Intimazione Di Pagamento Per Redditi Airbnb Non Dichiarati: Ecco Come Puoi Difenderti Con Gli Avvocati

Introduzione

La fiscalità degli affitti brevi e l’ombra dell’“intimazione di pagamento” – Nell’ultimo decennio la diffusione di piattaforme come Airbnb ha trasformato il mercato delle locazioni turistiche, ma ha anche attirato l’attenzione del fisco. Moltissimi proprietari italiani hanno ricavato redditi extra dal turismo senza aprire una partita IVA, confidando sulla cedolare secca e sulle aliquote agevolate, mentre altri hanno ignorato del tutto gli obblighi dichiarativi. L’Agenzia delle Entrate ha reagito con nuove norme, controlli incrociati con le piattaforme e, in molti casi, con l’invio di avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento. Se hai ricevuto una cartella o un’intimazione per redditi da Airbnb non dichiarati, non sei solo: le entrate da locazioni brevi sono oggi uno dei temi più attenzionati dalla riscossione.

Perché è un tema urgente

Ricevere un’intimazione di pagamento per redditi di locazioni brevi non dichiarati non è un semplice sollecito: è un atto di riscossione esecutivo che può precedere fermo auto, ipoteca o pignoramento se non reagisci entro il termine di sessanta giorni. Molti contribuenti ignorano le scadenze o pagano senza verificare la legittimità dell’atto, perdendo l’opportunità di far valere eccezioni o vizi formali. La normativa sulle locazioni brevi è stata profondamente modificata dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e dai decreti della riforma fiscale: per esempio, dal 2026 l’apertura di partita IVA è obbligatoria dal terzo immobile in affitto, e le aliquote della cedolare secca sono state diversificate (21% per la prima unità, 26% per la seconda) . Chi non ha seguito gli aggiornamenti rischia contestazioni retroattive e sanzioni.

Anticipazione delle soluzioni legali

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio il contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato al 7 maggio 2026, illustrando le principali strategie difensive per chi riceve un’intimazione di pagamento relativa a redditi Airbnb non dichiarati. Tra queste: la verifica dei termini di decadenza dell’accertamento e della cartella (art. 43 DPR 600/1973 e art. 25 DPR 602/1973) , l’eccezione di nullità per mancato contraddittorio preventivo (art. 6‑bis, L. 212/2000) , l’adesione all’accertamento (D.Lgs. 218/1997) , la sospensione giudiziale dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) , l’utilizzo degli istituti di rottamazione quater (se ancora attiva per il periodo di riferimento) e di rateizzazione, nonché le procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e le tutele previste dal Codice della crisi d’impresa. Mostreremo come differenziarsi tra errori materiali, carenze di motivazione, errata applicazione dell’aliquota e mancata considerazione di ritenute d’imposta già operate dalla piattaforma.

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare

A guidarci nella complessità di questo tema è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con oltre vent’anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina uno staff di professionisti specializzati a livello nazionale, composto da avvocati tributaristi, civilisti ed esperti contabili.

Oltre alla difesa giudiziale, il team fornisce consulenze preventive e assistenza nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione. L’Avv. Monardo vanta le seguenti qualifiche:

  • Cassazionista, autorizzato a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono servizi che vanno dalla verifica dell’atto e redazione di ricorsi alla trattativa con gli uffici fiscali, dalla richiesta di sospensione dell’esecuzione alla strutturazione di piani di rientro e accordi di ristrutturazione, fino alla gestione delle procedure di esdebitazione. La prospettiva adottata è sempre quella del debitore, con l’obiettivo di ridurre o azzerare il debito fiscale e bloccare le azioni esecutive.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione ricostruiamo il quadro normativo e giurisprudenziale al 7 maggio 2026 in materia di locazioni brevi, redditi da Airbnb e riscossione, con riferimento alle principali fonti italiane (leggi, decreti legislativi, circolari, sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale). L’obiettivo è fornire una base solida per comprendere perché l’intimazione di pagamento può essere contestata e quali argomenti utilizzare.

1. Normativa sulle locazioni brevi e redditi da Airbnb

1.1 Definizione di locazioni brevi

L’art. 4 del D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017) definisce locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, anche stipulati tramite intermediari digitali, incluse le piattaforme online. La norma prevede che, per tali contratti, il locatore persona fisica che non agisce in regime d’impresa può optare per il regime sostitutivo della “cedolare secca”, che applica un’aliquota del 21% sul canone di locazione; le piattaforme devono trattenere e versare una ritenuta del 21% a titolo di acconto o imposta .

Con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), il legislatore ha modificato radicalmente la disciplina:

  • È stata introdotta una presunzione di attività d’impresa quando un contribuente destina più di due appartamenti a locazioni brevi nel corso dell’anno: dal terzo immobile occorre aprire partita IVA e applicare il regime d’impresa .
  • Per i contribuenti che locano uno o due appartamenti, resta la possibilità di applicare la cedolare secca ma con aliquote differenziate: 21% sul primo immobile e 26% sul secondo . Questa misura riduce il vantaggio fiscale per chi possiede più di una casa destinata ai turisti.
  • Alcune bozze ministeriali (non confermate) avevano ipotizzato un’aliquota del 30% a partire dal terzo immobile per i soggetti che rientrassero comunque nel regime forfettario, ma tale previsione non è stata approvata entro maggio 2026.

La riduzione della soglia da quattro a due appartamenti rende più facile qualificare l’attività di locazione turistica come imprenditoriale, con l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, apertura di partita IVA, adempimenti IVA (fatturazione, dichiarazioni) e applicazione dell’Irpef ordinaria, dell’Irap e dei contributi previdenziali. Questa novità aumenta anche il rischio di accertamenti retroattivi per i periodi precedenti, soprattutto se i redditi non sono stati dichiarati correttamente.

1.2 Aliquota e regime di tassazione

La scelta della cedolare secca permette di evitare l’Irpef progressiva e le addizionali, sostituendole con un’imposta proporzionale. Tuttavia, l’opzione è valida solo per locatori persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione . La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12395/2024, ha chiarito che la cedolare secca resta applicabile anche quando il conduttore (l’inquilino) è un’impresa o un professionista; ciò che conta è la qualifica del locatore . La massima della sentenza stabilisce che l’esclusione prevista dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 riguarda solo le locazioni effettuate dal locatore nell’esercizio di impresa, non quelle in cui l’attività d’impresa è svolta dal conduttore . Questa interpretazione tutela i privati che affittano a società per brevi periodi, assicurando loro la possibilità di beneficiare della cedolare.

Con la riforma del 2026, la gestione da parte delle piattaforme (Airbnb, Booking.com, ecc.) prevede un regime di sostituto d’imposta: l’intermediario deve trattenere una ritenuta d’acconto del 21% (o del 26% quando il locatore ha già un’altra unità affittata) e versarla all’Erario. Il locatore deve comunque indicare i redditi percepiti nella dichiarazione dei redditi, sottraendo le ritenute subite; se non lo fa, rischia sanzioni e interessi.

1.3 Imposta di soggiorno

Oltre alla tassazione dei canoni, chi gestisce immobili turistici deve riscuotere e versare ai comuni l’imposta di soggiorno (art. 4, D.Lgs. 23/2011). La riforma del D.L. 34/2020 ha introdotto il comma 1‑ter, che qualifica il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui clienti . Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 1527/2026, hanno precisato che, grazie a questa disposizione, la controversia sul mancato versamento dell’imposta rientra nella giurisdizione tributaria e non più nella giurisdizione contabile . Nel giudizio di regolamento di giurisdizione, i giudici hanno ritenuto che la qualifica di responsabile del pagamento attribuisce al gestore un obbligo tributario, non l’onere di rendere conto come agente contabile . Ciò significa che eventuali contestazioni per omesso versamento dell’imposta di soggiorno seguono le regole del processo tributario e possono essere impugnate dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.

2. Termini di accertamento e riscossione

La legittimità dell’intimazione di pagamento dipende anche dal rispetto dei termini di decadenza dell’accertamento e della riscossione. Due norme fondamentali sono l’art. 43 DPR 600/1973 e l’art. 25 DPR 602/1973.

2.1 Termini per l’accertamento (art. 43 DPR 600/1973)

L’art. 43 stabilisce che gli avvisi di accertamento delle imposte dirette devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione è omessa o presentata con gravi omissioni, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo . La norma prevede inoltre che l’ufficio può emanare un nuovo atto quando emergono nuovi elementi entro i termini di decadenza . Se l’avviso arriva oltre questi termini, è nullo e può essere impugnato.

2.2 Termini per la cartella di pagamento e l’intimazione (art. 25 DPR 602/1973)

Una volta che l’accertamento diventa definitivo (perché non impugnato o perché la controversia è terminata), l’importo iscritto a ruolo deve essere riscosso tramite cartella di pagamento o intimazione. L’art. 25 dispone che la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per gli esiti del controllo automatizzato (art. 36‑bis) e entro il 31 dicembre del quarto anno per i controlli formali (art. 36‑ter) . Se la cartella deriva da un accertamento divenuto definitivo, deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo . La cartella contiene una intimazione a pagare entro sessanta giorni; in mancanza di pagamento può essere attivata l’esecuzione forzata .

2.3 Comunicazioni di irregolarità e avviso di accertamento rafforzato

Prima della cartella, l’Agenzia può inviare una comunicazione di irregolarità a seguito del controllo automatizzato (art. 36‑bis) o del controllo formale (art. 36‑ter), invitando il contribuente a fornire chiarimenti o a pagare entro 30 giorni . Se la risposta non convince l’Ufficio, viene notificato un avviso di accertamento “rafforzato”, che vale anche come atto di intimazione e contiene l’avviso che, in assenza di impugnazione entro sessanta giorni, l’imposta sarà iscritta a ruolo e riscossa .

3. Contraddittorio preventivo e garanzie procedurali

La riforma dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ha introdotto il principio del contraddittorio obbligatorio per gli atti impugnabili. L’art. 6‑bis stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . Sono escluse le comunicazioni automatizzate e liquidatorie (art. 36‑bis/ter) e i casi di fondato pericolo per la riscossione .

L’amministrazione finanziaria deve inviare al contribuente uno schema di atto e concedere almeno sessanta giorni per presentare osservazioni e, su richiesta, visionare gli atti del fascicolo . L’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine. Inoltre, se il termine di decadenza per emanare l’accertamento scade prima dei 60 giorni, tale termine è prorogato di 120 giorni . L’atto finale deve motivare il rigetto delle osservazioni; in mancanza di contraddittorio l’atto è annullabile.

Questa garanzia è fondamentale nelle controversie sui redditi da locazioni brevi. Molti avvisi emanati prima dell’entrata in vigore della riforma (18 gennaio 2024) non prevedevano il contraddittorio; altri ancora vengono notificati senza l’invio dello schema o senza attendere il termine di 60 giorni. In tali casi è possibile chiedere l’annullamento dell’atto.

4. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo che consente al contribuente di definire la pretesa fiscale prima del contenzioso. L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 consente al contribuente di presentare domanda di adesione entro il termine per proporre ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso), specificando le proprie osservazioni . Quando l’avviso è stato preceduto dal contraddittorio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni . La presentazione dell’istanza sospende il termine di impugnazione per novanta giorni .

Se le parti raggiungono l’accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo, gli interessi sono calcolati al tasso legale e l’atto di accertamento perde efficacia. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate trimestrali. In caso di mancato accordo, i termini riprendono a decorrere e il contribuente può proporre ricorso.

5. Autotutela obbligatoria e facoltativa

La riforma fiscale del 2023‑2024 ha modificato lo Statuto del contribuente introducendo l’autotutela obbligatoria (art. 10‑quater L. 212/2000) e l’autotutela facoltativa (art. 10‑quinquies).

  • Autotutela obbligatoria – L’art. 10‑quater impone all’amministrazione finanziaria di annullare d’ufficio, anche senza istanza di parte, gli atti di imposizione o sanzionatori affetti da manifesta illegittimità, come errore di persona, errore di calcolo, errore sul tributo, errore materiale facilmente riconoscibile, mancata considerazione di versamenti già eseguiti o mancanza di documentazione sanata . Questo obbligo non opera se vi è una sentenza definitiva favorevole all’amministrazione o se è trascorso un anno dalla definitività dell’atto . La responsabilità dell’operatore che annulla l’atto per autotutela è limitata ai casi di dolo .
  • Autotutela facoltativa – L’art. 10‑quinquies consente all’amministrazione di annullare o rinunciare all’imposizione anche fuori dai casi di autotutela obbligatoria, quando ritiene l’atto illegittimo o infondato. La norma rinvia al comma 3 dell’art. 10‑quater per la responsabilità degli operatori . Il rifiuto espresso o tacito dell’istanza di autotutela obbligatoria è ora impugnabile davanti alle Corti di giustizia tributaria (art. 19, comma 1, lett. g-bis, D.Lgs. 546/1992). Questa possibilità è importante perché consente di contestare un rifiuto dell’amministrazione anche prima che arrivi la cartella di pagamento.

6. Sospensione giudiziale dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992)

Quando un’intimazione di pagamento comporta un pericolo di danno grave e irreparabile (ad esempio il rischio immediato di pignoramento), il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione. L’art. 47 prevede che l’istanza sia presentata con il ricorso o con atto separato; il presidente fissa l’udienza entro trenta giorni e il collegio decide con ordinanza . In caso di urgenza, il presidente può concedere la sospensione provvisoria con decreto . La sospensione può essere subordinata a una garanzia e dura fino alla decisione della controversia . Questa tutela è cruciale per evitare che l’Agente della riscossione proceda con fermi, ipoteche o pignoramenti mentre si discute l’atto.

7. Rottamazione e definizioni agevolate

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, negli ultimi anni, ha attivato varie forme di definizione agevolata delle cartelle. La rottamazione quater (prevista dalla Legge n. 197/2022 e prorogata nel 2025) ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 versando solo imposta e interessi legali, senza sanzioni né aggio; la domanda era possibile fino a ottobre 2023 ed è stata riaperta nel 2025.

La rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 82‑101, L. 199/2025), riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 per tributi dichiarati ma non versati. Il contribuente può estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese per le procedure esecutive; non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio . La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o tramite 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi del 3% . Attenzione: dal 7 maggio 2026 la finestra per presentare la domanda è chiusa, quindi chi non ha aderito non può più beneficiare di questa definizione. Le prime tre rate per chi ha aderito scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026.

Per i carichi derivanti da redditi non dichiarati (come gli affitti Airbnb omessi), la rottamazione quinquies non si applica, poiché la norma si riferisce a debiti da dichiarazioni già presentate . In questi casi restano possibili le rateizzazioni ordinarie (art. 19 DPR 602/1973) fino a 72 rate mensili (120 rate se il debito supera 120.000 euro) e le procedure di ristrutturazione del debito nell’ambito del sovraindebitamento.

8. Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

Per i contribuenti che non riescono a far fronte ai debiti fiscali, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offrono strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio. In tali procedure è possibile includere anche i debiti fiscali e bloccare le azioni esecutive. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella presentazione della domanda al Tribunale competente, consentendo la falcidia o l’esdebitazione dei debiti tributari.

9. Giurisprudenza rilevante

Oltre alle norme sopra richiamate, alcune pronunce recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale hanno inciso sul trattamento fiscale delle locazioni brevi e sulle procedure di riscossione:

  • Cass., Sez. V, 7 maggio 2024, n. 12395 – Ha stabilito che la cedolare secca è applicabile anche quando l’inquilino esercita attività d’impresa; l’esclusione dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. 23/2011 riguarda solo le locazioni effettuate dal locatore nell’esercizio di impresa .
  • Cass., SS.UU., 23 gennaio 2026, n. 1527 – Ha affermato che, a seguito del comma 1‑ter dell’art. 4 D.Lgs. 23/2011, la controversia sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno rientra nella giurisdizione tributaria e non in quella contabile .
  • Cass., SS.UU., 21 maggio 2024, n. 14028 e Cass., SS.UU., 9 agosto 2025, n. 22963 – Hanno confermato che l’introduzione del comma 1‑ter e dell’interpretazione autentica (art. 5‑quinquies D.L. 146/2021) attribuisce ai gestori il ruolo di responsabili d’imposta, richiamando la giurisdizione tributaria .
  • Corte Costituzionale, sentenze n. 114/1975 e n. 292/2001 (richiamate dall’ordinanza n. 1527/2026) – Hanno riconosciuto la qualifica di agente contabile agli albergatori ai fini della resa del conto; le SS.UU. del 2026 superano questa impostazione in virtù della nuova normativa .
  • Cass., Sez. V, ord. 30016/2025 – Ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità della cedolare secca a locazioni di durata superiore a 30 giorni con conduttore impresa. L’esito (non ancora pubblicato a maggio 2026) potrebbe incidere sui contratti misti.

Queste pronunce confermano che la qualificazione giuridica delle locazioni brevi e la disciplina fiscale sono in evoluzione. Citare le sentenze nei ricorsi aiuta a sostenere l’interpretazione più favorevole al contribuente.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’intimazione

Ricevere un’intimazione di pagamento per redditi da Airbnb non dichiarati può essere scioccante. Conoscere la procedura aiuta a non commettere errori. Riassumiamo i passaggi principali dalla notifica dell’atto alla eventuale esecuzione forzata.

1. Comunicazione di irregolarità (facoltativa)

Se l’omissione è rilevata tramite il controllo automatizzato o formale, l’Agenzia può inviare una comunicazione di irregolarità. In questo caso il contribuente ha 30 giorni per fornire chiarimenti o pagare con riduzione delle sanzioni . È consigliabile rispondere tempestivamente spiegando perché i redditi non risultano imponibili (ad esempio, perché le ritenute sono già state effettuate dalla piattaforma) o, se l’irregolarità è fondata, regolarizzare con ravvedimento operoso.

2. Invio dello schema di atto e contraddittorio

Per gli accertamenti “ordinari”, la riforma impone all’Agenzia di inviare uno schema di atto e di concedere al contribuente 60 giorni per presentare osservazioni . Durante il contraddittorio è fondamentale analizzare la documentazione e contestare eventuali errori (omessa considerazione di versamenti, applicazione errata dell’aliquota, carenza di motivazione, ecc.). Puoi richiedere la proroga del termine se non riesci a visionare gli atti nei tempi dovuti.

3. Notifica dell’avviso di accertamento rafforzato

Scaduto il termine del contraddittorio o nei casi esclusi (controlli automatizzati), l’Agenzia notifica l’avviso di accertamento. L’atto deve indicare la norma violata, i calcoli e la motivazione; in caso contrario è illegittimo . Se manca il contraddittorio obbligatorio o se l’avviso è notificato oltre i termini di decadenza, l’atto è annullabile. Hai 60 giorni per impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria o per presentare domanda di accertamento con adesione .

4. Possibili reazioni al ricevimento dell’avviso

Alla ricezione dell’avviso puoi:

  1. Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, contestando vizi di legittimità (termine, notificazione, motivazione, contraddittorio), errori di diritto (erronea qualificazione come attività d’impresa) e violazioni di norme europee (libera prestazione di servizi).
  2. Chiedere accertamento con adesione entro 60 giorni (o 30 se vi è stato il contraddittorio), sospendendo il termine per 90 giorni . La procedura consente di negoziare la base imponibile e ridurre le sanzioni.
  3. Accettare l’avviso con acquiescenza pagando integralmente le somme dovute entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni a un terzo.
  4. Presentare istanza di autotutela se l’atto presenta errori evidenti (ad esempio, è stata calcolata l’imposta su un canone già assoggettato a ritenuta). In caso di autotutela obbligatoria l’Ufficio deve annullare l’atto .
  5. Chiedere il riesame in via amichevole all’ufficio (conciliazione giudiziale) anche dopo aver proposto ricorso.

5. Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento

Se l’avviso non viene impugnato o se il ricorso viene rigettato, l’imposta viene iscritta a ruolo e l’Agente della Riscossione notifica una cartella di pagamento entro i termini previsti dall’art. 25 . La cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni. In questa fase è possibile:

  • Richiedere un piano di rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973) fino a 72 rate mensili (o 120 rate se il debito supera 120.000 €). Dal 2024 la soglia di debito per ottenere la rateizzazione senza documentare la situazione di temporanea difficoltà è stata innalzata a 120.000 € .
  • Verificare se è possibile aderire a una definizione agevolata (rottamazione quater per carichi affidati entro il 30 giugno 2022 o rottamazione quinquies per carichi affidati entro il 2023, se la domanda è stata presentata prima del 30 aprile 2026).

6. Intimazione di pagamento e azioni esecutive

Se, dopo la cartella, il debito non viene pagato o rateizzato, l’Agente della riscossione può inviare una intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973) che intimida a pagare entro 5 giorni. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’Agente può procedere con:

  • Fermo amministrativo sui veicoli.
  • Iscrizione di ipoteca sugli immobili (per debiti superiori a 20.000 €).
  • Pignoramento presso terzi, incluso il conto corrente.

È possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992 , dimostrando che l’atto è illegittimo e che l’esecuzione comporterebbe un danno irreparabile. La sospensione ferma ogni azione esecutiva fino alla decisione del merito.

Difese e strategie legali

Affrontare un’intimazione di pagamento richiede una analisi personalizzata. Di seguito indichiamo le principali strategie difensive che l’Avv. Monardo e il suo team mettono in pratica.

1. Verifica dei termini di decadenza e della validità della notificazione

Molti atti fiscali vengono annullati perché emessi o notificati oltre i termini. È fondamentale verificare:

  • Data di notifica dell’avviso di accertamento rispetto al termine del 31 dicembre del quinto o del settimo anno successivo alla dichiarazione .
  • Data di notifica della cartella o dell’intimazione rispetto ai termini dell’art. 25 .
  • Correttezza della notifica tramite PEC o posta (presenza di avviso di ricevimento, indirizzo corretto, relata di notifica). Errori nella notifica possono rendere l’atto inesistente o nullo.

Se l’atto è stato notificato oltre i termini o in modo irregolare, il ricorso deve eccepire la decadenza o l’invalidità. In caso di dubbio, l’Avv. Monardo potrà acquisire i documenti di notifica presso l’Agente della riscossione e, se necessario, chiedere la rimessione in termini.

2. Contestazione dell’assenza o insufficienza del contraddittorio

Dopo il 18 gennaio 2024, gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato. Se l’Ufficio non ha inviato lo schema dell’atto o non ha atteso i 60 giorni per le osservazioni, l’avviso è annullabile . È importante verificare se la contestazione riguarda periodi successivi all’entrata in vigore della norma e, in caso positivo, far valere la nullità. Anche per gli atti antecedenti è possibile invocare il contraddittorio come principio generale di buona amministrazione ai sensi della giurisprudenza unionale.

3. Eccezioni sulla qualificazione dell’attività

Molti accertamenti contestano la mancata apertura della partita IVA e riqualificano le locazioni brevi come attività d’impresa. Le difese possibili includono:

  • Dimostrare che nel periodo contestato il contribuente gestiva uno o due immobili, quindi rientrava nel regime della cedolare secca. La presunzione di attività d’impresa scatta solo dal terzo immobile .
  • Provare che le locazioni avevano carattere occasionale, con durata complessiva inferiore a 30 giorni e gestione senza servizi aggiuntivi (es. pulizia quotidiana o fornitura di colazione), distinguendole da attività ricettive organizzate (bed and breakfast o affittacamere).
  • Richiamare la sentenza n. 12395/2024 per sostenere la legittimità della cedolare secca anche quando l’inquilino è un’azienda .
  • Verificare se la piattaforma ha trattenuto e versato la ritenuta d’acconto; se sì, l’imposta versata va scomputata dal debito accertato. In caso contrario, può essere contestata la responsabilità solidale della piattaforma.

4. Accertamento con adesione e definizione agevolata

L’accertamento con adesione consente di ridurre la pretesa e le sanzioni. Il contribuente può proporre osservazioni, presentare documenti, dimostrare spese deducibili (ristrutturazioni, provvigioni) e contestare l’applicazione dell’aliquota. In molte situazioni l’adesione consente di abbattere il debito di oltre il 30% e di pagare in comode rate. Se l’accertamento riguarda periodi fino al 2022, può essere valutata la rottamazione quater; per carichi affidati fino al 2023 (dichiarati ma non versati) si applica la rottamazione quinquies purché la domanda sia stata presentata entro il 30 aprile 2026 . In mancanza, resta la possibilità di rateizzare e di chiedere la sospensione.

5. Ricorso e sospensione giudiziale

Quando non si raggiunge un accordo, il ricorso alla Corte di giustizia tributaria è inevitabile. Il ricorso deve essere motivato e corredato della documentazione (contratti, ricevute, estratti conto). All’atto del deposito si può chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 47 dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La sospensione è particolarmente utile per bloccare pignoramenti o ipoteche mentre si attende il giudizio. In appello o in cassazione la sospensione può essere rinnovata.

6. Autotutela e istanze di annullamento

Se l’atto contiene errori manifesti (es. codice fiscale errato, pagamento già effettuato, calcoli sbagliati), si può presentare un’istanza di autotutela obbligatoria. L’Ufficio deve annullare l’atto nei casi tassativi previsti dall’art. 10‑quater ; in caso di rifiuto, il contribuente può impugnare il rifiuto stesso. Per vizi non rientranti nei casi obbligatori è possibile chiedere l’autotutela facoltativa, ma il rifiuto non è impugnabile; ciò non toglie che l’istanza possa essere utilizzata per ottenere una motivazione più chiara da contestare in giudizio.

7. Procedure di sovraindebitamento e accordi di ristrutturazione

Quando il debito fiscale è insostenibile, l’Avv. Monardo può valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012). Tramite un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, è possibile proporre ai creditori (compreso il fisco) un piano di pagamento parziale, con falcidia del debito e sospensione delle azioni esecutive. L’OCC svolge la funzione di garante e il tribunale può omologare l’accordo, rendendolo vincolante. Per le imprese in difficoltà è disponibile la composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021, con l’assistenza di un esperto nominato dal tribunale (l’Avv. Monardo ha tale qualifica). Questi strumenti permettono di salvaguardare il patrimonio e di ripartire senza l’angoscia di pignoramenti e ipoteche.

Strumenti alternativi e agevolazioni

Oltre alle strategie processuali, esistono strumenti che possono alleggerire il carico fiscale e ridurre l’esposizione debitoria. Ecco i principali.

1. Rottamazione e definizione agevolata

Come anticipato, la rottamazione quater (Legge 197/2022, art. 1, commi 231‑252) permette di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 pagando solo imposta e interessi legali, senza sanzioni e aggio. Le rate hanno cadenza trimestrale; la decadenza avviene con il mancato pagamento di una rata. La finestra per l’adesione era inizialmente fissata al 30 aprile 2023 e successivamente riaperta nel 2025; al 7 maggio 2026 non sono previste nuove riaperture, ma chi ha aderito può beneficiare del piano.

La rottamazione quinquies (Legge 199/2025), come visto, è stata aperta dal 21 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 e consente di pagare solo il capitale e le spese esecutive . Non è applicabile ai debiti da omessa dichiarazione, motivo per cui molti redditi Airbnb non dichiarati non ne beneficiano. Tuttavia, se dai controlli automatici emergono imposte non versate (36‑bis/ter), tali carichi rientrano nella definizione agevolata fino al 2023, a condizione che la domanda sia stata presentata.

2. Rateizzazione dei carichi

L’art. 19 DPR 602/1973 consente di pagare i debiti iscritti a ruolo mediante un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili (6 anni). Con la riforma del 2022 il limite per la rateizzazione senza necessità di dimostrare la difficoltà finanziaria è stato elevato da 60.000 a 120.000 € . Per importi superiori occorre attestare la temporanea difficoltà, allegando l’ISEE o la documentazione reddituale. Nel piano rateale maturano interessi al tasso legale, ma si evita l’esecuzione forzata. È possibile chiedere anche la rateizzazione pre-ruolo se il debito è stato liquidato ma non ancora iscritto a ruolo.

3. Composizione della crisi e transazione fiscale

Le procedure di sovraindebitamento consentono di includere i debiti fiscali e di proporre una falcidia anche di imposte e sanzioni. Per le imprese in continuità è possibile la transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, che prevede un pagamento parziale del debito tributario con l’assenso dell’Agenzia (art. 63 D.Lgs. 14/2019). L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e negoziatore, può assistere nella predisposizione del piano e nelle trattative con il fisco.

4. Ravvedimento operoso e sanatorie

Prima che inizi il controllo, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, versando spontaneamente l’imposta omessa e le sanzioni ridotte in proporzione al ritardo. Se i redditi da Airbnb non sono stati dichiarati ma non è ancora pervenuto l’avviso di accertamento, conviene valutare il ravvedimento per evitare sanzioni piene. Nel 2026 non sono state previste sanatorie per redditi non dichiarati, ma potrebbero essere introdotte nuove misure con la riforma fiscale; conviene monitorare.

5. Utilizzo di piattaforme per la certificazione dei canoni

Alcune piattaforme consentono di acquisire la documentazione delle somme percepite e delle ritenute operate, utile per dimostrare che l’imposta è già stata trattenuta. È consigliabile scaricare l’estratto dei pagamenti e conservarlo. In sede di contraddittorio è possibile dedurre tali somme per ridurre la base imponibile.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che possono essere evitati con l’assistenza di un professionista. Ecco alcuni esempi:

  • Ignorare la comunicazione di irregolarità credendo che non sia vincolante; invece rispondere entro 30 giorni evita l’iscrizione a ruolo .
  • Sottovalutare i termini: l’atto diventa definitivo se non impugnato entro 60 giorni; non basta presentare un’istanza di autotutela facoltativa per sospendere i termini.
  • Non verificare le notifiche: un avviso inviato alla PEC sbagliata o senza ricevuta di consegna è nullo, ma occorre eccepirlo tempestivamente.
  • Confondere locazione breve con attività ricettiva: offrire servizi aggiuntivi (colazioni, escursioni) può trasformare l’attività in struttura ricettiva con obbligo di partita IVA.
  • Affidarsi a consigli non professionali: ogni posizione è diversa; solo un’analisi personalizzata può svelare vizi e strategie.
  • Non considerare la prescrizione: molti crediti iscritti a ruolo si prescrivono in 10 anni (imposte dirette) o 3 anni (sanzioni amministrative); occorre verificare se la prescrizione è maturata.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Aliquote e soglie per le locazioni brevi (agg. 2026)

ElementoDettagli
Numero di appartamenti locati1
Regime fiscaleCedolare secca 21% (opzione)
Obbligo di ritenuta da parte della piattaforma21% a titolo di acconto/imposta
Durata massima del contratto30 giorni (locazioni brevi)

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

FaseTermine / scadenzaRiferimento normativo
Comunicazione di irregolaritàRisposta o pagamento entro 30 giorniArt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973
Contraddittorio preventivoInvio dello schema di atto e 60 giorni per osservazioniArt. 6‑bis L. 212/2000
Impugnazione dell’avviso60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Domanda di accertamento con adesioneEntro 60 giorni (o 30 se contraddittorio)D.Lgs. 218/1997
Notifica della cartella3 anni (controllo automatico), 4 anni (controllo formale) o 2 anni (accertamento definitivo)Art. 25 DPR 602/1973
Pagamento cartella/intimazione60 giorni dalla notifica
Domanda di rottamazione quinquiesEntro il 30 aprile 2026 (chiusa)L. 199/2025

Tabella 3 – Istituti deflattivi e vantaggi

IstitutoQuando usarloVantaggi
Accertamento con adesioneDopo l’avviso, entro 60 giorniRiduzione delle sanzioni a 1/3; pagamento rateale; sospensione del termine
AcquiescenzaSe l’avviso è fondato e si vuole evitare il contenziosoRiduzione sanzioni a 1/3; risparmio su interessi
Rottamazione quaterPer carichi affidati fino al 30/06/2022Pagamento di imposta e interessi legali; no sanzioni e aggio
Rottamazione quinquiesPer carichi affidati 2000‑2023 (domanda entro 30/04/2026)Pagamento solo del capitale e spese; rate fino a 54 bimestri
Rateizzazione ordinariaPer cartelle non definibili; debito fino a 120.000 € (senza dimostrazione)Fino a 72 rate mensili (o 120 rate per importi elevati); sospensione dell’esecuzione
Sospensione ex art. 47Quando il ricorso è pendente e c’è rischio di danno irreparabileBlocca l’esecuzione; può essere condizionata a garanzia
Procedure di sovraindebitamentoIn caso di insolvenza del contribuentePossibilità di falcidia dei debiti, comprese imposte e sanzioni; blocco delle azioni esecutive

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di domande che i contribuenti pongono più spesso all’Avv. Monardo in tema di locazioni brevi e intimazioni di pagamento. Le risposte sono fornite a titolo divulgativo e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

1. Ho affittato un appartamento tramite Airbnb per pochi giorni nel 2023, senza partita IVA. È attività d’impresa?

No, finché destini a locazioni brevi due appartamenti o meno, l’attività non è considerata imprenditoriale. Dal terzo immobile scatta la presunzione di attività d’impresa con obbligo di apertura di partita IVA .

2. Posso applicare la cedolare secca se l’inquilino è una società?

Sì. La Cassazione ha chiarito che la cedolare secca è applicabile quando il locatore è persona fisica non imprenditore, anche se l’inquilino svolge attività d’impresa . L’esclusione si riferisce alle locazioni effettuate dal locatore nell’esercizio di impresa.

3. La piattaforma trattiene già il 21% di imposte. Devo dichiarare i redditi?

Sì. La ritenuta è versata a titolo d’imposta (o acconto), ma devi comunque indicare i canoni percepiti nella dichiarazione dei redditi. Se non lo fai, l’Agenzia può contestare l’omessa dichiarazione e irrogare sanzioni. Le ritenute subite vanno indicate e si scomputano dall’imposta dovuta.

4. Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità per l’anno 2021. Cosa posso fare?

Puoi rispondere entro 30 giorni fornendo i chiarimenti o provvedendo al pagamento con riduzione delle sanzioni . Se ignori la comunicazione, verrà emesso un avviso di accertamento. Con l’assistenza di un professionista puoi dimostrare l’errata imputazione dei canoni o l’omissione di versamenti da parte della piattaforma.

5. L’Agenzia non mi ha inviato lo schema di atto né concesso 60 giorni per le osservazioni. L’avviso è valido?

No. Dal 18 gennaio 2024 gli atti impugnabili devono essere preceduti da contraddittorio; se ciò non avviene, l’atto è annullabile . Puoi eccepire la nullità nel ricorso.

6. Posso chiedere l’accertamento con adesione se l’avviso riguarda redditi del 2018?

Sì. L’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (30 se vi è stato contraddittorio) . La presentazione sospende i termini per 90 giorni. Durante l’adesione puoi ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo.

7. Se sottoscrivo l’accertamento con adesione, posso rateizzare?

Sì. È possibile rateizzare l’importo dovuto (capitale, sanzioni ridotte e interessi) in un massimo di 8 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di una rata decadi dal beneficio.

8. Cosa succede se non pago la cartella di pagamento?

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’Agente della riscossione può iscrivere fermo sui veicoli, ipoteca sugli immobili o procedere al pignoramento. Prima della scadenza puoi chiedere la rateizzazione o, se ci sono vizi, proporre ricorso con istanza di sospensione.

9. La rottamazione quinquies è ancora aperta?

No. La finestra per presentare la domanda si è chiusa il 30 aprile 2026 . Tuttavia, se hai presentato la domanda nei termini, puoi pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali. Non sono previsti, a oggi, ulteriori riaperture.

10. Posso includere i redditi Airbnb non dichiarati nella rottamazione quinquies?

Solo se il debito deriva da omesso versamento di imposte dichiarate (ad esempio, risultante dal controllo automatico). Se non hai proprio presentato la dichiarazione, il debito non rientra nella rottamazione quinquies .

11. L’istanza di autotutela sospende i termini per impugnare l’avviso?

No. L’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso; se impugni, puoi comunque chiedere la sospensione del giudizio per attendere l’esito dell’autotutela. Nei casi di autotutela obbligatoria l’atto deve essere annullato, ma se l’Ufficio non provvede puoi impugnare il rifiuto.

12. Posso impugnare il rifiuto dell’autotutela facoltativa?

No. Il rifiuto dell’autotutela facoltativa non è impugnabile. Solo il rifiuto dell’autotutela obbligatoria (art. 10‑quater) è impugnabile in base alle modifiche all’art. 19 D.Lgs. 546/1992.

13. Quanto tempo ho per presentare ricorso contro la cartella?

Se la cartella è l’atto immediatamente esecutivo (in assenza di avviso), puoi impugnare entro 60 giorni per vizi propri (notifica, motivazione). Per le cartelle derivanti da controllo automatizzato o formale il termine è 30 giorni. La riforma del processo tributario prevede la notifica per via telematica alle parti che ne hanno l’obbligo.

14. È possibile ottenere la sospensione del fermo auto o dell’ipoteca?

Sì. Puoi chiedere la sospensione giudiziale ex art. 47 quando proponi ricorso o rateizzi il debito. Il giudice può sospendere l’esecuzione se il ricorso appare fondato e c’è rischio di danno grave . Anche la rateizzazione sospende l’esecuzione.

15. In caso di crisi economica, posso liberarmi definitivamente dei debiti fiscali?

Sì. Tramite le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore o liquidazione del patrimonio) è possibile ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui a fine procedura. Il tribunale valuta la meritevolezza e l’adempimento del piano. Anche i debiti fiscali possono essere falcidiati.

16. Cosa succede se ho più proprietari (co‑locatori) per lo stesso immobile?

Ciascun comproprietario deve dichiarare la propria quota di canone e può optare per la cedolare secca separatamente. Se uno dei comproprietari ha più di due immobili, l’obbligo di partita IVA riguarda solo lui per la sua quota. È fondamentale regolare i rapporti tra comproprietari e indicare correttamente le ritenute.

17. Airbnb mi rilascia solo un riepilogo annuale dei compensi. È sufficiente?

Il riepilogo annuale indica i canoni lordi e le commissioni trattenute, ma spesso non evidenzia la ritenuta d’acconto. Per dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta, richiedi alla piattaforma il certificato di avvenuto pagamento. In mancanza, potresti dover dimostrare con estratti conto e ricevute che le somme sono state trattenute.

18. Posso compensare il credito d’imposta derivante dalla ritenuta con altre imposte?

Sì. Se hai subito una ritenuta superiore all’imposta dovuta, il credito emergente può essere compensato in F24 con altre imposte o richiesto a rimborso. È opportuno indicare correttamente i codici tributo per evitare scarti.

19. Cosa significa “avviso di accertamento rafforzato”?

È un avviso che vale sia come atto impositivo sia come iscrizione a ruolo e intimazione di pagamento. Se non viene impugnato entro 60 giorni, il debito diventa esigibile senza ulteriori atti .

20. Quali sono le principali sentenze da citare nel ricorso?

Le sentenze più rilevanti sono la Cass. 12395/2024 sulla cedolare secca, la Cass. SS.UU. 1527/2026 sull’imposta di soggiorno e la Cass. SS.UU. 22963/2025 sulla giurisdizione tributaria per i gestori. Altre pronunce possono riguardare la nullità degli atti per mancato contraddittorio o notifica irregolare.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto economico delle diverse aliquote e degli strumenti di definizione, proponiamo alcune simulazioni semplificate. I dati hanno valore puramente esemplificativo.

Simulazione 1 – Cedolare secca su due immobili

Supponiamo che Giulia, residente a Catanzaro, possieda due appartamenti che affitta tramite Airbnb per 60 giorni l’anno ciascuno. Nel 2025 ha incassato:

  • Immobile 1: €7.000 (canone lordo) – Airbnb ha trattenuto il 21% a titolo di ritenuta (€1.470).
  • Immobile 2: €9.000 (canone lordo) – Airbnb ha trattenuto il 26% (€2.340) dal 2026.

Calcolo della cedolare secca 2026:

  1. Per il primo immobile: base imponibile €7.000, aliquota 21% = €1.470 (uguale alla ritenuta). Giulia non deve versare ulteriore imposta.
  2. Per il secondo immobile: base imponibile €9.000, aliquota 26% = €2.340 (uguale alla ritenuta). Anche qui non sorge imposta residua.

Se Giulia non indica questi redditi nella dichiarazione, l’Agenzia può contestare l’omessa dichiarazione, con sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Tuttavia, potrà dimostrare in sede di contraddittorio che la ritenuta è stata subita e ottenere l’annullamento parziale dell’atto.

Simulazione 2 – Riqualificazione come attività d’impresa

Mario possiede tre appartamenti e li affitta brevemente nel 2024 e 2025. Non ha aperto partita IVA. Incassa complessivamente €25.000 lordi e subisce la ritenuta del 21% sugli importi ricevuti. Nel 2026 riceve un avviso di accertamento che riqualifica l’attività come impresa per gli anni 2024‑2025.

L’Ufficio calcola:

  • Imposta sostitutiva non spettante: tutti i canoni sono assoggettati a Irpef progressiva (ad aliquota media 38%), oltre Irap e contributi Inps.
  • Sanzioni: per omessa fatturazione e omessa presentazione della dichiarazione Iva.

Difesa: Mario può sostenere che la presunzione di attività d’impresa è stata introdotta solo dal 2026; prima di allora il limite era quattro immobili. Pertanto, per gli anni 2024‑2025 la riqualificazione non opera. Potrà chiedere la rideterminazione dell’imposta dovuta applicando la cedolare secca. Inoltre, potrà dimostrare che le ritenute versate coprono l’imposta dovuta.

Simulazione 3 – Rottamazione quater

Serena ha alcune cartelle di pagamento relative a imposte dichiarate e non versate per gli anni 2016‑2019, per un totale di €15.000 tra imposta, sanzioni e interessi. Nel 2024 aderisce alla rottamazione quater.

  • Importo dovuto: solo il capitale (€10.000) e gli interessi legali (circa €500), per un totale di €10.500.
  • Rateazione: sceglie 18 rate, con la prima da €583,33. Se non paga due rate, decade e deve pagare l’intero debito residuo.

La rottamazione consente a Serena di risparmiare €4.500 di sanzioni e interessi di mora. Se non avesse aderito, rischierebbe ipoteca e pignoramento.

Simulazione 4 – Procedura di sovraindebitamento

Paolo, lavoratore autonomo, ha cumulato debiti fiscali e bancari per €200.000 a causa di investimenti immobiliari falliti. Tra questi vi sono cartelle per redditi da locazioni brevi non dichiarati. Nel 2026 chiede la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della Legge 3/2012, con l’ausilio dell’Avv. Monardo.

  • Beni: un appartamento di valore €120.000; autovettura €10.000; reddito mensile €1.500.
  • Proposta di liquidazione: vendita dell’auto e dell’appartamento; destinazione del ricavato ai creditori; pagamento dell’attivo residuo in rate per tre anni.
  • Esdebitazione: dopo la liquidazione, i debiti residui (inclusi quelli fiscali) vengono cancellati. Paolo riparte senza pesi.

La procedura, seguita da un OCC, richiede l’approvazione del tribunale, ma consente di gestire anche debiti tributari insostenibili.

Conclusione

L’intimazione di pagamento per redditi Airbnb non dichiarati rappresenta un momento critico per il contribuente. Le norme sulle locazioni brevi sono complesse e in continua evoluzione; la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto nuovi limiti e aliquote (21% per il primo immobile, 26% per il secondo, attività d’impresa dal terzo) , mentre la riforma dello Statuto del contribuente ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo . La giurisprudenza di Cassazione ha fissato paletti importanti sulla cedolare secca e sulla giurisdizione delle controversie . Ogni atto deve essere analizzato alla luce di questi elementi.

Le strategie difensive sono molteplici: dalla verifica dei termini di decadenza all’accertamento con adesione, dal ricorso con istanza di sospensione alla rateizzazione e alle procedure di sovraindebitamento. Gli strumenti di definizione agevolata offrono opportunità ma richiedono attenzione ai requisiti e alle scadenze.

Affrontare da soli un’intimazione di pagamento può portare a errori irreparabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare mettono a disposizione competenze specialistiche nel diritto tributario, bancario e nella gestione della crisi, offrendo soluzioni personalizzate per bloccare azioni esecutive, impugnare atti illegittimi e definire il debito nel modo più favorevole.

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Appendice – Approfondimenti normativi e giurisprudenziali

La disciplina delle locazioni brevi e della riscossione è frutto di una stratificazione normativa e giurisprudenziale complessa. In questa appendice vengono approfonditi i principali articoli di legge e le sentenze che i legali utilizzano nei ricorsi. Conoscere il dettaglio di ciascuna disposizione aiuta a individuare argomenti difensivi solidi e a comprendere la logica del legislatore.

Art. 43 DPR 600/1973 – Termini per l’accertamento dell’imposta sul reddito

L’art. 43 del DPR 600/1973 stabilisce i termini di decadenza entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare gli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi. La norma prevede che l’avviso debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi . Se la dichiarazione non è stata presentata, il termine è entro il 31 dicembre del settimo anno successivo all’anno d’imposta . Tale distinzione è fondamentale: un contribuente che ha presentato la dichiarazione in modo incompleto può far valere la decadenza entro cinque anni; se invece non ha presentato la dichiarazione, l’ufficio ha due anni in più.

L’articolo contiene inoltre un comma 2-bis, introdotto per recepire la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che consente all’Amministrazione di emettere un nuovo avviso entro i termini di decadenza ordinari quando emergono nuovi elementi, fatti o circostanze non conosciuti al momento del primo avviso . Ciò significa che, anche dopo un primo accertamento, il Fisco può emetterne uno nuovo se dispone di informazioni nuove, ad esempio provenienti da scambi di dati con altri Stati o con le piattaforme digitali. Nei ricorsi occorre quindi verificare se l’avviso successivo si fonda realmente su elementi nuovi o se si limita a riproporre rilievi già contestati: in quest’ultimo caso vi è violazione del principio di unicità dell’accertamento.

Art. 25 DPR 602/1973 – Cartella di pagamento e termini di notifica

La cartella di pagamento è il titolo esecutivo con cui l’Agente della Riscossione iscrive a ruolo gli importi dovuti in seguito agli accertamenti o ai controlli automatici. L’art. 25 del DPR 602/1973 stabilisce che la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione se il debito deriva dal controllo automatizzato o entro il quarto anno se deriva da un controllo formale . Se l’imposta è stata definitivamente accertata con provvedimento divenuto definitivo (ad esempio a seguito di sentenza passata in giudicato), il termine di notifica è di due anni dalla definitività dell’accertamento . La norma specifica che la cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni, pena l’avvio di procedure esecutive .

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il rispetto di tali termini è essenziale e che la notifica tardiva comporta la decadenza del potere di riscossione. Per questo motivo, una delle prime verifiche nel ricorso avverso l’intimazione di pagamento consiste nel controllare la data in cui la cartella è stata notificata, calcolando il dies a quo del termine e tenendo conto di eventuali sospensioni (ad esempio, in caso di accertamento con adesione o di moratoria fiscale). Nel conteggio non rilevano i giorni festivi, ma occorre considerare la sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto) se il termine è processuale.

Art. 6‑bis L. 212/2000 – Principio di contraddittorio

Introdotto dalla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), l’art. 6‑bis prevede che tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria che comportano una pretesa tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo . In pratica, l’Ufficio deve trasmettere al contribuente uno schema motivato di atto e concedergli almeno 60 giorni per formulare osservazioni e produrre documenti, offrendo accesso al fascicolo istruttorio. L’atto definitivo deve tenere conto delle osservazioni: se l’Ufficio le rigetta, deve motivare esplicitamente le ragioni del rigetto.

Il contraddittorio mira a garantire il rispetto del principio di buona amministrazione e di parità delle armi. Non si applica ai controlli automatizzati o formali (art. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973) ma riguarda tutti gli accertamenti “ordinari”. Se l’Ufficio non rispetta tale procedura e l’atto rientra tra quelli per cui il contraddittorio è obbligatorio, il contribuente può eccepire l’invalidità dell’avviso. È quindi consigliabile conservare ogni documento che dimostri la ricezione dello schema di atto o la sua assenza, in modo da poter far valere la nullità.

Art. 6 D.Lgs. 218/1997 – Accertamento con adesione

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’istituto dell’accertamento con adesione, che consente al contribuente e all’Ufficio di definire in modo concordato la pretesa fiscale, riducendo il contenzioso. L’art. 6 prevede che il contribuente possa presentare un’istanza di adesione entro il termine per proporre ricorso contro l’avviso di accertamento (60 giorni dalla notifica) . Se l’avviso è stato preceduto dal contraddittorio, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni . Con la presentazione dell’istanza, i termini per impugnare si sospendono per 90 giorni, dando tempo alle parti di negoziare.

L’accertamento con adesione prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale e permette il pagamento rateale (fino a 8 rate trimestrali). Se l’accordo è raggiunto, l’avviso di accertamento perde efficacia. In caso di mancato accordo, il contribuente può comunque impugnare l’atto; la sospensione dei termini riprende a decorrere dalla comunicazione di chiusura del procedimento. La procedura è particolarmente utile quando vi sono elementi di incertezza, ad esempio sulla qualificazione dell’attività, e consente di chiudere la vertenza con un risparmio economico.

Artt. 10‑quater e 10‑quinquies L. 212/2000 – Autotutela obbligatoria e facoltativa

Le norme sull’autotutela attribuiscono all’amministrazione il potere di correggere o annullare d’ufficio i propri atti. L’art. 10‑quater individua i casi di autotutela obbligatoria, in cui l’ufficio è tenuto a eliminare l’atto perché affetto da vizi manifesti: errore sulla persona, errore di calcolo, errore nell’identificazione del tributo, doppia imposizione, errore materiale del percipiente, mancanza di documentazione essenziale, errore sul presupposto tributario . Nei suddetti casi il contribuente ha diritto all’annullamento anche se non ha impugnato l’atto nei termini. La norma prevede che la responsabilità del dipendente che non annulla l’atto si limita ai casi di dolo o colpa grave, incentivando la correzione degli errori.

L’art. 10‑quinquies, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, disciplina invece l’autotutela facoltativa. L’ufficio può valutare se annullare o modificare gli atti quando ritiene che vi siano ragioni di opportunità o convenienza, ad esempio per evitare un contenzioso dall’esito incerto. Il contribuente può presentare un’istanza di autotutela, ma il rifiuto non è impugnabile; diversamente, il silenzio o il diniego sulla domanda di autotutela obbligatoria può essere impugnato in giudizio. Le nuove norme prevedono che il silenzio dell’Amministrazione valga come rifiuto dopo 90 giorni dal deposito dell’istanza .

Per rendere efficace l’istanza, è opportuno allegare prove di errore (ad esempio estratti conto che documentano le ritenute operate dalla piattaforma) e specificare il motivo per cui l’atto è manifestamente illegittimo. L’assistenza di un avvocato può fare la differenza nel persuadere l’Ufficio a esercitare l’autotutela.

Art. 47 D.Lgs. 546/1992 – Sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato

Il processo tributario, pur non sospendendo automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, consente al contribuente di chiedere la sospensione dell’esecutività. L’art. 47 afferma che, qualora il ricorrente dimostri il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile in caso di esecuzione), il presidente della sezione può sospendere l’esecuzione fissando un’udienza . In casi di urgenza, la sospensione può essere concessa con decreto monocratico.

La sospensione può essere subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria o alla prestazione di cauzione. Se le circostanze cambiano, il giudice può revocare o modificare la sospensione. Questa tutela è essenziale quando l’esecuzione (fermo auto, pignoramento di conti correnti, ipoteca) potrebbe causare danni irrecuperabili, ad esempio impedire l’attività lavorativa. Nel redigere l’istanza, bisogna allegare documenti che provino la fondatezza del ricorso e descrivere concretamente il danno prospettato.

La giurisprudenza sul contraddittorio e sul regime delle locazioni brevi

Oltre alle sentenze già menzionate, molte altre pronunce offrono spunti difensivi. Ad esempio:

  • Cass. SS.UU., 9 agosto 2025, n. 22963 – Ha ribadito che, dopo l’introduzione del comma 1‑ter all’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, la controversia relativa all’imposta di soggiorno rientra nella giurisdizione tributaria anche per gli anni antecedenti. La Corte ha evidenziato la natura retroattiva della disposizione interpretativa (art. 5‑quinquies del D.L. 146/2021) .
  • Cass., Sez. V, 15 febbraio 2025, n. 6063 – Ha annullato un avviso di accertamento per mancato contraddittorio, sottolineando che l’amministrazione, una volta instaurato il contraddittorio, deve considerare le osservazioni del contribuente e motivare l’eventuale rigetto. Ha precisato che l’esclusione del contraddittorio vale solo per i controlli automatizzati.
  • Cass., Sez. V, 30 marzo 2025, n. 8451 – Ha confermato l’obbligo di iscrizione a ruolo e notificazione della cartella entro i termini dell’art. 25, dichiarando nullo un fermo auto scaturito da cartella notificata oltre il quarto anno dal controllo formale.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 10/2024 – Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che esentava i locatori occasionali dall’obbligo di riscuotere l’imposta di soggiorno, affermando il principio di uniformità tributaria sul territorio nazionale.
  • Cass., Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 36664 – Ha riconosciuto la prescrizione decennale per i crediti da imposte dirette iscritti a ruolo, affermando che la notifica della cartella interrompe la prescrizione ma non la sospende; pertanto l’azione esecutiva deve essere intrapresa entro dieci anni.

L’evoluzione giurisprudenziale dimostra che la difesa del contribuente è dinamica: citare pronunce aggiornate e motivare l’applicazione dei principi può ribaltare l’esito di un accertamento.

Ulteriori domande frequenti (FAQ avanzate)

Per completare il quadro, ecco ulteriori quesiti ricorrenti posti dai contribuenti che gestiscono immobili su Airbnb. Le risposte sono dettagliate e affrontano situazioni più specifiche.

21. Se affitto una camera all’interno della mia abitazione principale tramite Airbnb, devo applicare le stesse regole delle locazioni brevi?

Sì. Il regime delle locazioni brevi si applica anche ai contratti di locazione di singole stanze all’interno dell’abitazione del locatore, purché la durata complessiva non superi 30 giorni. L’unica differenza è che, trattandosi di locazione parziale, l’attività non genera presunzione di imprenditorialità anche se l’immobile principale è l’unico o uno dei due immobili posseduti.

22. Cosa succede se il conduttore non paga l’imposta di soggiorno? Sono responsabile anche per la sua parte?

In base al comma 1‑ter dell’art. 4 D.Lgs. 23/2011, il gestore è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui clienti. Se questi ultimi non pagano, il gestore deve comunque versare l’imposta al Comune, salvo poi agire per recuperare la somma. Pertanto, nel caso di morosità degli ospiti, dovrai anticipare l’imposta e, eventualmente, adire il giudice civile per il rimborso.

23. Ho ricevuto un avviso per il 2018 ma nel 2019 ho aderito alla definizione agevolata dei carichi. Posso eccepire la definizione?

Occorre distinguere: se hai già definito con un’adesione o una rottamazione i carichi dell’anno 2018, l’avviso non può pretendere nuovamente le stesse somme. Tuttavia, se l’avviso riguarda un’imposta omessa e non inclusa nella definizione agevolata, la pretesa resta legittima. Con l’assistenza del tuo avvocato puoi confrontare i codici tributo e dimostrare l’intervenuta definizione.

24. La riforma della giustizia tributaria del 2023 prevede giudici professionali: che impatto ha sui ricorsi?

Dal 2023 le Commissioni tributarie sono state ridenominate Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e gradualmente vengono introdotti giudici tributari professionali a tempo pieno. L’obiettivo è aumentare la qualità delle decisioni e ridurre i tempi. Per i contribuenti ciò significa una maggiore attenzione ai profili processuali (ad esempio, la tempestiva costituzione in giudizio e l’utilizzo delle notificazioni telematiche). L’Avv. Monardo può assisterti nel depositare gli atti via SIGIT e monitorare l’assegnazione del fascicolo.

25. Posso utilizzare la procedura di autotutela per contestare il rifiuto di una richiesta di rateizzazione?

No. La rateizzazione è concessa dall’Agente della riscossione sulla base di criteri di legge (art. 19 DPR 602/1973) e non rientra nei casi di autotutela. Se la rateizzazione è stata negata, puoi presentare ricorso per abuso di potere, ma non puoi chiedere l’annullamento dell’atto mediante autotutela.

26. Cosa cambia se l’immobile è dato in locazione ad amici o parenti?

Da un punto di vista fiscale, non rileva il grado di parentela: se percepisci un canone, devi dichiararlo e puoi applicare la cedolare secca se rientri nei requisiti. Se invece concedi l’uso gratuitamente o per importi simbolici, potresti essere contestato per “prezzo di mercato” non congruo e subire un accertamento sulla base del canone di mercato.

27. Quali controlli svolge l’Agenzia delle Entrate sulle piattaforme?

Dal 2024 le piattaforme di intermediazione devono trasmettere periodicamente all’AE i dati dei contratti conclusi, dei canoni e delle ritenute operate. La mancata trasmissione è punita con sanzioni pecuniarie e, in caso di recidiva, con la sospensione dell’attività in Italia. L’AE effettua controlli incrociati tra le dichiarazioni dei locatori e i dati comunicati dalle piattaforme per individuare omissioni. Quando emergono incongruenze, viene avviata la procedura di accertamento.

28. Se non sono residente in Italia ma possiedo un appartamento in Italia affittato tramite Airbnb, sono soggetto alla cedolare secca?

I non residenti possono applicare la cedolare secca solo se residenti in un Paese dell’UE o dello Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni. In tal caso possono optare per la cedolare e beneficiarne per i primi due immobili. Diversamente, i canoni sono soggetti all’Irpef ordinaria e il locatore deve nominare un rappresentante fiscale in Italia.

29. Posso dedurre le spese di ristrutturazione o arredamento dall’imposta dovuta?

Nel regime della cedolare secca non è possibile dedurre le spese sostenute per la manutenzione o l’arredamento: l’imposta è calcolata sul canone lordo. Se opti per il regime ordinario, puoi dedurre una quota forfettaria del 5% (o, per alcune categorie, dedurre le spese documentate) dal reddito imponibile e applicare l’Irpef progressiva.

30. In caso di contenzioso, posso chiedere la conciliazione anche in appello?

Sì. La conciliazione giudiziale può essere chiesta in qualsiasi grado del processo tributario. In appello, se le parti raggiungono un accordo, la Corte di giustizia tributaria dispone l’estinzione del giudizio. Le sanzioni sono ridotte al 40% del minimo edittale. La conciliazione consente di chiudere il contenzioso con un risparmio e un pagamento dilazionato.

31. Quali sono le principali cause di esclusione dalla rottamazione quinquies?

La rottamazione quinquies non si applica: (1) ai debiti relativi a risorse proprie dell’Unione europea (Iva all’importazione, dazi), (2) ai carichi derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti, (3) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e (4) ai debiti per tributi non dichiarati (omessa dichiarazione) . Inoltre, è escluso chi ha già beneficiato di precedenti rottamazioni e non ha rispettato i pagamenti, se non versa l’integrale debito residuo.

32. Cosa prevede la riforma del Codice della crisi d’impresa per gli imprenditori che gestiscono B&B?

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, applicabile anche alle imprese individuali, introduce procedure di composizione negoziata per il superamento della crisi. Gli imprenditori che gestiscono bed and breakfast professionali possono, in caso di difficoltà, accedere alla composizione negoziata con l’assistenza di un esperto, nominato dal presidente della Camera di commercio, e ottenere misure protettive del patrimonio. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere nella predisposizione del piano di risanamento.

33. Posso chiedere la sospensione della cartella se ho avviato la procedura di sovraindebitamento?

Sì. Con l’avvio della procedura di sovraindebitamento, il giudice può disporre la sospensione delle azioni esecutive individuali fino all’omologazione del piano o della liquidazione. Se la cartella è stata notificata ma non ancora eseguita, puoi chiedere al tribunale di sospendere il pagamento fino alla decisione. Questa sospensione prevale sull’esecuzione tributaria.

34. Qual è il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie?

Le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il debito è divenuto esigibile. Tuttavia, se il contribuente impugna l’atto o chiede la rateizzazione, la prescrizione si interrompe e ricomincia da capo. La Cassazione riconosce che la prescrizione delle sanzioni è autonoma rispetto a quella dell’imposta.

35. Cosa significa “imposta di soggiorno dovuta e non versata”? Posso contestarla?

Significa che, secondo il Comune, hai incassato dagli ospiti la tassa di soggiorno ma non l’hai riversata. Puoi contestare la pretesa dimostrando di aver versato l’imposta (con ricevute e estratti conto) o evidenziando che non eri tenuto a riscuoterla (ad esempio, perché non fornivi alloggio turistico). La giurisdizione è tributaria , quindi potrai impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria.

Simulazioni avanzate

Le simulazioni seguenti illustrano situazioni più complesse in cui le scelte strategiche influenzano significativamente l’esito della controversia.

Simulazione 5 – Rateizzazione e sospensione dell’esecuzione

Anna, insegnante precaria, riceve nel 2025 una cartella di pagamento per redditi da locazioni brevi non dichiarati relativi al 2019 per un importo di €8.000. Anna non ha la liquidità per pagare in un’unica soluzione e teme il fermo della sua auto, indispensabile per recarsi al lavoro.

Azioni intraprese:

  1. Richiesta di rateizzazione: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, Anna presenta domanda di rateizzazione in 72 rate mensili (debito inferiore a €120.000, quindi non occorre dimostrare la temporanea difficoltà). La rateizzazione viene concessa.
  2. Istanza di sospensione: Contemporaneamente, l’Avv. Monardo impugna la cartella eccependo la mancata notifica del contraddittorio e chiede la sospensione dell’esecuzione ex art. 47, allegando che il fermo auto le impedirebbe di lavorare. La Corte di giustizia tributaria accoglie l’istanza e sospende le azioni esecutive.

Risultato: Anna paga le rate mensili e nel frattempo il giudice esamina il ricorso. Se verrà accolto, le somme pagate saranno restituite. L’istanza combinata di rateizzazione e sospensione consente di evitare l’esecuzione e dilazionare il pagamento.

Simulazione 6 – Autotutela obbligatoria vs facoltativa

Luca riceve nel 2026 un avviso di accertamento che gli imputa €5.000 di imposte per canoni Airbnb 2022. Luca dimostra con estratti conto che la piattaforma ha trattenuto €5.000 di ritenute e che il canone lordo era di €24.000, quindi l’imposta è già stata pagata. Presenta istanza di autotutela.

L’Ufficio constata l’errore di calcolo e, rientrando il caso nelle ipotesi di autotutela obbligatoria (errore materiale nel calcolo della base imponibile), annulla l’avviso . Nessun ricorso è necessario.

Al contrario, l’amico di Luca, Marco, riceve un avviso simile ma ritiene che l’Agenzia abbia sbagliato interpretando l’attività come impresa (questione giuridica controversa). Presenta un’istanza di autotutela, ma l’errore non rientra nei casi obbligatori. L’Ufficio, in autotutela facoltativa, respinge l’istanza. Marco dovrà impugnare l’avviso nei termini: non potrà contestare il rifiuto dell’autotutela facoltativa.

Simulazione 7 – Contraddittorio mancante e annullamento dell’avviso

Chiara, locatrice non professionale, riceve uno schema di avviso in marzo 2024 e invia osservazioni puntuali entro 60 giorni. L’Ufficio non risponde alle osservazioni e notifica l’avviso definitivo a maggio 2024, replicando integralmente lo schema. Chiara, con l’aiuto dell’Avv. Monardo, impugna l’avviso eccependo la mancata considerazione delle osservazioni e la violazione dell’art. 6‑bis. La Corte di giustizia tributaria annulla l’avviso poiché l’Ufficio non ha motivato il rigetto delle osservazioni, rendendo il contraddittorio solo formale.

Simulazione 8 – Locazione occasionale e prova dell’occasionalità

Sara, studentessa universitaria, concede il proprio appartamento in locazione turistica 15 giorni l’anno. Nel 2026 l’Agenzia riceve i dati da Airbnb e le contesta l’omessa dichiarazione, attribuendo l’attività a impresa. Sara dimostra con messaggi e ricevute che le locazioni erano occasionali, senza servizi aggiuntivi né attività organizzata. La Corte accoglie il ricorso, stabilendo che la presunzione d’impresa scatta solo con oltre due appartamenti e che l’occasionalità prevale sulla durata complessiva.

Queste simulazioni mostrano come la scelta degli strumenti difensivi (rateizzazione, autotutela, contraddittorio) e la raccolta di prove documentali possano cambiare radicalmente l’esito di una controversia fiscale.

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