Accertamento Fiscale a Italiano Residente in Svezia: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale emesso dall’Amministrazione finanziaria italiana rappresenta un momento delicatissimo per chi vive all’estero. Quando un cittadino italiano residente in Svezia riceve un avviso di accertamento per presunti redditi o patrimoni non dichiarati in Italia, entrano in gioco norme complesse che richiamano sia il diritto tributario interno sia i trattati internazionali contro la doppia imposizione. La gestione errata di un accertamento può comportare il pagamento di imposte e sanzioni elevate, l’iscrizione a ruolo e l’attivazione di procedure esecutive che in alcuni casi possono incidere anche sui beni situati all’estero. È fondamentale conoscere le regole sulla residenza fiscale, i termini di decadenza, le modalità di notifica all’estero e le strategie difensive a disposizione del contribuente.

In questo articolo, aggiornato a novembre 2025 ed elaborato sulla base delle più recenti norme e pronunce giurisprudenziali italiane, analizzeremo in modo approfondito tutte le fasi dell’accertamento fiscale nei confronti di un italiano residente in Svezia. Verranno illustrate le fonti normative di riferimento (Testo Unico delle imposte sui redditi, DPR 600/1973 e DPR 633/1972, Statuto dei diritti del contribuente, convenzioni internazionali, decreto legislativo 13/2024), le sentenze più significative della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, nonché le strategie difensive più efficaci. Particolare attenzione sarà dedicata alle questioni pratiche: come dimostrare la residenza in Svezia, quali documenti produrre, come contestare una notifica erroneamente avvenuta in Italia, come utilizzare strumenti come il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione o la definizione agevolata per ridurre il debito. In aggiunta, verranno fornite tabelle riassuntive dei termini e dei rimedi, una sezione FAQ con oltre 15 quesiti ricorrenti e alcune simulazioni numeriche per comprendere l’impatto concreto delle varie scelte.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con solida esperienza nazionale nelle controversie tributarie e bancarie. Cassazionista e specialista in diritto tributario, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti esperti. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; ricopre inoltre l’incarico di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e riveste il ruolo di esperto negoziatore della crisi d’impresa previsto dal d.l. 118/2021. La sua esperienza abbraccia l’assistenza ai contribuenti in tutte le fasi del contenzioso e della negoziazione con l’Amministrazione finanziaria: analisi degli atti, opposizione agli accertamenti, richiesta di sospensione delle riscossioni, trattative con l’Agenzia delle Entrate, predisposizione di ricorsi e di piani di rientro del debito, ricorso agli strumenti di esdebitazione per i soggetti sovraindebitati. Il suo approccio integra competenze legali, contabili e finanziarie, garantendo al contribuente un’assistenza a 360° orientata alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie fiscali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Residenza fiscale: definizione e criteri

1.1. Normativa italiana sulla residenza delle persone fisiche

La determinazione della residenza fiscale è il primo passaggio per stabilire se un soggetto è assoggettato a tassazione in Italia. L’articolo 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede che le persone fisiche sono considerate residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, ovvero 184 nei casi di anno bisestile), hanno la residenza anagrafica nel territorio dello Stato, il domicilio (inteso come luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi), oppure la dimora abituale . La norma contiene una presunzione legale: i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente che trasferiscono la propria residenza in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (cosiddetti “paradisi fiscali”) sono considerati comunque residenti in Italia salvo prova contraria . Questa presunzione non si applica alla Svezia, paese inserito nella c.d. white list.

L’articolo 165 TUIR regola invece il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: l’imposta pagata in un altro Stato può essere detratta dall’imposta dovuta in Italia proporzionalmente al reddito prodotto all’estero rispetto al reddito complessivo . Per ottenere il credito è necessario che il reddito estero sia stato dichiarato in Italia e che il contribuente indichi nella dichiarazione i tributi pagati all’estero . L’istituto assume rilevanza nel coordinamento con la convenzione tra Italia e Svezia, come vedremo.

1.2. Convenzione Italia–Svezia contro la doppia imposizione

L’accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno di Svezia per evitare le doppie imposizioni definisce all’articolo 4 il concetto di “residente” ai fini della convenzione: è residente nel paese con riferimento al quale è soggetto a imposizione in base alla domiciliazione, alla residenza, alla sede di direzione o ad altri criteri analoghi . Qualora una persona sia considerata residente in entrambi gli Stati, si applicano criteri progressivi: prevale il paese dove dispone di un’abitazione permanente; in mancanza, quello in cui la persona ha il centro degli interessi vitali (legami familiari, sociali ed economici); se l’interesse vitale non è determinabile, si considera lo Stato in cui soggiorna abitualmente; infine, se persiste il dubbio, intervengono la nazionalità e un eventuale accordo amichevole tra le autorità competenti .

Per i redditi da lavoro dipendente, la convenzione stabilisce che essi sono imponibili nello Stato di residenza del lavoratore salvo che il lavoro sia esercitato nell’altro Stato; in tal caso lo Stato della fonte (Italia) può tassare il reddito, ma il contribuente ottiene un credito d’imposta nel paese di residenza (Svezia). I redditi professionali autonomi sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza, tranne se il professionista dispone nell’altro Stato di una base fissa a disposizione per l’esercizio dell’attività: in tale ipotesi, i redditi attribuibili alla base fissa sono imponibili nello Stato di origine . La Corte di cassazione ha precisato, in una recente sentenza (Cassazione 31 gennaio 2025, n. 2286), che la base fissa si differenzia dalla stabile organizzazione e richiede un rapporto diretto e continuativo tra il professionista e una sede materiale nello Stato estero, con una connessione funzionale all’attività esercitata .

1.3. Residenza delle società e fenomeno della “esterovestizione”

Non è raro che un imprenditore italiano costituisca una società in Svezia per usufruire delle condizioni fiscali favorevoli, continuando però a gestire l’attività dall’Italia. In tali casi l’Amministrazione finanziaria può contestare l’esterovestizione e considerare la società fiscalmente residente in Italia. L’articolo 73 del TUIR stabilisce che sono considerate residenti le società che hanno la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale in Italia. La giurisprudenza ha precisato che la sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva, cioè il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche, si svolge la direzione e si cura l’amministrazione dell’ente. La recente sentenza della Corte di cassazione n. 23707/2025, nel respingere la tesi dell’Agenzia delle Entrate che riteneva esterovestita una società svedese controllata da un gruppo italiano, ha affermato che per individuare la sede dell’amministrazione è necessario un accertamento in concreto: è insufficiente dimostrare che gli impulsi decisionali provengono dal socio italiano; occorre provare che la società estera è un mero “satellite” e che l’amministratore italiano ne determina la gestione in modo assoluto . La Corte ha così ribadito la necessità di rispettare la libertà di stabilimento e di evitare presunzioni generalizzate di esterovestizione.

2. Notifiche e termini di decadenza dell’accertamento

2.1. Notifica degli atti a contribuenti non residenti

Quando l’Agenzia delle Entrate deve notificare un avviso di accertamento a un cittadino residente all’estero, deve rispettare le modalità previste dall’articolo 60 del DPR 600/1973. Il quarto comma, introdotto dal d.l. 25 marzo 2010 n. 40, stabilisce che per i contribuenti non residenti la notifica è validamente effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo estero risultante dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o, se si tratta di società, al domicilio estero indicato nel registro delle imprese; in assenza, all’indirizzo comunicato nella richiesta di codice fiscale . Il quinto comma precisa che l’indirizzo estero comunicato dal contribuente diviene efficace dopo 30 giorni dalla ricezione e che non è necessario notificare in Italia; in caso di irreperibilità, si applicano le norme ordinarie . La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22838/2025, ha confermato che l’amministrazione deve utilizzare prioritariamente l’indirizzo AIRE: l’invio della raccomandata all’estero perfeziona la notifica anche se il contribuente non ritira l’atto e la raccomandata va in compiuta giacenza . La successiva notifica in Italia è irrilevante e l’omessa indicazione di un domicilio eletto non costituisce motivo di illegittimità .

Per questo motivo è essenziale che il cittadino italiano residente in Svezia curi l’aggiornamento dell’iscrizione AIRE e comunichi l’indirizzo esatto all’Agenzia delle Entrate. In mancanza, l’atto può essere notificato all’ultimo indirizzo noto e la compiuta giacenza comporta l’efficacia della notifica, con la decorrenza dei termini per impugnare.

2.2. Termini di decadenza per l’accertamento

I termini entro cui l’Agenzia può emettere l’accertamento dipendono dal tipo di imposta e dal comportamento del contribuente:

  • Imposte dirette: l’articolo 43 del DPR 600/1973 stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (es. dichiarazione 2022 → termine 31 dicembre 2027). Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno . L’ufficio può emettere accertamenti integrativi entro tali termini quando emergono nuovi elementi.
  • IVA: l’articolo 57 del DPR 633/1972 prevede termini analoghi: l’avviso di rettifica o di accertamento IVA va notificato entro il quinto anno successivo a quello della dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa o nulla, entro il settimo anno . Nel caso di richieste di rimborso IVA, il termine è prorogato dei giorni di ritardo nella presentazione dei documenti.

La disciplina dei termini è stata modificata dall’articolo 12 del d.l. 78/2009 che, in presenza di attività o investimenti non dichiarati detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, raddoppia i termini di accertamento. La Corte di cassazione (sentenza n. 2643/2025) ha sancito che tale raddoppio, pur avendo natura procedurale, può essere applicato retroattivamente: ciò significa che l’Agenzia può emettere avvisi per annualità risalenti se emergono capitali occultati in paesi black list . Sebbene la Svezia non rientri in tale elenco, il raddoppio dei termini riguarda i casi di conti o investimenti in Stati black list non dichiarati.

2.3. L’obbligo di contraddittorio preventivo

Dal 18 gennaio 2024 è in vigore il nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). Esso introduce l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria che hanno natura autoritativa e che sono impugnabili in via autonoma. L’ufficio deve comunicare al contribuente un preavviso di accertamento e assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per presentare memorie, documenti e osservazioni . L’assenza del contraddittorio comporta la nullità dell’atto, salvo che si tratti di accertamenti automatizzati, di mere iscrizioni a ruolo o di casi in cui vi sia fondato rischio per la riscossione . Questa disciplina si integra con la procedura di accertamento con adesione, come vedremo.

2.4. Motivazione degli atti e Statuto del contribuente

L’articolo 7 della legge 212/2000 prevede che gli atti tributari siano motivati e indichino i presupposti di diritto e di fatto su cui si fondano. Se la motivazione rinvia a un atto non conosciuto dal contribuente (ad esempio un verbale di verifica), quest’ultimo deve essere allegato o il contenuto essenziale deve essere riportato; in mancanza, l’atto è nullo . Inoltre l’atto deve recare l’ufficio che lo ha emanato, il responsabile del procedimento, l’autorità a cui proporre l’eventuale ricorso e i termini per impugnare. Per i contribuenti all’estero è ancora più importante verificare che l’avviso contenga tutte queste informazioni, poiché la mancanza può costituire un elemento di nullità.

3. Procedure e fasi successive alla notifica

3.1. Analisi dell’atto e verifica dei presupposti

Primo passo: una volta ricevuto l’avviso di accertamento, occorre verificare:

  1. Legittimità della notifica: controllare se l’atto è stato spedito all’indirizzo AIRE o ad altro recapito corretto e se il termine di notifica è stato rispettato (5 o 7 anni a seconda dei casi). In caso di notifica irregolare (mancato utilizzo dell’indirizzo estero, notificazione oltre il termine, omessa raccomandata), la difesa potrà eccepire la nullità.
  2. Motivazione e contraddittorio: verificare se l’atto descrive i fatti contestati, riporta eventuali processi verbali di constatazione (PVC) o accessi, e se il contribuente è stato invitato a presentare osservazioni nell’ambito del contraddittorio preventivo. L’assenza di motivazione o di contraddittorio può rendere l’accertamento illegittimo.
  3. Residenza e soggettività passiva: è fondamentale provare che nel periodo d’imposta il contribuente fosse effettivamente residente in Svezia e non in Italia. Si dovranno esibire documenti anagrafici (iscrizione AIRE, permesso di soggiorno), fatture di utenze, contratti di locazione, certificati di lavoro, estratti conto bancari, dichiarazioni dei redditi presentate in Svezia e altri elementi atti a dimostrare il centro degli interessi vitali. In assenza di questi elementi, l’Amministrazione può ritenere il contribuente domiciliato in Italia.
  4. Doppia imposizione e crediti d’imposta: se l’accertamento riguarda redditi già tassati in Svezia, occorre valutare l’applicazione della convenzione bilaterale e l’eventuale credito per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR. In molti casi, l’Agenzia tende a disconoscere il credito se il reddito non è stato dichiarato in Italia o se mancano i documenti che attestano il prelievo fiscale in Svezia; spetta al contribuente dimostrare l’esistenza e il pagamento dell’imposta straniera.

3.2. Contraddittorio preventivo e istanza di accertamento con adesione

Se l’ufficio ha inviato un invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis della legge 212/2000, il contribuente ha almeno 60 giorni per presentare le proprie osservazioni. Durante questo periodo si può richiedere l’accesso agli atti, visionare i documenti in possesso dell’Agenzia e fornire giustificazioni. L’assenza di contraddittorio comporta la nullità dell’accertamento, ma spetta al contribuente eccepirla nel ricorso.

Al termine del contraddittorio, se l’Amministrazione conferma gli elementi di rettifica, può emettere l’avviso di accertamento. Entro 30 giorni dalla notifica di un avviso che sia stato preceduto da contraddittorio, o entro 15 giorni se il contribuente ha già presentato osservazioni, quest’ultimo può presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi del d.lgs. 218/1997 (modificato dal d.lgs. 13/2024) . L’istanza sospende i termini per impugnare e consente di avviare una trattativa con l’Agenzia; se si raggiunge un accordo, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo ed evita ulteriori contenziosi. Tuttavia la riforma del 2024 ha reso la procedura più complessa, prevedendo scadenze differenti a seconda che l’avviso sia stato preceduto dal contraddittorio o meno: è quindi opportuno essere assistiti da un professionista esperto per non decadere dai termini.

3.3. Ricorso alla giustizia tributaria e sospensione del ruolo

Se non si opta per l’adesione o se la trattativa non va a buon fine, il contribuente può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (già Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Nelle controversie transfrontaliere è competente il giudice tributario del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto. Il ricorso deve contenere le eccezioni relative alla residenza, alla notificazione, alla motivazione e all’applicazione del trattato contro la doppia imposizione. In sede di ricorso il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione (art. 47 d.lgs. 546/1992) allegando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto e la fondatezza delle ragioni addotte. Se il giudice accoglie l’istanza, sospende l’efficacia esecutiva dell’atto fino alla definizione del giudizio.

3.4. Fase esecutiva e strumenti di rateazione

Se il contribuente non presenta ricorso o se il ricorso viene respinto, l’accertamento diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) procede all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella di pagamento. Per i contribuenti residenti all’estero, la cartella viene notificata mediante raccomandata all’indirizzo AIRE. Dalla data di notifica decorrono i termini per:

  • Rateizzare il debito con AER: il contribuente può presentare istanza di rateazione ordinaria fino a 72 rate o straordinaria fino a 120 rate se si trova in comprovata difficoltà economica. Se è un lavoratore dipendente o pensionato, può chiedere il pignoramento della quota di stipendio direttamente al datore di lavoro, con conseguente estinzione del debito tramite trattenute.
  • Presentare ricorso avverso la cartella se si ritengono vizi di notifica, inesistenza del titolo o pagamento già avvenuto.
  • Accedere a definizioni agevolate se previste da norme speciali (rottamazione, saldo e stralcio, definizione liti pendenti).

4. Difese e strategie legali

4.1. Dimostrare la residenza in Svezia

Nella maggior parte dei casi l’Agenzia contesta l’esterovestizione sulla base di presunzioni: possesso di un immobile in Italia, conti correnti, familiari sul territorio o utilizzo di infrastrutture italiane. Per vincere la presunzione il contribuente deve fornire prova contraria, dimostrando che il centro dei propri interessi vitali era in Svezia. I documenti utili sono:

  • Iscrizione all’AIRE e relative attestazioni di avvenuta iscrizione e aggiornamento dell’indirizzo. La Corte di cassazione ha ritenuto valido l’invio degli atti all’indirizzo AIRE; pertanto, l’omesso aggiornamento comporta la perfezione della notifica per compiuta giacenza .
  • Certificati di residenza e di domicilio rilasciati dalle autorità svedesi.
  • Contratti di lavoro e buste paga: i redditi derivanti da attività esercitata in Svezia e la presenza di un datore di lavoro svedese dimostrano l’inserimento nel tessuto socio-economico del paese ospitante.
  • Conti bancari, contratti di locazione, utenze domestiche intestati al contribuente in Svezia.
  • Dichiarazioni dei redditi presentate alla Skatteverket (l’Amministrazione fiscale svedese) e attestazioni di pagamento delle imposte.
  • Nucleo familiare: se i familiari risiedono in Svezia, ciò rafforza la tesi del centro degli interessi vitali. Al contrario, la presenza della famiglia in Italia può essere interpretata come indice di residenza italiana.

La convenzione bilaterale prevede la regola del centro degli interessi vitali , che impone di valutare globalmente i legami del contribuente. La prova della residenza estera deve essere presentata già in sede amministrativa e poi in giudizio.

4.2. Contestare la notifica e i termini

Se l’avviso è stato notificato in Italia o l’Agenzia non ha utilizzato l’indirizzo AIRE, si potrà eccepire la nullità della notifica per violazione dell’art. 60 DPR 600/1973. La Corte di cassazione ha ribadito che la notifica con raccomandata all’indirizzo AIRE è l’unica modalità applicabile in prima battuta ; l’uso delle norme sulla notifica ex artt. 142 e ss. c.p.c. (notifica a mezzo autorità consolare o tramite ufficio locale) è residuale. È inoltre indispensabile controllare il rispetto dei termini di decadenza: un avviso notificato oltre il 31 dicembre del quinto o del settimo anno è nullo .

Nel caso in cui l’accertamento sia fondato sulla presunzione di fondi all’estero, occorre verificare se è stato applicato il raddoppio dei termini e se il paese in cui si trovano i beni rientra o meno nella black list. La sentenza n. 2643/2025 della Cassazione ha chiarito che il raddoppio ha natura procedurale e pertanto si applica retroattivamente , ma esso riguarda unicamente i casi di attività detenute in paradisi fiscali.

4.3. Invocare il contraddittorio e l’accesso agli atti

Un’arma importante consiste nell’eccepire la violazione del diritto al contraddittorio, specialmente dopo l’entrata in vigore dell’art. 6-bis L. 212/2000. Se il contribuente non ha ricevuto la bozza di accertamento e non ha potuto presentare osservazioni, l’atto è nullo . Inoltre l’art. 7 della stessa legge impone che gli atti siano motivati e che i verbali o i documenti richiamati siano comunicati o allegati . Un avviso che si limita a richiamare controlli internazionali (es. scambio di informazioni con l’autorità fiscale svedese) senza indicare i dati acquisiti viola l’obbligo di motivazione e può essere annullato.

4.4. Accertamento con adesione e riduzione delle sanzioni

L’accertamento con adesione permette di definire la controversia in via amministrativa, con riduzione delle sanzioni a un terzo. Per avviare la procedura occorre presentare istanza entro 30 giorni (o 15 se sono già state presentate osservazioni) dalla notifica dell’avviso . Nell’incontro con l’ufficio si può discutere la quantificazione del reddito, la spettanza del credito d’imposta per l’estero, l’applicazione di sanzioni proporzionate e la rateazione del pagamento (fino a otto rate trimestrali per importi inferiori a 50.000 €, oltre otto rate se superiori). L’adesione evita il contenzioso e sospende i termini per impugnare l’avviso; in caso di accordo, gli interessi e le sanzioni sono notevolmente ridotti.

4.5. Ricorso giurisdizionale e difesa nel merito

Se si sceglie la via giudiziaria, la difesa dovrà impostare il ricorso su più fronti:

  • Eccezione di carenza di giurisdizione: se la contestazione riguarda periodi per i quali il contribuente era fiscalmente residente in Svezia, la pretesa italiana potrebbe essere esclusa dalla convenzione contro la doppia imposizione.
  • Documentazione: allegare prove della residenza, del pagamento delle imposte in Svezia, dei versamenti a titolo di contributi previdenziali, dell’esistenza di una base fissa o meno per l’attività professionale e di eventuali cause di esclusione (es. periodo inferiore a 183 giorni in Italia). Le decisioni della Corte di cassazione richiedono un legame diretto e stabile con la base fissa per poter tassare i redditi professionali in Italia .
  • Applicazione del credito d’imposta: dimostrare il quantum delle imposte pagate in Svezia e richiedere la detrazione ai sensi dell’art. 165 TUIR .
  • Prescrizione: far valere l’eventuale decadenza dei termini e la nullità per difetto di motivazione.

4.6. Sospensione e rateizzazione delle somme richieste

Durante il ricorso è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia del ruolo (art. 47 d.lgs. 546/1992). Qualora il giudice rigetti la sospensiva e inizi l’esecuzione, si può comunque presentare istanza di rateazione a AER. Le rateazioni ordinarie concedono un massimo di 72 rate mensili (6 anni), mentre quelle straordinarie arrivano a 120 rate (10 anni) in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Per i contribuenti residenti all’estero la rateazione segue gli stessi criteri, ma la documentazione di reddito e patrimonio deve essere tradotta e asseverata. L’omesso pagamento di cinque rate (anche non consecutive) comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa dell’azione esecutiva.

4.7. Ravvedimento operoso per redditi e capitali esteri

Se il contribuente non ha ancora ricevuto alcun avviso ma è consapevole di aver omesso la dichiarazione di redditi o capitali detenuti all’estero, può ricorrere al ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs. 472/1997. In caso di omesso monitoraggio nel quadro RW e mancato pagamento delle imposte, le sanzioni ordinariamente vanno dal 3 % al 15 % per le attività non dichiarate in paesi white list, e dal 6 % al 30 % per i paesi black list; inoltre sono previste sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa . Con il ravvedimento, tali sanzioni vengono ridotte a un settimo o un nono a seconda del momento in cui si interviene. Per fruire del ravvedimento occorre:

  1. Presentare una dichiarazione integrativa per l’anno interessato, indicando i redditi e i patrimoni esteri.
  2. Versare l’imposta dovuta, gli interessi legali e le sanzioni ridotte.
  3. Inviare il quadro RW aggiornato e, se necessario, regolarizzare le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).

Il ravvedimento non è più possibile se il contribuente ha già ricevuto un avviso di accertamento, un invito al contraddittorio, o se sono iniziate verifiche; inoltre non si può utilizzare per periodi per i quali sono scaduti i termini per presentare la dichiarazione integrativa (tipicamente il 31 dicembre del quinto anno successivo) . È pertanto consigliabile attivarsi spontaneamente prima di ricevere controlli.

4.8. Rottamazione, definizioni agevolate e stralcio automatico

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione, note comunemente come rottamazioni. Tra le più recenti:

  • Rottamazione-quater (legge 197/2022): ha permesso di estinguere i debiti affidati ad AER dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando soltanto l’imposta e gli interessi iscritti a ruolo, senza sanzioni né interessi di mora, dilazionando il pagamento fino a 18 rate distribuite su cinque anni . I contribuenti che non hanno versato alcune rate nel 2023 hanno potuto chiedere la riammissione entro aprile 2025 . Secondo indiscrezioni, nel 2025 potrebbe essere varata una rottamazione-quinquies.
  • Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà (legge 145/2018): riservata a persone fisiche con indicatori di reddito ISEE non superiori a 20.000 €, consente di pagare solo una percentuale del debito (dal 16 % al 35 %) a seconda della capacità reddituale.
  • Stralcio automatico dei carichi inferiori a 1.000 € riferiti al periodo 2000-2015, disposto dalla legge 197/2022 . Lo stralcio opera d’ufficio e cancella gli importi dovuti per tributi locali e statali, eccetto l’IVA riscossa all’importazione.
  • Definizione delle liti pendenti: consente di definire i giudizi pendenti con il pagamento di un importo ridotto (90 % dell’imposta, 40 % in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado, 15 % in caso di doppia soccombenza). È stata riproposta più volte con norme speciali; la più recente risale alla legge 197/2022.

Il contribuente residente in Svezia può aderire a tali misure se i debiti sono iscritti a ruolo. È necessario presentare domanda entro i termini previsti dalla legge e versare le rate secondo il piano. L’adesione comporta la rinuncia a eventuali ricorsi pendenti.

4.9. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

L’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore, previsti dalla legge 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), consentono a persone fisiche, professionisti, piccoli imprenditori e start‑up in difficoltà di ottenere una riduzione sostanziale dei debiti e una ristrutturazione complessiva. La norma consente di falcidiare anche i debiti fiscali (salvo IVA e ritenute, che devono essere pagate integralmente) con il consenso dell’Agenzia delle Entrate; il tribunale omologa il piano se ritiene il progetto meritevole . La procedura richiede l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): il professionista incaricato (gestore) analizza la situazione patrimoniale e propone un piano che contempli il pagamento parziale dei debiti in tempi certi. L’Avv. Monardo, quale professionista fiduciario di un OCC, può assistere chi vive in Svezia ma mantiene debiti fiscali in Italia nel predisporre un piano di esdebitazione.

4.10. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese che operano tra Italia e Svezia e si trovano in situazioni di crisi economico-finanziaria, il d.l. 118/2021 (integrato dal d.lgs. 83/2022 e dal d.lgs. 136/2024) ha introdotto la composizione negoziata. Si tratta di una procedura volontaria e confidenziale attivabile prima dell’insolvenza, con la quale l’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore indipendente, negozia con creditori, banche e fisco misure di ristrutturazione e continuità aziendale . La procedura consente di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, l’accesso a finanziamenti prededucibili e la conclusione di accordi che possono prevedere la dilazione o la riduzione di debiti fiscali. Per i contribuenti italiani residenti in Svezia titolari di società operanti in Italia, l’esperto negoziatore può essere un valido strumento per prevenire il fallimento e gestire i debiti tributari prima che sfocino in accertamenti e riscossioni.

5. Errori comuni e consigli pratici

Gli errori più frequenti commessi dai contribuenti italiani residenti all’estero includono:

  1. Non aggiornare l’iscrizione all’AIRE: ciò espone al rischio che gli atti siano notificati all’ultimo indirizzo italiano e che la notifica sia comunque valida per compiuta giacenza. È fondamentale comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di residenza.
  2. Omettere la dichiarazione dei redditi esteri in Italia: anche se si è residenti in Svezia, alcuni redditi di fonte italiana o determinati investimenti possono essere imponibili in Italia o devono essere monitorati nel quadro RW. L’omissione può comportare l’applicazione del raddoppio dei termini e pesanti sanzioni.
  3. Credere che la cittadinanza estera o il possesso di una casa all’estero sia sufficiente: il concetto di residenza fiscale si basa sul centro degli interessi vitali; avere ancora legami familiari, economici o sociali rilevanti in Italia può determinare la residenza fiscale italiana.
  4. Ignorare gli avvisi: non ritirare la raccomandata o non aprire la posta elettronica certificata non impedisce la perfezione della notifica; al contrario, fa decorrere i termini e riduce le chance di difesa.
  5. Rimandare il ricorso: spesso i contribuenti attendono pensando di potersi difendere successivamente; al contrario, i termini di ricorso sono tassativi e una volta scaduti l’atto diventa definitivo.

Per evitare questi errori si consiglia di mantenere un contatto costante con professionisti esperti, conservare la documentazione fiscale svedese e predisporre annualmente la dichiarazione dei redditi e il quadro RW con l’assistenza di un commercialista abilitato.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano i principali termini, norme di riferimento e strumenti difensivi. Le descrizioni nelle tabelle sono concise; per un’analisi completa si rimanda alle sezioni del testo.

Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale e applicazione della convenzione Italia–Svezia

CriterioDescrizione breveRiferimenti normativi
Residenza anagraficaPresenza nei registri della popolazione per oltre 183 giorni/annoArt. 2 TUIR
DomicilioSede principale degli affari e interessi; luogo in cui si hanno i rapporti personali e familiariArt. 2 TUIR
Dimora abitualePermanenza fisica stabile sul territorio italianoArt. 2 TUIR
Centro degli interessi vitaliLuogo dove si concentrano legami familiari, sociali ed economici; criterio di tie‑breaker in caso di doppia residenzaArt. 4 Convenzione Italia–Svezia
Base fissaStruttura a disposizione del professionista nello Stato estero, con rapporto continuativo e funzionale all’attivitàCass. n. 2286/2025
Sede dell’amministrazioneLuogo in cui una società prende le decisioni gestionali; coincide con la sede effettiva; rilevante per l’esterovestizioneCass. n. 23707/2025

Tabella 2 – Termini per l’accertamento e notifica degli atti

TipologiaTermine ordinarioTermine in caso di omissione della dichiarazioneNorme
Imposte dirette (IRPEF/IRE)31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione31 dicembre del 7° annoArt. 43 DPR 600/1973
IVA31 dicembre del 5° anno successivo31 dicembre del 7° annoArt. 57 DPR 633/1972
Paradisi fiscaliRaddoppio dei termini (fino a 10/14 anni)Raddoppio dei terminiArt. 12 d.l. 78/2009; Cass. n. 2643/2025

Tabella 3 – Strumenti difensivi e soluzioni alternative

StrumentoScopoCaratteristiche principali
Ricorso giurisdizionaleImpugnare l’avviso per vizi sostanziali e proceduraliTermine 60 giorni; sospensione del ruolo; dibattimento davanti alla Corte di giustizia tributaria
Accertamento con adesioneDefinire la controversia in via amministrativaIstanza entro 30 giorni (o 15); riduzione sanzioni a 1/3; rateazione fino a 8 rate
Ravvedimento operosoRegolarizzare spontaneamente omissioni o erroriVersamento di imposta, interessi e sanzioni ridotte (1/7 o 1/9); escluso se già notificato un atto
Definizioni agevolate (rottamazioni)Estinguere carichi a ruolo con riduzione o annullamento di sanzioni e interessiRottamazione-quater: debiti 2000–2022, 18 rate su 5 anni ; possibile riapertura 2025
Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012)Ridurre e ristrutturare i debiti (anche fiscali) per consumatori e piccoli imprenditoriPiano del consumatore o accordo con i creditori; coinvolgimento dell’OCC
Composizione negoziata della crisiGestire crisi aziendale preservando la continuitàAttivazione su base volontaria; esperto indipendente; sospensione delle azioni esecutive

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono un cittadino italiano che lavora stabilmente in Svezia. Devo continuare a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?
       Dipende dalla tua residenza fiscale. Se per la maggior parte dell’anno sei residente e domiciliato in Svezia, sei iscritto all’AIRE e hai il centro degli interessi vitali in Svezia, sarai tassato in Svezia. Tuttavia, se percepisci redditi di fonte italiana (immobili, dividendi, interessi), devi comunque dichiararli in Italia e potrai detrarre le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR . Inoltre, devi compilare il quadro RW per monitorare eventuali patrimoni detenuti all’estero.
  2. Come posso dimostrare la mia residenza in Svezia in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate?
       È necessario produrre documenti comprovanti la residenza (iscrizione AIRE, permesso di soggiorno, certificati rilasciati dalle autorità svedesi), le bollette e il contratto di locazione svedese, le buste paga, le dichiarazioni fiscali presentate in Svezia e, se possibile, attestazioni della scuola dei figli o altri elementi che dimostrino il centro degli interessi vitali.
  3. Se ricevo una raccomandata all’indirizzo AIRE e non la ritiro, la notifica è valida?
       Sì. La Corte di cassazione ha stabilito che la notifica per raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo AIRE si perfeziona anche in caso di mancato ritiro, decorso il termine di giacenza . Perciò è importante delegare qualcuno al ritiro o attivare un servizio di posta elettronica certificata.
  4. L’Agenzia può notificare l’avviso direttamente in Italia senza spedire la raccomandata in Svezia?
       No. L’art. 60 DPR 600/1973 impone di notificare prima all’indirizzo AIRE; solo in caso di irreperibilità assoluta si può ricorrere alla notifica mediante affissione o alle modalità previste dal codice di procedura civile . Se l’Agenzia notifica direttamente in Italia, l’atto è nullo.
  5. Qual è il termine per impugnare l’avviso di accertamento notificato all’estero?
       Il termine ordinario è di 60 giorni dalla data di notifica. Se la notifica avviene per raccomandata, il termine decorre dalla data di ricezione (o di compiuta giacenza). In alcuni casi è possibile ottenere una proroga di ulteriori 30 giorni per il tempo necessario a ricevere la documentazione dall’estero (art. 16 d.lgs. 546/1992).
  6. Se l’accertamento riguarda redditi prodotti in Svezia, posso applicare il credito d’imposta in Italia?
       Sì, se hai dichiarato tali redditi in Italia e dimostri di aver pagato l’imposta in Svezia. L’art. 165 TUIR consente di detrarre l’imposta estera fino a concorrenza dell’imposta italiana proporzionale al reddito estero . È fondamentale conservare la documentazione fiscale svedese e fornire traduzione certificata.
  7. Che cosa succede se l’Agenzia mi contesta di essere amministratore di fatto di una società svedese per esterovestizione?
       La Corte di cassazione ha precisato che non è sufficiente dimostrare che l’impulso decisionale proviene dall’Italia; occorre provare che la società estera non svolge alcuna attività autonoma e che l’amministratore italiano la dirige interamente . Se la società è effettivamente gestita in Svezia con propri mezzi e struttura, la contestazione di esterovestizione non regge.
  8. Posso chiedere la rateazione del debito anche se risiedo in Svezia?
       Sì. È possibile ottenere la rateazione ordinaria fino a 72 rate o straordinaria fino a 120 rate presentando la domanda ad AER; devi allegare la documentazione sulla tua situazione economica, tradotta e asseverata. La rateazione comporta l’applicazione di interessi di dilazione.
  9. Esiste un obbligo di contraddittorio per tutti gli accertamenti?
       Dal 18 gennaio 2024 il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili che incidono in maniera sostanziale sulla posizione del contribuente . Sono escluse alcune categorie (avvisi bonari, atti di recupero ai fini degli aiuti di Stato, rettifiche senza discrezionalità). L’omissione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto.
  10. L’accertamento può essere emesso oltre il quinto anno?
       Sì, se la dichiarazione è omessa o nulla (fino al settimo anno) o se vengono rilevati investimenti in paradisi fiscali (fino a 10 o 14 anni) . Per le situazioni ordinarie, trascorso il termine quinquennale l’amministrazione decade dal potere di accertamento.
  11. È possibile definire l’accertamento con adesione dopo aver presentato ricorso?
       Sì. L’adesione può essere richiesta anche in pendenza di giudizio fino alla data dell’udienza. Tuttavia, se si accetta l’adesione, occorre rinunciare al ricorso e il giudice ne prenderà atto dichiarando l’estinzione della causa. Le sanzioni vengono comunque ridotte a un terzo.
  12. Cosa prevede la procedura di sovraindebitamento per i debiti fiscali?
       La legge 3/2012 consente di proporre un piano di ristrutturazione complessiva dei debiti attraverso il quale i tributi (ad eccezione di IVA e ritenute) possono essere falcidiati parzialmente . L’intervento di un OCC è obbligatorio per predisporre la proposta, che deve essere omologata dal tribunale. Per i residenti all’estero è possibile delegare la gestione a un professionista in Italia.
  13. Che differenza c’è tra rottamazione e saldo e stralcio?
       La rottamazione consente di estinguere il debito pagando solo l’imposta e gli interessi iscritti a ruolo, eliminando sanzioni e interessi di mora; prevede rateazioni fino a 18 rate . Il saldo e stralcio è riservato a persone in grave difficoltà economica e consente di pagare una percentuale ridotta del debito (dal 16 % al 35 %) con integrale cancellazione del restante importo; richiede un ISEE inferiore a 20.000 € e la domanda deve essere presentata nei periodi previsti dal legislatore.
  14. Posso usare il ravvedimento per regolarizzare redditi esteri dopo aver ricevuto un controllo?
       No. Il ravvedimento è ammesso solo se la violazione non è stata ancora contestata e non sono iniziati accessi, ispezioni o altre attività di accertamento . Una volta ricevuto un invito al contraddittorio o un avviso, non si può più ricorrere al ravvedimento ma è possibile tentare l’accertamento con adesione.
  15. Cos’è la base fissa e quando comporta l’imposizione in Italia dei redditi professionali?
       La base fissa è una sede, uno studio o un ufficio a disposizione di un professionista in un altro Stato in modo stabile e continuativo. La Corte di cassazione ha precisato che occorre un legame diretto e non occasionale tra la struttura e il professionista . Se mancano tali requisiti, il reddito professionale è imponibile solo nello Stato di residenza.
  16. Come opera la convenzione Italia–Svezia per i pensionati?
       In generale, le pensioni pubbliche (erogate dallo Stato o da enti pubblici) sono imponibili solo nello Stato che le eroga, mentre le pensioni private possono essere tassate nello Stato di residenza. La convenzione specifica tuttavia alcuni casi particolari, pertanto è consigliabile verificare con un esperto la situazione personale.
  17. È necessario presentare il quadro RW per i conti bancari in Svezia?
       Sì. Gli italiani che detengono conti correnti, depositi bancari o altre attività finanziarie all’estero devono compilare il quadro RW anche se residenti all’estero, qualora abbiano mantenuto la residenza fiscale italiana. Il quadro RW serve esclusivamente al monitoraggio e non produce imposte; la mancata compilazione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % (6 %-30 % per paesi black list) .

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto concreto delle norme e delle strategie illustrate, proponiamo alcune simulazioni di casi ricorrenti.

Caso 1: Notifica irregolare e decadenza per termine

Mario, cittadino italiano trasferitosi a Stoccolma dal 2020, riceve nel luglio 2026 una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2019. L’atto è stato notificato tramite raccomandata a un indirizzo in Italia dove Mario non vive più da anni. Il controllo nasce da un accertamento emesso nel 2025 (quindi oltre il quinto anno) per presunti redditi derivanti da un conto bancario in Svezia. Mario si accorge che non ha mai ricevuto il preavviso di accertamento.

Analisi legale:

  1. Notifica: L’Agenzia avrebbe dovuto inviare l’avviso di accertamento all’indirizzo AIRE di Mario. La notifica in Italia è quindi nulla .
  2. Termini di decadenza: L’accertamento per l’anno 2019 doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2024 ; l’avviso è stato notificato nel 2025 e pertanto è decaduto.
  3. Contraddittorio: Il mancato preavviso rende l’atto nullo per violazione dell’art. 6-bis L. 212/2000 .

Soluzione: Mario, assistito dall’Avv. Monardo, propone ricorso eccependo la nullità della notifica e la decadenza. Il giudice annulla l’avviso, liberando Mario dal pagamento delle somme richieste.

Caso 2: Accertamento su redditi da lavoro autonomo con base fissa in Italia

Sara, consulente informatica residente a Göteborg, ha svolto nel 2023 alcuni incarichi per società italiane, utilizzando per tre mesi uno studio messo a disposizione dal cliente in Milano. L’Agenzia emette un avviso di accertamento ritenendo che i compensi siano imponibili in Italia in quanto Sara disponeva di una base fissa nel territorio italiano.

Analisi legale:

  1. Base fissa: Secondo la Cassazione, la base fissa richiede un rapporto continuativo e un legame funzionale con la struttura . L’utilizzo occasionale dello studio per tre mesi potrebbe non integrare i requisiti; tuttavia la frequenza e la durata sono elementi rilevanti.
  2. Documentazione: Sara dovrà produrre il contratto di utilizzo dello studio, dimostrare che l’attività principale è svolta in Svezia e che il centro degli interessi vitali resta a Göteborg (residenza, famiglia, fatturato maggiore in Svezia).
  3. Accertamento con adesione: Se l’Agenzia dimostra la continuità dell’uso, si può valutare l’adesione per chiudere la vertenza con riduzione delle sanzioni.

Soluzione: Dopo il contraddittorio, la difesa evidenzia che la durata limitata non integra la base fissa. L’Agenzia, considerando la giurisprudenza, riconosce l’irrilevanza del reddito in Italia e annulla l’accertamento. In via prudenziale Sara valuta comunque di dichiarare tali redditi in Italia ottenendo il credito d’imposta per la tassazione svedese .

Caso 3: Ravvedimento operoso per patrimonio estero non dichiarato

Luca, residente in Stoccolma, possiede dal 2018 un conto corrente svedese con giacenza media di 50.000 € e azioni di una società locale del valore di 30.000 €, mai indicati nel quadro RW né nella dichiarazione dei redditi italiana quando era ancora fiscalmente residente in Italia (fino al 2021). Nel 2025 decide di regolarizzare la posizione.

Analisi legale:

  1. Sanzioni: per l’omessa compilazione del quadro RW su attività in paesi white list la sanzione varia dal 3 % al 15 % del valore delle attività . Per ogni anno omesso sono dovute l’IVAFE (imposta su conti correnti esteri) e l’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri, se presenti).
  2. Ravvedimento: Luca può usufruire del ravvedimento operoso presentando dichiarazioni integrative per gli anni non prescritti (2019-2021) e versando imposta, interessi e sanzioni ridotte (a un nono se regolarizza entro il 30° giorno dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, a un settimo se entro il termine di presentazione dell’anno successivo, a un quinto se dopo). Poiché la violazione non è ancora stata contestata, Luca è in tempo.

Soluzione: Con l’assistenza del professionista, Luca presenta le dichiarazioni integrative e versa circa 6.000 € di imposte e sanzioni ridotte; evita così il raddoppio dei termini e l’apertura di un contenzioso penale per eventuali reati tributari.

Caso 4: Definizione agevolata e procedure di esdebitazione

Maria, imprenditrice italiana residente a Malmö, accumula debiti fiscali per 100.000 € relativi alla sua impresa in Italia. Nel 2023 aderisce alla rottamazione-quater, ma nel 2024 non riesce a pagare tre rate e decade dal beneficio. L’Agenzia iscrive il debito a ruolo, con sanzioni e interessi. Maria valuta la possibilità di aderire a una procedura di sovraindebitamento.

Analisi legale:

  1. Riammissione: la legge 197/2022 consente di presentare domanda di riammissione entro aprile 2025 , saldando le rate arretrate; Maria, però, non ha le risorse per saldare il debito.
  2. Sovraindebitamento: essendo imprenditrice individuale, può accedere al piano del consumatore. Con l’ausilio dell’OCC, elabora una proposta che prevede il pagamento del 30 % dei debiti fiscali in 5 anni grazie alla cessione di un immobile situato in Italia. L’IVA e le ritenute vengono saldate integralmente come previsto dalla legge .

Soluzione: Il piano è omologato dal tribunale; l’Agenzia delle Entrate accetta la falcidia parziale. Maria può così pagare 30.000 € e ricominciare l’attività senza il peso dei debiti residui.

9. Conclusioni

L’accertamento fiscale rivolto a cittadini italiani residenti in Svezia richiede un esame meticoloso dei fatti e delle norme. La complessità delle regole sulla residenza fiscale, dei trattati contro la doppia imposizione e delle procedure di notifica all’estero impone di affidarsi a professionisti che abbiano competenze specifiche e aggiornate. Il debitore che riceve un avviso di accertamento deve agire tempestivamente: verificare la regolarità della notifica, raccogliere la documentazione per dimostrare la residenza effettiva, eccepire la violazione del contraddittorio, valutare la possibilità di un accertamento con adesione o di un ravvedimento operoso, ricorrere davanti al giudice e, se necessario, accedere a strumenti straordinari come la rottamazione o le procedure di sovraindebitamento. Ogni scelta ha conseguenze economiche e giuridiche importanti; ritardi o errori possono compromettere irrimediabilmente la posizione del contribuente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff integrano competenze legali, fiscali e finanziarie per offrire un’assistenza completa. Grazie all’esperienza nella gestione delle controversie tributarie, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella predisposizione di piani di rientro e di esdebitazione, lo studio è in grado di tutelare efficacemente i diritti del contribuente e di individuare la strategia più adeguata in base al caso concreto. Che si tratti di annullare un accertamento per difetti formali, di raggiungere un accordo tramite l’adesione, di beneficiare di una rottamazione o di avviare una procedura di sovraindebitamento, l’obiettivo è sempre quello di evitare o fermare pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo e altre misure esecutive e di ristabilire la serenità economica del contribuente.

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