Introduzione
Un avviso di accertamento fiscale proveniente dall’Agenzia delle Entrate può arrivare anche a chi vive da anni negli Stati Uniti. In molti casi i contribuenti registrati all’AIRE e con la propria vita quotidiana oltre oceano ricevono contestazioni per redditi presunti, investimenti non dichiarati o la mancata compilazione del quadro RW. Le conseguenze possono essere rilevanti: recupero a tassazione dei redditi, sanzioni, interessi e il rischio di iscrizioni a ruolo che, una volta diventate cartelle esattoriali, possono sfociare in fermi e ipoteche sugli immobili rimasti in Italia. Affrontare tempestivamente l’accertamento e attivare una difesa competente è fondamentale per evitare errori e per far valere i propri diritti.
In questa guida vedremo:
- le norme che regolano la residenza fiscale, con particolare attenzione agli italiani che lavorano o studiano negli USA;
- le procedure seguite dall’Agenzia delle Entrate e le più recenti sentenze della Corte di Cassazione;
- i rimedi e le strategie difensive per contestare un accertamento ingiusto o per aderire a definizioni agevolate;
- gli errori da non commettere e i consigli pratici per gestire al meglio le comunicazioni fiscali.
Chi siamo – lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
La complessità della materia richiede competenze specialistiche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. Lo Studio è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e l’Avv. Monardo è stato nominato esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche, l’Avvocato e il suo team possono affiancare il contribuente in ogni fase:
- analisi dell’atto e verifica della correttezza formale e sostanziale;
- ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria e assistenza nel contraddittorio preventivo;
- sospensione delle cartelle esattoriali e tutela del patrimonio da fermi e ipoteche;
- trattative con l’Agenzia delle Entrate per accertamento con adesione e definizioni agevolate;
- piani di rientro e strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione, concordato minore).
Se hai ricevuto una comunicazione o un avviso di accertamento, non rimandare: i termini sono stretti e la difesa richiede competenza.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Residenza fiscale delle persone fisiche
La prima verifica che il fisco italiano compie quando contesta redditi prodotti all’estero riguarda la residenza fiscale. L’articolo 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che si considerano fiscalmente residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente;
- hanno domicilio nel territorio dello Stato; oppure
- hanno residenza nel territorio dello Stato .
Il domicilio si identifica con il luogo in cui la persona ha la sede principale dei propri affari e interessi, anche familiari, mentre la residenza coincide con la dimora abituale. La norma contiene una presunzione di residenza per i cittadini italiani iscritti nei registri della popolazione residente per la maggior parte dell’anno; tale presunzione può essere superata dimostrando l’effettiva residenza all’estero. Inoltre, il comma 2‑bis prevede che gli italiani che si trasferiscono in Paesi a regime fiscale privilegiato restano considerati residenti in Italia, salvo prova contraria.
1.1. Convenzione Italia–Stati Uniti contro la doppia imposizione
Per gli italiani che vivono e lavorano negli USA, la Convenzione contro la doppia imposizione stipulata fra Italia e Stati Uniti riveste un ruolo centrale. L’articolo 4 della Convenzione definisce il concetto di residente e stabilisce criteri di collegamento: qualora una persona sia considerata residente in entrambi gli Stati, la residenza ai fini convenzionali è determinata in base a una serie di criteri successivi — domicilio permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità e, in ultima istanza, accordo tra le autorità competenti .
Grazie a queste regole il contribuente può invocare la tassazione esclusiva negli USA o il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate oltre oceano.
2. Residenza delle società e presunzioni di esterovestizione
Le contestazioni non riguardano solo le persone fisiche: spesso l’Agenzia delle Entrate accusa imprenditori italiani che hanno costituito società negli USA di averle utilizzate per trasferire all’estero utili o svolgere attività effettivamente gestite dall’Italia (c.d. esterovestizione).
L’articolo 73 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023, stabilisce che sono considerate residenti le società ed enti che hanno per la maggior parte del periodo d’imposta la sede legale in Italia oppure la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria nel territorio dello Stato .
La sede di direzione effettiva è il luogo in cui sono assunte le principali decisioni strategiche, mentre la gestione ordinaria coincide con la continua e coordinata esecuzione dell’attività di ordinaria amministrazione .
La norma contiene presunzioni di residenza per trust e società che controllano residenti italiani o la cui direzione effettiva si trova in Italia .
Le sentenze più recenti della Cassazione hanno chiarito che l’esterovestizione non può essere presunta sulla base di meri indizi formali. Nella pronuncia n. 23707/2025 la Corte ha affermato che la sede di amministrazione coincide con la sede effettiva e che bisogna valutare la realtà organizzativa e gestionale dell’impresa, non limitandosi a contratti o a decisioni occasionali . La stessa sentenza sottolinea che occorre un’analisi complessiva di tutti gli elementi e che non basta la presenza di contratti di ship management o altri accordi formali .
Una successiva pronuncia, n. 23842/2025, ha ribadito che non vi è esterovestizione quando l’attività è davvero esercitata all’estero: è l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che la sede estera è puramente artificiale; la semplice scelta di una giurisdizione con tassazione favorevole o la presenza di legami con l’Italia non sono sufficienti .
3. Obblighi di monitoraggio fiscale e quadro RW
I residenti italiani sono obbligati a dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero compilando il quadro RW. L’obbligo nasce dal D.L. 167/1990, art. 4, e riguarda sia i conti correnti sia le partecipazioni, le polizze e gli immobili situati fuori dall’Italia. La violazione comporta sanzioni proporzionali al valore degli investimenti omessi. Per i contribuenti residenti negli Stati Uniti la compilazione del quadro RW non è dovuta se si dimostra di non essere fiscalmente residenti in Italia; in caso contrario occorre dichiarare sia i redditi prodotti sia il patrimonio estero e versare le imposte relative (IVIE per gli immobili e IVAFE per le attività finanziarie).
È fondamentale conservare la documentazione bancaria e le ricevute dei versamenti fiscali effettuati negli USA, in modo da poter dimostrare la residenza estera e, se necessario, chiedere il credito d’imposta per le tasse pagate all’estero.
4. Diritti del contribuente: Statuto del Contribuente
La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) enuncia principi di garanzia. In particolare, l’articolo 6 dispone che l’Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente in modo chiaro e tempestivo riguardo agli atti che lo riguardano, comunicando il contenuto e i motivi dell’atto e assicurando la riservatezza delle informazioni .
Il successivo articolo 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, codifica il principio del contraddittorio: prima di emettere qualsiasi atto impositivo, l’Ufficio deve inviare una bozza di atto al contribuente, concedendogli almeno 60 giorni per presentare osservazioni. L’atto definitivo non può essere emesso prima della scadenza e l’Amministrazione deve motivare l’eventuale rigetto delle difese .
Le eccezioni a tale obbligo riguardano gli atti di liquidazione automatica e i casi di particolare urgenza, che devono essere motivati.
5. Notificazione degli atti ai residenti all’estero
Il DPR 600/1973 regola le modalità di notifica degli avvisi di accertamento. L’articolo 60, commi 4 e 5, stabilisce che le notifiche ai contribuenti residenti all’estero devono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dichiarato all’AIRE. Non è necessario l’intervento di un messo notificatore. L’atto si considera perfezionato decorso il termine di giacenza presso l’ufficio postale (“compiuta giacenza”). La Cassazione n. 22838/2025 ha confermato che l’ente impositore adempie correttamente notificando via posta all’indirizzo estero risultante dall’AIRE, senza dover ricercare un domicilio in Italia; la notifica è valida anche se il plico non viene ritirato .
6. Prescrizione e decadenza
Per i redditi prodotti all’estero la prescrizione degli accertamenti segue le regole ordinarie: l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). Per i tributi locali possono valere termini diversi. Il rispetto dei termini è eccezione che deve essere sollevata sin dal primo grado di giudizio.
Procedura passo per passo dopo la ricezione di un avviso di accertamento
Ricevere un avviso dall’Agenzia delle Entrate o una comunicazione di irregolarità per redditi esteri può generare ansia, soprattutto se il contribuente si trova a migliaia di chilometri di distanza. Ecco cosa accade e quali sono i passaggi fondamentali per difendersi.
1. Analisi immediata dell’atto
L’avviso di accertamento deve contenere: la descrizione dei fatti contestati, le prove su cui l’Ufficio si basa, le norme violate e l’ammontare di imposte, sanzioni e interessi richiesti. Occorre verificare:
- corretta notifica: controllare la data di spedizione, l’indirizzo utilizzato e il rispetto delle formalità previste dall’art. 60 DPR 600/1973 (raccomandata A/R all’indirizzo AIRE);
- rispetto del contraddittorio: se l’avviso non è preceduto da un invito a presentare osservazioni (bozza di atto), può esserci violazione dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente;
- prescrizione: verificare se l’avviso è stato emesso oltre il termine quinquennale o ottennale;
- motivazione: l’avviso deve indicare le ragioni della pretesa e gli elementi di prova; in caso contrario è nullo.
2. Raccolta di documenti a supporto della residenza estera
Per contestare la presunta residenza in Italia è necessario dimostrare che il centro degli interessi vitali è negli Stati Uniti. È utile predisporre:
- iscrizione all’AIRE e certificato di residenza negli USA;
- contratto di lavoro o di studio con datore di lavoro/università statunitense e buste paga o attestazioni fiscali (Form W‑2, 1040 etc.);
- contratto di affitto o titolo di proprietà dell’abitazione negli USA;
- nucleo familiare stabilito all’estero (eventuale iscrizione dei familiari all’AIRE);
- documentazione bancaria: estratti conto di banche americane e prova dei versamenti delle tasse federali e statali;
- assicurazioni sanitarie o piani pensionistici americani.
Questi elementi sono fondamentali per dimostrare al Fisco che l’intera vita personale e professionale si svolge negli USA e che, in base alla Convenzione, la tassazione spetta a quel Paese.
3. Valutare la risposta: compliance o ricorso
In molti casi l’Agenzia delle Entrate invia una lettera di compliance (anche detta “invito al contraddittorio”). In base al Provvedimento n. 40601/2022 l’Ufficio invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione dichiarando i redditi esteri, compilando il quadro RW o versando le imposte dovute . La lettera specifica la tipologia di anomalia, l’anno d’imposta e le modalità per mettersi in regola mediante ravvedimento operoso. Rispondere tempestivamente può evitare l’emissione dell’avviso di accertamento e ridurre le sanzioni.
Se, invece, si riceve direttamente l’avviso, occorre decidere se presentare ricorso oppure adesione. L’assistenza di un professionista è cruciale per valutare:
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria): va presentato entro 60 giorni dalla notifica; si può chiedere la sospensione dell’atto per evitare l’esecutività;
- accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): consente di trattare con l’Ufficio prima della proposizione del ricorso, definendo l’imposta con riduzione delle sanzioni a un terzo;
- autotutela: in caso di errori macroscopici, si può chiedere la revisione dell’atto senza termini prefissati, ma l’esito dipende dalla discrezionalità dell’Ufficio.
4. Termine per il versamento e rateizzazione
L’avviso di accertamento contiene anche l’intimazione di pagamento. Se non si impugna l’atto, l’imposta diventa definitiva e va versata entro 60 giorni. Per importi elevati è possibile chiedere la rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione: fino a 72 rate mensili per debiti inferiori a 120.000 €, fino a 120 rate per situazioni di grave difficoltà economica. Il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio.
5. Notifica dell’iscrizione a ruolo e atti esecutivi
Se non si paga o non si impugna l’accertamento, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme e trasmette la cartella esattoriale al domicilio italiano; decorso il termine di 60 giorni dalla notifica si può procedere a fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria e pignoramento dei beni. Anche in questa fase è possibile presentare ricorso e chiedere la sospensione dell’esecuzione.
Difese e strategie legali
Quando l’Amministrazione contesta redditi di fonte estera a un italiano residente negli Stati Uniti, il contribuente dispone di vari strumenti di difesa. Le strategie variano in base alla situazione concreta, ma possono includere:
1. Eccezione di carenza di residenza in Italia
La principale difesa consiste nel dimostrare l’assenza di residenza fiscale in Italia. Occorre produrre i documenti elencati nel paragrafo precedente e richiamare l’art. 2 del TUIR e la Convenzione Italia–USA. È utile evidenziare che:
- la persona è iscritta all’AIRE e ha trasferito la propria dimora abituale negli Stati Uniti;
- il centro degli interessi vitali (famiglia, lavoro, relazioni personali) è negli USA;
- non è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta e non possiede un domicilio in Italia.
La Cassazione ha chiarito che il giudice deve considerare tutti gli elementi di fatto, non potendo valorizzare soltanto la proprietà di un immobile in Italia o sporadici rientri. La prova documentale e testimoniale è determinante.
2. Invocare la Convenzione contro la doppia imposizione e il credito d’imposta
Se l’Ufficio ritiene il contribuente comunque residente, è possibile evitare la doppia imposizione invocando la Convenzione Italia–USA. In particolare, occorre dimostrare che:
- i redditi contestati sono stati assoggettati a tassazione negli Stati Uniti (allegare tax return, W‑2, 1099, ecc.);
- secondo l’art. 4 della Convenzione la residenza convenzionale è negli USA (criteri: abitazione permanente, centro degli interessi, dimora abituale) ;
- l’articolo 23 della Convenzione prevede il credito d’imposta: le imposte pagate negli USA devono essere detratte dall’imposta italiana dovuta.
3. Contestare la validità della notifica
Le notifiche devono rispettare le norme del DPR 600/1973. Errori frequenti riguardano l’invio all’indirizzo sbagliato o la mancata prova della compiuta giacenza. Se l’atto non è stato notificato correttamente, la pretesa è nulla. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la notifica all’indirizzo AIRE tramite raccomandata A/R è sufficiente e non occorre alcun messaggero ; la difesa potrà dunque far leva su altre irregolarità, come la mancata indicazione del codice fiscale del destinatario o l’assenza della relata di notifica.
4. Violazione del contraddittorio preventivo
Nel caso in cui l’avviso sia stato emesso senza aver prima inviato la bozza e senza concedere i 60 giorni previsti dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, si può eccepire la nullità dell’atto. Il giudice può annullare l’accertamento se l’Amministrazione non dimostra un particolare motivo di urgenza .
5. Contestare i criteri di accertamento e gli elementi presuntivi
Spesso l’Agenzia basa l’accertamento su dati provenienti dallo scambio automatico di informazioni o su presunzioni di consumi superiori al reddito dichiarato. È possibile contestare:
- l’errata interpretazione dei dati bancari esteri;
- la mancata dimostrazione del trasferimento effettivo di denaro in Italia;
- l’utilizzo di indici sintetici non attendibili (es. spese per viaggi o carte di credito);
- la mancata considerazione delle spese sostenute negli USA o di eventuali rimesse dall’Italia per motivi familiari.
6. Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) permette di chiudere la lite prima del ricorso: il contribuente chiede l’accesso alla procedura entro 60 giorni dall’avviso e discute con l’Ufficio la definizione dell’imposta. L’accordo comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e la possibilità di rateizzare il pagamento. È una soluzione utile quando la pretesa è fondata o quando la prova della residenza estera è debole. In caso di mancato accordo, riprendono i termini per il ricorso.
7. Rottamazione e definizioni agevolate
Le definizioni agevolate (cd. rottamazioni) consentono di estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione pagando solo la sorte capitale e gli interessi, con abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora. Le rottamazioni sono periodicamente introdotte dal legislatore (la “rottamazione‑quater” è stata prevista dalla legge di bilancio 2023) e potrebbero essere riproposte in futuro. È importante verificare le finestre temporali e presentare domanda nei termini per rientrare nel beneficio.
Attenzione: se il debito deriva da un avviso di accertamento definitivo, la rottamazione non elimina l’imposta ma solo le sanzioni e gli interessi.
8. Strumenti di composizione della crisi e sovraindebitamento
Per chi non riesce a far fronte al pagamento delle imposte, esistono soluzioni previste dalla Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi confluita nel Codice della Crisi d’impresa). L’Avv. Monardo, gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere nella presentazione di:
- piano del consumatore: destinato alle persone fisiche non imprenditori, consente di pagare i debiti (anche tributari) in maniera sostenibile con eventuali falcidie, previa omologa del tribunale;
- accordo di composizione della crisi o concordato minore: rivolto a professionisti e piccoli imprenditori, permette di proporre ai creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate, un pagamento parziale e dilazionato;
- esdebitazione del debitore incapiente: consente l’esdebitazione totale dei debiti per chi non possiede beni o reddito sufficiente.
Grazie all’esperienza maturata dallo Studio nelle procedure di crisi, è possibile trovare soluzioni personalizzate anche a debiti fiscali molto elevati.
Strumenti alternativi per definire la posizione
Oltre alle difese giudiziali, esistono strumenti alternativi e complementari per risolvere o ridurre le pretese fiscali:
| Strumento | Requisiti principali | Vantaggi |
|---|---|---|
| Ravvedimento operoso | Utilizzabile prima che l’avviso diventi definitivo; il contribuente regolarizza spontaneamente versando imposte omesse, interessi legali e una sanzione ridotta proporzionalmente al ritardo. | Evita l’accertamento; riduce notevolmente le sanzioni; consente di dimostrare la volontà collaborativa. |
| Accertamento con adesione | Va richiesto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; implica un incontro con l’Ufficio e la sottoscrizione di un atto di adesione. | Sconto delle sanzioni a un terzo; possibilità di rateizzare; riduzione del contenzioso. |
| Definizione agevolata (rottamazione) | Prevista da leggi speciali (es. legge di bilancio 2023). Il debito deve essere già iscritto a ruolo. | Azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora; pagamento dilazionato; chiusura delle procedure esecutive. |
| Autotutela | Richiesta all’Ufficio in caso di errori evidenti nell’atto (calcoli sbagliati, omonimia). | Può portare all’annullamento dell’atto senza pagare ricorso; non ha costi. |
| Piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate Riscossione | Debiti fino a 120.000 € rateizzabili fino a 72 rate; oltre tale soglia possibile prova di difficoltà economica. | Mantiene in vita l’istituto senza esecutività; consente di diluire il pagamento. |
| Procedura di sovraindebitamento | Debitori civili e professionisti che non possono pagare tutti i debiti. | Possibilità di falcidiare le imposte; blocco delle azioni esecutive; esdebitazione finale. |
Errori comuni e consigli pratici
Molti italiani residenti negli Stati Uniti sottovalutano gli obblighi fiscali italiani o commettono errori che possono costare caro. Ecco alcuni errori da evitare e consigli pratici:
- Omettere l’iscrizione all’AIRE o non aggiornare l’indirizzo. L’iscrizione all’AIRE è indispensabile per dimostrare al Fisco il trasferimento della residenza all’estero e per ricevere correttamente gli atti.
- Ignorare le lettere di compliance. Anche se sembrano semplici avvisi, queste comunicazioni preludono a un possibile accertamento. Rispondere con documenti e spiegazioni può chiudere il caso.
- Non compilare il quadro RW. Se si è residenti in Italia, l’omissione del quadro comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore delle attività estere (fino al 30% se l’investimento è in Paesi black‑list). Meglio regolarizzare tramite ravvedimento operoso.
- Trasferire denaro senza tracce. Bonifici da e per l’Italia devono essere giustificati e documentati. In mancanza di prove, il Fisco può presumere che si tratti di redditi non dichiarati.
- Credere che il reddito tassato negli USA non debba essere dichiarato in Italia. La convenzione evita la doppia tassazione ma non dispensa dall’indicare i redditi nella dichiarazione italiana; occorre chiedere il credito d’imposta.
- Non rispettare i termini. Ricorsi e adesioni devono essere presentati entro 60 giorni; pagamenti e rateizzazioni entro 30 o 60 giorni. Un giorno di ritardo può comportare la definitività della pretesa.
- Affrontare da soli il contenzioso. Il diritto tributario internazionale è complesso; affidarsi a professionisti esperti consente di evitare errori formali e di costruire una difesa efficace.
Domande e risposte (FAQ)
1. Sono un italiano trasferito negli Stati Uniti da tre anni: devo ancora pagare le tasse in Italia?
Dipende dalla residenza fiscale. Se hai spostato la tua dimora abituale, il centro degli interessi vitali e sei iscritto all’AIRE, in base all’art. 2 del TUIR non sei più residente in Italia . Tuttavia dovrai dichiarare eventuali redditi prodotti in Italia (es. affitti, dividendi) e potrai beneficiare della Convenzione Italia–USA per evitare la doppia imposizione.
2. La mia famiglia è rimasta in Italia ma io vivo e lavoro negli USA. Sono residente fiscale in Italia o negli USA?
La residenza si determina considerando globalmente la tua situazione: presenza della famiglia, luogo di lavoro, domicilio, durata del soggiorno. Se la tua famiglia e la casa rimangono in Italia, l’Agenzia può ritenerti residente. In questi casi diventa essenziale dimostrare un forte radicamento negli USA e invocare i criteri di tie‑break dell’art. 4 della Convenzione .
3. Non ho compilato il quadro RW per i miei investimenti in azioni americane: cosa rischio?
Se risulti residente in Italia, l’omessa compilazione comporta una sanzione dal 3% al 15% del valore delle attività estere, raddoppiata per i Paesi black‑list. È consigliabile regolarizzare mediante ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta.
4. Ho ricevuto un avviso di accertamento al mio indirizzo americano che non ho ritirato: è valido?
Sì. L’art. 60 DPR 600/1973 permette la notifica tramite raccomandata A/R all’indirizzo AIRE. La Cassazione ha confermato che l’avviso è valido anche se non ritirato . Conviene quindi verificare periodicamente la posta o nominare un domicilio digitale.
5. Come posso provare di non essere fiscalmente residente in Italia?
Occorre raccogliere documenti che dimostrino il trasferimento stabile negli USA: certificato di residenza, contratto di lavoro, bollette, polizze sanitarie, iscrizione dei figli a scuola, dichiarazioni fiscali americane. L’iscrizione all’AIRE è un presupposto ma non l’unica prova.
6. Devo dichiarare in Italia lo stipendio percepito negli USA?
Se sei residente in Italia, sì: dovrai indicarlo nella dichiarazione dei redditi italiana (quadro RC per lavoro dipendente) e chiedere il credito d’imposta per le imposte pagate negli USA. Se non sei residente, lo stipendio non è tassabile in Italia ma devi conservare la documentazione.
7. L’Agenzia mi contesta l’esterovestizione della società LLC costituita in Delaware: cosa fare?
Bisogna dimostrare che la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria dell’impresa sono negli USA. La Cassazione richiede un’analisi effettiva dell’organizzazione ; occorre quindi produrre verbali di riunioni, contratti di lavoro del personale, fatture di spese sostenute negli USA e documentare la presenza di uffici e dipendenti. La sentenza 23842/2025 afferma che non c’è esterovestizione se la società svolge realmente la propria attività all’estero .
8. Posso chiudere la contestazione attraverso un accertamento con adesione?
Sì. Presentando istanza entro 60 giorni puoi trattare con l’Ufficio e ottenere la riduzione delle sanzioni. È opportuno farsi assistere da un professionista per negoziare efficacemente e far valere la residenza estera.
9. Ho pagato le imposte in America: devo comunque versare tasse in Italia?
Se sei residente in Italia, devi comunque dichiarare i redditi americani, ma puoi detrarre le imposte pagate negli USA grazie al credito d’imposta previsto dalla Convenzione. Se non sei residente, i redditi di lavoro dipendente o autonomo possono essere tassati solo negli USA (art. 15 e 16 della Convenzione) ma devi dimostrarlo.
10. Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento?
Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica. Il termine è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto. Prima di ricorrere è obbligatorio esperire la mediazione (per atti fino a 50.000 €) presentando reclamo nel medesimo termine.
11. Cosa succede se ignoro l’avviso di accertamento?
Dopo 60 giorni l’atto diventa definitivo e l’imposta viene iscritta a ruolo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà notificare la cartella ed avviare procedure esecutive come fermi amministrativi e ipoteche. È dunque rischioso ignorare l’avviso.
12. Posso rateizzare le somme richieste nell’avviso?
Sì, sia nell’ambito dell’accertamento con adesione (fino a un massimo di otto rate trimestrali) sia dopo la definitività, chiedendo la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il numero di rate varia in base all’importo e alla difficoltà economica.
13. È vero che la notifica dell’accertamento deve essere sempre preceduta dal contraddittorio?
In base all’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da un contraddittorio di 60 giorni . Tuttavia sono escluse le liquidazioni automatizzate e le ipotesi di particolare urgenza. Se non viene rispettato il contraddittorio e non ricorrono le eccezioni, l’atto è annullabile.
14. Ho ricevuto una lettera di compliance: devo rispondere?
È consigliabile rispondere fornendo la documentazione richiesta o chiedendo chiarimenti. La lettera di compliance è un invito a regolarizzare spontaneamente; ignorarla può portare all’emissione dell’avviso con sanzioni più elevate .
15. Posso delegare un parente in Italia a ritirare le notifiche?
Sì, puoi nominare un procuratore con domicilio in Italia. In alternativa puoi eleggere un domicilio digitale (PEC) al quale farti notificare gli atti. Tuttavia rimane consigliabile monitorare la casella AIRE perché la notifica via raccomandata resta valida .
16. Le sentenze della Cassazione sono favorevoli ai contribuenti?
Negli ultimi anni la giurisprudenza si è orientata verso un’interpretazione sostanzialistica: la Cassazione ha ribadito che occorre verificare l’effettiva localizzazione della vita e dell’attività economica e che non si può presumere la residenza in Italia solo perché il contribuente è iscritto in anagrafe o possiede un immobile. Tuttavia la Suprema Corte ha anche riconosciuto la validità delle notifiche all’estero e l’onere della prova in capo al contribuente; per questo è essenziale presentare un dossier probatorio completo.
17. Posso ottenere l’esdebitazione dei debiti fiscali?
Sì, tramite la procedura di sovraindebitamento. Se non hai beni sufficienti per soddisfare i creditori, il tribunale può concedere l’esdebitazione (cancellazione del debito) dopo l’esecuzione di un piano o, in casi estremi, per incapienza totale. L’Avv. Monardo può aiutarti a presentare la domanda.
18. Quali sono le spese del ricorso e chi paga se vinco?
Il ricorso comporta il versamento del contributo unificato (variabile in base al valore della lite). Le spese legali possono essere poste a carico della parte soccombente; se il contribuente vince, il giudice può condannare l’Agenzia alla rifusione delle spese.
19. Posso sanare un quadro RW omesso per più anni?
Sì, attraverso il ravvedimento operoso è possibile sanare anche omissioni di anni pregressi, pagando le sanzioni ridotte. La sanatoria deve però essere completa e tempestiva.
20. Quanto tempo ho per aderire alla rottamazione?
Ogni rottamazione prevede scadenze precise stabilite dalla legge. Per usufruirne è necessario presentare domanda entro i termini previsti (ad esempio, per la rottamazione‑quater la scadenza era il 30 aprile 2023). È importante verificare periodicamente se il legislatore proroga o riapre i termini.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio come applicare le regole, presentiamo alcune simulazioni numeriche che illustrano le principali fattispecie che possono coinvolgere un italiano residente negli Stati Uniti.
Simulazione 1 – Stipendio di un lavoratore dipendente negli USA
Dati di partenza: Marco è un ingegnere italiano che si è trasferito a New York dal 1° marzo 2023. È iscritto all’AIRE dal 1° maggio 2023, ha ottenuto un permesso di lavoro, affitta un appartamento a Manhattan e ha stipulato un’assicurazione sanitaria. Nel 2024 ha percepito uno stipendio lordo di 80.000 USD e ha pagato 20.000 USD di imposte federali e 5.000 USD di imposte statali. In Italia possiede solo un piccolo appartamento ereditato, che non affitta. Nel maggio 2025 riceve dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento che lo considera residente e gli chiede di versare le imposte sul reddito estero per il 2024.
Analisi:
- Verifichiamo la residenza: Marco è iscritto all’AIRE e vive stabilmente negli USA. La sua famiglia (compagna e figlio) si è trasferita con lui. In base all’art. 2 TUIR e ai criteri della Convenzione Italia–USA, Marco è residente negli Stati Uniti .
- Il reddito da lavoro dipendente deve essere tassato nel Paese di residenza (USA) secondo l’art. 15 della Convenzione. In Italia, se anche fosse considerato residente, potrebbe detrarre le imposte pagate in USA.
- L’Agenzia potrebbe eccepire che l’iscrizione all’AIRE non copre tutto l’anno. Tuttavia la giurisprudenza considera l’effettività della permanenza all’estero e il centro degli interessi.
Difesa: presentare ricorso entro 60 giorni, allegando prova dell’iscrizione all’AIRE, del contratto di lavoro, delle bollette, dell’assicurazione sanitaria e della dichiarazione dei redditi americana. Invocare la Convenzione e l’art. 6‑bis Statuto per eventuale mancanza di contraddittorio.
Simulazione 2 – Omissione del quadro RW per un conto corrente americano
Dati: Lucia, cittadina italiana residente a Chicago, non ha ancora effettuato l’iscrizione all’AIRE ma vive negli USA da cinque anni. Per il 2022 ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia per alcuni redditi di locazione, ma ha omesso di compilare il quadro RW relativo a un conto corrente americano con saldo medio di 50.000 USD. Nel 2024 riceve una lettera di compliance che segnala l’anomalia.
Analisi:
- In assenza di iscrizione all’AIRE, Lucia è presumibilmente considerata residente in Italia (art. 2 TUIR). Deve quindi compilare il quadro RW e dichiarare il saldo del conto. L’omissione comporta una sanzione dal 3% al 15% del valore (da 1.500 € a 7.500 €), che può raddoppiare se il Paese è considerato a fiscalità privilegiata (non è il caso degli USA).
- La lettera di compliance invita a regolarizzare la posizione attraverso il ravvedimento operoso, pagando una sanzione minima (1/10 del minimo).
Soluzione: Lucia può compilare il quadro RW per gli anni non prescritti, presentare un’integrazione della dichiarazione e pagare sanzioni ridotte tramite ravvedimento. Contemporaneamente dovrebbe iscriversi all’AIRE e trasferire formalmente la residenza negli USA per evitare ulteriori accertamenti.
Simulazione 3 – Esterovestizione di una LLC americana
Dati: Paolo, imprenditore italiano, ha costituito nel 2021 una LLC nello Stato del Delaware. L’attività consiste nella vendita di software online. La sede legale è a Wilmington, ma Paolo continua a gestire l’azienda dal suo ufficio in Italia, utilizzando personale italiano e trasferendo periodicamente gli utili sul proprio conto in Italia. Nel 2024 la Guardia di Finanza avvia un controllo e ritiene che la società sia fittiziamente residente negli USA. L’Agenzia emette un avviso di accertamento imputando alla società i redditi prodotti e applicando sanzioni per esterovestizione.
Analisi:
- L’art. 73 TUIR prevede che la società è residente se la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria è in Italia . Nel nostro caso, se Paolo prende le decisioni principali e coordina il personale dalla sede italiana, la LLC può essere considerata residente in Italia.
- Le sentenze Cass. 23707/2025 e 23842/2025 impongono di valutare l’effettiva operatività all’estero: se la società non ha uffici, personale e organizzazione negli USA, ma solo un indirizzo legale, è probabile che sia esterovestita .
Soluzione: Paolo può tentare una difesa solo se dimostra che la società ha struttura autonoma negli USA: uffici, personale, contratti stipulati e gestiti in loco. In alternativa può aderire all’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni o valutare la ristrutturazione dell’attività trasferendo realmente la gestione negli USA.
Conclusione
L’accertamento fiscale rivolto a un italiano che risiede negli Stati Uniti rappresenta un momento delicato in cui si sommano normative nazionali, principi internazionali e prassi operative dell’Agenzia delle Entrate. Agire tempestivamente è essenziale per far valere i propri diritti: impugnare l’atto nei termini, raccogliere la documentazione sulla residenza estera, contestare le violazioni del contraddittorio e, quando conviene, aderire agli strumenti deflattivi.
Le sentenze più recenti della Cassazione hanno chiarito che la residenza fiscale non può essere presunta sulla base di formalità (iscrizioni anagrafiche, indirizzi) ma deve essere accertata in base alla realtà della vita e dell’attività economica; al contempo, hanno confermato la validità delle notifiche inviate all’estero e l’onere della prova in capo al contribuente .
Ricordiamo che esistono diverse soluzioni pratiche: ravvedimento operoso, accertamento con adesione, rottamazione, rateizzazioni e strumenti di composizione della crisi. Una consulenza professionale permette di scegliere la strategia più adatta ed evitare errori costosi.
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