Introduzione
Nel regime forfettario previsto dalla legge 190/2014 (commi 54‑89), i contribuenti titolari di partita IVA calcolano il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi e versano l’imposta sostitutiva; inoltre sono tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione dei redditi, che riporta i ricavi, i costi forfettari, le ritenute subite e le eventuali agevolazioni. Una compilazione errata di questo quadro può generare una difformità tra i dati dichiarati e quelli emergenti dai controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate, con la conseguente emissione di un avviso di accertamento. Si pensi, ad esempio, all’omessa indicazione di ricavi certificati nelle Certificazioni Uniche (CU), all’errata indicazione del coefficiente di redditività o alla mancata indicazione di contributi previdenziali deducibili.
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’amministrazione finanziaria recupera le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti, motivando le ragioni della pretesa. La sua notifica comporta termini stringenti per proporre ricorso; se non si agisce tempestivamente, l’accertamento diviene definitivo e può determinare l’esclusione dal regime forfettario. Le conseguenze sono rilevanti: oltre al recupero delle imposte non versate, l’uscita dal regime comporta l’applicazione del regime ordinario IRPEF e IVA dall’anno successivo all’accertamento, come chiarito dalla circolare 10/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate .
Perché questo tema è fondamentale
- Rischio di decadenza dal regime forfettario e maggiori imposte: un avviso di accertamento fondato su errori o omissioni nel quadro LM può far perdere il regime agevolato e comportare il ricalcolo del reddito con il regime ordinario.
- Necessità di difendersi tempestivamente: l’ordinamento riconosce al contribuente diritti di difesa: l’avviso deve essere motivato, sottoscritto dal dirigente dell’ufficio e notificato entro precisi termini di decadenza previsti dal D.P.R. 600/1973, in mancanza dei quali l’atto è nullo . Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni .
- Possibilità di soluzioni alternative: in presenza di debiti fiscali, oltre al contenzioso è possibile accedere a misure come le definizioni agevolate, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione dell’indebitamento previsti dalla legge 3/2012 , nonché agli strumenti di composizione della crisi d’impresa introdotti dal D.L. 118/2021 .
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una lunga esperienza in materia di diritto tributario, bancario e della crisi d’impresa. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Riveste inoltre il ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordinando un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale.
Il suo studio assiste contribuenti, professionisti e piccole imprese nella gestione delle contestazioni fiscali e degli errori legati al quadro LM. L’obiettivo è fornire una tutela completa: analisi dell’atto, verifica della legittimità, predisposizione di memorie, impugnazioni, richieste di sospensione della riscossione, trattative con l’Agenzia e predisposizione di piani di rientro, oltre alla consulenza sulle procedure di sovraindebitamento per chi è in difficoltà economica.
Come possiamo aiutarti
Se hai ricevuto un avviso di accertamento relativo al quadro LM, il nostro intervento può riguardare:
- Analisi immediata dell’atto: verifichiamo i vizi formali (firma, motivazione, notificazione) e sostanziali (calcoli errati, mancanza di prove).
- Ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria: predisponiamo il ricorso motivato, chiediamo la sospensione dell’esecuzione e rappresentiamo il contribuente in giudizio.
- Controllo dei termini di decadenza: valutiamo se l’Agenzia ha rispettato i termini quinquennali o settennali previsti dal D.P.R. 600/1973 .
- Definizioni agevolate e composizione della crisi: proponiamo, se vantaggiose, la rottamazione delle cartelle esattoriali (se attiva), il piano del consumatore o gli accordi di ristrutturazione con l’ausilio dell’OCC .
- Consulenza continuativa: monitoriamo la corretta compilazione del quadro LM per evitare future contestazioni.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Il regime forfettario e la compilazione del quadro LM
Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 190/2014, commi 54‑89, come regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a un determinato limite. Dal 2023 tale limite è stato elevato a 85 000 euro; il superamento, anche per una sola annualità, determina la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo. Per accedere al regime e mantenervi nel tempo occorre rispettare varie condizioni (assenza di partecipazioni in società di persone, mancata percezione di redditi da lavoro dipendente superiori a 30 000 euro, ecc.).
Nel modello Redditi Persone Fisiche, i forfettari compilano il quadro LM, che è suddiviso in:
- LM1 (prospetto dei ricavi/compensi): si indicano i ricavi o i compensi percepiti, senza distinzione tra cassa e competenza, e l’eventuale quota di somme restituite.
- LM2 (determinazione del reddito): si applica il coefficiente di redditività stabilito per categoria (ad esempio 78 % per le prestazioni di servizi, 40 % per il commercio). Il reddito così determinato è soggetto all’imposta sostitutiva (5 % per i primi cinque anni, 15 % negli anni successivi).
- LM3‑LM4: contengono ulteriori informazioni, come le eventuali ritenute subite, i contributi previdenziali deducibili e l’esonero dall’IVA.
L’omessa o errata compilazione di questi campi può generare una differenza tra il reddito dichiarato e quello determinato dall’Agenzia delle Entrate attraverso i controlli incrociati, con conseguente emissione di un avviso di accertamento. È frequente, ad esempio, che i dati delle Certificazioni Uniche non siano riportati integralmente, o che il coefficiente di redditività sia applicato in modo errato.
Come compilare correttamente il quadro LM
Per prevenire contestazioni, è utile conoscere la struttura del quadro LM del modello Redditi PF, che nel 2026 continua a essere suddiviso in numerosi righi. Di seguito si fornisce una guida pratica alla compilazione.
Sezione I – Determinazione del reddito forfettario
- Rigo LM21 – Ricavi o compensi: qui si indicano tutti i corrispettivi incassati nell’anno, comprensivi delle somme relative a prestazioni professionali, vendite di beni o servizi. È fondamentale riportare anche i ricavi certificati nelle CU e nelle fatture elettroniche. Se sono state restituite somme percepite per errore, occorre evidenziarlo nella colonna apposita.
- Rigo LM22 – Spese per l’acquisto di beni strumentali: questo rigo è utilizzato solo per verificare il limite di 20 000 euro nel triennio per gli acquisti di beni strumentali. Non concorre al calcolo del reddito, ma il superamento del limite può determinare l’esclusione dal regime.
- Rigo LM23 – Coefficiente di redditività: occorre indicare il codice dell’attività (ATECO) e il relativo coefficiente di redditività. Ogni attività ha un coefficiente stabilito dalla legge 190/2014; ad esempio, 78 % per le prestazioni di servizi, 67 % per le professioni sanitarie, 40 % per il commercio.
- Rigo LM24 – Reddito o perdita: il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività. Se il risultato è negativo, si indica la perdita. Questa è la base su cui si applica l’imposta sostitutiva.
Sezione II – Imposta sostitutiva e contributi
- Rigo LM25 – Contributi previdenziali obbligatori: qui si riportano i contributi versati agli enti previdenziali (INPS gestione separata, casse professionali) che sono deducibili dal reddito forfettario. Devono essere documentati con le quietanze di pagamento.
- Rigo LM26 – Imposta lorda: si calcola moltiplicando il reddito forfettario (rigo LM24) per l’aliquota dell’imposta sostitutiva (5 % per i contribuenti nei primi cinque anni di attività, 15 % per gli altri). È importante verificare se si ha diritto all’aliquota agevolata start‑up.
- Rigo LM27 – Imposta netta: si ottiene sottraendo i contributi previdenziali deducibili dall’imposta lorda. L’imposta netta rappresenta l’ammontare da versare con il modello F24.
- Rigo LM28 – Eccedenza d’imposta: se l’imposta netta è negativa o se sono stati versati acconti in eccesso, l’eccedenza può essere compensata con tributi futuri o richiesta a rimborso.
Sezione III – Dati informativi
- Rigo LM31‑LM33 – Contributi soggettivi obbligatori: servono a indicare l’ammontare dei contributi previdenziali non dedotti nelle sezioni precedenti, come i contributi versati alle casse professionali che non sono deducibili dal reddito ma danno luogo a un credito d’imposta.
- Rigo LM34 – Contributi previdenziali deducibili: riepiloga i contributi dedotti nei righi precedenti. È fondamentale non indicare due volte gli stessi importi.
- Rigo LM35 – Imposte sostitutive versate: in questa parte si indicano gli acconti e i saldi versati per l’imposta sostitutiva. È utile per il controllo interno dell’Agenzia.
Sezione IV – Altri dati
- Rigo LM40‑LM41 – Regime forfettario ex legge 190/2014: qui si dichiarano eventuali operazioni fuori campo IVA o particolari regimi, come la cessione di beni strumentali. Si riportano inoltre i redditi percepiti in regime forfettario se il contribuente è titolare di due attività.
Compilando correttamente questi righi e conservando la documentazione, il contribuente riduce notevolmente il rischio di errori e contestazioni. È consigliabile utilizzare software di compilazione aggiornati e consultare periodicamente le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Requisiti e vantaggi del regime forfettario
Oltre alla corretta compilazione del quadro LM, è importante ricordare quali sono i requisiti di accesso al regime forfettario e quali vantaggi offre. Il regime è destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che rispettano determinate condizioni. Fra le principali:
- Limite di ricavi/compensi: al 2026 possono accedere i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85 000 euro. Se nel corso dell’anno si supera la soglia di 100 000 euro, il regime cessa immediatamente e i corrispettivi eccedenti sono assoggettati a IVA.
- Assenza di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali: chi partecipa a società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad associazioni professionali non può beneficiare del regime.
- Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente superiore a 20 000 euro: il regime consente l’assunzione di collaboratori, ma il costo complessivo non deve eccedere tale importo.
- Non percepire redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30 000 euro: la presenza di redditi di lavoro subordinato rilevanti non consente la fruizione del regime agevolato.
- Sede fiscale in Italia: il contribuente deve essere residente nel territorio dello Stato; sono ammesse eccezioni solo per chi risiede in Stati UE o SEE e produce almeno il 75 % del reddito in Italia.
- Non esercitare attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi: queste attività restano escluse dal regime.
- Inizio attività: i soggetti che avviano una nuova impresa non devono aver esercitato nei tre anni precedenti attività identiche o riconducibili a quella iniziata.
I vantaggi del regime forfettario sono molteplici e spiegano perché è molto apprezzato da liberi professionisti e microimprese:
- Semplificazione contabile: non è richiesta la tenuta della contabilità ordinaria né l’applicazione dell’IVA sulle fatture. Il contribuente è esonerato da liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA e registri, salvo l’obbligo di numerare e conservare le fatture. Questo riduce i costi amministrativi.
- Imposta sostitutiva ridotta: il reddito determinato applicando il coefficiente di redditività è tassato con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP. L’aliquota è del 5 % per i primi cinque anni di attività (start‑up) quando ricorrono le condizioni di nuova attività e del 15 % per gli anni successivi.
- Esonero dalle ritenute d’acconto: i forfettari non subiscono ritenute sui compensi e non sono tenuti ad applicarle ai propri professionisti, semplificando i rapporti con i committenti.
- Determinazione forfettaria dei costi: non occorre documentare le spese; l’abbattimento dei ricavi avviene automaticamente tramite il coefficiente di redditività, che tiene conto dei costi medi del settore.
- Contributi previdenziali ridotti: i soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS possono chiedere la riduzione del 35 % dei contributi. Questa opzione è annuale e va esercitata entro il 28 febbraio di ogni anno.
- Nessuna applicazione degli ISA e dei regimi premiali: gli indicatori sintetici di affidabilità non si applicano ai forfettari; tuttavia, essi possono comunque beneficiare delle riduzioni dei termini di accertamento per fatturazione elettronica e tracciabilità dei pagamenti.
Tabelle dei coefficienti di redditività e categorie di attività
Per determinare il reddito imponibile, la normativa assegna a ciascuna categoria di attività un coefficiente di redditività. Di seguito alcuni esempi relativi alle categorie più diffuse. La tabella offre un riepilogo dei coefficienti da applicare (sui ricavi o compensi) e può essere un utile promemoria per chi opera in regime forfettario:
| Attività (codici ATECO e descrizione) | Coefficiente di redditività | Note |
|---|---|---|
| Professionisti e lavoratori autonomi (es. servizi di consulenza, informatica, design) | 78 % | Applicabile alle attività professionali che non rientrano in altre categorie; consente l’abbattimento del 22 % dei ricavi per spese forfettarie |
| Attività artigianali e di servizi (es. parrucchieri, officine meccaniche, riparazioni) | 67 % | Include molte attività artigianali; il 33 % dei ricavi è considerato costo forfettario |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio di beni alimentari e non | 40 % | Vale per negozi, e‑commerce, rivendite di prodotti; il costo forfettario è elevato (60 %) |
| Attività di ristorazione e alberghiere | 40 % | Le spese sono considerate elevate, dunque il reddito imponibile è solo il 40 % dei ricavi |
| Attività immobiliari e noleggio di automezzi | 86 % | Per alcune categorie (intermediari immobiliari, noleggio auto); è uno dei coefficienti più alti |
| Agricoltura e allevamento | 25 % | Il legislatore riconosce costi elevati e il reddito imponibile è un quarto dei ricavi |
Questi coefficienti sono stabiliti dalla legge 190/2014 e possono essere periodicamente modificati. Per un quadro completo e aggiornato occorre consultare le istruzioni ministeriali annuali.
Riassumendo, il regime forfettario offre un carico fiscale ridotto e adempimenti semplificati, ma richiede attenzione ai requisiti e al superamento delle soglie di ricavi. La corretta applicazione dei coefficienti di redditività e la verifica periodica dei propri requisiti sono essenziali per evitare contestazioni e avvisi di accertamento.
L’avviso di accertamento: requisiti formali e termini
L’avviso di accertamento è regolato dagli articoli 41‑43 del D.P.R. 600/1973. L’articolo 42 dispone che l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato e deve contenere l’indicazione della base imponibile accertata, delle aliquote applicate, dell’imposta dovuta e degli interessi. Deve inoltre essere motivato: l’atto deve spiegare le ragioni della rettifica e indicare gli atti o i documenti posti a base dell’accertamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancanza di motivazione o di sottoscrizione è causa di nullità dell’atto . Se l’atto richiama documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati, secondo quanto dispone l’articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) .
L’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 stabilisce i termini entro cui può essere notificato l’avviso: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o del settimo anno se la dichiarazione è omessa . Se sopraggiungono nuovi elementi di prova, l’ufficio può emettere avvisi integrativi indicandone i motivi.
La disciplina dei termini è stata oggetto di continue modifiche e proroghe. Un’analisi approfondita, aggiornata al 2026, evidenzia alcuni punti rilevanti:
- Regimi premiali e riduzioni dei termini: i contribuenti che adottano la fatturazione elettronica e assicurano la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro beneficiano di una riduzione di due anni del termine di accertamento . Gli operatori soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) e con un punteggio pari ad almeno 8 ottengono una riduzione di un anno .
- Sospensione per emergenza sanitaria: l’articolo 67 del Decreto “Cura Italia” ha introdotto una sospensione di 85 giorni dei termini di accertamento per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 . Questa sospensione ha spostato la scadenza dei termini al 25‑26 marzo dell’anno successivo per le annualità fino al 2018.
- Interventi successivi e fine della sospensione: il Decreto Rilancio ha previsto che gli atti in scadenza nel 2020 potessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati entro il 28 febbraio 2022 . Il D.Lgs. 81/2025 ha stabilito che a partire dal 2026 la sospensione di 85 giorni non si applica più .
- Contraddittorio endoprocedimentale: lo Statuto del contribuente, come modificato negli ultimi anni, prevede che l’ufficio debba comunicare uno schema di avviso prima di procedere all’accertamento definitivo. Se tra la comunicazione e la scadenza naturale della decadenza restano meno di 120 giorni, il termine di accertamento è prorogato di ulteriori 120 giorni . Questa tutela consente al contribuente di presentare osservazioni e documenti prima dell’emissione dell’atto.
- Riduzioni e proroghe per la tracciabilità: la riduzione di due anni è concessa ai contribuenti che documentano le operazioni tramite fattura elettronica e pagamenti tracciabili . Per i forfettari, l’obbligo di fatturazione elettronica dal 2024 porta a una riduzione del termine di un anno e, se si utilizzano solo pagamenti tracciati, di due anni .
- Proroghe legate al Concordato Preventivo Biennale (CPB): per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024‑2025 e alla relativa sanatoria, i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2027 o 2028 . Tali proroghe si applicano indipendentemente dalla fruizione dei regimi premiali ISA.
- Notifica e perfezionamento: la giurisprudenza della Cassazione afferma che la notifica si perfeziona per l’Amministrazione al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale . La spedizione entro il 31 dicembre è quindi tempestiva anche se il destinatario riceve l’atto l’anno successivo.
Motivazione dell’avviso: orientamenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione e la Corte di giustizia tributaria hanno più volte ribadito l’importanza di una motivazione completa dell’avviso di accertamento. In un recente caso, la CGT del Lazio ha annullato una cartella esattoriale priva di motivazione sufficiente: l’atto non riportava le ragioni della pretesa, né allegava gli atti richiamati, violando l’articolo 7 dello Statuto del contribuente . La decisione, confermata dalla Cassazione in altri casi, evidenzia che la cartella e l’avviso devono contenere gli elementi essenziali per consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa .
Nel contesto del regime forfettario, la motivazione è particolarmente rilevante perché gli errori del quadro LM possono derivare da interpretazioni controverse della normativa. Ad esempio, la circolare 10/E del 2016 chiarisce che, in caso di mancanza dei requisiti o presenza di cause di esclusione, l’uscita dal regime decorre dall’anno successivo a quello a cui si riferisce l’avviso . La circolare specifica inoltre che l’accertamento deve illustrare i motivi per cui l’ufficio ritiene che il contribuente non abbia diritto al regime forfettario.
Diritti del contribuente e termini per il ricorso
Una volta notificato l’avviso, il contribuente può:
- Presentare istanza di accertamento con adesione: entro 60 giorni, l’ufficio può invitare il contribuente a definire la controversia attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). L’adesione consente una riduzione delle sanzioni.
- Proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado: il D.Lgs. 546/1992, art. 21, prevede che il ricorso debba essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . La stessa norma consente al contribuente di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto in presenza di danno grave e irreparabile.
È fondamentale monitorare i termini: se il ricorso non viene proposto in tempo, l’avviso diventa definitivo e può sfociare in cartella esattoriale, pignoramenti e iscrizioni ipotecarie. La tempestività dell’azione difensiva è quindi essenziale.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso
1. Controlli preventivi e comunicazioni di compliance
Prima dell’emissione di un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati e formali sui dati della dichiarazione. Dal 2019 sono stati introdotti i cosiddetti inviti a compliance: l’ufficio invia una comunicazione al contribuente segnalando le possibili anomalie emerse dal confronto tra quadro LM, certificazioni uniche e dati fiscali. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, versando le imposte e le sanzioni ridotte.
Quando le difformità sono significative o non vengono sanate, l’ufficio procede con la verifica fiscale e può invitare il contribuente a presentarsi per fornire chiarimenti e documenti. In questa fase è consigliabile essere assistiti da un professionista, poiché la corretta spiegazione delle anomalie può evitare l’emissione dell’avviso.
2. Notifica dell’avviso di accertamento
Se l’ufficio ritiene infondati i chiarimenti o non riceve risposta, emette l’avviso di accertamento. L’atto viene notificato tramite servizio postale o messo comunale; la notifica si considera perfezionata per l’Agenzia al momento della consegna all’ufficio postale e per il contribuente al momento della ricezione. L’avviso deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge (motivazione, imponibile, aliquote, base di calcolo, sanzioni e interessi). Se manca la sottoscrizione o la motivazione, l’atto è nullo .
3. Accertamento con adesione o acquiescenza
Entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può optare per l’accertamento con adesione, un procedimento deflattivo disciplinato dal D.Lgs. 218/1997: l’ufficio e il contribuente discutono la pretesa e possono concordare una riduzione della base imponibile, con conseguente riduzione delle sanzioni (al 50 %). L’accettazione deve essere formalizzata in un atto sottoscritto dalle parti; il versamento può essere effettuato in unica soluzione o rateizzato (max 8 rate trimestrali), con interessi legali. Se il contribuente non intende aderire, ma ritiene fondate alcune contestazioni, può manifestare acquiescenza pagando entro 60 giorni senza presentare ricorso: in questo caso le sanzioni sono ridotte a un terzo.
4. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria e sospensione
Se il contribuente decide di contestare l’avviso, deve presentare il ricorso entro 60 giorni (90 giorni se è stato inviato un invito all’adesione o un atto di recupero). Il ricorso va notificato alla Direzione Provinciale o Regionale dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto, con allegata la copia dell’avviso e dei documenti. Contestualmente deve essere versato il contributo unificato tributario.
Nel ricorso si possono eccepire sia vizi formali (mancanza di motivazione, notifica irregolare, incompetenza dell’ufficio) sia questioni di merito (erronea ricostruzione dei ricavi, errata applicazione del coefficiente di redditività, spettanza di deduzioni). È possibile depositare un’istanza cautelare per ottenere la sospensione dell’esecuzione; il giudice valuterà l’esistenza di un danno grave e irreparabile.
5. Udienza e decisione
La procedura davanti alla Corte di giustizia tributaria prevede un contraddittorio scritto e, su richiesta, l’udienza di discussione. La sentenza è impugnabile in appello e, per motivi di legittimità, in Cassazione. Durante il giudizio, l’avviso resta esecutivo, ma eventuali somme versate in eccedenza potranno essere rimborsate in caso di esito favorevole.
6. Riscossione coattiva e tutela del contribuente
Se l’avviso diventa definitivo (per mancato ricorso o a seguito di sentenza passata in giudicato), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione emetterà la cartella di pagamento. In assenza di pagamento, l’ente può avviare procedure di esecuzione forzata: iscrizione di ipoteca sull’immobile, pignoramento dei conti o dei beni mobili. In questa fase è ancora possibile eccepire l’inesistenza o l’irregolarità del titolo esecutivo mediante opposizione all’esecuzione o richiesta di sgravio.
7. Termini di decadenza e prescrizione
L’azione di accertamento deve rispettare i termini di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973 . I termini di riscossione delle imposte accertate sono di tre anni in caso di adesione o sentenza definitiva. Decorso tale termine, le pretese dello Stato si prescrivono. È quindi importante monitorare non solo i termini di impugnazione dell’avviso, ma anche quelli relativi alla cartella e alle procedure esecutive.
Difese e strategie legali
Contestare i vizi formali dell’avviso
La prima linea di difesa riguarda la verifica formale dell’atto. Un avviso di accertamento viziato sotto il profilo formale è nullo e deve essere annullato. I principali vizi eccepibili sono:
- Mancanza di motivazione o motivazione insufficiente: l’art. 42 D.P.R. 600/1973 impone che l’avviso contenga le ragioni dell’accertamento. Se l’atto riporta formule generiche o non allega i documenti richiamati, viola l’obbligo di motivazione e l’art. 7 dello Statuto del contribuente . La giurisprudenza ha annullato atti privi di motivazione sufficiente .
- Mancanza di sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un suo delegato; la mancanza della firma comporta la nullità .
- Incompetenza dell’ufficio: se l’avviso è emesso da un ufficio privo di competenza territoriale o materia, può essere impugnato.
- Irregolarità della notifica: la notifica deve rispettare le modalità previste (ufficiale giudiziario, posta raccomandata, PEC); la prova della notifica deve essere depositata.
- Decadenza dai termini: se l’avviso è notificato oltre i termini quinquennali o settennali, è nullo; la decadenza può essere eccepita anche d’ufficio.
Contestare i vizi di merito
Oltre ai profili formali, l’atto di accertamento può essere impugnato nel merito. Le principali eccezioni riguardano:
- Errata ricostruzione dei ricavi/compensi: talvolta l’ufficio considera come ricavi somme che non costituiscono reddito (ad esempio rimborsi spese, somme restituite per errore). Recenti risposte a interpelli (n. 26/E e 68/E del 2026) hanno chiarito che le somme erroneamente accreditate e restituite non fanno perdere il regime forfettario; l’avviso basato sul superamento del limite a causa di tali somme è illegittimo.
- Errata applicazione del coefficiente di redditività: l’accertamento potrebbe applicare un coefficiente diverso da quello previsto per la categoria di attività. Ad esempio, un’attività professionale soggetta al coefficiente del 78 % non può essere tassata con l’85 %.
- Omissione di deduzioni o contributi: i contributi previdenziali versati obbligatoriamente sono deducibili dal reddito forfettario; se l’Agenzia non li considera, il reddito imponibile risulta sovrastimato. È possibile dimostrare il versamento mediante estratti INPS.
- Mancata considerazione di spese documentate: il regime forfettario non consente la deduzione analitica dei costi, ma alcune spese (contributi previdenziali, premi INAIL, contributi sanitari) sono deducibili; la loro omissione nel calcolo dell’accertamento rappresenta un errore.
- Inesistenza di cause di esclusione: l’ufficio deve provare l’esistenza di cause di esclusione (ad esempio, partecipazioni in società di persone, superamento dei limiti o esercizio di attività in regime speciale IVA). Se la prova è carente o il contribuente dimostra l’assenza delle cause, l’accertamento non regge.
Strategie difensive nei diversi momenti della procedura
- Prima dell’avviso: rispondere tempestivamente alle richieste dell’Agenzia e alle lettere di compliance, fornendo la documentazione necessaria. È possibile correggere la dichiarazione tramite dichiarazione integrativa o ravvedimento operoso.
- Dopo la notifica: valutare con il professionista se aderire all’accertamento con adesione (riducendo la sanzione) o se ricorrere. È consigliabile proporre ricorso quando vi siano vizi formali o questioni di merito fondate.
- In pendenza di giudizio: richiedere la sospensione dell’atto e depositare perizie contabili o documenti che provino la correttezza dei dati. È possibile sollecitare la definizione agevolata delle liti pendenti se prevista dalla legge di bilancio.
- Dopo la definizione del debito: valutare se accedere agli strumenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione) per ottenere la rateizzazione e l’eventuale falcidia dei debiti tributari .
Vantaggi di un’assistenza professionale
La normativa tributaria è complessa e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate possono variare nel tempo. L’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo team consente di:
- Valutare correttamente le probabilità di successo del ricorso.
- Quantificare l’eventuale risparmio fiscale o la convenienza dell’adesione.
- Evitare errori procedurali (ad esempio nel calcolo dei termini di notifica, nel deposito del ricorso o nella richiesta di sospensione).
- Accedere a soluzioni alternative come la rottamazione o le procedure di composizione della crisi.
Approfondimenti sulla giurisprudenza recente
L’interpretazione dei requisiti formali e sostanziali dell’avviso di accertamento è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria. Riportiamo alcuni orientamenti significativi che possono rafforzare la difesa del contribuente.
Avviso motivato per relationem
Con l’ordinanza n. 9595/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’avviso di accertamento può essere motivato per relationem, cioè mediante il richiamo al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza o dell’Agenzia, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa . La Suprema Corte ha precisato che l’ufficio non deve necessariamente svolgere un controllo diretto nei confronti del contribuente; è sufficiente che l’avviso richiami gli indici presuntivi individuati nel verbale . Tuttavia, il richiamo non può essere meramente generico: il contribuente deve poter verificare quali fatti siano stati contestati e avere accesso agli atti richiamati. La motivazione per relationem è quindi legittima solo se il verbale è allegato o è stato notificato precedentemente, in conformità all’art. 7 dello Statuto del contribuente .
Onere della prova e presunzioni
La stessa ordinanza n. 9595/2025 ha affrontato il tema dell’onere della prova. In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, spetta all’Amministrazione individuare gli indici presuntivi che dimostrano l’inesistenza; una volta fornita la prova indiziaria, il contribuente deve offrire la controprova . Questo principio vale anche per gli accertamenti basati su incongruenze del quadro LM: se l’Agenzia rileva ricavi non dichiarati attraverso l’incrocio dei dati, deve indicare con precisione le fonti (ad esempio certificazioni uniche, estratti conto) che giustificano la rettifica. Il contribuente può confutare la pretesa dimostrando che le somme non costituiscono ricavi o che sono state restituite, o ancora che sono già state assoggettate a imposta.
Fatturazione elettronica e regimi premiali
La giurisprudenza ha esaminato le agevolazioni connesse alla fatturazione elettronica e agli ISA. Alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno affermato che la riduzione dei termini di accertamento è subordinata alla corretta trasmissione dei dati e al rispetto dei requisiti previsti dalla legge, tra cui il raggiungimento di un punteggio ISA pari ad almeno 8 e la tracciabilità totale dei pagamenti . L’Amministrazione deve verificare la sussistenza dei presupposti per la riduzione; se li contesta, deve motivare l’avviso in merito alla mancata fruizione del regime premiale.
Contraddittorio e diritto di difesa
La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno progressivamente rafforzato il principio del contraddittorio endoprocedimentale. L’art. 7 dello Statuto del contribuente, integrato dal D.Lgs. 219/2023, impone all’ufficio di instaurare un contraddittorio preventivo in tutte le ipotesi di accertamento tranne che per gli accertamenti parziali automatizzati. La mancata instaurazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto. Alcune decisioni hanno sottolineato che se il contraddittorio è tardivo e non consente al contribuente di presentare memorie nei tempi utili, deve essere concessa una proroga dei termini di decadenza .
Irrilevanza del giudicato penale nel contenzioso tributario
Un altro principio affermato dalla giurisprudenza riguarda l’autonomia dei giudizi penale e tributario. L’ordinanza n. 9595/2025 ha precisato che un’eventuale sentenza penale assolutoria non vincola il giudice tributario . Pertanto, anche se il contribuente è stato prosciolto in sede penale, l’amministrazione può fondare l’accertamento su presunzioni e documenti fiscali, e spetta al contribuente fornire la prova contraria.
Nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione
La CGT del Lazio ha annullato una cartella esattoriale priva di motivazione sufficiente: l’atto non riportava le ragioni della pretesa, né allegava gli atti richiamati, violando l’art. 7 dello Statuto del contribuente . La decisione ricorda che la cartella deve essere autonoma e autoportante: deve cioè contenere la descrizione del debito, il calcolo delle somme dovute e il riferimento agli atti presupposti . Questo orientamento è applicabile anche agli avvisi di accertamento: se l’atto non consente di comprendere la pretesa, è nullo.
Sentenze sulla decadenza e sulla notifica
Le pronunce della Cassazione hanno chiarito che la notifica dell’avviso si perfeziona per l’amministrazione al momento della spedizione e per il contribuente alla ricezione . Tuttavia, se la raccomandata non giunge a destinazione e non viene eseguita una seconda notifica, l’atto è inesistente. Inoltre, le sentenze confermano che la decadenza dei termini è rilevabile d’ufficio anche in Cassazione e può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio.
Strumenti alternativi alla controversia
In presenza di debiti fiscali derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali, il contribuente può valutare l’accesso a strumenti deflativi o procedure concorsuali che consentono di ridurre le sanzioni o di ristrutturare il debito. Ecco i principali.
1. Rottamazione e definizioni agevolate delle cartelle
Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, rottamazione‑quater). La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, permettendo ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo nel periodo 2000‑2023 senza pagare sanzioni, interessi di mora e aggio . Possono accedere anche coloro che erano decaduti da precedenti definizioni; restano invece esclusi i debiti relativi agli avvisi di accertamento per i quali il carico non deriva dai controlli automatizzati (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973) . La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . Poiché al 11 maggio 2026 la finestra di adesione è già scaduta, la rottamazione‑quinquies è accessibile solo a chi ha presentato la domanda in tempo.
Oltre alle rottamazioni, la legge talvolta consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: si può chiudere un contenzioso pagando una percentuale del tributo in base allo stato del giudizio (ad esempio 90 % in primo grado, 40 % in secondo grado). Tali misure sono previste dalle leggi di bilancio e occorre verificare annualmente se sono attive.
2. Pace fiscale per errori formali
In alcune leggi di bilancio sono state introdotte sanatorie degli errori formali commessi nella compilazione delle dichiarazioni. Il contribuente può rimuovere l’irregolarità e versare una somma fissa per regolarizzare la posizione. È opportuno valutare se l’omessa o errata compilazione del quadro LM rientra in un errore formale sanabile, ad esempio in caso di mero errore di trascrizione che non ha influito sul calcolo dell’imposta.
3. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012)
La legge 3/2012 offre ai privati e ai professionisti in difficoltà economica la possibilità di ristrutturare i debiti mediante un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti. In queste procedure, il debitore, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta una proposta che può prevedere il pagamento parziale dei debiti, la dilazione o la falcidia . Una volta omologato, il piano sospende le azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori . Questo strumento è particolarmente utile quando il contribuente non riesce a far fronte a più debiti, inclusi quelli fiscali e contributivi.
4. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per imprenditori individuali e piccole imprese è disponibile la composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta dal D.L. 118/2021. La procedura prevede la nomina di un esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nel negoziare con i creditori un accordo che consenta di superare la crisi . L’esperto può proporre la moratoria dei debiti fiscali e contributivi, nonché la rinegoziazione con l’Agenzia delle Entrate. Questa procedura consente di evitare il fallimento e di preservare la continuità aziendale.
5. Transazione fiscale e piani di rientro
Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), è ammessa la transazione fiscale: il debitore può proporre un pagamento parziale dei tributi, chiedendo la falcidia delle sanzioni e degli interessi. È necessario l’assenso dell’Agenzia delle Entrate e il parere dell’esperto dell’OCC o del commissario giudiziale. Anche in assenza di procedure concorsuali, è possibile presentare istanze di rateizzazione in base all’art. 19 D.P.R. 602/1973 per dilazionare i debiti fino a dieci anni.
6. Esdebitazione
In alcune procedure di sovraindebitamento, al termine del piano, il giudice può pronunciare l’esdebitazione, cioè l’estinzione dei debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione è riconosciuta al debitore meritevole, che abbia rispettato integralmente il piano o l’accordo e che non abbia aggravato la propria esposizione con atti in frode. Anche i debiti fiscali possono essere oggetto di esdebitazione nei limiti consentiti dalla normativa.
Errori comuni e consigli pratici
Errori frequenti nella compilazione del quadro LM
L’esperienza professionale dimostra che molti avvisi di accertamento derivano da errori materiali o da mancata conoscenza delle regole del regime forfettario. Ecco alcuni degli errori più frequenti:
- Omessa indicazione dei ricavi certificati: non riportare i ricavi presenti nelle Certificazioni Uniche inviate dai clienti comporta un disallineamento che viene rilevato dai controlli automatizzati dell’Agenzia. La mancata compilazione del rigo LM21 “Ricavi/compensi” genera avvisi di accertamento basati sul presupposto che il contribuente abbia occultato parte del reddito.
- Errato coefficiente di redditività: applicare il coefficiente sbagliato (es. usare 40 % anziché 78 %) comporta la dichiarazione di un reddito inferiore a quello dovuto. È necessario verificare la categoria di appartenenza (commercio, servizi, professioni) e applicare il coefficiente corretto previsto dalla legge 190/2014.
- Mancata indicazione dei contributi previdenziali e assistenziali: i contributi obbligatori versati all’INPS sono deducibili dal reddito forfettario e vanno indicati nei campi LM32‑LM34. Omettere tali importi può indurre l’Agenzia a determinare un reddito più elevato.
- Inclusione di somme non imponibili: talvolta vengono considerati ricavi importi che non costituiscono compensi (rimborsi spese anticipati, indennità, somme restituite); è necessario distinguere e documentare le somme effettivamente percepite a titolo di corrispettivo.
- Superamento del limite di 85 000 euro per errori di calcolo: la somma dei corrispettivi incassati deve essere monitorata durante l’anno; ricevere bonifici erronei da clienti che poi vengono restituiti potrebbe far superare la soglia. Le risposte n. 26/E e 68/E del 2026 riconoscono che le somme percepite per errore e restituite non determinano la fuoriuscita dal regime, ma è essenziale documentare la restituzione.
- Compilazione incompleta del quadro RS: anche nel regime forfettario occorre compilare il quadro RS con le informazioni relative agli aiuti di Stato, alle spese di formazione e ad altre agevolazioni. L’omissione può comportare sanzioni.
Consigli per evitare contestazioni
- Tenere una contabilità ordinata: anche se esonerati dagli obblighi contabili, i forfettari devono conservare le fatture emesse e ricevute, gli estratti conto e le certificazioni uniche. Un software di contabilità semplificata può essere utile.
- Verificare le Certificazioni Uniche: prima di predisporre la dichiarazione, occorre controllare che tutte le CU siano state caricate correttamente nel cassetto fiscale e confrontare i dati con i corrispettivi incassati.
- Consultare un professionista: la consulenza di un commercialista o di un avvocato esperto riduce il rischio di errori. Il professionista può verificare se sussistono cause di esclusione dal regime e suggerire eventuali correttivi.
- Effettuare ravvedimento operoso: se si riscontra un errore dopo l’invio della dichiarazione (ad esempio omissione di un ricavo), è possibile presentare una dichiarazione integrativa e pagare le imposte e le sanzioni ridotte prima di ricevere l’avviso. Ciò evita la decadenza dal regime.
- Rispondere alle lettere di compliance: l’Agenzia delle Entrate invia comunicazioni preventive per segnalare anomalie; ignorarle è un grave errore. Fornire tempestivamente spiegazioni e documenti può evitare l’accertamento.
- Monitorare le scadenze: tenere un calendario delle principali scadenze (dichiarazioni, ravvedimenti, termini di ricorso) per non incorrere in decadenze.
Sanzioni e interessi: cosa si rischia
Quando l’Agenzia delle Entrate accerta un errore nel quadro LM che ha determinato un’imposta inferiore a quella dovuta, applica sanzioni amministrative e interessi. La disciplina delle sanzioni è contenuta nel D.Lgs. 471/1997, recentemente modificato dal D.Lgs. 87/2024 nell’ambito della riforma fiscale. In caso di dichiarazione infedele, la sanzione non è più compresa tra il 90 % e il 180 % dell’imposta evasa, ma consiste in un’unica percentuale del 70 % della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro . Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa prima di ricevere l’avviso di accertamento, la sanzione è ridotta al 50 % . In presenza di comportamenti fraudolenti (documenti falsi, operazioni inesistenti), la sanzione aumenta dal 105 % al 140 % .
Le sanzioni si applicano anche alle dichiarazioni IVA infedeli: l’aliquota è pari al 70 % della maggiore imposta dovuta , con aumenti in caso di frode. Per le ritenute non versate (modello 770), la sanzione è del 70 % dell’importo non trattenuto . In ogni caso, se l’errore viene corretto con ravvedimento operoso o accertamento con adesione, le sanzioni sono ulteriormente ridotte.
Oltre alle sanzioni, l’Agenzia calcola interessi moratori sulle imposte non versate. Il tasso varia annualmente; nel 2026 è pari al 4 % annuo. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del versamento e fino alla data del pagamento. Nel caso di rateizzazione, gli interessi legali si applicano sulle rate successive.
Infine, la notifica dell’avviso di accertamento comporta anche il recupero del contributo unificato tributario in caso di ricorso. Questo costo, variabile in base al valore della controversia, deve essere versato al momento del deposito del ricorso e non è rimborsabile anche se la causa viene vinta.
Cause di esclusione dal regime forfettario
Oltre agli errori di compilazione, il regime forfettario prevede cause di esclusione che, se presenti anche per un solo anno, fanno perdere l’agevolazione. Conoscerle è essenziale per evitare accertamenti e contestazioni. Le principali sono:
- Partecipazioni in società di persone o associazioni professionali: ai sensi del comma 57 della legge 190/2014, non possono accedere o rimanere nel regime forfettario i contribuenti che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, salvo che le partecipazioni siano ereditate e immediatamente cedute. La ratio è evitare duplicazioni di regimi agevolati.
- Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata che esercitano attività riconducibili a quella svolta individualmente: il comma 57‑lettera d) prevede l’esclusione quando il contribuente controlla una Srl che svolge la stessa attività; l’obiettivo è evitare l’uso strumentale della Srl per fatturare in regime ordinario e percepire i compensi in regime forfettario.
- Spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori superiori a 20 000 euro lordi: il comma 54 stabilisce che chi sostiene spese di questo tipo eccedenti 20 000 euro non può utilizzare il regime, in quanto si presume che l’attività abbia dimensioni tali da giustificare l’applicazione del regime ordinario.
- Redditi di lavoro dipendente o pensione superiori a 30 000 euro: il comma 57‑bis inserito dalla legge di bilancio 2023 prevede che se il contribuente percepisce redditi di lavoro dipendente o pensione superiori a 30 000 euro e contemporaneamente svolge un’attività d’impresa o professionale, non può accedere al regime forfettario. Fa eccezione chi ha cessato il lavoro dipendente nel corso dell’anno precedente.
- Esercizio di attività economiche in regime speciale IVA: chi applica regimi speciali (agricoltura, vendita di beni usati, editoria) non può aderire al forfettario.
- Superamento del limite di ricavi o compensi: se si superano gli 85 000 euro di ricavi in un anno, si permane nel regime per lo stesso anno ma si esce dall’anno successivo. Se i ricavi superano i 100 000 euro, l’uscita è immediata e si applica l’IVA dal mese successivo.
Essere consapevoli di queste cause consente di programmare la propria attività e scegliere il regime fiscale più adeguato, evitando contestazioni che possono sfociare in avvisi di accertamento.
Procedura di difesa: guida operativa
La difesa contro un avviso di accertamento richiede un approccio metodico e documentato. Di seguito una guida operativa in sette fasi per gestire efficacemente la contestazione:
- Raccolta della documentazione: appena ricevuto l’avviso, occorre raccogliere tutti i documenti pertinenti: dichiarazione dei redditi, quadro LM, certificazioni uniche, fatture, estratti conto, note di restituzione delle somme, contributi previdenziali versati. Questa documentazione servirà a verificare i calcoli dell’Agenzia e a preparare la difesa.
- Analisi dell’atto: il professionista dovrà esaminare l’avviso per verificare la presenza dei requisiti formali (firma, motivazione, indicazione della base imponibile) e sostanziali (coerenza dei calcoli). È importante controllare la data di notifica per calcolare correttamente i termini.
- Valutazione delle opzioni: a seconda del contenuto dell’avviso e del valore della pretesa, si valuta se aderire, impugnare o presentare una dichiarazione integrativa. Un’attenta valutazione economica (costo del contenzioso vs risparmio potenziale) è fondamentale.
- Redazione delle memorie e del ricorso: se si opta per il ricorso, occorre redigere un atto preciso, con l’indicazione dei motivi formali e di merito, e allegare documenti di prova. Le memorie devono evidenziare le incongruenze dell’atto, citando norme e giurisprudenza pertinenti.
- Deposito e notifica del ricorso: il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni e depositato presso la Corte di giustizia tributaria con il contributo unificato. È possibile inviare la notifica via PEC, allegando la copia dell’avviso e la procura alle liti.
- Partecipazione all’udienza e discussione: nella fase istruttoria, il contribuente (o il suo avvocato) può depositare ulteriori documenti e memorie. In udienza, si discutono i motivi del ricorso; il giudice può decidere di concludere la causa con sentenza immediata oppure rinviare per ulteriori approfondimenti.
- Eventuali impugnazioni: se la sentenza è sfavorevole, è possibile impugnarla in appello e, per motivi di legittimità, in Cassazione. Anche in caso di esito favorevole, occorre verificare l’esatto sgravio del debito.
Questa sequenza operativa permette di strutturare la difesa con rigore, riducendo il rischio di vizi procedurali e aumentando le possibilità di successo.
Mediazione tributaria e conciliazione
Fino al 2023, per le controversie di valore fino a 50 000 euro era previsto il reclamo-mediazione tributaria: il contribuente doveva presentare un’istanza di mediazione all’Agenzia delle Entrate prima di adire il giudice. La mediazione consentiva di chiudere la controversia con una riduzione delle sanzioni e il pagamento in un’unica soluzione o rateizzato. Tuttavia, il D.Lgs. 220/2023 ha abrogato questo istituto per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024, semplificando l’accesso al giudizio tributario. Restano in vigore altre forme di conciliazione:
- Conciliazione giudiziale: durante il giudizio, le parti possono proporre una conciliazione totale o parziale. La conciliazione comporta l’estinzione della lite e la riduzione delle sanzioni al 60 %.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: come già ricordato, le leggi di bilancio possono prevedere la chiusura delle controversie pendenti mediante il pagamento di una parte dell’imposta. È quindi importante monitorare le novità legislative per valutare la convenienza di aderire.
- Adesione agli inviti e al processo verbale di constatazione: prima dell’avviso, l’Agenzia può invitare il contribuente a presentare documenti (art. 5‑bis D.Lgs. 218/1997) o redigere un processo verbale di constatazione; accettare l’invito o sottoscrivere il verbale con adesione consente di ridurre le sanzioni.
Concordato preventivo biennale (CPB)
Introdotto dal D.Lgs. 13/2024 (attuativo della delega fiscale), il Concordato preventivo biennale permette a imprese e professionisti di definire anticipatamente il reddito imponibile e i contributi previdenziali per due anni. In pratica, l’Agenzia delle Entrate propone un reddito presunto sulla base dei dati ISA e delle risultanze contabili; se il contribuente accetta, versa l’imposta determinata e si impegna a rispettare le condizioni (ad esempio la tracciabilità totale dei pagamenti). L’adesione al CPB comporta importanti effetti sugli accertamenti:
- Per i periodi oggetto di concordato, l’Agenzia non può accertare redditi superiori a quelli concordati, salvo il caso di frode. Ciò offre certezza fiscale e riduce il rischio di avvisi di accertamento.
- I termini di decadenza per gli anni coperti dal CPB sono prorogati al 31 dicembre 2027 o 2028 , a seconda della finestra temporale di adesione. Pertanto, l’Agenzia dispone di più tempo per notificare eventuali avvisi per annualità non coperte dal concordato.
- Il contribuente deve però rispettare gli impegni assunti, pena la decadenza dai benefici. Ad esempio, deve emettere tutte le fatture e registrare i corrispettivi; non può superare determinate soglie di ricavi senza comunicazione.
Per i forfettari, il CPB può essere vantaggioso se i redditi effettivi sono vicini a quelli proposti dall’Agenzia e se si desidera stabilità. Prima di aderire, è opportuno simulare l’imposta dovuta e confrontarla con quella derivante dalla tassazione ordinaria o forfettaria.
Tabelle riepilogative
Per agevolare la consultazione, proponiamo alcune tabelle sintetiche con i riferimenti normativi, i termini e gli strumenti difensivi.
Principali norme di riferimento
| Norma | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Legge 190/2014, commi 54‑89 | Regime forfettario | Definisce requisiti di accesso, determinazione del reddito con coefficienti di redditività, esclusioni e fuoriuscita dal regime |
| D.P.R. 600/1973, art. 42 | Avviso di accertamento | Stabilisce che l’avviso deve essere motivato, sottoscritto e indicare base imponibile, aliquote, imposta e interessi; la mancanza di motivazione o di firma comporta la nullità |
| D.P.R. 600/1973, art. 43 | Termini di accertamento | Prevede la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno (o del settimo se la dichiarazione è omessa) |
| Legge 212/2000, art. 7 | Statuto del contribuente | Impone la motivazione degli atti e l’indicazione dell’ufficio e dell’autorità per il ricorso |
| D.Lgs. 546/1992, art. 21 | Ricorso tributario | Stabilisce che il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto |
| Circolare Agenzia Entrate 10/E/2016 | Regime forfettario | Chiarisce che la fuoriuscita dal regime decorre dall’anno successivo all’avviso definitivo |
| Legge n. 199/2025 | Rottamazione‑quinquies | Introduce la definizione agevolata delle cartelle con domanda entro il 30 aprile 2026 |
Termini essenziali e scadenze
| Evento | Termine | Riferimenti |
|---|---|---|
| Invio della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) | Generalmente entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento | D.P.R. 322/1998 |
| Notifica dell’avviso di accertamento | Entro 5 anni (o 7 se la dichiarazione è omessa) dalla presentazione della dichiarazione | Art. 43 D.P.R. 600/1973 |
| Richiesta di accertamento con adesione o acquiescenza | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | D.Lgs. 218/1997 |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | D.Lgs. 546/1992 |
| Domanda di rottamazione‑quinquies | Fino al 30 aprile 2026 | Legge 199/2025 |
| Pagamento rottamazione‑quinquies | In unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali dal 31 luglio 2026 | Legge 199/2025 |
Strumenti difensivi e agevolativi
| Strumento | Finalità | Note principali |
|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Concordare la pretesa con l’ufficio e ottenere la riduzione delle sanzioni (50 %) | Previsto dal D.Lgs. 218/1997; versamento in unica soluzione o rate |
| Acquiescenza | Accettare l’accertamento e pagare entro 60 giorni con sanzioni ridotte a 1/3 | Consente di evitare il ricorso; opportuno quando le contestazioni sono fondate |
| Ricorso tributario | Impugnare l’avviso di accertamento per vizi formali o di merito | Deve essere presentato entro 60 giorni; possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione |
| Rottamazione‑quinquies | Definire cartelle relative a omesso versamento di imposte e contributi senza pagare sanzioni e interessi | Domanda entro il 30 aprile 2026; non riguarda gli avvisi di accertamento |
| Piano del consumatore (legge 3/2012) | Ristrutturare i debiti del consumatore, anche fiscali, con pagamento parziale o dilazionato | Omologato dal tribunale; sospende le azioni esecutive |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (legge 3/2012) | Definire con i creditori un piano di pagamento; richiede il voto favorevole di almeno il 60 % dei creditori | Necessario l’ausilio dell’OCC; include i debiti fiscali con l’assenso dell’Agenzia |
| Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) | Consentire alle imprese in difficoltà di negoziare con i creditori e preservare la continuità | Nomina di un esperto negoziatore; possibile moratoria dei debiti fiscali |
| Transazione fiscale e concordato preventivo | Ridurre i debiti tributari nell’ambito di procedure concorsuali | Richiede l’assenso dell’Agenzia delle Entrate e del giudice |
Domande frequenti (FAQ)
Per fornire un supporto pratico, riportiamo le risposte alle domande più comuni che i contribuenti ci rivolgono quando ricevono un avviso di accertamento relativo al quadro LM.
1. Ho sbagliato a compilare il quadro LM e ho ricevuto un avviso: cosa devo fare subito?
È consigliabile contattare tempestivamente un professionista per analizzare l’avviso, verificare se ci sono vizi formali e valutare se proporre ricorso o accertamento con adesione. Il termine per il ricorso è di 60 giorni dalla notifica .
2. Se l’errore riguarda la mancata indicazione di un CU, posso presentare una dichiarazione integrativa?
Sì, se l’Agenzia non ha ancora notificato l’avviso, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e versare le imposte e le sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso. Dopo la notifica dell’avviso, invece, occorre valutare l’accertamento con adesione o il ricorso.
3. Cosa accade se supero i 85 000 euro di ricavi per errore di un cliente che mi ha accreditato somme non dovute?
Le risposte agli interpelli n. 26/E e 68/E del 2026 hanno chiarito che le somme accreditate per errore, se restituite, non determinano la fuoriuscita dal regime forfettario. È fondamentale documentare la restituzione (ad esempio tramite bonifico bancario) e indicarla nel quadro LM.
4. L’avviso può essere notificato via PEC?
Sì, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento tramite Posta Elettronica Certificata. È necessario controllare la propria PEC; la notifica si perfeziona con la consegna nella casella del destinatario.
5. Se non ricevo la raccomandata di notifica, l’avviso è valido?
La prova della notifica spetta all’Amministrazione. Se la raccomandata torna con esito negativo e non viene effettuata un’ulteriore notifica, l’atto è inesistente. Si può eccepire la nullità nel ricorso.
6. Posso chiedere la rateizzazione del debito dopo l’avviso?
Sì, è possibile presentare istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche dopo la definitiva formazione del titolo. La concessione dipende dalla situazione economica e consente di dilazionare il pagamento fino a dieci anni.
7. Le sanzioni applicate in caso di errori nel quadro LM sono riducibili?
In presenza di ravvedimento operoso o accertamento con adesione, le sanzioni possono essere ridotte rispettivamente a un ottavo o a un cinquanta per cento. Anche l’acquiescenza comporta la riduzione a un terzo.
8. Cosa succede se non presento ricorso entro i termini?
Se il ricorso non viene presentato entro 60 giorni, l’avviso diventa definitivo. Ciò comporta l’iscrizione a ruolo del debito e l’avvio della riscossione coattiva (cartella esattoriale, pignoramenti). È pertanto fondamentale rispettare i termini.
9. Un avviso senza firma è annullabile?
Sì. L’art. 42 D.P.R. 600/1973 richiede la sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o del delegato; la mancanza di firma rende l’atto nullo . La giurisprudenza conferma questa sanzione di nullità.
10. La motivazione può essere integrata successivamente?
No. L’avviso deve contenere la motivazione sin dalla notifica. È ammessa l’integrazione solo se si tratta di meri chiarimenti su elementi già indicati, ma non può sostituire una motivazione mancante.
11. Il limite di 85 000 euro va considerato al netto dell’IVA?
Nel regime forfettario l’IVA non si applica, quindi il limite di ricavi/compensi è riferito ai corrispettivi lordi percepiti, senza distinzione tra imponibile e imposta. Occorre sommare tutti i corrispettivi incassati nell’anno.
12. Posso continuare a emettere fatture esenti IVA durante la procedura di accertamento?
Sì, fino all’eventuale uscita definitiva dal regime, il contribuente continua ad applicare la disciplina forfettaria. Se l’avviso diventa definitivo e comporta la fuoriuscita, l’IVA si applicherà dal periodo successivo.
13. In quali casi l’Agenzia può emettere avvisi integrativi?
L’art. 43 D.P.R. 600/1973 consente avvisi integrativi quando sopravvengono nuovi elementi di prova; l’ufficio deve indicare gli elementi nuovi nella motivazione . L’avviso integrativo deve essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo.
14. È possibile definire le liti pendenti con un pagamento agevolato?
Sì, quando previsto dalla legge di bilancio (definizione agevolata delle liti pendenti). Il contribuente può chiudere il contenzioso versando una percentuale dell’imposta. È necessario consultare le norme vigenti al momento dell’adesione.
15. Come funziona la sospensione dell’esecuzione?
Con il ricorso è possibile presentare un’istanza cautelare chiedendo la sospensione dell’esecuzione dell’avviso o della cartella. Occorre dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di successo) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La Corte deciderà con ordinanza.
16. Se ho aderito alla rottamazione‑quinquies, devo rinunciare ai ricorsi pendenti?
Sì. La Legge 199/2025 prevede che nella domanda di adesione alla rottamazione‑quinquies il contribuente debba dichiarare di rinunciare ai giudizi relativi ai carichi inclusi . La rinuncia comporta l’estinzione del processo.
17. I debiti derivanti da avvisi di accertamento possono essere inclusi nella rottamazione‑quinquies?
No. La disciplina esclude i carichi derivanti da accertamenti tributari; sono ammessi solo i carichi da omesso versamento risultanti da controlli automatizzati e formali .
18. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione‑quinquies?
Il mancato pagamento anche di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla misura . Le somme versate vengono considerate acconto sul debito residuo e riprendono le procedure esecutive .
19. La procedura di sovraindebitamento può includere debiti fiscali?
Sì. Il piano del consumatore e gli accordi di ristrutturazione possono includere debiti fiscali e contributivi. Il tribunale, con l’ausilio dell’OCC, può prevedere il pagamento parziale e la falcidia degli interessi .
20. Posso essere assistito da un avvocato in tutte le fasi?
Sì. L’assistenza di un avvocato è consigliabile sin dalla fase di compliance. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, può assisterti nella redazione della memoria difensiva, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella predisposizione di piani di rientro personalizzati.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio gli effetti di un avviso di accertamento per errori nel quadro LM, proponiamo alcune simulazioni con numeri ipotetici. Si tratta di esempi semplificati che non sostituiscono la consulenza professionale.
Esempio 1 – Omissione di una Certificazione Unica
Un professionista in regime forfettario incassa nel 2025 compensi per 40 000 euro, che indica correttamente nel rigo LM21. Tuttavia, dimentica di riportare nella dichiarazione una Certificazione Unica da 6 000 euro. L’Agenzia, rilevando la difformità, emette un avviso di accertamento in cui:
- Ricavi accertati: 46 000 euro (40 000 + 6 000)
- Reddito imponibile dichiarato: 40 000 × 78 % = 31 200 euro
- Reddito imponibile accertato: 46 000 × 78 % = 35 880 euro
- Differenza imponibile: 4 680 euro; su questa differenza viene calcolata l’imposta sostitutiva del 15 % (702 euro) più sanzioni (pari al 30 % della maggiore imposta) e interessi.
Se il contribuente presenta acquiescenza, potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo. Se invece intende contestare l’avviso perché, ad esempio, la CU si riferiva a rimborsi spese, dovrà fornire prova documentale.
Esempio 2 – Errata applicazione del coefficiente di redditività
Una ditta individuale che svolge commercio al dettaglio nel 2025 incassa 70 000 euro e applica per errore il coefficiente del 78 % invece del 40 % previsto per il commercio. Dichiarando un reddito di 54 600 euro (70 000 × 78 %), versa un’imposta sostitutiva maggiore del dovuto. L’Agenzia, nel controllo, rileva l’errore e invita il contribuente a correggere la dichiarazione. Il professionista presenta dichiarazione integrativa riducendo l’imponibile a 28 000 euro (70 000 × 40 %) e chiede il rimborso dell’imposta versata in eccesso. In questo caso non viene emesso un avviso di accertamento; al contrario, l’errore si traduce in un credito per il contribuente.
Esempio 3 – Superamento della soglia per somme erronee
Un libero professionista incassa 84 000 euro nel 2025. A dicembre riceve un bonifico di 5 000 euro da un cliente per errore; restituisce la somma nel gennaio 2026. Nella dichiarazione indica 84 000 euro ma l’Agenzia, dalle movimentazioni bancarie, rileva 89 000 euro e emette un avviso per superamento della soglia di 85 000 euro, ritenendo che il contribuente debba uscire dal regime nel 2026. Il professionista impugna l’avviso dimostrando la restituzione del bonifico con copia del CRO. Alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia (interpelli 26/E e 68/E), l’avviso viene annullato: la somma restituita non concorre alla determinazione del limite.
Esempio 4 – Accesso alla procedura di sovraindebitamento
Un consulente ha debiti tributari per 40 000 euro (cartelle esattoriali) e debiti bancari per 20 000 euro. Non riesce a pagare. Presenta, con l’ausilio dell’OCC, un piano del consumatore ai sensi della legge 3/2012. Il piano prevede:
- Pagamento del 50 % dei debiti tributari (20 000 euro) in 5 anni;
- Pagamento del 30 % dei debiti bancari (6 000 euro);
- Esdebitazione del residuo.
Il tribunale omologa il piano e sospende le azioni esecutive . Il consulente paga rate da 433 euro al mese per 5 anni. Al termine, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui e può ripartire con una posizione fiscale regolare.
Esempio 5 – Ricorso e sospensione dell’esecuzione
Una piccola società di servizi riceve nel febbraio 2026 un avviso di accertamento con cui vengono contestati 20 000 euro di maggior reddito per errori nel quadro LM degli anni 2023‑2024. Lo studio dell’Avv. Monardo propone ricorso entro 60 giorni eccependo la nullità della notifica (manca la prova della raccomandata) e l’errata applicazione delle regole del regime forfettario. Contemporaneamente deposita un’istanza di sospensione dell’esecuzione. La Corte concede la sospensione ritenendo sussistente il fumus boni iuris (vizio di notifica) e il periculum in mora, in quanto la società subirebbe un grave danno dal pignoramento dei conti. La causa viene discussa e la Corte annulla l’avviso.
Conclusione
Gli avvisi di accertamento per errori nel quadro LM dei forfettari rappresentano un campanello d’allarme per professionisti e piccoli imprenditori. Una semplice omissione nella dichiarazione può far perdere il regime agevolato e generare debiti fiscali e sanzioni. Conoscere le norme, i termini e gli strumenti di difesa è fondamentale per proteggere i propri interessi.
In questo articolo abbiamo analizzato:
- Il contesto normativo del regime forfettario, gli obblighi dichiarativi e i requisiti per mantenerlo.
- I requisiti formali dell’avviso di accertamento e i principali vizi che ne determinano la nullità .
- La procedura passo‑passo: dalla notifica dell’avviso alle possibili soluzioni deflative, passando per il ricorso tributario e la sospensione dell’esecuzione.
- Le strategie difensive per contestare i vizi di merito, documentare i redditi e dimostrare l’assenza di cause di esclusione.
- Gli strumenti alternativi come la rottamazione delle cartelle, il piano del consumatore e la composizione negoziata della crisi.
- Gli errori più comuni nella compilazione del quadro LM e i consigli pratici per evitarli.
Agire tempestivamente è la chiave: i termini di ricorso sono brevi e un’attività difensiva efficace richiede competenze tecniche e aggiornamento costante.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti a fornire assistenza qualificata in tutte le fasi, dalla verifica dell’atto alla difesa in giudizio, fino alla ricerca delle migliori soluzioni di rientro o sovraindebitamento. Il loro approccio combina competenza giuridica, esperienza con la crisi d’impresa e conoscenza delle procedure tributarie, offrendo ai contribuenti una tutela completa.
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