Intimazione Di Pagamento Per Omesso Versamento Irap: Ecco Come Puoi Difenderti Con Gli Avvocati

Introduzione

L’omesso versamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è uno degli inadempimenti fiscali che più frequentemente portano all’emissione di un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER). L’IRAP, introdotta con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha un presupposto reale, basato sulla capacità produttiva delle imprese, dei professionisti e degli enti pubblici e privati. Questa imposta finanzia le Regioni e serve a sostenere i servizi socio‑sanitari; tuttavia, la sua natura complessa e il fatto che non sia deducibile dall’IRPEF o dall’IRES hanno generato nel tempo numerose controversie e omissioni di pagamento .

Quando il contribuente non provvede al versamento nei termini previsti, l’AdER notifica una cartella di pagamento che contiene l’invito a pagare entro 60 giorni; trascorso un anno senza procedere a un’espropriazione, l’ente di riscossione deve emettere un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intimando il debitore a saldare le somme entro cinque giorni . In mancanza di pagamento o di impugnazione, la normativa prevede l’avvio di procedure esecutive e cautelari (pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi) e la cristallizzazione del debito.

Per i debitori la situazione è estremamente delicata: basta un errore nella gestione dei termini o un mancato ricorso per trasformare un debito in un peso insopportabile. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce del 2024 e del 2025, ha chiarito che la mancata impugnazione dell’intimazione comporta la cristallizzazione del credito e la perdita del diritto di eccepire la prescrizione o altri vizi della cartella . Le sezioni unite e successive ordinanze hanno evidenziato che l’intimazione, equiparata all’avviso di mora, non è più un mero sollecito facoltativo ma un atto autonomamente impugnabile entro 60 giorni ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 546/1992 .

Allo stesso tempo, la normativa sulla riscossione è stata profondamente riformata. Il D.Lgs. 15 novembre 2024, n. 110 (“Decreto Riscossione”) ha introdotto il discarico automatico delle cartelle non riscosse entro cinque anni e ha ridotto i tempi di notifica delle cartelle a nove mesi, mentre il D.Lgs. 30 dicembre 2024, n. 175 ha accorpato la giustizia tributaria in un Testo Unico che modifica le regole del contenzioso e dell’impugnazione . In parallelo, le leggi di Bilancio 2025 e 2026 hanno varato nuove definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies e successive sanatorie), offrendo la possibilità di ridurre sanzioni e interessi e di rateizzare i debiti fino a 54 rate .

In questo scenario complesso, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano un punto di riferimento sicuro per i contribuenti. L’Avv. Monardo è:

  • Cassazionista con consolidata esperienza in diritto bancario e tributario;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ai sensi della Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza);
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), incaricato di assistere i debitori nelle procedure di esdebitazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e delle successive modifiche apportate dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, che hanno reso più flessibile e accessibile la composizione negoziata .

Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:

  • Analizzare l’atto notificato e individuare eventuali vizi di forma o di notificazione;
  • Presentare ricorsi presso le competenti Corti di Giustizia Tributaria o Giudici Ordinari, impugnando l’intimazione entro 60 giorni;
  • Ottenere sospensioni o svolgere trattative con l’ente impositore e l’AdER per ridurre gli importi, rateizzare il debito o accedere alle definizioni agevolate;
  • Proporre piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali, tra cui l’Accordo di ristrutturazione per professionisti e piccole imprese, la Composizione negoziata della crisi d’impresa e la Procedura familiare di esdebitazione introdotta dal Codice della Crisi .

📩 Contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata sul tuo caso di intimazione per omesso versamento IRAP.

1. Contesto normativo: l’IRAP e l’intimazione di pagamento

1.1 Origine e presupposti dell’IRAP

L’IRAP è stata introdotta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e sostituisce parte del vecchio sistema di imposte sui salari e sulle attività produttive. L’imposta ha natura regionale e il suo gettito finanzia il Servizio sanitario nazionale e altri servizi regionali. È stata oggetto di continui dibattiti politici e giudiziari, ma la Corte Costituzionale ne ha costantemente confermato la legittimità (si ricordano le decisioni n. 156/2001, 173/2002 e 1/2010) negando che si tratti di un’imposta patrimoniale in conflitto con l’art. 53 Cost.

Il presupposto dell’IRAP è l’esercizio di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, sono soggetti passivi:

  • Società di capitali e di persone e gli enti commerciali;
  • Imprese individuali e piccoli imprenditori (salvo l’esonero per i soggetti in regime forfettario o di vantaggio);
  • Professionisti e lavoratori autonomi che operano con organizzazione di capitali e lavoro altrui; la giurisprudenza, tuttavia, ha escluso dal tributo i professionisti senza autonoma organizzazione (es. medici convenzionati), come confermato da numerose sentenze della Cassazione;
  • Enti pubblici e privati, compresi i Comuni e le aziende speciali;
  • Società agricole e i produttori agricoli che svolgono anche attività commerciali;
  • Fondazioni bancarie e soggetti assimilati.

Restano escluse alcune categorie, come i fondi comuni d’investimento, le società di cartolarizzazione e, dalla finanziaria 2022, i lavoratori autonomi senza organizzazione: il legislatore ha riconosciuto che l’attività personale dei professionisti priva di strutture organizzate non concretizza il presupposto dell’imposta .

1.2 Base imponibile e adempimenti dichiarativi

La base imponibile dell’IRAP varia a seconda del soggetto. Per società ed enti commerciali, l’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che la base è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione risultanti dal conto economico, con esclusione di talune componenti, come i costi del personale a tempo indeterminato per le imprese che assumono e i dividendi . Per le imprese individuali e i professionisti, la base imponibile si calcola sommando i compensi e i ricavi e sottraendo i costi deducibili (spese per collaboratori, ammortamenti, canoni di leasing, ecc.). La normativa prevede che l’IRAP non sia deducibile dall’IRPEF o dall’IRES, aumentando l’onere fiscale complessivo .

Gli obblighi dichiarativi prevedono che la dichiarazione IRAP venga trasmessa telematicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti solari diversi. Il saldo dell’imposta deve essere versato entro il 30 giugno con eventuale acconto da pagare a giugno e a novembre. La normativa concede la possibilità di rateizzare l’imposta dovuta con la maggiorazione degli interessi legali (0,33 % annuale per il 2025).

1.3 La cartella di pagamento e l’intimazione

Quando il contribuente non versa l’IRAP nei termini, l’amministrazione finanziaria iscrive a ruolo il tributo e l’Agente della riscossione (AdER) notifica una cartella di pagamento. La cartella indica l’importo dovuto, gli interessi e le sanzioni (pari al 30 % dell’imposta non versata dopo il primo sollecito, aumentata al 90 % in caso di ripetute omissioni) . La notifica della cartella costituisce anche intimazione ad adempiere entro 60 giorni; se il contribuente non paga né propone ricorso entro tale termine, l’AdER potrà procedere all’espropriazione forzata .

L’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che, trascorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’espropriazione, l’Agente della riscossione deve notificare un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni. L’avviso deve rispettare il modello ministeriale e, se non impugnato o pagato entro il termine, consente all’ente di intraprendere l’espropriazione . L’istituto dell’intimazione, introdotto per evitare che i ruoli rimangano inattivi per anni, è stato al centro di numerose pronunce giurisprudenziali.

1.4 Evoluzione normativa: D.Lgs. 110/2024 e D.Lgs. 175/2024

Nel 2024 il legislatore ha approvato due decreti di grande impatto sulla riscossione:

  1. D.Lgs. 15 novembre 2024, n. 110 (Decreto Riscossione) – Ha introdotto il discarico automatico delle cartelle non riscosse entro cinque anni. Secondo l’art. 7, a partire dal 1° gennaio 2025 l’AdER deve restituire all’ente creditore le quote non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, salvo eccezioni (fondi UE, risorse proprie UE e aiuti di Stato). Ciò non comporta la cancellazione del debito: l’ente può procedere con la riscossione diretta o riaffidare il carico . Il decreto prevede, inoltre, la creazione di una commissione per la cancellazione dei ruoli 2000‑2024 e la possibilità di rateizzare i debiti fino a 120 rate mensili (dieci anni).
  2. D.Lgs. 30 dicembre 2024, n. 175 (Testo Unico della Giustizia Tributaria) – Ha accorpato e riformato la disciplina del contenzioso tributario. Il nuovo testo ha abrogato (dal 1° gennaio 2026) l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e ha riorganizzato l’elenco degli atti impugnabili, confermando l’impugnabilità dell’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 DPR 602/1973. Il decreto ha, inoltre, potenziato la conciliazione giudiziale, introdotto la possibilità di definire il contenzioso tramite accordi transattivi e digitalizzato il processo.

La riforma del processo tributario ha notevole rilievo per il contribuente perché modifica termini, competenze e modalità di notifica. L’attenzione all’impugnazione tempestiva dell’intimazione resta centrale: non è sufficiente eccepire la prescrizione o la mancata notifica della cartella solo quando si subisce un pignoramento; bisogna agire entro 60 giorni dalla ricezione dell’intimazione, come spiegheremo nelle sezioni successive .

2. Giurisprudenza rilevante: dalla facoltà all’onere di impugnare l’intimazione

La giurisprudenza di legittimità ha avuto un’evoluzione significativa nel valutare la natura dell’intimazione. Fino al 2023 la Cassazione considerava l’avviso di intimazione un mero atto sollecitatorio; il contribuente poteva scegliere se impugnarlo o attendere eventuali atti successivi per eccepire la prescrizione. L’ordinanza Cass. 17 giugno 2024 n. 16743 ha ribaltato questa impostazione, affermando che l’intimazione interrompe la prescrizione ma non è un atto tipico tra quelli indicati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, per cui la sua impugnazione era facoltativa .

Già nel 2024, tuttavia, la stessa Corte aveva riconosciuto che l’intimazione assume la stessa natura dell’avviso di mora e, se non impugnata, rende definitivo il debito (Cass. n. 6436/2025). Dal 2025 in poi l’orientamento si è consolidato in senso restrittivo: le ordinanze 20476/2025, 28706/2025 e 35019/2025 hanno stabilito che la mancata impugnazione dell’intimazione comporta la cristallizzazione del credito e preclude al contribuente di eccepire, in un successivo giudizio, la prescrizione, la mancata notifica della cartella o altri vizi .

2.1 Cassazione 20476/2025: l’intimazione non è più un semplice sollecito

L’ordinanza n. 20476 del 3 luglio 2025 ha segnato un primo cambio di rotta. La Corte ha affermato che l’intimazione prevista dall’art. 50 DPR 602/1973 non è un semplice sollecito, ma un atto autonomo impugnabile che avvia l’espropriazione forzata e interrompe la prescrizione. Secondo la Cassazione, il contribuente è tenuto a proporre ricorso entro 60 giorni; la mancata impugnazione fa sì che il debito diventi definitivo e non più contestabile . Tale pronuncia ha suscitato un ampio dibattito perché, fino ad allora, la giurisprudenza considerava facoltativa l’impugnazione.

2.2 Cassazione 28706/2025: la conferma dell’onere

Pochi mesi dopo, con l’ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025, la Cassazione ha confermato il nuovo indirizzo. La Corte ha ribadito che l’intimazione di pagamento deve essere tempestivamente impugnata; in caso contrario, il debitore non potrà eccepire la prescrizione dei crediti tributari (10 anni per tributi erariali, 5 anni per tributi locali, 3 anni per la tassa automobilistica) né la mancata notifica della cartella . L’ordinanza ha ribadito che l’intimazione equivale all’avviso di mora e rientra tra gli atti impugnabili elencati nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. In sostanza, con questa sentenza il ricorso cessa di essere facoltativo e diventa un onere imprescindibile per non perdere il diritto alla difesa.

2.3 Cassazione 35019/2025: la cristallizzazione del debito

L’ordinanza n. 35019 del 31 dicembre 2025 ha consolidato l’orientamento precedente, affermando che l’intimazione, se non impugnata, cristallizza definitivamente la pretesa tributaria. La Corte ha negato la possibilità di impugnare in un momento successivo il fermo amministrativo, l’ipoteca o altri atti esecutivi invocando la mancata notifica della cartella originaria. L’intimazione, anche se affetta da vizi, deve essere contestata entro 60 giorni o si forma il giudicato; la decadenza dell’ente dalla riscossione può essere eccepita solo con un’impugnazione tempestiva .

2.4 Altre pronunce e principio di diritto

Gli orientamenti citati si inseriscono in una più ampia evoluzione giurisprudenziale. Già nel 2025 l’ordinanza 6436/2025 aveva stabilito che l’intimazione svolge la funzione di avviso di mora e, come tale, è autonomamente impugnabile; in mancanza, la pretesa tributaria si consolida . Un’ulteriore decisione, la Cass. n. 16743/2024, aveva confermato che l’intimazione è un atto interruttivo della prescrizione ma non obbligava il contribuente a impugnarla ; tuttavia, quest’ultima rimane un precedente ormai superato.

Il principio di diritto attualmente vigente può essere così sintetizzato:

La notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 interrompe la prescrizione dei crediti tributari ed equivale all’avviso di mora; pertanto è un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. La mancata impugnazione entro 60 giorni comporta la cristallizzazione della pretesa e preclude al contribuente di eccepire successivamente la prescrizione o vizi relativi alla cartella di pagamento.

3. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’intimazione

Comprendere cosa succede dal momento in cui si riceve l’intimazione di pagamento è fondamentale per elaborare una strategia difensiva. Di seguito viene illustrato il percorso procedurale tipico, con indicazione dei termini e dei diritti del contribuente.

3.1 Notifica dell’intimazione e verifica dell’atto

L’Agente della riscossione notifica l’intimazione mediante:

  • raccomandata A/R, consegnata dal servizio postale;
  • PEC (posta elettronica certificata) per i soggetti muniti di domicilio digitale;
  • messo notificatore o ufficiale giudiziario, nei casi previsti.

È necessario verificare attentamente:

  1. La data di notifica: la decorrenza dei 60 giorni per l’impugnazione inizia dalla data di ricezione (per la raccomandata, dalla data di consegna; per la PEC, dalla data di accettazione).
  2. L’esatta identificazione del contribuente e la delegazione al messo; eventuali errori possono costituire vizi di notifica.
  3. Il contenuto dell’atto: deve riportare gli estremi della cartella o del ruolo, l’importo aggiornato, gli interessi e le sanzioni, nonché l’esplicita intimazione a pagare entro cinque giorni sotto pena di espropriazione. Se mancano questi elementi, l’atto è nullo.

Dopo aver verificato l’atto, è opportuno rivolgersi immediatamente a un professionista per valutare la presenza di vizi (notifica irregolare, prescrizione, carenza di motivazione, importi errati, difetto di delega dell’AdER, mancanza del provvedimento di accertamento). L’Avv. Monardo e il suo team effettuano una check‑list tecnica e predispongono un ricorso mirato.

3.2 Termini per pagare o impugnare

  • Pagamento: l’intimazione concede cinque giorni per eseguire il pagamento; tuttavia, se entro 60 giorni dall’intimazione il debitore non paga né impugna, l’ente può procedere all’esecuzione forzata (pignoramento immobiliare, presso terzi, o fermo amministrativo).
  • Ricorso: il termine di 60 giorni decorre dalla notifica dell’intimazione (art. 21 D.Lgs. 546/1992) . Il ricorso dev’essere notificato all’AdER e all’ente impositore e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria territoriale; il deposito telematico è ora obbligatorio.

Il contribuente può anche proporre istanza di autotutela all’ente impositore per ottenere l’annullamento dell’atto, ma la proposizione di tale istanza non sospende i termini per il ricorso. Solo un provvedimento espresso di annullamento elimina la pretesa.

3.3 Effetti della mancata impugnazione

Se il contribuente non impugna l’intimazione:

  • Cristallizzazione del debito: l’importo indicato diventa definitivo e non più contestabile; eventuali vizi della cartella o del ruolo non potranno essere fatti valere in futuro .
  • Prescrizione interrotta: la notifica interrompe il termine di prescrizione (10 anni per tributi erariali, 5 anni per tributi locali, 3 anni per tassa auto). La successiva prescrizione decorre dall’ultima intimazione.
  • Espropriazione: trascorsi 60 giorni, l’AdER può iscrivere fermo amministrativo sui veicoli, ipoteca legale sugli immobili e procedere con pignoramenti presso terzi o mobiliari.
  • Aggravio di sanzioni e interessi: la sanzione per omesso versamento IRAP è pari al 30 % dell’imposta dovuta e sale al 90 % se il ritardo supera un anno; si aggiungono gli interessi al tasso legale (0,2 % mensile) e l’aggio di riscossione .

3.4 Impugnazione dell’intimazione: come agire

  1. Ricorso tributario: il contribuente, assistito da un avvocato, deve notificare il ricorso all’AdER e all’ente impositore. L’atto può essere depositato telematicamente tramite il portale SIGIT (nuovo sistema di giustizia tributaria) entro 30 giorni dalla notifica. Con il ricorso si possono eccepire:
  2. Vizi di notifica della cartella o dell’intimazione;
  3. Prescrizione del credito tributario;
  4. Decadenza dell’ente (omessa notifica nei termini di nove mesi dal carico);
  5. Carente motivazione o mancata sottoscrizione;
  6. Illegittimità del ruolo o difetto di delega.
  7. Istanza di sospensione: insieme al ricorso, l’avvocato può presentare istanza di sospensione giudiziale per bloccare azioni esecutive fino alla pronuncia della Corte. Per ottenerla occorre dimostrare il fumus boni iuris (probabile fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile).
  8. Mediazione tributaria: per i tributi fino a 50.000 euro, prima di instaurare il ricorso è obbligatorio presentare un’istanza di mediazione all’ente creditore (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992, ancora vigente per gli anni di imposta antecedenti al 2026). L’Avv. Monardo può assistere nella redazione dell’istanza e nella negoziazione di un accordo.
  9. Rateizzazione e definizioni agevolate: durante la pendenza del ricorso o prima dell’esecuzione, è possibile chiedere la rateizzazione del debito fino a 120 rate mensili (secondo D.Lgs. 110/2024) e aderire alle rottamazioni (“rottamazione‑quater” del 2023 e “rottamazione‑quinquies” 2026) che consentono di pagare solo l’imposta e spese di notifica senza interessi e sanzioni . L’avvocato deve verificare i requisiti di ammissibilità e presentare la domanda entro le scadenze previste (ad esempio, 30 aprile 2026 per la rottamazione‑quinquies ).

3.5 Autotutela e sanatorie

L’ente impositore o l’AdER possono annullare l’intimazione in autotutela quando rilevano errori evidenti (ad esempio, doppia iscrizione a ruolo, imposta già pagata, mancanza del provvedimento di accertamento). Il contribuente può presentare istanza di autotutela; tuttavia, la presentazione non sospende i termini per impugnare.

La normativa prevede periodicamente strumenti di definizione agevolata, come la rottamazione‑quater (Legge 197/2022), la rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026) e il saldo e stralcio dei debiti per i contribuenti in difficoltà economica. Tali procedure consentono di pagare solo l’imposta e le spese di notifica, escludendo sanzioni e interessi . L’avvocato può assistere nella valutazione della convenienza dell’adesione e nella presentazione della domanda.

4. Difese e strategie legali: come contestare l’intimazione per IRAP

Affrontare un’intimazione di pagamento richiede una strategia personalizzata. Di seguito vengono analizzate le principali difese possibili, corredate dalla giurisprudenza e dalla normativa rilevante.

4.1 Eccepire la prescrizione del tributo

La prescrizione estingue l’obbligazione tributaria quando l’ente non agisce entro i termini previsti dalla legge. Per l’IRAP, la prescrizione è di:

  • 10 anni per i tributi erariali (e quindi anche l’IRAP gestita a livello regionale ma avente natura tributaria);
  • 5 anni per i tributi locali (es. addizionale comunale);
  • 3 anni per la tassa automobilistica (bollo auto) .

L’intimazione di pagamento interrompe la prescrizione. Tuttavia, la giurisprudenza recente ha stabilito che per far valere la prescrizione maturata tra la cartella e l’intimazione è necessario impugnare quest’ultima. In mancanza, non si potrà eccepire la prescrizione in un giudizio successivo . Pertanto, se dalla data della notifica della cartella sono trascorsi più di dieci anni (o cinque/tre per le imposte locali), il contribuente deve contestare l’intimazione eccependo la prescrizione e chiedendo l’annullamento del debito.

4.2 Contestare la decadenza della riscossione

La decadenza riguarda il superamento dei termini per l’esercizio del potere di riscossione. Il D.Lgs. 110/2024 ha ridotto a nove mesi il termine entro cui l’AdER deve notificare la cartella dalla presa in carico del ruolo; trascorso tale periodo, la cartella è nulla e l’intimazione deve essere annullata. Inoltre, il decreto prevede il discarico automatico dopo cinque anni: se l’intimazione viene notificata dopo il decorso di tale termine e senza reaffidamento, può essere contestata per decadenza .

4.3 Vizi di notifica e carenza di motivazione

L’intimazione deve essere notificata correttamente: l’errore nell’indicazione del destinatario, la notifica a indirizzo errato o l’omessa notifica dell’atto presupposto (cartella, avviso di accertamento) rendono nullo l’atto. La Cassazione ha evidenziato che l’intimazione deve contenere la motivazione sufficiente: deve indicare gli estremi della cartella e del ruolo, i calcoli effettuati e l’avviso che la mancata impugnazione cristallizza il debito. L’assenza di tali elementi costituisce motivo di annullamento da far valere in ricorso.

4.4 Difetto di delega e legittimazione dell’Agente della riscossione

L’AdER agisce per conto dell’ente impositore in base a una delega di riscossione. In alcuni casi, la delega può essere carente (mancata indicazione della quota, scadenza della delega, firma non autorizzata). Inoltre, dopo il discarico automatico, la delega si estingue e l’AdER non può più agire. Il difetto di legittimazione dell’Agente costituisce motivo di annullamento dell’intimazione.

4.5 Annullabilità per omessa allegazione dell’atto presupposto

Secondo la giurisprudenza, l’AdER deve allegare all’intimazione copia della cartella di pagamento o, quanto meno, indicarne gli estremi completi. In mancanza, l’intimazione è illegittima. Il contribuente può eccepire l’omessa allegazione o l’assenza di comunicazione del provvedimento di accertamento. Inoltre, se la cartella non è stata notificata o se la notifica è nulla, l’intimazione non può sanare il vizio: il contribuente deve dimostrare in giudizio l’inesistenza della notifica.

4.6 Richiesta di sospensione giudiziale ed esecutiva

Quando il contribuente impugna l’intimazione, l’istanza di sospensione si rende necessaria per evitare che, pendente il giudizio, vengano avviate procedure esecutive. La sospensione può essere:

  • Giudiziale: concessa dal giudice tributario con apposita ordinanza;
  • Amministrativa: concessa dall’ente creditore in sede di autotutela o in occasione di definizioni agevolate;
  • Automatica: nel caso di accesso alla procedura di composizione negoziata o di sovraindebitamento, l’art. 54 del Codice della Crisi d’Impresa prevede la sospensione delle azioni esecutive e cautelari fino alla omologazione o all’esito della procedura.

L’Avv. Monardo assiste i contribuenti nella predisposizione della domanda di sospensione e nella raccolta di documenti per dimostrare il rischio di danno irreparabile (pignoramento della prima casa, blocco di conti correnti per importi eccedenti la debitoria).

4.7 Rateizzazione e rottamazione

Come accennato, l’adesione a piani di rateizzazione consente di evitare l’esecuzione e diluire il pagamento. Il D.Lgs. 110/2024 ha introdotto la possibilità di dilazionare i debiti fino a 120 rate mensili, elevando il limite originario di 72. L’accesso richiede la presentazione di un’istanza all’AdER, dimostrando la temporanea difficoltà economica e l’assenza di procedimenti di esecuzione già iniziati.

La rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026) ha esteso i benefici della rottamazione alle cartelle affidate all’AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 . Possono accedervi i contribuenti che, entro il 30 aprile 2026, presentano domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi al 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026; l’importo minimo di ciascuna rata è di 100 euro . Con la rottamazione si paga solo la quota capitale e le spese di notifica; non sono dovuti interessi di mora, sanzioni e aggio di riscossione .

4.8 Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

Oltre alle difese strettamente tributarie, i contribuenti che non riescono a far fronte ai debiti fiscali possono ricorrere a procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.). Tra queste:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: riservato a professionisti e imprenditori sotto soglia di fallibilità; consente di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti, comprese le imposte, con la falcidia delle sanzioni e la rateizzazione. È necessaria l’approvazione della maggioranza dei creditori pubblici e il controllo di un esperto negoziatore designato dalla Camera di Commercio. Il D.Lgs. 136/2024 ha semplificato la procedura, ridotto gli adempimenti e permesso di concludere accordi con i soli creditori che rappresentano almeno il 30 % del totale .
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta con il D.L. 118/2021 e diventata permanente con il D.Lgs. 83/2022, consente alle imprese in crisi ma ancora potenzialmente solvibili di attivare una procedura di rinegoziazione dei debiti con l’assistenza di un esperto terzo. La procedura prevede la sospensione delle azioni esecutive e l’accesso a misure protettive. L’esperto negoziatore (l’Avv. Monardo è qualificato) svolge un ruolo di mediatore tra l’impresa e i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, e può proporre soluzioni come la transazione fiscale .
  • Procedure di sovraindebitamento per i privati (ex Legge 3/2012, ora incorporata nel C.C.I.I.): permettono al consumatore, al professionista o alla microimpresa di proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi per pagare i debiti secondo le proprie possibilità e ottenere l’esdebitazione residua . La legge definisce lo stato di sovraindebitamento come uno squilibrio tra i debiti e il patrimonio tale da rendere impossibile il pagamento regolare . Possono accedere i soggetti esclusi dal fallimento (professionisti, agricoltori, start‑up innovative) e le famiglie. Il piano, una volta omologato dal Tribunale, blocca le azioni esecutive e prevede la cancellazione dei debiti residui.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista OCC, assiste i debitori nel predisporre la domanda e nel dialogo con il tribunale e con l’AdER per includere i debiti IRAP nella procedura, puntando alla riduzione o all’azzeramento tramite esdebitazione.

5. Strumenti alternativi e misure agevolative

Oltre alle difese tradizionali, la normativa offre diversi strumenti per alleggerire o definire i debiti derivanti da omesso versamento IRAP. Di seguito una panoramica con relativi vantaggi e criticità.

5.1 Rottamazione e definizioni agevolate

  • Rottamazione‑quater (2023): introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente di definire i carichi affidati all’AdER fino al 30 giugno 2022 con pagamento della sola imposta e delle spese esecutive. I contribuenti che non hanno versato le prime tre rate decadranno dal beneficio e i pagamenti effettuati saranno considerati acconto.
  • Rottamazione‑quinquies (2026): come già visto, riguarda i carichi dal 2000 al 2023, con domanda entro il 30 aprile 2026 e pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni) . Al 2026 questa procedura rappresenta la principale opportunità di regolarizzare i debiti IRAP, poiché consente di eliminare sanzioni, interessi e aggio .
  • Saldo e stralcio: misura introdotta dalla Legge 145/2018, prevede la possibilità di pagare in percentuale variabile (16 %, 20 %, 35 % o 50 %) a seconda dell’ISEE del contribuente. Questa procedura, non sempre attiva, ha visto varie edizioni fino al 2021; può essere riproposta in futuri provvedimenti.

5.2 Compensazione tra crediti e debiti

Il D.Lgs. 110/2024 introduce la possibilità per l’AdER di proporre al contribuente la compensazione tra i crediti verso la pubblica amministrazione (es. crediti commerciali o fiscali maturati) e i debiti iscritti a ruolo. Il contribuente ha 60 giorni per accettare la proposta; se accetta, i debiti si estinguono per compensazione. La misura è particolarmente utile per le imprese che vantano crediti con la Pubblica Amministrazione e può essere affiancata a rateizzazioni e rottamazioni.

5.3 Istituti deflattivi del contenzioso

Il Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024) ha rafforzato gli istituti deflattivi del contenzioso, quali:

  • Conciliazione giudiziale: il giudice può invitare le parti a conciliare la lite anche in appello; la definizione comporta riduzione delle sanzioni e rapidità di pagamento.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: periodicamente il legislatore consente di chiudere i contenziosi in corso con pagamento di una percentuale del tributo e delle sanzioni. L’ultima edizione, introdotta dalla Legge 197/2022, ha permesso di definire le liti pendenti al 1° gennaio 2023. È possibile che provvedimenti futuri ripropongano lo strumento.

5.4 Esdebitazione e piano del consumatore

Le procedure di sovraindebitamento consentono non solo di dilazionare e ridurre il debito, ma anche di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione del residuo. In particolare:

  • Il piano del consumatore permette di proporre un pagamento rateale in base al reddito familiare, destinando ai creditori solo la parte eccedente il mantenimento dignitoso . Alla fine del piano (di regola 3–5 anni) i debiti residui vengono cancellati.
  • L’accordo di composizione coinvolge i creditori che rappresentano la maggioranza; se approvato, estingue i debiti e ne riduce l’ammontare.
  • La liquidazione controllata consente al debitore di liquidare il proprio patrimonio sotto il controllo del tribunale ottenendo, al termine, l’esdebitazione.

L’Avv. Monardo, in veste di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può presentare tali istanze e coordinare la procedura con l’AdER e i creditori.

5.5 Piani di rientro personalizzati e trattative stragiudiziali

In alcuni casi è possibile evitare la via giudiziale negoziando direttamente con l’ente impositore. L’AdER può concedere piani di rientro personalizzati basati sul reddito del contribuente e sulla capacità di pagamento; queste soluzioni non rientrano nelle ordinarie rateizzazioni e richiedono la dimostrazione di circostanze eccezionali.

L’esperienza dell’Avv. Monardo nelle trattative stragiudiziali consente di ottenere, in molti casi, la sospensione delle azioni esecutive e la definizione dei debiti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle standard.

6. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la loro posizione difensiva e aggravano la situazione. Ecco alcuni errori da evitare e consigli pratici:

  1. Ignorare la notifica: credere che l’intimazione sia solo un sollecito e non impugnarla entro 60 giorni porta alla cristallizzazione del debito . È essenziale reagire subito.
  2. Pagare senza verificare: versare l’importo richiesto senza controllare la legittimità dell’atto può significare pagare somme non dovute. Occorre verificare prescrizione, decadenza, motivazione e importi.
  3. Affidarsi al “passaparola”: ogni situazione è diversa; soluzioni valide per altri potrebbero essere dannose nel proprio caso. È necessario un’analisi personalizzata.
  4. Procrastinare l’assistenza legale: rivolgersi tardi a un avvocato riduce lo spazio per le difese, pregiudica la sospensione e rende più difficile accedere alle procedure agevolate.
  5. Non considerare le procedure concorsuali: molti credono che le procedure di sovraindebitamento siano riservate ai privati senza alcun patrimonio; al contrario, queste procedure possono salvaguardare la casa di abitazione e offrire soluzioni sostenibili. .
  6. Sottovalutare le prove: per eccepire la nullità della notifica o la prescrizione è necessario reperire documenti (ricevute PEC, avvisi di ricevimento, estratti conto del ruolo). Mantenere un archivio ordinato facilita la difesa.
  7. Non monitorare i termini delle rottamazioni: le definizioni agevolate hanno scadenze perentorie; perdere la data significa rinunciare a uno sconto considerevole. Per esempio, la rottamazione‑quinquies richiede la domanda entro il 30 aprile 2026 .

Consiglio pratico: all’arrivo di un’intimazione o di una cartella per IRAP, contatta immediatamente un professionista. L’Avv. Monardo offre un primo screening e definisce la strategia più adatta: ricorso, rateizzazione, rottamazione, accordo di ristrutturazione o procedura di sovraindebitamento.

7. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle sono ridotte a colonne essenziali per mantenere la leggibilità.

Tabella 1 – Termini di prescrizione e decadenza

Tipo di tributoPrescrizioneCondizione per l’eccezione
IRAP e tributi erariali10 anniImpugnare l’intimazione entro 60 giorni
Tributi locali (es. IMU)5 anniImpugnare l’intimazione entro 60 giorni
Tassa automobilistica (bollo auto)3 anniImpugnare l’intimazione entro 60 giorni

Tabella 2 – Scadenze fondamentali dell’intimazione

AttoTermineRiferimento normativo
Notifica della cartella di pagamentoEntro 9 mesi dall’affidamento del ruoloD.Lgs. 110/2024
Notifica dell’intimazioneDopo 1 anno dalla cartella se non è iniziata l’espropriazioneArt. 50 DPR 602/1973
Pagamento richiesto nell’intimazione5 giorniArt. 50 DPR 602/1973
Ricorso contro l’intimazione60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Prescrizione dei crediti dopo l’intimazione10, 5 o 3 anni a seconda del tributoCassazione

Tabella 3 – Sanzioni per omesso versamento IRAP

EventoSanzioneRiferimenti
Primo omesso versamento30 % dell’imposta non versataD.Lgs. 471/1997 e art. 13 D.Lgs. 472/1997
Secondo mancato versamento (ulteriore cartella/intimazione)90 % dell’impostaD.Lgs. 472/1997
Interessi di mora0,2 % mensile fino alla data di pagamentoArt. 20 DPR 602/1973
Aggio di riscossione3 % – 6 % del debitoLegge 197/2022

Tabella 4 – Principali procedure di composizione della crisi

ProceduraDestinatariVantaggi
Accordo di ristrutturazioneImprenditori e professionisti non fallibiliRiduzione dei debiti, inclusi quelli fiscali; sospensione delle azioni esecutive; falcidia sanzioni
Composizione negoziata della crisi d’impresaImprese in crisiSospensione azioni esecutive, rinegoziazione debiti, transazione fiscale
Piano del consumatoreConsumatori e microimpresePagamento in base al reddito, esdebitazione finale
Accordo di composizione della crisiDebitori sovraindebitatiRiduzione dei debiti, inclusi tributi; coinvolgimento creditori; esdebitazione
Liquidazione controllataDebitori con patrimonio insufficienteLiquidazione del patrimonio con eventuale conservazione della prima casa; esdebitazione residuo

8. Domande frequenti (FAQ) – Almeno 20 quesiti pratici

  1. Cos’è l’intimazione di pagamento per IRAP?
    È un atto notificato dall’Agente della riscossione dopo che, trascorso un anno dalla cartella di pagamento IRAP senza che sia iniziata l’espropriazione, richiede di pagare entro cinque giorni. Serve a preannunciare azioni esecutive e interrompe la prescrizione .
  2. Come posso sapere se la cartella che ho ricevuto è legittima?
    Controlla che l’importo sia corretto, che la cartella indichi l’atto impositivo (avviso di accertamento), la motivazione, le sanzioni e gli interessi; verifica la data di affidamento del ruolo e la regolarità della notifica. Un avvocato può esaminare l’estratto di ruolo e individuare vizi.
  3. Qual è il termine per impugnare l’intimazione?
    Il termine è di 60 giorni dalla notifica. Entro tale periodo occorre notificare il ricorso all’AdER e all’ente creditore e depositarlo presso la Corte di Giustizia Tributaria .
  4. Se non impugno l’intimazione posso eccepire la prescrizione in seguito?
    No. La giurisprudenza consolidata (Cass. 20476/2025, 28706/2025, 35019/2025) ha stabilito che la mancata impugnazione cristallizza il debito e preclude la possibilità di sollevare la prescrizione o altri vizi .
  5. Cosa succede se non pago entro i cinque giorni indicati nell’intimazione?
    Dopo il termine, l’AdER può procedere con le misure esecutive (pignoramento, fermo, ipoteca). Tuttavia, rimane a tua disposizione il termine di 60 giorni per proporre ricorso.
  6. Posso rateizzare le somme richieste con l’intimazione?
    Sì. È possibile chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili (10 anni) secondo il D.Lgs. 110/2024, purché il debito non sia già oggetto di pignoramento .
  7. L’intimazione deve essere firmata digitalmente?
    Sì. L’atto notificato tramite PEC deve essere firmato digitalmente; la mancanza di firma può costituire vizio di nullità.
  8. Se la cartella non mi è mai stata notificata, devo impugnare comunque l’intimazione?
    Sì. Secondo la Cassazione, la mancata notifica della cartella deve essere eccepita con l’impugnazione dell’intimazione; in mancanza, il vizio non potrà essere fatto valere successivamente .
  9. Quali sono le sanzioni per l’omesso versamento IRAP?
    La sanzione è pari al 30 % dell’imposta non pagata e sale al 90 % se l’omissione si ripete. Si aggiungono gli interessi di mora (0,2 % mensile) e l’aggio di riscossione .
  10. Posso aderire alla rottamazione se ho ricevuto un’intimazione?
    Sì. L’intimazione non preclude l’adesione alla rottamazione‑quinquies. Occorre tuttavia presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e includere anche il carico oggetto dell’intimazione .
  11. La rottamazione cancella anche gli interessi e le sanzioni?
    Sì. Con la rottamazione si paga la sola imposta e le spese di notifica; non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio .
  12. Se aderisco alla rottamazione, devo comunque impugnare l’intimazione?
    Se presenti la domanda di rottamazione entro i termini e l’importo oggetto di definizione è quello dell’intimazione, la procedura sospende le azioni esecutive e l’intimazione non deve essere impugnata. Tuttavia, se la rottamazione dovesse decadere (ad esempio, per mancato pagamento delle rate), l’intimazione riprenderebbe efficacia.
  13. Posso usare i crediti d’imposta per estinguere il debito IRAP?
    Sì. Il D.Lgs. 110/2024 ha previsto la compensazione tra crediti e debiti con l’AdER. Il contribuente ha 60 giorni per accettare l’offerta di compensazione e l’estinzione avviene fino a concorrenza del credito.
  14. Che differenza c’è tra prescrizione e decadenza?
    La prescrizione estingue il debito per il decorso del tempo dal momento in cui l’ente avrebbe potuto agire (10, 5 o 3 anni). La decadenza è il termine entro cui l’ente deve compiere un atto (notificare la cartella o l’intimazione); trascorso, perde il potere di agire. In caso di decadenza, l’atto è nullo; in caso di prescrizione, il debitore deve eccepirla tramite impugnazione.
  15. È possibile impugnare l’intimazione per incompetenza territoriale?
    Sì. Se l’intimazione è emessa da un ufficio privo di competenza territoriale (ad esempio, un ruolo di un’altra provincia), il vizio può essere eccepito nel ricorso.
  16. La procedura di sovraindebitamento annulla automaticamente il debito IRAP?
    No. Il debito viene inserito nel piano; se il piano viene omologato, il tributo può essere ridotto o rateizzato. Solo al termine della procedura, con l’esdebitazione, l’eventuale residuo viene cancellato .
  17. Posso presentare ricorso senza l’assistenza di un avvocato?
    Per importi fino a 3.000 euro, il contribuente può stare in giudizio personalmente innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado; tuttavia, la materia è complessa e conviene farsi assistere da un professionista. Per importi superiori è obbligatorio l’avvocato.
  18. Quanto tempo dura un contenzioso tributario?
    In media, il primo grado dura 6‑12 mesi; l’appello circa 12‑24 mesi. Con il nuovo Testo Unico si punta a ridurre i tempi mediante digitalizzazione e conciliazione.
  19. Posso pagare l’IRAP e nel frattempo contestare la sanzione?
    Sì. È possibile pagare l’imposta (anche rateizzando) e impugnare solo la parte relativa a interessi e sanzioni; il giudice potrà disporre la riduzione delle sanzioni.
  20. Una volta impugnata l’intimazione, posso ricevere altri atti?
    Finché il giudizio è pendente e non è stata concessa la sospensione, l’AdER potrebbe notificare ulteriori intimazioni o procedere con l’espropriazione; tuttavia, questi atti saranno illegittimi se riguardano lo stesso debito contestato. È consigliabile depositare l’istanza di sospensione per evitare azioni esecutive.

9. Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme e delle strategie difensive, presentiamo tre esempi basati su situazioni ricorrenti (i nomi sono di fantasia). Queste simulazioni hanno scopo illustrativo e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

9.1 Caso A – Professionista con studio medico senza organizzazione autonoma

Situazione: la dottoressa Anna, medico di base, esercita senza dipendenti né struttura organizzata; riceve un’intimazione per omesso versamento IRAP relativa agli anni d’imposta 2020‑2022, con importo di 8.000 euro tra imposta, sanzioni e interessi.

Analisi: la giurisprudenza ha escluso l’assoggettamento all’IRAP dei medici convenzionati senza autonoma organizzazione (Cass. n. 20283/2013, n. 3843/2014). Pertanto, l’atto è illegittimo.

Strategia difensiva: impugnazione dell’intimazione entro 60 giorni, eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo; richiesta di sospensione; presentazione di istanza di annullamento in autotutela.

Esito atteso: se il giudice riconosce l’assenza di organizzazione, annulla l’intimazione; la dottoressa ottiene rimborso delle somme eventualmente pagate.

9.2 Caso B – Impresa edile con debiti IRAP pluriennali

Situazione: la società EdilCasa S.r.l. ha ricevuto una cartella per IRAP 2015 non versata (importo 50.000 euro); nel 2017 è stata notificata l’intimazione, ma la società non l’ha impugnata. Nel 2025 riceve un fermo amministrativo su alcuni veicoli; decide di contestare la prescrizione.

Analisi: poiché l’intimazione 2017 non è stata impugnata, il debito si è cristallizzato . La prescrizione decennale è stata interrotta e riprende dalla data di notifica; il fermo è legittimo.

Strategia difensiva: valutazione di rottamazione‑quinquies per ridurre sanzioni e interessi; eventuale rateizzazione del residuo. In alternativa, richiesta di accordo di ristrutturazione nell’ambito della composizione negoziata; se l’azienda è in crisi, presentazione di istanza di concordato minore.

Esito atteso: riduzione dell’importo complessivo attraverso definizione agevolata; sospensione del fermo in caso di adesione alla rottamazione; soluzione negoziata con i creditori.

9.3 Caso C – Libero professionista con attività organizzata

Situazione: Mario, architetto con studio e tre collaboratori, non versa l’IRAP per il 2019‑2021; riceve la cartella nel 2023 e l’intimazione nel 2025.

Analisi: l’IRAP è dovuta perché l’attività è organizzata. La cartella è stata notificata nei nove mesi; l’intimazione è tempestiva.

Strategia difensiva: verifica del calcolo della base imponibile (deducibilità di costi del personale, ammortamenti); impugnazione per ridurre le sanzioni; adesione alla rateizzazione in 120 rate; valutazione della compensazione con crediti d’imposta; eventuale accesso alla rottamazione per carichi 2020‑2023.

Esito atteso: riduzione delle sanzioni grazie a contestazione di irregolarità formali; dilazione sostenibile; soluzione conciliativa con l’ente.

10. Conclusione

L’omesso versamento dell’IRAP e la successiva intimazione di pagamento rappresentano una delle situazioni più insidiose per imprenditori, professionisti e cittadini. La normativa in materia di riscossione, riformata dal Decreto Riscossione (D.Lgs. 110/2024) e dal Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024), impone al contribuente di agire tempestivamente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definitivamente equiparato l’intimazione all’avviso di mora: il mancato ricorso entro 60 giorni cristallizza il debito e preclude la possibilità di eccepire la prescrizione o i vizi della cartella.

D’altro canto, il legislatore offre diversi strumenti per definire o ridurre i debiti: rateizzazioni fino a dieci anni, compensazioni, rottamazioni, procedure concorsuali e di sovraindebitamento. Saper scegliere la strada giusta richiede competenze giuridiche e fiscali, oltre a una conoscenza aggiornata della normativa e della giurisprudenza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare mettono a disposizione dei contribuenti la loro esperienza in diritto tributario, bancario e della crisi d’impresa. Grazie alla qualifica di cassazionista, di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore, l’Avv. Monardo è in grado di:

  • Analizzare rapidamente l’intimazione, individuando vizi di notifica, prescrizione, decadenza e illegittimità;
  • Predisporre ricorsi efficaci e richiedere sospensioni giudiziali;
  • Assistere nella presentazione di domande di rateizzazione, rottamazione e compensazione;
  • Proporre piani di rientro personalizzati e trattative con l’AdER e i creditori;
  • Avviare procedure di composizione negoziata, accordi di ristrutturazione o piani del consumatore per ottenere la riduzione o la cancellazione dei debiti.

Agire tempestivamente è fondamentale: ogni giorno di ritardo può comportare sanzioni, interessi e misure esecutive. Non lasciare che un’intimazione per IRAP comprometta il tuo patrimonio e la tua serenità.

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