Avviso Di Accertamento Esecutivo Per Affitti Non Dichiarati: Difesa Legale

Introduzione

Gestire un immobile in locazione senza rispettare le regole fiscali è una prassi ancora diffusa, ma oggi comporta rischi elevatissimi. Dal 2010 l’avviso di accertamento esecutivo ha trasformato il tradizionale avviso fiscale in un titolo immediatamente esecutivo: ricevuto l’atto, il contribuente ha solo 60 giorni per pagare o impugnare, altrimenti l’amministrazione può procedere direttamente a pignoramenti, fermi e ipoteche senza emettere la cartella . Nel 2026 questa procedura viene applicata sempre più spesso anche per affitti non dichiarati o locazioni brevi non registrate, grazie a banche dati integrate e controlli incrociati tra Anagrafe immobiliare, Catasto e flussi finanziari .

L’urgenza deriva anche dall’inasprimento delle sanzioni: l’omessa registrazione del contratto entro 30 giorni ne determina la nullità e l’inopponibilità ai terzi ; l’imposta di registro per l’intera durata del contratto diventa immediatamente esigibile con sanzioni dal 120 % al 240 % (o addirittura 400 % se il canone dichiarato è inferiore) . L’Agenzia delle Entrate può inoltre recuperare i redditi fondiari non dichiarati emettendo avvisi di accertamento fino al quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omissione) . Le stesse dichiarazioni degli inquilini, raccolte in fase di verifica, pur non essendo prove testimoniali, costituiscono indizi qualificati .

In questo scenario complesso è determinante agire tempestivamente e scegliere la strategia più idonea. Lo Studio legale Monardo affianca il contribuente in tutte le fasi del procedimento:

  • Analisi dell’avviso per individuare vizi formali e motivi di nullità;
  • Ricorsi e domande di sospensione per bloccare subito la riscossione;
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate per concordare rateazioni fino a 120 rate o definizioni agevolate;
  • Piani di rientro e procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio e esdebitazione);
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali per contestare la pretesa o per ottenere l’annullamento del debito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti di diritto bancario e tributario, è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo staff multidisciplinare offre assistenza personalizzata e tempestiva in tutta Italia.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Obbligo di registrazione e nullità delle locazioni non dichiarate

L’obbligo di registrare i contratti di locazione entro 30 giorni dalla stipula è stato introdotto dall’art. 1, comma 346, della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005). La mancata registrazione provoca la nullità del contratto e l’inopponibilità ai terzi .

In base all’art. 13 della Legge 431/1998, che regola le locazioni abitative, le clausole che fissano un canone superiore a quello indicato nel contratto scritto e registrato sono nulle; il locatore deve comunicare all’inquilino l’avvenuta registrazione e l’inquilino può agire entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile per ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso .

Il D.Lgs 23/2011, art. 3, aveva introdotto il cosiddetto canone legale: in assenza di registrazione, il canone veniva fissato in misura pari al triplo della rendita catastale annua e la durata del contratto era di tre anni più due. Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50/2014, ha dichiarato l’illegittimità dei commi 8 e 9 dell’articolo per eccesso di delega, stabilendo che l’inquilino può comunque chiedere la restituzione delle somme pagate in eccesso e la riduzione del canone ai valori minimi previsti dagli accordi territoriali . Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 18214/2015) hanno precisato che l’omessa registrazione non determina la nullità assoluta dell’intero contratto, ma rende inefficace la pattuizione del canone in nero e la durata; il contratto può essere ricondotto alla durata legale (4 + 4 o 3 + 2) e al canone concordato .

Le principali sanzioni previste sono:

  • Imposta di registro e sanzioni proporzionali: l’art. 69 del D.P.R. 131/1986 stabilisce che, se il contratto non è registrato, l’imposta dovuta per l’intera durata diventa immediatamente esigibile e si applica una sanzione amministrativa dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta. Quando il canone dichiarato è inferiore a quello effettivo, la sanzione varia dal 200 % al 400 % . Il nuovo Testo unico sulle sanzioni tributarie (Legge 173/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026) conferma che la base di calcolo è l’imposta dovuta per il primo anno di locazione .
  • Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei redditi: l’art. 5 del D.Lgs 471/1997 prevede sanzioni proporzionali dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa . Ai sensi del D.Lgs 472/1997, il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni con riduzione della sanzione (45 % se la registrazione avviene entro 30 giorni, 60 % oltre 30 giorni) .
  • Tempi di accertamento: l’art. 38 e 43 del D.P.R. 600/1973 permette all’Agenzia delle Entrate di accertare i redditi fondiari non dichiarati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o entro il settimo anno in caso di dichiarazione omessa .
  • Notifica della cartella: l’art. 25 del D.P.R. 602/1973 prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; se l’atto deriva da un controllo automatizzato il termine è il terzo anno, mentre per i controlli formali è il quarto anno .

La giurisprudenza ha consolidato alcuni principi importanti:

  • le somme versate in esecuzione di un contratto di locazione nullo possono essere ripetute come indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., ma il locatore può eccepire l’ingiustificato arricchimento per ottenere un’indennità limitata al reale impoverimento (Cassazione n. 32696/2024) ;
  • le dichiarazioni degli inquilini raccolte dalla Guardia di Finanza durante le verifiche, pur non costituendo prova testimoniale, sono idonee a costituire indizi qualificati ex art. 2729 c.c. se corroborate da altri elementi gravi e precisi (Cassazione n. 16223/2014 e 16322/2014) ;
  • l’inquilino può denunciare l’omissione di registrazione e chiedere la registrazione tardiva d’ufficio, ottenendo la piena validità del contratto (Cassazione n. 16089/2020) ;
  • la nullità del contratto per omessa registrazione non preclude il diritto dell’inquilino alla restituzione delle somme pagate oltre il canone legale (Cassazione n. 10498/2022) ;
  • messaggi digitali (WhatsApp, email) e altre prove informatiche sono utilizzabili per dimostrare un accordo di locazione in nero (Cassazione n. 18414/2023) ;
  • i contratti scritti ma non registrati possono essere “ricondotti a congruità” dal giudice: il canone va adeguato agli accordi territoriali e l’inquilino può recuperare le somme pagate in eccesso (Cassazione n. 15891/2025) .

1.2 Regime delle locazioni brevi e cedolare secca

Dal 2017 il regime delle locazioni brevi è disciplinato dall’art. 4 del D.L. 50/2017. La norma definisce “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, incluse le prestazioni accessorie (fornitura di biancheria, pulizia, utenze), stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa e conclusi anche tramite intermediari o portali online . Sui canoni percepiti si applica la cedolare secca con aliquota del 21 % o del 10 % per i contratti a canone concordato .

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 24/E del 12 ottobre 2017, ha precisato che il regime è riservato a locatori persone fisiche che non esercitano attività d’impresa e che gli intermediari devono trasmettere all’Agenzia i dati dei contratti e operare una ritenuta del 21 % sui canoni o corrispettivi incassati . La circolare chiarisce anche che nelle sublocazioni o concessioni in godimento l’imposta si applica al sublocatore o comodatario e che la cedolare secca non si applica alle locazioni in cui il locatore agisca nell’esercizio di impresa, arti o professioni .

Le modifiche introdotte dalla legge 178/2020 (commi 595–605) e, da ultimo, dalla legge di bilancio 199/2025, hanno ridotto il perimetro del regime. Dal periodo d’imposta 2026, la cedolare secca potrà essere applicata solo se l’operatore utilizza al massimo due unità immobiliari nel corso dell’anno; dal terzo immobile l’attività è considerata imprenditoriale con obbligo di partita IVA . Le aliquote restano al 21 % per il primo immobile e al 26 % per il secondo, mentre dal terzo scatta la tassazione ordinaria . Queste regole si applicano anche ai contratti conclusi tramite piattaforme online .

La Cassazione ha esaminato diverse controversie relative alla cedolare secca. Con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, la Corte ha stabilito che il locatore può optare per la cedolare secca anche se il conduttore conclude il contratto nell’esercizio della propria attività di impresa o professione; l’esclusione prevista dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs 23/2011 riguarda solo i locatori che agiscono come imprenditori . La Corte ha ribadito che la cedolare secca è riservata ai locatori persone fisiche e che l’aliquota del 21 % si applica sul canone pattuito . Sentenze successive (n. 12076 e 12079 del 2025) hanno confermato lo stesso principio per i contratti di foresteria stipulati con società .

1.3 L’avviso di accertamento esecutivo

L’avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall’art. 29 del D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni nella Legge 122/2010) e ha modificato profondamente il sistema della riscossione. La norma, rubricata “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, sostituisce il tradizionale binomio ruolo – cartella di pagamento con l’immediatezza esecutiva dell’avviso . L’avviso notificato contiene già l’intimazione a pagare e, decorsi 60 giorni dalla notifica, diventa esecutivo: trascorsi ulteriori 30 giorni senza pagamento, l’Agenzia trasmette il carico all’agente della riscossione per l’esecuzione forzata .

Gli effetti principali dell’atto sono:

  • Intimazione ad adempiere: l’avviso è valido anche come intimazione di pagamento, per cui non è necessaria la notifica della cartella ;
  • Esecutività automatica: l’atto diventa esecutivo decorso il termine di 60 giorni dalla notifica e l’agente della riscossione può procedere a pignoramenti, fermi, ipoteche e misure conservative ;
  • Trasmissione del credito: le somme richieste sono affidate in carico all’agente della riscossione dopo 60 + 30 giorni dalla notifica ;
  • Termine di decadenza: l’agente deve iniziare l’esecuzione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell’avviso (due anni in più rispetto alla data di esecutività) .

La procedura riguarda inizialmente le imposte sui redditi, IVA e IRAP, ma è stata estesa progressivamente ad altri tributi e alle entrate locali. La dottrina ha sottolineato che la riforma anticipa l’esecuzione forzata e riduce i tempi della riscossione . L’avviso può contenere anche le sanzioni collegate all’imposta accertata; tuttavia, in caso di ricorso, l’esecuzione delle sanzioni è sospesa nei limiti previsti dagli art. 15 del D.P.R. 602/1973 e 68 del D.Lgs 546/1992, che consentono il pagamento parziale in pendenza di giudizio .

1.4 Norme procedurali e tutele del contribuente

Il D.Lgs 546/1992 disciplina il processo tributario. L’art. 15 stabilisce che, quando si presenta ricorso avverso un avviso di accertamento, il contribuente deve versare un acconto pari a un terzo delle imposte in contestazione; l’art. 68 prevede che, dopo la sentenza di primo grado, sia dovuto il pagamento di due terzi delle imposte accertate, e il residuo all’esito del giudizio di secondo grado. Questo sistema serve a evitare che l’impugnazione dilatoria paralizzi la riscossione.

Nel processo tributario è vietata la prova testimoniale: il giudice si basa prevalentemente sui documenti . Tuttavia, la giurisprudenza ammette l’utilizzazione delle dichiarazioni raccolte dai verificatori come indizi qualificati .

Il D.P.R. 602/1973 regola la riscossione delle imposte. Oltre ai termini per la notifica della cartella (art. 25), contiene l’art. 15 sulla sospensione dell’esecuzione quando viene proposto ricorso e l’art. 30 sugli interessi di mora, che si applicano dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data del saldo .

Altre disposizioni rilevanti sono:

  • D.Lgs 472/1997, che disciplina il ravvedimento operoso e i procedimenti sanzionatori;
  • D.Lgs 472/1997, art. 16, che regola l’irrogazione delle sanzioni autonome;
  • D.P.R. 600/1973, art. 36-bis e 36-ter, che disciplinano i controlli automatizzati e formali;
  • Legge 122/2010, che ha convertito il D.L. 78/2010 e introdotto le prime modifiche alla disciplina dell’avviso esecutivo;
  • D.L. 70/2011 e D.L. 98/2011, che hanno integrato l’art. 29 prevedendo l’obbligo di affiancare l’intimazione ad adempiere e fissando i termini per l’esecuzione;
  • D.P.R. 131/1986 e D.Lgs 471/1997, già richiamati per le sanzioni sulla registrazione.

1.5 Principali pronunce giurisprudenziali

Oltre ai provvedimenti citati, negli ultimi anni la Cassazione si è pronunciata su molteplici aspetti degli affitti non dichiarati. Le pronunce più rilevanti includono:

PronunciaTema trattatoPrincipio chiaveAnno
Cass. 16223/2014 e 16322/2014Valore probatorio delle dichiarazioni di inquilini e terziLe dichiarazioni raccolte in fase di verifica, pur non essendo prove testimoniali, costituiscono indizi gravi e precisi; l’avviso di accertamento può essere fondato su tali dichiarazioni .2014
Cass. 10498/2022Restituzione dei canoni versatiL’omessa registrazione non preclude il diritto dell’inquilino a recuperare le somme pagate oltre il canone legale .2022
Cass. 16089/2020Registrazione tardiva d’ufficioL’inquilino può chiedere la registrazione tardiva e ottenere la validità del contratto .2020
Cass. 18414/2023Prova digitaleMessaggi digitali (WhatsApp, email) sono prove idonee a dimostrare l’esistenza di un accordo di locazione in nero .2023
Cass. 32696/2024Ripetizione dell’indebitoIl conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni pagati per un contratto nullo; il locatore può ottenere un’indennità solo per l’effettivo impoverimento subito .2024
Cass. 12395/2024Cedolare secca e conduttore imprenditoreIl locatore può optare per la cedolare secca anche se il conduttore esercita un’attività d’impresa; l’esclusione riguarda solo i locatori che agiscono come imprenditori .2024
Cass. 12076/2025 e 12079/2025Contratti di foresteriaConfermano il principio della sentenza 12395/2024: cedolare secca applicabile anche se il conduttore è un’impresa .2025
Cass. 15891/2025Ricondizione a congruitàI contratti scritti ma non registrati possono essere ricondotti dal giudice ai canoni minimi degli accordi territoriali; l’inquilino può recuperare la differenza .2025
Corte Cost. 50/2014Canone legaleDichiarata l’incostituzionalità dei commi 8 e 9 dell’art. 3 D.Lgs 23/2011; il canone legale non è applicabile .2014
Corte Cost. 186/2025Limitazioni agli affitti breviIl cambio di destinazione d’uso da residenziale a turistico non è elemento essenziale del diritto di proprietà; Regioni e Comuni possono quindi prevedere il rilascio di autorizzazioni e limitare gli affitti brevi per ragioni urbanistiche .2025

2. Procedura passo – passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo

Ricevere un avviso di accertamento esecutivo rappresenta un evento delicato. Il contribuente deve agire in modo puntuale per evitare l’esecuzione. Di seguito un percorso cronologico con i diritti e gli obblighi del contribuente.

2.1 Ricezione dell’avviso e lettura attenta dell’atto

L’avviso di accertamento esecutivo contiene tre elementi essenziali: (1) la determinazione dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi; (2) la motivazione dell’accertamento, con l’indicazione degli elementi su cui si basa (dichiarazioni di terzi, incroci di banche dati, controlli automatizzati); (3) l’intimazione a pagare entro 60 giorni. .

È fondamentale verificare:

  1. Validità della notifica: l’avviso deve essere notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R; errori nell’indirizzo, nella consegna a persona diversa dal destinatario o nella mancata comunicazione alla PEC possono determinare l’annullabilità.
  2. Sottoscrizione dell’atto: l’avviso deve essere firmato dal funzionario responsabile con firma digitale o autografa; la mancanza della firma costituisce motivo di nullità .
  3. Motivazione e allegati: la motivazione deve contenere gli elementi essenziali dell’accertamento; l’omessa indicazione delle prove, l’assenza di calcoli o la mancata allegazione degli atti richiamati comportano vizi sostanziali.
  4. Regime sanzionatorio applicato: occorre verificare se l’atto applica sanzioni proporzionate e se vi sono stati errori nel calcolo degli interessi o nella determinazione dell’imposta di registro.

2.2 Termini per pagare o ricorrere

Decorrono dalla data di notifica due termini fondamentali:

  1. 60 giorni per il pagamento volontario: se il contribuente non intende impugnare, può versare l’intero importo entro 60 giorni. Il pagamento evita l’applicazione di interessi di mora successivi e l’avvio della riscossione coattiva. In caso di contestazione, si può presentare istanza di autotutela per chiedere l’annullamento parziale o totale dell’atto in presenza di errori evidenti.
  2. 60 giorni per proporre ricorso: l’atto può essere impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni . Il ricorso deve contenere le ragioni di diritto e di fatto e la richiesta di annullamento. Contestualmente è possibile chiedere al giudice la sospensione cautelare degli effetti dell’avviso. La sospensione è concessa quando sussistono gravi motivi e il contribuente versa almeno un terzo delle imposte in contestazione ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 602/1973.

2.3 Effetti del ricorso e pagamenti in pendenza di giudizio

La proposizione del ricorso non blocca automaticamente la riscossione. Il regime previsto dagli art. 15 D.P.R. 602/1973 e 68 D.Lgs 546/1992 stabilisce che:

  • se si presenta ricorso, è dovuto un terzo delle imposte accertate; se il giudice di primo grado rigetta il ricorso, il contribuente deve pagare due terzi dell’imposta (sanzioni escluse). Solo all’esito del secondo grado è dovuto il saldo;
  • la riscossione delle sanzioni è sospesa fino alla decisione definitiva ;
  • gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e sono calcolati fino alla data del versamento .

La proposizione del ricorso consente di chiedere la sospensione cautelare innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria: il contribuente deve dimostrare il fumus boni iuris (presunzione di fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla riscossione immediata). In caso di accoglimento, l’esecuzione resta sospesa sino alla sentenza.

2.4 Intimazione ad adempiere e pignoramento

Se il contribuente non paga né presenta ricorso, decorsi 60 giorni dalla notifica l’avviso diventa esecutivo. Trascorsi ulteriori 30 giorni l’Agenzia trasmette il carico all’agente della riscossione, il quale può notificare un preavviso di fermo o intimazione ad adempiere: si tratta di una comunicazione che invita al pagamento entro 5 giorni prima di procedere al pignoramento【623209964553177†L73-L82】. La mancata risposta consente l’avvio dell’esecuzione forzata.

L’agente della riscossione deve promuovere l’azione esecutiva (pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell’avviso . Trascorso tale termine, l’esecuzione è improcedibile e l’avviso perde efficacia.

2.5 Accertamento con adesione e mediazione

Prima di avviare il contenzioso, il contribuente può valutare l’accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997). Questa procedura consente di definire la controversia in via amministrativa concordando con l’ufficio il tributo e le sanzioni, con una riduzione delle sanzioni a un terzo. La richiesta sospende i termini per impugnare e per pagare. Se l’accordo non viene raggiunto, il ricorso può essere presentato entro sessanta giorni dalla notifica del mancato accordo.

Per le controversie di valore non superiore a 50 000 euro (per atti notificati dal 2026), è obbligatoria la mediazione presso l’Agenzia delle Entrate; in tale sede l’ufficio può ridurre le sanzioni a un terzo dell’importo minimo previsto. La proposizione della mediazione sospende i termini di riscossione.

3. Difese e strategie legali

3.1 Motivazione dell’impugnazione

La difesa del contribuente può articolarsi su diversi profili:

  1. Vizi formali dell’atto: mancanza della firma del funzionario responsabile o della firma digitale; errori nell’indicazione dell’ufficio competente; notifica inesistente o tardiva; inesistenza della motivazione; mancata indicazione dei riferimenti normativi; violazione del contraddittorio preventivo (nei casi in cui è obbligatorio). L’invalidità può comportare l’annullamento totale dell’atto.
  2. Vizi sostanziali: erronea qualificazione giuridica dei redditi; errata determinazione del canone o delle imposte; applicazione di sanzioni non dovute; prescrizione o decadenza; duplicazione di tributi. È possibile dimostrare che i redditi percepiti non costituiscono redditi da locazione (es. comodati gratuiti); che il contratto è stato registrato tempestivamente; che i canoni sono stati dichiarati e tassati con cedolare secca o con il regime ordinario.
  3. Prove a favore del contribuente: documentazione bancaria attestante l’assenza di pagamenti o la restituzione di somme; contratti registrati; comunicazioni con l’inquilino che provano la gratuità; dichiarazioni di terzi (vicini, amministratori di condominio) che testimoniano l’uso dell’immobile; prove digitali (email, messaggi) che contraddicono gli accertamenti; perizie sulla rendita catastale.
  4. Eccezioni di illegittimità costituzionale: la Cassazione e la Corte costituzionale hanno sollevato dubbi sulla conformità di alcune disposizioni (es. canone legale) ai principi di proporzionalità e ragionevolezza . In casi particolari si può sollevare questione di legittimità dinanzi al giudice tributario.

3.2 Sospensione della riscossione

Quando l’atto viene impugnato, la riscossione può essere sospesa in tre modi:

  • Sospensione amministrativa (autotutela): se l’Agenzia riconosce l’errore, può annullare o sospendere l’avviso; questa soluzione è discrezionale e raramente accolta senza un fondato motivo.
  • Sospensione giudiziale: chi presenta ricorso può chiedere al giudice la sospensione cautelare dimostrando la fondatezza del ricorso e il danno grave e irreparabile. La sospensione dura fino alla decisione sul merito.
  • Sospensione ex art. 15 D.P.R. 602/1973: proponendo ricorso si paga un terzo delle imposte; il resto è sospeso fino all’esito del giudizio di primo e secondo grado .

3.3 Rateazione, definizione e rottamazioni

Il contribuente può richiedere alla Agenzia delle Entrate – Riscossione la rateazione del debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) se versa in temporanea difficoltà economica, oppure fino a 120 rate (10 anni) in caso di comprovata situazione di grave e comprovata difficoltà. Per importi fino a 60 000 euro la rateazione è concessa automaticamente; per importi superiori occorre presentare documentazione reddituale.

In presenza di definizioni agevolate introdotte dalle leggi di bilancio (ad esempio la c.d. “rottamazione quater” nel 2023 o altre definizioni future), il contribuente può estinguere i carichi versando il tributo senza interessi e sanzioni. Al 19 maggio 2026 la rottamazione quinquies è ancora in fase di pagamento per i contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: le rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026, e a seguire 54 rate bimestrali fino al 2035 . Tuttavia non è più possibile aderire alla definizione; occorre pertanto verificare se saranno previste nuove definizioni nei prossimi anni.

L’accertamento con adesione e la mediazione (v. § 2.5) costituiscono altre forme di definizione agevolata. L’accordo permette di ridurre le sanzioni a un terzo e può prevedere la rateizzazione dei versamenti.

3.4 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

Quando il contribuente non è in grado di pagare i debiti fiscali, è possibile ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs 14/2019). Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori; permette di proporre ai creditori un piano di rientro basato sul reddito futuro. Se omologato dal Tribunale, consente la riduzione delle somme e la falcidia dei debiti fiscali, previa adesione dell’Agenzia delle Entrate.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a professionisti, imprenditori minori e società agricole; prevede la votazione dei creditori e l’approvazione da parte del Tribunale. Anche in questo caso l’Erario può aderire con riduzioni significative.
  • Liquidazione del patrimonio: permette di liquidare i beni del debitore per pagare i creditori. Al termine della procedura il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti, a condizione che abbia agito con onestà e collaborazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal D.Lgs 14/2019, consente al debitore privo di patrimonio di ottenere la cancellazione dei debiti senza pagamenti, a condizione che sia meritevole e non abbia beneficiato di un’esdebitazione nei cinque anni precedenti.

Per le imprese in crisi, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi: una procedura volontaria assistita da un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) che aiuta l’imprenditore a concordare con i creditori soluzioni di ristrutturazione. La procedura può includere la richiesta di misure protettive e la rinegoziazione dei debiti fiscali.

3.5 Difese specifiche per gli affitti in nero

Quando l’avviso riguarda canoni di locazione non dichiarati o non registrati, la difesa può fondarsi su argomenti specifici:

  1. Nullità del contratto e riduzione del canone: si può eccepire che il contratto non registrato non è valido e chiedere l’applicazione del canone legale (triplo della rendita catastale) o la riconduzione ai valori minimi previsti dagli accordi territoriali. La Cassazione ha confermato che il giudice deve adeguare il canone e restituire le somme versate in eccesso .
  2. Indebito arricchimento: il locatore può opporsi sostenendo di aver subìto un impoverimento a causa del godimento dell’immobile; l’indennità riconosciuta non può superare il valore del danno subito .
  3. Prova dell’inesistenza del reddito: il contribuente può dimostrare che i pagamenti ricevuti non costituiscono canoni di locazione (ad esempio, perché si tratta di rimborso di spese condominiali o di prestiti); oppure che il presunto inquilino era un parente ospitato a titolo gratuito. Documenti bancari e dichiarazioni possono essere utilizzati come prova.
  4. Prescrizione e decadenza: verificare il rispetto dei termini di accertamento (5 anni o 7 anni) e dei termini di notifica (2 anni per la cartella); trascorsi i termini, l’accertamento è nullo .
  5. Cedolare secca: in caso di locazioni brevi regolari, si può dimostrare l’opzione per la cedolare secca al 21 % o al 26 % (per il secondo immobile); l’Agenzia talvolta contesta l’opzione quando il conduttore è un’azienda, ma la Cassazione ha chiarito che l’opzione spetta al locatore anche se il conduttore svolge attività d’impresa .
  6. Difesa dell’inquilino: l’inquilino che riceve un avviso per imposta di registro può chiedere la registrazione tardiva, la riduzione del canone e la restituzione delle somme. In caso di sfratto, può eccepire la nullità del contratto.

4. Strumenti alternativi

4.1 Ravvedimento operoso

Prima che l’Agenzia notifichi l’avviso, il contribuente può spontaneamente regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs 472/1997). Per la mancata registrazione del contratto, la sanzione base (120 % dell’imposta) si riduce al 45 % se il ravvedimento avviene entro 30 giorni, o al 60 % se avviene oltre 30 giorni . Occorre versare anche l’imposta dovuta e gli interessi legali.

4.2 Definizioni agevolate e rottamazioni

A seconda delle leggi di bilancio, il legislatore può introdurre definizioni agevolate (c.d. rottamazioni) che consentono di estinguere i carichi versando solo il tributo senza sanzioni e interessi. Nel 2026 le rate della rottamazione quinquies sono in corso di pagamento per chi ha aderito entro il 30 aprile 2026; le scadenze sono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 e successivamente rate bimestrali fino al 2035 . Non è però possibile presentare nuove domande, salvo eventuali futuri interventi legislativi.

In ogni caso è consigliabile verificare sempre l’esistenza di agevolazioni attive al momento dell’avviso, poiché potrebbero offrire un’alternativa conveniente alla contestazione.

4.3 Accertamento con adesione e mediazione

Come già illustrato, l’accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997) consente una definizione concordata con riduzione delle sanzioni. La mediazione tributaria è obbligatoria per le liti fino a 50 000 euro e offre la possibilità di trovare un accordo prima del giudizio. In entrambe le procedure l’assistenza di un avvocato e di un commercialista è fondamentale per valutare la convenienza dell’accordo e negoziare condizioni favorevoli.

4.4 Rateazione e piani di rientro

La rateazione presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER) consente di dilazionare i pagamenti. Le modalità principali sono:

Importo e situazioneNumero massimo di rateCondizioni
Debiti fino a 60 000 €Fino a 72 rate (6 anni)Concessa automaticamente su richiesta;
Debiti oltre 60 000 € con temporanea difficoltàFino a 72 rateOccorre attestare la situazione reddituale e patrimoniale;
Gravi difficoltà economiche (ISEE familiare inferiore a 20 000 € o riduzione del fatturato superiore al 30 %)Fino a 120 rate (10 anni)AER valuta la sostenibilità del piano;
Decadenza da una precedente rateazionePossibile nuova rateazione con pagamento di almeno la prima rata scaduta

Il contribuente può sempre richiedere la dilazione prima che il carico venga affidato all’agente della riscossione; dopo l’affidamento la domanda va presentata a AER.

4.5 Procedure concorsuali e strumenti per le imprese

Per le imprese e i professionisti in crisi, oltre alla composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021, esistono:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti tributari: art. 182-ter L.F., ora art. 63 del Codice della crisi. Consente di ridurre l’importo dei debiti fiscali e contributivi con il voto favorevole dell’Agenzia.
  • Transazione fiscale nel concordato preventivo: permette di proporre un concordato ai creditori con falcidia dei debiti fiscali.
  • Piano attestato di risanamento: art. 67 L.F., utile per evitare la dichiarazione di fallimento.

L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore, assiste le imprese nella predisposizione di questi strumenti, integrando le competenze legali e commerciali.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti sottovalutano la portata dell’avviso di accertamento esecutivo o si attivano in ritardo. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare l’avviso: non aprire o non leggere la PEC o la raccomandata può costare caro. Il termine di 60 giorni decorre dalla notifica, indipendentemente dalla lettura. Verifica regolarmente la PEC e la cassetta postale.
  2. Pagare immediatamente senza verificare: alcuni contribuenti si affrettano a pagare per paura del pignoramento, senza controllare la legittimità dell’atto. È bene valutare prima l’eventuale annullabilità e le possibilità di difesa.
  3. Presentare ricorsi improvvisati: le impugnazioni generiche o prive di prova rischiano di essere respinte. Affidati a professionisti che conoscano la giurisprudenza e sappiano costruire una difesa documentata.
  4. Confondere cedolare secca e registrazione: l’opzione per la cedolare secca non esonera dalla registrazione del contratto; la registrazione è sempre obbligatoria .
  5. Trascurare le definizioni agevolate: chi ha un debito con AER e non verifica le agevolazioni rischia di perdere l’opportunità di estinguerlo con un risparmio significativo.
  6. Omettere la prova digitale: email e messaggi possono dimostrare la reale natura del rapporto locatizio; conservarli è fondamentale .
  7. Non considerare le procedure di sovraindebitamento: molti debitori non sanno che possono liberarsi da una parte dei debiti attraverso i piani di rientro o la liquidazione del patrimonio. Informati presso un professionista abilitato.
  8. Aspettare la cartella: con l’avviso esecutivo non vi è più la cartella; l’agente della riscossione può agire subito dopo i termini .

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme sulle locazioni non registrate

NormaOggettoContenuto essenzialeFonte
Legge 311/2004, art. 1 comma 346Obbligo di registrazioneIl contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni; omissione = nullità e inopponibilitàFinanziaria 2005
Legge 431/1998, art. 13Canone concordatoCanoni superiori a quelli indicati nel contratto registrato sono nulli; inquilino può agire entro sei mesi per restituire le somme pagate in eccessoLegge sulle locazioni abitative
D.Lgs 23/2011, art. 3Cedolare secca e canone legaleIntroduce il canone legale (poi dichiarato incostituzionale) e la cedolare secca al 21 %; locazioni brevi esenti quando il locatore non è impresaDecreto legislativo
D.P.R. 131/1986, art. 69Sanzioni registroSanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta non versata; se il canone è sottodichiarato, 200 %–400 %Testo unico imposta di registro
D.Lgs 471/1997, art. 5Sanzioni fiscaliSanzioni dal 90 % al 180 % per omessa o infedele dichiarazioneSanzioni amministrative tributarie
D.Lgs 472/1997Ravvedimento operosoRiduzioni della sanzione: 45 % se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, 60 % oltre 30 giorniSanzioni e ravvedimento
D.P.R. 600/1973, art. 38 – 43Termini di accertamentoAccertamento entro il 5° anno (7° se dichiarazione omessa)Accertamento delle imposte
D.P.R. 602/1973, art. 25Notifica della cartellaCartella da notificare entro il 31 dicembre del 2° anno successivo (3° o 4° anno per controlli automatizzati/formali)Riscossione
D.L. 78/2010, art. 29Avviso di accertamento esecutivoL’avviso contiene l’intimazione a pagare e diventa esecutivo decorsi 60 giorni; l’agente deve agire entro il 2° annoDecreto legge

6.2 Termini e scadenze principali

EventoTermineRiferimento normativo
Registrazione del contratto30 giorni dalla stipulaLegge 311/2004, art. 1 c. 346
Impugnazione dell’avviso esecutivo60 giorni dalla notificaD.Lgs 546/1992
Pagamento senza ricorso60 giorni dalla notificaD.L. 78/2010, art. 29
Trasmissione del carico all’agente90 giorni (60 + 30) dalla notificaD.L. 78/2010, art. 29
Avvio dell’esecuzione forzataEntro il 31 dicembre del 2° anno successivo alla notificaD.L. 78/2010, art. 29
Prescrizione accertamento redditi5 anni (7 anni se dichiarazione omessa)D.P.R. 600/1973, art. 38 e 43
Scadenze rottamazione quinquies (per i contribuenti che hanno aderito)31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026; poi rate bimestrali fino al 2035Legge 199/2025

6.3 Sanzioni e aliquote

ViolazioneSanzione/aliquotaRiferimento
Omessa registrazione del contratto di locazioneSanzione pari al 120 %–240 % dell’imposta; 200 %–400 % se canone sottodichiaratoD.P.R. 131/1986, art. 69
Omessa dichiarazione dei redditi da locazioneSanzione dal 90 % al 180 % dell’imposta evasaD.Lgs 471/1997
Interessi di mora su imposta di registroDal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data del versamentoD.P.R. 602/1973, art. 30
Cedolare secca (prima unità)21 %D.Lgs 23/2011, art. 3
Cedolare secca (seconda unità)26 % (dal 2026)Legge 199/2025
Aliquota ordinaria (terza unità o attività imprenditoriale)Tassazione IRPEF o reddito d’impresaLegge 199/2025

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un avviso di accertamento esecutivo?
    È un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate che non solo accerta l’imposta dovuta ma contiene già l’intimazione a pagare. Dopo 60 giorni diventa titolo esecutivo e consente la riscossione coattiva senza la cartella di pagamento .
  2. In quanto tempo devo reagire?
    Entro 60 giorni dalla notifica bisogna pagare o proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. In mancanza, l’atto diventa definitivo e può essere eseguito .
  3. Se presento ricorso devo pagare lo stesso?
    Sì: occorre versare un terzo delle imposte entro il termine di ricorso. Le sanzioni restano sospese fino alla decisione .
  4. Devo continuare a pagare il mutuo o l’affitto dell’immobile oggetto di accertamento?
    Sì: l’accertamento fiscale non incide sui rapporti contrattuali privatistici. Se l’accertamento riguarda canoni non percepiti, occorre dimostrare che l’inquilino non ha pagato.
  5. Posso chiedere un piano di rateizzazione?
    Sì: puoi chiedere la rateazione fino a 72 rate (o 120 in caso di grave difficoltà). La domanda va presentata ad AER; per importi fino a 60 000 € è concessa automaticamente.
  6. La cedolare secca si applica anche se l’immobile è affittato a un’azienda?
    Sì: la Cassazione ha chiarito che l’opzione è valida anche quando il conduttore è un’impresa; l’esclusione riguarda solo i locatori che operano in regime d’impresa .
  7. Cosa succede se il contratto non è registrato?
    Il contratto è nullo e inopponibile; l’imposta di registro è dovuta per l’intera durata con sanzioni fino al 240 % o 400 % . Il giudice può ricondurre il canone ai valori minimi e l’inquilino può ottenere la restituzione delle somme .
  8. Posso registrare il contratto tardivamente?
    Sì: l’inquilino può chiedere la registrazione tardiva d’ufficio e ottenere la validità del contratto. Il locatore dovrà pagare imposta e sanzioni .
  9. Le dichiarazioni dell’inquilino sono utilizzabili come prova?
    Sì: le dichiarazioni rese ai verificatori costituiscono indizi gravi e precisi quando corroborate da altri elementi .
  10. Cosa sono i contratti di locazione “ricondotti a congruità”?
    Quando il contratto non è registrato, il giudice può adeguare il canone ai valori minimi previsti dagli accordi territoriali e fissare la durata legale, restituendo all’inquilino la differenza pagata in eccesso .
  11. Come funziona l’istanza di autotutela?
    È una richiesta rivolta all’Agenzia per annullare o correggere l’avviso in caso di errori evidenti. Non sospende automaticamente i termini per ricorrere, quindi va presentata prima della scadenza.
  12. Posso usufruire del ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso?
    No: il ravvedimento deve essere effettuato prima della notifica dell’atto. Dopo la notifica si può ricorrere o definire tramite adesione.
  13. L’avviso può riguardare locazioni brevi gestite tramite piattaforme online?
    Sì: la legge prevede che gli intermediari trasmettano i dati dei contratti e operino una ritenuta; l’omesso adempimento può determinare un avviso di accertamento . Dal 2026 il regime agevolato si applica solo fino a due immobili .
  14. Il mio inquilino non paga: posso recuperare le imposte?
    L’imposta è dovuta anche se il canone non viene incassato. Occorre dimostrare di aver avviato una procedura di sfratto per morosità; diversamente, l’Agenzia presume il reddito.
  15. Riceverò un preavviso prima del pignoramento?
    L’agente può inviare un’intimazione ad adempiere prima del pignoramento, ma non è obbligatorio. È quindi possibile subire un pignoramento senza ulteriore avviso .
  16. Posso evitare la pubblicazione dell’ipoteca sulla mia casa?
    L’iscrizione ipotecaria è una misura cautelare che può essere adottata per debiti superiori a 20 000 €. È possibile chiederne la sospensione impugnando l’atto e dimostrando l’insussistenza del credito o la sproporzione.
  17. Come funziona il piano del consumatore?
    È una procedura di sovraindebitamento con cui la persona fisica presenta ai creditori un piano di rimborso sostenibile. Se omologato dal Tribunale, consente di ridurre o cancellare i debiti e sospende le azioni esecutive.
  18. Devo preoccuparmi della scadenza della rottamazione quinquies?
    Se hai aderito entro il 30 aprile 2026, dovrai rispettare le scadenze del 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 e successivamente rate bimestrali . Se non hai aderito, non è più possibile presentare domanda; occorrerà attendere eventuali nuove definizioni.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso A – Proprietario che non registra un contratto di locazione per un appartamento

Scenario:

  • Contratto non registrato per un appartamento affittato a 600 € al mese (7 200 € annui).
  • Il Fisco accerta il reddito non dichiarato tre anni dopo e notifica un avviso di accertamento esecutivo.

Calcolo delle imposte e sanzioni:

  1. Imposta di registro: il contratto è nullo e deve essere registrato; l’imposta per gli immobili a uso abitativo è pari al 2 % del canone annuo (7 200 € × 2 % = 144 €).
  2. Sanzione per omessa registrazione: dal 120 % al 240 % dell’imposta. Supponendo il minimo (120 %) → 144 € × 120 % = 172,80 €.
  3. Imposta sui redditi: il reddito non dichiarato (7 200 €) viene tassato secondo l’aliquota IRPEF del contribuente (supponiamo 23 %); imposta dovuta 7 200 € × 23 % = 1 656 €.
  4. Sanzione per omessa dichiarazione: dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa; prendendo 100 % → 1 656 € .
  5. Interessi: calcolati al tasso legale (ipotizziamo 5 %) sui tre anni trascorsi: 1 656 € × 5 % × 3 = 248,40 €.

Totale dovuto all’Agenzia: 144 € + 172,80 € + 1 656 € + 1 656 € + 248,40 € = 3 877,20 €.

Strategie difensive:

  • Verificare se il contratto è stato effettivamente stipulato o se si tratta di ospitalità gratuita.
  • In caso di errori formali nell’avviso, impugnare per nullità.
  • Valutare l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni a un terzo.
  • Richiedere la rateazione del debito.

8.2 Caso B – Locazione breve gestita tramite piattaforma

Scenario:

  • Proprietario mette a disposizione due appartamenti su una piattaforma di affitti brevi.
  • Per il 2025 percepisce 15 000 € di canoni e opta per la cedolare secca al 21 %.
  • L’intermediario non trasmette i dati all’Agenzia e non effettua la ritenuta. Nel 2026 l’Agenzia notifica un avviso per omessa ritenuta e mancata dichiarazione.

Riferimenti normativi:

  • L’art. 4 D.L. 50/2017 stabilisce che gli intermediari devono trasmettere i dati e trattenere una ritenuta del 21 % .
  • Dal 2026 il regime agevolato si applica solo se il proprietario utilizza al massimo due immobili .

Imposta e sanzioni:

  • Cedolare secca: 15 000 € × 21 % = 3 150 € (prima unità). Nessuna imposta di registro.
  • Sanzione per omessa comunicazione: l’intermediario è responsabile della violazione; tuttavia l’Agenzia può contestare al proprietario l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento. La sanzione va dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa .
  • Difesa: il proprietario deve dimostrare di aver comunicato all’intermediario l’opzione per la cedolare secca e di aver incluso i redditi nella dichiarazione. In mancanza, potrà richiedere l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni.

8.3 Caso C – Ricorso e sospensione per importo elevato

Scenario:

  • Avviso di accertamento esecutivo per redditi da locazione non dichiarati, importo 100 000 € tra imposte e sanzioni.
  • Il contribuente non dispone della liquidità per pagare un terzo (≈ 33 000 €) come previsto dall’art. 15 D.P.R. 602/1973.

Opzioni difensive:

  • Richiedere la sospensione cautelare in sede di ricorso dimostrando la fondatezza delle censure (es. immobili inagibili, canoni non percepiti, errori di calcolo) e l’irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione. Il giudice può sospendere l’atto e anche l’obbligo di pagamento parziale.
  • Presentare domanda di rateazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per dilazionare il debito. La sospensione concessa dalla corte consente di ottenere la rateizzazione senza il pagamento immediato.
  • Valutare la procedura di sovraindebitamento se il contribuente è una persona fisica e non può sostenere il debito; il piano del consumatore può prevedere il pagamento di una parte del debito e l’esdebitazione della restante.

Conclusioni

L’avviso di accertamento esecutivo per affitti non dichiarati è uno strumento potente nelle mani dell’Amministrazione finanziaria. La riforma del 2010 ha concentrato l’accertamento e la riscossione in un unico atto che diventa titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica , riducendo i tempi e aumentando i rischi per il contribuente. Nel 2026 i controlli sono diventati ancora più capillari grazie all’incrocio di banche dati e all’obbligo per gli intermediari di trasmettere i dati delle locazioni brevi . Inoltre, la legge di bilancio 199/2025 ha ristretto il regime agevolato della cedolare secca ai primi due immobili e ha confermato aliquote più elevate per il secondo immobile .

Per chi riceve un avviso di accertamento esecutivo, la tempestività è fondamentale: entro 60 giorni occorre decidere se pagare, aderire all’accertamento, richiedere la mediazione o presentare un ricorso motivato. Le sanzioni per omessa registrazione e per omessa dichiarazione dei redditi possono essere molto pesanti , ma esistono strumenti per ridurle (accertamento con adesione, ravvedimento operoso, definizioni agevolate, piani di rateazione) e per ottenere la cancellazione totale o parziale del debito (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione). La giurisprudenza recente ha rafforzato la tutela dell’inquilino, consentendo la restituzione delle somme pagate in eccesso e l’utilizzo di prove digitali .

Affrontare l’avviso senza il supporto di un professionista può portare a errori irreparabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa: analisi dell’atto, predisposizione di ricorsi, richieste di sospensione, trattative con l’Agenzia, elaborazione di piani di rientro e gestione delle procedure di sovraindebitamento.

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