Accertamento fiscale a italiano residente in Romania: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Trasferirsi all’estero per motivi familiari, di lavoro o di studio non libera automaticamente dall’obbligo di rispettare il fisco italiano. Negli ultimi anni, la normativa e la giurisprudenza di Cassazione hanno riformato profondamente le regole per l’accertamento della residenza fiscale delle persone fisiche, introducendo criteri più stringenti e avvicinando l’Italia agli standard dell’Unione europea. La Romania, grazie a un costo della vita più contenuto e a un sistema tributario competitivo, è diventata una delle destinazioni preferite dagli italiani che decidono di trasferire la propria vita, ma un trasferimento formale mal gestito può dare adito ad accertamenti fiscali pesanti, con richieste di imposte e sanzioni per anni interi. L’importanza di una corretta pianificazione e di una difesa tempestiva non può essere sottovalutata.

Affrontare un accertamento fiscale in Italia quando si vive in Romania richiede conoscenze specifiche: occorre sapere quali leggi si applicano, quali sono i criteri per stabilire la residenza fiscale, quali termini rispettare, come sfruttare le convenzioni contro la doppia imposizione e quali strumenti di difesa e mediazione la normativa mette a disposizione. Questo articolo illustra in modo dettagliato e aggiornato (novembre 2025) tutto ciò che occorre sapere dal punto di vista del contribuente: dai criteri di residenza fiscale introdotti dal decreto legislativo 209/2023 e dalle successive circolari, alle sentenze della Corte di Cassazione che ne hanno chiarito l’interpretazione, fino ai nuovi obblighi di contraddittorio previsti dal decreto legislativo 13/2024.

L’argomento è complesso, per questo conviene affidarsi a professionisti con esperienza nazionale. L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, è Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) e iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia. Inoltre è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto-legge 118/2021. Grazie a queste competenze, l’avv. Monardo e il suo staff possono assistere i contribuenti in tutte le fasi: dall’analisi dell’atto di accertamento, alla preparazione del ricorso, alle istanze di sospensione e alla trattativa per accertamento con adesione o definizione agevolata. Possono proporre piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali e, quando necessario, intervenire nelle procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi un controllo per residenza fiscale, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata e immediata. Una tempestiva analisi della situazione permette di far valere i propri diritti, evitare errori e impostare la strategia difensiva più adatta.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il quadro normativo della residenza fiscale

1.1.1 Le regole generali del TUIR

La residenza fiscale delle persone fisiche in Italia è disciplinata dall’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per oltre trent’anni la norma ha stabilito che è considerato residente, ai fini fiscali, chi per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), anche non consecutivi, risulta iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, oppure ha in Italia la residenza ai sensi del codice civile, oppure ha in Italia il domicilio, inteso come centro principale dei propri interessi affettivi, familiari e patrimoniali. Inoltre la legge presume che chi trasferisce la residenza in Stati a fiscalità privilegiata continui a essere residente in Italia fino a prova contraria.

Con l’emanazione del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (attuativo della legge delega n. 111/2023), il legislatore ha riscritto i criteri di determinazione della residenza, introducendo un quarto criterio basato sulla presenza fisica. Dal 1° gennaio 2024, è considerato residente in Italia chi, per la maggior parte dell’anno, risulta presente nel territorio italiano; la presenza è misurata in giorni complessivi, contando anche le frazioni di giorno. La presenza fisica prevale come criterio oggettivo, parallelo alla residenza anagrafica, alla residenza civilistica e al domicilio. Il decreto ha inoltre ridefinito la nozione di domicilio, che passa a identificare «il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari». La presunzione derivante dall’iscrizione nei registri anagrafici è diventata relativa, ossia può essere superata con prova contraria.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024, ha precisato che la nuova disciplina introdotta dal decreto 209/2023 si applica solo ai periodi d’imposta successivi al 1° gennaio 2024. Per i periodi precedenti rimane valida l’interpretazione giurisprudenziale consolidata: il domicilio coincide con il centro degli interessi economici e vitali, mentre le relazioni personali sono considerate elementi accessori . Nella stessa sentenza la Corte ha evidenziato che la nuova definizione di residenza (residenza anagrafica, domicilio, presenza, iscrizione) costituisce un elenco alternativo; la prova della residenza può quindi derivare da uno solo di questi criteri . Quando l’Amministrazione contesta la residenza, il contribuente può dimostrare il contrario producendo documenti che attestino la sede degli interessi in un altro Paese; se il periodo in esame è antecedente al 2024, saranno predominanti i legami patrimoniali, professionali e economici .

1.1.2 La riforma del 2024: presunzioni e criteri rafforzati

Il decreto legislativo 209/2023 e le circolari applicative dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/E del 4 novembre 2024) hanno introdotto indicazioni operative per valutare la residenza dopo il 1° gennaio 2024. I punti principali sono:

  • Presenza per oltre 183 giorni: il soggetto è considerato residente se si trova fisicamente in Italia, anche per motivi di breve durata (ferie, smart working, visite), per la maggior parte dell’anno. La presenza va provata con dati oggettivi: timbri sul passaporto, biglietti aerei, app di tracciamento, transazioni con carta in Italia, contratti di locazione ecc.
  • Domicilio e residenza civilistica: chi ha la residenza anagrafica o il domicilio in Italia per più di 183 giorni è residente anche se trascorre meno tempo sul territorio. Il domicilio si identifica ora con il luogo in cui si svolgono prevalentemente le relazioni personali e familiari, mentre i rapporti economici e professionali assumono un ruolo accessorio. La presunzione di residenza derivante dall’iscrizione nei registri della popolazione residente è relativa, per cui può essere superata dimostrando il reale insediamento all’estero .
  • Presunzioni per paesi black list: l’art. 2, comma 2-bis, TUIR continua a prevedere una presunzione assoluta di residenza per le persone che trasferiscono la residenza in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. L’onere della prova resta a carico del contribuente, che deve dimostrare di non essere fiscalmente residente in Italia. L’elenco dei paesi black list è periodicamente aggiornato con decreto.
  • Sanzioni per omessa iscrizione AIRE: la legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto un’ammenda da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui una persona che trasferisce la residenza all’estero ometta di iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) . Questo obbligo di iscrizione, oltre a permettere l’esercizio di diritti amministrativi, è un elemento essenziale per dimostrare la volontà di risiedere all’estero.

1.1.3 Il principio del contraddittorio e la riforma dello Statuto del contribuente

Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) rappresenta la legge generale del diritto tributario italiano. Nel 2023 e nel 2024 lo statuto è stato oggetto di un profondo restyling con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 e con il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Tali provvedimenti hanno introdotto il contraddittorio preventivo obbligatorio per molti atti di accertamento, hanno previsto l’obbligo di motivazione rafforzata degli atti adottati dopo il contraddittorio, hanno ampliato i casi di autotutela obbligatoria e hanno disciplinato in modo dettagliato la nullità degli atti per difetti assoluti di attribuzione.

Secondo la nota dell’IFEL (Fondazione ANCI) dedicata al nuovo statuto, le nuove norme si applicano agli atti notificati o inviati dal 18 gennaio 2024 e richiedono che l’Amministrazione finanziaria coinvolga il contribuente nel procedimento, fornendo tutte le informazioni che lo riguardano e concedendo un termine di almeno 60 giorni per formulare osservazioni . Le nuove disposizioni sono imperniate su alcuni principi generali: proporzionalità, buona fede e collaborazione, prevenzione dell’abuso del diritto, motivazione rafforzata degli atti, obbligo di contraddittorio, ampliamento delle ipotesi di autotutela e limitazioni alle proroghe dei termini . L’adempimento del contraddittorio preventivo diventa condizione di validità dell’atto in molti casi, salvo gli accertamenti automatizzati e sostanzialmente automatizzati.

Un articolo divulgativo pubblicato ad inizio 2024 evidenzia che lo statuto rivisto considera le sue disposizioni norme di diretta attuazione dei principi costituzionali e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e richiede, per gli atti adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, una motivazione rafforzata rispetto alle osservazioni non accolte. Lo stesso articolo sottolinea che non è più possibile prorogare il termine ordinario di 60 giorni per il contraddittorio. È stato introdotto anche un regime più stringente sulla nullità degli atti e sono state ampliate le ipotesi di autotutela obbligatoria, includendo la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti o errori sul presupposto dell’imposta.

1.1.4 Il decreto legislativo 13/2024: riforma dell’accertamento e dell’adesione

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, anch’esso attuativo della delega fiscale, ha rivisto in profondità il procedimento accertativo, coordinando il contraddittorio e l’accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 218/1997. Le principali novità che interessano i contribuenti residenti all’estero sono:

  • Schema di atto e invito alla definizione: lo schema di atto trasmesso ai fini del contraddittorio, previsto dall’articolo 6‑bis, comma 3, della legge 212/2000, deve contenere, oltre all’invito a presentare osservazioni, l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione in luogo delle osservazioni . Pertanto, già nella fase del contraddittorio il contribuente può optare per la definizione concordata.
  • Istanza di adesione e termini: il contribuente nei cui confronti è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica per cui non si applica il contraddittorio preventivo può presentare istanza di accertamento con adesione entro il termine di proposizione del ricorso, indicando il proprio recapito . Se invece l’atto è soggetto a contraddittorio preventivo, l’istanza può essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema o nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso, con sospensione dei termini di impugnazione per trenta giorni .
  • Sospensione dei termini e proroga: la presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni il termine per l’impugnazione dell’atto e il termine per il pagamento dell’IVA accertata . Se, tra la data di comparizione fissata e la data di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo, intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni .
  • Limiti all’istanza: il contribuente che ha già presentato un’istanza di adesione a seguito della comunicazione dello schema di atto non può ripresentare la domanda dopo la notifica dell’avviso . Durante l’adesione, l’Ufficio non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le osservazioni presentate in sede di contraddittorio .

Queste norme rafforzano la fase precontenziosa, incentivando la composizione della controversia e la rapida definizione con adesione, ma impongono attenzione ai termini e alle modalità di presentazione delle istanze.

1.2 La convenzione Italia–Romania contro la doppia imposizione

Gli italiani che trasferiscono la residenza in Romania possono invocare la convenzione contro la doppia imposizione firmata tra Italia e Romania il 25 aprile 2015, ratificata con legge 16 maggio 2017, n. 78 e entrata in vigore il 25 settembre 2017 . La convenzione, che ha sostituito quella del 1977, stabilisce regole per ripartire l’imposizione tra i due Stati e include il principio di residenza convenzionale.

In base all’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione, se una persona è considerata residente di entrambi gli Stati secondo le rispettive leggi interne, la residenza convenzionale viene determinata in base ai seguenti criteri successivi:

  1. Dimora abituale: la persona è considerata residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente. Se dispone di abitazione permanente in entrambi gli Stati, si guarda al luogo con cui intrattiene le relazioni personali ed economiche più strette (centro degli interessi vitali).
  2. Stato di soggiorno abituale: se non è possibile determinare il centro degli interessi, o la persona non dispone di abitazione permanente in nessuno Stato, si considera lo Stato nel quale la persona soggiorna abitualmente.
  3. Nazionalità: in mancanza degli altri criteri, la residenza è attribuita allo Stato di cui la persona è cittadina. In caso di doppia cittadinanza o di impossibilità di determinare, le autorità competenti dei due Stati decidono di comune accordo .

L’applicazione delle regole convenzionali è particolarmente rilevante nei contenziosi sulla residenza di italiani trasferiti in Romania, perché consente di dimostrare che l’effettivo centro degli interessi è all’estero. Un caso esaminato dalla Commissione Tributaria di Treviso nel 2023 (richiamato da un osservatorio sul wealth management) ha applicato la convenzione attribuendo la residenza convenzionale alla Romania quando il contribuente aveva abitazioni in entrambi gli Stati ma lavorava e aveva la famiglia in Romania . In tali casi l’Italia deve riconoscere l’esclusiva tassazione allo Stato di residenza convenzionale, salvi i casi di redditi prodotti in Italia.

1.3 Normativa italiana sull’accertamento delle imposte

1.3.1 Accertamento analitico e sintetico (art. 38 DPR 600/1973)

L’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 disciplina le modalità con cui l’Ufficio delle imposte può rettificare le dichiarazioni delle persone fisiche quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivo oppure quando non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni e le detrazioni. La norma prevede due modalità:

  • Accertamento analitico: consiste nella ricostruzione del reddito sulla base delle singole categorie reddituali. L’ufficio procede a esaminare i dati indicati nella dichiarazione, li confronta con quelli degli anni precedenti e con le informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria e, se accerta l’incompletezza o la falsità, rettifica il reddito con un unico atto analitico .
  • Accertamento sintetico o redditometrico: indipendentemente dal metodo analitico, l’Ufficio può sempre determinare il reddito complessivo sinteticamente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta . La ricostruzione può essere basata anche su indici di capacità contributiva individuati con decreto biennale del Ministero dell’Economia, tenendo conto del nucleo familiare e dell’area territoriale . Per procedere con l’accertamento sintetico, il reddito così determinato deve superare di almeno un quinto quello dichiarato e di almeno dieci volte l’importo annuo dell’assegno sociale, e l’Amministrazione ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie .

Il contribuente può provare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta, con redditi di anni precedenti o da terzi . Alla determinazione sintetica è applicabile l’accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 218/1997.

Una sentenza della Corte di Cassazione n. 14392 del 23 maggio 2024 (FiscoOggi) ha precisato che, dopo la modifica dei commi 4 e seguenti operata dal decreto legislativo 108/2024, l’accertamento sintetico può essere basato su spese documentate e su campioni significativi; il contribuente può sempre dimostrare la provenienza dei fondi. È importante ricordare che quando il fisco sospetta una residenza fittizia all’estero, come nel caso degli italiani in Romania, spesso combina la verifica della residenza con la determinazione sintetica del reddito, utilizzando indicatori di spesa (acquisto di immobili, vetture, viaggi, carte di credito) .

1.3.2 Accertamento parziale (art. 41‑bis DPR 600/1973)

L’articolo 41‑bis dello stesso decreto prevede l’accertamento parziale. L’Agenzia può emettere un avviso limitato a singole componenti del reddito quando, attraverso controlli, ispezioni o segnalazioni (ad esempio dati comunicati da banche, notai, Guardia di Finanza), emergono nuovi elementi che provano l’esistenza di maggiori redditi o l’indebita fruizione di detrazioni. L’avviso è notificato senza necessità di contraddittorio, ma non preclude altri accertamenti per gli stessi periodi. La disposizione stabilisce che l’Amministrazione può procedere «quando dall’ispezione, dagli atti o notizie comunque pervenuti risulti che il reddito complessivo dichiarato non è congruo»; l’accertamento parziale non si applica ai controlli automatizzati o formali e può essere definito con adesione ai sensi del d.lgs. 218/1997 .

1.3.3 La notifica degli atti (art. 60 DPR 600/1973)

La validità di un avviso di accertamento dipende anche dal modo in cui viene notificato. L’articolo 60 del DPR 600/1973 disciplina le modalità di notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente. La norma richiama le regole del codice di procedura civile e prevede, tra l’altro, che:

  • la notifica sia eseguita da messi comunali o messi speciali autorizzati dall’ufficio;
  • la copia dell’atto sia sottoscritta dal messo e consegnata al destinatario; se questi rifiuta o non è in grado di riceverla, l’atto è depositato e viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento;
  • la notifica venga effettuata nel domicilio fiscale del contribuente; questo può essere diverso dalla residenza anagrafica e può essere eletto mediante comunicazione all’ufficio .

Per i residenti all’estero iscritti all’AIRE, il domicilio fiscale è quello dell’ultima residenza in Italia, salvo elezione di un domicilio presso un terzo. Una notifica errata (ad esempio presso un indirizzo diverso o senza raccomandata) può costituire motivo di nullità dell’atto.

1.3.4 Accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione è uno strumento che consente di definire l’accertamento con un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate, riducendo le sanzioni e spesso evitando il contenzioso. Dopo la riforma del 2024, la disciplina è stata aggiornata; si riportano di seguito i punti principali:

  • Istanza del contribuente: il contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica può presentare un’istanza di adesione all’ufficio entro i termini per l’impugnazione. La richiesta sospende per 90 giorni i termini di pagamento e di impugnazione . In caso di atto preceduto da contraddittorio preventivo, la sospensione è di 30 giorni.
  • Invito al contraddittorio e proposta dell’ufficio: l’ufficio formula un invito a comparire, indicando le maggiori imposte, le sanzioni e i motivi della rettifica. Le parti discutono e, se trovano un accordo, redigono un atto di adesione che definisce l’imposta e riduce le sanzioni a un terzo.
  • Effetti: la sottoscrizione dell’atto estingue la controversia per i tributi trattati, preclude la ripetizione delle imposte e impedisce nuove rettifiche sui medesimi elementi accertati. Il versamento avviene entro 20 giorni, con possibilità di rateizzare fino a otto rate trimestrali (sedici se le somme superano 50.000 euro), come confermato dal d.lgs. 13/2024 .
  • Limiti: l’istanza non può essere presentata più di una volta per lo stesso atto. Se l’atto deriva da un contraddittorio preventivo, l’ufficio può limitarsi agli elementi dedotti nelle osservazioni del contribuente .

L’accertamento con adesione è particolarmente utile nei casi di residenza contestata, perché consente di discutere con l’ufficio l’effettiva esistenza dei legami con l’Italia e, se occorre, ridurre le sanzioni.

1.3.5 Termini per l’impugnazione (d.lgs. 546/1992)

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina il processo tributario. L’articolo 21 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato . Vi sono altri termini speciali: 90 giorni contro il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, 90 giorni dalla notifica dell’autotutela e 60 giorni dall’iscrizione a ruolo. È fondamentale rispettare i termini per non perdere il diritto alla difesa.

1.4 Altro: definizione agevolata e rottamazione

Le recenti leggi di bilancio hanno introdotto numerose misure di pace fiscale e definizione agevolata delle cartelle. La legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto la rottamazione quater delle cartelle affidate all’Agenzia delle entrate‑Riscossione (art. 1, commi 231‑252). In particolare, la rottamazione permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo le imposte e gli interessi, senza sanzioni né interessi di mora, con la possibilità di rateizzare fino a 18 rate in 5 anni.

Il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, ha modificato la normativa stabilendo che la rata dovuta il 31 luglio 2024, se non pagata, può essere versata entro il 15 settembre 2024 senza far decadere la definizione . Secondo la pagina “Le prossime scadenze” dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione, per mantenere i benefici della definizione agevolata è necessario versare la rata in scadenza il 30 novembre 2025; grazie a una tolleranza di cinque giorni, sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025 . Il mancato pagamento o il pagamento tardivo di una rata comporta la decadenza dalla definizione, con conseguente riattivazione degli importi originari e degli interessi .

1.5 Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

Per i contribuenti gravemente indebitati che non riescono a pagare l’accertamento, la normativa prevede strumenti alternativi come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione. La legge 3/2012 è stata integralmente assorbita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) entrato in vigore a luglio 2022. Secondo l’articolo 2, comma 1, lettera c, del codice, la situazione di sovraindebitamento si verifica quando vi è «uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile» che determina l’incapacità del debitore di adempiere regolarmente ai propri obblighi . Le procedure previste sono aperte a consumatori, imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative, agricoltori, ex imprenditori e enti del terzo settore. Sono escluse le imprese fallibili, coloro che hanno ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti e coloro che hanno commesso frodi.

Il d.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) e il d.lgs. 118/2021 hanno introdotto l’esperto negoziatore della crisi d’impresa e una procedura di composizione negoziata per evitare l’insolvenza. La procedura è accessibile a imprenditori commerciali e agricoli che si trovino in uno stato di probabile crisi; prevede la nomina di un esperto indipendente che assiste le parti nella ricerca di un accordo, con obiettivi di continuità aziendale. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, come esperto negoziatore, può assistere anche i titolari di partite IVA o imprese che abbiano contenziosi fiscali con l’Italia.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

2.1 Ricezione dell’avviso e verifica preliminare

  1. Controllo della notifica – Verifica se l’avviso di accertamento è stato notificato correttamente secondo l’articolo 60 del DPR 600/1973. Per i residenti all’estero iscritti all’AIRE, la notifica deve avvenire presso l’ultimo domicilio fiscale in Italia o il domicilio eletto. Errori nella consegna, mancata raccomandata o deposito presso l’ufficio postale possono invalidare l’atto.
  2. Verifica dell’intestazione e delle annualità – Controlla che i periodi d’imposta oggetto dell’accertamento non siano prescritti. In generale, il termine di decadenza è quattro anni per le dichiarazioni presentate, cinque anni in caso di omessa dichiarazione e sette anni per i redditi provenienti da paesi black list.
  3. Analisi dei motivi – L’atto deve contenere i motivi della rettifica e l’indicazione degli elementi su cui si basa. Verifica se l’Agenzia contesta la residenza (mancata iscrizione AIRE, presenza in Italia), la mancata dichiarazione di un reddito prodotto in Italia o le spese non giustificate (accertamento sintetico).

2.2 Termini da rispettare

  • Impugnazione – Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica . La scadenza può essere sospesa per 90 giorni se si presenta istanza di accertamento con adesione (30 giorni in caso di contraddittorio).
  • Istanza di accertamento con adesione – In caso di accertamento non preceduto da contraddittorio, l’istanza va presentata entro il termine per l’impugnazione . Se l’atto è stato preceduto da una comunicazione dello schema, l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione o entro 15 giorni dalla notifica .
  • Istanza di sospensione – Se si presenta ricorso, si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’atto; l’istanza va presentata contestualmente al ricorso.

2.3 Preparazione della difesa

  1. Raccolta delle prove – La difesa contro un accertamento per residenza richiede di dimostrare che la persona è effettivamente residente in Romania. Occorre raccogliere:
  2. Iscrizione all’AIRE, certificato di cancellazione dall’anagrafe italiana e certificato di residenza rumeno.
  3. Contratti di lavoro o di collaborazione in Romania, iscrizione alla camera di commercio romena, permesso di soggiorno.
  4. Contratti di locazione o proprietà di casa in Romania, bollette, spese condominiali, utenze domestiche.
  5. Documentazione bancaria, estratti conto, carte di credito, movimenti bancari che dimostrino la permanenza in Romania.
  6. Documenti di famiglia, iscrizione dei figli a scuola, certificati di matrimonio se il coniuge vive in Romania.
  7. Analisi dei legami con l’Italia – L’Agenzia delle Entrate valuta vari indici di collegamento: proprietà immobiliari, autovetture immatricolate in Italia, iscrizione ad associazioni, cariche in società italiane, soggiorni prolungati. Occorre dimostrare che tali legami sono marginali o legati a interessi economici passivi.
  8. Valutazione della convenzione Italia–Romania – Se il centro degli interessi vitali risulta comunque contestato, bisogna applicare i criteri convenzionali (abitazione permanente, relazioni personali ed economiche, soggiorno abituale). È utile allegare la traduzione giurata della convenzione e citare la giurisprudenza di Cassazione e delle Corti rumene che ne hanno fatto applicazione .
  9. Richiesta di documentazione – L’avviso può essere impugnato anche per mancanza di documenti: se non sono allegati i processi verbali, le informative bancarie o gli scambi di informazioni con la Romania, si può chiedere l’esibizione degli atti e sollevare eccezioni.

2.4 Presentazione del ricorso

Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione della Corte di giustizia tributaria competente (in genere, quella del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emanato l’atto);
  • i dati del contribuente e dell’atto impugnato;
  • l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto: contestazione della residenza, eccezioni di nullità della notifica, carenza di motivazione, difetto di contraddittorio, violazione della convenzione, errori nei calcoli;
  • la richiesta di annullamento dell’atto;
  • la richiesta di sospensione dell’esecutività se necessario.

È possibile depositare il ricorso telematicamente attraverso il processo tributario telematico. Il ricorrente deve allegare copia dell’atto impugnato, prova della notifica e documenti a sostegno. È consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista esperto nella materia internazionale.

2.5 Istanza di accertamento con adesione e contraddittorio

In alternativa o in aggiunta al ricorso si può presentare istanza di adesione per discutere con l’Agenzia e trovare un accordo.

  • Istanza autonoma – Come spiegato, si presenta entro il termine di impugnazione . La presentazione sospende il termine di ricorso per 90 giorni (30 giorni in caso di contraddittorio). L’ufficio fissa un appuntamento e, se le parti si accordano, si firma l’atto di adesione.
  • Invito contenuto nello schema di atto – Con le nuove regole, lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio deve includere l’invito a presentare istanza per l’adesione . In tal caso, entro 30 giorni dalla comunicazione si può presentare l’istanza e la sospensione è di 30 giorni .
  • Effetti dell’adesione – La firma dell’atto di adesione determina una riduzione delle sanzioni a un terzo, preclude ulteriori contestazioni sui medesimi elementi e consente il pagamento in rate trimestrali fino a otto anni . Tuttavia, se l’avviso è stato preceduto da contraddittorio, l’ufficio non è tenuto a prendere in considerazione fatti diversi da quelli dedotti .

L’adesione può essere una buona soluzione quando si riconosce una parte della pretesa o si vuole evitare un contenzioso lungo e costoso. Occorre tuttavia valutare con attenzione la convenienza economica e verificare che l’ufficio abbia istruttorie solide; in alcuni casi, potrebbe essere preferibile difendersi in giudizio.

2.6 Esecuzione e riscossione

Se l’avviso diventa definitivo perché non impugnato o perché la sentenza è passata in giudicato, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione procederà a iscrivere a ruolo le somme. La riscossione può avvenire mediante:

  • Avviso di pagamento con rate secondo la legge sullo scadenzario (di solito 60 giorni);
  • Pignoramento di conti correnti, crediti o immobili, se le somme non vengono pagate;
  • Ipoteca e fermo amministrativo su veicoli.

Il contribuente può richiedere un piano di rateizzazione ordinario o agevolato. Per i debiti iscritti a ruolo è possibile aderire alla rottamazione o definizione agevolata se le norme vigenti lo consentono. Per gli atti impositivi divenuti definitivi, il contribuente può inoltre ricorrere a procedure di composizione della crisi o di sovraindebitamento.

3 Difese e strategie legali

3.1 Provare la residenza effettiva in Romania

Il tema centrale per gli italiani residenti in Romania è la prova della residenza effettiva. Le autorità fiscali italiane spesso considerano formale il trasferimento all’estero se il contribuente continua ad avere legami con l’Italia (immobili, famiglia, auto, conti correnti). Per difendersi occorre dimostrare i seguenti elementi:

  1. Iscrizione all’AIRE e cancellazione dall’anagrafe italiana – L’iscrizione all’AIRE costituisce prova della volontà di risiedere all’estero, ma da sola non basta; è comunque obbligatoria e la sua omissione è sanzionata .
  2. Residenza civile e domicilio effettivo in Romania – Occorre produrre certificati di residenza rumeni e attestare che il centro delle relazioni personali e familiari è in Romania: convivenza con il coniuge e i figli, iscrizione dei figli a scuola, assistenza sanitaria, attività sociali.
  3. Centro degli interessi economici – Bisogna dimostrare che la principale fonte di reddito è in Romania: contratto di lavoro, iscrizione alla previdenza rumena, partita IVA, versamenti contributivi, partecipazione a imprese o società rumene.
  4. Presenza fisica – Dal 2024, la presenza in Italia per più di 183 giorni fa scattare la residenza anche se si è iscritti all’AIRE. È dunque necessario conservare biglietti aerei, registrazioni di frontiera, contratti di locazione rumeni, abbonamenti e qualsiasi prova che attesti la permanenza stabile in Romania. In caso di periodi trascorsi in Italia (ferie, malattie, lavoro temporaneo) bisogna provarne la natura occasionale.
  5. Convenzione Italia–Romania – Nei casi di doppia residenza apparente, invocare la convenzione e dimostrare che l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali e il soggiorno abituale sono in Romania .

3.2 Eccezioni di nullità: notifica e motivazione

Un atto di accertamento può essere annullato per vizi formali:

  • Notifica irregolare – Se l’atto è stato notificato a un indirizzo sbagliato o se manca la raccomandata informativa quando l’atto non viene consegnato personalmente, la notifica è nulla . Anche la mancata indicazione del codice fiscale o dell’anno d’imposta può costituire vizio.
  • Mancanza di motivazione – L’atto deve contenere la descrizione dei fatti e delle prove che fondano la pretesa. Dopo la riforma dello statuto, gli atti adottati all’esito del contraddittorio devono riportare una motivazione rafforzata che spieghi perché l’Amministrazione non ha accolto le osservazioni del contribuente. L’omissione di documenti essenziali o la mancata indicazione delle fonti informative (per esempio, scambi di informazioni con l’amministrazione rumena) possono rendere l’atto annullabile.
  • Violazione del contraddittorio – Quando la legge impone il contraddittorio (ad esempio per gli accertamenti fondati su presunzioni), la sua mancata osservanza determina la nullità dell’atto. Il d.lgs. 13/2024 prevede che l’assenza dell’invito a formulare osservazioni e a presentare istanza di adesione nel documento presupposto può comportare la nullità .
  • Violazione della convenzione – Se l’amministrazione ignora la convenzione Italia–Romania e tassa i redditi già tassati in Romania, il contribuente può eccepire la violazione dell’art. 4 e chiedere l’applicazione delle tie‑breaker rules.

3.3 Argomentazioni di merito

Oltre ai vizi formali, la difesa deve affrontare il merito della pretesa fiscale. Gli argomenti più frequenti sono:

  • Dimostrazione dell’origine dei redditi – È necessario provare che i redditi percepiti (stipendi, utili, dividendi) sono stati già tassati in Romania o sono esenti. In base alla convenzione, i redditi da lavoro dipendente sono tassati nello Stato in cui si svolge l’attività salvo si eserciti in entrambi; i redditi immobiliari sono tassati nello Stato in cui si trova l’immobile; i dividendi e gli interessi sono generalmente tassati nello Stato di residenza del percettore, con limitazioni dell’aliquota in quello della fonte.
  • Dimostrazione della provenienza delle spese – Nel caso di accertamento sintetico occorre giustificare le spese contestate: se si sono acquistati immobili in Italia, automobili o beni di lusso, bisogna dimostrare che il finanziamento è avvenuto con redditi esteri o con risparmi precedenti . È utile allegare prove di bonifici, polizze assicurative, eredità.
  • Ripartizione dell’imponibile – Se l’amministrazione imputa al contribuente un reddito mondiale, si deve verificare se vi siano crediti per imposte pagate all’estero o la possibilità di applicare il regime dell’imposta sostitutiva per i neo‑residenti ex art. 24‑bis TUIR.

3.4 Gestione del contraddittorio e dell’accertamento con adesione

Come già illustrato, il contraddittorio è diventato obbligatorio per la maggior parte degli accertamenti. Partecipare attivamente può evitare l’emissione dell’avviso e porta spesso alla riduzione della pretesa. Alcune strategie:

  • Analisi preliminare – Chiedere l’accesso agli atti per conoscere tutti gli elementi in possesso dell’amministrazione. Se mancano prove decisive, chiedere di non procedere.
  • Predisposizione delle osservazioni – Presentare un memoriale scritto che confuti analiticamente le contestazioni: dimostrare l’iscrizione AIRE, l’effettiva residenza in Romania, la tassazione avvenuta in Romania, l’insussistenza delle presunzioni di spesa.
  • Richiesta di adesione – Nel memoriale o con domanda separata, chiedere la definizione con adesione. Con la nuova normativa, l’invito a presentare istanza può essere contenuto nello stesso schema di atto . L’adesione riduce le sanzioni e permette la rateizzazione fino a 16 rate trimestrali per somme superiori a 50.000 euro .
  • Verifica della convenienza – L’adesione è conveniente se il contribuente riconosce la fondatezza, almeno parziale, della pretesa e desidera evitare ulteriori spese; se, invece, la pretesa è infondata o manca la prova della residenza, può essere preferibile affrontare il processo.

3.5 Alternative: rottamazione e definizione agevolata

Se l’accertamento è ormai definitivo o se il contribuente non è riuscito a pagare le somme dovute, può ricorrere alla definizione agevolata delle cartelle (rottamazione). I punti principali della rottamazione quater sono:

  • Ambito soggettivo – Possono aderire contribuenti, persone fisiche e giuridiche, con debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 affidati all’Agenzia delle entrate‑Riscossione.
  • Importo da pagare – Si versano solo le imposte, le somme spettanti all’ente creditore e le spese di notifica; sono azzerate sanzioni e interessi di mora. Si possono pagare in un massimo di 18 rate distribuite in 5 anni.
  • Termini – La normativa prevede scadenze semestrali o trimestrali. Per i riammessi e per chi ha aderito tardivamente al decreto del 2024, la rata del 30 novembre 2025 deve essere pagata entro il 9 dicembre 2025 . Il decreto legislativo 108/2024 ha introdotto la possibilità di versare la rata del 31 luglio 2024 entro il 15 settembre 2024 senza perdere i benefici .
  • Decadenza – Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita della definizione; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto .

La rottamazione può essere un utile strumento per chi, pur avendo contestato la residenza, non ha potuto evitare l’iscrizione a ruolo e desidera estinguere il debito a condizioni agevolate. Occorre, però, valutare se la rata e le condizioni sono sostenibili.

3.6 Procedura di sovraindebitamento e strumenti concorsuali

Quando il debito è eccessivo e il contribuente non ha le risorse per farvi fronte, è possibile accedere alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In breve:

  1. Piano del consumatore – È riservato alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Permette di proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti senza l’accordo dei creditori; il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore abbia agito con diligenza. Lo strumento consente di rimodulare i debiti, prevedere falcidie e pagamenti rateali.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti – Richiede il consenso della maggioranza dei creditori (60 %) e prevede l’omologa da parte del tribunale. Può essere utilizzato da imprenditori minori, professionisti e agricoltori. L’accordo può contenere proposte di soddisfacimento parziale dei crediti e prevede l’esdebitazione per la parte residua.
  3. Liquidazione controllata – Consente al debitore di liberarsi da tutti i debiti cedendo ai creditori il proprio patrimonio. Dopo la liquidazione, il giudice può dichiarare l’esdebitazione. È destinata a chi non è in grado di offrire un piano o un accordo.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – Introdotta dal Codice, permette al debitore persona fisica privo di patrimonio di liberarsi dai debiti immediatamente, a condizione che sia meritevole e non abbia potuto proporre un piano o un accordo.

Come evidenziato dall’articolo sugli strumenti per i debitori italiani, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento i consumatori, i lavoratori autonomi, gli imprenditori minori, gli agricoltori, le start‑up innovative e gli enti del terzo settore; sono esclusi i soggetti sottoposti a procedure fallimentari, chi ha ottenuto l’esdebitazione negli ultimi cinque anni o chi ha commesso frodi . L’intervento di un professionista iscritto agli elenchi del Ministero della giustizia (gestore della crisi) è obbligatorio.

3.7 Composizione negoziata della crisi e avvio della procedura concorsuale

Per gli imprenditori che rischiano l’insolvenza, il decreto-legge 118/2021 (convertito in legge 147/2021) ha istituito la composizione negoziata della crisi e l’esperto negoziatore della crisi d’impresa, che affianca l’imprenditore nella ricerca di soluzioni con i creditori. Secondo un approfondimento del 2021, la procedura è volta a favorire la continuità aziendale e prevede:

  • La presentazione di un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale;
  • La nomina di un esperto indipendente iscritto all’albo, che convoca le parti e propone un piano di ristrutturazione;
  • La possibilità di chiedere misure protettive (sospensione dei termini) e misure premiali (riduzione delle sanzioni);
  • Il ricorso a strumenti come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

L’avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere i professionisti e le piccole imprese che hanno debiti fiscali in Italia, guidandoli verso un accordo con l’Agenzia delle Entrate o, se necessario, verso il concordato preventivo.

4 Errori comuni e consigli pratici

  1. Non iscriversi all’AIRE – È un errore ricorrente: l’omessa iscrizione espone a sanzioni e rende più facile per l’Agenzia sostenere che la residenza è rimasta in Italia . Occorre iscriversi tempestivamente e comunicare l’indirizzo estero.
  2. Non mantenere documenti – Molti contribuenti non conservano prove della loro permanenza in Romania (contratti, biglietti, fatture). È invece essenziale conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni, in quanto l’Amministrazione può effettuare controlli retroattivi.
  3. Continuare a mantenere beni significativi in Italia – Possedere immobili o partecipazioni in società italiane non è vietato, ma occorre dimostrare che si tratta di investimenti passivi. È consigliabile locare gli immobili, nominare un agente e non tenere auto o barche a disposizione.
  4. Sottovalutare il rischio dell’accertamento sintetico – Il redditometro può colpire anche chi non dichiara redditi in Italia. Se si effettuano spese in Italia (acquisti di auto, gioielli, viaggi di lusso) senza dichiarare redditi, l’Agenzia può presumere un reddito imponibile . Occorre sempre giustificare le spese con redditi esteri o risparmi.
  5. Ignorare gli inviti dell’Agenzia – Non rispondere agli inviti al contraddittorio o all’accertamento con adesione può portare all’emissione di un avviso di accertamento più severo. È fondamentale partecipare e presentare osservazioni.
  6. Perdere i termini – Non presentare il ricorso entro 60 giorni o non pagare le rate della rottamazione entro la scadenza comporta la decadenza dai diritti .
  7. Affidarsi a consulenti improvvisati – Le controversie di residenza richiedono competenze specifiche in diritto tributario internazionale e conoscenza della convenzione Italia–Romania. È consigliabile rivolgersi ad avvocati cassazionisti e commercialisti con esperienza.

5 Tabelle riepilogative

5.1 Norme principali

NormaOggettoElementi chiave
Art. 2 TUIRResidenza fiscaleCriteri alternativi: residenza anagrafica, residenza civilistica, domicilio (centro delle relazioni personali/familiari), presenza fisica per più di 183 giorni (dal 2024). Presunzione relativa per iscrizione all’anagrafe; presunzione per paesi black list.
Art. 4 Convenzione Italia–RomaniaTie‑breaker rulesStabilisce la residenza convenzionale in base a dimora abituale, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità .
Art. 38 DPR 600/1973Rettifica analitica e sinteticamente (redditometro)L’Ufficio può rettificare la dichiarazione se il reddito è inferiore a quello effettivo; può determinare il reddito sinteticamente sulla base delle spese sostenute . Il contribuente può dimostrare la provenienza dei fondi .
Art. 41‑bis DPR 600/1973Accertamento parzialeL’Amministrazione può emettere un avviso limitato a componenti specifici del reddito sulla base di nuovi elementi .
Art. 60 DPR 600/1973Notifica degli attiNotifica a mezzo messo, domicilio fiscale e raccomandata .
D.lgs. 219/2023Riforma Statuto contribuenteContraddittorio obbligatorio, motivazione rafforzata, limite ai termini, ampliamento autotutela .
D.lgs. 13/2024Riforma accertamento e adesioneSchema di atto deve contenere invito all’adesione ; istanza entro i termini; sospensione 90 giorni ; istituzione di termini per contraddittorio.
Legge 78/2017Ratifica convenzione Italia–RomaniaEntra in vigore il 25 settembre 2017 .
D.lgs. 108/2024Rottamazione quaterRata del 31 luglio 2024 pagabile entro il 15 settembre 2024 .

5.2 Termini e scadenze principali

Atto o proceduraTermineRiferimento
Presentazione del ricorso tributario60 giorni dalla notificaArt. 21 d.lgs. 546/1992
Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (atti senza contraddittorio)Entro il termine di ricorso; sospensione 90 giorniArt. 6 d.lgs. 218/1997
Presentazione dell’istanza di adesione (atti con contraddittorio)Entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema; 15 giorni dopo l’avviso; sospensione 30 giorniD.lgs. 13/2024
Rate rottamazione quater30 novembre 2025; tolleranza fino al 9 dicembre 2025Agenzia entrate‑Riscossione
Pagamento rata rottamazione (rinvio)Rata 31 luglio 2024 pagabile entro 15 settembre 2024D.lgs. 108/2024

6 Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono italiano e vivo stabilmente in Romania da due anni. Sono iscritto all’AIRE, ma possiedo un appartamento in Italia. Posso essere considerato residente fiscalmente in Italia?

La presenza di un immobile in Italia non rende automaticamente residenti. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate valuta anche i legami economici e patrimoniali. È fondamentale dimostrare che l’abitazione in Italia è a disposizione per brevi periodi (ad esempio in affitto) e che il centro degli interessi vitali (lavoro, famiglia) è in Romania. Bisogna conservare contratti di lavoro romeni, bollette, iscrizione all’AIRE e certificato di residenza rumeno. La residenza fiscale è determinata dalla combinazione di criteri di cui all’art. 2 TUIR.

  1. Non mi sono iscritto all’AIRE ma ho vissuto prevalentemente in Romania. Posso essere considerato residente in Italia?

L’omessa iscrizione AIRE comporta una presunzione di residenza e può essere sanzionata fino a 1.000 euro per anno . Tuttavia, la presunzione è relativa; se si dimostra che la residenza civilistica, il domicilio e la presenza sono all’estero, si può superare la presunzione. Occorre però fornire prove robuste e rispondere tempestivamente a eventuali accertamenti.

  1. Quanti giorni posso trascorrere in Italia senza perdere la residenza estera?

Dal 2024, la presenza in Italia per più di 183 giorni fa scattare la residenza fiscale. I giorni sono calcolati anche per frazioni di giorno, quindi ogni ingresso e uscita va documentato. Per non superare il limite, è consigliabile monitorare attentamente i giorni trascorsi in Italia e conservare prove dei viaggi.

  1. Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento mentre mi trovo in Romania?

Verifica innanzitutto la regolarità della notifica secondo l’art. 60 DPR 600/1973. Se la notifica è errata, puoi contestare l’atto. Invia l’atto a un professionista e prepara la documentazione che dimostra la tua residenza in Romania. Presenta eventualmente un’istanza di accertamento con adesione o un ricorso entro 60 giorni.

  1. Posso risolvere il contenzioso senza andare a processo?

Sì. Puoi attivare il contraddittorio preventivo e l’accertamento con adesione. Partecipando alle convocazioni dell’Agenzia e presentando osservazioni, puoi arrivare a un accordo. L’adesione consente la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione fino a 16 rate .

  1. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?

Se non paghi una rata nei termini (con la tolleranza di cinque giorni), perdi i benefici della definizione agevolata. I versamenti effettuati saranno considerati come acconto e il debito tornerà all’importo originario con sanzioni .

  1. Posso presentare domanda di adesione più volte per lo stesso atto?

No. La normativa stabilisce che l’istanza di accertamento con adesione può essere presentata una sola volta. Se la presenti a seguito dello schema di atto, non potrai riproporla dopo la notifica .

  1. Quali sono i vantaggi del piano del consumatore per chi ha debiti fiscali?

Il piano del consumatore permette di proporre al giudice un programma di pagamento dei debiti basato sulla capacità di rimborso, anche con falcidie. Non serve l’accordo dei creditori; se omologato, consente di ottenere l’esdebitazione dei debiti residui. È riservato alle persone fisiche non imprenditori e richiede l’assistenza di un gestore della crisi .

  1. Come funziona la procedura di composizione negoziata della crisi?

La procedura è accessibile agli imprenditori in stato di probabile crisi. Si presenta un’istanza sulla piattaforma nazionale, viene nominato un esperto che assiste nella negoziazione con i creditori. L’obiettivo è raggiungere un accordo che eviti il fallimento. L’esperto può chiedere misure protettive e premiali.

  1. È possibile pagare l’accertamento in rate anche senza aderire alla rottamazione?
  • Sì. Una volta che l’avviso diventa definitivo, è possibile chiedere un piano di rateizzazione ordinario all’Agenzia delle entrate‑Riscossione fino a 72 rate mensili (84 rate in casi di comprovata temporanea difficoltà). Tuttavia, gli interessi di mora e le sanzioni restano dovuti.
  1. Qual è la differenza tra residenza fiscale e residenza anagrafica?
  • La residenza anagrafica è l’iscrizione nei registri del comune, mentre la residenza fiscale dipende anche dal domicilio e dalla presenza fisica. Dal 2024, chi trascorre più di 183 giorni in Italia può essere considerato residente anche se ha trasferito la residenza anagrafica all’estero .
  1. Se trasferisco la società in Romania, devo pagare imposte in Italia?
  • Dipende. La residenza fiscale delle società è determinata dalla sede legale, dalla sede dell’amministrazione e dall’oggetto principale. Se la società è effettivamente gestita e amministrata in Romania, e l’oggetto principale è lì, può essere tassata in Romania. Tuttavia, la presenza di amministratori in Italia o di sedi secondarie può far scattare la residenza italiana.
  1. Cosa accade se l’Agenzia ritiene che la mia residenza estera sia fittizia?
  • Oltre all’accertamento per residenza, l’Ufficio può procedere con un accertamento sintetico per ricostruire il reddito sulla base delle spese . È quindi fondamentale dimostrare la provenienza dei fondi e che la residenza estera è reale.
  1. Quali sono i rischi di non rispondere agli avvisi dell’Agenzia?
  • Il mancato riscontro agli inviti al contraddittorio o alle richieste di documenti può accelerare l’emissione dell’avviso di accertamento e precludere la possibilità di deduzioni in sede di adesione. È sempre opportuno rispondere entro i termini e richiedere proroghe motivate se si necessita di tempo per raccogliere i documenti.
  1. Se non ho redditi in Italia, devo comunque presentare la dichiarazione?
  • I residenti fiscalmente in Italia sono tenuti a dichiarare i redditi ovunque prodotti (principio della tassazione mondiale). Chi trasferisce la residenza in Romania e non è considerato residente in Italia non deve presentare la dichiarazione italiana, salvo che produca redditi in Italia (per esempio affitti, pensioni). Tuttavia, se l’Amministrazione contesta la residenza, è prudente presentare una dichiarazione dei redditi con prospetto per i crediti d’imposta esteri per evitare sanzioni.
  1. Che cosa si intende per contraddittorio endoprocedimentale?
  • È il diritto del contribuente a essere ascoltato prima dell’emissione dell’atto, fornendo osservazioni e documenti. Dopo la riforma dello statuto e l’entrata in vigore del d.lgs. 13/2024, la partecipazione al contraddittorio è divenuta condizione essenziale per la validità di molti accertamenti. L’ufficio deve comunicare lo schema di atto e invitare a presentare osservazioni e istanza di adesione .
  1. Posso chiedere l’annullamento dell’atto in autotutela?
  • Sì. In caso di errori evidenti (duplicazione del reddito, mancata considerazione di pagamenti d’imposta, errori di calcolo) si può presentare istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia delle Entrate. Dopo la riforma dello statuto, l’autotutela obbligatoria è stata estesa ad altri casi, comprese alcune violazioni del principio di legittimo affidamento.
  1. L’iscrizione AIRE comporta la perdita della sanità italiana?
  • No. L’iscrizione all’AIRE non priva del diritto all’assistenza sanitaria italiana in caso di rientro; tuttavia, la copertura sanitaria è garantita principalmente dallo Stato di residenza. In Romania è possibile iscriversi al sistema nazionale di salute o stipulare polizze private.
  1. Cosa succede se sposto la mia residenza in un paese considerato black list?
  • In tal caso opera una presunzione assoluta di residenza italiana ex art. 2, comma 2‑bis TUIR. Il contribuente dovrà fornire prove molto forti per superare la presunzione. Inoltre, i redditi esteri possono essere tassati in Italia e le sanzioni sono più pesanti.
  1. Qual è il ruolo dell’avvocato tributarista in queste controversie?
  • Un avvocato tributarista esperto, preferibilmente cassazionista, come l’avv. Monardo, può analizzare la legittimità dell’atto, proporre le eccezioni appropriate, assistere nel contraddittorio, nella presentazione dell’istanza di adesione, nel ricorso e nelle trattative con l’Agenzia. Può inoltre consigliare le soluzioni più vantaggiose, inclusi i piani di rientro, la rottamazione, le procedure di composizione della crisi e l’esdebitazione.

7 Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Caso 1: Dipendente italiano trasferito in Romania

Situazione: Mario, ingegnere informatico, si trasferisce in Romania a marzo 2022 per lavorare per una società di software. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate con cui gli viene contestato di essere rimasto fiscalmente residente in Italia perché non si è iscritto all’AIRE e perché ha mantenuto un immobile a Milano. L’avviso ricostruisce anche un reddito presunto sulla base di spese (acquisto di un’auto e viaggi).

Azioni consigliate:

  1. Iscrizione retroattiva all’AIRE – Mario si iscrive all’AIRE appena riceve l’atto e ottiene un certificato che attesta la residenza a Cluj-Napoca dal 2022. Spiega l’omessa iscrizione per ignoranza e allega la sanzione pagata.
  2. Documentazione – Fornisce il contratto di lavoro romeno, la busta paga, il contratto di affitto e le bollette. Dimostra che l’immobile a Milano è stato dato in locazione e che le spese contestate (auto) sono state finanziate con un prestito rumeno.
  3. Contraddittorio e istanza di adesione – Partecipa all’invito al contraddittorio, presenta osservazioni e chiede l’accertamento con adesione. L’Agenzia riconosce la residenza estera e riduce l’imposta da 20.000 euro a 5.000 euro (solo per redditi da locazione); le sanzioni sono ridotte a un terzo. Mario accetta e paga 5.000 euro in 8 rate trimestrali.

Risultato: grazie alla prova della residenza e alla partecipazione al contraddittorio, Mario evita l’applicazione del redditometro e ottiene una definizione favorevole.

7.2 Caso 2: Imprenditrice con residenza contestata e rottamazione

Situazione: Laura, cittadina italiana, apre una società di e‑commerce a Bucarest nel 2018 e si trasferisce con la famiglia. Per motivi personali trascorre cinque mesi all’anno in Italia. Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate le notifica un avviso per residenza fittizia e recupero di imposte per gli anni 2018‑2021. Non avendo disponibilità immediata, Laura non paga. Nel 2024 viene iscritta a ruolo una cartella per 80.000 euro tra imposte, sanzioni e interessi.

Azioni consigliate:

  1. Ricorso – Laura presenta ricorso entro 60 giorni contestando la residenza e allegando contratti, bollette, scuola dei figli in Romania. Chiede la sospensione dell’esecutività e l’accesso agli atti.
  2. Rottamazione – In attesa della sentenza, aderisce alla rottamazione quater per le cartelle pregresse, riducendo le sanzioni e gli interessi. Versa la prima rata a luglio 2024; la rateizzazione prevede 18 rate. Con il decreto 108/2024, la rata scaduta viene versata entro il 15 settembre 2024 .
  3. Sentenza e definizione – La corte riconosce la residenza rumena; vengono annullate le imposte, ma la parte residua della cartella (sanzioni ridotte) resta dovuta. Grazie alla rottamazione, Laura paga 45.000 euro in cinque anni invece di 80.000 euro.

Risultato: la combinazione di ricorso e rottamazione consente di ridurre notevolmente il debito e di rateizzare i pagamenti.

7.3 Caso 3: Professionista con partita IVA e crisi d’impresa

Situazione: Antonio, consulente IT, apre una partita IVA in Romania nel 2021 e collabora con società italiane. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento per residenza in Italia e per redditi non dichiarati. L’importo richiesto (imposte e sanzioni) è 120.000 euro. Nel frattempo la sua attività in Romania entra in crisi e non riesce a pagare i debiti fiscali.

Azioni consigliate:

  1. Accertamento con adesione – Antonio chiede l’accertamento con adesione entro il termine di ricorso e partecipa a due incontri con l’Agenzia. L’accordo prevede l’esclusione dei redditi prodotti in Romania (già tassati) e il pagamento di 40.000 euro per i redditi prodotti in Italia. Le sanzioni sono ridotte a un terzo. Antonio sottoscrive l’atto e versa la prima rata di 5.000 euro.
  2. Composizione negoziata della crisi – Considerata la difficoltà finanziaria, Antonio avvia la procedura di composizione negoziata. L’avv. Monardo, come esperto, assiste Antonio nel predisporre un piano che prevede la rateizzazione del debito fiscale concordato, la ristrutturazione dei debiti bancari e la continuità della sua attività.
  3. Omologa del piano – Il tribunale approva il piano e concede misure protettive. Antonio può continuare a lavorare e pagare i debiti in dieci anni, liberandosi progressivamente dal passivo.

Risultato: Antonio evita il fallimento personale e definisce il debito fiscale attraverso una combinazione di adesione e composizione negoziata, preservando la propria attività.

8 Conclusioni

L’accertamento fiscale a carico di italiani residenti in Romania è una materia in continua evoluzione, interessata da riforme legislative e interpretazioni giurisprudenziali recenti. La definizione della residenza fiscale non dipende più solo dall’iscrizione nei registri anagrafici, ma richiede la valutazione del domicilio, della presenza fisica e del centro degli interessi personali e familiari, oltre all’applicazione della convenzione Italia–Romania. Le novità del decreto legislativo 209/2023, della riforma dello statuto del contribuente e del decreto 13/2024 rendono più stringenti gli obblighi dell’Amministrazione, ma anche i doveri del contribuente, che deve dimostrare con precisione il proprio status.

Agire tempestivamente è fondamentale: dalla verifica della notifica alla raccolta dei documenti, dalla presentazione delle osservazioni nel contraddittorio alla scelta tra ricorso e adesione, ogni passaggio richiede competenze specialistiche. Le difese vanno costruite su prove solide (iscrizione AIRE, residenza civilistica, lavoro, famiglia, soggiorno) e su argomentazioni normative (articoli del TUIR, Statuto del contribuente, convenzione internazionale). Nei casi più gravi, strumenti come la definizione agevolata, la rottamazione, i piani del consumatore e l’esdebitazione consentono di trovare soluzioni sostenibili.

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza completa in ogni fase: analisi dell’atto, redazione di ricorsi e memorie difensive, partecipazione al contraddittorio, negoziazione dell’accertamento con adesione, ricorsi giudiziali, pratiche di rottamazione, elaborazione di piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento. Grazie alla qualifica di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’avv. Monardo può intervenire anche nei procedimenti dinnanzi alla Corte di cassazione e nelle procedure di composizione della crisi d’impresa.

Non aspettare che i termini scadano. Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi di essere oggetto di un controllo fiscale perché vivi in Romania, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Potrai valutare con lui se contestare l’atto, aderire al contraddittorio, negoziare un accordo, aderire a una definizione agevolata o ricorrere a strumenti concorsuali. Un intervento tempestivo può evitare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e salvaguardare il tuo patrimonio e la tua serenità.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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