Intimazione Di Pagamento Per Violazioni Iva: Ecco Come Puoi Difenderti Con Gli Avvocati

Introduzione

Quando l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica un’avviso di intimazione di pagamento per violazioni dell’IVA, il contribuente entra in un terreno giuridico complesso, segnato da scadenze stringenti, sanzioni severe e rischi di esecuzioni forzate. L’intimazione è l’atto con cui la riscossione ricorda al debitore che il tempo sta per scadere: è emessa quando, a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario non ha ancora avviato l’espropriazione forzata. In quel momento la legge impone di inviare un sollecito finale e concedere un termine di cinque giorni per il pagamento . Se il debitore non reagisce, l’Agenzia può procedere con pignoramenti, ipoteche o altre misure, ma se impugna tempestivamente può far valere vizi formali, errori contabili, prescrizione o decadenza e bloccare l’esecuzione.

La materia è in continua evoluzione: la Corte di Cassazione ha più volte qualificato l’intimazione come un atto autonomo che deve essere impugnato entro sessanta giorni, pena la cristallizzazione del credito e l’impossibilità di dedurre vizi della cartella o la prescrizione . Norme recenti modificano i termini di rateizzazione e spostano l’entrata in vigore del nuovo Testo unico della giustizia tributaria. Chi riceve un’intimazione non può trascurare questi aspetti; deve comprendere se e come impugnare, quali strumenti deflattivi utilizzare, quando conviene rateizzare o negoziare e quali errori evitare.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con consolidata esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team di professionisti specializzati a livello nazionale – avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti – in grado di fornire assistenza completa nel contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012 , iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, figura essenziale per assistere imprenditori e professionisti che necessitano di ristrutturare il debito. Grazie alla sua abilitazione in Cassazione, lo studio segue anche i ricorsi in sede di legittimità, garantendo continuità difensiva dalle commissioni tributarie fino alla Suprema Corte.

Nelle sezioni che seguono l’articolo illustra il quadro normativo aggiornato al 8 maggio 2026, spiega la procedura dell’intimazione, analizza le strategie difensive e le alternative (rateizzazioni, piani di rientro, procedure di sovraindebitamento), evidenzia gli errori da evitare e risponde alle domande più frequenti. Verranno citate sentenze recenti della Cassazione e atti normativi ufficiali, affinché il lettore possa orientarsi con dati certi. Lo scopo è offrire un taglio professionale e pratico che consenta al debitore di capire quali scelte compiere per proteggere il proprio patrimonio.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 L’articolo 50 del D.P.R. 602/1973: la base legale dell’intimazione

La disciplina dell’intimazione di pagamento deriva dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. Questa norma, inserita nel Testo unico sulla riscossione, prevede che, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella e decorso un anno senza che sia stata avviata l’espropriazione forzata, il concessionario debba notificare al debitore un atto di intimazione ad adempiere. L’intimazione riproduce gli importi dovuti e intima il pagamento entro cinque giorni, come condizione per procedere all’esecuzione . Se non si effettua il pagamento, l’agente della riscossione può procedere direttamente a pignorare beni mobili o immobili o a iscrivere ipoteca, senza necessità di ulteriori avvisi.

È importante sottolineare che la legge prevede anche la decadenza dell’intimazione: se dopo un anno dalla sua notifica non viene iniziata l’espropriazione, occorrerà una nuova intimazione per poter procedere . L’atto segue un modello ministeriale e dev’essere notificato mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o messo in notifica dagli ufficiali della riscossione.

1.2 Gli atti impugnabili nel processo tributario e il ruolo dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992

Nel giudizio tributario, non tutti gli atti della riscossione possono essere autonomamente impugnati. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 – nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2025 – elenca gli atti che possono essere contestati davanti alle Commissioni tributarie: avviso di accertamento o di liquidazione, provvedimenti di irrogazione sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi, dinieghi di rimborso, ecc. e stabilisce che altri atti non sono impugnabili se non previsti dalla legge . Questa disposizione ha dato origine a un dibattito giurisprudenziale sull’impugnabilità dell’intimazione: essendo un atto di riscossione, ma non espressamente menzionata tra gli atti impugnabili, alcuni ritenevano non fosse autonomamente contestabile.

La Cassazione ha però chiarito che l’intimazione costituisce un atto autonomo che rinnova l’obbligo di pagamento e va impugnato come l’avviso di mora. La riforma del processo tributario contenuta nel D.Lgs. 175/2024 abroga l’articolo 19 e ridisegna la tipologia degli atti impugnabili; tuttavia l’entrata in vigore di questa riforma è stata rinviata al 1 gennaio 2027 dal decreto legge 200/2025 (Milleproroghe) . Pertanto, al 8 maggio 2026 continua ad applicarsi l’elenco di cui all’art. 19, con la lettura evolutiva operata dalla giurisprudenza che include l’intimazione tra gli atti impugnabili.

1.3 La qualificazione dell’intimazione come avviso di mora: Cassazione 22108/2024

Una pronuncia chiave sulla natura dell’intimazione è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22108 del 5 agosto 2024, depositata in motivazione il 5 agosto 2024 e pubblicata nella Rassegna mensile della giurisprudenza civile. La Suprema Corte ha esaminato un’ipotesi nella quale l’Agenzia aveva iscritto ipoteca su beni del contribuente, dopo la notifica di più cartelle esattoriali, di intimazioni e di un preavviso di ipoteca. Il contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria eccependo la prescrizione del credito; tuttavia non aveva contestato le cartelle né le intimazioni. La Cassazione ha affermato che, nel processo tributario, la successiva iscrizione ipotecaria può essere impugnata solo per vizi propri; i vizi delle cartelle e delle intimazioni ormai definitive non sono deducibili, poiché la loro mancata impugnazione determina la “cristallizzazione” del credito . La pronuncia richiama l’art. 50 del D.P.R. 602/1973 e sottolinea che l’intimazione è un atto autonomo che, se non impugnato, impedisce di opporsi al successivo atto esecutivo.

1.4 Sentenza Cassazione 6436/2025 e ordinanza 35019/2025: preclusione dei vizi se l’intimazione non è impugnata

Il 2025 ha visto ulteriori interventi della Cassazione. Con la sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025 (ufficialmente riassunta da commenti dottrinali), la Suprema Corte ha affermato che l’intimazione, al pari dell’avviso di mora, è un atto autonomo che esprime la pretesa tributaria e consente all’Agenzia di procedere all’esecuzione. Qualora il contribuente non impugni l’intimazione entro sessanta giorni dalla notifica, perde la possibilità di dedurre vizi della cartella (come la prescrizione o l’illegittimità della notifica) e non può far valere tali eccezioni in sede di opposizione all’esecuzione o all’iscrizione ipotecaria .

L’ordinanza n. 35019 del 2025, richiamata da numerosi commentatori, conferma questa linea: la Cassazione ha ribadito che l’intimazione è equiparata all’avviso di mora; non impugnarla comporta la definitività del credito e la decadenza del diritto di sollevare eccezioni riguardanti la cartella . La decisione sottolinea che l’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 non è tassativo ma ricomprende anche l’intimazione, in quanto atto che produce effetti lesivi autonomi e presupposto per l’azione esecutiva.

1.5 Modifiche normative recenti sulla giustizia tributaria e rinvio dell’entrata in vigore

Nel panorama legislativo recente occorre ricordare la riforma del processo tributario introdotta dal D.Lgs. 175/2024, che istituisce un Testo unico della giustizia tributaria, modifica la struttura delle Commissioni tributarie e ridefinisce gli atti impugnabili. Un dossier parlamentare ha spiegato che la riforma attribuisce la competenza sui ricorsi contro gli atti dell’agente della riscossione alle nuove corti di giustizia tributaria, risolvendo dubbi interpretativi sulla giurisdizione e riconoscendo la possibilità di depositare la delega e la procura in sede di appello, come affermato dalla Corte costituzionale . Tuttavia, con il D.L. 200/2025 (c.d. “Milleproroghe”), l’entrata in vigore di queste disposizioni è stata posticipata al 1 gennaio 2027 . Pertanto, al momento attuale, continuano ad applicarsi le norme vigenti (D.Lgs. 546/1992 e D.P.R. 602/1973).

1.6 La sanzione penale per omesso versamento IVA: l’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000

Oltre agli aspetti tributari ed esecutivi, le violazioni dell’IVA possono avere risvolti penali. L’articolo 10‑ter del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 prevede che chi non versa l’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni . La norma si applica quando il contribuente, pur avendo regolarmente presentato la dichiarazione IVA, non effettua il versamento entro il termine fissato (generalmente il 16 marzo dell’anno successivo o il diverso termine fissato). Per importi inferiori a 250.000 euro, l’omesso versamento non è più considerato reato ma resta un illecito amministrativo, con sanzioni amministrative e iscrizione a ruolo.

1.7 Rateizzazioni e dilazioni dei debiti iscritti a ruolo: le novità dal 2025

Un elemento fondamentale per fronteggiare un’intimazione è la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. L’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, come modificato dal decreto legislativo n. 110/2024 e dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, ha ampliato i termini di dilazione: dal 1º gennaio 2025 i contribuenti possono chiedere piani di ammortamento fino a 120 rate mensili, in funzione della comprovata difficoltà economica . Le nuove regole stabiliscono due soglie: fino a 120.000 euro di debito il contribuente può ottenere la rateizzazione senza dover presentare documentazione economico‑finanziaria, mentre oltre tale soglia è necessario attestare la situazione reddituale tramite indicatori come l’ISEE e il “nuovo indice di solvibilità” definito dall’Agenzia delle Entrate . Inoltre, l’art. 15‑bis del D.L. 50/2022 (conv. L. 91/2022) ha modificato il calcolo della soglia dei 120.000 euro, precisando che deve essere riferita a tutti i carichi affidati al concessionario e non al singolo atto . Queste novità consentono ai contribuenti di concordare un piano di rientro sostenibile, ma richiedono attenzione ai termini e alle condizioni.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’intimazione

2.1 Dalla cartella alla notifica dell’intimazione

Il processo di riscossione inizia con la notifica della cartella di pagamento, documento che riporta i tributi, le sanzioni e gli interessi accertati in seguito a un avviso di accertamento o a un controllo automatizzato. La cartella indica l’importo da versare entro sessanta giorni. Se il contribuente paga entro tale termine, non subisce ulteriori carichi; se impugna, la procedura si blocca. Trascorsi sessanta giorni senza pagamento né ricorso, il debito diventa esigibile e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere.

L’articolo 50 del D.P.R. 602/1973 impone che, se entro un anno dalla notifica della cartella l’agente della riscossione non ha intrapreso alcuna azione esecutiva, debba inviare un’intimazione ad adempiere. La ratio è evitare che la cartella resti indefinitamente in sospeso: l’intimazione sollecita il pagamento prima di procedere con l’esecuzione . L’atto riporta il debito aggiornato, con sanzioni e interessi, e concede cinque giorni per saldare o iniziare un piano di rateizzazione. Se l’intimazione non viene impugnata entro sessanta giorni, il debito diventa definitivo e l’Agenzia può agire senza ulteriori avvisi. Come visto, la Cassazione ha interpretato l’intimazione come un avviso di mora: se non contestata, cristallizza il credito .

2.2 Termini per l’impugnazione dell’intimazione

Il contribuente che riceve un’intimazione può agire secondo due strade:

  1. Pagare l’intero importo o chiedere la rateizzazione. La domanda di rateizzazione dev’essere presentata prima dell’inizio dell’espropriazione. Con il nuovo art. 19 D.P.R. 602/1973, l’Agenzia può concedere fino a 120 rate e, in casi di comprovata difficoltà, sospendere le procedure esecutive durante l’esame della richiesta . Questo strumento permette di bloccare l’esecuzione, a condizione di rispettare il piano di pagamento.
  2. Impugnare l’intimazione dinanzi alla Commissione tributaria (oggi Commissione tributaria provinciale o giudice monocratico, dal 2027 “Corte di giustizia tributaria di primo grado”). Il ricorso deve essere depositato entro sessanta giorni dalla notifica e dev’essere notificato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La normativa vigente richiede il deposito telematico attraverso il portale della giustizia tributaria e prevede la possibilità di chiedere la sospensione dell’atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992), dimostrando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (fondatezza della pretesa).

Nel ricorso si possono dedurre tutti i vizi della cartella e dell’intimazione (es. notifica inesistente o nulla, errata indicazione del contribuente, prescrizione, decadenza, mancanza di motivazione, illegittimità degli interessi o delle sanzioni). Tuttavia, se le cartelle non sono state impugnate tempestivamente e i termini sono scaduti, la Cassazione ha chiarito che tali vizi non possono essere fatti valere e l’intimazione può essere contestata solo per i suoi vizi propri .

2.3 Dalla scadenza dei cinque giorni all’esecuzione forzata

Se, entro cinque giorni dalla notifica dell’intimazione, il contribuente non ha pagato né chiesto la rateizzazione né impugnato l’atto, l’Agenzia può attivare l’esecuzione forzata. Le principali azioni sono:

  • Pignoramento presso terzi (pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di crediti presso clienti): può avvenire senza ulteriori avvisi. La normativa consente il pignoramento diretto del conto corrente tramite mera notifica alla banca.
  • Pignoramento immobiliare: l’Agenzia può iscrivere ipoteca sull’immobile per crediti superiori a 20.000 euro e procedere al pignoramento se il debito supera 120.000 euro.
  • Fermo amministrativo su veicoli: se il debitore non paga, può essere disposta la sospensione della circolazione del veicolo; una misura preliminare è il preavviso di fermo, atto anch’esso impugnabile entro 60 giorni.

È opportuno ricordare che l’iscrizione ipotecaria o il fermo sono a loro volta impugnabili (art. 19 D.Lgs. 546/1992), ma solo per vizi propri. Se l’intimazione è divenuta definitiva, non si potranno far valere vizi della cartella o prescrizione .

2.4 Notifica e validità delle comunicazioni

La notifica dell’intimazione deve rispettare le regole di legge: può avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC), mediante raccomandata A/R o tramite messo notificatore. L’atto deve contenere i dati identificativi del debitore, il numero delle cartelle o degli avvisi, l’importo dovuto con separate indicazioni di capitale, interessi e sanzioni, e l’avvertenza che, in mancanza di pagamento entro cinque giorni, l’esecuzione potrà procedere. Qualsiasi irregolarità nella notifica (es. invio a un indirizzo PEC errato, mancata allegazione del dettaglio del debito) può costituire motivo di ricorso.

3. Difese e strategie legali

3.1 Analisi dell’atto: verificare vizi formali e sostanziali

La prima difesa è un’analisi approfondita dell’intimazione e degli atti presupposti. Lo studio legale esamina la correttezza della notifica, la motivazione, la legittimazione dell’Agenzia, la conformità al modello ministeriale, la trasparenza del dettaglio del debito. Tra i vizi formali più comuni:

  • Inesistenza della notifica: la notifica via PEC inviata a un indirizzo non valido o non iscritto nel registro può rendere inesistente l’atto;
  • Nullità della notifica: la notifica a soggetto diverso dal contribuente, l’omessa consegna dell’avviso di ricevimento o l’assenza della relata di notifica possono essere eccepite;
  • Mancanza di motivazione: l’intimazione deve riportare gli estremi delle cartelle, la data di notifica e l’importo dovuto. L’omissione può costituire difetto di motivazione;
  • Difetto di legittimazione: quando l’intimazione non proviene dall’agente incaricato o manca la firma del funzionario competente.

3.2 Eccezioni di prescrizione e decadenza

La prescrizione del credito tributario IVA è generalmente di dieci anni (imposte erariali) ma, a seguito della riforma del 2006, i tributi devono essere riscossi entro il termine di decadenza fissato per ciascun tributo (in genere cinque anni). Nei giudizi, si è spesso eccepito che, tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione o dell’iscrizione ipotecaria, fosse decorso il termine di prescrizione. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la prescrizione può essere eccepita solo se l’intimazione viene impugnata; in mancanza di ricorso l’intimazione diventa definitiva e preclude la deduzione della prescrizione . Pertanto, l’eccezione di prescrizione va formulata nel ricorso contro l’intimazione, evidenziando che dal momento della notifica dell’ultima cartella sono trascorsi oltre cinque anni senza atti interruttivi.

Analogamente, si può eccepire la decadenza dal diritto di riscossione se l’Agenzia non ha rispettato i termini di notifica della cartella o dell’intimazione. Ad esempio, per l’IVA accertata con avviso di accertamento, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. Se l’Agenzia notifica la cartella fuori termine, si può eccepire la decadenza. Successivamente, se l’esecuzione è iniziata oltre un anno dopo la cartella senza l’intimazione, si può eccepire la decadenza ex art. 50 D.P.R. 602/1973 .

3.3 Sospensione dell’intimazione e ricorso d’urgenza

Durante la pendenza del ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione degli effetti dell’intimazione. L’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992 consente di presentare un’istanza di sospensione al giudice tributario, allegando prova del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione e della fondatezza del ricorso. La concessione della sospensione impedisce all’Agenzia di procedere con l’esecuzione fino alla decisione della causa.

Parallelamente, il contribuente può chiedere all’Agenzia la sospensione amministrativa per motivi di autotutela (ad es. quando la cartella deriva da un errore palese o l’atto è illegittimo). In questo caso l’Agenzia, previa valutazione, può annullare in via di autotutela il ruolo e sospendere la riscossione.

3.4 Ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria

Se l’esecuzione forzata viene avviata (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi), il contribuente può proporre un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.) davanti al giudice ordinario. Tuttavia, la giurisprudenza precisa che tali opposizioni non possono essere utilizzate per contestare la legittimità della cartella o dell’intimazione ormai definitive: eventuali vizi pregressi devono essere dedotti dinanzi alla Commissione tributaria nei termini di legge . Pertanto, l’opposizione all’esecuzione può essere efficace solo per contestare vizi propri dell’esecuzione (es. pignoramento di somme impignorabili, errore nell’individuazione dei beni).

3.5 Transazioni fiscali, definizioni e rottamazioni

In determinate situazioni il contribuente può concludere transazioni fiscali per ridurre sanzioni e interessi; ciò avviene soprattutto nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) o di piani del consumatore. Alcuni provvedimenti emergenziali (c.d. “rottamazioni” o “definizioni agevolate”) hanno consentito negli ultimi anni di pagare solo l’imposta e le somme dovute senza sanzioni. La Rottamazione‑Quinquies prevista dalla legge di Bilancio 2023 si è conclusa il 30 aprile 2026 ; al momento non risultano nuove definizioni agevolate aperte. In caso di riapertura di analoghe procedure, sarà necessario verificare requisiti e scadenze con il supporto di un professionista.

3.6 Procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione del debito

Chi si trova in grave difficoltà economica può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La normativa consente al debitore non fallibile (consumatore, professionista o piccolo imprenditore) di proporre un piano del consumatore, un accordo di composizione della crisi o la liquidazione controllata. Gli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) assistono il debitore, e un gestore della crisi – figura in cui rientra l’Avv. Monardo – controlla la procedura e redige la relazione . Con il piano del consumatore, approvato dal giudice, si possono ridurre le somme dovute all’erario, sospendere le procedure esecutive e dilazionare il debito; la procedura di esdebitazione consente la cancellazione dei debiti residui al termine del piano se il debitore adempie correttamente.

3.7 Il ruolo dello staff legale e contabile dell’Avv. Monardo

Affrontare un’intimazione di pagamento richiede competenze multidisciplinari: occorrono conoscenze tributarie, processuali, civilistiche e contabili. Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre:

  • Analisi del fascicolo: controllo delle cartelle, degli avvisi di accertamento, dell’intimazione e del fascicolo, ricostruzione dei termini e dei pagamenti effettuati;
  • Consulenza personalizzata: individuazione della strategia più idonea (ricorso, rateizzazione, transazione, sovraindebitamento) in funzione delle esigenze finanziarie;
  • Redazione e deposito del ricorso: predisposizione degli atti, deposito telematico e rappresentanza nelle udienze;
  • Negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: trattative per l’ottenimento di rateizzazioni, sospensioni o definizioni transattive;
  • Assistenza nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento: predisposizione del piano del consumatore, accertamento dei crediti e interazione con OCC;
  • Tutela giudiziale in sede civile e penale: opposizioni all’esecuzione, contestazioni di pignoramenti, difesa in procedimenti penali per omesso versamento IVA .

4. Strumenti alternativi per la definizione del debito

4.1 Rateizzazione e dilazione: come richiederla e quali vantaggi offre

La rateizzazione è lo strumento più utilizzato dai contribuenti per fronteggiare un’intimazione senza contenzioso. La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione utilizzando i moduli disponibili sul sito, allegando la documentazione richiesta. Le principali caratteristiche:

  • Numero di rate: fino a 120 rate mensili (10 anni) se si dimostra la grave e comprovata situazione di difficoltà economica . Fino a 72 rate (6 anni) senza dimostrazione di gravi difficoltà;
  • Soglia dei 120.000 euro: per debiti fino a 120.000 euro complessivi (sommatoria di tutti i carichi), la rateizzazione può essere concessa senza produrre documentazione economico‑finanziaria ;
  • Perdita del beneficio: se il contribuente non paga cinque rate anche non consecutive, il piano si risolve e l’Agenzia può procedere con l’esecuzione;
  • Interessi di dilazione: decorrono sulla parte ancora da pagare e sono determinati con decreto ministeriale.

L’istanza di rateizzazione sospende le procedure esecutive se presentata prima dell’inizio dell’esecuzione. Per importi elevati occorre allegare l’ISEE, bilanci o dichiarazioni dei redditi e un prospetto della situazione finanziaria; lo studio dell’Avv. Monardo può predisporre la documentazione e assistere nella negoziazione del piano.

4.2 Definizioni agevolate e rottamazioni: cosa sapere nel 2026

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (“rottamazioni”) che consentivano di estinguere i debiti versando solo l’imposta e gli interessi legali, con riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi di mora. L’ultima misura, la Rottamazione‑Quinquies, consentiva di presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026 , con pagamento in un massimo di venti rate su cinque anni. Alla data odierna (8 maggio 2026) questa definizione si è chiusa; pertanto non sono attive rottamazioni. È possibile che future leggi prevedano nuove definizioni agevolate, ma non vi sono certezze; per questo è consigliabile non attendere eventuali sanatorie ma valutare soluzioni alternative (ricorso, rateizzazione, sovraindebitamento).

4.3 Compensazione dei crediti tributari e transazioni fiscali

I contribuenti che vantano crediti nei confronti della Pubblica amministrazione (ad esempio rimborsi IRES, IVA a credito, crediti per bonus o detrazioni) possono chiedere la compensazione con i debiti iscritti a ruolo. La legge consente la compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili con i debiti tributari, previa presentazione di un’istanza e rilascio di certificazione. Inoltre, nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), si possono proporre transazioni fiscali con riduzione di sanzioni e interessi. Questi strumenti richiedono un’approfondita valutazione contabile e legale, per cui il supporto di un avvocato tributarista e di un commercialista è essenziale.

4.4 Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi

La legge n. 3/2012 consente a consumatori e piccoli imprenditori in stato di sovraindebitamento di proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione. Il piano del consumatore è rivolto alle persone fisiche che hanno accumulato debiti, anche verso il fisco, e non sono in grado di pagarli. Con il supporto di un OCC e la supervisione di un gestore della crisi, il consumatore propone ai creditori un piano di pagamento parziale, indicando una percentuale di soddisfacimento del debito e la durata. La normativa prevede che il gestore possa essere incaricato della custodia e della liquidazione dei beni, e che l’approvazione del piano comporti la sospensione delle azioni esecutive . Dopo l’adempimento del piano, il giudice può concedere l’esdebitazione, liberando il consumatore dai debiti residui.

4.5 Accordi di ristrutturazione dei debiti d’impresa

Gli imprenditori possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dall’art. 182‑bis della legge fallimentare (oggi confluito nel Codice della crisi). Questi accordi permettono di raggiungere un’intesa con i creditori, compreso l’Erario, per il pagamento parziale dei debiti, e di ottenere l’omologazione giudiziale che ne rende obbligatoria l’attuazione. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, assiste gli imprenditori nella predisposizione dei piani, nella negoziazione con il fisco e nella richiesta di omologazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Non impugnare la cartella o l’intimazione nei termini

Il principale errore è non prestare attenzione alle scadenze: la cartella va contestata entro 60 giorni e l’intimazione entro 60 giorni dalla notifica. Se il contribuente non impugna, perde la possibilità di dedurre vizi della cartella e della procedura . Anche se intende chiedere la rateizzazione, è consigliabile valutare la fondatezza della pretesa, perché la rateizzazione non cancella i vizi e non blocca la prescrizione.

5.2 Trascurare la natura impugnabile dell’intimazione

Alcuni credono che l’intimazione non sia impugnabile poiché non è menzionata nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. La Cassazione ha smentito questa tesi, affermando che l’intimazione è equiparata all’avviso di mora e deve essere impugnata tempestivamente . Ignorare l’intimazione significa perdere la chance di far valere la prescrizione o altri vizi.

5.3 Non verificare la notifica

L’intimazione e la cartella devono essere notificate secondo forme tassative; errori di notifica possono determinare la nullità dell’atto. È essenziale conservare le buste, la PEC e gli avvisi di ricevimento e farli esaminare da un professionista. Spesso il difetto di notifica emerge da dettagli tecnici (indirizzo errato, firma digitale mancante, notifica a soggetto incapiente) che solo un avvocato specializzato può individuare.

5.4 Attendere le sanatorie senza agire

Molti contribuenti sperano che il legislatore vari nuove rottamazioni; tuttavia, come si è visto, l’ultima definizione agevolata si è chiusa il 30 aprile 2026 e non ci sono certezze su future sanatorie . Nel frattempo, l’Agenzia continua le esecuzioni. Restare inerti in attesa di un’eventuale sanatoria può condurre a pignoramenti o ipoteche.

5.5 Sottovalutare l’incidenza delle sanzioni penali

Se il debito IVA supera 250.000 euro per anno, l’omesso versamento integra il reato previsto dall’art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000 . In tal caso, oltre all’intimazione e alla riscossione, si rischia un procedimento penale. È fondamentale farsi assistere da un avvocato che valuti le possibilità di definizione agevolata del reato (ad esempio con il pagamento integrale del debito prima della sentenza) e di accesso alla messa alla prova.

5.6 Non considerare le procedure di sovraindebitamento

Molti debitori ignorano che la legge consente di ristrutturare i debiti fiscali tramite piani del consumatore, accordi di composizione o liquidazione controllata . Queste procedure, pur complesse, permettono di ridurre sensibilmente il debito e sospendere le esecuzioni. Ignorarle può impedire di trovare una soluzione sostenibile.

5.7 Affrontare la riscossione senza professionisti

Infine, un errore frequente è affrontare autonomamente l’Agenzia della Riscossione, sottoscrivere piani di rateizzazione senza verificare la legittimità del debito o presentare ricorsi mal formulati. Le norme tributarie sono tecniche e in continua evoluzione: affidarsi a un avvocato cassazionista e a un commercialista esperto significa avere maggiori possibilità di successo e tutelare il proprio patrimonio.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme fondamentali

Norma o sentenzaOggettoElemento chiave
Art. 50 D.P.R. 602/1973Intimazione di pagamentoDopo un anno dalla cartella senza esecuzione, l’agente notifica l’intimazione concedendo 5 giorni per pagare .
Art. 19 D.Lgs. 546/1992 (in vigore fino al 31 dicembre 2025)Atti impugnabiliInclude cartelle, avvisi di mora, ipoteche; l’intimazione è considerata dalla giurisprudenza atto impugnabile .
Cassazione 22108/2024Iscrizione ipotecariaSolo vizi propri dell’ipoteca se cartelle e intimazioni non impugnate .
Cassazione 6436/2025 e 35019/2025Intimazione equiparata a avviso di moraSe non impugnata entro 60 giorni, il credito si cristallizza .
Art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000Reato di omesso versamento IVAReclusione da 6 mesi a 2 anni se l’omesso versamento supera 250.000 € per anno .
Art. 19 D.P.R. 602/1973 (come modificato)RateizzazioneFino a 120 rate se si dimostra la difficoltà economica ; soglia 120.000 € per rate senza documenti .

6.2 Termini e scadenze principali

FaseTermineNote
Impugnazione cartella60 giorni dalla notificaRicorso alla Commissione tributaria.
Pagamento della cartella60 giorniEvita sanzioni aggiuntive.
Emissione dell’intimazioneTrascorso 1 anno dalla cartella senza esecuzioneL’atto concede 5 giorni per pagare.
Impugnazione dell’intimazione60 giorni dalla notificaRicorso e richiesta sospensione.
Pagamento o rateizzazione dopo intimazione5 giorni per evitare esecuzioneLa rateizzazione sospende la procedura se richiesta tempestivamente.
Decadenza dell’intimazione1 anno dalla notificaSe l’Agenzia non inizia l’esecuzione entro un anno, occorre nuova intimazione.

6.3 Strumenti difensivi

StrumentoFinalitàRequisiti
Ricorso tributarioContestare l’intimazione o la cartellaPresentazione entro 60 giorni; deduzione dei vizi dell’atto; eventuale richiesta di sospensione.
Istanza di rateizzazioneDilazionare il debitoPer importi fino a 120.000 € non serve documentazione; oltre occorrono ISEE e indicatori finanziari .
Sospensione amministrativaAnnullare l’atto per autotutelaNecessaria prova di illegittimità o errore; l’Agenzia decide discrezionalmente.
Opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.)Contestare l’esecuzionePossibile solo per vizi propri dell’esecuzione, non per vizi delle cartelle o dell’intimazione non impugnate .
Procedure di sovraindebitamentoRistrutturazione del debitoAccessibili a consumatori e microimprese; occorre l’intervento di un OCC e del gestore della crisi .

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1 Cos’è l’intimazione di pagamento?

L’intimazione di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, trascorso un anno dalla cartella senza avvio dell’esecuzione, intima al debitore di pagare entro cinque giorni. La legge la equipara all’avviso di mora e la Cassazione l’ha qualificata come atto autonomo impugnabile .

7.2 In cosa differisce dalla cartella di pagamento?

La cartella di pagamento è il primo atto della riscossione, emesso dopo l’accertamento. L’intimazione è un sollecito successivo che precede l’esecuzione: viene notificata se l’esecuzione non è iniziata entro un anno. La cartella contiene il ruolo; l’intimazione ribadisce gli importi e intimorisce il pagamento immediato.

7.3 L’intimazione è impugnabile?

Sì. Sebbene non menzionata espressamente nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che è equiparata all’avviso di mora; non impugnarla entro 60 giorni comporta la definitività del credito .

7.4 Quali sono i motivi più frequenti di ricorso contro l’intimazione?

I motivi più ricorrenti sono: notifica inesistente o nulla (ad esempio PEC non valida), mancata indicazione delle cartelle, difetto di motivazione, prescrizione o decadenza, errore nel calcolo degli interessi o delle sanzioni, mancata sottoscrizione dell’atto, duplicazione di carichi già pagati, difetto di legittimazione dell’agente.

7.5 Posso eccepire la prescrizione del credito?

Sì, ma solo se impugni l’intimazione nei termini: la prescrizione del tributo (generalmente quinquennale per l’IVA) deve essere eccepita nel ricorso contro l’intimazione. Se la cartella o l’intimazione non vengono impugnate, la prescrizione non può essere sollevata in sede di opposizione all’esecuzione .

7.6 Che succede se non impugno l’intimazione entro 60 giorni?

L’intimazione diventa definitiva; non potrai più contestare la cartella o la prescrizione. L’Agenzia potrà procedere con pignoramenti, ipoteche o fermi senza ulteriori avvisi. Potrai solo rateizzare il debito o contestare vizi propri delle azioni esecutive.

7.7 È possibile chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto l’intimazione?

Sì, la rateizzazione è possibile anche dopo l’intimazione purché la domanda sia presentata prima dell’inizio dell’esecuzione. La richiesta sospende le procedure esecutive e può essere concessa fino a 120 rate .

7.8 Quali documenti servono per la rateizzazione?

Dipende dall’ammontare del debito: per carichi fino a 120.000 € non è necessario allegare documenti; per importi superiori occorre attestare la difficoltà economica mediante ISEE, conti economici, bilanci e un nuovo indice di solvibilità definito dalla normativa .

7.9 Posso compensare il debito con un credito IVA a mio favore?

In linea di principio sì: è possibile compensare crediti fiscali certi, liquidi ed esigibili con debiti iscritti a ruolo, previa istanza di compensazione e certificazione del credito. Occorre però verificare se la compensazione è ammessa per i tributi specifici e se sussistono crediti disponibili.

7.10 Cosa succede se chiedo la rateizzazione ma non rispetto le rate?

Se non paghi cinque rate, anche non consecutive, la rateizzazione decade e l’Agenzia può attivare l’esecuzione. Per evitarlo bisogna pagare puntualmente o chiedere una nuova dilazione (con le regole dell’art. 19 D.P.R. 602/1973).

7.11 L’intimazione riguarda anche le sanzioni penali?

No, l’intimazione riguarda la riscossione amministrativa. Tuttavia, se l’omesso versamento IVA supera 250.000 €, la Procura può contestare il reato di cui all’art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000 . In tal caso occorre affrontare sia la procedura esecutiva sia quella penale.

7.12 Posso bloccare il pignoramento se dimostro l’illegittimità della cartella?

Solo se hai impugnato la cartella o l’intimazione nei termini e hai ottenuto la sospensione. Se non hai impugnato, puoi contestare solo vizi propri dell’esecuzione (es. pignoramento di somme impignorabili). L’illegittimità della cartella non impugnata non può essere dedotta successivamente .

7.13 Posso oppormi al fermo amministrativo?

Il fermo amministrativo (blocco del veicolo) è preceduto da un preavviso che deve essere impugnato entro 60 giorni. Se non lo impugni, il fermo può essere annullato solo per vizi propri. È consigliabile impugnare subito il preavviso.

7.14 Che differenza c’è tra intimazione e preavviso di ipoteca?

L’intimazione è un sollecito di pagamento; il preavviso di ipoteca informa che l’Agenzia, in caso di mancato pagamento, iscriverà ipoteca su un immobile. Entrambi sono atti impugnabili: l’intimazione per contestare il credito, il preavviso di ipoteca per vizi propri o per eccepire l’insussistenza dei presupposti (es. debito inferiore a 20.000 €).

7.15 È necessario farsi assistere da un avvocato?

Non è obbligatorio ma fortemente consigliato. Le norme tributarie sono complesse; una difesa tecnica consente di individuare i vizi, presentare ricorso in modo corretto e negoziare piani di rientro. L’Avv. Monardo e il suo staff multidisciplinare hanno esperienza nazionale e possono assisterti in tutte le fasi.

7.16 Esistono procedure per chiudere tutti i debiti con una sola soluzione?

Sì, i piani del consumatore e gli accordi di composizione della crisi consentono di definire tutti i debiti, compresi quelli tributari, con un unico piano approvato dal giudice . Puoi proporre un pagamento parziale e ottenere l’esdebitazione del residuo.

7.17 Cosa succede se la nuova riforma della giustizia tributaria entrerà in vigore nel 2027?

La riforma (D.Lgs. 175/2024) modificherà la struttura delle Commissioni tributarie e ridefinirà gli atti impugnabili . Al momento le regole attuali restano in vigore; dal 2027 i ricorsi contro l’intimazione andranno presentati alle nuove corti di giustizia tributaria. È probabile che la qualificazione dell’intimazione come atto impugnabile resti valida, ma sarà necessario verificare le nuove disposizioni.

7.18 L’Agente della Riscossione può procedere senza notificarmi l’intimazione?

Se l’esecuzione inizia entro un anno dalla cartella, l’intimazione non è necessaria. Inoltre, se l’intimazione è stata notificata ma non è impugnata, l’agente può procedere. In assenza di intimazione, l’esecuzione è illegittima e può essere contestata .

7.19 Sono un professionista con partita IVA: quali precauzioni posso prendere?

È importante controllare periodicamente la propria posizione fiscale, verificare cartelle e avvisi, consultare un commercialista per pianificare il pagamento dell’IVA. Se ricevi un’intimazione, non attendere: valuta la possibilità di contestarla o di rateizzare. Conserva tutte le PEC e gli atti notificati; spesso le notifiche avvengono sulla PEC del professionista e possono passare inosservate.

7.20 Come può aiutarmi l’Avv. Monardo?

Lo studio dell’Avv. Monardo offre una consulenza completa: analizza i documenti, verifica la prescrizione, redige il ricorso, chiede la sospensione, negozia la rateizzazione, propone piani di ristrutturazione e difende in giudizio. Essendo cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, può assisterti fino alla Suprema Corte e nelle procedure concorsuali.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Impresa individuale con debito IVA di 50.000 euro

  • Scenario: Mario, titolare di un’impresa individuale, riceve nel 2024 una cartella per un debito IVA di 40.000 € più 10.000 € tra sanzioni e interessi. Non impugna la cartella né paga. Nel gennaio 2026 riceve un’intimazione di pagamento, che gli concede cinque giorni per pagare 55.000 € (importo aggiornato con interessi). Mario non può pagare subito ma non vuole subire pignoramenti.
  • Azioni possibili:
  • Rateizzazione: Mario può chiedere un piano di 72 rate mensili (importo <120.000 €) senza allegare documentazione. La rata sarebbe circa 763 €/mese più interessi. Con il piano, l’Agenzia sospende l’esecuzione; se Mario salta cinque rate, perde il beneficio.
  • Ricorso: se vi sono vizi nella notifica della cartella o se la cartella è stata notificata oltre i termini, Mario può impugnare l’intimazione entro 60 giorni e chiedere la sospensione. Se dimostra la prescrizione (es. cartella notificata oltre 5 anni dopo l’accertamento), può ottenere l’annullamento dell’intero debito.
  • Sovraindebitamento: se Mario ha altri debiti e la sua situazione è compromessa, può presentare un piano del consumatore con pagamento parziale (ad esempio 40% del debito) e dilazione in 5 anni, ottenendo l’esdebitazione del residuo.
  • Risultato: con l’assistenza dello studio, Mario sceglie la rateizzazione per evitare contenzioso. L’avvocato verifica però i termini per la prescrizione: poiché la cartella è stata notificata oltre 4 anni dal termine ordinario ma l’IVA ha prescrizione decennale, non ci sono motivi solidi per contestare. La rateizzazione appare la soluzione migliore.

8.2 Società in nome collettivo con debito IVA di 300.000 euro

  • Scenario: La società Alfa SNC ha omesso il versamento IVA per l’anno 2023. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento e nel 2025 una cartella di 280.000 € di imposta più 20.000 € di sanzioni. La società non impugna. Nel febbraio 2026 riceve l’intimazione. Intanto la Procura apre un fascicolo per omesso versamento IVA ai sensi dell’art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000 .
  • Azioni possibili:
  • Ricorso e sospensione: la società può impugnare l’intimazione per contestare la prescrizione (non essendo decorso il termine, la difesa potrebbe essere debole) o la violazione del diritto di difesa; tuttavia, non avendo impugnato la cartella, la possibilità di contestare è limitata.
  • Rateizzazione: la società può chiedere fino a 120 rate, ma deve presentare documenti finanziari per dimostrare la difficoltà economica. Con un debito di 300.000 €, la rata potrebbe attestarsi a circa 2.500 €/mese più interessi.
  • Accordo di ristrutturazione: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, la società può proporre un accordo ai sensi del Codice della crisi, offrendo ai creditori (compreso il fisco) il pagamento del 50% in 5 anni con risorse derivanti da dismissioni e finanziamenti soci. L’accordo, se omologato, sospenderebbe le procedure esecutive.
  • Definizione del reato: per evitare la condanna penale, la società può versare integralmente l’imposta prima della sentenza e beneficiare della causa di non punibilità (adempimento del debito tributario) o chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
  • Risultato: la società, in accordo con i soci, opta per la procedura di ristrutturazione dei debiti: il tribunale omologa l’accordo; il debito con il fisco viene ridotto al 55% e dilazionato in 5 anni. La Procura concede la sospensione del processo penale poiché l’imposta è stata versata integralmente.

8.3 Professionista in difficoltà economica con debiti vari

  • Scenario: Claudia, avvocato libero professionista, ha accumulato debiti IVA, IRPEF e contributi previdenziali per un totale di 150.000 €. Riceve due cartelle nel 2023 e nel 2024 e, nel 2026, un’intimazione cumulativa. Le sue entrate sono diminuite a causa di un incidente.
  • Azioni possibili:
  • Ricorso: Claudia può impugnare l’intimazione se nota vizi nelle notifiche (ad esempio la prima cartella è stata inviata a un indirizzo PEC errato). In tal caso può ottenere l’annullamento di alcune partite.
  • Piano del consumatore: Claudia può rivolgersi all’OCC. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, redige un piano offrendo ai creditori il pagamento di 60.000 € in 5 anni (40% del debito), da finanziare con la cessione di un immobile e con le sue prospettive di reddito. Il giudice approva il piano e sospende le procedure esecutive; al termine ottiene l’esdebitazione del residuo.
  • Rateizzazione: in alternativa, Claudia potrebbe rateizzare l’intero debito in 120 rate; ma la rata mensile di circa 1.300 € sarebbe insostenibile.
  • Risultato: la procedura di sovraindebitamento appare più vantaggiosa; Claudia riesce a salvare la propria abitazione principale e riduce notevolmente il debito.

9. Conclusione

L’intimazione di pagamento per violazioni IVA è un passaggio cruciale nella riscossione: costituisce l’ultimo avviso prima delle azioni esecutive. La sua notifica attiva termini stringenti; solo una difesa tempestiva può evitare la cristallizzazione del debito. La normativa e la giurisprudenza più recente attribuiscono all’intimazione la stessa efficacia dell’avviso di mora e ne sanciscono l’impugnabilità . In mancanza di ricorso, il contribuente non potrà più far valere vizi della cartella o prescrizioni.

In questo articolo abbiamo esaminato il quadro normativo (art. 50 D.P.R. 602/1973, art. 19 D.Lgs. 546/1992, modifiche al processo tributario), le sentenze della Cassazione che chiariscono i diritti del debitore, i termini e le procedure da seguire dopo la notifica, le strategie difensive (ricorso, sospensione, opposizione), gli strumenti alternativi (rateizzazioni fino a 120 rate , compensazioni, rottamazioni chiuse, piani del consumatore ) e gli errori da evitare. Abbiamo mostrato come l’assistenza di professionisti competenti consenta di individuare la soluzione più adatta, dall’impugnazione alla negoziazione, dalla rateizzazione alla ristrutturazione del debito.

Agire tempestivamente è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare – avvocati tributaristi, civilisti, commercialisti e gestori della crisi – offrono una consulenza personalizzata in grado di:

  • analizzare gli atti, verificare la prescrizione, i vizi formali e la legittimità del debito;
  • proporre ricorsi efficaci e richiedere la sospensione giudiziale;
  • elaborare piani di rateizzazione o strategie di transazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
  • assistere nelle procedure di sovraindebitamento e negli accordi di ristrutturazione;
  • difendere il cliente in sede civile, tributaria e penale .

Non aspettare l’iscrizione di ipoteche o il pignoramento per reagire. Rivolgiti immediatamente a un professionista per valutare le difese disponibili e costruire una strategia su misura. La conoscenza del diritto, l’esperienza in Cassazione, la capacità di interagire con l’Agenzia e con gli OCC possono fare la differenza tra la perdita del patrimonio e una soluzione sostenibile.

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