Introduzione
L’accertamento fiscale a carico di un contribuente residente in Paraguay ma destinatario di un avviso dell’Agenzia delle Entrate italiana rappresenta una situazione sempre più frequente. Molti italiani decidono di trasferirsi in Paraguay per beneficiare di un regime fiscale territoriale che tassa solo i redditi prodotti nel Paese e non richiede la presenza per 183 giorni all’anno. Allo stesso tempo, l’Italia applica un principio di tassazione mondiale per i residenti e potrebbe contestare la residenza all’estero e reclamare imposte su tutti i redditi ovunque prodotti . Da qui nasce l’esigenza di conoscere le regole, le procedure e gli strumenti di difesa a disposizione del contribuente.
Nel 2024 e nel 2025 il legislatore italiano ha radicalmente modificato la disciplina della residenza fiscale. Il decreto legislativo n. 209/2023 ha introdotto un nuovo criterio della presenza fisica e una definizione autonoma di domicilio; la presunzione per l’iscrizione anagrafica è diventata relativa . Contestualmente è stata prevista un’ampia riforma del contraddittorio e dei poteri istruttori dell’amministrazione: l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (introdotto dal d.lgs. 219/2023) impone che ogni atto impugnabile venga preceduto da un contraddittorio obbligatorio . Nuove circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che l’obiettivo è allineare l’ordinamento agli standard OCSE e rafforzare la lotta all’evasione .
Per i contribuenti italiani che si sono trasferiti in Paraguay – Paese che non figura nella “black list” del decreto ministeriale 4 maggio 1999 e non ha una convenzione contro le doppie imposizioni – il rischio di accertamenti basati sulla presunzione di residenza è elevato. L’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere insufficiente l’iscrizione all’AIRE e considerare l’effettiva presenza o il centro degli interessi familiari in Italia. Se l’accertamento non viene gestito tempestivamente, si rischiano cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti e sanzioni molto onerose.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario, offre assistenza a chi si trova in questa situazione. Lo Studio Monardo:
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Perché questo articolo è importante
Chi riceve un avviso di accertamento dall’Italia spesso commette errori fatali:
- Ignora la notifica inviata all’indirizzo estero o all’ultimo domicilio dichiarato, ritenendola nulla, benché la legge consenta la notifica via raccomandata all’indirizzo AIRE ;
- non comprende che l’iscrizione all’AIRE non basta più: occorre dimostrare la residenza effettiva, il distacco dall’Italia e il centro degli interessi personali all’estero;
- perde i termini per il contraddittorio preventivo e per l’adesione all’accertamento, precludendosi la possibilità di ridurre sanzioni e interessi;
- ignora strumenti come l’accertamento con adesione, la definizione agevolata (rottamazione), i piani del consumatore, l’esdebitazione o l’accordo di ristrutturazione;
- non si rivolge in tempo a un professionista capace di valutare la legittimità dell’atto e proporre la difesa più efficace.
L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa, aggiornata alle normative e alla giurisprudenza di novembre 2025, per difendersi in modo efficace. Nel prosieguo verranno analizzati:
- le norme sulla residenza fiscale e la loro applicazione alle persone fisiche trasferite in Paraguay;
- le procedure di accertamento, notifica, avviso e termini per impugnare;
- le strategie difensive e gli strumenti per definire o contestare il debito;
- i principali errori da evitare e le scadenze da rispettare;
- domande e risposte frequenti e simulazioni pratiche.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Principi generali: tassazione mondiale e residenza
L’Italia adotta il principio della tassazione mondiale (world wide taxation): i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi prodotti ovunque nel mondo, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia . Tale regola è contenuta nell’art. 3 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Per stabilire se una persona è residente in Italia, si applica l’art. 2, comma 2, TUIR che, a seguito del d.lgs. 209/2023, considera residenti ai fini fiscali le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (anche frazioni di giorno):
- Hanno la residenza anagrafica nel registro della popolazione residente, salvo prova contraria (presunzione relativa);
- Hanno il domicilio nel territorio dello Stato, inteso come il luogo in cui si svolgono principalmente le relazioni personali e familiari ;
- Hanno la residenza ai sensi del codice civile (dimora abituale);
- Sono fisicamente presenti per la maggior parte dell’anno. Il concetto di presenza include anche frazioni di giorno, e la sommatoria supera 183 giorni .
La legge prevede inoltre che gli italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indicati in un apposito decreto ministeriale, si considerino comunque residenti in Italia salvo prova contraria (art. 2, comma 2‑bis, TUIR). Tuttavia il Paraguay non rientra tra i Paesi della “black list” individuati dal DM 4 maggio 1999 ; quindi l’iscrizione all’AIRE non comporta la presunzione automatica di residenza in Italia.
Il decreto 209/2023 ha introdotto anche una nuova disciplina per la residenza delle società e degli enti (art. 73 TUIR). Una società è considerata residente se per la maggior parte del periodo d’imposta ha:
- la sede legale in Italia;
- la sede di direzione effettiva, intesa come luogo in cui vengono assunte in modo continuativo e coordinato le decisioni strategiche e risiede l’organo di gestione ;
- la gestione ordinaria, cioè l’attività quotidiana dell’ente .
La riforma ha quindi aggiornato i concetti di residenza per rendere l’ordinamento più aderente agli standard OCSE e alle raccomandazioni europee .
2. La residenza fiscale in Paraguay e il quadro internazionale
Il Paraguay applica un sistema di tassazione territoriale: i residenti pagano imposte solo sui redditi prodotti nel Paese. Non è prevista l’imposizione sui redditi esteri e non esiste una convenzione per evitare le doppie imposizioni con l’Italia . È sufficiente trascorrere 120 giorni all’anno nel Paese per essere considerati residenti; ottenuta la residenza, la permanenza minima non deve superare 120 giorni annui .
Questo regime ha attirato molti italiani, soprattutto professionisti digitali e imprenditori, che trasferiscono il centro dei propri interessi in Paraguay. Tuttavia, il Paese non aderisce al Common Reporting Standard (CRS) per lo scambio automatico delle informazioni finanziarie ; ciò lo rende attrattivo ma può destare sospetti presso le amministrazioni fiscali europee e determinare accertamenti più rigorosi.
3. Notifica degli atti a residenti all’estero (art. 60 DPR 600/1973)
Quando un contribuente risiede all’estero ed è iscritto all’AIRE, l’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti impositivi direttamente al suo indirizzo estero mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’art. 60, lett. e‑bis, DPR 600/1973 stabilisce che, in mancanza di un domicilio eletto, “la notificazione è eseguita mediante raccomandata all’indirizzo che il soggetto ha dichiarato all’anagrafe degli italiani residenti all’estero” . La notifica si considera perfezionata all’atto della consegna alla posta estera, anche se il contribuente non ritira la raccomandata.
La Cassazione nel 2025 (ordinanza n. 22838) ha ribadito la validità di tale modalità di notifica. Nel caso in esame un italiano residente all’estero eccepiva l’irregolarità della notifica; la Suprema Corte ha ritenuto che, a seguito delle modifiche del d.l. 40/2010, la notifica possa essere validamente eseguita con raccomandata all’indirizzo estero senza l’ausilio del messo notificatore . La Corte ha richiamato i principi di buona fede e ragionevolezza e ha considerato valido l’atto.
4. Il contraddittorio obbligatorio (art. 6-bis Statuto del contribuente)
Con il d.lgs. 219/2023 il legislatore ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente (l. 212/2000). Tale norma prevede che tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio preventivo, salvo eccezioni (accertamenti automatizzati, liquidazioni, casi di particolare urgenza). L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni o documenti .
L’inosservanza del contraddittorio determina l’annullabilità dell’atto . La finalità è garantire la partecipazione del contribuente e migliorare la qualità dell’azione amministrativa. Durante il contraddittorio la decadenza dei termini di accertamento è sospesa per un massimo di 120 giorni; la norma si applica agli atti emessi dal 18 gennaio 2024 e incide anche sui contribuenti residenti all’estero.
5. Avviso di accertamento e requisiti di forma (art. 42 e 63 DPR 600/1973)
L’avviso di accertamento deve essere motivato, sottoscritto e recare l’indicazione della pretesa tributaria. L’art. 42, DPR 600/1973 prescrive che l’atto debba indicare le cause, i presupposti di fatto e di diritto e il termine per ricorrere . L’art. 63 dello stesso decreto stabilisce che la mancanza di sottoscrizione rende l’atto nullo. Inoltre, in presenza di vizi gravi come motivazione inesistente o notifica irregolare, il contribuente può chiederne l’annullamento.
6. Statuto del contribuente e diritti procedimentali
Oltre al contraddittorio generalizzato, lo Statuto del contribuente riconosce altri diritti fondamentali:
- Art. 12: diritto a essere informato durante l’accesso, l’ispezione e la verifica; obbligo per l’ufficio di rilasciare copia del processo verbale e facoltà di consegnare memorie entro 60 giorni ;
- Art. 7: obbligo di motivazione degli atti; indicazione dei presupposti di fatto e di diritto;
- Art. 6, comma 4: possibilità di essere rappresentati da un professionista;
- Art. 10: obbligo per l’amministrazione di comportarsi con trasparenza e buona fede.
Il rispetto di questi principi è essenziale; la giurisprudenza ha annullato numerosi accertamenti per violazione del contraddittorio, carenza di motivazione e mancata prova della residenza effettiva.
7. Circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate
Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 20/E che fornisce istruzioni sulle nuove definizioni di residenza e sull’applicazione delle norme. La circolare ricorda che le modifiche mirano a rendere il sistema più coerente con i principi OCSE e che i residenti sono tassati su tutti i redditi, mentre i non residenti solo su quelli prodotti in Italia . Ribadisce inoltre che la presunzione di residenza basata sull’iscrizione anagrafica è solo relativa e può essere superata con prova contraria.
La circolare invita gli uffici a valutare con attenzione gli elementi di fatto – residenza anagrafica, domicilio, presenza fisica, centro degli interessi – e a motivare adeguatamente gli accertamenti. Viene altresì evidenziata la necessità di instaurare il contraddittorio e di considerare le particolarità dei Paesi con regimi fiscali diversi come il Paraguay.
8. Giurisprudenza significativa
Oltre all’ordinanza Cass. 22838/2025 sull’efficacia della notifica all’estero , si possono ricordare altre pronunce rilevanti (anche in tema di residenza estera in generale, benché non specifiche sul Paraguay):
- Cass. 35284/2023 (esterovestizione di società): la Corte ha ribadito che i criteri per stabilire la sede della società (sede legale, sede di direzione effettiva, gestione ordinaria) sono determinanti anche per altre imposte e che contrastare l’esterovestizione risponde a principi comunitari . Questa sentenza, pur riguardando una società, fornisce spunti utili per l’analogia con le persone fisiche.
- Cass. 25294/2019: ha affermato che l’iscrizione all’AIRE di per sé non basta a escludere la residenza fiscale in Italia; occorre verificare il centro degli interessi vitali e la permanenza nel Paese.
- Cass. 29635/2019: ha stabilito che l’onere della prova sulla residenza spetta all’amministrazione quando contesta la residenza all’estero, ma il contribuente deve fornire elementi sufficienti a dimostrare la sua effettiva presenza fuori dall’Italia.
Queste pronunce dimostrano l’orientamento restrittivo della giurisprudenza, che richiede prove concrete (contratti di locazione, bollette, registrazioni anagrafiche, movimenti bancari, eventuale iscrizione di figli a scuola, ecc.) per superare la presunzione di residenza.
9. Obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW, IVAFE/IVIE)
I contribuenti italiani, anche se fiscalmente residenti all’estero, devono compilare il quadro RW del modello Redditi per dichiarare gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, nonché pagare l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) e l’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri). Il Paraguay non aderendo al CRS garantisce un maggior livello di riservatezza, ma l’omessa indicazione di conti correnti o investimenti può dare luogo a sanzioni severe.
Il d.l. 167/1990 (convertito nella l. 227/1990) disciplina gli obblighi di monitoraggio: le attività finanziarie estere devono essere dichiarate anche se non generano redditi. La Cassazione (sentenze 16684/2016 e 24276/2020) ha chiarito che l’omissione del quadro RW è punita con sanzioni dal 3% al 15% delle somme non dichiarate; se il Paese è “black list” le sanzioni raddoppiano. Poiché il Paraguay non è black list, si applicano le sanzioni ordinarie, ma resta un obbligo rilevante.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
1. Ricezione dell’avviso: verifiche preliminari
Quando l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio a un residente in Paraguay, il contribuente deve innanzitutto:
- Verificare la modalità di notifica. Se l’atto è stato inviato per raccomandata all’indirizzo estero registrato all’AIRE, la notifica è valida . Vanno controllati i dati e la data di spedizione per determinare il termine di decorrenza.
- Valutare il contenuto dell’atto: deve indicare l’imposta, le sanzioni, i motivi di diritto e di fatto, la firma del funzionario, il termine e l’autorità per il ricorso . In caso di carenza motivazionale o errori formali (mancanza di sottoscrizione, di contraddittorio), il contribuente può far valere tali vizi.
- Verificare la competenza territoriale e i termini: l’avviso deve essere emanato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo in caso di omessa dichiarazione). Se il contraddittorio è stato instaurato, i termini sono prorogati di 120 giorni . È dunque fondamentale annotare la data di notifica per calcolare il termine per l’eventuale ricorso (60 giorni).
2. Contraddittorio preventivo
Se l’atto è stato preceduto da un invito al contraddittorio, il contribuente ha 60 giorni per presentare memorie, documenti e chiarimenti . Durante questo periodo può:
- farsi assistere da un professionista per analizzare l’atto, identificare eventuali errori e predisporre le difese;
- dimostrare la residenza effettiva in Paraguay fornendo documenti: permesso di residenza, certificato di domicilio, contratti di affitto o acquisto, utenze domestiche, registrazione dei figli a scuola, iscrizione in club locali, partecipazione a eventi sociali, conti correnti, tasse pagate in Paraguay, ecc.;
- evidenziare eventuali redditi non imponibili in Italia (redditi prodotti in Paraguay) e la correttezza delle dichiarazioni italiane.
L’Ufficio, ricevute le memorie, può accogliere le eccezioni e archiviare o ridurre la pretesa; in caso contrario emetterà l’avviso definitivo. In assenza di contraddittorio o se i 60 giorni non vengono rispettati, l’atto è annullabile .
3. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
Ricevuto l’avviso, il contribuente può valutare l’accertamento con adesione. Si tratta di un procedimento deflattivo con cui il contribuente e l’Ufficio definiscono concordemente la maggiore imposta dovuta, con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo. La richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; l’istanza sospende il termine per ricorrere. Le fasi sono:
- Presentazione dell’istanza presso l’ufficio emittente, indicando gli elementi dell’accertamento contestati;
- Convocazione per un contraddittorio;
- Sottoscrizione dell’atto di adesione con rideterminazione delle imposte e pagamento (in un’unica soluzione o rateizzato), con versamento della prima rata entro 20 giorni dall’accordo.
L’adesione consente di evitare il contenzioso e ridurre sensibilmente le sanzioni. È opportuno valutare questa via quando la prova della residenza estera è debole o quando il rischio di soccombenza è elevato.
4. Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria
Se non si raggiunge un accordo o si ritiene l’accertamento illegittimo, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o dalla conclusione del contraddittorio). È necessario:
- Redigere il ricorso con l’indicazione dell’atto impugnato, dei motivi di fatto e di diritto, dei documenti a sostegno;
- Depositare il ricorso telematicamente mediante il Processo Tributario Telematico (PTT), allegando copia dell’atto impugnato, della ricevuta di notifica e della procura alle liti;
- Versare il contributo unificato (variabile in base al valore della controversia);
- Costituirsi in giudizio depositando gli originali entro 30 giorni dal deposito telematico.
Nel ricorso è possibile eccepire vizi di notifica, violazione del contraddittorio, difetto di motivazione, carenza di presupposti, prescrizione, non residenza, errata applicazione delle sanzioni, mancata considerazione di detrazioni, ecc. La Corte può sospendere l’esecutività dell’atto se ricorrono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
5. Ricorsi successivi e giudizio di legittimità
La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata con appello entro 60 giorni; la sentenza d’appello può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge. L’assistenza tecnica nelle fasi di merito è obbligatoria; è indispensabile rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario.
6. Procedure alternative e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate per ridurre contenziosi e recuperare risorse:
- Rottamazione o definizione agevolata delle cartelle (D.L. 119/2018, D.L. 34/2019, Legge di bilancio 2023): permette di pagare le somme iscritte a ruolo senza sanzioni e interessi di mora, in un’unica soluzione o a rate;
- Conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992): consente di definire la controversia in udienza con riduzione delle sanzioni al 50%;
- Accertamento speciale (Legge 197/2022 e 213/2023): consente di regolarizzare violazioni formali e integrative;
- Tregua fiscale o ravvedimento speciale per errori dichiarativi: consente di sanare irregolarità con pagamento ridotto.
Il contribuente residente in Paraguay può valutare questi strumenti per chiudere il contenzioso evitando i costi di un giudizio lungo e incerto.
7. Piani di rientro e crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012)
Qualora l’accertamento comporti un debito insostenibile, è possibile ricorrere a strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge n. 3/2012 (ora confluiti nel Codice della crisi d’impresa). L’Avv. Monardo, gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere il debitore nella predisposizione di:
- Piano del consumatore: proposta formulata da persona fisica in stato di sovraindebitamento che prevede il pagamento parziale dei debiti in un periodo determinato, con la possibilità di falcidia di interessi e sanzioni e la cancellazione del debito residuo;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: accordo negoziato con i creditori omologato dal Tribunale che prevede pagamenti rateizzati;
- Liquidazione controllata: procedura di liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori, con cancellazione dei debiti residui;
- Esdebitazione: all’esito delle procedure, il debitore ottiene la liberazione dai debiti, potendo ripartire.
Per le imprese, il d.l. 118/2021 ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nella composizione negoziata della crisi; l’Avv. Monardo, abilitato come esperto negoziatore, può guidare l’impresa nel dialogo con l’Erario e gli altri creditori.
Difese e strategie legali
1. Prova della residenza all’estero
La strategia principale per difendersi da un accertamento è dimostrare che il contribuente non è residente in Italia. Per superare la presunzione dell’art. 2 TUIR occorre fornire prove concrete che il centro degli interessi vitali, personali e patrimoniali è all’estero. Gli elementi più rilevanti sono:
- Iscrizione all’AIRE e residenza in Paraguay: presentare il certificato di iscrizione AIRE e la carta di residenza paraguayana.
- Permesso di soggiorno o cittadinanza paraguayana e tesserini identificativi.
- Contratti di affitto o proprietà di immobili in Paraguay; contratti di locazione in Italia con data di rilascio o residenza temporanea.
- Utenze domestiche (bollette elettricità, gas, acqua) intestate al contribuente in Paraguay.
- Conti bancari aperti in Paraguay; estratti conto che mostrino l’utilizzo e i versamenti; eventuali conti bancari italiani chiusi o con operazioni marginali.
- Famiglia e relazioni personali: se il coniuge e i figli risiedono in Paraguay, documentare l’iscrizione scolastica, l’assicurazione sanitaria, la polizza auto, ecc.
- Attività professionale o imprenditoriale: iscrizione a ordini professionali, aziende registrate in Paraguay, contratti di lavoro; eventuale fatturazione e pagamento di imposte locali.
- Partecipazione alla vita sociale: iscrizione a club sportivi, associazioni, abbonamenti a palestre, ricevute di contributi a chiese o comunità locali.
Occorre inoltre dimostrare la non presenza in Italia: biglietti aerei, timbri sul passaporto, certificati di residenza temporanea; eventuali ingressi in Italia devono essere giustificati (turismo, famiglia) e limitati nel numero di giorni.
2. Documentare la fiscalità estera
È importante dimostrare che i redditi percepiti in Paraguay sono tassati esclusivamente in loco. Poiché il Paraguay non ha una convenzione con l’Italia, l’Erario potrebbe contestare la detrazione per imposte pagate all’estero; tuttavia l’art. 165 TUIR consente il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero su redditi imponibili anche in Italia. Occorre conservare:
- dichiarazioni dei redditi paraguayani;
- ricevute di pagamento delle imposte;
- attestazioni rilasciate dall’autorità fiscale paraguayana;
- eventuali certificati di residenza fiscale rilasciati dalla Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
Questi documenti aiutano a dimostrare la buona fede e a evitare contestazioni di evasione.
3. Contestare vizi formali
Molti accertamenti presentano vizi formali che consentono l’annullamento senza entrare nel merito. Tra i principali:
- Notifica irregolare: se l’atto non è stato inviato all’indirizzo AIRE o non è stata rispettata la procedura dell’art. 60 DPR 600/1973, l’atto è nullo. È bene conservare la busta della raccomandata, i timbri e le ricevute di ritorno.
- Mancato contraddittorio: l’assenza di un contraddittorio preventivo quando dovuto comporta l’annullabilità dell’atto .
- Motivazione carente: se l’accertamento non illustra le ragioni della contestazione, i riferimenti normativi e i calcoli, può essere impugnato per difetto di motivazione .
- Sottoscrizione mancante: l’assenza di firma del funzionario delegato rende l’atto inesistente.
- Violazione dei termini di decadenza: se l’avviso è notificato oltre i termini o non tiene conto dell’eventuale sospensione durante il contraddittorio, può essere annullato.
4. Strategie processuali
Se si decide di impugnare l’avviso, è essenziale una strategia processuale che combini eccezioni formali e difese di merito. Si può:
- chiedere la sospensione dell’atto in via cautelare durante il giudizio, dimostrando che l’esecuzione potrebbe causare un danno grave e irreparabile (pignoramenti, ipoteche);
- proporre istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle e degli atti conseguenti, anche invocando la sospensione ex art. 6, comma 5, D.Lgs. 218/1997 dopo la presentazione dell’istanza di adesione;
- eccepire il difetto di giurisdizione se l’imposta riguarda redditi esteri non imponibili in Italia;
- chiedere la riqualificazione dei redditi (es. redditi diversi anziché lavoro dipendente) per beneficiare di regimi più favorevoli.
Il supporto di avvocati e commercialisti specializzati consente di individuare i profili più incisivi e di costruire un dossier probatorio solido.
Strumenti alternativi e soluzioni extragiudiziali
1. Definizioni agevolate e rottamazioni
Il legislatore ha introdotto vari istituti per chiudere le liti fiscali con riduzione di sanzioni e interessi. Queste misure sono state prorogate e ampliate fino al 2025. Tra le principali:
- Rottamazione quater delle cartelle (legge di bilancio 2023): consente il pagamento integrale della sola imposta dovuta, con abbattimento degli interessi e delle sanzioni. Il contribuente può pagare in un’unica soluzione o in 18 rate. Le domande sono state riaperte con ulteriori provvedimenti; è previsto il pagamento entro novembre 2025 per le rate scadute.
- Definizione agevolata delle controversie pendenti (legge 197/2022): consente di definire con importi ridotti i giudizi pendenti dinanzi alle corti tributarie, con sconto sulle sanzioni. I contribuenti possono chiudere la lite versando una percentuale del valore della lite, variabile in base al grado di giudizio (30% in primo grado, 15% in secondo grado, 5% in Cassazione).
- Sanatoria delle irregolarità formali: permette di sanare violazioni meramente formali (ritardi, errori compilativi) con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.
- Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale: consentono di regolarizzare omissioni o errori nel quadro RW o in altre dichiarazioni con sanzioni ridotte. Il ravvedimento speciale, introdotto dalla legge di bilancio 2023, permette di sanare violazioni fino al 2021 con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.
L’adesione a queste misure è spesso conveniente per chi non può dimostrare la residenza estera o preferisce chiudere la questione rapidamente. Il supporto di un professionista è indispensabile per calcolare l’effettivo risparmio e valutare la compatibilità con altre procedure.
2. Transazioni e piani di rientro
In alcuni casi, soprattutto quando l’importo dovuto è elevato, il contribuente può proporre all’Erario un piano di rientro personalizzato. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente la rateizzazione fino a 72 rate (12 anni in casi eccezionali); se il contribuente versa regolarmente le rate, sono sospese le procedure esecutive. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo è possibile negoziare un piano sostenibile, abbinandolo magari a una definizione agevolata per ridurre le sanzioni.
3. Sovraindebitamento e composizione della crisi
Quando il debito fiscale, sommato ad altri debiti (mutui, finanziamenti, fornitori), rende impossibile il pagamento, il contribuente può accedere agli strumenti previsti dalla legge 3/2012. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista dell’OCC, può attivare la procedura più adatta:
- Piano del consumatore: destinato a soggetti non imprenditori; prevede un rimborso parziale del debito nel rispetto delle esigenze familiari.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato sia a consumatori sia a professionisti; richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del Tribunale.
- Liquidazione del patrimonio: consente la vendita dei beni per pagare i creditori e ottenere l’esdebitazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta nel 2021, consente a chi non possiede beni di ottenere la cancellazione dei debiti con un importo minimo.
Parallelamente, per le imprese, la composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021) offre un percorso extragiudiziale di risanamento assistito da un esperto indipendente.
Errori comuni e consigli pratici
Gli italiani residenti in Paraguay spesso commettono errori che compromettono la loro difesa. Ecco i più ricorrenti e come evitarli:
| Errore comune | Consiglio pratico |
|---|---|
| Ignorare la notifica o rifiutare la raccomandata | Anche se la raccomandata viene inviata all’estero, la notifica si perfeziona comunque . Ritirate la posta e analizzate subito l’atto. |
| Presumere che l’iscrizione all’AIRE basti a evitare la residenza fiscale in Italia | L’iscrizione è solo un elemento; occorre dimostrare il domicilio e la presenza fisica all’estero . Conservate documenti che provino il centro degli interessi in Paraguay. |
| Mancata compilazione del quadro RW e omessa dichiarazione di conti esteri | Anche i residenti all’estero devono dichiarare le attività finanziarie estere. L’omissione comporta sanzioni pesanti. |
| Non partecipare al contraddittorio | La mancata partecipazione al contraddittorio porta alla perdita di un’importante occasione difensiva e alla difficoltà di far valere successivamente i propri diritti . |
| Non farsi assistere da un professionista | La materia è complessa; un errore procedurale o una difesa mal impostata possono aggravare la posizione. Rivolgetevi a un avvocato e commercialista esperto. |
| Occultare o distruggere documenti | La distruzione di prove è illecito e peggiora la posizione. Meglio fornire la documentazione e contestare l’interpretazione dell’Ufficio. |
| Trasferire fondi senza tracciabilità | Operazioni bancarie non tracciate o attraverso conti di terzi destano sospetti di evasione. Utilizzate canali regolari e tracciabili. |
| Ritardare i pagamenti delle rate | Se optate per la rateizzazione o la rottamazione, rispettate le scadenze; la decadenza comporta il ripristino dell’intero debito con sanzioni. |
Tabelle riepilogative
1. Norme principali
| Norma | Contenuto | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 2 TUIR | Definisce la residenza delle persone fisiche: residenza anagrafica, domicilio (relazioni personali e familiari), residenza ai sensi del codice civile, presenza fisica; presunzione relativa per l’iscrizione anagrafica . | |
| Art. 3 TUIR | Principio di tassazione mondiale: i residenti sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti, i non residenti solo su quelli in Italia . | |
| Art. 73 TUIR | Definizione di residenza delle società: sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria . | |
| Art. 60 DPR 600/1973 | Notifica degli atti ai residenti all’estero: raccomandata all’indirizzo AIRE . | |
| Art. 42 DPR 600/1973 | Requisiti dell’avviso di accertamento: motivazione, sottoscrizione, indicazione delle imposte e del termine per ricorrere . | |
| Art. 6-bis Statuto del contribuente | Contraddittorio preventivo obbligatorio per tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili; 60 giorni per rispondere ; la sua violazione comporta l’annullabilità dell’atto . | |
| L. 3/2012 e d.l. 118/2021 | Strumenti per la gestione della crisi da sovraindebitamento; piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione, esdebitazione, composizione negoziata della crisi. | |
| DM 4 maggio 1999 | Elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato (black list); il Paraguay non è incluso . |
2. Termini e scadenze principali
| Atto/Procedura | Termine ordinario | Note |
|---|---|---|
| Invito al contraddittorio | Termine per rispondere: 60 giorni | Sospende la decadenza per massimo 120 giorni. |
| Notifica avviso di accertamento | Entro 31 dicembre del 5° anno successivo (8° per omessa dichiarazione) | Termine prorogato se contraddittorio; notifica valida tramite raccomandata all’estero . |
| Ricorso C.G.T. I grado | 60 giorni dalla notifica | Presentazione telematica via PTT. |
| Ricorso in appello | 60 giorni dalla sentenza di primo grado | |
| Ricorso per Cassazione | 60 giorni dalla sentenza d’appello | |
| Richiesta accertamento con adesione | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | Sospende i termini per ricorrere. |
| Pagamento prima rata adesione | 20 giorni dalla sottoscrizione | Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo. |
| Definizione agevolata cartelle | Termine variabile (legge di bilancio 2023: presentazione entro giugno 2023, pagamento rate fino novembre 2025) | Verificare la proroga nelle normative annuali. |
3. Prove per dimostrare la residenza estera
| Categoria | Esempi |
|---|---|
| Residenza anagrafica | Iscrizione AIRE, certificato di residenza paraguayana |
| Domicilio e dimora | Contratto di affitto o acquisto casa in Paraguay, bollette utenze |
| Centro degli interessi familiari | Iscrizione scuola figli, polizze sanitarie, iscrizione coniuge all’AIRE |
| Attività economiche | Contratti di lavoro, fatture, iscrizione camera di commercio paraguayana |
| Presenza fisica | Timbri passaporto, biglietti aerei, registri d’ingresso/uscita |
| Prova dell’assenza in Italia | Contratti di locazione risolti, chiusura conti bancari italiani |
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande pratiche con risposte chiare e sintetiche, utili per chi affronta un accertamento fiscale dall’Italia pur essendo residente in Paraguay.
- Sono iscritto all’AIRE e residente in Paraguay, posso considerarmi non residente in Italia senza altre formalità?
No. L’iscrizione all’AIRE è un elemento rilevante ma non decisivo. Il Fisco italiano valuta anche la presenza fisica, il domicilio e il centro degli interessi personali e patrimoniali . - Il Paraguay è un Paese nella black list italiana?
No. Il decreto ministeriale 4 maggio 1999 elenca i Paesi a regime fiscale privilegiato; il Paraguay non vi compare . Quindi non si applica la presunzione assoluta di residenza. - Riceverò la notifica dell’avviso di accertamento al mio indirizzo in Paraguay?
Sì. L’art. 60 DPR 600/1973 prevede la notifica tramite raccomandata all’indirizzo comunicato all’AIRE . Occorre ritirare la posta e verificare la data di spedizione. - Cosa succede se non ritiro la raccomandata?
La notifica si considera comunque perfezionata al momento della consegna alla posta estera . È quindi inutile rifiutare la posta. - Quanto tempo ho per rispondere all’invito al contraddittorio?
Almeno 60 giorni . Il contribuente può chiedere la proroga se necessario. La decadenza è sospesa per un massimo di 120 giorni. - Se non partecipo al contraddittorio, l’avviso è valido?
L’omissione del contraddittorio quando dovuto rende l’atto annullabile . Tuttavia è meglio partecipare per far valere le proprie ragioni. - Quali documenti devo fornire per dimostrare la residenza in Paraguay?
Permesso di residenza, contratti di locazione o proprietà, bollette, estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali paraguayane, attestati scolastici dei figli, prove di attività lavorativa. - Cosa succede se ho trascorso alcuni mesi in Italia?
La legge considera la presenza fisica cumulata; se superi 183 giorni l’anno in Italia, potresti essere considerato residente . È importante documentare i viaggi e le motivazioni. - Posso utilizzare le convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e Paraguay?
No, non esiste una convenzione tra i due Paesi . Occorre dunque applicare le norme interne; eventuali imposte pagate in Paraguay possono essere scomputate dal reddito italiano solo se il reddito è imponibile in Italia (credito d’imposta art. 165 TUIR). - Devo compilare il quadro RW anche se sono residente in Paraguay?
Sì. Se possiedi conti correnti, depositi, investimenti o immobili in Paraguay come persona fiscalmente residente in Italia (o, in alcuni casi, anche se non residente ma con determinati legami), devi compilare il quadro RW e pagare l’IVAFE/IVIE. L’omissione comporta sanzioni dal 3% al 15% dei valori non dichiarati. - È possibile rateizzare il debito contestato?
Sì. Con l’accertamento con adesione puoi pagare in rate (di solito 8); con le cartelle esattoriali la rateizzazione può arrivare a 72 rate; con i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione puoi ottenere scadenze ancora più lunghe. - La rottamazione è conveniente?
Dipende dall’importo dovuto e dalla capacità di pagamento. La rottamazione abbatte sanzioni e interessi ma richiede di saldare l’imposta in tempi relativamente brevi. - Posso essere perseguito penalmente per le imposte non versate?
Se l’omissione riguarda imposte dirette o IVA oltre determinate soglie, si configurano reati tributari (d.lgs. 74/2000). Nel caso di residenza estera fittizia, l’omessa dichiarazione può integrare il reato di dichiarazione infedele o omessa, con pene detentive. È fondamentale dimostrare la buona fede e la residenza effettiva. - Posso richiedere la sospensione del pignoramento?
Sì. In presenza di ricorso e di periculum in mora è possibile chiedere alla Corte la sospensione dell’esecutività dell’atto; inoltre, la presentazione di un’istanza di adesione o di un piano del consumatore può sospendere le procedure esecutive. - L’agenzia può effettuare controlli in Paraguay?
L’Italia non ha accordi di scambio automatico con il Paraguay, ma può avvalersi di canali di cooperazione giudiziaria internazionale o di richieste ad altri Paesi. Tuttavia l’assenza di CRS rende più complesso l’accertamento; ciò non esclude che l’Agenzia acquisisca prove da banche, fornitori, social network o dagli stessi contribuenti. - Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo?
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare si occupano di analizzare l’atto, predisporre le difese, rappresentare il cliente nel contraddittorio e nel contenzioso, proporre accertamenti con adesione, definizioni agevolate, piani di rientro o soluzioni stragiudiziali. Essendo cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’avv. Monardo fornisce un’assistenza completa. - In caso di decesso del contribuente, gli eredi sono responsabili?
Sì. Gli eredi rispondono del debito tributario entro il limite del valore dell’eredità accettata; possono impugnare l’avviso se non notificato correttamente o se i debiti sono prescritti. - Gli accertamenti emessi in Italia sono riconoscibili in Paraguay?
L’Italia può richiedere la cooperazione per la riscossione in Paesi che hanno accordi; il Paraguay non ha un accordo specifico, ma la riscossione può avvenire se il contribuente ha beni in Italia o in Paesi cooperanti. - È consigliabile chiudere tutti i conti e trasferire il patrimonio in Paraguay?
Trasferire i beni senza criterio può essere interpretato come elusione o frode. È preferibile pianificare il trasferimento con l’assistenza di un professionista, rispettando gli obblighi dichiarativi (quadro RW) e i limiti di esportazione di capitali. - Cosa succede se la Corte riconosce la mia residenza in Paraguay?
L’avviso viene annullato; hai diritto al rimborso di eventuali importi versati e puoi richiedere il risarcimento per le spese legali. Tuttavia, la decisione dipende dai fatti specifici.
Simulazioni pratiche
Caso 1: Professionista digitale trasferito in Paraguay
Scenario: Luca, programmatore freelance italiano, ottiene la residenza in Paraguay nel 2022 e si iscrive all’AIRE. Mantiene un appartamento in affitto a Milano ma lo subaffitta. Luca trascorre 150 giorni in Paraguay e 215 giorni in Italia nel 2023, spostandosi per lavoro. In Italia riceve compensi da clienti statunitensi e paga le imposte in Paraguay. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento per l’anno 2023 con cui l’Agenzia delle Entrate lo considera residente in Italia e gli contesta imposte per 50.000 euro, sanzioni del 100% e omessa compilazione del quadro RW.
Valutazione:
- Presenza fisica: Luca è rimasto in Italia 215 giorni; quindi supera la soglia di 183 giorni . L’Agenzia ha buone ragioni per considerarlo residente.
- Domicilio: Luca mantiene un appartamento in Italia. Sebbene subaffittato, rappresenta un legame significativo. Ha anche conti bancari italiani.
- Prova contraria: Luca può dimostrare di avere la residenza in Paraguay? Non completamente; mancano bollette intestate, scuola per figli (non ha figli). La prova è debole.
Strategia:
- Contraddittorio: partecipa all’invito al contraddittorio. Fornisce certificato AIRE, permesso di soggiorno paraguayano, contratti con clienti stranieri, tasse pagate in Paraguay. Cerca di dimostrare che la sua permanenza in Italia è legata a contratti lavorativi temporanei e non alla residenza.
- Accertamento con adesione: considerata la permanenza elevata in Italia, Luca valuta la possibilità di aderire con riduzione delle sanzioni, pagando le imposte dovute, al netto del credito per imposte pagate in Paraguay.
- Quadro RW: regolarizza tramite ravvedimento speciale l’omessa compilazione del quadro, versando sanzioni ridotte.
- Piano del consumatore: se il debito residuo è superiore alle sue possibilità, Luca può accedere a un piano del consumatore con pagamento rateizzato.
Esito: grazie all’assistenza legale, Luca ottiene una riduzione delle sanzioni al 30%, definisce l’imposta dovuta a 25.000 euro con l’adesione, regolarizza il quadro RW, evita il processo e ottiene un piano di rientro in 8 rate.
Caso 2: Pensionato trasferito in Paraguay
Scenario: Maria, pensionata 70enne, si trasferisce definitivamente in Paraguay nel 2021. Chiude i conti bancari in Italia, vende la casa e vive con il figlio che lavora a Asunción. Maria mantiene solo un piccolo conto con 2.000 euro. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento per l’anno 2022: l’Agenzia sostiene che, nonostante l’iscrizione AIRE, Maria è residente in Italia perché percepisce una pensione italiana versata su un conto italiano.
Valutazione:
- Presenza fisica: Maria vive in Paraguay; torna in Italia solo per 20 giorni all’anno.
- Domicilio: vive con il figlio in Paraguay; ha dismesso la casa in Italia.
- Centro interessi: tutto in Paraguay. Solo la pensione è accreditata su un conto italiano.
Strategia:
- Contraddittorio: Maria fornisce documenti che provano la residenza in Paraguay: certificato AIRE, contratto di coabitazione, utenze, permesso di soggiorno, biglietti aerei.
- Argomentazioni legali: la percezione della pensione non costituisce di per sé un elemento per qualificare la residenza; la Cassazione ha più volte ribadito che l’iscrizione all’AIRE combinata con la residenza all’estero e l’assenza prolungata dall’Italia esclude la residenza italiana.
- Ricorso: l’Ufficio non ritiene sufficienti le prove e emette l’avviso definitivo. Maria propone ricorso eccependo violazione del contraddittorio, errata valutazione delle prove e difetto di motivazione.
Esito: la Corte di giustizia tributaria accoglie il ricorso; annulla l’avviso ritenendo che l’amministrazione non abbia fornito prova dell’effettiva residenza italiana. Maria ottiene la condanna alle spese dell’Agenzia.
Caso 3: Imprenditore con società estera
Scenario: Andrea costituisce nel 2020 una società di servizi in Paraguay (S.A.) di cui è amministratore unico. Vive in Asunción dal 2020 ma torna in Italia per tre mesi all’anno. L’Agenzia delle Entrate, nel 2024, contesta l’esterovestizione della società, affermando che la sede di direzione effettiva è in Italia e imputando a Andrea redditi di impresa non dichiarati. L’accertamento viene emesso anche a titolo personale per presunta residenza in Italia.
Valutazione:
- Società estera: la verifica riguarda l’art. 73 TUIR. Occorre dimostrare che le decisioni strategiche e la gestione ordinaria avvengono in Paraguay .
- Residenza personale: Andrea trascorre meno di 183 giorni in Italia, ma mantiene un’abitazione a Roma e la famiglia è in Italia; ciò può far presumere la residenza italiana.
Strategia:
- Raccogliere prove: verbali delle riunioni societarie tenute in Paraguay; contratti stipulati in loco; personale dipendente paraguayano; conti correnti societari e fiscali in Paraguay.
- Definire la posizione personale: spostare la famiglia in Paraguay, dimostrando il centro degli interessi personali; trasferire conti bancari; disdire eventuali utenze italiane.
- Contraddittorio e adesione: proporre accertamento con adesione per evitare la contestazione di esterovestizione; nel frattempo valutare la definizione agevolata per ridurre sanzioni.
- Ricorso: se l’Ufficio mantiene la pretesa, impugnare eccependo l’errata individuazione della sede di direzione effettiva; citare la giurisprudenza sulla residenza delle società .
Esito: mediante la produzione di ampio materiale probatorio e grazie alla ristrutturazione degli asset familiari, Andrea riesce a dimostrare che la società è gestita in Paraguay e che la sua permanenza in Italia è sporadica; l’Agenzia accoglie parzialmente le difese e chiude l’accertamento con riduzione del reddito imponibile. Per la parte residua Andrea accede alla rottamazione.
Conclusione
L’accertamento fiscale a carico di un italiano residente in Paraguay è una questione complessa che richiede una conoscenza approfondita della normativa italiana, della giurisprudenza e del contesto internazionale. Le recenti riforme sulla residenza (d.lgs. 209/2023), sul contraddittorio (d.lgs. 219/2023) e le nuove circolari dell’Agenzia delle Entrate rendono la materia in continua evoluzione. Inoltre, l’assenza di una convenzione Italia‑Paraguay e il regime fiscale territoriale del Paraguay rendono particolarmente delicata la posizione del contribuente.
Dalla trattazione emerge che:
- L’iscrizione all’AIRE non è più sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia; occorre dimostrare il domicilio, la dimora abituale e il centro degli interessi all’estero .
- Il Paraguay non è un Paese black list, ma non aderisce al CRS e non ha una convenzione con l’Italia, rendendo essenziale la documentazione della residenza .
- Gli atti impositivi devono essere notificati correttamente all’estero e preceduti dal contraddittorio preventivo; la loro mancanza comporta l’annullabilità dell’atto .
- Il contribuente ha a disposizione molteplici strumenti: contraddittorio, accertamento con adesione, ricorso, rottamazione, definizione agevolata, piani di rientro, strumenti di sovraindebitamento. È fondamentale scegliere la strategia più adeguata con il supporto di un professionista esperto.
- La prova della residenza all’estero è la migliore difesa: bisogna raccogliere documenti che attestino la permanenza in Paraguay, il centro degli interessi vitali e la tassazione locale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti ad affiancarti in tutte le fasi: dall’analisi dell’avviso di accertamento, alla predisposizione delle memorie e dei ricorsi, alle trattative con l’Agenzia, alla pianificazione di soluzioni deflattive e alla gestione della crisi da sovraindebitamento. La loro esperienza nazionale e l’abilitazione come gestore della crisi, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore garantiscono un’assistenza completa, personalizzata e tempestiva.
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