Doppio pignoramento sullo stesso bene: come difendersi e risolvere il conflitto?

Introduzione

Il pignoramento è l’atto con cui il creditore dà avvio all’espropriazione forzata dei beni del debitore per soddisfare il proprio credito. In un’economia sempre più complessa non è raro che sul medesimo bene gravino più procedimenti esecutivi: uno stesso conto corrente può essere bloccato da diverse agenzie di riscossione, un immobile può essere aggredito da più creditori o, più frequentemente, un dipendente può subire il pignoramento dello stipendio da parte di vari soggetti. La situazione diventa ancora più delicata quando sono coinvolti atti dell’agente della riscossione che, per effetto di normative speciali, operano in modo diverso rispetto al pignoramento civile. Comprendere come si formano questi vincoli, quali sono le regole di coordinamento e i rimedi a disposizione del debitore è essenziale per prevenire errori, evitare sanzioni e salvaguardare il proprio patrimonio.

Questo articolo affronta in maniera approfondita la disciplina del doppio pignoramento sullo stesso bene dal punto di vista del debitore o del contribuente. Saranno analizzati:

  • Il quadro normativo: le disposizioni del codice di procedura civile che permettono a più creditori di pignorare il medesimo bene, le modifiche introdotte dalle riforme del 2024‑2025 e la normativa speciale in materia di riscossione esattoriale.
  • Le procedure da seguire dopo la notifica dell’atto di pignoramento, con i termini per proporre opposizioni, le scadenze e i diritti del debitore.
  • Le strategie difensive per contestare l’esecuzione o ridurre l’ampiezza del pignoramento, incluse le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., la riduzione del pignoramento e la dichiarazione di inefficacia di uno dei vincoli.
  • Gli strumenti alternativi che consentono al debitore di definire il debito in via agevolata (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e istituti del Codice della Crisi) e la loro capacità di sospendere i pignoramenti.
  • Gli errori da evitare, i consigli pratici, una sezione FAQ con almeno 15 domande e risposte e alcune simulazioni numeriche che mostrano come viene distribuito il ricavato in presenza di più pignoramenti.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operano su tutto il territorio nazionale nel campo del diritto bancario e tributario. Cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo coordina professionisti esperti che assistono imprese, professionisti e privati nelle procedure esecutive e nelle negoziazioni con banche e fisco. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), oltre che esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa esperienza il nostro studio è in grado di:

  • Analizzare l’atto di pignoramento e verificare la legittimità della procedura.
  • Proporre ricorsi e opposizioni per contestare vizi formali o sostanziali dell’esecuzione.
  • Richiedere al giudice sospensioni o riduzioni del pignoramento quando il bene è gravato da più vincoli.
  • Gestire trattative con il creditore per transazioni stragiudiziali o piani di rientro sostenibili.
  • Attivare strumenti di composizione della crisi, come piano del consumatore o accordo di ristrutturazione, per ottenere la sospensione o l’estinzione del pignoramento.

Siamo consapevoli che ogni caso è diverso; per questo mettiamo a disposizione la nostra esperienza per una valutazione personalizzata. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza legale immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La possibilità di più pignoramenti sullo stesso bene

Il legislatore prevede espressamente che lo stesso bene possa essere pignorato da più creditori. L’art. 493 c.p.c. stabilisce che il creditore può pignorare anche beni già assoggettati ad altro pignoramento e che, in caso di concorso di più pignoramenti, ciascuno conserva la propria autonomia . Ciò significa che se un bene è già vincolato da un pignoramento, un secondo creditore può avviare un nuovo pignoramento senza annullare quello precedente; la procedura esecutiva proseguirà con più vincoli indipendenti. L’indipendenza comporta che la rinuncia o l’estinzione di uno dei pignoramenti non fa venir meno gli effetti degli altri .

L’art. 524 c.p.c. disciplina il pignoramento successivo: quando l’ufficiale giudiziario scopre che su un bene grava già un pignoramento, redige un verbale e procede a pignorare altri beni del debitore. Se il nuovo pignoramento è effettuato prima dell’udienza prevista per la vendita o l’assegnazione (art. 525 c.p.c.), la procedura è unificata; se invece interviene successivamente, il creditore che ha pignorato tardivamente interviene nel processo solo per soddisfarsi sulle somme residue . La regola sottolinea che l’ordine temporale incide sulla priorità nel riparto: il primo pignorante ha diritto di essere soddisfatto per primo, mentre gli altri parteciperanno sulla rimanenza.

Il codice civile integra queste disposizioni con norme che proteggono l’efficacia del pignoramento:

  • Art. 2913 c.c.: l’alienazione dei beni pignorati dopo la notifica del pignoramento è inefficace nei confronti del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti .
  • Art. 2915 c.c.: sono inefficaci gli atti costitutivi di diritti reali (es. ipoteche) se la relativa formalità (trascrizione o iscrizione) non è stata compiuta prima del pignoramento .
  • Art. 2919 c.c.: la vendita forzata trasferisce al compratore i diritti dell’espropriato; i diritti di terzi non opponibili al creditore pignorante non possono essere fatti valere contro l’acquirente .

Queste norme garantiscono stabilità al procedimento esecutivo e tutelano i creditori dalla sottrazione o dalla svalutazione dei beni durante la procedura.

1.2 La forma del pignoramento e l’obbligo del terzo (artt. 543–547 c.p.c.)

Nel pignoramento presso terzi (come nel caso del conto corrente o dello stipendio) l’atto deve essere notificato sia al terzo debitore sia al debitore esecutato. L’art. 543 c.p.c. specifica che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore . L’atto deve contenere:

  1. L’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto .
  2. L’indicazione delle cose o somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice .
  3. La dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore .
  4. La citazione del debitore a comparire davanti al giudice con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione (art. 547) entro dieci giorni via raccomandata o PEC . Il terzo è avvertito che, se non invia la dichiarazione, dovrà comparire in udienza; in caso di mancata comparizione la dichiarazione del creditore si considererà non contestata .

Il creditore deve inoltre iscrivere a ruolo il procedimento entro trenta giorni, depositando l’atto, il titolo e il precetto, a pena di inefficacia del pignoramento . Con la riforma del 2024 (D.Lgs. 164/2024) l’obbligo di notificare al debitore l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo è stato eliminato; l’omissione dell’avviso fa cessare gli obblighi del terzo alla data dell’udienza, ma non comporta nullità dell’atto .

Art. 546 c.p.c. disciplina gli obblighi del terzo: dal giorno in cui riceve l’atto di pignoramento, il terzo diventa custode delle cose o somme dovute al debitore nei limiti dell’importo del credito precettato più:

  • €1 000 per crediti fino a €1 100;
  • €1 600 per crediti tra €1 100,01 e €3 200;
  • la metà del credito per crediti superiori a €3 200 .

Se il pignoramento riguarda somme accreditate su conto bancario o postale a titolo di stipendio o pensione, gli obblighi del terzo operano solo oltre un importo pari al triplo dell’assegno sociale per gli accrediti precedenti alla notifica; per quelli successivi si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. e delle norme speciali . In presenza di pignoramenti eseguiti presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale o la dichiarazione di inefficacia di uno dei pignoramenti; il giudice decide con ordinanza entro 20 giorni .

L’art. 547 c.p.c. impone al terzo di comunicare al creditore, mediante raccomandata o PEC, di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando deve eseguirne il pagamento o la consegna . Inoltre deve indicare eventuali sequestri già eseguiti e cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato . Il creditore pignorante deve citare nel processo l’eventuale sequestrante (ad esempio un creditore con sequestro conservativo) nel termine perentorio fissato dal giudice . La giurisprudenza del 2025 ha chiarito che il terzo non diventa parte del processo esecutivo; l’eventuale omissione della dichiarazione non comporta di per sé responsabilità risarcitoria, salvo il caso di dichiarazioni reticenti o elusive .

1.3 Nuove regole sull’efficacia temporale del pignoramento (art. 551‑bis c.p.c.)

Con il D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (convertito con L. 29 aprile 2024 n. 56) è stato introdotto l’art. 551‑bis c.p.c. che limita nel tempo l’efficacia del pignoramento presso terzi. La norma stabilisce che, salvo sia già stata emessa l’ordinanza di assegnazione o sia intervenuta l’estinzione, il pignoramento perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo . Per conservare il vincolo, il creditore deve notificare a tutte le parti e al terzo, entro due anni dalla scadenza decennale, una dichiarazione di interesse contenente i dati del procedimento e l’attestazione che il credito persiste . Tale dichiarazione va depositata a pena di inefficacia entro dieci giorni dall’ultima notifica . In mancanza di notifica, il terzo è liberato dagli obblighi ex art. 546 dopo sei mesi . Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o della dichiarazione di interesse . Questa innovazione risolve il problema dei pignoramenti “inattivi” che rimangono vincolati per molti anni e rafforza la tutela del debitore.

1.4 La riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)

In presenza di beni eccessivamente capienti o di più pignoramenti, il debitore può chiedere al giudice la riduzione del pignoramento. L’art. 496 c.p.c. dispone che, se il valore dei beni pignorati è manifestamente superiore all’ammontare dei crediti e delle spese, il giudice può ridurre il pignoramento ordinando la liberazione di parte dei beni . L’istanza può essere proposta dal debitore, ma anche d’ufficio, e viene decisa sentiti i creditori. La norma mira a preservare il principio di proporzionalità tra il valore dei beni aggrediti e l’entità dei crediti, evitando che il pignoramento diventi strumento di compressione indebita del patrimonio.

1.5 La disciplina speciale del pignoramento esattoriale (art. 72 bis D.P.R. 602/1973)

Quando a procedere è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (Ader), si applica il pignoramento speciale previsto dall’art. 72 bis D.P.R. 602/1973. La norma consente all’agente della riscossione di intimare direttamente al terzo (es. banca) il pagamento delle somme dovute al contribuente/debitore entro 60 giorni. In particolare il terzo deve:

  • pagare entro 60 giorni le somme già scadute alla data della notifica;
  • pagare alle scadenze previste le somme che maturano successivamente .

Questa disciplina, che opera anche al di fuori del controllo del giudice, ha sollevato dubbi sull’ambito del vincolo temporale. La Corte di cassazione con la sentenza n. 28520/2025 ha chiarito che l’ordine di pagamento comprende tutti i crediti presenti e futuri entro il periodo di 60 giorni: la banca deve bloccare il conto per l’intero periodo, trattenere le somme accreditate anche successivamente e versarle al fisco . L’interpretazione restrittiva, secondo cui l’obbligo si esaurirebbe con il primo pagamento, è stata considerata manifestamente infondata . Pertanto, anche se il conto è inizialmente vuoto o in rosso, tutte le somme che entrano nei 60 giorni vengono sequestrate . La decisione conferma che il pignoramento speciale è una vera esecuzione forzata “estragiudiziale” e ribadisce l’obbligo del terzo di trattenere le somme fino all’intero importo del debito.

1.6 Misure protettive e cautelari nel Codice della crisi d’impresa (artt. 18 e 19 CCII)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) introduce strumenti per favorire la ristrutturazione dell’impresa e prevenire l’insolvenza. L’art. 18 CCII consente al debitore che avvia una composizione negoziata (procedura introdotta nel 2021) di richiedere misure protettive: dal momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, sono sospese le azioni esecutive e cautelari sui beni necessari all’esercizio dell’attività . Le misure protettive hanno natura di moratoria legale condizionata: non eliminano il pignoramento ma ne sospendono gli effetti; le somme già sequestrate restano in custodia del terzo e non possono essere utilizzate fino a quando il giudice non decide . Le misure non possono estendersi ai beni dei soci illimitatamente responsabili o dei garanti.

L’art. 19 CCII prevede le misure cautelari: il debitore può chiedere provvedimenti che garantiscano la prosecuzione dell’attività (ad esempio sospensione di pagamenti o revoca di fermi amministrativi). L’adozione delle misure cautelari spetta al tribunale su ricorso del debitore e richiede il parere dell’esperto negoziatore. Anche in questo caso il pignoramento non è cancellato ma sospeso.

1.7 Evoluzione giurisprudenziale sul doppio pignoramento

La giurisprudenza ha offerto chiarimenti importanti su come risolvere i conflitti derivanti da più pignoramenti:

  • Indipendenza dei pignoramenti: la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la dichiarazione di estinzione di un procedimento esecutivo non fa cessare gli effetti degli altri pignoramenti sullo stesso bene. In caso di pluralità di pignoramenti, ogni creditore conserva la propria azione e non può essere danneggiato dalle vicende altrui .
  • Pluralità di crediti nello stesso atto: con la sentenza Cass. Sez. III 14 novembre 2024 n. 29422, la Corte ha ritenuto legittimo il pignoramento presso terzi con cui il creditore procede contemporaneamente nei confronti di più terzi per diversi crediti; si tratta di un concorso di pignoramenti, ciascuno autonomo. Per evitare una sproporzione nei vincoli, il debitore può chiedere la riduzione o l’inefficacia di taluni pignoramenti ai sensi dell’art. 546, comma 2, c.p.c., e il giudice deve decidere entro venti giorni .
  • Abuso del processo esecutivo: la sentenza Cass. 2021 n. 15077 ha censurato il comportamento del creditore che, allo scopo di aggravare il debitore, notifica più pignoramenti superflui. La Corte ha definito abuso del diritto l’uso del processo per scopi diversi dalla tutela del credito, come la creazione di spese indebite. In tal caso le spese eccessive non sono recuperabili ; si tratta di un importante precedente per opporsi a pignoramenti abusivi.
  • Efficacia del pignoramento speciale: la sentenza Cass. 27 ottobre 2025 n. 28520 ha stabilito che il pignoramento esattoriale comprende tutte le somme accreditate sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica; non è limitato al saldo esistente. Il terzo (banca) deve quindi bloccare il conto e trasferire alla Ader tutte le somme maturate nel periodo . La decisione ribadisce che il pignoramento esattoriale non si esaurisce con un singolo pagamento .
  • Obblighi del terzo e responsabilità: diverse sentenze del 2025 (Cass. civ. n. 13611, n. 11328, n. 16576 e n. 13223) hanno chiarito che il terzo non è parte del processo e che la sua responsabilità deriva solo da dichiarazioni reticenti o false. Inoltre il terzo non è tenuto a valutare la validità dei vincoli ma deve limitarsi a indicare le somme dovute; le vicende successive al pignoramento non comportano responsabilità .

2. Procedura passo‑passo in caso di doppio pignoramento

2.1 Notifica dell’atto di pignoramento

  1. Ricezione dell’atto: il debitore e il terzo (datore di lavoro, banca, conduttore, ecc.) ricevono l’atto di pignoramento notificato ai sensi dell’art. 543 c.p.c. L’atto indica il credito, il titolo esecutivo e il precetto, l’ordine al terzo di non disporre dei beni e la citazione all’udienza .
  2. Verifica di precedenti pignoramenti: l’ufficiale giudiziario verifica se esistono altri pignoramenti. Se il bene è già vincolato, redige un verbale (art. 524 c.p.c.) e indica i beni ulteriori da pignorare . Il nuovo pignoramento è efficace solo se il creditore iscrive a ruolo la procedura entro 30 giorni dalla consegna dell’atto .
  3. Obblighi immediati del terzo: dal giorno della notifica il terzo diventa custode delle somme o cose nei limiti previsti dall’art. 546 c.p.c. (importo del precetto più somme aggiuntive) . Deve astenersi dal pagare il debitore e comunicare entro dieci giorni la dichiarazione di quantità ex art. 547 .
  4. Deposito dell’atto: il creditore deve depositare l’atto, il titolo esecutivo e il precetto e iscrivere a ruolo il procedimento. Se non lo fa, il pignoramento è inefficace. Dal 26 novembre 2024, in seguito al decreto correttivo della riforma Cartabia, l’avviso di iscrizione a ruolo non deve più essere notificato al debitore .

2.2 Dichiarazione del terzo e udienza

  1. Dichiarazione scritta: entro 10 giorni il terzo deve comunicare per raccomandata o PEC le somme dovute al debitore e le relative scadenze . Deve inoltre indicare eventuali sequestri o cessioni precedenti . Se la dichiarazione non perviene, il terzo dovrà comparire all’udienza.
  2. Udienza di comparizione: all’udienza fissata nell’atto di pignoramento (rispettando il termine dell’art. 501 c.p.c.), il giudice accerta la sussistenza dei crediti. Se il terzo non compare o rifiuta di dichiarare, i crediti indicati dal creditore si considerano non contestati .
  3. Intervento di altri creditori: altri creditori possono intervenire depositando titolo e precetto entro i termini dell’art. 525 c.p.c.; se intervengono tardivamente, si soddisferanno sul residuo . È possibile che i crediti dell’interveniente siano comunque tutelati in caso di residuo.

2.3 Udienza di assegnazione o vendita

  1. Nota di iscrizione a ruolo: dopo il deposito, il giudice fissa l’udienza per l’audizione delle parti. Se il credito è un credito di denaro, il giudice può emettere ordinanza di assegnazione, trasferendo al creditore le somme pignorate (art. 553 c.p.c.). La riforma PNRR ha modificato l’art. 553 prevedendo che l’ordinanza di assegnazione debba essere notificata alle parti insieme alla dichiarazione di interesse (art. 551 bis), a pena di inefficacia .
  2. Riparto tra più creditori: se vi sono più pignoramenti, il giudice ripartisce le somme secondo l’ordine di iscrizione: il primo pignorante viene soddisfatto per primo, poi si passa ai creditori successivi. Le regole di distribuzione sono contenute negli artt. 552–555 c.p.c. e nel codice civile (artt. 2740 c.c.).
  3. Vendita forzata: se i crediti non sono denaro contante ma beni mobili o immobili, il giudice può disporre la vendita. Gli effetti del pignoramento e delle ipoteche si trasferiscono sul prezzo di vendita .

2.4 Pignoramento successivo e tardivo

  1. Pignoramento successivo: se un secondo creditore pignora il bene prima dell’udienza di vendita, la procedura è unificata e i creditori concorrono secondo l’ordine di iscrizione .
  2. Pignoramento tardivo (intervento tardivo): se la seconda esecuzione avviene dopo la fissazione dell’udienza, l’intervento è considerato tardivo. In questo caso il creditore può solo soddisfarsi sul residuo dopo che i primi creditori sono stati pagati .
  3. Istanza di riduzione o inefficacia: il debitore può chiedere al giudice di ridurre o dichiarare inefficace uno dei pignoramenti quando il totale dei vincoli supera l’importo del credito precettato. La richiesta è disciplinata dall’art. 546 c.p.c. e deve essere decisa con ordinanza entro 20 giorni .

2.5 Pignoramento esattoriale e termini di pagamento

Quando l’azione esecutiva è promossa dall’agente della riscossione, l’atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 ingiunge al terzo di pagare entro 60 giorni le somme dovute e alle scadenze future. Come chiarito dalla Cassazione nel 2025, la banca deve bloccare il conto e versare al fisco anche le somme accreditate successivamente alla notifica del pignoramento . L’art. 72 bis infatti consente di pignorare non solo il saldo esistente ma anche i crediti futuri che maturano nel periodo di cattura .

Il pignoramento esattoriale è inoltre sottratto a molte garanzie del processo civile; ad esempio, non è prevista la fissazione di un’udienza né la necessità di un’ordinanza di assegnazione. La sospensione della procedura può avvenire solo attraverso l’adesione a definizioni agevolate (rottamazioni) o rateazioni, oppure in presenza di misure protettive ex CCII. In alcuni casi il contribuente può proporre opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice tributario.

2.6 Estinzione e inefficacia del pignoramento

  1. Cancellazione del pignoramento: se il creditore rinuncia o se la procedura si estingue per inattività, il pignoramento può essere cancellato. L’estinzione non pregiudica gli altri pignoramenti sullo stesso bene .
  2. Perdita di efficacia per decorso del tempo: come visto, l’art. 551 bis prevede la cessazione del pignoramento decorsi 10 anni dalla notifica, salvo dichiarazione di interesse .
  3. Sospensione con misure protettive: la concessione di misure protettive o cautelari sospende lo svolgimento della procedura ma non estingue il pignoramento. Alla fine delle trattative la procedura riprende o viene estinta a seconda dell’esito del piano .

3. Difese e strategie legali del debitore

3.1 Verifica dei requisiti formali e opposizione agli atti

Il primo strumento di difesa consiste nel controllare la regolarità dell’atto di pignoramento. Tra i principali vizi che possono comportare l’annullabilità vi sono:

  • Mancata o irregolare notifica dell’atto al debitore o al terzo (art. 137 ss. c.p.c.). L’atto deve essere notificato nelle forme previste; in caso contrario il pignoramento è inesistente.
  • Omissione degli elementi essenziali: ad esempio, l’assenza del titolo esecutivo o del precetto, la mancata indicazione delle somme dovute o la mancata elezione di domicilio .
  • Omissione della nota di iscrizione a ruolo o del deposito nei termini . Decorsi 30 giorni dalla consegna dell’atto, il pignoramento è inefficace.

Se il debitore rileva questi vizi deve proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla conoscenza del vizio. L’opposizione va presentata al giudice dell’esecuzione; se accolta, comporta la caducazione del pignoramento.

3.2 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Quando si contesta la sussistenza del diritto del creditore (ad esempio perché il debito è stato pagato, è prescritto o la sentenza è stata riformata), si propone l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il ricorso deve essere depositato entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento; se la procedura non è ancora iniziata, l’opposizione può essere proposta anche successivamente, fino all’udienza di assegnazione.

L’opposizione sospende l’esecuzione solo se il giudice ne ravvisa i presupposti e concede la sospensione. In caso di pignoramento esattoriale, l’opposizione può essere proposta dinanzi al giudice tributario o ordinario a seconda del tipo di imposta.

3.3 Riduzione del pignoramento e declaratoria di inefficacia

Se sullo stesso bene insistono più pignoramenti per importi sproporzionati, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. o l’inefficacia di taluni pignoramenti ex art. 546, comma 2 c.p.c. L’istanza può essere proposta anche quando un solo pignoramento aggredisce un bene di valore molto superiore al debito. Il giudice, sentiti i creditori, può ordinare lo svincolo di parte del bene o ridurre l’importo vincolato . Nel caso di pignoramenti eseguiti presso più terzi, il giudice può ridurre proporzionalmente gli importi vincolati o dichiarare l’inefficacia di uno dei pignoramenti .

3.4 Sospensione per misure protettive e composizione negoziata

Quando il debitore è un imprenditore in difficoltà, l’accesso alla composizione negoziata della crisi consente di sospendere le azioni esecutive sui beni essenziali per l’attività. L’art. 18 CCII prevede che dalla pubblicazione della domanda decorra la protezione automatica: i pignoramenti in corso sono sospesi e il terzo deve trattenere le somme ma non può versarle . Questa sospensione consente all’impresa di negoziare accordi con i creditori senza l’assillo delle esecuzioni.

Le misure cautelari ex art. 19 CCII permettono di ottenere provvedimenti più specifici, come il blocco dei conti o la revoca di fermi amministrativi. Per ottenere tali misure occorre il parere dell’esperto e l’autorizzazione del tribunale. Anche in questo caso i pignoramenti restano sospesi ma non estinti .

3.5 Strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose rottamazioni e definizioni agevolate che permettono di estinguere i carichi affidati all’Ader pagando solo imposta, sanzioni ridotte o senza sanzioni. La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha istituito la rottamazione‑quater; la Legge n. 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti, permettendo la presentazione di un’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2025. La presentazione dell’istanza produce effetti immediati: sospende la prescrizione, blocca i pagamenti delle rate in corso e impedisce l’avvio o la prosecuzione di nuove procedure esecutive (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti) . Per i pignoramenti già in corso, la procedura è sospesa con la presentazione della domanda e viene estinta con il pagamento della prima rata . Pertanto, se il bene è gravato da un pignoramento dell’Ader, l’adesione alla definizione agevolata può sospendere l’esecuzione e consentire al debitore di rientrare.

3.6 Accordo di ristrutturazione, piano del consumatore ed esdebitazione

Il Codice della crisi prevede ulteriori strumenti di composizione della crisi, a cui può accedere anche il consumatore sovraindebitato:

  • Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica non imprenditore di ottenere l’omologa di un piano di pagamento dei debiti con falcidia delle somme dovute. La presentazione della domanda sospende le azioni esecutive; se il piano è omologato, i pignoramenti vengono estinti e i creditori ricevono quanto previsto nel piano. L’istituto è disciplinato dagli artt. 67–70 CCII.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede la proposta di un accordo ai creditori e la nomina di un OCC. Anche qui la presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei pignoramenti sui beni inclusi nell’accordo. L’accordo è approvato se raggiunge la maggioranza dei creditori e consente di definire il debito con falcidia.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: se il debitore non può proporre un piano, può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio; i pignoramenti confluiscono nella procedura e i beni vengono liquidati sotto il controllo del tribunale, con esdebitazione residua.
  • Esdebitazione: al termine delle procedure sopra descritte, il debitore onesto può ottenere la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione estingue i pignoramenti ancora pendenti.

4. Strumenti alternativi e misure speciali

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Come illustrato, la rottamazione‑quater consente di pagare i carichi iscritti a ruolo senza sanzioni e interessi di mora. Per accedere occorre presentare la domanda entro i termini stabiliti (prorogati dalla L. 15/2025) e versare le somme dovute in rate. La presentazione della domanda sospende i pignoramenti e, con il pagamento della prima rata, li estingue. È fondamentale consultare il portale Ader per verificare le scadenze e le modalità. Le definizioni agevolate successive (rottamazione‑quinquies) potrebbero essere introdotte dal Parlamento; occorre restare aggiornati.

4.2 Transazioni stragiudiziali e piani di rientro

Spesso il modo più rapido per risolvere un conflitto di pignoramenti è negoziare direttamente con i creditori. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo è possibile:

  • concordare piani di rientro rateali, con eventuale rinuncia al pignoramento da parte del creditore;
  • proporre accordi transattivi per ottenere la riduzione del debito in cambio di un pagamento immediato;
  • ottenere la revoca del pignoramento in cambio di garanzie alternative (fideiussione, ipoteca di primo grado, pegno su altri beni).

La trattativa richiede competenza e conoscenza delle dinamiche bancarie e fiscali; spesso gli istituti finanziari sono disponibili a transazioni se il debitore dimostra serietà e capacità di pagamento.

4.3 Fideiussioni, garanzie e terzi garanti

Quando sul bene del debitore grava un pignoramento, un’altra strada per sospendere l’esecuzione è fornire garanzie sostitutive. L’art. 486 c.p.c. consente al debitore di offrire una cauzione o una garanzia reale (ipoteca, pegno) in sostituzione del bene pignorato. Il giudice valuta la congruità della garanzia e può liberare il bene originariamente pignorato. Questa soluzione è frequente nel pignoramento di macchinari o beni strumentali che l’azienda deve continuare a usare.

4.4 Composizione negoziata e strumenti CCII

Abbiamo visto che la composizione negoziata comporta la sospensione dei pignoramenti. L’esperto negoziatore (nel nostro caso l’Avv. Monardo è abilitato come esperto) assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori. Se le trattative hanno esito positivo, si possono stipulare accordi che prevedono la falcidia dei debiti e la prosecuzione dell’attività. Se l’esito è negativo, il debitore può accedere a concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o liquidazione giudiziale.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Non reagire tempestivamente alla notifica

Uno degli errori più frequenti è ignorare la notifica del pignoramento. Spesso il debitore spera che la situazione si risolva da sola o che il creditore non prosegua. In realtà l’inerzia può comportare la perdita di importanti diritti, come l’opposizione agli atti esecutivi o la possibilità di presentare un’istanza di riduzione. È essenziale rivolgersi immediatamente a un professionista per valutare la strategia.

5.2 Ritenere che un pignoramento annulli gli altri

Molti ritengono che il secondo pignoramento “cancelli” il primo o viceversa. Come visto, i pignoramenti sono autonomi e la rinuncia o l’estinzione di uno non elimina gli altri . Solo la vendita forzata e la distribuzione del ricavato estingono il vincolo. Pertanto occorre affrontare ogni pignoramento individualmente.

5.3 Confondere pignoramento civile ed esattoriale

Il pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 ha regole diverse: il terzo deve versare le somme entro 60 giorni e anche i crediti futuri rientrano nel vincolo . Pensare che il vincolo si esaurisca con un versamento può portare a gravi sanzioni. Anche l’adesione a definizioni agevolate richiede attenzione alle scadenze.

5.4 Ignorare la possibilità di riduzione

Molti debitori non sono a conoscenza dell’istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) o della riduzione proporzionale in caso di pignoramenti presso più terzi (art. 546 c.p.c.). Presentare questa istanza tempestivamente può liberare somme indispensabili per la vita quotidiana o la continuazione dell’attività.

5.5 Non valutare strumenti di composizione della crisi

Imprese e consumatori spesso sottovalutano la portata degli strumenti del Codice della crisi. Accedere a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione può sospendere i pignoramenti e consentire una falcidia significativa del debito. Rivolgersi a un professionista esperto è fondamentale per scegliere la procedura più adatta.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme chiave sul pignoramento

NormaContenuto sinteticoEvidenza
Art. 493 c.p.c.Più creditori possono pignorare gli stessi beni; i pignoramenti sono autonomi e la rinuncia di uno non influisce sugli altriRilevante per comprendere la legittimità del doppio pignoramento
Art. 524 c.p.c.Disciplina il pignoramento successivo; se eseguito prima dell’udienza, la procedura è unica, altrimenti l’interveniente si soddisfa sul residuoDetermina la priorità di soddisfacimento
Art. 543 c.p.c.Contiene forma e contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi: indicazione del credito, titolo, precetto, beni pignorati, domicilio, citazioneBase per opporsi a vizi dell’atto
Art. 546 c.p.c.Impone al terzo obblighi di custodia nei limiti dell’importo precettato aumentato di somme fisse; consente la riduzione o inefficacia dei pignoramenti presso più terziPrevede la riduzione proporzionale del vincolo
Art. 547 c.p.c.Il terzo deve dichiarare le somme o cose dovute e indicare sequestri e cessioni ; la sua omissione non comporta responsabilità automaticaGuida le azioni del terzo
Art. 551 bis c.p.c.Il pignoramento presso terzi perde efficacia dopo 10 anni; per mantenerlo occorre dichiarazione di interesse entro due anni dalla scadenzaLimita temporalmente i pignoramenti
Art. 496 c.p.c.Consente al giudice di ridurre il pignoramento se il valore dei beni eccede manifestamente il debitoUtile per liberare beni in caso di eccesso
Art. 72 bis D.P.R. 602/1973Pignoramento esattoriale: il terzo deve pagare entro 60 giorni le somme maturate e a scadenza; il vincolo comprende i crediti futuriImportante per i debiti fiscali
Art. 18 CCIIMisure protettive nella composizione negoziata: sospensione delle azioni esecutive senza estinzione dei pignoramentiStrumento per imprenditori in crisi

6.2 Termini e scadenze

Atto/proceduraTermini principaliRiferimenti
Notifica dell’atto di pignoramentoIl creditore notifica al terzo e al debitore l’atto ex art. 543 c.p.c.
Dichiarazione del terzoComunicazione entro 10 giorni via raccomandata/PEC ; in mancanza, comparizione in udienza
Iscrizione a ruoloDeposito dell’atto entro 30 giorni dalla consegna; pena inefficacia
Istanza di riduzionePuò essere proposta dal debitore; il giudice decide dopo aver sentito i creditori
Dichiarazione di interesse (art. 551 bis)Notifica entro 2 anni dalla scadenza del decennio; depositata entro 10 giorni
Estinzione del pignoramentoDieci anni dalla notifica o dalla dichiarazione di interesse
Pignoramento esattorialePagamento entro 60 giorni; comprende le somme future
Opposizione ex art. 615/617 c.p.c.20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla conoscenza del provvedimento

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoDescrizioneBenefici
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Impugnazione dei vizi formali del pignoramento (notifica irregolare, difetto di requisiti)Annullamento dell’atto e sospensione dell’esecuzione
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Contesta l’esistenza del credito o la sua esigibilitàSospensione/estinzione dell’esecuzione
Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)Richiesta di liberazione parziale dei beni o riduzione del vincoloProporzionalità tra valore del bene e debito
Inefficacia di pignoramenti multipli (art. 546 c.p.c.)In caso di pignoramenti presso più terzi, il debitore può chiedere la dichiarazione di inefficacia di uno di essiLiberazione di somme eccedenti
Misure protettive ex art. 18 CCIISospensione di azioni esecutive per imprese in composizione negoziataTempo per negoziare e ristrutturare debiti
Rottamazione‑quaterDefinizione agevolata dei carichi fiscali con sospensione dei pignoramentiEstinzione del debito con sconti su sanzioni; blocco delle azioni esecutive
Piano del consumatore/accordo di ristrutturazioneProcedure del CCII per consumatori e impreseSospensione dei pignoramenti; falcidia dei debiti

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se ricevo due pignoramenti sullo stesso conto corrente? Entrambi sono validi; la banca dovrà trattenere le somme nei limiti previsti dall’art. 546 c.p.c. e soddisfare i creditori in ordine cronologico. Se si tratta di un pignoramento esattoriale, tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi saranno trasferite all’Ader .
  2. Posso contestare un secondo pignoramento perché il primo non è ancora definito? No, la legge consente la pluralità di pignoramenti. Puoi però chiedere la riduzione o l’inefficacia del vincolo se l’ammontare complessivo eccede il debito .
  3. Se il primo creditore rinuncia al pignoramento, il bene è libero? Solo se non vi sono altri pignoramenti. La rinuncia di un creditore non elimina i vincoli degli altri .
  4. È vero che la banca deve trattenere anche i futuri accrediti nel pignoramento fiscale? Sì. La Cassazione ha chiarito che la banca deve bloccare il conto per 60 giorni e versare all’Ader tutte le somme, presenti e future, maturate nel periodo .
  5. Qual è la differenza tra pignoramento presso terzi e pignoramento esattoriale? Il pignoramento presso terzi segue le regole del codice di procedura civile e richiede l’intervento del giudice; quello esattoriale è disciplinato dall’art. 72 bis D.P.R. 602/1973, non prevede udienza e ha un periodo di “cattura” di 60 giorni.
  6. Come posso sospendere un pignoramento in corso? È possibile con un’opposizione, con misure protettive ex CCII, aderendo a una definizione agevolata o proponendo un accordo di ristrutturazione. Anche la transazione con il creditore può portare alla revoca del pignoramento.
  7. In caso di pignoramento dello stipendio da parte di più creditori, quanto mi resta? Lo stipendio è impignorabile nei limiti dell’art. 545 c.p.c. Il primo creditore può pignorare fino a un quinto; il secondo potrà pignorare un ulteriore quinto solo se il primo non ha esaurito la quota massima. La somma complessiva non può superare il 50 %.
  8. Il terzo può essere sanzionato se non effettua la dichiarazione? La mancata dichiarazione non comporta di per sé sanzioni; tuttavia il terzo rischia responsabilità se rende dichiarazioni false o non trattiene correttamente le somme .
  9. Il pignoramento esattoriale si estingue con il pagamento del primo importo? No. L’obbligo della banca dura 60 giorni e comprende tutte le somme accreditate nel periodo .
  10. Quanto tempo rimane efficace un pignoramento presso terzi? Dieci anni dalla notifica, salvo dichiarazione di interesse; decorso il termine, il pignoramento perde efficacia .
  11. Posso vendere un bene pignorato? Puoi venderlo ma l’atto è inefficace nei confronti del creditore pignorante e degli intervenuti . L’acquirente rischia di perdere il bene a favore dell’esecuzione.
  12. Un nuovo pignoramento può bloccare la rottamazione in corso? No. La presentazione dell’istanza di definizione agevolata sospende l’avvio e la prosecuzione di nuove azioni esecutive .
  13. Che differenza c’è tra riduzione del pignoramento e declaratoria di inefficacia? La riduzione diminuisce la quantità di beni vincolati; la dichiarazione di inefficacia elimina uno dei pignoramenti presso diversi terzi. Entrambe richiedono l’istanza del debitore.
  14. Cosa posso fare se il creditore abusa del pignoramento, notificandolo più volte per lo stesso credito? Puoi eccepire l’abuso del diritto: la Cassazione ha ritenuto illegittima la moltiplicazione dei pignoramenti che serve solo ad aumentare le spese .
  15. Se ho più debiti fiscali e bancari, da dove inizio? È consigliabile rivolgersi a un professionista per analizzare l’intero indebitamento. Potrebbe essere utile aderire alle definizioni agevolate per i debiti fiscali e negoziare con le banche, valutando anche procedure di composizione della crisi.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Pignoramento dello stipendio con due creditori

Scenario: un lavoratore percepisce uno stipendio netto di €2 000 al mese. Ha un debito di €15 000 verso una banca (Creditore A) e di €5 000 verso un finanziatore (Creditore B). Entrambi notificano pignoramento dello stipendio.

  1. Primo pignoramento (Creditore A): il giudice autorizza il pignoramento di 1/5 dello stipendio (€400). La somma viene trattenuta dal datore di lavoro e versata mensilmente.
  2. Secondo pignoramento (Creditore B): il giudice verifica che c’è già un pignoramento di 1/5. Il secondo creditore può pignorare un ulteriore quinto, ma la somma complessiva non può superare il 50 % dello stipendio. Nel nostro caso, il giudice autorizza un ulteriore 1/5 (€400) solo se lo stipendio residuo è sufficiente a garantire la vita dignitosa del lavoratore. Se il primo pignoramento copre già la quota massima (es. 1/2 in caso di assegni alimentari), il secondo pignoramento dovrà attendere.
  3. Riparto: il datore di lavoro trattiene €800 complessivi (40 % dello stipendio) e li versa ai due creditori. Le trattenute proseguono finché i debiti non vengono estinti. Se il lavoratore propone un piano del consumatore e ottiene l’omologa, i pignoramenti vengono sospesi e le somme eventualmente trattenute confluiscono nel piano.

8.2 Pignoramento del conto corrente con due crediti

Scenario: un imprenditore ha un conto con saldo di €12 000. Il Creditore A notifica un pignoramento per €8 000; il giorno dopo il Creditore B notifica un pignoramento per €6 000.

  1. Blocchi del conto: la banca riceve il primo pignoramento e blocca €8 000. Ricevuto il secondo pignoramento, blocca la somma residua (€4 000). In totale il conto risulta integralmente vincolato.
  2. Intervento tardivo: il secondo pignoramento è successivo ma avviene prima dell’udienza di vendita/assegnazione; pertanto i due creditori concorreranno nella procedura. Tuttavia il Creditore A avrà priorità per l’intero importo; il Creditore B potrà essere soddisfatto solo sul residuo.
  3. Pagamenti futuri: l’imprenditore accredita altri €3 000 sul conto. Queste somme sono soggette al primo pignoramento fino a concorrenza di €8 000. Se è un pignoramento esattoriale, la banca dovrà trattenere anche i futuri accrediti per 60 giorni .
  4. Riduzione: l’imprenditore può chiedere la riduzione del pignoramento se il saldo eccede il debito o presentare un piano di rientro. Può anche aderire alla rottamazione per sospendere il pignoramento esattoriale.

Conclusione

Il doppio pignoramento sullo stesso bene non è uno scenario eccezionale: la legislazione italiana consente a più creditori di aggredire i medesimi beni del debitore e attribuisce la priorità secondo l’ordine temporale dei pignoramenti. Tuttavia la disciplina è complessa e caratterizzata da frequenti riforme. Le più recenti novità del 2024‑2025 (introduzione dell’art. 551‑bis, modifiche agli artt. 543 e 546, riforma del pignoramento esattoriale) hanno reso la materia ancora più tecnica. Il debitore deve quindi muoversi con attenzione per:

  • Rilevare tempestivamente eventuali vizi formali e proporre opposizione.
  • Chiedere la riduzione o l’inefficacia dei pignoramenti sproporzionati.
  • Accedere a misure protettive, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione per sospendere le esecuzioni.
  • Sfruttare le definizioni agevolate (rottamazioni) per i debiti fiscali.

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