Avviso Di Accertamento Per Dividendi Esteri Non Dichiarati: Cosa Fare E Difesa Con Gli Avvocati

Introduzione

In un contesto economico sempre più globalizzato, investimenti finanziari e partecipazioni societarie non conoscono più confini. Molti contribuenti italiani detengono quote societarie all’estero o percepiscono dividendi di fonte estera. Questi proventi devono essere correttamente dichiarati in Italia, pena l’attivazione di controlli e l’emissione di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La materia è complessa perché incrocia normativa interna (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, D.P.R. 917/1986), accordi internazionali contro le doppie imposizioni, circolari dell’Amministrazione finanziaria e una ricca giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie.

L’argomento è di estrema attualità. L’Agenzia delle Entrate, sfruttando lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard, Direttiva 2011/16/UE) e i dati forniti dagli intermediari esteri, incrocia costantemente le posizioni dei contribuenti residenti. Errori nella compilazione del quadro RM, omissioni di dividendi percepiti all’estero o l’applicazione errata del credito d’imposta per le ritenute estere possono generare accertamenti con pesanti sanzioni e interessi.

Perché è importante conoscere la materia

  • Rischi sanzionatori e penali – Omettere l’indicazione di dividendi esteri integra violazioni dichiarative che comportano sanzioni fino al 120 % dell’imposta evasa e, nei casi più gravi, rilevanza penale in presenza del superamento delle soglie di punibilità.
  • Termini di accertamento più lunghi – Per i redditi di fonte estera, l’avviso di accertamento può essere notificato entro il decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mentre in caso di omessa dichiarazione l’Agenzia dispone addirittura di quattordici anni (art. 43 D.P.R. 600/1973). La normativa ordinaria, infatti, prevede termini di decadenza di cinque anni dalla dichiarazione o sette anni in caso di omissione .
  • Interpretazioni giurisprudenziali evolutive – La Corte di Cassazione, con le pronunce recenti (ad esempio ordinanza n. 24160 del 9/9/2024 e n. 10642 del 23/4/2025), ha riconosciuto che il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero non decade automaticamente in mancanza di indicazione in dichiarazione se esistono obblighi convenzionali di eliminare la doppia imposizione. Ne consegue che l’accertamento potrebbe essere infondato .

Chi può assisterti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario, offre assistenza specializzata in questa materia. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021.

Il suo studio analizza l’atto di accertamento, prepara ricorsi, richiede sospensioni, avvia trattative con l’ufficio fiscale e predispone piani di rientro o soluzioni giudiziali/stragiudiziali. L’obiettivo è tutelare il contribuente evitando pignoramenti, ipoteche e blocchi dei conti.

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1. Normativa di riferimento e contesto giurisprudenziale

1.1 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Art. 18 TUIR – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

L’articolo 18 del TUIR disciplina la tassazione dei redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti. La norma prevede che tali redditi sono assoggettati a imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta a titolo d’imposta prevista per i redditi di capitale interni. Tuttavia, il contribuente può rinunciare al regime sostitutivo e optare per l’inclusione del reddito nel proprio imponibile, beneficiando in tal caso del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero . In particolare:

  • la base imponibile è costituita dal dividendo lordo, senza deduzione della ritenuta estera;
  • il contribuente può optare per l’imposizione ordinaria (inclusione nel quadro RM) e detrarre le imposte estere secondo l’art. 165 TUIR;
  • la disposizione non si applica ai dividendi distribuiti tramite intermediari residenti ai quali si applica l’art. 27, comma 4, del D.P.R. 600/1973 .

Art. 165 TUIR – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

L’articolo 165 prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammissibili in detrazione dall’imposta netta italiana entro la quota proporzionale tra reddito estero e reddito complessivo . La norma stabilisce:

  • la detrazione va calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di produzione del reddito estero ;
  • l’imposta estera eccedente la quota italiana può essere riportata agli anni successivi fino all’ottavo ;
  • il comma 8 sancisce che la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi esteri .

Tale clausola di decadenza è stata oggetto di numerosi contenziosi. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10642/2025, ha affermato che in presenza di obblighi internazionali incondizionati di eliminazione della doppia imposizione, l’omessa dichiarazione non comporta decadenza dal credito d’imposta . Analogamente, la sentenza n. 24160/2024 ha riconosciuto il diritto alla detrazione anche in assenza di dichiarazione se la convenzione con lo Stato estero lo prevede .

Art. 89 TUIR – Esclusione parziale dei dividendi esteri ai fini IRES

Per le società residenti che percepiscono dividendi da società non residenti, l’art. 89, comma 3, del TUIR stabilisce l’esclusione dal reddito imponibile del 95 % degli utili a condizione che la società partecipata non sia insediata in un Paese a fiscalità privilegiata o, in caso contrario, che sia superata la “esimente” del tax rate test. La risposta a interpello n. 191/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per beneficiare di questa esclusione devono sussistere due requisiti: (i) gli utili distribuiti devono essere indeducibili nello Stato estero; (ii) la società estera non deve essere residente in un paese “black list” ai sensi dell’art. 47-bis TUIR oppure il contribuente deve dimostrare il superamento del test di fiscalità privilegiata sin dal primo periodo di possesso . In assenza di tali condizioni, i dividendi sono tassati integralmente .

1.2 Disposizioni sull’accertamento e termini di decadenza

Art. 43 D.P.R. 600/1973 – Termini per l’accertamento

La norma generale sui termini di decadenza prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo . Tuttavia, per redditi di fonte estera non monitorati o attività detenute in Stati non collaborativi, la legislazione emergenziale (ad esempio art. 12 D.L. 78/2009 e successive modifiche) ha esteso il termine di accertamento fino al decimo anno e, in caso di omessa dichiarazione, fino al quattordicesimo anno.

La circolare 22.11.2023 dello Studio Cantoni ricorda che, per l’ordinaria legislazione, gli avvisi di accertamento sono soggetti a notifica entro cinque anni, o sette anni per omissione . La stessa circolare evidenzia come l’art. 67 del D.L. 18/2020 abbia introdotto una sospensione di 85 giorni dei termini per le notifiche a causa della pandemia, generando proroghe “a cascata” per i periodi successivi . Tale norma è stata contestata da alcune pronunce di merito.

Art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 (abrogato) – Invito obbligatorio a comparire

L’accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997. L’art. 5-ter, inserito nel 2019 e abrogato nel 2024, prevedeva l’obbligo per l’ufficio di notificare al contribuente un invito a comparire prima di emettere l’avviso di accertamento, salvo i casi di particolare urgenza . L’omissione di tale contraddittorio comportava l’invalidità dell’avviso se il contribuente dimostrava quali difese avrebbe potuto far valere . Sebbene la norma sia abrogata per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, il principio del contraddittorio preventivo è stato recepito nello Statuto del contribuente (art. 6-bis L. 212/2000) e rimane fondamentale.

1.3 Principali sentenze della Corte di Cassazione

Cassazione 9/9/2024 n. 24160 – detrazione dell’imposta estera in caso di omessa dichiarazione

Nel caso di specie, un contribuente aveva percepito redditi in Brasile e non li aveva dichiarati. La Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di una convenzione internazionale con il Brasile che obbliga l’Italia ad eliminare la doppia imposizione, il contribuente ha diritto alla detrazione dell’imposta estera anche se la dichiarazione era omessa. La Corte ha affermato che il credit d’imposta non può essere subordinato a requisiti di diritto interno come la presentazione della dichiarazione . Pertanto, l’art. 165, comma 8, TUIR, che preclude la detrazione in caso di omessa dichiarazione, si applica solo se non vi sono accordi contro la doppia imposizione .

Cassazione 23/4/2025 n. 10642 – obblighi internazionali e decadenza del credito d’imposta

L’ordinanza n. 10642/2025 affronta la questione della decadenza del credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso una cartella di pagamento contestando la tardiva indicazione di crediti per imposte estere. La Cassazione ha ricordato che l’art. 165 richiede la dichiarazione del reddito estero ma non prevede un termine decadenziale rigido: il credito può essere esercitato entro il termine ordinario di prescrizione decennale . In presenza di obblighi internazionali di eliminare la doppia imposizione, l’omessa dichiarazione non può far perdere il diritto al credito . La Corte ha evidenziato che il comma 8 dell’art. 165 si applica solo se non vi sono accordi internazionali vincolanti .

Cassazione 25698/2022 – credito d’imposta sui dividendi esteri

La sentenza 25698/2022 (richiamata nella circolare Studio Cantoni) ha riconosciuto che, per i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche, è possibile detrarre l’imposta pagata all’estero dall’imposta sostitutiva italiana se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni e la convenzione non vieta espressamente tale detrazione . La Corte ha tuttavia limitato l’applicazione di tale principio ai casi espressamente previsti dalle convenzioni e non lo ha esteso agli interessi o ad altre tipologie di redditi .

1.4 Circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate

  • Risposta a interpello n. 191/2025 – La Divisione Contribuenti ha chiarito le condizioni per applicare l’esclusione del 95 % dei dividendi provenienti da società estere. La risposta ribadisce che gli utili sono esclusi dal reddito per il 95 % se sono indeducibili all’estero e il paese della società estera supera il test di fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis TUIR .
  • Norma di comportamento AIDC n. 227/2025 – L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha interpretato la normativa sulla detrazione delle imposte estere sui dividendi percepiti da persone fisiche, evidenziando che il credito compete se la convenzione non vieta espressamente la detrazione e se la tassazione sostitutiva italiana non deriva da una scelta del contribuente .
  • Circolare n. 28/E/2016 e successivi chiarimenti – Queste circolari forniscono indicazioni sulla compilazione del quadro RM e sulla tassazione dei redditi di capitale di fonte estera, ribadendo l’obbligo di indicare nella dichiarazione i dividendi percepiti, anche se assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.

2. Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Quando un contribuente riceve un avviso di accertamento per dividendi esteri non dichiarati, deve agire tempestivamente. Di seguito vengono illustrate le fasi procedurali e i diritti del contribuente.

2.1 Tipologie di atti e notifiche

  1. Lettera di compliance – È un invito bonario dell’Agenzia delle Entrate a regolarizzare la propria posizione. Viene inviata quando il contribuente ha presentato la dichiarazione ma ha omesso o indicato in modo errato redditi esteri . La lettera consente di correggere la dichiarazione con ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni.
  2. Invito a comparire per accertamento con adesione (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997) – In caso di omessa dichiarazione o quando la lettera di compliance non è sufficiente, l’ufficio emette un invito a comparire finalizzato all’adesione. Il contraddittorio deve avvenire prima dell’emissione dell’avviso (salvo urgenze) .
  3. Avviso di accertamento – È l’atto impositivo vero e proprio. Contiene la descrizione dei fatti, l’imposta dovuta, sanzioni e interessi. L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973 . In caso di omessa dichiarazione, il termine si estende a sette anni, e per redditi esteri può arrivare fino a quattordici anni.

2.2 Contenuto dell’avviso di accertamento

L’avviso deve indicare:

  • l’imponibile accertato e la motivazione della rettifica;
  • la norma violata (ad esempio, omessa indicazione dei dividendi esteri in violazione degli artt. 165 e 18 TUIR);
  • l’imposta dovuta, le sanzioni calcolate e gli interessi;
  • i termini e le modalità per presentare ricorso o aderire all’accertamento con adesione;
  • l’eventuale applicazione del raddoppio dei termini in caso di reati fiscali o asset detenuti in paradisi fiscali.

2.3 Cosa fare dopo la notifica

  1. Verificare i termini: controllare se l’avviso è stato notificato entro i termini di decadenza previsti dalla legge . In presenza di redditi esteri, verificare se l’Agenzia ha correttamente applicato il termine decennale o quattordicennale e se sono applicabili sospensioni (ad es. 85 giorni DL 18/2020 ).
  2. Analizzare la motivazione: valutare se l’avviso è adeguatamente motivato. L’assenza di un contraddittorio preventivo (dove era obbligatorio) può comportare l’invalidità dell’atto .
  3. Recuperare la documentazione: reperire la documentazione relativa alle partecipazioni estere, ai dividendi percepiti, alle ritenute subite e alle convenzioni contro la doppia imposizione applicabili.
  4. Calcolare l’imposta e il credito d’imposta: verificare se l’imposta estera è stata calcolata correttamente, se è stata applicata l’esclusione del 95 % (per società) o la tassazione sostitutiva del 26 % (per persone fisiche) e se il credito d’imposta spettante è stato riconosciuto.
  5. Valutare l’adesione: l’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare l’imposta. Tuttavia, aderire implica l’accettazione del debito; occorre valutare se vi sono profili di illegittimità da far valere in contenzioso.
  6. Presentare ricorso: il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica. È consigliabile farsi assistere da un avvocato cassazionista esperto in diritto tributario per predisporre le doglianze (vizi procedurali, illegittimità dell’atto, errato calcolo dell’imposta, violazione di convenzioni internazionali, ecc.).

2.4 Termini e scadenze riassuntivi

Tipo di dichiarazioneTermini di notifica ordinari (art. 43 DPR 600/73)Termini con redditi esteri (D.L. 78/2009)Proroghe emergenziali
Dichiarazione presentataNotifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivoFino al 10º anno se trattasi di redditi o attività estere non dichiarate (art. 12 DL 78/2009)+85 giorni per la sospensione 8 marzo–31 maggio 2020
Dichiarazione omessaNotifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivoFino al 14º anno per attività estere non dichiarate+85 giorni se rientrante nel periodo di sospensione Covid
Presenza di violazioni penaliRaddoppio dei termini in presenza di reati tributari (ex art. 12 comma 2 DL 78/2009)

3. Difese e strategie legali

3.1 Eccezioni procedurali

  1. Vizio di motivazione – L’avviso deve essere chiaro e motivato. La mancanza di contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997, ora abrogato ma principio generale del contraddittorio) può rendere l’atto nullo .
  2. Decadenza dei termini – Se l’avviso è stato notificato oltre i termini ordinari o non sono ricorrenti i presupposti per l’estensione decennale/quattordicennale, l’accertamento è decaduto .
  3. Difetto di prova – L’Agenzia deve provare l’esistenza e l’ammontare dei dividendi esteri non dichiarati. I dati CRS potrebbero essere incompleti; occorre verificare l’esattezza delle informazioni.
  4. Errori formali – Errore nella sottoscrizione dell’avviso (es. firma delegata non valida) o mancanza di indicazione del funzionario competente può comportare nullità. La giurisprudenza ha più volte ribadito l’importanza della corretta sottoscrizione dell’atto.

3.2 Eccezioni sostanziali

  1. Applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni – Dimostrare che esiste una convenzione internazionale (es. convenzione Italia‑Brasile) che prevede la detrazione dell’imposta estera indipendentemente dall’indicazione in dichiarazione . Le convenzioni hanno valore prevalente sulla normativa interna.
  2. Non imponibilità dei dividendi (partecipation exemption) – Per le società, invocare l’art. 89 TUIR e dimostrare che i dividendi sono esclusi dal reddito per il 95 % perché l’entità estera non è in un Paese a fiscalità privilegiata oppure è superato il test di fiscalità privilegiata .
  3. Credito d’imposta senza decadenza – In applicazione dell’ordinanza n. 10642/2025, sostenere che il credito d’imposta per le imposte estere non decade se vi sono obblighi internazionali e se il contribuente agisce entro il termine di prescrizione decennale .
  4. Ritenute all’estero ed imposta sostitutiva – Per le persone fisiche, contestare l’impossibilità di detrarre la ritenuta estera dall’imposta sostitutiva italiana in assenza di divieto convenzionale, invocando la giurisprudenza favorevole (Cass. 25698/2022) .
  5. Non residenza o dubbia residenza fiscale – Se il contribuente era effettivamente residente all’estero, l’imposta italiana potrebbe non essere dovuta. Occorre dimostrare la residenza estera (iscrizione AIRE, centro degli interessi vitali). In caso di residenza contestata, la difesa verterà sulla prova della permanenza all’estero.

3.3 Strumenti di definizione e istituti alternativi

  1. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) – Consente di definire la controversia con riduzione delle sanzioni a un terzo e versamento rateizzato. Si apre con l’invito a comparire (contraddittorio) e si conclude con la sottoscrizione dell’atto di adesione.
  2. Ravvedimento operoso – Se l’avviso non è ancora stato notificato ma il contribuente riceve una lettera di compliance o si accorge dell’omissione, può presentare una dichiarazione integrativa e versare le imposte dovute, beneficiando di sanzioni ridotte.
  3. Rottamazioni e definizioni agevolate – Le norme sulla “rottamazione-quater” (ex art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022) hanno consentito di pagare le cartelle senza sanzioni. Al momento (maggio 2026) non esistono più misure di “rottamazione-quater” attive; occorre valutare eventuali future definizioni.
  4. Transazioni fiscali e piani del consumatore – Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012), è possibile proporre piani che prevedono la falcidia dei debiti tributari, comprese imposte e sanzioni. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi e esperto negoziatore, può assistere nella predisposizione di tali piani.
  5. Esdebitazione – In determinati casi, al termine della procedura di sovraindebitamento, il giudice può dichiarare l’esdebitazione e liberare il debitore dai debiti residui, incluse le imposte. Questa soluzione è percorribile solo se non vi sono stati atti in frode e se il debitore ha agito con diligenza.

3.4 Errori comuni da evitare

  • Non indicare i dividendi esteri nel quadro RM – Anche se il reddito è stato già tassato con ritenuta all’estero, occorre dichiararlo e indicare l’imposta estera per poter usufruire del credito d’imposta .
  • Confondere l’imposta estera con l’imposta sostitutiva italiana – La ritenuta estera va sempre indicata in dichiarazione; non può essere semplicemente detratta dalla ritenuta italiana se non previsto dalla convenzione.
  • Non controllare le convenzioni – Ogni convenzione contro la doppia imposizione contiene clausole specifiche sui dividendi. In alcuni casi la detrazione è esclusa se i dividendi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta in Italia. È necessario consultare le convenzioni per verificare i propri diritti.
  • Ignorare le notifiche – Non rispondere alle lettere di compliance o agli inviti a comparire aggrava la posizione del contribuente. La mancanza di collaborazione può portare all’emissione di avvisi con sanzioni massime.
  • Aspettare troppo tempo – I termini per l’adesione e per il ricorso sono brevi. Rivolgersi tempestivamente a un professionista consente di analizzare l’atto, valutare la strategia e presentare difese efficaci.

4. Strumenti alternativi e soluzioni per definire il debito

4.1 Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa

Se il contribuente si accorge dell’omissione prima di ricevere l’avviso di accertamento o entro i termini del ravvedimento, può presentare una dichiarazione integrativa e versare le imposte dovute con sanzioni ridotte. Il ravvedimento operoso prevede la riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione (1/9 del minimo se entro 90 giorni, 1/8 entro l’anno, 1/7 oltre l’anno ma entro il termine di accertamento, ecc.). Questa via è consigliata quando l’errore è evidente e non vi sono contestazioni sulla residenza o sull’applicazione delle convenzioni.

4.2 Accertamento con adesione

L’adesione permette di ridurre le sanzioni a un terzo e di evitare il contenzioso. L’ufficio invia un invito a comparire (contraddittorio). Il contribuente, con l’assistenza di un avvocato o commercialista, può discutere con l’ufficio l’ammontare delle imposte dovute, l’applicazione del credito d’imposta e la riduzione delle sanzioni. Se si raggiunge un accordo, si sottoscrive l’atto di adesione e si versa quanto concordato, anche in rate (max otto trimestri).

Vantaggi dell’adesione

  • Riduzione delle sanzioni a un terzo;
  • Possibilità di rateizzare;
  • Evitare l’incertezza del contenzioso e ridurre tempi e costi.

Svantaggi

  • L’adesione implica l’accettazione integrale del debito accertato, senza possibilità di ulteriori contestazioni;
  • Potrebbe non essere conveniente se vi sono forti elementi di illegittimità nell’atto.

4.3 Definizione agevolata delle cartelle

Nel passato recente sono state introdotte varie definizioni agevolate (rottamazione‑ter, quater, ecc.) che consentivano di pagare le cartelle senza interessi e sanzioni. Ad oggi (maggio 2026) non è attiva alcuna rottamazione‑quinquies. Il contribuente che riceve un avviso nel 2026 dovrà verificare se in futuro verranno introdotte nuove definizioni. È importante non fare affidamento su misure non ancora vigenti.

4.4 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Per i contribuenti in stato di insolvenza non fallibile (consumatori, piccoli imprenditori), la Legge 3/2012 consente di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti. In queste procedure, i debiti fiscali possono essere falcidiati previo consenso dell’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Monardo, gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione della domanda, nell’interlocuzione con gli uffici e nell’omologa davanti al tribunale.

4.5 Transazioni fiscali nel concordato preventivo e nella composizione negoziata della crisi

Per le imprese in crisi, il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e il D.L. 118/2021 consentono di proporre transazioni fiscali nell’ambito del concordato o della composizione negoziata. In tali sedi è possibile chiedere la riduzione di imposte e sanzioni per ripristinare la continuità aziendale. Lo staff dell’Avv. Monardo vanta esperienza nell’assistenza alle imprese in crisi, predisponendo piani industriali e trattative con l’amministrazione finanziaria.

5. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se dimentico di dichiarare un dividendo estero nel quadro RM?

L’omissione è sanzionata come violazione dichiarativa. Se la scopri tempestivamente, puoi correggere presentando una dichiarazione integrativa con ravvedimento. Se l’Agenzia te lo contesta, riceverai una lettera di compliance o un avviso di accertamento; potrai difenderti dimostrando che l’imposta estera è già stata pagata e che hai diritto al credito.

  1. Come si calcola il credito d’imposta per le imposte estere?

Devi confrontare l’imposta estera pagata con la quota d’imposta italiana relativa al reddito estero. La detrazione è consentita fino alla concorrenza della quota proporzionale . Se l’imposta estera eccede la quota italiana, l’eccedenza può essere riportata agli anni successivi fino all’ottavo .

  1. Posso recuperare le imposte estere se non ho presentato la dichiarazione?

Secondo la Cassazione, sì, se esiste una convenzione internazionale che impone l’eliminazione della doppia imposizione. L’omessa dichiarazione non fa decadere automaticamente il credito . Tuttavia, resta l’obbligo di presentare la dichiarazione per i periodi futuri e di regolarizzare la posizione.

  1. Quali sono i termini per l’accertamento sui redditi esteri?

In generale, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione . Per i redditi esteri, i termini possono estendersi al decimo anno; se la dichiarazione è omessa, al quattordicesimo. In presenza di reati fiscali, possono raddoppiare.

  1. Cosa devo fare se ricevo una lettera di compliance?

È consigliabile rispondere fornendo la documentazione che dimostra l’avvenuto pagamento delle imposte estere e, se necessario, presentare una dichiarazione integrativa. Ignorare la lettera può portare all’emissione di un avviso con sanzioni maggiori.

  1. È sempre conveniente aderire all’accertamento?

Non sempre. L’adesione riduce le sanzioni ma comporta l’accettazione del debito. Se l’avviso presenta vizi di legittimità o se hai elementi probatori forti (es. convenzioni che riconoscono il credito d’imposta), può essere più opportuno proporre ricorso.

  1. Posso detrarre la ritenuta subita all’estero dall’imposta sostitutiva italiana?

In assenza di divieti convenzionali e secondo la giurisprudenza (Cass. 25698/2022), la detrazione è possibile. Tuttavia, la normativa interna (art. 18 TUIR) non lo prevede espressamente; occorre verificare caso per caso. .

  1. Che succede se i dividendi provengono da un Paese a fiscalità privilegiata?

In tal caso, l’esclusione del 95 % dei dividendi ai fini IRES non si applica, a meno che tu dimostri che la società estera supera il test di fiscalità privilegiata (art. 47-bis TUIR) sin dal primo periodo di possesso . In mancanza di tale prova, i dividendi sono tassati integralmente.

  1. L’Agenzia può applicare la presunzione di trasferimento fittizio della residenza?

Sì, se vivi all’estero ma mantieni il centro degli interessi in Italia. In tal caso, potresti essere tassato come residente. È importante produrre prove della residenza estera (contratti di lavoro, domicilio, iscrizione AIRE) per evitare accertamenti.

  1. Cosa succede se non rispondo all’invito a comparire?

L’ufficio può comunque emettere l’avviso di accertamento; tuttavia, l’omesso contraddittorio può essere eccepito in sede di ricorso se la normativa obbligava l’invito . Con il decreto legislativo 13/2024 l’art. 5-ter è stato abrogato, ma il principio del contraddittorio resta applicabile.

  1. In caso di contenzioso, posso chiedere la sospensione della riscossione?

Sì, puoi chiedere alla Commissione Tributaria la sospensione dell’esecuzione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora. Inoltre, presentando un’istanza di autotutela o di adesione, l’ufficio può sospendere l’azione esecutiva.

  1. Le sanzioni sono riducibili in sede di giudizio?

In determinate circostanze sì. Il giudice può ridurre le sanzioni se il contribuente dimostra la buona fede o l’incertezza normativa. Inoltre, l’adesione e il ravvedimento prevedono la riduzione automatica delle sanzioni.

  1. È possibile il cumulo giuridico delle sanzioni?

Sì, se l’omissione riguarda più periodi d’imposta o più violazioni simili, le sanzioni possono essere cumulate. Tuttavia, è possibile richiedere il cumulo giuridico per evitare l’applicazione di sanzioni multiple eccessive.

  1. Quali documenti devo conservare?

Tutte le certificazioni relative ai dividendi (dividend vouchers), le evidenze delle ritenute subite all’estero, i contratti di partecipazione, le comunicazioni degli intermediari e le dichiarazioni estere. Senza tali documenti sarà difficile dimostrare il diritto al credito d’imposta.

  1. Posso chiedere la rateizzazione dell’imposta?

In sede di adesione o di definizione agevolata puoi chiedere la rateizzazione fino a otto rate trimestrali. Per gli avvisi definiti con sentenza, la rateizzazione è concessa dall’Agenzia della Riscossione secondo le norme sulle cartelle.

  1. Come incide la presunta violazione penale (art. 4 D.Lgs. 74/2000) per dichiarazione infedele?

Se l’imposta evasa supera le soglie penali, l’accertamento può costituire notitia criminis e la Procura può attivare un procedimento. Ciò comporta il raddoppio dei termini di accertamento. È essenziale difendersi tempestivamente anche in sede penale.

  1. Le ritenute estere possono essere rimborsate?

Alcuni Paesi prevedono procedure di rimborso totale o parziale della ritenuta; è necessario presentare istanza all’amministrazione estera. L’Italia, tuttavia, consente solo il credito d’imposta, non il rimborso diretto.

  1. È necessaria l’assistenza di un professionista?

Sì, la materia coinvolge norme interne e internazionali. Un avvocato cassazionista specializzato può analizzare la situazione, verificare le convenzioni applicabili e predisporre le difese o i piani di definizione più adatti.

  1. Posso presentare ricorso autonomamente?

In teoria sì, ma è fortemente sconsigliato data la complessità tecnica. È opportuno delegare a un professionista esperto per evitare errori procedurali e sostanziali.

  1. Cosa succede se l’Agenzia non riconosce il credito d’imposta nonostante la convenzione?

È possibile impugnare l’avviso facendo valere l’applicabilità della convenzione e delle pronunce della Cassazione che riconoscono la prevalenza delle norme internazionali . In sede contenziosa il giudice può disapplicare la norma interna incompatibile con l’obbligo convenzionale.

6. Simulazioni pratiche e casi reali

6.1 Caso 1 – Persona fisica con dividendi esteri e ritenuta a titolo d’imposta

Scenario: Maria, residente in Italia, detiene azioni di una società americana e riceve nel 2023 un dividendo lordo di 10.000 €. La banca americana trattiene il 15 % di ritenuta (1.500 €). In Italia, la banca depositaria applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26 % sul dividendo lordo (2.600 €).

Problema: Maria non inserisce il dividendo nel quadro RM pensando che l’imposta italiana sia già stata trattenuta e che non vi siano ulteriori adempimenti. Nel 2026 riceve un avviso di accertamento per omessa indicazione di redditi esteri.

Analisi:

  1. Obbligo dichiarativo – Maria avrebbe dovuto indicare il dividendo nel quadro RM e segnalare la ritenuta estera e quella italiana. L’omissione integra violazione dichiarativa.
  2. Termini di accertamento – L’avviso può essere notificato entro il decimo anno (31/12/2033), quindi l’atto è tempestivo.
  3. Credito d’imposta – Se la convenzione Italia–USA prevede la detrazione dell’imposta USA, Maria può invocare il credito d’imposta. Tuttavia, la ritenuta italiana del 26 % è a titolo definitivo; la Cassazione ha riconosciuto che, se la detrazione è ammessa dalla convenzione, può essere scomputata (sentenza 25698/2022) .
  4. Difesa – Presentare ricorso eccependo la mancata applicazione della convenzione e chiedendo il riconoscimento del credito. In alternativa, aderire all’accertamento e negoziare la riduzione delle sanzioni.

6.2 Caso 2 – Società italiana con partecipazione in società “black list”

Scenario: Alfa S.r.l. controlla Beta Ltd con sede in un Paese considerato a fiscalità privilegiata. Nel 2025 Beta distribuisce dividendi per 1 000 000 €. Alfa non indica in dichiarazione alcun dividendo, ritenendo che non concorra al reddito per il 95 %. L’Agenzia notifica un avviso contestando la tassazione integrale.

Analisi:

  1. Applicazione dell’art. 89 TUIR – L’esclusione del 95 % si applica solo se Beta supera il tax rate test o se Alfa dimostra le esimenti previste dall’art. 47-bis . In assenza, i dividendi sono tassati integralmente .
  2. Onere della prova – Alfa deve provare che il Paese estero non è a fiscalità privilegiata (ETR ≥ 50 % del VTR) o che l’esimente è rispettata sin dal primo anno di possesso. La risposta a interpello n. 191/2025 afferma che la dimostrazione deve essere riferita a tutti i periodi di imposta .
  3. Difesa – Se la società non supera il test, può contestare l’avviso solo sul piano procedurale (termine di decadenza, mancanza di contraddittorio) oppure aderire. Se invece ha documentazione che comprova il superamento del test, può chiedere l’annullamento dell’avviso.

6.3 Caso 3 – Avviso oltre i termini di decadenza

Scenario: L’Agenzia notifica nel 2026 un avviso relativo a dividendi esteri percepiti nel 2016. Il contribuente aveva presentato regolarmente la dichiarazione.

Analisi:

  1. Termini di decadenza – Per dichiarazioni presentate, l’avviso deve essere notificato entro cinque anni (31/12/2021). Anche considerando la proroga decennale per redditi esteri, il termine sarebbe 31/12/2026. L’avviso è borderline ma potrebbe rientrare nei termini. Se l’accertamento è generico e non prova l’esistenza di attività estere non dichiarate, si può contestare la legittimità dell’estensione decennale.
  2. Difesa – Eccepire la decadenza e, se applicabile, la nullità per mancanza di contraddittorio.

6.4 Caso 4 – Omissione parziale e ravvedimento operoso

Scenario: Un contribuente si accorge nel 2025 di non aver dichiarato i dividendi esteri del 2023 (2 000 €) ma non ha ricevuto alcuna comunicazione dell’Agenzia.

Soluzione: Presentare una dichiarazione integrativa entro il 31/12/2024 (entro l’anno) pagando l’imposta sostitutiva del 26 % e la ritenuta estera indicata. Applicare il ravvedimento operoso con sanzione ridotta a 1/8. In questo modo si evita l’accertamento e si beneficia di sanzioni minime.

Conclusione

La gestione dei dividendi esteri è un tema intricato che richiede una profonda conoscenza della normativa interna, delle convenzioni internazionali e della giurisprudenza. Omettere di dichiarare proventi esteri può portare a avvisi di accertamento con sanzioni rilevanti. Tuttavia, la legge e la giurisprudenza offrono strumenti di difesa efficaci: l’art. 165 TUIR consente il credito d’imposta per le imposte estere ; l’art. 18 TUIR permette di optare per l’imposizione ordinaria ; le convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sulle norme interne ; la giurisprudenza ha chiarito che l’omessa dichiarazione non comporta decadenza automatica .

È fondamentale agire tempestivamente: verificare i termini, raccogliere la documentazione, valutare il ricorso o l’adesione e, se necessario, ricorrere a procedure di sovraindebitamento o transazioni fiscali.

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