Intimazione Di Pagamento Per Operazioni Estere Non Comunicate: Ecco Come Puoi Difenderti Con Gli Avvocati

Introduzione

La globalizzazione dei mercati e l’utilizzo di conti correnti, polizze, partecipazioni societarie e persino criptovalute al di fuori dei confini nazionali hanno reso sempre più frequente la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie all’estero da parte di contribuenti italiani. Il legislatore, preoccupato di contrastare l’evasione e di monitorare le ricchezze detenute oltre confine, ha introdotto specifici adempimenti dichiarativi e sanzioni severe per chi omette o ritarda la comunicazione di queste operazioni. Fra gli strumenti più temuti vi è l’intimazione di pagamento, l’atto con il quale l’agente della riscossione richiede il saldo immediato di un debito tributario derivante da operazioni estere non comunicate. Ignorare o non impugnare tempestivamente questo atto può comportare la cristallizzazione del debito, l’avvio di procedure esecutive e la perdita della possibilità di far valere molte difese.

Questo articolo, aggiornato al 7 maggio 2026, analizza in modo approfondito la disciplina normativa e le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di operazioni estere non comunicate, evidenziando i rischi e gli errori da evitare. Verranno spiegati i principali obblighi dichiarativi – dal quadro RW del modello Redditi all’esterometro – le sanzioni previste in caso di omissioni e le tutele a disposizione del contribuente. Saranno inoltre descritti, passo per passo, gli atti che precedono l’intimazione di pagamento, i termini per agire e le strategie legali e stragiudiziali più efficaci per contestare o ridurre il debito, con particolare attenzione alle difese consentite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario, coordina un team di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. Lo studio offre assistenza sia giudiziale sia stragiudiziale, con professionisti specializzati in contenzioso tributario, procedure esecutive, diritto bancario e crisi d’impresa.

L’Avv. Monardo è:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (ex Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che assiste privati e aziende nella composizione negoziata dei debiti;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Coordinatore di un network di avvocati e dottori commercialisti con competenze avanzate in monitoraggio fiscale, contenzioso tributario, diritto bancario e procedure esecutive.

Lo studio dell’Avv. Monardo offre una valutazione personalizzata della posizione del contribuente, analizza gli atti notificati (avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni, pignoramenti), individua eventuali vizi e valuta la fattibilità di ricorsi, sospensioni, trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e piani di rientro.

Grazie alla doppia competenza legale e contabile, il team è in grado di proporre soluzioni giudiziali (impugnazioni presso le Corti di Giustizia Tributaria e presso la Corte di Cassazione) e stragiudiziali (rateizzazioni, definizioni agevolate, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore ed esdebitazione). L’obiettivo è difendere i diritti del debitore, bloccare azioni esecutive, ipoteche e fermi amministrativi e salvaguardare il patrimonio.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Monitoraggio fiscale: quadro RW e obblighi di dichiarazione

Il punto di partenza per comprendere le intimazioni di pagamento derivanti da operazioni estere non comunicate è il monitoraggio fiscale introdotto dall’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167 (convertito in Legge 4 agosto 1990 n. 227) e successivamente modificato. La norma impone a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia di dichiarare, tramite il quadro RW della dichiarazione dei redditi, gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito. L’obbligo è esteso anche ai titolari effettivi di partecipazioni o conti esteri, in conformità all’art. 1, comma 2, lettera u) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 sulla prevenzione del riciclaggio . La Circolare 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la violazione di tali obblighi ha natura tributaria e può essere sanata con il ravvedimento operoso .

Chi è obbligato a compilare il quadro RW? Secondo la guida “Quadro RW 2026” di Fiscomania, l’obbligo riguarda persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia, compresi i trust e gli enti del terzo settore . Restano esclusi gli enti commerciali e le società di capitali. Sono obbligati anche i titolari effettivi che, pur non essendo intestatari formali dell’attività, hanno il potere di gestione o il diritto di percepire utilità .

Tra le attività da dichiarare rientrano conti correnti e depositi bancari, partecipazioni in società estere, polizze assicurative, immobili, strumenti finanziari, criptovalute, contratti derivati e qualsiasi altra forma di investimento. La legge richiede di indicare il valore dell’investimento al termine dell’anno o del periodo di detenzione e di precisare la quota di possesso. È irrilevante, ai fini dell’obbligo, che l’attività estera produca redditi imponibili; basta la detenzione del bene .

1.2 Sanzioni per l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW

L’art. 5 del D.L. 167/1990, come modificato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 97 e dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, prevede un regime sanzionatorio severo per le violazioni legate al monitoraggio fiscale. Le principali sanzioni sono:

Tipo di violazioneSanzione previstaFonte normativa
Presentazione del quadro RW entro 90 giorni dalla scadenzaSanzione fissa di 258 euroArt. 5, comma 2, D.L. 167/1990
Omissione o dichiarazione infedele (investimenti detenuti in paesi non “black list”)Sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiaratoArt. 5, comma 2, D.L. 167/1990
Omissione o dichiarazione infedele (investimenti in paesi “black list” o non cooperativi)Sanzione dal 6% al 30% dell’ammontare non dichiaratoArt. 5, comma 2, D.L. 167/1990
Mancato versamento dell’IVIE/IVAFESanzione del 30% dell’imposta non versataArt. 13, D.Lgs. 472/1997
Presentazione del quadro con errori formaliPossibilità di non applicare sanzioni se l’errore è in buona fede e il contribuente ha comunque fornito le informazioni richiesteCircolare 38/E/2013 e principio di collaborazione ex Legge 212/2000

Il regime sanzionatorio è aggravato se l’investimento estero è detenuto in un paese a fiscalità privilegiata (black list). In tal caso, oltre alle sanzioni più elevate, si applica il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.L. 78/2009 e dal D.L. 25/2010: l’Agenzia può accertare l’imposta entro il doppio del termine ordinario . La presunzione è che le attività in paradisi fiscali siano frutto di evasione; spetta al contribuente dimostrare la provenienza lecita dei fondi.

1.3 Esterometro e comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Oltre al quadro RW, i soggetti IVA devono comunicare alla Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni transfrontaliere (cessioni di beni e prestazioni di servizi da e verso soggetti non stabiliti in Italia) attraverso l’esterometro. L’obbligo, introdotto dall’art. 1, co. 3‑bis del D.Lgs. 127/2015 e modificato dalla Legge 178/2020, prevede la trasmissione telematica dei dati tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per tutte le operazioni superiori a 5.000 euro non documentate da fattura elettronica o bolletta doganale .

La comunicazione è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA, compresi i contribuenti in regime forfettario e gli enti non commerciali che operano in ambito commerciale . Devono essere trasmesse tutte le operazioni con controparti estere, anche se non rilevanti ai fini IVA; la sola circostanza che l’operatore sia non residente in Italia è sufficiente a far scattare l’obbligo . La Circolare 26/E/2022 ha precisato che rientrano nell’esterometro anche le operazioni verso privati esteri se documentate da fattura .

Le sanzioni in caso di omesso, errato o tardivo invio dei dati sono disciplinate dall’art. 11, comma 2‑quater del D.Lgs. 471/1997, come modificato dalla Legge 178/2020. Per le operazioni effettuate dal 2022 si applica una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura non trasmessa o trasmessa tardivamente, con un limite massimo di 400 euro mensili. Se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1 euro per fattura, con limite di 200 euro al mese . La Circolare 26/E/2022 chiarisce che non sono previste deroghe per i contribuenti forfettari: dal 1° luglio 2022 anche costoro devono inviare i dati delle operazioni estere .

1.4 Ruolo degli intermediari e disciplina antiriciclaggio

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2024 n. 224381 ha aggiornato le regole tecniche per gli intermediari finanziari, gli operatori bancari e i prestatori di servizi relativi alle cripto-attività. L’intervento ha recepito le modifiche al D.L. 167/1990 e al D.Lgs. 231/2007, estendendo l’obbligo di comunicazione delle operazioni di trasferimento da e verso l’estero ai providers di servizi di portafoglio digitale e ai soggetti che custodiscono o operano con criptovalute . La soglia di segnalazione è di 5.000 euro per singola operazione o per più operazioni collegate.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), intermediari finanziari, banche, consulenti, avvocati e notai sono tenuti a identificare il titolare effettivo e a segnalare le operazioni sospette di riciclaggio. Le violazioni degli obblighi antiriciclaggio possono dare origine a segnalazioni alla Direzione Nazionale Antimafia, a controlli fiscali e, in caso di conti o partecipazioni estere non dichiarate, all’applicazione delle sanzioni tributarie e amministrative sopra descritte.

1.5 Giurisprudenza sulla natura e impugnabilità dell’intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione invita il contribuente a pagare entro cinque giorni le somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 50 del DPR 602/1973. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente qualificato questo atto come autonomamente impugnabile. Le pronunce recenti sottolineano che non si tratta di un semplice sollecito, ma di un atto che cristallizza definitivamente la pretesa tributaria, impedendo al contribuente di eccepire vizi delle cartelle o prescrizione se non viene tempestivamente contestato.

I principi più rilevanti, emersi nelle pronunce del 2025 e del 2026, possono essere riassunti come segue:

  1. Autonomia dell’intimazione e necessità di impugnazione – La Suprema Corte, con la sentenza Cass. 11 marzo 2025 n. 6436, ha affermato che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 DPR 602/1973 (equivalente al vecchio avviso di mora) è un atto autonomo e impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. La mancata impugnazione nel termine di 60 giorni rende definitivo il debito e preclude al contribuente ogni contestazione futura .
  2. Cristallizzazione del debito e prescrizione – La sentenza Cass. 27 maggio 2025 n. 14108 ha ribadito che l’intimazione può essere contestata soltanto per i propri vizi, mentre l’eccezione di prescrizione è ammissibile solo se riferita ai periodi successivi alla notifica della cartella. In assenza di impugnazione, il debito si cristallizza e non può più essere messo in discussione .
  3. Equiparazione all’avviso di mora – Con la decisione Cass. 30 ottobre 2025 n. 28706, la Cassazione ha evidenziato che l’intimazione di pagamento ha la stessa funzione dell’avviso di mora: costituisce un atto immediatamente lesivo che può essere impugnato per vizi propri e per la prescrizione maturata successivamente alla cartella. L’atto invita il contribuente a pagare prima dell’avvio delle procedure esecutive ed è quindi assoggettato al regime di impugnazione previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 .
  4. Effetti della mancata impugnazione – La Corte, con l’ordinanza 31 dicembre 2025 n. 35019, ha sottolineato che l’intimazione di pagamento non è facoltativa ma obbligatoria e che la sua mancata impugnazione comporta la consolidazione del debito. Una volta divenuto definitivo, non è più possibile contestare né la cartella né la prescrizione .
  5. Ulteriori conferme nel 2026 – La giurisprudenza del 2026 ha confermato questi indirizzi. La sentenza Cass. 4 marzo 2026 n. 4889 e la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno del 12 marzo 2026 (citata in dottrina) hanno ribadito che l’inerzia del contribuente di fronte all’intimazione cristallizza l’obbligazione tributaria, sanando retroattivamente eventuali vizi degli atti precedenti . L’intimazione, pertanto, non può essere ignorata o differita: è necessario impugnarla per evitare la perdita delle difese.

Queste pronunce sono fondamentali perché delineano le strategie difensive del debitore: contestare l’intimazione entro i termini consente di eccepire la prescrizione maturata successivamente alla cartella, di far valere la mancata notifica della stessa, la nullità dell’iscrizione a ruolo, l’incompetenza dell’ufficio e altri vizi procedurali. L’impugnazione deve essere proposta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica

Ricevere una cartella di pagamento o un’intimazione per operazioni estere non comunicate può generare ansia e confusione. Comprendere la procedura aiuta il contribuente a rispettare i termini e a esercitare tempestivamente i propri diritti. Di seguito, la sequenza degli atti e le scadenze principali:

  1. Omissione di adempimenti dichiarativi – Il contribuente non compila il quadro RW o non invia l’esterometro per operazioni estere. In molti casi l’omissione è inconsapevole: si ritiene erroneamente che un trasferimento all’estero non debba essere comunicato o che un conto estero non produca reddito. In realtà, la disciplina sul monitoraggio fiscale impone di dichiarare tutte le attività estere, indipendentemente dalla produzione di redditi .
  2. Accertamento fiscale – Grazie allo scambio automatico di informazioni tra Stati (Common Reporting Standard – CRS), all’anagrafe dei conti esteri e alle segnalazioni antiriciclaggio, l’Agenzia delle Entrate individua i contribuenti che detengono beni o conti all’estero non dichiarati. Il mancato invio dell’esterometro o la mancata compilazione del quadro RW genera un accertamento per violazione degli obblighi di monitoraggio. L’Agenzia emette un avviso di accertamento o un atto di contestazione delle sanzioni.
  3. Avviso di accertamento / irrogazione sanzioni – L’avviso di accertamento espone le ragioni della pretesa e calcola l’imposta (IVIE/IVAFE) e le sanzioni dovute (dal 3% al 30% dell’ammontare non dichiarato). Il contribuente può definire la controversia mediante accertamento con adesione o acquiescenza entro 60 giorni dalla notifica, ottenendo la riduzione delle sanzioni (1/3 o 1/6, a seconda dei casi) e la sospensione dei termini di impugnazione. È possibile ricorrere alla conciliazione giudiziale anche successivamente, fino alla prima udienza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
  4. Cartella di pagamento – Se il contribuente non paga o non definisce l’avviso, l’Agenzia iscrive il debito a ruolo e notifica una cartella di pagamento. La cartella deve contenere l’indicazione degli atti presupposti (avviso di accertamento o di irrogazione sanzioni) e l’indicazione delle somme dovute. È impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
  5. Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973) – Decorso inutilmente il termine per l’iscrizione a ruolo (120 giorni dalla notifica dell’avviso) e trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento, l’Agente della Riscossione invia un’intimazione di pagamento. L’atto invita il contribuente a pagare entro 5 giorni e costituisce il presupposto per avviare procedure esecutive. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’intimazione è atto autonomo e impugnabile per vizi propri e per prescrizione maturata dopo la cartella .
  6. Procedure esecutive – Trascorsi i cinque giorni senza pagamento, l’Agente può avviare il pignoramento dei conti correnti, dei crediti presso terzi, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili e il fermo amministrativo dei veicoli. In questa fase il debito è considerato definitivo e non sono più possibili contestazioni sull’atto presupposto.

Termini e decadenze importanti

  • 30 aprile dell’anno successivo – Termine ordinario per presentare il modello Redditi (quadro RW) e per inviare l’esterometro (mensile o trimestrale). La mancata comunicazione entro questo termine integra la violazione sanzionata.
  • 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione – Per regolarizzare la mancata compilazione del quadro RW con il ravvedimento operoso pagando una sanzione fissa di 258 euro .
  • 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o della cartella – Termine per impugnare l’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • 120 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento – Termine entro il quale l’Agenzia deve iscrivere a ruolo e notificare la cartella.
  • 5 giorni dall’intimazione – Termine per pagare prima dell’avvio del pignoramento.

3 Difese e strategie legali

La notifica di un’intimazione di pagamento per operazioni estere non comunicate non significa che il contribuente debba subire passivamente l’esecuzione. Esistono molte difese legali che, se sollevate tempestivamente, possono annullare o ridurre il debito. Di seguito le principali.

3.1 Controllare la regolarità della notifica e la motivazione dell’atto

Il primo passaggio è verificare se gli atti presupposti (avviso di accertamento, cartella, intimazione) sono stati notificati correttamente e se contengono una motivazione adeguata. La cartella deve indicare gli estremi dell’atto da cui trae origine il debito. L’intimazione deve riportare le somme dovute e le ragioni dell’iscrizione a ruolo. L’assenza di motivazione o la mancata allegazione degli atti presupposti può determinare l’annullamento dell’intimazione.

La notifica deve avvenire nel rispetto delle norme del codice di procedura civile (artt. 137 ss.). Vizi come la notificazione a un indirizzo errato, la consegna ad una persona non abilitata o la mancata consegna al domicilio digitale (PEC) possono essere eccepiti in sede di ricorso.

3.2 Eccepire la prescrizione

Le imposte e le sanzioni tributarie si prescrivono in dieci anni (tributi erariali) o cinque anni (sanzioni amministrative) se non espressamente previste. La prescrizione decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento o della cartella e si interrompe con ogni atto notificato al contribuente (es. sollecito, intimazione). Tuttavia, come stabilito dalla Cassazione, la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella può essere eccepita contestando l’intimazione di pagamento . È pertanto fondamentale impugnare l’intimazione per far valere la prescrizione se sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima notifica.

3.3 Dimostrare l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo

Molte intimazioni riguardano operazioni che, in realtà, non dovevano essere dichiarate. Ad esempio:

  • Conti esteri con giacenza media inferiore a 5.000 euro – La normativa prevede che i conti bancari esteri con giacenza media inferiore a 5.000 euro per singolo conto durante l’anno non debbano essere indicati nel quadro RW, salvo il caso in cui si siano verificati trasferimenti dall’estero verso l’Italia o viceversa che superano tale soglia .
  • Attività estere affidate in gestione a intermediari residenti – Se l’investimento è affidato a una banca italiana che applica la ritenuta a titolo d’imposta, il contribuente è esonerato dall’obbligo di monitoraggio (art. 4, comma 3, D.L. 167/1990 e Provvedimento AdE 18 dicembre 2013). È onere del contribuente dimostrare la circostanza mediante documenti contrattuali.
  • Trasferimenti infragruppo o rientro di capitali regolarizzati – Operazioni di rientro di capitali nell’ambito di procedure di voluntary disclosure o di rimpatrio di utili già tassati possono non costituire obblighi di dichiarazione.

La difesa consisterà nel produrre estratti conto, contratti di custodia e documenti che dimostrino l’assenza dell’obbligo di dichiarazione.

3.4 Contestare il calcolo delle sanzioni

Le sanzioni devono essere commisurate al valore degli investimenti non dichiarati e al periodo di detenzione. L’art. 5 del D.L. 167/1990 prevede che la sanzione si applichi per ciascun periodo d’imposta in cui l’attività è stata detenuta. Se l’Agenzia ha calcolato la sanzione sull’intero importo versato all’estero anziché sulla quota di possesso o sul valore al 31 dicembre, la pretesa può essere ridotta.

Inoltre, grazie al cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, in presenza di più violazioni per lo stesso periodo d’imposta si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio . Ciò significa che l’Agenzia non può sommare le sanzioni per ogni anno senza considerare l’istituto del cumulo; spesso questo consente una riduzione consistente dell’importo.

3.5 Ravvedimento operoso e autotutela

Il ravvedimento operoso permette di sanare spontaneamente le violazioni pagando un importo ridotto di sanzioni e interessi. Se la violazione viene regolarizzata entro 90 giorni, la sanzione fissa è di 258 euro; se oltre, si applicano le percentuali ridotte (1/9, 1/8, 1/7 o 1/6 della sanzione minima) a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione . Il ravvedimento non è però ammesso se il contribuente ha già ricevuto un atto di contestazione o una comunicazione di irregolarità; per questo è opportuno agire tempestivamente.

L’autotutela consiste nel presentare un’istanza all’ufficio competente chiedendo l’annullamento o la riduzione dell’atto per vizi evidenti (errore di persona, doppia imposizione, pagamento già eseguito). L’Agenzia può annullare d’ufficio gli atti illegittimi o infondati (art. 2‑quater D.L. 564/1994). L’istanza non sospende i termini di impugnazione, pertanto è consigliabile presentarla contestualmente al ricorso.

3.6 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se non è possibile definire la controversia in via stragiudiziale, resta la via del ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione o della cartella. Nel ricorso è possibile eccepire i vizi propri dell’intimazione (mancanza di motivazione, notifica nulla, violazione dell’art. 50 DPR 602/1973) e i vizi degli atti presupposti, purché siano stati già contestati o siano rilevabili d’ufficio (es. prescrizione). È possibile richiedere la sospensione dell’atto presentando istanza cautelare, dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di successo del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La sospensione impedisce all’agente della riscossione di proseguire le procedure esecutive.

La successiva fase di merito consente di produrre prove documentali e testimonianze. In caso di soccombenza, è possibile proporre appello e, successivamente, ricorso per Cassazione se vengono in rilievo violazioni di legge.

3.7 Sospensione e rateizzazione dei pagamenti

In alcuni casi, pur contestando l’intimazione, il contribuente può richiedere la sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 39 del DPR 602/1973, depositando un’istanza all’agente della riscossione. L’agente valuta l’esistenza di motivi di illegittimità e può sospendere l’esecuzione trasmettendo il fascicolo all’ente creditore. In parallelo, si può chiedere all’Agente della Riscossione una rateizzazione del debito (art. 19 DPR 602/1973). Fino a 120.000 euro la concessione è automatica in 72 rate; per importi superiori è necessaria la dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà.

3.8 Accordi e strumenti di composizione della crisi

Quando l’intimazione si inserisce in una situazione di sovraindebitamento, il contribuente può ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di composizione della crisi, liquidazione controllata del patrimonio) o alla composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). Tali procedure consentono di proporre ai creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) un piano di ristrutturazione e di ottenere l’esdebitazione residua. L’assistenza di un gestore della crisi e di professionisti esperti è essenziale per predisporre una proposta sostenibile e per evitare la liquidazione dei beni.

4 Strumenti alternativi alla contesa giudiziale

Oltre al ricorso, il debitore può valutare strumenti che permettono di ridurre o definire il debito con l’amministrazione finanziaria. Di seguito i principali.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate delle cartelle (c.d. rottamazioni), che consentono di estinguere i ruoli pagando solo le imposte e gli interessi legali, con abbuono di sanzioni e interessi di mora. Fra queste vi sono:

  • Rottamazione quater (Legge 197/2022) – Riservata ai carichi affidati all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022. Prevede il pagamento delle somme dovute senza sanzioni e interessi di mora. A maggio 2026 la rottamazione quater è in fase di pagamento delle rate, ma non è più possibile aderire. Le prossime scadenze di pagamento sono fissate al 31 maggio 2026 e al 31 luglio 2026.
  • Rottamazione quinquies (Legge 199/2025) – Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per i carichi affidati entro il 30 settembre 2025. La finestra per presentare la domanda si è chiusa il 30 aprile 2026 ; pertanto, alla data odierna non è più possibile aderire alla misura, ma chi ha presentato domanda dovrà rispettare le scadenze di pagamento (31 luglio 2026 e seguenti). Per rispetto delle istruzioni dell’utente, in questo articolo non verranno approfonditi ulteriormente i dettagli della rottamazione quinquies.
  • Definizione delle liti pendenti – Consente di definire le controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio pagando un importo ridotto (40%, 15% o 5% del valore della lite, a seconda del grado e dell’esito). Per il 2025 e il 2026 sono state previste riaperture di questa definizione per favorire la riduzione del contenzioso.
  • Stralcio dei mini‑ruoli – In passato il legislatore ha disposto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro. Non vi sono previsioni analoghe per il 2026, ma il contribuente può verificare se rientra nelle precedenti sanatorie.

L’adesione a una definizione agevolata non preclude la possibilità di contestare altri ruoli o cartelle connessi; tuttavia, occorre prestare attenzione al pagamento puntuale delle rate per non decadere dal beneficio.

4.2 Ravvedimento operoso e compliance

Come già evidenziato, il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la mancata compilazione del quadro RW e l’omissione dell’esterometro con sanzioni ridotte. È importante distinguere tra:

  • Ravvedimento entro 90 giorni – Sanzione fissa di 258 euro .
  • Ravvedimento “brevi manu” – Presentazione del quadro RW o invio dell’esterometro entro un anno con sanzione ridotta a 1/9 del minimo (ad esempio, 0,375% dell’importo non dichiarato) .
  • Ravvedimento oltre un anno – Applicazione di frazioni diverse (1/8, 1/7, 1/6) in funzione del periodo trascorso; dopo il secondo anno la riduzione è meno vantaggiosa .

La regolarizzazione spontanea è consigliabile prima della notifica dell’atto di contestazione, poiché non è ammessa dopo la ricezione dell’avviso o della cartella.

4.3 Rateizzazione del debito

Il contribuente può ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La legge consente diverse forme di rateazione:

  1. Rateazione ordinaria – Fino a 120.000 euro è concessa in massimo 72 rate mensili; oltre tale importo, occorre documentare la situazione di difficoltà economica.
  2. Rateazione straordinaria – Fino a 120 rate mensili per contribuenti in comprovata difficoltà.
  3. Rateizzazione delle sanzioni – È possibile rateizzare anche gli importi derivanti da sanzioni dell’esterometro o del quadro RW, purché siano iscritti a ruolo.

La presentazione della domanda interrompe le procedure esecutive, ma la decadenza dalla rateizzazione per mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive) consente all’agente di procedere con pignoramenti e ipoteche.

4.4 Accordi di composizione della crisi e esdebitazione

In situazioni di sovraindebitamento grave, l’Avv. Monardo e il suo team propongono soluzioni basate sulla Legge 3/2012. Il piano del consumatore consente al privato (persona fisica non imprenditore) di proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile, che viene omologato dal tribunale e consente di ridurre i debiti e, una volta eseguito, di ottenere l’esdebitazione. L’accordo di ristrutturazione dei debiti prevede la negoziazione con i creditori sotto la supervisione dell’OCC. La liquidazione controllata permette di soddisfare i creditori attraverso la liquidazione del patrimonio con contestuale cancellazione dei debiti residui.

Per le imprese, la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) e i piani di risanamento ex art. 56 del Codice della crisi offrono la possibilità di negoziare una ristrutturazione con l’intervento di un esperto nominato dal Registro delle Imprese. L’assistenza di professionisti esperti in diritto tributario e bancario è cruciale per includere nel piano le posizioni con l’Erario e ottenere la sospensione delle azioni esecutive.

5 Errori comuni e consigli pratici

Di seguito una raccolta degli errori più frequenti commessi dai contribuenti e alcuni consigli utili per evitarli:

  1. Ignorare l’obbligo di monitoraggio – Molti ritengono che solo i trasferimenti di denaro all’estero siano rilevanti, mentre la legge richiede di dichiarare anche le mere detenzioni di beni, conti correnti, criptovalute e partecipazioni . È essenziale consultare un professionista per valutare quali attività rientrano nell’obbligo.
  2. Non verificare la notifica degli atti – Spesso le cartelle e le intimazioni sono notificate a indirizzi errati o non contengono l’atto presupposto. Un controllo puntuale può portare all’annullamento per nullità della notifica o per carenza di motivazione.
  3. Aspettare troppo prima di agire – I termini per impugnare sono brevi (60 giorni dalla notifica; 5 giorni dall’intimazione). Trascorsi questi termini, il debito si cristallizza e non è più contestabile. È dunque consigliabile contattare subito un avvocato.
  4. Confondere l’esterometro con il quadro RW – L’esterometro serve a comunicare le operazioni transfrontaliere rilevanti ai fini IVA, mentre il quadro RW è destinato al monitoraggio dei beni e delle attività finanziarie. Entrambi possono generare sanzioni autonome .
  5. Sottovalutare l’importanza della documentazione – Per contestare efficacemente le sanzioni occorrono documenti bancari, contratti di custodia, certificazioni fiscali estere e corrispondenza con l’intermediario. È consigliabile conservare ogni documento relativo ai rapporti esteri.
  6. Non utilizzare il ravvedimento operoso – Regolarizzare spontaneamente la violazione entro i termini consente una riduzione drastica delle sanzioni. Ignorare questa opportunità aumenta il debito e preclude il ricorso alla definizione agevolata .
  7. Sottoscrivere piani di rateizzazione insostenibili – Una rateizzazione eccessivamente lunga può aggravare gli interessi. È opportuno verificare la sostenibilità delle rate e valutare eventualmente la procedura di sovraindebitamento.
  8. Rinunciare al ricorso per timore dei costi – L’intervento di un avvocato specializzato permette spesso di annullare la pretesa o di ridurla in modo significativo. Anche i costi del contenzioso possono essere recuperati se il ricorso è accolto.

6 Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono riassumono, in modo sintetico, le normative, le sanzioni e le possibilità di difesa in materia di operazioni estere non comunicate. Le tabelle utilizzano tre colonne per agevolare la consultazione.

6.1 Obblighi dichiarativi

AdempimentoChi deve farloQuando e come
Quadro RW (art. 4 D.L. 167/1990)Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali residenti e titolari effettiviIndicare annualmente nella dichiarazione dei redditi gli investimenti e le attività finanziarie estere; deve essere compilato anche se non vi è produzione di reddito.
Esterometro (art. 1 co. 3‑bis D.Lgs. 127/2015)Tutti i soggetti passivi IVA, inclusi i forfettari e gli enti non commercialiTrasmettere mensilmente o trimestralmente tramite SdI i dati delle operazioni transfrontaliere superiori a 5.000 euro non documentate da fattura elettronica o bolletta doganale .
Comunicazioni antiriciclaggioIntermediari finanziari, banche, notai, professionisti obbligatiIdentificare il titolare effettivo e segnalare operazioni sospette; comunicare i trasferimenti da e verso l’estero superiori a 5.000 euro .

6.2 Sanzioni principali

ViolazioneSanzione baseRiduzioni o aggravamenti
Omissione quadro RW3%–15% dell’importo non dichiaratoRaddoppio (6%–30%) se gli investimenti sono in paesi black list ; sanzione fissa di 258 euro per dichiarazione tardiva entro 90 giorni ; possibilità di ravvedimento con riduzione fino a 1/9 .
Omissione esterometro2 euro per fattura (max 400 € al mese)Riduzione a 1 euro per fattura (max 200 €) se la trasmissione avviene entro 15 giorni .
Mancato versamento IVIE/IVAFE30% dell’imposta non versataRavvedimento con riduzioni proporzionali; eventuale raddoppio in caso di paradisi fiscali.
Inosservanza antiriciclaggioSanzioni pecuniarie e segnalazioni alla UIFLe sanzioni variano in base alla gravità della violazione (artt. 55 ss. D.Lgs. 231/2007).

6.3 Difese e strumenti

ProblemaDifesa suggeritaRiferimento
Notifica irregolareEccepire la nullità della notifica, mancata consegna o notifica a soggetto non abilitatoArt. 137 ss. c.p.c.; giurisprudenza Cass. 2025–2026 sulla necessità di motivazione .
Prescrizione maturataImpugnare l’intimazione per far valere la prescrizione maturata dopo la cartellaCass. 14108/2025 .
Erronea applicazione delle sanzioniControllare la corretta individuazione della base imponibile, l’applicazione del cumulo giuridico e la competenza territorialeArt. 12 D.Lgs. 472/1997 .
SovraindebitamentoAccedere alla Legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione) o alla composizione negoziataD.L. 118/2021; L. 3/2012.

7 Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’intimazione di pagamento?
    L’intimazione di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede al contribuente il pagamento delle somme iscritte a ruolo, intimando il saldo entro 5 giorni. Secondo la giurisprudenza, è un atto autonomo e impugnabile che precede l’esecuzione forzata .
  2. Quando si riceve l’intimazione per operazioni estere non comunicate?
    L’intimazione arriva dopo che l’Agenzia delle Entrate ha accertato la mancata compilazione del quadro RW o l’omissione dell’esterometro, ha emesso un avviso di accertamento, iscritto il ruolo e notificato la cartella. Se il contribuente non paga entro 60 giorni dalla cartella, l’Agente della Riscossione invia l’intimazione.
  3. Qual è la differenza tra quadro RW ed esterometro?
    Il quadro RW è un riquadro della dichiarazione dei redditi destinato al monitoraggio fiscale di investimenti e attività finanziarie estere. L’esterometro è la comunicazione mensile o trimestrale delle operazioni transfrontaliere rilevanti ai fini IVA. Entrambi sono obbligatori e prevedono sanzioni distinte .
  4. È vero che i conti esteri inferiori a 5.000 euro non vanno dichiarati?
    Sì, la normativa esonera dall’obbligo di dichiarare nel quadro RW i conti correnti esteri che non hanno superato la giacenza media di 5.000 euro e che non hanno generato trasferimenti verso l’Italia superiori a tale importo . Tuttavia, se durante l’anno si effettuano bonifici o operazioni superiori a 5.000 euro, occorre compilare il quadro.
  5. Se ricevo una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate, cosa devo fare?
    La lettera di compliance è un invito ad adempiere spontaneamente agli obblighi. È consigliabile rivolgersi a un professionista per verificare se la contestazione è fondata e, se necessario, regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso prima che venga emesso l’avviso di accertamento.
  6. Quali sono i termini per impugnare l’intimazione?
    L’intimazione può essere impugnata entro 60 giorni dalla sua notifica mediante ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Non va confusa con i 5 giorni concessi per pagare: il ricorso può essere proposto anche dopo il decorso di tale termine, purché entro 60 giorni.
  7. Posso contestare la cartella dopo aver ricevuto l’intimazione?
    Se la cartella non è stata impugnata nei termini, non è più possibile contestarla salvo vizi assoluti (es. inesistenza dell’atto). L’intimazione cristallizza il debito; la Cassazione afferma che l’omessa impugnazione della cartella o dell’intimazione preclude la contestazione della pretesa .
  8. La prescrizione si può far valere contro l’intimazione?
    Sì, la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella può essere eccepita impugnando l’intimazione. È necessario dimostrare che sono trascorsi più di cinque anni senza atti interruttivi (es. solleciti, pignoramenti) .
  9. Le criptovalute devono essere dichiarate?
    Dal 2023 le cripto‑attività rientrano tra le attività finanziarie estere soggette a monitoraggio fiscale. Devono essere indicate nel quadro RW indicando il valore al 31 dicembre e versando l’IVAFE se dovuta. I providers di portafoglio digitale devono comunicare le transazioni superiori a 5.000 euro .
  10. Cosa succede se l’esterometro viene inviato in ritardo?
    L’invio tardivo determina una sanzione di 2 euro per fattura (max 400 € al mese). Se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1 euro per fattura (max 200 €) .
  11. È possibile chiedere la rateizzazione delle sanzioni?
    Le sanzioni derivanti da quadro RW ed esterometro, una volta iscritte a ruolo, possono essere rateizzate secondo le modalità previste dall’art. 19 DPR 602/1973. È possibile ottenere fino a 72 rate mensili senza garanzie per importi fino a 120.000 euro.
  12. Come funziona l’accertamento con adesione?
    L’accertamento con adesione consente al contribuente di negoziare con l’ufficio prima dell’emissione della cartella. Presentando un’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, si ottiene la sospensione del termine per ricorrere e si può concordare la base imponibile e le sanzioni ridotte a 1/3.
  13. Se mi trovo in difficoltà economica posso bloccare il pignoramento?
    È possibile richiedere la sospensione della riscossione presentando istanza motivata all’agente e, contestualmente, chiedere la rateizzazione o accedere alle procedure di composizione della crisi. In caso di sovraindebitamento, il piano del consumatore consente di bloccare le azioni esecutive.
  14. Qual è la differenza tra ravvedimento operoso e definizione agevolata?
    Il ravvedimento operoso è una regolarizzazione spontanea prima della notifica dell’atto, con sanzioni ridotte. La definizione agevolata (rottamazione) è una procedura straordinaria prevista dal legislatore che consente di estinguere il debito iscritto a ruolo pagando solo il capitale e gli interessi legali. Per aderire occorre presentare una domanda nei termini stabiliti dalla legge e rispettare le rate.
  15. Posso compensare il debito con crediti d’imposta?
    In alcuni casi è possibile compensare i debiti iscritti a ruolo con crediti d’imposta disponibili (art. 31 D.Lgs. 241/1997). Tuttavia la compensazione è inibita per i debiti superiori a 1.500 euro se non si è presentata l’istanza di compensazione almeno tre giorni prima della scadenza della rata. È consigliabile verificare con il proprio consulente la disponibilità dei crediti e la procedura per la compensazione.
  16. Cosa fare se l’intimazione riguarda solo le sanzioni senza l’imposta?
    Può accadere che l’esterometro o il quadro RW siano stati inviati con ritardo ma l’imposta sia stata versata correttamente; in tal caso la cartella contiene solo sanzioni. È possibile chiedere la riduzione o l’annullamento in autotutela dimostrando la buona fede o l’assenza di danno erariale, oppure definire la controversia con l’accertamento con adesione.
  17. Le operazioni infragruppo vanno comunicate?
    Sì, l’esterometro richiede la comunicazione di tutte le operazioni con controparti estere, anche se infragruppo, salvo i casi in cui è stata emessa una fattura elettronica via SdI. Le operazioni inferiori a 5.000 euro per beni e servizi non rilevanti ai fini IVA possono essere escluse .
  18. Chi è il titolare effettivo e perché è importante?
    Il titolare effettivo è la persona fisica che, attraverso il possesso di quote, il controllo o altri mezzi, esercita il controllo su una società o un conto. La normativa antiriciclaggio impone di identificare e dichiarare il titolare effettivo per prevenire l’occultamento di attività estere. Anche il titolare effettivo è obbligato a compilare il quadro RW .
  19. Posso contestare l’intimazione per vizi dell’avviso di accertamento?
    Solo se l’avviso di accertamento è stato impugnato o se il vizio è rilevabile d’ufficio. In caso contrario, la mancata impugnazione dell’avviso o della cartella impedisce di contestare l’intimazione, salvo che l’atto sia inesistente o radicalmente nullo.
  20. Cosa succede dopo aver vinto il ricorso?
    Se il ricorso viene accolto, l’intimazione e la cartella sono annullate e l’agente deve rimuovere eventuali ipoteche o pignoramenti. Il contribuente può chiedere la restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso e il rimborso delle spese di lite.

8 Simulazioni pratiche e casi reali

8.1 Caso A: Conto estero non dichiarato in paese cooperativo

Fatti:
Un professionista residente in Italia detiene un conto corrente in Francia con una giacenza media annua di 50.000 euro. Non indica il conto nel quadro RW per gli anni 2022 e 2023 e non invia l’esterometro per due bonifici ricevuti da un cliente francese per complessivi 20.000 euro. Nel 2025, grazie allo scambio di informazioni CRS, l’Agenzia delle Entrate accerta l’omissione e notifica un avviso di contestazione con sanzioni.

Calcolo delle sanzioni:
1. Violazione quadro RW: sanzione del 3%–15% del valore non dichiarato per ciascun anno . Supponendo la sanzione minima del 3%, la sanzione è 1.500 euro per ciascun anno (3% di 50.000 €); totale 3.000 euro. 2. Omissione esterometro: sanzione di 2 euro per ciascuna fattura estera (bonifico) con limite mensile. Poiché i bonifici sono due, la sanzione è 4 euro . 3. Interessi e IVAFE: deve essere versata l’IVAFE (0,20% annuo sul valore medio del conto); per due anni l’imposta è 200 € x 2 = 400 €. La sanzione per il mancato versamento è il 30% dell’imposta (120 €) .

Difesa:
Il contribuente, assistito dall’Avv. Monardo, presenta istanza di ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso, versando la sanzione ridotta (1/9 del 3%, quindi 333 € per ciascun anno) e l’IVAFE dovuta. L’Agenzia accoglie la regolarizzazione e annulla l’avviso. In alternativa, se l’avviso non fosse stato regolarizzato, il professionista avrebbe potuto impugnare la cartella e l’intimazione per eccepire la prescrizione parziale e la violazione del cumulo giuridico.

8.2 Caso B: Cripto‑attività non dichiarata e attivazione dell’intimazione

Fatti:
Un giovane investitore detiene un portafoglio di criptovalute su un exchange estero per un controvalore di 30.000 euro al 31 dicembre 2023. Non dichiara l’attività nel quadro RW e non versa l’IVAFE. Nel 2024 effettua trasferimenti da e verso il portafoglio per importi superiori a 5.000 euro. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate riceve dati dagli intermediari, emette un avviso di accertamento e, dopo la cartella, il contribuente riceve un’intimazione di pagamento.

Calcolo delle sanzioni:
1. Sanzione per omessa dichiarazione (3%–15%): considerando la percentuale media del 10%, la sanzione è 3.000 euro (10% di 30.000 €).
2. Mancato versamento IVAFE: 30% di 60 € (0,20% di 30.000 €) = 18 € .
3. Sanzioni esterometro per omessa comunicazione dei trasferimenti: 2 euro per fattura (ipotizzando 5 trasferimenti) = 10 € .

Difesa:
L’avvocato dimostra che l’exchange estero non ha consentito il trasferimento delle criptovalute verso un wallet personale a causa di limitazioni normative e che gli importi sono rimasti “congelati” senza generare plusvalenze. Propone il ravvedimento operoso con versamento dell’IVAFE e sanzioni ridotte. In subordine, impugna l’intimazione eccependo la nullità dell’avviso per difetto di motivazione (non è stato indicato il valore delle criptovalute al 31 dicembre ma l’intero volume delle transazioni) e la prescrizione parziale del diritto.

8.3 Caso C: Intimazione dopo cartella non impugnata

Fatti:
Una società semplice, in regime di contabilità ordinaria, detiene una partecipazione del 40% in una società maltese che possiede immobili a Londra. Non compila il quadro RW per tre anni. Nel 2021 riceve un avviso di accertamento con sanzioni per 45.000 euro complessivi. La società non impugna l’avviso né la cartella di pagamento. Nel 2026 riceve un’intimazione di pagamento per l’importo aggiornato a 60.000 euro.

Problema:
La società vorrebbe sollevare la prescrizione e contestare la mancata notifica dell’avviso originario.

Soluzione legale:
L’Avv. Monardo spiega che, secondo la Cassazione, la mancata impugnazione della cartella ha cristallizzato il debito . Tuttavia, l’intimazione può essere contestata per la prescrizione maturata dopo la cartella (nel caso specifico, sono trascorsi cinque anni senza atti interruttivi). Il ricorso viene depositato evidenziando l’inutilizzabilità dell’intimazione per intervenuta prescrizione e chiedendo l’annullamento dell’atto. La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l’eccezione e annulla l’intimazione; la società ottiene l’estinzione del debito.

Conclusione

L’intimazione di pagamento per operazioni estere non comunicate rappresenta una delle conseguenze più gravi per chi non adempie agli obblighi di monitoraggio fiscale. Il legislatore ha introdotto un sistema articolato di dichiarazioni (quadro RW), comunicazioni (esterometro) e controlli automatizzati (CRS, antiriciclaggio) che consentono al Fisco di individuare le attività e i trasferimenti non dichiarati. Le sanzioni sono severe e, in caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure esecutive.

Le pronunce della Corte di Cassazione evidenziano che l’intimazione di pagamento è un atto autonomo che deve essere impugnato tempestivamente; diversamente il debito si cristallizza e non è più contestabile . Tuttavia, esistono numerosi strumenti di difesa: dalla verifica della regolarità della notifica all’eccezione di prescrizione, dalla dimostrazione dell’insussistenza dell’obbligo dichiarativo alla contestazione del calcolo delle sanzioni. Il ravvedimento operoso, le rateizzazioni, gli accordi di composizione della crisi e le definizioni agevolate consentono di sanare la posizione o di ridurre in modo consistente l’esposizione debitoria.

Affrontare l’intimazione in modo tempestivo e con il supporto di professionisti esperti fa la differenza tra perdere ogni difesa e ottenere l’annullamento della pretesa.

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