Avviso Bonario Per Errata Indicazione Costi: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

L’avviso bonario è una comunicazione preventiva con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente irregolarità rilevate nelle dichiarazioni dei redditi o dell’IVA. Riceverne uno per errata indicazione dei costi significa che la dichiarazione presenta errori o omissioni che comportano la richiesta di imposte supplementari e sanzioni. La gestione impropria di tale comunicazione può portare rapidamente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento, con conseguenti fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Per questo motivo è fondamentale conoscere i diritti del contribuente, le procedure previste dalla legge e le difese disponibili.

L’articolo che segue, aggiornato a 21 maggio 2026, analizza nel dettaglio il quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina l’avviso bonario, con particolare riferimento all’errata indicazione dei costi. Vengono illustrate le novità introdotte dal D.Lgs. 108/2024 (che ha esteso da 30 a 60 giorni i termini per rispondere o pagare), le norme contenute negli articoli 36‑bis, 36‑ter del D.P.R. 600/1973, nell’articolo 54‑bis del D.P.R. 633/1972, nel D.Lgs. 462/1997 e nello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000). Alla luce delle più recenti sentenze di Cassazione, vengono spiegate le differenze tra controllo automatizzato e controllo formale, le possibilità di difesa e gli strumenti alternativi per definire la contestazione senza arrivare al ruolo.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con lunga esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano in tutta Italia, fornendo assistenza a privati, professionisti e imprese. Tra le sue qualifiche spiccano:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; figura prevista dalla normativa sul sovraindebitamento, che assiste i debitori nella predisposizione di accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e liquidazioni del patrimonio.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), competente nel coordinare e attuare le procedure alternative alla crisi d’impresa disciplinate dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202 e dal Codice della crisi.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che prevede la composizione negoziata per evitare il fallimento attraverso la nomina di un esperto indipendente.

L’Avv. Monardo e il suo team supportano i contribuenti nei seguenti ambiti:

  • Analisi dell’atto: esame dell’avviso bonario per verificare la correttezza della contestazione, individuare errori formali e sostanziali e valutare la legittimità della firma.
  • Ricorsi e opposizioni: predisposizione di memorie difensive e ricorsi tributari per contestare l’avviso bonario o la successiva cartella, invocando le nullità previste dalle norme e dalla giurisprudenza.
  • Sospensioni e trattative: richiesta di sospensione del pagamento, solleciti per la sospensione dell’esecuzione, avvio di dialogo con l’Ufficio competente per ottenere l’annullamento o la rideterminazione del debito.
  • Rateazioni e piani di rientro: assistenza nell’accesso alla rateazione prevista dall’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 e nella predisposizione di piani di rientro personalizzati.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: difesa in giudizio presso le Commissioni tributarie e ricerca di soluzioni alternative come la transazione fiscale, l’adesione o la conciliazione giudiziale.

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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Controllo automatizzato (art. 36‑bis D.P.R. 600/1973)

L’articolo 36‑bis regola l’attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi. La norma prevede che l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, liquida le imposte, i contributi e i premi dovuti entro l’inizio della stagione dichiarativa successiva . Il legislatore elenca le operazioni consentite: correzione di errori materiali e di calcolo, rettifica di detrazioni, deduzioni e crediti esposti in misura superiore al dovuto e controllo della tempestività dei versamenti . Quando i controlli evidenziano un risultato diverso rispetto alla dichiarazione, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la prevenzione di errori futuri. Dal 2025 il termine per fornire chiarimenti all’amministrazione è di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione ; la modifica è stata introdotta dal D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108, che ha sostituito il precedente termine di 30 giorni e ha disposto che la modifica si applica alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 .

In base al comma 2‑bis, se vi è pericolo per la riscossione l’Ufficio può anticipare la verifica dei versamenti di acconto e saldo . Il comma 4 stabilisce che i dati contabili risultanti dalla liquidazione si considerano come dichiarati dal contribuente .

1.2 Controllo formale (art. 36‑ter D.P.R. 600/1973)

Il controllo formale è disciplinato dall’art. 36‑ter e consente un esame più approfondito rispetto al controllo automatizzato. Gli uffici periferici procedono al controllo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Possono escludere lo scomputo di ritenute non risultanti dalle certificazioni dei sostituti, eliminare detrazioni o deduzioni non spettanti e correggere errori materiali . A differenza del controllo automatizzato, l’Ufficio invita il contribuente a fornire chiarimenti e documenti – anche telefonicamente o per via telematica – e non può chiedere documenti già disponibili nell’anagrafe tributaria . L’esito del controllo formale è comunicato con l’indicazione dei motivi della rettifica; il contribuente può segnalare dati non considerati o errori entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione . Anche per questo articolo il termine è stato portato da 30 a 60 giorni dal D.Lgs. 108/2024 .

1.3 Liquidazione IVA (art. 54‑bis D.P.R. 633/1972)

Per le dichiarazioni IVA, l’art. 54‑bis ricalca la disciplina del controllo automatizzato. L’Amministrazione liquida l’imposta entro l’inizio della stagione dichiarativa successiva , corregge errori materiali e controlla la tempestività dei versamenti . Se emergono differenze o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente, che può fornire chiarimenti entro sessanta giorni . Dal 2025 anche tale termine è passato da 30 a 60 giorni .

1.4 Riscossione delle somme (D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462)

Il decreto legislativo 462/1997 disciplina la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali. L’art. 2 stabilisce che le somme dovute dopo il controllo automatico o i controlli di cui agli articoli 36‑bis e 54‑bis vengono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Tuttavia l’iscrizione non è eseguita se il contribuente paga entro 60 giorni dalla comunicazione; in tal caso le sanzioni sono ridotte ad un terzo . L’art. 3 prevede regole analoghe per il controllo formale: le somme possono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione; le sanzioni sono ridotte ai due terzi . L’art. 3‑bis consente la rateazione fino a 20 rate trimestrali; la prima rata va versata entro 60 giorni dalla comunicazione e gli interessi decorrono dal secondo mese successivo . Un comma 2‑bis, inserito dal D.Lgs. 108/2024, prevede che gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati entro il 30 settembre dell’anno successivo alla dichiarazione e consente al contribuente di iniziare spontaneamente il pagamento rateale prima di ricevere l’avviso .

1.5 Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)

L’art. 6 dello Statuto del contribuente tutela la conoscenza degli atti e impone all’amministrazione finanziaria di informare il contribuente di ogni circostanza che possa determinare la mancata concessione di un credito o l’irrogazione di una sanzione . Il comma 4 vieta di chiedere documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione . Il comma 5 stabilisce che, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi, qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti mancanti, concedendogli un termine congruo non inferiore a trenta giorni . Gli atti emessi in violazione di tale disposizione sono annullabili . Il comma 5‑bis, introdotto nel 2021, esclude l’obbligo di comunicazione del risultato negativo per i controlli automatici ex art. 36‑bis e 54‑bis .

1.6 Novità del D.Lgs. 108/2024 e applicazione dal 2025

Il D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina degli avvisi bonari e dei controlli formali. Le principali novità sono:

  1. Estensione dei termini per pagare e per fornire chiarimenti: i riferimenti da 30 a 60 giorni negli articoli 36‑bis, 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e 54‑bis del D.P.R. 633/1972 . La modifica si applica agli avvisi elaborati a partire dal 1° gennaio 2025 .
  2. Nuove possibilità di rateazione: l’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 permette di versare le somme dovute in un massimo di 20 rate trimestrali e introduce un comma 2‑bis che consente pagamenti spontanei prima della comunicazione .
  3. Riduzione delle sanzioni: il decreto ha ritoccato le percentuali delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 3, abbassando l’aliquota ordinaria dal 30% al 10% per il controllo automatico e al 20% per il controllo formale in caso di pagamento entro 60 giorni (o rispettivamente all’8,33% e al 16,67% se le somme derivano da omesso versamento di acconti). Le riduzioni però sono temporanee e vanno confermate di anno in anno; pertanto occorre verificare le norme vigenti al momento dell’avviso.

1.7 Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito la natura dell’avviso bonario e i limiti entro cui può essere impugnato. Di seguito sono riepilogate le principali decisioni:

AnnoSentenza/OrdinanzaPrincipi affermati e riferimentiCitazioni
2014Cass. 15312/2014La cartella emessa a seguito di controllo formale è nulla se l’amministrazione non ha inviato preventivamente l’avviso bonario. La corte ha richiamato l’art. 36‑bis e l’art. 6 comma 5 dello Statuto del contribuente, affermando che la mancata comunicazione viola il diritto al contraddittorio .Massima pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze
2014Cass. 17631/2014La dichiarazione integrativa (condono) impedisce l’accertamento ma non blocca la liquidazione automatizzata né il controllo formale; tali attività sono considerate meramente cartolari e non implicano valutazioni discrezionali .Massima ministeriale
2016Cass. 19861/2016Il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio. La comunicazione di irregolarità ex art. 36‑bis contiene due parti: una necessaria (esito del controllo) e una facoltativa (invito a fornire chiarimenti). L’omissione dell’invito è causa di nullità solo quando vi siano incertezze su elementi rilevanti . Il semplice invio tardivo dell’avviso bonario non comporta decadenza.Massima ministeriale
2024Cass. 5981/2024La Corte ha ribadito che l’avviso bonario non è obbligatorio per il controllo automatico quando non sussistono incertezze: l’iscrizione a ruolo è legittima anche se l’amministrazione non ha inviato la comunicazione, perché il contraddittorio riguarda solo i profili dubbi .Sentenza pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia
2025Cass. 30320/2025In tema di credito IVA inesistente, la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima solo se il credito è stato effettivamente utilizzato; la mera esposizione di un credito inesistente ma non utilizzato non giustifica la cartella .
2025Cass. 28785/2025L’amministrazione può disconoscere un credito d’imposta tramite controllo automatizzato se la violazione risulta da un semplice esame documentale; tale disconoscimento non richiede un vero accertamento .Ordinanza ministeriale
2026Cass. 1397/2026L’avviso di presa in carico dell’agente della riscossione non è atto impugnabile a meno che sia il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa. Diversamente costituisce una semplice informazione .
2026Cass. 7226/2026La Corte ha affrontato la validità dell’avviso bonario firmato da un funzionario delegato. Ha affermato che la qualifica dirigenziale del firmatario non è necessaria: è sufficiente che l’atto provenga dall’ufficio competente e sia a questo riferibile. In materia di controllo automatizzato, i termini interni non sono perentori: l’eventuale superamento dei tempi di lavorazione non comporta decadenza . La Corte ha confermato che il termine per l’invio dell’avviso bonario non è perentorio e che la violazione di eventuali termini interni non incide sulla legittimità della cartella .Ordinanza pubblicata l’8 maggio 2026

Le pronunce del 2026 si pongono in continuità con l’orientamento secondo cui l’avviso bonario è un atto facoltativo, impugnabile ma non sempre necessario, e che la nullità della cartella può essere invocata solo in presenza di violazioni effettive del diritto al contraddittorio.

2 – Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso bonario

Ricevere un avviso bonario per errata indicazione dei costi comporta il rispetto di tempi precisi e la valutazione di diverse strategie. Di seguito viene descritta la procedura operativa secondo la normativa vigente.

2.1 Verifica dell’avviso e dei dati contestati

  1. Controllare la natura del controllo: verificare se l’avviso deriva da un controllo automatizzato (art. 36‑bis/54‑bis) o da un controllo formale (art. 36‑ter). Questo incide sulle garanzie disponibili. Nel controllo automatizzato l’amministrazione corregge errori materiali e calcoli senza discrezionalità; nel controllo formale può chiedere documenti e chiarimenti .
  2. Esaminare le irregolarità: verificare le voci contestate (costi dichiarati, deduzioni, detrazioni, crediti). Confrontare i dati dell’avviso con la dichiarazione e con la documentazione contabile (fatture, ricevute, contratti). Talvolta l’errata indicazione dei costi dipende da errori di trascrizione o di classificazione.
  3. Controllare la firma: dopo l’ordinanza n. 7226/2026, la Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario è valido anche se firmato da un funzionario delegato, purché proveniente dall’ufficio competente . Tuttavia è utile verificare la delega interna, poiché potrebbe rilevare profili di illegittimità (ad es. firma di un soggetto privo di poteri o atto emesso da ufficio territorialmente incompetente).
  4. Verificare i termini: l’avviso deve indicare la data di elaborazione e la data di ricezione. Dal 2025 il contribuente ha 60 giorni per presentare chiarimenti o provvedere al pagamento . Se l’avviso è stato elaborato prima del 1° gennaio 2025, si applica ancora il termine di 30 giorni.
  5. Analizzare le sanzioni: verificare l’applicazione delle sanzioni ridotte (un terzo o due terzi) previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/1997 . In presenza di ritardi è possibile che l’amministrazione abbia applicato la sanzione ordinaria (30% o 20%); dal 2025 le percentuali sono scese al 10% e 20%, ma occorre verificare l’atto.

2.2 Rispondere entro 60 giorni: chiarimenti e autotutela

Fornire chiarimenti significa trasmettere all’Agenzia delle Entrate documenti o memorie che dimostrano la correttezza della dichiarazione o spiegano gli errori. Il contribuente può inviare la risposta:

  • via PEC o raccomandata all’indirizzo indicato nell’avviso;
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia (cassetto fiscale, Civis);
  • tramite un intermediario abilitato (commercialista o avvocato).

Nel caso dell’errata indicazione di costi si dovrà dimostrare l’inerenza e la deducibilità del costo contestato, presentando fatture, contratti, pagamenti e registri contabili. È opportuno allegare una memoria esplicativa che illustri le ragioni della deduzione e richiami la normativa applicabile (ad esempio art. 109 del TUIR sulla correlazione costi‑ricavi).

Autotutela: anche dopo la scadenza dei 60 giorni, l’ufficio può annullare o correggere l’avviso in autotutela. La Cassazione ha riconosciuto che il contribuente può richiedere la rideterminazione delle somme prima della formalizzazione della cartella. L’art. 2 del D.Lgs. 462/1997 prevede che l’iscrizione a ruolo non viene eseguita se il contribuente paga quanto dovuto o se l’Ufficio ridetermina le somme a seguito dei chiarimenti .

2.3 Pagamento spontaneo e riduzione delle sanzioni

Entro 60 giorni dalla comunicazione il contribuente può pagare integralmente o in parte le somme dovute. I vantaggi del pagamento entro il termine sono:

  1. Riduzione delle sanzioni: per il controllo automatizzato la sanzione è ridotta ad un terzo , mentre per il controllo formale è ridotta ai due terzi . Dal 2025 le sanzioni possono essere ulteriormente abbattute al 10% o 8,33% per le irregolarità relative agli acconti.
  2. Evitare l’iscrizione a ruolo: il pagamento tempestivo evita che il debito venga iscritto a ruolo e notificato mediante cartella, con conseguente aggravio di interessi e oneri di riscossione.
  3. Accesso alla rateazione: se non è possibile pagare l’intero importo, l’art. 3‑bis consente la rateazione in massimo 20 rate trimestrali . È importante presentare la richiesta di rateazione entro 60 giorni e versare la prima rata entro lo stesso termine.

2.4 Impugnazione dell’avviso bonario

L’avviso bonario può essere impugnato dinanzi al giudice tributario. L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 non lo contempla espressamente tra gli atti impugnabili, ma la giurisprudenza di legittimità consente di ricorrere contro qualsiasi atto impositivo che manifesti una pretesa tributaria, in ossequio ai principi di tutela del contribuente. In particolare:

  • Cass. 15312/2014 ha affermato che l’avviso bonario è impugnabile e la sua omissione rende nulla la cartella .
  • Cass. 5981/2024 e Cass. 7226/2026 hanno precisato che il contraddittorio non è sempre obbligatorio: l’avviso bonario è necessario solo quando vi siano incertezze rilevanti .

Quando conviene impugnare? È consigliabile farlo quando:

  1. L’avviso contiene errori formali o sostanziali (esempio: errata indicazione del periodo d’imposta, somme già versate, calcoli sbagliati).
  2. La contestazione si basa su interpretazioni normative controverse (ad esempio, deducibilità di costi non documentati, inerenza di spese professionali, utilità promozionali, ecc.).
  3. La firma è apposta da un soggetto privo di potere o l’avviso è stato notificato fuori termine (anche se la giurisprudenza tende a considerare non perentori i termini interni).
  4. Il contribuente ha già subito pagamenti o rimborsi che riducono l’imposta dovuta.

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica (o 30 giorni per gli atti precedenti al 2025) e deve contenere le prove documentali a supporto. È opportuno farsi assistere da un legale esperto, poiché i vizi formali devono essere evidenziati con precisione.

2.5 Dalla comunicazione alla cartella

Se il contribuente non risponde o non paga entro 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo e, tramite l’Agente della riscossione, notifica la cartella di pagamento. In questa fase:

  • La cartella è immediatamente esecutiva e comporta l’avvio delle procedure di riscossione coattiva (pignoramenti, fermi, ipoteche).
  • Il contribuente può ancora presentare ricorso contro la cartella per vizi propri e vizi dell’atto presupposto. Secondo la Cassazione (ordinanza 2092/2025, richiamata da dottrina), l’impugnazione dell’avviso bonario non blocca la notifica della cartella: una volta emessa la cartella, l’avviso perde autonomia e le contestazioni devono essere rivolte all’atto di riscossione.
  • L’art. 6 dello Statuto del contribuente consente di eccepire la nullità della cartella se l’Ufficio non ha invitato il contribuente a chiarire elementi incerti .

Per evitare l’aggravio degli oneri di riscossione, è essenziale agire tempestivamente già nella fase di avviso bonario.

3 – Difese e strategie legali

3.1 Vizi formali dell’avviso bonario

In presenza di un avviso bonario per errata indicazione di costi, le principali eccezioni di invalidità riguardano:

  1. Assenza di contraddittorio in presenza di incertezze: se l’irregolarità non è un mero errore materiale ma richiede valutazioni sull’inerenza o sulla deducibilità, l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti. L’omissione dell’invito comporta l’annullabilità dell’atto. La Cassazione 19861/2016 ha chiarito che l’invito è obbligatorio solo quando vi sono incertezze su elementi rilevanti .
  2. Violazione dei termini di decadenza esterni: benché i termini interni per l’elaborazione dell’avviso non siano perentori, l’amministrazione deve notificare la cartella entro i termini previsti dal D.P.R. 602/1973 (per le imposte sui redditi: 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione; per l’IVA: 31 dicembre del secondo anno). Se la cartella arriva oltre tali termini, il debito è prescritto.
  3. Incompetenza territoriale dell’ufficio: l’avviso deve provenire dall’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Un avviso emesso da un ufficio diverso può essere impugnato per incompetenza.
  4. Difetto di motivazione: l’avviso deve indicare i motivi della rettifica. Nel controllo formale, l’art. 36‑ter impone di esplicitare i motivi della rettifica ; la mancata motivazione rende nullo l’atto.
  5. Firma irregolare: sebbene l’ordinanza 7226/2026 abbia escluso la necessità della firma dirigenziale , possono persistere profili di irregolarità quando la firma non è riferibile all’ufficio (es. se la delega è stata conferita da soggetto privo di potere o in assenza di una delega documentata).

3.2 Difese sostanziali sui costi

L’errata indicazione dei costi può derivare da diversi fattori: costi non inerenti, spese personale di rappresentanza, costi pluriennali dedotti in un’unica soluzione, costi legati a beni ad uso promiscuo. Le strategie difensive comprendono:

  1. Dimostrare l’inerenza: ai sensi dell’art. 109 del TUIR un costo è deducibile se è correlato ai ricavi. È fondamentale fornire la documentazione che attesti la funzione aziendale delle spese contestate (contratti, fatture, relazioni di servizio, fotografie). Se l’amministrazione contesta l’inerenza, spetta al contribuente dimostrare la strumentalità.
  2. Dimostrare la congruità e la competenza: alcuni costi devono essere ripartiti su più esercizi (ammortamenti) o essere congrui rispetto ai ricavi. In mancanza di dati, l’amministrazione può procedere al recupero. È necessario fornire prospetti di riparto e pareri tecnici.
  3. Rettificare la dichiarazione: se l’errore dipende da una svista, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa. Se la dichiarazione integrativa è presentata entro i termini (c.d. integrativa a favore o integrativa a sfavore), può ridurre le sanzioni e gli interessi.
  4. Proporre un’adesione: in alcuni casi l’Ufficio può invitare il contribuente all’adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997. L’adesione consente di definire la controversia con ulteriori riduzioni di sanzioni (pari a un terzo).

3.3 Strategie in caso di credito d’imposta inesistente

Nel caso di avviso bonario per credito d’imposta non spettante, occorre verificare se il credito è stato effettivamente utilizzato. L’ordinanza 30320/2025 ha stabilito che, in assenza di utilizzo, l’amministrazione non può iscrivere a ruolo l’importo; può solo contestare l’invalidità del credito e rettificare la dichiarazione . In tal caso il contribuente può chiedere l’annullamento dell’avviso evidenziando l’inesistenza dell’uso.

3.4 Contraddittorio e diritto di difesa

Il diritto al contraddittorio è stato a lungo oggetto di interpretazioni. La linea di demarcazione posta dalla Cassazione distingue tra attività di controllo automatizzato (liquidazione meramente matematica) e attività di controllo formale o accertamento:

  • Attività automatizzata: non richiede contraddittorio preventivo salvo casi di incertezza. La Corte costituzionale ha evidenziato che i termini interni hanno natura ordinatoria e che la tutela del contribuente è garantita dalla possibilità di impugnare la cartella .
  • Attività formale/accertamento: l’Ufficio deve garantire il contraddittorio. Le sentenze 15312/2014 e 19861/2016 hanno confermato che l’omissione dell’avviso bonario rende nulla la cartella quando la contestazione richiede valutazioni discrezionali .

3.5 Ricorso tributario: fasi e suggerimenti

  1. Reclamo/mediazione: per controversie di valore fino a 50 000 euro è obbligatorio presentare un reclamo-mediazione prima del ricorso. Se l’Ufficio non accoglie l’istanza, si può procedere al giudizio.
  2. Ricorso: deve essere depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. È necessario allegare l’avviso contestato, la prova della notifica e la documentazione a supporto.
  3. Appello e Cassazione: l’eventuale appello contro la decisione di primo grado va presentato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. L’ultimo grado è la Cassazione.

Affidarsi ad un legale esperto come l’Avv. Monardo permette di individuare la strategia migliore, selezionare gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli e presentare memorie tecniche con richiami puntuali alla normativa e alle sentenze aggiornate.

4 – Strumenti alternativi: definizioni agevolate e procedure di composizione

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate delle comunicazioni di irregolarità e delle cartelle, tra cui la rottamazione-quater (2023) e la definizione degli avvisi bonari 2023–2024. Tali misure non sono sempre in vigore; al 21 maggio 2026 non è attiva la rottamazione quater né la rottamazione-quinquies. Tuttavia è possibile che il Parlamento approvi nuove misure. È quindi opportuno verificare annualmente le leggi di bilancio e i decreti fiscali.

Quando attive, le definizioni agevolate permettono di estinguere i debiti derivanti da avvisi bonari pagando solo l’imposta e una parte delle sanzioni, con rateizzazioni fino a cinque anni. Il contribuente deve aderire entro il termine fissato dalla norma; la procedura viene attivata tramite istanza telematica.

4.2 Adesione e conciliazione giudiziale

Il D.Lgs. 218/1997 consente di definire le riprese fiscali attraverso l’accertamento con adesione. L’adesione può essere richiesta anche per gli avvisi bonari derivanti da controllo formale, se l’Ufficio ritiene di dover effettuare ulteriori valutazioni. La sanzione è ridotta a un terzo e il pagamento può essere rateizzato. Inoltre, durante il processo tributario è possibile ottenere la conciliazione giudiziale, con ulteriori riduzioni delle sanzioni.

4.3 Accordi di ristrutturazione e sovraindebitamento

Per i contribuenti in grave difficoltà economica, esistono strumenti per ristrutturare i debiti tributari. La Legge 3/2012 (“legge salva-suicidi”) consente a persone fisiche, professionisti e piccole imprese di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata del patrimonio. Tali procedure sono gestite dagli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) istituiti presso il Ministero della Giustizia. La pagina informativa del Ministero spiega che la legge prevede l’assistenza obbligatoria dell’OCC per predisporre un accordo o un piano e che gli organismi sono iscritti in un registro gestito dal Dipartimento per gli affari di giustizia .

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118 (convertito in L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi. Si tratta di una procedura stragiudiziale attraverso la quale l’imprenditore in difficoltà può, con l’assistenza di un esperto negoziatore iscritto in appositi elenchi, avviare un tavolo di trattative con i creditori per definire un piano di risanamento. La piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio consente di presentare l’istanza e di nominare l’esperto; per l’accesso sono previsti costi fissi e il pagamento dei diritti di segreteria. La procedura può evitare l’insolvenza e offrire soluzioni negoziate al debito tributario, con la possibilità di ottenere sospensioni cautelari.

L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, può assistere imprenditori e società nella predisposizione dell’istanza, nella gestione delle trattative e nell’eventuale accesso alle misure premiali previste dal decreto (come la sospensione delle procedure esecutive e la protezione dagli interessi moratori).

5 – Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso bonario: sperare che la comunicazione cada nel dimenticatoio è l’errore peggiore. L’avviso è il preludio alla cartella; non rispondere significa perdere la possibilità di ottenere riduzioni e rateazioni.
  2. Pagare parzialmente senza chiedere rateazione: versare solo una parte delle somme senza formalizzare la richiesta di rateazione può determinare l’iscrizione a ruolo per il restante importo. È fondamentale presentare la domanda di rateazione e versare la prima rata entro 60 giorni .
  3. Mancata verifica della documentazione: molti errori derivano da costi imputati in sezioni sbagliate della dichiarazione o da deduzioni riportate male. Una verifica accurata con un professionista può evitare contestazioni.
  4. Omettere la prova dell’inerenza: in caso di costi contestati per carenza di documenti, il contribuente deve reperire ogni supporto che dimostri la correlazione tra spesa e attività. Anche note interne, piani di marketing e report possono essere utili.
  5. Confondere i termini: il termine per rispondere o pagare l’avviso è oggi di 60 giorni (30 per gli avvisi emessi fino al 2024). Il ricorso contro la cartella deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica. Scambiare tali termini può comportare decadenza delle difese.
  6. Credere che l’avviso sia sempre nullo in mancanza di contraddittorio: le sentenze più recenti hanno chiarito che il contraddittorio non è dovuto per i controlli automatizzati privi di incertezze . Contestare l’avviso senza validi motivi può comportare spese processuali.
  7. Non considerare le definizioni agevolate: quando la legge mette a disposizione misure di rottamazione o definizione agevolata, è prudente valutare se aderire, poiché si possono ottenere riduzioni significative delle sanzioni e degli interessi.
  8. Tralasciare gli strumenti di composizione della crisi: se l’avviso bonario si inserisce in una situazione di sovraindebitamento, può essere conveniente accedere alle procedure di cui alla Legge 3/2012 o al D.L. 118/2021, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive e la ristrutturazione complessiva dei debiti.

6 – Tabelle riepilogative

6.1 Norme e termini principali

NormaOggettoPrincipali previsioni
Art. 36‑bis D.P.R. 600/1973Liquidazione automatizzata delle imposte e dei contributiL’amministrazione liquida imposte e contributi entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni successive, corregge errori e riduce detrazioni, deduzioni e crediti; comunica l’esito al contribuente, che ha 60 giorni (dal 2025) per fornire chiarimenti .
Art. 36‑ter D.P.R. 600/1973Controllo formale delle dichiarazioniGli uffici effettuano il controllo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo; possono escludere detrazioni e deduzioni non spettanti, correggere errori e chiedere documenti; l’esito è comunicato indicando i motivi della rettifica; il contribuente ha 60 giorni per rispondere .
Art. 54‑bis D.P.R. 633/1972Liquidazione automatizzata dell’IVADisciplina analoga a quella del 36‑bis: liquidazione dell’IVA entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni successive; correzione di errori; comunicazione dell’esito con 60 giorni per fornire chiarimenti【716521343379291†L109-L145】.
Art. 2 D.Lgs. 462/1997Riscossione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzatoLe somme dovute sono iscritte a ruolo a titolo definitivo; l’iscrizione non si effettua se il contribuente paga entro 60 giorni; le sanzioni sono ridotte a un terzo .
Art. 3 D.Lgs. 462/1997Riscossione delle somme dovute a seguito del controllo formaleLe somme dovute possono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione; le sanzioni sono ridotte ai due terzi .
Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997Rateazione delle sommeÈ possibile pagare in un massimo di 20 rate trimestrali; la prima rata va versata entro 60 giorni; gli interessi decorrono dal secondo mese successivo .
Art. 6 L. 212/2000Conoscenza degli atti e contraddittorioL’amministrazione deve informare il contribuente degli atti che comportano l’irrogazione di sanzioni e non può richiedere documenti già in suo possesso; prima dell’iscrizione a ruolo, se vi sono incertezze, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, concedendo un termine di almeno 30 giorni .

6.2 Sanzioni e riduzioni

Tipo di controlloSanzione ordinariaSanzione con pagamento entro 60 giorni (fino al 2024)Sanzione dal 2025 (D.Lgs. 108/2024)
Controllo automatizzato (art. 36‑bis/54‑bis)30% delle imposte dovute10% (1/3 della sanzione)10% (riducibile all’8,33% per gli omessi versamenti di acconto)
Controllo formale (art. 36‑ter)30% delle imposte dovute20% (2/3 della sanzione)20% (riducibile al 16,67% per gli omessi acconti)
Ritardo dopo i 60 giorniSanzione ordinaria più interessiSanzione piena (30%) + interessi e aggio riscossioneSanzione piena (30%) salvo eventuali misure agevolative future

7 – Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un avviso bonario?

È la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente delle irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni. Non è un atto di accertamento vero e proprio ma un invito a regolarizzare spontaneamente la posizione entro un termine.

  1. Qual è la differenza tra controllo automatizzato e controllo formale?

Nel controllo automatizzato (art. 36‑bis/54‑bis) l’Amministrazione liquida imposte e contributi sulla base dei dati dichiarati e corregge errori materiali. Nel controllo formale (art. 36‑ter) l’Ufficio richiede documenti al contribuente per verificare la spettanza di detrazioni e deduzioni .

  1. Perché ho ricevuto un avviso bonario per errata indicazione dei costi?

Perché l’Agenzia ha rilevato che i costi indicati nella dichiarazione sono superiori a quelli consentiti o non sono supportati da documenti. Può trattarsi di una svista (trascrizione errata) o di un costo non inerente. L’avviso specifica le voci interessate e gli importi da versare.

  1. L’avviso bonario è impugnabile?

Sì. Pur non essendo espressamente previsto tra gli atti impugnabili, la giurisprudenza ritiene che ogni atto che manifesta una pretesa tributaria può essere impugnato. L’impugnazione è facoltativa: se non si impugna l’avviso, si potrà contestare la cartella successiva .

  1. Se non rispondo, cosa accade?

Decorso il termine di 60 giorni (o 30 per gli avvisi precedenti al 2025), l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo dovuto e notifica la cartella di pagamento. La cartella è esecutiva; gli interessi e le sanzioni aumentano e possono essere avviate procedure cautelari (fermi, ipoteche).

  1. Come posso dimostrare l’inerenza di un costo?

Occorre fornire documenti (contratti, fatture, pagamenti) e spiegazioni che collegano la spesa all’attività produttiva. Per esempio, se un bene è utilizzato sia per l’impresa sia per fini personali, può essere dedotto solo in parte. In caso di costi pubblicitari o di rappresentanza, bisogna dimostrare l’utilità promozionale e la congruità.

  1. È vero che l’avviso bonario deve essere firmato da un dirigente?

No. L’ordinanza 7226/2026 ha ribadito che l’avviso è valido anche se sottoscritto da un funzionario delegato: è sufficiente che l’atto sia riferibile all’ufficio competente . La delega di firma è un atto interno e non richiede formalità esterne.

  1. Posso rateizzare le somme richieste nell’avviso?

Sì. L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 consente di rateizzare in massimo 20 rate trimestrali, con prima rata entro 60 giorni . Occorre presentare domanda all’Agenzia e rispettare le scadenze delle rate.

  1. Le sanzioni sono ridotte automaticamente?

La riduzione a un terzo (controllo automatizzato) o a due terzi (controllo formale) si applica solo se il pagamento avviene entro il termine. Dal 2025, il D.Lgs. 108/2024 ha ridotto la sanzione ordinaria ma occorre sempre rispettare i termini per beneficiare della riduzione .

  1. L’avviso bonario può riguardare anni già oggetto di condono?

Sì. La Cassazione ha chiarito che le procedure di condono impediscono l’accertamento ma non la liquidazione automatizzata né il controllo formale . Pertanto l’Ufficio può inviare avvisi bonari per gli anni condonati se emergono errori materiali o omissioni.

  1. La mancata notifica dell’avviso comporta sempre la nullità della cartella?

No. Secondo le sentenze 19861/2016 e 5981/2024, l’omissione dell’avviso non comporta nullità se non vi sono incertezze e se l’iscrizione a ruolo riguarda mero controllo automatizzato . La nullità sussiste invece se l’amministrazione omette di invitare il contribuente a chiarire aspetti dubbi .

  1. Cosa succede se rispondo dopo la scadenza?

L’Ufficio può ignorare i chiarimenti tardivi. Tuttavia è possibile presentare un’istanza in autotutela: se emergono errori evidenti, l’Amministrazione può comunque correggere l’avviso o annullare la cartella. Non esiste un diritto soggettivo all’accoglimento dell’autotutela, ma i principi di buon andamento e trasparenza impongono all’Ufficio di valutare la richiesta.

  1. Posso presentare una dichiarazione integrativa per correggere l’errore?

Sì. La dichiarazione integrativa a sfavore (art. 8 del D.P.R. 322/1998) può essere presentata entro i termini ordinari di accertamento. Permette di correggere errori od omissioni e comporta una riduzione delle sanzioni se il pagamento avviene contestualmente.

  1. È possibile sospendere la cartella in attesa del giudizio?

Sì. Il ricorrente può chiedere la sospensione sia all’Agente della riscossione sia al giudice tributario (art. 47 del D.Lgs. 546/1992). Occorre dimostrare il periculum in mora (gravità del danno) e la fondatezza della controversia.

  1. Cosa fare se la mia situazione economica non mi consente di pagare?

In caso di grave indebitamento, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) o alla composizione negoziata (D.L. 118/2021). Con l’assistenza di un avvocato e dell’OCC, si può predisporre un piano che comprenda i debiti tributari e ottenere la sospensione delle azioni esecutive.

  1. Gli avvisi bonari relativi all’IVA seguono le stesse regole?

Sì. L’art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972 disciplina il controllo automatizzato dell’IVA con regole analoghe a quelle del 36‑bis【716521343379291†L109-L145】. Anche per l’IVA il termine per rispondere è di 60 giorni dal 2025.

  1. Posso utilizzare crediti d’imposta per compensare le somme dell’avviso?

In alcuni casi è possibile compensare i debiti derivanti dall’avviso bonario con crediti d’imposta disponibili tramite modello F24. Occorre verificare che il credito sia utilizzabile e non sia contestato. La compensazione non interrompe i termini di pagamento; è dunque consigliabile presentare preventivamente i chiarimenti all’Ufficio.

  1. Cosa devo fare se ricevo un avviso di presa in carico dall’Agente della riscossione?

L’avviso di presa in carico è una semplice informativa con la quale l’Agente della riscossione comunica di aver preso in carico il debito. Non è un atto impugnabile a meno che rappresenti il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa (ordinanza 1397/2026 ). In quest’ultimo caso, l’avviso può essere impugnato come cartella.

  1. Le comunicazioni dell’Agenzia possono essere notificate via PEC?

Sì. Le comunicazioni di irregolarità possono essere trasmesse via PEC. La Cassazione (ord. 7226/2026) ha ribadito che la notifica via PEC è valida e non richiede necessariamente la firma digitale in formato p7m; è sufficiente che il documento sia riferibile all’ufficio .

  1. È possibile ottenere la restituzione delle somme versate se l’avviso è annullato?

Sì. Se a seguito di ricorso o autotutela l’avviso viene annullato o ridotto, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in eccedenza. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento.

8 – Simulazioni pratiche

Di seguito sono proposti alcuni esempi numerici per comprendere il funzionamento dell’avviso bonario in caso di errata indicazione dei costi.

8.1 Simulazione di controllo automatizzato

Scenario: un’impresa individuale presenta la dichiarazione dei redditi 2024 indicando costi deducibili per 50 000 €. A causa di un errore di trascrizione, 5 000 € di spese per pubblicità (regolarmente documentate) sono indicati due volte. L’Agenzia, mediante controllo automatizzato, rileva l’errore e invia nel 2025 un avviso bonario con le seguenti voci:

  • Maggiore imposta dovuta: 5 000 € × aliquota IRES 24% = 1 200 €.
  • Sanzione ordinaria (30% della maggiore imposta): 1 200 € × 30% = 360 €.
  • Interessi: 60 €.

Soluzione: entro 60 giorni dall’avviso, il contribuente invia i chiarimenti e dimostra che la spesa è stata effettivamente sostenuta una sola volta. L’Agenzia accoglie il chiarimento e annulla l’avviso. Nessun importo è dovuto. Se invece l’errore fosse stato confermato, il contribuente avrebbe potuto pagare 1 200 € di imposta + sanzione ridotta pari al 10% (120 €) e interessi. Il totale sarebbe stato 1 380 €, evitando l’iscrizione a ruolo.

8.2 Simulazione di controllo formale

Scenario: una società di servizi deduce 20 000 € di spese di rappresentanza relative a un evento promozionale. L’ufficio, con controllo formale, richiede la documentazione e riscontra che le spese eccedono il limite previsto (per le spese di rappresentanza il limite è l’1% dei ricavi). La società fornisce le fatture ma non riesce a provare l’inerenza di 5 000 € di spese. L’avviso bonario richiede:

  • Maggiore imposta: 5 000 € × IRES 24% = 1 200 €.
  • Sanzione ordinaria (30%): 360 €.
  • Interessi: 50 €.

Soluzione: la società decide di pagare entro 60 giorni, fruendo della sanzione ridotta (20% fino al 2024; dal 2025 20%). Versa 1 200 € + 240 € (sanzione ridotta) + 50 € di interessi = 1 490 €. Può chiedere la rateazione in 8 rate trimestrali (circa 186 € a rata), presentando domanda entro 60 giorni.

8.3 Simulazione di credito inesistente

Scenario: un professionista indica un credito IVA di 10 000 € nella dichiarazione, ma non utilizza il credito in compensazione. L’Agenzia, tramite controllo automatizzato, emette un avviso chiedendo la restituzione del credito più sanzioni. In base all’ordinanza 30320/2025, se il credito è inesistente ma non utilizzato, l’Agenzia non può iscrivere a ruolo la somma . Il professionista può quindi presentare ricorso eccependo che il credito non è stato utilizzato e chiedere l’annullamento dell’avviso.

Conclusione

L’avviso bonario per errata indicazione dei costi è uno strumento che permette all’Agenzia delle Entrate di correggere le dichiarazioni senza ricorrere all’accertamento vero e proprio. La disciplina è complessa e le recente riforme hanno modificato termini, sanzioni e procedure. Abbiamo visto che dal 2025 i termini per rispondere e pagare sono saliti a 60 giorni e che le sanzioni sono state ridotte; tuttavia il diritto al contraddittorio resta condizionato all’esistenza di incertezze sui dati dichiarati. La giurisprudenza più recente (Cass. 7226/2026) conferma che l’avviso bonario è facoltativo nel controllo automatizzato e che i termini interni non sono perentori .

Affrontare un avviso bonario richiede tempestività e competenza: occorre analizzare con attenzione le irregolarità contestate, raccogliere la documentazione a supporto e scegliere tra pagamento, chiarimenti, impugnazione o procedure alternative. Un approccio superficiale può portare rapidamente alla notifica della cartella e all’avvio di procedure esecutive.

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