Pignoramento presso terzi nullo: quando è invalido e come farlo annullare?

Introduzione

Il pignoramento presso terzi è una delle forme più invasive di espropriazione. Quando un soggetto non adempie a un’obbligazione pecuniaria, il creditore può rivolgersi direttamente a chi deve al debitore somme di denaro o detiene beni dell’esecutato (banca, datore di lavoro, committente, inps) e chiedere al giudice dell’esecuzione di vincolarli. Questa procedura permette di soddisfare il proprio credito sequestrando stipendi, pensioni, indennità, depositi bancari, canoni di locazione, crediti commerciali e altri diritti.

Dal punto di vista del debitore, ricevere un atto di pignoramento presso terzi crea allarme: la sua busta paga o il saldo sul conto vengono bloccati e rischia di non poter più disporre dei propri soldi. La legge prevede tutele sostanziali e formali che il creditore deve rispettare. Se l’atto non contiene determinate informazioni (ad esempio l’ingiunzione a non disporre dei beni), se non viene notificato entro i termini al debitore e al terzo o se mancano le copie conformi degli atti depositati, il pignoramento può essere dichiarato inefficace o addirittura inesistente . In tali casi il debitore può agire in giudizio per far annullare l’esecuzione, ottenere la restituzione delle somme e limitare i danni.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per accelerare le procedure esecutive e tutelare i diritti delle parti. La riforma Cartabia (L. 206/2021) e il decreto legislativo correttivo n. 164/2024 hanno modificato l’art. 543 c.p.c., introducendo l’obbligo per il creditore di depositare copie conformi dell’atto di citazione, del titolo e del precetto entro trenta giorni e di notificare l’avviso di iscrizione a ruolo al terzo e al debitore entro la data dell’udienza. La mancata notifica o il mancato deposito comportano l’inefficacia del pignoramento . La Corte di cassazione ha chiarito che si tratta di una preclusione perentoria: il deposito tardivo o la produzione di copie non conformi non sono sanabili .

Comprendere quando un pignoramento presso terzi è invalido è essenziale per proteggere il proprio patrimonio. In questo articolo analizzeremo in modo dettagliato la normativa e la giurisprudenza aggiornate al novembre 2025, esamineremo i principali vizi che rendono nullo o inefficace l’atto, descriveremo la procedura da seguire per far valere i propri diritti e presenteremo gli strumenti alternativi (piani di rientro, definizioni agevolate, accordi di ristrutturazione). Il taglio è pratico e orientato al debitore, per fornire un supporto concreto a chi si trova sotto esecuzione.

Chi siamo: l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. È riconosciuto per la sua competenza nel diritto bancario e tributario, è gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In qualità di cassazionista, affianca i clienti nei ricorsi in Corte di cassazione, ma segue anche le fasi stragiudiziali e le trattative con le agenzie di riscossione.

Lo studio dell’Avv. Monardo offre assistenza personalizzata in materia di pignoramenti presso terzi, analizzando l’atto ricevuto, verificando i vizi di notifica o di contenuto, predisponendo ricorsi per l’opposizione agli atti esecutivi e cercando soluzioni stragiudiziali come piani di rientro o transazioni. Il nostro approccio è orientato alla tutela del debitore o del contribuente: valutiamo attentamente la legittimità dell’azione esecutiva, proponiamo sospensioni del pignoramento quando sussistono irregolarità e favoriamo la ricerca di accordi sostenibili.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La forma del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.)

Il pignoramento presso terzi è disciplinato dagli artt. 543 e ss. del codice di procedura civile. L’atto deve essere notificato al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e ss. Deve contenere l’ingiunzione al debitore prevista dall’art. 492 c.p.c. e indicare:

  1. il credito per il quale si procede, il titolo esecutivo e il precetto;
  2. una descrizione almeno generica delle cose o delle somme dovute dal terzo al debitore e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  3. la dichiarazione di residenza o l’indirizzo PEC del creditore procedente;
  4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione .

L’ufficiale giudiziario, eseguite le notifiche, consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve iscrivere a ruolo il processo depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna; la conformità è attestata dall’avvocato . Il mancato deposito entro il termine comporta l’inefficacia del pignoramento .

La riforma Cartabia e il D.Lgs. 164/2024 hanno introdotto (art. 543, quinto comma) l’obbligo per il creditore di notificare al terzo (e dal 2022 nuovamente anche al debitore, come precisato dalla Circolare del Ministero della Giustizia) l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con il numero di ruolo della procedura e di depositare tale avviso nel fascicolo. La mancata notifica o il mancato deposito determinano l’inefficacia del pignoramento; se il pignoramento riguarda più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti del terzo cui l’avviso non è stato notificato . In ogni caso, se l’avviso non è notificato, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto . La circolare UNEP del 5 dicembre 2022 (Ministero della Giustizia) ribadisce che l’avviso deve essere notificato al debitore e al terzo; la mancata notifica o il mancato deposito determinano l’inefficacia del pignoramento . Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo per i terzi nei confronti dei quali l’avviso non è stato notificato .

La norma prevede anche che il creditore, se riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, deve comunicarlo immediatamente al debitore e al terzo: in tal caso l’obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione . Questa disposizione tutela il debitore evitando la persistenza del vincolo quando il credito è già stato soddisfatto.

Il secondo comma dell’art. 543 chiarisce che l’atto di pignoramento deve contenere l’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492. Questa ingiunzione è un elemento essenziale, perché impedisce al debitore di disporre dei beni pignorati e rende inefficaci gli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento . La sua mancanza comporta l’inesistenza del pignoramento . Anche la mancata indicazione delle cose o somme dovute dal terzo rende l’atto inidoneo al raggiungimento dello scopo e quindi nullo .

2. La forma generale del pignoramento (art. 492 c.p.c.)

L’art. 492 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento in generale, stabilisce che il pignoramento consiste in un’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto che possa sottrarre i beni indicati. L’atto deve altresì contenere l’invito al debitore a eleggere un domicilio digitale o dichiarare la propria residenza presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione; in mancanza, le successive notificazioni avverranno in cancelleria . Il secondo comma, modificato nel 2016 e ulteriormente integrato nel 2021, prevede che la mancanza di questo avviso non determina nullità ma solo irregolarità, sanabile. Tuttavia i vizi che comportano la nullità assoluta o l’inesistenza del pignoramento sono rilevabili anche d’ufficio dal giudice . Tali vizi comprendono la mancanza dell’ingiunzione, l’assenza di un titolo esecutivo, l’atto redatto da soggetto non competente o la notifica nulla o inesistente.

3. Il pignoramento speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973

Per le espropriazioni esattoriali, l’agente della riscossione può procedere a un pignoramento diretto dei crediti ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. L’atto può contenere un ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, nel termine di sessanta giorni per le somme il cui diritto è maturato prima della notifica e alle rispettive scadenze per le somme future . Il termine di sessanta giorni rappresenta il limite entro cui il terzo deve versare le somme, anche se non sono immediatamente esigibili; per i crediti maturati dopo la notifica, l’ordine opera alle scadenze previste . L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati alle funzioni di ufficiale della riscossione e riporta l’indicazione a stampa dell’agente .

Il pignoramento speciale ha natura di atto esecutivo di parte. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26519/2017, ha chiarito che l’atto predisposto dall’agente della riscossione non gode di fede pubblica e deve contenere l’indicazione del credito con riferimento alle cartelle di pagamento. Nel procedimento esecutivo esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del titolo sono la cartella di pagamento e l’eventuale avviso di mora; pertanto l’atto di pignoramento deve almeno richiamare tali atti . Se il pignoramento indica solo genericamente l’importo senza riferimenti alle cartelle, è nullo. La Cassazione ha sottolineato che l’attestazione del funzionario che allega l’elenco delle cartelle non ha valore di atto pubblico; il pignoramento esattoriale mantiene natura di atto processuale di parte e non può godere della fede privilegiata prevista per gli atti pubblici . Il principio di diritto enunciato è che la violazione dell’art. 72‑bis, per mancanza della specificazione del credito, determina la nullità dell’atto .

4. Obbligo di notificare l’avviso di iscrizione a ruolo e regime di inefficacia

Uno dei principali vizi che conduce all’inefficacia del pignoramento è la mancata notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e il mancato deposito nel fascicolo. La riforma Cartabia (art. 1, comma 32, L. 206/2021) ha introdotto l’obbligo di notificare l’avviso entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. La circolare UNEP del 2022, emanata dal Ministero della Giustizia, ha chiarito che l’avviso deve essere notificato tanto al debitore quanto al terzo, contrariamente a un primo orientamento che sembrava limitare l’obbligo al solo terzo . La mancata notifica o il mancato deposito dell’avviso comportano l’inefficacia del pignoramento; se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia riguarda solo i terzi cui non è stato notificato l’avviso .

Le pronunce dei tribunali di merito hanno affermato il carattere perentorio del termine: il terzo non deve attendere oltre la data indicata nell’atto di citazione per ricevere l’avviso. In particolare, il Tribunale di Napoli Nord ha precisato che l’avviso di iscrizione deve essere notificato entro e non oltre la data dell’udienza indicata nell’atto; il termine è perentorio e la notifica tardiva non può essere sanata. La massima evidenzia che non opera il principio della scissione degli effetti della notifica; il terzo deve poter liberare le somme se il creditore non coltiva diligentemente la procedura . È irrilevante che l’udienza venga rinviata: l’avviso deve comunque essere notificato entro la data originaria .

Un ulteriore profilo riguarda il deposito nel fascicolo dell’esecuzione: l’avviso notificato deve essere tempestivamente depositato, altrimenti il pignoramento diviene inefficace. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29422/2024, ha affermato che quando un pignoramento viene eseguito con un unico atto nei confronti di più terzi, esso costituisce una pluralità di pignoramenti autonomi. Di conseguenza, l’inefficacia dovuta alla mancata notificazione o al mancato deposito dell’avviso si produce solo nei confronti del terzo interessato. La Corte ha precisato che ciascun terzo è obbligato alla custodia delle somme nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà; la mancata notifica dell’avviso incide solo sul rapporto con quel terzo . Tale principio tutela i diritti del creditore senza imporre la ripetizione dell’intera procedura nei confronti degli altri terzi.

5. Iscrizione a ruolo e deposito di copie conformi

Oltre alla notifica dell’avviso, il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto entro il termine perentorio di trenta giorni (quindici giorni nelle esecuzioni immobiliari ex art. 557). La riforma Cartabia ha introdotto l’espressa previsione che il deposito tardivo o l’assenza dell’attestazione di conformità comportano l’inefficacia del pignoramento . La Corte di cassazione, con la sentenza 27 ottobre 2025 n. 28513, ha risolto il contrasto giurisprudenziale: l’iscrizione a ruolo deve essere effettuata nel termine previsto depositando copie attestate conformi agli originali; il deposito tardivo di copie conformi o il deposito di copie non conformi sono cause di inefficacia. Non è ammesso sanare l’irregolarità depositando in seguito l’attestazione mancante .

Nel caso esaminato, il giudice dell’esecuzione aveva rilevato d’ufficio che il creditore aveva depositato copie prive di attestazione di conformità e aveva dichiarato l’estinzione del processo. La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo; non è suscettibile di sanatoria il deposito di copie non attestate conformi oltre il termine, neppure mediante deposito tardivo delle attestazioni mancanti” . La ratio è garantire la certezza dei presupposti dell’azione esecutiva e la celerità del procedimento .

6. Notifica del pignoramento e inesistenza dell’atto

Altro vizio radicale è la mancata notifica dell’atto di pignoramento al debitore. La Cassazione, con sentenza n. 32804/2023, ha stabilito che nel pignoramento presso terzi la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore non determina una semplice nullità ma l’inesistenza del pignoramento . Il vizio non può essere sanato dalla costituzione del debitore né dalla sua conoscenza della procedura . La Corte ha ribaltato la decisione del tribunale che aveva ritenuto sanata la nullità per effetto della partecipazione del debitore: ha chiarito che l’atto di pignoramento è l’atto iniziale del processo esecutivo e la mancanza di notifica al debitore comporta la mancanza stessa dell’atto . Conseguentemente il processo non si instaura e tutti gli atti successivi (ordinanza di assegnazione, eventuale vendita) sono nulli. Questa pronuncia rafforza l’attenzione dei debitori e dei loro difensori sulla regolarità della notifica: se l’atto non è giunto o è stato restituito perché il debitore era sconosciuto all’indirizzo, l’esecuzione è inesistente e può essere annullata.

7. Altri vizi del pignoramento: oggetto, indicazione del credito e custodia

Oltre ai vizi già esaminati, la giurisprudenza ha individuato altri casi di nullità o inefficacia del pignoramento presso terzi:

  • Indicazione delle somme o delle cose pignorate: l’art. 543 richiede che l’atto contenga l’indicazione, almeno generica, delle somme dovute dal terzo; la mancanza di tale indicazione rende l’atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo e quindi nullo .
  • Descrizione dei beni immobili: per il pignoramento immobiliare, la Corte ha ritenuto nullo l’atto che non individua con precisione i beni ma può sanare la nullità se la nota di trascrizione integra i dati mancanti (principio di conservazione degli atti). Anche nel pignoramento presso terzi la descrizione generica dei crediti può essere integrata dalla dichiarazione del terzo all’udienza, ma l’atto deve permettere al terzo di comprendere che cosa non può pagare.
  • Obblighi del terzo: ai sensi dell’art. 546 c.p.c., il terzo è custode delle somme o beni pignorati e non può pagare al debitore o ad altri senza ordine del giudice. Se paga indebitamente o non rende la dichiarazione di quantità, può essere condannato al pagamento del credito.
  • Pignoramento plurimo: nel caso di pignoramento con unico atto verso più terzi, la Cassazione ha precisato che si realizza un concorso di plurimi pignoramenti autonomi; ciascun terzo risponde indipendentemente dagli altri e gli effetti sono autonomi . L’inefficacia per mancata notifica dell’avviso riguarda solo il terzo inadempiente .
  • Pignoramento esattoriale con conto corrente vuoto: la Cassazione ha stabilito che, nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis, se il conto è vuoto al momento della notifica, l’agente della riscossione può trattenere le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica; ciò non attiene alla nullità dell’atto ma dimostra la pervasività del vincolo.

8. Riassunto degli articoli di riferimento

Per praticità riassumiamo le norme più rilevanti in una tabella (i testi integrali sono disponibili nelle fonti citate):

NormaContenuto essenzialeConseguenze della violazione
Art. 492 c.p.c.Il pignoramento consiste in un’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da atti che sottraggono i beni; deve indicare il credito e invitare il debitore a eleggere domicilioLa mancanza dell’ingiunzione comporta l’inesistenza del pignoramento ; l’assenza dell’invito a eleggere domicilio è mera irregolarità.
Art. 543 c.p.c.Forma del pignoramento presso terzi: deve contenere l’ingiunzione, l’indicazione del credito, dei beni e dell’indirizzo PEC; obbligo di depositare copie conformi e di notificare l’avviso di iscrizione a ruoloIl mancato deposito delle copie conformi entro 30 giorni o la mancata notifica dell’avviso comportano l’inefficacia del pignoramento ; la mancata ingiunzione comporta l’inesistenza .
Art. 546 c.p.c.Il terzo diventa custode delle somme o beni pignorati e deve dichiarare entro 10 giorni di quali somme è debitore; la mancata dichiarazione comporta l’ingiunzione di pagamentoSe il terzo paga indebitamente, può essere condannato al pagamento del credito; il mancato adempimento dell’ordine di pagamento esattoriale comporta responsabilità.
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento esattoriale diretto: l’atto può contenere l’ordine al terzo di pagare entro 60 giorni per i crediti maturati prima della notifica e alle scadenze per le somme futureLa mancanza di indicazione del credito (cartelle) rende nullo il pignoramento ; l’atto non gode di fede pubblica .
D.Lgs. 164/2024, art. 3 c. 7Introduce l’obbligo di depositare copie conformi “a pena di inefficacia” e di notificare l’avviso al terzo; precisa che l’inefficacia si produce solo per i terzi privi dell’avvisoIl deposito tardivo o il deposito di copie non conformi non sono sanabili ; la mancata notifica dell’avviso non può essere supplita dalla conoscenza di fatto .

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica del pignoramento

In questa sezione descriviamo la procedura espropriativa dal punto di vista del debitore, indicando termini, scadenze e diritti. Nonostante il linguaggio tecnico, manteniamo un taglio divulgativo per consentire a imprenditori, professionisti e privati di comprendere e gestire le scadenze.

1. Notifica dell’atto di pignoramento

La procedura inizia con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo e al debitore. L’atto deve contenere gli elementi previsti dall’art. 543, compresa l’ingiunzione al debitore. Se l’atto non viene notificato al debitore o se la notifica è inesistente (ad esempio perché l’indirizzo è errato e il plico viene restituito), l’esecuzione non si instaura e il pignoramento è inesistente . È quindi essenziale verificare la regolarità della notifica (luogo, modalità, firma dell’ufficiale giudiziario). Se la notifica è nulla ma non inesistente (ad esempio è stata eseguita da un ufficiale privo di delega), il vizio può essere sanato dalla costituzione del debitore; se invece manca completamente, l’esecuzione è radicalmente nulla e il debitore può richiedere l’annullamento.

2. Consegna dell’atto al creditore e iscrizione a ruolo

Dopo aver eseguito le notifiche, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’atto originale. Entro trenta giorni (quindici giorni nel pignoramento immobiliare) il creditore deve depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo con copie conformi dell’atto, del titolo e del precetto. L’avvocato attesta la conformità; se non lo fa o se le copie sono semplici, la Corte di cassazione ha chiarito che il deposito è inefficace . Il termine è perentorio e la violazione determina l’estinzione del processo esecutivo; la mancanza di un’istanza di assegnazione non è sanabile.

Il deposito serve a formare il fascicolo dell’esecuzione. Il cancelliere iscrive a ruolo la procedura e fissa l’udienza per l’audizione delle parti (di norma entro 45 giorni). La data dell’udienza deve essere indicata nell’atto di pignoramento; l’ordinanza di fissazione dell’udienza deve essere notificata a cura del creditore, contenendo l’invito al terzo a comparire e a rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 . Se il creditore non provvede alle notifiche o non deposita l’avviso di iscrizione, il pignoramento è inefficace e gli obblighi del terzo cessano alla data indicata nell’atto .

3. Notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo

Contestualmente o successivamente al deposito, il creditore deve notificare al terzo (e, secondo la circolare UNEP, anche al debitore) l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo contenente il numero di ruolo. L’avviso deve essere notificato entro la data dell’udienza di comparizione. La notifica può avvenire tramite PEC o mezzo tradizionale; la giurisprudenza ritiene che il termine sia perentorio e che la notifica tardiva non sia sanabile . La ratio è evitare che il terzo mantenga inutilmente le somme vincolate: se non riceve l’avviso, può considerarsi liberato alla data dell’udienza . Il creditore deve inoltre depositare l’avviso notificato nel fascicolo; il mancato deposito produce gli stessi effetti della mancata notifica .

4. La dichiarazione del terzo e l’audizione delle parti

Una volta che il pignoramento è iscritto a ruolo e l’avviso è stato notificato, il terzo è tenuto a rendere una dichiarazione di quantità: deve comunicare al creditore (entro dieci giorni dall’avviso o, se non c’è, entro la data dell’udienza) l’ammontare dei crediti o beni dovuti al debitore e se su tali crediti esistono vincoli o privilegi. La dichiarazione può essere trasmessa via PEC o raccomandata. Se il terzo non invia la dichiarazione, deve comparire all’udienza e renderla oralmente; in mancanza, i crediti si presumono non contestati ai fini dell’assegnazione .

All’udienza, il giudice dell’esecuzione ascolta le parti, verifica la regolarità della procedura, esamina la dichiarazione del terzo e può adottare provvedimenti. Se la dichiarazione è contestata, può disporre un giudizio di accertamento; se non è contestata o se il terzo non rende la dichiarazione, il giudice può emettere un’ordinanza di assegnazione che trasferisce al creditore le somme pignorate nei limiti del credito precettato. In alternativa, se il credito è contestato o vi sono altri creditori, può disporre la vendita di beni mobili o l’assegnazione con provvedimento successivo .

5. Pagamento e cessazione degli obblighi del terzo

Se, prima della scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo, il creditore riceve il pagamento, deve comunicarlo al debitore e al terzo; in questo caso l’obbligo del terzo cessa con la comunicazione . Se il terzo paga al debitore o ad altri senza ordine del giudice dopo la notifica del pignoramento, viola l’obbligo di custodia e può essere condannato a pagare l’intero credito in luogo del debitore (art. 546 c.p.c.).

Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, il terzo deve pagare entro 60 giorni per i crediti maturati prima della notifica e alle scadenze per i crediti futuri ; se non adempie, l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento ordinario, ma la responsabilità del terzo è limitata al periodo di 60 giorni (si pensi ai conti correnti: tutte le somme accreditate nei 60 giorni entrano nel vincolo). Il pignoramento esattoriale si perfeziona con la semplice notifica dell’atto; non richiede il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo, ma la Corte di cassazione ha precisato che, se manca l’indicazione delle cartelle, l’atto è nullo .

6. Tempi per l’opposizione

Il debitore può contestare il pignoramento tramite tre tipologie di opposizione:

  1. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: serve a contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (ad esempio perché il titolo esecutivo è nullo o perché il debito è prescritto). Va proposta entro venti giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento o, se successiva, entro l’udienza in cui viene disposta l’assegnazione.
  2. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: serve a denunciare vizi formali del pignoramento (mancata notifica, mancata ingiunzione, carenza di contenuto, assenza di avviso, deposito tardivo). Deve essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto. Per la mancata notifica dell’avviso, il termine decorre dalla data dell’udienza indicata nell’atto; per la mancata iscrizione a ruolo, dalla scadenza dei trenta giorni; per la mancata notifica del pignoramento, il termine è indefinito perché l’atto è inesistente e può essere rilevato in ogni momento.
  3. Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.: è proposta da chi rivendica la proprietà dei beni pignorati (terzo proprietario) e non riguarda direttamente il debitore.

I ricorsi devono essere depositati presso il giudice dell’esecuzione con l’assistenza di un avvocato; in casi di contestazioni evidenti (inesistenza della notifica), l’opposizione può essere discussa già all’udienza.

Difese e strategie legali per annullare o sospendere il pignoramento

Esistono diverse strategie difensive per il debitore. Vediamole in dettaglio, tenendo conto della giurisprudenza recente.

1. Contestare la notifica e l’inesistenza dell’atto

Se l’atto di pignoramento non è stato notificato al debitore o la notifica è inesistente (atto restituito, indirizzo sbagliato, notificazione irregolare), il pignoramento è inesistente e tutta la procedura è nulla . In questo caso è possibile:

  • depositare un’istanza al giudice dell’esecuzione per far dichiarare l’inesistenza dell’atto e l’estinzione del processo; o
  • proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, deducendo la mancanza di notifica; la competenza è del tribunale del luogo dove si svolge l’esecuzione.

L’inosservanza di forme minori (notifica eseguita da soggetto non autorizzato o in orario non consentito) determina nullità sanabile; la costituzione del debitore in giudizio può ratificare la notifica. Tuttavia, quando l’atto non è mai giunto al destinatario, non può ritenersi sanata la nullità .

2. Eccepire l’inesistenza della ingiunzione al debitore

L’ingiunzione al debitore, prevista dall’art. 492 c.p.c., è fondamentale: indica al debitore che deve astenersi dal compiere atti dispositivi sui beni pignorati e lo avverte delle conseguenze in caso di violazione. La mancanza dell’ingiunzione determina l’inesistenza del pignoramento . Se l’atto di pignoramento non contiene l’ingiunzione o se l’ingiunzione è rivolta solo al terzo (come accaduto in alcune notifiche esattoriali), la procedura può essere annullata. L’opposizione in questo caso può essere sollevata anche d’ufficio dal giudice, perché l’inesistenza è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

3. Verificare il contenuto dell’atto e l’indicazione del credito

Il pignoramento deve contenere l’indicazione del credito per il quale si procede. Nel caso del pignoramento esattoriale, deve indicare le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora. La Cassazione ha stabilito che l’atto di Equitalia privo dell’elenco delle cartelle è nullo . Il debitore può quindi chiedere al giudice la nullità del pignoramento se l’atto indica solo genericamente l’importo (ad esempio “per tributi/entrate € 11.540,76”) e non allega le cartelle; l’atto predisposto dall’agente della riscossione non è un atto pubblico e non può godere di fede privilegiata .

Nel pignoramento ordinario, l’atto deve specificare almeno in modo generico le cose o somme dovute. Se non indica il tipo di credito (es. stipendio, TFR, canone), il debitore può sollevare eccezione di nullità per violazione dell’art. 543 c.p.c. È consigliabile che il difensore richieda di esibire l’atto originale per verificare se le somme sono indicate; in caso contrario, l’azione potrebbe essere contestata per carenza di causa.

4. Opporsi al mancato deposito delle copie conformi

Il creditore deve depositare copie attestate conformi degli atti entro il termine perentorio. La mancanza dell’attestazione o il deposito tardivo determinano l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo . Questa irregolarità non è sanabile neppure con la produzione tardiva degli originali; il principio di raggiungimento dello scopo non si applica perché la sanzione di inefficacia opera come preclusione processuale . Il debitore può verificare nel fascicolo dell’esecuzione se le copie depositate sono conformi e, se non lo sono, depositare un’istanza per far dichiarare l’inefficacia.

5. Contestare la mancata notifica o il mancato deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo

Come evidenziato, la mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza comporta l’inefficacia del pignoramento . Il debitore deve controllare se ha ricevuto l’avviso e se l’atto è stato depositato nel fascicolo. Se l’avviso non è stato notificato, i beni o le somme vincolate devono essere liberati alla data dell’udienza. È possibile sollevare l’eccezione tramite:

  • istanza al giudice dell’esecuzione per dichiarare l’inefficacia e ordinare lo svincolo;
  • opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 entro venti giorni dalla conoscenza; in questo caso la prova della mancata notifica può derivare dall’assenza di ricezione o dal fascicolo privo del deposito.

Il Tribunale di Napoli Nord ha ribadito che la notifica dell’avviso deve avvenire entro la data dell’udienza indicata nell’atto e che non opera il principio della scissione ; pertanto l’atto è inefficace anche se la notifica è stata eseguita qualche giorno prima dell’udienza effettiva ma dopo quella originaria.

6. Eccepire la pluralità di pignoramenti e gli effetti autonomi

Quando il creditore pignora i crediti del debitore verso più terzi con un unico atto, si realizzano più pignoramenti autonomi. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29422/2024, ha stabilito che l’inefficacia per mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo si produce solo nei confronti del terzo cui l’avviso non è stato notificato . Il debitore può quindi eccepire che l’avviso non è stato notificato al proprio datore di lavoro ma solo alla banca o viceversa; l’atto rimane efficace nei confronti dell’altro terzo. Questa distinzione è utile quando l’importo precettato è eccessivo rispetto al credito: si può chiedere al giudice di ridurre il vincolo per evitare l’ultrasatisfattività.

7. Sospendere il pignoramento e ricercare soluzioni transattive

Durante l’opposizione agli atti esecutivi, è possibile chiedere al giudice della cognizione la sospensione dell’esecuzione, soprattutto quando il pignoramento appare manifestamente nullo o inefficace. La sospensione può essere concessa se ricorrono gravi motivi e se il debitore presta idonea cauzione. Nel caso di pignoramento esattoriale, è spesso possibile negoziare con l’agente della riscossione un piano di rientro o aderire a definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle) che sospendono la procedura.

Il nostro studio assiste i debitori nella predisposizione di ricorsi in opposizione e nella negoziazione di piani di pagamento con le agenzie di riscossione. Valutiamo se il credito può essere stralciato o dilazionato, se vi sono somme già prescritte o se il debito può essere oggetto di transazione fiscale. L’assistenza professionale è fondamentale perché i termini sono molto stretti e il rischio di perdere i propri beni è elevato.

8. Altri strumenti di difesa: conversione del pignoramento e terzo proprietario

Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo una somma di denaro pari al debito più spese. La conversione consente di sostituire i beni pignorati con una cauzione e liberare immediatamente il vincolo. È una soluzione utile quando si dispone di liquidità o si può reperire una garanzia (fideiussione) e si vuole evitare l’assegnazione.

Se il debitore ritiene che i beni pignorati appartengano a un terzo, quest’ultimo può proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c. Ad esempio, se viene pignorato un conto cointestato con un familiare, il co-intestatario può dimostrare di avere la proprietà esclusiva di parte del saldo e chiedere la liberazione. La Corte di cassazione, con varie pronunce, ha riconosciuto che nei conti cointestati si presume la comunione in quote uguali salvo prova contraria; l’opposizione di terzo consente di accertare la titolarità.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di composizione della crisi

Il pignoramento presso terzi non è l’unica soluzione per recuperare i debiti; esistono diversi strumenti che permettono di ridurre o estinguere il debito con il Fisco o con altri creditori e di evitare l’espropriazione. Qui elenchiamo i principali strumenti alternativi, molti dei quali sono di competenza dello studio dell’Avv. Monardo.

1. Rottamazioni e stralci delle cartelle

Le rottamazioni delle cartelle sono misure straordinarie introdotte dal legislatore per consentire ai contribuenti di definire i debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione pagando solo l’imposta senza interessi di mora e sanzioni. Le edizioni più recenti, come la “rottamazione quater” introdotta dalla legge di bilancio 2023, permettono il pagamento in 18 rate in cinque anni e sospendono le procedure esecutive in corso. Per aderire, è necessario presentare domanda entro i termini stabiliti (di solito 30 aprile dell’anno di riferimento) e versare la prima rata. L’adesione comporta la sospensione di pignoramenti su stipendi, pensioni e conti; se il contribuente non paga due rate consecutive, la procedura riprende.

A novembre 2025 sono allo studio nuove definizioni agevolate per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. È importante monitorare le normative e consultare un professionista per presentare la domanda nei termini. Lo studio dell’Avv. Monardo offre consulenza sulla rottamazione, verifica i carichi inclusi e segue l’iter fino alla concessione.

2. Transazioni fiscali e accordi di ristrutturazione

Nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti) è prevista la transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Consente di ridurre sanzioni e interessi e di dilazionare il debito. Gli imprenditori in difficoltà possono proporre un piano attestato contenente le modalità di pagamento; se l’Agenzia approva, il tribunale omologa l’accordo e sospende le azioni esecutive, inclusi i pignoramenti. È uno strumento complesso che richiede la redazione di un piano industriale e la nomina di un attestatore; tuttavia consente di preservare l’attività e proteggere i beni da azioni aggressive.

Anche fuori dalle procedure concorsuali è possibile stipulare un accordo di ristrutturazione con i creditori (banche, fornitori). Prevede la sospensione delle esecuzioni e la prosecuzione dell’attività. L’accordo deve essere concluso con un numero di creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti e deve essere asseverato da un professionista; il tribunale omologa l’accordo e le azioni esecutive vengono sospese.

3. Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi)

Per i privati, le micro-imprese e i professionisti che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie esistono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, assiste i debitori nell’elaborazione di:

  • Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche che hanno debiti derivanti da contratti di consumo, prestiti, mutui. Consente di proporre un piano di pagamento parziale in base al reddito disponibile, con falcidia dei debiti chirografari e sospensione delle esecuzioni. Il piano deve essere approvato dal giudice.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: è simile al piano ma richiede l’approvazione dei creditori. Consente di pagare una percentuale del debito e di ottenere l’esdebitazione a conclusione.
  • Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio e, dopo tre anni, l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). È adatta a chi non ha redditi sufficienti per proporre un piano.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta nel 2021, consente al debitore senza patrimonio né reddito di ottenere l’esdebitazione immediata, salvo sopravvenienze.

Queste procedure sospendono i pignoramenti in corso e consentono di gestire il debito in modo strutturato. Tuttavia richiedono l’assistenza di un OCC e un gestore; il nostro studio ricopre entrambi i ruoli e può guidare il debitore nel percorso.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori affrontano il pignoramento presso terzi senza una guida e commettono errori che pregiudicano la loro posizione. Di seguito evidenziamo gli errori più frequenti e forniamo consigli pratici.

  1. Ignorare l’atto di pignoramento: non leggere o non far analizzare l’atto può portare a perdere termini importanti. È fondamentale rivolgersi subito a un professionista per verificare la regolarità e valutare le difese.
  2. Non controllare la notifica: molti debitori non sanno se l’atto è stato notificato correttamente. Verifica l’indirizzo, le modalità (raccomandata, notifica in proprio, ufficiale giudiziario) e eventuali vizi. La mancanza di notifica è causa di inesistenza .
  3. Trascurare i termini per l’opposizione: l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza. Spesso i debitori scoprono il pignoramento quando la banca blocca il conto; da quel momento decorre il termine. È consigliabile agire subito.
  4. Non depositare l’avviso di iscrizione a ruolo (per i creditori): se sei creditore e non depositi l’avviso, il pignoramento diventa inefficace . Per il debitore, controllare che il creditore abbia rispettato l’obbligo è un buon modo per eccepire l’inefficacia.
  5. Pagare al debitore nonostante il pignoramento: i terzi (datori di lavoro, banche) spesso non comprendono l’obbligo di custodia e continuano a pagare al debitore, esponendosi a responsabilità. È necessario consultare un avvocato per evitare di dover pagare due volte.
  6. Confondere il pignoramento esattoriale con quello ordinario: l’art. 72‑bis prevede un ordine di pagamento al terzo entro 60 giorni ; la mancata indicazione delle cartelle rende l’atto nullo . Molti ignorano che l’atto può essere redatto da dipendenti dell’agente; tuttavia non gode di fede pubblica .
  7. Non considerare gli strumenti di definizione agevolata: numerosi debitori potrebbero aderire a rottamazioni o transazioni fiscali. Non informarsi su queste opportunità può portare a pagare importi più elevati e subire pignoramenti.

Consigli pratici:

  • Conserva sempre copia degli atti ricevuti e verifica le date di notifica.
  • Rivolgiti a un avvocato specializzato per analizzare l’atto; uno sguardo esperto può individuare vizi che sfuggirebbero ai non addetti.
  • Informa il terzo (banca, datore di lavoro) della situazione e suggerisci di verificare la regolarità dell’atto: se vi sono vizi, il terzo può liberarsi dal vincolo.
  • Se il pignoramento appare legittimo ma il debito è elevato, valuta soluzioni come la conversione, la rottamazione o i piani del consumatore.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è il pignoramento presso terzi? È l’atto con cui un creditore sottopone a espropriazione i crediti o beni del debitore che sono nelle mani di un terzo (ad esempio il datore di lavoro per lo stipendio, la banca per il conto corrente). Il terzo diventa custode delle somme e non può pagarle al debitore senza ordine del giudice.
  2. Qual è la differenza tra pignoramento presso terzi e pignoramento speciale ex art. 72‑bis? Il pignoramento presso terzi ordinario è disciplinato dagli artt. 543 e ss. Richiede la notifica dell’atto al terzo e al debitore, l’iscrizione a ruolo, l’udienza e l’ordinanza di assegnazione. Il pignoramento ex art. 72‑bis riguarda i crediti fiscali: l’agente della riscossione ordina al terzo di pagare entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle scadenze per quelli futuri . Non è necessario l’intervento del giudice e la procedura è più rapida, ma l’atto deve indicare le cartelle, altrimenti è nullo .
  3. Quando il pignoramento è nullo? È nullo quando manca l’indicazione del credito o quando l’atto non specifica le somme pignorate ; nel pignoramento esattoriale, quando non vengono indicate le cartelle di pagamento ; quando il pignoramento immobiliare non identifica correttamente il bene. La nullità può essere sanata se il vizio è formale e il debitore si costituisce.
  4. Quando il pignoramento è inesistente? È inesistente quando manca la notifica dell’atto al debitore o manca l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. . In questi casi non è necessaria l’opposizione entro venti giorni; il vizio può essere rilevato d’ufficio in ogni momento e la procedura è radicalmente nulla.
  5. Cos’è l’avviso di iscrizione a ruolo e perché è importante? È la comunicazione che il creditore deve notificare al terzo (e al debitore) entro la data dell’udienza per informarlo che la procedura è stata iscritta a ruolo e indicare il numero di ruolo. La mancata notifica o il mancato deposito determinano l’inefficacia del pignoramento .
  6. Entro quanto tempo va notificato l’avviso? Entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. Il Tribunale di Napoli Nord ha chiarito che il termine è perentorio e non può essere prorogato . La notifica tardiva non produce effetti e gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza .
  7. Cosa succede se il creditore non deposita le copie conformi? Se il creditore deposita copie non conformi agli originali o se omette l’attestazione di conformità, il pignoramento è inefficace e il processo esecutivo si estingue. Questo principio è stato affermato dalla Cassazione con sentenza n. 28513/2025 .
  8. Il deposito tardivo delle attestazioni può essere sanato? No. La Suprema Corte ha chiarito che il tardivo deposito delle attestazioni di conformità non può sanare il pignoramento: il termine è perentorio e il principio del raggiungimento dello scopo non si applica .
  9. Se il pignoramento riguarda più terzi con un unico atto, cosa succede se l’avviso non è notificato a tutti? Secondo la Cassazione, il pignoramento plurimo si considera una pluralità di pignoramenti autonomi. Pertanto l’inefficacia per mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo riguarda solo il terzo cui l’avviso non è stato notificato .
  10. Il pignoramento può colpire tutte le somme sul conto? Per i pignoramenti ordinari il terzo deve rispettare le soglie di impignorabilità (stipendi e pensioni fino al quinto o un settimo a seconda dell’importo). Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, il terzo deve versare tutte le somme maturate nei 60 giorni successivi ; se il conto è vuoto al momento della notifica, le somme accreditate entro 60 giorni sono vincolate.
  11. Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore pignorato? No. Il pignoramento del quinto dello stipendio non costituisce motivo legittimo di licenziamento; la normativa tutela il lavoratore. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere la quota indicata dal giudice e versarla al creditore.
  12. È possibile accordarsi con il creditore per evitare il pignoramento? Sì. Molte banche o finanziarie preferiscono ricevere un piano di rientro piuttosto che avviare l’esecuzione. È consigliabile avviare una trattativa assistiti da un avvocato, valutando la sostenibilità delle rate e la possibilità di sospendere la procedura.
  13. Cosa succede se il terzo non rende la dichiarazione di quantità? Se il terzo non rende la dichiarazione entro dieci giorni e non si presenta all’udienza, il credito pignorato o il possesso delle cose si considerano non contestati ai fini del procedimento . Il giudice può emettere l’ordinanza di assegnazione sulla base delle indicazioni del creditore. Il terzo che omette la dichiarazione e successivamente non paga può essere condannato a pagare direttamente al creditore.
  14. Posso chiedere la conversione del pignoramento presso terzi? Sì. Ai sensi dell’art. 495 c.p.c. il debitore può chiedere al giudice di sostituire i beni o crediti pignorati con una somma di denaro pari all’importo dovuto. Occorre depositare l’istanza prima dell’assegnazione e versare almeno un quinto del debito; il giudice fissa le rate per il pagamento del resto.
  15. Che differenza c’è tra opposizione ex art. 615 e ex art. 617? L’opposizione ex art. 615 riguarda l’esistenza stessa del titolo o del diritto del creditore (ad esempio la prescrizione); si propone davanti allo stesso giudice dell’esecuzione e può sospendere l’esecuzione. L’opposizione ex art. 617 riguarda i vizi formali del pignoramento (notifica, contenuto, termini); deve essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto.
  16. Il pignoramento può essere annullato dopo l’ordinanza di assegnazione? È più difficile ma non impossibile. Se emergono vizi di inesistenza (ad esempio la notifica al debitore era inesistente), l’ordinanza può essere annullata anche dopo l’esecuzione perché il procedimento non si era validamente instaurato. Se il vizio è sanabile, l’ordinanza potrebbe essere valida.
  17. Come funziona la rottamazione delle cartelle in presenza di un pignoramento? Se il debitore aderisce alla rottamazione e versa la prima rata, l’Agenzia delle Entrate Riscossione sospende le procedure esecutive. Il pignoramento presso terzi viene sospeso e il terzo può cessare di trattenere le somme. Se il debitore salta due rate, la procedura riprende.
  18. Cosa succede se il terzo è un lavoratore autonomo che deve pagare una fattura? Il pignoramento presso terzi può colpire anche i crediti professionali o commerciali. Il committente che riceve il pignoramento deve sospendere il pagamento fino all’ordine del giudice. Se paga senza autorizzazione, può essere condannato a pagare nuovamente.
  19. Il pignoramento può coinvolgere un conto cointestato? Sì. Il conto cointestato è pignorabile fino al 50 % del saldo salvo prova contraria. Il co-intestatario può proporre opposizione di terzo per dimostrare che parte delle somme sono di sua esclusiva proprietà e chiedere lo svincolo.
  20. Quanto tempo dura il pignoramento presso terzi? La procedura può durare diversi mesi. Dopo la notifica, il credito rimane vincolato fino all’ordinanza di assegnazione. Se il creditore non deposita l’istanza di assegnazione entro un anno, il pignoramento perde efficacia. Inoltre, se non viene notificato l’avviso di iscrizione a ruolo, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza .

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Pignoramento dello stipendio con notifica irregolare

Marco riceve un avviso dal suo datore di lavoro secondo cui il tribunale ha disposto il pignoramento di un quinto del suo stipendio netto di € 1 800 al mese per un debito di € 9 000 verso una banca. Verificando l’atto di pignoramento, l’avvocato nota che non è stato notificato a Marco ma solo al datore di lavoro. La busta con il pignoramento è stata restituita all’ufficiale giudiziario perché “destinatario sconosciuto”. Secondo la Cassazione, la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore non produce una semplice nullità ma l’inesistenza della procedura . In questo caso l’avvocato deposita un’opposizione agli atti esecutivi rilevando l’inesistenza e chiede la sospensione dell’esecuzione. Il giudice accoglie l’opposizione, dichiara l’inesistenza del pignoramento e ordina la restituzione delle somme trattenute.

Esempio 2 – Pignoramento del conto corrente con deposito tardivo delle copie conformi

Lucia subisce il pignoramento del saldo del suo conto corrente di € 20 000 da parte di un creditore che vanta un decreto ingiuntivo di € 15 000. Il creditore notifica l’atto di pignoramento il 2 gennaio e riceve il verbale dall’ufficiale giudiziario il 5 gennaio. Tuttavia iscrive a ruolo il processo il 10 febbraio depositando copie semplici dell’atto e del titolo. All’udienza del 30 marzo, il giudice dell’esecuzione rileva d’ufficio che le copie non sono attestate conformi e dichiara l’inefficacia del pignoramento, estinguendo la procedura. La Cassazione ha precisato che l’iscrizione a ruolo deve essere effettuata entro trenta giorni depositando copie attestate conformi; il deposito di copie semplici equivale a mancato deposito e non è sanabile . Lucia ottiene così lo svincolo delle somme e può nuovamente disporre del conto.

Esempio 3 – Pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis

L’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica a Giorgio un atto di pignoramento ex art. 72‑bis per un debito fiscale di € 8 000. L’atto è indirizzato alla banca e ordina di pagare entro 60 giorni tutte le somme dovute a Giorgio fino a concorrenza del debito . L’atto non contiene l’elenco delle cartelle; indica solo l’importo complessivo. L’avvocato di Giorgio propone opposizione ex art. 617, eccependo la nullità dell’atto per mancanza dell’indicazione delle cartelle. La Cassazione ha stabilito che il pignoramento esattoriale deve richiamare le cartelle e non gode di fede pubblica . Il giudice accoglie il ricorso, annulla il pignoramento e ordina all’agenzia di procedere a una nuova notifica conforme alla legge.

Esempio 4 – Pignoramento verso più terzi con avviso non notificato a uno di essi

Una società creditrice pignora contemporaneamente le somme dovute al debitore da tre committenti diversi per un totale di € 30 000. Notifica l’avviso di iscrizione a ruolo solo a due dei tre committenti. Il terzo committente, non avendo ricevuto l’avviso, continua a pagare il debitore. Il creditore agisce contro di lui per ottenere le somme. La Cassazione, con ordinanza n. 29422/2024, ha stabilito che in caso di pignoramento plurimo l’avviso deve essere notificato a ciascun terzo; l’inefficacia si produce solo nei confronti del terzo che non l’ha ricevuto . Il committente che non ha ricevuto l’avviso può quindi opporsi e dimostrare di non essere tenuto; il credito nei confronti degli altri due terzi rimane efficace.

Esempio 5 – Piano del consumatore per evitare il pignoramento

Francesca, impiegata con uno stipendio di € 2 000 mensili, ha accumulato debiti per € 60 000 tra prestiti personali e carte di credito. Tre creditori avviano pignoramenti sul suo stipendio. Francesca si rivolge all’OCC gestito dallo studio dell’Avv. Monardo e propone un piano del consumatore con pagamento del 40 % dei debiti in cinque anni utilizzando il suo stipendio e un piccolo patrimonio. Il giudice omologa il piano, sospende i pignoramenti e ordina ai creditori di attenersi al piano. Dopo cinque anni Francesca ottiene l’esdebitazione per il restante 60 %.

Conclusione

Il pignoramento presso terzi è una procedura efficace per il creditore ma può essere annullato o sospeso quando non rispetta i rigorosi requisiti di legge. La normativa vigente impone al creditore di notificare l’atto al debitore e al terzo, di contenere l’ingiunzione e l’indicazione del credito, di depositare copie conformi entro trenta giorni e di notificare l’avviso di iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza . La giurisprudenza recente della Corte di cassazione ha ribadito che la mancanza di notifica al debitore comporta l’inesistenza del pignoramento , mentre il mancato deposito o la mancata attestazione di conformità delle copie determinano l’inefficacia e l’estinzione della procedura . Inoltre, il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis deve indicare le cartelle di pagamento e non gode di fede pubblica .

Per il debitore è fondamentale agire tempestivamente: verificare la regolarità dell’atto, controllare le notifiche, contestare i vizi mediante opposizioni e valutare strumenti alternativi come rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. I termini sono brevi e l’inerzia può comportare la perdita di somme vitali. Affidarsi a un professionista specializzato permette di individuare i profili di nullità o inefficacia e di proteggere il proprio patrimonio.

Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare il tuo caso, predisporre ricorsi, sospendere pignoramenti, negoziare piani di rientro e assisterti nelle procedure di sovraindebitamento. La nostra esperienza ci consente di individuare rapidamente le soluzioni più adatte e di guidarti passo dopo passo verso una risoluzione. Non lasciare che il pignoramento distrugga la tua serenità: agisci ora.

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