Pignoramento Stipendio Receptionist: Cosa Fare Per Difenderti Immediatamente

Introduzione

Il pignoramento dello stipendio è una procedura esecutiva attraverso cui il creditore soddisfa il proprio credito direttamente sulla retribuzione periodica del debitore. Per chi lavora come receptionist, spesso con un contratto a tempo indeterminato o determinato e con una retribuzione fissa mensile, subire un pignoramento può avere conseguenze serie: si rischia di vedere decurtata una parte consistente del proprio stipendio, di incorrere in errori di notifica che peggiorano la situazione e, soprattutto, di compromettere la propria serenità economica.

Un pignoramento stipendio può derivare da cartelle esattoriali non pagate (debiti fiscali con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione), da crediti di soggetti privati (banche, finanziarie, creditori per forniture o prestazioni), da richieste di mantenimento per coniuge o figli o da recupero di somme percepite indebitamente. La legge italiana prevede limiti precisi alla quota di stipendio pignorabile e garantisce al lavoratore diritti procedurali, come l’obbligo di notificare l’atto di pignoramento sia al debitore sia al datore di lavoro. Tuttavia la scarsa conoscenza di tali regole e l’urgenza con cui spesso si ricevono gli atti inducono molti a commettere errori: non presentare opposizione nei termini, non verificare la regolarità dell’atto, non valutare soluzioni alternative come le definizioni agevolate o i piani di sovraindebitamento.

In questo articolo – aggiornato al 21 aprile 2026 – analizzeremo in dettaglio le norme che regolano il pignoramento dello stipendio, i limiti di legge, la procedura da seguire, le difese possibili e le soluzioni alternative per un debitore che lavora come receptionist. Il taglio dell’articolo è giuridico‑divulgativo: spiega concetti tecnici in modo chiaro, con un occhio di riguardo alle esigenze pratiche di chi subisce la procedura.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

Questo articolo è redatto dallo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che vanta lunga esperienza nella difesa di debitori sottoposti a pignoramento e nella gestione di crisi da sovraindebitamento.

L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato cassazionista, con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario;
  • Coordinatore di un team multidisciplinare composto da avvocati, commercialisti ed esperti contabili, attivo su tutto il territorio nazionale;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), abilitato a seguire piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla combinazione di competenze legali e contabili, lo studio è in grado di offrire assistenza completa per:

  • Analisi preliminare dell’atto di pignoramento e verifica delle sue irregolarità;
  • Ricorsi in opposizione (articoli 615 e 617 c.p.c.) per contestare la pignorabilità o la regolarità degli atti;
  • Richieste di sospensione urgente al giudice dell’esecuzione;
  • Trattative stragiudiziali con creditori e Agenzia delle Entrate per ridurre o rateizzare il debito;
  • Predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione ai sensi della Legge 3/2012;
  • Attivazione della definizione agevolata (rottamazione‑quater/quinquies) e monitoraggio delle scadenze;
  • Assistenza nella composizione negoziata della crisi d’impresa per imprenditori.

L’approccio dello studio è orientato all’ascolto del cliente e alla ricerca della soluzione più efficace per bloccare o ridurre il pignoramento e avviare un percorso sostenibile di rientro dal debito.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il pignoramento dello stipendio è regolato da un complesso intreccio di norme: Codice di procedura civile (c.p.c.), D.P.R. 602/1973, D.P.R. 180/1950, leggi di bilancio e leggi speciali. La comprensione dei propri diritti passa attraverso l’analisi di tali disposizioni e dell’interpretazione giurisprudenziale.

Articolo 545 c.p.c.: limiti alla pignorabilità del salario

L’art. 545 c.p.c. stabilisce che lo stipendio e la pensione possono essere pignorati nei limiti di un quinto. La norma prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o al servizio possono essere pignorate per i tributi dello Stato, delle Province e dei Comuni o per contributi previdenziali soltanto entro il 20 % . La stessa quota vale per i crediti di privati (banche, finanziarie, fornitori).

Se sul medesimo stipendio esistono più pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio . Ciò significa che, in ogni caso, al lavoratore deve rimanere almeno il 50 % del netto.

Un’altra disposizione importante riguarda le somme già accreditate sul conto corrente: se lo stipendio è accreditato prima che venga notificato il pignoramento, è impignorabile fino a tre volte l’assegno sociale . Solo la parte eccedente può essere pignorata entro il limite del quinto. Eventuali prelievi oltre tali limiti sono inefficaci per la parte eccedente .

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del limite di un quinto, ritenendo che rappresenti un equilibrato bilanciamento tra il diritto del creditore e la tutela del lavoratore .

Articoli 72‑bis e 72‑ter D.P.R. 602/1973 (riscossione fiscale)

Per i debiti fiscali (cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione), il pignoramento di stipendi e pensioni avviene mediante una procedura amministrativa disciplinata dagli artt. 72‑bis e 72‑ter del D.P.R. 602/1973. L’art. 72‑bis consente all’Agente della riscossione di intimare direttamente al terzo (datore di lavoro) di versare le somme dovute al debitore nei limiti consentiti; l’atto deve essere notificato al terzo e al debitore e il versamento deve avvenire entro 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze per quelle future . In caso di inadempimento, l’Agente può procedere con il pignoramento giudiziale .

L’art. 72‑ter stabilisce le fasce di prelievo:

  • 1/10 dello stipendio se l’importo netto non supera €2.500;
  • 1/7 se lo stipendio netto è compreso tra €2.500 e €5.000;
  • 1/5 se lo stipendio netto supera €5.000 .

Il primo stipendio accreditato sul conto non è pignorabile . Queste regole valgono anche nel 2026, nonostante l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2025, che ha riordinato la riscossione ma ha lasciato invariati i limiti .

Articolo 48‑bis D.P.R. 602/1973 e novità per i dipendenti pubblici

La Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha inserito un nuovo comma 1‑bis nell’art. 48‑bis del D.P.R. 602/1973: dal 1° gennaio 2026, prima di pagare stipendi o emolumenti superiori a €2.500, le Pubbliche amministrazioni devono verificare se il beneficiario ha debiti fiscali superiori a €5.000 . In caso positivo, l’AdER può avviare immediatamente il pignoramento presso il datore pubblico, con trattenute di 1/10 o 1/7 a seconda dell’importo . Tale norma mira a potenziare la riscossione sui dipendenti pubblici e prevede controlli automatizzati.

D.P.R. 180/1950: cessione del quinto e limiti complessivi

Il D.P.R. 180/1950 disciplina la cessione del quinto dello stipendio e stabilisce che gli stipendi di dipendenti pubblici e privati sono, in linea generale, impignorabili, salvo eccezioni. L’art. 1 ammette pignoramenti fino a un terzo per crediti alimentari e fino a un quinto per tributi e contributi . L’art. 5 consente ai lavoratori di stipulare contratti di cessione del quinto con banche o finanziarie, cedendo non oltre il 20 % della retribuzione . Gli artt. 67 e 68 regolano la coesistenza di cessione e pignoramento: la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio e, se esiste già una cessione, il pignoramento è limitato alla differenza tra il 50 % e la quota ceduta .

Procedura di pignoramento presso terzi (articoli 543–548 c.p.c.)

Il pignoramento presso terzi è il procedimento con cui il creditore, tramite un atto di intimazione e citazione, sottrae al debitore i crediti che questi vanta verso un terzo (ad esempio, lo stipendio dovuto dal datore di lavoro). Gli articoli 543 e seguenti c.p.c. disciplinano la forma e le fasi di questa procedura.

Articolo 543 c.p.c.: forma del pignoramento

L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al terzo (datore di lavoro) sia al debitore e deve contenere:

  • l’indicazione del credito e del titolo esecutivo;
  • una generica descrizione delle somme da pignorare (es. stipendio, TFR);
  • l’ingiunzione al terzo di non disporre dei crediti dovuti al debitore e di versarli in custodia;
  • la citazione del debitore ad assistere all’udienza davanti al giudice;
  • l’indicazione del difensore e della residenza/PEC del creditore .

Mancare l’ingiunzione al terzo o non notificare l’atto al debitore rende il pignoramento giuridicamente inesistente . La Cassazione ha ribadito che l’omessa notifica rende l’atto inesistente .

È altresì necessario che il creditore iscriva la procedura a ruolo entro 30 giorni; se non notifica al terzo la data dell’udienza, il pignoramento diventa inefficace .

Articoli 547‑548 c.p.c.: dichiarazione del terzo e assegnazione

  • Art. 547 c.p.c.: entro 10 giorni il datore di lavoro deve inviare al creditore, tramite raccomandata o PEC, una dichiarazione con le somme dovute, la data di pagamento e l’esistenza di sequestri o cessioni .
  • Art. 548 c.p.c.: se il datore non invia la dichiarazione, il giudice può considerare non contestato l’importo e procedere all’assegnazione .

Opposizioni alla procedura esecutiva: articoli 615 e 617 c.p.c.

  • L’art. 615 c.p.c. consente di opporsi all’esecuzione contestando il diritto del creditore, prima o durante l’esecuzione; il giudice può sospendere la procedura .
  • L’art. 617 c.p.c. riguarda le opposizioni contro irregolarità formali; l’azione deve essere proposta entro 20 giorni .

Giurisprudenza rilevante (2025–2026)

Negli ultimi anni la Cassazione ha emesso decisioni importanti:

  • Ordinanza Cass. n. 6 del 2 gennaio 2026: la mancata notifica al debitore rende il pignoramento inesistente .
  • Ordinanza Cass. n. 611 del 10 gennaio 2026: il pignoramento basato su estratto di ruolo è nullo se manca una regolare notifica dell’atto presupposto .
  • Sentenza Cass. n. 28520 del 27 ottobre 2025: la banca deve versare all’Agente della riscossione il saldo attivo, comprese le somme accreditate entro i 60 giorni dalla notifica ; la sentenza conferma che il nuovo testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025) mantiene le regole preesistenti .
  • Sentenza Corte Costituzionale n. 216/2025: conferma la legittimità del pignoramento della pensione da parte dell’INPS entro il quinto .

Rottamazione‑quinquies (definizione agevolata 2026)

L’articolo 23 della Legge di Bilancio 2026 introduce la rottamazione‑quinquies delle cartelle esattoriali. Le caratteristiche principali:

  • Riguarda debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
  • Sanzioni, interessi e aggio vengono cancellati; resta dovuto il capitale e le spese di esecuzione.
  • Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali .
  • La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026.
  • La presentazione della domanda sospende automaticamente i pignoramenti .

Legge 3/2012 e composizione negoziata

La Legge 3/2012 offre tre percorsi per i debitori non fallibili:

  • Piano del consumatore: il giudice può sospendere le procedure esecutive fino all’omologazione ; dopo l’omologazione, i creditori non possono più avviare o proseguire azioni esecutive .
  • Accordo di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio: consentono di rinegoziare o liquidare i debiti, con effetti simili.
  • Composizione negoziata per imprese (D.L. 118/2021): consente la nomina di un esperto e la richiesta di misure protettive, ma non sempre sospende pignoramenti già in corso .

Cessione del quinto e pignoramento

La cessione del quinto può convivere con il pignoramento solo nei limiti del 50 % del salario. Se il lavoratore ha già una cessione del 20 %, il pignoramento non potrà superare il 30 % . La norma prevede che se il pignoramento arriva dopo la cessione, la somma delle trattenute non superi il 50 %; se invece il pignoramento è precedente, la cessione successiva non può eccedere la differenza fino ai due quinti. Alcune sentenze consentono la sospensione della cessione nell’ambito del piano del consumatore .

Procedura passo passo: dalla notifica del pignoramento alla sua esecuzione

Chi riceve un pignoramento presso terzi deve agire tempestivamente. Ecco le fasi principali:

  1. Notifica dell’atto di pignoramento: il creditore notifica l’atto al datore e al debitore. Occorre verificare se l’atto contiene tutti gli elementi (indicazione del credito, ingiunzione al datore, citazione all’udienza) e se è stato regolarmente notificato . In caso contrario, si può presentare opposizione ex art. 617 c.p.c.
  2. Dichiarazione del datore (terzo): entro 10 giorni il datore deve inviare al creditore una dichiarazione con l’ammontare del salario dovuto, la data di pagamento e la presenza di altre trattenute . Se non lo fa, rischia che il giudice ritenga incontestato l’importo indicato dal creditore .
  3. Udienza: il giudice dell’esecuzione verifica la dichiarazione e le opposizioni e stabilisce la quota da trattenere rispettando i limiti di legge. Se vi sono più creditori, la quota viene ripartita proporzionalmente.
  4. Esecuzione e durata: dal momento dell’ordinanza di assegnazione, il datore versa le trattenute al creditore. La procedura continua fino al pagamento integrale o alla sospensione per rottamazione, rateizzazione, piano del consumatore o accoglimento dell’opposizione.
  5. Estinzione o sospensione: il pignoramento si estingue con l’estinzione del debito. La sospensione può derivare da rateizzazione (AdER) , rottamazione , piano del consumatore o accoglimento dell’opposizione.

Difese e strategie legali per il receptionist debitore

Verifica della regolarità dell’atto

La prima mossa è analizzare l’atto. I principali vizi che consentono di annullare o sospendere il pignoramento sono:

  • Mancata notifica al debitore: rende il pignoramento inesistente .
  • Assenza di ingiunzione al datore o citazione .
  • Errore nei dati del debitore o nel credito.
  • Prescrizione del credito.
  • Notifica irregolare di cartelle esattoriali .
  • Trattenuta oltre il quinto o oltre le fasce di legge .

Opposizione ex art. 615 c.p.c.

Si propone per contestare l’esistenza del diritto del creditore (prescrizione, nullità del titolo, pagamento avvenuto). Può essere avviata prima dell’esecuzione (citazione) o durante (ricorso al giudice). Il giudice può sospendere la procedura .

Opposizione ex art. 617 c.p.c.

Si propone contro i vizi formali (mancata notifica, errori nell’atto). Deve essere presentata entro 20 giorni , pena la decadenza.

Rateizzazione AdER

Consente di sospendere il pignoramento pagando la prima rata; il creditore restituisce le somme già trattenute . È importante comunicare tempestivamente al datore l’avvenuta rateizzazione.

Rottamazione‑quinquies

Presentando la domanda entro il 30 aprile 2026, si sospendono automaticamente i pignoramenti . Occorre inviare la ricevuta al datore per fermare la trattenuta . Il pagamento in unica soluzione deve avvenire entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate .

Piano del consumatore e sovraindebitamento

Il piano del consumatore consente di ridurre o falcidiare i debiti e sospendere le azioni esecutive durante e dopo l’omologazione . La procedura richiede la nomina di un Gestore della crisi e la valutazione della meritevolezza.

Composizione negoziata

Per imprenditori o professionisti, la composizione negoziata consente di chiedere misure protettive; tuttavia non sempre sospende pignoramenti già in atto .

Trattative stragiudiziali e transazioni

È possibile negoziare con i creditori piani di rientro o saldo e stralcio. Con AdER si può tentare una transazione fiscale, con riduzione delle sanzioni e rateizzazione.

Errori comuni da evitare

  1. Ignorare la notifica: non attivarsi entro i termini fa perdere il diritto di opporsi.
  2. Non comunicare la rottamazione o rateizzazione: il datore continuerà a trattenere se non informato .
  3. Non considerare la cessione del quinto: la quota residua può essere pignorata fino al 50 % .
  4. Sottovalutare i termini: 20 giorni per l’opposizione ex art. 617, 30 aprile e 31 luglio per la rottamazione.
  5. Attendere la prescrizione: la prescrizione è lunga e un pignoramento può intervenire prima.

Tabelle riepilogative

Limiti di pignorabilità dello stipendio

FattoreImporto/QuotaNormativa
Debiti fiscali (AdER)1/10 se stipendio ≤ €2.500; 1/7 se €2.500< stipendio ≤ €5.000; 1/5 se > €5.000Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 (art. 171 D.Lgs. 33/2025)
Debiti verso privati1/5 dello stipendio nettoArt. 545 c.p.c.
Somme accreditate sul contoImpignorabili fino a 3× assegno socialeArt. 545 c.p.c.
Cumulabilità cessione + pignoramentiMax 50 % dello stipendioD.P.R. 180/1950, artt. 67–68
Crediti alimentariFino a 1/3D.P.R. 180/1950, art. 1
Pensioni INPS1/5 della pensione, con minimo vitaleL. 153/1969 e sentenza Corte cost. 216/2025

Termini e scadenze

Termine/ScadenzaDescrizione
10 giorniInvio dichiarazione del datore al creditore
20 giorniOpposizione ex art. 617
30 giorniIscrizione a ruolo del pignoramento; senza comunicazione al datore, inefficacia
31 luglio 2026Pagamento unico o prima rata rottamazione
30 aprile 2026Presentazione domanda rottamazione

Strumenti difensivi

StrumentoDescrizioneRiferimenti
Opposizione ex art. 615Contesta il diritto del creditore; può sospendere l’esecuzioneArt. 615 c.p.c.
Opposizione ex art. 617Contesta vizi formali; 20 giorniArt. 617 c.p.c.
Rateizzazione AdERSospende l’esecuzione con la prima rataD.P.R. 602/1973
Rottamazione‑quinquiesDefinizione agevolata; sospende pignoramentiLegge di Bilancio 2026
Piano del consumatoreSospende le azioni esecutiveLegge 3/2012
Composizione negoziataMisure protettive limitateD.L. 118/2021

FAQ (Domande frequenti)

  1. Cos’è il pignoramento dello stipendio?
    È il procedimento con cui il creditore ottiene che il datore trattenga una quota dello stipendio del debitore per soddisfare il credito.
  2. Qual è la quota massima pignorabile nel 2026?
    Per i debiti fiscali: 1/10 se lo stipendio netto non supera €2.500, 1/7 se è tra €2.500 e €5.000, 1/5 se supera €5.000 . Per i debiti verso privati la quota è sempre 1/5 . Se vi sono più pignoramenti, la somma non può superare il 50 % .
  3. Il datore di lavoro deve comunicarmi qualcosa?
    Deve inviare al creditore una dichiarazione con l’importo dovuto e la presenza di altre trattenute . È consigliabile chiedergli una copia.
  4. Posso subire pignoramento se ho una cessione del quinto?
    Sì, ma la somma di cessione e pignoramenti non può superare metà del netto .
  5. Il TFR può essere pignorato?
    Sì, entro il limite del quinto, salvo che sia già accantonato o non ancora maturato.
  6. Cosa succede se non ricevo la notifica del pignoramento?
    L’atto è inesistente e può essere contestato .
  7. Come si calcola la quota se lo stipendio è sul conto?
    Le somme accreditate prima della notifica sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale .
  8. Cosa fare se la trattenuta supera il quinto?
    Occorre segnalare al giudice e chiedere la restituzione delle somme eccedenti .
  9. La rateizzazione AdER sospende il pignoramento?
    Sì, pagando la prima rata la procedura si sospende .
  10. La rottamazione‑quinquies blocca il pignoramento?
    La presentazione della domanda lo sospende ; occorre comunicare la domanda al datore .
  11. Differenza tra opposizione 615 e 617?
    L’art. 615 contesta il diritto del creditore; l’art. 617 contesta vizi formali. La 617 va presentata entro 20 giorni .
  12. Posso pagare senza subire pignoramento?
    Sì, pagando o concordando un piano prima dell’udienza. Con l’AdER si può rateizzare o rottamare.
  13. Se cambio datore il pignoramento continua?
    Il nuovo datore può ricevere un nuovo atto. È opportuno informare le parti.
  14. Licenziandomi evito il pignoramento?
    No, il credito resta. Il TFR può essere pignorato e il creditore può agire sul nuovo datore.
  15. La procedura di sovraindebitamento elimina i pignoramenti?
    Il piano del consumatore sospende le azioni esecutive e, se omologato, impedisce nuove procedure .
  16. Quanto dura il pignoramento?
    Fino all’estinzione del debito. Può durare anni, a meno che si ricorra a definizioni agevolate o esdebitazioni.
  17. La tredicesima e la quattordicesima sono pignorabili?
    Sì, salvo il limite del triplo dell’assegno sociale se accreditate prima della notifica .
  18. Cosa succede se il datore non trattiene?
    Per i debiti fiscali, il datore diventa responsabile e l’AdER può agire contro di lui .
  19. Posso recuperare somme trattenute ingiustamente?
    Sì, tramite opposizione o rottamazione; il giudice può ordinare la restituzione .
  20. Il fermo amministrativo dell’auto si somma al pignoramento?
    Sì, sono provvedimenti distinti.

Simulazioni pratiche

  • Stipendio €1.500, nessuna cessione: Debito bancario → pignoramento €300 (1/5). Debito fiscale → €150 (1/10). Somme cumulate non oltre 50 %.
  • Stipendio €3.000, cessione €600: Pignoramento AdER (1/7 = €428) è ammissibile; un pignoramento privato di €600 porterebbe le trattenute a €1.028 (34 %), dentro al limite. Se entrambi, il giudice ripartirà le quote.
  • Stipendio €5.500, due pignoramenti: AdER €1.100 (1/5). Creditore privato €1.100. Totale 40 %, possibile un terzo pignoramento massimo di €550.
  • Stipendio accreditato prima della notifica: Sono impignorabili fino a €1.509 (tre volte l’assegno sociale) .
  • Rottamazione‑quinquies: Debito fiscale €20.000; dopo lo sconto restano €16.000. 54 rate bimestrali di €296,30. Presentando la domanda si sospende il pignoramento .
  • Piano del consumatore: Debiti €80.000; piano da €500 al mese per 5 anni con pagamento del 40 %. Una volta omologato, i pignoramenti si sospendono .

Conclusione

Il pignoramento dello stipendio è una delle azioni più incisive nei confronti di un debitore. Per un receptionist può compromettere la capacità di sostenere le spese quotidiane. Tuttavia la legge prevede limiti e tutele: il pignoramento non può superare determinate percentuali, l’atto deve essere notificato correttamente e il lavoratore ha diritto a contestare vizi e abusi. Esistono anche soluzioni alternative come la rateizzazione, la rottamazione‑quinquies e il piano del consumatore che possono sospendere o cancellare l’esecuzione.

La recente giurisprudenza ha ribadito che la mancata notifica rende il pignoramento inesistente e ha confermato i limiti del prelievo . Le riforme normative hanno introdotto controlli automatici per i dipendenti pubblici e nuove opportunità per definire i debiti. Agire con tempestività è fondamentale: ogni giorno di ritardo può comportare la perdita di somme trattenute e la decadenza dai termini per opporsi o aderire alla definizione agevolata.

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