Ho ricevuto un decreto ingiuntivo dal tribunale: ecco cosa fare con l’Avvocato

Introduzione

Ricevere un decreto ingiuntivo dal tribunale è una situazione che spaventa molti imprenditori, professionisti e privati. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento monitorio emesso dal giudice su richiesta di un creditore quando esistono determinati requisiti di legge. L’ingiunzione ordina al debitore di pagare entro un termine limitato (di solito quaranta giorni) oppure di consegnare beni determinati; trascorso il termine senza contestazione o pagamento, il decreto diventa titolo esecutivo e consente al creditore di avviare immediatamente azioni esecutive come pignoramenti o ipoteche su immobili . La posta in gioco è elevata: ignorare l’atto o muoversi senza una strategia può portare a un rapido aggravamento della posizione debitoria con blocco dei conti, fermo amministrativo dei veicoli, iscrizione di ipoteca e compromissione della reputazione aziendale e personale.

L’importanza di reagire tempestivamente non si limita al rispetto dei termini. Con la riforma Cartabia e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, il processo monitorio e le opposizioni subiscono continui aggiornamenti: la facoltà di proporre opposizione al decreto, la possibilità per il giudice di concedere o revocare l’esecuzione provvisoria (artt. 642, 648 e 649 c.p.c.), la distinzione tra vizi di nullità e annullabilità e l’incidenza dei piani di ristrutturazione e delle procedure di sovraindebitamento impongono competenze specialistiche. A tutto ciò si aggiungono le regole fiscali e le definizioni agevolate (come la rottamazione‑quinquies 2026) che permettono di ridurre il debito erariale e che devono essere coordinate con l’eventuale opposizione e con eventuali trattative stragiudiziali.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’Avv. Monardo coordina professionisti esperti a livello nazionale e mette a disposizione dei clienti competenze integrate per analizzare gli atti giudiziari, valutare la sussistenza dei presupposti del credito, predisporre ricorsi e memorie difensive, attivare procedure di sospensione o revoca dell’esecuzione provvisoria e negoziare soluzioni transattive e piani di rientro.

Nel corso di questo articolo spiegheremo passo per passo cosa fare quando si riceve un decreto ingiuntivo, quali sono i diritti e i doveri del debitore, come impostare un’opposizione efficace, come chiedere la sospensione dell’esecuzione, quali strategie alternative possono essere adottate (rottamazioni, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani del consumatore, esdebitazione) e quali errori evitare. Il taglio è giuridico‑divulgativo ma pratico e orientato al risultato; l’obiettivo è offrire un vademecum completo aggiornato ad aprile 2026, basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (Codice di Procedura Civile, Codice Civile, Legge 3/2012, D.L. 118/2021, sentenze di Cassazione, Circolari dell’Agenzia delle Entrate, ecc.).

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le norme di legge che regolano il procedimento monitorio e l’opposizione, insieme alle principali sentenze di legittimità che hanno interpretato tali norme. Le disposizioni richiamate si riferiscono all’ultima versione del Codice di Procedura Civile aggiornata alla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e agli aggiornamenti successivi.

1.1 Condizioni per ottenere un decreto ingiuntivo

L’articolo 633 c.p.c. elenca i requisiti perché il creditore possa ottenere un decreto ingiuntivo: il credito deve essere fondato su una somma di denaro liquida ed esigibile, su un determinato quantitativo di cose fungibili o sulla consegna di una cosa mobile determinata; la pretesa deve essere provata per iscritto e può riguardare anche onorari per prestazioni professionali . Il giudice può concedere il decreto anche quando la prestazione è subordinata a una controprestazione o a una condizione, purché il ricorrente offra documenti che dimostrino l’adempimento o l’avveramento della condizione .

L’articolo 634 c.p.c. (non riportato integralmente) precisa che la prova del credito deve essere scritta: può trattarsi di atti pubblici o scritture private riconosciute, ma la giurisprudenza ammette anche documenti non provenienti direttamente dal debitore se attestano l’esistenza del rapporto (ad es. estratti conto bancari, fatture accompagnate da estratti autentici, contratto e preventivo, ecc.).

1.2 Emissione e contenuto del decreto ingiuntivo

Il giudice competente (Giudice di Pace, Tribunale o sezione specializzata a seconda del valore e della materia) deve decidere sulla richiesta entro 30 giorni dal deposito del ricorso . Se ritiene sussistenti i requisiti di legge, emette un decreto ingiuntivo che:

  • intima al debitore di pagare o di consegnare i beni entro un termine compreso tra 10 e 60 giorni (normalmente 40 giorni) ;
  • avvisa il debitore che può proporre opposizione entro lo stesso termine, sotto pena di perdita del diritto di contestare e di esecuzione forzata ;
  • liquida le spese processuali e, se richiesto, può dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.

Il decreto e il ricorso restano depositati nella cancelleria del tribunale, mentre l’autenticazione da notificare al debitore è rilasciata su richiesta del creditore . La notificazione deve essere effettuata personalmente al debitore, secondo le norme ordinarie di notifica (artt. 137 ss. c.p.c.) . Solo dopo la notifica inizia a decorrere il termine per opporsi; in caso di notificazione irregolare o mancante, il debitore può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ma entro dieci giorni dal primo atto esecutivo .

1.3 Esecuzione provvisoria e sospensione

Il decreto ingiuntivo può essere provvisoriamente esecutivo in due ipotesi:

  1. Esecuzione provvisoria contestuale all’emissione (art. 642 c.p.c.): se il credito è fondato su titoli di credito (cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di borsa) o su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, il giudice, su istanza del ricorrente, autorizza l’esecuzione immediata senza attendere la scadenza del termine per l’opposizione . La provvisoria esecuzione può essere concessa anche in presenza di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o di documentazione sottoscritta dal debitore che comprovi il diritto, e il giudice può imporre la prestazione di una cauzione .
  2. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione (art. 648 c.p.c.): se l’opposizione del debitore non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (ossia non esistono documenti idonei a dimostrare l’inesistenza del credito), il giudice dell’opposizione può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile . Deve concederla per le somme non contestate e può concederla se il creditore offre cauzione . In caso di urgenza, la decisione può essere anticipata prima dell’udienza .
  3. Sospensione dell’esecuzione provvisoria (art. 649 c.p.c.): l’opponente, ricorrendo gravi motivi (probabile fondatezza dell’opposizione, pericolo di danno grave, mancanza dei presupposti del decreto), può chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione provvisoria concessa a norma dell’art. 642. Il giudice può sospendere con ordinanza non impugnabile . La sospensione produce effetti ex nunc: sospende l’esecuzione forzata in corso ma non annulla gli atti esecutivi già compiuti .

Queste disposizioni mostrano che la scelta di opporsi o meno non riguarda solo la contestazione del merito del credito ma anche l’immediata tutela del patrimonio; un’azione tempestiva può evitare il blocco dei conti o la vendita dei beni.

1.4 Opposizione al decreto ingiuntivo

L’opposizione è disciplinata dall’art. 645 c.p.c. e si propone con atto di citazione da notificare al creditore innanzi allo stesso giudice che ha emesso il decreto . L’opponente deve rispettare il termine indicato nel decreto (di regola 40 giorni) e citare l’opposto a comparire a un’udienza fissata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di comparizione . Dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo, si apre un giudizio ordinario in cui il debitore assume la veste di attore: deve provare l’infondatezza del credito, dedurre eccezioni e proporre eventuali domande riconvenzionali. L’opposizione sospende l’efficacia esecutiva del decreto soltanto se non è stata concessa l’esecuzione provvisoria o se il giudice, su istanza, la revoca ai sensi dell’art. 649 c.p.c.

L’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) è ammessa solo in caso di irregolarità nella notificazione del decreto o per forza maggiore e deve essere proposta entro dieci giorni dal primo atto esecutivo . Questo rimedio riguarda casi eccezionali: per esempio, quando il decreto è stato notificato a un indirizzo errato o a persona non abilitata a ricevere l’atto.

1.5 Distinzione tra vizi di annullabilità e nullità

Uno dei temi più ricorrenti in giurisprudenza è la distinzione tra vizi di annullabilità e vizi di nullità del titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione (ord. n. 6626/2026) ha affermato che i vizi di annullabilità di deliberazioni condominiali (errori di convocazione, difetti di quorum o formalità) non possono essere fatti valere incidentalmente nell’opposizione a decreto ingiuntivo; essi devono essere impugnati entro 30 giorni ai sensi dell’art. 1137 c.c. e, se non contestati, determinano la stabilizzazione del credito . Solo i vizi di nullità (assenza totale di convocazione, oggetto impossibile, contrarietà a norme imperative) possono essere sollevati senza limiti di tempo . Ciò significa che, se il decreto è fondato su una delibera condominiale, il debitore non può usare l’opposizione come strumento per ritardare il pagamento contestando irregolarità formali ormai decadute.

1.6 Facoltà di proporre nuove domande e integrazioni

La recente ordinanza della Cassazione n. 4186/2026 ha riconosciuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre nuove domande riconvenzionali se connesse allo stesso rapporto sostanziale, mentre la Cassazione n. 6482/2026 ha chiarito che l’integrazione dell’editio actionis (ossia l’indicazione dei fatti costitutivi del diritto) operata in corso di causa ha efficacia ex nunc e non consente di introdurre domande nuove . Queste sentenze evidenziano l’importanza di predisporre sin dall’inizio un atto di citazione completo e puntuale: omissioni o allegazioni generiche non possono essere sanate con la produzione tardiva di documenti o con il mutamento della domanda.

1.7 Norme fiscali e definizioni agevolate

Per i debitori che hanno ricevuto un decreto ingiuntivo riguardante imposte, tributi o contributi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, esistono istituti che permettono di regolarizzare la posizione con sconti su sanzioni e interessi. La rottamazione‑quinquies introdotta con la Legge di Bilancio 2026 consente di estinguere i carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta o il contributo e gli interessi legali; sono escluse le cartelle derivanti da accertamenti fiscali, i tributi locali come IMU e le imposte ipotecarie e catastali . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e consente di rateizzare il pagamento fino a 54 rate; chi è decaduto da precedenti rottamazioni può essere riammesso . L’adesione alla definizione agevolata sospende i giudizi pendenti in materia tributaria, ma occorre coordinare tale scelta con l’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo per evitare la decadenza.

1.8 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012 e successive modifiche disciplinano le procedure di composizione della crisi per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, associazioni professionali) che si trovano in stato di sovraindebitamento. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che rende difficile l’adempimento . L’art. 7 prevede che il debitore possa presentare ai creditori, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore per la soddisfazione dei debiti secondo scadenze e modalità sostenibili . Il piano può prevedere la dilazione dei tributi dell’IVA e delle ritenute, la possibilità di non pagare integralmente i crediti privilegiati se è assicurato un pagamento non inferiore al valore di liquidazione , e può essere accompagnato da una relazione dell’OCC sulla fattibilità . La legge consente anche l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 14‑quinquies e segg.) che, al termine della procedura, ottiene la liberazione dai debiti residui non onorati.

1.9 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le aziende commerciali e agricole la riforma del D.L. 118/2021, convertito in Legge 147/2021, ha introdotto la procedura di composizione negoziata. L’imprenditore che si trova in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può chiedere la nomina di un esperto indipendente presso la Camera di Commercio per avviare trattative riservate con i creditori allo scopo di risanare l’impresa e prevenire l’insolvenza . L’istituto è operativo dal 15 novembre 2021 ed è alternativo alle procedure concorsuali; consente la pubblicazione di misure protettive nel Registro delle Imprese che bloccano le azioni esecutive e cautelari a carico dell’impresa . Entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda l’imprenditore deve richiedere la conferma delle misure al tribunale . L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa, assiste le imprese nella predisposizione del piano di risanamento, nella richiesta di misure protettive e nell’interazione con l’esperto nominato dalla Camera di Commercio.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica del decreto

Ricevere un decreto ingiuntivo richiede sangue freddo e immediatezza. In questa sezione illustriamo una guida operativa per affrontare correttamente le fasi successive alla notifica.

2.1 Verifica del contenuto e dei termini

Quando l’ufficiale giudiziario o il postino consegna l’atto, occorre innanzitutto verificare:

  1. Regolarità della notifica. Controllare se il decreto è stato notificato personalmente, mediante posta raccomandata A/R, PEC o tramite l’ufficiale giudiziario; eventuali errori (notifica a persona diversa, indirizzo errato, mancanza di relata) possono legittimare una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. .
  2. Termine per adempiere o opporsi. Il decreto indica un termine di 40 giorni (o diverso se il giudice lo ha ridotto o aumentato per ragioni particolari) entro cui il debitore deve pagare o proporre opposizione . Il termine decorre dalla notifica e non dalla data di emissione; è perentorio.
  3. Importo e titolo del credito. Verificare la somma richiesta, gli interessi, le spese e la documentazione allegata. Se il credito riguarda onorari professionali, verificare se sono state allegate le fatture e se è presente la dichiarazione ex art. 633 c.p.c.
  4. Clausola di esecuzione provvisoria. Controllare se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c. o se il creditore ha richiesto l’esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione (art. 648 c.p.c.). Nel primo caso l’azione esecutiva può iniziare immediatamente; nel secondo caso il debitore può chiedere la sospensione ex art. 649 c.p.c. .

2.2 Analisi delle ragioni del credito

Il passo successivo è comprendere se il credito è dovuto. Gli errori più comuni sono:

  • Credito inesistente o prescritto. Il debitore potrebbe aver già pagato (totale o parziale), o il credito potrebbe essere prescritto; occorre recuperare ricevute, estratti conto, contratti, corrispondenza.
  • Errori di calcolo. In caso di forniture di beni o servizi, verificare se la fattura coincide con il contratto, se i beni sono stati consegnati, se ci sono note di credito.
  • Interessi e spese illegittimi. Per i crediti derivanti da contratti bancari (mutui, finanziamenti, fidi), bisogna verificare la presenza di clausole usurarie o anatocistiche; la giurisprudenza consente di contestare la legittimità degli interessi e di richiedere la restituzione delle somme pagate in eccesso.
  • Vizi formali del decreto. Ad esempio, mancanza della procura del difensore del creditore, indicazione errata del giudice competente, carenza di requisiti dell’atto di citazione in opposizione.

Per effettuare questa analisi è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato: l’Avv. Monardo e il suo staff possono esaminare l’atto, individuare errori, proporre controdeduzioni e valutare l’opportunità di un accordo.

2.3 Decisione: pagare, opporsi o negoziare

Una volta analizzati i documenti, il debitore ha tre strade principali:

  1. Pagare integralmente entro il termine indicato nel decreto. Questa scelta evita l’avvio dell’esecuzione forzata e l’iscrizione di ipoteca, ma occorre verificare se l’importo richiesto è corretto. È possibile pagare tramite bonifico bancario con prova dell’avvenuto pagamento; l’avvocato può assistere nelle trattative per ridurre interessi o spese.
  2. Opporsi al decreto mediante atto di citazione in tribunale. È la scelta obbligata quando si ritiene che il credito non sia dovuto o sia solo parzialmente dovuto, quando si vuole ottenere una riduzione dell’importo o quando si intende eccepire eccezioni processuali (es. incompetenza territoriale, vizi di notificazione, prescrizione). L’atto deve contenere l’indicazione specifica dei motivi di opposizione, i mezzi di prova e le domande riconvenzionali; un atto generico può essere dichiarato inammissibile.
  3. Negoziare un accordo con il creditore. Spesso, specie in ambito bancario o tributario, è possibile evitare il contenzioso negoziando un piano di rientro, una transazione o aderendo a definizioni agevolate come la rottamazione. In ambito aziendale la composizione negoziata può costituire un’alternativa per sospendere le azioni esecutive e concordare un piano di risanamento .

2.4 Redazione dell’atto di citazione in opposizione

L’atto di citazione deve rispettare i requisiti degli artt. 163 e 645 c.p.c. e contenere:

  • l’indicazione del tribunale competente e delle parti;
  • l’esposizione dei motivi di opposizione (contestazione del credito, eccezioni processuali, domande riconvenzionali, chiamata in causa di terzi);
  • l’indicazione delle prove (documenti, testimonianze, consulenze tecniche);
  • la richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria se il decreto è esecutivo;
  • la fissazione dell’udienza entro i termini previsti (30 giorni dal termine di comparizione).

È consigliabile allegare la documentazione a supporto e indicare chiaramente il valore della causa per determinare le spese. L’omissione di elementi essenziali (es. indicazione del giudice, esposizione dei fatti, domande) rende l’atto nullo . Se l’atto è carente, il tribunale può dichiarare inammissibile l’opposizione o concedere un termine per l’integrazione, ma l’integrazione opera ex nunc e non permette di introdurre domande nuove .

2.5 Udienza di comparizione e fase di cognizione

All’udienza di comparizione le parti espongono le proprie deduzioni. Il giudice può:

  • confermare o revocare l’esecuzione provvisoria concessa in sede monitoria;
  • concedere la provvisoria esecuzione su somme non contestate (art. 648 c.p.c.) ;
  • disporre la sospensione della provvisoria esecuzione se emergono gravi motivi (art. 649 c.p.c.) ;
  • ammettere i mezzi di prova (testimoni, documenti, consulenze) e fissare le udienze istruttorie.

La fase di cognizione segue il rito ordinario: ciascuna parte può modificare le proprie domande e difese nei limiti previsti dagli artt. 183 e 183‑bis c.p.c.; eventuali nuove domande riconvenzionali dell’opposto devono essere connesse al rapporto dedotto e non possono snaturare l’oggetto del giudizio . Al termine dell’istruttoria il giudice decide con sentenza che conferma, modifica o revoca il decreto ingiuntivo. La sentenza è appellabile.

2.6 Possibili esiti

Le possibili conclusioni della causa sono:

  • Conferma del decreto. Se il giudice ritiene fondato il credito, rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo; il debitore dovrà pagare l’importo dovuto e le spese legali.
  • Revoca totale o parziale del decreto. Se emergono vizi del titolo o del procedimento o se il credito è infondato, il giudice revoca il decreto in tutto o in parte e condanna l’opposto alla restituzione delle somme eventualmente incassate in esecuzione provvisoria.
  • Condanna al pagamento di un importo diverso. Può accadere che il giudice ritenga il credito esistente ma ne riduca l’ammontare, ad esempio per nullità parziale della clausola di interessi usurari o per compensazione con controcrediti del debitore.

In tutti questi casi è essenziale essere assistiti da un professionista che sappia valorizzare le eccezioni, proporre domande riconvenzionali e curare la difesa tecnica.

3 Difese e strategie legali

Presentare un’opposizione non significa solamente contestare l’esistenza del credito: la strategia difensiva deve essere costruita sulla base della natura del rapporto, delle prove disponibili e degli obiettivi del debitore. Di seguito vengono illustrate le principali difese e strategie.

3.1 Eccezioni di rito

Le eccezioni processuali mirano a far valere vizi formali del procedimento monitorio. Tra le più comuni:

  • Incompetenza territoriale o per materia. Il decreto può essere emesso dal giudice competente in base alla residenza del debitore o al luogo dell’obbligazione; in alcune materie (lavoro, locazione, contratti bancari) vigono competenze speciali. L’eccezione va sollevata nella prima difesa.
  • Notifica irregolare o carente. Se la notifica del ricorso e del decreto non è stata effettuata correttamente (es. notifica a indirizzo errato, rifiuto di ricevere, notifica via posta elettronica non certificata), l’opposizione può essere dichiarata ammissibile anche oltre il termine ordinario . La Cassazione ha precisato che l’irregolarità della notifica legittima l’opposizione tardiva entro dieci giorni dal primo atto esecutivo.
  • Mancata prova scritta del credito. Se la pretesa del creditore non è supportata da documento scritto o se il documento non riguarda direttamente il rapporto, il decreto non dovrebbe essere concesso ai sensi dell’art. 633 c.p.c. L’opponente può chiedere la revoca del decreto per mancanza dei presupposti.
  • Indeterminatezza dell’editio actionis. L’atto di citazione deve contenere l’indicazione specifica dei fatti costitutivi del diritto; la Cassazione n. 6482/2026 ha ribadito che l’integrazione successiva non può introdurre nuovi fatti .

3.2 Eccezioni di merito

Le eccezioni di merito contestano l’esistenza o l’ammontare del credito. Tra le principali:

  • Avvenuto pagamento o adempimento. Il debitore deve provare di aver pagato l’importo richiesto; prova che può essere fornita con ricevute, estratti conto, quietanze o per testi.
  • Compensazione. Se il debitore vanta un credito nei confronti del creditore di importo uguale o superiore, può invocare la compensazione legale o giudiziale.
  • Prescrizione o decadenza. Molti crediti (es. professionali, forniture di beni, rate di mutuo) sono soggetti a termini di prescrizione; se il decreto viene richiesto oltre il termine legale, il debitore può eccepire la prescrizione.
  • Nullità delle clausole contrattuali. Nei contratti bancari o finanziari possono essere presenti clausole nulle (tassi usurari, capitalizzazione degli interessi, spese occulte). Nel caso di garanzie fideiussorie, la Cassazione ha dichiarato la nullità delle clausole che impongono al fideiussore di pagare immediatamente nonostante l’opposizione del debitore . È quindi possibile far valere la nullità totale o parziale del contratto e ridurre l’importo dovuto.

3.3 Domande riconvenzionali e chiamata in causa di terzi

Il debitore può proporre domande riconvenzionali connesse al rapporto oggetto del decreto, ad esempio per chiedere la restituzione di somme pagate in eccesso, il risarcimento del danno per inadempimento o la declaratoria di nullità di clausole contrattuali. La Cassazione ha precisato che la riconvenzionale è ammissibile se concerne lo stesso rapporto sostanziale . Inoltre, l’opponente può chiamare in causa terzi (coobbligati, fideiussori, assicurazioni) quando l’accertamento del rapporto richiede la loro partecipazione per evitare sentenze contrastanti.

3.4 Richiesta di sospensione o revoca dell’esecuzione provvisoria

Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, l’opponente può chiedere:

  • La revoca dell’esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. quando ricorrono gravi motivi legati alla fondatezza della contestazione o al rischio di danni al debitore . La richiesta può essere proposta contestualmente all’atto di citazione o in seguito, anche in caso di opposizione tardiva. Il giudice decide con ordinanza non impugnabile.
  • La sospensione dell’esecuzione forzata in corso. Se l’esecuzione è già iniziata (pignoramento immobiliare o mobiliare), il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura per evitare danni irreparabili. Occorre depositare l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e dimostrare la fondatezza dei motivi.

3.5 Trattative e soluzioni stragiudiziali

Spesso la causa monitoria nasce perché le parti non si sono confrontate preventivamente. Prima o durante l’opposizione è possibile intraprendere trattative per:

  • Accordo di pagamento rateale. Il creditore può accettare una dilazione del debito, magari con rinuncia agli interessi o alle spese, in cambio dell’interruzione della causa.
  • Transazione. Le parti possono definire la controversia con un accordo transattivo che rinuncia alle reciproche pretese oltre un certo importo. L’accordo può essere sottoscritto davanti ai legali o in sede di mediazione civile.
  • Mediazione obbligatoria o facoltativa. Per alcune materie (condominio, contratti bancari, diritti reali) la mediazione è condizione di procedibilità; in altre può essere proposta dalle parti per evitare la causa. La riforma Cartabia ha ampliato l’ambito della mediazione.

Il supporto di un professionista è essenziale per redigere un accordo valido e tutelare gli interessi del debitore.

3.6 Procedimenti alternativi: sovraindebitamento e composizione negoziata

Quando il problema non riguarda un singolo credito ma una situazione di sovraindebitamento generalizzato, l’opposizione al decreto potrebbe essere solo un tassello di una strategia più ampia. In questi casi conviene valutare:

  • Accordo di ristrutturazione o piano del consumatore (Legge 3/2012). Il debitore, con l’assistenza di un OCC, presenta un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti in proporzione alle proprie capacità patrimoniali. Una volta omologato dal giudice, il piano vincola tutti i creditori, compresi quelli che hanno ottenuto decreti ingiuntivi. Il piano può prevedere la vendita di beni, la rateizzazione e l’esdebitazione finale. È uno strumento particolarmente utile per privati, professionisti e imprenditori minori.
  • Liquidazione del patrimonio (art. 14‑ter). Se il debitore non è in grado di presentare un piano sostenibile, può chiedere la liquidazione dei propri beni e, dopo la distribuzione ai creditori, ottenere l’esdebitazione.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Le imprese possono accedere a questa procedura per risanarsi e sospendere le azioni esecutive; l’esperto nominato aiuta a trovare un accordo con i creditori e, se necessario, si può chiedere al giudice l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o un concordato semplificato. La pubblicazione delle misure protettive impedisce ai creditori di iniziare o proseguire pignoramenti o sequestri .

4 Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e altre procedure

Oltre all’opposizione, il debitore ha a disposizione vari strumenti per ridurre o definire il debito. In questa sezione analizziamo le principali opportunità.

4.1 Definizione agevolata 2026 (rottamazione‑quinquies)

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione nel periodo 2000‑2023 con pagamento del solo tributo o contributo e degli interessi legali. In particolare:

  • Sono inclusi i debiti da dichiarazione (IRPEF, IVA, contributi INPS, addizionali, ecc.) e le multe stradali (per le quali si eliminano gli interessi ma restano le sanzioni) .
  • Sono esclusi i carichi derivanti da avvisi di accertamento, i tributi locali (IMU, TASI, TARI) a meno che l’ente locale non aderisca alla definizione, le imposte ipotecarie, catastali e di registro, i contributi delle casse professionali e i crediti da recuperi di imposta .
  • La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; il piano di pagamento può essere dilazionato in 54 rate. Le prime due rate (10% dell’importo) devono essere pagate nel 2026; le successive rate sono trimestrali. Il tasso di interesse applicato dopo il 2026 è del 3% annuo.
  • I contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni possono aderire nuovamente se erano decaduti al 30 settembre 2025 .

La rottamazione non cancella automaticamente eventuali sanzioni penali per omesso versamento, ma estingue il debito fiscale. L’adesione implica la rinuncia ai giudizi pendenti e la sospensione delle procedure esecutive; pertanto bisogna valutare con attenzione la convenienza rispetto all’opposizione.

4.2 Saldo e stralcio e definizione degli avvisi bonari

Oltre alla rottamazione, il legislatore periodicamente approva definizioni agevolate per avvisi bonari e debiti di contribuenti in difficoltà economica. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2025 aveva previsto il saldo e stralcio per debiti sotto una certa soglia di reddito ISEE. Anche se queste misure variano di anno in anno, è importante monitorare le circolari dell’Agenzia delle Entrate per cogliere le opportunità.

4.3 Rateizzazione e piani del consumatore

L’opposizione a decreto ingiuntivo non preclude la possibilità di chiedere una rateizzazione amministrativa del debito presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La rateizzazione può durare fino a 120 mesi (10 anni) per importi rilevanti. Tuttavia, la concessione è subordinata a requisiti reddituali e al rispetto di alcune condizioni (ad es. decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive). Quando il decreto riguarda un debito tributario, la rateizzazione può essere alternativa alla rottamazione.

Per i consumatori in stato di sovraindebitamento, il piano del consumatore di cui all’art. 7 L. 3/2012 consente di proporre ai creditori un pagamento dilazionato e ridotto . Il piano è omologato dal tribunale e vincola tutti i creditori, superando i singoli decreti ingiuntivi. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi, può predisporre il piano, depositarlo presso l’OCC e seguire l’istruttoria fino all’omologa.

4.4 Concordato preventivo e concordato minore

Per le imprese e i professionisti la riforma del Codice della Crisi d’Impresa ha introdotto il concordato minore, procedura semplificata che permette di proporre un accordo ai creditori con tempi e costi ridotti. È destinato a imprenditori sotto soglia e professionisti che non possono accedere al concordato preventivo ordinario. In presenza di decreti ingiuntivi, il concordato minore consente di bloccare l’esecuzione e di pagare i creditori secondo un piano concordato.

4.5 Esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione del debitore incapiente è stata introdotta con le modifiche del 2020 alla Legge 3/2012. Consente a una persona fisica che non ha beni o redditi sufficienti per soddisfare i creditori di ottenere, una sola volta nella vita, la cancellazione dei debiti residui. È necessaria la dimostrazione dell’assenza di dolo, di avere tenuto un comportamento corretto e di essere meritevoli. La procedura richiede l’intervento di un OCC e l’omologazione del giudice. Questa misura può essere presa in considerazione quando il debitore non ha alcuna capacità di rimborso e i decreti ingiuntivi si accumulano.

5 Errori comuni e consigli pratici

La gestione di un decreto ingiuntivo richiede attenzione ai dettagli e conoscenza delle norme. Ecco alcuni errori da evitare e suggerimenti utili:

  1. Ignorare l’atto o attendere l’ultimo giorno. Il termine per opporsi è perentorio; è fondamentale consultare un avvocato immediatamente dopo la notifica.
  2. Pagare senza verificare. Non è raro che il credito sia parziale, prescritto o errato; pagare integralmente senza contestare può pregiudicare la possibilità di recuperare le somme non dovute.
  3. Presentare un’opposizione generica. Un atto privo di motivi specifici o di documenti può essere dichiarato inammissibile. L’opposizione deve essere supportata da prove e da un’analisi dei fatti.
  4. Non chiedere la sospensione dell’esecuzione. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, è essenziale chiedere la sospensione per evitare che il creditore avvii pignoramenti mentre si attende la sentenza .
  5. Trascurare le soluzioni alternative. A volte la causa è il sintomo di problemi finanziari più profondi; occorre considerare piani di ristrutturazione, rottamazioni, composizione negoziata o esdebitazione.

6 Tabelle riepilogative

Per una consultazione rapida, presentiamo alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi, i termini e gli strumenti difensivi.

6.1 Requisiti e termini del decreto ingiuntivo

AspettoRiferimentoDescrizione
Requisiti per ottenere il decretoArt. 633 c.p.c.Credito certo, liquido ed esigibile; somma di denaro, cose fungibili o bene mobile determinato; prova scritta .
Decisione del giudiceArt. 641 c.p.c.Il giudice decide entro 30 giorni dal deposito; fissa il termine di 40 giorni per pagare/opporre .
NotificaArt. 643 c.p.c.Il decreto e il ricorso restano in cancelleria; l’autenticazione è rilasciata al creditore; notifica personale .
OpposizioneArt. 645 c.p.c.Si propone con atto di citazione davanti allo stesso giudice; termine 40 giorni; il giudizio segue il rito ordinario .
Opposizione tardivaArt. 650 c.p.c.Ammessa per irregolarità della notifica o forza maggiore; entro 10 giorni dal primo atto esecutivo .
Esecuzione provvisoriaArt. 642 c.p.c.Concessa per crediti fondati su titoli (cambiali, assegni, atti notarili) o in presenza di grave pregiudizio; può essere subordinata a cauzione .
Esecuzione provvisoria in opposizioneArt. 648 c.p.c.Concessa se l’opposizione non è fondata su prova scritta; deve essere concessa per le somme non contestate; possibile cauzione .
Sospensione dell’esecuzioneArt. 649 c.p.c.Su istanza dell’opponente e per gravi motivi il giudice può sospendere la provvisoria esecuzione .

6.2 Procedura dopo la notifica

FaseAzione del debitoreNote
Ricezione del decretoVerificare notifica, termine, importo, clausole di esecuzioneEventuali vizi consentono opposizione tardiva .
Entro 40 giorniPagare il credito o proporre opposizione con atto di citazioneLa mancata opposizione rende definitivo il decreto.
Prima udienza di opposizioneChiedere sospensione o revoca esecuzione provvisoriaIl giudice può decidere con ordinanza non impugnabile .
Fase istruttoriaProdurre prove, proporre domande riconvenzionali, chiamare terziL’integrazione dell’editio actionis opera ex nunc e non consente domande nuove .
SentenzaConferma, revoca o modifica del decretoLa sentenza è appellabile.

6.3 Strumenti alternativi

StrumentoSoggettiVantaggiFonti
Rottamazione‑quinquies 2026Persone fisiche e giuridiche con debiti affidati all’AdERPagamento del solo tributo/contributo; rate fino a 54; riammissione dei decaduti .Legge di Bilancio 2026; circolari AdER
Accordo di ristrutturazione/Piano del consumatore (L. 3/2012)Consumatori, professionisti, imprenditori minoriRiduzione e dilazione dei debiti; esdebitazione finale; blocco delle esecuzioni .Artt. 6‑14 L. 3/2012
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)Imprese in squilibrio patrimoniale o finanziarioTrattative con esperto; misure protettive che sospendono esecuzioni; risanamento .D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021
Esdebitazione del debitore incapientePersone fisiche senza patrimonio sufficienteCancellazione dei debiti residui; possibile una sola volta; necessaria meritevolezzaArtt. 14‑quaterdecies ss. L. 3/2012

7 Domande e risposte frequenti (FAQ)

Di seguito una raccolta di quesiti pratici che spesso vengono posti dai debitori che hanno ricevuto un decreto ingiuntivo. Le risposte sono formulate in modo chiaro ma con riferimenti normativi e giurisprudenziali quando necessario.

  1. Cos’è un decreto ingiuntivo?
    È un provvedimento del giudice che ordina al debitore di pagare una somma di denaro, consegnare beni fungibili o una cosa mobile determinata sulla base di una pretesa provata per iscritto . Se non viene opposto entro il termine, diventa titolo esecutivo.
  2. Quanto tempo ho per oppormi?
    Generalmente 40 giorni dalla notifica, salvo termini diversi fissati dal giudice . Se la notifica è irregolare o non è stata conosciuta per causa di forza maggiore, è possibile proporre opposizione tardiva entro dieci giorni dal primo atto esecutivo .
  3. Devo pagare subito se il decreto è provvisoriamente esecutivo?
    Sì, se non si propone opposizione e non si ottiene la sospensione, il creditore può iniziare l’esecuzione. Tuttavia, si può chiedere al giudice la sospensione o la revoca dell’esecuzione provvisoria .
  4. Posso oppormi anche se ho già pagato parte del debito?
    Sì, l’opposizione può essere parziale; si può chiedere la revoca del decreto per la somma già versata. È opportuno allegare le prove di pagamento.
  5. Cosa succede se non faccio nulla?
    Trascorso il termine per l’opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo; il creditore può procedere a pignoramenti e iscrizioni ipotecarie. L’atto non può più essere contestato salvo casi di notifica nulla.
  6. Può essere contestata la competenza del giudice che ha emesso il decreto?
    Sì, l’incompetenza per materia o per territorio deve essere eccepita nell’atto di opposizione. Se accolta, il giudice revoca il decreto e rimette la causa al giudice competente.
  7. L’opposizione sospende automaticamente l’esecuzione?
    No. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, occorre chiedere la sospensione e dimostrare la fondatezza dell’opposizione .
  8. Ho ricevuto un decreto ingiuntivo per spese condominiali: posso contestare la delibera?
    Le delibere condominiali viziate da annullabilità devono essere impugnate entro 30 giorni . In opposizione si possono far valere solo vizi di nullità (es. oggetto impossibile o contrarietà a norme imperative) .
  9. Il decreto può essere basato su fatture non firmate dal debitore?
    Sì, purché esista una documentazione che prova l’esistenza del rapporto (contratto, ordine, conferma d’ordine). Le fatture costituiscono principio di prova e la giurisprudenza considera sufficiente una pluralità di fatture accompagnate da documenti di trasporto.
  10. Cosa devo fare se ricevo un precetto dopo il decreto?
    Il precetto è l’atto con cui il creditore intima il pagamento prima di procedere all’esecuzione. Deve contenere l’indicazione del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il decreto; l’assenza di tale indicazione comporta la nullità del precetto . È possibile proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  11. Posso estinguere il debito con un accordo stragiudiziale?
    Sì. Molti creditori sono disponibili a rateizzare o ridurre l’importo pur di evitare costi giudiziari. Un avvocato può trattare un piano di rientro e predisporre un accordo che estingue la causa.
  12. La banca può ottenere un decreto ingiuntivo per un mutuo?
    Sì, se il cliente è in mora e il contratto è assistito da prova scritta; tuttavia, è possibile contestare anatocismo, usura o indeterminatezza degli interessi. Un consulente tecnico può calcolare l’effettivo debito.
  13. Cosa succede se nel frattempo aderisco alla rottamazione?
    L’adesione alla rottamazione sospende i giudizi e le esecuzioni relative ai carichi rottamati. Se il decreto ingiuntivo riguarda un debito incluso nella definizione agevolata, conviene valutare la rinuncia all’opposizione per evitare costi duplici.
  14. Posso chiedere un piano del consumatore se ho più decreti ingiuntivi?
    Sì, il piano del consumatore permette di gestire complessivamente tutti i debiti e sospende le azioni esecutive. Una volta omologato, sostituisce i singoli titoli esecutivi e consente l’esdebitazione finale .
  15. Se sono socio di una società, rispondo personalmente?
    Dipende dal tipo di società. Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) i soci illimitatamente responsabili sono coobbligati e il creditore può chiedere decreto ingiuntivo anche contro il socio; nelle società di capitali la responsabilità è limitata al capitale versato, salvo fideiussioni personali.
  16. Posso proporre opposizione senza un avvocato?
    Davanti al giudice di pace è possibile difendersi personalmente entro i limiti di valore previsti, ma è sempre consigliabile farsi assistere da un legale esperto per evitare errori procedurali. Davanti al tribunale l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo è obbligatoria.
  17. È possibile impugnare la sentenza che decide sull’opposizione?
    Sì, la sentenza può essere appellata davanti alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione. Contro la sentenza d’appello è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi previsti dalla legge.
  18. Qual è il costo di un’opposizione?
    Dipende dal valore della causa e dalla complessità. Bisogna considerare il contributo unificato, i diritti di cancelleria e l’onorario del difensore. In alcuni casi è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato se si rientra nei parametri reddituali.
  19. Chi paga le spese se l’opposizione viene rigettata?
    Se l’opposizione è infondata, il giudice condanna l’opponente al pagamento delle spese processuali dell’opposto. Tuttavia, se il decreto viene revocato o ridotto, le spese possono essere compensate o a carico del creditore.
  20. In quanto tempo si conclude l’opposizione?
    La durata varia a seconda del tribunale e della complessità della causa. In media tra uno e tre anni. La riforma Cartabia ha introdotto termini più brevi per la fissazione delle udienze, ma la durata resta influenzata dal numero delle prove e dal carico di lavoro del giudice.

8 Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere meglio come gestire un decreto ingiuntivo, proponiamo alcune simulazioni con numeri e circostanze frequenti. I dati sono ipotetici ma realistici e hanno finalità illustrativa.

8.1 Simulazione di un decreto ingiuntivo per fornitura commerciale

Scenario: un’azienda di forniture industriali emette fatture per un importo complessivo di 25 000 € nei confronti di un cliente. Il cliente paga solo 10 000 € e contesta i restanti 15 000 € perché ritiene non siano stati consegnati alcuni pezzi. L’azienda presenta ricorso per decreto ingiuntivo, allegando le fatture e le bolle di consegna firmate.

Calcolo degli interessi: le fatture prevedono un interesse di mora al tasso annuale del 7%. Dopo 120 giorni di ritardo, l’interesse maturato è pari a 15 000 € × 7% × (120/365) ≈ 344 €. Il decreto ingiuntivo ingiunge quindi il pagamento di 15 000 € + 344 € di interessi + 600 € di spese legali.

Strategia del debitore: il cliente può opporsi contestando la consegna dei pezzi e produrre prove (email, ordini, collaudi) che dimostrino difetti nelle forniture. Se la prova è orale (testimonianze dei magazzinieri) e mancano documenti, il giudice potrebbe concedere comunque l’esecuzione provvisoria per la parte non contestata (ad esempio 10 000 €) . Una trattativa può portare a riconoscere un importo inferiore (es. 8 000 €) e a rinunciare agli interessi.

8.2 Simulazione di un decreto ingiuntivo per mutuo bancario

Scenario: un privato sottoscrive un mutuo ipotecario di 150 000 € per 30 anni con rata mensile di 600 €. Dopo 24 mesi smette di pagare le rate per difficoltà economica; la banca invia solleciti e poi ricorre a decreto ingiuntivo chiedendo il pagamento delle rate scadute (14 400 €), degli interessi moratori (8% oltre il tasso contrattuale) e delle spese di procedura (1 500 €).

Analisi: il debitore può contestare la legittimità degli interessi moratori se risultano usurari o se la banca non ha rispettato la normativa sulla trasparenza. Può chiedere una verifica contabile tramite consulenza tecnica d’ufficio. Nel frattempo può negoziare un piano di rientro o accedere alla procedura di sovraindebitamento presentando un piano del consumatore. Se il giudice accerta l’usura o l’anatocismo, può revocare in parte il decreto e ridurre il debito.

8.3 Caso reale: fideiussione bancaria

Fatto: un imprenditore rilascia una fideiussione omnibus a garanzia di un’apertura di credito di 50 000 € a favore della società di cui è socio. Dopo il default della società, la banca notifica un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dell’importo garantito. L’imprenditore oppone, eccependo l’invalidità della fideiussione perché la clausola imponeva il pagamento immediato anche in caso di contestazione della società. La Corte d’Appello revoca il decreto, ritenendo la clausola abusiva nei confronti del consumatore. La Cassazione (ordinanza n. 4770/2026) conferma che le clausole che impongono al fideiussore di pagare nonostante l’opposizione del debitore principale sono nulle poiché violano l’art. 1957 c.c. e le norme sulla tutela del consumatore . La banca viene condannata alla restituzione delle somme già versate e al pagamento delle spese.

Lezione: controllare sempre le clausole della fideiussione e verificare se il fideiussore rientra nella categoria di consumatore. Le clausole vessatorie o in violazione di norme imperative rendono nullo il titolo e consentono la revoca del decreto ingiuntivo.

9 Conclusione

Ricevere un decreto ingiuntivo dal tribunale non è una condanna inappellabile ma un invito ad agire con consapevolezza. La normativa vigente offre strumenti per contestare, sospendere, ridurre o definire il debito; la giurisprudenza recente ha chiarito importanti aspetti, dalla distinzione tra vizi di annullabilità e nullità alla possibilità di proporre nuove domande nel giudizio di opposizione , dal potere del giudice di concedere o revocare l’esecuzione provvisoria alla tutela offerta dalle procedure di sovraindebitamento e dalle definizioni agevolate.

Il tempo è il fattore decisivo: ignorare l’atto o agire senza consulenza può portare rapidamente a pignoramenti e perdite patrimoniali. Per questo è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, offre un servizio completo che comprende:

  • analisi dell’atto e dei documenti per verificare i presupposti del credito;
  • redazione e deposito dell’atto di opposizione con eccezioni di merito e di rito;
  • richiesta di sospensione o revoca dell’esecuzione provvisoria;
  • negoziazione con il creditore per accordi stragiudiziali e piani di rientro;
  • assistenza nelle procedure di rottamazione e definizione agevolata;
  • predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e composizione negoziata della crisi;
  • difesa in giudizio fino alla sentenza di primo grado, appello e Cassazione.

Con l’affiancamento di un professionista, il debitore può trasformare un problema in un’opportunità per ristrutturare la propria posizione finanziaria e ripartire.

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