atto sia stato notificato da un soggetto abilitato e con le modalità previste dalla legge. Un vizio di notifica può rendere l’atto nullo ma sanabile . L’opposizione deve essere tempestiva.

3.2. Tutela del minimo vitale

Se il conto riceve emolumenti da lavoro o da pensione, la banca deve lasciare sul conto un importo pari al triplo dell’assegno sociale (circa 1.509,81 € per il 2025). Solo la parte eccedente può essere pignorata.

3.3. Conti cointestati

Se il conto è intestato a più persone, il debitore può eccepire che le somme non sono tutte di sua proprietà. La banca dovrebbe bloccare solo la quota di spettanza del debitore, salvo presunzione di comproprietà.

3.4. Coordinamento con altri pignoramenti

Se sullo stesso conto sono presenti altri pignoramenti, occorre coordinare le procedure. Il debitore deve informare il giudice e la banca dell’esistenza di più pignoramenti per evitare prelievi superiori al dovuto .

3.5. Richiesta di rateizzazione o saldo e stralcio

In presenza di un pignoramento, il debitore può comunque richiedere la rateizzazione del debito o aderire a definizioni agevolate (rottamazioni). In tal caso l’Agente della Riscossione potrebbe sospendere o ridurre il prelievo dal conto.

3.6. Ricorso al giudice per vizi sostanziali

Se il pignoramento è illegittimo (es. credito prescritto, importo errato, mancanza del titolo esecutivo), è possibile proporre opposizione all’esecuzione e chiedere l’annullamento del pignoramento.

4. Strumenti alternativi e soluzioni pratiche

4.1. Rateizzazione del debito

L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a 72 rate (o oltre, in casi eccezionali). Ottenere la rateizzazione può evitare il pignoramento del conto corrente o ridurre l’importo sequestrato.

4.2. Definizioni agevolate (rottamazioni)

Le leggi di bilancio spesso introducono definizioni agevolate (rottamazioni) che permettono di estinguere il debito con sconto su sanzioni e interessi. Aderendo, il pignoramento può essere sospeso.

4.3. Sovraindebitamento e composizione della crisi

Le procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) consentono a consumatori, professionisti e imprese minori di proporre un piano di rientro con falcidia del debito. In presenza di pignoramento del conto corrente, la procedura sospende l’esecuzione e consente di ristrutturare i debiti.

4.4. Accordo con il creditore

Il debitore può proporre un saldo e stralcio al creditore per liberare il conto e chiudere il debito. Una trattativa assistita da un professionista può portare a un accordo vantaggioso.

5. Errori comuni da evitare

  1. Svuotare il conto dopo la notifica: i fondi accreditati entro 60 giorni sono comunque bloccati ; svuotare il conto non evita il pignoramento e può costituire comportamento fraudolento.
  2. Ignorare la tutela del minimo vitale: molti debitori non sanno che una parte dei depositi derivanti da stipendi/pensioni è impignorabile.
  3. Non verificare la notifica: una notifica irregolare può essere contestata; trascurarla comporta la perdita di difese.
  4. Confondere conti personali e aziendali: le somme su conti aziendali seguono regole diverse; è importante distinguerle.
  5. Non richiedere una rateizzazione: la rateizzazione può ridurre l’impatto del pignoramento; non richiederla per tempo è un errore.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Limiti e modalità del pignoramento del conto corrente

AspettoRegolaRiferimento
Fondi pignorabili al momento della notificaTutte le somme disponibili sul conto fino a concorrenza del creditoArt. 543 c.p.c.
Fondi successiviAnche le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica sono vincolateCass. 5 nov 2025
Limite minimo vitaleTriplo dell’assegno sociale per somme derivanti da stipendi/pensioniArt. 545 c.p.c.
Conti cointestatiPignorabile solo la quota del debitore, salvo presunzione di comproprietàGiurisprudenza
Prelievo degli interessiGli interessi maturati durante il blocco sono anch’essi pignorabili entro i 60 giorniInterpretazione giurisprudenziale

6.2. Rimedi del debitore

RimedioQuando utilizzarloTempi
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Se l’atto di pignoramento è viziato (notifica irregolare, importo errato)20 giorni dalla notifica
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Se il debito non esiste, è prescritto o già estinto60 giorni dalla notifica del titolo
Istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.)Se vi sono gravi motivi (es. violazione minimo vitale)In qualunque momento, ma prima dell’assegnazione
Rateizzazione/rottamazionePer diluire o ridurre l’importo del debitoPresentare domanda all’Agenzia prima o dopo il pignoramento
Procedura di sovraindebitamentoIn caso di debiti elevati e insolvenzaPresentare istanza all’OCC

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Il pignoramento blocca solo le somme presenti al momento della notifica?
    No. Include anche i versamenti fatti entro 60 giorni dalla notifica .
  2. Posso utilizzare il conto dopo il pignoramento?
    Puoi continuare a versare e prelevare, ma le somme vincolate restano bloccate. La banca non può prelevare oltre l’importo pignorato.
  3. Cosa succede se la banca versa le somme prima dell’ordinanza?
    È un comportamento scorretto; il pagamento è inefficace e la banca potrebbe essere responsabile .
  4. Il pignoramento su conto cointestato blocca tutto?
    No. In teoria, blocca solo la quota di proprietà del debitore. Tuttavia la banca può bloccare l’intero saldo in via cautelativa, finché il giudice non determina la quota.
  5. Sono pensionato: quanto mi possono pignorare?
    La parte eccedente il triplo dell’assegno sociale è pignorabile. Il prelievo non può superare 1/5 della pensione netta (o altre percentuali in caso di più pignoramenti).
  6. Come faccio a sospendere il pignoramento del mio conto?
    Puoi presentare un’istanza di sospensione per gravi motivi (art. 624 c.p.c.), allegando documenti che dimostrino la necessità di avere accesso ai fondi per esigenze vitali.
  7. Posso spostare i soldi su un altro conto per evitarne il pignoramento?
    No. I versamenti su altri conti possono essere considerati atti fraudolenti. Inoltre, il creditore può procedere a nuovi pignoramenti.
  8. Il pignoramento del conto riguarda anche i conti aziendali?
    Sì, ma l’azienda può eccepire che il blocco impedisce l’attività. Il giudice valuta caso per caso.
  9. Quando scade il vincolo sui fondi?
    Dopo 60 giorni se non interviene l’ordinanza di assegnazione o se la banca non versa le somme .
  10. Posso utilizzare le procedure di sovraindebitamento per liberarmi dal pignoramento?
    Sì. Con la procedura di sovraindebitamento si bloccano le esecuzioni e si propone un piano di rientro.

8. Esempi pratici

8.1. Pignoramento di un conto stipendio

Mario riceve uno stipendio mensile di 1.600 € accreditato sul suo conto. Il creditore notifica un pignoramento il 1° marzo 2025 per 5.000 €. La banca blocca le somme presenti (800 €) e anche gli stipendi accreditati a marzo e aprile, trattenendo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. Dopo 60 giorni, il vincolo cessa; eventuali versamenti successivi non sono pignorati, salvo nuovo atto.

8.2. Pignoramento di conto cointestato

Giulia ha un conto cointestato con il marito. Subisce un pignoramento per 10.000 €. La banca blocca l’intero saldo di 6.000 €, ma in giudizio Giulia dimostra che 4.000 € provengono dal marito e che la sua quota è solo il 50%. Il giudice riduce la somma pignorata a 3.000 €.

8.3. Opposizione per notifica irregolare

L’Agente della Riscossione notifica il pignoramento via PEC da un indirizzo non registrato. Il debitore, tramite l’Avv. Monardo, propone opposizione agli atti esecutivi deducendo nullità della notifica. Il giudice accoglie e annulla il pignoramento .

9. Conclusione

Il pignoramento del conto corrente è uno strumento potente nelle mani dei creditori, ma deve rispettare norme precise. La decisione della Cassazione del 5 novembre 2025 ha chiarito che il vincolo si estende ai fondi depositati nei 60 giorni successivi . Il correntista deve conoscere i suoi diritti, in particolare i limiti di pignorabilità, il minimo vitale e la tutela dei conti cointestati. È fondamentale verificare la regolarità dell’atto e, se necessario, proporre opposizioni e richieste di sospensione.

Per difendersi efficacemente, è consigliabile affidarsi a un professionista che conosca la normativa e la giurisprudenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono assistenza specializzata: analisi dell’atto di pignoramento, opposizioni, negoziazione di piani di rientro, accesso alle procedure di sovraindebitamento. Grazie alle loro competenze in diritto bancario e tributario, possono trovare soluzioni personalizzate e bloccare il pignoramento prima che esaurisca le risorse del conto.

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