Intimazione Di Pagamento Per Omissione Dichiarazione: Ecco Come Puoi Difenderti Con Gli Avvocati

Introduzione

Ricevere un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per un’omissione di dichiarazione o per un tributo non versato è un momento di forte tensione per chiunque. La mancata presentazione della dichiarazione fiscale (redditi, IVA o IRAP) non solo espone il contribuente a pesanti sanzioni amministrative – che, secondo l’articolo 1 del decreto legislativo n. 471/1997, vanno dal 120 al 240 % dell’imposta dovuta – ma può anche integrare il reato di omessa dichiarazione punito dall’articolo 5 del d.lgs. n. 74/2000 con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni quando il tributo evaso supera i 50.000 euro. A questi rischi si aggiungono le procedure esecutive di riscossione: la cartella di pagamento, il pignoramento e, se il credito non viene soddisfatto, l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del d.P.R. 602/1973. Quest’ultima dà al contribuente appena cinque giorni per pagare prima di procedere con l’esecuzione forzata, come spiegano i commi 2 e 3 del medesimo articolo .

Molti contribuenti ignorano che l’intimazione di pagamento, pur non essendo indicata espressamente nell’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, è stata equiparata all’avviso di mora ed è considerata autonomamente impugnabile, come hanno affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite e numerose pronunce recenti (Cass. 2616/2015, 1230/2020, 16743/2024, 6436/2025 ecc.). La stessa Cassazione, con l’ordinanza 35019/2025, ha stabilito che la mancata impugnazione dell’intimazione comporta la “cristallizzazione” della pretesa tributaria: tutte le eccezioni (prescrizione, carenza di notifica della cartella, errori di calcolo) non possono più essere sollevate . La giurisprudenza ha quindi modificato profondamente la difesa del contribuente, imponendo una reazione tempestiva e mirata.

Questo articolo approfondisce la materia con un taglio giuridico‑divulgativo aggiornato al 6 maggio 2026. Verranno illustrati i riferimenti normativi, i termini da rispettare, le strategie di difesa, le alternative al contenzioso (come le definizioni agevolate e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) e le prassi che permettono di ridurre o annullare il debito. Il tutto con un linguaggio chiaro e comprensibile, adatto a imprenditori, professionisti e privati che si trovano alle prese con un’intimazione di pagamento per omissione della dichiarazione.

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L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team di avvocati e commercialisti con competenze maturate in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. Oltre ad aver maturato una consolidata esperienza nei contenziosi con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, l’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento e collabora con un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) quale professionista fiduciario. È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021 – normativa che ha introdotto la composizione negoziata – e affianca imprenditori e società nelle trattative con i creditori e nelle procedure di ristrutturazione.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione vengono analizzate le principali fonti legislative e giurisprudenziali relative all’omissione di dichiarazione, alla riscossione coattiva e all’intimazione di pagamento. La panoramica fa riferimento al quadro normativo in vigore al 6 maggio 2026 e si basa su testi ufficiali (d.p.r., d.lgs. e leggi) e su pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

1. L’obbligo dichiarativo e l’accertamento d’ufficio

Il cuore dell’ordinamento tributario italiano è l’obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi, dell’IVA e delle imposte regionali. La mancata presentazione comporta conseguenze rilevanti sia sul piano amministrativo sia su quello penale. L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dispone che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 % dell’imposta dovuta, con un minimo garantito. Se non sono dovute imposte, è prevista comunque una sanzione fissa. Il medesimo testo, al comma 2, prevede una sanzione dal 100 al 200 % della maggiore imposta per le dichiarazioni infedeli. Per l’IVA, l’art. 5 dello stesso decreto replica le medesime percentuali.

Oltre alle sanzioni amministrative, la mancata presentazione della dichiarazione può integrare un reato penale. L’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenti una delle dichiarazioni obbligatorie quando l’imposta evasa supera 50.000 euro. La Corte di Cassazione ha sottolineato che l’obbligo dichiarativo è strettamente personale e non è delegabile: il contribuente resta penalmente responsabile anche se ha incaricato un professionista. Di conseguenza, affidare la dichiarazione al commercialista non giustifica l’omissione.

In caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate procede con l’accertamento d’ufficio previsto dall’articolo 41 del d.p.r. 600/1973. Tale norma consente all’amministrazione finanziaria di determinare il reddito sulla base dei dati e delle presunzioni disponibili, senza contraddittorio, quando la dichiarazione non è stata presentata o è nulla. L’accertamento d’ufficio è notificato tramite avviso di accertamento e può essere integrato con l’accertamento induttivo (artt. 39 e 41-bis del d.p.r. 600/1973), che permette di desumere il reddito anche in base a elementi indiretti. In questi casi, l’omessa dichiarazione allunga i termini di decadenza dell’accertamento: l’art. 43 del d.p.r. 600/1973 prevede che l’avviso possa essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, anziché cinque anni. Per l’IVA, l’art. 57 del d.p.r. 633/1972 fissa un termine analogo.

Il contribuente può difendersi fin da questa fase: l’avviso di accertamento va impugnato entro 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente. Molto spesso, tuttavia, chi ha omesso la dichiarazione non impugna l’avviso o la cartella di pagamento per mancanza di conoscenza o per difficoltà economiche. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione iscrive a ruolo l’imposta e avvia la procedura esecutiva.

2. La cartella di pagamento e l’intimazione ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 602/1973

Una volta iscritta a ruolo l’imposta accertata, l’ente di riscossione notifica la cartella di pagamento. Secondo la Cassazione, la cartella “svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli” e ha un contenuto più ampio dell’avviso di mora . La mancata notifica della cartella è un vizio che può essere dedotto impugnando la successiva intimazione . Il contribuente può anche contestare l’iscrizione a ruolo o la prescrizione, e la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito . L’art. 26 del d.p.r. 602/1973 obbliga il concessionario a conservare per cinque anni la copia della cartella con la relazione di notifica e a mostrarla su richiesta del contribuente , mentre l’art. 19 del d.lgs. 546/1992 elenca la cartella e l’avviso di mora tra gli atti impugnabili .

L’intimazione di pagamento entra in gioco quando l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. L’art. 50, comma 2, del d.p.r. 602/1973 dispone che in tal caso l’agente della riscossione deve notificare “un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” . Il successivo comma 3 precisa che l’avviso è redatto secondo il modello approvato e perde efficacia trascorso un anno dalla notifica . Questa disposizione, introdotta dal d.lgs. 46/1999 e modificata dal d.lgs. 110/2024, ha sostituito il vecchio avviso di mora previsto dall’art. 46 del d.p.r. 602/1973 . La Cassazione ha chiarito che l’intimazione è un atto preliminare all’esecuzione forzata: se non ci si oppone entro i termini, l’espropriazione può procedere.

3. L’impugnabilità dell’intimazione: evoluzione giurisprudenziale

Per molti anni si è ritenuto che l’intimazione di pagamento potesse essere impugnata solo per vizi propri (ad esempio mancanza di motivazione, difetto di sottoscrizione, errata intestazione) perché l’art. 19 del d.lgs. 546/1992 non la menzionava tra gli atti tassativamente impugnabili. La giurisprudenza più risalente (Cass. 2616/2015, 1230/2020) considerava l’intimazione un atto facoltativamente impugnabile e comunque idoneo a interrompere la prescrizione . Tuttavia, a partire dal 2024 la Cassazione ha radicalmente cambiato orientamento. Con la sentenza 16743/2024 la Corte ha affermato che l’intimazione, pur non rientrando nell’elenco di cui all’art. 19, è un sollecito di pagamento che interrompe la prescrizione, ma la sua impugnazione rimane facoltativa . In seguito, con l’ordinanza 22108/2024 e con la sentenza 6436/2025, la Sezione Tributaria ha equiparato l’intimazione all’avviso di mora e ha stabilito che deve essere impugnata obbligatoriamente, pena la cristallizzazione della pretesa . La Corte ha richiamato l’art. 50 d.p.r. 602/1973 e ha affermato che l’avviso di cui a tale norma va ricondotto all’avviso di mora di cui all’art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992 . Ne deriva che l’intimazione rientra negli atti autonomamente impugnabili e che la sua mancata impugnazione rende definitivo il debito e preclude la possibilità di eccepire la prescrizione .

La Sezione Tributaria ha sintetizzato questo principio nella sentenza 20476/2025, affermando che “l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.p.r. 602/1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’art. 19, d.lgs. 546/1992, dovendo essere ricondotto all’avviso di mora; ove non impugnato nei termini, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire la prescrizione” . Questa tesi è stata confermata anche nel 2026 dalla Cassazione (ord. 8979/2026, non ancora massimata), che ha ribadito che l’intimazione è atto esecutivo e dev’essere contestato entro 60 giorni dalla notifica.

4. Sintesi delle norme chiave

Per agevolare la consultazione, la tabella seguente riassume le principali norme citate nella sezione precedente. Le tabelle non sostituiscono la lettura integrale dei testi, ma consentono di orientarsi tra le diverse fonti.

Normativa/ArticoloContenuto essenzialeNote
Art. 1 d.lgs. 471/1997Sanzioni amministrative per omissione della dichiarazione dei redditi: 120–240 % dell’imposta dovuta, con minimoIn caso di dichiarazione infedele la sanzione è 100–200 %
Art. 5 d.lgs. 74/2000Reato di omessa dichiarazione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni se l’imposta evasa supera 50.000 €L’obbligo dichiarativo è personale
Art. 41 d.p.r. 600/1973Accertamento d’ufficio in caso di omessa dichiarazione; possibilità di presunzioni sempliciEstende il termine di accertamento a 7 anni
Art. 43 d.p.r. 600/1973Termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (5 anni, 7 anni per omissione)
Art. 26 d.p.r. 602/1973Obbligo del concessionario di conservare la copia della cartella e di esibirlaServe a verificare la regolarità della notifica
Art. 50 d.p.r. 602/1973Introduce l’intimazione di pagamento: avviso di pagamento entro 5 giorni prima dell’espropriazionePerde efficacia trascorso un anno; sostituisce l’avviso di mora
Art. 19 d.lgs. 546/1992Elenco degli atti impugnabili: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimenti che irrogano sanzioni, cartella di pagamento, avviso di moraGiurisprudenza riconduce l’intimazione all’avviso di mora
Art. 1, comma 4, d.p.r. 322/1998Sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente o del legale rappresentante, pena nullitàServe a definire la responsabilità in caso di omissione
Legge 3/2012 art. 6Introduce la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; definisce “sovraindebitamento” e “consumatore”Prevede accordi di ristrutturazione e piani del consumatore
Legge 3/2012 art. 7Stabilisce i presupposti di ammissibilità del piano di ristrutturazione e consente di proporre ai creditori un accordo con l’ausilio dell’OCCInclude la possibilità di dilazionare i tributi UE e IVA
d.l. 118/2021 art. 2Istituisce la composizione negoziata della crisi d’impresa con la nomina di un esperto indipendente per facilitare le trattativeRilevante per imprenditori in difficoltà

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando la dichiarazione non viene presentata, l’iter che conduce all’intimazione di pagamento è articolato in diverse fasi. Conoscere ogni passaggio è essenziale per esercitare tempestivamente i propri diritti.

1. Notifica dell’avviso di accertamento o della liquidazione d’ufficio

L’omissione della dichiarazione dei redditi, dell’IVA o dell’IRAP viene rilevata dall’Agenzia delle Entrate attraverso i controlli interni e incrociando le informazioni fornite da terzi (certificazioni uniche, corrispettivi telematici, dati bancari). Se il contribuente non presenta la dichiarazione entro il termine ordinario (in genere il 30 novembre dell’anno successivo, salvo proroghe) né entro i 90 giorni successivi (termine entro cui la dichiarazione tardiva è considerata valida), l’Ufficio emette un avviso di accertamento d’ufficio ai sensi dell’art. 41 d.p.r. 600/1973 o un avviso di accertamento IVA ex art. 55 d.p.r. 633/1972. L’atto contiene la determinazione del reddito o del volume d’affari, la quantificazione delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi. L’avviso va notificato al contribuente entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione.

Termine per impugnare: il contribuente deve presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (termine elevato a 90 giorni se il contribuente risiede all’estero). Durante questo periodo è possibile:

  1. Chiedere l’annullamento o l’autotutela presso l’Agenzia delle Entrate se l’atto presenta errori evidenti.
  2. Proporre l’accertamento con adesione ex d.lgs. 218/1997, che permette di raggiungere un accordo sull’imposta dovuta con riduzione delle sanzioni.
  3. Presentare istanza di sospensione dell’atto se si ritiene gravemente lesivo o se vi sono gravi motivi per sospendere il pagamento.

Se il contribuente non impugna nei termini o se il ricorso viene respinto, l’avviso di accertamento diventa definitivo e l’importo viene iscritto a ruolo.

2. Cartella di pagamento

Dopo la definitività dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate trasmette i carichi iscritti a ruolo all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Quest’ultima notifica al contribuente la cartella di pagamento, che riporta il dettaglio del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica. La cartella indica un termine di 60 giorni per pagare (o 120 giorni per gli avvisi emessi a seguito di controllo automatico e formale ai sensi degli artt. 36‑bis e 36‑ter d.p.r. 600/1973). In alternativa, il contribuente può:

  • Rateizzare il debito fino a 72 rate mensili (o 120 rate se versa in comprovata situazione di grave e comprovata difficoltà economica), presentando domanda all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
  • Impugnare la cartella per vizi propri (errori di intestazione, mancanza di motivazione, difetto di notifica) o per vizi dell’atto presupposto (mancata notifica dell’avviso di accertamento). Il ricorso va presentato entro 60 giorni.
  • Avvalersi delle definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio, definizione avvisi bonari) se previste da leggi straordinarie e se il termine di presentazione delle domande è aperto.

La mancata opposizione entro 60 giorni rende la cartella definitiva. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, la notifica irregolare della cartella può essere dedotta impugnando l’intimazione di pagamento .

3. Intimazione di pagamento (art. 50 d.p.r. 602/1973)

Se, trascorsi 12 mesi dalla notifica della cartella, l’espropriazione non è stata iniziata, il concessionario deve notificare al debitore un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni . L’intimazione ha la funzione di sollecitare il pagamento prima di avviare l’esecuzione forzata (pignoramento immobiliare o presso terzi, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria). Dal 2024 il d.lgs. 110/2024 ha stabilito che l’intimazione perde efficacia trascorso un anno, rendendo necessaria una nuova intimazione prima di procedere.

Termini di impugnazione: secondo il nuovo orientamento della Cassazione, l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile che dev’essere contestato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. La mancata impugnazione comporta la cristallizzazione del debito .

Contenuto dell’intimazione: l’avviso deve indicare:

  1. Il debito iscritto a ruolo (distinto per imposte, sanzioni, interessi e spese);
  2. L’invito a pagare entro cinque giorni;
  3. La menzione della cartella e degli eventuali avvisi precedenti;
  4. Le modalità di pagamento e la possibilità di richiedere la rateazione;
  5. L’indicazione della commissione tributaria competente e dei termini per l’impugnazione (60 giorni).

La giurisprudenza ritiene nullo l’atto privo di sottoscrizione o di motivazione: la Cassazione ha stabilito che il difetto di sottoscrizione non vizia l’atto solo se non vi è dubbio sulla provenienza e sulla volontà dell’amministrazione, ma comunque il contribuente può impugnare per far valere eventuali vizi (Cass. 35019/2025).

4. Avvio dell’esecuzione forzata

Se il debitore non paga né impugna entro cinque giorni dall’intimazione, il concessionario può iniziare l’espropriazione forzata. Gli strumenti esecutivi più frequenti sono:

  • Pignoramento immobiliare o mobiliare presso il debitore;
  • Pignoramento presso terzi (ad esempio pignoramento di stipendi, pensioni, conti correnti);
  • Fermo amministrativo di veicoli;
  • Iscrizione di ipoteca sui beni immobili.

L’atto di pignoramento deve essere notificato con almeno dieci giorni di preavviso e può essere impugnato davanti al giudice dell’esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.) entro termini molto brevi. In questa fase la tutela del contribuente è più limitata, poiché l’esecuzione si basa su un titolo esecutivo ormai definitivo. Per questo è essenziale intervenire prima, impugnando l’intimazione o la cartella.

Difese e strategie legali

Analizziamo ora le principali strategie difensive a disposizione del contribuente che riceve un’intimazione di pagamento dovuta all’omissione di una dichiarazione. Ogni situazione è diversa, per cui la scelta delle argomentazioni e delle procedure va calibrata con attenzione. Tuttavia, alcuni filoni di difesa ricorrono frequentemente.

1. Impugnazione per vizi propri dell’intimazione

Il primo passo è verificare se l’intimazione presenta vizi formali. Tali vizi possono determinare la nullità dell’atto o la sua annullabilità. I principali motivi di ricorso includono:

  1. Difetto di notifica: l’intimazione deve essere notificata al contribuente con le modalità di cui all’art. 26 d.p.r. 602/1973 (raccomandata a.r., PEC, messo notificatore). La mancanza di prova della notifica rende inefficace l’atto. In tal senso, la Cassazione ha ribadito che il concessionario deve conservare la copia della cartella e della notifica .
  2. Mancanza di motivazione: l’intimazione deve indicare la cartella o gli avvisi a cui si riferisce e spiegare il motivo del sollecito. Un atto privo di motivazione è nullo.
  3. Errata indicazione dell’importo o del destinatario: errori nei dati del debitore o nel calcolo del debito (ad esempio sanzioni applicate due volte) costituiscono vizi rilevanti.
  4. Difetto di sottoscrizione: l’atto deve essere firmato digitalmente o analogicamente dal soggetto competente. La Cassazione ha chiarito che la mancanza di sottoscrizione non vizia l’atto solo se è inequivocabile la provenienza dell’atto dall’ente【896118016427684†L144-L190】.
  5. Perdita di efficacia: se l’intimazione è stata notificata oltre un anno dopo la cartella e non è stata seguita dall’esecuzione entro un anno, perde efficacia ai sensi dell’art. 50, comma 3 .

Questi vizi devono essere dedotti mediante ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione; la commissione decide sull’istanza entro 180 giorni. La sospensione è accordata se sussistono gravi motivi, ad esempio quando il debito è prescritto o l’atto presenta evidenti irregolarità.

2. Contestazione del debito per vizi degli atti presupposti

Grazie all’evoluzione giurisprudenziale, la mancata notifica della cartella o dell’avviso di accertamento può essere fatta valere impugnando l’intimazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il contribuente può eccepire:

  1. Omessa notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto presupposto: se il contribuente non ha mai ricevuto l’avviso di accertamento o la cartella, può impugnare l’intimazione deducendo la nullità della sequenza procedimentale .
  2. Prescrizione del credito: qualora sia decorso il termine di prescrizione, attualmente decennale per i tributi erariali ma ridotto dal 2024 a 5 anni per tributi locali (art. 1, comma 163, legge 160/2019), il contribuente può eccepire la prescrizione. La giurisprudenza più recente ha stabilito che la cristallizzazione dell’obbligazione impedisce di far valere la prescrizione se non si impugna l’intimazione .
  3. Decadenza dell’azione di riscossione: se l’intimazione è notificata oltre un anno dopo la cartella e non è seguita dall’esecuzione entro un anno, il potere esecutivo decade (art. 50 d.p.r. 602/1973 ).
  4. Difetto di legittimazione o competenza: l’intimazione deve essere emessa dall’ente legittimato; eventuali errori sull’autorità competente possono essere contestati.

3. Sospensioni e opposizioni cautelari

L’impugnazione dell’intimazione non sospende automaticamente l’esecuzione. Per evitare il pignoramento è necessario richiedere la sospensione del carico, che può essere:

  • Amministrativa: l’art. 1, comma 201, della legge 228/2012 consente di chiedere la sospensione al concessionario allegando la prova della prescrizione o della nullità della cartella. L’agenzia deve rispondere entro 220 giorni.
  • Giudiziale: nel ricorso alla Corte di giustizia tributaria può essere formulata un’istanza di sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992. La commissione decide con ordinanza motivata.
  • Opposizione all’esecuzione: se l’esecuzione è già iniziata (pignoramento), il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario. Questa tutela è residuale e si applica solo se l’intimazione non è stata impugnata per cause non imputabili al contribuente.

4. Accertamento con adesione e conciliazione

Per evitare il contenzioso o ridurre le sanzioni, il contribuente può valutare l’accertamento con adesione ai sensi del d.lgs. 218/1997. Tale istituto consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito o l’imposta dovuta, beneficiando di una riduzione delle sanzioni a un terzo e di una rateizzazione fino a otto rate trimestrali (o 12 per importi superiori a 50.000 euro). L’accertamento con adesione può essere richiesto dopo la notifica dell’avviso di accertamento e fino a 60 giorni dalla sua notifica. L’accordo preclude l’impugnazione e rende definitivo il carico.

In sede contenziosa, è inoltre possibile concludere una conciliazione giudiziale, prevista dall’art. 48 d.lgs. 546/1992, che consente di chiudere la lite con la riduzione delle sanzioni e il pagamento rateale. La conciliazione può avvenire in primo grado, in secondo grado o anche in Cassazione.

5. Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto più volte norme di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Tra le più importanti:

  • Rottamazione quater (legge 197/2022 e d.lgs. 34/2023): consente di pagare i debiti iscritti a ruolo (dal 2000 al 30 giugno 2022) senza sanzioni e interessi di mora. La domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023, ma eventuali riaperture dei termini possono riguardare anche chi ha ricevuto intimazioni di pagamento. Il pagamento può essere dilazionato in 18 rate.
  • Saldo e stralcio (legge 145/2018): permette ai contribuenti in difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 euro) di cancellare i debiti fino a 1.000 euro o di pagarli con aliquote ridotte. Anche in questo caso l’adesione estingue il carico.
  • Definizione delle liti pendenti (art. 1, commi 186 e seguenti, legge 197/2022): consente di chiudere le controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie pagando una percentuale dell’imposta in base al grado di giudizio e all’esito della causa. Può interessare anche i ricorsi avverso le intimazioni, se pendenti al 1° gennaio 2023.
  • Definizione degli avvisi bonari (art. 1, commi 153 e seguenti, legge 197/2022): permette di definire gli avvisi emessi ai sensi degli artt. 36‑bis e 36‑ter d.p.r. 600/1973 con riduzione delle sanzioni al 3 %. È applicabile solo alla fase antecedente la cartella.

L’adesione a una definizione agevolata comporta l’impossibilità di contestare il debito in sede giurisdizionale. Chi ha ricevuto un’intimazione deve quindi valutare attentamente se aderire alla rottamazione o proseguire nel ricorso.

6. Rateazione e piani di rientro

Se il contribuente non intende contestare il debito ma non può pagare in unica soluzione, può chiedere la rateazione alla Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Le regole generali prevedono:

  • Piani ordinari fino a 72 rate mensili per importi fino a 120.000 euro.
  • Piani straordinari fino a 120 rate mensili per importi superiori o per situazioni di comprovata difficoltà economica (dimostrata con ISEE o conti economici). Per importi fino a 60.000 euro non è richiesta la dimostrazione della difficoltà; per importi maggiori serve la documentazione.
  • Decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. La decadenza riattiva la procedura esecutiva; per riattivare la rateazione è necessario saldare le rate scadute.

I piani di rientro sono spesso utilizzati anche nell’ambito delle procedure concorsuali e di sovraindebitamento.

7. Strumenti alternativi: sovraindebitamento e composizione negoziata

Oltre alle definizioni agevolate, i debitori possono accedere a procedure che consentono di ridurre o cancellare i debiti erariali attraverso l’intervento del tribunale.

7.1 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La legge 3/2012 ha introdotto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, rivolte ai debitori “non fallibili” (consumatori, professionisti, imprese agricole, start‑up innovative, enti del terzo settore). L’articolo 6 della legge definisce il sovraindebitamento come la situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, o l’impossibilità definitiva di adempiere regolarmente le obbligazioni . L’art. 7 stabilisce che il debitore può proporre ai creditori, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore, che preveda il pagamento parziale dei debiti e la dilazione nel tempo . Nel piano è possibile dilazionare anche i debiti tributari, salvo quelli relativi a tributi UE, IVA e ritenute, che possono solo essere rateizzati . L’accordo o il piano vengono omologati dal tribunale e hanno effetto nei confronti di tutti i creditori; dopo l’esecuzione, il debitore può ottenere l’esdebitazione (art. 14‑terdecies), ossia la liberazione dai debiti residui.

Per avviare la procedura occorre:

  1. Rivolgersi a un OCC competente per territorio e nominare un Gestore della crisi (professionista abilitato, come l’Avv. Monardo);
  2. Predisporre la documentazione (elenchi dei creditori, situazione patrimoniale, redditi, eventuali beni da liquidare);
  3. Depositare la proposta presso il tribunale; dopo la nomina del giudice e l’udienza, il tribunale omologa il piano.

7.2 Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021)

Gli imprenditori in difficoltà possono ricorrere alla composizione negoziata prevista dal d.l. 118/2021 (convertito con legge 147/2021). L’articolo 2 prevede che l’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario possa chiedere al segretario della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che faciliti le trattative tra debitore e creditori. L’esperto analizza la situazione aziendale, propone un piano di risanamento e assiste le parti nel raggiungere un accordo. La procedura è volontaria e consente di negoziare con l’Erario piani di pagamento, transazioni fiscali e rateazioni straordinarie.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che pregiudicano la loro difesa. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare le notifiche: non aprire la posta raccomandata o ignorare le PEC è uno degli errori più diffusi. Anche se non si ritira l’atto, la notifica si perfeziona e i termini decorrono. È fondamentale controllare regolarmente la PEC e l’indirizzo indicato al fisco.
  2. Ritardare la reazione: molti attendono gli ultimi giorni per consultare un avvocato. Tuttavia, l’analisi degli atti richiede tempo. Rivolgersi a un professionista appena si riceve l’intimazione consente di valutare tutte le opzioni (ricorso, sospensione, adesione, definizione agevolata).
  3. Pagare senza verificare: alcuni pagano la somma richiesta per paura dell’espropriazione. Pagare immediatamente preclude la possibilità di impugnare. Prima di saldare è opportuno verificare se il debito è prescritto o se la cartella non è stata notificata.
  4. Confondere termini e procedure: il termine di 60 giorni per impugnare l’intimazione decorre dalla notifica; il termine di cinque giorni per pagare non è quello per ricorrere. È importante rispettare entrambi, chiedendo la sospensione se necessario.
  5. Non allegare le prove: il ricorso deve essere corredato di documenti (copie delle notifiche, cartelle, estratti di ruolo). La mancanza di prove può determinare il rigetto del ricorso.
  6. Trascurare le definizioni agevolate: chi ha un’intimazione può aderire alle rottamazioni o alle definizioni agevolate se i termini sono aperti. Non verificare questa possibilità può portare a pagare interamente sanzioni e interessi.
  7. Dimenticare le procedure di sovraindebitamento: molti consumatori e professionisti non fallibili potrebbero estinguere il debito erariale con un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Valutare l’accesso alla legge 3/2012 è fondamentale in presenza di più debiti.
  8. Non considerare la prescrizione: i tributi erariali si prescrivono in dieci anni (civili), mentre dal 2024 i tributi locali si prescrivono in cinque anni. Occorre verificare le interruzioni (cartelle, intimazioni, piani di rateazione) e far valere la prescrizione nel ricorso.
  9. Trasferire beni in modo improprio: in prossimità dell’esecuzione, alcuni debitori cedono beni a parenti per sottrarli ai creditori. Queste condotte possono configurare reati (sottrazione fraudolenta) o essere revocate dal giudice. Un professionista può consigliare soluzioni legittime (piani di rientro, esdebitazione).
  10. Fidarsi di informazioni non qualificate: nel web circolano consigli errati (ad esempio che l’intimazione non è impugnabile o che la cartella può essere contestata in qualunque momento). Solo una consulenza professionale basata su norme e sentenze aggiornate garantisce una difesa adeguata.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è l’intimazione di pagamento?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, intima al contribuente di pagare il debito iscritto a ruolo entro 5 giorni, pena l’avvio della procedura esecutiva. L’intimazione sostituisce il vecchio avviso di mora e deve contenere l’indicazione del debito, l’invito a pagare e le modalità di impugnazione .

2. L’intimazione di pagamento è impugnabile?

Sì. La Cassazione, con le pronunce più recenti (sentenza 6436/2025, ordinanza 22108/2024), ha equiparato l’intimazione all’avviso di mora, includendola tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 . Di conseguenza, il contribuente deve impugnarla entro 60 giorni dalla notifica; altrimenti la pretesa tributaria si cristallizza.

3. Qual è il termine per pagare dopo la ricezione dell’intimazione?

L’art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973 prevede che l’avviso contenga l’invito a pagare entro 5 giorni . Questo termine riguarda l’avvio dell’esecuzione, ma non incide sul termine per l’impugnazione, che è di 60 giorni.

4. Cosa succede se non impugno l’intimazione?

La mancata impugnazione determina la cristallizzazione del debito: non sarà più possibile contestare la cartella o eccepire la prescrizione. La Cassazione ha affermato che l’intimazione rientra tra gli atti impugnabili; se rimane incontestata, ogni vizio della pretesa diventa definitivo .

5. Posso contestare la cartella anche se è passata in giudicato?

In linea di principio no. Se la cartella non è stata impugnata nei termini, diventa definitiva. Tuttavia, la mancata notifica della cartella può essere dedotta in sede di ricorso avverso l’intimazione, dimostrando che non si è mai ricevuto l’atto .

6. Quali sono le sanzioni per l’omissione di dichiarazione?

L’art. 1 del d.lgs. 471/1997 prevede una sanzione amministrativa pari al 120–240 % dell’imposta dovuta in caso di omessa dichiarazione. Per l’IVA la sanzione è identica (art. 5). Se non sono dovute imposte, è applicata una sanzione fissa. Sono dovuti anche gli interessi legali.

7. L’omessa dichiarazione è un reato?

Sì, quando l’imposta evasa supera 50.000 euro. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. 74/2000 punisce l’omessa dichiarazione con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. Il reato è omissivo proprio e richiede il dolo specifico: l’intenzione di evadere le imposte. La Corte ha precisato che il contribuente non può esimersi dall’obbligo dichiarativo delegando a un commercialista.

8. Posso rateizzare l’importo intimato?

Sì. Anche dopo la ricezione dell’intimazione è possibile chiedere la rateazione del carico alla Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La richiesta sospende l’esecuzione e consente di pagare in 72 o 120 rate, a seconda dell’importo e della situazione economica. La concessione della rateazione interrompe la prescrizione.

9. Che differenza c’è tra avviso di accertamento, cartella e intimazione?

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta e deve essere impugnato entro 60 giorni. La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione richiede il pagamento dei tributi iscritti a ruolo. L’intimazione di pagamento, prevista dall’art. 50 d.p.r. 602/1973, è un sollecito inviato se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla cartella; serve a preannunciare l’esecuzione forzata e deve essere impugnata come se fosse un avviso di mora.

10. Cosa posso fare se l’importo richiesto è prescritto?

Occorre verificare la data di notifica della cartella e delle successive intimazioni. Se l’ultima intimazione è stata notificata oltre 10 anni dopo la cartella e non vi sono atti interruttivi, il debito potrebbe essere prescritto. La prescrizione va eccepita impugnando l’intimazione entro 60 giorni. In caso contrario, l’eccezione sarà preclusa.

11. È possibile aderire alla rottamazione dopo aver ricevuto l’intimazione?

Dipende dalle finestre normative. Le rottamazioni (Ter, Quater) e il saldo e stralcio sono stati disciplinati da leggi speciali con termini di adesione perentori. Se al momento della ricezione dell’intimazione è attiva una definizione agevolata e il carico rientra nei periodi ammessi, è possibile presentare la domanda. Ciò sospende l’esecuzione e consente di pagare solo l’imposta senza sanzioni e interessi.

12. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione?

Sì. Il contribuente può presentare istanza di sospensione al concessionario (sospensione amministrativa) o al giudice tributario nel contesto del ricorso (sospensione giudiziale). È necessario dimostrare gravi motivi (ad esempio, prescrizione, vizi di notifica) e allegare la documentazione. La sospensione impedisce l’avvio o il proseguimento dell’esecuzione fino alla decisione nel merito.

13. In cosa consiste la procedura di sovraindebitamento?

La legge 3/2012 consente a persone fisiche, professionisti e piccoli imprenditori in grave squilibrio economico di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. Il piano prevede la ristrutturazione dei debiti e il pagamento parziale con eventuale liquidazione di beni; dopo l’esecuzione il debitore può ottenere l’esdebitazione .

14. Cosa prevede la composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021?

La composizione negoziata è una procedura volontaria per imprenditori (anche agricoli) in difficoltà. L’imprenditore chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assiste nelle trattative con i creditori. L’obiettivo è trovare soluzioni per il risanamento (ristrutturazione del debito, riduzione dei costi, cessione di rami d’azienda) evitando la liquidazione giudiziale. Anche l’Erario può negoziare riduzioni o piani di pagamento straordinari.

15. Devo pagare il commercialista che mi assiste nel ricorso?

Il costo dell’assistenza varia in base alla complessità dell’attività (analisi degli atti, redazione del ricorso, trattative). In genere, lo studio dell’Avv. Monardo e dei suoi commercialisti effettua una pre‑analisi e fornisce un preventivo. La parcella può essere dedotta dal reddito professionale.

16. Se ho presentato la dichiarazione integrativa tardiva, posso evitare l’accertamento d’ufficio?

Sì, presentare la dichiarazione tardiva entro 90 giorni dal termine ordinario evita l’omessa dichiarazione e consente di pagare solo una sanzione ridotta (ravvedimento operoso). Se la dichiarazione è presentata dopo 90 giorni ma prima dell’avviso di accertamento, si applicano comunque sanzioni più elevate; tuttavia si evita il reato di omessa dichiarazione. Bisogna valutare caso per caso.

17. Cosa succede se l’intimazione non riporta la firma digitale?

La firma digitale dell’agente della riscossione garantisce l’autenticità dell’atto. La Cassazione ha affermato che la mancanza di firma non sempre vizia l’atto se l’origine è certa; tuttavia, in caso di dubbio è possibile impugnare per difetto di sottoscrizione. Nel ricorso occorre evidenziare l’irregolarità e chiedere la nullità dell’atto.

18. Posso transigere con l’Erario in sede di composizione negoziata?

Sì. Nella composizione negoziata, l’esperto indipendente può proporre all’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale che preveda la riduzione di sanzioni e interessi o l’allungamento delle rate. L’Erario può aderire se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È un’opportunità per le imprese in crisi.

19. Se il debito deriva da tributi locali (IMU, TARI) le regole sono diverse?

Per i tributi locali si applicano le medesime regole sulla riscossione, ma i termini di decadenza e prescrizione sono diversi. Dal 2024, la legge 160/2019 ha ridotto la prescrizione a cinque anni e ha previsto che le ingiunzioni e le intimazioni emesse dai comuni devono essere impugnate entro 60 giorni. Inoltre, molti comuni gestiscono la riscossione in proprio o tramite concessionari locali, con modulistica diversa.

20. Qual è il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi?

L’OCC è un organismo pubblico o privato iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. Ha il compito di assistere il debitore nelle procedure di sovraindebitamento: nomina un Gestore della crisi che analizza la situazione economica, redige la proposta di accordo o il piano del consumatore, vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice. L’OCC svolge anche funzioni di mediatore tra debitore e creditori. L’Avv. Monardo opera come professionista fiduciario di un OCC, garantendo competenza e imparzialità.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente l’impatto di un’intimazione di pagamento derivante da omissione di dichiarazione, è utile esaminare alcuni casi pratici. Le simulazioni che seguono sono basate su dati ipotetici e hanno finalità esemplificativa; per una valutazione precisa occorre sempre analizzare la posizione reale.

Esempio 1 – Omissione della dichiarazione dei redditi con imposta dovuta

Scenario: un contribuente persona fisica non presenta la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019. L’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento d’ufficio nel 2024 determinando un reddito imponibile di 50.000 euro e un’imposta IRPEF dovuta di 12.000 euro. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica la cartella di pagamento con imposta, interessi e sanzioni. Nel 2026, non avendo avviato l’esecuzione, invia l’intimazione di pagamento.

Calcolo della sanzione: in caso di omessa dichiarazione la sanzione è pari al 120–240 % dell’imposta. Supponendo che l’Agenzia applichi la percentuale base del 120 %, la sanzione ammonta a 14.400 euro (12.000 × 120 %). L’imposta e la sanzione sono maggiorate degli interessi legali (ipotizziamo 2.000 euro). In cartella il totale è quindi 28.400 euro (12.000 imposta + 14.400 sanzione + 2.000 interessi). L’intimazione richiede il pagamento di questa somma entro 5 giorni.

Difesa possibile: il contribuente può impugnare l’intimazione eccependo la mancata notifica della cartella (se non è stata ricevuta) o la prescrizione, se sono trascorsi più di 10 anni dall’accertamento. Può chiedere la rateazione in 72 o 120 rate (circa 250–400 euro al mese) o valutare la rottamazione se disponibile. Se è un consumatore in sovraindebitamento, potrebbe accedere alla procedura di legge 3/2012 e proporre un piano del consumatore che preveda il pagamento parziale del debito (ad esempio 10.000 euro in cinque anni) con esdebitazione del residuo.

Esempio 2 – Omissione della dichiarazione IVA e reato di omessa dichiarazione

Scenario: una società di persone omette la dichiarazione IVA per l’anno 2021, con IVA dovuta di 80.000 euro. L’amministratore delegato non presenta la dichiarazione neppure entro 90 giorni. Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di accertamento d’ufficio, che non viene impugnato. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica la cartella di pagamento con IVA, sanzione al 120 % (96.000 euro) e interessi. Nel 2025 viene notificata l’intimazione di pagamento.

Profilo penale: l’omissione della dichiarazione IVA, con imposta evasa superiore a 50.000 euro, integra il reato previsto dall’art. 5 del d.lgs. 74/2000. L’amministratore, quale obbligato alla presentazione della dichiarazione, rischia la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. Tuttavia, se dimostra l’assenza di dolo (ad esempio documentando di aver affidato la pratica a un commercialista e di aver vigilato sull’adempimento), può evitare la condanna. La giurisprudenza richiede la prova di un accordo preordinato all’evasione.

Difesa possibile: la società può impugnare l’intimazione contestando la mancanza di motivazione o la prescrizione del credito. In sede penale, l’amministratore può dimostrare l’assenza di dolo e chiedere la sospensione del processo penale se aderisce alla definizione agevolata e paga il tributo. La legge 3/2012 non si applica alle società, ma la composizione negoziata del d.l. 118/2021 può consentire un accordo di risanamento con riduzione del debito fiscale.

Esempio 3 – Prescrizione eccepita tramite l’intimazione

Scenario: un contribuente riceve una cartella di pagamento per IRPEF 2005 nel 2010 ma non la impugna. Nel 2014 riceve un’intimazione, che non impugna. Nel 2025 riceve una nuova intimazione per lo stesso debito. L’agenzia ritiene che le intimazioni abbiano interrotto la prescrizione.

Questione: la prescrizione dell’imposta diretta è decennale; tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la mancata impugnazione dell’intimazione comporta la cristallizzazione del debito . Pertanto, il contribuente non può eccepire la prescrizione per il periodo anteriore all’intimazione rimasta incontestata. In questo caso, la prescrizione decorre dalla notifica dell’ultima intimazione rimasta incontestata.

Difesa possibile: se il contribuente impugna l’ultima intimazione eccependo la mancata notifica della prima cartella o la nullità delle precedenti intimazioni (per difetto di notifica o di motivazione), può ottenere l’annullamento dell’intero debito. È fondamentale allegare la prova della mancata notifica e dimostrare la continuità temporale delle intimazioni.

Conclusione

L’intimazione di pagamento per omissione di dichiarazione rappresenta uno snodo cruciale nella riscossione dei tributi: un atto che precede l’esecuzione forzata e che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale più recente, deve essere impugnato obbligatoriamente per evitare la cristallizzazione del debito. Il quadro normativo è complesso: accertamenti d’ufficio, sanzioni amministrative molto elevate, possibile responsabilità penale, termini di prescrizione differenziati e procedure di riscossione che si susseguono a ritmo serrato. Le sentenze della Corte di Cassazione degli ultimi anni hanno ridefinito i confini delle difese, imponendo ai contribuenti di agire tempestivamente e di sollevare tutte le eccezioni già con l’intimazione .

In questo panorama, la tutela del contribuente richiede competenze specialistiche. Un avvocato esperto in diritto tributario e bancario è in grado di analizzare gli atti, individuare i vizi formali, eccepire la prescrizione, negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e proporre soluzioni alternative come l’accertamento con adesione, la rottamazione, la composizione negoziata o le procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo: dall’assistenza nel ricorso tributario all’elaborazione di piani di rientro, dalla gestione delle pratiche di sovraindebitamento alla rappresentanza in sede penale quando viene contestato il reato di omessa dichiarazione. Essendo cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può seguire la causa in tutti i gradi di giudizio e fornire una consulenza integrata.

Agire con rapidità è fondamentale: l’intimazione di pagamento lascia al debitore pochi giorni prima dell’esecuzione e, se non impugnata, rende definitiva la pretesa tributaria. Non aspettare che la situazione peggiori.

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