Avviso Di Accertamento Esecutivo Per Incongruenze Tra Fornitori E Clienti: Difesa Legale

Introduzione

Nell’era della digitalizzazione fiscale l’Agenzia delle Entrate incrocia automaticamente i dati delle fatture elettroniche, delle liquidazioni IVA periodiche, dei corrispettivi telematici e degli F24 con le dichiarazioni dei clienti e dei fornitori. Da questi controlli emergono spesso incongruenze: fatture non annotate, duplicazioni, scostamenti tra imponibile attivo e passivo o differenze fra operazioni registrate e comunicate. L’amministrazione invia al contribuente comunicazioni di irregolarità (o “lettere di compliance”) e, se non riceve riscontro, procede con un avviso di accertamento esecutivo e quindi con la riscossione coattiva. Ignorare questi atti espone a sanzioni, interessi e procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi).

In questo articolo – aggiornato al 20 maggio 2026 – spiegheremo, dal punto di vista del debitore/contribuente, come funzionano gli accertamenti esecutivi per incongruenze fra fornitori e clienti, quali sono le norme e le sentenze più recenti, come impugnare e sospendere gli atti e quali strumenti di definizione agevolata si possono utilizzare. L’obiettivo è fornire un quadro completo e pratico, con tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni, affinché imprenditori, professionisti e privati possano scegliere la strategia più efficace. Verranno esaminati anche i temi del contraddittorio preventivo (obbligatorio dal 2024), della riforma delle sanzioni e dei nuovi piani di rateizzazione introdotti dalle riforme della riscossione.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un network nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in fiscalità, contenzioso tributario e sovraindebitamento. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è Esperto Negoziatore della Crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e offre assistenza su piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali. Il suo team multidisciplinare può:

  • analizzare l’atto e verificare la legittimità (vizi formali, prescrizione, notifica);
  • promuovere ricorsi e istanze di sospensione urgente davanti alla giustizia tributaria;
  • intraprendere negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER);
  • predisporre rateizzazioni, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione;
  • valutare soluzioni giudiziali e stragiudiziali, come rottamazione, saldo e stralcio e procedure da sovraindebitamento.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Quadro normativo e giurisprudenziale

1. Fondamenti dell’avviso di accertamento esecutivo

L’avviso di accertamento esecutivo nasce con l’art. 29 del D.L. 78/2010 (“concentrazione della riscossione nell’accertamento”). La norma prevede che gli avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi, IRAP e IVA contengano un’intimazione ad adempiere entro il termine per proporre ricorso. Decorso il termine, l’avviso diventa esecutivo senza necessità di cartella e costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo; l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione trascorsi 60 giorni dalla notifica . Gli avvisi emessi sulla base di controlli automatici (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973) o di liquidazioni IVA (art. 54-bis DPR 633/1972) devono includere l’intimazione; se sono ricalcolati, devono essere notificati i nuovi importi .

Caratteristiche principali

  • Impo‑esattività: l’avviso di accertamento esecutivo unisce la pretesa impositiva con l’intimazione ad adempiere. Dopo 60 giorni dalla notifica diventa titolo per la riscossione coattiva.
  • Automatismo: i controlli automatizzati (36‑bis/36‑ter) e le liquidazioni IVA possono trasformarsi in avvisi esecutivi senza ulteriore motivazione. In questi casi il contribuente può utilizzare il ravvedimento solo prima della notifica; dopo la notifica, l’atto deve essere impugnato o pagato.
  • Termini di impugnazione: l’avviso esecutivo è un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992; il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica. Se il contribuente fa ricorso, il pagamento è sospeso solo per la parte oggetto di contestazione .

2. Incongruenze tra fornitori e clienti: norme su controlli e comunicazioni

I controlli sulle incongruenze nascono dalla Legge 190/2014 (art. 1, commi 634‑636), che ha introdotto le “comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”. Con questi provvedimenti l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente segnalazioni di anomalie riscontrate a seguito di incroci fra:

  • fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI);
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE);
  • dichiarazioni IVA e redditi;
  • versamenti F24 e dati rilevati dall’esterometro o da banche dati esterne (ad esempio i corrispettivi telematici).

Le comunicazioni invitano il contribuente a chiarire le divergenze o a correggere spontaneamente la dichiarazione, usufruendo del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte . Le anomalie possono riguardare omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, infedele indicazione dei ricavi, omissione del reverse charge, scostamento tra quadro VE (fatture emesse) e quadro VJ (fatture ricevute) della dichiarazione IVA, ecc. .

Se il contribuente non risponde, l’ufficio può emettere un avviso di accertamento esecutivo o notificare una cartella con intimazione di pagamento (artt. 24 e 25 DPR 602/1973). Dal 2025 le comunicazioni devono essere trasparenti e indicare le fonti dei dati, come stabilito dal provvedimento AdE n. 369141/2025, che specifica le informazioni da inserire e gli incroci effettuati .

3. Contraddittorio preventivo e diritti del contribuente

La riforma fiscale del 2023 ha rafforzato i diritti del contribuente imponendo il contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi. L’art. 6‑bis della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce che gli atti impugnabili devono essere preceduti da una bozza notificata al contribuente, concedendo almeno 60 giorni per presentare osservazioni. L’ufficio deve valutare le eccezioni e motivare l’atto definitivo, altrimenti l’atto è nullo . Sono esclusi solo gli atti automatizzati o di mera liquidazione. Inoltre, se il periodo di contraddittorio supera il termine di decadenza dell’accertamento, questo si proroga di 120 giorni .

L’art. 6 dello Statuto prevede il diritto all’informazione e alla collaborazione; l’art. 7 impone la motivazione degli atti e il richiamo delle norme applicate; l’art. 12 riconosce il diritto a essere assistiti da un professionista durante le verifiche. La Corte costituzionale con sentenza n. 137/2025 ha ribadito che l’amministrazione non può pretendere dal contribuente documenti già in suo possesso e deve fornire gli elementi probatori su cui si fonda la pretesa . Violazioni di questi diritti possono comportare l’annullamento dell’atto.

4. Riforma della riscossione e del ravvedimento (2024‑2026)

a) Decreti di riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024 e D.Lgs. 33/2025)

Il D.Lgs. 110/2024 ha rinnovato il sistema della riscossione, introducendo:

  • Maggiore impugnabilità del ruolo e dell’estratto di ruolo: la norma consente di impugnare direttamente il ruolo o l’estratto quando la permanenza del debito arreca un pregiudizio al contribuente (es. preclusione alla partecipazione a bandi pubblici, sospensione di erogazioni da parte di enti pubblici, perdita di agevolazioni o impatti su cessioni e finanziamenti) .
  • Notifica delle cartelle entro nove mesi dal carico del ruolo e atti interruttivi della prescrizione .
  • Discarico automatico dei crediti non riscossi entro 5 anni (salvo procedure concorsuali o piani di rientro) .
  • Rimodulazione delle rateizzazioni: per debiti fino a 120 mila € si prevedono 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025‑26, 96 rate nel 2027‑28 e 108 rate dal 2029 ; per difficoltà economica, la rateizzazione può essere allungata con piani a rata crescente . Il D.Lgs. 110/2024 ha inoltre semplificato la concessione delle rate diminuendo la documentazione richiesta e sospendendo la prescrizione anche per i co‑obbligati .
  • Nuove regole sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo: l’estratto rimane generalmente non impugnabile, ma il ruolo può essere contestato per difetti di notifica se l’iscrizione arreca effetti pregiudizievoli .

Il D.Lgs. 33/2025 – Testo unico in materia di versamenti e riscossione – entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e armonizza tutte le disposizioni relative a F24, compensazioni, ruoli e procedure esecutive. Introduce un divieto di compensazione tra crediti fiscali e debiti iscritti a ruolo sopra 50 mila € (la soglia scende da 100 mila €) , obbligo di utilizzare servizi telematici per F24 con compensazioni, discarico automatico dei crediti non riscossi entro cinque anni e riduzione delle spese di giustizia .

b) Riforma delle sanzioni e del ravvedimento operoso (D.Lgs. 87/2024 e 91/2024)

Il D.Lgs. 87/2024, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, modifica la disciplina delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 471/1997) e del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Le principali novità sono:

  • Riduzione delle sanzioni edittali: per le omissioni di dichiarazione la sanzione scende al 120 % (minimo 250 €) e per le dichiarazioni infedeli al 70 % (minimo 150 €) . La sanzione per omessi/ritardati versamenti si riduce dal 30 % al 25 % .
  • Principio di proporzionalità e offensività: le sanzioni devono essere proporzionate rispetto alla gravità della violazione; l’ufficio può non irrogare la sanzione quando il contribuente si è adeguato a prassi amministrative poi ritenute errate e ha regolarizzato la propria posizione .
  • Nuova graduazione del ravvedimento: l’art. 13 modifica le riduzioni; la violazione può essere regolarizzata con riduzione della sanzione da 1/10 a 1/4 (nuove lettere b‑bis, b‑ter, b‑quater, b‑quinquies) a seconda del tempo intercorso . La riforma introduce commi 2‑bis e 2‑ter che vietano il ravvedimento quando l’ufficio ha già avviato l’attività istruttoria .
  • Applicazioni coordinate con l’accertamento e la riscossione: il contribuente potrà effettuare il ravvedimento anche dopo aver ricevuto l’invito al contraddittorio ma prima della notifica dell’atto definitivo; invece non potrà più ravvedersi dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo.

5. Definizioni agevolate: rottamazione e rate

Le definizioni agevolate consentono di estinguere debiti con riduzioni di sanzioni e interessi. Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) consente di pagare solo capitale e spese di notifica per debiti affidati al concessionario tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 . Il piano prevede 18 rate: le prime due (pari al 10 % ciascuna) sono scadute a ottobre‑novembre 2023; le restanti (6 rate annuali di 15 % ciascuna) scadranno il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno dal 2024 in avanti. L’ultima scadenza prevista è il 31 maggio 2026, con tolleranza di 5 giorni . La decadenza si verifica se non si paga entro cinque giorni .

La rottamazione‑quinquies è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025). Riguarda debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 , comprese le cartelle e avvisi di addebito INPS non derivanti da accertamenti, e recupera le precedenti definizioni decadute al 30 settembre 2025 . Non comprende avvisi di accertamento esecutivo, tributi locali e contributi INPS derivanti da accertamenti . Le domande devono essere presentate online entro il 30 aprile 2026; l’AdER risponde entro il 30 giugno. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse del 3 % . L’adesione sospende le procedure esecutive e consente di ottenere un DURC regolare .

6. Giurisprudenza rilevante

a) Impugnabilità dell’estratto e della presa in carico

  • Cass. S.U. 26283/2022: le Sezioni Unite hanno stabilito che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri un pregiudizio attuale (es. partecipazione a gare pubbliche, riscossione di rimborsi o perdite di benefici). Le azioni volte a contestare l’esistenza del ruolo sono di natura dichiarativa e non sono ammesse .
  • Cass. 21254/2023 e Ordinanza 22670/2024: la Corte ha affermato che la comunicazione di presa in carico inviata dall’agente della riscossione è un atto meramente informativo che non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, perché non è lesivo della sfera giuridica del contribuente. Tuttavia l’atto diventa impugnabile se costituisce la prima notizia dell’avviso di accertamento esecutivo (ossia se quest’ultimo non è stato validamente notificato) . In tali casi, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla comunicazione . Una sentenza del 2024 (CGT di Roma, n. 1959/2024) ha confermato che la presa in carico è impugnabile quando è il primo atto conosciuto dal contribuente e l’avviso sottostante non è stato notificato .
  • Cass. ord. 1397/2026 (Osservatorio Giustizia Tributaria): ha ribadito che l’avviso di presa in carico è privo di valenza provvedimentale e autonoma lesività, salvo quando il contribuente viene a conoscenza della pretesa per la prima volta. La Suprema Corte ha precisato che l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 è interpretato estensivamente; la presa in carico è impugnabile se funge da primo atto, a causa di notifica nulla o omessa .

b) Intimazione di pagamento

  • Cass. ord. 16743/2024: l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento idoneo a interrompere la prescrizione, ma non è un atto indicato nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. L’impugnazione è facoltativa: il contribuente può contestare la prescrizione anche successivamente, in occasione del secondo avviso . La Corte ha chiarito che l’omessa impugnazione della prima intimazione non preclude la possibilità di far valere la prescrizione maturata tra le cartelle e il secondo avviso .
  • Cass. 4627/2025 (riportata da AddioPignoramenti): ha stabilito che l’intimazione è un atto vincolato che riattiva la procedura esecutiva dopo che la cartella è caduta in dormienza; non costituisce il titolo del credito e non richiede ulteriori motivazioni . Pertanto l’intimazione deve limitarsi a richiamare gli estremi della cartella e non può contenere nuove pretese.
  • Cass. ord. 17218/2025: ha stabilito che i controlli automatizzati non possono reinterpretare fatti o riclassificare operazioni; se l’ufficio ritiene necessario valutare aspetti fattuali (per esempio la reale natura di una spesa o la percentuale di detraibilità), deve emettere un avviso di accertamento con contraddittorio .
  • Cass. ord. 3581/2024: secondo la Corte, la mancata contestazione di una fattura elettronica nei registri IVA assume valore confessorio; il contribuente non può successivamente disconoscere il contenuto dell’e‑fattura .
  • Cass. ord. 19098/2022: l’assenza della sede operativa di un fornitore non è sufficiente per presumere l’inesistenza dell’operazione; l’ufficio deve dimostrare elementi concreti .
  • Cass. sent. 26678/2023 e 4650/2019: l’Amministrazione deve indicare elementi oggettivi per disconoscere la deducibilità di costi o il diritto alla detrazione IVA; non basta basarsi su presunzioni astratte .
  • Cass. SU 7514/2022: ha chiarito che, nelle controversie sulla riscossione, l’ente impositore è l’unico passivamente legittimato; l’agente della riscossione (AdER) è privo di legittimazione se l’atto impugnato riguarda il merito della pretesa .

7. Norme principali (elenco sintetico)

Norma/ArticoloOggettoPrincipali effetti
Art. 29 DL 78/2010Accertamento esecutivoTrasforma l’avviso di accertamento in titolo esecutivo con intimazione ad adempiere; esecuzione dopo 60 gg .
Artt. 36‑bis & 36‑ter DPR 600/1973Controlli automatici e formaliConsentono all’Agenzia di liquidare imposte e interessi e di notificare avvisi bonari; la mancata risposta porta all’emissione di cartella.
Art. 54‑bis DPR 633/1972Liquidazioni IVAControlli automatici sulle dichiarazioni IVA che possono generare avvisi esecutivi.
Legge 190/2014, art. 1, commi 634‑636Comunicazioni di irregolaritàIstituisce le lettere di compliance per invitare il contribuente a regolarizzare anomalie .
D.Lgs. 219/2023, art. 6‑bis Legge 212/2000Contraddittorio preventivoImpone l’obbligo di convocare il contribuente e attendere 60 gg prima di emettere l’atto .
D.Lgs. 110/2024Riforma riscossioneIntroduce discarico automatico dei ruoli in 5 anni, consente impugnare ruoli per pregiudizio, amplia rateizzazioni .
D.Lgs. 33/2025Testo unico su versamenti e riscossioneIntroduce divieto di compensazione oltre 50 k €, discarico automatico, obbligo F24 telematici .
D.Lgs. 87/2024 (art. 13 D.Lgs. 472/1997)Riforma ravvedimento e sanzioniRiduce sanzioni edittali, introduce nuove frazioni di riduzione e divieto di ravvedimento oltre certe fasi .
Legge 197/2022 & 199/2025Rottamazione‑quater e quinquiesDefinizioni agevolate con pagamento capitale e spese; rottamazione‑quinquies estesa a debiti affidati fino al 31.12.2023 .
Art. 50 DPR 602/1973 (oggi art. 128 TU riscossione)Intimazione di pagamentoL’agente deve notificare un’intimazione prima di avviare l’esecuzione; l’atto perde efficacia trascorso un anno .

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un avviso esecutivo o di una intimazione

La tempestività è essenziale: i termini di pagamento e impugnazione sono stringenti. Di seguito una procedura operativa per chi riceve una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento esecutivo o una intimazione legata a incongruenze con i fornitori.

  1. Verifica della notifica e dei termini. Controllare la data di notifica (PEC, raccomandata o consegna diretta), l’identità dell’atto e il termine per impugnare/pagare. L’avviso di accertamento esecutivo si impugna entro 60 gg; la cartella entro 60 gg; la comunicazione di irregolarità non è impugnabile ma può essere contestata o regolarizzata entro 30 gg. L’intimazione ha funzione di sollecito e non è obbligatorio impugnarla, ma se si vuole contestare la prescrizione conviene farlo subito .
  2. Accesso al fascicolo. Attraverso il cassetto fiscale è possibile visionare fatture, F24, ruoli e cartelle. Verificare se l’operazione contestata è stata effettivamente registrata, se vi sono errori di imputazione o se la fattura è stata emessa dal fornitore errato. Spesso le incongruenze derivano da errori di trasmissione o da resi merce.
  3. Richiesta di contraddittorio. Se il controllo è basato su un accertamento analitico (es. classifica di operazioni o contestazione di costi), è obbligatorio il contraddittorio preventivo. Presentare memorie e documenti entro 60 gg e richiedere la copia degli atti istruttori. Ricordare che l’amministrazione deve fornire gli elementi su cui fonda la pretesa; la pretesa è invalida se chiede documenti già in possesso .
  4. Valutazione del ravvedimento operoso. Se l’irregolarità è fondata e il contribuente desidera sanare, può procedere al ravvedimento operoso prima della notifica dell’avviso o entro i termini previsti dal nuovo art. 13. La regolarizzazione tempestiva permette di beneficiare di riduzioni della sanzione (da 1/10 a 1/4) .
  5. Impugnazione. Se l’atto presenta vizi (mancata motivazione, difetti di notifica, prescrizione o decadenza, errata quantificazione), presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente entro 60 gg. L’impugnazione deve riguardare l’atto impositivo; la presa in carico o l’intimazione non hanno autonomia se non costituiscono il primo atto comunicato . In caso di vizi di notifica dell’avviso di accertamento, la presa in carico è impugnabile .
  6. Richiesta di sospensione. Nel ricorso, chiedere la sospensione dell’esecutività e della riscossione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando il fumus del ricorso e il periculum nella prosecuzione della riscossione. Se la sospensione è negata, è possibile presentare un’istanza di rateizzazione o aderire alla rottamazione per evitare misure cautelari.
  7. Valutazione di definizioni agevolate o rateizzazioni. Verificare se l’avviso rientra tra i carichi definibili con rottamazione‑quater o quinquies; in caso affermativo, presentare la domanda nei termini (30 aprile 2026 per la quinquies) . In alternativa, richiedere la rateizzazione all’AdER sfruttando le condizioni più favorevoli della riforma (fino a 108 rate, estensibili con piani a rata crescente) .
  8. Sfruttare le tutele del sovraindebitamento. Se il debitore è insolvente e non in grado di rispettare i pagamenti, può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012) davanti all’OCC. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione che includono le pretese fiscali.

Difese e strategie legali

Le possibili difese dipendono dalla natura dell’incongruenza e dall’atto ricevuto. Di seguito vengono illustrate le principali strategie.

1. Eccezioni formali e di procedura

  1. Mancato contraddittorio. L’accertamento emesso senza contraddittorio è nullo perché viola l’art. 6‑bis dello Statuto . In sede di ricorso è possibile chiedere l’annullamento per violazione del diritto di difesa.
  2. Difetto di motivazione. L’atto deve indicare i presupposti di fatto e di diritto, le norme violate e le ragioni della pretesa. Gli avvisi emessi in seguito a controlli automatizzati devono riportare i dati incrociati (fatture, LIPE, ecc.) e consentire al contribuente di comprendere l’incongruenza. La mancata indicazione rende l’atto nullo ai sensi degli artt. 7 e 42 DPR 600/1973.
  3. Notifica irregolare. La notifica deve avvenire mediante PEC o raccomandata AR all’indirizzo digitale registrato. L’errata intestazione, la mancata allegazione dell’atto o la spedizione a un indirizzo sbagliato ne comportano la nullità. Se l’avviso di accertamento non è stato notificato, la presa in carico diventa il primo atto e può essere impugnata .
  4. Prescrizione e decadenza. Per tributi erariali, la prescrizione è decennale (o quinquennale per talune imposte locali); la decadenza dell’accertamento per IVA e imposte dirette è generalmente fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo. L’intimazione interrompe la prescrizione ma non è obbligatorio impugnarla . La decadenza si eccepisce se l’ufficio emette l’avviso oltre i termini.
  5. Carenza di legittimazione passiva dell’Agente. Se il ricorso verte sul merito della pretesa, l’unico legittimato passivo è l’ente impositore; l’Agente della riscossione può essere convenuto solo per vizi del procedimento esecutivo (Cass. SU 7514/2022). Impugnare l’atto contro il soggetto errato comporta l’inammissibilità del ricorso.

2. Contestazione del merito

  1. Falsa o inesistente fattura. Il Fisco può presumere la falsità se il prezzo è sproporzionato rispetto al mercato o se vi sono indizi come mancanza di mezzi e personale (Cass. ord. 13247/2024). Tuttavia il contribuente può dimostrare l’effettività mediante documentazione (contratti, prove di consegna, pagamenti). L’ufficio deve fornire prove concrete e non può basarsi su presunzioni astratte . .
  2. Omessa registrazione di costi/ricavi. Un errore di registrazione non equivale automaticamente a evasione; l’ufficio deve verificare se il costo è stato sostenuto e se il ricavo è stato incassato. La Corte ha affermato che l’assenza di sede operativa del fornitore non prova l’inesistenza dell’operazione . Il contribuente può dimostrare con fatture, conti correnti e contratti l’effettività dell’operazione.
  3. IVA indetraibile o reverse charge. Nei rapporti con fornitori stranieri o in regime di reverse charge, l’incongruenza può derivare dalla mancata integrazione della fattura o dalla non corretta indicazione del codice natura. In questi casi è possibile regolarizzare con ravvedimento se l’errore è stato scoperto prima dell’avviso; in caso contrario, il contribuente può dimostrare la buona fede e chiedere la non applicazione della sanzione o la sua riduzione ai sensi del principio di proporzionalità .
  4. Riclassificazione di operazioni. Gli uffici talvolta riclassificano cessioni come prestazioni o viceversa; la Cassazione ha stabilito che i controlli automatici non possono reinterpretare fatti e devono emettere avviso di accertamento con contraddittorio .
  5. Diritto alla deduzione/detrazione. Per disconoscere la deducibilità di costi o la detraibilità dell’IVA, l’amministrazione deve indicare elementi concreti; il contribuente può far valere il principio di affidamento e le sentenze che impongono un’attenta valutazione dei fatti .

3. Strategie di composizione

  1. Adesione con riduzione delle sanzioni. In sede di accertamento con adesione o in contraddittorio, il contribuente può concordare gli importi e ottenere una riduzione delle sanzioni a 1/3 e degli interessi. Gli importi possono essere rateizzati.
  2. Definizioni agevolate (rottamazione). Quando possibile, presentare domanda di rottamazione‑quater o quinquies; queste misure consentono di estinguere il debito versando solo capitale e spese, con rate fino a 54 bimestri . Tuttavia, se il carico deriva da un avviso di accertamento esecutivo in contenzioso, non è inclusa nella rottamazione quinquies .
  3. Rateizzazione dell’accertamento. La riforma consente di chiedere la rateizzazione dell’accertamento esecutivo in sede di processo. Per debiti fino a 120 mila € si può ottenere la dilazione fino a 108 rate mensili .
  4. Procedura di sovraindebitamento. Nei casi di grave crisi, è possibile accedere ai piani del consumatore o agli accordi di ristrutturazione disciplinati dalla Legge 3/2012. Con l’apertura della procedura l’esecuzione è sospesa e l’ente può ottenere solo quanto previsto dal piano. L’Avv. Monardo, quale gestore, assiste il debitore nella predisposizione del piano.
  5. Transazione fiscale e concordato preventivo. Le imprese in stato di crisi possono proporre una transazione fiscale nell’ambito del concordato (Codice della crisi d’impresa). La proposta deve prevedere il pagamento integrale dell’IVA e una percentuale sui tributi, con la giustificazione della convenienza per il fisco.
  6. Esdebitazione. Per persone fisiche sovraindebitate che hanno pagato almeno il 20 % dei crediti chirografari, il giudice può concedere l’esdebitazione, liberandole dal residuo (art. 283 Codice della crisi). Ciò comporta l’estinzione anche dei debiti fiscali. Tale strumento è complementare alle procedure sopracitate.

4. Errori comuni da evitare

  1. Ignorare le comunicazioni di irregolarità. Spesso le incongruenze derivano da errori di codifica o doppi invii; rispondere tempestivamente consente di chiarire e ridurre le sanzioni. Ignorare la lettera porta all’emissione di un avviso esecutivo con sanzioni maggiori.
  2. Pagare senza verificare. Il contribuente può ritenere più semplice pagare l’importo richiesto; tuttavia ciò comporta la perdita del diritto a contestare eventuali errori e a recuperare imposte pagate in eccesso. È opportuno verificare se l’addebito è corretto e, in caso di dubbio, richiedere un parere professionale.
  3. Confondere i termini. Molti contribuenti confondono i termini per rispondere alle comunicazioni, impugnare l’avviso o aderire alla rottamazione. È fondamentale rispettare i 60 gg per impugnare e i termini fissati per la rottamazione (30 aprile 2026 per la quinquies) .
  4. Trascurare il contraddittorio. Non partecipare al contraddittorio significa rinunciare all’opportunità di chiarire le posizioni e ottenere una riduzione delle sanzioni. Il contribuente può presentare documenti, spiegare l’errore e proporre un accordo.
  5. Affidarsi a consulenti non specializzati. La materia tributaria è complessa e richiede competenze specifiche. Rivolgersi ad avvocati o commercialisti esperti in diritto tributario e bancario è essenziale per individuare la strategia corretta e non incorrere in ulteriori sanzioni.

Tabelle riepilogative

1. Differenze tra comunicazione, avviso di accertamento e cartella/intimazione

Tipo di attoContenutoTermine di risposta/impugnazioneEffetti
Comunicazione di irregolaritàAvviso bonario su anomalie nei dati (LIPE, fatture elettroniche, F24) per invitare al ravvedimento .Entro 30 gg il contribuente può correggere o fornire spiegazioni; non è atto impugnabile.Se non risponde, segue l’avviso di accertamento o la cartella.
Avviso di accertamento esecutivoContestazione del tributo con intimazione ad adempiere; unisce funzione impositiva e esecutiva .Impugnazione entro 60 gg. Pagamento sospeso limitatamente alle imposte contestate .Diventa titolo esecutivo dopo 60 gg; può essere rateizzato; comporta iscrizione a ruolo.
Cartella di pagamentoTitolo esecutivo emesso dall’AdER sulla base del ruolo; indica la somma dovuta (imposte, sanzioni, interessi).Ricorso entro 60 gg; pagamento entro 60 gg per evitare esecuzione.Consente l’iscrizione di ipoteca e il pignoramento.
Intimazione di pagamentoSollecito che precede l’avvio dell’esecuzione; richiama gli estremi della cartella/avviso .Non rientra tra gli atti impugnabili; impugnazione facoltativa entro 60 gg per contestare la prescrizione .Interrompe la prescrizione; perde efficacia dopo un anno se non segue l’azione esecutiva.

2. Scadenze e rateizzazioni della rottamazione

DefinizioneDebiti ammessiPresentazione domandaPagamentoBenefici
Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)Carichi affidati a AdER dal 1/1/2000 al 30/6/2022 .Domande chiuse il 30/6/2023 (scadute).18 rate: prime due nel 2023, le successive il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno; ultima rata 31 maggio 2026 .Pagamento solo capitale e spese; sanzioni, interessi e aggio esclusi .
Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2023 (anche cartelle di precedenti rottamazioni decadute) .Domande entro 30 aprile 2026 .Unica soluzione entro 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali; prime tre rate il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 .Sospensione procedure esecutive e regolarità DURC .

3. Nuovo ravvedimento operoso

Tempo di regolarizzazione dalla violazioneRiduzione della sanzione (rispetto al minimo)Note
entro 14 gg1/15Resta invariato; sanzione per mancato versamento scende al 25 % .
dal 15° al 30° giorno1/10
dal 31° giorno al 90° giorno1/9
entro il termine di presentazione della dichiarazione1/7 (nuova lettera b‑bis)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo1/6 (b‑ter)
entro due anni dall’omissione/errore1/5 (b‑quater)
oltre due anni1/4 (b‑quinquies)Non applicabile se l’ufficio ha già avviato la verifica (commi 2‑bis/2‑ter) .

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’avviso di accertamento esecutivo?
    È un atto dell’Agenzia delle Entrate che accerta l’imposta dovuta e contiene l’intimazione ad adempiere. Dopo 60 gg dalla notifica, diventa titolo esecutivo e consente la riscossione coattiva senza necessità di cartella .
  2. Quando nasce l’incongruenza tra fornitori e clienti?
    Le incongruenze emergono quando i dati delle fatture elettroniche, delle liquidazioni IVA e delle dichiarazioni di fornitori e clienti non coincidono. Un errore di trasmissione, una fattura duplicata o un reso non registrato possono generare una segnalazione di anomalia .
  3. La comunicazione di irregolarità è impugnabile?
    No. È un invito a regolarizzare; il contribuente può correggere la dichiarazione o spiegare l’anomalia entro 30 gg. Non rispondere può portare all’emissione di un avviso esecutivo.
  4. Quanto tempo ho per impugnare l’avviso di accertamento esecutivo?
    60 giorni dalla notifica (PEC o raccomandata). Il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria competente.
  5. La “presa in carico” dell’Agente della riscossione è impugnabile?
    Generalmente no; è un atto informativo che comunica l’affidamento del debito all’Agente e non ha valore lesivo . Tuttavia diventa impugnabile se è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa (per notifica omessa o nulla) .
  6. Sono obbligato a impugnare l’intimazione di pagamento?
    L’avviso di intimazione è un sollecito che interrompe la prescrizione e consente all’Agente di avviare l’esecuzione. Non è tra gli atti indicati nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992; l’impugnazione è facoltativa . Tuttavia, se si vuole eccepire la prescrizione, è opportuno impugnarla.
  7. Cosa devo fare se l’ufficio non mi convoca al contraddittorio?
    L’atto emesso senza contraddittorio è nullo. Nel ricorso occorre eccepire la violazione dell’art. 6‑bis della Legge 212/2000 e chiedere l’annullamento .
  8. Posso sanare l’errore con il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso?
    No. Il ravvedimento è ammesso solo prima della notifica dell’avviso definitivo; la riforma del 2024 ha introdotto i commi 2‑bis/2‑ter che vietano il ravvedimento quando l’ufficio ha già avviato la verifica .
  9. Quali sanzioni si applicano in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele?
    Dopo la riforma del 2024 la sanzione per omessa dichiarazione è il 120 % dell’imposta dovuta (minimo 250 €), mentre per dichiarazione infedele è il 70 % (minimo 150 €) .
  10. Posso ottenere la rateizzazione del debito?
    Sì. Con le nuove norme è possibile chiedere fino a 108 rate mensili per debiti fino a 120 mila €, con possibilità di estensione in caso di difficoltà .
  11. La rottamazione‑quater è ancora disponibile?
    Le domande per la rottamazione‑quater sono scadute nel 2023. Chi è decaduto dai benefici può aderire alla rottamazione‑quinquies, presentando domanda entro il 30 aprile 2026 .
  12. Posso compensare crediti fiscali con debiti a ruolo?
    Dal 1° luglio 2026, per i debiti iscritti a ruolo superiori a 50 mila € è vietata la compensazione orizzontale . Per importi inferiori, la compensazione è possibile utilizzando F24 telematici.
  13. Cosa succede se non pago la rata della rottamazione?
    Il mancato pagamento di una rata entro il termine (con 5 gg di tolleranza) comporta la decadenza dalla definizione e la perdita di tutti i benefici; gli importi versati restano acquisiti a titolo di acconto .
  14. Le incongruenze sono sempre sinonimo di evasione?
    No. Spesso derivano da errori di trasmissione, note di accredito registrate in ritardo, resi di merce o duplicazioni. La Cassazione ha affermato che i dati elettronici sono semplici presunzioni e il contribuente ha diritto di dimostrare la corretta contabilizzazione .
  15. L’Agenzia può chiedermi documenti che già possiede?
    No. La Corte costituzionale (sent. 137/2025) ha dichiarato illegittima la pretesa di fornire documenti in possesso dell’amministrazione. L’ufficio deve allegare le prove su cui si basa .
  16. Posso aderire alla rottamazione se sto impugnando l’avviso?
    Sì. La rottamazione quinquies consente di definire anche i carichi oggetto di contenzioso; tuttavia l’adesione comporta la rinuncia al ricorso. Occorre valutare con il professionista la convenienza economica.
  17. La prima intimazione interrompe sempre la prescrizione?
    Sì. L’intimazione è un sollecito idoneo a interrompere la prescrizione ; tuttavia la prescrizione può essere eccepita in occasione della seconda intimazione se nel frattempo è maturata .
  18. Se ricevo una presa in carico e non impugno, posso contestare l’avviso successivamente?
    Se la presa in carico non è il primo atto e l’avviso è stato regolarmente notificato, il termine di impugnazione decorre dalla notifica dell’avviso. Il contribuente che impugna solo la presa in carico rischia di essere dichiarato inammissibile.
  19. Cosa succede se l’avviso è emesso oltre i termini di decadenza?
    L’atto è nullo. Occorre eccepire la decadenza nel ricorso; il giudice può annullare il debito e riconoscere la restituzione delle somme versate.
  20. Quando conviene ricorrere alla procedura di sovraindebitamento?
    Quando i debiti (fiscali e non) sono tali da rendere impossibile l’adempimento e non si intravede la possibilità di recuperarli con la semplice rateizzazione. La procedura consente di proporre un piano sostenibile e di ottenere la sospensione delle azioni esecutive.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio le conseguenze delle incongruenze e l’applicazione delle norme, presentiamo alcune simulazioni.

Simulazione 1 – Disallineamento fatture

Fatto: l’impresa Alfa emette nel 2025 una fattura elettronica al cliente Beta per 10 000 € (IVA 22 %). La fattura è regolarmente registrata nel ciclo attivo di Alfa, ma Beta, a causa di un errore, non la registra nel ciclo passivo. Inoltre Beta non indica l’importo nella LIPE del 4° trimestre.

Conseguenze:

  1. L’Agenzia, tramite l’incrocio delle fatture elettroniche con la dichiarazione IVA, rileva un disallineamento tra il quadro VE di Beta (fatture ricevute) e il quadro VJ. Viene inviata una comunicazione di irregolarità che segnala l’anomalia e invita Beta a regolarizzare.
  2. Beta, entro 30 gg, può: (a) registrare la fattura, inviare la LIPE integrativa e utilizzare il ravvedimento operoso; (b) dimostrare che la fattura si riferiva a merce resa e quindi annullata; (c) non rispondere.
  3. Se Beta non risponde, l’ufficio emette un avviso di accertamento esecutivo calcolando l’IVA non detratta (2 200 €) e applicando la sanzione del 70 % (1 540 €) oltre interessi. L’avviso contiene l’intimazione ad adempiere entro 60 gg e, in caso di mancato pagamento, diventa esecutivo.
  4. Beta può impugnare l’avviso dimostrando che l’operazione era stata annullata o che la fattura era stata registrata in un periodo successivo. Se Beta paga entro 60 gg, evita l’aggravio degli interessi di mora. In alternativa può rateizzare in 84 rate (poiché il debito è inferiore a 120 mila €) .

Simulazione 2 – Fornitore fittizio

Fatto: la società Gamma acquista servizi dal fornitore Delta, che risulta privo di struttura aziendale e non presenta le dichiarazioni. I pagamenti sono tracciati e Delta emette fatture elettroniche per 50 000 €. L’Agenzia, incrociando i dati, ritiene le operazioni inesistenti.

Conseguenze:

  1. L’ufficio invita Gamma al contraddittorio; la società produce contratti, estratti conto e documenti che dimostrano l’effettiva erogazione del servizio.
  2. Se l’ufficio persiste, notifica un avviso di accertamento esecutivo con recupero dell’IVA detratta (11 000 €) e della deduzione dei costi (50 000 €), applicando sanzione del 70 %. Gamma impugna eccependo la carenza di motivazione e allegando la prova dell’effettività. La giurisprudenza afferma che l’assenza della sede del fornitore non basta a dimostrare l’inesistenza .
  3. Il giudice può accogliere il ricorso se ritiene che l’amministrazione non abbia fornito sufficienti elementi per disconoscere i costi (Cass. 26678/2023). La deduzione e la detrazione sono confermate; l’avviso è annullato.

Simulazione 3 – Intimazione e prescrizione

Fatto: il contribuente Sigma riceve nel 2015 una cartella per imposte relative al 2007. Non paga e non impugna. Nel 2020 riceve la prima intimazione; nel 2024 riceve una seconda intimazione.

Conseguenze:

  1. La prima intimazione del 2020 interrompe la prescrizione . Se Sigma avesse voluto contestare la prescrizione maturata tra la cartella e l’intimazione avrebbe dovuto impugnarla; tuttavia la legge non lo obbliga a farlo .
  2. Nel 2024 la seconda intimazione attesta che, tra il 2020 e il 2024, non è stata intrapresa alcuna azione esecutiva. Sigma può eccepire che, considerando la prescrizione decennale, il debito per il 2007 si è prescritto prima del 2020; può anche contestare eventuale prescrizione maturata tra la prima e la seconda intimazione .
  3. Se il giudice riconosce la prescrizione, il debito viene annullato. In caso contrario, Sigma può aderire alla rottamazione quinquies per sanare.

Conclusione

L’accertamento esecutivo per incongruenze tra fornitori e clienti è una procedura complessa che può avere impatti devastanti sui contribuenti. L’Agenzia delle Entrate incrocia continuamente i dati delle fatture elettroniche, delle LIPE e delle dichiarazioni, generando segnalazioni che possono sfociare in atti esecutivi. La riforma della riscossione e delle sanzioni ha introdotto strumenti a favore dei contribuenti (contraddittorio preventivo, ravvedimento con sanzioni ridotte, rottamazioni, rateizzazioni), ma anche nuovi obblighi (divieto di compensazione sopra 50 k €, prescrizione più rigida).

Per difendersi efficacemente occorre:

  • monitorare costantemente il proprio cassetto fiscale e rispondere alle comunicazioni di irregolarità;
  • verificare attentamente la legittimità dell’avviso (motivi, termini, notifica) e far valere i propri diritti (contraddittorio, motivazione, proporzionalità);
  • valutare la convenienza fra impugnazione, ravvedimento, rottamazione e rateizzazione;
  • evitare errori come ignorare gli atti o pagare senza controllo;
  • affidarsi a professionisti specializzati che possano esaminare le anomalie e proporre soluzioni su misura.

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