Introduzione
Molti italiani decidono di trasferirsi all’estero per motivi di lavoro, famiglia o ricerca di un regime fiscale più vantaggioso. L’Armenia, paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni, è entrata nel 2025 nel circuito globale dello scambio di informazioni automatiche (CRS). Questo significa che l’Agenzia delle Entrate riceve i dati bancari e finanziari dei contribuenti italiani in Armenia e può avviare accertamenti anche se il soggetto si è iscritto all’AIRE. Le contestazioni sono spesso fondate sul concetto di residenza fiscale, sul “centro degli interessi vitali” e sull’applicazione della convenzione tra Italia e Armenia. In caso di avviso di accertamento il rischio è elevato: il contribuente potrebbe vedersi tassare tutti i redditi mondiali, subire sanzioni pesanti e, in casi estremi, procedimenti penali.
Questo articolo – aggiornato a novembre 2025 – fornisce una guida completa per chi è residente in Armenia e riceve un accertamento fiscale dall’Italia. Verranno spiegate le norme, le sentenze più recenti, le procedure passo passo, le difese legali e gli strumenti alternativi per risolvere la controversia. Il taglio è pratico e dal punto di vista del debitore: l’obiettivo è evitare errori, ridurre i rischi e sfruttare tutte le tutele previste dall’ordinamento.
Chi è l’avvocato che può assisterti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista ed è coordinatore di un team multidisciplinare composto da avvocati tributaristi e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. Oltre ad essere Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’esperienza maturata nelle controversie bancarie e tributarie, unite alla conoscenza degli strumenti di ristrutturazione dei debiti, permette allo studio di offrire consulenze mirate: analisi dell’atto, ricorsi, sospensioni, trattative, piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.
📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La residenza fiscale secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
La determinazione della residenza fiscale è il primo nodo da sciogliere. Dal 1° gennaio 2024, l’art. 2 del TUIR è stato profondamente modificato dal D.Lgs. 209/2023. Ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati residenti in Italia coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili), soddisfano uno dei seguenti criteri alternativi :
| Criterio | Descrizione chiave |
|---|---|
| Residenza civilistica | La persona ha la dimora abituale in Italia ai sensi dell’art. 43 c.c. e della giurisprudenza (la residenza è il luogo in cui si abita stabilmente con l’intenzione di dimorarvi, anche se si trascorrono periodi all’estero) . |
| Domicilio fiscale | Nuova nozione introdotta dal D.Lgs. 209/2023: coincide con il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari del contribuente ; non rinvia più all’art. 43 c.c., ma si concentra sui legami familiari e personali (es. coniuge, figli, convivenze, iscrizioni a circoli) . |
| Presenza fisica | L’individuo è fisicamente presente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, calcolando anche le frazioni di giorno . Anche soggiorni non continuativi o di poche ore concorrono al conteggio. |
| Iscrizione AIRE in paesi “black list” | Permane la presunzione legale (comma 2-bis art. 2 TUIR) per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati con regime fiscale privilegiato: restano residenti salvo prova contraria . Armenia non rientra tra questi paesi, ma questa regola evidenzia l’onere probatorio quando ci si trasferisce in un paese a bassa tassazione. |
L’accertamento della residenza non si esaurisce nel dato formale dell’iscrizione anagrafica. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 25/E/2023 ha chiarito che la verifica dei presupposti deve essere fattuale: occorre valutare caso per caso i luoghi di domicilio, di residenza e, dal 2024, la presenza fisica . La giurisprudenza ha più volte affermato che la residenza può sussistere anche se si lavora all’estero, qualora si mantenga la dimora abituale o la famiglia in Italia .
Centro degli interessi vitali
Il concetto di centro degli interessi vitali viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per individuare la residenza effettiva. Non conta solo l’iscrizione all’AIRE ma il luogo in cui si trovano i legami personali ed economici prevalenti . Gli indicatori valutati sono: dove vive la famiglia, la localizzazione degli interessi economici (lavoro, imprese, investimenti), l’abitazione principale e i rapporti sociali . Se il Fisco dimostra che tali legami restano in Italia, può contestare la residenza estera e tassare i redditi mondiali; viceversa, il contribuente deve provare che i legami predominanti sono in Armenia .
Iscrizione all’AIRE
L’iscrizione all’AIRE non è più una presunzione assoluta. Per i paesi non black list, la registrazione è prova relativa della residenza estera: il contribuente deve comunque dimostrare la reale e duratura localizzazione del centro di legami personali e familiari all’estero . Spetta al Fisco provare eventuali elementi contrari, ma il contribuente deve controbattere con documentazione (contratti di lavoro, affitto, bollette, certificato di residenza armena, certificati scolastici dei figli).
1.2 La convenzione contro le doppie imposizioni Italia‑Armenia
Italia e Armenia hanno sottoscritto nel 2002 una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Pur non riuscendo a consultare il testo originale via PDF (accesso limitato), è possibile ricavare le regole generali dal dossier della Camera dei Deputati. La convenzione segue il modello OCSE e definisce come residente «ogni persona che, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta a motivo del domicilio, della residenza o di altri criteri analoghi» . Le disposizioni principali sono:
| Ambito | Regola convenzionale |
|---|---|
| Redditi immobiliari (art. 6) | Tassati solo nello Stato in cui è situato l’immobile . |
| Utili d’impresa (art. 7) | Tassati nello Stato di residenza dell’impresa, salvo presenza di una stabile organizzazione nello Stato estero . |
| Dividendi (art. 10) | Imponibilità nel paese del percipiente con limiti alla ritenuta nello Stato della società erogante (5 % se il beneficiario è società che detiene almeno il 25 % della partecipante; 15 % negli altri casi) . |
| Interessi (art. 11) | Imponibili nel paese del beneficiario, con ritenuta massima del 10 % nello Stato della fonte . |
| Royalties (art. 12) | Tassate generalmente nello Stato di residenza del beneficiario; può essere prevista un’imposta alla fonte in sede bilaterale . |
| Capital gain (art. 13) | Prevede regole per le plusvalenze derivanti da alienazione di beni e partecipazioni . |
| Lavoro dipendente (art. 15) | Il reddito è tassato nello Stato di residenza se il dipendente non rimane nello Stato della fonte oltre 183 giorni e la remunerazione non è sostenuta da una stabile organizzazione . |
| Pensioni (art. 18) | Generalmente tassate solo nello Stato di residenza; la Cassazione 10308/2024 ha confermato che per le pensioni percepite da un contribuente residente in Turchia, basta la residenza estera per escludere la tassazione in Italia . Regola applicabile anche alla convenzione Italia‑Armenia. |
| Altri redditi (art. 21) | Redditi non menzionati nei precedenti articoli sono tassati nello Stato di residenza . |
La convenzione contiene anche clausole di non discriminazione (art. 24), procedura amichevole per risolvere le controversie (art. 25) e metodi per eliminare la doppia imposizione come il credito d’imposta (art. 23‑B) . L’art. 24 prevede che i cittadini di un Paese non possano essere assoggettati nell’altro a imposte più onerose rispetto ai cittadini locali .
1.3 Il principio della prevalenza delle convenzioni e del credito per imposte estere
In base all’art. 165 TUIR, i contribuenti residenti in Italia hanno diritto a un credito per le imposte pagate all’estero. La Cassazione, con ordinanza 16699/2025, ha chiarito che le norme della convenzione prevalgono su quelle nazionali e che il credito per le imposte estere spetta anche se il reddito non è stato dichiarato in Italia: il contribuente può detrarre le imposte pagate in Armenia, purché dimostri l’effettiva tassazione . Ciò significa che, nel caso di doppia residenza o di contestazione della residenza, la convenzione Italia‑Armenia ha effetto prevalente e può essere invocata per evitare la duplicazione di imposte.
1.4 Notifica degli atti all’estero
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di nullità. L’art. 60 del D.P.R. 600/1973 disciplina la notificazione degli atti tributari e contiene una specifica norma per i soggetti non residenti: l’atto può essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero dichiarato dal contribuente o a quello risultante dall’AIRE; in mancanza, la notifica può essere eseguita presso il domicilio eletto o, in ultima istanza, mediante depositi presso il comune . La notifica si considera effettuata alla data di spedizione ma i termini decorrono dalla ricezione. La Cassazione, con ordinanza 22838/2025, ha ritenuto valida la notifica inviata via raccomandata all’indirizzo AIRE di un contribuente residente all’estero: la mancata consegna per assenza del destinatario dà luogo a compiuta giacenza ed è imputabile al contribuente .
1.5 Contraddittorio endoprocedimentale e termini di impugnazione
Secondo lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), ogni avviso di accertamento che modifica o rettifica le dichiarazioni deve essere preceduto da un contraddittorio con il contribuente. L’art. 6‑bis prevede che l’amministrazione debba inviare un avviso di accertamento in bozza e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni; il termine per emettere l’avviso definitivo è sospeso e riprenderà dopo 60 giorni .
Per proporre ricorso contro un avviso di accertamento occorre rispettare i termini del D.Lgs. 546/1992: l’art. 21 stabilisce che il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Se si impugna un rifiuto tacito a un’istanza di rimborso, il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dall’istanza e non oltre il termine di prescrizione.
1.6 Strumenti deflativi del contenzioso
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) – Questo istituto permette al contribuente di definire con l’amministrazione il contenuto dell’avviso di accertamento. L’art. 1 consente di definire gli avvisi relativi a imposte sul reddito, IVA e imposte indirette; la novità introdotta dal D.Lgs. 13/2024 prevede che l’atto debba invitare il contribuente a presentare domanda di adesione . L’adesione si perfeziona con il pagamento (anche rateale) dell’imposta e riduce le sanzioni a un terzo .
Definizione agevolata e rottamazione – La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022) ha introdotto la Rottamazione‑quater, consentendo di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese esecutive. Il decreto “Milleproroghe” del 2025 ha riaperto i termini a chi non aveva versato le rate 2024, con scadenza di domanda al 30 aprile 2025【965807628840957†L152-L182】.
1.7 Procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti
Piano del consumatore – Regolato dalla L. 3/2012 e incorporato nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), consente a privati e a ex imprenditori non assoggettabili a fallimento di proporre al giudice un piano di rientro con falcidia dei debiti. Al termine dell’esecuzione il residuo debito viene cancellato (esdebitazione). La procedura richiede l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e prevede che i creditori privilegiati possano subire riduzioni non inferiori al valore di realizzo; è possibile una moratoria fino a due anni sui debiti ipotecari con pagamento degli interessi . Durante la procedura i creditori non possono attivare nuove azioni esecutive .
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Il CCII distingue tre tipologie: accordo ordinario (necessita del consenso di almeno il 60 % dei crediti), accordo agevolato (30 % senza misure protettive) e accordo ad efficacia estesa (75 % per ogni categoria di creditori con effetti anche sui dissenzienti). Le norme richiedono che la soddisfazione dei creditori non sia inferiore a quella conseguibile in liquidazione e permettono l’intervento del tribunale per l’omologazione .
1.8 Scambio automatico di informazioni e controlli incrociati
L’Agenzia delle Entrate riceve dati finanziari dai Paesi aderenti al Common Reporting Standard (CRS). L’articolo di Avvocati Cartelle Esattoriali dedicato agli accertamenti da scambio di informazioni evidenzia che nel 2025 la rete CRS si è ampliata con l’adesione di Armenia, Moldavia, Ucraina e Uganda . Le banche armene trasmettono saldi, interessi, movimenti e titolari effettivi dei conti riferiti a soggetti italiani e l’Agenzia può confrontare questi dati con le dichiarazioni presentate in Italia. Questo strumento aumenta la probabilità di accertamenti sui residenti in Armenia che non hanno correttamente dichiarato redditi o patrimoni.
1.9 Sentenze significative recenti
Per comprendere come i giudici interpretano le norme sulla residenza e sulle convenzioni, è utile richiamare alcune pronunce recenti:
| Sentenza | Principio affermato | Riferimenti |
|---|---|---|
| Cass. Kazakhstan 2025 (Ordinanza su lavoratore in Kazakistan) | La residenza fiscale ricorre quando si verificano uno dei presupposti dell’art. 2 TUIR (iscrizione anagrafica, domicilio, residenza); la permanenza all’estero per oltre 183 giorni non basta se il centro degli interessi rimane in Italia . | Art. 2 TUIR, art. 2 bis. |
| Cass. 25424/2024 (Regno Unito) | Il reddito di lavoro dipendente è tassato solo nello Stato di residenza secondo la convenzione; la nazionalità del datore di lavoro non incide. È sufficiente che il contribuente dimostri la residenza estera e l’imposizione subita nel paese di residenza . | Convenzioni contro doppie imposizioni. |
| Cass. 10308/2024 (Pensioni) | Nelle convenzioni che prevedono la tassazione esclusiva nello Stato di residenza (es. convenzione con la Turchia, ma estensibile alla convenzione Italia‑Armenia), il pensionato deve provare soltanto la residenza all’estero; non è tenuto a dimostrare l’effettivo pagamento delle imposte . | Art. 18 Convenzioni, art. 165 TUIR. |
| Cass. 16699/2025 | Il credito d’imposta per tasse pagate all’estero (art. 165 TUIR) spetta anche se il contribuente non ha dichiarato il reddito in Italia; le disposizioni convenzionali hanno prevalenza . | Art. 165 TUIR, Convenzione. |
| Cass. 22838/2025 | La notifica al cittadino iscritto all’AIRE tramite raccomandata all’indirizzo estero è valida; se il plico resta in compiuta giacenza la responsabilità è del destinatario . | Art. 60 DPR 600/1973. |
Queste pronunce dimostrano l’importanza di predisporre prove concrete della residenza armena e di conoscere i diritti derivanti dalle convenzioni.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di accertamento
Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate quando si risiede in Armenia può generare smarrimento. È fondamentale reagire tempestivamente seguendo un percorso ordinato:
- Verificare la validità della notifica – Accertare se l’avviso è stato notificato secondo le regole dell’art. 60 DPR 600/1973. Controllare la data di spedizione, l’indirizzo utilizzato (deve corrispondere a quello dichiarato all’AIRE) e l’eventuale avviso di giacenza. Se la notifica non rispetta le forme prescritte, l’atto è nullo e può essere impugnato. La Cassazione ha ribadito che la raccomandata all’indirizzo AIRE è sufficiente .
- Annotare le scadenze – Il termine per presentare ricorso è di 60 giorni dalla notifica . Non attendere la fine del termine: occorre tempo per analizzare l’atto, raccogliere documenti e redigere il ricorso. Se si intende attivare il contraddittorio preventivo, l’Agenzia deve concedere 60 giorni per le osservazioni , quindi agire subito.
- Richiedere copia integrale degli atti – Spesso l’avviso riporta sinteticamente gli elementi accertati (es. conti bancari, redditi di lavoro, immobili). Chiedere copia del fascicolo e del processo verbale di constatazione (PVC). Verificare quali prove sono state utilizzate (dati CRS, segnalazioni) e se sono complete e pertinenti.
- Controllare l’iscrizione all’AIRE e i documenti di residenza armena – Accertarsi che l’iscrizione all’AIRE sia stata perfezionata correttamente e che non vi siano stati errori di comunicazione dell’indirizzo. Raccogliere certificati di residenza armena, contratti di locazione o di compravendita di casa, certificazioni di lavoro, bollette, iscrizioni scolastiche, tessere sanitarie locali e qualsiasi documento che dimostri la permanenza abituale in Armenia.
- Analizzare la convenzione Italia‑Armenia – Stabilire a quale Stato appartiene il potere impositivo per le diverse categorie di reddito. Se si tratta di redditi da lavoro dipendente, verificare se il lavoro è svolto fisicamente in Armenia e se la retribuzione è sostenuta da un datore di lavoro armeno. Per pensioni, ricordare che il trattamento spetta esclusivamente allo Stato di residenza . Per dividendi, interessi e canoni, applicare i limiti di ritenuta previsti dalla convenzione .
- Verificare eventuali omesse dichiarazioni – Se si è residenti in Armenia ma si possiedono redditi prodotti in Italia (es. locazioni di immobili, interessi su depositi in Italia), tali redditi devono essere dichiarati in Italia. Verificare di aver adempiuto al quadro RW per il monitoraggio dei beni esteri e al pagamento dell’IVAFE. La mancata compilazione comporta sanzioni; è possibile sanare con ravvedimento operoso.
- Stabilire la strategia difensiva – Dopo aver raccolto le informazioni, valutare con il professionista se:
- presentare osservazioni nell’ambito del contraddittorio;
- chiedere l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni;
- impugnare l’avviso con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria;
- aderire a una definizione agevolata se i debiti rientrano tra quelli affidati alla riscossione e ricadono nel periodo ammissibile;
- attivare strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione) se la situazione debitoria è complessa.
- Bloccare le azioni esecutive – L’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale possono essere sospese in pendenza del ricorso, con richiesta di sospensione al giudice tributario. In caso di adesione o definizione agevolata, il pagamento rateale impedisce l’avvio di procedure esecutive.
- Rispettare le formalità – Le difese devono essere protocollate telematicamente tramite il Portale della Giustizia Tributaria. Occorre allegare la procura alle liti, la copia dell’avviso, i documenti di prova e indicare i motivi specifici di ricorso. Un errore procedurale può compromettere la difesa.
Schema temporale della procedura
| Fase | Descrizione | Termine |
|---|---|---|
| Notifica avviso di accertamento | L’atto arriva per raccomandata all’indirizzo AIRE o per PEC (se domiciliato digitalmente). La data di spedizione costituisce notifica; i termini decorrono dalla ricezione . | – |
| Contraddittorio | Per gli atti che richiedono contraddittorio, l’amministrazione invia una bozza dell’avviso e concede 60 giorni per le osservazioni . | 60 giorni |
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado | Va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . L’iscrizione a ruolo richiede il pagamento del contributo unificato. | 60 giorni |
| Istanza di accertamento con adesione | Può essere presentata fino al giorno prima della scadenza del ricorso; la presentazione sospende il termine per 90 giorni. | 90 giorni di sospensione |
| Eventuale definizione agevolata (rottamazione) | Le domande si presentano telematicamente entro il termine fissato dalla legge (per la riapertura 2025, 30 aprile 2025)【965807628840957†L152-L182】. | Termini di legge |
| Ricorso in secondo grado | L’appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. | 30 giorni |
3. Difese e strategie legali
Le contestazioni sulla residenza e la tassazione mondiale richiedono un’impostazione difensiva accurata. Di seguito le principali strategie.
3.1 Contestare la notifica e i vizi formali
Se la notifica non rispetta l’art. 60 DPR 600/1973 (ad esempio invio all’indirizzo sbagliato, mancanza di raccomandata AR, omessa indicazione dell’organo destinatario del ricorso), l’avviso è nullo. In sede di ricorso è possibile eccepire la nullità dell’atto e chiedere l’annullamento. La prova della notifica irregolare può anche influire sulla decorrenza dei termini; un atto notificato irregolarmente non fa decorrere i termini di impugnazione.
3.2 Dimostrare la residenza armena e l’assenza di legami con l’Italia
Poiché il Fisco italiano contesta spesso la residenza estera quando emergono dati bancari o immobiliari in Italia, è essenziale produrre prove solide del trasferimento effettivo. Tra i documenti utili:
- Certificato di residenza rilasciato dalle autorità armene.
- Contratto di lavoro o di collaborazione con un datore di lavoro armeno, buste paga e attestazioni di versamento delle imposte.
- Contratto di affitto o acquisto di un’abitazione in Armenia, bollette domestiche, bollette telefoniche e spese mediche sostenute in Armenia.
- Prove della scolarizzazione dei figli (iscrizione a scuole armene, certificazioni linguistiche).
- Conti correnti e carte bancarie aperti in Armenia, estratti con movimenti ordinari.
- Polizze assicurative e tessere sanitarie armene.
- Attività associative e sociali: iscrizioni a circoli culturali, palestre, comunità locali.
È importante documentare anche l’assenza di legami in Italia: vendita o cessazione dell’abitazione, chiusura dei conti italiani (o riduzione a mera gestione finanziaria), trasferimento della famiglia. Le presunzioni di residenza ex art. 2 bis sono superate solo con prova della perdita di ogni significativo collegamento con l’Italia .
3.3 Invocare la convenzione Italia‑Armenia
Quando l’Agenzia contesta redditi prodotti in Armenia, occorre evidenziare che la convenzione assegna il potere impositivo all’Armenia, salvo specifiche eccezioni. Alcuni esempi pratici:
- Lavoro dipendente svolto in Armenia – Se l’attività è svolta in Armenia, il lavoratore risiede in Armenia e la retribuzione è sostenuta da un datore di lavoro armeno, il reddito è tassato solo in Armenia . L’Italia non può tassare quel reddito, come ribadito dalla Cassazione 25424/2024 .
- Pensioni percepite da enti italiani – L’art. 18 della convenzione (sulla falsariga del modello OCSE) prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza. La Cassazione 10308/2024 ha confermato che, per le convenzioni con clausola di esclusiva, il pensionato non è tenuto a dimostrare che la pensione sia stata effettivamente tassata nello Stato estero .
- Dividendi, interessi e royalties – La convenzione consente allo Stato della fonte di applicare una ritenuta limitata (5 % o 15 % per i dividendi, 10 % per gli interessi) . Il contribuente può scomputare la ritenuta italiana nel calcolo dell’imposta armena o viceversa utilizzando il credito d’imposta ex art. 165 TUIR, come confermato dalla Cassazione 16699/2025 .
3.4 Chiedere l’accertamento con adesione
Se le prove non sono sufficienti a sostenere un ricorso o se si intende limitare il contenzioso, l’accertamento con adesione può rappresentare un compromesso. Il contribuente presenta istanza di adesione, partecipa all’incontro con l’ufficio dell’Agenzia e discute gli imponibili. Con l’adesione:
- le sanzioni sono ridotte a un terzo;
- si può ottenere il pagamento rateale;
- l’atto di adesione non è impugnabile (definitivo) e comporta il pagamento dell’imposta definita ;
- le scadenze del ricorso sono sospese per 90 giorni dalla presentazione dell’istanza .
Nel valutare l’adesione è necessario confrontare la pretesa con gli elementi di prova: se si dispone di prove convincenti della residenza armena potrebbe essere più vantaggioso impugnare l’atto per ottenere l’annullamento.
3.5 Accedere a definizioni agevolate e rottamazioni
Se i debiti derivano da cartelle esattoriali già iscritte a ruolo, la Rottamazione‑quater permette di pagare solo il tributo e le spese esecutive senza interessi e sanzioni. La legge 197/2022 ha fissato le regole e il Milleproroghe 2025 ha consentito ai contribuenti decaduti di presentare nuova domanda entro il 30 aprile 2025【965807628840957†L152-L182】. Questa opzione può essere valutata quando, a prescindere dalla residenza, si vuole definire una posizione debitoria ormai consolidata.
3.6 Difendersi nel merito in giudizio
Qualora si scelga di impugnare l’avviso, il ricorso deve contenere motivi circostanziati:
- Motivi di diritto – Violazione della convenzione, errata applicazione dell’art. 2 TUIR, mancata valutazione delle prove, violazione del contraddittorio, incompetenza dell’ufficio.
- Motivi di fatto – Insussistenza della residenza in Italia, prova dei legami familiari in Armenia, dimostrazione della presenza fisica in Armenia, mancanza di stabile organizzazione in Italia.
- Richiesta di disapplicazione delle sanzioni – Dimostrare la buona fede e la collaborazione con l’amministrazione.
- Domanda di sospensione – Chiedere al giudice di sospendere la riscossione fino alla definizione della controversia.
La difesa tecnica richiede la conoscenza delle norme processuali e tributarie. L’Avv. Monardo, in qualità di cassazionista, può seguire il caso fino alla Corte di Cassazione.
3.7 Utilizzare gli strumenti di sovraindebitamento e la ristrutturazione dei debiti
Se l’accertamento si somma ad altri debiti fiscali o bancari e il contribuente non è in grado di farvi fronte, è possibile valutare:
- Piano del consumatore – Presentato attraverso l’OCC, permette di proporre un piano di pagamento sostenibile e ottenere l’esdebitazione al termine. È riservato a privati e piccoli imprenditori e comporta la sospensione delle procedure esecutive . L’Avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere in questa procedura.
- Accordo di ristrutturazione – Può essere ordinario, agevolato o ad efficacia estesa. Occorre il consenso di una maggioranza dei creditori (60 %, 30 % o 75 % per categoria). Offre la possibilità di salvare la propria attività e gestire i debiti a lungo termine .
4. Strumenti alternativi e opportunità di regolarizzazione
Oltre alla contestazione, esistono altri strumenti che possono essere utilizzati per ridurre o regolarizzare il debito.
4.1 Ravvedimento operoso e presentazione tardiva della dichiarazione
Se il contribuente residente in Armenia non ha dichiarato redditi imponibili in Italia (per esempio redditi di fonte italiana come locazioni o interessi) può avvalersi del ravvedimento operoso. La sanzione per omessa dichiarazione può essere ridotta fino a un decimo del minimo se si presenta la dichiarazione e si versano imposte e sanzioni prima che l’Agenzia contesti formalmente l’infrazione. La regolarizzazione spontanea evita contestazioni ulteriori.
4.2 Adesione a piani di rateazione e dilazione del pagamento
In presenza di cartelle esattoriali, il contribuente può chiedere un piano di rateazione fino a 72 rate mensili (più di 120 rate in caso di comprovata difficoltà). Il pagamento rateale evita ipoteche e pignoramenti. L’Avv. Monardo e il team di commercialisti possono valutare la sostenibilità del piano e negoziare condizioni più favorevoli.
4.3 Compliance volontaria e regolarizzazione delle attività estere
Negli anni passati lo strumento della voluntary disclosure (L. 186/2014) ha permesso di regolarizzare attività finanziarie detenute all’estero con sanzioni ridotte. Pur non essendo attualmente aperte nuove finestre, è possibile che in futuro vengano riaperte. In ogni caso, presentare dichiarazioni integrative e pagare le imposte dovute, prima di ricevere un avviso, consente di evitare sanzioni più elevate e accuse penali.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Molti accertamenti derivano da comportamenti superficiali. Ecco gli errori più comuni:
| Errore | Perché è rischioso | Come evitare |
|---|---|---|
| Non iscriversi o non aggiornare l’indirizzo AIRE | L’iscrizione e l’aggiornamento sono obbligatori per tutti i cittadini italiani che risiedono all’estero da più di 12 mesi. La mancata iscrizione permette al Fisco di presumere la residenza in Italia . | Registrarsi tempestivamente all’AIRE e comunicare ogni variazione di domicilio. |
| Mantenere immobili e conti correnti in Italia senza distacco | L’Agenzia può considerare la disponibilità di un’abitazione o l’utilizzo di conti italiani come indice del centro di interessi in Italia. | Vendere o locare l’immobile con durata lunga, chiudere o ridurre i conti italiani a mera gestione patrimoniale. |
| Ignorare le comunicazioni del Fisco | Lettere di compliance e questionari prevedono termini brevi; ignorarli può portare a un avviso di accertamento. | Rispondere puntualmente e con documentazione; chiedere consulenza a un professionista. |
| Non dichiarare i redditi di fonte italiana | Anche se si è residenti in Armenia, i redditi prodotti in Italia devono essere dichiarati e tassati in Italia (principio di territorialità art. 23 TUIR) . | Presentare la dichiarazione dei redditi italiana per le entrate di fonte italiana; compilare il quadro RW. |
| Ritardare il ricorso | Superati i 60 giorni dalla notifica l’avviso diventa definitivo; sarà più difficile difendersi. | Attivarsi subito e affidarsi a un avvocato tributarista. |
| Fare ricorso senza prove | Il giudice valuta le prove. Senza documenti il ricorso rischia di essere respinto. | Conservare ricevute, contratti, certificati di residenza e tutti gli elementi che dimostrano la vita in Armenia. |
6. Domande e risposte frequenti (FAQ)
- Cosa si intende per residenza fiscale?
La residenza fiscale è lo status che determina il luogo di tassazione dei redditi. Ai sensi dell’art. 2 TUIR, si è residenti in Italia se, per la maggior parte dell’anno, si ha la residenza civilistica, il domicilio fiscale o la presenza fisica in Italia, o se si è iscritti all’AIRE in un Paese “black list” . - L’iscrizione all’AIRE basta per essere considerati non residenti?
No. L’AIRE costituisce una presunzione relativa: occorre dimostrare di avere trasferito il centro degli interessi personali e familiari all’estero . - Quali sono gli indicatori del centro degli interessi vitali?
L’Agenzia valuta dove vivono la famiglia, la sede principale degli interessi economici (lavoro, imprese), la casa principale, le relazioni sociali. Tutto ciò deve essere documentato . - Se lavoro in Armenia ma la mia famiglia vive in Italia, dove sono residente?
In base alla giurisprudenza, si può rimanere residenti in Italia se la dimora abituale della famiglia è in Italia . Occorre dimostrare che anche la famiglia ha trasferito stabilmente la vita in Armenia. - Posso chiedere il credito d’imposta per le tasse pagate in Armenia anche se non ho dichiarato il reddito in Italia?
Sì. La Cassazione ha stabilito che il credito d’imposta ex art. 165 TUIR spetta anche se il reddito non è stato dichiarato; le convenzioni prevalgono e il contribuente può scomputare le imposte estere . - Quanto tempo ho per fare ricorso contro un avviso di accertamento?
60 giorni dalla notifica . La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per 90 giorni . - Cosa succede se non presento ricorso o istanza di adesione entro i termini?
L’avviso diventa definitivo e il debito è iscritto a ruolo. Sarà poi possibile contestare solo vizi di notifica o avviare un’azione di annullamento in autotutela, ma la strada è più complessa. - Quali redditi devo dichiarare in Italia se sono residente in Armenia?
Devi dichiarare solo i redditi prodotti nel territorio italiano (es. locazioni, interessi, plusvalenze da immobili in Italia) . I redditi prodotti in Armenia sono tassati in Armenia in base alla convenzione. - Se ricevo una pensione dall’Italia, devo pagare le imposte in Italia?
Secondo la convenzione Italia‑Armenia e la giurisprudenza (Cass. 10308/2024), le pensioni sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza. Devi dimostrare la residenza in Armenia, ma non che la pensione sia stata tassata lì . - Quali documenti servono per provare la residenza in Armenia?
Certificato di residenza, contratto di lavoro, contratto di locazione o di acquisto della casa, bollette, iscrizioni scolastiche dei figli, tessera sanitaria armena, estratti conto bancari armenI, iscrizione a circoli locali. - Posso utilizzare l’accertamento con adesione anche se risiedo all’estero?
Sì, l’istituto è aperto a tutti i contribuenti. La richiesta deve essere inoltrata all’Agenzia competente e può essere gestita da un rappresentante con procura. Lo svolgimento può avvenire anche a distanza. - Che differenza c’è tra accertamento con adesione e definizione agevolata?
L’adesione riguarda un avviso di accertamento e permette di definire l’imposta e ridurre le sanzioni. La definizione agevolata (rottamazione) riguarda cartelle esattoriali già iscritte a ruolo e consente di pagare solo tributo e spese【965807628840957†L152-L182】. - Cosa prevede il piano del consumatore?
È una procedura di sovraindebitamento che consente a privati e ex imprenditori di proporre al tribunale un piano di pagamento sostenibile. Al termine dell’esecuzione il residuo debito è cancellato . Occorre l’assistenza di un OCC e l’omologazione del giudice. - Quando conviene un accordo di ristrutturazione dei debiti?
Quando i debiti riguardano anche creditori diversi dal Fisco e si vuole salvare l’attività o il patrimonio. L’accordo ordinario richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori; l’accordo agevolato abbassa la soglia al 30 % senza misure protettive; quello ad efficacia estesa estende gli effetti ai dissenzienti con il voto del 75 % delle categorie . - Cosa succede se ignoro una lettera di compliance basata su dati CRS?
L’Agenzia può procedere con un avviso di accertamento basato sui dati ricevuti dall’Armenia. È preferibile rispondere fornendo chiarimenti e documentazione; se i dati sono errati, il contribuente può contestarli. - Il Fisco italiano può pignorare beni in Armenia?
L’Agenzia ha competenza solo in Italia. Tuttavia, attraverso la mutua assistenza in materia di riscossione (Convenzione OCSE), l’Italia può chiedere all’Armenia di riscuotere le imposte. È un procedimento complesso, ma teoricamente attivabile. - Il pagamento delle imposte in Italia elimina l’imposta in Armenia?
No. Ai sensi della convenzione, è lo Stato di residenza a concedere il credito d’imposta: se un reddito è tassato in Italia e spetta all’Armenia tassarlo, l’Armenia dovrà riconoscere un credito per le imposte pagate in Italia, o viceversa . - Se l’Agenzia contesta che la mia permanenza in Italia supera i 183 giorni ma alcuni giorni erano di transito, cosa posso fare?
Dal 2024, anche le frazioni di giorno contano . È necessario dimostrare che i giorni in Italia erano per transito o vacanza e che il centro della vita era in Armenia. Documentazione di viaggi, biglietti aerei, prenotazioni alberghiere può essere utile. - Posso delegare un avvocato per gestire tutto dall’Armenia?
Sì. Con procura speciale l’avvocato può gestire le procedure, presentare il ricorso, partecipare agli incontri e alle udienze. - Cosa comporta la mancata compilazione del quadro RW?
Chi è residente in Italia deve indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie all’estero. L’omissione può comportare sanzioni dal 3 al 15 % dell’importo non dichiarato (in caso di paesi blacklist le sanzioni aumentano). Se si è residenti in Armenia non si compila il quadro RW, ma occorre dimostrare la residenza estera.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
7.1 Caso 1: Lavoratore dipendente in Armenia con casa in Italia
Profilo: Giorgio, ingegnere italiano, si trasferisce a Yerevan il 1° gennaio 2024 per lavorare presso un’azienda armena. Si iscrive all’AIRE ma mantiene un appartamento sfitto a Firenze. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate lo considera residente in Italia e gli chiede di tassare anche il reddito da lavoro armeno (50 000 €).
Analisi:
- Verifica della residenza: Giorgio vive e lavora stabilmente in Armenia, come provato da contratto di lavoro e certificati di residenza. L’appartamento a Firenze è sfitto e non utilizzato. Non svolge attività in Italia. In base all’art. 2 TUIR, è necessario analizzare i criteri: presenza fisica (è in Armenia oltre 183 giorni), domicilio (centro delle relazioni personali e familiari è in Armenia), residenza civile (dimora abituale in Armenia). Pertanto non è residente in Italia .
- Applicazione della convenzione: L’art. 15 della convenzione prevede che il reddito da lavoro dipendente sia tassato nel paese di residenza se l’attività è svolta lì e il datore di lavoro è locale .
- Possibile ritenuta italiana: nessuna, poiché il reddito è erogato in Armenia. Giorgio deve dichiarare il reddito solo in Armenia.
- Difesa: Presentare ricorso eccependo la violazione della convenzione, allegare documenti di residenza, contratto di lavoro e prova dell’iscrizione all’AIRE. Contestare la presunzione della disponibilità della casa in Italia; dimostrare che l’immobile è sfitto e non costituisce dimora abituale.
- Risultato atteso: Annullamento dell’accertamento. L’Agenzia potrebbe chiedere la tassazione del reddito fondiario (imputabile all’appartamento sfitto) ma non del reddito da lavoro armeno.
7.2 Caso 2: Pensionato residente in Armenia
Profilo: Maria, insegnante in pensione, si trasferisce a Yerevan nel 2023 con il marito armeno. È iscritta all’AIRE. Riceve una pensione italiana di 20 000 € annui. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate le notifica un avviso di accertamento per non aver dichiarato la pensione.
Analisi:
- Applicazione dell’art. 18 della convenzione: Le pensioni sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza. La Cassazione ha stabilito che basta la residenza estera per escludere la tassazione in Italia .
- Prova della residenza: Maria deve presentare il certificato di residenza armena, la documentazione dell’iscrizione all’AIRE e la prova della permanenza abituale in Armenia (bollette, contratti).
- Credito d’imposta: se Maria avesse pagato la ritenuta alla fonte in Italia, avrebbe diritto al credito in Armenia.
- Difesa: impugnare l’avviso chiedendo l’applicazione dell’art. 18, presentare prova della residenza e chiedere l’annullamento delle imposte e delle sanzioni.
- Risultato atteso: Annullamento dell’accertamento. Se l’Agenzia insiste, proporre istanza di adesione per definire l’eventuale imposta residua.
7.3 Caso 3: Imprenditore con dividendi da società armena
Profilo: Stefano, imprenditore italiano residente in Armenia dal 2022, detiene il 100 % delle quote di una società armena che distribuisce nel 2024 dividendi per 100 000 €. L’Armenia applica una ritenuta del 5 %. L’Agenzia delle Entrate italiana gli contesta di non aver dichiarato i dividendi.
Analisi:
- Applicazione dell’art. 10 della convenzione: I dividendi sono tassati nello Stato del percipiente (Armenia) con possibilità per lo Stato della fonte (Italia) di applicare una ritenuta massima del 5 % o 15 %, a seconda della partecipazione . Nel caso di società estera, l’Italia non può applicare ritenuta.
- Credito d’imposta: Stefano sconta in Armenia la ritenuta del 5 %. Se fosse tenuto a dichiarare i dividendi in Italia (in caso di doppia residenza), potrebbe scomputare la ritenuta estera ai sensi dell’art. 165 TUIR .
- Difesa: Dimostrare la residenza armena con documenti e invocare la convenzione. Allegare certificato di distribuzione dei dividendi e prova della ritenuta.
- Risultato atteso: Esclusione della tassazione italiana. In caso di contestazione, definizione dell’imposta residua scomputando la ritenuta pagata in Armenia.
8. Conclusione e call to action
L’accertamento fiscale nei confronti di un italiano residente in Armenia è un evento complesso che richiede la conoscenza della normativa interna, della convenzione contro le doppie imposizioni e della recente giurisprudenza. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023 hanno reso ancora più stringenti i criteri per stabilire la residenza, includendo il domicilio fondato sui rapporti familiari e la presenza fisica in Italia . L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti di indagine potentissimi, come lo scambio automatico di informazioni CRS al quale l’Armenia partecipa dal 2025 . Nel contempo, il contribuente dispone di tutele procedurali (contraddittorio, ricorso entro 60 giorni, adesione), di opportunità di definizione agevolata e di rimedi come il piano del consumatore e gli accordi di ristrutturazione.
Il fil rouge è dimostrare con fatti e documenti la residenza armena e, quando necessario, invocare la convenzione per evitare la doppia imposizione. La giurisprudenza recente riconosce la prevalenza delle convenzioni e il diritto al credito d’imposta anche in caso di omissioni nella dichiarazione . Tuttavia, la battaglia processuale richiede competenza e tempestività.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare la tua situazione, valutare la legittimità dell’accertamento, predisporre le strategie difensive più efficaci e, se necessario, ricorrere alle soluzioni alternative previste dalla normativa. Grazie alla qualificazione di cassazionista, al ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e alla collaborazione con un OCC, lo studio può assisterti a tutto campo, dalla fase amministrativa fino al giudizio di Cassazione e alle procedure di composizione della crisi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: tu e la tua famiglia potrete tutelarvi dagli accertamenti, evitare sanzioni indebite e proteggere il vostro patrimonio con strategie legali concrete e tempestive.