Avviso Bonario Per Acconto Ires Insufficiente: Difesa Legale

Introduzione

L’avviso bonario per acconto IRES insufficiente rappresenta una delle situazioni in cui l’Agenzia delle Entrate può comunicare al contribuente una discrepanza tra quanto versato a titolo di acconto e quanto dovuto effettivamente. Per le società di capitali e gli enti commerciali soggetti all’IRES, gli acconti annuali sono determinati secondo percentuali fissate dal legislatore (oggi pari a 100 % del tributo precedente, elevato al 101 % dal 2013 in forza dell’art. 11, comma 18 del D.L. 76/2013 ) e devono essere versati in due rate: il primo acconto entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,4 %), il secondo acconto entro il 30 novembre. Dal 2006 la Legge 311/2004 ha fissato il livello dell’acconto IRES al 100 % della precedente imposta dovuta , mentre l’IRPEF rimane al 99 %. Una società che versa un acconto inferiore al dovuto si espone a sanzioni amministrative, alla richiesta di pagamento degli interessi e all’eventuale formazione di un debito a ruolo. In un contesto in cui le scadenze fiscali sono numerose, gli errori di calcolo o l’errata applicazione del metodo previsionale possono generare una comunicazione di irregolarità che può diventare rapidamente un avviso di accertamento esecutivo e trasformarsi in cartella di pagamento.

La comunicazione di irregolarità, meglio nota come avviso bonario, è prevista dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973: essa informa il contribuente del risultato del controllo automatico o formale e consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione con sanzioni ridotte. Il decreto legislativo 108/2024 ha esteso da 30 a 60 giorni il termine per rispondere e pagare gli avvisi bonari emessi dal 1 gennaio 2025 , mentre il decreto legislativo 87/2024 ha ridotto la sanzione applicabile ai versamenti omessi o insufficiente portandola, per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, dal 30 % al 25 % . In caso di insufficiente versamento dell’acconto IRES, la circolare 27/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il pagamento tardivo non integra una mora bensì un versamento parziale e che la sanzione del 30 % (ora 25 %) deve essere calcolata sulla differenza non versata . La stessa circolare spiega che il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione al 3 % se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni .

Per i contribuenti, ricevere un avviso bonario può essere destabilizzante: non è un atto impositivo definitivo, ma un invito a sanare l’irregolarità e un avvertimento della possibile iscrizione a ruolo. Ignorarlo o sottovalutarne l’importanza può portare alla formazione di cartelle esattoriali, sanzioni maggiorate, pignoramenti o azioni esecutive, mentre affrontarlo tempestivamente con il supporto di un professionista permette di ottenere sconti sulle sanzioni o addirittura di contestare errori dell’Amministrazione finanziaria.

Chi può aiutare il contribuente

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Le fonti normative sull’acconto IRES

Per comprendere l’avviso bonario riferito all’acconto IRES è necessario richiamare le norme che disciplinano gli acconti e le relative sanzioni:

  1. Determinazione dell’acconto IRES. L’art. 1, comma 301, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha stabilito che, a partire dal periodo d’imposta 2006, l’acconto IRES deve essere versato nella misura del 100 % dell’imposta dovuta per l’anno precedente . Per l’IRPEF, invece, la percentuale è pari al 99 %. Successivamente, l’art. 11, comma 18, del D.L. 76/2013 ha aumentato l’acconto IRES al 101 % con decorrenza dal 2013 . Questo incremento riguarda il secondo o unico acconto e si applica anche all’IRAP.
  2. Metodi di calcolo dell’acconto. L’acconto può essere determinato con il metodo storico (percentuale dell’imposta dovuta l’anno precedente) o con il metodo previsionale, basato sull’imposta stimata per l’anno in corso. Il metodo previsionale è rischioso: se il prelievo calcolato risulta inferiore al dovuto, il contribuente è tenuto a versare la differenza con l’applicazione delle sanzioni.
  3. Liquidazione automatica e formale (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973). Gli uffici procedono alla liquidazione delle imposte e alla verifica della tempestività dei versamenti tramite procedure informatiche. L’art. 36‑bis consente di correggere errori materiali, calcolare la maggiore imposta e gli interessi e inviare al contribuente una comunicazione di irregolarità (avviso bonario). L’atto deve indicare il tributo, la sanzione e i termini per fornire chiarimenti; la mancata notifica dell’avviso bonario può rendere nullo il successivo ruolo . A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024, il termine per rispondere all’avviso bonario è stato esteso a 60 giorni . L’art. 36‑ter disciplina il controllo formale: l’ufficio può escludere oneri deducibili o detraibili, determinare un maggiore tributo e comunicare l’esito al contribuente, che può presentare documentazione entro 60 giorni . Se la differenza dovuta non viene pagata, si procede direttamente alla cartella di pagamento senza ulteriore avviso di accertamento.
  4. Sanzioni per omesso o insufficiente versamento. L’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce la sanzione del 30 % per l’omesso o insufficiente pagamento di imposte o acconti. Il D.Lgs. 87/2024 (decreto sanzioni) ha ridotto la sanzione al 25 % per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 ; se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione è dimezzata al 12,5 %. Le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) sono state rimodulate: per regolarizzazioni entro 30 giorni, la sanzione è pari a un decimo del minimo (3 % fino al 31 agosto 2024; 2,5 % dal 1 settembre 2024); entro 90 giorni, un nono del minimo; entro un anno, un ottavo; e così via. Il nuovo comma 2‑bis dell’art. 13, introdotto dal decreto sanzioni, consente l’applicazione del cumulo giuridico anche al ravvedimento operoso, applicando la sanzione ridotta alla violazione più grave .
  5. Comunicazione di irregolarità e riduzione delle sanzioni. Con il decreto legislativo 108/2024, a partire dal 1 gennaio 2025 i contribuenti hanno 60 giorni per definire l’avviso bonario; la sanzione per i controlli automatici (art. 36‑bis e art. 54‑bis DPR 633/72) scende al 10 % (che diventerà l’8,33 % dal 1 settembre 2024) se il pagamento avviene entro il termine . Per i controlli formali, la sanzione scende al 20 % (16,67 % dopo il 1 settembre 2024). In assenza di pagamento o di risposta, l’atto successivo sarà la cartella di pagamento.
  6. Validità degli atti e motivazione (art. 42 DPR 600/1973). L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione della base imponibile, delle aliquote e delle imposte determinate e deve essere motivato facendo riferimento ai fatti e alle ragioni giuridiche; la mancanza di firma o di motivazione rende nullo l’atto . La motivazione non può essere integrata successivamente .

2. Giurisprudenza di riferimento

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha definito principi fondamentali in tema di avvisi bonari, ravvedimento operoso e acconti. Tra le decisioni più significative troviamo:

  • Ordinanza Cass. 3466/2021. La Corte ha riconosciuto l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario: la comunicazione di irregolarità, se porta a conoscenza del contribuente una concreta pretesa tributaria con l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, costituisce un atto impugnabile. Secondo i giudici, l’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 va interpretato estensivamente e il ricorso contro l’avviso bonario è un facoltà e non un obbligo .
  • Sentenza Cass. Sezioni Unite n. 33408/2021. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’avviso di accertamento esecutivo e l’avviso di addebito (riscossione dei contributi) svolgono la funzione di titolo esecutivo: contengono l’intimazione al pagamento e sostituiscono la cartella; pertanto l’agente della riscossione può procedere direttamente alla riscossione senza necessità di ulteriori atti . Questo principio è rilevante poiché l’avviso bonario, al contrario, non possiede forza esecutiva e non può dar luogo a pignoramenti.
  • Ordinanza Cass. 26523/2021. La Corte ha affermato che il ravvedimento operoso è ammissibile anche se il contribuente effettua un pagamento parziale o frazionato: l’Agenzia delle Entrate può recuperare gli importi residui ma non può contestare la regolarizzazione a causa di un lieve difetto di interessi . È dunque possibile perfezionare il ravvedimento per la parte di imposta non ancora versata e integrare successivamente la differenza.
  • Ordinanza Cass. 21254/2023. La Corte ha chiarito che l’avviso di presa in carico non è un atto autonomamente impugnabile; si tratta di un atto meramente informativo e può essere impugnato solo se rappresenta il primo atto che porta a conoscenza del contribuente un preciso debito tributario .
  • Ordinanza Cass. 6589/2025. In tema di avvisi di presa in carico, la Suprema Corte ha ribadito che questi avvisi sono meramente informativi: sono impugnabili solo se il contribuente non ha ricevuto l’avviso di accertamento e l’avviso di presa in carico rappresenta l’unica comunicazione del debito .
  • Ordinanza Cass. 10732/2025. La Corte ha riconosciuto che l’avviso bonario che riconosce solo parzialmente un credito d’imposta equivale a un implicito diniego di rimborso: pertanto è immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. Se il contribuente non impugna tale avviso, potrà far valere le sue ragioni in sede di cartella poiché l’impugnazione dell’avviso bonario resta una facoltà.
  • Ordinanza Cass. 7226/2026. Con questa recente decisione, la Corte ha ribadito che l’impugnazione dell’avviso bonario è una facoltà e non un onere: la mancata impugnazione non preclude la possibilità di contestare la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale. La Corte ha ricordato che la comunicazione di irregolarità è impugnabile quando contiene una pretesa tributaria, ma la sua impugnazione resta una scelta del contribuente .

Questi precedenti dimostrano come la giurisprudenza abbia progressivamente ampliato la tutela del contribuente, riconoscendo la facoltà di impugnare l’avviso bonario e precisando i limiti di tale impugnabilità. Essi rappresentano un solido punto di partenza per chi desidera contestare un avviso bonario per insufficiente acconto IRES.

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’avviso bonario

1. Verifica dell’atto e calcolo dei termini

  1. Verifica della notifica. Il contribuente deve accertare che la comunicazione di irregolarità sia stata notificata correttamente mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. In mancanza di corretta notifica, l’avviso può essere impugnato per vizi di forma.
  2. Controllo dei dati indicati. Occorre verificare la correttezza dei dati anagrafici e fiscali, il numero di protocollo, l’anno d’imposta e l’importo dell’imposta dovuta. È essenziale confrontare l’importo dell’acconto versato (riportato nella dichiarazione dei redditi) con l’importo richiesto dall’Agenzia e calcolare la differenza.
  3. Calcolo dei termini. Dal 1 gennaio 2025 il contribuente dispone di 60 giorni per rispondere all’avviso bonario ; fino al 31 dicembre 2024, il termine era di 30 giorni. Il termine decorre dalla data di ricezione dell’avviso. Se il termine cade nel mese di agosto o di dicembre, è sospeso (ferie fiscali) e riprende a decorrere dopo la sospensione. È consigliabile annotare la scadenza per evitare decadenze.

2. Valutazione della possibilità di ravvedimento

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare volontariamente l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto prima che l’irregolarità sia constatata. Dopo la ricezione dell’avviso bonario, il ravvedimento non è più ammesso per quella violazione, come chiarito dalla prassi e dalla giurisprudenza: la circolare 27/E/2013 e le istruzioni dell’Agenzia hanno infatti affermato che il ravvedimento operoso è precluso se l’avviso bonario è già stato notificato . Tuttavia, se il contribuente si avvede dell’errore prima del ricevimento dell’avviso e regolarizza la posizione mediante ravvedimento, può ottenere una riduzione considerevole della sanzione.

Le aliquote di ravvedimento, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024, sono riassunte nella tabella seguente (percentuali della sanzione minima applicata pari al 25 % dal 1 settembre 2024; fino al 31 agosto 2024 la sanzione minima è 30 %). Le tabelle contengono valori numerici e non frasi lunghe. Per comodità si indicano in ordine cronologico:

Termine di regolarizzazioneAliquota sanzione fino al 31/08/2024Aliquota sanzione dal 01/09/2024
Entro 15 giorni (ravvedimento sprint)0,1 % per ogni giorno di ritardo (fino a 15 giorni, complessivamente 1,5 %)0,0833 % per ogni giorno (fino a 15 giorni, complessivamente 1,25 %)
Entro 30 giorni3 % (un decimo del 30 %)2,5 % (un decimo del 25 %)
Entro 90 giorni3,33 % (un nono del 30 %)2,78 % (un nono del 25 %)
Entro un anno3,75 % (un ottavo del 30 %)3,13 % (un ottavo del 25 %)
Entro due anni4,29 % (un settimo del 30 %)3,57 % (un settimo del 25 %)
Oltre due anni5 % (un sesto del 30 %)4,17 % (un sesto del 25 %)
Dopo la constatazione della violazione6 % (un quinto del 30 %)5 % (un quinto del 25 %)

Il ravvedimento è possibile solo fino a quando non vengono notificati avvisi di liquidazione o accertamento . È pertanto fondamentale monitorare la propria posizione fiscale e regolarizzare tempestivamente eventuali differenze.

3. Regolarizzazione mediante pagamento dell’avviso bonario

Se il contribuente riconosce la fondatezza della contestazione e decide di pagare l’avviso bonario, deve versare l’importo dovuto entro i 60 giorni (o 30 giorni per avvisi emessi prima del 2025) utilizzando il modello F24 con i codici tributo indicati nella comunicazione. Il pagamento consente di usufruire della sanzione ridotta al 10 % (8,33 % dal 1 settembre 2024) per i controlli automatici e al 20 % (16,67 %) per i controlli formali .

Nel versamento, il contribuente deve indicare:

  • il codice tributo relativo all’imposta (es. 2001 per l’IRES saldo; 2002 per l’IRES acconto prima rata; 2003 per l’IRES acconto seconda rata);
  • l’anno di riferimento (quello dell’imposta che ha generato l’acconto);
  • l’importo del tributo dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati giorno per giorno.

Il mancato versamento entro il termine comporta l’iscrizione a ruolo del tributo a titolo definitivo con sanzione piena del 30 % (25 % per violazioni commesse dopo il 1 settembre 2024). La cartella di pagamento conterrà l’intimazione al pagamento entro 60 giorni e potrà essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria.

4. Presentazione di memorie, richieste di autotutela o istanze di annullamento

Se il contribuente ritiene che l’avviso bonario sia erroneo, può:

  1. Presentare documenti o chiarimenti. Entro 60 giorni (30 giorni per gli avvisi emessi prima del 2025) è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate memorie o documentazione che dimostrino la correttezza del versamento. Gli uffici possono annullare in tutto o in parte l’atto se la contestazione è infondata.
  2. Presentare istanza di autotutela. L’istanza mira a chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto per vizi di forma o di merito (errore di calcolo, prescrizione, decadenza, mancanza di firma, carenza di motivazione). L’autotutela è uno strumento discrezionale, ma la giurisprudenza ne riconosce l’obbligo in presenza di errori manifesti dell’amministrazione.
  3. Impugnare l’avviso bonario. Secondo la Cassazione, la comunicazione di irregolarità è impugnabile quando contiene una pretesa tributaria compiuta . L’impugnazione si propone mediante ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso non sospende automaticamente il pagamento; occorre depositare un’istanza di sospensione e dimostrare il danno grave e irreparabile.

5. Dal controllo automatico alla cartella di pagamento

Se l’avviso bonario non viene pagato né contestato, l’Agenzia provvede alla iscrizione a ruolo e invia la cartella di pagamento. Essa contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e costituisce titolo esecutivo. La cartella può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni per vizi propri o per vizi dell’atto presupposto. Secondo la Cassazione (ordinanza 7226/2026), la mancata impugnazione dell’avviso bonario non preclude la possibilità di impugnare la cartella : la facoltà di ricorrere avverso la comunicazione di irregolarità non si trasforma in onere e l’assenza di ricorso non cristallizza la pretesa fiscale.

6. Rateizzazione e definizione agevolata

L’avviso bonario, diversamente dalla cartella esattoriale, non può essere rateizzato attraverso l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, quando la comunicazione si trasforma in cartella, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la rateizzazione del debito (fino a 72 rate mensili senza garanzie per importi fino a 120 000 €). In presenza di momentanee difficoltà economiche, il contribuente può chiedere un piano di rateizzazione fino a 10 anni. Dal 2023 la rateizzazione può essere concessa anche con rate variabili e prevede la decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

Per le irregolarità pendenti, possono essere utilizzati gli strumenti di definizione agevolata. Nel 2026 sono attive due procedure di rottamazione: la rottamazione‑quater (introdotta dalla Legge di bilancio 2023) e la rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026). Queste misure consentono di estinguere i debiti derivanti da cartelle esattoriali versando solo il capitale e gli interessi, senza sanzioni e interessi di mora. Per la rottamazione‑quater, le scadenze delle rate residue nel 2026 sono fissate al 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, con una tolleranza di cinque giorni ; per la rottamazione‑quinquies, introdotta nel 2026, la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e le rate sono distribuite nel 2026 e 2027 . È importante valutare attentamente queste opzioni perché comportano la rinuncia ai ricorsi pendenti e la decadenza in caso di mancato pagamento.

7. Procedura giudiziale

Se il contribuente decide di impugnare l’avviso bonario o la successiva cartella, deve:

  • depositare un ricorso presso la Corte di giustizia tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica;
  • allegare l’atto impugnato, la documentazione probatoria e indicare chiaramente i motivi (vizi formali, illegittimità dell’atto, errata quantificazione dell’imposta o della sanzione);
  • chiedere in via incidentale la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, illustrando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento immediato.

In caso di rigetto, è possibile presentare appello entro 60 giorni e, successivamente, ricorso in Cassazione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado.

Difese e strategie legali

Per reagire efficacemente a un avviso bonario per acconto IRES insufficiente, il contribuente può adottare diverse strategie difensive. Di seguito le principali:

1. Contestazione della legittimità dell’avviso bonario

Occorre verificare se l’atto rispetta i requisiti previsti dalla legge. L’avviso bonario deve indicare chiaramente la motivazione della pretesa, gli articoli di riferimento e la scomposizione degli importi (imposta, sanzioni, interessi). In base all’art. 42 del DPR 600/1973, la mancanza di firma dell’ufficiale responsabile, l’assenza della motivazione o la mancata indicazione dell’imposta rendono nullo l’atto . Se mancano tali elementi, il ricorso potrà ottenere l’annullamento dell’avviso o della successiva cartella.

2. Richiesta di contraddittorio e produzione documentale

La comunicazione di irregolarità consente al contribuente di fornire chiarimenti e documentazione che dimostrino la correttezza del versamento. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’avviso bonario deve riportare le ragioni di fatto e di diritto e l’Amministrazione deve garantire il contraddittorio . È quindi consigliabile presentare memorie dettagliate, allegare ricevute di pagamento F24, copie delle dichiarazioni fiscali, eventuali prove di ravvedimento e ogni documento idoneo a confutare la pretesa.

3. Eccezione di inesigibilità del maggior acconto

Se il contribuente ha determinato l’acconto utilizzando il metodo previsionale, dimostrando che l’imposta effettiva dovuta per l’anno in corso è inferiore, può contestare la richiesta di maggior versamento. La giurisprudenza riconosce che la sanzione non può essere applicata quando la differenza deriva da elementi non prevedibili con l’ordinaria diligenza. L’ordine del giorno di bilancio 2025 ha ammesso, per alcune categorie di imprese, la possibilità di calcolare acconti ridotti. Un’adeguata difesa può dimostrare che l’insufficienza dell’acconto è dovuta a circostanze non imputabili al contribuente.

4. Invocare il ravvedimento parziale e il cumulo giuridico

Come affermato dalla Cassazione n. 26523/2021, il ravvedimento è valido anche quando il contribuente effettua pagamenti parziali o frazionati . Qualora l’irregolarità riguardi più tributi, il nuovo comma 2‑bis dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente di applicare il cumulo giuridico anche al ravvedimento : le sanzioni ridotte si applicano sulla sanzione unica determinata in base alla violazione più grave. Ciò permette un risparmio significativo rispetto alla somma delle singole sanzioni.

5. Eccezione di decadenza e prescrizione

Il contribuente può eccepire la decadenza dell’Amministrazione finanziaria se l’avviso bonario o la cartella sono stati notificati oltre i termini. Per i controlli automatici, l’Agenzia deve notificare l’avviso bonario entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per i controlli formali, il termine è di due anni . La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno di presentazione della dichiarazione. L’eccezione di prescrizione riguarda le somme iscritte a ruolo: l’Erario deve agire per la riscossione entro cinque anni dalla notifica della cartella.

6. Contestazione della maggiorazione dell’acconto e dei codici tributo

Il D.L. 76/2013 ha elevato l’acconto IRES al 101 % , ma negli anni successivi alcuni provvedimenti (come la legge di bilancio 2025) hanno autorizzato la modulazione degli acconti per particolari settori economici. È opportuno verificare se il contribuente rientra tra i soggetti beneficiari e, in caso positivo, contestare la pretesa dell’Agenzia. Inoltre, errori nella compilazione del modello F24 (codici tributo errati o anno di riferimento sbagliato) possono generare un avviso bonario: la difesa deve evidenziare l’errore formale e chiedere la correzione.

7. Azioni contro l’iscrizione a ruolo e l’esecuzione forzata

Se il debito entra nella fase esecutiva, l’Agente della Riscossione può avviare pignoramenti, iscrizioni di ipoteca o fermi amministrativi. La Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che l’avviso di accertamento esecutivo sostituisce la cartella , ma un avviso bonario privo di efficacia esecutiva non può essere utilizzato come titolo per l’esecuzione. L’avvocato può proporre opposizione all’esecuzione, chiedere la sospensione amministrativa o giudiziale e contestare gli atti lesivi.

8. Ricorso a strumenti deflattivi e negoziali

Oltre all’impugnazione davanti ai giudici tributari, il contribuente può ricorrere a strumenti alternativi per definire la controversia:

  • Acquiescenza con riduzione delle sanzioni. Se l’avviso bonario deriva da accertamento con adesione (art. 5, D.Lgs. 218/1997), il contribuente può accettare la rettifica e ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo.
  • Mediazione tributaria. Per gli atti di valore fino a 50 000 €, il contribuente deve presentare un’istanza di mediazione prima del ricorso; la mediazione consente di ottenere una riduzione delle sanzioni al 35 %.
  • Accertamento con adesione. Se la contestazione riguarda un avviso di accertamento e non una comunicazione di irregolarità, l’accertamento con adesione consente di definire il tributo con riduzione delle sanzioni a un terzo e rateizzazione fino a otto rate.
  • Transazione fiscale e piani del consumatore. Nei casi di crisi di impresa o sovraindebitamento, il contribuente può proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti al giudice tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il piano del consumatore previsto dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa consente al debitore non imprenditore di proporre un piano di pagamento sostenibile e ottenere l’esdebitazione finale . Questa procedura richiede la presentazione di una domanda al tribunale tramite il gestore della crisi, l’elenco dei creditori, il piano e la relazione dell’OCC. Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori e blocca le azioni esecutive.

Strumenti alternativi alla definizione del debito

Oltre all’impugnazione dell’avviso bonario e ai ricorsi giurisdizionali, esistono diversi strumenti alternativi che consentono di ridurre o rateizzare il debito derivante dall’avviso bonario o dalla successiva cartella:

1. Rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies

La rottamazione‑quater (art. 1, commi 231–252, legge 197/2022) consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e gli interessi legali. Le scadenze residue nel 2026 sono fissate al 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, con una tolleranza di cinque giorni . Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza, con conseguente ripristino dell’intero debito e delle sanzioni.

La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, permette di definire i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino al 31 dicembre 2023. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e le rate previste sono tre nel 2026 e cinque nel 2027 . In caso di decadenza, non è possibile accedere ad ulteriori sanatorie.

2. Definizione agevolata delle liti pendenti

La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire le controversie pendenti in Cassazione mediante il pagamento di un importo ridotto (90 % del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente e 40 % in caso di soccombenza dell’Amministrazione). Nel 2025 la norma è stata prorogata, consentendo la definizione delle liti pendenti relative a imposte dirette e IVA. Questa definizione può essere conveniente in caso di contenziosi di difficile prognosi.

3. Transazione fiscale e piano di ristrutturazione

Il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) consente agli imprenditori in crisi di negoziare con l’erario la riduzione dei debiti fiscali nell’ambito della procedura di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione. La transazione fiscale consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, con la possibilità che l’Agenzia delle Entrate si esprima sull’accettazione. La presenza di un professionista esperto, come l’Avv. Monardo, è fondamentale per la buona riuscita della procedura.

4. Piano del consumatore e liquidazione del patrimonio

Per i soggetti non imprenditori in stato di sovraindebitamento, la Legge 3/2012 consente di ricorrere al piano del consumatore. Come ricordato, il piano consente al debitore di proporre un pagamento sostenibile e ottenere l’esdebitazione finale . La procedura richiede la nomina di un OCC e l’omologa del tribunale. In alternativa, il debitore può ricorrere alla liquidazione del patrimonio, cedendo i propri beni ai creditori per soddisfare il debito residuo; al termine, ottiene la liberazione dei debiti impagati.

5. Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Qualora il debito derivi da cartelle di pagamento e non rientri nelle sanatorie, il contribuente può chiedere la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate mensili) o straordinaria (fino a 120 rate) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La domanda deve contenere la documentazione attestante lo stato di difficoltà economica. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la comunicazione. L’avviso bonario non è una cartella, ma non deve essere ignorato. Non rispondere può comportare l’iscrizione a ruolo con sanzioni più elevate. Controllate sempre la posta elettronica certificata e la casella postale.
  2. Utilizzare il metodo previsionale senza prudenza. Il metodo previsionale per calcolare gli acconti richiede una stima attendibile dell’imposta; se l’imposta effettiva risulta superiore, la differenza comporta sanzioni. È consigliabile utilizzare il metodo storico o calcolare un margine prudenziale.
  3. Compilare erroneamente il modello F24. Errori nella digitazione del codice tributo, dell’anno di riferimento o dell’importo possono generare avvisi bonari. Controllare attentamente i dati prima dell’invio.
  4. Ravvedersi troppo tardi. Il ravvedimento non è più consentito dopo la notifica dell’avviso bonario . Occorre monitorare la propria posizione fiscale per regolarizzare tempestivamente eventuali omissioni.
  5. Non conservare le ricevute di versamento. Le ricevute F24 e i documenti di pagamento sono fondamentali per dimostrare l’avvenuto versamento. Conservateli per almeno cinque anni.
  6. Sottovalutare l’importanza del contraddittorio. Spesso la comunicazione contiene errori o difetti di motivazione; fornire chiarimenti e documentazione può evitare la cartella o ridurre l’importo.
  7. Agire senza supporto professionale. La normativa tributaria è complessa e in continua evoluzione. Rivolgersi a un avvocato o commercialista esperto consente di individuare la strategia migliore e di evitare errori procedurali.

Domande e risposte (FAQ)

Per aiutare i contribuenti a orientarsi, riportiamo 20 domande frequenti con risposte chiare e basate sulla normativa vigente.

1. Cos’è l’avviso bonario e quando viene emesso?

L’avviso bonario è la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di un’irregolarità rilevata attraverso i controlli automatici (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972) o formali (art. 36‑ter DPR 600/1973). Viene emesso quando, dall’elaborazione della dichiarazione, emerge un omesso o insufficiente versamento, un errore nei dati dichiarati o nella detrazione di oneri. Per i controlli automatici è obbligatorio prima dell’iscrizione a ruolo .

2. L’avviso bonario per acconto IRES insufficiente è impugnabile?

Sì. La Corte di Cassazione ha affermato che la comunicazione di irregolarità è impugnabile quando contiene una pretesa tributaria con motivazione. L’impugnazione è tuttavia una facoltà del contribuente e non un obbligo . La mancata impugnazione non preclude la possibilità di contestare la successiva cartella.

3. Quanto tempo ho per pagare l’avviso bonario?

Per le comunicazioni emesse dal 1 gennaio 2025 il termine è di 60 giorni ; per quelle emesse fino al 31 dicembre 2024 il termine è di 30 giorni. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

4. Posso rateizzare l’avviso bonario?

No. L’avviso bonario non prevede la rateizzazione; essa è prevista solo per la successiva cartella di pagamento. Tuttavia, alcune regioni hanno sperimentato piani di rientro con ADER in via sperimentale per importi particolarmente elevati.

5. Quali sono le sanzioni se non pago l’avviso bonario?

Se non si paga entro il termine, l’Agenzia iscrive a ruolo la somma con sanzione piena del 30 % (25 % per violazioni commesse dopo il 1 settembre 2024 ) e invia la cartella di pagamento. Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza.

6. Cosa succede se l’avviso bonario contiene un errore?

È possibile presentare entro 60 giorni una memoria difensiva o un’istanza di autotutela con documenti che provino l’errore. L’ufficio potrà annullare o correggere l’atto. In alternativa, si può impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria.

7. Il ravvedimento operoso è ancora possibile dopo l’avviso bonario?

No. Il ravvedimento operoso è ammesso solo prima della notifica dell’avviso o dell’accertamento . Dopo la notifica, l’irregolarità è considerata constatata e non si può più beneficiare del ravvedimento.

8. Come si calcolano gli acconti IRES?

Il primo acconto (40 % dell’imposta stimata) si versa entro il 30 giugno o il 30 luglio con maggiorazione dello 0,4 %; il secondo acconto (60 %) entro il 30 novembre. Con il metodo storico si applica la percentuale del 100 % (101 % dal 2013 ). Con il metodo previsionale si stima l’imposta dell’anno in corso; se l’importo versato è inferiore al 100 % di quanto dovuto, si paga la differenza e le sanzioni.

9. È possibile utilizzare il metodo previsionale per pagare un acconto inferiore?

Sì, ma occorre prudenza. Se l’imposta effettiva risulterà superiore, la differenza dovrà essere versata con sanzioni. Per ridurre il rischio, si suggerisce di applicare un margine prudenziale o di utilizzare il metodo storico.

10. Quali codici tributo devo indicare nel modello F24 per l’acconto IRES?

I codici principali sono 2001 (IRES saldo), 2002 (IRES acconto prima rata), 2003 (IRES acconto seconda rata). In caso di ravvedimento, si utilizzano i codici sanzione 8901 e interessi 1991. Nella sezione Erario del modello F24 si indica l’anno di riferimento e l’importo.

11. Cosa succede se non ricevo l’avviso bonario?

Secondo la giurisprudenza, la cartella di pagamento è nulla se non è preceduta dall’avviso bonario per i controlli automatici . È dunque possibile ottenere l’annullamento della cartella se l’ufficio non ha inviato la comunicazione di irregolarità.

12. Posso contestare la sanzione per insufficiente acconto?

Sì. È possibile contestare la sanzione se l’insufficienza deriva da errori dell’ufficio, da fattori non prevedibili o se l’avviso non è motivato. Inoltre, dal 1 settembre 2024 la sanzione minima è scesa al 25 % ; se l’avviso applica ancora il 30 %, occorre chiedere la riduzione.

13. Che cosa prevede la giurisprudenza sulla facoltà di impugnare l’avviso bonario?

Le Sezioni Unite e successive ordinanze (Cass. 3466/2021, 10732/2025, 7226/2026) hanno stabilito che l’impugnazione dell’avviso bonario è una facoltà del contribuente e non un onere . Ciò significa che, anche se non si impugna la comunicazione di irregolarità, si potrà contestare la cartella per vizi dell’atto presupposto.

14. Quali documenti devo allegare al ricorso contro l’avviso bonario?

Il ricorso deve contenere l’atto impugnato, le ricevute dei versamenti, la copia della dichiarazione dei redditi, eventuali comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate e ogni documento a sostegno dei motivi di ricorso (es. certificazioni di crediti d’imposta, bilanci, calcoli di acconto). È opportuno allegare anche la notifica dell’avviso per eccepire eventuali vizi formali.

15. È vero che l’avviso bonario diventa titolo esecutivo se non pago?

No. A differenza dell’avviso di accertamento esecutivo, che costituisce titolo per l’esecuzione immediata , l’avviso bonario non ha efficacia esecutiva. Solo la cartella di pagamento costituisce titolo per la riscossione coattiva.

16. Posso aderire alla rottamazione per definire l’avviso bonario?

La rottamazione si applica solo ai carichi affidati all’Agente della riscossione; pertanto l’avviso bonario, in quanto comunicazione, non è rottamabile. Tuttavia, se la comunicazione si trasforma in cartella, quest’ultima può rientrare nelle sanatorie quater o quinquies .

17. Cosa devo fare se non sono d’accordo con la maggiore imposta richiesta?

È necessario analizzare i motivi dell’avviso, preparare una memoria tecnica con eventuale assistenza di un professionista, presentarla all’Agenzia entro 60 giorni e chiedere l’annullamento parziale o totale. In alternativa, si può impugnare l’avviso o la cartella.

18. L’avviso bonario può essere notificato per via telematica?

Sì. L’Agenzia invia le comunicazioni di irregolarità via PEC all’indirizzo comunicato in sede di dichiarazione. È essenziale tenere la casella PEC sempre attiva e controllarla regolarmente.

19. Cosa sono gli interessi applicati sull’avviso bonario?

Gli interessi sono calcolati sulla differenza dovuta dal giorno successivo alla scadenza originaria dell’acconto al giorno del pagamento. Il tasso di interesse legale viene aggiornato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

20. Posso ottenere la sospensione della cartella mentre aspetto il giudizio?

Sì. Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività della cartella sia in sede amministrativa (all’Agente della riscossione) sia giudiziale (alla Corte di giustizia tributaria). La sospensione è concessa se sussistono gravi ragioni e il ricorso appare fondato.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente l’impatto delle norme, si illustrano alcune simulazioni numeriche.

Simulazione 1 – Differenza tra ravvedimento e avviso bonario

Una società Alfa Srl ha dovuto versare, come primo acconto IRES per il 2025, € 12 000. Il 30 novembre 2024 versa solo € 10 000, dimenticando € 2 000. Il 15 dicembre 2024 si accorge dell’errore. Ecco le differenze tra ravvedimento e avviso bonario:

Ravvedimento entro 30 giorni (fino al 29 dicembre 2024):

  • Imposta dovuta: € 2 000;
  • Sanzione ridotta (3 % perché entro 30 giorni): € 60;
  • Interessi legali (tasso 5 % annuo ipotetico) calcolati per 30 giorni: € 8,22;
  • Totale da versare: € 2 068,22.

Avviso bonario (comunicazione ricevuta il 20 gennaio 2025):

  • Imposta dovuta: € 2 000;
  • Sanzione ridotta (10 % perché comunicazione emessa dopo il 1 gennaio 2025 per controllo automatico): € 200;
  • Interessi: € 10,96;
  • Totale da versare: € 2 210,96.

Nel primo caso il contribuente risparmia circa € 142 grazie al ravvedimento tempestivo. Dopo la ricezione dell’avviso, il ravvedimento non è più ammesso, e la sanzione è più elevata.

Simulazione 2 – Insufficiente acconto con applicazione delle nuove sanzioni dal 1 settembre 2024

La società Beta Spa versa un acconto IRES di € 15 000 nel 2024. L’imposta complessiva dovuta è € 20 000, quindi l’acconto è insufficiente di € 5 000. L’insufficienza viene rilevata dall’Agenzia il 10 ottobre 2024. Ecco la differenza tra la disciplina antecedente e quella successiva al 1 settembre 2024.

ScenarioSanzione applicabileImporto sanzioneInteressi (esempio 5 % annuo)Totale dovuto
Violazione commessa prima del 1 settembre 202430 % sulla differenza€ 1 500€ 125€ 6 625
Violazione commessa dopo il 1 settembre 202425 % sulla differenza€ 1 250€ 125€ 6 375

La riduzione al 25 % consente un risparmio di € 250. Se la società riesce a regolarizzare con ravvedimento entro 90 giorni (un nono del 25 %, pari a 2,78 %), la sanzione sarebbe di € 139 anziché € 1 250.

Simulazione 3 – Rottamazione‑quater e quinquies

La società Gamma ha ricevuto nel 2024 una cartella di pagamento per un importo di € 30 000 relativo a imposte dichiarate e non versate. Nel 2025 aderisce alla rottamazione‑quater: paga solo il capitale di € 30 000 in quattro rate di € 7 500 ciascuna (senza sanzioni e interessi). Nel 2026, per un’altra cartella di € 15 000, aderisce alla rottamazione‑quinquies presentando la domanda entro il 30 aprile 2026 e paga cinque rate (2026 e 2027) versando l’intero capitale, senza sanzioni. Se una rata non viene pagata entro 5 giorni dalla scadenza, la rottamazione viene meno e l’intero debito, con sanzioni e interessi, torna esigibile .

Conclusioni

L’avviso bonario per acconto IRES insufficiente è un atto di natura interlocutoria che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte. Conoscere il quadro normativo e i rimedi giurisprudenziali è essenziale per evitare che un semplice errore di calcolo si trasformi in un contenzioso oneroso. Le recenti riforme (decreti 87/2024 e 108/2024) hanno ridotto le sanzioni e prorogato i termini di pagamento, rafforzando il principio di collaborazione tra fisco e contribuente . Al tempo stesso, la giurisprudenza ha stabilito che l’avviso bonario è impugnabile ma l’impugnazione è facoltativa , evitando che il mancato ricorso precluda la contestazione della cartella.

Per affrontare efficacemente un avviso bonario è opportuno:

  1. Agire tempestivamente: verificare la notifica, controllare i termini e calcolare l’importo dovuto.
  2. Valutare le opzioni: ravvedimento (se ancora possibile), pagamento con sanzioni ridotte, invio di memorie, istanza di autotutela o impugnazione.
  3. Verificare la legittimità dell’atto: controllare motivazione, firma e termini di decadenza.
  4. Considerare soluzioni alternative: rottamazione, definizione agevolata, piani del consumatore, transazione fiscale.
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