Sei Stato Segnalato Al Crif Senza Alcun Avviso? Ecco Cosa Fare Con L’Avvocato

Introduzione

Essere segnalati come cattivo pagatore nei sistemi di informazioni creditizie (SIC) privati – per esempio la banca dati CRIF – oppure inseriti in Centrale Rischi della Banca d’Italia senza essere stati avvisati è un problema giuridico molto serio: può impedire l’accesso al credito, causare la revoca di fidi bancari, bloccare la possibilità di rateizzare un debito e macchiare la reputazione finanziaria del debitore. Le segnalazioni errate o illegittime possono anche essere utilizzate come strumento di pressione dal creditore, precludendo al consumatore o all’imprenditore la possibilità di difendersi. Per questo è fondamentale conoscere il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, i diritti del segnalato e le strategie legali per reagire immediatamente.

Negli ultimi anni il legislatore e le autorità di vigilanza hanno definito regole precise per le segnalazioni nei SIC e nella Centrale Rischi: la Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, aggiornata al 2021, stabilisce che la classificazione di un’esposizione a “sofferenza” richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del debitore e non può avvenire automaticamente per un semplice ritardo o inadempimento ; il Codice di condotta per i SIC, approvato dal Garante privacy, prevede l’obbligo di inviare un preavviso al debitore e di attendere 15 giorni prima di rendere visibile a terzi la prima segnalazione negativa ; l’art. 125 TUB impone agli intermediari di informare il consumatore la prima volta che lo segnalano ai sistemi creditizi; varie decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e della Corte di Cassazione hanno condannato banche e finanziarie che registravano come insolventi soggetti ancora in bonis . Negli ultimi due anni la giurisprudenza ha rafforzato questi principi: l’ordinanza della Cassazione n. 5593/2026 ha stabilito che un semplice ritardo non giustifica la segnalazione come “sofferenza” se non c’è uno stato di insolvenza; l’ABF Milano 2025 ha cancellato la segnalazione in CRIF a causa del mancato preavviso . La guida che segue, aggiornata ad 11 aprile 2026, analizza queste norme e sentenze, spiega passo per passo cosa fare se si riceve una segnalazione senza preavviso, illustra i rimedi giudiziali e stragiudiziali (sospensione del debito, ricorsi ABF, azioni risarcitorie), presenta gli strumenti alternativi (rottamazioni quater e quinquies, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione) e fornisce consigli pratici per evitare errori.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario.

Coordina uno studio legale e fiscale multidisciplinare che riunisce avvocati, commercialisti ed esperti in crisi d’impresa operativi su tutto il territorio nazionale. Oltre all’attività giudiziale, l’Avv. Monardo ricopre incarichi istituzionali importanti:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; questo gli consente di assistere privati, consumatori e piccoli imprenditori nelle procedure di composizione negoziata e di concordato minore.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), organismo pubblico che gestisce le procedure di sovraindebitamento e sorveglia la regolarità delle proposte di pagamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa, nominato ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito nella L. 206/2021). La normativa prevede che la Camera di commercio iscriva in un apposito elenco professionisti con almeno cinque anni di esperienza e competenze in diritto bancario, economico e aziendale ; questi esperti, nominati su richiesta dell’imprenditore, facilitano le trattative con i creditori attraverso la piattaforma di composizione negoziata prevista dallo stesso decreto .
  • Cassazionista: può patrocinare difese davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

Lo studio Monardo assiste debitori e contribuenti in tutto ciò che riguarda segnalazioni indebite e crisi finanziarie: analisi dei documenti, contestazione di segnalazioni in CRIF e Centrale Rischi, richieste di rettifica o cancellazione al creditore e al Garante, presentazione di ricorsi all’ABF, trattative stragiudiziali per rinegoziare il debito, elaborazione di piani di rientro, accesso alla definizione agevolata per i debiti tributari, predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione nell’ambito della Legge 3/2012 (oggi ricompresa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). La guida che segue mostra come utilizzare concretamente questi strumenti. Se vuoi tutelarti subito, contatta l’Avv. Monardo e il suo staff per una valutazione legale personalizzata.

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Contesto normativo: leggi, regolamenti e giurisprudenza

1. Sistemi di informazioni creditizie e Centrale Rischi: differenze

Per comprendere il problema delle segnalazioni senza avviso, è necessario distinguere tra:

  1. Sistemi di informazioni creditizie (SIC) privati, come CRIF, Experian, CTC e Assilea. Questi database raccolgono le informazioni sui finanziamenti concessi da banche e società di credito al consumo per valutare l’affidabilità di un richiedente. La disciplina dei SIC è stabilita dal Codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia di tipo positivo (approvato dal Garante privacy con provvedimento n. 163 del 2019) e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR).
  2. Centrale dei rischi (CR) della Banca d’Italia, un archivio pubblico in cui confluiscono le esposizioni creditizie significative (superiori a 30.000 euro, o 250 euro per sofferenze) e i finanziamenti garantiti dallo Stato. Le istruzioni operative sono contenute nella Circolare Banca d’Italia n. 139 del 11 febbraio 1991 (con successive modifiche) e nelle deliberazioni del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). La CR non memorizza i dati di ritardi di pagamenti occasionali, ma solo posizioni consistenti e consolidate.

In entrambe le banche dati l’intermediario è tenuto a segnalare dati veritieri, completi e aggiornati; la violazione di questi obblighi può generare responsabilità civile e disciplinare. Tuttavia, le regole sul preavviso e sulla cancellazione delle segnalazioni differiscono significativamente tra CR e SIC.

2. Obbligo di preavviso nei SIC: Codice di condotta e TUB

L’art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i SIC impone agli intermediari l’obbligo di inviare al debitore un preavviso di imminente registrazione. Il preavviso, in forma scritta o elettronica, deve contenere l’informazione che i dati negativi (mancato pagamento di rate, insolvenze) saranno comunicati alla banca dati; la comunicazione deve essere recettizia, quindi l’intermediario deve dimostrare che il debitore l’ha ricevuta . Inoltre, il Codice stabilisce che i dati relativi al primo ritardo possono essere resi visibili agli altri partecipanti solo dopo 15 giorni dall’invio del preavviso . Questo periodo di tolleranza consente al debitore di regolarizzare la propria posizione prima che il ritardo diventi pubblico.

L’art. 125, comma 3 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), introdotto con la riforma del credito al consumo, stabilisce che il finanziatore deve informare il consumatore la prima volta in cui lo segnala a un sistema di informazioni creditizie; la norma è considerata un obbligo di trasparenza ma non un requisito di validità della segnalazione, come ha precisato l’ABF .

3. Centrale Rischi: classificazione a sofferenza e preavviso

Per la Centrale Rischi le regole sono diverse. Secondo la Circolare n. 139/1991, un’esposizione creditizia può essere classificata a sofferenza solo quando l’intermediario accerti l’esistenza di una situazione di insolvenza grave e non transitoria del debitore. Non basta un semplice ritardo di pagamento: è necessario valutare l’intera posizione economica e patrimoniale dell’intestatario . L’intermediario deve comunicare al cliente e ai coobbligati la prima classificazione a sofferenza, ma tale comunicazione ha scopo informativo e non è condizione di legittimità della segnalazione . Quando l’insolvenza cessa, la posizione deve essere riclassificata, ma la segnalazione storica non viene cancellata.

La Corte di Cassazione ha confermato questi principi. Con l’ordinanza n. 5593/2026 ha affermato che la segnalazione di un cliente come “sofferenza” non può basarsi automaticamente sull’esistenza di un debito: occorre verificare la reale insolvenza; altrimenti la banca risponde dei danni . Il Tribunale di Napoli nel 2025, applicando la Cassazione n. 7134/2026, ha ritenuto nulla la concessione di finanziamenti pubblici se la banca non valuta il merito creditizio (concessione abusiva di credito) .

4. Giurisprudenza ABF e Garante privacy su mancato preavviso

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha più volte condannato banche e finanziarie per aver segnalato i clienti nei SIC senza preavviso. Alcune decisioni significative:

  • ABF Milano, 29 maggio 2025, n. 5208: ha dichiarato illegittima la segnalazione al SIC perché la banca aveva inviato solo il preavviso previsto per la Centrale Rischi ma non quello specifico per il SIC; di conseguenza ha disposto la cancellazione della segnalazione .
  • ABF Milano, 2 ottobre 2025, nn. 8874/8875: ha ribadito che l’onere della prova del preavviso spetta all’intermediario; nel caso specifico la banca ha dimostrato l’avvenuto preavviso tramite ricevuta, per cui l’ABF ha rigettato il ricorso .
  • ABF Bari 2023, decisione n. 4632/2023: ha stabilito che un preavviso tardivo non legittima la prima segnalazione; le segnalazioni successive sono valide solo se l’avviso è stato correttamente recapitato .

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che il preavviso è un atto recettizio e l’intermediario deve poter dimostrare la ricezione da parte dell’interessato. Il preavviso può essere inviato via PEC o raccomandata tracciabile, ma non via semplice e‑mail .

5. Diritti del debitore: GDPR, Codice privacy e rimedi

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riconosce al soggetto segnalato diversi diritti:

  • Diritto di accesso (art. 15): consente di sapere se i propri dati sono trattati in un SIC o nella Centrale Rischi e di ottenere copia delle informazioni. L’accesso alla CRIF è gratuito una volta all’anno.
  • Diritto di rettifica (art. 16): permette di correggere dati inesatti o incompleti senza ingiustificato ritardo .
  • Diritto alla cancellazione (o “diritto all’oblio”) e limitazione del trattamento (artt. 17‑18): si possono ottenere la cancellazione o la limitazione del trattamento se i dati sono trattati illegalmente, sono inesatti, sono stati conservati oltre i tempi previsti dal codice di condotta, oppure se il preavviso non è stato inviato .
  • Diritto di opposizione (art. 21): consente di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati. Nel contesto dei SIC, può essere usato per contestare una segnalazione errata.

In Italia, il D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e il Codice della crisi e dell’insolvenza prevedono ulteriori garanzie. Le violazioni alle regole sui SIC possono dar luogo a ricorsi davanti al Garante privacy, all’ABF e al giudice ordinario con richiesta di cancellazione e risarcimento del danno.

Procedura passo‑passo dopo la segnalazione: cosa fare e tempi da rispettare

Quando si scopre di essere stati segnalati al CRIF o alla Centrale Rischi senza preavviso, è fondamentale agire tempestivamente seguendo questi passaggi:

1. Ottenere copia della segnalazione e verificare la legittimità

  1. Verifica nel SIC: richiedi gratuitamente il “dossier credito” alla banca dati che ti ha segnalato (CRIF, Experian, CTC). Hai diritto a una consultazione gratuita ogni 12 mesi (art. 15 GDPR). La richiesta può essere fatta online compilando il modulo sul sito CRIF.
  2. Richiedi l’estratto della Centrale Rischi: accedi con SPID o carta d’identità elettronica alla piattaforma Servizi Online di Banca d’Italia per scaricare il resoconto della tua posizione. In alternativa, richiedilo tramite PEC.
  3. Esamina la comunicazione di preavviso (se esiste). Verifica la data di ricezione e la prova di avvenuta notifica (ricevuta PEC, raccomandata). Se il preavviso è mancante o tardivo, la segnalazione in SIC è illegittima . Per la Centrale Rischi, l’obbligo di preavviso è informativo ma non vincolante; tuttavia, la segnalazione deve essere fondata su una valutazione di insolvenza .
  4. Controlla la classe di rischio assegnata: se sei classificato in “sofferenza” e non sei insolvente, la segnalazione è erronea e va cancellata. La Cassazione 5593/2026 ha ribadito che la classificazione non può derivare da un semplice inadempimento .

2. Diffida e richiesta di cancellazione/ rettifica

  1. Invia una diffida all’intermediario (banca o finanziaria) chiedendo la cancellazione o la rettifica della segnalazione. Allegare copia del preavviso (se assente) e documentare l’inesistenza dello stato di insolvenza. Indicare un termine di 15 giorni per la risposta.
  2. Domanda di rettifica al SIC: presentare un’istanza al gestore del SIC (es. CRIF) indicando l’errore e chiedendo l’intervento per la rettifica. Il SIC contatterà l’intermediario per verificare. Ricorda: i dati devono essere corretti “senza ingiustificato ritardo” .
  3. Segnalazione al Garante privacy: se la diffida è ignorata o la risposta è negativa, puoi presentare un reclamo al Garante. Indica la violazione delle norme (mancato preavviso, errata classificazione). Il Garante può ordinare la cancellazione e irrogare sanzioni.
  4. Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la banca aderisce all’ABF, puoi presentare ricorso tramite il sito dell’ABF pagando un contributo di €20. Il ricorso deve indicare le norme violate e le prove (mancanza di preavviso, inesistenza di insolvenza). L’ABF può ordinare la cancellazione della segnalazione e il risarcimento .
  5. Azione giudiziaria: se le altre vie falliscono o se la banca non aderisce all’ABF, puoi citare la banca davanti al tribunale competente per ottenere l’ordine di cancellazione (anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.) e il risarcimento del danno. La giurisprudenza ritiene che l’errata segnalazione arrechi un danno alla reputazione del debitore e all’accesso al credito.

3. Tempi di conservazione e cancellazione automatica

Il Codice di condotta per i SIC stabilisce i tempi massimi di conservazione dei dati. I dati negativi (mancati pagamenti) restano per 36 mesi dalla data di regolarizzazione; le informazioni su moratorie o ritardi pagati rimangono per 12 mesi. I dati positivi (mutui pagati regolarmente) possono rimanere fino a 36 mesi dalla cessazione del rapporto . Decorso il termine, la cancellazione è automatica. Per la Centrale Rischi, i dati rimangono in archivio per 36 mesi dalla data di ultima segnalazione, o 60 mesi per le garanzie pubbliche.

4. Procedimento nella Centrale Rischi

Se la segnalazione a sofferenza è illegittima (perché mancano i presupposti di insolvenza), la procedura è simile:

  1. Richiesta di rettifica alla banca: chiedi all’intermediario di riclassificare la posizione (da sofferenza a incaglio o a credito in bonis) allegando documenti che dimostrano la solvibilità (estratti conto, atti transattivi). La Circolare 139/1991 impone la riclassificazione quando l’insolvenza cessa .
  2. Richiesta al Servizio Centrale Rischi di Banca d’Italia: è possibile inviare un’istanza di correzione tramite l’indirizzo email centrali@bancaditalia.it indicando i motivi dell’errore. La Banca d’Italia contatta l’intermediario e può correggere i dati se la segnalazione è manifestamente errata.
  3. Reclamo all’ABF o causa civile: analogamente ai SIC, l’ABF può ordinare la rettifica se la segnalazione non è suffragata da un’adeguata valutazione del merito creditizio. In sede civile, il debitore può richiedere la cancellazione e il risarcimento dei danni morali e patrimoniali.

Difese e strategie legali

Agire subito e con le competenze giuste è essenziale per evitare che una segnalazione errata danneggi irrimediabilmente la propria vita finanziaria. Di seguito alcune strategie che l’Avv. Monardo e il suo team possono mettere in campo.

1. Contestazione formale e risarcimento danni

L’intermediario che segnala un debitore senza osservare le norme (mancanza di preavviso, dati inesatti, errata classificazione) commette un illecito che può generare responsabilità contrattuale e extracontrattuale. Le azioni disponibili sono:

  • Richiesta di cancellazione/ rettifica: come visto, la diffida alla banca e al SIC può portare alla correzione senza ricorrere al giudice.
  • Ricorso ABF: più veloce ed economico; secondo le decisioni recenti, il ricorrente ha ottenuto la cancellazione e talvolta un risarcimento (ad esempio, ABF Milano n. 5208/2025) .
  • Azione ordinaria di risarcimento: se la segnalazione illegittima ha causato un danno (per esempio, revoca di un fido, perdita di opportunità lavorative, stress), il giudice può riconoscere un risarcimento economico. Occorre provare il nesso tra la segnalazione e il danno subito.
  • Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: quando la segnalazione errata può causare un pregiudizio imminente e irreparabile (ad es. blocco di un finanziamento necessario per l’attività), l’avvocato può chiedere al giudice un’ordinanza di cancellazione immediata. La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione ad agire in via d’urgenza quando il preavviso non è stato inviato .

2. Valutazione del merito creditizio e responsabilità della banca

Le banche hanno l’obbligo di valutare correttamente il merito creditizio del cliente sia in fase di erogazione sia quando classificano l’esposizione a sofferenza. Una valutazione superficiale può comportare responsabilità:

  • Concessione abusiva di credito: la Cassazione n. 7134/2026 ha confermato che l’erogazione di prestiti assistiti da garanzia pubblica (es. Fondo di Garanzia PMI) a clienti già insolventi è nulla; la banca che non verifica il merito creditizio non può recuperare le somme e può essere condannata a restituire il corrispettivo .
  • Classificazione errata a sofferenza: la Cassazione 5593/2026 ha stabilito che segnalare un cliente come insolvente senza valutare la sua capacità economica e patrimoniale viola le istruzioni della Banca d’Italia e può generare un danno risarcibile .
  • Responsabilità per abuso del SIC: l’ABF e i tribunali hanno riconosciuto che un utilizzo strumentale delle segnalazioni (per fare pressione sul debitore) integra un illecito; l’intermediario deve gestire i rapporti con buona fede e correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.).

3. Soluzioni stragiudiziali: accordi e piani di rientro

Quando il debitore riconosce l’esistenza del debito ma contesta la modalità della segnalazione, può essere utile definire un accordo stragiudiziale con l’intermediario, che comporti la ristrutturazione del debito, la riclassificazione della posizione e la cancellazione volontaria della segnalazione. Lo studio Monardo assiste nella negoziazione con banche e finanziarie per ottenere:

  • Sospensione dei pagamenti o rinegoziazione del tasso d’interesse;
  • Piano di rientro rateale con importi sostenibili;
  • Cancellazione anticipata della segnalazione una volta saldato il debito;
  • Accordi di transazione per ridurre gli interessi di mora e le spese legali.

4. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

La Legge 3/2012 – ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – consente a privati, consumatori, professionisti e microimprese non fallibili di uscire da una situazione di sovraindebitamento, definita come squilibrio tra debiti e patrimonio reddituale tale da impedire il regolare adempimento delle obbligazioni . Le principali procedure sono:

  1. Piano del consumatore: riservato ai privati non imprenditori. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento in base al proprio reddito, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive. Al termine del piano, i debiti residui possono essere cancellati (esdebitazione).
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede la conclusione di un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dell’ammontare dei crediti, con l’omologa del tribunale. Prevede il pagamento parziale dei debiti in un arco temporale definito.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: implica la liquidazione dell’attivo del debitore sotto il controllo dell’OCC, al fine di soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione finale.
  4. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): per imprenditori che ritengono di poter recuperare l’equilibrio economico con l’aiuto di un esperto. La procedura si attiva tramite la piattaforma camerale; un esperto terzo aiuta nelle trattative con i creditori . L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può essere nominato per assistere l’imprenditore.

Queste procedure offrono vantaggi significativi: sospensione delle azioni esecutive, blocco degli interessi moratori, possibilità di mantenere la casa di abitazione e l’esdebitazione dei debiti insoddisfatti. È necessario essere assistiti da un professionista iscritto all’albo dei gestori della crisi.

5. Definizione agevolata dei debiti tributari: rottamazione quater e quinquies

Per i debiti fiscali e contributivi, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure di definizione agevolata per consentire ai contribuenti di chiudere le posizioni con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pagando solo il debito principale e le spese di notifica. Le principali misure vigenti nel 2026 sono:

Rottamazione quater (Legge 197/2022)

  • È rivolta ai debiti affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Permette di estinguere il debito versando solo l’imposta e le somme maturate a titolo di spese e aggio; sono esclusi interessi e sanzioni .
  • Il pagamento avviene in un massimo di 18 rate distribuite in 5 anni; le prime due (10 %) sono scadute il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti sono bimestrali con scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno . Alla data attuale (aprile 2026) restano le rate di 31 maggio 2026 e seguenti.
  • L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e la cancellazione delle ipoteche una volta pagata l’ultima rata. Se si salta la scadenza oltre i 5 giorni di tolleranza, si decade dai benefici e i pagamenti effettuati restano acquisiti .

Rottamazione quinquies (Legge 199/2025)

  • Introdotta con la legge di bilancio 2026, consente di rottamare i carichi affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con l’esclusione dei debiti relativi a recuperi di aiuti di Stato, sentenze della Corte dei conti e multe penali .
  • È prevista la possibilità di versare il debito in 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni; a differenza della quater, non ci sono giorni di tolleranza oltre la scadenza .
  • Non è possibile aderire alla quinquies per debiti già inseriti in una domanda di quater; chi aveva perso i benefici della quater per decadenza può accedere alla quinquies per i debiti residui .

Entrambe le definizioni agevolate richiedono la presentazione della domanda tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e la scelta del numero di rate. L’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti nella compilazione e nella verifica della convenienza.

6. Altri strumenti per gestire i debiti e prevenire segnalazioni

  • Piano di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973: consente di rateizzare le cartelle esattoriali in 72 rate; la domanda può essere presentata online. Se si rispetta il piano, l’Agenzia non iscrive ipoteche o fermi amministrativi.
  • Saldo e stralcio di debiti: l’accordo con il creditore per pagare una percentuale del debito in unica soluzione; in alcuni casi gli istituti preferiscono incassare subito piuttosto che affrontare procedure lunghe e costose.
  • Transazione fiscale: nel contesto delle procedure concorsuali o di sovraindebitamento, consente di definire i tributi con l’amministrazione finanziaria attraverso un accordo che prevede pagamenti ridotti e dilazionati.
  • Auto di famiglia e beni strumentali: grazie alle ultime riforme del Codice della Crisi è possibile, in determinate condizioni, salvaguardare la casa di abitazione e i beni necessari all’attività professionale nelle procedure di sovraindebitamento, impedendo così al creditore di aggredirli.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che compromettono la possibilità di ottenere la cancellazione della segnalazione o l’accesso alle procedure di risanamento. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare la segnalazione: aspettare troppo tempo può compromettere la possibilità di contestarla. Agisci entro 15 giorni dalla conoscenza della segnalazione per contestare il preavviso e attivare le tutele.
  2. Non raccogliere prove: conserva tutte le comunicazioni ricevute e inviate (e‑mail, PEC, raccomandate, SMS). La prova della mancata ricezione del preavviso è determinante davanti all’ABF o al giudice .
  3. Pagare immediatamente senza accordo: versare la somma richiesta senza negoziare può non garantire la cancellazione della segnalazione. Concorda un piano con la banca che includa la rettifica della tua posizione.
  4. Presentare ricorsi generici: i ricorsi all’ABF o al Garante devono essere motivati: indicare le norme violate (art. 5 cod. condotta, art. 125 TUB, art. 16 GDPR) e allegare prove. Lo studio legale può redigere memorie tecniche efficaci.
  5. Ignorare le rottamazioni: se hai debiti fiscali, sfrutta le finestre normative per definire la posizione e impedire nuove iscrizioni ipotecarie o fermi. Verifica con un professionista la convenienza tra quater e quinquies.
  6. Rivolgersi a consulenti non abilitati: le procedure di sovraindebitamento richiedono l’assistenza di un gestore iscritto; affidarsi a operatori non qualificati espone a rischi di nullità della procedura e a sanzioni.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Differenze principali tra Centrale Rischi e SIC

CaratteristicaCentrale Rischi (CR) Banca d’ItaliaSIC privati (CRIF, Experian, CTC)
Normativa di riferimentoCircolare Banca d’Italia n. 139/1991; deliberazioni CICR; TUBCodice di condotta per i SIC; GDPR; art. 125 TUB
Tipologia di datiEsposizioni >30.000 € (o 250 € per sofferenze) e garanzie pubblicheInformazioni su tutti i finanziamenti e pagamenti di privati e imprese
PreavvisoComunicazione informativa della prima segnalazione; non condizione di legittimitàObbligo di preavviso recettizio; attesa di 15 giorni prima della prima segnalazione
Classificazione a sofferenzaSolo se il debitore è insolvente (valutazione economica complessiva)Registrazione di ritardi e inadempimenti di qualunque importo
Durata conservazione dati36 mesi (60 mesi per garanzie pubbliche)36 mesi per dati negativi, 12 mesi per ritardi regolarizzati
Modalità di correzioneRichiesta all’intermediario e alla Banca d’Italia, eventuale ricorso ABF e giudiceRichiesta al creditore e al SIC, reclamo Garante, ricorso ABF, causa civile

Tabella 2 – Termini principali della rottamazione quater e quinquies

MisuraPeriodo di riferimentoNumero rateScadenze futureGiorni di tolleranzaEsclusioni
Rottamazione quater (L. 197/2022)Carichi dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022Max 18 rate in 5 anni31 maggio 2026 (rate residua 2026), poi 31 luglio e 30 novembre 2026, 28 febbraio 2027, ecc.5 giorni di tolleranzaDebiti per aiuti di Stato, multe penali
Rottamazione quinquies (L. 199/2025)Carichi dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Max 54 rate in 9 anni31 luglio 2026 (1ª rata), 30 settembre 2026 (2ª rata), poi bimestraliNessun giorno di tolleranzaNon include debiti già rottamati col quater

Tabella 3 – Principali diritti del debitore nelle segnalazioni

DirittoBase normativaContenuto
AccessoArt. 15 GDPRRichiedere copia dei dati trattati nei SIC/CR; nel SIC gratuito una volta l’anno
RettificaArt. 16 GDPRCorreggere dati inesatti o incompleti senza ingiustificato ritardo
Cancellazione e limitazioneArtt. 17‑18 GDPROttenere la cancellazione per dati trattati illegalmente o oltre i tempi; limitare il trattamento
OpposizioneArt. 21 GDPROpporsi per motivi connessi alla propria situazione particolare
PreavvisoArt. 5 cod. condotta SIC; art. 125 TUBEssere avvisato prima della prima segnalazione al SIC, con attesa di 15 giorni
Veridicità dei datiArt. 117 TUB; Circolare 139/1991Obbligo del creditore di fornire dati veritieri, completi e aggiornati

Domande frequenti (FAQ)

1. Se vengo segnalato al CRIF senza preavviso, la segnalazione è sempre illegittima?

Nei SIC la segnalazione è illegittima se l’intermediario non ha inviato un preavviso recettizio almeno 15 giorni prima di rendere visibile la prima notizia di ritardo . Il preavviso deve essere specifico per la banca dati privata; inviare solo il preavviso per la Centrale Rischi non è sufficiente . In tal caso, puoi chiedere la cancellazione dell’iscrizione e il risarcimento. Per la Centrale Rischi, invece, il preavviso è solo informativo ma la segnalazione è illegittima se ti classificano a sofferenza senza valutare la tua insolvenza .

2. Come posso dimostrare che non ho ricevuto il preavviso?

La legge richiede che il preavviso sia recettizio, cioè che arrivi al destinatario. Se il creditore non fornisce la ricevuta della raccomandata o della PEC inviata, puoi contestare la segnalazione. Tieni traccia di tutte le comunicazioni, controlla la PEC e la posta cartacea; l’ABF ha annullato segnalazioni quando la banca non ha dimostrato l’avvenuto invio .

3. Cosa succede se la banca ha inviato il preavviso ma la segnalazione è errata?

Il preavviso non “salva” la segnalazione se i dati sono falsi o incompleti. Puoi richiedere la rettifica ai sensi dell’art. 16 GDPR . Se la banca segnala una “sofferenza” senza che esista un vero stato di insolvenza, la Cassazione ha chiarito che la segnalazione è illecita e dà diritto al risarcimento .

4. Dopo quanto tempo le segnalazioni negative vengono cancellate automaticamente?

Per i SIC, i dati negativi vengono conservati per 36 mesi dalla regolarizzazione; per i ritardi sanati entro due mesi, la conservazione è limitata a 12 mesi . Per la Centrale Rischi, la durata è di 36 mesi dalla data dell’ultima segnalazione; le garanzie pubbliche restano per 60 mesi.

5. Posso chiedere la cancellazione per un debito prescritto?

Sì. Se il debito è prescritto (ad es. credito al consumo prescritto in 10 anni o contratto di finanziamento prescritto in 10 anni), puoi richiedere la cancellazione della segnalazione in quanto manca il titolo giuridico su cui si basa. In assenza di un atto interruttivo (per es. decreto ingiuntivo), la segnalazione è illegittima.

6. È possibile trattare direttamente con CRIF per cancellare la segnalazione?

No. La CRIF e gli altri SIC non possono modificare i dati di loro iniziativa; la rettifica o cancellazione deve essere richiesta al creditore che ha effettuato la segnalazione. Solo se il creditore conferma l’errore, il SIC procede alla modifica. Puoi comunque presentare un reclamo al Garante privacy o un ricorso ABF per ottenere l’ordine di correzione.

7. La segnalazione in Centrale Rischi può essere cancellata?

A differenza dei SIC, nella CR la cancellazione non avviene prima del termine di conservazione; tuttavia, se la segnalazione è errata (ad esempio, sei stato classificato a sofferenza senza essere insolvente), puoi chiederne la rettifica e la riclassificazione. La Banca d’Italia modificherà la posizione futura ma non cancellerà i dati pregressi. In caso di errore grave, puoi chiedere il risarcimento dei danni subiti.

8. Cosa fa l’ABF e come presentare un ricorso?

L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo stragiudiziale istituito dalla Banca d’Italia per risolvere controversie tra clienti e intermediari. Per presentare ricorso: (1) invia un reclamo all’intermediario; (2) se la risposta non arriva entro 30 giorni o è insoddisfacente, deposita il ricorso online sul sito ABF allegando prova del reclamo, documenti e motivazioni; (3) versa un contributo di €20. L’ABF decide entro 60/90 giorni e la sua decisione è vincolante salvo ricorso al giudice. Molti ricorsi per segnalazioni illegittime sono stati accolti .

9. Posso aderire alla rottamazione se ho un ricorso in corso?

Sì. La rottamazione quater o quinquies riguarda i debiti affidati alla riscossione e consente di sospendere le azioni esecutive. Se hai una procedura giudiziaria, la definizione agevolata non preclude il contenzioso; devi valutare con il tuo legale se conviene accettare la definizione o proseguire il ricorso. Ricorda che i debiti rottamati con la quater non possono essere trasferiti alla quinquies .

10. Cosa significa “esperto negoziatore della crisi d’impresa”?

È una figura prevista dal D.L. 118/2021 che affianca l’imprenditore in crisi per cercare un accordo con i creditori. Può essere nominato solo un professionista iscritto in un elenco presso la Camera di commercio, con almeno cinque anni di esperienza in materia di crisi d’impresa e requisiti di indipendenza . L’esperto convoca le parti, formula proposte di risanamento, suggerisce misure di sostegno (finanziamenti ponte, moratorie). L’Avv. Monardo è iscritto in questo elenco e può assistere le imprese nella procedura .

11. Quali sono i presupposti per accedere alle procedure di sovraindebitamento?

Devi essere un soggetto non fallibile (consumatore, professionista, imprenditore agricolo o start‑up innovativa), trovarsi in uno stato di sovraindebitamento cioè in un “persistente squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile che provoca la difficoltà o l’impossibilità di adempiere regolarmente” . Devi dimostrare di aver agito con diligenza e buona fede (non aver colpevolmente aggravato la situazione). Lo studio ti aiuterà a predisporre la domanda da presentare al tribunale.

12. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione quater o quinquies?

Se salti una rata della quater oltre i 5 giorni di tolleranza, perdi i benefici: l’Agenzia riprende la riscossione dei tributi con interessi e sanzioni e prosegue eventuali procedure esecutive . Per la quinquies non è previsto alcun termine di tolleranza , quindi la decadenza è immediata al primo ritardo.

13. Se il finanziamento è stato concesso mentre ero già insolvente, posso contestare la segnalazione?

Sì. La Cassazione 7134/2026 ha riconosciuto la nullità del finanziamento garantito dallo Stato concesso senza adeguata valutazione del merito creditizio . In tal caso potresti contestare il credito stesso e ottenere la cancellazione della segnalazione in CR e SIC, nonché un eventuale risarcimento per concessione abusiva di credito.

14. Il creditore può segnalare senza preavviso se ho firmato una clausola nel contratto?

Anche se il contratto di finanziamento prevede la facoltà del creditore di segnalare il debitore moroso senza preavviso, questa clausola è nulla perché contraria al Codice di condotta e al TUB. Il Garante privacy e l’ABF hanno stabilito che l’obbligo di preavviso non può essere derogato da patti contrattuali; pertanto la segnalazione resta illegittima .

15. Esistono strumenti per sospendere il pignoramento se ho debiti fiscali?

Sì. Se hai debiti fiscali e stai subendo un pignoramento, puoi presentare domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento o aderire alla definizione agevolata; questo consente di ottenere la sospensione delle azioni esecutive. Inoltre puoi chiedere la rateizzazione del debito o la conversione del pignoramento in caso di pagamento del terzo.

16. La cancellazione della segnalazione cancella automaticamente il debito?

No. La cancellazione della segnalazione è un rimedio al trattamento illegittimo dei dati, ma il debito sottostante rimane dovuto. Per liberarsi dal debito occorre estinguerlo o rinegoziarlo, oppure accedere alle procedure di sovraindebitamento che possono portare all’esdebitazione.

17. In quanto tempo posso ottenere una decisione dell’ABF?

Dopo la presentazione del ricorso, l’ABF decide in media entro 90 giorni, ma i tempi possono variare in base alla complessità del caso. La decisione viene pubblicata sul sito ABF ed è comunicata alle parti. Se la banca non ottempera alla decisione, il cliente può agire in giudizio.

18. Cosa succede se la banca continua a segnalare nonostante la cancellazione?

Una volta ordinata la cancellazione, la banca non può ripetere la segnalazione per lo stesso inadempimento. Se persiste, commette un illecito e può essere sanzionata dal Garante privacy e condannata al risarcimento in sede civile. È consigliabile informare l’autorità di vigilanza e intraprendere immediatamente azioni legali.

19. È possibile ottenere la cancellazione anche per i coobbligati (garanti o fideiussori)?

Sì. L’obbligo di preavviso riguarda anche i coobbligati; se non sono stati avvisati, la segnalazione è illegittima. Inoltre, se il debitore principale regolarizza la posizione, la segnalazione del garante deve essere cancellata. Anche i garanti possono esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione.

20. Perché dovrei affidarmi a un avvocato cassazionista come l’Avv. Monardo?

Le procedure di contestazione di una segnalazione e le procedure di composizione della crisi sono tecniche e richiedono conoscenze multidisciplinari (diritto bancario, tributario, privacy, insolvency law). Un avvocato cassazionista come l’Avv. Monardo può assisterti in tutti i gradi di giudizio, impostare strategie preventive, negoziare con efficacia con banche e agenzie fiscali e, se necessario, presentare ricorsi alla Corte di Cassazione. Inoltre, la sua qualifica di gestore della crisi e esperto negoziatore assicura competenza nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata.

Simulazioni pratiche

Per comprendere concretamente le dinamiche di una segnalazione illegittima e le possibili soluzioni, presentiamo alcune simulazioni pratiche (fittizie).

Caso 1 – Segnalazione in CRIF senza preavviso per ritardo di 60 giorni

Situazione: la signora Maria, 35 anni, ha stipulato un prestito personale di €10.000 con una finanziaria per acquistare un’auto. Dopo aver pagato 18 rate puntualmente, a causa di problemi lavorativi salta due rate (pari a 60 giorni di ritardo). Senza ricevere alcun preavviso, viene segnalata al CRIF come cattiva pagatrice. La finanziaria invia poi un preavviso generico (“vi avvisiamo che potreste essere segnalati in Centrale Rischi”) dopo che la segnalazione è già avvenuta. Maria si accorge della segnalazione consultando il dossier credito e decide di rivolgersi all’Avv. Monardo.

Problema giuridico: la segnalazione è illegittima perché non è stato inviato alcun preavviso specifico al SIC prima della registrazione . La finanziaria ha inviato un avviso generico solo per la CR, ma questo non sana il vizio . Inoltre, la signora ha regolarizzato il ritardo prima di scoprire la segnalazione.

Azioni consigliate:

  1. Richiesta di cancellazione: lo studio invia una diffida alla finanziaria intimando la cancellazione della segnalazione entro 15 giorni e allegando la prova del pagamento delle rate arretrate.
  2. Ricorso all’ABF: trascorsi 15 giorni senza risposta, viene presentato un ricorso all’ABF Milano, evidenziando le violazioni del Codice di condotta. Il ricorso chiede la cancellazione e un risarcimento di €5.000 per danno morale e reputazionale.
  3. Esito: l’ABF accoglie il ricorso e dispone la cancellazione immediata della segnalazione; condanna la finanziaria al rimborso delle spese legali e riconosce un indennizzo di €3.000. La finanziaria adegua la banca dati e invia la prova a CRIF.

Caso 2 – Classificazione a sofferenza in Centrale Rischi senza insolvenza

Situazione: il sig. Paolo, titolare di un’azienda edile con fatturato di €2 milioni, ha in corso un’apertura di credito di €200.000 con la sua banca. A causa di un ritardo nell’incasso di una commessa, non versa due rate del mutuo. La banca, temendo l’aggravamento della posizione, lo segnala in Centrale Rischi come “sofferenza” e revoca i fidi. Paolo scopre la segnalazione mesi dopo, quando un’altra banca gli rifiuta un prestito.

Problema giuridico: la classificazione a sofferenza richiede l’accertamento di uno stato di insolvenza grave e non transitorio . In questo caso non c’era insolvenza, ma un ritardo temporaneo. La banca ha violato le istruzioni di Banca d’Italia e la Cassazione 5593/2026 .

Azioni consigliate:

  1. Richiesta di riclassificazione: tramite l’Avv. Monardo viene inviata una richiesta alla banca di riclassificare la posizione da sofferenza a incaglio e di ripristinare i fidi. Si allegano bilanci, ordini di lavoro e attestazioni di solvibilità.
  2. Ricorso ABF: la banca rifiuta; il ricorso ABF espone la violazione delle istruzioni di Banca d’Italia; chiede la rimozione della segnalazione e il risarcimento dei danni (revoca fidi e perdita di un appalto). L’ABF riconosce la fondatezza del ricorso, ordina la riclassificazione e invita la banca a risarcire €50.000 per i danni emergenti.
  3. Azione civile: la banca non adempie. Si avvia un giudizio ordinario con richiesta di risarcimento. Dopo un anno, il tribunale condanna la banca a risarcire €80.000 e a cancellare la classificazione a sofferenza.

Caso 3 – Sovraindebitamento e accesso al piano del consumatore

Situazione: la sig.ra Laura, dipendente pubblica, ha accumulato debiti per €60.000 tra finanziamenti, carte di credito e cartelle esattoriali. Negli ultimi mesi non riesce più a pagare le rate e riceve continue segnalazioni in CRIF. La sua casa è gravata da un’ipoteca. Temendo pignoramenti, si rivolge allo studio.

Problema giuridico: la sig.ra Laura si trova in uno stato di sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 . Gli inadempimenti hanno determinato segnalazioni nei SIC; alcune sono legittime, altre no (mancano i preavvisi). È necessario agire su due fronti: contestare le segnalazioni illegittime e trovare un accordo per pagare i debiti in modo sostenibile.

Azioni consigliate:

  1. Verifica dei dati: lo studio richiede il dossier CRIF e identifica segnalazioni senza preavviso da contestare. Invia diffide alle finanziarie e attiva ricorsi ABF per le posizioni illegittime.
  2. Domanda di procedura di sovraindebitamento: si prepara un piano del consumatore che prevede il pagamento di €30.000 in 5 anni (rate da €500 al mese) grazie all’aiuto dei genitori e la cessione del quinto dello stipendio; il resto del debito sarà cancellato. Il piano include la sospensione delle azioni esecutive e la salvaguardia della casa di abitazione.
  3. Omologazione del tribunale: il piano è omologato; le segnalazioni nei SIC vengono aggiornate con l’avvio della procedura. Alla fine, la sig.ra Laura ottiene l’esdebitazione dei debiti residui e un nuovo inizio finanziario.

Caso 4 – Rottamazione quater e definizione agevolata

Situazione: l’azienda X, società di servizi, ha debiti fiscali per €300.000 affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, maturati tra il 2018 e il 2021, con piani rateali decaduti. Ha anche un debito bancario segnalato in CRIF. Viene approvata la rottamazione quater nel 2023 e l’azienda vuole aderire per estinguere i debiti tributari e riallineare la propria posizione.

Azioni consigliate:

  1. Valutazione della convenienza: lo studio verifica che i debiti rientrino nel periodo ammesso (fino al 30 giugno 2022) . Calcola l’importo dovuto (solo capitale e spese) pari a €250.000, da pagare in 18 rate.
  2. Presentazione della domanda: l’azienda invia la domanda tramite il portale dell’Agenzia, scegliendo la modalità rateale. La prima rata da €25.000 viene pagata il 31 ottobre 2023; la seconda il 30 novembre 2023; le rate residue proseguono fino al 2026 .
  3. Contestazione della segnalazione CRIF: nel frattempo, per il debito bancario segnalato in CRIF senza preavviso, viene avviato un ricorso ABF. La banca offre un piano di rientro con riduzione degli interessi, a fronte della cancellazione della segnalazione.
  4. Risultato: l’azienda beneficia della definizione agevolata sui debiti fiscali, liberando risorse per rinegoziare i debiti bancari. La posizione CRIF viene sanata; la società riacquista accesso al credito.

Caso 5 – Rottamazione quinquies 2026

Situazione: il signor Luca, imprenditore individuale, ha debiti tributari residui per €150.000, di cui €60.000 erano stati inseriti nella rottamazione quater ma è decaduto per mancato pagamento. Nel 2025 viene approvata la rottamazione quinquies che prevede fino a 54 rate bimestrali . Luca non ha più la tolleranza di 5 giorni e teme di non farcela.

Azioni consigliate:

  1. Verifica dell’accesso: lo studio controlla che i debiti siano affidati alla riscossione entro il 31 dicembre 2023 e non rientrino in altre definizioni (la quater decaduta può rientrare) .
  2. Simulazione del piano: con 54 rate bimestrali, il debito di €150.000 può essere ripartito in rate di circa €2.780. Lo studio verifica la sostenibilità in base al reddito di Luca.
  3. Domanda entro il 30 aprile 2026: viene presentata la domanda e si invita Luca a non perdere nessuna scadenza, perché non sono previsti giorni di tolleranza .
  4. Integrazione con procedure di sovraindebitamento: se i debiti bancari impediscono il pagamento regolare delle rate, si valuta la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del Codice della crisi, includendo la rottamazione quinquies per i tributi.

Conclusione

Essere segnalati al CRIF o alla Centrale Rischi senza preavviso o per debiti erroneamente classificati è una situazione che può compromettere gravemente la vita professionale e personale di un debitore. La normativa italiana prevede numerosi obblighi in capo alle banche e alle finanziarie: l’invio del preavviso almeno 15 giorni prima della prima segnalazione al SIC , la corretta valutazione della solvibilità prima di classificare un debito come sofferenza , la veridicità e aggiornamento dei dati . Le ultime decisioni della Cassazione (5593/2026, 7134/2026) e dell’ABF hanno rafforzato la tutela dei debitori e sancito la responsabilità degli intermediari per segnalazioni indebite .

Tuttavia le tutele devono essere fatte valere tempestivamente: occorre richiedere l’accesso ai propri dati, diffidare il creditore, presentare ricorsi al Garante privacy o all’ABF, e in ultima istanza agire in giudizio. Parallelamente, è possibile utilizzare gli strumenti di definizione agevolata (rottamazione quater o quinquies) e le procedure di sovraindebitamento per ristrutturare i debiti e ricostruire la propria posizione finanziaria. In questa prospettiva, l’assistenza di un professionista qualificato è fondamentale per evitare errori, garantire il rispetto dei termini e negoziare le migliori soluzioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un supporto completo: dalla semplice verifica della legittimità di una segnalazione al contenzioso giudiziario, dalle trattative con banche e agenzie fiscali alla predisposizione di piani di rientro, dall’accesso alle procedure di sovraindebitamento all’assistenza in materia di rottamazioni e definizioni agevolate. La sua qualifica di cassazionista, gestore della crisi e esperto negoziatore della crisi d’impresa garantisce una prospettiva multidisciplinare e aggiornata alle ultime riforme normative e giurisprudenziali.

Se sei stato segnalato al CRIF o nella Centrale Rischi senza preavviso o per un debito non dovuto, non perdere tempo: ogni giorno può peggiorare la tua situazione. La legge e la giurisprudenza ti offrono strumenti efficaci per difenderti; occorre però agire con metodo e competenza.

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