Introduzione
Nel regime forfettario chi compila il quadro LM del modello Redditi PF ha il vantaggio di una tassazione sostitutiva al 15 % (o al 5 % per i primi cinque anni) e di una contabilità semplificata. È un regime pensato per professionisti e piccole imprese; nel 2026 la soglia di ricavi o compensi che consente di accedere e permanere è fissata a 85 000 euro con “tagliola” di uscita immediata al superamento di 100 000 euro . Nonostante la sua semplicità, l’errata compilazione del quadro LM può determinare un avviso di accertamento esecutivo: un atto impo‑esattivo che, dopo sessanta giorni dalla notifica, diviene autonomamente esecutivo e permette all’Amministrazione di avviare direttamente il recupero coattivo senza passare per la cartella di pagamento .
L’errore nel quadro LM può derivare da un coefficiente di redditività sbagliato, da compensi indicati al lordo di importi restituiti, da una soglia di ricavi oltre i limiti o da cause di esclusione ignorate. L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti informatici che incrociano le fatture elettroniche, i corrispettivi e le CU; quindi le anomalie emergono rapidamente. La notifica di un avviso impo‑esattivo comporta sanzioni e interessi e rischia di paralizzare l’attività con ipoteca, pignoramento o fermo amministrativo se non si reagisce in tempo. I termini sono stringenti: entro 60 giorni dalla notifica bisogna impugnare l’atto o accettarlo versando almeno un terzo del tributo . Dopo 30 giorni dall’infruttuoso decorso di quel termine l’atto viene affidato all’agente della riscossione; l’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni e poi può partire .
Per questi motivi, un avviso di accertamento esecutivo per errori nel quadro LM non è un semplice atto burocratico ma un vero e proprio titolo esecutivo. Reagire immediatamente è essenziale: occorre analizzare le contestazioni, proporre ricorso dinanzi alla Giustizia tributaria o avviare forme di definizione agevolata.
In questo articolo giuridico‑divulgativo, aggiornato al 18 maggio 2026, analizzeremo la normativa, la giurisprudenza e la prassi relativa agli avvisi di accertamento esecutivo connessi agli errori del quadro LM. Illustreremo come si compone il quadro, quali sono i requisiti del regime forfettario, quali errori generano accertamenti, come difendersi tramite ricorsi, autotutela, istanze di adesione e definizioni agevolate. Forniremo simulazioni e tabelle riepilogative per facilitare la comprensione. L’articolo adotta il punto di vista del debitore/contribuente e indica soluzioni concrete.
Il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, esperto di diritto bancario e tributario, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale per assistere persone fisiche e imprese nei contenziosi tributari e nelle procedure di ristrutturazione del debito.
Lo studio dell’Avv. Monardo offre assistenza a 360 gradi: analisi degli avvisi di accertamento, predisposizione di ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) provinciale e regionale, istanze di sospensione dell’esecuzione, richieste di autotutela, trattative con l’Agenzia delle Entrate per l’accertamento con adesione, piani di rientro e accesso alle procedure di crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazioni controllate). Il professionista conosce bene la struttura del quadro LM, le cause di esclusione e i coefficienti di redditività e può individuare rapidamente errori formali e sostanziali.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Origini e requisiti del regime forfettario
Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per sostituire i precedenti regimi agevolati. A partire dal 2016 è diventato l’unico regime agevolato disponibile per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione . I commi da 54 a 89 dell’art. 1 stabiliscono requisiti soggettivi e oggettivi. Per il 2026 sono confermati:
- Limite di ricavi e compensi: il contribuente non deve aver superato nell’anno precedente ricavi o compensi per 85 000 euro, indipendentemente dal tipo di attività . Il superamento della soglia determina la fuoriuscita dal regime nell’anno successivo; se i ricavi o compensi oltrepassano 100 000 euro la fuoriuscita è immediata a partire dall’operazione che fa superare il limite .
- Spese per lavoratori e collaboratori: le spese sostenute per lavoro dipendente e assimilato non devono superare 20 000 euro .
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati: il contribuente non deve aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35 000 euro ; soglia innalzata dalle leggi di bilancio 2025 e 2026.
- Altri requisiti: sono escluse le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA, i soggetti non residenti (salvo residenti in UE/SEE che producono almeno il 75 % del reddito in Italia) e chi cede fabbricati, terreni edificabili o veicoli nuovi . Non possono accedere i soci di società di persone o associazioni professionali e chi controlla società direttamente o indirettamente .
Il reddito imponibile nel regime forfettario si determina applicando al volume d’affari un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al codice ATECO. Gli oneri deducibili non si sottraggono in modo analitico; le deduzioni sono forfettarie. Questo rende delicata la compilazione del quadro LM: gli errori sui coefficienti o sull’imputazione delle spese possono alterare l’imposta dovuta e attrarre accertamenti.
1.2 Struttura del quadro LM e possibili errori
Il quadro LM del modello Redditi PF 2026 è suddiviso in diverse sezioni:
- LM21‑LM30: determinazione del reddito per soggetti forfettari, dove si indicano i ricavi/compensi, il coefficiente di redditività e le deduzioni forfettarie .
- LM40‑LM44: calcolo dell’imposta sostitutiva, con aliquota base al 15 % (5 % per le start‑up nei primi cinque anni)
- LM50‑LM55: eventuali addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e determinazione del conguaglio.
Gli errori più frequenti riguardano:
- Coefficiente di redditività errato: ogni attività ha un coefficiente diverso (per esempio, 78 % per le professioni, 40 % per i servizi, 67 % per il commercio). Un coefficiente errato può aumentare o ridurre artificialmente l’imponibile. L’Agenzia verifica la coerenza tra codice ATECO, fatture elettroniche e coefficienti.
- Ricavi superiori al limite: se il contribuente supera 85 000 € ma non indica l’immediato passaggio al regime ordinario o non versa l’IVA, l’ufficio emette accertamento per recuperare le imposte ordinarie e l’IVA. L’eventuale superamento di 100 000 € comporta l’esclusione immediata .
- Indicazione di compensi non dovuti: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta n. 68/E del 6 marzo 2026 che i compensi erroneamente percepiti e poi restituiti non concorrono al raggiungimento della soglia dei 85 000 €; tali somme vanno escluse dai ricavi al netto della restituzione . L’errore di indicarli nel quadro LM può far emergere un falso superamento della soglia.
- Cause di esclusione ignorate: la legge vieta il regime forfettario a chi ha spese per personale superiori a 20 000 €, possiede partecipazioni di controllo in altre società o svolge attività non consentite. Se tali circostanze vengono omesse nella dichiarazione, il contribuente perde il regime e l’Agenzia recupera le imposte ordinarie con sanzioni.
- Compensazione indebita dei contributi previdenziali: l’indicazione di contributi previdenziali non spettanti o la compensazione con crediti inesistenti può comportare sanzioni e un avviso di recupero.
1.3 Normativa sull’avviso di accertamento esecutivo
L’avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto con l’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 al fine di accelerare la riscossione e ridurre i tempi tra l’accertamento e il recupero coattivo. La norma prevede che l’avviso di accertamento contenga anche l’intimazione ad adempiere e costituisca titolo esecutivo decorsi 60 giorni . La procedura è stata poi estesa ai tributi locali con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 792 e successivamente coordinata con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Riforma della riscossione), che ha fissato nuovi termini e procedure. Punti salienti:
- Termine di 60 giorni dalla notifica: entro tale termine il contribuente può presentare ricorso, aderire all’accertamento con adesione o pagare in via provvisoria un terzo del tributo . Il versamento in acconto consente di proseguire la contestazione senza aggio.
- 30 giorni successivi: se non avviene il pagamento, l’avviso viene affidato all’agente della riscossione; il contribuente può ancora versare le somme dovute prima che inizi l’espropriazione forzata .
- Sospensione legale di 180 giorni: dopo l’affidamento, l’esecuzione forzata resta sospesa per 180 giorni; decorso tale termine, l’agente può procedere con pignoramenti, fermi o ipoteche .
- Espropriazione entro tre anni: l’espropriazione forzata deve essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento . Se inizia dopo un anno dalla notifica, deve essere preceduta da un’intimazione ad adempiere entro cinque giorni .
- Modello IPEA (istanza di perdite pregresse): il contribuente può chiedere la compensazione delle perdite pregresse presentando l’istanza IPEA entro il termine per il ricorso; la presentazione sospende di 60 giorni il termine di impugnazione . L’Ufficio ricalcola l’imposta e comunica l’esito entro 60 giorni .
- Acquiescenza con riduzione delle sanzioni: se il contribuente non propone ricorso e paga integralmente le somme entro il termine di 60 giorni, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo .
Perché l’avviso sia valido deve indicare la base imponibile, le aliquote, l’imposta, i tributi e sanzioni, e deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile; se privo di motivazione o di firma è nullo ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Inoltre, l’avviso per tributi erariali deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; il termine è di sette anni se la dichiarazione è omessa .
1.4 Il contraddittorio preventivo: obbligo dal 2024
La riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) attuata con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ha introdotto l’art. 6‑bis, che generalizza l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. A partire dal 18 gennaio 2024 l’Ufficio, prima di emanare un avviso di accertamento, deve inviare al contribuente uno schema di atto impositivo; il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni o accedere al fascicolo . Durante questo periodo l’ufficio non può emettere l’atto definitivo. La norma prevede anche la possibilità di prorogare i termini di decadenza per l’emissione dell’atto se il termine scadrebbe prima dello spirare di 120 giorni dal termine dato al contribuente .
Il comma 4 dell’art. 6‑bis stabilisce che l’atto emesso all’esito del contraddittorio deve essere motivato con riferimento alle osservazioni del contribuente, specificando le ragioni del mancato accoglimento . La mancata indicazione delle controdeduzioni può costituire motivo di annullabilità in giudizio, poiché l’art. 7‑bis del nuovo Statuto prevede l’annullabilità degli atti per violazione delle norme sul contraddittorio .
L’obbligo di contraddittorio non si applica agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione, né agli atti emessi in casi di fondato pericolo per la riscossione . Tuttavia, molti avvisi relativi al regime forfettario rientrano tra gli atti impugnabili e, quindi, devono essere preceduti da contraddittorio; la violazione di tale obbligo consente al contribuente di eccepire la nullità dell’atto.
1.5 Giurisprudenza e prassi più recenti
La Corte di Cassazione ha affrontato numerosi casi in tema di avvisi di accertamento e regime forfettario. Riportiamo alcune pronunce significative utili per la difesa:
- Motivazione per relationem e onere della prova (Cass. ord. n. 9595/2025): la Corte ha ribadito che l’Ufficio può motivare l’avviso richiamando un processo verbale di constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza, ma deve allegare integralmente il PVC o renderlo conoscibile; diversamente l’avviso è nullo. Inoltre, l’onere della prova delle violazioni spetta all’Amministrazione e non può essere invertito . Il contribuente, presentando i documenti contabili, può ribaltare la presunzione.
- Non impugnabilità della comunicazione di presa in carico (Cass. ord. n. 4903/2025): la Suprema Corte ha chiarito che la comunicazione con cui l’agente della riscossione informa il contribuente dell’avvenuta presa in carico dell’avviso di accertamento esecutivo non è un atto autonomamente impugnabile, poiché ha solo funzione informativa e non è lesiva . Tuttavia, essa consente al contribuente di acquisire conoscenza dell’atto per sollevare vizi della notifica.
- Contraddittorio e tributi armonizzati (Sezioni Unite, sent. n. 21271/2025): prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, la Cassazione ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale fosse obbligatorio solo per i tributi armonizzati e che la sua violazione comportasse la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostrava di avere osservazioni non pretestuose . La riforma del 2023 ha superato questo orientamento estendendo l’obbligo.
- Riconoscimento forfetario dei costi anche nell’accertamento analitico‑induttivo (Cass. ord. n. 11429/2026): la Suprema Corte ha affermato che in presenza di scritture inattendibili l’Ufficio deve determinare in via induttiva non solo i ricavi ma anche i costi; questi possono essere riconosciuti in misura forfettaria, senza richiedere prova analitica . La pronuncia, sebbene non riguardi direttamente il regime forfettario, rafforza il principio per cui il contribuente non può essere pregiudicato da errori formali se sussistono costi fisiologici.
- Interpello Agenzia delle Entrate n. 68/E 2026: la risposta n. 68/E chiarisce che i compensi erroneamente percepiti e poi restituiti non concorrono alla soglia di 85 000 €; pertanto, l’istante può continuare ad applicare il regime forfettario e può chiedere rimborso dell’imposta sostitutiva versata presentando dichiarazione integrativa o istanza di rimborso . Tale prassi è utile per correggere errori del quadro LM.
- Rottamazione quinquies (Legge 199/2025): la definizione agevolata 2026, detta rottamazione quinquies, consente di estinguere debiti iscritti a ruolo relativi a carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Sono ammessi solo i debiti derivanti da controlli automatici, contributi INPS e sanzioni del codice della strada; sono esclusi gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate . La domanda si presenta entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in rate (fino a 54 rate bimestrali) . Non va confusa con la rottamazione quater, ormai scaduta, e non è utilizzabile per sanare un avviso esecutivo per errori del quadro LM.
2 Procedura dopo la notifica dell’avviso: termini e step
In presenza di un avviso di accertamento esecutivo per errori nel quadro LM il contribuente deve seguire una serie di passi fondamentali per non incorrere in sanzioni o azioni esecutive. La procedura può essere sintetizzata come segue:
- Ricezione e verifica dell’atto (giorno 0): l’avviso è notificato mediante pec, posta raccomandata o messo notificatore. Verificare la data di notifica, la legittimità del destinatario e la presenza della firma del funzionario. Controllare che la motivazione specifichi i rilievi (per esempio, ricavi superiori alla soglia, omessa indicazione di costi o redditi). Se l’avviso cita un PVC deve allegarlo integralmente .
- Contraddittorio preventivo (entro 60 giorni dal progetto di atto): se l’avviso è preceduto da uno schema inviato ai sensi dell’art. 6‑bis, presentare osservazioni documentate entro 60 giorni. Segnalare i motivi di errore: compensi restituiti che non devono essere conteggiati , coefficienti errati, spese per dipendenti nei limiti. L’ufficio dovrà considerare tali osservazioni nella motivazione .
- Valutazione della strategia (entro 60 giorni dalla notifica dell’atto definitivo): dopo la notifica dell’avviso definitivo, entro 60 giorni bisogna scegliere se:
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) provinciale, pagando in via provvisoria un terzo del tributo (a pena di improcedibilità). In presenza di vizi di notifica o di motivazione si può chiedere l’annullamento integrale. La domanda di sospensione giudiziale ex art. 96 del D.Lgs. 175/2024 interrompe l’esecuzione .
- Formulare l’istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997. L’istanza sospende di 90 giorni il termine per proporre ricorso e consente di discutere con l’ufficio una rideterminazione dell’imposta. Se l’accordo viene raggiunto, le sanzioni sono ridotte a un terzo .
- Pagare e accettare (acquiescenza): rinunciando al ricorso si paga quanto richiesto con sanzioni ridotte a un terzo . Questa scelta è conveniente se l’errore è effettivo e la contestazione non è contestabile.
- Presentare istanza di rateizzazione alla riscossione: decorso il termine di 60 giorni e affidato il carico all’agente, è possibile chiedere la rateazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 33/2025. La richiesta evita l’avvio di procedure esecutive se approvata.
- Decorso dei 30 giorni successivi: se non avviene alcun pagamento, l’avviso è caricato all’Agente della riscossione. Il contribuente riceve una comunicazione di presa in carico, che non è impugnabile perché ha solo funzione informativa . In questo periodo è ancora possibile pagare per evitare l’affidamento.
- Periodo di sospensione legale (180 giorni): dopo l’affidamento, l’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni . Presentare ricorso o istanza di sospensione amministrativa evita che l’Agenzia proceda con pignoramenti o fermi.
- Azioni esecutive: decorso il periodo di sospensione, l’Agente può iscrivere ipoteca, pignorare conti o immobili o notificare il fermo amministrativo. Se l’espropriazione è avviata dopo un anno, deve essere preceduta da intimazione ad adempiere .
Il rispetto rigoroso dei termini è vitale: trascorso l’ultimo giorno utile, la riscossione proseguirà e sarà molto più difficile ottenere la sospensione.
3 Difese e strategie legali per contestare l’avviso
Di seguito le principali strategie di difesa in base ai vizi dell’atto e alle specifiche circostanze:
3.1 Contestazione della motivazione e richiesta di annullamento
- Mancanza di motivazione o firma: l’art. 42 del D.P.R. 600/1973 richiede che l’avviso indichi gli elementi essenziali del calcolo (base imponibile, aliquote, imposta, sanzioni) e sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato . L’assenza della firma o la generica indicazione “come da PVC” senza allegare il verbale rende l’avviso nullo .
- Violazione dell’obbligo di contraddittorio: se l’atto è stato emesso senza inviare lo schema previsto dall’art. 6‑bis o senza attendere il termine di 60 giorni, il contribuente può eccepire la nullità. La mancata risposta alle osservazioni del contribuente viola il comma 4 dell’art. 6‑bis e l’art. 7‑bis .
- Decadenza dei termini di accertamento: verificare se l’avviso è stato notificato oltre il quinto anno successivo alla dichiarazione (o oltre il settimo anno in caso di omessa dichiarazione) . La riforma ha introdotto proroghe per il contraddittorio ma l’ufficio deve rispettare la nuova scadenza.
- Motivazione per relationem con documenti non allegati: l’avviso può richiamare dati desunti da fatture elettroniche, correnti bancari o PVC; tuttavia, tali documenti devono essere messi a disposizione del contribuente. La Cassazione ha stabilito che la mancata allegazione del PVC impedisce la piena comprensione dell’accertamento .
- Errori materiali nel calcolo dell’imposta: verificare i coefficienti di redditività, la corretta applicazione dell’aliquota del 15 % (o 5 %), la deduzione del contributo Inps e l’eventuale applicazione dell’IVA in caso di fuoriuscita. Spesso l’Agenzia calcola l’imposta sostitutiva sulla base di ricavi lordi, ignorando contributi restituiti; la risposta 68/E consente di rettificare .
3.2 Ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; il pagamento di un terzo del tributo contestato è condizione di procedibilità (art. 94 del D.Lgs. 33/2025). La memoria deve contenere:
- l’indicazione dell’atto impugnato e le eccezioni di nullità;
- la prova della tempestività (ricevuta di notifica e copia dell’atto);
- la documentazione contabile che dimostra l’errore (fatture, note di credito, copie di bonifici per restituzione di compensi, CU corrette). Nella risposta 68/E l’AdE ha riconosciuto che la restituzione delle somme nel 2025 esclude la fuoriuscita dal regime ;
- eventuali sentenze a supporto (es. Cass. 9595/2025 sulla motivazione, Cass. 11429/2026 sulla determinazione forfettaria dei costi, Cass. 4903/2025 sulla presa in carico).
Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell’esecuzione; la CGT decide sulla sospensione entro 180 giorni. In caso di rigetto, si può ricorrere alla CGT regionale e, successivamente, alla Cassazione.
3.3 Accertamento con adesione e autotutela
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di definire la controversia mediante accordo con l’ufficio. L’istanza sospende il termine per il ricorso per 90 giorni . Nel corso del contraddittorio il contribuente può produrre prova degli errori nel quadro LM e chiedere l’applicazione del coefficiente corretto, la deduzione dei compensi restituiti, l’eliminazione di elementi duplicati. Le sanzioni sono ridotte a un terzo. Se l’accordo non si perfeziona, il ricorso resta proponibile.
L’autotutela è un istituto di carattere discrezionale con cui l’Amministrazione annulla o corregge l’atto quando riconosce di aver commesso errori evidenti (errori di persona, errori di calcolo, doppia imposizione). È possibile presentare istanza di autotutela anche in pendenza del ricorso; il suo accoglimento comporta l’annullamento totale o parziale dell’avviso e il rimborso delle somme versate. La riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. 220/2023) ha introdotto l’obbligo per l’ufficio di rispondere all’istanza entro 220 giorni.
3.4 Procedura IPEA: scomputo delle perdite pregresse
Se l’accertamento riguarda l’incremento del reddito imponibile, il contribuente può chiedere che vengano computate le perdite pregresse mediante la presentazione del modello IPEA. La domanda va inviata telematicamente entro il termine per proporre ricorso; ciò sospende di 60 giorni il termine di impugnazione . L’ufficio verifica la sussistenza delle perdite e ricalcola l’imposta; l’esito è comunicato entro 60 giorni. Anche se l’adesione non si perfeziona, le perdite richieste devono essere scomputate in sede contenziosa.
3.5 Procedure concorsuali e sovraindebitamento
Quando l’avviso di accertamento genera un debito fiscale insostenibile, è possibile ricorrere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può accompagnare il contribuente nell’elaborazione di un:
- Piano del consumatore (art. 12 bis L. 3/2012), rivolto a persone fisiche non imprenditori. Consente la falcidia e la rateizzazione dei debiti tributari previa omologazione del tribunale. L’accordo può prevedere il pagamento parziale di imposte e sanzioni, con stralcio degli interessi, e blocca ogni azione esecutiva.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti per imprenditori sotto soglia, con l’intervento dell’OCC. Consente di proporre ai creditori, compresi l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione, un pagamento percentuale e dilazionato. Dopo l’omologazione gli eventuali pignoramenti sono sospesi.
- Liquidazione controllata del patrimonio, con nomina di un liquidatore che vende i beni per soddisfare i creditori. Al termine si ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui).
Questi strumenti non annullano l’avviso ma possono renderlo sostenibile; la gestione della procedura richiede l’analisi di tutti i debiti e la predisposizione di un progetto di pagamento.
4 Strumenti alternativi e definizioni agevolate
Oltre al ricorso e all’adesione, il contribuente può valutare soluzioni alternative per definire o rateizzare il debito. Di seguito le principali opzioni aggiornate al 2026:
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate
- Rottamazione Quinquies 2026: introdotta dalla legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando capitale e spese senza interessi e sanzioni. Le domande si presentano entro il 30 aprile 2026; la prima rata o unica soluzione si paga entro il 31 luglio 2026; è possibile rateizzare in massimo 54 rate bimestrali . Gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate sono espressamente esclusi dalla rottamazione , quindi non è applicabile agli errori del quadro LM.
- Definizioni agevolate per avvisi di accertamento: talvolta la legge di bilancio prevede la possibilità di definire in modo agevolato gli atti del 2021‑2023 con riduzione delle sanzioni. Al momento (maggio 2026) non sono attive definizioni agevolate per gli avvisi esecutivi oltre alla rottamazione quinquies. Verificare eventuali riaperture della rottamazione quater o altre misure.
- Transazione fiscale nel concordato preventivo e nella composizione negoziata: l’imprenditore in crisi d’impresa può proporre all’Erario il pagamento parziale dei tributi nell’ambito della procedura di concordato o di composizione negoziata (D.L. 118/2021). Il tribunale può omologare un piano che prevede il soddisfacimento percentuale dei crediti erariali se la proposta è migliore rispetto all’alternativa liquidatoria.
4.2 Rateizzazione ordinaria e straordinaria
Se l’avviso è affidato all’Agente della riscossione e il debito è ancora elevato, il contribuente può chiedere la rateizzazione:
- Rateizzazione ordinaria ex art. 105 del D.Lgs. 33/2025: fino a 72 rate mensili se il debito non supera 120 000 €. Il piano può essere richiesto anche se è in corso un ricorso.
- Rateizzazione straordinaria: per debiti superiori e in presenza di comprovate difficoltà, è possibile ottenere fino a 120 rate mensili. Occorrono documenti che attestino la temporanea difficoltà finanziaria (ISEE, bilanci, fatturato).
- Sospensione per presentazione di istanza: la domanda di rateizzazione sospende le azioni esecutive fino alla decisione; l’eventuale accoglimento comporta la revoca di pignoramenti in corso, salvo quelli già eseguiti.
4.3 Ravvedimento operoso e dichiarazioni integrative
Prima della notifica dell’avviso o in pendenza del termine di 60 giorni è possibile rimediare agli errori del quadro LM con il ravvedimento operoso. Presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di legge (entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo) si possono correggere errori e versare le imposte dovute con sanzioni ridotte. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede sanzioni ridotte che aumentano con il tempo; l’errore di compensi indebiti restituiti può essere corretto con una dichiarazione integrativa a favore o con un’istanza di rimborso .
5 Errori comuni e consigli pratici
Gli errori che più frequentemente portano all’emissione di un avviso di accertamento esecutivo per regime forfettario sono:
- Dimenticare di aggiornare i limiti: il limite di 85 000 € non è proporzionale ai giorni di attività a meno che l’attività inizi in corso d’anno . In tal caso bisogna ragguagliare il limite al numero di giorni di attività (85 000/365 × giorni). Non ragguagliare può determinare un superamento apparente.
- Errata individuazione del codice ATECO: l’aliquota forfettaria dipende dall’attività prevalente; un codice sbagliato comporta l’applicazione di un coefficiente errato. Prima di compilare il quadro LM consultare la tabella dei coefficienti.
- Non separare i ricavi per più attività: dal 2020 occorre sommare i ricavi di tutte le attività esercitate . Molti contribuenti indicano solo l’attività principale, sottostimando i ricavi.
- Ignorare le cause di esclusione: essere soci di società di persone o partecipare a società a responsabilità limitata esclude dal regime. Se non viene indicato nel quadro LM, l’Agenzia accerta la fuoriuscita e recupera le imposte ordinarie.
- Mancata restituzione di compensi indebitamente percepiti: la risposta n. 68/E 2026 consente di non considerare nella soglia i compensi erroneamente percepiti solo se restituiti integralmente nell’anno successivo . È necessario dimostrare con bonifici e certificazioni uniche la restituzione.
- Non versare l’IVA dopo il superamento di 100 000 €: il superamento immediato della soglia fa sorgere l’obbligo di applicare l’IVA e il regime ordinario; molti contribuenti continuano a emettere fatture senza IVA. L’Agenzia emette un avviso per recuperare l’IVA e applica l’imposta sostitutiva ai ricavi eccedenti.
- Sottovalutare la PEC di contraddittorio: molti contribuenti ignorano lo schema d’atto inviato dall’Ufficio; non presentano osservazioni e perdono l’opportunità di evitare l’avviso. Occorre controllare quotidianamente la PEC e rivolgersi rapidamente a un professionista.
- Non richiedere il computo delle perdite: trascurare l’istanza IPEA comporta il pagamento di imposte su maggiori redditi senza considerare le perdite pregresse .
- Ricorso incompleto o tardivo: la mancanza del versamento del terzo, l’assenza di documentazione o la notifica oltre i 60 giorni rendono il ricorso inammissibile. Occorre rivolgersi a un esperto.
Consiglio pratico: la tempestività è la migliore difesa. Alla prima comunicazione di irregolarità o avviso di contraddittorio, consultate un professionista per verificare i dati e, se necessario, presentare dichiarazioni integrative o ravvedimento.
6 Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche (pro capite) per riassumere norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri; le spiegazioni dettagliate sono nel testo.
6.1 Requisiti e cause di esclusione del regime forfettario
| Elemento | Limite/Descrizione | Riferimento |
|---|---|---|
| Ricavi/compensi annui | ≤ 85 000 € (uscita dall’anno successivo se tra 85 000 e 100 000 €; uscita immediata se > 100 000 €) | Commi 54 e 71 L. 190/2014; legge di bilancio 2023 |
| Spese per lavoro dipendente e collaboratori | ≤ 20 000 € lordi | Legge di bilancio 2020, confermata 2026 |
| Redditi di lavoro dipendente e assimilati | ≤ 35 000 € | Leggi di bilancio 2025 e 2026 |
| Cessazione immediata | Ricavi/compensi > 100 000 € in corso d’anno | Art. 1, comma 54 b L. 197/2022 |
| Cause di esclusione | Partecipazione a società di persone o S.r.l.; regime speciale IVA; cessione di fabbricati e terreni; non residenti (salvo UE/SEE) | L. 190/2014 commi 57‑59 |
6.2 Termini dell’avviso di accertamento esecutivo
| Fase | Durata | Norma |
|---|---|---|
| Ricorso o pagamento | 60 giorni dalla notifica | Art. 29 D.L. 78/2010 |
| Affidamento all’agente della riscossione | Trascorsi 30 giorni dal termine dei 60 giorni se non si paga | Art. 29 D.L. 78/2010 |
| Sospensione legale dell’esecuzione | 180 giorni dopo l’affidamento | Art. 29 D.L. 78/2010 |
| Espropriazione forzata | Entro 3 anni dalla definitività; se oltre un anno serve intimazione | Art. 1, comma 792 L. 160/2019 |
| Contraddittorio endoprocedimentale | 60 giorni per le osservazioni | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Proroga termini per contraddittorio | Fino a 120 giorni di proroga se il termine di decadenza spirerebbe prima del decorso di 120 giorni | Art. 6‑bis co. 3 L. 212/2000 |
6.3 Strumenti difensivi e agevolazioni
| Strumento | Descrizione | Applicabilità agli avvisi LM |
|---|---|---|
| Ricorso CGT | Opposizione all’avviso davanti alla Giustizia tributaria. Pago 1/3 dell’imposta e chiedo sospensione. | Sì, consente l’annullamento totale/parziale |
| Accertamento con adesione | Procedura negoziale con riduzione delle sanzioni a 1/3 | Sì, sospende i termini per 90 giorni |
| Autotutela | Istanza all’AdE per annullare o correggere l’avviso in presenza di errori evidenti | Sì, discrezionale |
| Modello IPEA | Istanza per scomputo delle perdite pregresse; sospende di 60 gg | Sì |
| Rottamazione Quinquies | Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente (capitale + spese) | No per avvisi di accertamento |
| Rateizzazione ADER | Piano di pagamento in 72/120 rate | Sì, dopo affidamento |
| Ravvedimento operoso | Dichiarazione integrativa e pagamento spontaneo con sanzioni ridotte | Solo prima dell’avviso o entro il termine di 60 gg |
| Piani di rientro ex L. 3/2012 | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata | Sì, se debito insostenibile |
7 FAQ (Domande frequenti)
- Cos’è un avviso di accertamento esecutivo?
È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione del contribuente (per esempio per errori nel quadro LM) e chiede il pagamento delle maggiori imposte, sanzioni e interessi. A differenza degli avvisi tradizionali, l’avviso esecutivo diventa automaticamente titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, consentendo al fisco di avviare la riscossione senza cartella . - Perché ricevo un avviso per errori nel quadro LM?
Perché l’Agenzia ha rilevato discrepanze tra le informazioni dichiarate e i dati disponibili (fatture elettroniche, CU, operazioni bancarie). Gli errori più comuni sono l’indicazione di ricavi superiori o inferiori al reale, l’uso di un coefficiente di redditività sbagliato, l’omessa esclusione di compensi restituiti o la mancata applicazione delle cause di esclusione. - Quali sono i limiti di ricavi nel regime forfettario 2026?
Per accedere e permanere nel regime forfettario i ricavi o compensi non devono superare 85 000 €; se superano 100 000 € l’uscita è immediata . - Cosa succede se supero i 85 000 € ma rimango sotto i 100 000 €?
Si può rimanere nel regime forfettario solo per l’anno in corso; dal periodo d’imposta successivo si deve passare al regime ordinario e applicare l’IVA. L’Agenzia può emettere un avviso per recuperare l’IVA sulle operazioni del periodo di superamento. - Posso restare forfettario se ho percepito compensi erroneamente pagati e poi restituiti?
Sì. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 68/E 2026, ha riconosciuto che le somme erroneamente percepite e integralmente restituite nell’anno successivo non concorrono alla soglia di 85 000 € . Occorre dimostrare la restituzione e presentare dichiarazione integrativa o istanza di rimborso. - Come contestare un avviso se manca la firma del funzionario?
L’atto deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un delegato; in mancanza la Cassazione ne ha affermato la nullità. In sede di ricorso occorre eccepire la violazione dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973 . - Quanto tempo ho per impugnare?
Entro 60 giorni dalla notifica; presentando l’istanza di adesione il termine è sospeso per 90 giorni; la presentazione del modello IPEA sospende di altri 60 giorni . In caso di contraddittorio preventivo, il contribuente dispone di 60 giorni per presentare osservazioni prima dell’emissione dell’avviso definitivo . - Devo pagare prima di fare ricorso?
Sì. Occorre versare provvisoriamente un terzo delle imposte contestate per poter proporre ricorso; se il ricorso viene accolto l’importo è restituito o compensato con i debiti . - Cosa succede se non pago e non faccio ricorso?
L’avviso diventerà titolo esecutivo decorsi 60 giorni; trascorsi ulteriori 30 giorni l’atto sarà affidato all’Agente della riscossione e dopo 180 giorni potranno essere avviate procedure esecutive (ipoteca, pignoramento, fermo amministrativo) . - Posso sanare l’avviso con la rottamazione?
No. La rottamazione quinquies 2026 consente di estinguere solo i carichi affidati all’Agente della riscossione derivanti da controlli automatici e altre categorie; gli avvisi di accertamento sono esclusi . - Cosa devo fare se ricevo una PEC di “contraddittorio preventivo”?
Leggere attentamente lo schema di atto e presentare osservazioni documentate entro 60 giorni . Se non si risponde, l’Ufficio può emettere l’atto senza considerare le ragioni del contribuente. - È possibile rateizzare l’importo richiesto?
Sì. Dopo l’affidamento all’Agente della riscossione si può chiedere la rateizzazione (72 o 120 rate) presentando apposita domanda; il mancato pagamento di due rate determina la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive. Le rate sospendono l’iscrizione di nuove ipoteche ma non cancellano quelle già iscritte. - Cosa comporta l’acquiescenza?
Pagare integralmente le somme entro 60 giorni rinunciando al ricorso comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e evita l’iscrizione di aggio . Tuttavia, rende definitiva la pretesa e non permette ulteriori contestazioni. - L’Agenzia può notificare un avviso per omesso contraddittorio dopo il 2024?
Secondo il nuovo art. 6‑bis, il contraddittorio è obbligatorio per gli atti impugnabili e la sua omissione può essere censurata in giudizio; quindi è possibile chiedere l’annullamento per violazione del contraddittorio . - Cosa significa “motivazione per relationem”?
Significa che l’avviso richiama un atto esterno (ad es. un PVC) come base della motivazione. È legittimo solo se l’atto richiamato è allegato o è stato già notificato al contribuente. Se il PVC non è allegato, l’avviso è nullo . - È possibile chiedere la riduzione delle sanzioni se l’errore è dovuto a incertezza normativa?
In caso di obiettiva incertezza sulla normativa applicabile (ad esempio, interpretazione dei limiti o dei coefficienti) è possibile invocare l’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 e chiedere la disapplicazione o la riduzione delle sanzioni. La prova dell’incertezza spetta al contribuente. - Le perdite pregresse possono essere compensate?
Sì, mediante l’istanza IPEA, anche se l’adesione non va a buon fine. L’istanza sospende il termine per il ricorso e costringe l’ufficio a ricalcolare l’imposta . - Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso?
In linea generale il ravvedimento operoso è ammesso solo prima della notifica dell’atto; dopo la notifica si può utilizzare solo entro il termine per proporre ricorso se l’atto non è ancora definitivo e si versa integralmente il dovuto. In caso contrario occorre procedere con ricorso o adesione. - Cos’è la comunicazione di presa in carico?
È la comunicazione che l’Agente della riscossione invia per informare che l’avviso è stato preso in carico. Non è un atto impugnabile e non contiene pretese ulteriori . - Esistono soluzioni per chi non riesce a pagare?
Oltre alla rateizzazione, è possibile ricorrere agli strumenti della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) o alla composizione negoziata della crisi d’impresa. Questi strumenti consentono di ottenere un pagamento dilazionato o ridotto e bloccare le azioni esecutive. Il professionista specializzato, come l’Avv. Monardo, può assistere nella procedura.
8 Simulazioni pratiche
Per comprendere l’impatto di un errore nel quadro LM e il funzionamento dell’avviso esecutivo proponiamo due esempi numerici.
8.1 Simulazione 1 – Superamento della soglia per errore di ricavi
Fatti:
Luisa è una grafica freelance che nel 2025 ha percepito compensi per 80 000 €. A gennaio 2026 riceve, per errore, un bonifico di 10 000 € da un cliente che le aveva già pagato una fattura e che rettificherà il pagamento a marzo. Compilando il quadro LM della dichiarazione 2026 Luisa indica 90 000 €, temendo di dover restituire il pagamento. L’Agenzia rileva che ha superato la soglia di 85 000 € e le notifica un avviso di accertamento esecutivo contestando l’uscita dal regime e chiedendo il pagamento dell’IVA e dell’IRPEF ordinaria.
Soluzione:
Luisa, assistita dallo studio dell’Avv. Monardo, dimostra che i 10 000 € erano un compenso erroneamente percepito e restituito al cliente a marzo. La risposta 68/E 2026 conferma che tali somme non concorrono alla soglia se restituite . Luisa presenta dichiarazione integrativa e istanza di rimborso per l’imposta sostitutiva versata; impugna l’avviso eccependo l’assenza di motivazione sui compensi e allega la prova della restituzione (bonifico e CU rettificata). L’ufficio annulla l’avviso in autotutela o, in caso di contenzioso, la CGT accoglie il ricorso. Luisa mantiene il regime forfettario.
8.2 Simulazione 2 – Superamento della soglia di 100 000 € in corso d’anno
Fatti:
Marco, titolare di un negozio di elettronica, nel 2026 applica il regime forfettario con coefficiente di redditività del 40 %. Nei primi otto mesi incassa 98 000 € e a settembre emette fatture per 5 000 €, superando la soglia di 100 000 €. Continua a emettere fatture senza IVA e chiude l’anno con ricavi totali di 120 000 €. Presenta la dichiarazione come forfettario indicando 120 000 € nel quadro LM. L’Agenzia invia un avviso di accertamento esecutivo contestando l’uscita immediata dal regime al momento dello sforamento e calcolando l’IVA sulle fatture da settembre in poi, oltre all’IRPEF progressiva.
Soluzione:
Marco dovrebbe aver applicato il regime ordinario dal momento in cui ha superato 100 000 €. Le fatture da settembre a dicembre andavano emesse con IVA; l’imposta sostitutiva non è più applicabile. Nel ricorso, tuttavia, Marco può contestare eventuali errori di calcolo dell’Agenzia (ad esempio, se ha ragguagliato la soglia ad anno in modo errato o se alcune fatture erano state stornate). Può inoltre presentare istanza di adesione per ridurre le sanzioni e rateizzare il pagamento. Se il debito è eccessivo, può valutare l’accesso a un piano di rientro o a un accordo di ristrutturazione. La difesa verterà soprattutto sulla determinazione del momento di superamento e sul rispetto del principio di proporzionalità: eventuali differenze di pochi euro potrebbero non giustificare la decadenza immediata.
Conclusione
Gli avvisi di accertamento esecutivo per errori nel quadro LM rappresentano uno strumento potente nelle mani dell’Amministrazione finanziaria: uniscono in un solo atto l’accertamento e la riscossione, riducono i termini di impugnazione e permettono l’avvio immediato delle procedure coattive. Per i contribuenti in regime forfettario, spesso poco assistiti da consulenti, il rischio di errori è elevato. La compilazione del quadro LM richiede attenzione ai coefficienti di redditività, alle soglie di ricavi, alle cause di esclusione e alle novità normative; occorre saper distinguere tra ricavi effettivi e compensi erroneamente percepiti.
Abbiamo illustrato il quadro normativo (dalla legge 190/2014 al D.Lgs. 33/2025) e le più recenti pronunce giurisprudenziali, evidenziando l’obbligo di contraddittorio preventivo introdotto nel 2024 , l’onere della motivazione rafforzata , i termini per l’impugnazione , le possibilità di rateizzazione, le definizioni agevolate e gli strumenti della crisi da sovraindebitamento. Abbiamo fornito consigli pratici per evitare gli errori più comuni e spiegato come impugnare l’avviso attraverso ricorso, adesione, autotutela o ravvedimento.
L’importanza di agire tempestivamente non può essere sottolineata abbastanza: i termini di 60 giorni scorrono rapidamente e la mancata reazione comporta l’affidamento all’agente della riscossione e l’avvio delle procedure esecutive. Affidarsi a un professionista esperto significa poter individuare i vizi dell’atto, predisporre ricorsi efficaci, negoziare con l’Amministrazione e, se necessario, accedere a piani di rientro o procedure concorsuali.
Come può aiutarti lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti vantano una consolidata esperienza in diritto tributario, bancario e crisi da sovraindebitamento. Come cassazionista e gestore della crisi accreditato, l’Avv. Monardo può:
- esaminare il tuo avviso e verificare l’esistenza di vizi di notifica, di motivazione o di violazione del contraddittorio;
- presentare ricorso e richiedere la sospensione dell’esecuzione;
- negoziare un accertamento con adesione e ottenere la riduzione delle sanzioni;
- predisporre istanze di autotutela, ravvedimento operoso e dichiarazioni integrative;
- assisterti nella rateizzazione o nella definizione di un piano di rientro;
- accompagnarti nelle procedure di sovraindebitamento come gestore dell’OCC, elaborando piani del consumatore e accordi di ristrutturazione e difendendoti nelle procedure esecutive (ipoteche, pignoramenti, fermi);
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