Pignoramento per errore: cosa fare e come chiedere il risarcimento?

Introduzione

Ricevere un atto di pignoramento per un debito inesistente o per un importo sbagliato è una delle esperienze più traumatiche che un privato, un professionista o un imprenditore possa vivere. La procedura esecutiva colpisce direttamente il patrimonio (conti correnti, auto, immobili), il salario o la pensione e può paralizzare l’attività economica del debitore. Se il pignoramento è illegittimo o «incauto», i danni patrimoniali e reputazionali possono essere enormi: blocco dei conti, impossibilità di pagare fornitori e dipendenti, perdita di fiducia da parte di clienti e banche. Le norme processuali prevedono però strumenti puntuali per opporsi e, nei casi più gravi, ottenere il risarcimento dei danni.

Perché questo tema è urgente nel 2025
Nel 2025 la crisi economica legata alla pandemia, l’aumento dei tassi d’interesse e le difficoltà di numerosi settori produttivi hanno aumentato drasticamente il numero di procedure esecutive e di errori nella riscossione. Le cartelle esattoriali e i pignoramenti vengono spesso notificati con meri automatismi informatici e senza adeguato controllo umano; un minimo errore nelle banche dati (un omonimo, un codice fiscale sbagliato, la mancata annotazione di un pagamento) può generare un pignoramento ingiusto. Le recenti riforme della giustizia (riforma Cartabia) e del codice della crisi d’impresa hanno poi introdotto nuovi termini e adempimenti che, se non rispettati, comportano la nullità o l’inefficacia del pignoramento, ma che non sempre gli operatori conoscono. Un intervento tempestivo è quindi fondamentale per evitare la vendita dei beni o la permanenza di una procedura illegittima.

Le principali soluzioni legali
L’ordinamento offre vari strumenti per tutelare il debitore: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta l’esistenza o l’efficacia del titolo, l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali, l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) quando il bene pignorato appartiene a un soggetto diverso, e la possibilità di chiedere la conversione del pignoramento in somme di denaro (art. 495 c.p.c.). Inoltre, il codice di procedura civile prevede la responsabilità aggravata del creditore che agisce senza normale prudenza: il giudice può condannarlo al risarcimento dei danni se accerta che l’esecuzione è stata iniziata senza titolo o per errore . Anche la recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione 2024 e 2025) ha chiarito che la domanda di risarcimento per pignoramento incauto deve essere proposta nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione e che il mancato deposito, nei termini perentori, delle copie certificate del titolo e del precetto comporta l’inefficacia del pignoramento .

Chi può aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, è specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nei contenziosi contro banche e Agenzia Entrate Riscossione. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:

  • analizzare l’atto di pignoramento e verificare la sussistenza di un titolo esecutivo valido;
  • predisporre ricorsi e opposizioni per ottenere la sospensione o l’annullamento della procedura;
  • avviare trattative con i creditori e con Agenzia Entrate Riscossione per concordare piani di rientro o definizioni agevolate;
  • proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali per la rottamazione dei debiti, gli accordi di ristrutturazione o i piani del consumatore ai sensi della L. 3/2012;
  • assistere il cliente nell’eventuale azione risarcitoria contro il creditore per i danni subiti.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come reagire a un pignoramento errato è indispensabile conoscere le norme che regolano l’esecuzione forzata e le pronunce dei giudici che ne precisano l’applicazione.

La forma e il contenuto del pignoramento (art. 492 c.p.c.)

Il pignoramento è l’atto con cui l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di non sottrarre i beni al vincolo esecutivo e, allo stesso tempo, lo informa dei diritti e dei doveri connessi all’esecuzione. L’art. 492 c.p.c. stabilisce che l’atto di pignoramento deve contenere:

  • l’ingiunzione al debitore a non compiere atti diretti a sottrarre i beni o i crediti pignorati;
  • l’invito a dichiarare la propria residenza o un domicilio digitale e a indicare eventuali crediti che il debitore vanta verso terzi;
  • l’avvertimento che l’opposizione è inammissibile dopo la vendita o l’assegnazione salvo sopravvenienze;
  • la possibilità di sostituire i beni con una somma di denaro depositata presso la cancelleria (c.d. conversione del pignoramento);
  • la descrizione delle cose pignorate e l’indicazione del prezzo e delle offerte eventualmente raccolte .

Una violazione di tali requisiti formali (ad esempio, l’omissione dell’avvertimento sulla conversione) consente al debitore di proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro venti giorni dalla notifica .

Pignoramento presso terzi (art. 543 e 547 c.p.c.)

Il pignoramento dei crediti verso terzi (stipendio, pensione, conti correnti) è disciplinato dagli articoli 543 e 547 c.p.c. Il creditore notifica al terzo (datore di lavoro, banca) e al debitore un atto che deve contenere:

  • l’indicazione del credito per cui si procede e del titolo esecutivo;
  • la generica indicazione delle cose o delle somme dovute dal terzo;
  • l’invito al terzo a rendere la dichiarazione sulle somme dovute entro dieci giorni e a comparire all’udienza indicata;
  • l’avvertimento al debitore che può chiedere la conversione del pignoramento e che l’opposizione tardiva è inammissibile .

Il creditore deve depositare l’atto di pignoramento e le copie conformi del titolo e del precetto nel termine perentorio di trenta giorni; la mancata iscrizione a ruolo nel termine rende inefficace il pignoramento . Inoltre il terzo deve rendere la dichiarazione specificando le somme o i beni dovuti al debitore e indicando eventuali vincoli preesistenti .

Pignoramento fiscale e notifiche esattoriali (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)

Nel sistema della riscossione fiscale, l’agente della riscossione può procedere al pignoramento presso terzi senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario. L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 prevede che:

  • l’atto di pignoramento è redatto dagli «ufficiali della riscossione» e ordinato direttamente al terzo di versare all’Agente Riscossione le somme dovute al contribuente-debitore;
  • per i crediti già maturati il terzo deve pagare entro sessanta giorni, mentre per i crediti futuri deve versare le somme alle rispettive scadenze;
  • se il terzo non ottempera, si applicano le sanzioni di cui all’art. 72, comma 2 .

Questa procedura «semplificata», pur consentendo un recupero più rapido, ha generato numerosi errori nelle notifiche e nel calcolo dei debiti; è quindi importante verificare la legittimità del titolo e la correttezza dell’atto.

Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.)

Il legislatore tutela il reddito necessario per il sostentamento del debitore prevedendo una soglia impignorabile. L’art. 545 c.p.c. dispone che:

  • salari, stipendi e pensioni possono essere pignorati nei limiti di un quinto per crediti ordinari, ma solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (che nel 2025 è pari a 538,69 €; quindi la parte impignorabile è circa 1.616 €);
  • per i debiti alimentari la quota pignorabile può arrivare fino alla metà;
  • le somme presenti su conti correnti derivanti da stipendi o pensioni sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale quando sono state accreditate da meno di un mese .

Qualora un pignoramento presso terzi violi tali limiti, il debitore può proporre opposizione e chiederne la riduzione.

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.)

Se il debitore ritiene che il creditore non abbia diritto a procedere all’esecuzione (ad esempio perché la cartella è nulla o il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo), può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. L’opposizione si propone:

  • prima che l’esecuzione inizi, con citazione davanti al giudice competente;
  • dopo che l’esecuzione è iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione.

L’articolo prevede che l’opposizione è inammissibile dopo la vendita o l’assegnazione salvo che non si fondi su fatti sopravvenuti .

L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) riguarda invece i vizi formali dell’atto di pignoramento, del precetto o di altri atti. Deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica dell’atto o dal suo compimento ; anche questa opposizione è inammissibile dopo la vendita, se non per fatti sopravvenuti .

Il debitore che ritiene di avere subito un’ingiustizia nella fase di notifica (ad esempio perché l’ufficiale giudiziario ha dichiarato una irreperibilità senza effettuare ricerche) può proporre opposizione fondandosi sulla giurisprudenza che impone all’ufficiale di compiere adeguate indagini; la Cassazione ha infatti ribadito che l’assenza del nome sui citofoni non è sufficiente per dichiarare la irreperibilità e procedere alla notifica per compiuta giacenza .

Responsabilità del creditore e risarcimento dei danni (art. 96 c.p.c.)

L’art. 96 c.p.c. codifica la cosiddetta responsabilità aggravata. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza della controparte, la condanna al risarcimento dei danni oltre alle spese . Il secondo comma è particolarmente importante nei casi di pignoramento incauto: quando il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato iniziato o compiuto un provvedimento cautelare, la trascrizione di una domanda giudiziale o l’esecuzione forzata, condanna l’attore o il creditore che ha agito senza normale prudenza al risarcimento dei danni .

La giurisprudenza ha precisato che la richiesta di danni per pignoramento illegittimo deve essere proposta nell’ambito della opposizione all’esecuzione: la Cassazione, con ordinanza 22 aprile 2024, ha affermato che il danneggiato non può agire con una causa separata per l’indennizzo se avrebbe potuto far valere le proprie ragioni nell’esecuzione . In un’altra pronuncia, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell’ente riscossore per avere trascritto un pignoramento sulla base di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, ritenendo integrato il danno all’immagine del debitore . Il Tribunale di Treviso, in una sentenza del 2013, ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla restituzione delle somme e al risarcimento del danno non patrimoniale per avere pignorato una pensione sulla base di una cartella poi annullata .

Principali sentenze recenti

Nella tabella seguente sono sintetizzati alcuni dei più rilevanti arresti giurisprudenziali degli ultimi anni in materia di pignoramento errato e responsabilità del creditore.

Decisione e riferimentoPrincipio enunciatoRilevanza pratica
Cass. civ., ord. 28513/2025L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo deve avvenire nel termine perentorio mediante deposito di copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento. Il tardivo deposito rende inefficace il pignoramento e il processo si estingue.Il creditore deve attestare la conformità degli atti entro i termini (30 giorni ex art. 543 c.p.c. per i pignoramenti presso terzi), altrimenti il pignoramento è nullo e il debitore può chiederne l’estinzione.
Cass. civ., ord. 5818/2024L’ufficiale giudiziario deve svolgere accertamenti adeguati prima di dichiarare la irreperibilità del destinatario; la mera assenza del nome sul citofono non basta.Un pignoramento basato su notifiche irregolari può essere annullato.
Cass. civ., ord. 3428/2018La trascrizione del pignoramento sulla base di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo è nulla; l’ente riscossore è responsabile per i danni, patrimoniali e morali, derivanti dalla lesione dell’immagine del debitore.Se il titolo esecutivo è privo di forza esecutiva, il pignoramento è illegittimo e il debitore può chiedere il risarcimento.
Cass. civ., ord. 22 aprile 2024La richiesta di risarcimento per pignoramento incauto deve essere proposta nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione; il danneggiato non può agire separatamente se la tutela era esperibile nel processo esecutivo.Il debitore deve inserire la domanda di danni nella stessa opposizione; una causa autonoma rischia di essere dichiarata inammissibile.
Giudice di pace di Treviso, sent. 536/2013Annullamento del pignoramento della pensione perché la cartella sottostante era nulla; condanna dell’Agenzia Entrate al risarcimento del danno morale.Precedente utile per sostenere la responsabilità dell’ente in caso di pignoramento basato su atti inesistenti.
Comm. Trib. Provinciale Campobasso, sent. 182/2013Condanna di Equitalia per lite temeraria per aver disposto un fermo amministrativo su un veicolo per debiti prescritti; condanna al risarcimento del danno.Dimostra che anche il blocco del veicolo può essere illegittimo e risarcibile.
Trib.*(Altri precedenti) — numerose sentenze di merito hanno riconosciuto il danno non patrimoniale per pignoramenti eseguiti in assenza di titolo o nonostante la prescrizione del credito.Servono a motivare la richiesta risarcitoria con riferimento alla lesione dell’onore e della reputazione.

Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica

1. Precetto e preavviso di fermo

L’esecuzione forzata inizia con la notifica del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, cartella esattoriale) e del precetto. Il precetto è un atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’esecuzione. Se il credito deriva da una cartella esattoriale, l’agente della riscossione può iscrivere un fermo amministrativo su auto o moto; l’illegittimità del fermo (ad esempio perché il debito è prescritto) può essere contestata con ricorso al giudice di pace o alla commissione tributaria, a seconda del tipo di tributo .

2. Notifica dell’atto di pignoramento

Scaduto il termine del precetto, l’ufficiale giudiziario o l’agente della riscossione redige l’atto di pignoramento. Se si tratta di beni mobili, l’ufficiale si reca presso il domicilio del debitore e individua i beni da sottoporre a vincolo. Se si tratta di un pignoramento immobiliare, l’atto deve indicare con precisione i dati catastali dell’immobile e deve essere trascritto nei registri immobiliari . Per i pignoramenti presso terzi, l’atto è notificato al terzo e al debitore e contiene l’invito al terzo a rendere dichiarazione .

Attenzione: il codice prevede che l’atto di pignoramento debba essere depositato entro trenta giorni (oppure quindici per alcuni pignoramenti mobiliari) unitamente alle copie conformi del titolo e del precetto . L’omesso o tardivo deposito comporta l’inefficacia del pignoramento. Per questo è fondamentale verificare in cancelleria se il creditore ha adempiuto a tale obbligo.

3. Dichiarazione del terzo e fissazione dell’udienza

Nel pignoramento presso terzi, il terzo (datore di lavoro, banca) deve inviare entro dieci giorni la propria dichiarazione al creditore o depositarla telematicamente; in essa deve indicare le somme dovute e le eventuali garanzie preesistenti . Se non adempie, il giudice può condannarlo al pagamento diretto al creditore. L’udienza di comparizione è fissata davanti al giudice dell’esecuzione; qui il debitore può sollevare le proprie eccezioni e chiedere la riduzione della quota pignorata.

4. Conversione del pignoramento

Il debitore che vuole evitare la vendita dei beni o la trattenuta sullo stipendio può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), ossia il rilascio dei beni pignorati dietro pagamento della somma pignorata e degli interessi in un’unica soluzione o rateizzata, previa autorizzazione del giudice. La conversione consente di salvare l’immobile o la quota dello stipendio ma richiede la disponibilità immediata di liquidità.

5. Vendita o assegnazione

Se non interviene l’estinzione della procedura, i beni mobili vengono venduti all’asta oppure assegnati al creditore. Nel pignoramento immobiliare il giudice emette un’ordinanza di vendita con indicazione del prezzo base; nel pignoramento presso terzi il giudice dispone l’assegnazione delle somme al creditore. Dopo la vendita o l’assegnazione, le opposizioni ordinarie diventano inammissibili ; restano soltanto i rimedi per fatti sopravvenuti (artt. 615 e 617, comma 2).

Difese e strategie legali

Contestare il titolo esecutivo

Se il pignoramento deriva da un titolo inesistente (ad esempio perché il decreto ingiuntivo non è stato reso provvisoriamente esecutivo o perché la sentenza è stata sospesa in appello), il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. L’atto deve essere proposto:

  1. Prima della pignoramento: con citazione da notificare al creditore entro il termine di prescrizione del credito; il giudice competente è quello indicato dall’art. 480 c.p.c. (giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza).
  2. Dopo il pignoramento: con ricorso da depositare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro venti giorni dall’atto oppugnato. Il giudice fissa l’udienza e, se sussistono gravi motivi, può sospendere l’esecuzione.

Il debitore dovrà allegare copia del titolo e del precetto e dimostrare l’inesistenza del debito (pagamento già effettuato, prescrizione, sentenza annullata). In caso di vittoria potrà chiedere il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; è essenziale inserire la domanda di danni nel ricorso, come precisato dalla Cassazione .

Far valere vizi formali dell’atto di pignoramento

Quando l’errore riguarda la forma dell’atto (mancata indicazione del domicilio, omissione del valore dei beni, inesistenza della firma, mancato rispetto dei termini di iscrizione), il rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il ricorso deve essere proposto entro venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Tra i vizi più frequenti:

  • mancanza degli avvertimenti previsti dall’art. 492 c.p.c.;
  • omissione dell’invito al terzo a rendere dichiarazione (pignoramento presso terzi) ;
  • mancata indicazione della data dell’udienza o dell’importo del credito;
  • tardivo deposito delle copie conformi del titolo e del precetto ;
  • irregolarità nella notifica: notifica eseguita a un soggetto diverso, indirizzo sbagliato, irreperibilità dichiarata senza ricerche .

L’opposizione dev’essere motivata e corredata dai documenti. Il giudice può sospendere la procedura e, se accoglie il ricorso, dichiara la nullità del pignoramento.

Opposizione di terzo e altri rimedi

Se il bene pignorato appartiene a un soggetto diverso dal debitore (ad esempio un bene in comunione legale o in comodato), il terzo può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. entro venti giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza legale dell’esecuzione. Deve provare, con atto scritto anteriore al pignoramento o con altri mezzi, la propria titolarità. Esistono poi rimedi atipici come la denuncia di irregolarità ex art. 630 c.p.c. e l’impugnazione dell’ordinanza di vendita o della perizia (art. 173-bis disp. att. c.p.c.) .

Richiedere il risarcimento del danno

Per chiedere il risarcimento in caso di pignoramento errato occorre:

  1. Proporre l’istanza nella stessa opposizione: il giudice dell’esecuzione ha competenza a decidere sulla responsabilità aggravata del creditore; la mancata proposizione in sede esecutiva preclude la successiva azione ordinaria .
  2. Dimostrare la colpa del creditore: occorre provare che il creditore ha agito senza la normale prudenza (ad esempio, eseguendo l’atto sulla base di un titolo nullo o non verificato) .
  3. Provare il danno patrimoniale e non patrimoniale: il danno può consistere nelle spese sostenute per difendersi, nei costi bancari, nelle perdite di opportunità e nel danno all’immagine. La Cassazione ha riconosciuto che la lesione dell’onore e della reputazione può essere provata anche tramite presunzioni .
  4. Quantificare il danno: il giudice liquida equitativamente il danno ex art. 96 c.p.c., tenendo conto delle circostanze; se il credito è di modesto valore ma l’esposizione mediatica o la perdita di affari è elevata, il risarcimento può essere rilevante.

Strategia difensiva: sospendere l’esecuzione e negoziare

Un pignoramento ingiusto può essere sospeso con provvedimento d’urgenza. L’avvocato può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione depositando:

  • la copia dell’atto impugnato;
  • la documentazione che prova la nullità o l’inesistenza del debito;
  • la richiesta di fissazione dell’udienza in tempi brevi.

Parallelamente, il team legale può avviare trattative con il creditore o con l’Agenzia Entrate Riscossione. Spesso la contestazione del pignoramento induce il creditore a preferire un accordo (ad esempio, un saldo e stralcio o un piano di rateizzazione) piuttosto che rischiare una condanna per responsabilità aggravata.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento

Definizione agevolata e «rottamazione» delle cartelle

Nel 2024–2025 il legislatore ha introdotto e prorogato diverse misure di definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle) per consentire ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali pagando solo capitale e interessi legali. Le scadenze sono state più volte prorogate: la legge n. 18/2024 ha spostato al 15 marzo 2024 la scadenza per le prime tre rate della rottamazione-quater, mentre il d.lgs. 108/2024 ha differito al 15 settembre 2024 la quinta rata . Chi non rispetta i termini perde il beneficio e i versamenti effettuati sono considerati acconti sul debito complessivo .

Nel 2025 è stata approvata la legge n. 15/2025 che ha riaperto i termini della rottamazione-quater per i contribuenti decaduti: gli interessati possono presentare domanda entro il 30 aprile 2025, scegliendo se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate (due rate nel 2025 e otto rate tra il 2026 e il 2027) . Il pagamento consente di sospendere le procedure esecutive e di evitare pignoramenti futuri; l’omesso versamento anche di una sola rata determina la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive .

Vantaggi e limiti della rottamazione

  • Sospensione delle azioni esecutive: con la presentazione della domanda e il versamento delle prime rate si ottiene la sospensione dei pignoramenti e dei fermi amministrativi.
  • Risparmio su sanzioni e interessi: si paga solo il capitale (e un interesse agevolato del 2% annuo dal 2023) .
  • Riduzione del contenzioso: definendo il debito si evita di ricorrere al giudice, riducendo i tempi.
  • Vincolo di decadenza: la perdita anche di una sola rata riporta in vita l’intero debito, con possibilità di immediate azioni esecutive. È quindi opportuno aderire solo se si dispone di risorse sufficienti.

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi)

Per i soggetti «non fallibili» (privati, professionisti, piccole imprese) che si trovano in stato di sovraindebitamento, la legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offrono diverse procedure per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione, evitando il pignoramento.

Accordo di composizione della crisi

È una procedura negoziale che richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; il silenzio vale come assenso . A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 137/2020 (convertito nella L. 176/2020), l’adesione dell’Agenzia delle Entrate non è più necessaria se la proposta è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria . L’accordo, se omologato dal tribunale, diventa vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti .

Piano del consumatore

Il piano del consumatore è rivolto a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. I creditori non votano ma possono contestare la convenienza; il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore sia meritevole e che la proposta sia sostenibile . Le recenti modifiche permettono di ristrutturare anche debiti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, e di rinegoziare le rate dei mutui ipotecari . Una volta omologato, il piano è obbligatorio per tutti i creditori.

Liquidazione del patrimonio e esdebitazione

La procedura di liquidazione prevede la vendita di tutti i beni del debitore e dura almeno quattro anni . Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione, ma deve presentare un ricorso in cui dimostra di aver cooperato con correttezza . Il Codice della crisi ha introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che consente alla persona fisica meritevole, impossibilitata a offrire alcuna utilità ai creditori, di ottenere l’esdebitazione una sola volta .

Quando ricorrere alla legge 3/2012

La scelta della procedura dipende da diversi fattori: consistenza del patrimonio, numero dei creditori, urgenza (presenza di esecuzioni pendenti) e tipologia dei debiti . La consulenza di un Gestore della crisi, come l’Avv. Monardo, è fondamentale per valutare la convenienza di ciascun strumento e per assistere nella predisposizione del piano e nella negoziazione con i creditori.

Altri strumenti di rinegoziazione e definizione

Oltre alla rottamazione e alla legge sul sovraindebitamento, esistono altre possibilità per risolvere i debiti evitando l’esecuzione:

  • Saldo e stralcio: accordo con il creditore per pagare in unica soluzione un importo inferiore rispetto al debito originario, con rinuncia del creditore alla parte residua.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 del Codice della crisi): destinati alle imprese sotto soglia, consentono di ristrutturare i debiti con l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 50% e sono omologati dal tribunale.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): procedura volontaria attraverso cui l’imprenditore chiede la nomina di un esperto negoziatore per gestire la crisi con l’aiuto del tribunale. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, assiste le imprese nel predisporre piani di rilancio e nel trattare con banche e fornitori.

Errori comuni e consigli pratici

Di seguito una lista di errori frequenti commessi dai debitori quando ricevono un pignoramento e alcuni consigli per evitarli:

  • Ignorare gli atti: trascurare il precetto o il pignoramento non fa sparire il debito, ma accelera la vendita o l’assegnazione. È essenziale aprire immediatamente le notifiche e conservarne una copia.
  • Non controllare la validità del titolo: spesso i pignoramenti sono basati su cartelle prescritte, sentenze non passate in giudicato o decreti non esecutivi. Controllare la data del titolo, la prova della notifica e verificare se sono state impugnate.
  • Perdere i termini per l’opposizione: i termini sono brevi (20 giorni per l’opposizione agli atti, 20 giorni dal primo atto di esecuzione per l’opposizione all’esecuzione). Se trascorsi, la procedura prosegue e sarà molto più difficile ottenere l’annullamento.
  • Sottovalutare i limiti di pignorabilità: soprattutto nei pignoramenti di stipendi e pensioni, è frequente il superamento della quota pignorabile. Verificare l’ammontare dell’assegno sociale e calcolare la parte impignorabile .
  • Non chiedere la sospensione o la conversione: la procedura può essere sospesa per gravi motivi o convertita con il versamento di una somma. Non presentare queste istanze può portare alla vendita dei beni.
  • Rivolgersi a professionisti non specializzati: il contenzioso esecutivo è un settore tecnico. Avvocati con esperienza in materia di esecuzioni, come l’Avv. Monardo, possono individuare vizi che altri non vedono e attivare strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore).

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un pignoramento?
    Il pignoramento è l’atto con cui si inizia l’esecuzione forzata e si assoggettano determinati beni del debitore a vincolo in modo da soddisfare un credito. Può riguardare beni mobili, immobili o crediti presso terzi.
  2. Quando un pignoramento è illegittimo?
    È illegittimo se manca un titolo esecutivo valido (cartella prescritta, decreto ingiuntivo non esecutivo), se l’atto di pignoramento viola i requisiti formali previsti dall’art. 492 c.p.c. o se non sono rispettati i termini per l’iscrizione a ruolo .
  3. Cosa fare se ricevo un pignoramento per errore?
    Occorre rivolgersi subito a un avvocato specializzato, che verifichi la legittimità del titolo e dell’atto. Se l’esecuzione è infondata, si propone opposizione al giudice (art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore; art. 617 per vizi formali) entro i termini di legge.
  4. Posso ottenere il risarcimento per un pignoramento sbagliato?
    Sì, se il creditore ha agito senza normale prudenza (art. 96 c.p.c.) il giudice può condannarlo al risarcimento dei danni. La richiesta va proposta nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione . Il danno può comprendere spese legali, danni patrimoniali e danni all’immagine .
  5. Quali termini devo rispettare per oppormi?
    L’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dall’atto o dalla sua notifica ; l’opposizione all’esecuzione entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione . Le opposizioni sono inammissibili dopo la vendita o l’assegnazione salvo fatti sopravvenuti.
  6. Come si calcola la quota pignorabile dello stipendio?
    Si calcola detraendo dal reddito mensile la parte impignorabile (pari al triplo dell’assegno sociale, cioè circa 1.616 € nel 2025). Sulla parte residua si applica la quota di un quinto per crediti ordinari . Se esistono altri pignoramenti, la quota complessiva non può superare la metà del reddito.
  7. Il pignoramento presso terzi può essere revocato?
    Sì, se il terzo non è debitore (es. datore di lavoro errato) o se l’atto manca degli avvertimenti previsti dall’art. 543 c.p.c., si può proporre opposizione. Il terzo può anche rettificare o revocare la propria dichiarazione se ha commesso un errore di fatto .
  8. Cosa succede se il creditore non deposita le copie conformi?
    La Cassazione ha stabilito che il deposito tardivo o privo di attestazione di conformità delle copie del titolo e del precetto comporta l’inefficacia del pignoramento . In tal caso il debitore può chiedere l’estinzione della procedura.
  9. Posso sospendere il pignoramento in attesa di un ricorso tributario?
    In ambito fiscale, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice tributario presentando un’istanza cautelare; occorre dimostrare la probabilità di vittoria e il periculum. Con la definizione agevolata, la presentazione della domanda e il pagamento delle prime rate sospende automaticamente le procedure .
  10. Cos’è la conversione del pignoramento?
    È la possibilità, prevista dall’art. 495 c.p.c., di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro da versare in un’unica soluzione o in rate. La conversione richiede l’autorizzazione del giudice e la disponibilità di liquidità sufficiente.
  11. Come funziona la rottamazione delle cartelle nel 2025?
    La legge n. 15/2025 ha riaperto i termini della rottamazione-quater: è possibile presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare il debito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate fino al 2027 . Chi rispetta i pagamenti ottiene l’estinzione delle sanzioni e degli interessi; il mancato pagamento comporta la decadenza e il ripristino dell’intero debito .
  12. Chi può accedere al piano del consumatore?
    Solo le persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Non è richiesto il voto dei creditori; il piano viene omologato se il giudice verifica la meritevolezza e la convenienza .
  13. Qual è la differenza tra accordo di composizione e piano del consumatore?
    L’accordo richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti , mentre il piano del consumatore è omologato dal giudice senza voto dei creditori. Entrambi sospendono i pignoramenti e, se rispettati, portano all’esdebitazione.
  14. Posso aderire alla rottamazione se ho già aderito alla legge 3/2012?
    Sì, ma occorre valutare la compatibilità tra le procedure. La rottamazione riguarda i debiti fiscali, mentre la legge 3/2012 può includere anche debiti bancari. È consigliabile coordinare i piani con l’aiuto di un professionista.
  15. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
    Si perde il beneficio e il debito torna integralmente esigibile; il creditore può riprendere le azioni esecutive (pignoramento, fermo, ipoteca). Le somme già versate vengono considerate acconti .
  16. Che cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
    È un istituto introdotto dal Codice della crisi (art. 283) che consente alla persona fisica meritevole, incapace di offrire utilità ai creditori, di ottenere l’esdebitazione senza pagare alcunché, purché non abbia utilità future; l’esdebitazione è concessa una sola volta .
  17. Posso oppormi se il pignoramento riguarda un bene in comunione?
    Sì, è possibile proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.; il terzo comproprietario deve dimostrare la sua quota e chiedere al giudice di liberare la parte estranea. L’art. 599 c.p.c. prevede che i comproprietari siano avvertiti .
  18. Cosa fare se il pignoramento è basato su una cartella prescritta?
    Verificare la data di notifica della cartella e proporre ricorso al giudice tributario per far dichiarare la prescrizione. Nel frattempo, è possibile chiedere la sospensione del pignoramento o aderire alla rottamazione, che spesso prevede l’estinzione delle sanzioni.
  19. Quali beni sono assolutamente impignorabili?
    Alcuni beni sono impignorabili per legge: i beni necessari al sostentamento (vestiti, letti, elettrodomestici essenziali), gli animali da compagnia, le indennità di maternità, gli assegni di invalidità e altre prestazioni assistenziali. Anche le somme accreditate sul conto entro il limite del triplo dell’assegno sociale sono impignorabili .
  20. Che differenza c’è tra pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi?
    Il pignoramento mobiliare riguarda beni mobili (auto, arredi), quello immobiliare interessa immobili; il pignoramento presso terzi colpisce i crediti che il debitore vanta verso altre persone (stipendio, pensione, conti bancari). Le procedure hanno regole e termini diversi (es. dichiarazione del terzo, iscrizione a ruolo, limiti di pignorabilità).

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Pignoramento dello stipendio errato

Scenario: Mario, dipendente con stipendio netto di 1.800 € al mese, riceve un pignoramento dal proprio datore di lavoro per un debito di 8.000 € con un istituto di credito. Dopo qualche mese scopre che il decreto ingiuntivo alla base del pignoramento non era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e che l’atto doveva essere sospeso.

Calcolo della quota pignorabile
L’assegno sociale 2025 è pari a 538,69 €; il triplo è 1.616 €. La quota impignorabile dello stipendio è quindi 1.616 €. Il residuo è 1.800 – 1.616 = 184 €. Il quinto di 184 € è 36,80 €, che rappresenta la rata mensile che il datore avrebbe dovuto trattenere .

Errori
Nel caso di Mario, il datore ha iniziato a trattenere 200 € al mese (cioè più del quinto), senza considerare la parte impignorabile. Inoltre, il decreto ingiuntivo non aveva efficacia esecutiva; il creditore avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato o ottenere l’esecutorietà. La notifica del pignoramento è quindi priva di titolo.

Strategia
Mario, assistito dall’Avv. Monardo, propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione e la restituzione delle somme trattenute. Nella stessa opposizione deduce la responsabilità aggravata del creditore ex art. 96 c.p.c. per aver agito senza normale prudenza. Il giudice, accertata l’inesistenza del titolo esecutivo, annulla il pignoramento, ordina la restituzione delle trattenute e condanna il creditore al risarcimento del danno non patrimoniale. Mario, inoltre, valuta la possibilità di aderire alla rottamazione per definire eventuali altri debiti fiscali.

Simulazione 2 – Pignoramento immobiliare incauto

Scenario: Lucia è proprietaria di un appartamento del valore di 200.000 € e riceve un pignoramento immobiliare per un debito di 30.000 € relativo a una cartella esattoriale. Dopo la trascrizione del pignoramento, il tribunale tributario annulla la cartella per mancanza di notifica. Nonostante l’annullamento, l’Agenzia Riscossione continua la procedura.

Errori
Il pignoramento è stato eseguito sulla base di un titolo inesistente; l’Agenzia, nonostante la sentenza di annullamento, non ha provveduto a cancellare il pignoramento. Inoltre, non è stato rispettato il termine per il deposito delle copie conformi del titolo e del precetto .

Strategia
Lucia, con l’assistenza legale, propone opposizione all’esecuzione e chiede la cancellazione della trascrizione nei registri immobiliari. Invoca l’art. 96 c.p.c. e cita la giurisprudenza (Cass. 3428/2018) che riconosce il danno all’immagine per il pignoramento eseguito senza titolo . Il giudice dell’esecuzione dichiara l’inesistenza del credito, ordina la cancellazione del pignoramento e condanna l’Agenzia al risarcimento del danno (quantificato, ad esempio, in 10.000 € per danno patrimoniale e 5.000 € per danno morale). Lucia valuta la possibilità di accedere a un piano del consumatore per ristrutturare altri debiti.

Simulazione 3 – Definizione agevolata 2025

Scenario: Roberto ha debiti fiscali per 25.000 € relativi a varie cartelle. Ha aderito alla rottamazione-quater ma ha saltato una rata nel 2024, decadendo dal beneficio. Grazie alla riapertura dei termini prevista dalla legge 15/2025, presenta domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.

Piano di pagamento
Roberto opta per il pagamento in dieci rate: due rate nel 2025 (31 luglio e 30 novembre) e otto rate tra il 2026 e il 2027 . Il debito da versare comprende solo il capitale (25.000 €) più l’interesse agevolato del 2% annuo; ogni rata sarà di circa 2.600 €.

Effetti
Con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, Roberto ottiene la sospensione dei pignoramenti e dei fermi. Se rispetta tutte le scadenze, le sanzioni e gli interessi di mora saranno cancellati e il debito residuo verrà estinto. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, torneranno esecutive le somme originarie e l’Agente Riscossione potrà riprendere il pignoramento .

Simulazione 4 – Piano del consumatore

Scenario: Anna, impiegata, ha accumulato debiti per 60.000 € con banche e finanziarie. Le rate mensili superano 1.500 € e ha ricevuto un precetto per 15.000 € dalla banca. Non riuscendo a far fronte a tutti i pagamenti, decide di accedere alla procedura di piano del consumatore.

Proposta
Con l’ausilio di un Gestore nominato dall’OCC (ad esempio l’Avv. Monardo), Anna presenta un piano che prevede:

  • il pagamento di 30.000 € in 5 anni, in rate da 500 € al mese;
  • la falcidia del 50% dei debiti residui;
  • la ristrutturazione della rata del mutuo ipotecario sulla casa principale, che verrà pagato alle scadenze originarie .

Omologa e effetti
Il giudice omologa il piano verificando la meritevolezza di Anna e la sostenibilità della proposta . Da quel momento, tutte le azioni esecutive sono sospese; i creditori non possono avviare nuovi pignoramenti o proseguire quelli in corso. Al termine del piano, Anna otterrà l’esdebitazione per i debiti residui.

Conclusione

Il pignoramento per errore non è un destino inevitabile. Le norme processuali e tributarie prevedono strumenti efficaci per contestare un’esecuzione illegittima, ottenere la sospensione e chiedere il risarcimento dei danni. Le recenti pronunce della Cassazione hanno ribadito che il creditore che agisce senza la normale prudenza risponde dei danni ex art. 96 c.p.c. e che la domanda risarcitoria deve essere proposta nell’ambito dell’opposizione . Inoltre, il mancato rispetto dei termini per il deposito delle copie conformi rende inefficace il pignoramento , offrendo al debitore un ulteriore strumento difensivo.

Agire tempestivamente è fondamentale: i termini per le opposizioni sono brevi e, dopo la vendita o l’assegnazione, la maggior parte dei rimedi è preclusa . È perciò consigliabile rivolgersi a professionisti competenti che conoscano non solo il processo esecutivo, ma anche le procedure di definizione agevolata e di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono assistenza completa: analisi degli atti, opposizioni in sede civile e tributaria, negoziazioni con i creditori, predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. In qualità di cassazionista, Gestore della crisi e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può difendere i tuoi diritti in ogni fase, fino alla Cassazione.

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