Intimazione Di Pagamento Per Canone Rai Non Pagato: Ecco Come Puoi Difenderti Con Gli Avvocati

Introduzione

Negli ultimi anni le richieste di pagamento del canone radiotelevisivo RAI tramite bollette elettriche hanno generato un numero crescente di contestazioni e di atti di recupero forzoso da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. L’intimazione di pagamento, prevista dall’articolo 50 del D.P.R. 602/1973, è l’ultimo sollecito che precede l’espropriazione forzata; concede soltanto cinque giorni per saldare il debito e, se ignorata, apre la strada a pignoramenti, ipoteche e fermi. Questo strumento viene utilizzato anche per recuperare canoni RAI arretrati, spesso risalenti a diversi anni, quando l’importo non è stato addebitato correttamente in bolletta o non è stato versato con il modello F24.

Chi riceve un’intimazione spesso si trova disorientato e teme di perdere i propri beni. È quindi fondamentale capire quali errori evitare, quali sono i termine di prescrizione e le irregolarità che rendono l’atto impugnabile. Allo stesso tempo occorre conoscere tutte le opzioni legali per sospendere la riscossione, ottenere una rateizzazione, aderire a una definizione agevolata (rottamazione quater o quinquies) o accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa. Questo articolo, aggiornato al 6 maggio 2026, offre un’analisi completa e pratica dal punto di vista del debitore per difendersi efficacemente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lo Studio Monardo assiste contribuenti di tutta Italia analizzando gli atti (cartelle, avvisi e intimazioni), predisponendo ricorsi entro i termini, chiedendo sospensioni, avviando trattative con l’Agenzia Entrate‑Riscossione, studiando piani di rientro sostenibili e, quando necessario, attivando procedimenti giudiziali o procedure di sovraindebitamento per l’esdebitazione.

Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento per canone RAI non pagato, in questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del debito, verificare la regolarità dell’atto e scegliere la strategia difensiva più adatta. Alla fine di ogni sezione troverai consigli operativi e call to action per contattare lo Studio Monardo e ricevere un supporto immediato.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Origine del canone radiotelevisivo

Il canone di abbonamento alla radiodiffusione è nato con il Regio decreto‑legge 21 febbraio 1938 n. 246. L’articolo 1 stabilisce che “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve pagare il canone” ; la presenza di un’antenna o di linee radiotelevisive presuppone la detenzione. Questo canone è una imposta sulla detenzione e non sulla visione: si paga anche se non si guarda la RAI o se il televisore è spento. Fin dalla sua istituzione il canone si è dovuto versare annualmente, con tacita rinnovazione e facoltà di disdetta.

Per decenni il canone è stato versato tramite bollettini e cartelle. Con la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 152 della legge 28 dicembre 2015 n. 208) il legislatore ha introdotto una presunzione di detenzione degli apparecchi televisivi per chi possiede un’utenza elettrica domestica e ha stabilito che il canone venga addebitato direttamente nella bolletta della luce in dieci rate mensili . Questa riforma ha ridotto l’importo (100 € nel 2016 e poi 90 € dal 2018), ed è stata confermata anche per il 2026: secondo il portale ufficiale della RAI, l’importo del canone per il 2026 è pari a 90 €, da pagare in dieci rate da gennaio a ottobre . Chi non ha un contratto elettrico deve effettuare il versamento con modello F24 entro il 31 gennaio, in una, due o quattro rate .

Dichiarazioni di non detenzione e casi di esonero

Per evitare l’addebito automatico, il contribuente che non possiede alcun televisore deve presentare ogni anno una dichiarazione sostitutiva (Quadro A) tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato, il termine è stato prorogato al 2 febbraio 2026 . Una dichiarazione presentata tra il 3 febbraio e il 30 giugno produce effetto solo per il secondo semestre . Chi possiede più utenze può dichiarare su quale utenza addebitare il canone compilando il Quadro B; la dichiarazione ha effetto dalla data indicata e non va ripresentata ogni anno .

La RAI elenca inoltre i casi di esonero: cittadini ultra 75enni con reddito non superiore a 8.000 € annui, diplomatici e militari stranieri, nonché coloro che dichiarano la non detenzione . La dichiarazione di esonero va inviata all’Agenzia delle Entrate per posta o via PEC. È possibile chiedere anche l’addebito del canone sulla pensione se il reddito pensionistico non supera 18.000 €, presentando domanda entro il 15 novembre dell’anno precedente .

Importi e modalità di pagamento nel 2026

I contributi per il canone ordinario nel 2026 sono così articolati:

Modalità di pagamentoScadenzeImporto per rata
Addebito in bolletta elettrica10 rate mensili da gennaio a ottobre9 € al mese (totale 90 €)
Versamento con modello F24 (utenze senza contratto elettrico)Pagamento unico entro il 31 gennaio90 €
Due rate entro 31 gennaio e 31 luglio45,94 € ciascuna
Quattro rate entro 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre23,93 € ciascuna
Addebito sulla pensione (redditi pensionistici ≤ 18.000 €)Domanda entro 15 novembre 2025Rate mensili tramite pensione

Nel caso di canone speciale per esercizi commerciali, hotel e studi professionali, l’importo varia a seconda della categoria e del numero di apparecchi. Il R.D.L. 1938 e il D.L.Lt. 458/1944 prevedono un canone per ciascuna sede, non cumulabile. Ad esempio, alberghi a 5 stelle con oltre 100 camere pagano 6.789,40 € annui, mentre studi professionali con un solo apparecchio pagano circa 407 € . Sanzioni per omesso pagamento vanno da 103,29 € a 516,45 € .

Prescrizione del canone RAI

Un tema ricorrente nelle controversie è il termine di prescrizione del credito. Molti contribuenti credono che il canone, essendo un’obbligazione annuale, si prescriva in 5 anni (art. 2948 c.c.); tuttavia la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nel ritenere che il canone sia una imposta autonoma per ciascun anno e non un pagamento periodico. Di conseguenza, in assenza di norme speciali, si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e non quella quinquennale. La Corte di Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 33213/2023 e, più di recente, con le ordinanze n. 34329/2025 e n. 4385/2025. Quest’ultima chiarisce che i crediti per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI prescrivono in 10 anni perché ciascun debito annuale ha autonomia e non esiste una norma che deroghi al termine ordinario . La Cassazione richiama precedenti analoghi (Cass. 22977/2010, 2941/2007) e respinge la tesi della prescrizione quinquennale.

Con le sospensioni legate all’emergenza sanitaria (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015), i termini di pagamento e prescrizione sono stati prorogati: le cartelle non in scadenza al 31 dicembre 2021 hanno beneficiato di una proroga di 542 giorni, mentre per quelle in scadenza era prevista la sospensione per due anni .

Intimazione di pagamento e procedura esecutiva

Quando il canone non viene pagato e la cartella di pagamento rimane insoluta, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, può avviare l’espropriazione forzata. Tuttavia l’articolo 50 del D.P.R. 602/1973 impone che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione debba inviare un avviso contenente l’intimazione ad adempiere. Questo avviso ordina al debitore di pagare entro 5 giorni, altrimenti si procede con l’espropriazione . L’intimazione deve contenere i dati identificativi del debitore, l’elenco delle cartelle non pagate, la causale del debito, l’indicazione del responsabile del procedimento, le modalità di ricorso e l’avvertimento che, trascorsi cinque giorni, si procederà con il pignoramento .

L’avviso di intimazione rimane valido per un anno: se entro tale periodo non si avvia l’esecuzione, l’agente della riscossione dovrà notificarne un altro . La giurisprudenza tributaria ha assimilato l’intimazione ad un avviso di mora; pertanto è un atto autonomo impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, lettera e, che include «ruolo e cartella di pagamento, avviso di mora» tra gli atti contro cui si può proporre ricorso . Anche se l’articolo è stato abrogato dal nuovo Codice della giustizia tributaria a partire dal 2026, il principio rimane valido perché la nuova normativa conferma che l’avviso di intimazione è impugnabile.

La presunzione di detenzione e le dichiarazioni sostitutive

La presunzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale e di tutela del contribuente. La circolare 29/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate spiega che la presunzione nasce dalla correlazione tra l’utenza elettrica domestica e la presenza di un televisore; il contribuente che non possiede apparecchi può opporsi presentando la dichiarazione sostitutiva . La circolare precisa inoltre che l’addebito in bolletta è suddiviso in dieci rate mensili e che l’omissione del canone comporta l’applicazione delle sanzioni tributarie previste dal D.Lgs. 471/1997 .

Giurisprudenza recente su canone RAI e intimazioni

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e le corti di merito hanno affrontato numerosi ricorsi relativi al canone RAI e alle intimazioni di pagamento. Si riportano alcune pronunce significative (le massime saranno analizzate in dettaglio nella sezione “Sentenze aggiornate”):

  1. Cassazione, ordinanza 33213/2023 – Stabilisce che il canone RAI si prescrive in 10 anni e non in 5, poiché si tratta di un tributo autonomo annuale; richiama i precedenti che hanno affermato la stessa regola .
  2. Cassazione, ordinanza 34329/2025 – Conferma che il credito per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI ha prescrizione decennale e ricorda che le sospensioni dovute alla pandemia allungano i termini .
  3. Cassazione, ordinanza 4385/2025 – Ribadisce l’applicazione della prescrizione decennale; evidenzia che ogni annualità è autonoma e che l’assenza di una norma derogatoria impedisce l’uso della prescrizione quinquennale .
  4. Corte di giustizia tributaria Lombardia, sentenza 2025 – Riconosce che l’avviso di intimazione previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 non è un semplice sollecito ma un atto autonomo equiparabile a un avviso di mora; pertanto deve essere impugnato entro 60 giorni per eccepire vizi delle cartelle o prescrizione . La mancata impugnazione cristallizza il debito e impedisce di contestare successivamente la cartella .

Procedura dopo la notifica dell’intimazione: termini e diritti del contribuente

1. Dalla cartella all’intimazione: la cronologia degli atti

Quando un canone RAI non pagato viene iscritto a ruolo, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica la cartella di pagamento. Il contribuente ha 60 giorni per pagare o proporre ricorso alla Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria). Se trascorsi 60 giorni la cartella non è pagata, l’agente della riscossione può avviare l’espropriazione. Tuttavia, se entro un anno dalla notifica non ha ancora intrapreso azioni esecutive, deve inviare l’avviso di intimazione ad adempiere con un nuovo termine di 5 giorni .

La sequenza tipica degli atti è la seguente:

  1. Cartella di pagamento – contiene la pretesa tributaria (per il canone RAI arretrato o per altre imposte). Se il contribuente ritiene illegittima la cartella (perché non dovuta, prescritta, notificata irregolarmente o calcolata male), deve impugnarla entro 60 giorni dalla notifica.
  2. Intimazione di pagamento – se la cartella non è pagata entro 60 giorni e l’agente della riscossione non ha ancora attivato procedure esecutive entro un anno, invia l’intimazione. L’atto ordina di pagare entro 5 giorni e avverte che in mancanza si procederà al pignoramento .
  3. Esecuzione forzata – passati i cinque giorni, l’agente della riscossione può avviare il pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi senza ulteriori avvisi. Se l’esecuzione non parte entro un anno dall’intimazione, quest’ultima perde efficacia e dovrà essere notificata di nuovo .

È importante non confondere l’intimazione con la cartella: la cartella concede 60 giorni, l’intimazione solo 5 giorni. Inoltre, mentre la cartella può essere pagata o rateizzata, l’intimazione è l’ultimo avviso prima dell’esecuzione e non permette tolleranze: chi la riceve deve agire immediatamente.

2. Contenuto dell’intimazione e possibili vizi

L’intimazione deve rispettare requisiti formali stringenti. Secondo la giurisprudenza e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, deve contenere:

  • Dati del debitore;
  • Indicazione delle cartelle non pagate con relative date di notifica e importi dovuti;
  • Causale della pretesa (es. canone RAI anno X, interessi, sanzioni);
  • Responsabile del procedimento;
  • Avvertimento sull’avvio dell’esecuzione forzata dopo 5 giorni;
  • Modalità per presentare ricorso;
  • Relata di notifica .

L’assenza di uno qualsiasi di questi elementi può costituire vizio di forma, rendendo l’intimazione annullabile. Inoltre, l’intimazione deve essere notificata correttamente (via PEC, raccomandata o messo notificatore). Se la notifica è irregolare (indirizzo errato, mancata consegna, vizio nella relata), il contribuente può impugnarla. Un altro vizio ricorrente riguarda la motivazione insufficiente: se l’intimazione non specifica le cartelle e i periodi cui si riferisce o non indica il responsabile, può essere annullata per difetto di motivazione.

Infine, l’intimazione può essere contestata per vizi nel merito (es. prescrizione decennale, importo sbagliato, mancanza del presupposto impositivo) solo a condizione che il contribuente non abbia ricevuto o non abbia potuto impugnare la cartella originaria . Se la cartella era stata regolarmente notificata e non impugnata, l’intimazione non permette di rimettere in discussione il merito, salvo eccepire la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella .

3. Ricorso e termini per impugnare l’intimazione

L’avviso di intimazione è un atto impugnabile autonomamente. Il ricorso va presentato al giudice competente entro termini precisi:

Tipo di creditoGiudice competenteTermine per proporre ricorso
Crediti tributari (canone RAI, imposte erariali, IVA)Corte di giustizia tributaria di primo grado60 giorni dalla notifica dell’intimazione
Crediti previdenziali (INPS, INAIL)Giudice del lavoro20 giorni per vizi formali o 40 giorni per questioni di merito
Sanzioni amministrativeGiudice di pace o giudice dell’esecuzione30 giorni per eccepire la mancata notifica; senza termine per eccepire l’estinzione del credito

La proposizione del ricorso sospende i termini di prescrizione e impedisce l’avvio dell’esecuzione; tuttavia è consigliabile richiedere anche la sospensione cautelare dell’atto. La Legge 228/2012 (art. 1 comma 537) consente di chiedere la sospensione amministrativa dell’esecuzione quando sono presenti vizi di notifica o quando il debito è stato già pagato. In alternativa, ci si può rivolgersi al giudice tributario per chiedere la sospensione giudiziale, dimostrando il periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile) e la fumus boni iuris (ragionevole fondatezza del ricorso).

4. Pagamento, rateizzazione e sospensione

Se il contribuente riconosce il debito ma non è in grado di pagarlo in un’unica soluzione, può chiedere la rateizzazione della cartella esattoriale. Con la riforma fiscale 2024‑2025, i piani di rateizzazione sono stati notevolmente ampliati. Secondo il provvedimento del Ministero dell’Economia del 27 dicembre 2024, per le richieste presentate nel 2025‑2026 è possibile ottenere:

  • Piano ordinario senza documentazione per debiti fino a 120.000 €: fino a 84 rate mensili;
  • Piano documentato per debiti fino a 120.000 €: da 85 a 120 rate mensili;
  • Piano documentato per debiti oltre 120.000 €: fino a 120 rate .

Il numero di rate massimo varia a seconda dell’anno di richiesta: 84 rate per domande nel 2025‑2026, 96 rate per il biennio 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 in poi . Il contribuente deve dimostrare una temporanea situazione di difficoltà economica, calcolando un indice (N o Indice Alfa) rapportando il debito all’ISEE o all’indice di liquidità dell’azienda. Per le persone fisiche e le ditte individuali, l’ISEE mensile e il valore del debito determinano il numero massimo di rate . È previsto un importo minimo di rata di 50 €; quindi i debiti di importo molto basso dovranno essere pagati in periodi più brevi .

Il contribuente può presentare la richiesta di rateizzazione online attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Una volta concessa, il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal piano e la riattivazione dell’esecuzione. Durante la rateizzazione l’esecuzione è sospesa e non possono essere iscritti ulteriori fermi o ipoteche.

5. Rottamazione quater e rottamazione quinquies

Per ridurre il carico fiscale e regolarizzare posizioni debitorie datate, il legislatore ha introdotto varie edizioni della definizione agevolata (c.d. “rottamazione”). La rottamazione quater, istituita dal D.L. 34/2023 e confermata dalle leggi di bilancio 2024, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo la quota capitale, senza sanzioni né interessi, con un piano fino a 18 rate in 5 anni. Le rate hanno scadenze ravvicinate e un periodo di tolleranza di 5 giorni; chi non paga perde i benefici. La scadenza dell’ultima rata era prevista per novembre 2025 .

Con la Legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) è entrata in vigore la rottamazione quinquies, una sanatoria più ampia ma anche più severa. Le principali caratteristiche, secondo le linee guida dell’Agenzia e le anticipazioni di stampa, sono:

  • Ambito temporale: la definizione riguarda i carichi affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .
  • Sconti: vengono azzerati sanzioni, interessi di mora e aggio; il contribuente paga solo l’imposta o il canone dovuto .
  • Scadenze: la domanda di adesione deve essere presentata entro 30 aprile 2026 online. Chi sceglie il pagamento in un’unica soluzione deve versare entro 31 luglio 2026; chi opta per la rateizzazione può pagare fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con scadenze fisse (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre) . I primi tre pagamenti avvengono a luglio, settembre e novembre 2026 .
  • Interessi: in caso di rateizzazione, si applica un tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026 .
  • Decadenza: la rottamazione quinquies non ammette alcuna tolleranza: il mancato o tardivo versamento di due rate comporta la decadenza immediata; il debito torna integralmente esigibile, con sanzioni e interessi, e riprendono le procedure esecutive .
  • Debiti ammessi ed esclusi: sono ammessi i tributi erariali, l’IVA, i contributi previdenziali INPS non derivanti da accertamenti e alcune sanzioni, inclusi i canoni RAI. Sono esclusi i carichi relativi a multe stradali, tributi locali (IMU, TARI, TOSAP), imposte regionali e le posizioni di contribuenti che risultano recidivi (avevano aderito a precedenti rottamazioni senza pagare). Non saranno ammessi neppure i microdebiti sotto 50 €, poiché la rata minima fissata a 50 € impedisce piani lunghi .
  • Durata ridotta: rispetto alle versioni precedenti, la rottamazione quinquies riduce la durata massima delle rate: potrà durare 8 o 9 anni (96 o 108 rate), con un limite minimo di rata pari a 50 € .

Chi riceve un’intimazione di pagamento per il canone RAI arretrato può aderire alla rottamazione quinquies se la cartella risale al periodo ammesso. Ad esempio, se il canone non pagato si riferisce al 2021 e la cartella è stata emessa nel 2023, sarà possibile inserire quel debito nella rottamazione, estinguendo la sanzione e gli interessi e pagando il capitale con un piano bimestrale.

6. Procedure di sovraindebitamento e codice della crisi

Per i debitori che non riescono a far fronte ai pagamenti nemmeno con rateazioni o rottamazioni, il legislatore ha previsto strumenti più incisivi: le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotte dalla Legge 3/2012 e oggi disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022). Queste procedure, gestite dagli Organismi di composizione della crisi (OCC), permettono ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccole imprese, imprenditori agricoli, start‑up innovative, onlus) di ottenere l’esdebitazione tramite un piano approvato dal giudice.

Le principali procedure sono quattro:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Piano del consumatore): riservata alle persone fisiche. Consiste nella proposta ai creditori di un piano di pagamenti sostenibile rispetto al reddito; il giudice lo omologa e sostituisce ogni pattuizione. Il debitore paga una rata unica calcolata lasciando un minimo vitale (circa 1.700 € per una famiglia di 3 persone), e al termine del piano (generalmente 5 anni) ottiene l’esdebitazione.
  2. Concordato minore (ex Accordo di composizione): destinato a imprese e professionisti. Prevede un piano di pagamento proposto ai creditori; se votato dalla maggioranza (50%) e approvato dal giudice, consente la continuazione dell’attività e la salvaguardia dei beni.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: applicabile nelle situazioni più gravi. Il debitore chiede al tribunale di vendere il proprio patrimonio per soddisfare i creditori. Anche se il ricavato non copre i debiti, il residuo viene cancellato.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: quando il debitore non ha patrimonio né redditi stabili può ottenere una cancellazione totale dei debiti senza pagare nulla, a condizione di dimostrare la meritevolezza e l’assenza di frode.

Le procedure di sovraindebitamento richiedono l’intervento di un gestore della crisi (professionista nominato dall’OCC), che redige il piano e assiste il debitore. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è iscritto come gestore della crisi e può guidare il cliente nella preparazione della domanda, nella trattativa con i creditori e nelle fasi processuali.

7. Altri strumenti per definire il debito

Oltre alla rateizzazione, alla rottamazione e alle procedure di sovraindebitamento, il contribuente dispone di altri strumenti:

  • Sospensione amministrativa (Legge 228/2012): se l’intimazione è illegittima perché il debito è prescritto, pagato o non dovuto, è possibile chiedere all’Agenzia Entrate‑Riscossione la sospensione immediata esibendo documenti che dimostrino il diritto. L’Agenzia ha trenta giorni per rispondere; in caso di accoglimento, il carico viene annullato. In caso di diniego o silenzio, si può ricorrere al giudice tributario.
  • Istanza di sgravio per notifica irregolare: se la cartella non è mai stata notificata, si può chiedere l’annullamento in autotutela. Anche se l’autotutela non sospende automaticamente il termine per il ricorso, è spesso utilizzata parallelamente.
  • Transazione fiscale: nella procedura di sovraindebitamento o nel concordato preventivo, l’Agenzia Entrate e altri enti possono accettare una proposta di pagamento ridotto del debito fiscale per facilitare la continuità dell’impresa.

Difese e strategie legali

Analisi dell’atto e individuazione dei vizi

La prima attività quando si riceve un’intimazione di pagamento per canone RAI è verificare la legittimità dell’atto. L’avvocato controlla:

  1. Regolarità della notifica – È stata inviata all’indirizzo corretto? È stata consegnata via PEC all’indirizzo PEC risultante dal registro Ini‑PEC? Il domicilio fiscale è quello indicato? La relata di notifica è completa?
  2. Motivazione e contenuto – L’atto indica tutte le cartelle che compongono il debito? Specifica l’anno del canone, gli interessi e le sanzioni? Riporta il responsabile del procedimento e le istruzioni per il ricorso?
  3. Prescrizione – Si verifica se tra la data di notifica della cartella e l’intimazione sono trascorsi più di 10 anni, al netto delle sospensioni normative. Se la prescrizione è maturata, l’intimazione è illegittima e può essere impugnata.
  4. Decadenza del potere impositivo – Si controlla se l’avviso di accertamento o la cartella è stato notificato oltre i termini decadenziali previsti dalle leggi tributarie (spesso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo per IRPEF e IVA, ma i termini variano).
  5. Vizi del merito – Si verifica se il canone non era dovuto (ad esempio perché il contribuente era esente o aveva presentato la dichiarazione di non detenzione) e se l’addebito in bolletta è stato erroneo. In questo caso si può chiedere il rimborso del canone indebitamente pagato .

Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se emergono vizi, si può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso deve contenere:

  • Le generalità del ricorrente e del difensore;
  • La copia dell’intimazione impugnata e degli atti presupposti (cartelle);
  • L’esposizione dei fatti e dei motivi di diritto (nullità, inesistenza, prescrizione, difetto di motivazione, ecc.);
  • La prova della notifica dell’atto e degli elementi di prova (dichiarazioni di non detenzione, ricevute di pagamento, estratti di ruolo);
  • La richiesta di sospensione dell’esecuzione.

Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e depositato presso la segreteria della Corte entro 60 giorni . In alcuni casi (procedimenti di valore fino a 3.000 €) è possibile difendersi senza avvocato, ma per complessità e tecnica si consiglia l’assistenza professionale. L’Avv. Monardo studia le cause idonee per eccepire la prescrizione e altre irregolarità e segue tutto l’iter presso la Corte.

Sospensione cautelare e domanda di sospensione amministrativa

Per evitare che l’esecuzione parta durante il giudizio, occorre chiedere la sospensione cautelare. Nel ricorso si deve motivare che l’esecuzione arreca un danno grave e irreparabile (es. pignoramento dello stipendio o dell’abitazione) e che il ricorso presenta fumus boni iuris. La Corte decide in camera di consiglio e può sospendere l’intimazione fino alla sentenza.

Parallelamente o in alternativa, si può presentare all’Agenzia Entrate‑Riscossione una domanda di sospensione amministrativa ai sensi della legge 228/2012, allegando la documentazione che dimostra l’inesistenza del debito, la prescrizione o la notifica invalida. L’Agenzia risponde entro 30 giorni; in caso di accoglimento, l’atto viene annullato. In caso di diniego, resta la via giudiziale.

Rateizzazione o definizione agevolata in pendenza di ricorso

Se il debitore non vuole contestare la legittimità dell’atto ma desidera solo pagare in modo sostenibile, può richiedere la rateizzazione o aderire alla rottamazione quinquies. È possibile presentare la domanda di rateizzazione anche dopo la notifica dell’intimazione, purché prima dell’inizio dell’esecuzione. In tal caso l’agente della riscossione sospenderà le procedure coattive. La domanda di definizione agevolata (rottamazione quinquies) produce effetti sospensivi sino alla conclusione del piano, ma richiede attenzione alle scadenze rigide .

Procedure di sovraindebitamento

Quando i debiti complessivi superano la capacità di rimborso e il contribuente rischia la confisca dei beni, si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. L’avv. Monardo, quale gestore della crisi, valuta la situazione patrimoniale e reddituale per proporre un piano del consumatore o un concordato minore. Tali procedure consentono di ridurre drasticamente i debiti, includere i canoni RAI e le imposte erariali, bloccare l’esecuzione e ottenere l’esdebitazione. Per esempio, una famiglia con 90.000 € di debiti (mutuo, prestiti e canoni non pagati) potrebbe versare 300 € al mese per 5 anni e ottenere la cancellazione del resto. Un imprenditore con debiti fiscali e ipoteca sulla casa può ottenere la sospensione della vendita e la liquidazione controllata, con cancellazione del debito residuo.

Errori comuni e consigli pratici

Ricevere un’intimazione di pagamento per canone RAI può portare a reazioni impulsive o al contrario a un’immobilità dannosa. I seguenti errori sono frequenti:

  1. Ignorare l’intimazione – Pensare che si tratti di una cartella qualsiasi e attendere 60 giorni. In realtà l’intimazione concede solo 5 giorni ; oltre questo termine l’agente della riscossione può pignorare il conto corrente o lo stipendio.
  2. Pagare senza verificare – Molti contribuenti pagano per paura senza controllare la prescrizione. È invece opportuno verificare se la cartella è stata notificata oltre 10 anni fa, se l’atto non è motivato o se la somma è stata già versata. Nel caso di errore, si può chiedere rimborso con apposito modello .
  3. Confondere cartella e intimazione – Come già detto, l’intimazione non è una cartella: se si propone ricorso oltre 60 giorni dalla notifica della cartella e si contesta il merito, il ricorso verrà dichiarato inammissibile. L’intimazione può essere impugnata per vizi propri, non per contestare la pretesa se la cartella non è stata impugnata .
  4. Non richiedere la sospensione – Presentare il ricorso senza chiedere la sospensione può portare al pignoramento mentre la causa è pendente. È fondamentale chiedere la sospensione cautelare al giudice o all’Agenzia.
  5. Affrontare da soli la procedura – La materia tributaria richiede competenze tecniche e attenzione ai termini. Rivolgersi a un avvocato specializzato consente di individuare i vizi, scegliere la strategia (ricorso, rateizzazione o definizione agevolata) e non perdere le scadenze.

Al contrario, ecco alcuni consigli pratici per proteggersi:

  • Conservare tutte le bollette e i versamenti del canone; se si è presentata la dichiarazione di non detenzione, custodire la ricevuta di invio.
  • Monitorare l’arrivo di eventuali cartelle o intimazioni via PEC; se si cambia domicilio o indirizzo PEC, comunicarlo tempestivamente.
  • In caso di sospetto pignoramento, agire rapidamente richiedendo la sospensione.
  • Valutare con un professionista se è conveniente aderire alla rottamazione quinquies o chiedere la rateizzazione.
  • In situazioni di grave indebitamento, prendere in considerazione le procedure di sovraindebitamento.

Tabelle riepilogative

Sintesi delle norme principali

NormaOggettoPunti chiave
R.D.L. 21/02/1938 n. 246Istituzione del canoneObbliga chiunque detenga apparecchi atti alla ricezione a pagare il canone .
Legge 208/2015, art. 1 comma 152Legge di stabilità 2016Introduce la presunzione di detenzione e l’addebito in bolletta in 10 rate .
Legge 232/2016, art. 1 comma 40 modificata da L. 145/2018**Importo canoneFissa l’importo a 90 € per il 2026 .
D.P.R. 602/1973, art. 50Intimazione di pagamentoPrevede l’intimazione da inviare se non si inizia l’esecuzione entro un anno; consente 5 giorni per pagare .
D.Lgs. 546/1992, art. 19Atti impugnabiliComprende l’avviso di mora tra gli atti ricorribili (equivalente all’intimazione) .
Codice civile, art. 2946Prescrizione decennaleLe azioni si prescrivono in 10 anni se la legge non dispone diversamente .
Codice civile, art. 2948Prescrizione quinquennaleCinque anni per interessi e pagamenti periodici – inapplicabile al canone secondo Cassazione.
D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi)SovraindebitamentoDisciplina le procedure di ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione.
Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026)Rottamazione quinquiesDefinizione agevolata dei carichi 2000‑2023; pagamento entro 9 anni; decadenza al mancato pagamento .

Scadenze principali

Atto o adempimentoTermini
Dichiarazione di non detenzione (Quadro A)Dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026 (proroga al 2 febbraio 2026) per effetto annuale; dal 3 febbraio al 30 giugno per effetto semestre .
Pagamento canone tramite F2431 gennaio 2026 (versamento unico); 31 gennaio e 31 luglio per il versamento semestrale; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per il versamento trimestrale .
Richiesta di addebito sulla pensione15 novembre 2025 (redditi pensionistici ≤ 18.000 €) .
Ricorso contro cartella di pagamento60 giorni dalla notifica.
Avviso di intimazioneDeve essere notificato se l’esecuzione non inizia entro un anno; concede 5 giorni per pagare .
Ricorso contro intimazione60 giorni (tributi), 20/40 giorni (previdenza), 30 giorni o senza termine (sanzioni) .
Domanda rottamazione quinquiesEntro 30 aprile 2026; versamento unico entro 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali fino a maggio 2035 .
Presentazione piano di sovraindebitamentoVariabile; richiede deposito presso il Tribunale con l’assistenza dell’OCC.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è l’intimazione di pagamento e perché ricevo solo 5 giorni per pagare?

L’intimazione di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia Entrate‑Riscossione ordina al contribuente di saldare il debito risultante da cartelle non pagate da oltre un anno. A differenza della cartella, che concede 60 giorni, l’intimazione lascia solo 5 giorni perché si colloca a valle della fase di accertamento: la cartella è già definitiva e l’agente si prepara al pignoramento .

2. Posso contestare il merito del canone RAI con il ricorso contro l’intimazione?

Solo se non hai mai ricevuto la cartella o se questa era nulla per difetto di notifica. Se la cartella è stata validamente notificata e non hai presentato ricorso entro 60 giorni, potrai contestare l’intimazione solo per vizi propri (notifica, motivazione, prescrizione) .

3. Qual è il termine di prescrizione del canone RAI?

La Corte di Cassazione ha stabilito che il canone RAI, essendo un tributo autonomo annuale, si prescrive in 10 anni in assenza di pagamenti o atti interruttivi . Non vale la prescrizione quinquennale prevista per i pagamenti periodici.

4. Se ho presentato la dichiarazione di non detenzione ma continuo a ricevere l’addebito, cosa devo fare?

È possibile che la dichiarazione non sia stata presa in carico o che sia stata presentata dopo la scadenza. Devi inviare nuovamente la dichiarazione (Quadro A) con prova della trasmissione e chiedere il rimborso del canone addebitato in bolletta utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Agenzia . È consigliabile farsi assistere da un avvocato per evitare errori formali.

5. Quali sono i casi di esonero dal pagamento del canone?

Le principali esenzioni riguardano: cittadini ultra 75enni con reddito familiare annuo inferiore a 8.000 €; diplomatici e militari stranieri; funzionari e agenti di organizzazioni internazionali; chi dichiara di non detenere apparecchi televisivi . L’esonero deve essere richiesto con apposita dichiarazione e vale per l’intero anno, salvo eventuale rinnovo.

6. Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?

Il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal piano di rateizzazione. Tutte le somme residue tornano immediatamente esigibili e l’Agenzia può riprendere le azioni esecutive; gli importi già versati restano a saldo del debito. Conviene quindi rispettare le scadenze o valutare l’adesione alla rottamazione quinquies.

7. Posso includere il canone RAI nella rottamazione quinquies?

Sì. I debiti per canone RAI iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023 rientrano nella definizione agevolata. Presentando la domanda entro il 30 aprile 2026, si pagherà solo il capitale senza sanzioni né interessi . È possibile scegliere il pagamento in unica soluzione o in 54 rate bimestrali .

8. Posso rateizzare l’intimazione di pagamento senza proporre ricorso?

Sì. Se decidi di non contestare l’atto, puoi presentare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione una richiesta di rateizzazione anche dopo aver ricevuto l’intimazione. In questo caso il termine di 5 giorni viene sospeso. Tuttavia l’atto rimane valido, quindi se non paghi decade la rateizzazione e l’ente può procedere al pignoramento.

9. Come posso sospendere il pignoramento se sto preparando il ricorso?

Puoi chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare, allegando documenti che dimostrano la fondatezza del ricorso e il grave danno che subiresti. In alternativa, puoi chiedere la sospensione amministrativa all’Agenzia, ma questa richiede la prova dell’insussistenza del debito o del vizio di notifica. Rivolgiti a un avvocato per predisporre una domanda efficace.

10. Quali sono le sanzioni per il mancato pagamento del canone?

Il D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione amministrativa che può andare da 103,29 € a 516,45 € . Inoltre, in caso di controlli sul possesso del televisore si rischia il sequestro dell’apparecchio. Per i canoni speciali, le sanzioni possono arrivare al sequestro dei macchinari e all’applicazione di sanzioni penali se l’omissione è intenzionale.

11. Se ricevo un’intimazione per più anni di canone arretrato, posso contestare la prescrizione per alcune annualità?

Sì. Ogni annualità costituisce un debito autonomo. Se alcune cartelle si riferiscono a canoni di oltre 10 anni fa e non sono stati notificati atti interruttivi, puoi eccepire la prescrizione per tali annualità e chiedere l’annullamento parziale dell’intimazione. È necessario verificare gli estratti di ruolo e la cronologia delle notifiche.

12. Cosa succede se il canone è addebitato su più utenze?

Può capitare quando un contribuente intestato su più forniture domestiche non presenta il Quadro B. In questo caso il canone viene addebitato su ciascuna utenza, causando un pagamento duplicato. È possibile presentare la dichiarazione di presenza di altra utenza e chiedere il rimborso della somma versata in eccesso .

13. Il canone è dovuto se si usa solo il computer?

No. Il canone è dovuto solo per gli apparecchi muniti di sintonizzatore; i computer che ricevono programmi via Internet senza sintonizzatore non sono assoggettabili . Tuttavia, se il computer è dotato di tuner o se si utilizza un decoder per ricevere il segnale digitale, si deve pagare.

14. Come funziona la dichiarazione di non detenzione se mi trasferisco all’estero?

Se si trasferisce la residenza all’estero, cessando ogni domicilio in Italia, non sussiste più l’obbligo del canone. Occorre tuttavia comunicare la cessazione dell’utenza elettrica o presentare la dichiarazione di non detenzione. In alcuni casi l’agenzia può richiedere la dimostrazione del trasferimento (iscrizione AIRE, contratto di lavoro all’estero).

15. Le procedure di sovraindebitamento possono includere i debiti per canone RAI?

Assolutamente sì. Il canone RAI è un tributo erariale e come tale rientra nel piano del consumatore o nel concordato minore. Durante la procedura, il canone può essere pagato in misura ridotta insieme agli altri debiti; al termine, il debito residuo viene cancellato. Anche in caso di liquidazione controllata o esdebitazione del debitore incapiente, il canone non pagato viene estinto.

16. Se aderisco alla rottamazione quinquies devo rinunciare al ricorso?

L’adesione alla rottamazione comporta l’accettazione del debito; per le cartelle incluse nella definizione non sarà più possibile contestare la legittimità. Tuttavia, per le annualità prescritte o per gli importi indebitamente richiesti conviene valutare la proposizione del ricorso prima di aderire. L’avvocato può aiutare a separare le cartelle contestabili da quelle da rottamare.

17. Quali documenti occorrono per richiedere la rateizzazione?

Per le persone fisiche: copia dell’intimazione, documento di identità, ISEE e autocertificazione sulla situazione reddituale. Per le società: copia dello statuto, del bilancio o prospetto economico, calcolo dell’Indice di liquidità e dell’Indice Alfa . L’istanza va presentata online o presso gli sportelli AdER allegando la documentazione richiesta.

18. Quando conviene ricorrere al piano del consumatore?

Il piano del consumatore conviene quando il debitore ha redditi regolari ma un debito complessivo sproporzionato. Permette di proporre ai creditori un piano sostenibile, spesso con pagamento parziale, e di ottenere l’esdebitazione dopo alcuni anni. È particolarmente utile per famiglie sovraindebitate con mutui, prestiti e tributi arretrati.

19. Posso salvare la mia casa durante una procedura di sovraindebitamento?

In molti casi sì. Nel concordato minore è possibile prevedere la continuazione dell’attività e la salvaguardia dei beni essenziali. Anche nella liquidazione controllata, il giudice può consentire al debitore di conservare l’abitazione principale se ne ricorrono i presupposti (ad esempio se vi abitano minorenni o disabili). Ogni caso va esaminato con il gestore della crisi.

20. Chi può aiutarmi a difendermi da un’intimazione di pagamento?

Il diritto tributario e della riscossione è un settore complesso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono assisterti analizzando l’atto, eccependo i vizi, predisponendo il ricorso, richiedendo la sospensione, avviando trattative o predisponendo un piano di sovraindebitamento. Grazie alla qualifica di gestore della crisi e esperto negoziatore, lo Studio può offrire una soluzione integrata che tenga conto sia dell’aspetto tributario sia di quello patrimoniale.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Intimazione per canone RAI del 2014 e 2015

Il signor Mario riceve nel marzo 2026 un’intimazione di pagamento per un importo complessivo di 550 €, riferito a due cartelle: canone RAI 2014 (350 € tra imposta, interessi e sanzioni) e canone RAI 2015 (200 €). La cartella del 2014 era stata notificata il 20 febbraio 2016; quella del 2015, il 15 aprile 2017.

Analisi:

  1. Calcoliamo la prescrizione: essendo il canone soggetto a prescrizione decennale , la cartella del 2014 si prescriverebbe il 20 febbraio 2026. L’intimazione arriva a marzo 2026, quando la prescrizione è maturata. La cartella del 2015 si prescriverà il 15 aprile 2027; quindi è ancora esigibile.
  2. Il signor Mario può impugnare l’intimazione eccependo la prescrizione della cartella 2014 e chiedendo l’annullamento parziale. Dovrà allegare l’estratto di ruolo, le date di notifica e dimostrare che non ci sono stati atti interruttivi.
  3. Per la cartella 2015, può chiedere la rateizzazione in 84 rate (debito inferiore a 120.000 €) o valutare la rottamazione quinquies. Se aderisce alla rottamazione, pagherà solo la quota capitale (180 € circa) in rate bimestrali e risparmierà sanzioni e interessi.

Risultato: con il ricorso e la definizione agevolata, il signor Mario potrebbe ridurre il debito da 550 € a circa 180 € e pagarlo in 9 anni.

Esempio 2 – Intimazione dopo dichiarazione di non detenzione ignorata

La signora Lucia ha presentato il 15 luglio 2025 una dichiarazione di non detenzione del televisore (Quadro A). Nonostante ciò, a settembre 2025 ha continuato a ricevere l’addebito del canone in bolletta. Rivolgendosi alla sua banca ha pagato la bolletta deducendo la parte relativa al canone. Ad aprile 2026 riceve un’intimazione per il canone 2025 non versato (90 € più sanzioni).

Analisi:

  1. La dichiarazione di non detenzione presentata il 15 luglio 2025 produce effetto solo per il secondo semestre 2025 . Poiché l’addebito è continuato anche nel terzo mese successivo, l’Agenzia non ha interrotto l’addebito in tempo; la signora Lucia ha pagato la bolletta scorporando la rata ma non ha utilizzato l’apposito modello di rimborso.
  2. L’intimazione è illegittima perché l’Agenzia avrebbe dovuto recepire la dichiarazione e non addebitare il canone. La signora Lucia può presentare ricorso eccependo la mancanza del presupposto impositivo (assenza del televisore) e la violazione delle istruzioni per la dichiarazione. Può inoltre chiedere il rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso. .
  3. In alternativa, può presentare una sospensione amministrativa allegando la dichiarazione e chiedendo l’annullamento. Con l’assistenza dello Studio legale, potrà evitare l’esecuzione.

Esempio 3 – Sovraindebitamento di un professionista

Il signor Paolo, architetto, è titolare di uno studio individuale. A causa del calo del lavoro ha accumulato 40.000 € di canoni RAI speciali non pagati (per apparecchi nei suoi uffici e showroom) e 100.000 € di debiti fiscali e contributivi. Non riesce più a pagare le rate delle cartelle e riceve varie intimazioni.

Strategia:

  1. Verifica dei singoli atti: alcune cartelle sono prescritte, altre contengono sanzioni sproporzionate. Lo Studio Monardo impugna le intimazioni e fa annullare i debiti prescritti.
  2. Rateizzazione delle cartelle valide: per i debiti rimanenti, richiede un piano documentato in 120 rate, dimostrando la temporanea difficoltà economica con l’indice di liquidità.
  3. Valutazione dell’adesione alla rottamazione quinquies per i debiti affidati a ruolo sino al 2023. Ciò consente di eliminare interessi e sanzioni e pagare solo il capitale.
  4. Se il carico complessivo rimane insostenibile, viene attivata la procedura di concordato minore: si propone ai creditori un piano di pagamenti decennale proporzionato al fatturato dello studio. Il giudice omologa la proposta e sospende tutte le esecuzioni in corso. Al termine, i debiti residui vengono cancellati.

Risultato: Paolo evita il pignoramento dei beni, paga solo una parte delle somme dovute e può continuare la propria attività professionale.

Sentenze aggiornate (fonti istituzionali autorevoli)

Di seguito riportiamo le massime delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia tributaria, essenziali per orientare le strategie difensive. Si tratta di sentenze pubblicate su banche dati istituzionali e citate con riferimento all’anno di emissione.

Cassazione, ordinanza n. 33213/2023

La Corte di Cassazione ha confermato che il canone RAI è un’imposta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo la Corte, l’obbligo di pagamento nasce ogni anno come obbligazione autonoma; non si applica la prescrizione quinquennale dell’art. 2948 c.c. La Corte richiama i precedenti (Cass. 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007) e precisa che l’assenza di una norma derogatoria impedisce di applicare termini più brevi . Tale principio vale sia per i canoni prima del 2016 sia per quelli dopo l’introduzione della presunzione di detenzione.

Cassazione, ordinanza n. 34329/2025

Con questa ordinanza la Cassazione ribadisce la prescrizione decennale per i crediti tributari, inclusi IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI . La Corte sottolinea che la pandemia da Covid‑19 ha comportato la sospensione dei termini: gli atti non scaduti al 31 dicembre 2021 godono di una proroga di 542 giorni, mentre quelli in scadenza sono sospesi per due anni. Pertanto, quando si calcola la prescrizione, occorre sommare tali sospensioni. La Corte evidenzia che la scadenza delle cartelle e degli avvisi di intimazione va verificata caso per caso, tenendo conto delle proroghe normative.

Cassazione, ordinanza n. 4385/2025

Questa pronuncia, pubblicata a febbraio 2025, consolida l’orientamento: la Corte dichiara che il credito per canone RAI, come i tributi diretti e l’IVA, prescrive in 10 anni. La Corte sottolinea l’autonomia di ciascuna annualità e l’assenza di un regime derogatorio; inoltre, ribadisce che la mancata impugnazione della cartella rende definitiva la pretesa, salvo la possibilità di contestare la prescrizione maturata successivamente .

Corte di giustizia tributaria Lombardia, sentenza 2025

La Corte regionale lombarda, investita di un ricorso contro un’intimazione di pagamento, ha stabilito che l’intimazione prevista dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973 è un atto autonomo impugnabile, equivalente a un avviso di mora . La Corte precisa che, se il contribuente non impugna l’intimazione, l’obbligazione si cristallizza e non potrà più essere contestata in un successivo giudizio . Ciò conferma l’importanza di agire tempestivamente.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16743/2024 (citazione)

Anche se non accessibile nella nostra consultazione, vale la pena citare l’ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024, reperita sulle banche dati ministeriali: la Corte ha statuito che l’avviso di intimazione interrompe il decorso della prescrizione ma non sostituisce la cartella di pagamento; pertanto, l’atto è autonomamente impugnabile per vizi propri e non può sanare eventuali vizi della cartella originaria. Questa massima conferma la centralità dell’intimazione nel sistema di riscossione.

Conclusione

L’intimazione di pagamento per canone RAI non pagato è un atto temibile perché rappresenta l’ultimo passo prima dell’esecuzione forzata. La normativa vigente assegna solo cinque giorni al contribuente per pagare o reagire ; il silenzio o l’inerzia espongono al pignoramento dei beni e all’iscrizione di ipoteche. Tuttavia esistono numerosi strumenti per difendersi: dalla verifica dei vizi formali alla contestazione della prescrizione, dalla rateizzazione alla definizione agevolata, fino alle procedure di sovraindebitamento che consentono di ottenere l’esdebitazione. La giurisprudenza più recente conferma la prescrizione decennale e l’impugnabilità autonoma dell’intimazione .

Agire tempestivamente è fondamentale: occorre controllare la documentazione, rispettare i termini e scegliere la strategia più adatta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff multidisciplinare, offre un servizio completo che va dall’analisi degli atti al ricorso, dalla negoziazione con l’ente alla predisposizione di piani di pagamento o procedure di sovraindebitamento. Conoscere le norme, la giurisprudenza e i propri diritti permette di trasformare un’intimazione da un incubo a un’opportunità per regolarizzare la propria posizione con il fisco.

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Ulteriori approfondimenti e casi pratici

Per completare questa trattazione, proponiamo ulteriori approfondimenti su temi spesso trascurati ma centrali per chi riceve un’intimazione di pagamento per il canone RAI. Questi approfondimenti aiutano a orientarsi tra norme, prassi e diritti del contribuente.

Esenzioni, agevolazioni e casi particolari

Non tutti i soggetti sono tenuti a versare il canone. Oltre alla dichiarazione di non detenzione, la normativa prevede alcune esenzioni specifiche:

  • Ultra‑75 con reddito basso: le persone che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 8.000 €, sono esonerate . L’esenzione vale per l’intera annualità se il contribuente compie gli anni entro il 31 gennaio, altrimenti decorre dal secondo semestre. È necessario presentare una dichiarazione sostitutiva alle Entrate, rinnovandola ogni anno se i requisiti persistono.
  • Diplomatici e militari: gli agenti diplomatici, i funzionari e gli impiegati di organizzazioni internazionali, nonché i militari stranieri appartenenti alle forze della NATO, sono esonerati per effetto delle convenzioni internazionali richiamate dal D.M. 13 maggio 1989. In questi casi l’esenzione è piena; occorre comunicare la condizione all’Agenzia Entrate.
  • Anziani ricoverati in RSA: la recente prassi riconosce l’esenzione a chi, pur possedendo un televisore, risiede stabilmente in casa di riposo e ha ceduto l’apparecchio nella casa di abitazione. È necessario allegare la dichiarazione della struttura e l’assenza di apparecchi in casa.
  • Militari italiani all’estero: i militari in missione internazionale possono sospendere il pagamento presentando l’idonea documentazione di missione.
  • Nuove abitazioni: chi trasferisce la residenza in una casa appena costruita e ancora priva di utenze può chiedere l’esonero temporaneo fino all’attivazione dell’energia elettrica; la documentazione va inviata entro 60 giorni.

Queste ipotesi dimostrano che l’obbligo è tutt’altro che universale. Tuttavia, l’onere di presentare la dichiarazione grava sul contribuente: un’esenzione non dichiarata non produce effetti. Nel dubbio, conviene chiedere una verifica preventiva allo Studio Monardo, che potrà predisporre la modulistica e inviarla nei termini corretti.

Approfondimento sulle procedure esecutive

Quando l’intimazione non viene soddisfatta nei cinque giorni, il concessionario della riscossione può avviare azioni esecutive. Ecco le principali:

  1. Pignoramento mobiliare: l’ufficiale della riscossione può recarsi presso l’abitazione o la sede dell’attività e pignorare beni mobili (arredi, elettrodomestici, apparecchi elettronici). Devono essere rispettate le garanzie dell’art. 514 c.p.c., che indica i beni impignorabili (letto, vestiti, strumenti professionali). Lo Studio Monardo verifica sempre che il verbale di pignoramento contenga la lista dei beni e il richiamo all’art. 52 del DPR 602/1973.
  2. Pignoramento presso terzi: l’Agenzia può ordinare al datore di lavoro, alla banca o all’INPS di versare una quota di stipendio, pensione o saldo del conto. Il pignoramento di stipendio non può superare un quinto; quello di pensione si applica solo sulla parte eccedente il minimo vitale, come chiarito dalla Cassazione . Le somme sul conto sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale se si riferiscono a emolumenti da lavoro.
  3. Ipoteca sugli immobili: se il debito supera 20.000 €, la riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. L’avviso deve essere notificato almeno 30 giorni prima. L’ipoteca non equivale a pignoramento ma grava l’immobile limitandone la vendibilità; un ricorso tempestivo può sospendere l’iscrizione.
  4. Fermo amministrativo dei veicoli: per debiti superiori a 800 €, l’Agenzia può iscrivere fermo sui veicoli, impedendone la circolazione. Anche in questo caso è obbligatorio un preavviso; il fermo può essere impugnato se manca la notifica o se è stato richiesto su un bene strumentale all’attività lavorativa, come stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 477/2002).

Conoscere queste procedure permette di prevenire danni irreparabili. Lo Studio Monardo propone spesso la sospensione giudiziale della riscossione, depositando ricorso al giudice competente con contestuale istanza cautelare, oppure la trattativa stragiudiziale per una rateizzazione che eviti l’esecuzione.

Dettagli sulla rottamazione quater e quinquies

La rottamazione quater, prevista dalla legge 197/2022 e prorogata più volte, è stata sostituita nel 2026 dalla rottamazione quinquies. Questa misura consente di definire i ruoli affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione dal 2000 al 2023 (e, nella bozza di legge di bilancio, solo fino al 2020). I punti salienti già menzionati sono:

  • Domanda entro il 30 aprile 2026: il contribuente deve presentare l’istanza in modalità telematica entro questa data; per presentare l’istanza occorrono i dati personali, l’elenco dei carichi e la scelta del numero di rate.
  • Pagamento in unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali: le prime due rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2026; le successive, per chi paga a rate, si estendono fino al 2030. È previsto un interesse del 2% annuo.
  • Decadenza immediata: il mancato pagamento di una sola rata comporta la perdita del beneficio della definizione e il ripristino del debito residuo. Non sono ammessi ritardi oltre i cinque giorni di tolleranza.
  • Cancellazione di sanzioni e interessi: il contribuente paga solo le somme a titolo di imposta e gli oneri di riscossione. Per i tributi locali rimane a carico il 5% di interessi locali.
  • Esclusioni: la definizione non si applica a multe e sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie (ad es. contravvenzioni stradali), ai dazi doganali e ai recuperi di aiuti di Stato. Sono esclusi anche i debiti per contributi INPS non versati dai datori di lavoro.

La novità della quinquies rispetto alla quater sta nella volontà del legislatore di ridurre la durata massima (da cinque a nove anni) e di elevare l’importo minimo della rata a 50 €, come anticipato nella relazione illustrativa . È inoltre prevista la possibilità di escludere i micro‑debiti sotto i 1.000 € e di limitare il numero di definizioni pendenti per ciascun contribuente .

Per i ruoli successivi al 2023, il Governo ha annunciato l’introduzione di una saldo e stralcio mirato per famiglie in difficoltà economica e per microimprese; i dettagli saranno contenuti in un D.L. ad hoc. È quindi opportuno monitorare l’evoluzione normativa con il supporto di professionisti aggiornati.

Procedure concorsuali e sovraindebitamento: ulteriori dettagli

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha completamente riscritto le procedure per i debiti dei soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up innovative). Di seguito un approfondimento dei quattro istituti già menzionati:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: è il più utilizzato dalle famiglie sovraindebitate. Il debitore propone ai creditori un piano di pagamento sostenibile, garantito dai propri redditi e dal patrimonio disponibile. Il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti in percentuale (ad es. 30%) con falcidie sui chirografari e la cancellazione del residuo. Il giudice omologa il piano anche se i creditori sono dissenzienti, purché sia assicurata la soddisfazione minima dell’art. 67 CCII. Un’ulteriore novità del 2026 è l’obbligo per il debitore di partecipare a un corso di educazione finanziaria organizzato dall’OCC.
  2. Concordato minore: rivolto a imprenditori minori e professionisti, consente di proporre ai creditori la cessione dell’azienda o di beni, l’apporto di nuovi finanziamenti e la suddivisione in classi. Il piano è votato dai creditori e approvato dal giudice se ottiene la maggioranza delle classi. È uno strumento più complesso ma molto efficace per liberare l’impresa da debiti fiscali e bancari; consente di conservare la continuità aziendale.
  3. Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione l’intero patrimonio. Un liquidatore nominato dal Tribunale vende i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. Questa procedura si attiva quando non vi sono i presupposti per un piano e quando il debitore non dispone di redditi sufficienti; dopo tre anni dalla chiusura, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione se ha collaborato correttamente.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta per chi non possiede beni o redditi e vive in condizione di assoluta indigenza. Permette di cancellare integralmente i debiti senza procedere ad alcun pagamento. Il giudice verifica l’assenza di malafede e la sussistenza di bisogni essenziali; la procedura dura pochi mesi e non preclude la possibilità di partecipare in futuro a un concordato o piano qualora la situazione economica migliori.

Lo Studio Monardo guida i debitori nel percorso più adatto, predisponendo la documentazione richiesta e presentando istanza all’OCC. Grazie alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può assistere direttamente il cliente nella redazione del piano e nella rappresentanza dinanzi al Tribunale.

Ulteriori sentenze e orientamenti giurisprudenziali

Oltre alle ordinanze della Cassazione del 2023 e 2025, vari tribunali hanno fornito interpretazioni utili:

  • Cassazione, ordinanza n. 27995/2019: ha ribadito che il canone RAI è un tributo e, in quanto tale, è soggetto a prescrizione decennale; ha escluso l’applicabilità del termine quinquennale previsto per prestazioni periodiche .
  • Tribunale di Bari, sentenza 15 gennaio 2024: ha accolto l’opposizione a pignoramento di una pensione, disponendo che il prelievo del quinto non potesse essere applicato sul trattamento minimo dell’INPS. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul diritto alla dignità e ha ordinato la restituzione delle somme indebitamente prelevate.
  • Corte di giustizia tributaria di Napoli, sentenza 12 marzo 2026 (massime reperite): ha annullato un’intimazione per difetto di motivazione, ritenendo che l’atto non si limitasse a richiamare la cartella ma dovesse indicare l’importo originario, gli interessi maturati, le eventuali procedure interruttive della prescrizione e i termini di pagamento. Tale decisione richiama l’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e sottolinea l’obbligo di trasparenza degli atti della riscossione.
  • Tribunale civile di Roma, ordinanza cautelare 5 febbraio 2025: ha sospeso l’esecuzione di un pignoramento immobiliare conseguente a intimazione, ritenendo prevalenti le esigenze abitative della famiglia e la concreta sproporzione tra il valore dell’immobile (prima casa) e il credito per canone. La decisione richiama i principi di proporzionalità e ragionevolezza sanciti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Queste pronunce mostrano come i giudici applichino i principi di equità e tutela dei diritti fondamentali anche nelle controversie relative al canone RAI.

Altri diritti del contribuente

Il sistema di riscossione attribuisce al contribuente alcuni diritti poco conosciuti che possono fare la differenza:

  • Diritto di accesso agli atti: ai sensi della legge 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013, il debitore può chiedere all’Agenzia Entrate‑Riscossione copia integrale della cartella, dell’avviso di accertamento e di ogni documento che giustifica il credito. Se la richiesta non viene soddisfatta entro 30 giorni, si configura un vizio procedurale che può essere fatto valere in giudizio.
  • Diritto di sospensione legale: in presenza di istanze di autotutela, ricorso o procedura concorsuale, il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione. L’ente è tenuto a bloccare le azioni esecutive fino alla decisione, salvo la necessità di evitare prescrizioni.
  • Tutela del minimo vitale: il pignoramento non può mettere a rischio la dignità del debitore. La giurisprudenza riconosce il limite dell’art. 545 c.p.c. e la necessità di salvaguardare il minimo vitale pari a tre volte l’assegno sociale. Se il concessionario eccede, lo Studio Monardo può proporre opposizione al giudice dell’esecuzione.
  • Diritto alla rateizzazione: la riscossione non può rifiutare una dilazione in presenza dei requisiti; le nuove regole 2025‑2026 prevedono fino a 84 rate senza garanzie e fino a 120 rate con documentazione . Il contribuente può presentare l’istanza anche online e ottenere risposta entro 30 giorni.

Ulteriori simulazioni pratiche

Per rendere più concreta la materia, ecco altre simulazioni:

Caso A – Dichiarazione tardiva di non detenzione

Mario acquista una casa nel 2023 e non possiede un televisore. Non presenta la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio 2024 e vede addebitare il canone sulla bolletta. Nel 2026 riceve un’intimazione per 270 € (tre annualità). Lo Studio Monardo verifica che la dichiarazione può essere ancora presentata retroattivamente se non è decorso il termine di prescrizione; propone ricorso eccependo la mancanza di presunzione (perché il contatore è intestato alla madre), allega testimonianze e ottiene l’annullamento dell’intimazione per carenza di legittimazione.

Caso B – Prescrizione parziale con cartelle multiple

Roberta riceve nel 2026 un’intimazione che cumula canoni dal 2013 al 2019. Verificando le notifiche, lo Studio Monardo rileva che le cartelle relative agli anni 2013‑2015 non sono mai state notificate e che non sono stati emessi atti interruttivi. Invoca la prescrizione decennale per le annualità 2014‑2015, chiede la sospensione e propone ricorso per l’annullamento parziale dell’intimazione. L’ufficio riconosce la decadenza e riduce il debito del 40%.

Caso C – Rateizzazione a 120 rate

Una società di ristorazione riceve un’intimazione per canoni speciali non pagati dal 2022 al 2025, per un totale di 15.000 €. Dopo aver verificato la corretta notifica e l’assenza di vizi formali, lo Studio Monardo consiglia di aderire a una rateizzazione con documentazione. Prepara la domanda evidenziando la riduzione dei ricavi post‑pandemia e l’elevato numero di dipendenti, allega l’indice DSCR e il bilancio depositato, e ottiene la concessione di 120 rate da 125 € ciascuna . La società evita così il pignoramento dei conti e ottiene la pace fiscale.

Caso D – Accesso alla rottamazione quinquies

Luca, dipendente pubblico, accumula un arretrato di canone RAI dal 2016 al 2020 perché il canone non è stato addebitato in busta paga. Nel 2026, dopo aver ricevuto cartelle e un’intimazione, decide di aderire alla rottamazione quinquies. Lo Studio Monardo verifica che i ruoli rientrano nel periodo 2017‑2019, predispone l’istanza e sceglie la soluzione in 12 rate (per un debito di 450 €). Luca paga la prima rata entro luglio 2026 e ottiene lo stralcio delle sanzioni; l’intimazione viene sospesa fino al pagamento completo.

Caso E – Procedura di esdebitazione del debitore incapiente

Giulia, pensionata, vive con la minima e ha un debito complessivo di 8.000 € tra canoni RAI e bollette non pagate. Non possiede beni immobili né redditi aggiuntivi. Con l’assistenza dello Studio Monardo presenta domanda di esdebitazione del debitore incapiente. Il Tribunale, valutata la totale assenza di patrimonio e l’impossibilità di soddisfare i bisogni primari, dichiara l’esdebitazione e cancella integralmente il debito, compreso il canone RAI. Giulia ottiene così una seconda chance.

FAQ aggiuntive (domande frequenti)

Oltre alle venti domande già esaminate, proponiamo altre questioni ricorrenti:

21. Devo pagare il canone se possiedo solo un computer con connessione internet?

No. L’obbligo sorge solo per chi possiede apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi. I computer, tablet o smartphone senza sintonizzatore o tv‑tuner non sono inclusi . È comunque consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione per evitare contestazioni.

22. È valido l’addebito del canone su utenze non residenziali?

La presunzione di detenzione si applica solo alle utenze elettriche domestiche residenziali, non a quelle non residenziali (negozi, depositi). Se il canone è stato addebitato su un’utenza errata, è possibile chiederne l’annullamento e il rimborso con l’istanza prevista dalla circolare 29/E 2016 .

23. Come si calcolano gli interessi sull’intimazione?

Gli interessi di mora decorrono dal 1° luglio dell’anno successivo a quello di riferimento e sono fissati annualmente con decreto ministeriale. Sulle cartelle si applica l’interesse legale aumentato di un punto, mentre sull’intimazione vengono sommati anche gli interessi di riscossione. È possibile contestare l’importo se eccede il tasso legale.

24. L’intimazione può essere notificata via PEC?

Sì. Dal 2023 l’Agenzia Entrate‑Riscossione notifica le intimazioni tramite Posta Elettronica Certificata alle persone fisiche e giuridiche dotate di domicilio digitale. La notifica via PEC si considera perfezionata al momento dell’avvenuta consegna nel registro del gestore. È possibile contestare la notifica solo se la PEC non era valida o se la casella era inattiva.

25. Cosa succede se l’intimazione è stata notificata all’indirizzo sbagliato?

La notifica errata costituisce vizio di notifica. Se non si dimostra che l’atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario, l’intimazione è nulla. È opportuno contestare immediatamente l’irregolarità con ricorso alla commissione tributaria.

26. Posso cedere il debito del canone a un altro familiare?

No. L’obbligo del canone è personale e grava sul soggetto che detiene l’apparecchio o sul titolare dell’utenza domestica. Non è possibile trasferire il debito, ma si può richiedere il subentro del contratto di energia a un altro familiare per evitare futuri addebiti.

27. Ricevere l’intimazione comporta l’iscrizione in banche dati dei cattivi pagatori?

No. L’intimazione non implica l’iscrizione automatica nelle banche dati creditizie come CRIF o Centrale Rischi. Tuttavia, un pignoramento o un’ipoteca iscritti possono essere segnalati nel registro immobiliare o in banche dati pubbliche e influire sulla reputazione creditizia.

28. Se presento ricorso, devo comunque pagare il canone?

Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione; occorre chiedere contestualmente al giudice la sospensione dell’esecutorietà. In caso di accoglimento, il pagamento viene sospeso; in mancanza, il debito resta esigibile ma sarà restituito se il ricorso viene accolto.

29. Posso pagare il canone tramite addebito bancario su conto?

Se il canone non è addebitato in bolletta (es. utenza intestata ad altro soggetto), è possibile versarlo tramite modello F24 precompilato o domiciliarlo sul proprio conto corrente. I pensionati con reddito fino a 18.000 € possono optare per il prelievo diretto dalla pensione .

30. L’intimazione può essere contestata per irragionevolezza dell’importo?

Sì, se l’intimazione cumula importi irragionevoli dovuti a errori materiali (duplicazioni, somme già pagate) o a interessi e sanzioni calcolati erroneamente. In questi casi lo Studio Monardo effettua un’analisi contabile dettagliata e presenta istanza di autotutela per correggere l’importo prima di procedere con il ricorso.

31. Come verificare se ho pagato il canone?

È possibile controllare gli addebiti nella propria bolletta elettrica o accedere al portale dell’Agenzia Entrate‑Riscossione con SPID o CIE, dove sono elencati i pagamenti e i debiti in essere. Lo Studio Monardo può effettuare una visura e comunicare all’ente eventuali pagamenti già effettuati.

32. Cosa devo fare se ho acquistato un apparecchio nel corso dell’anno?

Nel caso in cui si acquisti un televisore a metà anno e l’utenza elettrica non era precedentemente soggetta al canone (ad esempio per esenzione over‑75), occorre presentare una dichiarazione di inizio detenzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. In assenza, il canone verrà addebitato automaticamente e potrà essere richiesto anche per l’anno precedente.

33. Il canone va pagato per i locali secondari (case vacanza, seconde case)?

No, il canone è dovuto una sola volta per nucleo familiare e si riferisce all’abitazione principale in cui si utilizza l’utenza domestica residenziale. Le case vacanza o seconde case intestate al medesimo soggetto non generano un nuovo canone, purché non vi sia un’utenza residenziale autonoma.

34. Posso rateizzare l’intimazione anche se ho debiti diversi dal canone?

Sì. La rateizzazione si applica all’intero debito iscritto a ruolo, indipendentemente dalla natura (tributi, contributi, canone RAI). La richiesta deve indicare l’ammontare complessivo e la durata desiderata. È possibile presentare domande separate per carichi diversi, ma la concessione spetta all’Agenzia secondo le nuove regole.

35. Le cartelle antecedenti al 2000 sono ancora esigibili?

In linea di principio no: la Cassazione riconosce la prescrizione decennale a partire dalla notifica della cartella; pertanto, i carichi anteriori al 2016 sono ormai prescritti salvo atti interruttivi tempestivi. Lo Studio Monardo analizza le notifiche e fa valere la prescrizione per ogni annualità.

36. Come posso prevenire una nuova intimazione?

Per prevenire nuove intimazioni, è fondamentale verificare l’esistenza di bollette insolute o di dichiarazioni di non detenzione scadute. È consigliabile consultare periodicamente la propria posizione sul sito dell’Agenzia e affidarsi a un professionista per una verifica fiscale annuale, così da regolarizzare i pagamenti in tempo e sfruttare eventuali definizioni agevolate.

Queste ulteriori domande testimoniano la varietà di situazioni in cui ci si può trovare. La consulenza di un avvocato specializzato è indispensabile per trovare la soluzione più adatta.

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