Introduzione
L’accertamento fiscale è uno strumento con cui l’Agenzia delle Entrate controlla che i redditi dichiarati corrispondano alla realtà. Per chi si è trasferito all’estero, specialmente in Paesi emergenti come il Montenegro, ricevere un avviso di accertamento o di contestazione può rappresentare un momento di forte preoccupazione: rischi di contestazioni su redditi, sanzioni amministrative, iscrizioni a ruolo e possibili pignoramenti dei beni situati in Italia. Il Montenegro è un Paese che negli ultimi anni attira numerosi pensionati, professionisti e imprenditori italiani per il suo regime tributario favorevole; non rientra nella black list degli Stati a fiscalità privilegiata, ma ciò non significa che l’Amministrazione finanziaria italiana non possa procedere con verifiche e recuperi d’imposta. È fondamentale conoscere i propri diritti e i propri doveri, capire quali errori evitare e quali soluzioni legali utilizzare.
L’ordinamento tributario italiano prevede diverse norme che disciplinano la residenza fiscale, le procedure di accertamento e le forme di difesa. Negli ultimi anni sono intervenute modifiche rilevanti: il decreto legislativo 209/2023 ha riscritto la definizione di domicilio e ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2024, un quarto criterio di collegamento fondato sulla presenza fisica in Italia . La legge 213/2023 ha introdotto la sanzione amministrativa per chi omette l’iscrizione all’AIRE, da richiedere entro 90 giorni . Il legislatore ha poi varato la cosiddetta “rottamazione‑quater” e la definizione agevolata delle controversie pendenti con la legge 197/2022 . Parallelamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che le nuove definizioni di residenza e di domicilio si applicano solo ai periodi d’imposta dal 2024 in poi .
In questo contesto complesso nasce l’esigenza di rivolgersi a professionisti in grado di assistere i contribuenti residenti all’estero. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che da anni coordina uno staff multidisciplinare di avvocati tributaristi, commercialisti e consulenti esperti. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. La sua esperienza nel settore bancario e tributario gli permette di analizzare le cartelle e gli avvisi di accertamento, predisporre ricorsi, proporre sospensioni e opposizioni, avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate e impostare piani di rientro o altre soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
Se hai ricevuto un atto dall’Amministrazione finanziaria mentre vivi in Montenegro o stai valutando di trasferirti, questo articolo è stato pensato per te. Qui troverai una guida completa, aggiornata a novembre 2025, che illustra le norme applicabili, le pronunce più recenti delle corti e le principali strategie difensive. Ricorda che ogni situazione è diversa e richiede una valutazione personalizzata. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La residenza fiscale delle persone fisiche: evoluzione normativa
La residenza fiscale è il criterio centrale per stabilire quale Stato ha la potestà di tassare i redditi della persona. Per i contribuenti italiani che vivono in Montenegro occorre distinguere tra la normativa vigente sino al 31 dicembre 2023 e quella entrata in vigore dal 1° gennaio 2024.
Regime fino al 2023. L’articolo 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986) considerava residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, a) erano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, b) avevano in Italia la residenza o c) avevano il domicilio. Per domicilio si intendeva il luogo in cui la persona aveva stabilito il centro dei propri affari e interessi personali e familiari (art. 43 c.c.). La norma prevedeva una presunzione di residenza per le persone iscritte nelle anagrafi per più di metà anno e per i cittadini italiani trasferiti in Stati della black list. La Corte di Cassazione ha ribadito che, per i periodi antecedenti al 2024, il domicilio corrispondeva al centro degli interessi economici e personali, prevalendo la dimensione economica mentre i rapporti familiari erano considerati solo in via sussidiaria .
Riforma del 2023. Con il d.lgs. 209/2023 attuativo della riforma fiscale, il legislatore ha rivisto l’articolo 2 del TUIR. Dal 1° gennaio 2024, per essere considerati residenti è sufficiente che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: residenza anagrafica, domicilio, presenza nel territorio dello Stato, anche per frazioni di giorno, oppure iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Il decreto ha riscritto il concetto di domicilio come luogo in cui si svolgono le relazioni personali e familiari e ha chiarito che la presunzione fondata sull’iscrizione anagrafica è solo relativa e può essere superata da prova contraria . L’articolo 7 dello stesso decreto stabilisce l’entrata in vigore della nuova disciplina dal 1° gennaio 2024 . La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 ha specificato che anche la presenza non continuativa, sommata nel corso dell’anno per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili), integra il requisito della presenza . La circolare precisa che la residenza anagrafica in Italia costituisce soltanto una presunzione relativa e che, in presenza di prove di effettiva residenza all’estero, il contribuente può vincerla .
Stati a fiscalità privilegiata e black list. Il d.lgs. 209/2023 ha mantenuto la presunzione di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono il domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata indicati in apposito decreto: questa presunzione permane fino a prova contraria. Il Montenegro non compare tra i Paesi della black list, ma è comunque soggetto a monitoraggio perché le aliquote fiscali sono contenute.
1.2 L’iscrizione all’AIRE e gli obblighi civili
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è il registro tenuto dai Comuni italiani e dalle rappresentanze consolari che consente allo Stato di sapere dove risiedono i propri cittadini. L’iscrizione è obbligatoria per chi trasferisce la residenza all’estero per più di 12 mesi. Il Ministero degli Affari Esteri, nelle FAQ ufficiali, ricorda che l’iscrizione deve essere richiesta entro 90 giorni dal trasferimento e che dal 1° gennaio 2024 sono state introdotte sanzioni amministrative per l’omissione o il ritardo nella richiesta, comminate dal Comune . La registrazione all’AIRE determina la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e comporta, tra l’altro, l’esclusione dal Servizio Sanitario Nazionale, la modifica del medico di base e la comunicazione del nuovo indirizzo estero. Tuttavia, come ribadito dalla giurisprudenza, l’iscrizione all’AIRE non è di per sé sufficiente per escludere la residenza fiscale in Italia; occorre anche dimostrare di aver trasferito effettivamente il proprio centro di interessi e di non aver trascorso più di 183 giorni in Italia .
1.3 Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Montenegro
Quando un contribuente percepisce redditi in due diversi Paesi, l’applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni serve a evitare che la stessa base imponibile sia tassata due volte. Non esiste una convenzione specifica tra Italia e Montenegro; tuttavia, il Montenegro ha dichiarato di succedere alla convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Jugoslavia il 24 febbraio 1982, che è in vigore dal 3 luglio 1985. Un memorandum del 2012 stipulato fra i due Paesi ha riconosciuto la validità delle convenzioni stipulate con la ex Jugoslavia anche per il Montenegro . Tale convenzione disciplina la tassazione dei redditi di lavoro, delle pensioni, degli utili e degli immobili e prevede clausole di tie‑breaker per determinare quale Stato ha il potere impositivo prevalente in caso di doppia residenza (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, residenza abituale, nazionalità). Nell’ambito dell’accertamento, è possibile invocare la convenzione per dimostrare che i redditi prodotti in Montenegro devono essere tassati solo in quel Paese o per ottenere un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
1.4 Procedura di accertamento: fonti normative
Il sistema di accertamento tributario si basa su un insieme di norme che stabiliscono i poteri dell’Amministrazione e i diritti del contribuente:
- D.P.R. 600/1973, art. 38 – disciplina l’accertamento sintetico basato sulle spese sostenute e sugli indici di capacità contributiva; l’ufficio può determinare un reddito presunto sulla base delle spese sostenute nel periodo di imposta e invitare il contribuente a fornire la prova che tali spese sono state finanziate con redditi esenti o già tassati .
- D.P.R. 600/1973, art. 43 – stabilisce i termini per la notifica degli avvisi di accertamento: cinque anni dal termine di presentazione della dichiarazione (31 dicembre del quinto anno successivo) e sette anni in caso di dichiarazione omessa o nulla; l’ufficio può emettere un nuovo avviso integrativo solo se emergono fatti nuovi prima della scadenza del termine . La norma esprime il principio di unicità dell’accertamento e tutela la certezza dei rapporti .
- D.Lgs. 218/1997, art. 5 – disciplina l’accertamento con adesione: prima di notificare l’avviso l’ufficio invita il contribuente a comparire indicando i periodi d’imposta, le motivazioni e l’ammontare di imposte e sanzioni; se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte della metà e si può rateizzare il pagamento .
- D.Lgs. 472/1997, art. 13 – regola il ravvedimento operoso: permette al contribuente che si ravvede spontaneamente prima della constatazione della violazione di beneficiare di notevoli riduzioni sulle sanzioni (da un decimo ad un quinto della minima, a seconda del tempo trascorso) .
- Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – agli articoli 6 e 7 assicura il diritto del contribuente a conoscere l’esistenza dell’atto, la motivazione e le modalità di ricorso. In particolare, la legge prevede che l’amministrazione debba comunicare tutti i fatti che possono portare a sanzioni e che gli atti devono contenere l’indicazione dell’ufficio competente e delle vie di tutela . L’articolo 6-bis, introdotto nel 2023, sancisce il principio del contraddittorio obbligatorio: gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da una fase di confronto di almeno 60 giorni, salvo casi urgenti o automatizzati .
- D.P.R. 600/1973, art. 60 e art. 58 – disciplinano la notificazione degli atti ai contribuenti residenti all’estero. La giurisprudenza ha chiarito che la notifica deve avvenire presso la residenza estera risultante dall’AIRE oppure, se il contribuente ha comunicato un indirizzo estero, a quell’indirizzo; in mancanza, l’amministrazione può procedere al deposito presso il comune di ultima residenza. La Corte costituzionale, con la sentenza 366/2007, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non garantiva la reale conoscenza dell’atto ai residenti all’estero . Una recente ordinanza della Cassazione (n. 33469/2023) ha ribadito che, se l’atto non viene recapitato all’indirizzo AIRE, l’ufficio deve attivarsi per ricercare il nuovo domicilio prima di procedere al deposito .
1.5 Misure di definizione agevolata e rottamazione
Nel biennio 2023‑2024 il legislatore ha varato numerose misure per favorire la chiusura delle pendenze tributarie e la riscossione dei carichi arretrati. Le due principali sono la rottamazione‑quater e la definizione agevolata delle controversie tributarie, inserite nella legge 197/2022:
- Rottamazione‑quater (commi 231‑240). I contribuenti possono estinguere i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e somme a titolo di rimborso spese, senza sanzioni, interessi e aggio. Il debito può essere versato in un’unica soluzione o in 18 rate; le prime due rate, ciascuna pari al 10% del debito residuo, scadevano a luglio e novembre 2023, mentre le successive sono trimestrali dal 2024 . Con la presentazione della domanda telematica (entro aprile 2023) si sospendono i termini di prescrizione ed esecutivi e si rinuncia ai contenziosi pendenti.
- Definizione agevolata delle controversie (commi 192‑200). È possibile chiudere i processi tributari pendenti nella fase di primo o secondo grado pagando un importo ridotto: il 100% delle imposte se l’ente impositore ha vinto in primo grado, il 40% se ha perso, il 15% se ha perso in appello; in alcuni casi l’importo si riduce al 5%. La definizione si perfezionava con la presentazione della domanda (entro giugno 2023) e il pagamento della prima rata .
1.6 Norme sul sovraindebitamento e strumenti di composizione della crisi
La legge 3/2012 consente ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) di uscire dalla spirale dei debiti attraverso strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione del patrimonio. In caso di debiti tributari derivanti da accertamenti fiscali, questi strumenti possono offrire un’alternativa all’azione esecutiva.
- Piano del consumatore: il debitore propone un piano di rientro sostenibile che il giudice omologa se è idoneo a soddisfare i creditori; durante la procedura il giudice può sospendere le azioni esecutive e, con l’omologazione, i creditori non possono più iniziare o proseguire esecuzioni .
- Accordo di ristrutturazione: comporta la trattativa con i creditori sulla base di un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti; l’omologazione giudiziale rende vincolante l’accordo e sospende le azioni esecutive .
- Esdebitazione: dopo l’integrale esecuzione del piano o della liquidazione, l’incolpevole sovraindebitato può essere liberato dai debiti residui, comprese le sanzioni fiscali.
Questi istituti, insieme alla nuova composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021), costituiscono una risorsa per i contribuenti schiacciati da debiti fiscali che non riescono ad onorare.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Quando un contribuente residente in Montenegro riceve un atto dall’Agenzia delle Entrate – sia esso un avviso di accertamento, un avviso di contestazione, un avviso di liquidazione o una cartella di pagamento – è essenziale seguire con precisione alcune fasi. Di seguito illustriamo il percorso tipico e le tempistiche fondamentali.
2.1 Ricezione dell’avviso: verifica della notifica e dei termini
La prima attività consiste nel verificare la regolarità della notifica. Se il contribuente è iscritto all’AIRE, l’avviso deve essere notificato al suo indirizzo estero comunicato all’amministrazione. Qualora la notificazione avvenga presso il Comune di ultima residenza senza ricerca dell’indirizzo estero, l’atto può essere nullo. L’ordinanza della Cassazione n. 33469/2023 ha affermato che, in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo AIRE, l’ufficio deve attivarsi per acquisire il nuovo domicilio presso le autorità consolari prima di procedere al deposito . L’omessa notificazione al domicilio estero è, dunque, un motivo di nullità che va eccepito con il ricorso.
È inoltre fondamentale verificare che l’atto sia stato emesso entro i termini decadenziali dell’articolo 43 del D.P.R. 600/1973: cinque anni dal termine di presentazione della dichiarazione o sette anni in caso di dichiarazione omessa . Se l’Amministrazione ha notificato l’avviso dopo il 31 dicembre del quinto (o settimo) anno, si può eccepire la decadenza. Inoltre, va considerato se l’atto è stato preceduto dal contraddittorio di 60 giorni imposto dall’articolo 6‑bis dello Statuto: la mancanza di contraddittorio può comportare l’annullabilità dell’avviso .
2.2 Analisi del contenuto dell’atto e dei presupposti
L’atto deve essere motivatamente redatto, ovvero contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, nonché l’indicazione dell’ufficio competente e delle modalità di ricorso . Se l’Amministrazione ha utilizzato l’accertamento sintetico, l’atto deve riportare gli indici di spesa (ad esempio acquisto di immobili, veicoli, imbarcazioni, investimenti) e indicare le ragioni per cui tali spese non sarebbero state finanziate con redditi esenti .
Per un residente in Montenegro i punti cruciali dell’analisi sono:
- Residenza fiscale contestata: verificare se l’ufficio motiva la pretesa ritenendo il contribuente residente in Italia in base ai criteri dell’articolo 2 del TUIR; accertare quali giorni di presenza in Italia l’ufficio considera; se si tratta di anni antecedenti al 2024, dimostrare che il domicilio e la residenza si trovavano all’estero (contratti di affitto, utenze, iscrizione scolastica dei figli, tessera sanitaria estera, conti bancari montenegrini).
- Applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni: se il reddito proviene da lavoro dipendente o da pensione in Montenegro, verificare se l’atto riconosce il credito d’imposta o l’esenzione prevista dalla convenzione del 1982 .
- Tipologia di imposta e periodo: distinguere se l’accertamento riguarda IRPEF, imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o imposta di successione; ciascuna ha regole proprie.
- Eventuali raddoppi dei termini: per gli aiuti di Stato non dichiarati o per le procedure di cooperazione internazionale, l’articolo 43 consente l’emissione di avvisi entro l’ottavo anno; occorre valutare se ricorrono tali presupposti .
2.3 Confronto con l’ufficio: invito al contraddittorio e accertamento con adesione
Ricevuto l’avviso di accertamento o la comunicazione di un processo verbale di constatazione, il contribuente può essere convocato dall’ufficio per un contraddittorio. Ai sensi dell’articolo 6‑bis dello Statuto e dell’articolo 5 del d.lgs. 218/1997, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a comparire indicando i periodi d’imposta e le ragioni dell’accertamento . Il confronto permette di presentare osservazioni, documenti e prove per ridurre la pretesa. In questa fase è consigliabile farsi assistere da un professionista per esporre adeguatamente la propria situazione (contratti di locazione in Montenegro, ricevute di utenze, biglietti aerei che attestano i giorni trascorsi all’estero).
Se l’ufficio accoglie in parte o in toto le argomentazioni, si può chiudere il procedimento con l’accertamento con adesione: si sottoscrive un verbale di accordo e si versa il dovuto con sanzioni ridotte alla metà. Il pagamento può essere dilazionato (in genere sino a otto rate trimestrali) e la definizione preclude l’impugnazione dell’atto.
2.4 Ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
Qualora il contribuente non accetti l’accordo o ritenga infondato l’accertamento, può proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato (avvocato) se il valore è superiore a 3.000 euro. È possibile chiedere la sospensione dell’atto se sussiste un danno grave e irreparabile; la sospensione impedisce l’iscrizione a ruolo e l’esecuzione fino alla decisione di merito. In presenza di un contribuente residente all’estero, il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate per via telematica (PEC).
Nella fase processuale è fondamentale eccepire tutte le violazioni procedurali (notifica invalida, mancato contraddittorio, motivazione insufficiente) e contestare il merito dimostrando, con documenti e testimoni, che la residenza fiscale è effettivamente all’estero e che i redditi sono stati tassati in Montenegro. Spesso l’Amministrazione basa la pretesa su indici presuntivi (conto corrente italiano ancora attivo, utilizzo di carte di credito in Italia, familiare residente in Italia); il difensore deve spiegare tali indici (es. conto usato per pagare mutuo di un immobile locato) e portare prove contrarie.
2.5 Riscossione e tutela esecutiva
Se non si propone ricorso o se il giudizio si conclude con rigetto, l’atto diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate Riscossione iscrive il debito a ruolo. Il contribuente riceve una cartella esattoriale o un avviso di addebito e l’importo può essere maggiorato di sanzioni e interessi. È possibile chiedere all’agente della riscossione un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili (120 rate in caso di comprovata difficoltà economica). In assenza di pagamento, l’agente può procedere con fermo amministrativo di veicoli, ipoteca sugli immobili o pignoramento di conti, stipendi, pensioni o altri beni. Anche in questa fase è consigliabile farsi assistere per valutare se proporre opposizione all’esecuzione, chiedere la sospensione per presentare un’istanza di definizione agevolata o aderire ad un piano del consumatore.
3. Difese e strategie legali
Affrontare un accertamento fiscale richiede la predisposizione di difese tecniche. La casistica dei residenti in Montenegro presenta peculiarità: è necessario dimostrare che l’assenza dall’Italia non è fittizia, che il centro degli interessi vitali si trova nel Paese balcanico e che eventuali presunzioni di residenza sono superate. Vediamo le principali linee difensive.
3.1 Eccepire vizi di notifica e di procedura
- Notifica irregolare: se l’avviso è stato notificato in Italia quando l’indirizzo estero era registrato all’AIRE o era stato comunicato all’Agenzia, l’atto è nullo. È necessario allegare certificato d’iscrizione all’AIRE, ricevute di comunicazione dell’indirizzo estero e la documentazione che prova il mancato recapito. La Cassazione ha chiarito che l’ufficio deve svolgere ricerche presso i consolati prima di procedere alla notifica in Italia .
- Mancanza di contraddittorio: per gli atti emessi dal 2017 in poi (e a maggior ragione dopo l’introduzione dell’art. 6‑bis) l’assenza del contraddittorio preliminare di 60 giorni comporta la nullità dell’avviso. Occorre verificare se l’ufficio ha inviato una comunicazione di irregolarità, un invito a comparire o una bozza di accertamento .
- Motivazione insufficiente: un atto che non indica gli elementi di fatto su cui si fonda e non espone perché si ritiene il contribuente residente in Italia viola l’articolo 7 dello Statuto e può essere annullato . È necessario segnalare la carenza motivazionale nel ricorso, chiedendo l’annullamento o la riduzione dell’imposta.
- Decadenza dei termini: presentare in ricorso la prova che l’avviso è stato notificato oltre il 31 dicembre del quinto (o settimo) anno successivo al periodo d’imposta, oppure che l’ufficio ha emesso più avvisi integrativi senza fatti nuovi .
3.2 Provare la residenza effettiva in Montenegro
Il cuore della difesa nel merito è dimostrare che, durante il periodo contestato, il contribuente non era residente in Italia. A tale scopo è consigliabile predisporre un fascicolo probatorio contenente:
- Documenti anagrafici: certificato di iscrizione all’AIRE con data di iscrizione; richiesta di residenza presentata presso l’autorità consolare montenegrina; eventuale permesso di soggiorno.
- Abitazione e lavoro: contratto di locazione o rogito di acquisto dell’immobile in Montenegro; fatture di utenze domestiche (luce, acqua, gas, telefonia); contratto di lavoro o certificazione di attività svolta; iscrizione a Camere di commercio locali.
- Famiglia e interessi personali: certificati scolastici dei figli, iscrizione a servizi sanitari; tessera sanitaria montenegrina; abbonamenti a sport o associazioni; dichiarazioni di amici e colleghi che attestano la permanenza.
- Movimenti fisici: biglietti aerei, carte d’imbarco o timbri sul passaporto che dimostrano i giorni di presenza in Italia inferiori a 183; estratti conti bancari che testimoniano spese correnti in Montenegro.
- Aspetti fiscali: dichiarazioni dei redditi presentate in Montenegro, pagamenti di imposte locali, attestazioni di detrazioni o crediti d’imposta.
In sede di contraddittorio o di giudizio, questi documenti permettono di dimostrare che il centro degli interessi vitali era stabilito in Montenegro. Anche se si possiedono immobili in Italia, tali beni non sono sufficienti a radicare la residenza se sono dati in locazione e se gli interessi economici principali si svolgono all’estero. È importante evidenziare che la presunzione di residenza derivante dall’iscrizione anagrafica è solo relativa e può essere superata con prova contraria .
3.3 Invocare la convenzione Italia‑Jugoslavia applicabile al Montenegro
La convenzione contro le doppie imposizioni del 1982, applicabile al Montenegro, stabilisce che i redditi da lavoro dipendente sono tassati nel Paese in cui è svolta l’attività, salvo che il lavoratore non trascorra in Italia più di 183 giorni in un anno, che il datore di lavoro non sia residente in Italia e che i costi degli stipendi non siano sostenuti da una stabile organizzazione in Italia. Per i pensionati, la convenzione prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, a meno che le pensioni derivino da servizio pubblico. Per gli immobili, la tassazione spetta allo Stato dove gli immobili si trovano. Quando il Fisco italiano pretenda di tassare i redditi prodotti in Montenegro, è possibile opporre la convenzione richiedendo l’eliminazione della doppia imposizione attraverso il credito d’imposta o l’esenzione. Si dovranno fornire le certificazioni emesse dall’Amministrazione fiscale montenegrina attestanti l’avvenuto pagamento delle imposte.
3.4 Utilizzare gli strumenti deflattivi: ravvedimento, adesione e definizione agevolata
Prima di arrivare al contenzioso, il contribuente può considerare le seguenti soluzioni:
- Ravvedimento operoso: se il contribuente si accorge di aver commesso un errore (ad esempio di non aver dichiarato tutti i redditi esteri) prima di essere raggiunto da un atto di accertamento, può regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta con sanzioni ridotte (da un decimo a un quinto della minima) e interessi legali . Questa via non è praticabile dopo la notifica del processo verbale di constatazione (PVC).
- Accertamento con adesione: come descritto, consente di definire la controversia con sanzioni dimezzate . È particolarmente utile quando si riconosce una parte del debito ma si vuole evitare un contenzioso lungo e costoso.
- Rottamazione e definizione agevolata: se il debito è già iscritto a ruolo, la rottamazione‑quater permette di estinguere la posizione pagando solo il capitale e le spese di riscossione . Se è pendente un giudizio, la definizione agevolata della controversia consente di pagare percentuali ridotte dell’imposta . Queste misure, se prorogate dal legislatore o riproposte con nuove edizioni, costituiscono un’opportunità per chi risiede all’estero e vuole chiudere le posizioni aperte.
3.5 Strumenti concorsuali e di esdebitazione
Quando il debito tributario è molto elevato e non può essere onorato neppure con rateazioni, i contribuenti non fallibili possono accedere agli strumenti del sovraindebitamento disciplinati dalla legge 3/2012. Il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione consentono di proporre al tribunale un piano di pagamento sostenibile, con riduzioni della quota capitale e delle sanzioni. Il giudice, accertati i requisiti, omologa il piano e sospende le procedure esecutive . In fase di omologazione è possibile eccepire l’eccessiva gravosità del debito fiscale e chiedere una falcidia. Alla fine del piano, il debitore può chiedere l’esdebitazione per ottenere la cancellazione dei debiti residui.
3.6 Negoziazione assistita della crisi d’impresa
Per gli imprenditori residenti all’estero che rientrino nella nozione di imprenditore minore, il d.l. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: un esperto indipendente (nell’ambito della quale l’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore) aiuta l’imprenditore a raggiungere accordi con i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, per evitare il fallimento e salvaguardare la continuità dell’impresa. La procedura può prevedere sospensioni delle azioni esecutive, accordi di moratoria e piani di ristrutturazione. Per un imprenditore italiano con attività in Montenegro, questo strumento può essere utilizzato per gestire debiti fiscali residui in Italia.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali
4.1 La rottamazione‑quater in dettaglio
La rottamazione‑quater, disciplinata dalla legge 197/2022, ha consentito a milioni di contribuenti di regolarizzare cartelle e avvisi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione senza pagare sanzioni e interessi. Anche chi risiede in Montenegro può aderirvi: l’importante è che i ruoli siano stati affidati entro il 30 giugno 2022. Al momento della presentazione della domanda (che doveva essere telematica) era necessario indicare se si voleva pagare in un’unica soluzione o in rate (massimo 18). Le prime due rate, pari al 10% ciascuna, scadevano il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le successive quattro rate nel 2024 e le altre dieci fra il 2025 e il 2027 . Il mancato pagamento di una sola rata comportava la perdita del beneficio. Oltre ad azzerare sanzioni e interessi di mora, la rottamazione sospendeva le procedure esecutive e le misure cautelari. Sebbene la finestra per l’adesione si sia chiusa nel 2023, il legislatore potrebbe riaprire i termini (nel 2025 esiste l’ipotesi di una “rottamazione‑quater bis”). È quindi opportuno monitorare le novità normative.
4.2 La definizione agevolata delle controversie pendenti
La stessa legge 197/2022 ha previsto la possibilità di definire le liti tributarie in corso pagando un importo ridotto rispetto all’imposta contestata . Il contribuente doveva presentare la domanda entro il 30 giugno 2023, impegnandosi a rinunciare al giudizio. Il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione o in rate trimestrali (fino a 20). Se il legislatore dovesse riaprire la definizione agevolata, i residenti in Montenegro dovranno valutare attentamente le condizioni: la definizione è conveniente soprattutto quando l’Amministrazione ha perso il giudizio in primo grado o se l’importo contestato è elevato e si preferisce evitare tempi e costi del processo.
4.3 Sanatoria per le violazioni formali e ravvedimento speciale
Oltre alla rottamazione e alla definizione delle liti, il 2023 ha visto l’introduzione di sanatorie per violazioni formali (ad esempio, mancata indicazione di alcuni dati nel quadro RW) e il ravvedimento speciale per le dichiarazioni validamente presentate. Quest’ultimo ha consentito di regolarizzare errori ed omissioni versando imposte e un diciottesimo della sanzione minima (anziché un decimo previsto dal ravvedimento ordinario). Per i residenti all’estero che non hanno dichiarato correttamente i redditi prodotti in Montenegro o non hanno compilato il quadro RW relativo alle attività finanziarie o immobiliari estere, queste sanatorie hanno rappresentato un’opportunità per mettersi in regola. In futuro potrebbero essere riproposte nuove edizioni di sanatoria; pertanto è necessario monitorare le norme annuali (legge di bilancio).
4.4 Detrazione per i residenti non iscritti all’AIRE
Un aspetto spesso trascurato riguarda i contribuenti che si trasferiscono all’estero senza iscriversi all’AIRE. Dal 2024, la mancata iscrizione comporta una sanzione amministrativa . Tuttavia, l’iscrizione tardiva non preclude automaticamente la possibilità di dimostrare la residenza estera; sarà necessaria una prova più robusta. Inoltre, le persone non AIRE continuano a godere del diritto all’esenzione per i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero prevista dall’art. 51 comma 8‑bis TUIR (cosiddetta “agevolazione per lavoratori frontalieri”), purché l’attività sia svolta per un datore di lavoro estero e non si trascorrano più di 183 giorni in Italia. In ogni caso, se non si effettua l’iscrizione, l’Amministrazione può presumere la residenza in Italia e procedere con accertamenti; perciò è sempre consigliabile iscriversi all’AIRE e comunicare l’indirizzo estero.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti residenti in Montenegro commettono errori che facilitano l’Agenzia delle Entrate nel presumere la loro residenza in Italia. Conoscere questi errori consente di evitarli:
- Non iscriversi all’AIRE entro 90 giorni dal trasferimento. L’iscrizione è obbligatoria e la sua omissione può comportare sanzioni e accertamenti .
- Mantenere numerosi interessi in Italia (conto corrente, immobili, auto, utenze, iscrizione dei figli a scuole italiane) senza spostare il centro di interessi personali in Montenegro. Anche se non si trascorrono più di 183 giorni in Italia, la presenza di interessi economici e familiari può far presumere il domicilio in Italia.
- Non documentare la permanenza in Montenegro: mancanza di contratti di affitto, assenza di bollette e di pagamenti bancari locali rende difficile provare la residenza effettiva.
- Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia: non aprire le PEC o non ritirare le raccomandate può far decorrere i termini e portare alla definitività dell’atto.
- Pagare senza contestare: a volte i contribuenti pagano l’avviso pensando di “chiudere la questione”; in realtà l’accettazione tacita preclude la possibilità di far valere eccezioni future. È preferibile analizzare l’atto con un professionista prima di pagare.
- Usare il conto italiano come conto corrente principale: l’utilizzo frequente di un conto italiano per pagamenti correnti può essere interpretato come indice di residenza italiana. È consigliabile utilizzare un conto montenegrino e trasferire solo occasionalmente somme in Italia per esigenze specifiche.
- Non considerare la convenzione contro le doppie imposizioni: molti non richiedono il credito d’imposta per le imposte pagate in Montenegro e finiscono per essere tassati due volte. È fondamentale presentare i moduli certificati dalle autorità montenegrine.
- Omettere il quadro RW nella dichiarazione italiana per le attività finanziarie estere: la mancata compilazione può comportare sanzioni pesanti. Anche se si è residenti in Montenegro, è opportuno presentare la dichiarazione in Italia fino a quando la residenza non è formalmente riconosciuta.
- Non chiedere la rateizzazione della cartella. Anche se si ritiene di non dovere pagare, chiedere una rateizzazione sospende le azioni esecutive e consente di avere tempo per presentare ricorso o valutare la definizione.
- Sottovalutare le tempistiche: ogni procedura fiscale è scandita da termini rigidi (60 giorni per il ricorso, cinque anni per la decadenza dell’accertamento, 30 giorni per il pagamento del ravvedimento). Perdere i termini significa perdere importanti diritti.
6. Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche che riassumono le norme e le principali scadenze. Le tabelle non devono sostituire l’analisi del caso concreto, ma servono come promemoria.
Tabella 1 – Norme rilevanti per la residenza fiscale e l’accertamento
| Norma | Contenuto essenziale | Riferimenti |
|---|---|---|
| Art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986) | Fissa i criteri di residenza (anagrafe, domicilio, residenza, presenza), presunzioni relative e black list | |
| D.Lgs. 209/2023 art. 1 | Modifica la definizione di domicilio e introduce la presenza come criterio; presunzione anagrafica diventa relativa; in vigore dal 1° gennaio 2024 | |
| Art. 38 DPR 600/1973 | Accertamento sintetico basato sulle spese; l’ufficio invita il contribuente a fornire prova di redditi esenti o già tassati | |
| Art. 43 DPR 600/1973 | Termini per l’accertamento: 5 anni (o 7 in caso di omessa dichiarazione); principio di unicità; nuovi elementi consentono avvisi integrativi | |
| Art. 5 D.Lgs. 218/1997 | Accertamento con adesione: invito a comparire, possibilità di accordo con sanzioni dimezzate | |
| Art. 13 D.Lgs. 472/1997 | Ravvedimento operoso: riduzione sanzioni in base al momento della regolarizzazione | |
| Art. 6 e 7 Statuto del Contribuente | Diritto a ricevere comunicazioni, motivazione degli atti, indicazione dell’ufficio e dei mezzi di impugnazione | |
| Art. 6‑bis Statuto (dal 2023) | Obbligo di contraddittorio preventivo di 60 giorni per gli atti impugnabili, salvo casi urgenti | |
| Art. 60 e 58 DPR 600/1973 | Modalità di notifica ai residenti all’estero; devono essere rispettati gli indirizzi AIRE; giurisprudenza e sentenze della Corte costituzionale | |
| L. 3/2012 (Art. 12‑bis, 12‑ter) | Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione: sospensione delle azioni esecutive e omologazione giudiziale |
Tabella 2 – Termini procedurali principali
| Fase | Termine standard | Eccezioni e note |
|---|---|---|
| Invio avviso di accertamento | 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; 31 dicembre del settimo anno in caso di omessa dichiarazione | Raddoppi nei casi di aiuti di Stato non dichiarati; eventuali proroghe legislative |
| Contraddittorio ex art. 6‑bis | 60 giorni dal ricevimento della comunicazione | Riduzione o esclusione nei casi di atti automatizzati o urgenze |
| Ricorso alla Corte | 60 giorni dalla notifica dell’atto | 150 giorni se l’atto è notificato all’estero; sospensione nei mesi di agosto |
| Pagamento del ravvedimento operoso | Variabile: 30 giorni (1/10 sanzione), 90 giorni (1/9), entro un anno (1/8), oltre un anno (1/7) | Non possibile dopo la notifica del PVC |
| Accertamento con adesione – pagamento | Versamento entro 15 giorni prima della data fissata per l’incontro o entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo | Possibilità di rateizzare; decadenza in caso di mancato pagamento |
Tabella 3 – Strumenti di definizione agevolata
| Strumento | Ambito di applicazione | Vantaggio | Termine (edizioni 2023/2024) |
|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater | Carichi affidati alla riscossione tra 1/2000 e 6/2022 | Pagamento solo del capitale e delle spese di notifica; eliminazione di sanzioni e interessi | Domanda entro aprile 2023; pagamento rateale fino al 2027 |
| Definizione agevolata controversie | Liti tributarie pendenti al 1/1/2023 | Pagamento di percentuali ridotte dell’imposta (40% se l’Agenzia ha perso in primo grado; 15% se ha perso in appello; 5% se ha perso in Cassazione) | Domanda entro giugno 2023; pagamento in 1 o 20 rate |
| Sanatoria violazioni formali | Violazioni che non incidono sulla determinazione del tributo (es. omessa compilazione quadro RW) | Sanzione fissa (200 euro per periodo d’imposta) in sostituzione di quella ordinaria | Adesione entro marzo 2024 (per edizione 2023); possibile replicazione in leggi successive |
| Ravvedimento speciale | Errori e omissioni nelle dichiarazioni validamente presentate (fino al 2021) | Pagamento dell’imposta con sanzioni pari a 1/18 della minima | Istanza entro 30 settembre 2023; applicabile solo se non c’è PVC |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Vivo in Montenegro e sono iscritto all’AIRE. Devo presentare la dichiarazione dei redditi in Italia? Dipende dai redditi che percepisci. Se non possiedi beni o redditi in Italia, non hai obbligo di dichiarazione; tuttavia, se detieni immobili o conti in Italia oppure percepisci redditi italiani (affitto, pensione INPS, dividendi), devi presentare la dichiarazione e potrai richiedere il credito d’imposta per le imposte pagate in Montenegro secondo la convenzione del 1982 . Per le attività finanziarie e immobiliari estere è necessario compilare il quadro RW finché l’Agenzia non riconosce la tua residenza estera.
2. Quanti giorni posso trascorrere in Italia senza perdere la residenza estera? La legge non prevede un limite rigido di giorni, ma il criterio dell’articolo 2 TUIR stabilisce che, per essere considerato residente, devi restare in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni). È quindi consigliabile non superare tale soglia . Ricorda però che la presenza è solo uno dei criteri; se mantieni in Italia il domicilio o la residenza anagrafica, potresti essere considerato residente anche con una permanenza inferiore.
3. L’iscrizione all’AIRE è sufficiente per essere considerato non residente fiscalmente in Italia? No. L’iscrizione costituisce un elemento importante ma non decisivo: devi dimostrare di aver trasferito il centro degli interessi vitali all’estero e di non trascorrere in Italia la maggior parte dell’anno . In mancanza di questi elementi, l’Agenzia può presumere la residenza in Italia.
4. Il Montenegro è uno Stato a fiscalità privilegiata? No. Non è incluso nelle black list predisposte dal Ministero dell’Economia; pertanto non opera la presunzione assoluta di residenza in Italia prevista per i Paesi a fiscalità privilegiata. Tuttavia, poiché le aliquote d’imposta sono ridotte, l’Amministrazione può effettuare controlli più severi.
5. Ho ricevuto un avviso di accertamento per il 2020 nel novembre 2026: posso eccepire la decadenza? Dipende dalla data di presentazione della dichiarazione 2020: l’ufficio aveva tempo fino al 31 dicembre 2026 (quinto anno successivo) . Se la dichiarazione è stata presentata nei termini (novembre 2021), un avviso notificato nel novembre 2026 è legittimo; se invece l’avviso arriva dopo il 31 dicembre 2026 o se la dichiarazione era omessa (termine al 31 dicembre 2028), allora puoi eccepire la decadenza.
6. L’Agenzia può notificare l’avviso all’ultimo indirizzo italiano anche se mi sono trasferito in Montenegro? Solo se non hai comunicato l’indirizzo estero o se la notifica al domicilio AIRE è andata a vuoto e l’ufficio ha compiuto ricerche presso i consolati . Altrimenti la notifica deve essere effettuata all’estero.
7. Posso aderire alla rottamazione‑quater se risiedo all’estero? Se i carichi sono stati affidati entro il 30 giugno 2022, sì. Devi però aver presentato la domanda nei termini (aprile 2023). In caso di nuova riapertura, potrai presentare la domanda online tramite SPID o delegando un intermediario. Il pagamento può avvenire tramite bonifico estero.
8. Quali sanzioni rischio se non mi iscrivo all’AIRE entro 90 giorni? La legge 213/2023 ha introdotto una sanzione amministrativa di importo variabile (decisa dal Comune) per la tardiva o omessa iscrizione . Inoltre, potresti essere considerato residente in Italia e ricevere accertamenti fiscali retroattivi.
9. Posso impugnare un accertamento sintetico basato su spese sostenute in Italia? Sì. L’articolo 38 DPR 600/1973 consente al contribuente di provare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o con risparmi accumulati . Puoi dimostrare, ad esempio, che hai venduto un immobile all’estero o che le spese sono state finanziate con un prestito. In presenza di un residente all’estero, è importante mostrare che tali spese non derivano da redditi prodotti in Italia.
10. Qual è la differenza tra avviso di accertamento e cartella esattoriale? L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o liquida l’imposta. Diventa esecutivo dopo 60 giorni (90 se l’atto è notificato all’estero). La cartella esattoriale, invece, è un atto di riscossione che viene emesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per riscuotere somme già iscritte a ruolo; contiene anche le sanzioni e gli interessi e può essere impugnata per vizi propri.
11. Cosa succede se non pago una cartella? Decorsi 60 giorni dalla notifica, l’agente della riscossione può applicare misure cautelari (fermo di beni mobili, ipoteca) e avviare il pignoramento di conti, stipendi o beni immobili. Tuttavia, puoi chiedere una rateizzazione o aderire a eventuali misure di rottamazione; in determinati casi puoi proporre opposizione per vizi della cartella.
12. Posso proporre ricorso senza avvocato? Se il valore della controversia non supera 3.000 euro (da calcolare sul tributo in contestazione senza sanzioni), puoi proporre ricorso personalmente. Tuttavia, per le questioni di residenza e doppia imposizione è consigliabile essere assistiti da un professionista esperto.
13. In caso di contestazione sulla residenza, su chi grava l’onere della prova? Per i periodi fino al 2023, la presunzione di residenza derivante dall’iscrizione anagrafica è forte: il contribuente deve dimostrare il contrario con elementi concreti (onere a suo carico). Dal 2024 la presunzione anagrafica è relativa e l’Agenzia deve dimostrare che il contribuente ha un domicilio o una presenza significativa in Italia . Tuttavia, se il Paese di destinazione è nella black list, l’onere resta a carico del contribuente.
14. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione in attesa della definizione della controversia? Sì. Nel ricorso puoi formulare un’istanza di sospensione motivando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione immediata (ad esempio blocco del conto bancario). Il giudice decide entro breve termine; in caso di rigetto puoi ripresentare la richiesta in appello.
15. La convenzione contro le doppie imposizioni si applica anche alle successioni e donazioni? No. La convenzione Italia‑Jugoslavia del 1982 riguarda l’imposizione sui redditi e sul patrimonio, ma le imposte di successione e donazione sono disciplinate dalle leggi interne. In caso di eredità transnazionale, occorre valutare la residenza del defunto e la localizzazione dei beni secondo la normativa italiana e montenegrina.
16. Se il giudizio si conclude a mio favore, posso ottenere il rimborso delle somme versate? Se hai pagato in pendenza di giudizio e ottieni un annullamento totale o parziale, puoi richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate con interessi legali. L’istanza di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate con allegata copia della sentenza.
17. Cosa succede se la Corte di Giustizia Tributaria annulla l’avviso per difetto di motivazione ma l’Agenzia reitera un nuovo avviso? L’articolo 43 del DPR 600/1973 consente all’ufficio di emettere un nuovo avviso “integrativo” o “sostitutivo” prima della scadenza del termine se emergono nuovi elementi . Tuttavia, l’annullamento per difetto di motivazione non giustifica un nuovo avviso; l’ufficio potrebbe emetterlo solo sulla base di elementi diversi e rispettando il termine decadenziale.
18. Come si contabilizza il pagamento delle imposte estere per ottenere il credito d’imposta in Italia? Il credito si ottiene riportando, nella dichiarazione italiana (quadro CR), le imposte pagate all’estero e allegando la certificazione dell’autorità montenegrina. È necessario convertire l’importo in euro al cambio vigente e non si può ottenere un credito superiore all’imposta italiana relativa a quello stesso reddito.
19. Esiste un limite massimo alle sanzioni in caso di contestazione sulla residenza? Le sanzioni per omessa dichiarazione e omesso pagamento possono arrivare al 120% dell’imposta dovuta, più interessi. Con l’accertamento con adesione la sanzione è ridotta della metà ; con la definizione agevolata o la rottamazione le sanzioni vengono azzerate .
20. Se possiedo una società in Italia ma vivo in Montenegro, sono considerato residente ai fini dell’esterovestizione? L’esterovestizione riguarda la residenza delle società; una persona fisica proprietaria di una società italiana può essere considerata residente in Italia se continua a dirigere e amministrare l’azienda dal territorio italiano. Se l’attività è esercitata realmente in Italia, la residenza della persona fisica può essere attratta in Italia. La Cassazione ha ribadito che per le società il centro di direzione e gestione è decisivo; analogamente, per gli imprenditori occorre valutare dove si svolge l’attività amministrativa e gestionale.
8. Simulazioni pratiche e casi numerici
8.1 Caso 1 – Pensionato in Montenegro con immobili in Italia
Giulio è un pensionato di 67 anni che nel 2022 decide di trasferirsi a Budva, in Montenegro. Si iscrive all’AIRE e affitta l’appartamento di Milano. Continua a percepire una pensione INPS di 20.000 euro e un canone di locazione di 6.000 euro. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2021, con cui l’Agenzia sostiene che Giulio era ancora residente in Italia. La motivazione si basa sul fatto che Giulio ha mantenuto l’appartamento di Milano e ha trascorso, secondo i dati dei biglietti aerei, 150 giorni in Italia nel 2021. Giulio contesta:
- Per l’anno 2021, la residenza si determina con le regole precedenti; pertanto, l’iscrizione anagrafica (che è stata effettuata nel gennaio 2022) non è sufficiente per attrarre la residenza. Il domicilio e la residenza si trovavano in Montenegro perché ha trasferito l’abitazione e i rapporti personali a Budva.
- Ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia per il 2021 includendo la pensione e l’affitto; l’accertamento appare tardivo se notificato nel dicembre 2027, perché la dichiarazione è stata presentata a ottobre 2022 e il termine scadeva il 31 dicembre 2027 .
- Invoca la convenzione contro le doppie imposizioni per chiedere il credito d’imposta sulle imposte pagate in Montenegro su investimenti e conti correnti .
Dopo il contraddittorio, l’ufficio riconosce che nel 2021 Giulio era ancora residente in Italia perché non era ancora iscritto all’AIRE e non aveva trasferito il centro degli interessi. Tuttavia, accetta di ridurre l’imposta e di applicare le sanzioni dimezzate tramite l’accertamento con adesione. Giulio versa il dovuto in tre rate.
8.2 Caso 2 – Lavoratore autonomo in Montenegro con attività in Italia
Serena è una consulente marketing che nel 2019 ha aperto partita IVA in Italia. A fine 2020 decide di trasferirsi a Podgorica e continua a offrire servizi a clienti italiani tramite contratti di consulenza. Non si iscrive all’AIRE perché ritiene di trascorrere molti mesi in Italia. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate le notifica un avviso di accertamento per gli anni 2021‑2022, contestando la mancata dichiarazione dei redditi in Italia e imponendo IVA e IRPEF. L’ufficio sostiene che Serena, pur avendo un appartamento in Montenegro, ha continuato a lavorare per clienti italiani e a risiedere per periodi lunghi a Roma.
In sede di difesa Serena dovrebbe:
- Dimostrare l’avvenuto trasferimento: produce il contratto di locazione a Podgorica, le bollette e le ricevute fiscali per l’affitto; tuttavia non essendo iscritta all’AIRE, la presunzione di residenza in Italia è forte .
- Mostrare i biglietti aerei e i documenti doganali che attestano la sua permanenza all’estero per almeno 200 giorni all’anno.
- Fare valere la convenzione del 1982 se i redditi derivano da attività svolte interamente in Montenegro.
- Valutare la definizione agevolata o la rateizzazione del debito.
L’esito probabile, visto che Serena non ha richiesto l’iscrizione all’AIRE e non ha cessato la partita IVA italiana, è che l’Agenzia riesca a dimostrare la permanenza della residenza in Italia. In tal caso Serena può richiedere il ravvedimento operoso per regolarizzare i periodi 2021‑2022 con sanzioni ridotte e valutare la rottamazione per eventuali ruoli pregressi.
8.3 Caso 3 – Impresa con sede in Montenegro e stabile organizzazione in Italia
Marco è socio di una società montenegrina che offre servizi informatici. I clienti sono in larga parte italiani e la società dispone di una filiale a Bologna con alcuni dipendenti. La società non è iscritta in Italia e paga le imposte solo in Montenegro. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate apre un accertamento ritenendo che la società abbia una stabile organizzazione in Italia e contestando l’omessa dichiarazione di redditi. La questione riguarda la residenza societaria (esterovestizione) e non quella personale, ma può coinvolgere anche la posizione di Marco come socio.
La difesa dovrà dimostrare che la filiale italiana non è dotata di autonomia decisionale e che le decisioni strategiche sono prese a Podgorica. È opportuno presentare i verbali delle assemblee societarie, i contratti stipulati in Montenegro e i documenti contabili. Il rischio è che l’Agenzia applichi i criteri dell’art. 73 TUIR e consideri la società residente in Italia; in tal caso, i redditi prodotti all’estero potrebbero essere tassati in Italia. Per Marco, quale residente in Montenegro, occorrerà evitare l’attrazione della residenza personale. Se l’avviso riguarda gli anni 2019‑2020, va verificato il termine di decadenza e la possibilità di definire la controversia con la disciplina di adesione.
9. Conclusione e call to action
L’accertamento fiscale rivolto a un italiano residente in Montenegro è un evento delicato che richiede attenzione e prontezza. Come abbiamo visto, il quadro normativo è complesso: la definizione di residenza è cambiata dal 2024 , l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria e sanzionabile , le procedure di accertamento devono rispettare termini e contraddittorio , e numerosi strumenti deflattivi offrono la possibilità di chiudere le pendenze in modo vantaggioso. La giurisprudenza più recente, come la sentenza della Cassazione n. 19843/2024, ha precisato che i nuovi criteri si applicano solo ai periodi d’imposta dal 2024 e che per gli anni precedenti il centro di interessi economici prevale sui legami familiari . Altre pronunce, come l’ordinanza n. 33469/2023, hanno ribadito l’obbligo di notifica all’estero .
Affrontare un accertamento richiede una strategia personalizzata. È fondamentale verificare la regolarità dell’atto, raccogliere prove della propria residenza in Montenegro, conoscere le norme e le convenzioni applicabili e valutare le opzioni deflattive (ravvedimento, adesione, rottamazione). In caso di debiti elevati, gli strumenti di sovraindebitamento offrono una via d’uscita legale. Tuttavia, muoversi da soli è rischioso: un professionista esperto può individuare vizi procedurali, proporre eccezioni efficaci, negoziare con l’Amministrazione e salvaguardare i tuoi diritti.
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