Intimazione Di Pagamento Per Omesso Pagamento Ires: Ecco Come Puoi Difenderti Con Gli Avvocati

Introduzione

Ricevere un’intimazione di pagamento per omesso versamento dell’IRES può essere una delle esperienze più stressanti per un imprenditore o un professionista. Questo atto arriva dopo che il contribuente non ha corrisposto l’imposta dovuta e dopo che è decorso un certo periodo dalla notifica della cartella di pagamento. La normativa italiana prevede tempi ben definiti e strumenti di tutela, ma anche sanzioni severe. Ignorare l’intimazione non significa eludere il problema; al contrario, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il silenzio del debitore cristallizza il debito e preclude la possibilità di far valere vizi del procedimento in un momento successivo .

L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) deve essere versata in due momenti: saldo dell’anno precedente e acconto per l’anno successivo. Le scadenze ordinarie prevedono che il saldo e il primo acconto si versino entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare solitamente il 30 giugno); chi approva il bilancio entro 180 giorni può versare entro il mese successivo all’approvazione . La legge prevede anche un acconto pari al 100 % dell’imposta dell’anno precedente, da versare in due rate se l’importo supera 103 euro, salvo esonero per imposte sotto 20,66 euro .

Il mancato pagamento nei termini espone l’azienda a sanzioni amministrative pari al 30 % di ciascun importo non versato , oltre ad interessi e aggio, e innesca la procedura di riscossione coattiva. Dopo la notifica della cartella, l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata soltanto dopo che siano trascorsi 60 giorni. Se trascorre un anno senza che l’esecuzione sia iniziata, l’agente deve notificare un avviso contenente un’intimazione di pagamento che concede solo 5 giorni per saldare, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973. Tale intimazione perde efficacia dopo un anno ma, come spiegato dalla Cassazione, rappresenta un atto autonomamente impugnabile e non un semplice sollecito . Non impugnarla equivale ad accettare il debito e ad abbandonare ogni futura eccezione .

Alla complessità delle norme fiscali si aggiunge la difficoltà di individuare la migliore strategia difensiva: contestare la cartella o l’intimazione? Chiedere la rateizzazione? Sfruttare le definizioni agevolate come la Rottamazione-quinquies introdotta dalla legge n. 199/2025? Ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento come il piano del consumatore o il concordato minore? E cosa accade se, nonostante tutto, restano debiti insostenibili e si vuole ottenere l’esdebitazione?

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, opera in tutta Italia nel diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla sua esperienza, l’Avv. Monardo analizza l’atto e la posizione debitoria, valuta la prescrizione, individua i vizi formali e sostanziali, presenta ricorsi e istanze di sospensione alla Commissione Tributaria, negozia piani di rientro o accordi stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e assiste i debitori nell’accesso a procedure concorsuali (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore). Il suo team, composto da avvocati e commercialisti esperti, può sospendere azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e ridurre sensibilmente il debito attraverso soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Che cos’è l’IRES e quando si paga

L’IRES è l’imposta sul reddito delle società disciplinata dal Titolo II del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986). Colpisce il reddito imponibile delle società di capitali, degli enti commerciali e non commerciali residenti e delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La base imponibile coincide con l’utile civilistico rettificato delle variazioni fiscali; l’aliquota ordinaria è pari al 24 %.

Il versamento dell’IRES avviene in due momenti:

  • Saldo dell’anno precedente e prima rata di acconto per l’anno corrente: devono essere pagati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio ordinaria, ciò corrisponde al 30 giugno; se il bilancio è approvato entro 180 giorni, il saldo e l’acconto possono essere versati entro il mese successivo all’approvazione .
  • Seconda rata di acconto: è dovuta entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio (generalmente il 30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’acconto è calcolato normalmente in misura pari al 100 % dell’imposta dovuta per l’anno precedente. La norma consente di scegliere tra il metodo storico (pari all’imposta del periodo precedente) e il metodo previsionale (stimando l’imposta dell’anno in corso). L’acconto è dovuto in due rate solo se la prima rata supera 103 euro; se l’imposta dell’anno precedente, al netto di detrazioni e crediti, non supera 20,66 euro non è dovuto alcun acconto .

Sanzioni per omesso pagamento

Il decreto legislativo n. 471/1997 punisce l’omesso o insufficiente versamento dei tributi. L’art. 13 prevede che, quando un soggetto non paga o paga in ritardo il saldo, gli acconti o le rate dovute a titolo di imposte dirette, IVA o altre imposte, si applica una sanzione pari al 30 % di ogni importo non versato . Se il pagamento avviene con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In caso di pagamento entro 90 giorni è possibile ridurre la sanzione a un decimo. L’omesso versamento dà luogo anche all’addebito degli interessi di mora e dell’aggio spettante all’agente della riscossione. Le sanzioni non si applicano se il pagamento è stato erroneamente eseguito ad un ufficio diverso o per errori non imputabili al contribuente .

La procedura di riscossione: cartella di pagamento, intimazione e esecuzione

Dopo l’omesso versamento, l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento o procede al controllo automatico/formale. Gli importi dovuti vengono iscritti a ruolo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica la cartella di pagamento, nella quale sono indicati il tributo, la sanzione e gli interessi. Il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso contro la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria.

Se, dopo la notifica della cartella, il contribuente non paga entro 60 giorni, l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata (pignoramento di beni mobili o immobili, crediti presso terzi, ecc.). Tuttavia, l’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 impone un ulteriore passaggio. Il comma 1 dispone che l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che intima il pagamento. Il comma 2 prevede che:

  • L’agente della riscossione non può iniziare l’espropriazione prima che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
  • Se l’espropriazione non è avviata entro un anno dalla notifica della cartella, l’agente deve notificare un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni;
  • L’avviso perde efficacia se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla sua notifica .

Quest’atto sostituisce il precedente “avviso di mora” ed è qualificato come atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’intimazione non è un semplice sollecito ma un atto tipizzato; impugnarlo è necessario per far valere eccezioni come la prescrizione o la mancata notifica della cartella . Non impugnarlo entro il termine di 60 giorni comporta la cristallizzazione del debito, precludendo ogni successiva contestazione .

Giurisprudenza recente sulla impugnabilità dell’intimazione

Negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui l’intimazione ex art. 50 è un atto autonomamente impugnabile e non può essere ignorata. Alcuni arresti fondamentali sono:

  • Cass. 11 marzo 2025, n. 6436: la Corte ha precisato che l’intimazione è equivalente all’avviso di mora e rientra tra gli atti elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. La mancata impugnazione nel termine di legge rende il debito definitivo e preclude eccezioni future, come la prescrizione o l’omessa notifica .
  • Cass. 21 luglio 2025, n. 20476: conferma che l’intimazione deve essere impugnata. La Corte ha affermato che le eccezioni relative alla prescrizione e alla mancata notifica della cartella devono essere proposte contestualmente al ricorso contro l’intimazione; in caso contrario, la pretesa tributaria è cristallizzata .
  • Cass. 30 ottobre 2025, n. 28706: sottolinea che l’avviso ex art. 50 svolge la funzione di consentire al contribuente di contestare il titolo esecutivo. La Corte evidenzia che l’intimazione è equiparata all’avviso di mora e la sua impugnazione è necessaria per evitare la perdita del diritto di sollevare eccezioni .
  • Cass. 31 dicembre 2025, n. 35019 (principio riportato da molte note): ribadisce che ignorare l’intimazione comporta l’accettazione del debito. In un caso in cui il contribuente contestava di non aver ricevuto la cartella e di essere prescritto, la Corte ha ritenuto che la notifica di precedenti intimazioni non impugnate avesse consolidato il credito, rendendo tardiva qualsiasi eccezione .

Queste pronunce rendono chiaro che il contribuente deve reagire tempestivamente all’intimazione, pena la definitiva perdita di ogni possibilità difensiva.

Rateizzazione e sospensione (art. 19 D.P.R. 602/1973)

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 disciplina la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo. Le disposizioni aggiornate prevedono che l’agente della riscossione può concedere al contribuente che si trovi in temporanea difficoltà finanziaria un piano di pagamento fino a 72 rate mensili; nei casi di grave difficoltà legata alla congiuntura economica o alla particolare situazione del contribuente, l’ente può autorizzare un massimo di 120 rate . Tra i profili più rilevanti:

  • La richiesta di rateizzazione sospende l’avvio di nuove procedure esecutive; una volta concesso il piano, il pagamento della prima rata determina la sospensione delle procedure esecutive eventualmente in corso .
  • L’importo delle rate può essere crescente: le prime possono essere di importo ridotto per poi aumentare gradualmente, con l’obiettivo di adeguare il piano alla capacità contributiva del debitore .
  • La decadenza dal beneficio di rateizzazione avviene se il contribuente non paga cinque rate, anche non consecutive. In tal caso, l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile e l’agente della riscossione può riprendere o avviare l’esecuzione .
  • Durante l’esame dell’istanza di rateizzazione e successivamente alla concessione, l’agente non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche; se il piano è concesso, le eventuali misure già iscritte possono essere sospese a seguito del pagamento della prima rata.

Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025)

La legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto, all’art. 1 commi 82-101, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, denominata Rottamazione-quinquies. L’agevolazione consente al contribuente di estinguere i debiti affidati fino al 30 giugno 2025 versando solo il capitale e le spese di notifica e procedure esecutive, senza interessi di mora, sanzioni e aggio . I punti principali sono:

  • Debiti ammessi: rientrano i carichi relativi a imposte e contributi risultanti da controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972), affidati all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2025. Non sono ammessi debiti da accertamenti o carichi di enti locali .
  • Presentazione della domanda: va effettuata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026 tramite l’area riservata o la procedura pubblica sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione . Nella domanda il contribuente deve indicare le cartelle che intende definire e, se ha contenziosi pendenti, deve rinunciare agli stessi .
  • Modalità di pagamento: il debito può essere pagato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. Le prime tre rate sono dovute il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata si paga il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027 al 2034; le ultime tre rate scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 . Sulle rate maturano interessi al 3 % annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 .
  • Perdita dei benefici: il mancato pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata comporta la perdita del beneficio; le somme versate restano imputate a titolo di acconto sul debito e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza. I carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 .

La rottamazione rappresenta un’opportunità per chi ha più cartelle o intimazioni relative a omesso versamento di IRES, consentendo un forte abbattimento delle sanzioni, purché si rispetti il termine di adesione.

Procedure di sovraindebitamento e strumenti del Codice della Crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina diverse procedure per il consumatore e l’imprenditore non fallibile, utili per chi non riesce più a far fronte ai propri debiti tributari e commerciali. Le principali sono:

Piano del consumatore (art. 67)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore consente al soggetto sovraindebitato non imprenditore di proporre, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un piano di pagamento che indichi tempi e modalità per uscire dalla crisi. La proposta è a contenuto libero e può prevedere soddisfacimenti parziali e differenziati dei crediti . La domanda deve essere corredata dall’elenco dei creditori, dalla composizione del patrimonio, dalle dichiarazioni dei redditi e dalle altre entrate del nucleo familiare . La proposta può anche prevedere la falcidia e ristrutturazione di debiti derivanti da cessione del quinto, pegni o mutui . Per i crediti privilegiati può essere prevista una moratoria fino a due anni per il pagamento . Il giudice omologa il piano senza voto dei creditori, purché ne accerti la fattibilità e la convenienza.

Concordato minore (art. 75)

Il concordato minore è destinato agli imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale. La domanda deve essere corredata dal piano con i bilanci e le scritture contabili degli ultimi tre anni, dalla relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e dall’elenco dei creditori . Nella proposta è possibile soddisfare non integralmente i crediti privilegiati se è assicurato un pagamento almeno pari a quanto ricavabile in sede di liquidazione . Il concordato può prevedere il rimborso delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale o su beni strumentali .

Esdebitazione (art. 278)

L’esdebitazione consiste nella liberazione del debitore dai debiti rimasti insoddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. L’effetto esdebitatorio rende i crediti inesigibili nei confronti del debitore . Possono accedere tutti i debitori previsti dall’art. 1 del Codice, incluse società ed enti; l’effetto si estende ai soci illimitatamente responsabili . Restano esclusi i debiti per mantenimento, risarcimento da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali o amministrative che non siano accessorie a debiti estinti .

Queste procedure possono essere utilizzate anche per debiti tributari, comprese le cartelle e le intimazioni di pagamento, e consentono, se omologate, di bloccare le azioni esecutive e ripartire con un carico sostenibile.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’intimazione

Una volta compreso il quadro normativo, è fondamentale conoscere cosa accade, nei fatti, quando si riceve un’intimazione di pagamento per omesso versamento IRES. Di seguito sono illustrati i passaggi chiave con i relativi termini e diritti del contribuente.

1. Notifica della cartella di pagamento

L’omesso versamento dell’IRES si concretizza quando il contribuente non paga il saldo o gli acconti nei termini. Dopo eventuali controlli, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo l’imposta, le sanzioni e gli interessi e affida i carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che notifica la cartella di pagamento. La cartella indica:

  • Il tributo non versato (IRES), con riferimento all’annualità di imposta;
  • Le sanzioni (30 % del non versato) e gli interessi di mora;
  • Le spese di notifica e l’aggio;
  • La data di consegna al contribuente.

Dal momento della notifica decorrono 60 giorni per pagare o presentare ricorso alla Commissione Tributaria. Se il contribuente ritiene il debito infondato o prescritto, può impugnare la cartella invocando vizi propri (mancata sottoscrizione, errori di calcolo) o vizi dell’atto presupposto (ad esempio, avvisi di accertamento).

2. Decorso del termine e intimazione ai sensi dell’art. 50

Se il contribuente non paga né impugna la cartella entro 60 giorni, l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata. Tuttavia, deve rispettare il termine di un anno: se non intraprende l’espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella, l’art. 50 impone di notificare un avviso di intimazione di pagamento. Tale avviso contiene l’ingiunzione a versare le somme dovute entro cinque giorni e ha una duplice funzione: da un lato, avverte il contribuente dell’imminente esecuzione; dall’altro, costituisce un atto impugnabile per contestare il titolo esecutivo .

L’avviso deve contenere:

  • Gli estremi della cartella di pagamento o delle cartelle per cui si procede;
  • Le somme dovute (imposte, sanzioni, interessi, aggio);
  • L’avvertimento che, in mancanza di pagamento entro 5 giorni, si procederà all’espropriazione;
  • L’indicazione che l’atto è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni.

Il contribuente dispone pertanto di due termini: 5 giorni per pagare e 60 giorni per impugnare dinanzi al giudice tributario. Pagare entro 5 giorni evita l’esecuzione ma non consente di recuperare eventuali sanzioni; presentare ricorso consente di sospendere le procedure e di far valere vizi o prescrizione.

3. Presentazione del ricorso e richiesta di sospensione

Per impugnare l’intimazione, occorre depositare un ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e depositato con la prova della notifica. È consigliabile allegare:

  • Copia della cartella di pagamento e dell’intimazione;
  • Documento di identità del ricorrente e codice fiscale;
  • Eventuali prove dei vizi (mancata notifica, prescrizione, pagamenti già effettuati, vizi di calcolo, ecc.).

Unitamente al ricorso, è possibile depositare un’istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, chiedendo al giudice di sospendere l’efficacia dell’intimazione e della cartella fino alla decisione sul merito. La richiesta di sospensione deve evidenziare il danno grave ed irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione (es. pignoramento dei conti aziendali o fermo amministrativo dell’unico mezzo di trasporto).

Il giudice può concedere la sospensione con decreto monocratico o collegiale. Se la sospensione è concessa, le misure esecutive non possono essere portate avanti. È importante agire rapidamente: la sospensione viene normalmente valutata entro pochi giorni o settimane dalla presentazione.

4. Rateizzazione o definizione agevolata

Paralelamente al ricorso o in alternativa, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito ai sensi dell’art. 19. L’istanza può essere presentata anche dopo l’intimazione e sospende l’avvio di ulteriori azioni esecutive. Tuttavia, la rateizzazione non è compatibile con la definizione agevolata (rottamazione quinquies) per gli stessi carichi: occorre scegliere l’una o l’altra strada.

Nel 2026, la rottamazione quinquies costituisce una possibilità interessante per estinguere il debito IRES riducendo drasticamente l’esborso. Se il contribuente presenta la domanda entro il 30 aprile 2026 e paga l’unica rata o le prime tre rate come previsto, potrà liberarsi dalle sanzioni e dagli interessi di mora. Se la domanda non è presentata o se si decade dal piano, il debito torna integralmente dovuto con interessi e sanzioni.

5. Avvio dell’esecuzione forzata

Se il contribuente non paga e non impugna l’intimazione, l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione forzata dei beni del debitore. Tra gli strumenti più utilizzati vi sono:

  • Fermo amministrativo dei beni mobili registrati: l’art. 86 del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di iscrivere fermo sull’auto o sul veicolo del debitore. Il fermo non richiede la previa notifica dell’intimazione se è decorsi meno di un anno dalla cartella; ma, decorso l’anno, l’intimazione è necessaria.
  • Iscrizione di ipoteca sugli immobili: l’art. 77 del D.P.R. 602/1973 consente di iscrivere ipoteca quando il debito supera 20.000 euro. La Corte di Cassazione ha affermato che l’ipoteca è un atto cautelare e non richiede l’intimazione se non è trascorso un anno, ma le interpretazioni variano . Se l’intimazione è stata notificata, l’ipoteca e il pignoramento diventano atti esecutivi.
  • Pignoramento presso terzi: l’agente può pignorare conti correnti, crediti verso clienti o stipendi.

Una volta avviata l’espropriazione, l’intimazione non impugnata preclude la contestazione del titolo esecutivo; l’unica difesa possibile riguarda vizi propri dell’esecuzione (es. errori nel pignoramento). Ecco perché è vitale agire prima.

Difese e strategie legali

Quando si riceve un’intimazione di pagamento per omesso pagamento IRES, occorre valutare attentamente tutte le vie difensive disponibili. Di seguito si illustrano le principali strategie, da attivare preferibilmente con l’assistenza di un professionista specializzato come l’Avv. Monardo.

Contestare la legittimità della cartella e dell’intimazione

L’intimazione si fonda sulla cartella di pagamento; se la cartella è nulla, inesistente o prescritta, l’intimazione è illegittima. Le possibili eccezioni sono:

  1. Mancata notifica della cartella o notifiche irregolari: se il contribuente non ha ricevuto la cartella, o se la notifica è avvenuta in luogo diverso dal domicilio fiscale, la cartella è inesistente. La Cassazione ha affermato che l’intimazione può essere contestata anche per vizi della cartella; tuttavia, tali eccezioni devono essere sollevate con il ricorso contro l’intimazione .
  2. Prescrizione del credito: l’IRES è soggetta a un termine di prescrizione decennale (con eccezioni per atti interruttivi). Se dalla data di notifica dell’avviso di accertamento o della cartella sono trascorsi più di dieci anni senza atti interruttivi, il debito è prescritto. La Cassazione ha chiarito che l’eccezione di prescrizione va proposta con il ricorso contro l’intimazione; non sollevarla comporta la cristallizzazione del debito .
  3. Errori di calcolo o doppia imposizione: può accadere che l’imposta sia stata calcolata erroneamente o che sia stato richiesto due volte lo stesso tributo. In tali casi, occorre fornire prova dei pagamenti effettuati o dimostrare l’errore.
  4. Vizi formali dell’intimazione: l’avviso deve contenere tutti gli elementi richiesti dall’art. 50; la mancanza dell’indicazione delle somme dovute o del termine per pagare potrebbe invalidare l’atto. Tuttavia, la giurisprudenza tende a considerare tali vizi sanabili; per avere successo, è consigliabile basarsi su vizi sostanziali (nullità, prescrizione).

Richiedere la sospensione dell’esecuzione

Se l’intimazione è contestata, è possibile chiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto. Il giudice valuta l’esistenza di fumus boni iuris (ragionevolezza delle censure) e periculum in mora (danno grave e irreparabile). Ad esempio, la minaccia di pignoramento dei conti correnti aziendali o di fermo dell’unico mezzo di trasporto può integrare il pericolo. La sospensione blocca i pignoramenti e consente al contribuente di continuare l’attività mentre il giudizio si svolge.

Istanze in autotutela

L’autotutela è lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può annullare o correggere atti illegittimi. In caso di evidenti errori (es. cartella notificata due volte, importo sbagliato, pagamenti non registrati), è possibile presentare un’istanza in autotutela chiedendo l’annullamento o lo sgravio della cartella. Questa procedura può essere utilizzata anche contestualmente al ricorso, ma la sua accettazione è discrezionale e non sospende i termini per impugnare l’intimazione.

Rateizzazione e piani di rientro

Quando il debito è fondato ma il contribuente non può pagare in un’unica soluzione, la rateizzazione consente di dilazionare l’onere fino a 72 o 120 rate . Il piano può essere personalizzato: ad esempio, si possono ottenere rate di importo crescente per i primi due anni, con un periodo iniziale più leggero. È importante rispettare tutte le scadenze: cinque rate non pagate determinano la decadenza e la ripresa delle procedure esecutive .

Per importi più contenuti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede automaticamente piani fino a 8 rate; per piani superiori è necessario documentare la temporanea difficoltà (ad esempio, bilanci, dichiarazioni dei redditi, situazione finanziaria). I professionisti dello studio legale possono negoziare piani sostenibili e presentare l’istanza in modo appropriato.

Rottamazione-quinquies

Se il contribuente ha carichi affidati fino al 30 giugno 2025, la rottamazione quinquies permette di eliminare sanzioni e interessi di mora, pagando solo capitale e spese . È un’occasione per chi, oltre all’IRES, ha altri tributi non pagati (IVA, IRAP, contributi INPS). La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 ; chi aderisce deve rinunciare ai ricorsi in corso relativi alle cartelle che vuole definire .

L’Avv. Monardo assiste nella compilazione della domanda, nella selezione delle cartelle da rottamare e nel calcolo dell’importo dovuto. Dopo l’adesione, il contribuente riceve un prospetto con l’importo agevolato; se deciderà di pagare a rate, dovrà rispettare puntualmente il calendario previsto, altrimenti perderà il beneficio .

Procedura di sovraindebitamento: piano del consumatore e concordato minore

Quando il debito è eccessivo rispetto al patrimonio e al reddito, e non si può sostenere neanche un piano di rateizzazione, è possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi.

  • Nel piano del consumatore, il debitore non imprenditore propone, con l’aiuto dell’OCC, un piano che può prevedere falcidie, moratorie e rateizzazioni anche per i debiti tributari . Il piano non richiede l’approvazione dei creditori, ma deve essere omologato dal giudice. Una volta omologato, l’esecuzione e le misure cautelari sono sospese.
  • Nel concordato minore, destinato agli imprenditori sotto soglia, la proposta di concordato deve garantire ai creditori privilegiati un trattamento non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione . Anche in questa procedura è possibile includere debiti tributari; l’omologazione sospende l’esecuzione e consente un pagamento dilazionato o parziale.
  • Se, al termine di una procedura liquidatoria o di concordato, permangono debiti insostenibili, si può chiedere l’esdebitazione (art. 278) che rende inesigibili i debiti rimasti . Ciò consente al debitore di ripartire pulito, fatta salva l’esclusione di determinate obbligazioni (mantenimento, risarcimento da illecito, sanzioni penali) .

Accordi stragiudiziali e trattative con l’Agenzia

In alcuni casi è possibile trattare direttamente con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o con l’ufficio legale per concordare piani di rientro personalizzati o definizioni di controversie. La prassi varia a seconda delle sedi provinciali e dell’ammontare del debito. Per debiti elevati, l’intervento di un avvocato esperto può favorire una negoziazione efficace e la sospensione dell’esecuzione in attesa del pagamento concordato.

Strumenti alternativi e tutele aggiuntive

Di seguito si offre una panoramica delle diverse possibilità che il contribuente ha per gestire il debito IRES e più in generale i carichi fiscali.

Rateizzazione: caratteristiche sintetiche

DurataRequisitiVantaggiCriticità
Fino a 72 rateTemporanea difficoltà economica certificata (Dichiarazione redditi, bilanci, documentazione finanziaria)Sospende esecuzione; prima rata più leggera; permette di dilazionare il pagamento nel tempoDecadenza se non si pagano 5 rate anche non consecutive; interessi su rate; può impedire accesso a rottamazione
Fino a 120 rateGrave difficoltà, con attestazione della situazione economica e congiunturale; possono essere richieste ulteriori garanzieDurata estesa (10 anni); rate graduali adeguate alla capacità contributivaIstituto eccezionale, con severi controlli; decadenza immediata se non si rispettano i pagamenti

Rottamazione-quinquies: sintesi

CaratteristicaDettagli
NormaArt. 1, commi 82‑101, legge n. 199/2025
Debiti ammessiCarichi affidati all’agente entro il 30 giugno 2025 provenienti da controlli automatici e formali (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; art. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972); escluse le cartelle derivanti da accertamenti o da enti locali
Termine per la domanda30 aprile 2026 (online, area riservata o pubblica)
Importo da versareSolo capitale e spese di notifica ed esecuzione; non dovuti interessi di mora, sanzioni e aggio
PagamentoUnica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rateizzazione in 54 rate bimestrali fino al 2035 ; interessi al 3 % dal 1° agosto 2026
DecadenzaMancato pagamento dell’unica rata o di due rate (non consecutive) o dell’ultima rata: perdita dei benefici, ripresa della prescrizione e impossibilità di rateizzazione ai sensi dell’art. 19
CompatibilitàIncompatibile con rateizzazione per gli stessi carichi; occorre rinunciare ai ricorsi pendenti

Piano del consumatore e concordato minore: confronto

AspettoPiano del consumatoreConcordato minore【531779656852487†L120-L164】
DestinatariConsumatori sovraindebitati non imprenditoriImprenditori minori (sotto le soglie di fallibilità)
PropostaContenuto libero, può prevedere falcidie, moratorie fino a 2 anni per crediti privilegiati, differenziazione tra creditori; non richiede votazione dei creditoriDeve allegare piano con bilanci, elenco creditori, relazione sulla situazione; può falcidiare crediti privilegiati se assicura pagamento pari al valore di liquidazione; richiede il voto dei creditori e l’omologazione
Organo competenteTribunale monocratico con ausilio dell’OCCTribunale monocratico; l’OCC assiste nella redazione del piano
EffettiSospende l’esecuzione; se omologato, vincola tutti i creditori e consente pagamento dilazionato; eventuali debiti residui possono essere oggetto di esdebitazioneSospende l’esecuzione; consente la continuazione dell’attività imprenditoriale; il mancato rispetto comporta la liquidazione del patrimonio

Esdebitazione

CaratteristicaDescrizione
NormaArtt. 278 e ss. D.Lgs. 14/2019
OggettoLiberazione del debitore dai debiti rimasti insoddisfatti al termine della procedura di liquidazione giudiziale o controllata
Soggetti ammessiTutti i debitori (imprenditori, consumatori, società); estensione ai soci illimitatamente responsabili
Debiti esclusiObblighi di mantenimento e alimentari; risarcimento da fatto illecito extracontrattuale; sanzioni penali e amministrative non accessorie
EffettiI crediti diventano inesigibili (non si estinguono ma non possono essere pretesi dal debitore); i creditori mantengono i diritti verso coobbligati, fideiussori e garanti

Altri strumenti

  • Ravvedimento operoso: consente di ridurre le sanzioni per omesso versamento pagando spontaneamente l’imposta e gli interessi prima della notifica della cartella. Se il contribuente si accorge dell’errore prima dell’intimazione, può evitare la sanzione del 30 %; la sanzione può ridursi fino a 1/10 in base al tempo di pagamento.
  • Definizione delle liti pendenti: la legge di bilancio può prevedere la chiusura agevolata delle controversie fiscali pendenti. Per il 2026 non sono ancora previste nuove edizioni, ma è importante monitorare eventuali conversioni di decreti.
  • Accordi transattivi: con l’assistenza di un professionista è possibile proporre all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo transattivo per definire carichi di difficile riscossione.

Errori comuni e consigli pratici

Gli errori più frequenti commessi dai contribuenti che ricevono un’intimazione sono:

  1. Ignorare l’atto: molti considerano l’intimazione un semplice sollecito. La Cassazione ha chiarito che non impugnare l’intimazione equivale a accettare definitivamente il debito .
  2. Fidarsi di consigli generici: ogni posizione fiscale è diversa. Affidarsi a consigli trovati online senza consultare un professionista può portare a scelte sbagliate. La norma consente vari strumenti, ma bisogna valutare l’età del debito, gli atti emessi, la prescrizione e la situazione economica.
  3. Presentare ricorsi tardivi o mal redatti: il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni. Un errore formale (mancata notifica all’ente, difetto di procura, mancata allegazione di prove) può portare all’inammissibilità e alla perdita del diritto di difesa. Un avvocato esperto garantisce il rispetto dei termini e la corretta impostazione delle eccezioni.
  4. Non chiedere la sospensione: avviare un ricorso senza chiedere la sospensione può permettere all’agente di pignorare beni prima che il giudice si pronunci. Occorre presentare l’istanza contestualmente al ricorso.
  5. Confondere rateizzazione e rottamazione: la rateizzazione è un piano ordinario con interessi e sanzioni; la rottamazione abbatte sanzioni e interessi ma richiede il pagamento di rate bimestrali e la rinuncia ai ricorsi pendenti. Occorre scegliere in base all’ammissibilità e alla capacità di pagamento.
  6. Omettere di valutare le procedure concorsuali: quando l’indebitamento complessivo è elevato, la rateizzazione o la rottamazione possono non essere sufficienti. Le procedure di sovraindebitamento consentono di ridurre radicalmente il debito e ottenere una seconda chance, ma richiedono un professionista iscritto all’OCC (come l’Avv. Monardo) che segua l’iter.

Consigli pratici

  • Verificare sempre la notifica: conservare buste, ricevute di ritorno, PEC e documenti di consegna; questi sono essenziali per eccepire eventuali irregolarità.
  • Controllare i termini: annotare la data di notifica della cartella e dell’intimazione; i termini di 5 e 60 giorni sono perentori.
  • Pagare tempestivamente le imposte: evitare l’omesso versamento dell’IRES consente di risparmiare sanzioni; se ci si accorge del ritardo, usare il ravvedimento operoso.
  • Richiedere il prospetto informativo: prima di aderire alla rottamazione, verificare l’elenco delle cartelle definibili e l’importo dovuto .
  • Rivolgersi a professionisti qualificati: l’assistenza di un avvocato e di un commercialista è fondamentale per individuare vizi, proporre il ricorso, negoziare rate o accedere alle procedure concorsuali. L’Avv. Monardo coordina uno staff che copre tutti gli aspetti (fiscali, legali e contabili).

Domande e risposte frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è l’intimazione di pagamento?
    È l’avviso notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione quando è trascorso più di un anno dalla cartella di pagamento senza che sia iniziata l’esecuzione forzata. Intima il contribuente a pagare entro 5 giorni e costituisce atto autonomamente impugnabile .
  2. Se ricevo un’intimazione, posso ancora impugnare la cartella di pagamento?
    Sì, ma è necessario farlo contestualmente all’impugnazione dell’intimazione. La Cassazione ha stabilito che tutti i vizi della cartella (notifica, prescrizione) devono essere sollevati con il ricorso contro l’intimazione . Se si lascia trascorrere il termine, il debito si cristallizza .
  3. Quanto tempo ho per impugnare l’intimazione?
    Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione e depositato in Commissione Tributaria Provinciale entro 30 giorni dalla notifica.
  4. Posso pagare a rate l’intimazione?
    Sì. È possibile chiedere la rateizzazione secondo l’art. 19 DPR 602/1973, ottenendo fino a 72 o 120 rate . La richiesta sospende l’esecuzione. In alternativa, se si è in possesso dei requisiti, si può aderire alla rottamazione quinquies che permette di pagare senza sanzioni e interessi .
  5. Qual è la differenza tra rateizzazione e rottamazione?
    Nella rateizzazione si pagano anche interessi e sanzioni; nella rottamazione si paga solo il capitale e le spese, mentre sanzioni e interessi sono stralciati . Tuttavia, la rottamazione richiede il rispetto di scadenze stringenti e la rinuncia alle liti pendenti .
  6. Cosa succede se non pago entro 5 giorni dall’intimazione?
    L’agente della riscossione può procedere all’espropriazione forzata (pignoramenti, fermi, ipoteche). Tuttavia, hai ancora 60 giorni per impugnare l’atto. Se non lo fai, la pretesa diventa definitiva .
  7. Posso sospendere l’esecuzione?
    Sì. Con il ricorso puoi chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dimostrando che l’esecuzione ti causerebbe un danno grave e irreparabile. Se la sospensione è concessa, i pignoramenti vengono sospesi.
  8. È vero che l’ipoteca o il fermo amministrativo non richiedono l’intimazione?
    La giurisprudenza distingue: se l’ipoteca o il fermo vengono iscritti entro un anno dalla cartella, non occorre l’intimazione; se invece è trascorso un anno, è necessaria . In ogni caso, l’impugnazione dell’intimazione è la sede per contestare anche l’iscrizione dell’ipoteca o il fermo.
  9. Se ho un contenzioso pendente sulla cartella, posso aderire alla rottamazione?
    Sì, la legge 199/2025 consente di definire i carichi oggetto di contenzioso; tuttavia, devi rinunciare al ricorso in corso . La rinuncia va indicata nella domanda di adesione.
  10. Sono un imprenditore individuale: posso presentare il piano del consumatore?
    No. Il piano del consumatore è riservato ai consumatori non imprenditori . Come imprenditore sotto soglia puoi accedere al concordato minore, che richiede la presentazione del piano con bilanci, creditori e documentazione .
  11. L’esdebitazione cancella anche i debiti tributari?
    Sì, i debiti tributari residui vengono dichiarati inesigibili nei confronti del debitore dopo la procedura di liquidazione . Tuttavia, restano esclusi i debiti per sanzioni e i debiti per mantenimento o risarcimento .
  12. Posso ricorrere al ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’intimazione?
    No. Il ravvedimento operoso è ammesso solo prima che sia notificata la cartella o, secondo alcuni orientamenti, fino all’intimazione. Dopo la notifica dell’intimazione, non è più possibile ridurre la sanzione con il ravvedimento.
  13. Posso pagare in anticipo una parte delle rate?
    In caso di rateizzazione, puoi sempre estinguere anticipatamente le rate pagando il residuo; nella rottamazione quinquies, puoi versare l’intero importo prima delle scadenze senza penalità.
  14. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non risponde all’istanza di rateizzazione?
    Se l’istanza non è accolta o non è valutata entro 90 giorni, l’ente deve comunicare il diniego motivato. Il contribuente può impugnare il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria o proporre ricorso per l’inerzia dell’amministrazione.
  15. Quali documenti servono per la rateizzazione?
    Bisogna presentare l’istanza con copia della cartella/intimazione, la dichiarazione IRES, l’ISEE per i consumatori, i bilanci e le dichiarazioni dei redditi per le società e ogni documento che dimostri la difficoltà economica.
  16. È possibile richiedere un nuovo piano di rateizzazione dopo essere decaduti dal precedente?
    Sì, ma solo in presenza di circostanze straordinarie o dopo aver pagato una quota significativa del debito; l’agente ha discrezionalità. La nuova rateizzazione non può superare il residuo e il numero di rate del piano precedente .
  17. La rottamazione riguarda anche le sanzioni del Codice della strada?
    Solo per le sanzioni irrogate dalle Prefetture (violazioni del Codice della strada) e limitatamente agli interessi e aggio . Le multe comunali e regionali non sono incluse .
  18. Come posso verificare quali cartelle posso rottamare?
    Attraverso il Prospetto informativo disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: elenca le cartelle definibili e l’importo dovuto .
  19. Cosa succede se perdo la ricevuta della domanda di rottamazione?
    Dopo aver presentato la domanda, riceverai una mail con la ricevuta di presentazione (R-DA-2026). Se non scarichi la ricevuta entro cinque giorni dal link ricevuto, dovrai presentare nuovamente la domanda .
  20. Ho ricevuto più intimazioni per la stessa cartella: sono tutte valide?
    Se l’agente non avvia l’espropriazione entro un anno dalla prima intimazione, l’atto perde efficacia e deve esserne notificato uno nuovo. In tal caso, è consigliabile impugnare l’ultima intimazione e sollevare l’eccezione di decadenza.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Impresa che non paga l’IRES 2024

Scenario: una società a responsabilità limitata con esercizio coincidente con l’anno solare non versa il saldo IRES 2024 (10.000 euro) e l’acconto IRES 2025 (10.000 euro). L’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo i seguenti importi:

  • IRES 2024 non versata: 10.000 €;
  • Sanzioni (30 %): 3.000 € ;
  • Interessi e aggio: 800 € (ipotesi);
  • Totale cartella: 13.800 €.

La cartella è notificata il 15 luglio 2025. La società non paga né impugna. Il 20 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l’intimazione di pagamento con avvertimento di pagare entro 5 giorni.

Opzioni del contribuente:

  1. Impugnare l’intimazione: entro il 19 ottobre 2026 (60 giorni) la società presenta ricorso lamentando che il tributo è prescritto (il debito risale al 2014). Poiché la prescrizione dell’imposta non è ancora decorsa (10 anni), il giudice rigetterà l’eccezione. La società chiede la sospensione dell’esecuzione per evitare il pignoramento.
  2. Chiedere la rateizzazione: la società presenta istanza di rateizzazione per 72 rate (9 anni) entro i 5 giorni o anche successivamente. La prima rata sospende l’esecuzione . Il piano prevede rate di 200 € per i primi tre anni e 300 € per i successivi.
  3. Aderire alla rottamazione quinquies: poiché la cartella riguarda un controllo automatico e il carico è stato affidato entro il 30 giugno 2025, la società può aderire presentando domanda entro il 30 aprile 2026. Dovrà pagare solo il capitale e le spese (10.800 €) in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali . Se opta per la rottamazione, dovrà rinunciare all’eventuale ricorso e pagare la prima rata il 31 luglio 2026.
  4. Piano del consumatore/Concordato minore: se la società ha altri debiti e non può pagare neanche con la rateizzazione, può accedere al concordato minore. Presenta un piano proponendo il pagamento del 40 % dei crediti chirografari e la falcidia dei privilegiati; il giudice approva il piano. I debiti residui saranno falcidiati e potrà ottenere l’esdebitazione al termine della procedura .

Simulazione 2 – Professionista con più cartelle

Scenario: Un professionista riceve tre cartelle relative a IRES per gli anni 2019, 2020 e 2021, per un totale di 30.000 € (capitale 25.000 €, sanzioni 5.000 €). Le cartelle sono notificate a ottobre 2023. Il professionista versa solo parte del debito. Nel novembre 2025 l’Agenzia notifica un’intimazione cumulativa per l’importo residuo.

Scelte possibili:

  1. Impugnazione dell’intimazione: il professionista sospetta che la notifica di una cartella non sia avvenuta; decide di impugnare l’intimazione entro 60 giorni. Allega la mancanza di notifica di una cartella. Il giudice accoglie parzialmente il ricorso annullando il debito relativo alla cartella mai notificata e conferma gli altri importi.
  2. Rateizzazione: richiede un piano di 72 rate da circa 420 € al mese. Dopo la concessione, paga la prima rata e sospende l’esecuzione.
  3. Rottamazione quinquies: poiché i carichi sono stati affidati entro il 30 giugno 2025, presenta domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 . L’importo agevolato è 25.000 € (capitale) più 500 € di spese. Paga la prima rata il 31 luglio 2026. Risparmia 4.500 € di sanzioni e interessi.

Simulazione 3 – Esdebitazione dopo liquidazione

Scenario: Un imprenditore individuale ha debiti fiscali per 200.000 € (IRES, IVA e contributi) e altri debiti commerciali per 100.000 €. Non riesce a far fronte ai pagamenti. Decide di accedere alla procedura di liquidazione controllata ai sensi del Codice della crisi. Il tribunale nomina un liquidatore che realizza i beni: casa (100.000 €), auto (10.000 €), crediti verso clienti (20.000 €). Dopo il riparto, restano 170.000 € di debiti insoddisfatti.

Esdebitazione: L’imprenditore chiede l’esdebitazione ai sensi dell’art. 278. Il tribunale concede il beneficio: i crediti fiscali residui sono dichiarati inesigibili . Le uniche somme che il debitore dovrà continuare a pagare sono gli alimenti versati all’ex coniuge (non esdebitabili) e le sanzioni penali (anch’esse escluse). L’imprenditore potrà ripartire senza il peso dei debiti.

Conclusione

L’intimazione di pagamento per omesso versamento dell’IRES è un atto che segna una tappa decisiva nella riscossione coattiva: dopo la cartella di pagamento e trascorso un anno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve notificarla prima di iniziare l’espropriazione . La giurisprudenza più recente (Cass. 6436/2025, 20476/2025, 28706/2025, 35019/2025) ha chiarito che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile e non un semplice sollecito: ignorarla significa accettare definitivamente il debito e perdere ogni possibilità di far valere vizi della cartella o la prescrizione .

Dal punto di vista del contribuente, la difesa passa per la tempestività: impugnare l’intimazione entro 60 giorni, chiedere la sospensione dell’esecuzione, contestare i vizi sostanziali (mancata notifica, prescrizione, errori di calcolo) e valutare la compatibilità con le procedure agevolative. La rateizzazione (art. 19) consente di dilazionare il debito fino a 10 anni ; la rottamazione-quinquies permette di estinguere le cartelle versando solo capitale e spese ; le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore) e l’esdebitazione offrono soluzioni strutturali per chi si trova in una crisi profonda .

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