Introduzione
L’accertamento fiscale notificato a un cittadino italiano che vive stabilmente all’estero è un fenomeno sempre più frequente. Soprattutto negli ultimi anni – complici l’evoluzione del diritto internazionale e lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali – l’Agenzia delle Entrate utilizza banche dati e controlli incrociati per verificare se il contribuente continui ad avere il centro dei propri interessi in Italia o abbia omesso di dichiarare redditi di fonte italiana. Chi si è trasferito nella Repubblica Ceca potrebbe quindi ricevere avvisi di accertamento, iscrizioni a ruolo, cartelle esattoriali o atti di contestazione per ricavi non dichiarati. Le conseguenze possono essere rilevanti: si passa dal recupero di imposte, sanzioni e interessi alla revoca di agevolazioni fiscali o persino a contestazioni penali. Il rischio principale è l’errata presunzione di una permanenza fiscale in Italia dovuta a formalità non eseguite (mancata comunicazione del domicilio all’Agenzia, omissione dell’iscrizione all’AIRE o prova insufficiente della residenza estera) oppure a un’errata applicazione delle convenzioni internazionali.
Questa guida – aggiornata a novembre 2025 e fondata su norme italiane, circolari dell’Agenzia delle Entrate, pronunce di Cassazione e decisioni della Corte costituzionale – fornisce un quadro completo delle tutele a disposizione del contribuente, unita a indicazioni pratiche sui passi da compiere dopo la notifica di un accertamento. In particolare:
- verranno analizzati i criteri per determinare la residenza fiscale secondo il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dopo la riforma del decreto legislativo 209/2023 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2024, che ha introdotto il nuovo criterio della presenza fisica e ridimensionato la presunzione legata all’iscrizione anagrafica ;
- si richiameranno le norme del D.P.R. 600/1973 relative alla notifica di atti tributari ai residenti all’estero, modificati nel 2006 e reinterpretati dalla Corte costituzionale con la sentenza 366/2007 e dalla Corte di Cassazione nelle pronunce del 2019 e del 2023 ;
- si illustreranno i contenuti essenziali della convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Repubblica Ceca, firmata a Praga il 5 maggio 1981 e ratificata con legge 303/1983, con particolare attenzione all’articolo 4 sulla definizione di “residente” e all’articolo 23, che disciplina il metodo per evitare la doppia imposizione ;
- si spiegheranno i termini e le modalità per proporre reclamo, ricorso o accertamento con adesione, evidenziando le scadenze previste dal processo tributario e le garanzie riconosciute dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000);
- si esamineranno le difese pratiche (dimostrazione della residenza effettiva all’estero, verifica della regolarità della notifica, applicazione della convenzione bilaterale) e gli strumenti di definizione agevolata o di sovraindebitamento.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e dirige lo studio legale Monardo, una realtà multidisciplinare che coordina avvocati, commercialisti e professionisti esperti in diritto bancario e tributario a livello nazionale. Oltre all’attività forense, è iscrittore come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario presso un Organismo di composizione della crisi (OCC). Ricopre anche il ruolo di esperto negoziatore della crisi d’impresa ex d.l. 118/2021 e affianca debitori e imprese nella predisposizione di piani di ristrutturazione e accordi con i creditori. Lo studio, con sedi operative e corrispondenti in tutta Italia, mette a disposizione del contribuente residente all’estero competenze integrate: analisi giuridica dell’atto, predisposizione di difese, presentazione di ricorsi, trattative con l’Agenzia delle Entrate, richieste di sospensione, piani di rientro e ricerca di soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina applicabile agli italiani che trasferiscono la residenza in un altro Paese è complessa e si articola tra norme interne, accordi bilaterali e pronunce giurisprudenziali. A seguire si illustrano le principali fonti normative da considerare quando si riceve un avviso di accertamento.
1. La nozione di residenza fiscale dopo la riforma del 2024
Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) definisce chi è considerato residente in Italia ai fini delle imposte sul reddito. Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 – attuativo della legge delega 111/2023 – ha sostituito il comma 2 dell’articolo 2 del TUIR. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E del 4 novembre 2024 spiega che, dopo la riforma, si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- hanno la residenza anagrafica nel territorio italiano;
- hanno il domicilio, inteso come luogo in cui si sviluppano “in via principale” le relazioni personali e familiari ;
- sono presenti fisicamente in Italia, considerando anche le frazioni di giorno .
La disposizione prevede una presunzione relativa: chi è iscritto nelle anagrafi italiane per oltre la metà del periodo d’imposta si presume residente, salvo prova contraria . Per i cittadini che si trasferiscono all’estero, quindi, non basta comunicare la nuova residenza al consolato: occorre dimostrare di aver spostato effettivamente il centro delle relazioni personali e familiari, nonché la presenza fisica. Il decreto ha inoltre introdotto sanzioni amministrative (200–1 000 euro) per chi omette di dichiarare il trasferimento di residenza entro venti giorni .
Per gli italiani che si trasferiscono in Stati o territori a fiscalità privilegiata (non è il caso della Repubblica Ceca), l’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR prevede una presunzione assoluta di residenza in Italia, salvo prova contraria; ciò riflette la preoccupazione del legislatore di contrastare fenomeni di esterovestizione. Questa presunzione non opera però per chi si sposta in paesi dotati di regimi ordinari come la Repubblica Ceca.
2. La convenzione Italia–Repubblica Ceca per evitare la doppia imposizione
Dal 1° gennaio 1993 la Repubblica Ceca subentra alla ex Cecoslovacchia in tutti gli accordi internazionali. La convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Praga il 5 maggio 1981 e ratificata in Italia con legge 303/1983, è quindi pienamente applicabile anche ai residenti cechi. Le clausole principali della convenzione, utili ai fini della difesa, sono:
- Articolo 4 – Residente: definisce “residente di uno Stato contraente” chi, in base alla legislazione di quello Stato, è assoggettato a imposta a motivo del domicilio, della residenza o della sede della direzione. Qualora una persona sia residente in entrambi gli Stati, la determinazione avviene individuando l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, lo Stato in cui soggiorna abitualmente e, in ultima analisi, la nazionalità . Questo meccanismo di tie‑breaker consente di evitare che la persona sia considerata fiscalmente residente in entrambi i Paesi.
- Articolo 23 – Metodo per evitare la doppia imposizione: per i residenti italiani, l’Italia include nella base imponibile i redditi imponibili in Repubblica Ceca e detrae l’imposta pagata nello Stato estero entro il limite della quota d’imposta italiana attribuibile a quei redditi . In pratica, l’imposta pagata in Repubblica Ceca può essere scomputata dall’imposta dovuta in Italia. Per i residenti cechi il trattato prevede l’esenzione dei redditi imponibili in Italia, salvo alcuni casi specifici (dividendi, interessi e royalties) in cui si applica il credito d’imposta .
- Articoli 24 e 25 – Non discriminazione e procedura amichevole: gli italiani in Cechia non possono essere soggetti a imposte più gravose rispetto ai cittadini cechi in analoghe condizioni ; la procedura amichevole consente di risolvere controversie tra contribuenti e amministrazioni attraverso il dialogo tra le autorità competenti .
Questi articoli costituiscono la base legale per contestare un accertamento fiscale italiano fondato su redditi già tassati in Repubblica Ceca o per ottenere il riconoscimento di un credito d’imposta.
3. Norme sulla notifica degli atti tributari ai residenti all’estero
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) è necessaria per dimostrare il trasferimento di residenza e per ricevere le notifiche degli atti tributari nel luogo estero. Le modalità di notifica sono disciplinate dagli articoli 58 e 60 del D.P.R. 600/1973, più volte modificati e oggetto di interpretazione giurisprudenziale. I principi fondamentali sono:
- Notifica nel domicilio fiscale italiano: in base alla versione originaria degli articoli 58 e 60, l’amministrazione fiscale poteva notificare gli atti tributari nel domicilio fiscale dichiarato fino a sessanta giorni dopo la variazione anagrafica . Solo dopo questo termine la notifica doveva essere effettuata al domicilio estero ai sensi dell’art. 142 c.p.c.
- Modifiche legislative del 2006 e intervento della Corte costituzionale: il d.l. 223/2006 ha introdotto la facoltà per il contribuente residente all’estero di comunicare l’indirizzo estero all’amministrazione e ricevere le notifiche mediante raccomandata con avviso di ricevimento . La Corte costituzionale, con la sentenza 366/2007, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non consentiva l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. e quindi impediva la notifica all’indirizzo estero risultante dall’AIRE . Di conseguenza, oggi la notifica deve essere effettuata presso la residenza estera conosciuta, e solo in caso di irreperibilità assoluta si può procedere al deposito presso la casa comunale.
- Giurisprudenza recente: la Corte di Cassazione ha ribadito che, se il contribuente ha trasferito la residenza all’estero ed è iscritto all’AIRE, la notifica dell’atto deve avvenire al nuovo indirizzo dopo il termine di sessanta giorni; diversamente l’atto è nullo . Con l’ordinanza 33469/2023 la Corte ha aggiunto che, quando il nominativo scompare dall’AIRE senza una nuova iscrizione in Italia, l’Agenzia deve effettuare ulteriori ricerche (ad esempio presso l’ufficio consolare) prima di ricorrere alla notifica semplificata .
- Onere di comunicazione del domicilio: la sentenza 14435/2024 ha affermato che l’onere di comunicare le variazioni del domicilio fiscale grava sul contribuente. In difetto, l’amministrazione può notificare l’atto al domicilio precedente e la notifica è valida .
4. Garanzie procedimentali dello Statuto del contribuente
La legge 212/2000, denominata Statuto dei diritti del contribuente, prevede numerose garanzie per chi è sottoposto a verifiche fiscali:
- Contraddittorio anticipato: quando l’Agenzia effettua accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente e rilascia un processo verbale di constatazione (PVC), l’avviso di accertamento non può essere emesso prima che siano decorsi sessanta giorni dalla consegna del PVC, salvo casi di particolare e motivata urgenza (art. 12, comma 7) . Diverse pronunce della Cassazione hanno chiarito che, in caso di verifiche “a tavolino” (ossia senza accessi nei locali del contribuente), il termine dilatorio non si applica .
- Motivazione degli atti e partecipazione: gli atti dell’Amministrazione devono essere motivati e indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa tributaria (art. 7). Il contribuente ha diritto a essere informato del risultato delle verifiche e a presentare osservazioni e documenti.
- Tutela della privacy e dei dati: l’uso di dati bancari, scambi di informazioni internazionali e altri elementi deve avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
5. Responsabilità penale: il D.Lgs. 74/2000
Se l’avviso di accertamento riguarda imposte evase per importi rilevanti, l’Ufficio può trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le ipotesi di reati tributari (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta). Il decreto legislativo 74/2000 prevede la punibilità di chi omette o falsifica dichiarazioni con soglie minime; ad esempio, la dichiarazione infedele è punita con la reclusione se l’imposta evasa supera 150 000 euro e i redditi non dichiarati superano 10 % degli imponibili. Inoltre, l’esterovestizione (fittizia localizzazione all’estero della sede di una società o del soggetto) può integrare reati come l’omessa dichiarazione o la dichiarazione fraudolenta.
Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto
Quando ricevi un avviso di accertamento, una cartella esattoriale o un’intimazione di pagamento mentre risiedi nella Repubblica Ceca, è essenziale seguire una procedura ordinata per non compromettere i tuoi diritti. Di seguito una guida articolata in fasi.
1. Verifica formale dell’atto
- Individua la tipologia di atto: l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica e liquidazione, l’atto di contestazione o irrogazione sanzioni e la cartella di pagamento sono atti differenti con effetti diversi. L’avviso di accertamento definisce le maggiori imposte, l’avviso di rettifica riliquida imposte di registro o di successione, la cartella di pagamento richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo.
- Controlla la data di notifica e l’indirizzo: verifica se l’atto è stato notificato correttamente al tuo indirizzo estero. Se sei iscritto all’AIRE e hai comunicato l’indirizzo all’amministrazione, l’atto deve essere spedito in Repubblica Ceca mediante raccomandata; in caso contrario la notifica nel domicilio italiano resta valida solo per i sessanta giorni successivi alla variazione . Segnala eventuali errori (omissione dell’avviso, deposizione presso la casa comunale, irreperibilità ingiustificata) perché possono essere eccepite nel ricorso.
- Esamina i termini per impugnare: gli avvisi di accertamento e gli atti impositivi devono essere impugnati entro sessanta giorni dalla notifica (art. 21, D.Lgs. 546/1992). Per le cartelle di pagamento senza previo avviso (ad esempio per omessa notifica degli atti presupposti) il termine decorre dalla data in cui si ha piena conoscenza dell’atto. Se vivi all’estero i termini non cambiano, ma la notifica deve garantire l’effettiva conoscenza.
2. Raccolta documentale e certificazioni
Per contestare la residenza fiscale o invocare l’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni occorre predisporre un dossier probatorio:
- Iscrizione all’AIRE e certificato di residenza fiscale ceco: conserva l’attestazione dell’iscrizione all’AIRE e richiedi al fisco ceco un certificato che dimostri la tua residenza. Questo documento, tradotto in italiano o in inglese, dimostra alle autorità italiane che sei soggetto passivo in Repubblica Ceca ai sensi dell’articolo 4 della convenzione .
- Prova del trasferimento: contratti di lavoro in Repubblica Ceca, bollette, contratti di locazione, iscrizione a scuole per i figli, iscrizione al servizio sanitario locale. La nuova disciplina del TUIR richiede di dimostrare il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . Anche l’assenza fisica dal territorio italiano per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili) è rilevante .
- Dichiarazioni dei redditi estere: allega le dichiarazioni presentate in Repubblica Ceca e le ricevute di pagamento dell’imposta. Serviranno per calcolare l’eventuale credito d’imposta da scomputare dall’imposta italiana ai sensi dell’articolo 23 della convenzione .
3. Scelta della strategia: ricorso, reclamo o accertamento con adesione
Una volta verificati gli aspetti formali e raccolte le prove, è necessario decidere quale strada seguire.
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): se l’atto è un avviso di accertamento, puoi chiedere di attivare il procedimento di adesione entro i termini per il ricorso. Presentando istanza in carta libera all’ufficio che ha emesso l’atto, l’accertamento è sospeso e viene fissato un contraddittorio. L’esito è un accordo con pagamento delle imposte ridotte (sanzioni al 1/3 del minimo) e rateizzazione fino a otto rate trimestrali (venti rate in caso di importi elevati). Questa procedura è consigliabile quando le pretese del fisco sono fondate, ma si intende ridurre le sanzioni e ottenere più tempo per pagare.
- Reclamo e mediazione: per gli atti di valore non superiore a 50 000 euro (limite aggiornato al 2024) occorre presentare, a pena di improcedibilità, un’istanza di reclamo e mediazione all’ufficio che ha emesso l’atto. Il termine è lo stesso del ricorso (sessanta giorni). Se la mediazione va a buon fine, si stipula un accordo con riduzione delle sanzioni; in caso di rigetto o di mancata risposta entro novanta giorni, il reclamo si trasforma automaticamente in ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
- Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria: se ritieni infondato l’accertamento o hai riscontrato vizi di notifica o carenza di motivazione, puoi presentare ricorso entro sessanta giorni. Dal 2023 il processo tributario è telematico: il ricorso deve essere notificato all’Agenzia mediante posta elettronica certificata (PEC) oppure consegnato a mezzo posta in plico raccomandato. Nel ricorso si possono eccepire: vizi di notifica (atto inesistente o nullo perché notificato in Italia quando l’iscritto all’AIRE era da tempo all’estero), vizi di motivazione, errata qualificazione della residenza, violazione del termine di sessanta giorni tra la consegna del PVC e l’emissione dell’accertamento . È possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato depositando un’istanza cautelare motivata.
4. Termini e scadenze riepilogative
| Atto ricevuto | Termine per agire | Normativa di riferimento | Nota |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento o avviso di rettifica | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 | È possibile presentare istanza di accertamento con adesione o reclamo/mediazione entro gli stessi termini |
| Avviso di contestazione o irrogazione sanzioni | 60 giorni | Art. 16 D.Lgs. 472/1997 | |
| Cartella di pagamento (se non preceduta da avviso) | 60 giorni dalla notifica | Art. 24 D.Lgs. 46/1999 | Controllare che siano stati notificati gli atti presupposti |
| Intimazione di pagamento | 60 giorni | Art. 50 D.P.R. 602/1973 | |
| Istanza di annullamento in autotutela | Non c’è termine perentorio | Circolari Agenzia Entrate | Può essere presentata anche in pendenza di giudizio; non sospende il termine per il ricorso |
Questa tabella riepiloga i principali termini. Ricorda che la residenza all’estero non allunga i tempi per il ricorso: si applicano sempre i 60 giorni dalla notifica effettiva.
5. La fase esecutiva e la riscossione
Se non impugni l’atto o se il giudice conferma le pretese, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le imposte e affida la riscossione all’agente della riscossione. Anche chi vive all’estero può subire misure cautelari ed esecutive in Italia: fermo amministrativo di veicoli, ipoteca sugli immobili, pignoramento di conti correnti o stipendi. Inoltre, grazie alla cooperazione internazionale, la Repubblica Ceca può ricevere richieste di assistenza al recupero dei crediti fiscali. Per evitare azioni aggressive conviene valutare piani di rateizzazione, definizioni agevolate o strumenti di composizione della crisi (come illustrato più avanti).
Difese e strategie legali
1. Dimostrare la residenza effettiva in Repubblica Ceca
La difesa principale consiste nel provare che il centro degli interessi vitali è stabilito in Repubblica Ceca e che, quindi, non sussiste il presupposto impositivo in Italia. In base all’articolo 2 del TUIR, dopo la riforma del 2023, si considerano residenti in Italia coloro che hanno la residenza anagrafica, il domicilio o la presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno . Per confutare l’asserita residenza italiana occorre dimostrare con documenti:
- l’iscrizione all’AIRE e la cancellazione dall’anagrafe italiana;
- la stipula di contratti di lavoro o di prestazione di servizi in Repubblica Ceca;
- la detenzione di un’abitazione permanente in Cechia (contratto di locazione, proprietà);
- l’iscrizione di eventuali figli alle scuole ceche;
- la sottoscrizione di polizze sanitarie o l’iscrizione al sistema sanitario ceco;
- l’emissione di bollette (elettricità, acqua, gas) a tuo nome in Repubblica Ceca;
- l’assenza di rapporti bancari significativi in Italia e la presenza di conti correnti in Cechia.
È opportuno allegare anche la certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’amministrazione ceca (per analogia con il certificato di residenza fiscale richiesto dal trattato), tradotta in italiano o in inglese. Tale documento attesta che sei assoggettato a imposizione in Repubblica Ceca per il tuo reddito mondiale e, secondo l’articolo 4 della convenzione, consente di affermare la residenza esclusiva in Cechia .
2. Eccepire la nullità della notifica
Se il tuo avviso di accertamento ti è stato recapitato presso l’ultimo domicilio italiano nonostante fossi iscritto all’AIRE da anni, la notifica può essere nulla. La Cassazione ha chiarito che la notifica deve essere eseguita nel domicilio estero conosciuto dall’Agenzia (art. 142 c.p.c.) e solo in via residuale presso la casa comunale . Fai attenzione a queste circostanze:
- Se l’amministrazione ha notificato l’atto nel vecchio indirizzo oltre il termine di sessanta giorni dalla tua iscrizione all’AIRE, il vizio è radicale .
- Se l’amministrazione non ha effettuato alcuna ricerca presso l’ufficio consolare quando il tuo nominativo è stato cancellato dall’AIRE, la notifica è comunque invalida .
- In caso di notifica via PEC, verifica la correttezza dell’indirizzo: la notifica all’indirizzo PEC inattivo o scaduto è nulla.
Contestare la notifica è importante perché, se il giudice accoglie l’eccezione, l’atto è inesistente e la pretesa decade. Puoi sollevare questa eccezione anche in sede di mediazione o in sede di autotutela.
3. Applicare la convenzione contro le doppie imposizioni
Se hai percepito redditi in Italia (ad esempio affitti da immobili o dividendi) mentre risiedi in Repubblica Ceca, la convenzione Italia–Cecoslovacchia prevede regole specifiche per evitare la doppia tassazione. L’articolo 23 stabilisce che l’Italia può tassare tali redditi ma deve riconoscere un credito d’imposta per l’imposta pagata in Cechia . La difesa consiste nell’allegare:
- dichiarazioni dei redditi presentate in Cechia e quietanze delle imposte pagate;
- documenti attestanti che i redditi sono stati assoggettati a imposizione anche nello Stato estero.
Con tali prove puoi chiedere la riduzione o l’annullamento delle imposte italiane, in modo da pagare solo l’eventuale differenza. In alcuni casi, se sei considerato residente esclusivo in Cechia secondo i criteri dell’articolo 4 (abitazione permanente e centro degli interessi vitali) , l’Italia non può tassare i tuoi redditi esteri.
4. Provare l’illegittimità del procedimento
Oltre ai vizi di notifica e alla residenza, si possono eccepire altri motivi di illegittimità:
- Violazione del termine di 60 giorni tra PVC e accertamento: se l’Agenzia ha effettuato una verifica presso i tuoi locali (ad esempio un accesso in Italia nella tua abitazione o nella sede dell’attività) e ha redatto un processo verbale di constatazione, deve concederti 60 giorni per presentare osservazioni. Se emette l’accertamento prima, l’atto è nullo . Tale garanzia non vale per le verifiche a tavolino ma è applicabile per IVA e tributi armonizzati .
- Difetto di motivazione: l’avviso deve indicare in modo chiaro le ragioni della pretesa, gli elementi di fatto e le norme violate. Spesso gli avvisi a carico di residenti all’estero si limitano a citare la presunzione di residenza italiana senza motivare; in tali casi l’atto può essere annullato per carenza di motivazione.
- Violazione del principio di proporzionalità: le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dell’omissione. È possibile chiedere la riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa o buona fede.
5. Utilizzare strumenti di definizione agevolata
Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse misure di definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi, tra cui:
- Rottamazione-quater (Legge 197/2022 e successive proroghe): consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 versando le sole imposte e interessi, senza sanzioni e con aggio ridotto. Le rate possono arrivare a cinque anni. La scadenza originaria era prevista per ottobre 2023, ma sono state disposte proroghe fino a maggio 2024; per il 2025 non è stata riaperta la rottamazione, ma in sede di legge di bilancio potrebbero essere introdotte nuove definizioni.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari (legge di bilancio 2023 e 2024): se ricevi un avviso bonario relativo a dichiarazioni integrative o ravvedimenti spontanei, puoi pagare le imposte dovute con sanzioni ridotte al 3 %. Questa misura è stata estesa ai contribuenti colpiti da eventi eccezionali (emergenza Covid-19, alluvioni) e può essere utile per regolarizzare posizioni pregresse.
- Saldo e stralcio dei debiti per soggetti con ISEE basso (legge 145/2018): ha consentito a chi si trovava in difficoltà economica e con ISEE non superiore a 20 000 euro di pagare solo una parte delle cartelle. La misura non è stata riproposta dal 2023, ma potrebbe tornare in futuro.
6. Strumenti di composizione della crisi e sovraindebitamento
Per chi non riesce a far fronte ai debiti fiscali e agli altri debiti, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e la legge 3/2012, confluita nel codice, prevedono strumenti di composizione della crisi. Il contribuente può rivolgersi a un Gestore della crisi (come l’avv. Monardo) per:
- Piano del consumatore: consente a persone fisiche non imprenditrici di proporre ai creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, un piano di rientro rateizzato proporzionato al proprio reddito, con falcidia dei debiti residui approvato dal giudice. È idoneo per debiti fiscalmente rilevanti e protegge il patrimonio dalla esecuzione individuale.
- Accordo di composizione della crisi: strumento destinato a imprenditori sotto soglia (ricavi inferiori a due milioni di euro) e professionisti, che consente di negoziare con i creditori un piano di ristrutturazione. Deve essere votato dalla maggioranza dei creditori.
- Esdebitazione del sovraindebitato: una procedura di liberazione dai debiti residui dopo l’esecuzione del piano, disponibile per chi dimostra di aver collaborato lealmente e di non aver colpe nella produzione del debito. L’esdebitazione permette di ripartire senza i debiti fiscali non soddisfatti.
Errori comuni da evitare
- Non iscriversi all’AIRE o iscriversi tardi: l’omissione dell’iscrizione all’AIRE o la sua tardività comporta la presunzione di residenza fiscale in Italia. Oltre all’iscrizione occorre comunicare il domicilio estero all’Agenzia delle Entrate. Solo così le notifiche saranno valide e si eviteranno vizi di nullità.
- Non produrre prova documentale: molti contribuenti si limitano a dimostrare la mera iscrizione all’AIRE. Come chiarito dalla circolare 20/E e dalla giurisprudenza, è necessario dimostrare dove si trovano il centro degli interessi vitali e la presenza fisica .
- Ignorare gli avvisi e le comunicazioni: lasciare passare i termini per ricorrere significa rendere definitive le pretese e consentire la riscossione coattiva. Anche se si risiede all’estero, i termini sono perentori.
- Pagare immediatamente senza verificare: spesso gli avvisi di accertamento contengono errori di calcolo, applicano il regime italiano a redditi già tassati in Repubblica Ceca o sono notificati in modo irregolare. È importante farli analizzare da un professionista prima di pagare.
- Trascurare il piano delle rate e gli accordi: se non si è in grado di pagare in unica soluzione, conviene valutare l’accertamento con adesione, la rateizzazione o le definizioni agevolate. Non agire può portare a pignoramenti in Italia e, in alcuni casi, anche a procedure esecutive transfrontaliere.
Domande frequenti (FAQ)
1. Sono iscritto all’AIRE e vivo in Repubblica Ceca. Devo presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?
Dipende. Se percepisci redditi di fonte italiana (ad esempio affitti, pensioni, dividendi) devi comunque dichiararli in Italia. Per tutti gli altri redditi prodotti all’estero, se sei residente solo in Cechia secondo la convenzione, l’Italia non può tassarli. Verifica la tua posizione con un professionista.
2. L’iscrizione all’AIRE mi garantisce automaticamente di non essere più residente in Italia?
No. Dopo il decreto legislativo 209/2023 l’iscrizione nelle anagrafi italiane costituisce una presunzione relativa: l’Agenzia può contestare la residenza se dimostra che mantieni in Italia il domicilio o la presenza fisica per la maggior parte dell’anno . Devi quindi documentare il trasferimento reale.
3. Ho ricevuto un avviso di accertamento nella mia vecchia casa in Italia, ma vivo a Praga da anni. Posso contestare la notifica?
Sì. Se sei iscritto all’AIRE da oltre sessanta giorni, la notifica in Italia è nulla . L’atto dovrebbe essere notificato al tuo indirizzo ceco; in sua assenza l’Agenzia deve compiere ricerche presso il consolato .
4. La convenzione Italia–Repubblica Ceca si applica ancora dopo la scissione della Cecoslovacchia?
Sì. La Repubblica Ceca ha comunicato che onora gli accordi sottoscritti dalla Cecoslovacchia e la legge 303/1983 ne ha ratificato l’esecuzione. Dunque la convenzione continua a produrre effetti.
5. Devo pagare le imposte in Italia se già pago in Repubblica Ceca?
In linea generale l’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale ma, grazie all’articolo 23 della convenzione, l’imposta pagata in Cechia è deducibile dall’imposta italiana . Se sei residente esclusivo in Cechia non devi versare l’imposta italiana sui redditi esteri; per i redditi di fonte italiana applicherai il credito d’imposta.
6. Ho un conto corrente italiano che non uso più. Può essere considerato un elemento per dimostrare la residenza?
Il mantenimento di un conto in Italia non è di per sé decisivo, ma può essere un indizio che l’Agenzia considera insieme ad altri elementi (immobili, familiari, affari). È consigliabile chiudere i conti inutilizzati o dimostrare che sono destinati solo a gestire redditi italiani.
7. Che differenza c’è tra residenza anagrafica, fiscale e domicilio?
La residenza anagrafica è l’iscrizione all’anagrafe del comune o all’AIRE. Il domicilio, dopo la riforma del 2023, è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari . La residenza fiscale è data dall’alternativa tra residenza, domicilio o presenza fisica in Italia per più di metà dell’anno . Puoi essere anagraficamente all’estero ma fiscalmente in Italia se mantieni in Italia il domicilio o la presenza.
8. Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento?
Sessanta giorni dalla notifica. Il termine è perentorio; se scade, l’atto diventa definitivo. Se presenti istanza di accertamento con adesione, il termine resta sospeso per novanta giorni.
9. Posso difendermi senza avvocato?
Per gli importi inferiori a 3 000 euro puoi presentare ricorso personalmente. Per importi superiori è obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato o commercialista). Tuttavia, data la complessità delle materie internazionali, è consigliabile affidarsi a un avvocato esperto.
10. È possibile sospendere la riscossione durante il ricorso?
Sì. Puoi chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione depositando un’istanza motivata; la sospensione è concessa se ricorrono gravi motivi e la mancata sospensione ti arreca un danno grave e irreparabile.
11. L’accertamento con adesione mi impedisce di fare ricorso?
No. L’istanza di adesione sospende i termini per il ricorso; se l’accordo non viene raggiunto, puoi comunque impugnare l’atto entro i termini residui.
12. Posso usufruire della rottamazione se vivo all’estero?
Sì. Le definizioni agevolate sono accessibili anche ai non residenti. Occorre controllare le date di apertura e chiusura delle adesioni e presentare la domanda con SPID, CIE o delega a un professionista.
13. Come funziona il piano del consumatore per i debiti fiscali?
Il piano del consumatore prevede che il debitore presenti al giudice un piano di rientro basato sul proprio reddito e patrimonio; il giudice, se lo ritiene equo, omologa il piano e vincola l’Agenzia delle Entrate a rispettarlo. Al termine del piano può essere concessa l’esdebitazione per i debiti residui.
14. Cosa succede se la Repubblica Ceca inizia a collaborare al recupero dei crediti italiani?
In base alle direttive europee e agli accordi bilaterali, gli Stati membri possono assistersi nella riscossione. Ciò significa che l’Agenzia italiana può chiedere alle autorità ceche di recuperare crediti fiscali. Conviene quindi regolarizzare la posizione o concordare rateizzazioni prima che la procedura si attivi.
15. Devo dichiarare in Repubblica Ceca i redditi immobiliari prodotti in Italia?
La convenzione prevede che i redditi immobiliari siano tassati nello Stato dove si trova l’immobile e possano essere ritassati nel Paese di residenza con credito d’imposta . Dovrai quindi dichiarare l’affitto sia in Italia sia in Repubblica Ceca, beneficiando del credito per l’imposta pagata in Italia.
16. È vero che la mancanza di accesso dell’Agenzia nella mia sede ceca invalida l’accertamento?
No. L’Agenzia può basarsi su dati acquisiti in Italia o da altre amministrazioni (scambio di informazioni). Tuttavia, se effettua una verifica presso i tuoi locali, deve rispettare il termine di sessanta giorni tra il PVC e l’accertamento .
17. Posso chiedere l’intervento dell’autorità ceca se ritengo violato il trattato?
Sì. L’articolo 25 della convenzione prevede che, in caso di imposizione non conforme, puoi attivare la procedura amichevole rivolgendoti all’autorità competente dello Stato di residenza . Le due autorità cercheranno di trovare un accordo per eliminare la doppia imposizione.
18. È possibile contestare le sanzioni se vi è incertezza normativa?
Sì. Se la violazione deriva da un’interpretazione incerta delle norme, puoi chiedere la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza. Ad esempio, quando la normativa sulla residenza è modificata di recente e non vi sono orientamenti univoci, la sanzione può essere ridotta.
19. Cosa significa “esterovestizione” e come si difende?
L’esterovestizione si verifica quando una società o una persona dichiara la residenza all’estero ma mantiene in Italia la sede dell’amministrazione o il centro degli interessi. È contrastata dal fisco attraverso presunzioni e scambi di informazioni. Per difendersi occorre dimostrare l’effettiva gestione all’estero, la presenza di dirigenti e strutture in Cechia e la rispondenza dei contratti ai rapporti reali.
20. Se il giudice accoglie il ricorso, la questione è definitivamente chiusa?
In linea generale sì: la sentenza di primo grado che accoglie il ricorso annulla l’atto. Tuttavia, l’Agenzia può appellare la decisione entro sessanta giorni e, in seguito, ricorrere in Cassazione. È quindi possibile che la controversia prosegua per più gradi di giudizio.
Simulazioni pratiche
Esempio 1: Avviso di accertamento per redditi da lavoro autonomo
Supponiamo che un cittadino italiano residente a Brno riceva nel luglio 2025 un avviso di accertamento per redditi da lavoro autonomo relativi al 2022. L’ufficio contesta la mancata dichiarazione di 30 000 euro di compensi per consulenze svolte a clienti italiani. Il contribuente è iscritto all’AIRE dal 2018 ma non ha presentato la dichiarazione italiana 2022.
- Verifica della residenza: il contribuente dimostra di risiedere stabilmente a Brno dal 2017, di aver concluso un contratto di lavoro con una società ceca e di avere il domicilio familiare a Brno. È inoltre iscritto all’AIRE da oltre sei anni. In base alla convenzione e all’articolo 4, il centro degli interessi vitali è in Cechia .
- Controllo del reddito: i compensi contestati derivano da attività svolte interamente in Cechia per clienti italiani. Secondo le regole internazionali, i redditi professionali sono tassati nello Stato di residenza se non vi è stabile organizzazione nello Stato della fonte (art. 7 della convenzione).
- Applicazione del trattato: il contribuente produce le fatture, il contratto di consulenza e la dichiarazione dei redditi ceca. Chiede che l’Italia riconosca l’esenzione dei redditi professionali o, in subordine, il credito d’imposta per l’imposta pagata in Cechia.
- Esito: l’ufficio può revocare l’avviso in autotutela oppure, in sede di accertamento con adesione, ridurre le pretese solo all’IVA eventualmente dovuta in Italia. In giudizio, la pronuncia potrà annullare l’atto per carenza di presupposto impositivo.
Esempio 2: Cartella di pagamento per IMU su immobile italiano
Un contribuente residente a Ostrava riceve una cartella di pagamento per IMU non pagata su un appartamento in Italia. L’immobile è sfitto e il contribuente non sapeva di dover presentare la dichiarazione IMU.
- Verifica della notifica: la cartella è stata depositata presso il comune italiano senza essere spedita all’indirizzo estero. Poiché il contribuente è iscritto all’AIRE, la notifica è nulla .
- Dichiarazione di inesigibilità: l’IMU è un tributo locale, non rientrante nella convenzione; la competenza è del comune. Il contribuente può presentare istanza di annullamento in autotutela per notifica nulla e, se necessario, ricorso al giudice tributario.
- Regolarizzazione: nel frattempo è consigliabile presentare la dichiarazione IMU e pagare l’imposta dovuta per le annualità non prescritte, per evitare ulteriori sanzioni.
Esempio 3: Accertamento per dividendi
Un dirigente italiano trasferitosi a Praga nel 2021 riceve nel 2024 un accertamento per dividendi percepiti nel 2022 da una società italiana partecipata. L’ufficio applica l’imposta sostitutiva del 26 % senza riconoscere il credito d’imposta.
- Documentazione: il contribuente allega la certificazione dei dividendi e la dichiarazione dei redditi ceca. Dimostra di essere residente esclusivo in Cechia da oltre 183 giorni nel 2022 .
- Applicazione dell’articolo 10 della convenzione: i dividendi possono essere tassati sia in Italia sia nello Stato di residenza, ma l’imposta italiana non può eccedere il 15 % (aliquota prevista dal trattato). L’eventuale eccedenza deve essere rimborsata. Inoltre, la Repubblica Ceca concede un credito d’imposta pari all’imposta italiana pagata.
- Ricorso o istanza di rimborso: il contribuente può chiedere la riduzione dell’imposta al 15 % e, per la quota pagata in eccedenza, presentare domanda di rimborso. Se l’ufficio non riconosce l’aliquota convenzionale, si potrà impugnare l’avviso.
Conclusioni
Trasferirsi all’estero non significa automaticamente sottrarsi agli obblighi fiscali italiani né essere esonerati da verifiche. L’Italia adotta il principio della tassazione mondiale dei residenti e può controllare i redditi percepiti all’estero. Tuttavia, chi si stabilisce nella Repubblica Ceca può beneficiare della convenzione bilaterale che tutela dall’eccessiva tassazione e dalla doppia imposizione . Per essere in regola è indispensabile: iscriversi all’AIRE, comunicare il domicilio estero, presentare le dichiarazioni nel Paese di residenza, mantenere documentazione probatoria. In caso di accertamento occorre verificare la legittimità della notifica, la corretta determinazione della residenza, l’applicazione delle convenzioni e dei termini procedurali.
Il punto di vista del debitore o del contribuente impone di valorizzare tutte le opportunità offerte dall’ordinamento: accertamento con adesione, reclamo e mediazione, ricorso al giudice tributario, istanze in autotutela, rateizzazioni e definizioni agevolate. In situazioni di sovraindebitamento o di crisi, gli strumenti del codice della crisi (piano del consumatore, accordo di composizione, esdebitazione) consentono di evitare misure esecutive e ripartire.
Affrontare da soli un accertamento internazionale può essere rischioso. È fondamentale agire tempestivamente e con l’assistenza di un professionista competente. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team integrano competenze legali e fiscali per analizzare l’atto, contestare i vizi di notifica, dimostrare la residenza estera e applicare correttamente le convenzioni. Possono inoltre negoziare con l’Agenzia delle Entrate piani di pagamento sostenibili e difenderti in ogni grado di giudizio, fino alla Cassazione.
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