Pignoramento Del Conto Corrente a Gruista: Cosa Fare Subito Per Difendersi Legalmente

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente è uno degli strumenti più temuti dai debitori perché consente al creditore – e, nel caso di debiti tributari, all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione (AdER) – di bloccare immediatamente le disponibilità presenti sul conto e di appropriarsi dei versamenti che verranno accreditati nei giorni successivi. Per chi opera come gruista o comunque come lavoratore autonomo che utilizza il proprio conto per incassare pagamenti di commesse e per pagare fornitori, un pignoramento può congelare la liquidità necessaria per far proseguire l’attività e mettere a rischio l’esistenza stessa dell’impresa. È quindi fondamentale conoscere i meccanismi della procedura, i propri diritti e le strategie per difendersi in modo tempestivo. Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Testo unico in materia di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) che ha riordinato la disciplina e ha confermato la procedura speciale di pignoramento presso terzi già prevista dall’art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973 . Inoltre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha chiarito che il pignoramento esattoriale non si limita al saldo esistente al momento della notifica ma si estende ai versamenti successivi per un periodo di sessanta giorni . Le novità normative e giurisprudenziali, insieme alle importanti riforme in materia di sovraindebitamento, rendono necessario un aggiornamento puntuale per chiunque voglia proteggere il proprio patrimonio.

In questo articolo, scritto con un taglio giuridico‐divulgativo e con particolare attenzione all’aggiornamento normativo al 23 aprile 2026, vedremo:

  • perché il pignoramento del conto è così pericoloso, quali sono gli errori da evitare e quali sono i rischi concreti per imprese e professionisti;
  • come funziona la procedura speciale di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 e la corrispondente disciplina del nuovo Testo Unico (artt. 170 e 171 D.Lgs. 33/2025);
  • quali sono i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c., come sono stati aggiornati nel 2026 e quali somme rimangono impignorabili ;
  • quali strategie difensive può mettere in campo il debitore: opposizioni, sospensioni, controlli sui vizi dell’atto, piani di rientro e, soprattutto, accesso agli strumenti alternativi come la rottamazione‑quinquies (definizione agevolata 2026) e i piani del consumatore o la concordato minore previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • quali sono gli errori più comuni che i debitori commettono quando ricevono un atto di pignoramento del conto e come evitarli;
  • una sezione di FAQ con le domande più frequenti e le relative risposte, per fornire un supporto pratico e immediato;
  • alcune simulazioni numeriche per comprendere concretamente come vengono calcolate le somme pignorabili e come funzionano le rate della rottamazione.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi da sovraindebitamento.

Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che assistono clienti in tutta Italia nella difesa da pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre procedure esecutive. Il team dell’Avv. Monardo offre consulenze specialistiche sia a privati che a imprese, con un approccio integrato che combina competenze legali, tributarie e contabili.

L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato cassazionista: è iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione e può patrocinare cause davanti alla Suprema Corte.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con esperienza nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), organismo che assiste i debitori nella redazione delle procedure di sovraindebitamento e funge da ausilio al giudice.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: affianca imprenditori e professionisti in percorsi di composizione negoziata della crisi con i creditori pubblici e privati.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono:

  • analizzare la legittimità dell’atto di pignoramento e verificare la correttezza della procedura;
  • proporre ricorsi e opposizioni per contestare vizi formali e sostanziali;
  • richiedere sospensioni d’urgenza per bloccare gli effetti del pignoramento;
  • avviare trattative con AdER per la rateizzazione del debito o l’adesione a rottamazione e definizioni agevolate;
  • predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o percorsi di esdebitazione, sfruttando gli strumenti previsti dal Codice della crisi;
  • assistere l’azienda nella procedura di composizione negoziata della crisi, prevenendo il fallimento e salvaguardando l’attività produttiva.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La procedura speciale di pignoramento presso terzi (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973)

Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agente della riscossione è regolato da una procedura speciale che si discosta dalla disciplina ordinaria prevista dagli artt. 543 e ss. del Codice di procedura civile. L’art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973, introdotto nel 2006, consente all’AdER di bypassare il giudice e notificare direttamente alla banca (terzo pignorato) un ordine di pagamento per le somme dovute dal debitore. La norma stabilisce che:

  • l’ordine di pagamento può sostituire la citazione in giudizio del terzo e deve essere notificato anche al debitore;
  • la banca è tenuta a versare all’Agente della riscossione le somme già maturate entro sessanta giorni dalla notifica e, per le somme future, alle rispettive scadenze ;
  • la procedura può essere eseguita direttamente dagli ufficiali della riscossione senza previa autorizzazione del giudice; se il terzo non adempie, l’Agente può procedere al pignoramento ordinario ai sensi del Codice di procedura civile .

Questa disciplina “accelerata” si giustifica con l’esigenza di tutela dell’erario ma ha sollevato negli anni numerose questioni di legittimità, soprattutto in relazione al diritto di difesa del debitore e alla necessità di ricevere corretta notifica dell’atto. La Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che il mancato rispetto delle formalità (es. mancata notifica al debitore) comporta l’inesistenza dell’atto e la possibilità di ottenerne l’annullamento .

Il nuovo Testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33)

Dal 1° gennaio 2026 il d.P.R. 602/1973 è stato abrogato e sostituito dal Testo Unico sulla riscossione, approvato con il D.Lgs. 33/2025. Gli artt. 170 e 171 di questo decreto riproducono la disciplina del pignoramento presso terzi prevista dall’art. 72‑bis, introducendo alcune novità:

  • Art. 170: conferma che l’ordine di pagamento notificato alla banca sostituisce la citazione in giudizio e produce gli effetti previsti dagli artt. 543 e ss. c.p.c. La banca deve comunicare all’Agente della riscossione la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e versare le somme dovute entro sessanta giorni .
  • Art. 171: fissa nuovi limiti di pignorabilità delle somme depositate in conto corrente, recependo i limiti dell’art. 545 c.p.c. (triplo assegno sociale, un quinto di stipendi e pensioni) e stabilendo che tali limiti si applicano anche alle somme accreditate prima del pignoramento .
  • Gli artt. 169 e seguenti disciplinano la responsabilità del terzo inadempiente, la modalità di comunicazione telematica dell’ordine di pagamento, la tutela dei terzi titolari di conti cointestati e altri aspetti procedurali .

I limiti di pignorabilità (art. 545 c.p.c. e aggiornamenti 2026)

L’art. 545 del Codice di procedura civile elenca i crediti assolutamente impignorabili (ad esempio, i sussidi di assistenza e maternità) e stabilisce i limiti di pignorabilità per stipendi, salari e pensioni. In particolare:

  • le somme versate a titolo di sussidi o assistenza sono totalmente impignorabili ;
  • gli stipendi, salari, pensioni e altre indennità assimilate possono essere pignorati nei limiti di un quinto per debiti fiscali o alimentari. In caso di più pignoramenti, il prelievo massimo può arrivare al 50% ;
  • per i saldi bancari derivanti da stipendi o pensioni accreditati prima della notifica del pignoramento, il prelievo può avvenire solo sulla parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Dal 1° gennaio 2026 l’assegno sociale è pari a 546,24 €, quindi il limite protegge i primi 1.638,72 € sul conto ;
  • per gli stipendi e pensioni accreditati dopo la notifica del pignoramento, si applicano le percentuali di prelievo previste per il Fisco: 10% per saldi fino a 2.500 €, 7° per saldi tra 2.500 € e 5.000 €, 20% per saldi superiori a 5.000 € .

Questi limiti, richiamati anche dall’art. 171 del D.Lgs. 33/2025, non possono essere superati: un pignoramento che eccedesse tali soglie sarebbe parzialmente inefficace e potrebbe essere contestato con opposizione .

La sentenza Cassazione n. 28520/2025 e il concetto di “spatium deliberandi”

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 28520 del 27 ottobre 2025 ha segnato una svolta nella prassi dei pignoramenti esattoriali. La Terza Sezione Civile ha stabilito che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 72‑bis non è un semplice termine per il pagamento ma un vero e proprio spatium deliberandi. In questo lasso di tempo la banca deve custodire tutte le somme che affluiscono sul conto del debitore e versarle all’Agente della riscossione, indipendentemente dal saldo iniziale . La sentenza chiarisce che:

  • il pignoramento esattoriale si estende ai versamenti futuri che il debitore riceve entro sessanta giorni dalla notifica ;
  • l’obbligo di custodia da parte della banca non si esaurisce al primo pagamento ma permane fino alla scadenza del termine ;
  • il pignoramento resta efficace anche se il conto era a saldo zero o negativo al momento della notifica, poiché la banca deve intercettare i versamenti successivi ;
  • l’AdER può passare al pignoramento ordinario se la banca non adempie, ma la sentenza sottolinea che non esiste un termine preciso per tale conversione .

Questa interpretazione, confermata da altre sentenze del 2025 e ribadita dalle circolari dell’AdER, ha spinto molti istituti di credito a bloccare tutte le somme transitate nei sessanta giorni, generando difficoltà operative per imprese e lavoratori. È quindi essenziale conoscere i rimedi per interrompere o limitare il blocco.

La manovra 2026 e l’accesso ai dati delle fatture elettroniche

La Legge di Bilancio 2026 (art. 27) ha introdotto una novità che riguarda tutti i titolari di partita IVA: AdER può accedere ai dati delle fatture elettroniche degli ultimi sei mesi per individuare rapidamente le somme da pignorare. Secondo la relazione illustrativa, l’obiettivo è accelerare i tempi della riscossione e bloccare i pagamenti in arrivo prima che raggiungano il debitore . La norma prevede che il contribuente debba essere avvisato con almeno sessanta giorni di anticipo prima dell’utilizzo dei dati . Questa misura rende ancora più urgente dotarsi di una strategia di difesa, perché permette al Fisco di “agganciare” i pagamenti in uscita (ad es. fatture dei clienti) e pignorarli in tempo reale.

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per chi non riesce a pagare i debiti fiscali e commerciali, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022) prevede diverse procedure. Tra queste spicca la ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore), che consente ai privati (e talvolta ai piccoli imprenditori non fallibili) di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile. L’art. 71 del Codice stabilisce che, una volta omologato il piano e verificata l’esatta esecuzione, il giudice autorizza lo svincolo delle somme e dispone la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo . In altre parole, l’approvazione del piano consente di liberarsi dalle procedure esecutive pendenti. Lo stesso Codice prevede anche la liquidazione controllata del patrimonio e l’esdebitazione del debitore incapiente, cioè la cancellazione totale dei debiti per chi non possiede beni né redditi .

Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica

1. Notifica dell’atto di pignoramento

La procedura inizia con la notifica dell’ordine di pagamento al terzo (banca) e al debitore. L’Agente della riscossione invia un atto che contiene:

  1. l’indicazione del credito vantato (importo e riferimenti alle cartelle esattoriali);
  2. l’intimazione al terzo di non disporre delle somme del debitore e di versare quanto dovuto entro sessanta giorni;
  3. l’avviso al debitore affinché, se ritiene il pignoramento illegittimo, proponga opposizione.

Secondo la Cassazione, l’omessa o irregolare notifica al debitore rende l’atto inesistente e dunque impugnabile . È quindi essenziale verificare immediatamente se la notifica è stata effettuata correttamente (a mezzo pec, raccomandata o notifica diretta) e se l’atto è firmato da un dirigente legittimato.

2. Comunicazione della banca e congelamento delle somme

Ricevuto l’atto, la banca assume il ruolo di custode: deve comunicare all’Agente, entro dieci giorni, la propria dichiarazione sui rapporti intrattenuti (conti correnti, depositi, carte prepagate) e deve congelare le somme presenti fino a concorrenza del debito. Ai sensi del nuovo art. 170 D.Lgs. 33/2025, la banca deve versare:

  • le somme maturate fino alla notifica entro sessanta giorni ;
  • le somme che maturano successivamente, alle rispettive scadenze, entro il medesimo termine .

In questo periodo di sessanta giorni, come chiarito dalla Cassazione n. 28520/2025, la banca non può restituire alcun versamento al debitore: anche i bonifici in entrata devono essere accantonati e, se necessario, versati all’Agente . Si tratta di un vero e proprio blocco del conto che può paralizzare l’attività se il debitore utilizza quel conto per incassi e pagamenti.

3. Obblighi e responsabilità del terzo

Se la banca non adempie all’ordine di pagamento, l’Agente della riscossione può passare alla procedura ordinaria di pignoramento (artt. 543 ss. c.p.c.), citando in giudizio il terzo. L’omissione della banca può comportare responsabilità patrimoniali e sanzioni pecuniarie. Il nuovo art. 169 D.Lgs. 33/2025 prevede che il terzo inadempiente sia condannato al pagamento di una somma pari al debito dovuto oltre a interessi e spese e che l’Agente possa procedere con l’azione esecutiva nei suoi confronti.

4. Diritti e termìni del debitore

Il debitore può reagire al pignoramento in diversi modi:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone quando si contesta l’esistenza del credito (ad esempio perché la cartella è prescritta o il debito è stato già pagato) o la validità del titolo esecutivo. L’opposizione va presentata entro venti giorni dalla notifica, davanti al giudice competente (Tribunale del luogo in cui risiede il debitore o, per i tributi, davanti al giudice tributario).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si propone per contestare vizi formali (mancata notifica, errori nell’atto) entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto. È lo strumento adatto quando si vuole far valere l’inesistenza del pignoramento per difetto di notifica .
  • Istanza di sospensione d’urgenza: il debitore può chiedere al giudice di sospendere gli effetti del pignoramento quando sussistono gravi motivi e pericolo di danno irreparabile (art. 373 c.p.c.). È fondamentale depositare la richiesta con documenti che dimostrino l’illegittimità dell’atto o la lesione dei limiti di pignorabilità.
  • Rimedi amministrativi: il contribuente può presentare un’istanza di rateizzazione o rottamazione all’Agente della riscossione e, come vedremo, tale istanza sospende automaticamente la procedura esecutiva . È altresì possibile richiedere all’Agente la verifica del debito, la rettifica degli interessi o la sospensione per adesione a un contenzioso tributario.

5. Decorso dei sessanta giorni e assegnazione delle somme

Trascorsi sessanta giorni dalla notifica senza opposizioni o sospensioni, la banca deve versare le somme accantonate e continua a farlo per le somme future che maturano entro il medesimo termine. Se il debito viene integralmente estinto o se il giudice accoglie l’opposizione, le somme eventualmente eccedenti devono essere restituite al debitore. È importante ricordare che i versamenti effettuati dopo il sessantesimo giorno non possono essere aggrediti dalla procedura speciale; l’Agente dovrà eventualmente avviare un nuovo pignoramento.

Difese e strategie legali

Verificare la legittimità dell’atto

Appena ricevuto un atto di pignoramento, è fondamentale verificare:

  1. La corretta notifica al debitore. La mancata notifica rende l’atto inesistente e impugnabile .
  2. La legittimazione del sottoscrittore. L’atto deve essere firmato da un dirigente dell’AdER; la Cassazione ha più volte dichiarato nullo il pignoramento sottoscritto da funzionari privi di qualifica dirigenziale.
  3. L’esistenza del titolo esecutivo. Occorre verificare che tutte le cartelle esattoriali o gli avvisi di accertamento siano stati regolarmente notificati e non siano prescritti.
  4. Il rispetto dei limiti di pignorabilità. Se le somme accantonate comprendono parte del saldo protetto (triplo assegno sociale, mensilità stipendiali o pensionistiche), il pignoramento è parzialmente inefficace .
  5. La tempestività del pignoramento. I debiti fiscali si prescrivono entro cinque o dieci anni a seconda della natura del tributo; se il pignoramento viene azionato dopo il decorso dei termini senza atti interruttivi, può essere contestato.

Opposizioni e rimedi giudiziari

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – È lo strumento da utilizzare quando si contesta il diritto dell’Agente di procedere, ad esempio perché il debito non esiste, è stato pagato o è prescritto. L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento dinanzi al giudice competente. Nel ricorso è possibile chiedere anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Quando il viziato è l’atto (errore di notifica, mancanza dei requisiti formali, assenza della firma), si impugna l’atto entro 20 giorni dalla sua conoscenza. La giurisprudenza ritiene che per la procedura ex art. 72‑bis sia competente il giudice tributario (oggi Corte di Giustizia Tributaria) nelle materie fiscali.

Ricorsi in Cassazione – Se il ricorso è rigettato in secondo grado, è possibile proporre ricorso per cassazione; l’Avv. Monardo, quale cassazionista, può assistere in questo delicato stadio.

Sospensione d’urgenza

L’istanza di sospensione può essere presentata sia in sede giudiziaria sia direttamente all’Agente. AdER, infatti, ha facoltà di sospendere l’esecuzione in presenza di vizi evidenti o in caso di istanze di definizione agevolata. In sede giudiziaria, il giudice può sospendere l’esecuzione fino alla decisione sull’opposizione se sussistono gravi motivi e se il debitore presta idonea garanzia.

Trattative, rateizzazioni e definizioni agevolate

Il debitore può presentare una domanda di rateizzazione in fase amministrativa. La rateazione ordinaria prevista dall’art. 19 d.P.R. 602/1973 (ora sostituito dall’art. 34 D.Lgs. 33/2025) consente di dilazionare il pagamento fino a 72 rate mensili, con interessi. Presentare la domanda in pendenza di pignoramento sospende la procedura una volta che l’istanza viene accolta. Tuttavia, dal 1° gennaio 2026 la rateazione è subordinata alla sussistenza di requisiti reddituali e all’assenza di irregolarità.

La soluzione più interessante nel 2026 è la rottamazione‑quinquies (definizione agevolata 2026), introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, art. 23. Questa misura permette di estinguere i carichi affidati all’AdER dal 2000 al 2023 pagando il solo capitale e gli interessi legali, con una dilazione fino a 54 rate bimestrali. Non si pagano sanzioni né interessi di mora. L’adesione sospende automaticamente tutte le procedure esecutive, pignoramenti compresi . È essenziale però comunicare l’avvenuta presentazione della domanda al terzo pignorato (banca o datore di lavoro) affinché sospenda gli accantonamenti .

Richiedere la rottamazione quinquies

La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026 attraverso il sito di AdER. Una volta inviata, l’AdER invia entro giugno un piano di pagamento che prevede:

  • fino a 54 rate bimestrali (9 anni), tutte di importo uguale e con interessi calmierati del 3% dal 1° agosto 2026 ;
  • rata minima di 100 € ;
  • prime tre rate nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) e dal 2027 al 2034 pagamenti ogni due mesi ;
  • decadenza al mancato pagamento di due rate anche non consecutive, con perdita dei benefici .

Gli effetti della domanda sono immediati: sospensione delle azioni esecutive, dei fermi amministrativi, delle ipoteche e dei termini di prescrizione . Il debito residuo viene calcolato senza sanzioni e interessi di mora. È una misura selettiva, perché riguarda solo i carichi da controlli automatizzati affidati entro il 31 dicembre 2023 e perché prevede regole severe sulla decadenza . Tuttavia rappresenta la via più efficace per bloccare immediatamente il pignoramento del conto e pianificare il rientro.

Piani del consumatore, concordati minori ed esdebitazione

Quando il debito è ingente o non è possibile pagare neanche a rate, si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditori: consente di proporre ai creditori un piano di pagamento basato sui propri redditi e sul patrimonio, ottenendo l’omologazione da parte del giudice. Una volta approvato, il piano sostituisce ogni altra pattuizione e consente la cancellazione dei pignoramenti . L’art. 71 del Codice della crisi prevede che il giudice, su relazione dell’OCC, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo . Tra i vantaggi:

  • non richiede il consenso di tutti i creditori; è il giudice a valutare la sostenibilità del piano;
  • permette la falcidia dei debiti (riduzione delle somme dovute) e la dilazione fino a cinque anni;
  • sospende le azioni esecutive dalla data di deposito della domanda.

Per le piccole imprese o professionisti, il concordato minore (ex accordo di composizione della crisi) consente di proporre un piano di ristrutturazione da sottoporre al voto dei creditori; se approvato con la maggioranza del 50% dei crediti, il piano diventa obbligatorio per tutti . In mancanza di patrimonio o redditi, è possibile ricorrere alla esdebitazione del debitore incapiente, ottenendo la cancellazione totale dei debiti senza pagare nulla, purché si dimostri la meritevolezza .

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà ma ancora operative, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Con l’assistenza di un esperto indipendente, l’imprenditore negozia con i creditori pubblici e privati la ristrutturazione del debito. Durante la procedura possono essere richieste misure protettive che sospendono pignoramenti, ipoteche e sequestri, previo decreto del tribunale. L’Avv. Monardo, certificato come esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore in questo percorso, valutando la fattibilità del piano e interagendo con AdER per ottenere riduzioni e dilazioni.

Strumenti alternativi: focus sulla rottamazione‑quinquies e sugli strumenti concorsuali

Rottamazione‑quinquies: chi può aderire e quali debiti rientrano

La definizione agevolata denominata “rottamazione‑quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Possono aderire:

  • i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni fiscali relative agli anni interessati; sono esclusi i “totalmente inadempienti” sul piano dichiarativo ;
  • persone fisiche, imprenditori e professionisti con carichi relativi a tributi, contributi previdenziali e talune sanzioni.

Sono esclusi i debiti derivanti da sentenze penali di condanna e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. La rottamazione quinquies non si applica ai debiti iscritti nel 2024 e 2025.

Come presentare l’istanza

  • La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 esclusivamente tramite il sito di AdER. È possibile inviare più domande per diversi carichi, in modo da non perdere i benefici su tutti in caso di decadenza .
  • Entro fine giugno 2026 l’Agente comunica l’esito della domanda e il piano di pagamento. Il debitore può revocare o integrare la domanda entro il termine di presentazione .
  • Dopo aver ricevuto il piano, occorre effettuare i pagamenti secondo il calendario indicato. I pagamenti devono essere effettuati con strumenti autorizzati; non è ammesso compensare con crediti fiscali .

Effetti immediati e tutela del conto

Dal momento della presentazione della domanda:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza ;
  • l’AdER non può intraprendere nuove azioni esecutive e deve sospendere quelle in corso, compresi i pignoramenti presso terzi ;
  • la sospensione è automatica, ma spetta al contribuente comunicare l’avvenuta adesione alla banca o al datore di lavoro per interrompere l’accantonamento ;
  • il DURC torna regolare e si sbloccano le certificazioni di regolarità fiscale .

Vantaggi e svantaggi rispetto alla rottamazione‑quater

La rottamazione quinquies offre vantaggi rispetto alla precedente edizione (quater), come l’arco temporale più ampio dei carichi (fino al 31 dicembre 2023), il piano di pagamento di 54 rate bimestrali (contro 18 rate della quater) e la maggiore tolleranza (decadenza per 2 rate non consecutive anziché 5 giorni di ritardo) . D’altra parte richiede una maggiore disciplina nei pagamenti (rata minima di 100 €, interessi al 3%) e si rivolge solo a chi è in regola con le dichiarazioni fiscali .

Strumenti concorsuali: piani del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione

  • Piano del consumatore: consente a consumatori e soggetti non fallibili di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile; non richiede il voto dei creditori e viene approvato dal giudice. Una volta eseguito, il giudice ordina la cancellazione dei pignoramenti . Durante la procedura, tutte le azioni esecutive sono sospese.
  • Concordato minore: rivolto a imprenditori e professionisti, prevede un piano di ristrutturazione votato dai creditori. Se approvato, sospende le azioni esecutive; in caso contrario, si può passare alla liquidazione controllata .
  • Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori. Dopo la vendita, il residuo debito viene cancellato .
  • Esdebitazione del debitore incapiente: per chi non dispone di beni né redditi, è possibile ottenere la cancellazione dei debiti senza pagare nulla, dimostrando la propria meritevolezza .

Composizione negoziata della crisi d’impresa

La composizione negoziata, prevista dal D.L. 118/2021, consente all’imprenditore in crisi di avviare un percorso con un esperto indipendente per negoziare con i creditori. Durante la procedura si possono richiedere misure protettive dal giudice, tra cui la sospensione dei pignoramenti. È uno strumento flessibile che mira a prevenire l’insolvenza e a salvaguardare l’operatività dell’impresa.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Ignorare l’atto di pignoramento: pensare che la banca bloccherà solo il saldo esistente è un grave errore. La Cassazione ha chiarito che il blocco riguarda tutti i versamenti successivi per 60 giorni .
  2. Continuare a usare il conto pignorato: versare bonifici o farsi accreditare lo stipendio sul conto pignorato significa consegnare automaticamente le somme all’AdER. È consigliabile aprire un nuovo conto su un altro istituto non vincolato.
  3. Non verificare i limiti di pignorabilità: spesso le banche prelevano somme eccedenti il triplo assegno sociale o l’aliquota consentita. Controllare i calcoli e, in caso di errore, presentare opposizione .
  4. Trascurare i termini di opposizione: i ricorsi devono essere presentati entro 20 giorni. Superato il termine, rimane solo la possibilità di eccezioni in sede esecutiva.
  5. Non comunicare la rottamazione al terzo: la sospensione della procedura è automatica ma se la banca non riceve la comunicazione, continuerà ad accantonare le somme .
  6. Non controllare la prescrizione: molti debiti risalgono a più di dieci anni; presentare un’istanza di verifica può portare alla cancellazione del carico.
  7. Non richiedere la verifica del debito: l’AdER, su richiesta motivata, può sospendere l’esecuzione e verificare la legittimità del debito. Questo strumento è spesso sottovalutato.
  8. Affidarsi a pratiche scorrette: diffidare da chi promette la cancellazione automatica del pignoramento senza ricorrere a procedure legali. Solo i professionisti abilitati (avvocati, commercialisti esperti di diritto tributario) possono assistere nella redazione di ricorsi e piani.

Consigli operativi

  • Agire subito: contatta un professionista e verifica l’atto. Il tempo è cruciale: la banca può versare le somme entro 60 giorni, ma l’opposizione va presentata entro 20.
  • Aprire un nuovo conto: sposta gli accrediti futuri (stipendio, compensi) su un nuovo conto non pignorato. Verifica che non ci siano vincoli con l’AdER.
  • Richiedere il dettaglio del debito: chiedi all’AdER il dettaglio delle cartelle, dei ruoli e degli avvisi. Controlla eventuali duplicazioni.
  • Valutare la rottamazione: se il debito rientra nei carichi definibili, presenta subito la domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026.
  • Considerare il piano del consumatore o il concordato: se il debito è troppo elevato per essere pagato, valuta le procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi e può assistere nella predisposizione del piano.
  • Monitorare le modifiche normative: la disciplina della riscossione è in continua evoluzione. Le novità introdotte dal Testo Unico sulla riscossione e dalla Legge di Bilancio 2026 richiedono aggiornamenti costanti.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme sul pignoramento del conto

NormaOggettoPunti salienti
Art. 72‑bis d.P.R. 602/1973Pignoramento dei crediti verso terzi (procedura speciale AdER)Notifica diretta dell’ordine di pagamento alla banca; versamento delle somme maturate entro 60 giorni; estensione ai crediti futuri
Artt. 170‑171 D.Lgs. 33/2025Pignoramento presso terzi nel nuovo Testo unicoConfermano la procedura speciale; introducono nuovi limiti di pignorabilità (triplo assegno sociale, 1/5 dello stipendio) e responsabilità del terzo
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabili e limitiProtegge i sussidi e determina i limiti di pignorabilità di stipendi, salari e pensioni (triplo assegno sociale prima del pignoramento; 1/10, 1/7, 1/5 dopo)
Cass. n. 28520/2025GiurisprudenzaStabilisce che il termine di 60 giorni è uno spatium deliberandi; il pignoramento esattoriale si estende ai versamenti successivi e resta efficace anche se il conto è in rosso
Art. 23 Legge di Bilancio 2026Rottamazione‑quinquiesDefinizione agevolata dei carichi dal 2000 al 2023; 54 rate bimestrali; sospensione automatica delle azioni esecutive
Art. 71 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi)Esecuzione del piano del consumatoreIl giudice, verificata l’esecuzione del piano, ordina la cancellazione dei pignoramenti e altri vincoli

Tabella 2 – Limiti di pignorabilità delle somme accreditate (aggiornati al 2026)

Tipologia di somma accreditataLimite di impignorabilitàRiferimento
Saldo del conto costituito da stipendi o pensioni accreditati prima della notificaImpignorabile fino a 3 × assegno sociale (546,24 € × 3 = 1.638,72 €); la parte eccedente è pignorabile entro i limiti di leggeArt. 545 c.p.c., art. 171 D.Lgs. 33/2025
Stipendi/pensioni accreditati dopo la notifica (Fisco)Fino a 2.500 €: massimo 1/10; 2.500–5.000 €: massimo 1/7; oltre 5.000 €: massimo 1/5Art. 545 c.p.c., circolare AdER 2026
Stipendi/pensioni accreditati dopo la notifica (creditori ordinari)1/5 dello stipendio/pensione; in presenza di più cause fino al 50%Art. 545 c.p.c.
Sussidi di assistenza, assegni familiari, indennità di maternitàTotalmente impignorabiliArt. 545 c.p.c.

Tabella 3 – Rottamazione‑quinquies (definizione agevolata 2026)

CaratteristicaDettaglioFonte
Carichi definibiliDebiti affidati all’AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da tributi, contributi e alcune sanzioniArt. 23 L. Bilancio 2026
Soggetti ammessiContribuenti che hanno presentato le dichiarazioni fiscali; esclusi i totalmente inadempienti
Modalità di adesionePresentazione dell’istanza online entro il 30 aprile 2026 ; è possibile presentare più domande distinte
Piano di pagamentoFino a 54 rate bimestrali (9 anni) con rata minima di 100 €; prime tre rate nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre); dal 2027 al 2034 sei rate l’anno; nel 2035 ultime tre rate
Interessi3% annuo sulle rate successive alla prima
DecadenzaMancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la perdita dei benefici
Effetti immediatiSospensione automatica delle azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi); sospensione dei termini di prescrizione; sblocco del DURC
Obbligo del contribuenteComunicare alla banca/terzo pignorato l’avvenuta presentazione della domanda per sospendere gli accantonamenti

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un pignoramento del conto corrente “gruista”? – L’espressione “pignoramento conto gruista” si riferisce alla procedura con cui l’Agente della riscossione blocca il conto corrente di un lavoratore o imprenditore (ad esempio un operatore di gru) per recuperare tributi non pagati. È un pignoramento presso terzi, disciplinato dall’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 e ora dagli artt. 170‑171 D.Lgs. 33/2025.
  2. Qual è la differenza tra pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario? – Nel pignoramento esattoriale l’AdER notifica direttamente alla banca un ordine di pagamento, senza passare dal giudice. La banca deve versare entro 60 giorni le somme dovute e fungere da custode per i versamenti successivi . Nel pignoramento ordinario la procedura si svolge davanti al giudice (artt. 543 ss. c.p.c.) e il terzo deve comparire in udienza.
  3. La banca può bloccare il conto immediatamente? – Sì, dopo la notifica dell’ordine la banca deve accantonare le somme presenti e tutti i versamenti in entrata per 60 giorni . Tuttavia deve rispettare i limiti di impignorabilità (triplo assegno sociale, quote di stipendio). Se l’atto è illegittimo si può chiedere la sospensione al giudice.
  4. Cosa succede se il conto è in rosso al momento della notifica? – La Cassazione ha chiarito che il pignoramento è efficace anche con saldo negativo: la banca deve trattenere tutti i versamenti successivi per 60 giorni e versarli all’Agente .
  5. Quali somme sono sempre impignorabili? – Sono impignorabili i sussidi di assistenza, le indennità di maternità e gli assegni sociali. Inoltre, se il conto contiene solo stipendi o pensioni accreditati prima della notifica, sono protetti fino a 1.638,72 € (triplo assegno sociale) .
  6. La banca può pignorare l’ultimo stipendio accreditato? – No. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che l’ultima mensilità di stipendio o pensione accreditata dopo la notifica non può essere pignorata oltre i limiti: 1/10 per saldi fino a 2.500 €; 1/7 fra 2.500 € e 5.000 €; 1/5 oltre 5.000 € . Se la banca preleva di più, si può contestare.
  7. Non ho ricevuto la notifica: posso annullare il pignoramento? – La Cassazione ha affermato che l’omessa notifica al debitore rende l’atto inesistente . Si può presentare un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza del pignoramento.
  8. Entro quanto tempo devo fare opposizione? – Le opposizioni devono essere presentate entro 20 giorni dalla notifica dell’atto (oppure dalla sua conoscenza in caso di notifica irregolare). È consigliabile agire il prima possibile per chiedere anche la sospensione.
  9. Posso aprire un altro conto? – Sì, è consigliabile aprire un nuovo conto presso un altro istituto e farvi accreditare i pagamenti futuri. L’AdER potrebbe pignorare anche il nuovo conto, ma dovrà notificare un nuovo atto. Nel frattempo si evita che i versamenti finiscano nel conto pignorato.
  10. In cosa consiste la rottamazione quinquies? – È una definizione agevolata che consente di estinguere i debiti affidati all’AdER dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e gli interessi legali, senza sanzioni. Prevede un piano fino a 54 rate bimestrali e sospende le azioni esecutive .
  11. Quando si sospendono i pignoramenti con la rottamazione? – La sospensione scatta automaticamente dal momento della presentazione della domanda . Tuttavia è necessario comunicare la presentazione alla banca per evitare che continui ad accantonare .
  12. Cos’è il piano del consumatore? – È una procedura di sovraindebitamento che consente al debitore persona fisica di presentare al giudice un piano di pagamento sostenibile; non richiede il consenso dei creditori. Se omologato, il giudice ordina la cancellazione dei pignoramenti .
  13. Cosa significa esdebitazione? – L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui al termine di una procedura di sovraindebitamento. Il debitore incapiente può ottenere l’esdebitazione totale se non possiede beni e dimostra meritevolezza .
  14. Posso oppormi se il debito è prescritto? – Sì, l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) permette di eccepire la prescrizione del debito. È necessario dimostrare che i termini sono trascorsi senza atti interruttivi.
  15. Qual è il ruolo dell’OCC? – L’Organismo di composizione della crisi (OCC) è un ente pubblico o privato autorizzato dal Ministero della Giustizia che assiste il debitore nella predisposizione del piano del consumatore o del concordato minore. L’OCC verifica la completezza della documentazione, predispone la relazione e vigila sull’esecuzione del piano .
  16. Cosa accade se non comunico alla banca la domanda di rottamazione? – La banca continuerà ad accantonare le somme per 60 giorni. È quindi indispensabile inviare subito la prova dell’adesione e chiedere la sospensione .
  17. Posso recuperare le somme già versate all’Agente? – Se l’opposizione viene accolta o se si ottiene la cancellazione del debito, è possibile chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Occorre un provvedimento del giudice o dell’AdER che riconosca l’illegittimità del pignoramento.
  18. Cosa cambia con l’accesso ai dati delle fatture elettroniche? – Dal 2026 l’AdER può consultare le fatture elettroniche emesse e ricevute dai debitori negli ultimi sei mesi per individuare tempestivamente i pagamenti da pignorare . Il contribuente deve essere avvisato almeno 60 giorni prima .
  19. Cos’è lo spatium deliberandi di 60 giorni? – È il periodo di 60 giorni durante il quale la banca, dopo la notifica del pignoramento, deve custodire tutte le somme che affluiscono sul conto e versarle all’Agente. Non si tratta di un termine di grazia ma di un obbligo .
  20. Posso concordare un piano di rientro direttamente con l’Agente della riscossione? – Sì, è possibile chiedere una rateizzazione ordinaria del debito o un piano di rientro personalizzato. Tuttavia la rottamazione quinquies e le procedure di sovraindebitamento offrono benefici maggiori (sospensione delle azioni esecutive, riduzione delle sanzioni). Una trattativa diretta può essere utile per ottenere la sospensione temporanea in attesa dell’approvazione del piano.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le conseguenze di un pignoramento del conto e l’efficacia degli strumenti alternativi, proponiamo alcune simulazioni basate su dati aggiornati al 2026.

Simulazione 1 – Blocco del conto di un artigiano con incassi variabili

Scenario:

  • Il sig. A., gruista e artigiano, riceve la notifica di pignoramento esattoriale per un debito di 6.000 €. Al momento della notifica il suo conto presenta un saldo di 500 € (derivante da versamenti diversi da stipendi) e pochi giorni dopo riceverà un bonifico di 2.500 € per una prestazione.

Calcolo:

  1. Congelamento del saldo iniziale: la banca blocca i 500 €. Poiché il saldo è inferiore al triplo assegno sociale (1.638,72 €), se derivasse da stipendi non sarebbe pignorabile; in questo caso però si tratta di somme non provenienti da stipendio, quindi è interamente pignorabile.
  2. Versamento futuro di 2.500 €: la banca deve accantonare l’intera somma in entrata e versarla all’AdER entro il termine dei 60 giorni , salvo la parte eventualmente impignorabile se la somma rappresentasse un compenso da lavoro; l’art. 545 c.p.c. applica l’aliquota di 1/10 per la fascia fino a 2.500 €, quindi la banca potrebbe trattenere 250 € e accreditare al debitore 2.250 € se si trattasse di compenso da lavoro .
  3. Saldo residuo del debito: dopo i versamenti, il debito residuo si riduce a 3.500 €. Se il sig. A. presenta domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026, la procedura viene sospesa e potrà pagare il debito residuo in 9 anni senza sanzioni, con rate da circa 65 € (3.500 €/54).

Conclusioni: il pignoramento avrebbe potuto svuotare completamente il conto; aderire alla rottamazione sospende la procedura e consente di pianificare i pagamenti con rate sostenibili.

Simulazione 2 – Pignoramento del conto di un dipendente con stipendio accreditato

Scenario:

  • La sig.ra B., dipendente, riceve la notifica di pignoramento per un debito di 3.000 €. Il suo stipendio netto mensile è 1.800 €, accreditato il 5 di ogni mese. Al momento della notifica il saldo del conto è 300 € (derivante da risparmi) e mancano 10 giorni al prossimo stipendio.

Calcolo:

  1. Saldo di 300 €: la banca blocca i 300 €. Poiché il saldo è inferiore a 1.638,72 €, se si tratta di risparmi derivanti da stipendio potrebbe essere protetto fino al triplo assegno sociale . La sig.ra B. può contestare l’accantonamento di questa somma.
  2. Accredito dello stipendio di 1.800 €: l’art. 545 c.p.c. applica la proporzione per il Fisco: 1/10 per importi fino a 2.500 € . Quindi la banca può pignorare 180 € e accreditare 1.620 € alla sig.ra B.
  3. Debito residuo: al termine dei 60 giorni, se il pignoramento non estingue il debito, la sig.ra B. può presentare istanza di rateazione o rottamazione. Con la rottamazione quinquies potrà estinguere il residuo in 54 rate da circa 50 €.

Conclusioni: grazie ai limiti di pignorabilità, la sig.ra B. conserva la maggior parte dello stipendio. Tuttavia è consigliabile trasferire i futuri stipendi su un conto non pignorato e aderire a una definizione agevolata.

Simulazione 3 – Rottamazione quinquies su debito di 10.800 €

Scenario:

  • Il sig. C., piccolo imprenditore, ha debiti fiscali per 10.800 € relativi a cartelle affidate entro il 2023. Il 15 aprile 2026 presenta domanda di rottamazione quinquies.

Piano di pagamento:

  • Numero di rate: può optare per 54 rate bimestrali. Dividendo 10.800 € per 54, otteniamo una rata base di 200 €.
  • Calendario: le prime tre rate devono essere pagate il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 . Dal 2027 al 2034 pagherà 6 rate l’anno (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre). Nel 2035 le ultime tre rate.
  • Interessi: sulle rate successive alla prima si applica il 3% annuo dal 1° agosto 2026 . I 200 € possono quindi aumentare leggermente; ipotizzando un interesse semplice, la rata del 2027 potrebbe salire a circa 206 €.

Conclusioni: la rottamazione consente un piano di pagamento lungo e sostenibile, con sospensione immediata delle azioni esecutive. Se il sig. C. non paga due rate, decade dai benefici e il debito torna integralmente esigibile .

Simulazione 4 – Piano del consumatore per un debitore sovraindebitato

Scenario:

  • La sig.ra D., ex imprenditrice, ha debiti per 120.000 € (tributari e bancari) e nessun reddito significativo. Ha un piccolo appartamento e un’auto, necessari per lavorare. Dopo varie azioni esecutive, decide di accedere al piano del consumatore.

Procedura:

  1. Verifica della meritevolezza: con l’assistenza di un OCC e dell’Avv. Monardo, la sig.ra D. ricostruisce la propria situazione economica e dimostra di non aver generato il debito con colpa grave .
  2. Proposta di piano: propone di versare ai creditori 300 € al mese per 5 anni (totale 18.000 €), mentre il resto del debito viene falcidiato. L’appartamento resta a disposizione della famiglia, perché essenziale per la vita.
  3. Omologazione: il giudice approva il piano e ordina la cancellazione dei pignoramenti . Tutte le azioni esecutive vengono sospese.
  4. Esecuzione: la sig.ra D. paga le rate con puntualità. Al termine del piano ottiene l’esdebitazione del debito residuo e torna libera da vincoli .

Conclusioni: il piano del consumatore rappresenta una soluzione definitiva per chi non può pagare i debiti. Richiede trasparenza e collaborazione con i professionisti e con l’OCC, ma consente di azzerare i pignoramenti e di ripartire.

Conclusioni

Il pignoramento del conto corrente rappresenta una minaccia reale per chi ha debiti fiscali o commerciali: può bloccare la liquidità necessaria per vivere e lavorare, compromettendo la stabilità economica di intere famiglie o di piccole imprese. La disciplina vigente, confermata dal nuovo Testo unico sulla riscossione e dalla giurisprudenza più recente, assegna all’Agente della riscossione strumenti molto incisivi, come il prelievo diretto dei fondi presenti e futuri sul conto . Tuttavia il legislatore ha previsto limiti e garanzie: dal triplo assegno sociale alla frazionabilità degli stipendi , dalla necessità di notificare correttamente l’atto alla possibilità di sospendere la procedura mediante rottamazioni e piani del consumatore.

Agire tempestivamente è essenziale. Chi riceve un atto di pignoramento deve verificarne la legittimità, controllare il calcolo delle somme pignorate e valutare tutte le opzioni: opporsi, richiedere una rateazione, aderire alla rottamazione quinquies o attivare una procedura di sovraindebitamento. In nessun caso è consigliabile ignorare il problema: la banca, dopo la notifica, deve bloccare i fondi per 60 giorni e versarli all’AdER . Solo un intervento rapido può evitare il danno economico e ripristinare la liquidità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono al fianco di imprese, professionisti e privati che si trovano in questa situazione.

Come avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può analizzare l’atto di pignoramento, individuare vizi formali e sostanziali, proporre opposizioni, ottenere sospensioni d’urgenza, negoziare piani di rientro con l’AdER e predisporre piani del consumatore o concordati minori. Il suo intervento consente di bloccare azioni esecutive, fermare pignoramenti, ipoteche e fermi, e di impostare strategie legali concrete e tempestive.

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