Avviso Di Accertamento Esecutivo Per Accertamento Su Più Annualità: Difesa Legale

Introduzione

L’avviso di accertamento esecutivo è un atto con cui l’amministrazione tributaria (Stato o enti locali) accerta un tributo e contemporaneamente costituisce il titolo esecutivo per la riscossione coattiva. Dal 2011, per le imposte statali come Irpef, Irap e Iva, l’articolo 29 del decreto‑legge 78/2010 ha eliminato la tradizionale distinzione tra accertamento e cartella di pagamento: il debito iscritto a ruolo viene iscritto direttamente nell’avviso e diventa immediatamente esigibile . Per i tributi locali (Imu, Tasi, Tari, Tosap ecc.), l’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha esteso lo stesso modello: l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo e sostituisce l’ingiunzione fiscale . Dopo la notifica l’atto si perfeziona, trascorsi sessanta giorni diventa definitivamente esecutivo e può essere affidato all’agente della riscossione .

Negli ultimi anni sono aumentati gli avvisi di accertamento su più annualità. Il Fisco, infatti, può contestare nello stesso atto violazioni relative a periodi d’imposta differenti e adottare un unico avviso esecutivo cumulativo. Questa pratica nasce dall’esigenza di semplificare e ridurre i costi procedurali, ma crea numerose criticità per il contribuente: le sanzioni su più annualità possono essere sproporzionate, si pongono dubbi sull’applicazione del cumulo giuridico, sulla prescrizione e decadenza delle pretese e sulle modalità di difesa.

In questo contesto, la figura del debitore o contribuente è particolarmente vulnerabile. Chi riceve un avviso esecutivo pluriennale rischia il pignoramento di beni e conti correnti, l’iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi, la perdita di agevolazioni e la segnalazione nei registri dei cattivi pagatori. È quindi fondamentale comprendere cosa fare immediatamente per non subire ingiustamente l’esecuzione e quali strumenti legali consentono di contestare l’atto o definire il debito in modo agevolato.

Perché questo articolo è importante

L’articolo fornisce una guida completa e aggiornata al 20 maggio 2026 sugli avvisi di accertamento esecutivo emessi per più annualità, spiegando passo dopo passo la procedura, illustrando le principali difese giuridiche, le ultime novità normative e giurisprudenziali e le alternative (rottamazioni, piani di pagamento e procedure di sovraindebitamento). Verranno analizzate le sentenze più recenti della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, le istruzioni ministeriali e i decreti attuativi. L’obiettivo è offrire al lettore un punto di vista pratico e strategie concrete per difendersi e riconquistare serenità finanziaria.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff

Questo approfondimento è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista specializzato in diritto tributario e bancario, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e al Consiglio di Stato, garantisce competenza nella gestione dei giudizi di legittimità e nelle impugnazioni straordinarie.
  • Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario a livello nazionale. L’équipe segue quotidianamente cittadini e imprese con problemi di cartelle esattoriali, pignoramenti bancari, anatocismo, usura bancaria e contenzioso fiscale.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: grazie alla legge 3/2012 può assistere consumatori e professionisti nell’accesso al piano del consumatore o all’accordo di composizione e ottenere l’esdebitazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora con l’OCC per la predisposizione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: supporta le imprese in crisi nella negoziazione assistita con i creditori e nell’adozione degli strumenti di risanamento previsti dal codice della crisi.

Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo staff possono offrirti analisi approfondite dell’atto ricevuto, predisporre ricorsi efficaci, presentare istanze di sospensione e di adesione, avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per rateizzazioni e definizioni agevolate, proporre piani di rientro nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento o proporre ricorsi giurisdizionali per far dichiarare la nullità dell’avviso esecutivo.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale dell’avviso di accertamento esecutivo

1.1 Evoluzione legislativa dell’accertamento esecutivo per le imposte statali

Fino al 2010 l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate costituiva soltanto un atto impositivo; il contribuente poteva impugnare l’accertamento davanti al giudice tributario ma l’esecuzione coattiva iniziava solo dopo l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento da parte di Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate‑Riscossione). La legge delegata 40/2008 e il decreto legislativo 112/1999 avevano già riordinato le funzioni della riscossione, ma l’esecutività del tributo rimaneva successiva all’accertamento.

La situazione cambia con l’articolo 29 del decreto‑legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010). Tale norma prevede che, per le imposte dirette, l’Iva e l’Irap, l’avviso di accertamento contenga l’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni e specifichi che trascorso il termine “l’atto diviene esecutivo” e può essere affidato in riscossione senza il passaggio per la cartella . La nuova procedura riduce i tempi di recupero del credito, elimina un grado di giudizio e affida all’Agenzia delle Entrate la funzione di titolare del credito fino all’esecutività, per poi trasferirla all’Agente della riscossione.

Nelle imposte statali, quindi, l’avviso di accertamento diventa atto unico: contiene l’imposizione, l’intimazione al pagamento, la iscrizione a ruolo e la costituzione del titolo esecutivo. L’effetto immediato per il contribuente è che, se non versa il dovuto entro sessanta giorni, l’agente della riscossione può procedere con pignoramenti e iscrizioni ipotecarie senza ulteriore avviso. Tuttavia, l’avviso resta impugnabile e sottoposto al giudizio del giudice tributario; la riscossione è sospesa quando il contribuente paga un importo pari a un terzo delle imposte e presenta ricorso .

1.2 Estensione agli enti locali: la legge 160/2019 (accertamento esecutivo comunale)

Il legislatore ha esteso il modello dell’accertamento esecutivo anche ai tributi locali (Imu, Tasi, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, addizionali comunali e provinciali). L’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 stabilisce che comuni, province, città metropolitane e loro unioni possono “emissione di avvisi di accertamento esecutivi contenenti l’intimazione ad adempiere” . Nello stesso atto sono inseriti la liquidazione del tributo, l’irrogazione delle sanzioni, l’interesse di mora e l’avvertenza che, trascorsi sessanta giorni dalla notifica, l’atto diventa titolo esecutivo e viene affidato al concessionario per la riscossione.

La disciplina dell’avviso esecutivo locale si coordina con gli articoli 161 e 162 della legge 296/2006 che individuano i termini di decadenza per l’accertamento (di norma cinque anni dal momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). Una volta notificato l’avviso, il contribuente ha sessanta giorni per pagare o proporre ricorso. La legge 160/2019 prevede che le impugnazioni sospendano la riscossione coattiva solo se il contribuente versa almeno un terzo del tributo, mentre l’esecuzione resta sospesa per centottanta giorni dopo l’affidamento all’agente . Trascorso un anno dalla notifica dell’avviso, se il debito non è stato ancora riscosso, l’agente deve inviare una intimazione di pagamento e la procedura esecutiva deve iniziare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento .

L’introduzione dell’avviso esecutivo ha comportato la soppressione dell’ingiunzione fiscale; i regolamenti comunali, come l’articolo 5 del regolamento del Comune di Ancona, disciplinano che l’avviso contenga la indicazione che costituisce “titolo esecutivo”, l’intimazione a pagare entro il termine per proporre ricorso e l’indicazione dell’agente della riscossione che provvederà se il pagamento non avviene .

1.3 Notifica e principio di “scissione soggettiva”

La notifica dell’avviso di accertamento segue le regole generali degli atti tributari. Può essere effettuata da ufficiali della riscossione, da messi comunali o tramite servizio postale. L’articolo 60 del D.P.R. 600/1973 e l’articolo 14 della legge 890/1982 ammettono la notifica per raccomandata con avviso di ricevimento. La dottrina e la giurisprudenza hanno discusso se la notifica per posta possa essere effettuata anche dal soggetto che ha emesso l’atto; la legge 296/2006 ha chiarito che la notifica a mezzo posta è possibile e la Corte di cassazione ha confermato la validità della notifica per raccomandata semplice .

Di fondamentale importanza è il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 40543/2021) hanno affermato che, ai fini del rispetto dei termini decadenziali per la notifica dell’atto impositivo, rileva la data in cui l’amministrazione ha consegnato l’atto al servizio postale, mentre per il contribuente rileva la data di ricevimento . Questo principio permette all’amministrazione di salvare l’accertamento anche se il destinatario riceve l’atto oltre i termini di decadenza; è sufficiente che l’ente abbia consegnato l’avviso alla posta entro il termine previsto. Per il contribuente, invece, la decorrenza del termine per impugnare inizia dal giorno di ricezione.

1.4 Cumulo giuridico delle sanzioni e riforma del 2024

Quando l’avviso contesta più violazioni relative a periodi d’imposta diversi, si pone il problema se le sanzioni debbano essere cumulate o se si applichi il cosiddetto cumulo giuridico. L’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 prevede che, quando con un unico atto sono irrogate sanzioni relative a più violazioni commesse “in relazione ad un medesimo tributo per più periodi d’imposta”, si applica una sola sanzione base aumentata da un quarto al doppio, in base alla gravità e alla reiterazione. Questa disposizione consente di ridurre l’importo totale rispetto alla somma aritmetica delle sanzioni.

La giurisprudenza di Cassazione ha in passato riconosciuto l’applicazione del cumulo giuridico anche per i tributi locali. Ad esempio, la sentenza 11432/2021 richiamata dalla dottrina ha affermato che il giudice, investito della questione, deve ricalcolare la sanzione secondo l’articolo 12 e non può limitarsi a rimettere gli atti all’ente impositore. Tuttavia, a seguito della riforma fiscale realizzata con la legge 111/2023 (legge delega per la riforma tributaria) e con il decreto legislativo 87/2024, il legislatore ha modificato l’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, escludendo espressamente l’applicazione del cumulo giuridico per le violazioni dei tributi locali commesse dal 1º settembre 2024. La relazione illustrativa e le note dell’IFEL hanno evidenziato che le sanzioni per i tributi locali devono ora essere determinate singolarmente per ogni violazione. Le testate specialistiche hanno riportato che, dal 1° settembre 2024, il cumulo giuridico è soppresso e che la riforma si applica ai tributi locali, mentre continua ad applicarsi ai tributi erariali .

1.5 Giurisprudenza recente su avvisi pluriennali

La Corte di cassazione è intervenuta più volte per chiarire la legittimità degli avvisi di accertamento riferiti a più annualità. In una ordinanza del 12 febbraio 2024 (n. 3885), la Suprema Corte ha ribadito che il cumulo giuridico deve essere applicato ogni volta che in un unico atto sono contestate plurime violazioni relative a uno stesso tributo, mentre in presenza di tributi diversi (ad esempio, Iva e Irap) occorre applicare distinte sanzioni. Altre pronunce (sent. 15799/2024, 11849/2023) hanno affermato che, per l’omesso versamento periodico dell’Iva o della ritenuta d’acconto, la violazione si consuma con ciascun mancato versamento: pertanto si tratta di violazioni plurime che non danno luogo a continuazione e non sono suscettibili di cumulo.

Le decisioni della Cassazione e dei giudici tributari hanno inoltre chiarito che l’amministrazione può emettere un avviso cumulativo per ragioni di economicità e concentrazione processuale, ma deve rispettare i termini di decadenza per ogni singola annualità e motivare adeguatamente l’atto in relazione a ciascun periodo. In caso contrario l’accertamento è nullo per difetto di motivazione e il contribuente può chiedere l’annullamento integrale o parziale.

1.6 Rottamazione‑Quinquies: la definizione agevolata 2026

La Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali, denominata Rottamazione‑Quinquies. In base alle informative pubblicate dalle associazioni di categoria, la misura consente ai contribuenti con debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 di estin­guere i debiti versando solo le somme a titolo di imposta e le spese di notifica/esecutive, con abbuono integrale di sanzioni e interessi di mora .

Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i debiti rientrino nel perimetro della nuova misura, mentre sono esclusi i debiti già inseriti in piani di pagamento della Rottamazione‑Quater o quelli per i quali, al 30 settembre 2025, risultino pagate tutte le rate scadute . La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026 . Una volta presentata l’istanza, il contribuente potrà scegliere di pagare:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
  • in un massimo di 54 rate bimestrali (nove anni) di pari importo . Le prime tre rate scadranno il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026, mentre le rate successive avranno scadenza bimestrale fino a maggio 2035 .

Se il contribuente non paga la rata unica o due rate anche non consecutive, decade dal beneficio e le somme versate sono considerate acconti sul debito residuo . La definizione agevolata può costituire un’opportunità per ridurre il debito derivante da un avviso di accertamento esecutivo, ma occorre valutare attentamente il rapporto costi‑benefici: in molti casi conviene contestare l’atto per ottenerne l’annullamento totale o parziale.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso esecutivo su più annualità

In questa sezione viene descritto il percorso che il contribuente deve seguire dopo aver ricevuto un avviso di accertamento esecutivo riferito a più annualità. La procedura può variare in funzione del tributo (erariali o locali) e della specifica normativa, ma alcuni passaggi sono comuni. Comprendere i tempi e le scadenze è fondamentale per non incorrere nella decadenza dei diritti e per adottare le migliori difese.

2.1 Notifica e verifica dell’atto

Verifica della notifica – La prima cosa da controllare è la regolarità della notifica. Occorre verificare:

  • Data di spedizione e data di ricezione: secondo la Corte di cassazione, rileva la data di spedizione per la decadenza dell’ente e la data di ricezione per la decorrenza del termine di impugnazione . È quindi importante controllare l’avviso di ricevimento postale.
  • Soggetto notificante: la notifica deve essere effettuata dagli ufficiali della riscossione, dai messi comunali o tramite servizio postale autorizzato. In alcune ipotesi la notifica può essere effettuata dallo stesso ufficio che ha emesso l’atto; la Cassazione ha confermato la validità della notifica a mezzo raccomandata da parte dell’ente .
  • Legittimazione attiva: se l’atto è emesso da un ente locale, occorre verificare che sia stato firmato dal dirigente competente o da un funzionario legittimato alla firma. La mancanza di sottoscrizione o la firma di un soggetto non competente sono vizi di legittimità.

Contenuto dell’avviso – L’avviso deve contenere l’imposta, le sanzioni, gli interessi, la motivazione e l’intimazione a pagare entro il termine di sessanta giorni. Per gli enti locali, l’avviso deve indicare espressamente che l’atto costituisce titolo esecutivo e deve riportare l’ente o il concessionario che procederà alla riscossione coattiva . Se l’atto è pluriennale, deve specificare distintamente per ciascun anno la base imponibile, l’imposta accertata, le sanzioni e la motivazione. L’omessa motivazione per una o più annualità può comportare l’annullamento parziale o totale dell’atto.

2.2 Calcolo dei termini per il pagamento e l’impugnazione

Termine per il pagamento – Dal giorno della notifica il contribuente dispone di sessanta giorni per versare l’intero importo o per aderire alle forme di definizione (ad esempio, adesione con riduzione delle sanzioni o ravvedimento operoso). La normativa prevede che il termine sia sospeso dal 1° al 31 agosto (sospensione feriale) e che sia prolungato di novanta giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione .

Termine per il ricorso – Se il contribuente ritiene l’accertamento illegittimo o infondato, può proporre ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro lo stesso termine di sessanta giorni (più eventuale sospensione feriale). Il ricorso deve contenere l’indicazione delle parti, l’oggetto della domanda, l’esposizione dei motivi, i documenti e la richiesta di sospensione della riscossione. L’atto introduttivo va notificato all’ente impositore e successivamente depositato telematicamente attraverso il portale della giustizia tributaria.

Pagamenti in pendenza di ricorso – La legge prevede che, per ottenere la sospensione dell’esecutività, il contribuente debba versare un terzo delle imposte accertate entro il termine di proposizione del ricorso . Se l’avviso riguarda più annualità, la quota da versare è un terzo dell’imposta complessivamente accertata. La violazione di questo obbligo può determinare l’immediato affidamento del debito all’agente della riscossione.

2.3 Affidamento all’Agente della riscossione e sospensione

Decorsi sessanta giorni senza pagamento o ricorso, l’avviso di accertamento diventa definitivo ed esecutivo. L’ente impositore affida il debito all’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione o concessionario locale). In base alla legge 160/2019, l’esecuzione è sospesa per centottanta giorni a partire dalla data di affidamento . Durante questo periodo il contribuente può ancora versare o chiedere la rateizzazione. Tuttavia, se vi è il rischio di dispersione del patrimonio (fuga all’estero, alienazioni simulate), l’ente può richiedere l’esecuzione immediata senza attendere i centottanta giorni.

Intimazione e pignoramento – Trascorsi almeno un anno dall’affidamento, l’Agente della riscossione deve notificare una intimazione di pagamento prima di procedere con l’esecuzione . L’intimazione è necessaria se il debito non è stato estinto e non è in corso una rateizzazione. Se entro cinque giorni dall’intimazione il contribuente non paga, l’agente può procedere con l’espropriazione forzata (pignoramento di crediti, stipendi e pensioni, pignoramento immobiliare, iscrizione di ipoteche e fermo amministrativo). L’azione esecutiva deve essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento; in caso contrario vi è decadenza .

2.4 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Il contribuente può richiedere un confronto con l’ufficio tramite l’accertamento con adesione (art. 6 del D.Lgs. 218/1997). L’istanza sospende i termini di ricorso per novanta giorni e consente di definire il debito con riduzione delle sanzioni a un terzo. Quando l’avviso è pluriennale, l’accertamento con adesione può essere richiesto per tutte le annualità contestate o solo per alcune. Se l’accordo va a buon fine, si paga quanto concordato (imposta + 1/3 della sanzione + interessi) e si estingue il giudizio.

Nel corso del giudizio, è possibile anche la conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 546/1992). Le parti possono accordarsi per ridurre la controversia, con sanzioni ridotte al 40 %. L’accordo deve essere approvato dalla Corte di giustizia tributaria. Per avvisi pluriennali, la conciliazione può riguardare singole annualità o l’intero atto.

2.5 Rateizzazione e sospensione

Quando il debito viene affidato all’Agente della riscossione, il contribuente può chiedere una rateizzazione amministrativa ex art. 19 del D.P.R. 602/1973. La rateazione ordinaria prevede 72 rate mensili, ma se si dimostra uno stato di grave difficoltà economica è possibile ottenere fino a 120 rate. L’istanza deve essere presentata entro le scadenze indicate nell’intimazione. In caso di avvisi pluriennali, il piano di dilazione comprende l’intero importo del debito. È importante notare che la rateizzazione non sospende il termine di prescrizione ma impedisce l’esecuzione fintantoché le rate vengono pagate regolarmente.

2.6 Procedure esecutive e strumenti per opporsi

Se il contribuente non paga e non ottiene la sospensione, l’Agente della riscossione può procedere con:

  • Pignoramento presso terzi (es. pignoramento dello stipendio, di conti correnti, di crediti verso clienti);
  • Pignoramento mobiliare (es. beni mobili presenti nei locali del debitore);
  • Pignoramento immobiliare (iscrizione di ipoteca e successiva vendita all’asta);
  • Fermo amministrativo di veicoli.

Il contribuente può opporsi all’esecuzione tramite:

  • Ricorso contro l’intimazione di pagamento o contro il preavviso di fermo/ipoteca;
  • Opposizione agli atti esecutivi ex art. 57 del D.P.R. 602/1973 (da proporre entro 20 giorni dall’avviso di vendita o di pignoramento);
  • Istanza di sospensione ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 546/1992 per fatti sopravvenuti (es. annullamento dell’avviso in sede giudiziaria).

È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto per individuare il rimedio processuale appropriato in base alla fase dell’esecuzione e al tipo di vizio.

3. Difese e strategie legali per avvisi esecutivi pluriennali

L’avviso di accertamento esecutivo su più annualità espone il contribuente a un rischio maggiore rispetto a un avviso singolo perché somma tributi, sanzioni e interessi di diverse annualità e può portare a importi ingenti. Di seguito sono illustrate le principali difese, dalla verifica degli aspetti formali alla contestazione nel merito, all’utilizzo di strumenti deflativi come le definizioni agevolate.

3.1 Vizi formali dell’atto

  1. Notifica irregolare – Se la notifica non è avvenuta secondo le modalità previste dalla legge (mancanza di avviso di ricevimento, raccomandata consegnata a persona diversa dal destinatario senza valida delega, violazione della scissione soggettiva), l’avviso può essere annullato. È necessario allegare la prova dell’irregolarità (es. estratto storico delle raccomandate).
  2. Competenza dell’organo che ha emesso l’atto – L’avviso deve essere firmato da un funzionario delegato o dal dirigente competente; la mancanza o l’illegittimità della firma comporta la nullità.
  3. Indeterminatezza della pretesa – Nell’avviso pluriennale devono essere indicati distintamente gli importi per ciascun anno. Se l’atto riporta solo il totale, senza ripartire imposte e sanzioni per anno, è viziato e può essere annullato per violazione dell’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
  4. Violazione dei termini di decadenza – Ogni annualità è soggetta a un distinto termine di decadenza; se l’atto è notificato oltre il termine per un’annualità, la pretesa si estingue per quella sola annualità. La scissione soggettiva non permette di superare la decadenza per effetto della conoscenza tardiva .
  5. Carenza di motivazione – L’atto deve contenere la spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano la ripresa a tassazione. Se si contesta un anno per omessa dichiarazione, un altro per infedele dichiarazione e un altro ancora per omesso versamento, occorre motivare separatamente; la motivazione può essere integrata mediante il cosiddetto “rimando ad allegati” purché questi siano effettivamente messi a disposizione.

3.2 Difese di merito

Contestazione del merito impositivo – Il contribuente può dimostrare che l’imposta accertata è infondata (ad esempio per errori di calcolo, errata ricostruzione del reddito, uso di presunzioni infondate). Per avvisi pluriennali, occorre dimostrare separatamente l’infondatezza per ogni annualità. Un esempio comune è la contestazione della ripresa per omessa fatturazione: se l’ufficio ha calcolato i ricavi presunti sulla base di percentuali irrealistiche per un anno, l’errore può riflettersi sulle annualità successive.

Applicazione del cumulo giuridico – Se l’atto irroga sanzioni per più violazioni relative allo stesso tributo, il contribuente può chiedere l’applicazione dell’art. 12 D.Lgs. 472/1997 e la riduzione ad una sanzione unica aumentata. Ad esempio, se per la dichiarazione Irap sono contestate più componenti (costi indeducibili, ricavi non dichiarati), la sanzione complessiva non può superare il minimo aumentato. Dopo la riforma del 2024, tuttavia, tale istituto non si applica ai tributi locali ; per questi si applicano sanzioni autonome per ogni violazione.

Prescrizione e decadenza dei tributi – Il contribuente può eccepire la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo (cinque anni per i tributi locali e per l’Iva, sette anni per le imposte sui redditi se vi è violazione penale) e la prescrizione del credito tributario (dieci anni per tributi erariali, cinque anni per tributi locali nella fase di riscossione). Anche la riscossione mediante avviso esecutivo deve rispettare questi termini: l’azione esecutiva va avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo .

Esclusione di sanzioni e interessi – Per i periodi d’imposta coinvolti, il contribuente può invocare le cause di esclusione della responsabilità (es. incertezza normativa, errore sulla norma tributaria, adesione a interpretazioni ufficiali). Nei casi in cui la legge permette l’abbuono di sanzioni e interessi (ad esempio con la rottamazione‑Quinquies ), è possibile chiedere l’annullamento delle somme accessorie e limitare il debito alla sola imposta.

Sovrapposizione di procedimenti – Non è raro che un avviso pluriennale sia emesso mentre sono già in corso altre azioni di riscossione (cartelle precedenti, avvisi di intimazione, ipoteche). Un avvocato esperto verificherà l’esistenza di duplicazioni e potrà ottenere l’estinzione delle pretese per i periodi già definiti o rottamati.

3.3 Esempio pratico: contestazione delle sanzioni per cumulo

Prendiamo l’esempio di una società (ALFA Srl) che riceve un avviso di accertamento esecutivo unico per le annualità 2021 e 2022, con cui viene contestata la deduzione di costi non deducibili e l’omessa fatturazione di alcuni ricavi. L’ufficio applica:

  • una sanzione del 90 % per l’indebita deduzione dei costi, pari a 10 000 €;
  • una sanzione del 30 % per l’omesso versamento dell’Iva su ricavi non dichiarati, pari a 5 000 €.

Il totale delle sanzioni ammonta a 15 000 €. L’avviso non applica il cumulo giuridico e somma integralmente le sanzioni. La società può eccepire la violazione dell’art. 12 D.Lgs. 472/1997: trattandosi di violazioni relative alla medesima dichiarazione (anno 2021) e integrate in un unico avviso, deve essere irrogata una sola sanzione base (nel nostro caso, l’aliquota più elevata del 90 %), aumentata di un quarto in relazione all’altra violazione. La sanzione corretta sarebbe quindi 11 250 € [(90 % di 10 000 € + 25 % di 90 %)]. L’eccezione di cumulo giuridico consente di ridurre la sanzione del 25 %.

Se invece l’avviso riguarda tributi locali per periodi successivi al 1° settembre 2024, non è più possibile invocare il cumulo giuridico ; in tal caso, la società dovrà valutare altre difese (vizi formali, prescrizione, eccesso di potere).

3.4 Strumenti deflativi: rottamazione e definizione agevolata

Oltre alle difese processuali, il contribuente può avvalersi di strumenti deflativi per definire il debito. La scelta tra impugnare l’avviso o aderire alla definizione dipende dall’entità del debito, dalla fondatezza della pretesa e dalle possibilità finanziarie del contribuente.

3.4.1 Rottamazione‑Quinquies (2026)

Come visto, la Rottamazione‑Quinquies consente di estinguere i debiti affidati dal 2020 al 2023 pagando solo la quota capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi . L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e l’importo può essere pagato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . Chi aderisce beneficia della sospensione delle procedure esecutive; tuttavia, l’adesione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi rottamati. Prima di aderire occorre valutare se la definizione è più vantaggiosa rispetto al contenzioso, considerando che la rottamazione non azzera le imposte ma solo sanzioni e interessi.

3.4.2 Ravvedimento operoso e definizione agevolata in adesione

Nel caso di avvisi pluriennali, il contribuente può definire la propria posizione anche prima dell’emissione dell’avviso attraverso il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), che consente di ridurre le sanzioni in modo crescente in relazione al ritardo; oppure attraverso l’accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997), che riduce le sanzioni a un terzo. La definizione in adesione può essere utile per evitare la riscossione coattiva e limitare le sanzioni; tuttavia, una volta sottoscritto l’accordo l’atto diventa definitivo e non più impugnabile.

3.4.3 Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per chi non è in grado di pagare i debiti fiscali nemmeno in forma rateizzata, la legge 3/2012 prevede il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio. Queste procedure consentono di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti) mediante un accordo con i creditori omologato dal tribunale. Per accedere a tali strumenti, il debitore deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); l’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella presentazione della domanda, nella predisposizione del piano e nella trattativa con i creditori.

Dal 2021, inoltre, il D.L. 118/2021 ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, che consente alle imprese in difficoltà di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto nominato dalla camera di commercio. Questo strumento può essere utilizzato per rinegoziare debiti fiscali e contributivi, ottenere la sospensione delle azioni esecutive e concordare un piano di rientro sostenibile.

3.5 Altri strumenti: transazione fiscale e piani di rientro

  • Transazione fiscale (art. 182‑ter L.Fall.; ora art. 63 Codice della crisi d’impresa): consente al contribuente, nell’ambito delle procedure concorsuali, di proporre un pagamento parziale del debito tributario con falcidia di imposte, interessi e sanzioni. È soggetta all’omologazione del tribunale e al voto dell’Amministrazione finanziaria.
  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 D.Lgs. 14/2019): permette al debitore non fallibile di definire con un’unica procedura tutti i debiti, inclusi quelli tributari, mediante un piano di pagamento proporzionato alla capacità reddituale, con eventuale liquidazione di parte del patrimonio.
  • Concordato preventivo biennale (introdotto dal D.Lgs. 13/2024): per soggetti in regime di impresa minore, consente di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per due anni, evitando l’emissione di accertamenti.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

In questa sezione sono riportati gli strumenti attualmente disponibili per definire o ridurre i debiti derivanti dagli avvisi esecutivi pluriennali. Alcune misure sono attive alla data del 20 maggio 2026, mentre altre (come la rottamazione‑quater o l’esonero degli atti affidati fino al 2015 previsto dal decreto Rilancio) sono terminate. È essenziale informarsi sulle scadenze perché molte di esse sono soggette a termini perentori.

StrumentoDescrizioneScadenze / Note
Rottamazione‑QuinquiesDefinizione agevolata per i carichi affidati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, introdotta dalla legge 199/2025. Consente di versare solo l’imposta e le spese, con abbuono di sanzioni e interessi .Domanda online entro 30 aprile 2026 . Pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035 . Decadenza se non si paga la rata unica o due rate .
Accertamento con adesioneStrumento che permette di definire l’accertamento prima del ricorso, con riduzione delle sanzioni a un terzo. Si applica anche agli avvisi pluriennali.L’istanza sospende i termini di ricorso per 90 giorni . Occorre versare quanto concordato entro 20 giorni dalla firma.
Ravvedimento operosoRegolarizza spontaneamente le violazioni pagando imposta, interessi legali e sanzione ridotta proporzionata al ritardo.Può essere utilizzato prima della notifica dell’avviso; dopo la notifica si può avvalere solo se l’accertamento non è divenuto definitivo.
Definizione agevolata delle sanzioniConsente di ridurre o annullare le sanzioni in presenza di incertezza normativa, eventi calamitosi o adesione a indirizzi ufficiali.È prevista da norme speciali (es. art. 15 D.Lgs. 472/1997) e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Piano del consumatore / accordo di composizioneProcedure di sovraindebitamento ex legge 3/2012 che consentono di proporre un piano di pagamento o una falcidia dei debiti, compresi quelli tributari, con l’assistenza di un OCC.Occorre rivolgersi a un gestore della crisi; il piano deve essere approvato dal giudice.
Composizione negoziata della crisi d’impresaProcedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021, che permette all’imprenditore di negoziare con i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, con la supervisione di un esperto.Prevista per imprese in squilibrio patrimoniale; permette la sospensione delle azioni esecutive per la durata delle trattative.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Non rispettare i termini – Molti contribuenti ignorano la scadenza dei sessanta giorni e perdono la possibilità di contestare. È fondamentale annotare la data di ricezione e calcolare correttamente i termini, tenendo conto della sospensione feriale e dell’eventuale istanza di adesione .
  2. Pagare in ritardo l’acconto – Nel caso di ricorso, non versare il terzo dell’imposta può comportare l’immediato affidamento al concessionario e l’esecuzione. Anche se si presenta ricorso, occorre pagare l’acconto per ottenere la sospensione .
  3. Ignorare la notifica o la PEC – Con l’introduzione della PEC per le notifiche, molti avvisi arrivano direttamente all’indirizzo digitale. Occorre controllare regolarmente la casella PEC per non ricevere avvisi fuori tempo.
  4. Confondere decadenza e prescrizione – La decadenza riguarda la potestà impositiva (termine entro cui l’ente deve notificare l’atto), la prescrizione invece concerne l’azione di riscossione. Un avviso pluriennale può essere valido per un anno e prescritto per un’altra annualità.
  5. Accettare proposte non convenienti – Aderire a una rottamazione o a un’adesione senza analizzare il merito può essere svantaggioso se l’avviso è illegittimo. È sempre consigliabile richiedere una consulenza legale per valutare l’opportunità dell’adesione e calcolare i costi effettivi.
  6. Non considerare le conseguenze penali – In presenza di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele con superamento delle soglie penali (artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000), l’avviso di accertamento può essere trasmesso alla procura. È opportuno valutare con un professionista anche il profilo penale e, se necessario, accedere all’oblazione o al patteggiamento per estinguere il reato.
  7. Sottovalutare i beni aggredibili – L’agente della riscossione può pignorare il 20 % del salario, l’intero conto corrente eccedente il triplo dell’assegno sociale, i veicoli e gli immobili. Chi riceve un avviso pluriennale dovrebbe analizzare il proprio patrimonio e, se necessario, predisporre piani di protezione lecita (es. fondo patrimoniale, trust familiare). È consigliabile attuare tali strumenti prima che la procedura esecutiva abbia inizio.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa significa che l’avviso di accertamento è “esecutivo”?
    L’avviso di accertamento esecutivo è un atto che unisce l’accertamento dell’imposta all’intimazione di pagamento e costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica senza pagamento, l’atto può essere immediatamente affidato all’Agente della riscossione senza necessità di cartella .
  2. È legittimo un avviso riferito a più annualità?
    Sì, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità degli avvisi cumulativi per ragioni di economia processuale, a condizione che l’atto rispetti i termini di decadenza per ogni annualità e sia adeguatamente motivato. In caso contrario, le annualità prescritte sono nulle.
  3. Quanto tempo ho per pagare o impugnare?
    Hai sessanta giorni dalla notifica, con sospensione dal 1° al 31 agosto. Se presenti l’istanza di accertamento con adesione, il termine si sospende per novanta giorni.
  4. Devo pagare qualcosa se presento ricorso?
    Sì. Per sospendere la riscossione devi versare un terzo dell’imposta entro il termine per presentare ricorso . In caso contrario, l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento.
  5. Cosa succede se non pago entro 60 giorni?
    L’avviso diventa definitivo ed esecutivo. Verrà affidato al concessionario per la riscossione e, trascorsi almeno 180 giorni, può essere eseguito con pignoramenti e ipoteche .
  6. Posso chiedere la rateizzazione?
    Sì. Dopo l’affidamento al concessionario è possibile ottenere rateizzazioni fino a 72 rate mensili (120 rate per casi gravi). La domanda deve essere presentata al concessionario e richiede la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi.
  7. La rateizzazione sospende l’esecuzione?
    Il pagamento regolare delle rate sospende l’esecuzione. Tuttavia, se salti due rate, la rateizzazione viene revocata e il credito torna esigibile integralmente.
  8. Cos’è il cumulo giuridico delle sanzioni?
    È l’istituto secondo cui, quando un unico atto contesta più violazioni relative a un tributo per più anni, si applica una sola sanzione base aumentata da un quarto al doppio. Dal 1° settembre 2024 non si applica ai tributi locali ma continua ad applicarsi ai tributi erariali.
  9. Posso aderire alla rottamazione‑Quinquies se ho un avviso in pendenza di ricorso?
    Sì. La rottamazione‑Quinquies consente di definire i debiti affidati dal 2020 al 2023 pagando solo imposta e spese, senza sanzioni e interessi . Con la presentazione della domanda rinunci al ricorso; se l’avviso riguarda annualità fuori da tale perimetro, dovrai comunque proseguire il contenzioso.
  10. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione‑Quinquies?
    Sono esclusi i debiti già inseriti in un piano di pagamento della rottamazione‑Quater e quelli per i quali, al 30 settembre 2025, risulteranno versate tutte le rate .
  11. Se non pago due rate della rottamazione, cosa succede?
    La decadenza è immediata: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione riprenderà la riscossione per l’intero importo residuo e perderai il beneficio dell’abbuono .
  12. Posso contestare un avviso esecutivo per errori di calcolo?
    Certo. Il ricorso può far valere errori matematici, errata applicazione di aliquote, doppie imposizioni. È essenziale predisporre una perizia contabile e depositarla con il ricorso.
  13. Che differenza c’è tra decadenza e prescrizione?
    La decadenza attiene al potere dell’ente di notificare l’accertamento (tipicamente cinque anni per tributi locali e quattro anni per l’Iva); la prescrizione riguarda il tempo entro il quale il credito deve essere riscosso (dieci anni per i tributi erariali, cinque per i locali). L’avviso pluriennale può essere decaduto per una annualità ma valido per le altre.
  14. Se l’atto non è motivato per una annualità, decade solo quella parte?
    Sì. La carenza di motivazione comporta l’annullamento parziale limitatamente all’anno non motivato.
  15. Posso presentare istanza di adesione solo per alcune annualità?
    In linea di principio sì; tuttavia, gli uffici preferiscono trattare l’intero avviso. Una adesione parziale può essere più complessa e potrebbe richiedere l’emissione di un nuovo avviso per le annualità residue.
  16. Le sanzioni sono ridotte se il ritardo è lieve?
    Con il ravvedimento operoso le sanzioni sono ridotte dal 1/10 al 1/9, a seconda del tempo trascorso dalla violazione (ad esempio entro 30 giorni si applica un 1/9 della sanzione minima).
  17. Cosa succede se l’avviso viene annullato in parte?
    Se il giudice annulla l’avviso per alcune annualità, l’ente dovrà ricalcolare le somme e restituire quanto eventualmente già riscosso. La decisione produce effetti anche sul pignoramento in corso, che dovrà essere ridotto proporzionalmente.
  18. Posso ottenere il rimborso delle spese legali?
    Sì, se il ricorso viene accolto il giudice può condannare l’ente alla rifusione delle spese legali in base al principio di soccombenza.
  19. L’avviso esecutivo può essere impugnato davanti al giudice ordinario?
    No. La giurisdizione appartiene alle Corti di giustizia tributaria. Solo le opposizioni agli atti esecutivi (pignoramenti) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (tribunale).
  20. È necessario farsi assistere da un avvocato?
    Per importi inferiori a 3 000 € il ricorso può essere presentato personalmente; tuttavia, data la complessità degli avvisi pluriennali e i rischi connessi all’esecuzione, è fortemente consigliabile rivolgersi a un professionista esperto che possa individuare i vizi, calcolare i termini e proporre le migliori strategie.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Simulazione di rateizzazione di un avviso pluriennale

Scenario: il signor Carlo riceve un avviso di accertamento esecutivo unico per gli anni 2021, 2022 e 2023. L’imposta accertata è 20 000 € (8 000 € per il 2021, 7 000 € per il 2022, 5 000 € per il 2023) con sanzioni complessive per 12 000 € e interessi per 2 000 €.

Scadenze:

  1. Entro 60 giorni: Carlo può pagare o presentare ricorso. Se vuole ricorrere, deve versare 1/3 delle imposte (6 666,67 €).
  2. Entro 90 giorni se presenta istanza di adesione: il termine è sospeso e può trattare per ridurre le sanzioni.
  3. Dopo l’affidamento: se Carlo non paga, l’ente affida il debito al concessionario e l’esecuzione è sospesa per 180 giorni. Carlo può chiedere la rateizzazione.

Rateizzazione: supponendo che Carlo chieda 72 rate, il debito sarà così composto:

  • Imposta: 20 000 €
  • Sanzioni: se restano 12 000 €, ma Carlo ottiene la riduzione in adesione a 4 000 €, il totale è 24 000 € (20 000 + 4 000).
  • Interessi: 2 000 €

Totale rateizzabile: 26 000 €. Diviso 72 rate mensili = circa 361,11 € al mese. In caso di rottamazione‑Quinquies, se i carichi rientrano nel periodo 2020‑2023, Carlo pagherebbe solo l’imposta (20 000 €) e le spese; la rata semestrale (54 rate) sarebbe di circa 370 € ogni due mesi. .

7.2 Simulazione di rottamazione‑Quinquies

Scenario: l’impresa Beta Snc ha debiti iscritti a ruolo dal 2020 al 2023 per un totale di 60 000 € di imposte, 25 000 € di sanzioni e 10 000 € di interessi.

Adesione: Beta presenta la domanda di rottamazione‑Quinquies entro il 30 aprile 2026 . La richiesta viene accolta e il debito viene definito in questo modo:

  • Capitale: 60 000 €
  • Sanzioni: abbuonate 25 000 €
  • Interessi di mora: abbuonati 10 000 €
  • Spese di notifica ed esecutive: 3 000 € (ipotesi).

Totale: 63 000 €.

L’impresa sceglie di pagare in 54 rate bimestrali di pari importo (9 anni). La rata bimestrale sarà di circa 1 166,67 € (63 000 €/54). Le prime tre rate scadranno il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 . In caso di mancato pagamento di due rate, Beta decadrebbe dal beneficio e tornerebbe a dover pagare l’intero debito originale (60 000 € di imposte + sanzioni + interessi) .

7.3 Differenza tra adesione e ricorso

Scenario: la società Gamma riceve un avviso esecutivo pluriennale per Irap e Iva con imposte accertate per 40 000 €, sanzioni per 20 000 € e interessi per 3 000 €.

  • Ricorso: se la società ritiene illegittima la maggior parte della pretesa (ad esempio perché l’ufficio ha disconosciuto costi documentati), può presentare ricorso. Dovrà versare 13 333 € (1/3 delle imposte) per ottenere la sospensione . Se vince, ottiene l’annullamento e la restituzione delle somme versate; se perde, dovrà pagare l’intero importo più interessi di mora.
  • Adesione: se la società preferisce evitare il contenzioso e sa che la pretesa è fondata, può presentare istanza di adesione. Otterrà la riduzione delle sanzioni a un terzo (da 20 000 € a 6 666 €) e il totale da pagare sarà 49 666 € (40 000 + 6 666 + 3 000). Dovrà pagare un acconto e versare il saldo nelle modalità concordate.
  • Rottamazione‑Quinquies: se le imposte rientrano nel periodo 2020‑2023 e la società presenta domanda entro il termine, potrà pagare solo le imposte (40 000 €) e le spese, con abbuono di 20 000 € di sanzioni e 3 000 € di interessi. In questo caso conviene quasi sempre aderire alla rottamazione, salvo che vi siano vizi radicali dell’avviso.

Conclusione

L’avviso di accertamento esecutivo per più annualità rappresenta uno strumento potente nelle mani dell’amministrazione finanziaria ma costituisce, al contempo, un grave rischio per il contribuente, poiché combina in un unico atto l’accertamento e il titolo esecutivo. Le novità normative introdotte negli ultimi anni – dall’estensione agli enti locali con la legge 160/2019 , alla riforma delle sanzioni che ha abolito il cumulo giuridico per i tributi locali , fino alla Rottamazione‑Quinquies attiva nel 2026 – rendono la materia in continua evoluzione. Ogni contribuente che riceve un avviso pluriennale deve agire rapidamente e informarsi sui propri diritti, sui termini e sugli strumenti di difesa.

L’articolo ha illustrato il quadro normativo, le procedure e le strategie legali per contestare o definire un avviso esecutivo pluriennale. Abbiamo visto come verificare la regolarità della notifica, calcolare i termini per il pagamento e il ricorso, individuare i vizi formali e sostanziali, avvalersi del cumulo giuridico (per i tributi erariali), richiedere l’accertamento con adesione, aderire alla rottamazione‑Quinquies o accedere alle procedure di sovraindebitamento. Sono stati forniti esempi concreti, tabelle riassuntive, simulazioni numeriche e un ricco elenco di FAQ per rispondere ai dubbi più frequenti.

Perché rivolgersi a un professionista

Affrontare un avviso di accertamento pluriennale senza assistenza può portare a errori fatali: il rischio è di pagare somme non dovute, perdere la possibilità di contestare o subire pignoramenti e ipoteche. Un avvocato esperto in diritto tributario è in grado di:

  • Analizzare l’atto e individuare immediatamente i vizi di forma o di merito;
  • Calcolare termini e scadenze per non incorrere in decadenze;
  • Predisporre ricorsi efficaci e motivati, eventualmente con perizie contabili;
  • Negoziare con l’Agenzia delle Entrate per definizioni agevolate e rateizzazioni;
  • Attivare strumenti di sovraindebitamento o di composizione della crisi per ottenere l’esdebitazione;
  • Difendere il contribuente in sede esecutiva (pignoramenti, fermi, ipoteche) e richiedere la sospensione degli atti esecutivi;
  • Valutare la convenienza tra ricorso, adesione e rottamazione, considerando la situazione patrimoniale e reddituale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per fornire una consulenza personalizzata e per difendere efficacemente i contribuenti dagli avvisi esecutivi pluriennali.

Grazie all’esperienza maturata nel contenzioso tributario, alle competenze in materia di sovraindebitamento e alla qualifica di cassazionista e gestore della crisi, lo studio è in grado di intervenire tempestivamente per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, tutelare i beni del contribuente e negoziare soluzioni sostenibili.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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