Introduzione
L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate è uno degli strumenti più incisivi con cui il Fisco rettifica i redditi dei contribuenti.
Nel regime forfettario, introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (commi da 54 a 89) e successivamente modificato dalla legge di bilancio 2023 e 2024, la tassazione agevolata al 5 % o al 15 % è vincolata a precisi requisiti soggettivi e oggettivi.
Se tali requisiti vengono meno o se il contribuente applica in maniera illegittima il regime forfettario, l’Amministrazione finanziaria può notificare un avviso di accertamento che recupera l’imposta ordinaria, applica le sanzioni (che possono arrivare al 90 % con un incremento del 10 % nel caso di infedele indicazione), addebita gli interessi e impone al contribuente di fuoriuscire dal regime agevolato .
Il tema è attuale e delicato per diversi motivi:
- Rischio economico – il recupero delle imposte ordinarie può generare un debito fiscale rilevante, aggravato da sanzioni e interessi che possono superare il 100 % delle somme originariamente dovute.
- Incidenza sulle attività professionali e d’impresa – la perdita del forfettario comporta il ritorno al regime ordinario con maggiori adempimenti (IVA, registri contabili, elaborazione dichiarazioni) e maggiore imposizione fiscale .
- Possibilità di difesa – il contribuente dispone di strumenti preventivi e difensivi per contestare la fondatezza dell’accertamento (contraddittorio, accertamento con adesione, ricorso tributario) e per ridurre l’onere sanzionatorio mediante acquiescenza, definizione agevolata o ravvedimento .
Questo articolo, aggiornato al 12 maggio 2026, affronta con taglio giuridico‑divulgativo le conseguenze della decadenza dal regime forfettario, analizza la normativa vigente e la giurisprudenza recente (Cassazione e Corte costituzionale), descrive la procedura di notifica dell’avviso di accertamento e le strategie di difesa a disposizione del contribuente.
Presentazione dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie alla presenza di commercialisti e consulenti esperti, lo studio assiste contribuenti e imprenditori in tutto il territorio nazionale con analisi personalizzate degli avvisi di accertamento, predisposizione di ricorsi, richiesta di sospensione delle iscrizioni a ruolo, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro, definizioni agevolate e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia ritiene che il regime forfettario non ti spetta, non perdere tempo: contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il tempo è un fattore determinante e un’azione tempestiva può evitare il definitivo consolidamento del debito fiscale e l’avvio di procedure esecutive.
Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Normativa sul regime forfettario
1.1 Origini del regime e requisiti di accesso
Il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi, arti e professioni è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014.
La normativa consente alle persone fisiche di determinare il reddito applicando un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi dell’anno precedente e prevede un’imposta sostitutiva (5 % nei primi cinque anni, 15 % ordinaria) in luogo di IRPEF, addizionali e IRAP .
I principali requisiti vigenti nel 2026 per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario sono riassunti nella tabella seguente:
| Requisito | Descrizione | Base normativa |
|---|---|---|
| Soggettivo | il regime è riservato a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (no società) . | Legge 190/2014, art. 1, comma 54 |
| Limite ricavi/compensi | i ricavi o compensi dell’anno precedente non devono superare 85.000 euro; se si supera tale soglia senza oltrepassare i 100.000 euro, si rimane nel forfettario per l’anno in corso e se ne esce l’anno successivo; se si superano i 100.000 euro, l’uscita è immediata . | Legge 197/2022 e legge di bilancio 2023 |
| Spese per personale | le spese per lavoro dipendente o accessorio non devono superare 20.000 euro . | Legge 190/2014, comma 54 (modificato) |
| Cause di esclusione | non possono accedere al regime i soggetti che utilizzano regimi speciali IVA; i non residenti (salvo UE/SEE con stabile organizzazione); chi partecipa a società di persone o controlla SRL della stessa attività; chi svolge prevalentemente attività per ex datori di lavoro; chi sostiene spese per beni strumentali superiori a 20.000 euro ; chi ha redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro . | Legge 190/2014, commi 57‑58 e successive modifiche |
| Altre limitazioni | l’omessa indicazione nel quadro RS della dichiarazione dei redditi comporta l’esclusione; la permanenza nel regime è inibita ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (margine, agricoltura, editoria, ecc.) . | Legge 190/2014, commi 57‑58 |
Oltre a rispettare tali requisiti, il contribuente deve applicare i coefficienti di redditività previsti per il codice ATECO (commi 55‑56 della Legge 190/2014) e può dedurre soltanto i contributi previdenziali versati .
L’aliquota del 5 % per i primi cinque anni si applica solo se l’attività non prosegue una precedente attività svolta in forma individuale o associata e se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività riconducibili a quella iniziata. .
1.2 Perdita dei requisiti e fuoriuscita dal regime
La fuoriuscita dal regime può essere volontaria (scelta del contribuente) o automatica quando sopraggiunge una causa ostativa.
Secondo l’art. 1, comma 74 della Legge 190/2014, «il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57» .
Pertanto, se l’Agenzia delle Entrate accerta che il contribuente ha superato il limite di ricavi (85.000 €) o le spese per dipendenti (20.000 €) o ha violato una causa di esclusione, il regime agevolato non sarà più applicabile dall’anno successivo a quello in cui l’accertamento diventa definitivo .
La legge di bilancio 2023 ha introdotto inoltre una fuoriuscita immediata se i ricavi o compensi superano 100.000 euro: in tal caso, l’applicazione dell’IVA decorre dalle fatture emesse dopo il superamento e l’imposta sostitutiva non può più essere applicata .
Quando la perdita dei requisiti è causata da un accertamento, la legge prevede che la cessazione avvenga l’anno successivo, ma solo dopo che l’accertamento sia divenuto definitivo (cioè non più impugnabile).
Questo aspetto è fondamentale: se si propone ricorso o si definisce l’accertamento con adesione, la fuoriuscita sarà differita alla conclusione del procedimento.
2. Sanzioni in caso di regime non spettante
2.1 Aumento del 10 % delle sanzioni
L’art. 1, comma 74 della Legge 190/2014 stabilisce che, per l’accertamento, la riscossione e le sanzioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, IVA e IRAP.
In caso di infedele indicazione dei requisiti o delle condizioni che determinano la cessazione del regime (commi 54, 57 e 65), le sanzioni minime e massime del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 sono aumentate del 10 % quando il maggiore reddito accertato supera del 10 % quello dichiarato .
Le sanzioni ordinarie per infedele dichiarazione sull’IRPEF e sull’IVA sono pari al 90 % della maggiore imposta dovuta e, con l’aumento del 10 %, possono arrivare al 99 % .
La sanzione per omesso versamento dell’IVA liquidata è pari al 25 % dell’importo non versato, come modificato dalla riforma sanzionatoria 2024, mentre l’uso di un credito “non spettante” comporta una sanzione del 25 % (70 % per i crediti inesistenti).
2.2 Conseguenze della decadenza
Oltre all’aumento delle sanzioni, la decadenza dal regime comporta:
- Recupero dell’imposta ordinaria per gli anni in cui il regime forfettario è stato applicato indebitamente (IRPEF progressiva, addizionali regionali e comunali, eventuale IRAP).
- Recupero dell’IVA non versata, con interessi e sanzioni per omessa fatturazione e omesso versamento.
- Recupero dei contributi previdenziali eventualmente ridotti (perché l’agevolazione del 35 % sui contributi INPS è subordinata al rispetto dei requisiti).
- Esclusione immediata dal regime se i ricavi superano i 100.000 €, con obbligo di assoggettare ad IVA le fatture successive e di comunicare al cliente l’addebito dell’imposta .
Le sanzioni possono essere ridotte a 1/3 mediante il ricorso agli strumenti deflativi del contenzioso, come l’acquiescenza, l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale . In tali casi, però, il contribuente deve rinunciare al ricorso o accettare la pretesa tributaria; la valutazione della convenienza deve essere effettuata da un professionista esperto.
3. La giurisprudenza recente sulla deducibilità dei costi e il principio di capacità contributiva
Negli ultimi anni la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno fortemente inciso sulla materia degli accertamenti presuntivi e sul riconoscimento forfettario dei costi.
3.1 La sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023
Con sentenza n. 10 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disciplina che consentiva all’Amministrazione di tassare i ricavi accertati induttivamente senza riconoscere alcun costo forfettario nell’accertamento analitico‑induttivo. Secondo la Consulta, tale distinzione tra accertamento induttivo “puro” e analitico‑induttivo, fondata su un criterio meramente formale, viola il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione, perché consente di assoggettare a tassazione un reddito meramente lordo, sganciato dalla ricchezza effettivamente prodotta .
3.2 L’ordinanza della Cassazione n. 1974/2026
La Corte di cassazione, sezione tributaria, con ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1974 ha recepito l’indirizzo della Corte costituzionale e ha stabilito che, in ogni accertamento presuntivo (sia analitico‑induttivo sia induttivo puro), l’Amministrazione finanziaria o il giudice devono riconoscere i costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito accertato . La Cassazione ha ribadito che non è più consentito tassare i ricavi presunti al lordo dei costi e che l’Amministrazione deve provare l’inesistenza o la non inerenza dei costi per disconoscerli .
La pronuncia ha evidenziato che l’onere della prova non può essere trasferito integralmente al contribuente e che il giudice deve garantire il rispetto del principio di capacità contributiva, supplendo all’inerzia dell’Amministrazione nella determinazione dei costi .
3.3 Altre pronunce di Cassazione
- Sentenza 16 giugno 2025, n. 16168 – La Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento dei redditi, ogni forma di accertamento induttivo, sia analitico‑induttivo sia induttivo puro, deve tener conto dei costi forfettari presuntivamente sostenuti .
- Ordinanza 22 febbraio 2026, n. 3224 – ha ribadito che l’impugnazione della cartella di pagamento può essere proposta entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto e che, in caso di notifica nulla, il contribuente è ammesso a impugnare l’atto calcolando il termine dalla data in cui ne ha avuto la piena conoscenza .
- Ordinanza 1 aprile 2026, n. 8080 – ha chiarito che l’Amministrazione può disattendere le scritture contabili solo quando siano inattendibili; in caso contrario, il disconoscimento dei costi deve essere specificamente motivato.
- Ordinanza 30 marzo 2026, n. 7648 – ha negato il riconoscimento automatico dei costi forfettari quando tali costi siano già stati concretamente recuperati con la contabilità, fissando un limite all’estensione della regola affermata nella sentenza 16168/2025.
Queste pronunce rafforzano la posizione del contribuente nell’accertamento presuntivo e impongono all’Amministrazione un maggior rigore nella motivazione e nella prova.
4. Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento
4.1 Notifica e termini
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente la rettifica del reddito o del valore imponibile e l’eventuale irrogazione delle sanzioni. Esso deve contenere l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni e diventa esecutivo dopo tale termine (art. 29, D.L. 78/2010).
Una volta notificato l’avviso:
- Termine per il ricorso – ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato .
La notifica della cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo. - Notifica nulla o inesistente – se la notifica è nulla, il contribuente può impugnare l’atto calcolando il termine di 60 giorni dal momento in cui ha acquisito piena conoscenza dell’atto; chi eccepisce la tardività del ricorso deve provare la data di piena conoscenza . In caso di notifica inesistente, l’atto non produce effetti e può essere disapplicato.
- Termine per la costituzione della parte resistente – l’Agenzia delle Entrate o l’ente impositore deve costituirsi nel processo tributario entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato . La tardiva costituzione comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali non rilevabili d’ufficio ma non impedisce di contestare le pretese sostanziali.
- Effetti della sospensione feriale – nei mesi estivi il decorso dei termini è sospeso per 31 giorni (dal 1° al 31 agosto). L’art. 155 c.p.c. prevede che se la scadenza cade in un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo .
4.2 Contenuto del ricorso e onere della prova
Il ricorso deve contenere gli elementi indicati dall’art. 18 del D.Lgs. 546/1992: indicazione della Corte di Giustizia Tributaria competente (ex Commissione tributaria provinciale), i dati del ricorrente e dell’atto impugnato, l’oggetto della domanda, i motivi, l’esposizione dei fatti e dei motivi aggiunti, la sottoscrizione e l’indicazione del domiciliatario.
Il contribuente è onerato di provare i fatti su cui fonda l’impugnazione (ad es. legittimità del regime forfettario, esistenza di costi deducibili, vizi dell’atto) mentre l’Amministrazione deve provare la fondatezza dell’accertamento e l’inesistenza dei costi .
Nel processo tributario, la violazione del termine di costituzione dell’ente resistente comporta la decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ma non preclude la difesa sui fatti costitutivi .
5. Difese e strategie legali
5.1 Analisi preliminare dell’atto
La prima attività da svolgere è l’analisi tecnica dell’avviso di accertamento e della documentazione che ha portato all’emissione. Occorre verificare:
- Tipologia di accertamento – analitico, induttivo, analitico‑induttivo, sintetico o d’ufficio; nel regime forfettario i controlli sono spesso analitici (incrocio dei dati dichiarati con le spese e i ricavi) oppure automatizzati (omessa compilazione del quadro RS).
- Motivazione – l’atto deve indicare i presupposti di diritto e di fatto della pretesa; la motivazione deve essere sufficiente e comprensibile; la mancanza di motivazione integra violazione di legge e consente l’annullamento.
- Contraddittorio – verificare se l’Ufficio ha rispettato l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (obbligatorio per gli accertamenti basati su presunzioni; art. 7 L. 212/2000). L’omessa instaurazione del contraddittorio può comportare la nullità dell’atto.
- Termini di decadenza – controllare se l’avviso è stato notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero entro il 31 dicembre del settimo anno in caso di omessa dichiarazione) .
- Errori o vizi di notifica – verificare la correttezza della notifica (luogo, destinatario, relata); eventuali vizi potrebbero comportare l’inesistenza o la nullità dell’atto.
5.2 Richiesta di autotutela
Se l’avviso presenta errori evidenti (errore di persona, di calcolo, soggetto errato, duplicazione di tasse già pagate), è possibile presentare una istanza di autotutela per chiedere all’Agenzia l’annullamento in via amministrativa.
L’autotutela obbligatoria (art. 10‑quater L. 212/2000) opera nei casi di errore manifesto e impone all’Amministrazione di annullare d’ufficio gli atti illegittimi, anche in pendenza di giudizio. L’autotutela facoltativa (art. 10‑quinquies L. 212/2000) consente all’Ufficio di annullare gli atti per ragioni di merito.
Secondo la circolare 7 novembre 2024 n. 21/E, la richiesta di autotutela deve essere indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto; la competenza è delle strutture territoriali e l’istanza presentata ad un ufficio incompetente deve essere trasmessa d’ufficio a quello competente .
5.3 Acquiescenza e riduzione delle sanzioni
L’acquiescenza consiste nell’accettare l’avviso e pagare integralmente le imposte accertate. Il vantaggio consiste nella riduzione a un terzo delle sanzioni. Il contribuente, inoltre, beneficia della sospensione dell’attività di riscossione (non vi sono ulteriori misure cautelari) .
È possibile anche un’acquiescenza parziale limitata alle sanzioni: il contribuente paga le sanzioni ridotte a un terzo e impugna l’avviso solo per le imposte . Questa scelta consente di contestare il merito dell’imposizione senza rischiare di pagare sanzioni piene in caso di rigetto del ricorso.
L’acquiescenza deve essere esercitata entro il termine per proporre ricorso; in caso di mancato pagamento entro 60 giorni l’avviso diviene definitivo e l’Agenzia potrà iscrivere a ruolo l’intero debito.
5.4 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è un istituto deflativo che consente al contribuente di concludere un accordo con l’Ufficio. L’istanza di adesione sospende il termine per presentare ricorso per 90 giorni e permette al contribuente di negoziare la base imponibile, ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo ed evitare la lite giudiziale .
Se l’Ufficio accoglie l’istanza, viene redatto un verbale di adesione; se la trattativa non va a buon fine, il contribuente può comunque proporre ricorso entro il nuovo termine.
5.5 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso e depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria provinciale) competente.
Dal 2023, a seguito della riforma del processo tributario (D.Lgs. 156/2022), le commissioni sono state sostituite dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, con la possibilità di giudice monocratico per controversie fino a 5.000 euro. Il processo si svolge in modalità telematica tramite il Portale della Giustizia Tributaria, con depositi elettronici e udienze da remoto.
Nel ricorso è possibile eccepire vizi di legittimità (mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio, vizi di notifica), errori nel calcolo dei ricavi e nella determinazione dei costi, illegittimità delle sanzioni (mancato riconoscimento dell’aumento al 10 %) e contestare la decadenza dal regime solo se l’accertamento è definitivo.
In sede giudiziale è possibile presentare istanza di sospensione dell’atto se l’esecuzione può arrecare un danno grave e irreparabile; la Corte decide con ordinanza non impugnabile.
5.6 Conciliations e definizioni giudiziali
Durante il giudizio è possibile ricorrere a:
- Conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 546/1992) – consente di definire la lite con riduzione delle sanzioni a un terzo e pagamento in un’unica soluzione o rateale.
- Transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali e piani di ristrutturazione del debito (art. 182-ter L.Fall.), per ridurre il debito tributario e rateizzarlo.
- Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2023 e D.Lgs. 81/2025) – per le partite IVA di minori dimensioni, è possibile aderire a un concordato biennale con l’Agenzia delle Entrate che prevede il pagamento di una somma predeterminata in sostituzione delle imposte, ottenendo certezza del carico fiscale per due anni.
6. Strumenti alternativi per la gestione del debito
6.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
La rottamazione quater delle cartelle (introdotta dalla legge di bilancio 2023) ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 senza pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo le imposte e gli interessi legali. Nel 2024 sono state concesse ulteriori proroghe per il pagamento delle rate.
Attenzione: la rottamazione quinquies non è più attiva al 12 maggio 2026, quindi non è possibile aderire a nuove definizioni di questo tipo.
Con il Decreto “milleproroghe” 2024 (convertito in L. 17/2024) è stata introdotta la sanatoria delle irregolarità formali e la definizione agevolata delle liti pendenti, prorogando al 31 marzo 2024 i termini per perfezionare le definizioni 2023.
6.2 Piani del consumatore e esdebitazione
In presenza di debiti tributari rilevanti, il contribuente può valutare strumenti di sovraindebitamento disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come:
- Piano del consumatore – riservato alle persone fisiche sovraindebitate, consente di proporre un piano di rientro che preveda il pagamento parziale dei debiti tributari e la falcidia delle sanzioni, se il giudice ritiene che il Fisco non subisca un pregiudizio eccessivo.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – permette di concordare con i creditori (compreso l’Erario) un piano di pagamento con possibile falcidia; richiede l’adesione della maggioranza dei creditori.
- Esdebitazione del debitore incapiente – consente la cancellazione dei debiti residui dopo il pagamento di quanto possibile, se il debitore non è in grado di offrire alcun soddisfacimento ai creditori.
L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, valutando l’impatto dei debiti tributari e negoziando con l’Agenzia delle Entrate.
6.3 Altre opzioni
- Rateizzazione del debito – è possibile richiedere la rateizzazione delle somme accertate in sede di accertamento con adesione o di conciliazione. Le rate possono arrivare fino a 8 anni (96 rate mensili) per i tributi erariali.
- Ravvedimento operoso – consente di ridurre le sanzioni prima che l’accertamento divenga definitivo. In caso di violazione già contestata, il ravvedimento non è più ammesso .
- Compensazione dei crediti – i crediti d’imposta maturati (ad esempio crediti IVA) possono essere utilizzati in compensazione per pagare le somme dovute, nei limiti dei vincoli normativi (es. blocco compensazione in presenza di ruoli definitivi).
7. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’avviso – non reagire entro 60 giorni significa far diventare definitivo l’accertamento e perdere ogni possibilità di difesa; l’avviso diventa esecutivo e l’Agenzia può iscrivere ipoteca o avviare il pignoramento.
- Pagare subito senza controllare – spesso l’Agenzia commette errori (ricavi sommati erroneamente, mancato riconoscimento di costi, vizi di notifica). Prima di pagare è bene far analizzare l’atto da un professionista.
- Non conservare la documentazione – occorre dimostrare di possedere i requisiti per il forfettario (e.g. ricavi/compensi, spese per dipendenti), conservando fatture, ricevute e contratti.
- Sottovalutare le spese per dipendenti – per il regime forfettario 2026 la soglia di 20.000 € per spese di personale è dirimente ; superarla anche di poco comporta la decadenza e la perdita delle agevolazioni.
- Confondere ricavi con reddito – il limite di 85.000 € si riferisce ai ricavi/compensi lordi senza dedurre le spese; occorre monitorare costantemente l’ammontare dei corrispettivi .
- Dimenticare il quadro RS – l’omessa compilazione del quadro RS della dichiarazione può comportare l’esclusione dal regime e sanzioni.
- Ignorare l’obbligo di contraddittorio – se l’accertamento presuppone la collaborazione del contribuente (ad es. accertamento analitico‑induttivo), l’Agenzia deve instaurare il contraddittorio; la sua violazione è motivo di annullamento.
- Presentare ricorso senza avvocato – il processo tributario richiede competenze tecniche; un errore nella redazione del ricorso o nella notifica può comportare l’inammissibilità.
- Trascurare le sanzioni – le sanzioni per infedele dichiarazione possono essere quasi pari al tributo; valutarne la riduzione con acquiescenza o adesione è spesso conveniente.
- Non considerare soluzioni di sovraindebitamento – quando il debito fiscale è elevato, strumenti come il piano del consumatore possono permettere la falcidia e la rateizzazione a lungo termine.
8. Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche che facilitano la consultazione dei principali riferimenti normativi, i termini processuali e gli strumenti di difesa.
8.1 Normativa di riferimento
| Ambito | Fonte normativa principale | Riferimenti significativi |
|---|---|---|
| Regime forfettario | Legge 190/2014 art. 1 commi 54‑89 | requisiti di accesso e permanenza; cause di esclusione |
| Limiti di ricavi e spese | Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), Legge 207/2024 | limite 85.000 € ricavi/compensi; 20.000 € spese dipendenti |
| Fuoriuscita dal regime | L. 190/2014, comma 74 | cessazione dall’anno successivo all’accertamento definitivo ; immediata sopra 100.000 € |
| Sanzioni | L. 190/2014, comma 74; D.Lgs. 471/1997 | aumento del 10 % delle sanzioni per infedele indicazione ; sanzione ordinaria 90 % IRPEF/IVA |
| Ricorso tributario | D.Lgs. 546/1992 | ricorso entro 60 giorni; costituzione della parte resistente; conciliazione |
| Autotutela | L. 212/2000 artt. 10‑quater e 10‑quinquies | annullamento d’ufficio (obbligatorio o facoltativo) |
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 | sospensione dei termini per 90 giorni; riduzione sanzioni a 1/3 |
| Giurisprudenza recente | Corte cost. 10/2023; Cass. 16168/2025; Cass. 1974/2026 | riconoscimento dei costi presunti nell’accertamento induttivo |
8.2 Termini per la notifica e l’impugnazione
| Atto o fase | Termini | Fonte |
|---|---|---|
| Notifica dell’avviso di accertamento | entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno per omessa dichiarazione) | art. 43, DPR 600/1973 |
| Ricorso avverso l’avviso | 60 giorni dalla notificazione ; se la notifica è nulla, 60 giorni dalla piena conoscenza | D.Lgs. 546/1992 art. 21 |
| Costituzione dell’ente impositore | 60 giorni dalla notifica del ricorso | D.Lgs. 546/1992 art. 23 |
| Impugnazione della sentenza di primo grado | 60 giorni dalla notificazione della sentenza; 6 mesi se non notificata | art. 327 c.p.c. applicato al processo tributario |
| Presentazione dell’istanza di adesione | sospensione del termine per 90 giorni dal deposito dell’istanza | D.Lgs. 218/1997 |
| Acquiescenza | entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (in alternativa al ricorso) | art. 15 D.Lgs. 218/1997 |
8.3 Strumenti deflativi e riduzione delle sanzioni
| Istituto | Caratteristiche | Riduzione sanzioni | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Acquiescenza totale | pagamento integrale dell’imposta accertata e rinuncia al ricorso | sanzioni ridotte a 1/3 | deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica |
| Acquiescenza parziale (solo sanzioni) | pagamento delle sanzioni ridotte a 1/3 e ricorso sulle imposte | sanzioni ridotte a 1/3 | ricorso limitato alle imposte |
| Accertamento con adesione | negoziazione con l’Ufficio; sospende i termini per 90 giorni | sanzioni ridotte a 1/3 | definizione consensuale |
| Conciliazione giudiziale | accordo in giudizio (primo o secondo grado) | sanzioni ridotte a 1/3 | accordo con l’ente in udienza |
| Definizione delle liti pendenti | pagamento del 90 % della maggiore imposta per liti in primo grado; 40 % per sentenze favorevoli; 15 % per liti in Cassazione | sanzioni escluse | norme speciali (leggi di bilancio 2023‑24) |
| Rottamazione quater | estinzione dei ruoli anteriori al 30 giu 2022 | non si pagano sanzioni e interessi | non più attiva per domande dopo 12 mag 2026 |
| Ravvedimento operoso | regolarizzazione volontaria delle violazioni prima dell’accertamento definitivo | sanzioni ridotte fino a 1/15 del minimo | ammessa solo prima della contestazione |
9. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito si riportano alcune delle domande più frequenti poste da imprenditori, professionisti e privati che hanno ricevuto un avviso di accertamento per “regime forfettario non spettante”. Le risposte sono formulate con un linguaggio chiaro ma fondato su fonti normative e giurisprudenziali.
- Cosa significa “regime forfettario non spettante”?
Significa che l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente non avesse i requisiti per applicare il regime forfettario in uno o più anni (perché ha superato i limiti di ricavi o spese, ha applicato un regime speciale IVA, ha omesso il quadro RS o aveva partecipazioni societarie). In tal caso, viene richiesto il pagamento delle imposte ordinarie, dell’IVA e delle sanzioni. - Quali sono le principali condizioni che causano la perdita del regime forfettario?
Le principali cause sono: superamento del limite di 85.000 euro (o di 100.000 euro con uscita immediata); spese per dipendenti superiori a 20.000 euro; utilizzo di regimi speciali IVA; non residenza fiscale in Italia; esercizio di attività prevalente per l’ex datore di lavoro; partecipazione in società o controllo di SRL; redditi di lavoro dipendente superiori a 35.000 euro . - Cosa succede se supero il limite di 85.000 euro ma rimango sotto i 100.000 euro?
Secondo la legge di bilancio 2023, se i ricavi superano la soglia di 85.000 € ma non oltrepassano 100.000 €, si resta nel forfettario per l’anno in corso ma si esce l’anno successivo . Il contribuente dovrà versare l’imposta sostitutiva sul totale dei ricavi e, l’anno dopo, applicare il regime ordinario. - Se supero i 100.000 euro di ricavi scatta l’uscita immediata?
Sì. Il superamento della soglia dei 100.000 € comporta l’uscita immediata dal regime. L’obbligo di applicare l’IVA scatta a partire dalle fatture emesse dopo il superamento della soglia . - Come si calcolano i ricavi ai fini del limite?
Bisogna considerare tutti i corrispettivi lordi delle vendite e delle prestazioni di servizi; le spese sostenute non rilevano perché il regime forfettario calcola il reddito applicando un coefficiente di redditività . - È rilevante il momento di incasso dei ricavi?
Sì. Il limite dei ricavi/compensi è calcolato secondo il principio di cassa: conta l’importo incassato nell’anno solare, indipendentemente dalla data di emissione della fattura. - L’omessa compilazione del quadro RS fa perdere il regime?
Sì. L’omissione comporta l’impossibilità di accertare il rispetto dei requisiti. Il Fisco può contestare l’indebita applicazione del forfettario e irrogare le sanzioni per infedele dichiarazione. - Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento?
Occorre anzitutto leggere attentamente l’atto e verificarne la motivazione, i presupposti di fatto e di diritto, la corretta notifica e i termini di decadenza. È consigliabile rivolgersi a un avvocato o commercialista esperto per valutare la fondatezza dell’accertamento, presentare un’istanza di autotutela, aderire all’accertamento con adesione o predisporre il ricorso entro 60 giorni . - È possibile sospendere l’esecutività dell’avviso?
Sì. Contestualmente al ricorso, è possibile presentare domanda di sospensione dell’esecuzione se l’esecuzione può recare un danno grave e irreparabile al contribuente. La Corte decide sulla sospensione con ordinanza. - Cosa prevede l’acquiescenza?
Con l’acquiescenza si accetta integralmente la pretesa tributaria e si paga l’imposta accertata. Le sanzioni sono ridotte a un terzo . Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica; in caso di mancato pagamento, l’atto diventa definitivo. - È possibile impugnare l’avviso solo per le imposte e pagare le sanzioni ridotte?
Sì. Con l’acquiescenza parziale il contribuente può pagare le sanzioni ridotte a un terzo e impugnare l’atto per contestare le imposte . - Quando conviene l’accertamento con adesione?
Conviene quando l’accertamento si basa su presunzioni o su elementi discutibili e si intende evitare il contenzioso. Con l’adesione si negozia l’imponibile, si ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni e si possono chiedere rateizzazioni . - Cosa si intende per contraddittorio preventivo?
L’Agenzia delle Entrate deve, in molti casi, invitare il contribuente a comparire per fornire chiarimenti prima di emettere l’accertamento. L’assenza del contraddittorio, quando previsto dalla legge, determina l’invalidità dell’atto. È pertanto importante partecipare alla fase endoprocedimentale con l’assistenza di un professionista. - Quali sono i principali vizi che possono annullare l’avviso?
La mancanza o insufficienza della motivazione, la violazione dell’obbligo di contraddittorio, l’inesistenza o la nullità della notifica, l’errata qualificazione dei fatti (ad esempio ricavi imputati erroneamente) e l’applicazione di norme abrogate. Inoltre, la mancata considerazione dei costi presunti nell’accertamento induttivo viola il principio di capacità contributiva e può comportare l’annullamento . - Posso richiedere la rateizzazione del debito?
Sì. In sede di accertamento con adesione, conciliazione o accordo di ristrutturazione è possibile chiedere la rateizzazione delle somme dovute, fino a 8 anni per i tributi erariali. La rateizzazione non è invece concessa in caso di acquiescenza totale. - È possibile compensare il debito con crediti d’imposta?
In linea generale, i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” con il modello F24. Tuttavia, in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 €, l’utilizzo dei crediti è bloccato finché non si estingue il debito (art. 31 D.L. 78/2010). - La sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 può aiutarmi nella difesa?
Sì. Se l’accertamento è fondato su presunzioni e non riconosce alcun costo forfettario, la giurisprudenza (Corte cost. 10/2023 e Cass. 1974/2026) stabilisce che i costi devono essere sempre riconosciuti . Questo argomento può essere utilizzato nel ricorso per ridurre la base imponibile. - Posso aderire al concordato preventivo biennale?
Il concordato preventivo biennale, introdotto nel 2023, consente alle partite IVA con fatturato fino a determinati limiti (tra 85.000 e 500.000 €) di concordare con l’Agenzia delle Entrate un reddito imponibile per due anni. Se si aderisce e si mantiene il concordato, non si subiranno accertamenti, ma bisogna rispettare integralmente gli impegni di fatturato e non superare gli scostamenti previsti. La valutazione di convenienza deve essere effettuata con l’aiuto di un professionista. - Cosa accade se non presento il ricorso per tempo?
Se il ricorso non viene notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o dal momento di piena conoscenza in caso di notifica nulla) , l’atto diventa definitivo. L’Agenzia delle Entrate potrà iscrivere a ruolo il debito e avviare l’esecuzione (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti). - Come posso contattare l’Avv. Monardo per assistenza?
Puoi utilizzare i recapiti presenti alla fine di questo articolo (telefono, email, modulo di contatto) per richiedere una consulenza personalizzata. È consigliabile allegare copia dell’avviso di accertamento e della documentazione contabile. Lo studio dell’Avv. Monardo effettua un’analisi preliminare e ti guiderà nella strategia difensiva più opportuna.
10. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le conseguenze della decadenza dal regime forfettario e l’importanza delle difese legali, proponiamo alcuni esempi numerici semplificati. Gli importi sono indicativi e non sostituiscono il calcolo personalizzato.
10.1 Superamento della soglia di 85.000 € ma non di 100.000 €
Supponiamo che nel 2025 un professionista in regime forfettario incassi 92.000 €. A causa del superamento del limite (ma non oltre 100.000 €), il professionista rimane nel forfettario per il 2025 ma dovrà applicare il regime ordinario dal 2026.
L’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento per il 2026 se il professionista non esce autonomamente dal regime.
- Ricavi dichiarati 2026 in regime forfettario: 92.000 € (applicazione coefficiente di redditività, ad esempio 78 % per professioni).
- Reddito imponibile dichiarato: 92.000 × 78 % = 71.760 €.
- Imposta sostitutiva (15 %): 71.760 × 15 % = 10.764 €.
Se l’Ufficio ritiene non spettante il regime (perché il contribuente avrebbe dovuto uscire nel 2026), ricalcola l’imposizione ordinaria:
- Reddito imponibile lordo (regime ordinario) – partendo dagli stessi ricavi, sottrae i costi effettivi (supponiamo 40.000 €) e ottiene un reddito imponibile di 52.000 €.
- IRPEF ordinaria (aliquota media 35 %): 52.000 × 35 % = 18.200 €.
- Differenza d’imposta: 18.200 – 10.764 = 7.436 €.
- Sanzioni (90 % con aumento del 10 %): 7.436 × 99 % = 7.361 €.
- Interessi (es. 3 %): 7.436 × 3 % = 223 €.
Il debito complessivo sarà quindi di circa 15.020 € (imposta, sanzioni e interessi). In caso di acquiescenza o adesione, le sanzioni si ridurranno a 1/3 (circa 2.454 €), portando il debito a 10.113 €. Una difesa tempestiva potrebbe ancora contestare la base imponibile o dimostrare costi superiori.
10.2 Superamento della soglia di 100.000 €
Prendiamo il caso di un imprenditore che nel 2025 incassa 120.000 €. In virtù della soglia dei 100.000 €, l’uscita dal regime è immediata e l’IVA è dovuta a partire dalle fatture emesse dopo il superamento.
Se l’imprenditore continua ad applicare il forfettario per ignoranza o errore, nel 2026 riceverà un avviso di accertamento con recupero dell’IVA (22 %), dell’IRPEF ordinaria e applicazione delle sanzioni. Supponendo che il 2026 presenti analoghi ricavi e che i costi effettivi siano pari a 60.000 €:
- IVA non versata: 120.000 × 22 % = 26.400 €.
- Imposta sostitutiva pagata (indebitamente): 120.000 × 78 % × 15 % = 14.040 €.
- IRPEF ordinaria (aliquota media 35 % sul reddito effettivo 60.000): 60.000 × 35 % = 21.000 €.
- Differenza di IRPEF: 21.000 – 14.040 = 6.960 €.
- Sanzioni per omessa fatturazione e omesso versamento IVA (pari al 90 % dell’imposta dovuta, ridotta in caso di adesione).
L’importo finale può superare 60.000 €, evidenziando quanto sia elevato il rischio di applicare il regime in assenza dei requisiti. In casi simili, la strategia difensiva può includere l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni, la rateizzazione e, se il debito è insostenibile, la valutazione di procedure di sovraindebitamento.
11. Conclusione
L’uso indebito del regime forfettario è diventato uno dei principali bersagli dei controlli dell’Agenzia delle Entrate. La normativa prevede limiti stringenti sui ricavi, sulle spese per dipendenti, sulla compresenza di redditi da lavoro dipendente e su altre cause di esclusione. La perdita dei requisiti comporta la fuoriuscita dal regime e l’emissione di avvisi di accertamento con recupero delle imposte ordinarie, IVA, contributi, interessi e sanzioni aumentate del 10 % .
La giurisprudenza più recente, con la Corte costituzionale n. 10/2023 e la Cassazione n. 1974/2026, ha però rafforzato la tutela del contribuente imponendo all’Amministrazione di riconoscere sempre i costi, anche in forma presuntiva, negli accertamenti induttivi . Inoltre, l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 permette di impugnare l’avviso entro 60 giorni anche in caso di notifica nulla , e gli istituti deflativi (acquiescenza, adesione, conciliazione) consentono di ridurre significativamente le sanzioni.
Per difendersi efficacemente occorre agire tempestivamente, analizzare ogni elemento dell’avviso, valutare la presenza di vizi (motivazione, contraddittorio, notifiche), predisporre l’istanza di autotutela, avviare la trattativa per l’adesione o il ricorso, e considerare alternative come la rateizzazione, i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento per regime forfettario non spettante, non affrontare da solo un problema così complesso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario sono pronti ad analizzare la tua situazione, individuare i vizi dell’atto, elaborare strategie difensive concrete e rappresentarti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
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