Introduzione
L’avviso bonario è la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente quando, in seguito a controlli automatizzati o formali della dichiarazione dei redditi, emergono irregolarità o differenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente dovuto.
Per chi deve gestire il tributo dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) le conseguenze possono essere rilevanti: una mera svista di compilazione può trasformarsi in sanzioni, interessi e iscrizione a ruolo, con il rischio di pignoramenti, ipoteche o blocchi dell’attività d’impresa. Capire come affrontare un avviso bonario, quali sono i termini per rispondere o pagare e quali difese sono a disposizione del contribuente è dunque fondamentale. La normativa italiana prevede procedure dettagliate e, negli ultimi anni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tracciato principi importanti su quando la comunicazione è obbligatoria e quali effetti produce. Tutto questo richiede un approccio multidisciplinare che coniughi competenze legali, tributarie e contabili.
Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo nasce proprio per fornire questo supporto integrato. Cassazionista e coordinatore di un team di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario e tributario, l’Avv. Monardo è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (legge 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Queste qualifiche testimoniano un percorso professionale dedicato alla tutela del contribuente e dell’imprenditore in situazioni di difficoltà. Lo studio analizza puntualmente l’avviso bonario, valuta l’esistenza di errori o illegittimità, predispone eventuali ricorsi, richiede la sospensione dell’atto, avvia trattative con l’Amministrazione finanziaria, pianifica piani di rientro sostenibili e ricorre, se necessario, agli strumenti giudiziali o stragiudiziali come l’esdebitazione o l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
In questo articolo, aggiornato al 22 maggio 2026, analizziamo in modo sistematico il tema “avviso bonario per errori nella dichiarazione IRES”. Dopo aver illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale, descriveremo le procedure da seguire passo passo, le strategie di difesa e gli strumenti alternativi a disposizione del contribuente. Concluderemo con tabelle riepilogative, una sezione di domande frequenti e simulazioni numeriche. L’obiettivo è offrire una guida operativa e comprensibile ma al tempo stesso fondata su fonti ufficiali: leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate e sentenze delle Corti.
Se hai ricevuto un avviso bonario o vuoi prevenire possibili contestazioni, non rimandare: rivolgiti subito a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono disponibili per una valutazione personalizzata e immediata.
📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La normativa di riferimento: art. 36‑bis DPR 600/1973 e Statuto del contribuente
L’avviso bonario ha la sua base normativa principale nell’articolo 36‑bis del D.P.R. 600/1973. Questa disposizione affida all’Amministrazione finanziaria il compito di procedere alla liquidazione delle imposte sui redditi tramite controlli automatizzati. Il comma 3 stabilisce che, quando dai controlli emergono differenze rispetto a quanto dichiarato, l’ente deve comunicare l’esito al contribuente, il quale dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti o correzioni . Il legislatore ha voluto evitare la formazione di ruoli e cartelle senza un preventivo confronto, così da ridurre gli errori e consentire il pagamento con sanzioni ridotte.
La disciplina dell’avviso bonario è integrata dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). L’articolo 6 prevede che, prima dell’iscrizione a ruolo di somme derivanti da controlli automatizzati, l’Agenzia delle Entrate inviti il contribuente a fornire chiarimenti. La comunicazione deve concedere un termine congruo – almeno 30 giorni – e l’atto emesso in violazione di tale obbligo è nullo . Nel medesimo articolo si ribadisce l’obbligo dell’Amministrazione di comunicare al contribuente i fatti e le circostanze che possono comportare il diniego di un credito o l’irrogazione di sanzioni .
Un terzo pilastro normativo è l’art. 3 del D.Lgs. 462/1997, che disciplina le modalità di riscossione delle somme a seguito dei controlli formali e automatizzati. La norma stabilisce che le somme devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione e prevede che le sanzioni siano ridotte a due terzi . Con il D.Lgs. 108/2024, entrato in vigore il 4 settembre 2024, il termine di pagamento è stato portato da 30 a 60 giorni per le comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025, estendendo così il periodo per fornire chiarimenti o versare quanto richiesto . Il decreto ha inoltre previsto termini di 90 giorni quando la comunicazione è consegnata digitalmente tramite il canale dell’intermediario (ad esempio il commercialista). Queste modifiche mirano a rendere più equilibrato il rapporto Fisco-contribuente e si applicano anche alle rate successive dei piani di pagamento.
È importante sottolineare che l’avviso bonario non è un atto di accertamento, ma una comunicazione preliminare che consente al contribuente di sanare errori materiali o aritmetici. Se l’Amministrazione intende rettificare la dichiarazione per questioni di interpretazione, deve ricorrere alla procedura di accertamento ordinario, con la notifica dell’avviso di accertamento che può essere impugnato dinanzi al giudice tributario . Ciò conferma la differenza tra controllo automatizzato (limitato alla correzione di errori evidenti) e accertamento, che implica un’indagine più profonda.
Nella Tabella 1 vengono sintetizzati i principali riferimenti normativi che regolano l’avviso bonario e le relative sanzioni.
Tabella 1 – Sintesi normativa sull’avviso bonario
| Riferimento normativo | Contenuto essenziale | Termini e benefici |
|---|---|---|
| Art. 36‑bis DPR 600/1973 | Controllo automatizzato delle dichiarazioni; comunicazione al contribuente di errori aritmetici o discrepanze; possibilità di fornire chiarimenti o di pagare con sanzioni ridotte . | 60 giorni per rispondere; sanzioni ridotte (10% o 8,33% per IRES) se pagamento avviene entro il termine; omissione della comunicazione comporta nullità dell’atto successivo. |
| Art. 6 Statuto del contribuente (L. 212/2000) | Obbligo di preventiva comunicazione e invito a fornire chiarimenti; gli atti emessi in violazione sono nulli . | Termine minimo di 30 giorni (oggi 60/90 giorni con D.Lgs. 108/2024); tutela del diritto di difesa del contribuente. |
| Art. 3 D.Lgs. 462/1997, modificato dal D.Lgs. 108/2024 | Regolamenta la riscossione delle somme dopo i controlli formali e automatizzati; fissa il termine di 60 giorni per il pagamento e riduce le sanzioni a due terzi; con il D.Lgs. 108/2024 i termini sono stati estesi a 60 giorni per le comunicazioni dal 1° gennaio 2025 . | 60 giorni per pagare; sanzioni ridotte a 2/3; interessi calcolati fino al mese precedente alla comunicazione. |
| Circolari dell’Agenzia delle Entrate (199/E/1996, 9/E/2023, ecc.) | Forniscono istruzioni operative sull’uso del controllo automatizzato e sulla riduzione delle sanzioni; enfatizzano l’obbligo dell’avviso bonario e la possibilità di utilizzare il servizio telematico CIVIS per fornire chiarimenti. | Chiariscono modalità di comunicazione, gestione delle irregolarità e utilizzo di servizi telematici. |
1.2 Giurisprudenza recente sulla validità e impugnabilità dell’avviso bonario
Nel corso degli anni la giurisprudenza ha definito i confini dell’avviso bonario, stabilendo quando la sua omissione rende illegittimo l’atto di riscossione e se l’avviso stesso sia impugnabile. Di seguito si sintetizzano le principali sentenze e ordinanze rilevanti.
- Cassazione n. 13499/2020 – La Corte ha stabilito che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può essere validamente notificata senza preventiva comunicazione, se l’attività dell’ufficio si limita a correggere errori aritmetici o a riscuotere imposte dichiarate ma non versate; la comunicazione è invece obbligatoria quando sono necessari chiarimenti o vi sono incertezze . La stessa decisione ha richiamato l’art. 6 dello Statuto per sottolineare che, in presenza di errori che richiedono un’interlocuzione con il contribuente, l’omissione dell’avviso bonario integra causa di nullità .
- Cassazione n. 6248/2024 – La Corte ha riconosciuto che la mancanza o irregolarità dell’avviso bonario comporta la riduzione delle sanzioni al 10% (o a un terzo) delle imposte dovute . La pronuncia ribadisce che l’avviso bonario è parte integrante del procedimento e non può essere omesso; se ciò avviene, al contribuente spetta una significativa riduzione sanzionatoria .
- Cassazione ord. n. 18078/2024 – Questa ordinanza ha precisato che la comunicazione non è necessaria quando la differenza tra quanto dichiarato e quanto richiesto deriva esclusivamente dal mancato pagamento di somme già dichiarate; in tal caso la cartella è legittima anche senza avviso bonario . Questo principio, confermato anche dall’ordinanza n. 12984/2025, serve a distinguere tra omissione di pagamenti e errori di compilazione.
- Cassazione ord. n. 12984/2025 – La Corte ha ribadito che l’obbligo di comunicazione sussiste solo in presenza di errori o incertezze nella dichiarazione; se le somme richieste derivano da imposte dichiarate ma non versate, l’avviso bonario non è necessario . L’ordinanza sottolinea inoltre che la funzione del controllo automatizzato è limitata all’individuazione di errori evidenti e non consente all’Amministrazione di fare valutazioni discrezionali.
- Cassazione ord. n. 9759/2024 – La Corte ha annullato una cartella di pagamento perché l’Agenzia aveva utilizzato il controllo automatizzato per disconoscere un credito d’imposta; un simile intervento richiede un vero e proprio accertamento, non essendo un mero errore aritmetico . Tale pronuncia rafforza il principio secondo cui la procedura di art. 36‑bis non può essere utilizzata per affrontare questioni interpretative.
- Cassazione ord. n. 30320/2025 – Secondo questa ordinanza, in caso di credito esposto ma non utilizzato, l’Amministrazione non può procedere alla riscossione tramite avviso bonario; la cartella è legittima solo se il credito è stato effettivamente utilizzato in compensazione . La Corte ha ritenuto che indicare un credito inesistente è una irregolarità formale e non implica necessariamente un indebito vantaggio, tutelando il contribuente da pretese eccessive.
- Cassazione ord. n. 7226/2026 – Questa ordinanza (marzo 2026) ha affermato che l’avviso bonario è atto impugnabile ma non vincolante: il contribuente può decidere se contestarlo immediatamente o attendere la notifica della cartella; la mancata impugnazione dell’avviso non preclude la possibilità di impugnare la cartella successiva . La pronuncia risolve le precedenti divergenze in giurisprudenza e conferma il carattere facoltativo del ricorso.
- Cassazione ord. n. 5635/2026 – La Corte ha affrontato la responsabilità del commercialista o consulente che predispone e trasmette la dichiarazione errata: qualora il professionista commetta colpa grave, può essere chiamato a rispondere solidalmente con il contribuente . Questa decisione evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati.
- Cassazione ord. n. 3588/2026 – L’ordinanza ha stabilito che quando un atto è annullato in autotutela perché manifestamente illegittimo, l’Amministrazione deve rimborsare le spese del contribuente . Ciò conferma la tutela dei diritti processuali del contribuente e può incentivare la presentazione di istanze di autotutela avverso avvisi bonari infondati.
Le sentenze e ordinanze citate delineano un quadro sempre più chiaro: l’avviso bonario è obbligatorio quando sussistono errori o incertezze, è impugnabile (anche se la sua impugnazione è facoltativa) e consente la riduzione delle sanzioni. L’omissione della comunicazione può comportare la nullità dell’atto successivo o la riduzione delle sanzioni, mentre la procedura non può essere utilizzata per contestare crediti fiscali interpretativi o per recuperare somme non dovute.
1.3 Altre fonti normative e novità del 2025–2026
Nel 2025 e 2026 il legislatore ha introdotto ulteriori novità che interessano i contribuenti che ricevono avvisi bonari.
- Estensione del termine di pagamento a 60 giorni e riduzione delle sanzioni – Il già menzionato D.Lgs. 108/2024 ha ampliato da 30 a 60 giorni il termine per pagare le somme richieste o fornire chiarimenti, con riduzioni delle sanzioni fino all’8,33% per i controlli automatizzati e al 16,67% per i controlli formali . La normativa prevede che il termine decorra dalla data di elaborazione della comunicazione; le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2024 continuano a essere soggette al termine di 30 giorni. .
- Riforma della giustizia tributaria – La legge n. 130/2022 ha riformato il sistema delle Commissioni tributarie, creando le Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e rafforzando la professionalità dei giudici tributari. Questo si traduce in tempi più brevi e maggiore uniformità di giurisprudenza. Dal 2023 la competenza per le controversie in materia di avviso bonario continua a essere della giustizia tributaria, ma l’aggiornamento sui giudici specializzati può favorire l’accoglimento di eccezioni fondate.
- Statuto del contribuente e revisione sanzioni – La legge di delega fiscale 2023–2024 ha previsto una revisione complessiva delle sanzioni e del sistema di riscossione. Si ipotizza di integrare nello Statuto una forma di compliance collaborativa, potenziando il ruolo dei servizi telematici (CIVIS, PEC, cassetto fiscale). Tali riforme, alcune ancora in fase di attuazione al 2026, mirano a semplificare il rapporto con il Fisco e a ridurre il contenzioso.
2. Procedura passo passo dopo la ricezione dell’avviso bonario
Ricevere un avviso bonario può generare ansia, ma affrontare la situazione con metodo consente di evitare sanzioni e contenziosi. Ecco una guida dettagliata basata sulla normativa vigente e sulla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
2.1 Verifica dei dati e identificazione dell’errore
- Leggere attentamente la comunicazione: l’avviso bonario indica la tipologia di controllo (automizzato art. 36‑bis o formale art. 36‑ter), l’anno d’imposta di riferimento, gli errori rilevati e le somme dovute (imposta, interessi, sanzioni). È fondamentale verificare che l’avviso sia riferito alla propria società, che il codice fiscale sia corretto e che l’imposta contestata sia l’IRES.
- Confrontare i dati con la dichiarazione originaria e con eventuali rettifiche: spesso gli errori riguardano riporto di crediti, errata indicazione di oneri deducibili o dettagli non coerenti con i quadri di bilancio. Confrontare riga per riga consente di capire se si tratta di un semplice errore di digitazione o di una discrepanza sostanziale.
- Verificare la tipologia di errore: se l’errore è aritmetico (ad esempio un calcolo sbagliato), l’avviso rientra nel controllo automatizzato; se l’Agenzia contesta documentazione mancante o richiede chiarimenti su costi deducibili, si tratta di controllo formale. In quest’ultimo caso, la comunicazione può richiedere l’invio di documenti entro 30 giorni.
- Controllare i termini di pagamento o di risposta: per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 i termini sono di 60 giorni; per le comunicazioni recapitate tramite intermediario possono arrivare a 90 giorni . Le comunicazioni elaborate prima di tale data hanno invece un termine di 30 giorni . È importante individuare la data di elaborazione, che può differire da quella di ricezione.
- Accedere al cassetto fiscale e al servizio CIVIS: tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente o il professionista può consultare i dettagli della comunicazione, verificare eventuali pagamenti già effettuati e inviare richieste di correzione. Il servizio CIVIS consente di inoltrare segnalazioni e allegare documenti per chiarire l’errore.
2.2 Opzioni del contribuente: pagamento, correzione o contestazione
Una volta verificato l’errore, il contribuente può scegliere tra varie opzioni:
- Pagamento integrale entro il termine: consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni (10% o 8,33% dell’imposta per il controllo automatizzato) e di evitare l’iscrizione a ruolo. Il pagamento avviene tramite modello F24, indicando i codici tributo specifici e beneficiando dell’eventuale rateazione (fino a 8 rate trimestrali per importi oltre 5.000 euro). Ricordiamo che il mancato versamento di una rata comporta la perdita dei benefici e l’iscrizione a ruolo delle somme residue.
- Richiesta di correzione (istanza di sgravio): se il contribuente ritiene che l’avviso contenga errori, può presentare una richiesta di rettifica tramite il servizio CIVIS o attraverso un’istanza scritta (anche via PEC) all’ufficio competente. Occorre allegare documenti giustificativi (fatture, bilanci, certificazioni) e motivare l’errore. L’ufficio ha l’obbligo di rispondere entro il termine previsto (in genere 30 giorni) e, in caso di accoglimento, emette una nuova comunicazione o annulla l’avviso.
- Ravvedimento operoso: se l’errore riguarda il versamento insufficiente dell’imposta dichiarata (ad esempio omissione di una rata di acconto), il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, versando spontaneamente l’imposta e le sanzioni ridotte prima di ricevere la comunicazione. Ciò permette di ridurre ulteriormente le sanzioni e di evitare l’avviso bonario.
- Impugnazione dell’avviso bonario: secondo la giurisprudenza, l’avviso bonario è un atto autonomamente impugnabile, anche se la sua impugnazione è facoltativa . In determinati casi può essere utile ricorrere subito alla Corte di giustizia tributaria, soprattutto quando l’importo contestato è rilevante o la pretesa risulta manifestamente illegittima (ad esempio perché l’errore è interpretativo e non aritmetico ). Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o entro 90 giorni se la comunicazione è stata consegnata tramite intermediario.
2.3 Termini e scadenze da rispettare
La gestione dell’avviso bonario richiede attenzione ai termini. Per praticità, nella Tabella 2 si riassumono le principali scadenze.
Tabella 2 – Termini per il pagamento o la contestazione dell’avviso bonario
| Situazione | Termine standard | Termine esteso | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Comunicazioni elaborate fino al 31/12/2024 | 30 giorni per il pagamento o per inviare chiarimenti | – | Art. 36‑bis e art. 3 D.Lgs. 462/1997 nella versione previgente |
| Comunicazioni elaborate dal 1/1/2025 | 60 giorni per il pagamento o per inviare chiarimenti | 90 giorni se la comunicazione è consegnata tramite intermediario | D.Lgs. 108/2024 |
| Presentazione del ricorso | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | 90 giorni se la comunicazione è recapitata tramite intermediario | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (termine ordinario per l’impugnazione), ordinanza Cass. 7226/2026 |
| Istanza di sgravio o istanza di autotutela | Preferibilmente entro il termine per il pagamento, così da sospendere l’iscrizione a ruolo | – | Circolari Agenzia Entrate (CIVIS) |
Rispettare questi termini è fondamentale per evitare l’iscrizione a ruolo e l’emissione di una cartella di pagamento. Nel dubbio, è consigliabile presentare la richiesta di correzione o il ricorso con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
2.4 Cosa accade se non si risponde o non si paga
Se il contribuente ignora l’avviso bonario, l’Amministrazione procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e all’emissione della cartella di pagamento. La cartella comporta costi aggiuntivi (compenso di riscossione e interessi di mora) e può essere seguita da azioni esecutive: pignoramento di conti correnti, fermi amministrativi, ipoteche su immobili. Una volta iscritta a ruolo, le sanzioni ritornano a quelle ordinarie (30% per le violazioni automatizzate, 60% per quelle formali), salvo eventuali sanatorie legislative. Inoltre, il contribuente può essere iscritto nella lista dei morosi con conseguenze reputazionali e restrizioni nell’accesso al credito.
Affrontare l’avviso bonario nei termini permette quindi di evitare l’aggravarsi della situazione. Nel paragrafo successivo analizzeremo le possibili strategie di difesa.
3. Difese e strategie legali
L’avviso bonario può essere contestato su diversi piani: dalla mancata comunicazione alla illegittimità del contenuto, fino alla richiesta di riduzione delle sanzioni. Vediamo le principali strategie basate sulla legge e sulla giurisprudenza.
3.1 Vizi formali e violazioni procedurali
- Omissione o tardiva comunicazione: se l’Agenzia delle Entrate ha emesso direttamente la cartella senza inviare l’avviso bonario (o l’ha inviato oltre i termini), l’atto successivo è viziato. La violazione degli articoli 36‑bis DPR 600/1973 e 6 dello Statuto del contribuente comporta la nullità della cartella . In questo caso il contribuente può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria e chiedere l’annullamento dell’atto. La Cassazione ha precisato che la comunicazione è obbligatoria quando vi sono errori o incertezze nella dichiarazione e la sua omissione integra vizio radicale .
- Utilizzo improprio del controllo automatizzato: l’Agenzia non può utilizzare l’art. 36‑bis per disconoscere crediti o effettuare valutazioni discrezionali. In tali casi la procedura corretta è l’accertamento ordinario con i relativi avvisi e contraddittori . Qualora un avviso bonario contestasse la detrazione di un credito IRES per un’interpretazione di legge, il contribuente può eccepire l’incompetenza dell’ufficio e chiedere l’annullamento.
- Errore nel calcolo degli importi: a volte gli avvisi contengono errori materiali (totali sbagliati, interessi calcolati su periodi errati). In questi casi si può presentare una richiesta di correzione tramite CIVIS allegando la documentazione contabile. Se l’ufficio non accoglie la richiesta, si può impugnare l’avviso e far valere l’errore davanti al giudice.
- Decadenza del potere di controllo: l’amministrazione fiscale ha cinque anni per notificare l’avviso bonario dalla data di presentazione della dichiarazione. Decorsi tali termini, la pretesa è decaduta e l’atto può essere annullato. Questo aspetto va verificato quando l’avviso arriva a distanza di molti anni dal periodo d’imposta.
3.2 Contestazione dell’imposta e del merito
Oltre agli aspetti formali, è possibile contestare nel merito l’imposta richieste:
- Esposizione di crediti non utilizzati: se l’avviso bonario contesta la mancata indicazione di un credito IRES, ma il credito non è stato effettivamente utilizzato (compensato) dalla società, la Corte ha chiarito che l’Amministrazione non può procedere alla riscossione . Il contribuente può quindi chiedere l’annullamento dell’avviso per mancanza di indebito vantaggio.
- Compensazioni corrette ma non riconosciute: spesso le società utilizzano crediti d’imposta per compensare l’IRES. Se l’Agenzia contesta la compensazione in quanto crediti non spettanti ma il contribuente dispone di documentazione idonea (certificazioni, rimborsi, sentenze), può opporsi e dimostrare la legittimità della compensazione. Questo può richiedere un contraddittorio tecnico-contabile e l’assistenza di un professionista.
- Errori dell’intermediario: la responsabilità del commercialista o dell’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione può essere invocata quando l’errore è dovuto a colpa grave del professionista . Il contribuente può rivalersi sul professionista per il danno subito e allegare tale circostanza alla propria difesa.
- Violazione di principi costituzionali: la Corte ha più volte richiamato l’art. 53 della Costituzione (capacità contributiva) nel dichiarare illegittima la pretesa di recuperare crediti non utilizzati via controllo automatizzato . È quindi possibile sostenere che l’avviso bonario, in quanto privo di motivazione, viola il principio di legalità tributaria e della giusta imposizione.
3.3 Richiesta di riduzione delle sanzioni o annullamento delle stesse
Quando l’avviso bonario è regolarmente emesso ma contiene un errore materiale dell’Amministrazione (ad esempio omissione di avviso non obbligatoria o importi calcolati male), il contribuente può chiedere la riduzione delle sanzioni. La Cassazione ha stabilito che l’omissione dell’avviso bonario comporta la riduzione delle sanzioni al 10% della maggiore imposta . Anche se l’avviso è stato emesso ma non rispetta i contenuti minimi (come la descrizione dell’errore), è possibile far valere questo principio.
Inoltre, la possibilità di pagare in forma agevolata con la riduzione delle sanzioni è prevista dall’art. 36‑bis stesso e dal D.Lgs. 462/1997: se si paga entro i termini, la sanzione è ridotta a un terzo (o a due terzi per le violazioni formali). Se il pagamento avviene in ritardo ma prima dell’iscrizione a ruolo, si applicano sanzioni incrementali, ma sempre inferiori rispetto alle sanzioni ordinarie.
3.4 Strumenti processuali: ricorso, autotutela e sospensione
Quando non è possibile risolvere l’avviso bonario in via amministrativa, restano a disposizione del contribuente diversi strumenti processuali:
- Ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado: come accennato, l’avviso bonario è impugnabile. Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 (o 90) giorni dalla notifica e depositato nel portale telematico della giustizia tributaria. È consigliabile indicare tutte le eccezioni (formali e di merito), allegare la documentazione e richiedere l’eventuale sospensione dell’esecuzione.
- Istanza di autotutela: si tratta di un rimedio amministrativo con cui si chiede all’ufficio di annullare o rettificare l’avviso bonario per evidente illegittimità. L’istanza può essere presentata anche dopo la scadenza del termine per il ricorso e non sospende automaticamente i termini di pagamento, ma nella pratica l’Agenzia spesso sospende l’iscrizione a ruolo in attesa della decisione. Se l’amministrazione riconosce l’errore in autotutela, il contribuente ha diritto al rimborso delle spese sostenute .
- Sospensione cautelare: durante il processo, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’atto impugnato qualora ricorrano gravi motivi e la riscossione comporti un danno irreparabile. La sospensione blocca le procedure esecutive fino alla definizione del contenzioso.
3.5 Ruolo dello Studio legale e benefici della consulenza specialistica
Le norme e la giurisprudenza sull’avviso bonario sono complesse e in continua evoluzione. Affidarsi allo Studio legale Monardo significa beneficiare di:
- Analisi personalizzata della comunicazione: i professionisti esaminano l’atto, identificano l’errore e verificano la corretta applicazione delle norme.
- Difesa in giudizio: lo studio è abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle Corti di giustizia tributaria, con competenze specifiche in diritto bancario e tributario. Questo assicura una strategia difensiva efficace e aggiornata.
- Gestione della crisi: se l’avviso bonario si inserisce in una situazione di sovraindebitamento, l’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione.
- Trattative e piani di rientro: in caso di debiti tributari elevati, è possibile negoziare con l’Agenzia piani di pagamento personalizzati sfruttando le norme sulla dilazione e sulle definizioni agevolate (rottamazione quater, definizione agevolata, transazione fiscale). Lo studio verifica l’ammissibilità e cura la procedura.
4. Strumenti alternativi e definizione agevolata dei debiti
Quando il pagamento integrale di quanto richiesto dall’avviso bonario appare oneroso, esistono strumenti che consentono di ridurre o rateizzare il debito. Questi strumenti sono soggetti a continui aggiornamenti legislativi; occorre perciò verificare se risultano attivi alla data in cui si decide di accedervi.
4.1 Rottamazione quater e definizione agevolata
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione quater (definizione agevolata dei ruoli), permettendo ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2021 pagando solo l’imposta e gli interessi, con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora. Le domande andavano presentate entro il 30 aprile 2023 e i pagamenti dovevano seguire un piano rateale. Al 2026 la rottamazione quater è in fase di completamento: la prossima scadenza per i debiti rottamati è il 31 maggio 2026 (con 5 giorni di tolleranza) . Chi non versa le rate perde il beneficio e torna a pagare l’importo integrale del debito.
La rottamazione quinquies è stata introdotta dalla legge di bilancio 2026 e permette di definire i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento avviene in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interessi al 3% . Se al momento della lettura la rottamazione quinquies non è più attiva, occorre ignorarne l’applicazione. È quindi fondamentale verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione la vigenza della misura.
4.2 Rateazione ordinaria e straordinaria
I contribuenti che non possono pagare l’intero importo dell’avviso bonario possono chiedere la rateazione. Esistono due tipi:
- Rateazione ordinaria: consente di dilazionare il pagamento dell’avviso fino a un massimo di 8 rate trimestrali se l’importo supera 5.000 euro. Per importi inferiori è previsto il pagamento in un’unica soluzione o in 3 rate. La richiesta deve essere presentata entro il termine di pagamento indicato nell’avviso.
- Rateazione straordinaria: prevista per importi molto elevati o per contribuenti in comprovate difficoltà economiche. Può prevedere fino a 72 rate mensili; richiede la presentazione di documentazione patrimoniale e reddituale. L’ente valuta la sostenibilità del piano e può concedere una garanzia fideiussoria. La rateazione straordinaria si applica soprattutto alle cartelle di pagamento, ma nulla vieta che l’Agenzia, in fase di avviso bonario, proponga un piano personalizzato.
4.3 Piani del consumatore, accordo di ristrutturazione e esdebitazione
Per i contribuenti in stato di sovraindebitamento (piccole e medie imprese, professionisti, consumatori), la legge 3/2012 e successive modifiche consentono di accedere a procedure di composizione della crisi. L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nei seguenti strumenti:
- Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale; consente di proporre ai creditori (compreso il Fisco) un piano di pagamento dilazionato e sostenibile, con eventuali riduzioni del debito e sospensione delle azioni esecutive.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto sia a consumatori sia a imprenditori sotto soglia; prevede un accordo con la maggioranza dei creditori e, se omologato dal tribunale, è vincolante anche per l’erario. Consente di falcidiare il debito, mantenere l’attività e ridurre gli interessi.
- Liquidazione controllata (esdebitazione): consente la liquidazione del patrimonio del debitore con la cancellazione dei debiti residui; è una procedura estrema ma permette di ripartire senza pendenze. Può essere opportuna quando l’avviso bonario si inserisce in una situazione di insolvenza irreversibile.
5. Errori comuni nelle dichiarazioni IRES e consigli pratici
Molti avvisi bonari derivano da errori banali che possono essere evitati con una corretta compilazione della dichiarazione. Ecco i più frequenti:
- Errato riporto di crediti o perdite: ad esempio, il credito d’imposta maturato l’anno precedente non viene riportato correttamente nel nuovo quadro RF o nel prospetto ACE. Ciò può generare un avviso per imposta non versata.
- Mancata indicazione degli acconti: se gli acconti versati non sono indicati nel modello, il sistema li considera omessi e genera un addebito. Occorre verificare i codici tributo e i mesi di competenza.
- Detrazione di costi non deducibili: alcuni costi (spese di rappresentanza oltre i limiti, omaggi superiori a 50 euro, accantonamenti per rischi) non sono deducibili o lo sono in misura limitata. Inserirli integralmente comporta un’avvertenza.
- Compensazioni errate: utilizzare crediti inesistenti o non spettanti tramite modello F24 comporta la sanzione del 30% e la restituzione del credito, con conseguente avviso bonario. È sempre opportuno attendere l’esito delle istanze di rimborso prima di compensare i crediti.
- Errori formali nella compilazione: inversione di colonne, indicazione di voci nei quadri sbagliati, mancata barratura di caselle obbligatorie. Questi errori generano segnalazioni, ma sono facilmente correggibili tramite dichiarazione integrativa.
Per evitare tali errori:
- Preparare la dichiarazione con un software aggiornato;
- Verificare i dati con il proprio commercialista;
- Conservare la documentazione a supporto dei crediti (certificazioni, CU, attestati di spesa);
- Utilizzare le dichiarazioni integrative per correggere eventuali errori prima che l’Agenzia invii la comunicazione;
- Monitorare costantemente il cassetto fiscale per individuare avvisi o anomalie.
6. Tabelle riepilogative degli strumenti difensivi, termini e sanzioni
Per agevolare la consultazione, si riportano alcune tabelle con i principali strumenti difensivi, le sanzioni applicabili e i benefici.
Tabella 3 – Strumenti difensivi e relativo effetto
| Strumento | Descrizione | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Istanza di sgravio o correzione tramite CIVIS | Segnalazione tempestiva all’ufficio dell’errore contenuto nell’avviso; possibile allegare documenti giustificativi. | Può comportare l’annullamento totale o parziale dell’avviso; sospende la riscossione se accolta. |
| Ravvedimento operoso | Pagamento spontaneo dell’imposta e delle sanzioni ridotte prima del ricevimento dell’avviso o entro i termini. | Riduzione sanzioni (da 1/10 a 1/5); evita l’avviso bonario e la cartella. |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | Impugnazione dell’avviso bonario o della cartella per contestare errori formali o di merito. | Può portare all’annullamento dell’atto e al rimborso delle spese; sospende la riscossione previa istanza cautelare. |
| Autotutela | Richiesta di annullamento per evidente illegittimità (ad esempio crediti non utilizzati, errore di persona). | Se accolta, annulla l’atto senza costi; riconosce il rimborso delle spese . |
| Rottamazione/quater/quinquies | Definizione agevolata dei ruoli con pagamento di soli tributi e interessi; esclude sanzioni. | Riduce notevolmente il debito; richiede adesione entro termini specifici . |
| Procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo, liquidazione) | Strumenti previsti dalla L. 3/2012 per soggetti sovraindebitati. | Consentono di ristrutturare i debiti, sospendere pignoramenti e talvolta ottenere la cancellazione dei debiti residui. |
Tabella 4 – Sanzioni e riduzioni per l’IRES (controllo automatizzato/formale)
| Tipologia di controllo | Sanzione ordinaria | Sanzione ridotta con pagamento entro i termini | Sanzione in caso di omissione dell’avviso | Riferimenti |
|---|---|---|---|---|
| Controllo automatizzato (art. 36‑bis) | 30% dell’imposta dovuta | 10% dell’imposta se pagamento entro 30/60 giorni (8,33% dal 1° settembre 2024) | 10% (o 1/3) dell’imposta se l’avviso è omesso | D.Lgs. 462/1997, D.Lgs. 108/2024, Cass. 6248/2024 |
| Controllo formale (art. 36‑ter) | 60% dell’imposta non versata | 20% dell’imposta con pagamento entro 30/60 giorni (16,67% dal 1° settembre 2024) | Riduzione proporzionale (generalmente 1/3) se avviso omesso | Art. 3 D.Lgs. 462/1997, D.Lgs. 108/2024 |
Le tabelle evidenziano come il pagamento tempestivo o la corretta contestazione dell’avviso permettano di ottenere riduzioni significative sulle sanzioni. Lo Studio legale Monardo supporta i clienti nel valutare quale strada percorrere in base alla convenienza economica e alla posizione processuale.
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di 20 domande ricorrenti con risposte orientate al punto di vista del contribuente.
1. Cos’è l’avviso bonario?
È una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate quando, a seguito di controlli automatizzati (art. 36‑bis) o formali (art. 36‑ter), emergono differenze o irregolarità nella dichiarazione. Non è un avviso di accertamento ma un invito a chiarire o pagare con sanzioni ridotte .
2. L’avviso bonario è obbligatorio?
Sì, è obbligatorio quando vi sono errori o incertezze nella dichiarazione; la sua omissione può rendere nulla la cartella successiva . Non è obbligatorio se le somme richieste derivano dal mancato pagamento di importi dichiarati .
3. In quanti giorni devo rispondere o pagare?
Per gli avvisi elaborati dal 1° gennaio 2025 hai 60 giorni (90 se consegnati tramite intermediario); per quelli precedenti il termine è di 30 giorni . Il ricorso deve essere presentato entro gli stessi termini.
4. Posso pagare a rate l’avviso bonario?
Sì, è possibile chiedere una rateazione ordinaria (massimo 8 rate trimestrali) o straordinaria (fino a 72 rate mensili), allegando documentazione economico-finanziaria. È necessario presentare la richiesta entro il termine di pagamento.
5. L’avviso bonario è impugnabile?
Sì, è impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria come atto che contiene una pretesa tributaria specifica. La Cassazione ha chiarito che l’impugnazione è facoltativa e non preclude il ricorso contro la cartella . L’impugnazione può essere opportuna per bloccare subito la riscossione.
6. Cosa succede se ignoro l’avviso bonario?
Il Fisco iscrive a ruolo le somme richieste e notifica la cartella di pagamento, con sanzioni e interessi più elevati. Inoltre può attivare procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche) e iscrivere il contribuente nella lista dei morosi. È quindi sconsigliabile ignorarlo.
7. Cosa posso fare se l’avviso contiene un errore evidente?
Puoi presentare un’istanza di sgravio tramite il servizio CIVIS o ricorso. Se l’errore riguarda il calcolo degli importi, l’ufficio provvederà alla correzione. È consigliabile allegare tutta la documentazione necessaria.
8. Ho indicato un credito che non ho utilizzato; posso ricevere un avviso bonario?
Secondo la Cassazione, l’indicazione di un credito non utilizzato è un’irregolarità formale e l’Agenzia non può iscrivere a ruolo somme derivanti da tale credito . Se ricevi un avviso in questo senso, puoi eccepire l’illegittimità dell’atto.
9. Le sanzioni possono essere ridotte se l’avviso è irregolare?
Sì, la Cassazione ha stabilito che la mancanza o irregolarità dell’avviso bonario comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo (10%) . Tale riduzione può essere richiesta nel ricorso.
10. Posso utilizzare la definizione agevolata (rottamazione) per l’avviso bonario?
L’avviso bonario in sé non rientra nella definizione agevolata, ma se non viene pagato e il debito viene iscritto a ruolo, potrà eventualmente essere inserito in una rottamazione quater o quinquies se tali misure sono attive .
11. Cosa succede se il commercialista sbaglia?
Se l’errore deriva da colpa grave del professionista, quest’ultimo può essere chiamato a rispondere dei danni . Puoi rivalerti sul commercialista e allegare la sua responsabilità nella difesa.
12. Posso evitare l’avviso bonario con il ravvedimento operoso?
Se ti accorgi dell’errore prima di ricevere l’avviso, puoi correggerlo tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, pagando l’imposta e la sanzione ridotta. In tal modo eviti l’avviso e la cartella.
13. Cosa sono i controlli formali e automatizzati?
Il controllo automatizzato (art. 36‑bis) verifica errori aritmetici e incoerenze, mentre il controllo formale (art. 36‑ter) richiede la presentazione di documenti per verificare detrazioni e spese. Solo nel secondo caso l’Agenzia può chiedere documenti; entrambe le procedure comportano l’invio dell’avviso bonario con termini per rispondere e per pagare.
14. Se pago l’imposta ma contesto le sanzioni posso ancora ricorrere?
È possibile pagare l’imposta dovuta e contestare solo le sanzioni. Puoi presentare istanza di autotutela o ricorso chiedendo la riduzione o l’annullamento delle sanzioni, senza pregiudicare la restituzione dell’imposta.
15. L’avviso bonario interrompe la prescrizione?
Sì, l’avviso bonario è un atto interruttivo della prescrizione e dà nuovo decorso ai termini di riscossione. Tuttavia, se l’avviso è nullo, non produce effetti e la prescrizione continua a decorrere. È quindi importante verificare la validità dell’atto.
16. Come funziona il ravvedimento operoso per sanare errori IRES?
Il ravvedimento operoso consente di correggere violazioni fiscali prima che l’Amministrazione le contesti, versando l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta. Le riduzioni variano in base al tempo trascorso: entro 14 giorni la sanzione è pari a 1/15 del minimo, entro 30 giorni è 1/10, entro un anno 1/7 e così via. Per i versamenti IRES è necessario utilizzare il modello F24 con i codici tributo corretti e, se l’errore deriva da una dichiarazione sbagliata, presentare una dichiarazione integrativa .
17. Cosa succede se presento una dichiarazione integrativa a favore dopo aver ricevuto l’avviso bonario?
Se l’avviso bonario è stato emesso e il contribuente presenta una dichiarazione integrativa a favore che dimostra l’inesistenza dell’irregolarità (ad esempio per un credito erroneamente contestato), l’Agenzia dovrà annullare o rettificare l’avviso. La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine per la dichiarazione successiva o entro cinque anni se si chiede il rimborso. Inviare l’integrativa dopo l’avviso non sospende automaticamente i termini, perciò è opportuno presentarla tempestivamente insieme a un’istanza di sgravio.
18. L’avviso bonario può essere definito tramite mediazione o conciliazione?
Sì, se la comunicazione sfocia in un ricorso, è possibile ricorrere alla mediazione tributaria (per atti fino a 50.000 euro) o alla conciliazione giudiziale in udienza. In entrambi i casi l’accordo con l’Ufficio comporta la riduzione delle sanzioni (al 35% in mediazione e al 40% in conciliazione) e la chiusura del contenzioso . La mediazione deve essere proposta prima del ricorso, mentre la conciliazione può avvenire in ogni stato e grado del giudizio.
19. Come evitare l’avviso bonario con buone pratiche?
L’adozione di un sistema di controlli interni, l’utilizzo di software aggiornati, la conservazione accurata della documentazione, la formazione del personale e la collaborazione con un professionista qualificato riducono drasticamente il rischio di ricevere un avviso bonario. Inoltre è utile monitorare il cassetto fiscale e rispettare puntualmente le scadenze degli acconti e dei saldi IRES. Se ci si accorge di un errore, è consigliabile porvi rimedio tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.
20. Che differenza c’è tra avviso bonario e avviso di accertamento?
L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità che precede l’iscrizione a ruolo e permette al contribuente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte. L’avviso di accertamento è invece un atto impositivo vero e proprio con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione o determina un maggior reddito, applicando imposta, sanzioni e interessi. L’avviso di accertamento segue un contraddittorio con il contribuente e può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica; l’avviso bonario, pur essendo impugnabile, non è obbligatorio nei casi di mancato pagamento di imposta già dichiarata .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio gli effetti dell’avviso bonario, proponiamo due simulazioni basate su ipotesi realistiche per una società di capitali soggetta a IRES.
8.1 Simulazione 1 – Errore aritmetico nella dichiarazione IRES
Scenario: La società Alfa S.r.l. presenta il modello Redditi 2025 dichiarando un reddito imponibile IRES di 500.000 euro. L’imposta dovuta al 24% è quindi 120.000 euro. A causa di un errore di trascrizione, nel quadro RN viene indicata un’imposta dovuta di 100.000 euro. Il contribuente paga l’acconto e il saldo sulla base di 100.000 euro. Il controllo automatizzato rileva l’errore aritmetico (mancanza di 20.000 euro di imposta) e invia l’avviso bonario.
Calcolo delle somme:
- Imposta non versata: 20.000 euro.
- Sanzione ordinaria (30%): 6.000 euro.
- Sanzione ridotta con pagamento entro 60 giorni (10%): 2.000 euro (oppure 1.666,67 euro se la comunicazione è successiva al 1° settembre 2024).
- Interessi: calcolati al tasso legale (ad esempio 2.5% annuo) dal 16° mese successivo alla dichiarazione fino al mese antecedente la comunicazione. Supponiamo che il controllo avvenga a luglio 2025 (13 mesi dopo la dichiarazione); gli interessi possono essere circa 2.5% * 20.000 * 1 anno = 500 euro (tasso ipotetico).
Esito: la società può pagare 22.500 euro (20.000 + 2.000 + 500) entro 60 giorni per chiudere la pendenza. Se paga dopo la scadenza, le sanzioni risalgono a 6.000 euro, portando l’importo totale a 26.500 euro. Se non risponde, le sanzioni salgono al 30% e verrà iscritta a ruolo la cartella con ulteriori spese di riscossione.
8.2 Simulazione 2 – Credito IRES non utilizzato e contestato
Scenario: La società Beta S.p.A. ha maturato nel 2024 un credito IRES di 30.000 euro per super deduzione di costi di ricerca e sviluppo. Nel modello Redditi 2025 la società indica il credito nel prospetto RU ma non lo utilizza in compensazione. L’Agenzia delle Entrate, con avviso bonario, contesta che il credito è inesistente e richiede il pagamento di 30.000 euro più sanzioni. La società si rivolge allo Studio legale Monardo.
Analisi:
- La Cassazione ha chiarito che se il credito è esposto ma non viene utilizzato, l’Amministrazione non può iscrivere a ruolo alcuna somma tramite avviso bonario . L’errore, semmai, è formale e può essere sanato con dichiarazione integrativa.
- L’avviso bonario è quindi illegittimo: non vi è imposta non versata e la società non ha tratto alcun indebito vantaggio. Lo Studio predispone un’istanza di autotutela e, in via subordinata, il ricorso al giudice tributario.
- In autotutela l’ufficio annulla l’avviso e riconosce il rimborso delle spese sostenute dalla società . Se l’ufficio negasse l’istanza, la società avrebbe buone possibilità di vittoria in giudizio, in quanto l’indicazione del credito non utilizzato non costituisce illecito.
8.3 Simulazione 3 – Omissione del versamento dell’IRES e rottamazione quater
Scenario: La società Gamma S.n.c. non ha versato l’IRES 2021 di 40.000 euro dichiarata. Nel 2022 riceve la cartella di pagamento senza aver ricevuto alcun avviso bonario. Decide di non impugnare la cartella e successivamente partecipa alla rottamazione quater per sanare il debito.
Calcolo:
- Imposta non versata: 40.000 euro.
- Sanzione ordinaria (30%): 12.000 euro.
- Interessi di mora e aggio: supponiamo 5.000 euro.
- In rottamazione quater, la società deve pagare solo imposta e interessi; le sanzioni e gli interessi di mora sono esclusi. Il debito da versare sarà quindi 45.000 euro (40.000 imposta + 5.000 interessi), rateizzato in 18 rate trimestrali. Pagando la prima rata, la società estingue le sanzioni e beneficia dello sconto.
- Tuttavia, se la società non versa due rate consecutive, perde i benefici e dovrà pagare l’intero importo originale con sanzioni .
Esito: la rottamazione quater è conveniente per chi ha debiti già iscritti a ruolo; tuttavia richiede puntualità nei pagamenti. Lo Studio legale Monardo assiste nella presentazione della domanda e nel rispetto delle scadenze.
10. Approfondimenti su IRES e tipologie di errori
L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) è l’imposta proporzionale che colpisce il reddito delle società di capitali, degli enti commerciali e non commerciali residenti e delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’aliquota ordinaria è fissata al 24% e la base imponibile è determinata partendo dall’utile civilistico e apportando le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) (D.P.R. 917/1986). Tra le principali variazioni si segnalano:
- Deduzioni e indeducibilità: alcuni costi sono integralmente deducibili (es. acquisto di beni strumentali), mentre altri sono soggetti a limitazioni. Ad esempio, le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti percentuali stabiliti dall’art. 108 del TUIR; le auto aziendali sono deducibili al 20% (al 70% se assegnate a dipendenti) per un costo massimo fiscalmente riconosciuto; le spese telefoniche sono deducibili all’80%. Gli interessi passivi sono deducibili entro il limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo) con trasporto della quota eccedente ai periodi successivi. Non rispettare questi limiti comporta variazioni in aumento e, se non correttamente applicate, può generare un avviso bonario.
- Regime delle società di comodo: le società che non superano determinati parametri di operatività sono considerate di comodo e subiscono una maggiorazione IRES del 10,5%. Omettere l’indicazione del valore della produzione o non adeguare gli imponibili può comportare l’iscrizione dell’imposta a ruolo.
- Incentivi e agevolazioni: il TUIR prevede diversi incentivi come l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), che consente una deduzione dal reddito imponibile commisurata agli incrementi di capitale proprio. Indicare l’ACE in misura errata – ad esempio utilizzando una percentuale diversa da quella vigente – determina un’errata diminuzione dell’imponibile e un conseguente avviso bonario. Con il super-ammortamento e l’iper-ammortamento, le imprese possono dedurre un importo superiore al costo effettivo dei beni, ma solo per investimenti in beni strumentali nuovi: inserire beni usati o non classificabili nella lista dell’allegato A della legge di bilancio comporta la perdita del beneficio e la conseguente rettifica.
- Errori nei prospetti di consolidato fiscale: le società che aderiscono al regime di tassazione di gruppo devono compilare i prospetti di consolidato. Omessi o errati riporti di perdite e utili da consolidare generano scostamenti tra imposta dovuta e versata. Un errore frequente è la mancata indicazione delle perdite fiscali riportate a nuovo, che riduce l’imposta dovuta e porta a una futura contestazione.
- Credito d’imposta per investimenti e ricerca: negli ultimi anni numerose misure hanno introdotto crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, formazione 4.0, ricerca e sviluppo, transizione ecologica. Ogni incentivo ha regole specifiche (massimali, utilizzo in compensazione, obbligo di certificazioni). La mancata conservazione della certificazione o l’utilizzo del credito oltre il massimale può portare alla revoca del beneficio e alla richiesta di restituzione mediante avviso bonario.
Oltre ai profili sostanziali, i profili formali rivestono un ruolo cruciale nella determinazione dell’IRES. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (ad esempio, il 30 novembre per i soggetti con esercizio solare), utilizzando il modello Redditi Società di capitali predisposto dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione può essere successivamente integrata:
- con dichiarazione correttiva nei termini, entro la scadenza ordinaria;
- con dichiarazione integrativa a favore, entro il termine di decadenza per il rimborso (cinque anni);
- con dichiarazione integrativa a sfavore, entro i termini di decadenza per l’accertamento (cinque anni).
Un errore nella compilazione può essere corretto tramite dichiarazione integrativa prima dell’avviso bonario, beneficiando del ravvedimento operoso. Se l’errore non viene corretto e genera un maggiore debito IRES, l’Agenzia segnala l’irregolarità con l’avviso bonario, concedendo al contribuente la possibilità di regolarizzare con sanzioni ridotte.
Tra gli errori ricorrenti che danno luogo a comunicazioni di irregolarità vi sono:
- Errata applicazione dell’aliquota: alcune società applicano erroneamente aliquote ridotte (ad esempio 12% per società agricole) senza averne i requisiti, generando minori versamenti.
- Esposizione di componenti positivi o negativi in sezioni errate: ad esempio indicare la plusvalenza da cessione di azienda tra i componenti straordinari anziché tra i redditi ordinari; ciò altera il reddito imponibile.
- Compensazioni indebite: utilizzare crediti di altre imposte (IVA, IRAP) per compensare l’IRES senza rispettare i limiti o senza aver presentato il modello di comunicazione previsto; la procedura automatizzata registra l’errore e invia l’avviso bonario.
- Mancata compilazione dei prospetti ACE e CFC: le società con partecipazioni in paradisi fiscali devono compilare il quadro FC; l’omissione genera una segnalazione automatica.
- Errori nei versamenti degli acconti: il regime degli acconti IRES prevede il versamento in due rate (40% entro il 30 giugno e 60% entro il 30 novembre). Calcolare gli acconti su una base errata (ad esempio non considerando la soglia di esonero sotto i 103 euro) genera versamenti insufficiente e avvisi bonari.
Conoscere le regole dell’IRES e le tipologie di errori frequenti permette di ridurre in maniera significativa il rischio di ricevere un avviso bonario. Lo Studio legale Monardo offre un supporto integrato con i propri commercialisti per analizzare la dichiarazione e individuare tempestivamente eventuali criticità.
11. Ravvedimento operoso e dichiarazioni integrative
Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Si tratta di uno strumento fondamentale per prevenire l’emissione dell’avviso bonario o attenuarne gli effetti. Le principali caratteristiche sono:
- Tempistiche: il ravvedimento può essere effettuato entro vari termini dalla commissione della violazione, con riduzioni sanzionatorie decrescenti. Il cosiddetto ravvedimento sprint si applica se il versamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza e prevede una sanzione pari a 1/15 del minimo (circa 0,1% al giorno). Il ravvedimento breve (entro 30 giorni) riduce la sanzione a 1/10; il ravvedimento intermedio (entro 90 giorni) prevede una sanzione pari a 1/9; il ravvedimento lungo (entro un anno) applica 1/7; fino ad arrivare al ravvedimento oltre i due anni con una sanzione pari a 1/5. La riduzione è maggiore quanto più tempestivo è il pagamento. Una condizione imprescindibile è che la violazione non sia stata già constatata o che non siano iniziate attività di controllo.
- Ambito di applicazione: il ravvedimento si applica al mancato o tardivo pagamento dell’imposta, alle violazioni formali (ad esempio errori nella compilazione), all’omessa presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni) e alle compensazioni indebite. Non può invece essere utilizzato quando la violazione è stata già oggetto di avviso bonario o quando è stato notificato un avviso di accertamento; in tal caso restano applicabili solo le riduzioni previste per il pagamento entro 60/90 giorni dall’avviso.
- Modalità di versamento: il ravvedimento richiede il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione ridotta tramite modello F24 con l’indicazione dei codici tributo appositi. In caso di errori nella compilazione della dichiarazione, occorre inoltre presentare la dichiarazione integrativa.
Le dichiarazioni integrative sono disciplinate dall’art. 2 del D.P.R. 322/1998. Esistono due tipologie:
- Integrativa a favore del contribuente: consente di correggere errori od omissioni che determinano un maggiore credito o un minor debito d’imposta. Può essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva oppure, se si chiede un rimborso, entro il termine di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione originaria. La presentazione dell’integrativa a favore può sospendere la riscossione delle somme contenute nell’avviso bonario se dimostra che la pretesa è infondata.
- Integrativa a sfavore: viene presentata quando il contribuente si accorge di aver pagato meno imposte di quanto dovuto. Deve essere trasmessa entro il termine di decadenza per l’accertamento (normalmente cinque anni). In questo caso è obbligatorio versare la maggiore imposta e le sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso. Presentare l’integrativa a sfavore prima dell’avviso bonario consente di evitare l’irrogazione della sanzione del 30% prevista dall’art. 36‑bis e di usufruire della sanzione ridotta del ravvedimento.
Per le società di capitali, il ravvedimento operoso e la dichiarazione integrativa sono strumenti complementari: il primo consente di regolarizzare i versamenti, la seconda di correggere formalmente la dichiarazione. L’utilizzo congiunto permette di prevenire la comunicazione di irregolarità o di ridurre considerevolmente le sanzioni. Lo Studio legale Monardo assiste i clienti nella redazione della dichiarazione integrativa e nel calcolo degli importi da versare, verificando il rispetto dei termini e l’applicabilità del ravvedimento.
12. Prevenzione e best practices per evitare l’avviso bonario
Prevenire la ricezione di un avviso bonario è possibile attraverso un’attenta gestione della contabilità, un corretto utilizzo degli strumenti informatici e una costante comunicazione con il proprio consulente. Ecco alcune best practices:
- Predisporre un sistema di controlli interni: la società dovrebbe implementare procedure di controllo di qualità sulla compilazione delle dichiarazioni fiscali. Ciò include la revisione dei dati contabili da parte di più figure (principio delle “quattro occhi”), la riconciliazione tra bilancio civilistico e dichiarazione fiscale, la verifica delle quadrature tra versamenti F24 e registro contabile.
- Utilizzare software aggiornati e certificati: i programmi di contabilità e di compilazione delle dichiarazioni devono essere costantemente aggiornati alle normative vigenti. Un software non aggiornato può generare errori di calcolo delle imposte o delle compensazioni. È inoltre utile sfruttare la precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per società di ridotte dimensioni, che offre un controllo incrociato dei dati.
- Tenere un calendario fiscale: molte irregolarità derivano da ritardi nei versamenti. È opportuno predisporre un calendario delle scadenze fiscali con alert automatici. Ricordiamo che gli acconti IRES si versano entro il 30 giugno (40%) e il 30 novembre (60%), mentre il saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Un ritardo di pochi giorni può essere sanato con il ravvedimento sprint.
- Monitorare il cassetto fiscale: il portale dell’Agenzia delle Entrate consente di consultare in tempo reale le comunicazioni, i pagamenti effettuati e i crediti disponibili. Controllare periodicamente il cassetto fiscale permette di individuare tempestivamente anomalie (ad esempio, pagamenti non contabilizzati) e di contattare l’ufficio prima che parta l’avviso bonario.
- Collaborare con professionisti qualificati: affidarsi a un commercialista esperto riduce il rischio di errori. Il professionista può seguire costantemente le novità normative, applicare correttamente le deduzioni e le agevolazioni e predisporre le dichiarazioni integrative se necessario. È importante che il professionista attui a sua volta controlli di qualità; come evidenziato dalla Cassazione , la responsabilità del consulente può essere rilevante in caso di colpa grave.
- Archiviare e conservare la documentazione: per usufruire di crediti d’imposta o deduzioni è necessario conservare la documentazione (contratti, fatture, certificazioni, perizie). La mancanza di documenti giustificativi può indurre l’Agenzia a contestare il credito in sede di controllo formale. Mantenere un archivio digitale ordinato accelera la risposta alle richieste dell’ufficio.
- Formare il personale: molte società commettono errori perché affidano la contabilità a personale non adeguatamente formato. Investire nella formazione continua su novità fiscali, software e procedure aiuta a prevenire errori.
Implementare queste best practices comporta costi organizzativi ma riduce drasticamente la probabilità di incorrere in irregolarità e consente di dimostrare all’Amministrazione la buona fede e la diligenza del contribuente, elementi che possono essere utili anche in sede contenziosa.
13. Altri strumenti legislativi e definizioni agevolate
Oltre all’avviso bonario e alla rottamazione quater/quinquies, esistono ulteriori strumenti legislativi che consentono di definire i rapporti con il Fisco o di chiudere le controversie in maniera agevolata. Alcuni di questi strumenti sono di natura straordinaria, introdotti con leggi finanziarie o decreti emergenziali, altri sono di carattere ordinario e fanno parte della fisiologia del contenzioso tributario.
- Definizione delle liti pendenti: varie leggi di bilancio (2017, 2023) hanno previsto la possibilità di definire con una somma ridotta le controversie tributarie pendenti in Cassazione, in appello o in primo grado. Il contribuente paga una percentuale del tributo variabile a seconda della fase e dell’esito del giudizio (ad esempio 90% in primo grado se la causa è persa o 15% se vinta). Questa misura è utile per ridurre i tempi del contenzioso e ottenere la cancellazione delle sanzioni.
- Conciliazione giudiziale: nel processo tributario è sempre possibile addivenire a un accordo con l’Ufficio in sede di udienza, definendo la controversia con il pagamento di un importo concordato. La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni al 40% del minimo e la sospensione del contenzioso. È uno strumento poco utilizzato ma efficace per chiudere la lite rapidamente.
- Mediazione tributaria: per gli atti impugnabili di valore non superiore a 50.000 euro (ammontare dell’imposta, al netto delle sanzioni), prima del ricorso è obbligatorio presentare un’istanza di mediazione all’Agenzia delle Entrate. L’ufficio può accogliere la domanda totalmente o parzialmente; se non risponde entro 90 giorni, l’istanza si considera respinta e il contribuente può proporre ricorso. La mediazione consente la riduzione delle sanzioni al 35% e evita la fase contenziosa.
- Transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali: l’art. 182‑ter della legge fallimentare consente alle società in crisi di proporre ai creditori pubblici (tra cui l’Agenzia delle Entrate) una transazione sui tributi dovuti, con riduzione dell’imposta e delle sanzioni. Questa procedura è stata rafforzata dal D.L. 118/2021 con l’introduzione della composizione negoziata della crisi. Il professionista nominato (tra cui l’Avv. Monardo) negozia con il Fisco un accordo che consenta all’impresa di risanarsi, evitando il fallimento. I tributi oggetto di avviso bonario possono essere ricompresi nella transazione fiscale e falcidiati.
- Definizioni agevolate di avvisi bonari: in passato alcuni decreti (ad esempio il D.L. 34/2019) hanno previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli avvisi bonari emessi fino a determinate date, versando solo l’imposta e gli interessi. Anche se tali misure non sono attualmente vigenti, è possibile che il legislatore le riproponga in futuro. È quindi utile monitorare eventuali sanatorie che consentano di chiudere a condizioni favorevoli le posizioni aperte.
Questi strumenti si affiancano alla rottamazione quater e quinquies e offrono ulteriori opportunità per risolvere il contenzioso. Lo Studio legale Monardo verifica caso per caso la convenienza e l’applicabilità delle misure, guidando il cliente nella scelta.
14. Altre questioni giurisprudenziali
Oltre alle decisioni già analizzate, la Cassazione ha affrontato altre questioni rilevanti in materia di avvisi bonari e controlli automatizzati:
- Cass. ord. n. 33278/2025 – La Corte ha affermato che l’indicazione di un credito non utilizzato è una irregolarità formale e che il controllo automatizzato non può trasformarla in un debito. La procedura può essere attivata solo se il credito è stato effettivamente utilizzato; in caso contrario, l’ufficio deve procedere con un avviso di accertamento .
- Cass. n. 9352/2021 e altre pronunce precedenti** – Hanno ribadito che l’avviso bonario può essere impugnato dinanzi al giudice tributario. Tali decisioni, sebbene anteriori al 2025, sono state confermate dalle ordinanze più recenti e hanno contribuito a stabilire che l’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 non è tassativo ma aperto agli atti con contenuto impositivo.
- Giurisprudenza costituzionale – La Corte Costituzionale non si è espressa direttamente sull’avviso bonario, ma nelle sentenze relative all’art. 23 della Costituzione (principio di riserva di legge in materia tributaria) e all’art. 53 (capacità contributiva) ha affermato che ogni pretesa tributaria deve essere sorretta da norme chiare e non può derivare da interpretazioni analogiche. Ciò rafforza la tesi secondo cui l’Amministrazione non può utilizzare il controllo automatizzato per contestare questioni interpretative.
In sintesi, la giurisprudenza continua a delimitare il campo di applicazione dell’avviso bonario, tutelando il contribuente da pretese arbitrarie e confermando la centralità del contraddittorio.
15. Evoluzione digitale e prospettive future
Il sistema fiscale italiano sta attraversando una profonda trasformazione digitale. Nei prossimi anni, l’Agenzia delle Entrate amplierà l’utilizzo di piattaforme telematiche e di algoritmi di controllo incrociato per prevenire e rilevare le irregolarità in tempo reale. L’introduzione della fatturazione elettronica generalizzata, della dichiarazione precompilata anche per le società e dell’uso di tecnologie di intelligenza artificiale consentirà un controllo più capillare e tempestivo. Per le imprese questo significa che i tempi delle comunicazioni si ridurranno e che gli errori di compilazione potranno essere individuati e segnalati quasi immediatamente. Di conseguenza, la prevenzione diventerà ancora più strategica: sarà necessario investire in sistemi gestionali avanzati, nella formazione del personale e nella consulenza continua con professionisti aggiornati. Lo Studio legale Monardo si mantiene costantemente informato sulle innovazioni digitali e assiste i clienti nell’adeguamento ai nuovi adempimenti, garantendo che la transizione verso la fiscalità digitale avvenga senza traumi e con pieno rispetto delle normative vigenti.
16. Conclusione
L’avviso bonario per errori nella dichiarazione IRES non è un semplice atto burocratico: è uno strumento pensato per favorire la correzione degli errori e la compliance collaborativa. La normativa (art. 36‑bis DPR 600/1973, art. 6 dello Statuto del contribuente, D.Lgs. 462/1997) e la giurisprudenza recente hanno confermato che la comunicazione è obbligatoria quando vi sono errori o incertezze, che il controllo automatizzato non può trasformarsi in un accertamento sostanziale e che il contribuente può sempre far valere le proprie ragioni. .
Agire tempestivamente è la chiave: leggere e capire l’avviso, confrontare i dati con la propria dichiarazione, valutare l’opportunità di pagare o contestare, verificare i termini di 60/90 giorni e, se necessario, impugnare l’atto o chiedere l’autotutela. Le sanzioni ridotte rappresentano un forte incentivo a regolarizzare la posizione, ma solo l’assistenza di un professionista può garantire che l’avviso sia legittimo e che non vengano richiesti importi non dovuti. I rischi di inazione sono elevati: iscrizione a ruolo, cartelle esattoriali, pignoramenti e danni reputazionali.
Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo rappresenta la soluzione ideale per affrontare gli avvisi bonari. Grazie alla sua esperienza cassazionista e alla sinergia con commercialisti e consulenti, lo studio offre una difesa completa: dall’analisi dell’atto alla predisposizione del ricorso, dalla trattativa con l’Agenzia alla partecipazione alle procedure di definizione agevolata o di composizione della crisi. L’Avv. Monardo, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, può inoltre proporre piani di rientro personalizzati, accordi di ristrutturazione e soluzioni giudiziali o stragiudiziali per preservare l’attività e il patrimonio.
In definitiva, ogni avviso bonario richiede un’azione immediata e mirata. Non aspettare che diventi una cartella o si trasformi in un problema più grave. Affidarsi a professionisti qualificati è il miglior investimento per tutelare la propria azienda e il proprio patrimonio.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.
