Pignoramento Stipendio Impiegato Amministrativo: Cosa Fare Per Difenderti Immediatamente

Introduzione

La possibilità che un creditore o la stessa amministrazione finanziaria proceda al pignoramento dello stipendio è una delle situazioni più temute da dipendenti e amministrativi. Per un impiegato amministrativo lo stipendio rappresenta la principale fonte di sostentamento; quando un terzo lo aggredisce si rischiano ritardi nei pagamenti e difficoltà quotidiane. La legge italiana offre comunque tutele molto specifiche: stabilisce limiti percentuali, distingue tra creditori privati e Agenzia delle Entrate Riscossione, prevede termini per le opposizioni e, soprattutto, consente di ricorrere a strumenti alternativi per definire il debito o ristrutturarlo. Tuttavia il tempo per agire è breve e una scelta sbagliata può pregiudicare il mantenimento del minimo vitale.

Negli ultimi anni la disciplina del pignoramento del salario è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale. Con la Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) sono stati introdotti controlli preventivi per i dipendenti pubblici con redditi superiori a 2.500 euro; con la Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è stata varata la rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali che consente di definire i debiti senza sanzioni e interessi; è inoltre entrato in vigore il D.Lgs. 33/2025, un nuovo testo unico della riscossione che dal 1° gennaio 2026 sostituirà le disposizioni del DPR 602/1973. La Corte costituzionale ha confermato la validità del limite di pignorabilità di un quinto con la sentenza n. 248/2015 e, più recentemente, ha riaffermato l’ammissibilità del pignoramento di pensioni da parte dell’INPS entro un quinto con la sentenza n. 216/2025. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento esattoriale può agganciarsi anche ai nuovi accrediti sul conto entro i 60 giorni successivi, come stabilito dalla sentenza n. 28520/2025.

Perché questo tema è cruciale

Per un amministrativo, lo stipendio non è solo una cifra in busta paga ma la garanzia della propria dignità, come ricordato più volte dalla Corte costituzionale . La perdita improvvisa del reddito mensile può provocare insolvenze a catena su mutuo, affitto, bollette e spese familiari. Spesso il debitore ignora i propri diritti, non contesta gli atti esecutivi entro i termini o firma piani di rientro capestro con il creditore. Al contrario, conoscere la normativa e le strategie di difesa consente di mantenere il minimo vitale, ottenere sospensioni del pignoramento, proporre opposizioni efficaci o aderire a procedure di composizione della crisi.

In questo articolo approfondiremo tutte le regole aggiornate ad aprile 2026, illustrando:

  1. Le fonti normative applicabili al pignoramento dello stipendio (art. 545 c.p.c., DPR 602/1973, DPR 180/1950, nuove norme del D.Lgs. 33/2025, Leggi di bilancio, circolari INPS).
  2. La giurisprudenza più recente della Cassazione e della Corte costituzionale, con particolare attenzione alle sentenze 248/2015, 216/2025 e 28520/2025 che definiscono i limiti e le garanzie del lavoratore.
  3. La procedura passo‑passo a seguito della notifica dell’atto di pignoramento: adempimenti del datore di lavoro, comunicazioni, termini per le opposizioni e riduzioni del prelievo.
  4. Le difese e strategie legali per bloccare o ridurre il pignoramento (opposizioni, conversione, sospensioni, contestazioni di nullità).
  5. Gli strumenti alternativi per gestire i debiti (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione, negoziazione assistita con l’agente della riscossione) e le procedure di sovraindebitamento.
  6. Gli errori più comuni che possono compromettere la difesa e i consigli pratici per evitarli.
  7. Tabelle riepilogative con soglie e percentuali di pignorabilità, sociali di riferimento e scadenze.
  8. Domande e risposte (FAQ) per chiarire dubbi pratici frequenti.
  9. Simulazioni numeriche che mostrano concretamente quanto può essere trattenuto e come mutano le percentuali in base al reddito.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può assisterti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con lunga esperienza in diritto bancario e tributario. Guida uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi in tutta Italia; coordina professionisti specializzati in diritto dell’esecuzione, fiscalità, compliance e gestione della crisi.

È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di:

  • Analizzare tempestivamente l’atto di pignoramento o l’atto di precetto e verificare eventuali vizi di notifica, prescrizione o carenza di legittimazione.
  • Impostare ricorsi e opposizioni, sia contro i provvedimenti di assegnazione sia contro gli atti dell’Agente della Riscossione, invocando i limiti di impignorabilità e la tutela del minimo vitale.
  • Ottenere sospensioni o riduzioni, chiedendo al giudice la modifica della quota pignorata in presenza di situazioni familiari particolari o proponendo la conversione del pignoramento mediante deposito di una somma rateizzabile.
  • Concordare piani di rientro o transazioni con i creditori, negoziando con banche, finanziarie e agenzia fiscale piani sostenibili.
  • Attivare strumenti alternativi come la rottamazione delle cartelle, la definizione agevolata dei debiti fiscali, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, sino a ottenere l’esdebitazione.
  • Rappresentare il debitore davanti a tutti i Tribunali d’Italia, grazie alla qualifica di cassazionista, tutelando i diritti in sede di opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi o giudizi di legittimità.

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1. Contesto normativo: articoli e leggi che regolano il pignoramento dello stipendio

1.1 Art. 545 del Codice di procedura civile

L’art. 545 c.p.c. è la principale disposizione che fissa limiti e modalità di pignorabilità dei crediti. Il comma 3 prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché le indennità dovute per cessazione del rapporto sono pignorabili, per tributi dovuti allo Stato o per qualsiasi altro credito, nei limiti di un quinto . Il successivo comma 4 stabilisce che questa regola vale anche per le somme dovute a titolo di pensione o altri assegni di quiescenza. In caso di concorso tra cause diverse (alimenti e tributi), la quota pignorabile può salire fino alla metà del reddito .

Il comma 8 (introdotto dalla Legge 234/2021) stabilisce che il giudice può dichiarare inefficace d’ufficio il pignoramento per la parte che eccede i limiti legali; ciò significa che la trattenuta oltre il quinto è nulla di diritto .

Le somme accreditate su conto corrente prima della notifica del pignoramento sono impignorabili nella misura di tre volte l’assegno sociale; solo l’eccedenza può essere sequestrata . Per gli accrediti successivi, la banca deve trattenere un quinto del nuovo versamento e lasciare i quattro quinti al debitore . Nel 2026 l’assegno sociale è pari a 534,41 € (dato INPS), pertanto il minimo vitale sul conto è di 1.603,23 €; eventuali modifiche vanno verificate annualmente.

1.2 DPR 602/1973 – Pignoramento speciale dell’agente della riscossione

Il DPR 602/1973 disciplina la riscossione coattiva delle imposte. Gli articoli 72, 72‑bis e 72‑ter prevedono una procedura speciale per il pignoramento di stipendi e pensioni da parte dell’agente della riscossione (ex Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione).

Art. 72 ter. Ai sensi dell’art. 72 ter, i crediti da lavoro dipendente o da pensione sono pignorati dall’agente entro percentuali variabili a seconda dell’importo:

Fascia del reddito netto mensilePercentuale pignorabile dall’Agenzia delle Entrate RiscossioneFonte
fino a 2.500 €10 % (un decimo)DPR 602/1973, art. 72 ter ; circ. INPS n. 130/2025
2.501 – 5.000 €≈14,28 % (un settimo)DPR 602/1973, art. 72 ter ; circ. INPS n. 130/2025
oltre 5.000 €20 % (un quinto)art. 545 c.p.c. ; DPR 602/1973, art. 72 ter

Il pignoramento speciale esattoriale è stragiudiziale: l’agente notifica direttamente l’ordine al datore di lavoro o alla banca senza necessità di procedere in tribunale. Quest’ultima è obbligata a eseguire l’ordine entro 60 giorni; eventuali somme accreditate entro tale periodo devono essere versate all’Agente . Il D.Lgs. 33/2025 (testo unico riscossione) sostituirà dal 1° gennaio 2026 questi articoli con norme analoghe (artt. 169 e seguenti), mantenendo le stesse percentuali .

1.3 DPR 180/1950 – Cessione e sequestro di stipendi

Il DPR 5 gennaio 1950 n. 180 riguarda le cessioni, i sequestri e i pignoramenti degli stipendi di dipendenti pubblici. L’art. 1 dichiara la insequestrabilità e impignorabilità degli stipendi e pensioni, salvo quanto disposto dalle leggi speciali. L’art. 2 fa eccezione e consente la cessione e il pignoramento: fino a un terzo per crediti alimentari e sino a un quinto per debiti verso lo Stato, l’ente datore di lavoro o derivanti da imposte . La norma prevede che le cause di credito concorrenti non possano superare la metà del trattamento, salvo che una di esse sia per alimenti.

1.4 Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) – Controllo sui dipendenti pubblici

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo comma 1‑bis all’art. 48‑bis del DPR 602/1973. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le pubbliche amministrazioni e le società controllate devono verificare, prima di corrispondere retribuzioni superiori a 2.500 €, se il dipendente abbia debiti fiscali pari o superiori a 5.000 €. In caso positivo, il pagamento viene sospeso e si avvia la procedura con l’Agenzia delle Entrate Riscossione . Questi controlli rendono più probabile l’attivazione del pignoramento esattoriale per i dipendenti pubblici.

1.5 Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione‑quinquies e definizione agevolata

Per i debitori fiscali è fondamentale conoscere la rottamazione‑quinquies (definizione agevolata 2026). La legge di bilancio 2026, nei commi 82‑101 dell’art. 1, consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi né sanzioni . È possibile rateizzare fino a 54 rate bimestrali; la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e la procedura sospende le azioni esecutive . Possono aderire anche coloro che non hanno rispettato le precedenti rottamazioni .

1.6 Legge 3/2012 e codice della crisi d’impresa

La Legge 3/2012, recentemente confluita nel Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente al consumatore o al piccolo imprenditore sovraindebitato di ricorrere a strumenti di composizione. L’art. 7 prevede la possibilità di proporre un accordo con i creditori o un piano del consumatore, assicurando il pagamento regolare dei crediti impignorabili previsti dall’art. 545 c.p.c. . Il piano può contemplare la ristrutturazione dei debiti e anche la parziale soddisfazione dei creditori privilegiati , con l’assistenza di un Gestore della crisi (OCC). Al termine è possibile ottenere l’esdebitazione, cioè l’esdebitazione integrale da debiti residui.

1.7 Circolare INPS n. 130/2025 – Regime di pignorabilità delle prestazioni

L’INPS, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, ha fornito un quadro coordinato delle norme che regolano i pignoramenti su prestazioni previdenziali e indennità. La circolare ribadisce:

  • I crediti da lavoro o pensione sono pignorabili entro un quinto per tributi e altri debiti; per i crediti alimentari decide il giudice . In caso di concorso di cause (alimenti, imposte, altri crediti) la quota pignorabile può raggiungere la metà .
  • Sono completamente impignorabili i sussidi di malattia, maternità, paternità, congedi parentali e altre prestazioni assistenziali vitali .
  • Le somme dovute per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità, ecc.) seguono le stesse regole di pignorabilità delle retribuzioni .
  • Per recuperare indebiti verso l’INPS (ad esempio pensioni percepite senza titolo) l’ente può trattenere sino a un quinto della prestazione .
  • Nei pignoramenti eseguiti dall’agente della riscossione si applicano le percentuali speciali: 10 % fino a 2.500 €, 1/7 da 2.501 a 5.000 € e 1/5 oltre 5.000 € .

1.8 Sentenze chiave della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione

La giurisprudenza svolge un ruolo cruciale nell’interpretazione della normativa. Le sentenze citate di seguito sono state emesse dalle più alte corti italiane e forniscono importanti chiarimenti:

  • Corte costituzionale, sentenza n. 248/2015 – la Corte dichiara inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. sollevate per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, confermando la legittimità del limite di un quinto e respingendo la richiesta di fissare una soglia di impignorabilità superiore al minimo vitale .
  • Corte costituzionale, sentenza n. 216/2025 – il giudice rimettente lamentava che l’art. 69 della legge 153/1969 (permesso all’INPS di pignorare pensioni entro un quinto per recuperare indebiti) fosse discriminatorio rispetto all’art. 545 c.p.c., che tutela fino al doppio dell’assegno sociale. La Corte ha ritenuto la questione infondata: la norma mira a recuperare risorse finanziarie per il sistema previdenziale pur lasciando intatta la pensione minima ; ha sottolineato che il pignoramento non viola il diritto all’assistenza perché preserva il trattamento minimo e perché le regole diversificate sono giustificate .
  • Cassazione, sentenza n. 28520/2025 (Sez. III) – la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel pignoramento speciale esattoriale di crediti ex art. 72‑bis DPR 602/1973, il saldo attivo del conto corrente va versato all’Agente della Riscossione anche se maturato entro lo spatium deliberandi di 60 giorni dopo la notifica del pignoramento; dunque la banca deve versare non solo le somme presenti alla notifica ma anche i nuovi accrediti maturati nei 60 giorni . Questo principio riguarda soprattutto i pignoramenti su conto corrente e ricorda che i nuovi accrediti possono essere sequestrati.

Le sezioni seguenti illustrano come queste norme e sentenze operano nella pratica.

2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica del pignoramento

2.1 Attivazione del pignoramento ordinario

Nel pignoramento ordinario (ovvero quando il creditore è una banca, una finanziaria, un privato o altro soggetto diverso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione), la procedura segue le regole degli artt. 543 e ss. c.p.c. ed è soggetta al controllo del giudice dell’esecuzione.

  1. Notifica dell’atto di pignoramento: il creditore notifica al debitore e al datore di lavoro (terzo pignorato) l’atto di pignoramento. L’atto deve contenere l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni assoggettati e l’ordine al terzo di non pagare al debitore le somme dovute.
  2. Dichiarazione del terzo: entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto il datore di lavoro deve dichiarare se sussistono crediti verso il lavoratore e in quale misura. La dichiarazione si rende in forma scritta (anche via PEC) o compare all’udienza.
  3. Udienza davanti al giudice dell’esecuzione: il giudice fissa un’udienza nella quale verifica la dichiarazione del terzo e, se non vengono proposte opposizioni o contestazioni, emette l’ordinanza di assegnazione che dispone il versamento delle somme pignorate al creditore.
  4. Esecuzione dell’ordinanza: il datore di lavoro effettua trattenute mensili sulla retribuzione, nei limiti di legge (un quinto salvo concorso), e le versa al creditore indicato. Nel caso di crediti alimentari, l’ammontare è stabilito dal giudice.
  5. Eventuali opposizioni: entro 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. se contesta irregolarità formali (notifica nulla, mancanza di titolo, prescrizione), o opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se ritiene che il credito non sia dovuto. L’opposizione sospende l’esecuzione se il giudice lo ritiene e se c’è un danno grave e irreparabile.

2.2 Pignoramento esattoriale

Quando il pignoramento è promosso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, la procedura è più rapida e non passa per il tribunale. L’ente notifica al datore di lavoro e al debitore un ordine di pagamento ai sensi degli artt. 72, 72‑bis e 72‑ter DPR 602/1973. Le fasi principali sono:

  1. Notifica dell’atto di pignoramento: l’agente della riscossione invia un ordine diretto al datore di lavoro (terzo pignorato), contenente l’indicazione del debito, l’invito a non pagare somme al debitore oltre la parte impignorabile e l’ordine di versare le quote trattenute all’erario.
  2. Assenza di necessità di citare il debitore in giudizio: la procedura è stragiudiziale; il datore deve adempiere senza attendere un’ordinanza di assegnazione.
  3. Spatium deliberandi di 60 giorni: il datore ha 60 giorni dalla notifica per versare all’agente la prima quota pignorata. Entro questo periodo sono vincolati anche i nuovi accrediti sul conto corrente ; se il saldo al momento della notifica era zero, i depositi successivi fino al sessantesimo giorno possono essere sequestrati.
  4. Applicazione delle percentuali speciali: la trattenuta avviene secondo lo scaglione di reddito: 10 % fino a 2.500 €, un settimo tra 2.501 e 5.000 € e un quinto oltre i 5.000 € . Il datore versa direttamente le somme all’Agenzia e non al creditore.
  5. Termine massimo: il pignoramento dura finché il debito non è estinto. Tuttavia il debitore può chiedere all’agente una rateizzazione o l’accesso alle definizioni agevolate (rottamazioni), che sospendono l’esecuzione.

2.3 Intervento del datore di lavoro e obblighi

Il datore di lavoro riveste un ruolo chiave: è il terzo pignorato. Se non esegue correttamente gli ordini di pignoramento può essere condannato a pagare di tasca propria l’intero importo (responsabilità per tardivo o mancato pagamento). Deve quindi:

  • Verificare l’atto: controllare se l’atto di pignoramento è stato notificato regolarmente e se riporta un titolo esecutivo valido; in caso di dubbi può richiedere consulenza legale.
  • Calcolare la quota pignorabile: applicare i limiti di un quinto (o 10 % e 1/7 per l’Agente della riscossione) sul netto in busta paga. Per il personale pubblico deve considerare anche la verifica art. 48‑bis DPR 602/1973 (controllo su debiti > 5.000 €) .
  • Effettuare la trattenuta e il versamento: accantonare la quota pignorata e versarla al creditore o all’Agente della riscossione. Se ha già in corso altri pignoramenti, deve rispettare l’ordine cronologico e non superare la quota complessiva di un quinto o la metà in caso di concorso .
  • Rispondere alla dichiarazione: nel pignoramento ordinario deve inviare la dichiarazione di terzo al tribunale; nel pignoramento esattoriale deve attenersi all’ordine senza necessità di dichiarazione.

2.4 Termini per le opposizioni e per la conversione

Il debitore ha diversi strumenti per tutelarsi dopo la notifica del pignoramento:

  1. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si propone entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che si ritiene viziato (ad esempio carenza di titolo, notifica errata, incompetenza del giudice). La domanda si deposita al giudice dell’esecuzione con atto di citazione.
  2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se il debitore contesta l’esistenza stessa del credito (debito estinto, prescrizione, inesigibilità). Può essere proposta prima o dopo l’ordinanza di assegnazione; in quest’ultimo caso il termine è 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza.
  3. Richiesta di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore può chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al credito, spese e interessi. Il giudice fissa una cauzione e consente il pagamento in rate fino a un massimo di 12 mesi; se accolta, la conversione consente di evitare la trattenuta sullo stipendio versando una somma proporzionata.
  4. Istanza di riduzione o sospensione: in presenza di gravi motivi (malattia, perdita del lavoro di un familiare, spese impreviste) il giudice può ridurre la quota pignorata o sospendere l’esecuzione. È necessario dimostrare con documenti la situazione patrimoniale e reddituale.

2.5 Effetti delle rottamazioni e definizioni agevolate

La rottamazione‑quater (2023) e la rottamazione‑quinquies (2026) sospendono le azioni esecutive per i carichi inclusi nella domanda. Quando il debitore presenta domanda di definizione agevolata entro i termini stabiliti (30 aprile 2026 per la quinquies), l’Agente della riscossione non può avviare nuovi pignoramenti né proseguire quelli in corso fino alla comunicazione del piano e, se il pagamento avviene regolarmente, le procedure cessano . Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni. Anche chi è decaduto dalle rottamazioni precedenti può accedere alla nuova definizione .

3. Difese e strategie legali per bloccare o limitare il pignoramento

L’esperienza dimostra che non esiste un’unica strategia: la scelta dipende dalla natura del credito, dall’anzianità del debito, dalla presenza di vizi formali o sostanziali e dalla situazione economica del lavoratore. Di seguito vengono illustrate le difese più efficaci.

3.1 Verifica della legittimità dell’atto di pignoramento

Ogni procedura esecutiva deve poggiare su un titolo esecutivo valido (ad esempio decreto ingiuntivo definitivo, sentenza esecutiva, cartella esattoriale). L’atto di pignoramento deve essere notificato entro 90 giorni dalla notifica del titolo (salvo diverse disposizioni nel pignoramento esattoriale) e deve contenere l’indicazione del credito, degli interessi e delle spese. Tra le eccezioni più comuni:

  • Prescrizione del credito: i crediti di lavoro prescritto (generalmente 10 anni per sentenze; 5 anni per canoni; variabile per crediti tributari) non possono essere riscossi. Nel pignoramento esattoriale la cartella esattoriale deve essere notificata entro 180 giorni dall’iscrizione a ruolo; decorso tale termine, l’azione è nulla.
  • Vizio di notifica: se l’atto è stato notificato a un indirizzo errato, a persona diversa dal debitore o senza atti interni (mancata delega), l’opposizione è fondata.
  • Carenza di legittimazione del creditore: è necessario verificare che il creditore sia effettivamente titolare del credito; spesso banche cessionarie non dimostrano la filiera delle cessioni di credito.
  • Ammontare errato: il creditore deve indicare il capitale, gli interessi legali o convenzionali e le spese; se sono inserite penali o interessi usurari, si può contestare la somma.

3.2 Eccezione di impignorabilità e contestazione dei limiti

Il debitore può contestare l’eccesso di pignoramento se la quota trattenuta supera i limiti di legge. Il giudice può dichiarare inefficace la parte eccedente anche d’ufficio . Pertanto è opportuno calcolare correttamente il netto in busta (al netto di contributi previdenziali e imposte) e applicare la percentuale prevista.

Nel pignoramento esattoriale bisogna verificare se l’Agente applica le percentuali speciali (10 %, 1/7, 1/5) in base al reddito . In caso di errori, si può presentare reclamo o ricorso al giudice tributario.

3.3 Opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione

L’opposizione è la via maestra per far valere vizi sostanziali e formali. Ecco gli elementi chiave:

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): mira a far dichiarare nullo l’atto di pignoramento o l’ordinanza di assegnazione per motivi formali (ad esempio l’atto non indica la somma dovuta o il datore non è stato citato). L’opposizione va proposta al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta l’esistenza del diritto del creditore, la nullità del titolo o la sua inefficacia. Può essere proposta anche prima dell’inizio dell’esecuzione (opposizione preventiva) o dopo l’ordinanza di assegnazione (entro 20 giorni).
  • Sospensione dell’esecuzione: il giudice può sospendere la procedura se ritiene che l’opposizione abbia fondamento e che l’esecuzione possa arrecare un danno irreparabile al debitore.

3.4 Conversione del pignoramento e riduzione della quota

Come anticipato, l’art. 495 c.p.c. consente al debitore di convertire il pignoramento sostituendo i beni pignorati (o le trattenute) con il deposito di una somma pari al credito maggiorato delle spese. Il giudice fissa l’importo e può concedere un termine per il versamento (generalmente rateizzabile in 12 mesi). Questa procedura è utile se il lavoratore dispone di un patrimonio che può essere monetizzato (ad esempio un immobile da vendere, un TFR o TFS maturato) e desidera evitare la trattenuta sullo stipendio.

È possibile anche chiedere al giudice la riduzione della quota pignorata, dimostrando che il prelievo compromette il sostentamento familiare. La giurisprudenza ammette margini di elasticità per i crediti alimentari (il giudice può autorizzare un importo inferiore o superiore al quinto) e per situazioni di particolare fragilità (malattie gravi, famiglie numerose). Le sentenze però ricordano che la riduzione deve essere eccezionale e adeguatamente motivata; non è ammessa l’interpretazione estensiva dei limiti di impignorabilità .

3.5 Transazione e piani di rientro con il creditore

Per i crediti privati (banche, finanziarie, fornitori) è spesso possibile concordare un accordo bonario. Il debitore può proporre un piano di rientro con rate inferiori al quinto, offrendo garanzie o cessioni di altri beni. La legge non obbliga il creditore ad accettare, ma la trattativa può risultare conveniente per evitare l’opposizione e le spese di giudizio. Lo stesso vale per l’Agente della Riscossione: oltre alla rateizzazione ordinaria (fino a 120 rate) e alle definizioni agevolate, l’ente può valutare piani di rientro personalizzati.

3.6 Sovraindebitamento e procedura di composizione della crisi

Se il lavoratore è in grave difficoltà economica e ha più debiti (mutuo, finanziamenti, cartelle, scoperto bancario), può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi. La procedura consente di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione con la maggioranza dei creditori, con l’assistenza di un OCC.

Il piano deve assicurare il pagamento delle somme impignorabili e può prevedere la falcidia dei crediti chirografari, la sospensione degli interessi e l’estinzione del debito residuo con l’esdebitazione . Per essere ammesso, il debitore deve dimostrare la propria meritevolezza (assenza di colpa grave, causa fortuita dell’insolvenza) e offrire ai creditori un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione. Al termine del piano, su richiesta, può ottenere l’esdebitazione (decreto di liberazione da tutti i debiti non onorati).

3.7 Negoziazione della crisi d’impresa e dell’imprenditore sotto soglia

Per gli amministrativi che svolgono attività imprenditoriale (ad esempio piccoli imprenditori o partite IVA), il D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Questa procedura è riservata all’imprenditore commerciale o agricolo e consente di negoziare con i creditori la ristrutturazione del debito con l’assistenza di un esperto terzo. L’Avv. Monardo, quale Esperto Negoziatore iscritto negli elenchi della Camera di commercio, può seguire la procedura, presentare proposte ai creditori e ottenere misure protettive (sospensione delle esecuzioni) mentre si ricerca un accordo.

3.8 Ricorsi in Cassazione e Corte costituzionale

In casi particolarmente complessi, o quando emergono questioni di legittimità costituzionale, è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione e persino sollevare questioni dinanzi alla Corte costituzionale. Tali ricorsi richiedono competenza specialistica. L’Avv. Monardo, in qualità di avvocato cassazionista, può proporre ricorso per violazione di legge o per motivi di giurisdizione e seguire l’iter fino alla definizione.

4. Strumenti alternativi per definire il debito e tutelare lo stipendio

4.1 Rottamazione e definizione agevolata dei carichi fiscali

L’adesione alle rottamazioni è uno degli strumenti più efficaci per sospendere le procedure esecutive e ridurre l’onere complessivo del debito. Nel corso degli anni si sono susseguite rottamazioni‑bis, ter, quater e la più recente rottamazione‑quinquies. Di seguito si riportano le principali caratteristiche della definizione attualmente aperta:

DefinizionePeriodo di carichiCondizioniTermini e rateFonti
Rottamazione‑quater (2023)Carichi affidati all’Agenzia fino al 30/06/2022Pagamento del capitale e delle spese di notifica; eliminazione interessi e sanzioni; ammissione anche per decaduti dalle precedenti rottamazioniRate massimo 18 (4 anni); prima rata versata nel 2023Legge 197/2022, commi 231–252
Rottamazione‑quinquies (2026)Carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2023Pagamento del solo capitale e delle spese di notifica; soppressione interessi, sanzioni e aggioFino a 54 rate bimestrali (9 anni); domanda entro il 30 aprile 2026Legge 199/2025, commi 82–101

L’adesione alla rottamazione comporta:

  • Sospensione dell’esecuzione per i carichi inseriti nella domanda; l’agente non può avviare né proseguire pignoramenti fino alla comunicazione dell’esito e, in caso di accoglimento, fino al pagamento dell’ultima rata.
  • Cancellazione di sanzioni e interessi: il risparmio può raggiungere il 60–70 % del debito complessivo.
  • Possibilità di rateizzare su un periodo lungo (54 rate bimestrali) agevolando la sostenibilità.
  • Accesso anche per decaduti: la legge 199/2025 consente di aderire alla quinquies anche a chi è decaduto da rottamazioni precedenti .

4.2 Saldo e stralcio e transazioni con l’Agenzia delle Entrate

Oltre alle rottamazioni, i contribuenti con ISEE basso o in comprovate difficoltà economiche hanno potuto accedere in passato al Saldo e Stralcio (L. 145/2018). Sebbene tale istituto non sia stato riproposto nelle ultime leggi di bilancio, è possibile che vengano varate nuove edizioni. Il principio del saldo e stralcio prevede il pagamento di una percentuale del debito (16–35 % a seconda dell’ISEE) con cancellazione del residuo. È anche possibile proporre una transazione fiscale nell’ambito della procedura di composizione della crisi o del concordato preventivo.

4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Come illustrato al punto 3.6, il piano del consumatore consente a una persona fisica non imprenditrice di ristrutturare tutti i propri debiti. Il piano deve assicurare il pagamento integrale dei creditori privilegiati, comprese le somme impignorabili previste dall’art. 545 c.p.c., ma può prevedere una falcidia per i crediti chirografari. Le rate possono essere finanziate tramite la cessione del quinto o tramite la liquidazione di beni superflui. L’accordo di ristrutturazione richiede il consenso di almeno il 60 % dei creditori; in caso di mancato raggiungimento, il piano del consumatore può essere omologato dal giudice senza il voto dei creditori.

4.4 Esdebitazione del sovraindebitato

Al completamento del piano del consumatore o dell’accordo, il debitore può richiedere al giudice l’esdebitazione, ovvero la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti. Tale istituto restituisce al soggetto l’accesso al credito e la piena capacità patrimoniale; rimangono esclusi solo i debiti per mantenimento e alimenti, i debiti per risarcimento da fatto illecito e le restituzioni di imposte o contributi a terzi.

4.5 Cessione del quinto e prestiti delega

Talvolta, per prevenire il pignoramento, il lavoratore sottoscrive una cessione del quinto dello stipendio con una finanziaria. La cessione è un contratto mediante il quale il dipendente autorizza il datore di lavoro a trattenere mensilmente un quinto della retribuzione per rimborsare la finanziaria. La cessione ha priorità rispetto al pignoramento e può ridurre la quota disponibile per i creditori successivi. Tuttavia bisogna prestare attenzione: la somma delle cessioni e dei pignoramenti non può superare la metà dello stipendio . Inoltre la cessione non può essere imposta: occorre verificare l’effettiva convenienza dell’operazione e il TAEG applicato; in molti casi è preferibile rinegoziare il finanziamento piuttosto che sottoscrivere nuove cessioni.

4.6 Accordo con il datore di lavoro e anticipo del TFR

Un’altra soluzione per estinguere il debito è richiedere al datore di lavoro un anticipo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o l’anticipazione del TFS per dipendenti pubblici. Il TFR è pignorabile solo nella misura di un quinto se il rapporto di lavoro è cessato; l’anticipazione può essere utilizzata per liquidare il credito e chiudere il pignoramento. Prima di procedere occorre valutare i costi fiscali e i tempi di erogazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti lavoratori affrontano il pignoramento dello stipendio senza un’assistenza specialistica e commettono errori che aggravano la situazione. Di seguito i più frequenti:

  1. Ignorare o sottovalutare la notifica: un atto di pignoramento non può essere ignorato. La mancata risposta del datore di lavoro o del debitore accelera la procedura e limita le possibilità di difesa.
  2. Non calcolare correttamente la quota pignorabile: spesso i datori di lavoro applicano la percentuale sulla retribuzione lorda anziché sul netto, oppure considerano voci non pignorabili (ticket, rimborsi spese). È fondamentale controllare l’esatto ammontare.
  3. Proporre opposizioni generiche: ricorsi privi di motivazioni precise vengono rigettati. È necessario indicare con dettaglio i vizi dell’atto e le norme violate, allegando prove.
  4. Accettare piani di rientro insostenibili: firmare accordi con rate elevate può condurre all’insolvenza e alla successiva ripresa del pignoramento. È preferibile negoziare un importo coerente con il reddito e valutare la rottamazione.
  5. Non valutare il sovraindebitamento: chi ha debiti multipli spesso non considera la procedura di composizione della crisi; invece l’accesso all’OCC permette di ridurre notevolmente l’esposizione e sospendere le esecuzioni.
  6. Trasferire somme a parenti o terzi: il tentativo di sottrarre beni alla garanzia può essere considerato atto di frode e comportare responsabilità penale.
  7. Affidarsi a servizi non qualificati: il web è pieno di “recuperatori di cartelle” o società che promettono l’annullamento dei debiti senza titolo; spesso si tratta di pratiche ingannevoli. È consigliabile rivolgersi a un avvocato cassazionista e a professionisti abilitati.

Consigli pratici

  • Conserva tutti gli atti: conserva copie di notifiche, raccomandate, estratti di ruolo e buste paga; questi documenti saranno necessari per proporre opposizioni e calcolare la quota pignorabile.
  • Consulta tempestivamente un professionista: un avvocato esperto può verificare vizi, proporre istanze di sospensione e negoziare con il creditore prima che si consolidi l’esecuzione.
  • Mantieni la comunicazione con il datore di lavoro: informa l’ufficio paghe sui limiti di pignorabilità e chiedi di applicare correttamente le percentuali; in caso di dubbi, richiedi l’intervento del giudice.
  • Monitora il tuo conto corrente: verifica che la banca prelevi solo l’eccedenza oltre la tripla dell’assegno sociale per i saldi ante‑pignoramento e solo un quinto degli accrediti successivi .
  • Non demoralizzarti: la legge italiana prevede diversi strumenti per ridurre o eliminare i debiti; con la consulenza giusta puoi difendere il tuo salario e programmare una ripartenza.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle con le principali soglie e percentuali.

6.1 Limiti di pignorabilità dello stipendio (crediti non alimentari)

Tipo di proceduraFascia di reddito netto mensilePercentuale massima pignorabileRiferimento normativo
Pignoramento ordinario (creditori privati)Qualsiasi importo20 % del nettoart. 545 c.p.c.
Pignoramento esattoriale fino a 2.500 €≤ 2.500 €10 % (un decimo)art. 72 ter DPR 602/1973 ; circ. INPS 130/2025
Pignoramento esattoriale 2.501–5.000 €2.501–5.000 €14,28 % (un settimo)art. 72 ter DPR 602/1973
Pignoramento esattoriale oltre 5.000 €> 5.000 €20 % (un quinto)art. 545 c.p.c. ; circ. INPS
Concorso di più crediti (alimenti + tributi)Qualunque importofino al 50 %art. 545 c.p.c., comma 5

6.2 Somme impignorabili accreditate sul conto corrente

Tipologia di sommaRegola di impignorabilitàFonte
Saldo pre‑pignoramentoImpignorabile fino a tre volte l’assegno sociale (1.603,23 € per il 2026); l’eccedenza è pignorabileart. 545 c.p.c., comma 7
Accrediti successivi (stipendio)Pignorabili nel limite di un quinto; il resto deve essere sbloccato dal terzo (banca)art. 545 c.p.c., comma 8

6.3 Riepilogo procedure di definizione dei debiti

StrumentoBeneficioPlatea destinatariRequisiti principaliDurata
Rottamazione‑quinquiesElimina interessi, sanzioni e aggio; consente pagamento del solo capitale e speseContribuenti con cartelle 2000–2023Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento rateizzato fino a 9 anni9 anni massimo
Rateizzazione ordinaria Agenzia EntratePermette di dilazionare il debito fino a 120 rate mensiliDebitori fiscaliDifficoltà economica dimostrabile; decadenza in caso di 5 rate non pagate10 anni
Piano del consumatore (Legge 3/2012)Sospensione esecuzioni; falcidia dei debiti chirografari; esdebitazione finaleConsumatori sovraindebitatiMeritevolezza; assistenza OCC; pagamento integrale crediti privilegiati5–7 anni
Accordo di ristrutturazioneRiduzione debiti; vincolante per creditori aderenti; possibilità di continuare l’attivitàDebitori non fallibili e piccoli imprenditoriApprovazione del 60 % dei creditori; attestazione OCCVariabile

6.4 Sociali di riferimento e minimo vitale

L’assegno sociale è l’indicatore utilizzato per calcolare il minimo vitale ai fini della pignorabilità di pensioni e somme depositate. Al 2026 l’assegno sociale è pari a 534,41 € mensili. La doppia soglia per le pensioni corrisponde a 1.068,82 €: tale importo è impignorabile per legge; solo la parte eccedente può essere colpita fino a un quinto . Per i depositi bancari, la tripla soglia (1.603,23 €) è impignorabile, come visto nella tabella precedente.

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Quanto dello stipendio può essere pignorato se ho un solo debito ordinario?
    Lo stipendio netto (al netto di imposte e contributi) può essere pignorato al massimo per un quinto (20 %). Ad esempio, se guadagni 1.800 € netti, la trattenuta massima è 360 € al mese . Il restante 1.440 € rimane disponibile.
  2. E se il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione?
    In questo caso si applicano le percentuali speciali: 10 % per stipendi fino a 2.500 €, 1/7 (circa 14,28 %) tra 2.501 e 5.000 € e 20 % per importi superiori .
  3. Cosa succede se ho più pignoramenti contemporanei?
    Il datore di lavoro deve rispettare l’ordine di arrivo degli atti. Se concorrono crediti alimentari e tributi, la quota complessiva può arrivare alla metà dello stipendio .
  4. Il datore di lavoro può pignorare la tredicesima e la quattordicesima?
    Sì. Le mensilità aggiuntive sono considerate retribuzione e sono soggette agli stessi limiti di un quinto. Tuttavia se costituiscono arretrati di anni precedenti, la quota pignorabile può essere calcolata in proporzione.
  5. Gli straordinari e i premi di produzione sono pignorabili?
    Gli straordinari e i premi costituiscono reddito da lavoro e sono pignorabili entro i limiti. Alcune aziende erogano premi sotto forma di rimborsi spese; in tal caso la pignorabilità è esclusa se si tratta di spese documentate.
  6. Il bonus Irpef (ex bonus Renzi) è pignorabile?
    Sì, in quanto assimilato a reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, in presenza di pignoramento esattoriale, va considerato nella fascia di reddito per calcolare la percentuale.
  7. Il pignoramento sullo stipendio cessa se vengo licenziato?
    Se il rapporto di lavoro termina, il pignoramento dello stipendio cessa ma può essere trasferito su altre somme (ad esempio sul TFR, su un nuovo lavoro o su conti correnti). Il creditore può pignorare il TFR fino a un quinto.
  8. La pensione di reversibilità può essere pignorata?
    Sì, ma solo sulla parte eccedente il trattamento minimo (doppio assegno sociale) e nei limiti di un quinto . La pensione di invalidità civile e altre prestazioni assistenziali non sono pignorabili.
  9. È vero che le somme accreditate sul conto non possono essere pignorate?
    Solo il saldo eccedente tre volte l’assegno sociale depositato prima della notifica dell’atto è pignorabile . Per gli accrediti successivi vale la regola del quinto .
  10. Posso trasferire lo stipendio su un conto estero per evitare il pignoramento?
    No. Il trasferimento doloso di somme per sottrarle ai creditori può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte o di bancarotta fraudolenta. Inoltre l’atto è revocabile e può essere oggetto di sequestro.
  11. Posso chiedere al giudice di ridurre la quota pignorata?
    Sì, ma solo per motivi gravi e documentati. Occorre dimostrare che il quinto impedisce il sostentamento familiare. Il giudice può ridurre temporaneamente la quota o disporre la sospensione.
  12. Cosa succede se il datore di lavoro non effettua la trattenuta?
    Il datore di lavoro che non adempie all’ordine è considerato terzo debitore e può essere condannato a pagare egli stesso le somme dovute al creditore. È quindi suo interesse eseguire correttamente l’atto.
  13. Quanto dura il pignoramento dello stipendio?
    Fino alla completa estinzione del debito, salvo che venga concluso un accordo di pagamento, una rottamazione o una procedura di sovraindebitamento che comporti l’esdebitazione.
  14. Cosa sono le “franchigie” introdotte dalle Leggi di bilancio?
    Con il d.l. 124/2019 e la legge 157/2019 è stata introdotta una “franchigia” per i conti correnti derivanti da pensioni: la parte impignorabile per il saldo pre‑pignoramento è tre volte l’assegno sociale (oggi 1.603,23 €).
  15. La cessione del quinto può evitare il pignoramento?
    La cessione del quinto è un contratto di finanziamento: non elimina il diritto degli altri creditori di pignorare, ma riduce lo spazio disponibile. Sommando cessione e pignoramento, la trattenuta non può superare la metà dello stipendio .
  16. Sono un dipendente pubblico con stipendio superiore a 2.500 €: cosa cambia?
    Dal 2026 la pubblica amministrazione dovrà verificare se hai debiti fiscali superiori a 5.000 €. In caso affermativo, potrà sospendere il pagamento dello stipendio e avvisare l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che applicherà le percentuali speciali .
  17. Il pignoramento può colpire anche le indennità di malattia o maternità?
    No, la circolare INPS n. 130/2025 afferma che le indennità di malattia, maternità, congedo parentale e prestazioni vitali sono completamente impignorabili, salvo recupero di indebiti verso l’INPS entro il limite di un quinto .
  18. Come si calcola il netto su cui applicare la percentuale?
    Si parte dalla retribuzione lorda, si sottraggono i contributi previdenziali, l’IRPEF e le addizionali. La base così ottenuta è il “netto pignorabile”. Non si considerano detrazioni per carichi di famiglia o eventuali benefici fiscali.
  19. Posso aderire alla rottamazione se ho un pignoramento in corso?
    Sì. La presentazione della domanda sospende la procedura, ma è essenziale includere nel prospetto tutti i carichi oggetto del pignoramento e rispettare le scadenze .
  20. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
    La decadenza dalla definizione comporta la perdita dei benefici: tornano le sanzioni e gli interessi, e riprendono le azioni esecutive. Per questo è fondamentale calcolare un piano sostenibile.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni aiutano a comprendere concretamente l’incidenza del pignoramento sul reddito. Di seguito tre casi-tipo relativi a impiegati amministrativi.

8.1 Caso 1 – Pignoramento ordinario su stipendio di 1.800 € netti

  • Stipendio netto mensile: 1.800 €
  • Crediti soggetti a pignoramento: finanziamento bancario non garantito
  • Percentuale applicabile: 20 % (un quinto)

Calcolo:

1.800 € × 20 % = 360 € trattenuti dal datore di lavoro. Il lavoratore percepirà 1.440 €.

8.2 Caso 2 – Pignoramento esattoriale con reddito da 3.200 € netti

  • Stipendio netto mensile: 3.200 €
  • Debito con Agenzia delle Entrate Riscossione: 15.000 € (cartelle 2018)
  • Percentuale applicabile: 1/7 (circa 14,28 %)

Calcolo:

3.200 € × 14,28 % = 457 € trattenuti. Il datore versa la somma all’Agente e il dipendente percepisce 2.743 €. Dopo 36 mesi, se il debitore aderisce alla rottamazione, potrà ridurre la rata o estinguere il debito.

8.3 Caso 3 – Concorso tra credito alimentare e tributi su stipendio di 2.400 € netti

  • Stipendio netto mensile: 2.400 €
  • Crediti concorrenti: alimenti per figli (stabiliti dal giudice) e cartelle esattoriali
  • Limite complessivo: fino a 50 %

Supponiamo che il giudice abbia autorizzato una trattenuta di 480 € per alimenti (20 %) e l’Agente richieda un quinto (20 % = 480 €). In caso di concorso, la somma trattenuta non può superare 1.200 € (50 %). Il giudice o l’Agente dovranno ripartire le somme: ad esempio 600 € per gli alimenti e 600 € per le cartelle. Il lavoratore percepirà 1.200 €.

Conclusione

Il pignoramento dello stipendio per gli impiegati amministrativi è un tema complesso che coinvolge norme di procedura civile, leggi speciali sulla riscossione e sentenze della giurisprudenza. Il legislatore ha cercato di bilanciare il diritto del creditore a recuperare il proprio credito con la tutela del minimo vitale del lavoratore, fissando limiti percentuali (un quinto) e soglie di impignorabilità (doppio e triplo assegno sociale). Recenti riforme – come il D.Lgs. 33/2025, le Leggi di bilancio 2025 e 2026 e la circolare INPS n. 130/2025 – hanno introdotto nuove percentuali per il pignoramento esattoriale, controlli sui dipendenti pubblici e definizioni agevolate che, se opportunamente sfruttate, consentono di alleggerire il carico dei debiti.

Per difendersi efficacemente è indispensabile agire tempestivamente: verificare la validità degli atti, contestare vizi, chiedere la sospensione o la riduzione della quota, valutare la conversione o la rottamazione e, nei casi più gravi, avviare una procedura di sovraindebitamento. L’assistenza di un professionista esperto consente di individuare la strategia più idonea e di evitare errori che potrebbero compromettere la propria stabilità economica.

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