Accertamento fiscale a italiano residente in Slovenia: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria italiana ha intensificato i controlli sui cittadini che dichiarano la residenza all’estero. Dal 2024, con l’entrata in vigore del decreto di riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023), il legislatore ha riscritto i criteri che determinano la residenza fiscale delle persone fisiche e delle società. Per i tanti italiani che vivono o lavorano in Slovenia ciò significa che l’iscrizione all’A.I.R.E. e la sede legale o formale in un altro Paese non bastano più: per non subire la tassazione italiana occorre provare, con elementi concreti, che il centro effettivo degli interessi personali e patrimoniali sia davvero all’estero . Le verifiche, infatti, non si fermano alla formalità; l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono incrociare dati anagrafici, informazioni bancarie, tabulati telefonici, accessi telepass e dichiarazioni dei vicini, ricostruendo le abitudini di vita del contribuente .

Non solo le persone fisiche sono nel mirino: la riforma ha modificato anche l’art. 73 del TUIR, introducendo i nuovi concetti di sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale e una presunzione di esterovestizione quando la maggioranza degli amministratori o dei soci residenti in Italia detiene una società estera . Una società slovena che ha l’amministrazione di fatto in Italia può essere considerata fiscalmente residente nel territorio italiano e tassata su tutti i redditi, con pesanti sanzioni. Per evitare contestazioni è indispensabile dimostrare l’autonoma organizzazione all’estero, la presenza di uffici, personale e struttura adeguata, nonché l’effettivo svolgimento dell’attività nel Paese d’insediamento .

L’accertamento fiscale può avere conseguenze rilevanti: oltre alla richiesta di imposte non pagate, si rischiano sanzioni dal 90 % al 180 % e, nei casi più gravi, procedimenti penali per dichiarazione fraudolenta o omessa dichiarazione. Ricevere un avviso di accertamento mentre si vive in Slovenia genera ansia e incertezza, soprattutto quando ci si trova di fronte a normative complesse e a presunzioni a carico del contribuente. L’obiettivo di questa guida, scritta in chiave giuridico‑divulgativa, è accompagnare il contribuente passo dopo passo: dalla notifica dell’atto alla difesa, passando per i rimedi amministrativi e giudiziali.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’articolo è curato dall’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con vasta esperienza in diritto tributario e bancario. L’avvocato coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale, affrontando quotidianamente casi di presunta residenza fittizia, accertamenti da esterovestizione, cartelle di pagamento e crisi da sovraindebitamento. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e, ai sensi del D.L. 118/2021, esperto negoziatore per la composizione della crisi d’impresa. Grazie a tali competenze lo Studio Monardo offre un’assistenza completa: analisi preventiva degli atti, ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, istanze di autotutela, sospensione cautelare dei pagamenti, trattative per la definizione agevolata del debito e accesso agli strumenti di composizione della crisi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La residenza fiscale delle persone fisiche

La disciplina della residenza fiscale per le persone fisiche è contenuta nell’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La versione vigente, modificata dal D.Lgs. 209/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, prevede quattro criteri alternativi: una persona è fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), ricorre anche solo uno dei seguenti elementi:

  • Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente: l’iscrizione resta una presunzione relativa e può essere superata con prova contraria .
  • Residenza civilistica: coincide con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; il domicilio è il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari .
  • Domicilio: a differenza della disciplina precedente, il nuovo art. 2 TUIR non rinvia più all’art. 43 del codice civile; assume rilevanza prevalente il centro degli interessi affettivi piuttosto che economici .
  • Presenza fisica: introdotto dalla riforma, questo criterio considera residente chi è fisicamente presente nel territorio italiano per la maggior parte dell’anno, anche in modo discontinuo . La circolare n. 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate precisa che il conteggio dei giorni include frazioni di giornata e non richiede continuità.

Per le persone che si cancellano dall’anagrafe e si trasferiscono in Stati a fiscalità privilegiata (black list) opera la presunzione di residenza in Italia prevista dal comma 2‑bis: l’onere di dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero ricade integralmente sul contribuente . È quindi fondamentale documentare con scritture, contratti, bollette e prove di vita quotidiana che il centro degli interessi vitali si trova realmente in Slovenia.

2. Residenza fiscale delle società ed esterovestizione

L’art. 73 del TUIR disciplina la residenza delle società e degli enti. Dal 2024 la norma stabilisce che sono considerati residenti in Italia le società ed enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno:

  1. La sede legale nel territorio dello Stato;
  2. La sede di direzione effettiva: il luogo in cui vengono adottate in maniera continuativa e coordinata le decisioni strategiche dell’ente ;
  3. La gestione ordinaria in via principale: il luogo in cui sono svolte le attività correnti di gestione .

È sufficiente che ricorra uno solo di questi criteri perché la società sia considerata fiscalmente residente in Italia . Inoltre, è prevista una presunzione di esterovestizione (comma 5‑bis) quando: (a) la società estera controlla direttamente o indirettamente un soggetto italiano; oppure (b) il consiglio di amministrazione è composto in maggioranza da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato . In tali ipotesi spetta all’ente dimostrare, con prova contraria, che la sede effettiva e la gestione ordinaria sono all’estero.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23707 del 22 agosto 2025, ha chiarito che la “sede dell’amministrazione” coincide con la “sede effettiva” civilistica e non può essere individuata nel luogo da cui partono le direttive gestionali, ma nel centro concreto dell’attività di direzione . I giudici richiedono un esame complessivo della realtà aziendale per distinguere tra trasferimenti genuini e costruzioni meramente artificiali. L’utilizzo di contratti di servizi con società italiane o l’ausilio di ship management, da soli, non sono sufficienti a dimostrare l’esterovestizione . La società deve provare l’esistenza di un’organizzazione stabile in Slovenia, l’autonomia gestionale e l’effettivo svolgimento dell’attività nel Paese di insediamento.

3. Domicilio fiscale e notifica degli atti

Per individuare l’ufficio competente e i termini di notifica occorre fare riferimento al D.P.R. 600/1973. L’art. 58 stabilisce che ogni soggetto, ai fini delle imposte sui redditi, è domiciliato in un comune dello Stato . Le persone fisiche residenti hanno domicilio fiscale nel comune di iscrizione anagrafica; quelle non residenti lo hanno nel comune in cui producono il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all’estero per servizio pubblico o considerati residenti in base all’art. 2, comma 2‑bis TUIR, conservano il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza .

L’art. 60 disciplina le modalità di notifica degli avvisi di accertamento. In generale la notificazione si effettua secondo le norme del codice di procedura civile, ma con modifiche: le notifiche sono fatte dai messi comunali o speciali, nel domicilio fiscale del destinatario . Per i contribuenti non residenti, la notifica è validamente eseguita tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E. o dalle comunicazioni del contribuente . Se l’indirizzo non è stato comunicato all’Agenzia, la notificazione si considera comunque effettuata ai sensi del quarto comma . La Corte di Cassazione (ord. n. 22838/2025) ha confermato che la raccomandata inviata all’indirizzo estero dichiarato dal contribuente è valida e perfeziona la notifica per compiuta giacenza, anche se l’atto non viene ritirato . La Suprema Corte ha ritenuto ragionevole che la Pubblica amministrazione notifichi all’indirizzo estero dichiarato e non sia onerata di ulteriori ricerche, valorizzando i principi di buona fede e affidamento .

4. Avviso di accertamento e obbligo di motivazione

L’avviso di accertamento è il provvedimento con cui l’amministrazione comunica al contribuente l’esito dell’attività istruttoria e chiede il pagamento delle imposte. L’art. 42 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti tramite avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un delegato . L’atto deve indicare l’imponibile accertato, le aliquote applicate, le imposte lorde e nette, e deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano la pretesa . Se la motivazione rinvia a un altro atto non conosciuto dal contribuente (ad esempio un processo verbale di constatazione), questo deve essere allegato o ne deve essere riprodotto il contenuto essenziale . La mancanza di firma, di motivazione o di allegazione determina la nullità dell’accertamento .

5. Trattato contro le doppie imposizioni Italia–Slovenia

L’Italia e la Slovenia hanno stipulato nel 2001 una convenzione per evitare le doppie imposizioni, ratificata con la legge 17 dicembre 2003, n. 313. Il trattato, basato sul modello OCSE, prevede regole di attribuzione del potere impositivo e meccanismi per eliminare la doppia tassazione. Tra gli articoli più rilevanti:

  • Art. 4 (residenza): definisce il soggetto residente di uno Stato contraente come colui che vi è assoggettato a imposizione in base alla legge nazionale.
  • Artt. 6–21: stabiliscono come tassare i redditi immobiliari, d’impresa, dividendi, interessi, royalties, plusvalenze e pensioni.
  • Art. 23 (metodi per eliminare la doppia imposizione): l’Italia applica l’ordinario credito d’imposta per imposte pagate in Slovenia .
  • Art. 24 (non discriminazione) e Art. 25 (procedura amichevole): assicurano che i cittadini sloveni in Italia e gli italiani in Slovenia non subiscano trattamenti fiscali discriminatori e consentono di risolvere controversie interpretative.

La convenzione è particolarmente importante quando un soggetto è considerato residente in entrambi gli Stati secondo le rispettive leggi. In tal caso si applicano i criteri di tie‑breaker (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, nazionalità) per determinare la residenza convenzionale. È quindi opportuno verificare sempre se l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate rispetta le disposizioni della convenzione ed eventualmente attivare la procedura amichevole prevista dall’art. 25.

6. Giurisprudenza recente sulla residenza all’estero

Oltre alla sentenza sull’esterovestizione, la Corte di Cassazione ha emesso nel 2025 numerose decisioni riguardanti la residenza fiscale delle persone fisiche. Due ordinanze particolarmente significative (nn. 1292 e 1294/2025) hanno ribadito che l’iscrizione all’A.I.R.E. e la disponibilità di un’abitazione o di veicoli nel Paese estero sono elementi necessari ma non sufficienti a vincere la presunzione di residenza in Italia . Per superare la presunzione occorre dimostrare con prove concrete che il centro degli interessi familiari, sociali ed economici si è trasferito stabilmente all’estero . In uno dei casi la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di un contribuente che sosteneva di risiedere a Monaco: le intercettazioni telefoniche, i pedinamenti, l’uso di telepass e le testimonianze dei vicini dimostravano una presenza costante in Italia . La Corte ha chiarito che la prova contraria deve essere sostanziale e non meramente formale; la semplice archiviazione penale non ha effetto nel processo tributario, salvo la pronuncia irrevocabile di assoluzione .

Questa giurisprudenza evidenzia l’orientamento rigoroso della Corte: chi trasferisce la residenza in uno Stato con imposizione più favorevole deve dimostrare, con “indizi gravi, precisi e concordanti”, di aver effettivamente spostato la propria vita. In mancanza, l’Agenzia può considerare il soggetto residente in Italia e tassarlo su tutti i redditi prodotti nel mondo.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

Ricevere un avviso di accertamento richiede una reazione rapida e consapevole. Di seguito vengono illustrati i passaggi principali, con particolare riferimento a un contribuente residente in Slovenia ma contestato in Italia.

1. Verifica della notifica

Il primo elemento da verificare è la regolarità della notifica. Per i non residenti iscritti all’A.I.R.E. l’avviso deve essere spedito con raccomandata all’indirizzo estero indicato nell’anagrafe . Se l’indirizzo è corretto e la raccomandata è stata inviata, la notifica si considera perfezionata per compiuta giacenza decorsi i giorni di giacenza in Slovenia. Occorre controllare che l’ufficio abbia rispettato l’art. 60: se l’atto è stato notificato presso il domicilio fiscale italiano o se manca l’avviso di ricevimento, la notifica potrebbe essere nulla e la decadenza dell’atto potrebbe essere eccepita in giudizio.

In caso di difficoltà, è utile recarsi presso l’Ufficio postale sloveno o italiano e richiedere documentazione sulla spedizione. È altresì possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate copia degli atti notificati e del rapporto di giacenza.

2. Controllo formale dell’atto

L’avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi prescritti dall’art. 42: firma dell’autorità competente, indicazione del tributo e del periodo di imposta, dettaglio dell’imponibile, motivazione in fatto e in diritto, e eventuali allegati . Se l’atto non presenta questi requisiti o se rinvia ad un processo verbale non allegato, il contribuente può eccepirne la nullità.

È importante verificare i termini di decadenza. Di norma l’Amministrazione deve notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo anno in caso di dichiarazione omessa. Tuttavia la decorrenza può essere interrotta da notifiche successive; occorre quindi analizzare con attenzione la cronologia degli atti.

3. Analisi del merito e raccolta prove

Una volta verificata la regolarità formale, è necessario esaminare le contestazioni nel merito. Il contribuente residente in Slovenia dovrà dimostrare che i redditi contestati non sono imponibili in Italia perché è fiscalmente residente all’estero o perché sono già tassati in Slovenia. È fondamentale raccogliere documentazione che provi la stabile permanenza all’estero: contratto di locazione o acquisto della casa in Slovenia, bollette di luce e gas, utenze telefoniche, iscrizione a servizi sanitari sloveni, contratti di lavoro, iscrizione dei figli a scuola, certificati di residenza e testimonianze di persone che attestino la presenza. Queste prove devono coprire la maggior parte dell’anno d’imposta.

Se l’Agenzia contesta la residenza di una società slovena, occorre fornire documenti societari (statuto, verbali del consiglio, bilanci), contratti con fornitori e clienti sloveni, buste paga dei dipendenti, fatture di affitto degli uffici e qualsiasi altra prova dell’autonomia gestionale e organizzativa in Slovenia. È inoltre utile dimostrare dove si riuniscono gli amministratori, dove vengono prese le decisioni e dove vengono conservati i libri sociali. La Cassazione richiede una prova sostanziale dell’attività svolta all’estero .

4. Scadenze e termini per la difesa

Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’avviso per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Il ricorso deve essere notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto e depositato presso la cancelleria della Corte con la prova della notifica. Nel caso di società, il ricorso deve essere firmato dal legale rappresentante o da un procuratore speciale.

Entro lo stesso termine è possibile presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia delle Entrate chiedendo la revisione dell’atto per errori manifesti. Tuttavia l’istanza non sospende i termini per il ricorso; è quindi prudente presentare contemporaneamente ricorso giudiziale.

Se si intraprende la via giudiziale, è consigliabile depositare anche una istanza cautelare per la sospensione dell’esecutività dell’accertamento, soprattutto quando l’importo è elevato e l’atto è immediatamente esecutivo. La Corte può sospendere in tutto o in parte le somme richieste se ritiene che la pretesa sia infondata o che possa causare un danno grave e irreparabile.

5. Contraddittorio e difesa giudiziale

Durante la fase istruttoria del procedimento tributario, il contribuente ha diritto al contraddittorio preventivo. L’Agenzia delle Entrate deve invitare il contribuente a comparire e fornire chiarimenti prima di emettere l’accertamento, salvo i casi di particolare urgenza. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la mancata attivazione del contraddittorio può comportare la nullità dell’atto, soprattutto se il contribuente dimostra che l’interlocuzione avrebbe potuto determinare un diverso esito.

Nel giudizio tributario il contribuente può produrre qualsiasi mezzo di prova non vietato (documenti, perizie, testimonianze scritte). È possibile chiedere una CTU (consulenza tecnica d’ufficio) quando sono necessari accertamenti contabili o tecnici. È inoltre ammesso il giuramento per provare fatti specifici, mentre non è ammessa la prova testimoniale orale. Nel caso di contestazioni sulla residenza, le dichiarazioni di testimoni devono essere rese in forma scritta (art. 7, D.Lgs. 546/1992) e devono essere confermate da elementi oggettivi.

6. Accordi con l’Agenzia e definizione agevolata

Anche dopo aver ricevuto un accertamento è possibile evitare il giudizio con strumenti deflativi:

  • Accertamento con adesione: si attiva presentando istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Consente di discutere con l’ufficio il merito dell’accertamento e, se si raggiunge un accordo, di ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo. L’adesione sospende i termini per il ricorso e l’atto di accertamento non diventa definitivo finché dura la procedura.
  • Conciliazione giudiziale: può essere richiesta fino all’udienza di discussione. Le parti concordano un importo ridotto delle imposte e l’ufficio riduce le sanzioni. È una soluzione conveniente quando vi sono elementi a favore e contro e si vuole evitare l’incertezza del giudizio.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti (rottamazione delle liti): quando legislativamente prevista (ad esempio dal D.L. 104/2023 e successivi), consente di chiudere i contenziosi pagando solo le imposte e riducendo o azzerando sanzioni e interessi. Occorre monitorare le normative vigenti, poiché tali definizioni sono temporanee.

7. Verifica della doppia imposizione

In presenza di redditi prodotti in Slovenia, il contribuente deve verificare se l’imposta versata in tale Stato sia già sufficiente a escludere la tassazione in Italia. Il trattato Italia–Slovenia prevede il metodo del credito d’imposta: l’Italia concede un credito fino alla concorrenza dell’imposta corrisposta all’estero . Se il contribuente dimostra di aver pagato imposte in Slovenia, la tassazione italiana deve essere ridotta. È importante conservare la dichiarazione dei redditi slovena, i certificati di imposta e i versamenti per poter richiedere il credito.

Difese e strategie legali per il contribuente

Affrontare un accertamento fiscale richiede strategie diverse a seconda che il contribuente sia una persona fisica o una società. Le linee difensive più efficaci prevedono l’analisi dei fatti, la raccolta di documentazione e l’invocazione delle norme e della giurisprudenza pertinenti.

1. Persone fisiche

a. Dimostrare l’effettiva residenza in Slovenia

Per superare la presunzione di residenza fiscale in Italia occorre fornire una prova contraria robusta. Non bastano l’iscrizione all’A.I.R.E. o il possesso di un appartamento in Slovenia . La Cassazione richiede la dimostrazione che il centro degli interessi vitali – familiari, sociali ed economici – si trova all’estero. Ecco alcuni documenti utili:

  • Contratto di lavoro o di collaborazione con un datore di lavoro sloveno o partita IVA slovena.
  • Contratto di affitto o atto di compravendita di un immobile in Slovenia e relative bollette.
  • Iscrizione a servizi sanitari, previdenziali e scolastici in Slovenia (assicurazione sanitaria, scuola dei figli, iscrizione a club locali).
  • Conto corrente e transazioni bancarie prevalentemente effettuate in Slovenia.
  • Spese sostenute in Italia solo occasionali (vacanze, visite ai parenti); eventuale utilizzo del telepass o di carte italiane deve essere giustificato.
  • Dichiarazioni di terzi (vicini di casa, colleghi, amici) rese in forma scritta che attestino la presenza stabile all’estero.
  • Regolare presentazione della dichiarazione dei redditi in Slovenia e versamento delle imposte ivi dovute.

b. Contestare gli elementi indiziari dell’Agenzia

L’Amministrazione finanziaria può basarsi su indizi come la proprietà di immobili in Italia, la frequenza di accessi, i consumi energetici, l’uso di carte di credito, le intercettazioni telefoniche. È necessario analizzare tali elementi e fornire spiegazioni alternative: ad esempio, la disponibilità di un appartamento in Italia può essere giustificata dalla presenza dei genitori; l’uso del telepass può essere stato effettuato da altri familiari; i consumi di utenze potrebbero riferirsi a periodi antecedenti al trasferimento. Quando l’Amministrazione utilizza prove raccolte in procedimenti penali archiviati, occorre ricordare che l’archiviazione non ha efficacia vincolante nel processo tributario , ma le prove fattuali possono comunque essere valutate.

c. Invocare le Convenzioni contro le doppie imposizioni

Se il reddito è stato prodotto in Slovenia, il contribuente deve invocare la convenzione bilaterale. La convenzione potrebbe attribuire la potestà impositiva esclusiva alla Slovenia (ad esempio per i redditi di lavoro dipendente svolto all’estero per più di 183 giorni) oppure prevedere il credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate non può disconoscere la residenza convenzionale senza motivare; in caso di conflitto di residenza occorre applicare i criteri di tie‑breaker e, se necessario, attivare la procedura amichevole .

d. Eccepire vizi formali e procedurali

Oltre al merito, il contribuente deve contestare eventuali vizi formali: notifica irregolare, carenza di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, violazione del contraddittorio preventivo. I vizi formali possono portare all’annullamento dell’accertamento senza entrare nel merito e sono spesso trascurati.

2. Società slovene e imprenditori

a. Dimostrare la sostanza economica e l’autonomia gestionale

Per evitare la contestazione di esterovestizione, la società slovena deve provare che la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria sono realmente in Slovenia. Occorre documentare:

  • Struttura aziendale: esistenza di uffici, locali, attrezzature e personale in Slovenia. Contratti di lavoro, buste paga, contributi previdenziali.
  • Decisionalità: verbali del consiglio di amministrazione svolti in Slovenia, con le relative convocazioni e la presenza fisica o da remoto degli amministratori; indicazione dei luoghi delle riunioni e dei firmatari.
  • Contabilità: tenuta della contabilità e conservazione dei libri sociali in Slovenia; conti bancari presso istituti sloveni.
  • Clienti e fornitori: contratti stipulati con controparti slovene o estere ma gestiti dall’ufficio sloveno; fatture emesse dalla sede slovena.
  • Fattori economici: pagamento di imposte in Slovenia, licenze, iscrizione al registro imprese sloveno, eventuale iscrizione al registro IVA UE.

b. Contestare la presunzione di esterovestizione

Se ricorrono le situazioni previste dal comma 5‑bis (controllo su società italiana o consiglio di amministrazione a maggioranza italiano) , spetta alla società la prova contraria. È essenziale mostrare che gli amministratori esteri esercitano effettivamente le loro funzioni; in mancanza, la presunzione è difficile da vincere. Anche la Cassazione ha affermato che il semplice ricorso a contratti di ship management o a servizi di supporto italiani non implica automaticamente esterovestizione; ciò che conta è l’effettiva attività svolta all’estero .

c. Valutare la stabile organizzazione in Italia

Una società slovena che svolge abitualmente attività in Italia può essere considerata titolare di una stabile organizzazione e tassata sui redditi prodotti attraverso tale struttura. Occorre verificare se l’attività in Italia sia ausiliaria o preparatoria (non rilevante) oppure costituisca una vera e propria sede d’affari. Le convenzioni contro le doppie imposizioni definiscono la stabile organizzazione e attribuiscono la potestà impositiva all’Italia per i redditi ivi prodotti. In presenza di una stabile organizzazione non dichiarata, le sanzioni sono elevate.

3. Strumenti di composizione della crisi e soluzioni per le persone in difficoltà

Molte volte l’accertamento fiscale colpisce contribuenti già in una situazione economica fragile. Lo Studio Monardo può offrire assistenza anche nell’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa. Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori. Consente di proporre ai creditori (tra cui il Fisco) un piano di rimborso sostenibile, con pagamento parziale dei debiti e falcidia delle sanzioni. È necessario dimostrare la meritevolezza e la capacità di esecuzione.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a professionisti, imprenditori minori e società agricole. Prevede la ristrutturazione del debito con l’assenso dei creditori rappresentanti la maggioranza. L’organismo di composizione della crisi verifica la fattibilità e predispone la proposta.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori e ottenere la liberazione dai debiti residui. È una soluzione estrema ma permette di ripartire con un nuovo inizio.
  • Procedura di esdebitazione: al termine della liquidazione, il giudice può dichiarare il soggetto esdebitato, cioè liberato dai debiti rimasti insoddisfatti. La Legge 3/2012 prevede anche l’esdebitazione del debitore incapiente, per chi non ha alcun patrimonio da liquidare.

4. Rottamazione, definizione agevolata e altre sanatorie

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure di definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di accertamento. È opportuno verificare, con l’assistenza di un professionista, se l’atto contestato rientra in una delle seguenti categorie:

  • Rottamazione delle cartelle (es. “rottamazione‑quater” prevista dalla L. 197/2022 e proroghe 2024–2025): consente di pagare le somme iscritte a ruolo senza sanzioni né interessi di mora, in un numero limitato di rate. Bisogna aderire entro i termini stabiliti e rispettare i pagamenti per mantenere i benefici.
  • Stralcio automatico dei ruoli: misura straordinaria che prevede l’annullamento automatico dei carichi inferiori a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione entro determinate date (ad esempio quelli affidati fino al 2015). È necessario controllare se le cartelle rientrino in tali periodi.
  • Definizione agevolata degli avvisi bonari: permette di regolarizzare le comunicazioni di irregolarità pagando imposte e interessi ridotti. Per i contribuenti con difficoltà finanziaria, l’importo può essere dilazionato.
  • Regolarizzazione delle attività finanziarie estere: le leggi di “voluntary disclosure” hanno consentito in passato di regolarizzare conti esteri non dichiarati. Nonostante gli effetti principali siano cessati, il legislatore potrebbe riproporre in futuro misure analoghe.

Errori comuni e consigli pratici

L’esperienza maturata dallo Studio Monardo ha evidenziato una serie di errori ricorrenti tra i contribuenti residenti all’estero che subiscono un accertamento fiscale. Ecco gli sbagli da evitare e i relativi suggerimenti:

  1. Trascurare la raccolta della documentazione: molti contribuenti non conservano bollette, contratti di locazione, certificati scolastici o sanitari stranieri. Senza prove documentali diventa impossibile dimostrare la residenza estera. Consiglio: predisporre un fascicolo con tutti i documenti che attestano la vita quotidiana in Slovenia.
  2. Ignorare la notifica: non ritirare la raccomandata non impedisce che la notifica si perfezioni . Consiglio: controllare regolarmente la posta e attivarsi immediatamente dopo aver ricevuto l’atto.
  3. Fare affidamento solo su elementi formali: l’iscrizione A.I.R.E., la targa estera o un contratto di lavoro non bastano . Consiglio: integrare i documenti formali con prove sostanziali e testimonianze.
  4. Non presentare ricorso nei termini: scaduti i 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo. Consiglio: calendarizzare la scadenza e presentare il ricorso anche se si inoltra un’istanza in autotutela.
  5. Affrontare da soli la difesa: la materia tributaria è complessa; improvvisare può portare a errori irreparabili. Consiglio: affidarsi a professionisti esperti che conoscano la normativa italiana e slovena e sappiano valorizzare la convenzione contro le doppie imposizioni.
  6. Sottovalutare la dimensione penale: quando l’accertamento riguarda redditi non dichiarati di importo rilevante, può configurarsi il reato di dichiarazione infedele o occultamento di attività estere. Consiglio: valutare, insieme a un penalista, l’eventuale rischio penale e le possibili cause di non punibilità (pagamento integrale delle imposte prima dell’apertura del dibattimento).
  7. Trasferire la residenza solo per motivi fiscali: la Cassazione considera l’espatrio meramente strumentale come un abuso del diritto. Consiglio: pianificare il trasferimento con anticipo, radicando concretamente la propria vita in Slovenia.

Tabelle riepilogative

1. Criteri di residenza delle persone fisiche e presunzioni

CriterioDescrizioneFonte normativa
Iscrizione anagraficaLa persona è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno (presunzione relativa).Art. 2, comma 2, TUIR
DomicilioLuogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari, prevalenti su quelle economiche .Art. 2, comma 1, TUIR
Residenza civilisticaDimora abituale nel territorio italiano per la maggior parte dell’anno.Art. 2, comma 1, TUIR
Presenza fisicaPermanenza nello Stato per almeno 183 giorni, anche non consecutivi .Art. 2, comma 1, TUIR
Presunzione per Stati black listChi si trasferisce in un Paese a fiscalità privilegiata è considerato residente in Italia salvo prova contraria .Art. 2, comma 2‑bis, TUIR

2. Criteri di residenza delle società

CriterioContenutoFonte normativa
Sede legaleLa società è costituita ai sensi della legge italiana o ha la sede legale in Italia.Art. 73, comma 3, TUIR
Sede di direzione effettivaLuogo in cui si assumono in modo continuativo e coordinato le decisioni strategiche .Art. 73, comma 3, lett. b) TUIR
Gestione ordinaria in via principaleLuogo in cui si svolgono le attività correnti (rapporti con clienti, fornitori, dipendenti) .Art. 73, comma 3, lett. c) TUIR
Presunzione di esterovestizionePresunzione di residenza quando la società estera controlla una società italiana o è amministrata da un consiglio a maggioranza di residenti .Art. 73, comma 5‑bis, TUIR

3. Termini e scadenze

FaseScadenzaRiferimento
Notifica dell’avvisoEntro 31 dicembre del 5° anno successivo (7° se dichiarazione omessa).Art. 43, D.P.R. 600/1973
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso.Art. 21, D.Lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesione60 giorni dalla notifica; sospende i termini del ricorso.D.Lgs. 218/1997
Pagamento in caso di adesione20 giorni dall’atto di adesione; possibilità di rateizzare.D.Lgs. 218/1997

4. Sanzioni principali in caso di residenza fittizia

ViolazioneSanzioneRiferimenti
Omessa o infedele dichiarazione dei redditiSanzione dal 90 % al 180 % delle imposte non versate; reato di dichiarazione infedele se l’imposta evasa supera € 50.000 (reclusione da 1 a 3 anni).D.Lgs. 472/1997; D.Lgs. 74/2000
Esterovestizione societariaRecupero delle imposte e delle sanzioni per gli anni accertati; responsabilità degli amministratori; possibile reato di dichiarazione fraudolenta.Art. 73 TUIR; D.Lgs. 74/2000
Omesso quadro RW (monitoraggio fiscale)Sanzione dal 3 % al 15 % delle attività finanziarie non dichiarate (raddoppiata in caso di black list).Art. 5 D.L. 167/1990

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa succede se non ritiro la raccomandata inviata all’indirizzo sloveno registrato all’A.I.R.E.? La notifica dell’avviso di accertamento si perfeziona comunque per compiuta giacenza . Trascorsi i giorni di deposito presso l’ufficio postale, l’atto produce i suoi effetti anche se non è stato ritirato. Perciò è fondamentale controllare la corrispondenza e mantenere aggiornato l’indirizzo presso l’anagrafe.

2. L’iscrizione all’A.I.R.E. basta per non essere tassato in Italia? No. L’iscrizione è una condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre dimostrare che il centro degli interessi vitali (familiari, sociali ed economici) si trova all’estero .

3. Vivo in Slovenia ma ho una casa in Italia: corro rischi? Possedere un immobile in Italia non comporta automaticamente la residenza fiscale, ma è un indizio. È necessario provare che l’abitazione in Italia è secondaria o data in affitto e che l’abitazione principale è in Slovenia.

4. Ho un contratto di lavoro in Slovenia e torno in Italia solo per le ferie. Posso essere considerato residente italiano? In linea di principio no, se la presenza in Italia non supera 183 giorni e se tutti gli interessi affettivi e patrimoniali sono all’estero. Tuttavia l’Agenzia può contestare la residenza se emergono elementi contrari (ad esempio, convivenza con il partner in Italia, figli iscritti a scuola italiana).

5. La pubblica amministrazione deve cercarmi anche in Italia se non trova l’indirizzo estero? No. La Cassazione ha stabilito che per i residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. la notifica via raccomandata all’indirizzo estero è sufficiente . Solo in caso di irreperibilità assoluta si ricorre al messo comunale .

6. Quali sono le prove più efficaci per dimostrare la residenza in Slovenia? Contratti di locazione, bollette e utenze slovene, iscrizione alla scuola dei figli, polizza sanitaria, buste paga, tessera sanitaria slovena, conti bancari locali e testimonianze scritte. È anche utile dimostrare la chiusura delle utenze italiane e la vendita o il trasferimento di veicoli.

7. Posso usare come prova le dichiarazioni dei vicini di casa sloveni o italiani? Sì. Nel processo tributario sono ammesse le dichiarazioni scritte di terzi. È consigliabile farle in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e allegare copia del documento di identità del dichiarante.

8. Che differenza c’è tra residenza fiscale e residenza anagrafica? La residenza anagrafica deriva dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione; la residenza fiscale è un concetto più ampio che si basa anche sul domicilio e sulla presenza fisica. È possibile essere anagraficamente residenti all’estero ma fiscalmente residenti in Italia se il centro degli interessi è rimasto in Italia.

9. Posso spostare formalmente la società in Slovenia per pagare meno tasse? La mera costituzione di una società slovena priva di organizzazione reale è considerata esterovestizione. Per evitare contestazioni è necessario trasferire effettivamente l’attività, con uffici, personale e autonomia gestionale .

10. La presenza sporadica in Italia può farmi perdere la residenza estera? Una breve permanenza non comporta di per sé la residenza fiscale, ma se si superano 183 giorni o se emergono numerosi indizi (telepass, utenze, spese) l’Agenzia può contestare la residenza. È utile monitorare i giorni di permanenza e conservare i biglietti aerei o i timbri di ingresso.

11. Posso chiedere la sospensione dell’accertamento mentre mi difendo? Sì. Presentando ricorso si può depositare un’istanza cautelare per sospendere l’esecutività dell’atto. Occorrerà dimostrare il periculum in mora (danno grave) e il fumus boni iuris (ragioni fondate).

12. Cosa prevede il trattato Italia–Slovenia per i lavoratori frontalieri? Il trattato non contiene una specifica disciplina per i frontalieri; si applicano le regole generali sui redditi di lavoro dipendente. Di norma i salari sono tassati nello Stato in cui l’attività è svolta se la permanenza supera 183 giorni; l’Italia concede il credito d’imposta per le imposte pagate in Slovenia .

13. Qual è la differenza tra accertamento con adesione e conciliazione giudiziale? L’accertamento con adesione avviene prima del ricorso e consente di definire l’imposta e ridurre le sanzioni a un terzo. La conciliazione giudiziale si svolge durante il processo e permette di chiudere la lite con riduzione delle sanzioni. Entrambe prevedono il pagamento rateale ma la conciliazione richiede l’assenso del giudice.

14. Se pago le imposte richieste, posso evitare il processo penale? Per alcune ipotesi di reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele) il pagamento integrale delle imposte prima dell’apertura del dibattimento può estinguere il reato o essere circostanza attenuante. È indispensabile consultare un penalista.

15. In cosa consiste il piano del consumatore? È una procedura di composizione della crisi che consente alle persone sovraindebitate di proporre ai creditori (compreso il Fisco) un piano di rientro sostenibile. Se omologato dal giudice, il piano riduce o annulla le sanzioni e consente di liberarsi dei debiti residui. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione del piano.

16. Il mio avviso di accertamento non è firmato: è valido? No. L’art. 42 richiede che l’avviso sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato . La mancanza di firma rende l’atto nullo e può essere eccepita in giudizio.

17. Posso presentare un ricorso senza avvocato? In materia tributaria è possibile difendersi da soli per controversie di importo fino a € 3.000. Tuttavia, date la complessità della normativa e l’importanza delle prove da fornire, è altamente consigliato rivolgersi a un professionista.

18. La Cassazione può rivalutare i fatti del processo? No. La Suprema Corte esamina solo questioni di diritto. I fatti accertati dai giudici di merito non possono essere rivisti, salvo errori logici o violazione di legge. Per questo è importante fornire tutte le prove già in primo grado.

19. Ho un’amministrazione slovena che opera con un consiglio misto. Come evitare la presunzione di esterovestizione? Occorre dimostrare che i membri stranieri del board esercitino realmente le loro funzioni e che le riunioni e le decisioni avvengano in Slovenia. È opportuno prevedere un organo di controllo locale, verbalizzare le riunioni, custodire i libri sociali in Slovenia e avere dipendenti e sede effettiva nel Paese estero.

20. Cosa devo fare se ricevo una richiesta di documenti dall’Agenzia? Rispondere entro i termini indicati (di solito 15 o 30 giorni) fornendo la documentazione richiesta. È opportuno chiedere l’assistenza di un professionista per selezionare i documenti pertinenti e predisporre una memoria difensiva.

Simulazioni pratiche e calcoli

Esempio 1: lavoratore residente in Slovenia

Marco, ingegnere italiano, si trasferisce a Ljubljana nel 2024 per lavorare presso una società slovena. Si iscrive all’A.I.R.E., affitta un appartamento per 36 mesi, apre un conto bancario locale e lavora in smart working per l’azienda. Torna in Italia tre volte l’anno per brevi periodi (totale 40 giorni) e mantiene un appartamento di proprietà a Milano, dove vivono i genitori. L’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento ritenendo che Marco sia ancora residente in Italia perché possiede la casa e l’auto in Italia e perché non ha chiuso le utenze italiane.

Analisi: Marco può difendersi dimostrando che il centro dei suoi interessi vitali è in Slovenia. Dovrà esibire il contratto di lavoro e le buste paga slovene, il contratto di affitto con relative bollette, le attestazioni A.I.R.E., le dichiarazioni fiscali slovene e le carte d’imbarco che certificano il numero di giorni trascorsi in Italia. Potrà evidenziare che l’appartamento di Milano è abitato dai genitori e che l’auto è usata da loro. In caso di contestazione di redditi sloveni, Marco potrà invocare la convenzione Italia–Slovenia e richiedere il credito d’imposta .

Esempio 2: società slovena con amministratori italiani

La società Alfa d.o.o. viene costituita a Maribor da due soci italiani che detengono il 100 % del capitale. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri: due italiani e uno sloveno. Alfa possiede un magazzino e alcuni macchinari in Slovenia ma affida la gestione finanziaria a una società consociata italiana. L’Agenzia delle Entrate contesta l’esterovestizione sostenendo che le decisioni strategiche vengono prese in Italia e che i soci amministrano di fatto la società dal loro ufficio milanese.

Analisi: In base all’art. 73 TUIR, Alfa potrebbe essere considerata residente in Italia perché la maggioranza degli amministratori è italiana . Per vincere la presunzione, la società deve dimostrare che le riunioni del consiglio si svolgono in Slovenia, che la direzione effettiva si trova a Maribor e che la gestione ordinaria è eseguita dal personale sloveno. È opportuno documentare i verbali delle riunioni, i contratti dei dipendenti, l’apertura dei conti bancari, la tenuta dei libri sociali in Slovenia e la riscossione dei pagamenti nella sede slovena. Anche la produzione di fotografie dell’ufficio, le licenze commerciali e i rapporti con le autorità locali può essere utile. Se non si riesce a provare l’autonomia gestionale, l’esterovestizione potrà essere contestata e la società sarà tassata in Italia su tutti i redditi prodotti ovunque nel mondo.

Conclusione

L’accertamento fiscale a carico di un italiano residente in Slovenia è un evento serio che richiede rapidità e preparazione. La riforma della fiscalità internazionale ha innalzato l’asticella probatoria: è sufficiente trascorrere più della metà dell’anno in Italia o mantenere legami personali ed economici significativi per essere considerati fiscalmente residenti. Inoltre, per le società, la nuova definizione di sede di direzione effettiva e la presunzione di esterovestizione ampliano le possibilità di contestazione da parte del Fisco italiano . In questo contesto, agire tempestivamente e con il supporto di professionisti qualificati è fondamentale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti mettono a disposizione competenze specifiche in materia tributaria, bancario‑finanziaria e di crisi d’impresa. L’esperienza maturata nella difesa di contribuenti e società in Italia e all’estero consente di individuare rapidamente le criticità degli accertamenti, di raccogliere le prove necessarie e di definire strategie personalizzate. Oltre alla difesa giudiziale, lo Studio offre assistenza nelle procedure di accertamento con adesione, rottamazione dei debiti, definizione agevolata e piani di ristrutturazione del debito, nonché nella gestione della crisi da sovraindebitamento.

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