Accertamento fiscale a italiano residente in Slovacchia: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Trasferirsi all’estero non significa necessariamente allontanarsi dalle regole fiscali italiane. Il fenomeno dei contribuenti italiani che risiedono in Slovacchia – attratti da un regime tributario più leggero e dal costo della vita più basso – è in costante aumento. Proprio per questo l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulla reale residenza fiscale dei soggetti iscritti all’AIRE e ha avviato numerosi accertamenti nei confronti di chi continua a mantenere legami economici, familiari o patrimoniali in Italia.

Per i contribuenti che ricevono un avviso di accertamento o una cartella dall’Italia, i rischi sono seri: recupero di imposte non dichiarate, interessi, sanzioni fino al 240%, iscrizione a ruolo, pignoramenti e procedimenti penali per evasione. Molti errori nascono dall’ignoranza delle regole sulla residenza fiscale, dalla presunzione che basti l’iscrizione all’AIRE per essere esenti da obblighi tributari oppure dalla mancata valutazione dei termini di notifica e di impugnazione. L’urgenza di reagire è determinata da scadenze molto brevi (60 giorni per il ricorso), oltre che dalla possibilità di utilizzare strumenti deflativi per ridurre le sanzioni e sospendere la riscossione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi; svolge inoltre il ruolo di esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio multidisciplinare analizza gli atti ricevuti dal contribuente, presenta ricorsi, richiede sospensioni, negozia piani di rientro, propone accordi di ristrutturazione o deflazione delle sanzioni e attiva procedure giudiziali o stragiudiziali per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Residenza fiscale secondo il diritto italiano

L’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) stabilisce che una persona fisica è fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili), si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (ANPR). Il nuovo art. 2, comma 2, TUIR considera l’iscrizione come presunzione relativa di residenza: la registrazione nell’ANPR non basta da sola a qualificare la residenza, ma è un elemento che può essere superato con prova contraria .
  • Domicilio in Italia. Il domicilio, nel senso civilistico di “sede principale degli affari e degli interessi”, si identifica con il luogo in cui la persona conserva il centro degli affetti e delle relazioni personali. La circolare n. 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il domicilio dipende dalle relazioni personali e familiari piuttosto che da quelle economiche e deve essere valutato caso per caso .
  • Residenza (dimora abituale) in Italia. La residenza si configura quando la permanenza è abituale e volontaria, ed è determinata sia da un elemento oggettivo (presenza prolungata) sia da un elemento soggettivo (intenzione di risiedere). La Cassazione ha precisato che occorre considerare stile di vita, famiglia e attività sociali .
  • Presenza fisica in Italia. Occorre trascorrere in Italia almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili), anche non continuativi; la somma dei giorni include anche frazioni di giornata .

Il TUIR prevede anche una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata. L’art. 2, comma 2‑bis, TUIR considera tali soggetti residenti in Italia salvo prova contraria . La circolare 20/E precisa che, in presenza di iscrizione all’AIRE e trasferimento in uno Stato “black list”, spetta al contribuente dimostrare l’effettivo trasferimento della residenza estera (abitazione principale, famiglia, interessi vitali, durata della permanenza) e che l’iscrizione all’AIRE non elimina automaticamente la residenza fiscale italiana .

1.2 Regole di residenza in Slovacchia e convenzione contro la doppia imposizione

Il sistema tributario slovacco considera residente il soggetto che, in un anno civile, si trova in una delle seguenti situazioni:

  • Residenza permanente in Slovacchia;
  • Presenza fisica continuativa per almeno 183 giorni nell’anno;
  • Titolarità di un alloggio destinato a uso stabile;
  • Mancato riconoscimento della residenza nell’altro Paese con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni .

Nella convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Slovacchia (ratificata con legge 31 dicembre 1986 n. 974), gli Stati si ripartiscono i poteri impositivi e adottano meccanismi di eliminazione della doppia imposizione attraverso esenzione o credito d’imposta . La convenzione segue il modello OCSE: l’art. 4 definisce il “residente” stabilendo criteri come dimora permanente, centro degli interessi vitali e soggiorno abituale; l’art. 18 attribuisce allo Stato di residenza la tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche. In caso di conflitto sulla residenza, si applicano i criteri di “tie‑breaker”: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, durata del soggiorno, cittadinanza; se la controversia persiste, i due Stati risolvono per mutuo accordo.

1.3 Obblighi amministrativi: AIRE, dichiarazioni e monitoraggio fiscale

Chi si trasferisce all’estero deve comunicare entro 20 giorni al comune italiano la variazione di residenza (art. 6 della legge 470/1988). Entro 90 giorni dall’arrivo all’estero è necessario iscriversi all’AIRE presso il consolato; l’iscrizione è obbligatoria per i cittadini che intendano soggiornare fuori dall’Italia per più di 12 mesi . La mancata iscrizione comporta sanzioni amministrative e non elimina la residenza fiscale italiana. L’iscrizione all’AIRE comporta che i comuni e i consolati trasmettano le informazioni al Ministero dell’Interno e all’Agenzia delle Entrate, che procede alle verifiche sulla reale residenza .

I residenti fiscali in Italia, anche se iscritti all’AIRE, devono dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti e compilare il quadro RW per il monitoraggio delle attività estere. I soggetti residenti in Slovacchia senza centro di interessi in Italia non sono tenuti al monitoraggio fiscale italiano .

1.4 Notifica degli atti all’estero

Per i contribuenti residenti all’estero, l’articolo 60 del DPR 600/1973 disciplina la notifica degli avvisi di accertamento. L’atto può essere notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo estero registrato all’AIRE; la notifica si considera perfezionata alla data di spedizione, anche se il contribuente non ritira la raccomandata . La Corte di cassazione (ordinanza 24 gennaio 2025 n. 22838) ha ribadito che la notifica a mezzo posta al domicilio estero del contribuente iscritto all’AIRE è valida e che l’ufficio non è tenuto a utilizzare la posta elettronica certificata o il servizio postale estero: è sufficiente la raccomandata con compiuta giacenza . Se l’indirizzo estero non è conosciuto, l’atto viene affisso alla casa comunale di ultima residenza.

L’avviso diventa esecutivo se non viene impugnato entro i termini. Per questo è fondamentale mantenere aggiornata la registrazione AIRE e farsi inviare tempestivamente dall’Italia eventuali raccomandate.

1.5 Termini di accertamento e decadenza

L’Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di accertamento per le imposte dirette (IRPEF) o l’IVA entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o entro sette anni se la dichiarazione è omessa . Per gli anni fino al 2015 i termini erano rispettivamente quattro e cinque anni; la riforma del 2015 ha allungato i termini per consentire un controllo più ampio. In determinate ipotesi (ad esempio, in presenza di ricavi certificati o fatture elettroniche) i termini sono ridotti di due anni .

Quando l’accertamento riguarda i redditi prodotti all’estero, l’amministrazione dispone di un termine raddoppiato (dieci anni) se è necessario richiedere informazioni a uno Stato estero e i dati non vengono forniti. Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questa disposizione per l’IVA e le imposte sui redditi relative a periodi successivi al 2009, salvo la sussistenza di un concreto scambio di informazioni.

1.6 Contraddittorio preventivo e accertamento con adesione

Dal 2024 il contraddittorio preventivo con l’Agenzia delle Entrate è divenuto obbligatorio per tutti gli avvisi di accertamento: l’ufficio deve inviare uno schema di atto al contribuente, invitandolo a presentare osservazioni o a richiedere l’accertamento con adesione (art. 6‑bis della legge 212/2000). Se il contribuente decide di aderire, può presentare un’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema oppure entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso definitivo . La presentazione dell’istanza sospende per 30 giorni il termine per l’impugnazione e per 90 giorni i termini di pagamento .

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è un accordo tra contribuente e ufficio che consente di definire la pretesa tributaria con riduzione delle sanzioni. L’articolo 6 del decreto stabilisce che il contribuente destinatario di accessi o verifiche può chiedere all’ufficio la formulazione della proposta di accertamento ; il contribuente destinatario di un avviso può presentare l’istanza prima dell’impugnazione . L’atto di accertamento con adesione deve essere redatto per iscritto, sottoscritto da entrambe le parti e deve indicare gli elementi e la motivazione, nonché la liquidazione delle imposte e delle sanzioni . Le somme dovute si versano entro venti giorni dalla redazione dell’atto e possono essere rateizzate in otto o sedici rate trimestrali . La definizione impedisce ulteriori contestazioni per i medesimi fatti e riduce le sanzioni a un quarto del minimo .

1.7 Strumenti di definizione agevolata e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse “rottamazioni” delle cartelle esattoriali (DL 119/2018, DL 34/2019, Legge di Bilancio 2023 e 2024). Tali misure permettono di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione senza pagare interessi e sanzioni o con una percentuale ridotta. Nel 2024 è stata prevista una “rottamazione quater” che consente di definire i carichi affidati fino al 30 giugno 2022; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate fino a cinque anni, ma la domanda va presentata entro un termine perentorio. Anche se al momento della stesura (novembre 2025) non è prevista una nuova rottamazione, il Parlamento discute periodicamente ulteriori definizioni agevolate. Conviene sempre verificare se si rientra nei termini per aderire alle sanatorie.

1.8 Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 consente a consumatori e piccoli imprenditori sovraindebitati di accedere a procedure di composizione della crisi. L’articolo 6 definisce “sovraindebitamento” come la situazione di squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, che rende difficoltoso o impossibile il regolare adempimento . Il consumatore è la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale . L’articolo 7 prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore che assicuri il pagamento dei crediti impignorabili e definisca tempi e modalità di soddisfazione degli altri creditori . È possibile prevedere anche la liquidazione del patrimonio affidata a un gestore nominato dal giudice .

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore dal 15 luglio 2022 e aggiornato nel 2025, ha riordinato le procedure. L’articolo 2 definisce:

  • Crisi: stato che rende probabile l’insolvenza, con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per i prossimi dodici mesi ;
  • Insolvenza: impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni ;
  • Sovraindebitamento: stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore o di altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale .

Tra le procedure previste vi sono il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione controllata. Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto negoziatore che lo assista nel rinegoziare i debiti e nel predisporre un piano di risanamento. L’Avv. Monardo, come “esperto negoziatore”, può guidare l’impresa in questa procedura.

2. Procedura: cosa accade dopo la notifica dell’accertamento

2.1 Ricezione dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento contiene l’indicazione della base imponibile accertata, delle imposte, delle sanzioni e degli interessi. Se il contribuente risiede in Slovacchia, la notifica avviene tramite raccomandata internazionale inviata all’indirizzo AIRE. La notifica si considera perfezionata per il mittente il giorno di spedizione e per il destinatario al momento in cui l’atto entra nella sua sfera di conoscenza (in Italia al momento della ricezione o della compiuta giacenza) . Dopo la notifica, i termini decorrono indipendentemente dal fatto che il contribuente apra la raccomandata: è indispensabile monitorare la casella postale slovacca e farsi inoltrare la corrispondenza dall’Italia.

2.2 Termini per impugnare

Il contribuente ha 60 giorni dalla data di notifica per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (art. 21 del D.Lgs. 546/1992). Se l’accertamento è preceduto dallo schema di atto e contraddittorio preventivo, la richiesta di accertamento con adesione deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema e sospende di 30 giorni il termine per ricorrere . Anche l’istanza di adesione presentata dopo la notifica dell’avviso sospende i termini per 90 giorni .

È fondamentale rispettare i termini, perché un ricorso tardivo è dichiarato inammissibile. Nei 60 giorni si può chiedere anche la sospensione dell’atto, allegando motivi di gravità e danno irreparabile. In caso di contenzioso internazionale (accordo mutual agreement procedures), i termini sono più ampi e decorrono dall’esito del procedimento.

2.3 Richiesta di accertamento con adesione

Se il contribuente ritiene di poter raggiungere un accordo con l’amministrazione, può presentare un’istanza di accertamento con adesione all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza deve indicare l’indirizzo e può essere presentata anche a mezzo posta elettronica certificata. L’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni . Durante l’incontro si discute la base imponibile, si valutano le prove (contratti di lavoro, residenza, certificati di domicilio slovacco, famiglia) e si può concordare una riduzione della pretesa. L’atto di adesione, redatto in duplice esemplare, riporta gli importi e le sanzioni ridotte . Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni, con possibilità di rateizzare fino a otto o sedici rate . L’adesione impedisce l’impugnazione e taglia le sanzioni a un quarto .

2.4 Presentazione del ricorso e difesa contenziosa

Se non si raggiunge un accordo, o se si ritiene che l’accertamento sia infondato, il contribuente deve depositare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso deve contenere la descrizione dei fatti, i motivi di diritto, l’atto impugnato, la richiesta di annullamento e la procura alle liti; va notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato presso la segreteria del giudice. L’udienza pubblica si tiene in modalità telematica o in presenza. La difesa dovrà dimostrare la residenza in Slovacchia, l’inapplicabilità della presunzione di residenza, la violazione del contraddittorio o della motivazione dell’atto, l’inosservanza dei termini e le eventuali scritture contabili o documenti che attestino l’effettivo trasferimento.

2.5 Esecuzione e riscossione

Se il ricorso non viene presentato o viene respinto, l’avviso diviene definitivo e l’Agenzia può iscrivere a ruolo le imposte e avviare la riscossione. In caso di contribuenti residenti all’estero, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili in Italia, procedere al pignoramento dei conti correnti italiani o notificare fermo amministrativo sui veicoli. Per bloccare l’esecuzione è necessario richiedere la sospensione al giudice o aderire a una definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio). Nel frattempo, è possibile avviare trattative stragiudiziali con l’agente della riscossione per un pagamento rateale.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare la residenza fiscale

La prima linea difensiva consiste nel dimostrare che si è residenti in Slovacchia e non in Italia. Occorre fornire documenti che attestino:

  1. Abitazione permanente in Slovacchia: contratto di locazione o atto di acquisto, bollette, certificato di residenza slovacco.
  2. Centro degli interessi vitali: presenza della famiglia in Slovacchia (coniuge e figli), iscrizione a scuole locali, iscrizione al sistema sanitario slovacco.
  3. Presenza fisica superiore a 183 giorni: prove di entrata e uscita dal territorio, timbri doganali, estratti conti bancari slovacchi, ricevute di pagamenti.
  4. Attività lavorativa o imprenditoriale in Slovacchia: contratto di lavoro, buste paga, iscrizione a enti previdenziali slovacchi.
  5. Mancanza di domicilio in Italia: residenza anagrafica cancellata, mancato possesso di immobili o disponibilità limitata (casa di vacanza), assenza di rapporti continuativi con banche italiane.

La giurisprudenza ha stabilito che il domicilio fiscale si identifica con il centro degli interessi personali e familiari e non con la sede degli affari . Pertanto, è possibile avere un lavoro in Italia senza essere fiscalmente residenti se il centro della vita è all’estero; viceversa, possedere un immobile e fare frequenti soggiorni in Italia può far ritenere la residenza italiana anche se si è iscritti all’AIRE .

3.2 Eccepire vizi di notifica

Molti accertamenti possono essere annullati per vizi di notifica. È necessario verificare:

  • Correttezza dell’indirizzo estero: la raccomandata deve essere inviata all’indirizzo AIRE; se il contribuente ha comunicato un indirizzo diverso, la notifica può essere nulla.
  • Tempistica di spedizione e di compiuta giacenza: l’atto si considera notificato alla data di spedizione per il mittente e alla data di giacenza per il destinatario . Se la raccomandata non è stata ritirata e non è stata effettuata la compiuta giacenza, la notifica è inesistente.
  • Notifica via PEC: per i contribuenti residenti all’estero la notifica via PEC non è obbligatoria; tuttavia, se l’agenzia utilizza la PEC, occorre che la casella sia valida e funzionante. Notifiche a caselle scadute o non iscritte agli elenchi ufficiali (INI‑PEC) sono nulle.

In presenza di vizi, il ricorso deve evidenziare l’inesistenza o nullità della notifica, che comporta l’annullamento dell’atto. In alcuni casi, però, la notifica irregolare può essere sanata se il destinatario si costituisce in giudizio; conviene perciò sollevare la questione prima di entrare nel merito.

3.3 Contestare la motivazione dell’atto

L’art. 7 dello statuto del contribuente impone all’amministrazione di motivare gli avvisi indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; la motivazione può richiamare altri documenti, ma questi devono essere allegati o indicati nell’avviso. I vizi di motivazione comprendono l’assenza di spiegazioni sulla scelta dei criteri di residenza, la mancata indicazione dei redditi esteri, l’assenza di tabelle di calcolo e l’omessa analisi delle osservazioni del contribuente. In caso di motivazione insufficiente, il giudice annulla l’avviso.

3.4 Eccepire l’illegittimità della presunzione di residenza

Quando l’Agenzia delle Entrate applica la presunzione del comma 2‑bis dell’art. 2 TUIR (trasferimento in Paese a fiscalità privilegiata), è onere dell’ufficio dimostrare che il Paese rientri nell’elenco dei “black list” e che il contribuente non abbia perso il domicilio italiano. Nel caso della Slovacchia, che non è un Paese a regime fiscale privilegiato, la presunzione non si applica; l’amministrazione non può quindi presumere la residenza italiana a meno che non provi l’esistenza di legami personali e familiari nel territorio italiano . Il contribuente potrà eccepire l’errata applicazione della presunzione e richiedere l’applicazione delle tie‑breaker rules della convenzione bilaterale.

3.5 Applicare la convenzione Italia‑Slovacchia per eliminare la doppia imposizione

Se si dimostra la residenza slovacca, è necessario applicare la convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione. Nei casi di redditi da lavoro dipendente, professionale o da pensione, la convenzione stabilisce quale Stato ha il potere di tassare e in che misura. In generale:

  • Pensioni pubbliche (art. 18): tassate esclusivamente nello Stato di residenza (Slovacchia).
  • Redditi di lavoro autonomo o d’impresa: imponibili nel paese di residenza, salvo che l’attività sia esercitata tramite una “stabile organizzazione” in Italia.
  • Redditi da lavoro dipendente: imponibili nel Paese in cui si svolge l’attività; se la permanenza non supera 183 giorni nell’anno e il datore di lavoro non è residente in Italia, il reddito resta tassato in Slovacchia.
  • Dividendi e interessi: la convenzione prevede ritenute limitate (generalmente 5–10%) a titolo di imposta nello Stato della fonte; il contribuente può recuperare tale imposta come credito d’imposta in Slovacchia.

Per evitare la doppia imposizione, occorre presentare al datore di lavoro italiano il certificato di residenza slovacco e allegare alla dichiarazione italiana il modello per la richiesta di credito d’imposta. In caso di controversie, il contribuente può attivare la procedura amichevole (mutual agreement procedure) prevista dalla convenzione, che consente alle amministrazioni di risolvere i conflitti.

3.6 Valutare il ravvedimento operoso

Se il contribuente riconosce di aver omesso redditi italiani e non ha ancora ricevuto l’avviso, può presentare una dichiarazione integrativa e pagare le imposte con sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso. La sanzione varia a seconda dei giorni di ritardo (1/10, 1/9, 1/8 del minimo) e consente di evitare l’accertamento. Anche in caso di avvisi già notificati, il contribuente può estinguere la lite con il pagamento integrale delle imposte e riduzione delle sanzioni mediante definizione agevolata delle controversie (se prevista dalla legge di bilancio di ciascun anno).

3.7 Utilizzare le procedure di sovraindebitamento

Se l’ammontare dei debiti fiscali è tale da rendere impossibile il loro pagamento, il contribuente residente in Slovacchia ma proprietario di beni in Italia può attivare le procedure di sovraindebitamento. Attraverso l’accordo di ristrutturazione o il piano del consumatore, il debitore può proporre ai creditori (incluso l’Agente della riscossione) un piano di pagamento in percentuale, con falcidia del debito, garantendo il pagamento dei tributi “impignorabili” (IVA, ritenute) e dimostrando la meritevolezza . Il giudice omologa il piano e, una volta eseguito, dispone l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Con il nuovo Codice della crisi d’impresa, tali procedure sono semplificate e sono aperte anche a professionisti e imprenditori agricoli .

3.8 Attivare la composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese con sede in Slovacchia che hanno debiti fiscali in Italia, il D.L. 118/2021 offre la composizione negoziata della crisi: l’imprenditore nomina un esperto che lo assiste nelle trattative con i creditori per prevenire l’insolvenza. Durante la procedura sono previste misure protettive per evitare esecuzioni e il mancato raggiungimento dell’accordo non comporta automaticamente il fallimento. L’Avv. Monardo, iscritto come esperto negoziatore, può seguire l’impresa nella predisposizione del piano e nella presentazione dell’istanza presso la Camera di Commercio competente.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e piani del consumatore

4.1 Rottamazioni e saldo e stralcio

Le definizioni agevolate, spesso denominate “rottamazioni”, consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza versare sanzioni e interessi di mora. Le principali rottamazioni si sono succedute dal 2016 in avanti. L’ultima è stata la rottamazione quater introdotta con la legge di bilancio 2023, che ha riguardato i carichi affidati all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022; il pagamento poteva essere effettuato entro ottobre 2023 in un’unica soluzione o in 18 rate. Anche se attualmente non è previsto un nuovo condono, il contribuente deve monitorare le eventuali riaperture: durante la stesura dell’articolo (novembre 2025) in parlamento sono state proposte estensioni al 2024.

Nel 2019 è stato previsto il saldo e stralcio per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica con ISEE inferiore a 20 000 euro: pagando solo una percentuale del debito (da 16% a 35%), era possibile liberarsi completamente del carico. Anche questo strumento potrebbe essere riproposto; occorre verificare requisiti e scadenze.

4.2 Definizione agevolata degli atti del contenzioso e conciliazione

Nell’ambito del processo tributario, la definizione agevolata delle controversie pendenti consente di chiudere i ricorsi con riduzioni delle sanzioni in base al grado di giudizio. Le leggi di bilancio 2019 e 2023 hanno previsto la definizione delle liti pendenti con pagamento del tributo e di una percentuale delle sanzioni (15% in primo grado, 40% in appello). Nel 2024 la legge di bilancio ha introdotto la conciliazione agevolata con riduzione delle sanzioni al 15% se la conciliazione avviene entro il 30 giugno 2024. Il contribuente che impugna un avviso può valutare la conciliazione per chiudere la causa rapidamente.

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Quando il debito fiscale si somma ad altri debiti (mutui, finanziamenti, fornitori) e il contribuente non è in grado di farvi fronte, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Il piano del consumatore consente al debitore persona fisica di proporre un piano di pagamento con falcidia senza l’assenso dei creditori, purché sussista meritevolezza e si preveda l’integrale pagamento dei tributi derivanti da ritenute e IVA . L’accordo di ristrutturazione richiede invece l’approvazione della maggioranza dei creditori; una volta omologato, vincola anche i dissentienti. Entrambe le procedure garantiscono la sospensione delle esecuzioni e, al termine, l’esdebitazione.

4.4 Liquidazione controllata e esdebitazione

Se non è possibile proporre un accordo o un piano, il debitore può accedere alla liquidazione controllata (vecchia liquidazione del patrimonio), che comporta la cessione di tutti i beni non essenziali ai creditori. Il giudice nomina un liquidatore che gestisce la vendita e distribuisce il ricavato. Dopo la liquidazione, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione: la liberazione dai debiti residui che consente di ripartire da zero. Con il Codice della crisi d’impresa, l’esdebitazione è automatica per i consumatori meritevoli e può essere chiesta anche da imprenditori minori .

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Credere che l’iscrizione all’AIRE sia sufficiente. L’iscrizione all’AIRE è un requisito formale, ma per evitare la residenza fiscale in Italia occorre trasferire il domicilio e il centro degli interessi all’estero, come ribadito dalla circolare 20/E/2024 .
  2. Mantenere legami forti con l’Italia. Possedere un immobile in Italia e trascorrere lunghi periodi nel Paese può indurre l’amministrazione a considerare la residenza italiana. Per evitare contestazioni, è consigliabile vendere o affittare l’immobile con contratti registrati e limitare le permanenze.
  3. Non conservare prove della permanenza all’estero. È importante archiviare bollette, contratti, estratti conto e ogni documento che dimostri la vita in Slovacchia; tali prove saranno preziose in caso di accertamento.
  4. Ignorare le raccomandate italiane. Anche se si vive all’estero, le notifiche inviate all’indirizzo AIRE producono effetti . È necessario controllare la posta o nominare un domiciliatario che riceva gli atti.
  5. Perdere i termini per ricorrere. Il termine di 60 giorni è perentorio; inviare l’istanza di adesione oltre la scadenza non sospende il termine. È consigliabile rivolgersi subito a un professionista per valutare la strategia.
  6. Non sfruttare l’accertamento con adesione. L’adesione permette di ridurre notevolmente le sanzioni (fino al 75% di riduzione) e di rateizzare il debito; spesso rappresenta una soluzione conveniente .
  7. Non considerare la convenzione contro le doppie imposizioni. Molti avvisi contengono errori nella qualificazione dei redditi esteri. Fare riferimento alla convenzione Italia‑Slovacchia consente di evitare la doppia imposizione e di ridurre l’imposta dovuta.
  8. Rinunciare al ravvedimento operoso. Prima di ricevere l’avviso, il ravvedimento consente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.
  9. Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento. In caso di debiti elevati, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione possono consentire la falcidia del debito e l’esdebitazione.
  10. Evitare la consulenza professionale. La normativa fiscale e le procedure sono complesse. Rivolgersi tempestivamente a un avvocato cassazionista esperto in diritto tributario permette di scegliere la strategia migliore e di evitare errori procedurali.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Residenza fiscale: criteri a confronto

CriterioItaliaSlovacchia
Anagrafe/RegistrazioneIscrizione nell’ANPR è presunzione relativa di residenzaResidenza permanente o registrazione all’ufficio anagrafico slovacco
Domicilio/Centro interessiLuogo dove si hanno relazioni personali e familiariAlloggio destinato a uso stabile
Permanenza minima183 giorni (184 in anni bisestili), anche non consecutivi183 giorni consecutivi nello stesso anno
Presunzioni particolariPresunzione relativa per cittadini trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiataNessuna presunzione automatica, salvo tie‑breaker della convenzione
Eliminazione doppia imposizioneCredito d’imposta o esenzione secondo convenzioneCredito d’imposta o esenzione secondo convenzione

6.2 Termini e strumenti di tutela

Evento/AttoTermine ordinarioNormativa di riferimento
Notifica avviso di accertamentoSpedizione raccomandata all’indirizzo AIRE; perfezionamento alla data di spedizioneArt. 60 DPR 600/1973
Presentazione ricorso60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Richiesta accertamento con adesione (senza contraddittorio)Entro il termine di ricorsoArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Richiesta accertamento con adesione (con contraddittorio)Entro 30 giorni dalla comunicazione dello schemaArt. 6-bis L. 212/2000
Sospensione termini con istanza di adesione30 giorni per il ricorso; 90 giorni per il pagamentoArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Pagamento accertamento con adesione20 giorni dalla sottoscrizione; rateizzazione in 8 o 16 rateArt. 8 D.Lgs. 218/1997
Termine accertamento5 anni dalla dichiarazione; 7 anni in caso di omissioneArt. 43 DPR 600/1973; art. 57 DPR 633/1972

6.3 Strumenti deflativi e di sanatoria

StrumentoFinalitàVantaggiRequisiti
Accertamento con adesioneDefinire la pretesa prima o dopo l’avvisoRiduzione sanzioni a 1/4; rateizzazionePresentare istanza entro i termini; partecipare al contraddittorio
Rottamazione cartelleEstinguere debiti a ruoloEliminazione sanzioni e interessi; pagamento in rateDomanda entro scadenze fissate dalla legge; carichi affidati entro date stabilite
Saldo e stralcioEstinguere debiti per soggetti in difficoltà economicaRiduzione percentuale del debito; esdebitazioneISEE < 20 000 €; carichi affidati entro date stabilite
Conciliazione giudizialeDefinire controversie pendentiSconto sulle sanzioni (15–40%)Proposta entro termini stabiliti; pagamento integrale del tributo
Ravvedimento operosoRegolarizzare spontaneamenteSanzioni ridotte in base ai giorni di ritardoPagamento spontaneo prima della notifica
Piano del consumatore (L. 3/2012)Ristrutturare debiti del consumatoreFalcidia debiti con omologa giudizialeMeritevolezza; pagamento integrale di IVA/ritenute
Accordo di ristrutturazioneRistrutturare debiti con consenso dei creditoriDilazione; falcidiaVoto favorevole della maggioranza dei creditori
Liquidazione controllataLiquidare il patrimonio e ottenere l’esdebitazioneLiberazione dai debiti residuiPatrimonio insufficiente; approvazione giudice
Composizione negoziata della crisi d’impresaAssistere l’imprenditore nella rinegoziazione dei debitiMisure protettive; nessuna dichiarazione di fallimento automaticaNomina di un esperto negoziatore; piano di risanamento

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono iscritto all’AIRE e vivo in Slovacchia: devo pagare le tasse in Italia?
    L’iscrizione all’AIRE da sola non esclude la residenza fiscale italiana. Se trascorri più di 183 giorni in Italia, se hai il centro degli interessi affettivi ed economici in Italia o se mantieni domicilio e famiglia nel Paese, potresti essere considerato residente ai fini fiscali . Per non pagare le tasse in Italia devi dimostrare l’effettivo trasferimento in Slovacchia.
  2. Se lavoro in Slovacchia per un’azienda slovacca, l’Italia può tassare il mio reddito?
    No, se sei residente in Slovacchia e non trascorri più di 183 giorni in Italia, i redditi di lavoro dipendente sono tassati esclusivamente in Slovacchia. La convenzione Italia‑Slovacchia prevede che il Paese di residenza ha il potere impositivo, salvo che il lavoro sia svolto tramite una stabile organizzazione in Italia.
  3. Ho una casa di proprietà in Italia: rischio di essere considerato residente?
    La Cassazione ritiene che il semplice possesso di una casa non comporti automaticamente la residenza, ma se trascorri parte dell’anno in Italia e hai legami familiari o sociali, il domicilio può essere considerato italiano. È consigliabile limitare l’utilizzo dell’immobile o affittarlo con contratti registrati.
  4. Come avviene la notifica degli avvisi dall’Italia alla Slovacchia?
    L’Agenzia delle Entrate invia l’avviso all’indirizzo estero registrato all’AIRE tramite raccomandata internazionale. La notifica si perfeziona alla data di spedizione per l’ufficio e alla data di compiuta giacenza per il contribuente . Non è prevista la notifica via PEC.
  5. Quanti giorni ho per presentare ricorso contro l’avviso?
    Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla data di notifica. Se presenti un’istanza di accertamento con adesione, il termine di 60 giorni è sospeso per 30 giorni (o 90 giorni per il pagamento) .
  6. Posso chiedere l’accertamento con adesione se l’atto è già stato notificato?
    Sì. Puoi presentare l’istanza fino al termine per proporre ricorso. L’istanza va presentata all’ufficio che ha emesso l’avviso e sospende i termini . Se la richiesta è accolta, le sanzioni sono ridotte e puoi rateizzare il pagamento.
  7. Cosa succede se non ritiro la raccomandata dell’Agenzia?
    Anche se non ritiri la raccomandata, la notifica si considera effettuata al momento della compiuta giacenza. I termini iniziano a decorrere comunque . È quindi rischioso ignorare le raccomandate.
  8. È vero che la Slovacchia è un Paese “black list” e quindi sono considerato residente in Italia?
    No. La Slovacchia non rientra nell’elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata. La presunzione relativa dell’art. 2, comma 2‑bis, TUIR non si applica . L’amministrazione dovrà dimostrare la tua residenza in Italia attraverso i criteri ordinari.
  9. Se ricevo un accertamento per redditi di pensione, posso invocare la convenzione?
    Sì. La convenzione Italia‑Slovacchia attribuisce allo Stato di residenza la tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche e private. Presentando il certificato di residenza slovacco e la richiesta di applicazione della convenzione, puoi evitare la tassazione italiana.
  10. Qual è la differenza tra accertamento con adesione e rottamazione delle cartelle?
    L’accertamento con adesione interviene prima o subito dopo l’avviso di accertamento e riguarda la definizione del tributo contestato. La rottamazione delle cartelle riguarda invece i debiti già iscritti a ruolo: consente di estinguere il carico eliminando sanzioni e interessi. Possono essere complementari, ma si applicano in fasi diverse.
  11. Posso rateizzare il debito risultato dall’accertamento con adesione?
    Sì. Le somme dovute possono essere versate fino a otto rate trimestrali, o sedici se l’importo supera 50 000 €, con interessi calcolati dalla seconda rata .
  12. Cosa succede se non pago una rata dell’accertamento con adesione?
    Il mancato pagamento di una rata determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione; l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile e l’amministrazione può iscrivere a ruolo le somme dovute.
  13. Se mi oppongo all’accertamento e vinco il ricorso, posso chiedere il risarcimento?
    Sì. Se l’Agenzia delle Entrate agisce con malafede o colpa grave, puoi chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 96 c.p.c.). Tuttavia, occorre dimostrare la responsabilità dell’ufficio; non basta l’annullamento dell’atto.
  14. È possibile usare la procedura di sovraindebitamento per debiti fiscali italiani e slovacchi?
    Sì. Le procedure di composizione della crisi del consumatore si applicano a tutti i debiti, inclusi quelli verso l’erario italiano e slovacco. Per i tributi relativi a IVA e ritenute, il piano può solo prevedere la dilazione ; gli altri tributi possono essere falcidiati.
  15. Chi decide se la mia situazione rientra nella crisi da sovraindebitamento?
    Il giudice, sulla base della relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) e dell’analisi dei flussi di cassa, verifica se esistono i requisiti di meritevolezza e se il piano è attuabile. L’Avv. Monardo, quale professionista fiduciario di un OCC, può assisterti nella predisposizione dell’istanza.
  16. Che cos’è la composizione negoziata della crisi d’impresa?
    È una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto. Durante la composizione negoziata sono previste misure protettive che sospendono le azioni esecutive. Se le trattative hanno successo si evita la liquidazione giudiziale.
  17. L’Agenzia può controllare i conti bancari slovacchi?
    Sì. Dal 2014 vige lo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS) fra i Paesi UE: le autorità fiscali scambiano dati sui conti correnti esteri. Se sei ancora fiscalmente residente in Italia, l’Agenzia può ottenere i dati sui tuoi conti in Slovacchia e applicare sanzioni per omesso monitoraggio.
  18. È possibile impugnare l’accertamento anche dopo aver aderito alla rottamazione?
    No. La rottamazione e la definizione agevolata sono incompatibili con l’impugnazione: pagando la rottamazione accetti definitivamente la pretesa fiscale. Se hai dubbi sulla legittimità dell’accertamento, valuta prima il ricorso.
  19. Quanto tempo dura la procedura di accertamento con adesione?
    L’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza . Normalmente la procedura si conclude entro 90 giorni. Se non si raggiunge l’accordo, riprende a decorrere il termine per il ricorso.
  20. Perché è importante affidarsi a un avvocato cassazionista?
    Le questioni sulla residenza fiscale e sull’applicazione delle convenzioni internazionali sono complesse e richiedono conoscenze specialistiche. Un avvocato cassazionista esperto in diritto tributario può assisterti fin dalle prime fasi, individuare i vizi dell’accertamento, presentare l’istanza di adesione, intraprendere il ricorso, negoziare con l’Agenzia e, se necessario, impugnare in Cassazione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Esempio di accertamento su residente in Slovacchia per l’anno 2019

Scenario: nel 2024 Mario, cittadino italiano trasferitosi in Slovacchia nel 2017, riceve un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2019 con cui l’Agenzia delle Entrate contesta la mancata dichiarazione di 40 000 € di redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia. L’avviso è notificato al suo indirizzo AIRE tramite raccomandata e reca un’imposta IRPEF di 12 000 €, sanzioni del 100% (12 000 €) e interessi di 1 200 €. Mario ritiene che il reddito sia stato tassato solo in Slovacchia e che l’accertamento sia illegittimo.

  1. Verifica dei termini: l’anno d’imposta 2019 è stato dichiarato nel 2020. L’Agenzia ha tempo fino al 31 dicembre 2025 per notificare l’accertamento (cinque anni) . La notifica nel 2024 è quindi tempestiva. Il termine per il ricorso scade dopo 60 giorni dalla compiuta giacenza.
  2. Analisi residenza: Mario ha una casa in Slovacchia, famiglia stabilmente residente, conto bancario slovacco e trascorre meno di 60 giorni all’anno in Italia. Può dimostrare che il centro degli interessi vitali è in Slovacchia . Inoltre, la Slovacchia non è un Paese a fiscalità privilegiata , quindi non si applica la presunzione di residenza.
  3. Applicazione della convenzione: il reddito da lavoro dipendente è imponibile in Italia solo se Mario ha soggiornato più di 183 giorni in Italia o se il datore di lavoro è italiano. Mario può dimostrare che il datore di lavoro è slovacco; pertanto la convenzione Italia‑Slovacchia assegna la potestà impositiva esclusiva alla Slovacchia. Mario dovrà produrre il certificato di residenza e il contratto di lavoro.
  4. Richiesta di accertamento con adesione: Mario presenta istanza entro 30 giorni dalla notifica. L’ufficio convoca una riunione e, alla luce delle prove, propone una definizione con riduzione del reddito imponibile e delle sanzioni del 50%. Se accetta, paga 6 000 € di imposta, 3 000 € di sanzioni e 600 € di interessi, in quattro rate trimestrali.
  5. Ricorso: se non raggiunge l’accordo, Mario presenta ricorso entro 60 giorni. Il giudice, valutate le prove di residenza in Slovacchia, annulla l’accertamento. L’Agenzia restituisce gli importi eventualmente pagati. Mario può chiedere la condanna dell’Amministrazione alle spese.

8.2 Esempio di rottamazione cartelle

Scenario: Giulia, residente in Slovacchia, ha debiti iscritti a ruolo per 15 000 € (imposta, sanzioni e interessi) relativi al periodo 2010‑2015. Nel 2023 ha aderito alla rottamazione quater presentando domanda nei termini. L’agente della riscossione comunica l’ammontare dovuto: 8 000 € (imposta e aggio), rateizzabili in 18 rate da 444,44 € ciascuna. Giulia paga la prima rata entro ottobre 2023 e ottiene la sospensione delle azioni esecutive. Se paga tutte le rate, le sanzioni e gli interessi sono cancellati; se salta due rate, perde il beneficio e deve versare l’intero importo originario.

8.3 Esempio di piano del consumatore

Scenario: Luca, musicista freelance residente in Slovacchia, ha accumulato 100 000 € di debiti (30 000 € di imposte italiane, 20 000 € di contributi previdenziali, 50 000 € di finanziamenti bancari). Le entrate annuali sono 25 000 €. Luca non possiede immobili e vive in affitto. Attraverso un OCC slovacco in cooperazione con l’OCC italiano, Luca propone un piano del consumatore: verserà 400 € al mese per cinque anni (24 000 €) utilizzando i propri redditi; i crediti chirografari (banche) saranno soddisfatti al 20%, le imposte italiane al 40% e i contributi al 50%. Il giudice omologa il piano; una volta completati i pagamenti, Luca ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

Conclusione

La globalizzazione del lavoro e la libertà di movimento all’interno dell’Unione europea hanno moltiplicato i casi di contribuenti italiani che vivono e lavorano in Slovacchia. Le regole fiscali, tuttavia, restano complesse e spesso divergenti: la residenza fiscale è determinata dai legami personali e dalla durata della permanenza, non dalla sola iscrizione all’AIRE; le convenzioni contro la doppia imposizione richiedono un’attenta interpretazione; le procedure di accertamento impongono termini stringenti e offrono strumenti deflativi da cogliere al volo. La normativa italiana prevede severe sanzioni per chi non dichiara i redditi, ma allo stesso tempo offre opportunità di definizione agevolata e di esdebitazione.

In questa guida abbiamo analizzato i criteri di residenza, la disciplina delle notifiche, i termini per impugnare, le strategie difensive e gli strumenti alternativi. Abbiamo visto come dimostrare l’effettivo trasferimento in Slovacchia, come applicare la convenzione per evitare la doppia imposizione, come ridurre le sanzioni con l’accertamento con adesione e la rottamazione, come avviare un piano del consumatore o una composizione negoziata della crisi d’impresa. Ogni caso è unico e richiede una valutazione personalizzata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti a esaminare il tuo avviso di accertamento, a verificare la legittimità della notifica, a impostare la difesa più efficace e a sfruttare le procedure deflative o concorsuali più adatte alla tua situazione. La tempestività è fondamentale: agire subito significa bloccare pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi e ridurre notevolmente l’esposizione.

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