Introduzione
Il pignoramento è lo strumento attraverso il quale i creditori possono aggredire i beni del debitore per soddisfare i propri crediti. Quando sullo stesso bene intervengono più creditori si crea una situazione complessa perché l’esecuzione forzata deve garantire il rispetto del principio di par condicio creditorum (equa soddisfazione di tutti i creditori) e delle cause di prelazione. Il rischio per chi subisce un pignoramento è duplice: da un lato l’indebitamento può generare rapidamente altri creditori che si aggiungono alla procedura, dall’altro la mancanza di conoscenza dei propri diritti può portare a errori irreparabili (mancata opposizione, perdita di termini o rinuncia agli strumenti agevolativi).
Questo articolo, aggiornato a novembre 2025, affronta in modo esaustivo la gestione del pignoramento in presenza di più creditori. Lo scopo è fornire al debitore una guida pratica basata su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, spiegando le regole dell’esecuzione multipla, le strategie di difesa e le opportunità offerte dalle procedure alternative come la definizione agevolata e il sovraindebitamento.
Perché è importante conoscere queste regole
Subire un pignoramento con più creditori può significare vedere vanificata la possibilità di recuperare il proprio patrimonio. Spesso basta un’attenta analisi dell’atto, la tempestiva impugnazione degli atti irregolari o il ricorso a strumenti alternativi (es. rottamazione o piani di rientro) per evitare la vendita dei beni. In particolare:
- Rischio di perdita totale: il ritardo nell’agire può comportare la distribuzione del ricavato ai creditori, lasciando il debitore senza beni e senza margine per negoziare.
- Irregolarità procedurali: pignoramenti cumulativi e successivi devono rispettare condizioni formali precise (ad es. unione delle procedure, deposito delle copie conformi entro termini perentori). La loro inosservanza comporta l’inefficacia del pignoramento .
- Opportunità di definire il debito: la normativa fiscale e quella sulla crisi d’impresa prevedono strumenti (rottamazione, concordato minore, piano del consumatore) che consentono di bloccare o estinguere le procedure esecutive se attivati in tempo .
L’assistenza dello studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nel diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale.
Nel corso degli anni lo studio ha maturato una profonda esperienza nella difesa del debitore contro pignoramenti, fermi, ipoteche e cartelle esattoriali. In particolare lo staff dell’Avv. Monardo può:
- Analizzare l’atto di pignoramento per individuare vizi formali, incompetenza del giudice dell’esecuzione, mancanza di titolo o irregolarità nella notifica.
- Presentare ricorsi e opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., ottenendo la sospensione dell’esecuzione .
- Attivare procedure giudiziali e stragiudiziali: conversione del pignoramento, esdebitazione e transazioni, fino alle soluzioni offerte dal Codice della Crisi d’Impresa (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata).
- Negoziare con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) piani di pagamento e adesioni alle definizioni agevolate, sfruttando le recenti normative che sospendono i pignoramenti in corso .
- Predisporre piani di rientro personalizzati, simulando le ripartizioni tra creditori e valutando la convenienza degli strumenti alternativi.
Lo scopo è accompagnare il debitore verso una soluzione concreta e tempestiva, tutelando la casa, i beni personali e l’attività d’impresa.
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Quadro normativo: pignoramento e pluralità di creditori
Principi generali: responsabilità patrimoniale e par condicio creditorum
Il Codice Civile delinea il fondamento della responsabilità patrimoniale. L’art. 2740 c.c. prevede che “il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” . Questa regola consente al creditore di aggredire qualunque bene non escluso dalla legge, mentre il debitore può opporre solo le limitazioni espresse da norme speciali (beni impignorabili, fondo patrimoniale, ecc.).
Parallelamente l’art. 2741 c.c. stabilisce che “i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione” . Il principio di par condicio impone che, in una procedura concorsuale, tutti i creditori concorrono proporzionalmente, tranne quelli dotati di privilegi, pegni o ipoteche, che sono preferiti nell’ordine stabilito dalla legge.
Il pignoramento rappresenta quindi il primo passo dell’espropriazione forzata: l’ufficiale giudiziario sottrae determinati beni al patrimonio del debitore per destinarli alla soddisfazione dei creditori. Il codice di procedura civile prevede tre tipologie di esecuzione:
| Tipologia di esecuzione | Descrizione sintetica |
|---|---|
| Espropriazione mobiliare presso il debitore | Colpisce i beni mobili nella disponibilità del debitore (ad es. arredi, autoveicoli, denaro contante). È disciplinata dagli artt. 513 e ss. c.p.c. |
| Espropriazione mobiliare presso terzi | Riguarda i beni o i crediti del debitore detenuti da un terzo (stipendi, conti correnti, crediti verso clienti). Regolata dagli artt. 543 e ss. c.p.c. |
| Espropriazione immobiliare | Colpisce beni immobili e diritti reali immobiliari del debitore; è disciplinata dagli artt. 555 e ss. c.p.c. |
Art. 483 c.p.c. – Cumulo dei mezzi di espropriazione
Prima di affrontare la pluralità di pignoramenti, è utile ricordare che il creditore può cumulare i diversi mezzi di esecuzione. L’art. 483 c.p.c. dispone che il creditore può iniziare contemporaneamente le procedure mobiliare, immobiliare e presso terzi per realizzare il proprio diritto, ma il giudice dell’esecuzione, su richiesta del debitore, può limitare l’espropriazione a uno o a alcuni mezzi quando appare sufficiente . Questa norma consente al debitore di chiedere la riduzione della forma esecutiva se l’espropriazione appare eccessiva rispetto al credito.
Art. 493 c.p.c. – Pignoramenti su istanza di più creditori
La norma cardine sulla pluralità di creditori è l’art. 493 c.p.c., che prevede che più creditori possono con un unico pignoramento colpire lo stesso bene. Anche dopo che un bene è stato pignorato, altri creditori possono effettuare pignoramenti successivi sullo stesso bene . La norma stabilisce che:
- il pignoramento successivo produce gli stessi effetti dell’originario e costituisce titolo per intervenire nella procedura;
- i diversi pignoramenti sono formalmene unificati, ma ciascuno conserva autonomia sostanziale: ogni creditore agisce per il proprio credito e l’invalidità di un pignoramento non si estende automaticamente agli altri ;
- l’ufficio di cancelleria (o il giudice) deve riunire i pignoramenti in un’unica procedura. La mancata riunione può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. .
La ratio della disposizione è duplice: evitare vendite separate e garantire la massima capienza dei beni pignorati. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’obbligo di riunione mira a tutelare il principio di par condicio e a contenere costi e dispersioni, ma la riunione non fa venir meno l’autonomia di ciascun pignoramento .
Art. 524 c.p.c. – Pignoramento successivo e riunione
L’art. 524 c.p.c., aggiornato dalla riforma Cartabia e dal correttivo D.Lgs. 164/2024, disciplina l’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario, nel compiere un pignoramento, trovi un verbale di pignoramento già trascritto. Deve darne atto nel verbale e, se vi sono altri beni disponibili, procedere al pignoramento. Le regole principali sono:
- Riunione entro l’udienza di vendita: se il pignoramento successivo interviene prima dell’udienza fissata per la vendita o l’assegnazione, gli atti vengono depositati nel fascicolo del primo pignoramento e le procedure si uniscono .
- Intervento tardivo: se il pignoramento successivo è eseguito dopo la vendita o l’assegnazione, si applica la disciplina dell’intervento tardivo: il creditore può far valere il proprio diritto solo sul residuo del prezzo o su altri beni non ancora liquidati .
- Obbligo del cancelliere: il cancelliere deve comunicare il pignoramento successivo al primo creditore; l’omissione può determinare nullità ma non pregiudica l’autonomia del pignoramento.
Art. 550 c.p.c. – Pluralità di pignoramenti presso terzi
Nel pignoramento presso terzi, l’art. 550 c.p.c. stabilisce che il terzo pignorato deve indicare nel verbale tutte le pignorazioni esistenti. Se successivamente riceve ulteriori atti di pignoramento può limitarsi a fare riferimento alla dichiarazione già resa . Questa disposizione facilita la gestione di molteplici vincoli sullo stesso credito (es. stipendio o conto corrente) e richiama l’applicazione dell’art. 524 per la riunione.
Art. 561 c.p.c. – Pignoramenti successivi in espropriazione immobiliare
Per i beni immobili, l’art. 561 c.p.c. stabilisce che, se durante la trascrizione di un atto di pignoramento il conservatore rileva l’esistenza di un precedente pignoramento, lo deve annotare. L’atto e i documenti sono depositati nel fascicolo dell’esecuzione già in corso, purché il secondo pignoramento intervenga prima dell’udienza di vendita . In caso contrario, il successivo pignoramento produce gli effetti di un intervento tardivo ai sensi dell’art. 524 . Anche qui la riunione è automatica e il giudice ha l’obbligo di disporla.
Unione dei pignoramenti e autonomia delle azioni
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la riunione dei pignoramenti ha effetti soltanto organizzativi: ogni creditore conserva la propria posizione sostanziale e processuale. La Cassazione ha affermato che la nullità di un pignoramento per difetto di titolo o altra causa non determina l’estinzione dell’intera procedura: il debitore deve impugnare ciascun pignoramento per far valere i propri diritti . La Corte ha anche chiarito che, se l’esecuzione originaria è in fase di conversione, il nuovo pignoramento può essere riunito, ma la conversione verrà gestita autonomamente .
Un’altra significativa massima della Cassazione (sentenza n. 3172/2025) ha stabilito che, in caso di pignoramento successivo eseguito da un altro creditore, l’accertamento giudiziale della mancanza del diritto del primo creditore deve essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’esecuzione. In tale ipotesi gli atti del processo esecutivo sono invalidi per nullità derivata, salvo la vendita e il decreto di trasferimento . Ciò significa che il debitore non è tenuto a proporre oppozioni contro ogni singolo atto: è sufficiente che il giudice accerti il difetto di titolo per estinguere l’esecuzione del primo creditore.
Beni impignorabili e limitazioni
Il principio dell’art. 2740 c.c. è bilanciato da norme che escludono o limitano la pignorabilità di determinati beni. L’art. 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili: tra queste vi sono gli oggetti sacri, l’anello nuziale, i mobili indispensabili all’uso domestico, gli alimenti e combustibili necessari per un mese .
L’art. 515 c.p.c. disciplina i beni relativamente impignorabili, prevedendo che le cose destinate al servizio e alla coltivazione del fondo siano pignorabili solo se non esistono altri beni e comunque nel limite di un quinto quando si tratta di strumenti indispensabili per la professione .
Queste disposizioni, unite alla possibilità di limitare l’esecuzione ex art. 483 c.p.c., consentono al debitore di proteggere parte del proprio patrimonio essenziale.
Art. 615 e 617 c.p.c. – Opposizioni del debitore
Le opposizioni rappresentano lo strumento principale per reagire al pignoramento. L’art. 615 c.p.c. consente di opporsi all’esecuzione quando il debitore contesta il diritto del creditore di procedere o la pignorabilità del bene. La domanda può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione con atto di citazione al giudice indicato nell’art. 480, oppure, quando l’esecuzione è iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione . L’opposizione deve essere proposta prima che il bene sia venduto o assegnato, salvo che la nullità derivi da fatti sopravvenuti.
L’art. 617 c.p.c. disciplina l’opposizione agli atti esecutivi, finalizzata a far valere la regolarità formale del titolo, del precetto o dei singoli atti del processo esecutivo. L’opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell’atto . Se l’esecuzione non è ancora iniziata, si utilizza l’atto di citazione; se è già iniziata si ricorre con un ricorso al giudice dell’esecuzione . Questa forma di opposizione consente di denunciare, ad esempio, la mancata trascrizione dell’atto di pignoramento, l’omessa riunione dei pignoramenti o la violazione delle norme sulla formazione del fascicolo .
Procedura passo‑passo del pignoramento con più creditori
Di seguito si fornisce una descrizione schematica delle fasi dell’esecuzione forzata e delle peculiarità che si presentano quando intervengono più creditori. La comprensione di ogni passaggio è fondamentale per attivare tempestivamente le difese.
1. Notifica del titolo esecutivo e del precetto
Per procedere al pignoramento il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, verbale di conciliazione, cartella di pagamento). La notificazione del titolo e del precetto al debitore è l’atto che mette in mora e avvisa dell’imminente esecuzione. Gli eventuali vizi di notifica (inesistenza o inesattezza della relata) vanno fatti valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni .
2. Pignoramento e custodia dei beni
Trascorsi dieci giorni dalla notifica del precetto e entro il termine di novanta giorni (altrimenti il precetto perde efficacia), l’ufficiale giudiziario procede al pignoramento. Nel caso di più creditori:
- Pignoramento cumulativo: più creditori notificano congiuntamente lo stesso atto di pignoramento. In questo caso l’atto è unico e la procedura è formalmente unitaria, ma i crediti rimangono distinti.
- Pignoramento successivo: un secondo creditore pignora lo stesso bene già vincolato da un primo pignoramento. L’ufficiale giudiziario redige un verbale menzionando il pignoramento precedente e deposita gli atti al fascicolo della prima esecuzione .
- In entrambi i casi il debitore deve prestare attenzione: la mancata riunione comporta nullità dell’atto e può essere dedotta con opposizione agli atti esecutivi .
Al termine del pignoramento l’ufficiale giudiziario nomina un custode (o il debitore stesso, se autorizzato) che deve conservare i beni e impedirne l’alienazione. Nei pignoramenti immobiliari è nominato anche un delegato per le operazioni di vendita.
3. Iscrizione a ruolo e deposito degli atti
Il creditore procedente deve depositare presso il tribunale la nota di iscrizione a ruolo con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione (per gli immobili). Dal 26 novembre 2024, a seguito della riforma Cartabia e del correttivo D.Lgs. 164/2024, il deposito deve avvenire entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento . La conformità delle copie è attestata dall’avvocato del creditore, e la mancata attestazione comporta la nullità del pignoramento .
Se vi sono più creditori:
- I successivi pignoramenti devono essere iscritti a ruolo nel fascicolo della prima esecuzione. La mancata iscrizione non rende inefficace il pignoramento ma può generare difficoltà nella partecipazione alle ripartizioni.
- Qualora l’iscrizione sia tardiva (oltre l’udienza di vendita), il creditore successivo potrà intervenire come interveniente tardivo, con minori diritti di partecipazione .
4. Udienza di vendita o assegnazione
Il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per la comparizione delle parti, la verifica degli adempimenti e l’eventuale autorizzazione alla vendita dei beni. Quando esistono più creditori:
- Il giudice deve verificare che tutti i pignoramenti siano riuniti e che i creditori abbiano depositato i documenti richiesti.
- Può decidere la vendita con incanto, senza incanto, oppure l’assegnazione del bene a uno dei creditori.
- Se il pignoramento è immobiliare, il giudice affida le operazioni a un professionista delegato e approva l’avviso di vendita.
5. Interventi e distribuzione del ricavato
Prima della vendita i creditori, anche diversi da quelli pignoranti, possono presentare domanda di intervento depositando il proprio titolo e precetto. Gli interventi possono essere:
- Interventi tempestivi: depositati prima dell’udienza di vendita; i creditori partecipano integralmente alla ripartizione.
- Interventi tardivi: depositati dopo l’udienza; consentono la partecipazione solo al residuo non ancora distribuito .
- Interventi nell’interesse proprio: si tratta di creditori privilegiati che, anche se tardivi, conservano i diritti di prelazione sull’intero ricavato.
La distribuzione del ricavato avviene secondo gli artt. 510 e 517 c.p.c.: dopo la vendita, il giudice redige il progetto di distribuzione. I creditori privilegiati vengono soddisfatti in ordine di grado (ipoteche, privilegio generale, pegni), mentre i creditori chirografari dividono l’eventuale residuo in proporzione ai rispettivi crediti .
6. Estinzione e archiviazione della procedura
La procedura esecutiva si estingue con l’integrale pagamento del credito, con l’annullamento del pignoramento per vizi, con la declaratoria di inefficacia per decadenza dei termini (es. mancato deposito nei 15 giorni), o a seguito dell’adesione a strumenti che comportano la sospensione delle esecuzioni (rottamazione, piano di rientro). L’estinzione comporta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e la liberazione dei beni.
Difese e strategie legali del debitore
Affrontare un pignoramento con più creditori richiede competenze tecniche e rapidità d’azione. Di seguito si illustrano le principali strategie a disposizione del debitore, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio e alla riduzione dell’esposizione debitoria.
1. Verificare la validità del titolo e del precetto
La prima verifica consiste nel controllare se il titolo esecutivo è valido: può trattarsi di un decreto ingiuntivo non opposto, di una sentenza, di un estratto di ruolo o di una cambiale. Un vizio come la mancanza di notifica, l’inesistenza o invalidità del titolo (es. cambiale priva di bollo, come nel caso affrontato dalla Cassazione 2025 ) rende nullo il pignoramento.
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. deve essere proposta entro il termine dell’udienza di vendita e consente di chiedere la sospensione immediata della procedura . È essenziale allegare la prova dell’irregolarità e depositare tempestivamente ricorso in tribunale.
2. Contestare la regolarità degli atti esecutivi
Le irregolarità formali del pignoramento (mancata riunione dei pignoramenti, omissione della nota di iscrizione, difetti di notifica, assenza di attestazione di conformità) devono essere fatte valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni . Questa opposizione permette di bloccare la procedura e ottenere la rinnovazione dell’atto o l’estinzione del pignoramento.
Esempio pratico: se un nuovo creditore esegue un pignoramento senza chiedere l’unione alla procedura in corso, il debitore può opporsi sostenendo la violazione dell’art. 493 e chiedere al giudice di dichiarare la nullità degli atti successivi.
3. Invocare l’inimpignorabilità di beni e crediti
Molti beni e crediti non sono pignorabili oppure lo sono entro determinati limiti. Oltre agli elenchi dell’art. 514 c.p.c. (mobilia domestica, anello nuziale, alimenti) , ricordiamo che:
- Stipendi, pensioni e salari sono pignorabili in misura limitata: un quinto per crediti ordinari e fino a un terzo per crediti alimentari o tributari (art. 545 c.p.c.).
- Veicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa godono di impignorabilità relativa: la giurisprudenza ha esteso l’interpretazione dell’art. 515 c.p.c. a veicoli strumentali, impedendo il pignoramento di autoveicoli essenziali per l’attività lavorativa .
- Beni di culto, armi obbligatorie e strumenti scientifici sono tutelati dall’art. 514, n. 5 .
- Crediti già assegnati in un pignoramento presso terzi non rientrano nella procedura immobiliare successiva: la Cassazione ha stabilito nel 2025 che i canoni di locazione già assegnati escono dal patrimonio del debitore e non possono essere oggetto di nuovo pignoramento .
Invocare l’impignorabilità richiede la produzione di prove (es. contratto di lavoro o documentazione che attesti l’indispensabilità del bene) e l’immediata contestazione al giudice dell’esecuzione.
4. Richiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)
Il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro sufficiente a soddisfare il credito e le spese di esecuzione (c.d. conversione del pignoramento). La domanda va proposta prima della vendita depositando presso la cancelleria una somma non inferiore a un quinto del credito per cui si procede e offrendo garanzia per il residuo. Se accolta, la conversione estingue il pignoramento e restituisce i beni al debitore. Quando vi sono più creditori riuniti, la somma deve coprire l’intero ammontare dei crediti e delle spese.
5. Sollecitare la riduzione dell’espropriazione (art. 483 c.p.c.)
Quando il cumulo dei mezzi esecutivi è eccessivo (ad esempio pignoramento immobiliare e mobiliare simultaneo per un credito di modesta entità), il debitore può chiedere al giudice di limitare la procedura a uno solo dei mezzi, dimostrando che esso è sufficiente a soddisfare il credito .
6. Accordarsi con i creditori (transazioni e piani di rientro)
Spesso la via più efficace per evitare la vendita forzata è la transazione. Il debitore, con l’assistenza del proprio legale, può proporre ai creditori un piano di rientro rateale o a saldo e stralcio. Quando vi sono più creditori riuniti, è consigliabile negoziare un accordo globale che preveda la rinuncia ai pignoramenti in cambio del pagamento concordato. Lo studio dell’Avv. Monardo ha esperienza nella negoziazione con banche, finanziarie e AER, ottenendo sospensioni e riduzioni significative.
7. Sfruttare la definizione agevolata dei debiti fiscali (Rottamazione)
Le rottamazioni (o definizioni agevolate) permettono di pagare i debiti fiscali iscritti a ruolo versando solo il capitale e le spese, senza sanzioni né interessi. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione quater (art. 1, commi 231‑252) che consentiva di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 . Successive proroghe hanno consentito la presentazione delle domande fino al 30 aprile 2023, con un piano di pagamento fino al 2025.
Nel 2025 il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024, art. 3‑bis) ha riaperto i termini consentendo ai contribuenti decaduti di presentare una domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . La trasmissione della domanda produce effetti immediati:
- Blocco delle nuove procedure esecutive: la richiesta sospende fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti futuri .
- Sospensione dei pignoramenti in corso: i pignoramenti già avviati vengono sospesi e saranno revocati con il pagamento della prima rata della definizione .
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e possibilità di ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) .
- Nessun blocco dei pagamenti superiori a 5.000 € da parte delle pubbliche amministrazioni, evitando il rischio di pignoramenti ex art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 .
Per usufruire dei benefici occorre versare la prima rata entro il 31 luglio 2025; la mancata corresponsione comporta la revoca e la ripresa delle azioni esecutive . Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i contribuenti nella compilazione della domanda, nella verifica dei carichi definibili e nella gestione delle rate.
8. Applicare le procedure di sovraindebitamento e la crisi d’impresa
Dal 2022 la disciplina del sovraindebitamento è inserita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sostituito la Legge 3/2012. Le procedure sono destinate ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, piccole imprese) e prevedono l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). I principali strumenti sono:
8.1 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il piano del consumatore consente alla persona fisica che ha contratto debiti per esigenze personali o familiari di proporre un piano di pagamento, anche parziale, senza necessità di voto dei creditori. Il giudice verifica la fattibilità e la meritevolezza e, se lo omologa, il pignoramento in corso si sospende e alla fine del piano il debitore è esdebitato (liberato dai debiti residui).
8.2 Concordato minore
Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del CCII, permette al debitore sovraindebitato (professionista, imprenditore minore, ex imprenditore) di proporre ai creditori un accordo per il pagamento, anche parziale, dei debiti . A differenza del piano del consumatore, il concordato richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto e mira a preservare l’attività d’impresa. La procedura è assistita da un gestore nominato dall’OCC e, una volta omologata, blocca tutti i pignoramenti.
8.3 Liquidazione controllata
La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) prevede la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore sotto il controllo del tribunale e l’esdebitazione finale. Può essere richiesta da chi non riesce a proporre un piano o un concordato e comporta la vendita dei beni, ma con la possibilità di conservare una somma per il sostentamento della famiglia.
8.4 Esdebitazione del debitore incapiente
Per i debitori totalmente privi di beni o reddito (debitore incapiente) il CCII prevede la esdebitazione senza utilità, una procedura che consente la cancellazione integrale dei debiti senza pagamenti . È riservata a chi dimostra la propria incapienza e meritevolezza e deve essere richiesta tramite l’OCC.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia, è abilitato a seguire l’intero percorso: dalla presentazione dell’istanza all’OCC alla redazione del piano e fino all’omologa giudiziale. Le procedure di sovraindebitamento, se avviate tempestivamente, possono sospendere i pignoramenti in corso e portare alla definitiva liberazione dei debiti.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare i termini per l’opposizione: molti debitori non sanno che hanno solo 20 giorni per contestare le irregolarità formali e, una volta decorso il termine, perdono la possibilità di annullare l’atto .
- Non verificare la presenza di pignoramenti preesistenti: quando un creditore procede al pignoramento senza verificare eventuali vincoli già trascritti, rischia la nullità dell’atto. Anche il debitore deve controllare e segnalare eventuali omissioni.
- Sottovalutare l’obbligo di riunione: se non viene chiesta l’unione dei pignoramenti, il giudice può procedere separatamente con più vendite. Questa dispersione comporta maggiori costi e potrebbe ridurre il valore dei beni. È interesse del debitore sollecitare la riunione al giudice .
- Non considerare gli strumenti di definizione fiscale: presentare in tempo la domanda di rottamazione o riammissione può sospendere i pignoramenti e ridurre il debito.
- Non rivolgersi a professionisti qualificati: le procedure esecutive e di sovraindebitamento sono tecniche e in continua evoluzione. Un’assistenza legale competente consente di evitare errori e sfruttare tutte le opportunità normative.
Tabelle riepilogative
Principali norme sul pignoramento con più creditori
| Norma | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 2740 c.c. | Responsabilità patrimoniale | Il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, salvo limitazioni di legge . |
| Art. 2741 c.c. | Par condicio creditorum | Tutti i creditori sono egualmente soddisfatti salvo cause legittime di prelazione . |
| Art. 483 c.p.c. | Cumulo dei mezzi di espropriazione | Il creditore può cumulare diversi mezzi di esecuzione; il giudice può limitare l’espropriazione su richiesta del debitore . |
| Art. 493 c.p.c. | Pignoramento su istanza di più creditori | Consente pignoramenti multipli sullo stesso bene; prevede l’obbligo di riunione e l’autonomia dei pignoramenti . |
| Art. 524 c.p.c. | Pignoramento successivo | Stabilisce la riunione delle procedure se il pignoramento successivo interviene prima dell’udienza di vendita . |
| Art. 550 c.p.c. | Pluralità di pignoramenti presso terzi | Il terzo deve dichiarare tutti i pignoramenti; successive dichiarazioni possono rinviare alla prima . |
| Art. 561 c.p.c. | Riunione dei pignoramenti immobiliari | Prevede il deposito nel fascicolo del primo pignoramento e l’unione automatica . |
| Art. 514 c.p.c. | Cose mobili assolutamente impignorabili | Elenca i beni domestici e personali che non possono essere pignorati . |
| Art. 515 c.p.c. | Cose mobili relativamente impignorabili | Consente il pignoramento di beni strumentali solo in mancanza di altri beni e nei limiti di un quinto . |
| Art. 615 c.p.c. | Opposizione all’esecuzione | Consente di contestare il diritto del creditore o la pignorabilità del bene, anche a procedura iniziata . |
| Art. 617 c.p.c. | Opposizione agli atti esecutivi | Permette di far valere vizi formali del titolo, del precetto e dei singoli atti nel termine di 20 giorni . |
Scadenze e termini nella procedura esecutiva
| Fase | Termine ordinario | Effetti |
|---|---|---|
| Notifica del precetto | Deve precedere il pignoramento di almeno 10 giorni e restare efficace per 90 giorni | Decorso il termine, il precetto perde efficacia e occorre nuova notifica. |
| Deposito degli atti di pignoramento (immobiliare) | 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento | Il mancato deposito comporta inefficacia del pignoramento. |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla notificazione del titolo/precetto o dal compimento dell’atto | Decorso il termine, l’opposizione è inammissibile. |
| Riammissione rottamazione quater | Domanda entro il 30 aprile 2025 | Sospende i pignoramenti e i fermi amministrativi. |
| Pagamento prima rata rottamazione | 31 luglio 2025 | La mancata corresponsione fa decadere i benefici. |
Domande frequenti (FAQ)
1. Posso ricevere più pignoramenti sullo stesso bene?
Sì. L’art. 493 c.p.c. permette a più creditori di pignorare lo stesso bene . Tuttavia, i pignoramenti devono essere riuniti in un’unica procedura e il mancato rispetto di questa regola può comportare nullità degli atti .
2. Se impugno uno dei pignoramenti, si bloccano anche gli altri?
No. Ogni pignoramento conserva autonomia sostanziale. Per paralizzare completamente l’esecuzione occorre contestare ciascun pignorante o far accertare l’assenza del loro diritto . La nullità derivante da difetto di titolo del primo creditore, accertata in sede di rinvio pregiudiziale, travolge tutti gli atti esecutivi ma salva la vendita e il decreto di trasferimento .
3. Cosa succede se il creditore non deposita in tempo le copie conformi del titolo e del precetto?
Dopo la riforma del 2024, il depositò deve avvenire entro 15 giorni a pena di inefficacia del pignoramento . L’assenza di attestazione di conformità è un vizio formale che può essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi.
4. Se ricevo un pignoramento e non ho ricevuto il precetto, posso oppormi?
Sì. La mancata notifica del precetto o la notifica irregolare costituisce vizio da far valere con opposizione ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni .
5. È possibile pignorare beni strumentali per l’attività professionale?
Solo in mancanza di altri beni e nel limite di un quinto del loro valore . Il debitore può chiedere al giudice di escludere tali beni o di consentirne l’uso per garantire la prosecuzione dell’attività.
6. Gli stipendi e le pensioni possono essere pignorati più volte?
Sì, ma entro i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. Il pignoramento successivo viene accodato al precedente e il terzo (datore di lavoro o ente pensionistico) deve rispettare il limite di un quinto complessivo, salvo crediti alimentari o tributari.
7. Se accedo alla definizione agevolata, i pignoramenti si bloccano?
L’invio della domanda di riammissione alla rottamazione quater entro il 30 aprile 2025 sospende i pignoramenti in corso e impedisce nuovi fermi . Con il pagamento della prima rata i pignoramenti vengono revocati .
8. Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore?
Il piano del consumatore riguarda solo le persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari; non richiede il voto dei creditori ed è omologato direttamente dal giudice. Il concordato minore è rivolto a professionisti, imprenditori minori e ex imprenditori; richiede l’approvazione dei creditori ed è un vero e proprio accordo . Entrambi sospendono i pignoramenti in corso e conducono all’esdebitazione.
9. Posso vendere un bene pignorato?
No. Dal momento del pignoramento il bene è sottratto alla disponibilità del debitore. La vendita o l’alienazione comportano il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. È possibile, tuttavia, chiedere la conversione sostituendo il bene con una somma di denaro (art. 495 c.p.c.).
10. Se il terzo non dichiara l’esistenza di altri pignoramenti, cosa succede?
Il terzo pignorato che ometta di dichiarare l’esistenza di precedenti pignoramenti risponde dei danni causati e può essere condannato a pagare quanto dovuto . La sua dichiarazione è essenziale per la riunione delle procedure.
11. È possibile fermare un pignoramento immobiliare con la procedura di sovraindebitamento?
Sì. La presentazione della domanda al tribunale sospende le azioni esecutive, inclusi i pignoramenti, fino all’omologa del piano o del concordato. Dopo l’approvazione, i pignoramenti pendenti vengono cancellati.
12. Come vengono ripartiti i proventi se ci sono creditori ipotecari e chirografari?
I creditori ipotecari hanno diritto di prelazione sul prezzo dell’immobile pignorato in base al grado dell’ipoteca. Il residuo, se presente, viene distribuito ai creditori chirografari in proporzione ai rispettivi crediti .
13. Cosa succede se un pignoramento successivo è eseguito dopo la vendita?
Il pignoramento tardivo produce gli effetti di un intervento tardivo: il creditore potrà partecipare solo al residuo non ancora distribuito .
14. Posso proporre opposizione agli atti esecutivi anche se non ho ricevuto l’atto?
L’opposizione può essere proposta entro 20 giorni dal momento in cui si ha conoscenza dell’atto. Se l’atto non è stato notificato, il termine decorre dal primo atto successivo che ne faccia riferimento .
15. Qual è la differenza tra espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi?
L’espropriazione mobiliare colpisce beni mobili nella disponibilità del debitore; l’espropriazione immobiliare colpisce beni immobili; l’espropriazione presso terzi riguarda crediti e beni del debitore detenuti da terzi. Tutte sono soggette alle stesse regole in tema di pluralità di creditori, riunione dei pignoramenti e opposizioni.
16. Un veicolo di un disabile può essere pignorato?
La giurisprudenza ha riconosciuto l’impignorabilità dell’auto utilizzata da un disabile, valorizzando il diritto alla mobilità e l’art. 514 c.p.c., che tutela le cose indispensabili . È comunque necessario dimostrare l’indispensabilità del veicolo per il trasporto del disabile.
17. Se ho un contratto di locazione e i canoni sono già stati assegnati a un creditore, cosa succede se arriva un altro pignoramento immobiliare?
La Cassazione nel 2025 ha affermato che i canoni assegnati fuoriescono definitivamente dal patrimonio del debitore e non possono essere attratti in un successivo pignoramento immobiliare . Il giudice dell’esecuzione immobiliare non può disporre su canoni già assegnati.
18. Posso utilizzare la legge sul sovraindebitamento anche se ho un’unica cartella esattoriale?
Sì. La procedura di sovraindebitamento è accessibile anche a chi ha un solo debito, purché si trovi in stato di crisi o insolvenza e non sia fallibile. In tal caso sarà valutata la convenienza tra definizione agevolata e piano del consumatore o concordato minore.
19. Cosa succede se non pago la prima rata della rottamazione?
Si perde definitivamente il beneficio della definizione e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende le azioni esecutive, comprensive di interessi e sanzioni sospesi .
20. È vero che si può ottenere la cancellazione totale dei debiti senza pagare nulla?
Sì. L’esdebitazione del debitore incapiente prevista dal CCII consente la cancellazione integrale dei debiti senza pagamenti quando il debitore non possiede alcun bene o reddito . È una procedura eccezionale riservata a chi dimostra l’assoluta incapienza e la meritevolezza.
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1 – Pignoramento immobiliare con più creditori
Scenario: Il debitore Tizio ha un immobile del valore stimato di 200.000 €, gravato da un’ipoteca iscritta da Banca A per un credito di 80.000 €. Successivamente Banca B notifica un precetto per 30.000 € e pignora l’immobile. La procedura immobiliare viene iscritta a ruolo e un terzo creditore, la Finanziaria C, interviene con un credito chirografario di 40.000 €.
- Riunione dei pignoramenti: L’art. 493 c.p.c. impone la riunione; l’immobile sarà venduto un’unica volta. Se il giudice o il cancelliere omettono la riunione, il debitore può eccepire la nullità .
- Valore di realizzo: Supponiamo che la vendita all’asta produca 180.000 €. Dal ricavato si detraggono le spese di procedura (es. 10.000 €). Restano 170.000 € da distribuire.
- Riparto:
- La Banca A (creditore ipotecario) viene soddisfatta per intero fino a concorrenza del proprio credito (80.000 €) perché ha ipoteca di primo grado.
- La Banca B (creditore pignorante chirografario) partecipa con la Finanziaria C al riparto del residuo (90.000 €). I due crediti totali sono 30.000 € + 40.000 € = 70.000 €. Ogni creditore riceverà la proporzione: Banca B prende (90.000 € * 30.000 € / 70.000 € = 38.571 €) e la Finanziaria C prende (90.000 € * 40.000 € / 70.000 € = 51.428 €).
- Il surplus (se rimanesse qualcosa) torna al debitore.
- Difesa del debitore: Tizio può chiedere la conversione del pignoramento versando una somma pari al totale dei crediti più le spese. Oppure, se la procedura è sproporzionata rispetto al debito residuo, può chiedere la riduzione dell’esecuzione (art. 483). Inoltre, può valutare la rottamazione dei debiti fiscali o il piano del consumatore se rientra nelle condizioni.
Simulazione 2 – Pignoramento presso terzi seguito da pignoramento immobiliare
Scenario: Caio subisce un pignoramento presso terzi sullo stipendio per un debito di 20.000 € verso la Banca D. Il giudice dell’esecuzione presso terzi assegna al creditore un quinto dello stipendio. Due anni dopo, la Banca E pignora l’immobile di Caio per un credito di 50.000 €.
- Effetto dell’ordinanza di assegnazione: La Cassazione (sentenza n. 17195/2025) ha chiarito che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. ha effetto traslativo immediato: i canoni o lo stipendio assegnati escono dal patrimonio del debitore e non possono essere oggetto di successivo pignoramento immobiliare .
- Implicazioni: La quota dello stipendio già assegnata alla Banca D non rientra nella massa dell’esecuzione immobiliare. La Banca E potrà pignorare l’immobile ma non potrà rivendicare le somme già assegnate al primo creditore.
- Difesa del debitore: Caio può opporsi se la seconda banca tenta di includere i canoni o lo stipendio nella massa dell’esecuzione immobiliare. Inoltre, può valutare la definizione agevolata per i debiti fiscali o la procedura di sovraindebitamento per ristrutturare l’intero debito.
Simulazione 3 – Rottamazione e sospensione del pignoramento
Scenario: Sempronio ha un debito di 15.000 € iscritto a ruolo con AER e un pignoramento presso terzi sul proprio conto corrente. Non ha pagato le prime rate della rottamazione quater e teme la ripresa del pignoramento.
- Domanda di riammissione: Il Decreto Milleproroghe 2024 consente di presentare una domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . Sempronio presenta la domanda nei termini.
- Effetti immediati: Dal momento dell’invio della domanda, AER sospende il pignoramento e non può avviare nuove azioni esecutive .
- Pagamento della prima rata: Sempronio dovrà versare la prima rata entro il 31 luglio 2025 per mantenere i benefici . Se non paga, perde l’agevolazione e il pignoramento si riattiva.
Simulazione 4 – Piano del consumatore vs. concordato minore
Scenario: Rosa, una lavoratrice dipendente, ha debiti per prestiti personali (40.000 €) e arretrati fiscali (10.000 €). Marco, un artigiano, ha debiti di 80.000 € verso fornitori e banche. Entrambi valutano la procedura di sovraindebitamento.
- Piano del consumatore (Rosa): Rosa, avendo contratto debiti per bisogni personali, può presentare un piano del consumatore. Con l’assistenza dell’OCC, propone di versare 25.000 € in cinque anni, utilizzando il proprio stipendio mensile. I creditori non votano; il giudice verifica la fattibilità e omologa il piano. Le procedure esecutive si sospendono e, al termine, i debiti residui sono cancellati.
- Concordato minore (Marco): Marco è un imprenditore individuale con ricavi annui inferiori a 200.000 € e pertanto rientra tra gli imprenditori minori. Presenta un concordato minore proponendo di pagare il 50% del debito (40.000 €) in sei anni, attraverso la cessione di un macchinario e la continuazione dell’attività. La proposta è sottoposta al voto dei creditori e, se approvata, viene omologata dal giudice . Durante la procedura i pignoramenti si sospendono; dopo l’omologa, le eventuali esecuzioni cessano.
Queste simulazioni dimostrano come l’analisi delle posizioni creditorie, la comprensione delle norme e l’utilizzo degli strumenti di difesa possano cambiare radicalmente l’esito di un pignoramento multiplo.
Sentenze e massime più recenti (2023‑2025)
Al termine dell’articolo si riportano alcune delle sentenze più rilevanti degli ultimi anni, con riferimento ai principi espressi e alle norme richiamate. Citare le massime consente al debitore di conoscere gli orientamenti della giurisprudenza e di utilizzarli a proprio favore.
| Anno e numero | Corte / sezione | Oggetto | Principio affermato |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. III, 7 febbraio 2025, n. 3172 | Corte di Cassazione | Pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. con originario difetto di titolo esecutivo | Se un pignoramento successivo è proposto da altro creditore con titolo valido e nel corso dell’esecuzione viene accertata l’inesistenza del diritto del primo creditore per difetto di titolo, il giudice dell’esecuzione deve rilevare d’ufficio la nullità derivata di tutti gli atti esecutivi. Restano salve l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento . |
| Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2025, n. 17195 | Corte di Cassazione | Pignoramento immobiliare e assegnazione di canoni di locazione | I canoni già assegnati al creditore in sede di pignoramento presso terzi fuoriescono dal patrimonio del debitore e non possono essere ricompresi nel successivo pignoramento immobiliare . |
| Cass. civ., Sez. III, 2024, n. 11698 | Corte di Cassazione | Coordinamento tra esecuzione immobiliare e pignoramento presso terzi | Per coordinare procedure diverse si deve applicare l’art. 493 c.p.c. e disporre la riunione delle esecuzioni, evitando sovrapposizioni di giudici e dispersione del patrimonio. |
| Trib. Genova, 15 febbraio 2023 | Tribunale di Genova | Riunione di pignoramento successivo a procedura già in conversione | Il giudice dell’esecuzione deve riunire ogni pignoramento successivamente iscritto; la riunione non fa venir meno l’interdipendenza dei pignoramenti e giova a tutti i creditori. Se l’esecuzione precedente è in conversione, la richiesta di conversione per il nuovo credito verrà esaminata parallelamente . |
Conclusione
Affrontare un pignoramento multiplo non è mai facile, ma conoscere la normativa, le sentenze più recenti e i propri diritti consente di evitare errori e di sfruttare strumenti di difesa efficaci. I principali punti emersi sono:
- I pignoramenti su istanza di più creditori devono essere riuniti, ma rimangono autonomi; la nullità di uno non travolge automaticamente gli altri .
- Esistono termini perentori (20 giorni per l’opposizione agli atti, 15 giorni per il deposito degli atti) che vanno rispettati per evitare decadenze .
- La riforma Cartabia e il correttivo 2024 hanno inasprito le formalità, prevedendo l’inefficacia del pignoramento per il mancato deposito delle copie conformi e semplificando la digitalizzazione della procedura .
- Le procedure di sovraindebitamento e le definizioni agevolate rappresentano strumenti concreti per sospendere o estinguere i pignoramenti, rinegoziare il debito e ottenere l’esdebitazione .
- Gli errori più comuni (inazione, ignoranza dei termini, mancata riunione, sottovalutazione di rottamazioni e OCC) possono essere evitati con l’assistenza di professionisti qualificati.
La tempestività è decisiva: presentare l’opposizione entro i termini, depositare le domande di riammissione alla rottamazione e avviare la procedura di sovraindebitamento prima che l’esecuzione giunga alla vendita sono azioni che fanno la differenza tra perdere o salvare il proprio patrimonio.
Perché scegliere l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Lo studio dell’Avv. Monardo, forte dell’esperienza maturata nel diritto bancario e tributario e dell’iscrizione al registro dei gestori della crisi, offre al debitore una strategia integrata:
- Analisi e consulenza personalizzata: valutazione dei vizi del pignoramento, studio del patrimonio e dei debiti, individuazione della miglior difesa.
- Difesa in giudizio e opposizioni: predisposizione di ricorsi ex artt. 615 e 617 c.p.c., istanze di sospensione, conversione e riduzione del pignoramento.
- Soluzioni negoziali e procedure alternative: gestione di transazioni, piani di rientro, adesione alla rottamazione, predisposizione di piani del consumatore e concordati minori.
- Assistenza continuativa: monitoraggio delle scadenze, aggiornamento sulle novità normative e giurisprudenziali, accompagnamento fino all’estinzione della procedura e all’esdebitazione finale.
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