Esecuzione esattoriale e civile insieme: differenze e strategie di difesa?

Introduzione

L’esecuzione forzata è lo strumento con cui il creditore ottiene coattivamente quanto gli è dovuto quando il debitore non adempie spontaneamente. Nell’ordinamento italiano coesistono l’esecuzione civile ordinaria, disciplinata dal codice di procedura civile, e la procedura esattoriale, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche. Quest’ultima riguarda i crediti fiscali e previdenziali e, per ragioni di interesse pubblico, consente all’Agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) di agire con maggiore rapidità e con poteri particolarmente incisivi.

Per il contribuente o imprenditore, la distinzione fra i due sistemi è tutt’altro che teorica: ne derivano tempi diversi per reagire, regole differenti sull’impugnazione degli atti, limiti specifici ai pignoramenti e possibilità di definire il debito con formule agevolate (rottamazioni, piani di rientro, esdebitazioni). L’ignoranza delle norme o la sottovalutazione dei termini può compromettere irrimediabilmente la difesa.

Perché è importante conoscere la disciplina dell’esecuzione esattoriale e civile?

  • Rischi di errori procedurali: in ambito esattoriale i tempi sono abbreviati (60 giorni dalla notifica della cartella per evitare l’espropriazione ); chi non conosce il regime speciale può perdere il diritto di opposizione.
  • Urgenza delle azioni difensive: la mancata impugnazione tempestiva della cartella o l’omesso ricorso in commissione tributaria impediscono di contestare il credito; il ricorso alla giustizia ordinaria è ammesso solo per vizi formali del pignoramento .
  • Possibilità di definire il debito: esistono strumenti di rateizzazione, rottamazione, saldo e stralcio, nonché procedure concorsuali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) che consentono di superare la crisi preservando il patrimonio.
  • Tutela della prima casa e dei beni essenziali: la legge vieta il pignoramento dell’unica casa di abitazione non di lusso e consente la liberazione dei veicoli da fermo amministrativo se strumentali all’attività lavorativa .

Nelle pagine che seguono saranno approfonditi i profili normativi e giurisprudenziali dell’esecuzione esattoriale e civile, spiegando passo dopo passo come si svolge la procedura, quali sono i diritti del contribuente/debitore e le relative strategie di difesa. Verranno inoltre illustrate le soluzioni alternative (rottamazioni, piani di rientro, procedure da sovraindebitamento) e saranno analizzati i più recenti orientamenti della Corte di cassazione e della giurisprudenza tributaria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Per affrontare efficacemente le esecuzioni fiscali e civili è fondamentale farsi assistere da professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alle competenze maturate a livello nazionale è in grado di:

  • Analizzare gli atti della riscossione e individuare vizi formali o sostanziali;
  • Redigere ricorsi davanti al giudice tributario o al giudice ordinario e richiedere la sospensione dell’esecuzione;
  • Negoziare piani di rientro o accordi di ristrutturazione con l’Agente della riscossione;
  • Assistere il debitore nelle procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, esdebitazione);
  • Difendere da pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o iscrizioni su conti correnti.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Esecuzione esattoriale: quadro normativo

La disciplina dell’esecuzione esattoriale è contenuta nel D.P.R. n. 602/1973. Si tratta di una procedura speciale finalizzata al recupero dei tributi erariali e contributi previdenziali. Dal 2017 l’esecuzione è demandata ad Agenzia delle Entrate‑Riscossione, soggetto pubblico economicamente autonomo, che agisce quale agente della riscossione.

  1. Titolo esecutivo e ruolo. Il titolo dell’esecuzione esattoriale è il ruolo formato dall’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc.). L’elenco dei debitori e degli importi dovuti è trasmesso all’agente, che emette la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo. La cartella deve indicare gli elementi essenziali del credito e la firma dell’ufficio che l’ha emessa .
  2. Notifica della cartella e sospensione dei termini. La cartella di pagamento o l’avviso di accertamento devono essere notificati al contribuente. Dalla notifica decorre il termine di 60 giorni per il pagamento o per proporre ricorso dinanzi al giudice tributario . L’avviso di accertamento esecutivo, introdotto dal D.L. 70/2011 e dal D.L. 78/2010, consente di saltare l’emissione della cartella: l’accertamento è direttamente titolo esecutivo dopo 60 giorni.
  3. Inizio dell’esecuzione. Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’agente può iniziare l’esecuzione solo previa comunicazione di un avviso di intimazione; se non procede entro un anno, l’intimazione perde efficacia . Il termine annuale conferisce un tempo definito per avviare l’espropriazione.
  4. Surroga dell’agente. L’agente può surrogarsi ad altri creditori già procedenti ex art. 51 D.P.R. 602/1973: con dichiarazione al giudice dell’esecuzione, subentra nel processo esecutivo in corso se il debitore non paga entro 10 giorni .
  5. Vendita dei beni. Le vendite dei beni pignorati sono effettuate direttamente dall’agente della riscossione e non richiedono autorizzazione del giudice . Il ricavato viene destinato integralmente al pagamento dei tributi; l’eventuale eccedenza viene restituita al debitore entro dieci giorni.
  6. Limiti al pignoramento immobiliare. L’art. 76 vieta l’espropriazione dell’unica casa di abitazione non di lusso del debitore, sempre che vi risieda anagraficamente, salvo che il credito superi 120.000 euro e sia stata iscritta un’ipoteca da almeno sei mesi . L’immobile deve appartenere alle categorie catastali diverse dalle abitazioni di lusso (A/8 e A/9). Se i requisiti non sono rispettati, l’agente può procedere con il pignoramento immobiliare.
  7. Ipoteca. L’art. 77 autorizza l’agente a iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo fino al doppio del credito , previo preavviso di iscrizione da notificare almeno trenta giorni prima. La Cassazione ha affermato che il preavviso è un atto autonomamente impugnabile ma la sua impugnazione non è obbligatoria . La stessa Corte ha precisato che l’ipoteca può essere iscritta solo dopo il rigetto di un’istanza di rateizzazione o la decadenza dal piano .
  8. Pignoramento di crediti verso terzi (art. 72‑bis). In deroga al codice di procedura civile, l’agente può ordinare al terzo debitore (ad esempio il datore di lavoro o la banca) di versare direttamente quanto dovuto al concessionario entro 60 giorni o alla scadenza naturale . Questa procedura (detta pignoramento diretto) non richiede l’intervento del giudice ed è considerata dalla Cassazione un atto amministrativo che produce immediatamente gli effetti del pignoramento .
  9. Fermo amministrativo di beni mobili registrati. L’art. 86 consente di immobilizzare veicoli o imbarcazioni del debitore. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente invia un preavviso; se entro 30 giorni il debitore non paga o dimostra che il veicolo è strumentale al lavoro, l’agente iscrive il fermo, che impedisce l’utilizzo legale del veicolo .
  10. Applicazione delle norme del codice di procedura civile. L’art. 49 D.P.R. 602/1973 richiama le norme del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata per quanto non espressamente previsto dalla disciplina speciale . Pertanto, istituti come l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si applicano, salvo deroghe previste per ragioni fiscali.

2. Differenze tra esecuzione esattoriale e civile ordinaria

2.1 Finalità e base normativa

  • Esecuzione civile: ha carattere privatistico e tutela i crediti di natura civilistica (contratti, risarcimenti, prestazioni di lavoro). È disciplinata dagli artt. 474 e ss. c.p.c. e richiede un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto pubblico). L’ufficiale giudiziario avvia l’esecuzione su istanza del creditore sotto la vigilanza del giudice dell’esecuzione.
  • Esecuzione esattoriale: è finalizzata al recupero dei crediti pubblici (tributi e contributi previdenziali). La disciplina è contenuta nel D.P.R. 602/1973 e successive modifiche. L’agente della riscossione ha poteri di ricerca, pignoramento e vendita che non richiedono autorizzazione del giudice e gode di prerogative tipiche della pubblica amministrazione (es. iscrizione ipoteca senza previa pronuncia, accesso alle banche dati).

2.2 Termini e atti introduttivi

  • Cartella di pagamento/avviso di accertamento esecutivo: nella procedura esattoriale la notifica della cartella costituisce anche precetto. Il debitore ha 60 giorni per pagare o ricorrere; se non lo fa, dopo un avviso di intimazione può iniziare l’esecuzione .
  • Precetto: nella procedura civile, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo il creditore deve notificare al debitore un atto di precetto invitandolo a pagare entro 10 giorni prima di iniziare l’esecuzione (art. 480 c.p.c.).

2.3 Autorità competente

  • Giudice dell’esecuzione: nella procedura civile l’esecuzione è sempre soggetta alla vigilanza del giudice, il quale autorizza i vari atti (pignoramento, vendita) e decide le opposizioni. In quella esattoriale l’intervento del giudice è residuale e avviene solo a seguito di opposizione o per provvedimenti di sospensione.

2.4 Pignoramento e ricerca dei beni

  • Ricerca dei beni: nell’esecuzione civile l’ufficiale giudiziario può eseguire ricerche tramite il creditore e deve chiedere l’autorizzazione al giudice per accedere ai registri pubblici. Nell’esecuzione fiscale l’agente può ricercare i beni su tutte le banche dati pubbliche o private, compreso l’anagrafe dei conti correnti, senza autorizzazione, e può pignorare direttamente presso terzi con ordine amministrativo .
  • Pignoramento presso terzi: in ambito civile è disciplinato dagli artt. 543 e ss. c.p.c.; l’ufficiale giudiziario notifica al terzo e al debitore un atto con l’invito a dichiarare i crediti dovuti. In ambito esattoriale l’agente emette un ordine di pagamento al terzo (ad esempio, datore di lavoro o banca) che produce immediatamente gli effetti del pignoramento .

2.5 Vendita dei beni e distribuzione del ricavato

  • Vendita: nella procedura civile l’alienazione dei beni pignorati avviene tramite asta giudiziaria sotto la direzione del giudice. Nella procedura esattoriale la vendita è gestita direttamente dall’agente, che può autorizzare il debitore a vendere il bene a terzi, subordinando il trasferimento al pagamento integrale del debito .
  • Distribuzione: nel sistema esattoriale l’intero ricavato è destinato all’Agente per coprire il tributo; l’eccedenza viene restituita al debitore entro dieci giorni . Nel sistema civile il ricavato viene ripartito tra i creditori secondo i privilegi e le cause legittime di prelazione.

2.6 Tutela del debitore e opposizioni

  • Giudice competente: le controversie attinenti alla debenza del tributo (mancata notifica della cartella, prescrizione, decadenza) rientrano nella giurisdizione tributaria, come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2025 . Le opposizioni relative a vizi formali del pignoramento (es. mancanza di intimazione, notifiche irregolari, errori nell’ordine di pagamento) appartengono al giudice ordinario.
  • Azioni del debitore: contro l’esecuzione esattoriale il debitore può proporre ricorso al giudice tributario entro 60 giorni, chiedendo l’annullamento della cartella o dell’accertamento per illegittimità del credito; oppure può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. innanzi al giudice dell’esecuzione. È inoltre possibile richiedere la sospensione amministrativa o giudiziale dell’esecuzione.

3. Giurisprudenza recente (2024‑2025)

L’evoluzione legislativa e le pronunce della Corte di cassazione delineano i confini della procedura esattoriale. Di seguito alcune decisioni rilevanti.

Anno/numeroPrincipio affermatoFonte
Cass., ord. 17031/2024L’iscrizione di ipoteca su immobili del debitore ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/73 può essere effettuata dall’agente solo dopo il rigetto dell’istanza di rateizzazione o la decadenza dal piano; la comunicazione deve contenere tali circostanze e, se mancano, l’interessato può farle valere in giudizio .Corte di cassazione, ordinanza 17031/2024
Cass., ord. 23528/2024Il preavviso di iscrizione ipotecaria (art. 77, co. 2‑bis D.P.R. 602/73) è un atto autonomamente impugnabile, ma la sua impugnazione non è obbligatoria: la mancata impugnazione non preclude la possibilità di contestare successivamente l’iscrizione .Corte di cassazione, ordinanza 23528/2024
Cass., ord. 32759/2024L’unica casa di abitazione non di lusso è impignorabile ai fini esattoriali: il pignoramento deve essere cancellato anche se avviato prima dell’entrata in vigore delle modifiche, poiché la norma si applica retroattivamente .Corte di cassazione, ordinanza 32759/2024
Cass., SS.UU. 2098/2025La giurisdizione tributaria è competente sulle contestazioni relative alla debenza del credito (mancata notifica di cartelle, prescrizione, decadenza) sino al primo atto esecutivo; la giurisdizione ordinaria riguarda i vizi formali del pignoramento .Sezioni Unite, ordinanza 2098/2025
Cass., ord. 9549/2025In tema di sovraindebitamento e piano del consumatore, la moratoria prevista dall’art. 8 L. 3/2012 (oggi art. 67 Codice della crisi d’impresa) fissa un termine iniziale entro cui il debitore deve cominciare a pagare i crediti privilegiati, ma non è un termine massimo di durata; il residuo credito privilegiato non pagato diviene chirografario .Corte di cassazione, ordinanza 9549/2025

Queste pronunce confermano la crescente attenzione della Cassazione verso i diritti del contribuente e delineano linee guida per la difesa.

Procedura passo‑passo dell’esecuzione esattoriale

Per comprendere come difendersi è indispensabile conoscere le fasi della procedura esattoriale. Di seguito viene illustrato il percorso tipico, con indicazione dei termini e delle tutele attivabili.

1. Formazione del ruolo e notifica della cartella/avviso

  1. Formazione del ruolo: l’ente creditore iscrive a ruolo l’imposta, il tributo o il contributo previdenziale e trasmette il ruolo all’agente. Il ruolo è un elenco nominativo contenente i debitori e le somme dovute.
  2. Emissione della cartella di pagamento: l’agente notifica la cartella di pagamento che costituisce titolo esecutivo e ingiunzione contestualmente . Essa deve contenere la descrizione del credito, il numero di ruolo, il responsabile del procedimento e le modalità di pagamento; la mancanza di questi elementi può rendere la cartella nulla.
  3. Accertamento esecutivo: per alcune imposte (IVA, IRPEF, IRES) l’avviso di accertamento è direttamente esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica; la cartella non viene emessa. Questo accertamento consente di procedere alla riscossione, inclusi interessi e sanzioni, con il semplice invio dell’atto al contribuente.
  4. Notifica: la cartella o l’accertamento devono essere notificati secondo le regole del codice di procedura civile (ufficiale giudiziario) o mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o messo comunale. La notifica irregolare può essere motivo di ricorso.
  5. Termine per ricorrere: il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per impugnare l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale. Dal 2023, con la riforma della giustizia tributaria, il ricorso è presentato al Tribunale tributario. Se l’atto non viene impugnato nei termini, il credito diventa definitivo.

2. Pagamento e rateizzazione

Entro 60 giorni dalla notifica il contribuente può:

  • Pagare integralmente il debito, evitando costi aggiuntivi.
  • Rateizzare. L’Agente della riscossione concede piani di rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate mensili) o straordinaria (fino a 120 rate) per debiti superiori a 50.000 euro. La concessione comporta l’interruzione delle procedure esecutive. In caso di mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) si decade e l’agente può iscrivere ipoteca o avviare l’espropriazione .
  • Chiedere sospensione amministrativa. In presenza di motivi legittimi (pagamenti già effettuati, sgravio, sospensione giudiziale) si può chiedere all’ente creditore la sospensione della cartella; l’agente sospende l’esecuzione in attesa della decisione.

3. Avviso di intimazione e inizio dell’esecuzione

Se il pagamento non avviene, trascorsi 60 giorni l’agente invia al debitore un avviso di intimazione che costituisce l’ultimo avvertimento. Tale avviso conserva efficacia per un anno . Se entro questo periodo non inizia l’esecuzione, occorre una nuova intimazione.

4. Pignoramento e misure cautelari

  • Pignoramento mobiliare presso il debitore: l’agente si reca presso l’abitazione o la sede dell’azienda e redige il verbale di pignoramento. Sono impignorabili i beni essenziali (letto, frigorifero) e gli utensili indispensabili per l’attività lavorativa.
  • Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis): l’agente può emettere un ordine di pagamento al terzo debitore (banca, datore di lavoro, cliente) con cui gli intimano di versare al concessionario entro 60 giorni o a scadenza gli importi dovuti . In caso di mancato adempimento, il terzo e il debitore sono convocati davanti al giudice, applicandosi le regole del c.p.c.
  • Pignoramento immobiliare: è limitato dai requisiti dell’art. 76 D.P.R. 602/73: l’Agente non può pignorare l’unica casa di abitazione non di lusso; può procedere solo per debiti superiori a 120.000 euro, previa iscrizione di ipoteca da almeno sei mesi . Occorre inoltre rispettare l’obbligo di iscrizione di ipoteca o di ipoteca giudiziale.
  • Ipoteca: l’agente può iscrivere ipoteca per un importo fino al doppio del credito e notificare un preavviso 30 giorni prima . Se il debitore ha presentato istanza di rateizzazione, l’ipoteca non può essere iscritta finché l’istanza non viene rigettata .
  • Fermo amministrativo: trascorsi 60 giorni dalla cartella, l’agente può iscrivere il fermo sui veicoli del debitore dopo aver inviato un preavviso; il fermo impedisce la circolazione e comporta sanzioni se il veicolo è utilizzato . Il fermo non si applica se il mezzo è strumentale all’attività lavorativa.

5. Vendita e assegnazione del ricavato

Nell’esecuzione esattoriale la vendita dei beni avviene senza l’intervento del giudice:

  • Beni mobili: l’agente redige l’asta oppure consente al debitore di vendere direttamente; il prezzo incassato viene consegnato al concessionario e l’eccedenza entro dieci giorni al debitore .
  • Crediti pignorati: l’ordine di pagamento al terzo produce l’effetto dell’assegnazione; se il terzo non adempie, l’agente ricorre al giudice dell’esecuzione.
  • Beni immobili: dopo il pignoramento e l’ipoteca, l’immobile può essere venduto secondo le modalità previste dal D.P.R. 602/1973; il debitore può offrire l’acquisto a terzi con il consenso del concessionario.

6. Chiusura del processo e restituzione dell’eccedenza

Una volta soddisfatto il credito, l’agente deve chiudere l’esecuzione. Se il ricavato supera l’importo dovuto, il surplus va restituito entro dieci giorni .

Difese e strategie legali

1. Ricorso al giudice tributario contro cartelle e accertamenti

Quando il contribuente contesta l’inesistenza del debito (ad esempio, perché l’imposta è prescritta, l’atto è notificato irregolarmente, l’imposta non è dovuta), la via maestra è il ricorso al giudice tributario.

  1. Giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che la giurisdizione tributaria comprende tutte le contestazioni che investono la legittimità del credito fino al primo atto esecutivo . Ciò significa che la mancata notifica della cartella, l’inesistenza del ruolo o la prescrizione devono essere fatti valere con ricorso tributario.
  2. Termine e contenuto. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di accertamento; al ricorso va allegata la prova della notifica, la documentazione del debito e le motivazioni. È possibile chiedere la sospensione cautelare se sussistono gravi e fondati motivi.
  3. Effetti. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione; occorre richiedere la sospensione al giudice tributario o presentare istanza di sospensione amministrativa. Se la sospensione viene accolta, l’agente non può avviare o proseguire l’esecuzione. In mancanza, l’esecuzione continua ma può essere annullata se il giudice accerta l’inesistenza del debito.

2. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Quando il contribuente non contesta il credito ma ritiene che l’esecuzione sia illegittima per vizi formali (ad esempio, mancata intimazione, eccesso di pignoramento, violazione dei limiti ex art. 76 o 77), può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) o ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Si propone davanti al giudice competente (tribunale del luogo dove si svolge l’esecuzione) quando si contesta il diritto dell’agente di procedere, ad esempio per omessa notifica dell’intimazione, esecuzione su beni impignorabili (prima casa), importo già pagato. Va proposta prima che l’esecuzione sia iniziata o, se è iniziata, entro il termine per l’opposizione agli atti. In sede esattoriale spesso si cumula con il ricorso tributario.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). È diretta contro irregolarità formali dell’atto (notifica nulla, errori nel verbale di pignoramento, mancata indicazione del responsabile). Va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. L’opposizione si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione e può comportare la sospensione dell’esecuzione.
  • Competenza e giurisdizione. Le Sezioni Unite 2098/2025 hanno chiarito che la competenza del giudice tributario termina con il primo atto di esecuzione; da quel momento le opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. appartengono al giudice ordinario .

3. Richiesta di sospensione

La sospensione può essere chiesta in diverse forme:

  • Sospensione amministrativa: richiesta all’Agente della riscossione o all’ente creditore in presenza di motivi quali sgravio, annullamento dell’atto, rateizzazione concessa. La sospensione blocca l’esecuzione finché l’ente non decide.
  • Sospensione giudiziale: il giudice tributario o ordinario può sospendere l’esecuzione se ritiene che vi siano gravi motivi (fumus boni iuris e periculum in mora). Con la sospensione l’agente non può compiere atti esecutivi.
  • Sospensione ex art. 8 L. 3/2012 e art. 54-ter CCII: quando il debitore accede a una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione), la legge prevede la sospensione delle azioni esecutive individuali per tutta la durata della procedura.

4. Rateizzazione, rottamazione e definizioni agevolate

L’ordinamento prevede diversi strumenti per definire il debito in modo agevole:

  1. Rateizzazione ordinaria e straordinaria: fino a 72 rate mensili, o fino a 120 se sussistono comprovate difficoltà economiche. Il mancato pagamento di cinque rate determina la decadenza e il riavvio della riscossione . Durante la rateizzazione l’agente non può iscrivere ipoteca o procedere al pignoramento (salvo il caso in cui decada).
  2. Definizione agevolata (“rottamazione‑quater”). La legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consentendo il pagamento del solo capitale e spese esecutive, mentre sanzioni e interessi sono stralciati . L’adesione comportava la presentazione di domanda entro aprile 2023; entro novembre 2025 sono stati emanati provvedimenti di rottamazione‑quater con scadenze previste fino al 2027. È plausibile che eventuali nuove definizioni agevolate possano essere previste nella legge di bilancio 2025, ma al momento (novembre 2025) non sono ancora attive.
  3. Rottamazione delle cartelle 2024 (normativa 2024): la legge 2024 ha previsto ulteriori definizioni per i ruoli affidati fino al 31 dicembre 2023, con presentazione delle istanze entro aprile 2024 e rateizzazione in 18 rate. Le modalità seguono quelle della rottamazione‑quater.
  4. Saldo e stralcio (per soggetti in difficoltà economica): nelle precedenti edizioni (2019‑2020) lo Stato ha previsto per soggetti con ISEE basso la possibilità di pagare una percentuale ridotta (16‑35 %) del capitale. Al momento non risultano nuove edizioni nel 2025.

5. Sovraindebitamento e procedure concorsuali

La crisi economica può rendere impossibile il pagamento dei debiti tributari e civili. La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) offre strumenti di composizione della crisi a favore dei debitori civili e dei piccoli imprenditori.

5.1 Piano del consumatore

Il piano del consumatore (oggi art. 67 CCII) consente alle persone fisiche, non imprenditori, di proporre al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il piano può prevedere la soddisfazione parziale dei crediti, la moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati e la ristrutturazione dei debiti con un pagamento proporzionato alla capacità del debitore. I creditori non votano; il tribunale approva se il piano assicura un soddisfacimento almeno pari a quanto riceverebbero nella liquidazione e se il consumatore è meritevole.

La Cassazione ha precisato che la moratoria prevista dall’art. 8 L. 3/2012 è un termine iniziale per l’avvio dei pagamenti e non una scadenza totale: il debitore può saldare il debito oltre l’anno o i due anni .

5.2 Accordo di ristrutturazione e piano di rientro dell’imprenditore minore

Per gli imprenditori sotto soglia o le società agricole è previsto l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 76 CCII) e il concordato minore (art. 74 CCII). In questi casi i creditori votano e occorre la maggioranza dei crediti chirografari. La procedura consente la falcidia dei crediti tributari con determinate condizioni. I tributi possono essere falcidiati purché sia assicurato il pagamento integrale dell’Iva e delle ritenute e la soddisfazione non sia inferiore a quanto deriverebbe dalla liquidazione giudiziale.

5.3 Esdebitazione del debitore incapiente

La esdebitazione consente al debitore incapiente, che ha adempiuto integralmente il piano o la liquidazione, di ottenere la cancellazione dei debiti residui. Secondo la giurisprudenza del 2024‑2025, l’esdebitazione richiede la prova della buona fede e della meritevolezza; non è automatica e può essere negata se il debitore ha compiuto atti in frode .

6. Strategie di trattativa e soluzioni stragiudiziali

In parallelo alle impugnazioni giudiziali, esistono strategie per negoziare con l’Agente della riscossione e con i creditori:

  1. Verifica preliminare dell’atto: prima di pagare o impugnare, è indispensabile verificare la correttezza della cartella (notifica, responsabile del procedimento, importo, voci accessorie, prescrizione). Un controllo tecnico può individuare vizi rilevanti.
  2. Trattativa con l’agente: è possibile chiedere un piano di rientro personalizzato che tenga conto della capacità di rimborso, anche oltre i limiti ordinari. Talvolta l’ente creditore può concedere riduzioni di sanzioni o interessi mediante adesione o definizione agevolata.
  3. Mediazione: per alcune imposte si può chiedere la mediazione (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992) con l’ufficio prima di instaurare la controversia. La mediazione prevede una riduzione del 35 % delle sanzioni.
  4. Transazione fiscale nel concordato: l’imprenditore in crisi può proporre ai creditori pubblici una transazione fiscale nel concordato preventivo, chiedendo la falcidia dei tributi subordinata all’approvazione del tribunale.

7. Altri strumenti difensivi e limiti

  1. Compensazione ex art. 8 D.L. 16/2012: il debitore può compensare i crediti commerciali vantati verso la pubblica amministrazione con i debiti iscritti a ruolo, purché i crediti siano certi, liquidi ed esigibili e il debito tributario sia iscritto a ruolo definitivo.
  2. Prescrizione e decadenza: per le imposte erariali la prescrizione è di 10 anni per le imposte dirette e di 8 anni per l’IVA; l’azione deve essere esercitata dall’agente entro questi termini. Per alcune entrate locali la prescrizione è quinquennale. Qualora il contribuente contesti la prescrizione, deve proporre ricorso al giudice tributario.
  3. Opposizione per somme già pagate o annullate: se il debito è stato già saldato o annullato dall’ente creditore, l’agente deve sospendere l’esecuzione; in caso contrario, il debitore può impugnare l’atto.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione

1. Rottamazione e definizione agevolata

Come visto, la rottamazione consente di estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese. L’ultima edizione (“rottamazione‑quater”) ha interessato i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 . Nel 2024 è stata prevista una proroga per i debiti fino al 31 dicembre 2023. Al momento (novembre 2025) non sono state annunciate nuove rottamazioni, ma è opportuno monitorare la legge di bilancio per eventuali aggiornamenti.

Come aderire alla rottamazione (esempio pratico)

  1. Verifica dei carichi: il contribuente deve accedere al proprio cassetto fiscale o all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per consultare le cartelle rottamabili.
  2. Presentazione della domanda: la domanda di adesione si presenta online sul portale dell’Agenzia, indicando i carichi che si intendono definire.
  3. Ricezione del piano di pagamento: l’Agenzia comunica il piano con gli importi dovuti e le rate.
  4. Pagamento della prima rata: il mancato pagamento implica la perdita del beneficio e la ripresa della riscossione con l’addebito delle sanzioni.

2. Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio permette a persone fisiche con ISEE inferiore a determinate soglie (fino a 20.000 euro in precedenti edizioni) di pagare solo una percentuale del debito tributario. L’ultima edizione risale al 2019‑2020; eventuali nuove edizioni potrebbero essere previste in futuri provvedimenti. È opportuno verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione eventuali bandi.

3. Piano del consumatore (esempio)

Simulazione: Maria, lavoratrice dipendente, ha debiti tributari e prestiti per 80.000 euro; possiede una casa, ipotecata per 100.000 euro, e un’auto. Non è imprenditrice e ha un reddito netto di 1.500 euro al mese. Dopo la notifica di diverse cartelle e pignoramenti, Maria si rivolge all’OCC. Il gestore elabora un piano del consumatore prevedendo:

  • Vendita dell’auto e versamento del ricavato di 5.000 euro ai creditori;
  • Moratoria di 18 mesi per i crediti privilegiati, con pagamento totale entro il 3° anno;
  • Rate mensili da 300 euro per 5 anni a copertura dei crediti chirografari;
  • Esdebitazione del residuo.

Il tribunale approva il piano poiché il pagamento offerto ai creditori è superiore a quanto avrebbero ottenuto dalla liquidazione e la consumatrice ha agito in buona fede. Durante la procedura i pignoramenti esattoriali sono sospesi.

4. Accordo di ristrutturazione e concordato minore (esempio)

Un artigiano in crisi con debiti fiscali per 200.000 euro e debiti verso fornitori per 100.000 euro presenta un accordo di ristrutturazione in cui offre il pagamento del 30 % ai creditori chirografari e il 60 % ai creditori privilegiati. Il piano prevede la vendita di un bene immobile secondario e un finanziamento garantito. I creditori votano favorevolmente; il tribunale approva e sospende le azioni esecutive. L’artigiano ottiene la ristrutturazione del debito e può proseguire l’attività.

5. Esdebitazione del debitore incapiente

Nel 2025 la giurisprudenza ha ribadito che, dopo la chiusura della procedura di liquidazione controllata, il debitore meritevole che non ha ulteriormente appesantito la propria posizione può ottenere la cancellazione dei debiti residui. La Cassazione ha sottolineato che la buona fede è imprescindibile e occorre provare l’impossibilità oggettiva di adempiere .

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti affrontano la riscossione senza adeguata conoscenza. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli.

  1. Ignorare la notifica. Trascurare la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento pensando che sia una raccomandata come le altre è un errore che può costare caro: la notifica avvia i termini per ricorrere. Consiglio: conservare e controllare sempre tutte le raccomandate e le notifiche ricevute; in caso di dubbio, contattare subito un professionista.
  2. Non ricorrere nei termini. Presentare il ricorso oltre il sessantesimo giorno comporta l’inammissibilità e la definitività del debito. Consiglio: segnare la data di notifica e contattare un avvocato per valutare immediatamente le cause di impugnazione.
  3. Confondere l’autorità competente. Molti contribuenti presentano opposizioni al giudice sbagliato. Contestare la prescrizione del tributo davanti al giudice ordinario, ad esempio, comporta il rigetto per difetto di giurisdizione. Consiglio: distinguere tra ricorso tributario (per contestare il credito) e opposizione ex art. 615/617 c.p.c. (per vizi formali), come chiarito dalle Sezioni Unite .
  4. Non verificare la notifica delle cartelle. Spesso l’Agente procede al pignoramento senza che le cartelle siano state correttamente notificate. Consiglio: richiedere all’Agente copia delle relate di notifica; se manca la notifica, proporre ricorso per invalidità del titolo.
  5. Rinunciare alla rateizzazione. Anche se il debito è elevato, chiedere un piano di rate può evitare ipoteche e pignoramenti. Consiglio: verificare la sostenibilità delle rate e rispettarle scrupolosamente; se si prevedono difficoltà, chiedere la rateizzazione straordinaria.
  6. Non cercare soluzioni concorsuali. Molti debitori ignorano la possibilità di accedere a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione che consente la falcidia del debito. Consiglio: analizzare con un gestore OCC la propria situazione economica; in alcuni casi si può chiudere la crisi con esdebitazione.
  7. Sottovalutare il pignoramento presso terzi. Credere che la banca non possa essere coinvolta e che l’agente debba passare dal giudice è un errore: l’ordine ex art. 72‑bis consente di bloccare immediatamente i conti . Consiglio: valutare con l’avvocato se contestare l’atto per difetti formali o se chiedere la conversione del pignoramento.
  8. Omettere la tutela della prima casa. Talvolta l’agente iscrive ipoteca o avvia l’espropriazione nonostante la casa sia l’unica abitazione. Consiglio: ricordare che la prima casa non di lusso è impignorabile ; in tal caso si può chiedere l’annullamento del pignoramento. Verificare che l’immobile non rientri nelle categorie di lusso (A/8, A/9).
  9. Non segnalare l’utilizzo professionale del veicolo. Il fermo amministrativo può essere evitato se il veicolo è strumento di lavoro (ad esempio, autocarro per artigiani). Consiglio: inviare al concessionario entro 30 giorni dalla notifica del preavviso la documentazione che dimostra l’uso professionale .
  10. Affidarsi a soluzioni improvvisate. Rivolgersi a professionisti non specializzati può comportare errori irreparabili. Consiglio: scegliere avvocati e commercialisti con comprovata esperienza nel settore della riscossione e della crisi d’impresa.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la comprensione dei termini e delle principali difese riportiamo alcune tabelle sintetiche. Si prega di consultare la normativa per i dettagli.

Tabella 1 – Termini e atti dell’esecuzione esattoriale

FaseDescrizione/termini principaliNormativa
Notifica cartella/avvisoInvio della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo. Il contribuente ha 60 giorni per pagare o ricorrere .Art. 50 D.P.R. 602/73
Avviso di intimazioneSe non paga entro 60 giorni, l’agente invia l’intimazione che resta valida per un anno .Art. 50 D.P.R. 602/73
RateizzazionePossibile fino a 72 rate (ordinaria) o 120 rate (straordinaria). Decadenza dopo 5 rate non pagate .Art. 19 D.P.R. 602/73
Iscrizione ipotecaPreavviso 30 giorni prima. Possibile solo dopo il rigetto di rateizzazione; importo fino al doppio del credito .Art. 77 D.P.R. 602/73
Pignoramento immobiliareEspropriazione non ammessa per l’unica abitazione non di lusso; necessaria ipoteca iscritta da 6 mesi e debito >120.000 € .Art. 76 D.P.R. 602/73
Pignoramento presso terziOrdine di pagamento al terzo senza giudice; 60 giorni per versare o a scadenza .Art. 72‑bis D.P.R. 602/73
Fermo amministrativoPreavviso, 30 giorni per opporsi. Fermo non applicabile a veicoli strumentali .Art. 86 D.P.R. 602/73

Tabella 2 – Strumenti difensivi

StrumentoQuando utilizzarloAutorità competente
Ricorso tributarioContestazione del credito (notifica, prescrizione, inesistenza) entro 60 giorni dalla cartella o avviso .Tribunale tributario
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Contesta il diritto dell’agente a procedere per vizi sostanziali (prima casa, pagamento già effettuato).Giudice ordinario
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Contro vizi formali del pignoramento; da proporre entro 20 giorni dalla notifica.Giudice dell’esecuzione
Sospensione amministrativaPer chiedere sospensione per sgravio o altre ragioni.Agente della riscossione/ente creditore
RateizzazionePer dilazionare il pagamento ed evitare misure cautelari .Agenzia delle Entrate‑Riscossione
Rottamazione/Definizione agevolataPer pagare solo capitale e spese .Agenzia delle Entrate‑Riscossione
Piano del consumatore/Accordo di ristrutturazionePer ristrutturare i debiti e ottenere la sospensione delle esecuzioni .Tribunale

Tabella 3 – Limiti e soglie

OggettoLimite/SogliaRiferimento
Debito per pignoramento immobiliareDebito superiore a 120.000 € e ipoteca iscritta da almeno 6 mesi .Art. 76 D.P.R. 602/73
Importo ipotecaFino a doppio dell’importo iscritto a ruolo .Art. 77 D.P.R. 602/73
Prima casa impignorabileImmobile non di lusso, unico posseduto, in cui il debitore risiede .Art. 76 D.P.R. 602/73
Moratoria nel piano del consumatoreFino a due anni per creditori privilegiati .Art. 67 CCII
Decadenza rateizzazioneMancato pagamento di cinque rate anche non consecutive .Art. 19 D.P.R. 602/73

Domande frequenti (FAQ)

  1. Qual è la differenza tra cartella di pagamento e avviso di accertamento esecutivo?

La cartella di pagamento è un atto dell’Agente della riscossione con cui si ingiunge il pagamento dei tributi iscritti a ruolo. L’avviso di accertamento esecutivo è emanato dall’Agenzia delle Entrate (o da altri enti) e, dopo 60 giorni dalla notifica, diviene titolo esecutivo senza necessità di cartella. Entrambi avviano il termine di 60 giorni per pagare o ricorrere .

  1. Quanto tempo ho per pagare una cartella?

Hai 60 giorni dalla notifica per pagare, chiedere la rateizzazione o proporre ricorso. Trascorso tale termine, l’agente può iniziare l’esecuzione dopo l’intimazione .

  1. Posso impugnare il preavviso di ipoteca?

Sì. La Cassazione ha stabilito che il preavviso di iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile ma l’impugnazione non è obbligatoria: è possibile contestare direttamente l’iscrizione .

  1. La mia prima casa può essere pignorata per debiti tributari?

In linea generale no, se si tratta dell’unico immobile adibito ad abitazione principale e non è un’abitazione di lusso. L’art. 76 D.P.R. 602/73 vieta l’espropriazione a tali condizioni . Tuttavia, se possiedi più immobili o se l’immobile è di lusso (cat. A/8 e A/9), l’agente può procedere.

  1. Come funziona il pignoramento del conto corrente?

L’agente può inviare un ordine di pagamento alla banca (pignoramento diretto) con cui blocca le somme sul conto. La banca deve versare le somme entro 60 giorni o alla scadenza . Si consiglia di verificare se l’ordine rispetta i requisiti (indicazione dei crediti, rispetto del minimo vitale, ecc.).

  1. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione se faccio ricorso?

Sì. Puoi richiedere la sospensione cautelare al giudice tributario (o ordinario) se sussistono gravi motivi. L’esecuzione è sospesa anche quando si accede a una procedura di sovraindebitamento.

  1. Cos’è il fermo amministrativo e come evitarlo?

È l’iscrizione di un vincolo sul veicolo che ne impedisce la circolazione. Viene adottato dopo il preavviso e se il debitore non paga entro 30 giorni . Si può evitare dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività lavorativa.

  1. Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?

Se salti cinque rate, anche non consecutive, decadi dal beneficio. L’agente può iscrivere ipoteca e riprendere l’esecuzione . È possibile però chiedere un nuovo piano se si rientra nei requisiti.

  1. Se l’ente non ha notificato correttamente la cartella, posso contestare il pignoramento davanti al giudice ordinario?

No. La contestazione della notifica o dell’esistenza della cartella attiene alla debenza del tributo e rientra nella giurisdizione tributaria . Davanti al giudice ordinario puoi far valere solo i vizi formali dell’esecuzione.

  1. È vero che posso vendere io stesso il bene pignorato?

Sì. L’art. 52 consente al debitore di proporre la vendita del bene con l’assenso del concessionario; il prezzo ricavato va versato integralmente all’agente e l’eccedenza è restituita entro dieci giorni .

  1. In caso di pignoramento verso terzi, il terzo può versare solo quanto già scaduto?

No. L’ordine di pagamento riguarda le somme già esistenti e anche quelle future entro il limite del debito, che il terzo deve versare a scadenza . In caso di dubbi, il terzo può rivolgersi all’agente o al giudice.

  1. Posso compensare crediti vantati verso lo Stato con debiti iscritti a ruolo?

Sì, in determinate condizioni. La compensazione è ammessa se il credito è certo, liquido ed esigibile e il debito iscritto è definitivo; occorre presentare istanza all’Agenzia delle Entrate o utilizzare la piattaforma telematica (art. 28‑quater D.P.R. 602/73).

  1. Se l’agente iscrive ipoteca senza preavviso, come posso tutelarmi?

L’iscrizione senza preavviso viola l’art. 77 e può essere contestata con ricorso al giudice ordinario, chiedendone la cancellazione. La Cassazione ha riconosciuto l’autonomia impugnatoria del preavviso .

  1. Cosa succede se ottengo un piano del consumatore?

Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese; dopo l’omologazione, i creditori devono attenersi al piano. Se adempi agli obblighi previsti, potrai ottenere l’esdebitazione delle residue passività .

  1. I debiti tributari possono essere falcidiati in un concordato o accordo di ristrutturazione?

Sì, purché siano rispettate le condizioni previste (pagamento integrale di IVA e ritenute, soddisfazione non inferiore a quella derivante dalla liquidazione). Il tribunale valuta la convenienza della proposta e l’adesione dell’amministrazione finanziaria.

  1. Il pignoramento esattoriale è più veloce di quello civile?

Sì. L’agente può iniziare l’esecuzione dopo 60 giorni senza passare dal giudice e può avvalersi di poteri di ricerca e pignoramento molto più rapidi. Il pignoramento presso terzi avviene con semplice ordine di pagamento .

  1. Quali beni sono impignorabili?

Oltre alla prima casa non di lusso , sono impignorabili gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività lavorativa, i mobili indispensabili della casa, gli stipendi per la quota minima vitale (attenzione però alle regole del pignoramento presso terzi per le pensioni). Inoltre il fermo non può essere disposto su veicoli strumentali .

  1. Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento esecutivo?

Occorre controllare la legittimità (motivazione, firma, termine) e, se si ritiene illegittimo, proporre ricorso entro 60 giorni. Trascorso il termine, l’accertamento diviene definitivo e verrà avviata la riscossione. Puoi anche chiedere adesione o definizione agevolata se previste.

  1. La rottamazione consente di estinguere anche le sanzioni?

Sì. La definizione agevolata prevede il pagamento del solo capitale e delle spese esecutive; sanzioni, interessi e aggio sono stralciati .

  1. Cosa succede se l’agente procede al pignoramento durante un piano di ristrutturazione approvato?

Se il tribunale ha omologato un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, le azioni esecutive individuali devono cessare. Il debitore può presentare opposizione per violazione della sospensione e chiedere la dichiarazione di inefficacia del pignoramento.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio i meccanismi e le strategie, analizziamo due casi concreti.

Caso 1 – Pignoramento del conto corrente e opposizione

Scenario: Luca riceve, nel marzo 2025, un ordine di pagamento ex art. 72‑bis sul suo conto corrente. Il debito tributario iscritto a ruolo ammonta a 35.000 euro. Luca non ha ricevuto alcuna cartella e scopre che la banca ha bloccato l’intero saldo.

  1. Verifica delle cartelle. Luca richiede all’Agenzia delle Entrate-Riscossione le relate di notifica. Scopre che le cartelle sono state notificate presso un indirizzo errato.
  2. Ricorso tributario. Poiché contesta la notifica delle cartelle (vizio sostanziale), propone ricorso al giudice tributario, chiedendo l’annullamento delle cartelle per nullità della notifica. Chiede inoltre la sospensione cautelare.
  3. Opposizione agli atti esecutivi. In parallelo, presenta opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’ordine di pagamento, sostenendo la nullità dell’atto per mancanza di previa intimazione e per assenza del titolo valido.
  4. Esito. Il giudice tributario accoglie il ricorso, annulla le cartelle e sospende l’esecuzione. L’ordine di pagamento viene dichiarato inefficace. Luca recupera le somme prelevate dalla banca.

Caso 2 – Utilizzo del piano del consumatore per superare la crisi

Scenario: Francesca, professionista, ha debiti con l’erario per 70.000 euro, con la banca per 50.000 euro e debiti personali per 20.000 euro. Non possiede immobili ma ha un reddito mensile di 2.000 euro. Riceve varie cartelle e un fermo amministrativo sull’auto.

  1. Consultazione con l’OCC. Francesca si rivolge a un OCC e redige il proprio stato patrimoniale. Il gestore propone un piano del consumatore con durata quinquennale, prevedendo pagamenti di 400 euro al mese, con moratoria di un anno per il credito privilegiato dell’erario .
  2. Presentazione del piano. Il piano viene presentato al tribunale; l’erario ottiene il pagamento del 60 % del credito, gli altri creditori il 20 %. Il tribunale valuta la meritevolezza, la proporzione tra risorse e pagamenti, e approva la proposta.
  3. Sospensione delle esecuzioni. Durante la procedura, i pignoramenti e il fermo amministrativo sono sospesi. L’auto può essere utilizzata perché strumentale all’attività lavorativa .
  4. Esdebitazione finale. Dopo l’integrale adempimento del piano, Francesca ottiene l’esdebitazione per il debito residuo .

Conclusione

L’esecuzione esattoriale e quella civile, pur finalizzate entrambe alla soddisfazione del creditore, presentano significative differenze: la prima è caratterizzata da procedure rapide e poteri pubblicistici dell’agente; la seconda è sottoposta a un controllo più incisivo del giudice. Per il debitore, conoscere le regole e i termini di ciascuna procedura è fondamentale per evitare errori e sfruttare appieno le tutele offerte dalla legge.

La recente giurisprudenza conferma la tutela della prima casa , l’autonomia dell’impugnazione del preavviso di ipoteca e la necessità di proporre il ricorso tributario per contestare la debenza del credito . Allo stesso tempo, si aprono nuove opportunità di definizione agevolata e di ristrutturazione attraverso piani del consumatore e accordi di ristrutturazione .

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