Introduzione
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui contribuenti che dichiarano di risiedere all’estero. Le verifiche incrociano i dati degli scambi automatici di informazioni bancarie, gli atti di registrazione presso l’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e le banche dati dei registri immobiliari esteri. Chi trasferisce la propria residenza fiscale in Portogallo per beneficiare del regime dei residenti non abituali, o semplicemente per motivi personali e professionali, deve essere consapevole che eventuali omissioni o inesattezze nelle dichiarazioni in Italia possono generare un avviso di accertamento. Le contestazioni possono riguardare l’omessa compilazione del quadro RW per il monitoraggio delle attività estere, il mancato pagamento di imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), la presunta residenza fittizia e la conseguente contestazione dei redditi mondiali. I rischi sono elevati: imposte recuperate con interessi e sanzioni, applicazione di presunzioni legali e perfino procedure penali in caso di evasione rilevante.
Questo articolo fornisce un percorso completo, aggiornato a novembre 2025, su come affrontare un accertamento relativo a conti, investimenti o redditi detenuti in Portogallo. Il tema è fondamentale non solo per i pensionati che hanno approfittato del celebre regime portoghese, ma anche per lavoratori che operano in remoto, imprenditori, professionisti e investitori con attività oltreconfine. Verranno analizzate le norme fiscali italiane e le recenti innovazioni normative (decreto legislativo 209/2023, circolari dell’Agenzia e giurisprudenza di Cassazione), le regole della Convenzione Italia‑Portogallo contro le doppie imposizioni e del Protocollo modificativo del 2020, gli obblighi di monitoraggio patrimoniale e le tutele procedurali del contribuente. Saranno inoltre proposte strategie difensive pre‑contenziose e contenziose, compresi i rimedi alternativi come la rottamazione, i piani di rientro e i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Chi è l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo
Per affrontare efficacemente un accertamento fiscale servono competenze trasversali. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale nei settori bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto legge 118/2021. La sua esperienza consente di analizzare rapidamente l’atto di accertamento, individuare i vizi formali o sostanziali, predisporre ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, ottenere sospensioni cautelari, attivare trattative con l’amministrazione, proporre piani di rientro o, nei casi più complessi, attivare procedure di sovraindebitamento per la cancellazione totale o parziale dei debiti.
L’avvocato Monardo e il suo team non si limitano alla difesa tecnica: effettuano una due diligence fiscale su tutte le attività estere del contribuente, calcolano le imposte dovute in Italia, verificano i crediti d’imposta spettanti per le imposte pagate in Portogallo e impostano la migliore strategia in base ai tempi e al budget. Questa guida mostra passo dopo passo come il contribuente può agire – con la consulenza dei professionisti – per prevenire o contestare efficacemente un accertamento.
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Contesto normativo italiano sulla residenza fiscale e gli accertamenti
La definizione di residenza fiscale nelle leggi italiane
Il punto di partenza per valutare se un cittadino italiano che si trova in Portogallo debba continuare a versare imposte in Italia è la definizione di residenza fiscale prevista dall’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In base alla versione vigente dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 209/2023 (in vigore dal 1º gennaio 2024), una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta ricorre almeno una delle seguenti condizioni: i) è iscritta nelle anagrafi comunali della popolazione residente; ii) ha il domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 43 del codice civile (luogo in cui si svolgono la vita personale e le relazioni familiari); iii) ha la residenza intesa come dimora abituale; iv) è presente fisicamente sul territorio dello Stato per più di metà dell’anno, anche con frazioni di giorno . La norma contiene anche una presunzione secondo cui chi risulta iscritto all’anagrafe è considerato residente salvo prova contraria , mentre l’iscrizione all’AIRE non basta di per sé a dimostrare il trasferimento effettivo all’estero.
La riforma del 2023 ha separato nettamente i criteri: la registrazione anagrafica non è più elemento costitutivo ma presunzione semplice; la presenza fisica su suolo italiano per più di 183 giorni è di per sé sufficiente a determinare la residenza; il domicilio è definito in maniera personalistica (luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari). Le nuove regole, conformi agli standard OCSE, mirano a contrastare i trasferimenti fittizi: basta recarsi spesso in Italia o lasciare la famiglia nel nostro Paese perché il fisco continui a considerare il soggetto residente . L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare 20/E del 4 novembre 2024, che la residenza anagrafica e la presenza fisica sono criteri autonomi: un contribuente può risultare iscritto all’AIRE ma essere considerato residente se mantiene il centro degli interessi vitali in Italia o trascorre più di 183 giorni sul territorio .
Il contribuente residente in Italia deve dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti e compilare il quadro RW per il monitoraggio degli investimenti e delle attività finanziarie estere ai sensi del decreto legge 167/1990 (convertito nella legge 227/1990). L’omessa compilazione del quadro RW è considerata una violazione sostanziale e comporta sanzioni percentuali dal 3 al 15 per cento del valore delle attività non dichiarate . La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28077/2024, ha ribadito che l’omessa indicazione di conti o investimenti esteri nel quadro RW costituisce omissione sostanziale anche se non derivano redditi imponibili ; le sanzioni (fino al 15 per cento) sono applicabili anche in assenza di evasione fiscale, perché l’omissione impedisce al fisco di conoscere patrimoni potenzialmente rilevanti .
Le garanzie durante l’accertamento (Statuto del contribuente)
La legge 212/2000, conosciuta come Statuto dei diritti del contribuente, prevede importanti tutele durante le verifiche fiscali. L’articolo 12 dispone che gli accessi, ispezioni e verifiche devono essere motivati, durare il tempo strettamente necessario e svolgersi durante l’orario di lavoro . Il contribuente ha diritto a farsi assistere da un professionista di fiducia, a consultare i documenti e a far verbalizzare le proprie osservazioni . La permanenza degli ispettori presso la sede non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili in casi eccezionali . Per le imprese di minori dimensioni o per i lavoratori autonomi la permanenza massima è più breve, a tutela della continuità dell’attività. Se il contribuente ritiene che i verificatori stiano violando i propri diritti, può rivolgersi al Garante del contribuente, che ha poteri d’indagine e può invitare l’amministrazione ad adeguarsi .
Il processo tributario e i termini di impugnazione
In caso di notifica di un avviso di accertamento o di un avviso di rettifica del valore, il contribuente deve agire rapidamente. Secondo l’articolo 21 del decreto legislativo 546/1992 (Codice del processo tributario), il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto . È possibile presentare ricorso anche avverso il silenzio‑rifiuto su una richiesta di rimborso, dopo novanta giorni dalla domanda, e comunque entro il termine di prescrizione del diritto . Dal 2026 questo articolo sarà abrogato, ma i termini di sessanta giorni restano invariati nella nuova disciplina processuale. È quindi essenziale verificare le date di notifica e predisporre il ricorso entro i termini.
La riforma della riscossione e la rottamazione quater
Il decreto legislativo 110/2024 ha riformato la procedura di riscossione e reintrodotto la rottamazione quater. Dal 1º gennaio 2025 l’Agente della Riscossione deve notificare le cartelle entro nove mesi dall’affidamento del carico . La riapertura della rottamazione consente ai contribuenti che non hanno rispettato le scadenze della precedente definizione agevolata (legge 197/2022) di rientrare pagando le rate arretrate entro nuovi termini . La riforma mira a rendere più rapida la riscossione e, al contempo, a offrire un’ulteriore possibilità di regolarizzazione con sconti su sanzioni e interessi.
La legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento
Per i contribuenti fortemente indebitati, la legge 3/2012 (nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre strumenti di composizione: accordi di ristrutturazione dei debiti, piani del consumatore e esdebitazione del debitore incapiente. Queste procedure permettono di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile e, in caso di omologazione, bloccano le azioni esecutive e liberano il debitore dai debiti residui. Il gestore della crisi nominato dall’OCC assiste il debitore nella predisposizione del piano; l’avv. Monardo, in qualità di gestore qualificato, può guidare il contribuente nella scelta dello strumento migliore e rappresentarlo presso il Tribunale. Nei casi di accertamento fiscale con carichi elevati, l’accesso alla composizione può essere la via per ottenere una riduzione e rateizzazione del debito.
La Convenzione Italia–Portogallo contro le doppie imposizioni
Origine e struttura del trattato
Italia e Portogallo sono legati dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni firmata a Roma il 10 luglio 1980 e ratificata in Italia con la legge 29 novembre 1980 n. 844. La convenzione è modellata sul modello OCSE e regola la ripartizione dei poteri impositivi sui diversi tipi di reddito . L’articolo 4 disciplina la residenza convenzionale: in caso di doppia residenza (quando sia il diritto interno italiano sia quello portoghese considerano una persona residente), si applicano le tie‑breaker rules secondo un ordine gerarchico :
- Abitazione permanente: il primo criterio è individuare in quale Stato il soggetto dispone di un’abitazione permanente.
- Centro degli interessi vitali: se la persona ha una casa in entrambi gli Stati, si considera lo Stato con il quale intrattiene relazioni personali ed economiche più strette .
- Luogo di soggiorno abituale: se il centro degli interessi vitali non è determinabile, si guarda dove il soggetto soggiorna abitualmente .
- Cittadinanza: come quarto criterio, prevale la cittadinanza dello Stato .
- Accordo tra Stati: in ultima istanza, le autorità competenti dei due Paesi possono concordare lo Stato di residenza.
Queste regole di collegamento convenzionale prevalgono sul diritto interno e sono essenziali per stabilire dove devono essere pagate le imposte quando un contribuente soggiorna in entrambi i Paesi.
Redditi immobiliari, lavoro, pensioni e capital gain
La convenzione stabilisce regole specifiche per ciascuna categoria di reddito. Per i redditi immobiliari (art. 6), la potestà impositiva spetta allo Stato dove si trova l’immobile . Un proprietario italiano di una casa in Algarve, ad esempio, dovrà pagare l’imposta portoghese sugli affitti o sulla plusvalenza in caso di vendita e dichiarare il reddito anche in Italia, potendo però scomputare le imposte pagate in Portogallo .
Per i redditi da lavoro dipendente (art. 15), in linea di principio si applica il criterio del luogo di svolgimento dell’attività . Uno stipendio percepito per un lavoro svolto fisicamente in Portogallo è imponibile principalmente in Portogallo. Tuttavia, se il contribuente rimane residente fiscale in Italia, il reddito sarà tassato anche in Italia con il meccanismo del credito d’imposta . La convenzione prevede un’eccezione: se il soggiorno in Portogallo non supera 183 giorni e il datore di lavoro non è portoghese, l’imposta resta all’Italia. È un aspetto critico per chi lavora in smart working dall’estero: la Cassazione ha ricordato che, in caso di permanenza inferiore a 183 giorni e datore italiano, l’Italia mantiene la potestà impositiva anche se l’attività è svolta fisicamente all’estero .
Le pensioni private (art. 18) erano, fino al 2022, tassate esclusivamente nello Stato di residenza. Un pensionato INPS residente in Portogallo godeva quindi di esenzione totale in Italia . Il successo del regime dei residenti non abituali ha spinto numerosi pensionati a trasferirsi in Algarve, poiché il Portogallo applicava un’aliquota ridotta del 0 o 10 per cento. La Corte di Cassazione, con ordinanza 3343/2023, ha sancito che ai fini dell’applicazione della convenzione non è necessario provare che il reddito sia stato effettivamente tassato all’estero; è sufficiente dimostrare la residenza fiscale in Portogallo . Anche se la pensione era tassata a zero per effetto del regime NHR, l’Italia non poteva applicare l’IRPEF perché il reddito era “astrattamente” assoggettato alla potestà impositiva portoghese .
Il quadro è cambiato con il Protocollo modificativo del 2020: dal 1º gennaio 2023 l’Italia può tassare le pensioni italiane corrisposte a residenti in Portogallo . Di conseguenza, per le pensioni maturate dal 2023 l’imposizione diventa concorrente: l’INPS effettuerà ritenute IRPEF e il contribuente potrà chiedere eventuali crediti d’imposta. Il Portogallo, inoltre, ha progressivamente abolito il regime NHR per i pensionati e applica un’aliquota standard del 10 per cento . Per gli anni precedenti, tuttavia, la linea giurisprudenziale resta favorevole ai pensionati: molte sentenze hanno ordinato il rimborso delle ritenute INPS per mancanza di potestà impositiva italiana.
Le pensioni pubbliche (art. 19) restano imponibili nello Stato che eroga il reddito, salvo che il beneficiario abbia la cittadinanza e la residenza anche nell’altro Stato . Pertanto gli ex dipendenti pubblici italiani continuano a pagare l’IRPEF in Italia anche se residenti in Portogallo.
Per interessi e dividendi (artt. 10‑11), la convenzione consente al Portogallo di applicare una ritenuta alla fonte fino al 10 per cento . L’Italia include questi redditi nella base imponibile del residente, ma deve riconoscere un credito per le imposte pagate in Portogallo . Lo stesso vale per altri redditi di capitale e capital gain: salvo immobili, i capital gain sono tassati nello Stato di residenza .
Meccanismo di eliminazione della doppia imposizione
La convenzione adotta due metodi per evitare la doppia imposizione: l’esenzione e il credito d’imposta. Per alcune categorie (es. pensioni private fino al 2022) l’Italia rinuncia alla tassazione e si applica soltanto l’imposta portoghese . Nella maggior parte dei casi (stipendi, interessi, dividendi) la tassazione è concorrente e l’Italia riconosce un credito per le imposte pagate in Portogallo . La Corte di Cassazione ha sottolineato che non occorre dimostrare il pagamento effettivo dell’imposta estera per beneficiare della convenzione: basta la residenza e l’assoggettamento astratto al potere tributario dell’altro Stato . Inoltre, nel 2025 la Cassazione ha affermato che l’omessa indicazione del credito d’imposta in dichiarazione non fa perdere il diritto a scomputarlo; il giudice può disapplicare l’articolo 165 TUIR quando contrasta con la convenzione .
Obblighi di monitoraggio fiscale e imposte patrimoniali su attività estere
Chi risiede in Italia deve comunicare annualmente le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, compilando il quadro RW. Le informazioni da indicare comprendono conti correnti, depositi, partecipazioni in società, immobili, polizze, metalli preziosi, criptovalute, ecc. . L’adempimento non ha finalità reddituale ma serve a monitorare i capitali che potrebbero generare redditi imponibili. L’omissione è sanzionata anche se i redditi non sono prodotti . Oltre alla sanzione proporzionale (3‑15 per cento del valore non dichiarato ), vi sono due imposte patrimoniali: IVIE e IVAFE. L’IVIE applica un’aliquota dello 0,76 per cento sul valore degli immobili situati all’estero con possibilità di scomputare imposte patrimoniali locali . L’IVAFE prevede un’imposta fissa di 34,20 euro sui conti correnti esteri con giacenza media oltre 5.000 euro e un’aliquota dello 0,2 per cento sui prodotti finanziari . La mancata dichiarazione di IVIE/IVAFE comporta sanzioni del 30 per cento dell’imposta non pagata .
Residenza fiscale in Portogallo: requisiti e peculiarità
Regole portoghesi di residenza
Per comprendere se un italiano che vive in Portogallo sia considerato residente dall’ordinamento lusitano bisogna rifarsi al Codice dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS). In generale, è considerato residente chi, in un anno solare, rimane sul territorio portoghese per più di 183 giorni (consecutivi o non consecutivi) . Se il periodo di permanenza è inferiore, la persona può comunque essere considerata residente se al 31 dicembre dispone di un abitazione in condizioni che fanno presumere l’intenzione di mantenerla e occupata come residenza abituale . Per accedere al regime fiscale dei residenti non abituali (NHR) occorre non essere stati residenti fiscali in Portogallo nei cinque anni precedenti e registrarsi presso l’autorità fiscale entro il 31 marzo dell’anno successivo al trasferimento .
Il regime NHR, in vigore fino al 2023 per i pensionati (e ancora operativo per professionisti altamente qualificati), applica un’imposizione agevolata del 20 per cento sui redditi da lavoro dipendente e autonomo e, in molti casi, esenta da imposte i redditi esteri . Per i pensionati, dal 2020 è stata introdotta un’aliquota del 10 per cento su pensioni estere, ma dal 2024 il Portogallo ha annunciato l’abolizione del regime per i nuovi arrivati. Anche senza regime NHR, il Portogallo resta uno Stato con aliquote progressive più basse rispetto a quelle italiane e un trattamento particolarmente favorevole per i redditi finanziari (ritenuta del 28 per cento). Tuttavia, i benefici fiscali portoghesi non eliminano gli obblighi dichiarativi in Italia se il contribuente permane fiscalmente residente nel nostro Paese.
Conflitti di residenza e tie‑breaker
Un contribuente che trascorre lunghi periodi sia in Italia sia in Portogallo può rischiare la doppia residenza: l’Italia lo considera residente per la permanenza superiore a 183 giorni o per il domicilio familiare, mentre il Portogallo lo considera residente per lo stesso criterio. In questi casi si applicano le tie‑breaker rules della convenzione: prevale lo Stato dove si trova l’abitazione permanente, poi quello con il centro degli interessi vitali, poi quello dove il contribuente soggiorna abitualmente e, in ultimo, la cittadinanza . L’acquisizione dello status di residente portoghese richiede la registrazione presso l’ufficio delle imposte e l’ottenimento del codice fiscale locale (NIF). È consigliabile richiedere il certificato di residenza fiscale portoghese, rilasciato dall’autorità tributaria lusitana, da esibire in caso di accertamenti italiani. La Cassazione ha riconosciuto che tale certificato è sufficiente a dimostrare la residenza ai fini dei benefici convenzionali .
Procedura dopo la notifica di un avviso di accertamento
1. Verificare la legittimità della notifica
La prima verifica riguarda la validità della notifica. L’avviso di accertamento può essere notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’ultima residenza anagrafica in Italia o, se iscritti all’AIRE, all’indirizzo estero. La giurisprudenza ritiene valida la notifica all’indirizzo AIRE anche se il plico non è ritirato; la consegna all’ufficio postale perfeziona la notifica (Cass. ord. 22838/2025). Bisogna controllare la data di spedizione e di ricezione per calcolare il termine di sessanta giorni per l’impugnazione. Se la notifica è avvenuta con modalità irregolari (ad esempio tramite depositi telematici non autorizzati o notifiche per via PEC a indirizzi non ufficiali), il ricorso può essere dichiarato ammissibile anche oltre il termine.
2. Analizzare il contenuto dell’atto e raccogliere documenti
L’avviso deve indicare i fatti contestati, le norme applicate e le motivazioni. Spesso l’Agenzia basa l’accertamento su dati trasmessi dall’amministrazione portoghese (conto bancario, saldo, proprietà immobiliare) e su presunzioni di residenza. È essenziale chiedere l’accesso agli atti per verificare la correttezza dei dati: talvolta i saldi bancari sono duplicati o riferiti a conti cointestati; altre volte la transazione è già stata tassata. Raccogliere subito i documenti comprovanti la provenienza lecita e già tassata dei fondi (estratti conto, contratti di compravendita, certificati di ritenute portoghesi). Per le pensioni occorre conservare le certificazioni INPS e, se possibile, le prove della residenza in Portogallo (contratto di affitto, bollette, iscrizione all’anagrafe locale). L’avvocato Monardo effettua un’analisi preliminare dell’atto per individuare vizi formali (difetto di motivazione, notifica tardiva, mancata allegazione di documenti) che possono portare all’annullamento dell’accertamento in autotutela.
3. Valutare la residenza fiscale
Il punto più delicato è dimostrare la residenza effettiva in Portogallo. La difesa deve dimostrare che il contribuente non ha più il domicilio o la dimora abituale in Italia e che trascorre almeno 183 giorni in Portogallo, oppure dispone di un’abitazione permanente e vi svolge il centro dei propri interessi. Documenti utili sono: contratto di locazione o titolo di proprietà di un immobile in Portogallo; bollette e utenze intestate; iscrizione al servizio sanitario portoghese; certificato di residenza fiscale rilasciato dalla Autoridade Tributária e Aduaneira; cancellazione dall’anagrafe italiana e iscrizione all’AIRE (pur non decisiva, è un indizio). È importante anche dimostrare la ridotta permanenza in Italia tramite timbri di ingresso/uscita o tracciati GPS, nonché l’assenza di legami familiari e professionali con l’Italia (ad esempio famiglia trasferita, figli iscritti a scuola in Portogallo). La prova della residenza effettiva è essenziale per contestare l’accertamento basato sulla presunzione di residenza in Italia.
4. Verificare la corretta applicazione della convenzione
Molti accertamenti derivano da errori nella applicazione della Convenzione Italia–Portogallo. Bisogna verificare se l’amministrazione ha riconosciuto il credito d’imposta per le imposte pagate in Portogallo. In alcuni casi l’Agenzia calcola l’IRPEF italiana sul reddito estero senza scomputare l’imposta portoghese, sostenendo che il contribuente non ha compilato il quadro CE della dichiarazione. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che la mancata indicazione del credito non comporta la perdita del diritto quando la convenzione ne impone il riconoscimento . Il ricorso deve quindi chiedere al giudice di calcolare il credito d’imposta spettante e detrarlo dall’imposta accertata. Nel caso delle pensioni private fino al 2022, la difesa si fonda sul principio dell’esenzione convenzionale: se il contribuente è residente in Portogallo, l’INPS non deve applicare ritenute e l’avviso è nullo. Per gli anni dal 2023 occorre verificare se il protocollo modificativo e l’aliquota portoghese del 10 per cento siano stati correttamente applicati.
5. Controllare il quadro RW e le imposte patrimoniali
In caso di conti, investimenti o immobili in Portogallo, l’accertamento include spesso sanzioni per omessa compilazione del quadro RW e per omesso versamento di IVIE/IVAFE. Il contribuente deve verificare se effettivamente era tenuto a compilare il quadro (ci sono esenzioni per giacenze inferiori a 15.000 euro e per talune attività finanziarie) e se l’importo delle sanzioni è calcolato correttamente. La Cassazione ha affermato che le sanzioni RW hanno natura sostanziale e si applicano anche se dal conto non deriva reddito . Per gli immobili si può dedurre l’imposta locale portoghese (IMI) dall’IVIE . È opportuno chiedere la riduzione delle sanzioni se si dimostra la buona fede, l’assenza di evasione e l’adesione al ravvedimento operoso.
6. Valutare l’opzione per il ravvedimento operoso e l’autotutela
Se l’accertamento si basa su errori materiali (mancata indicazione di conti per distrazione, calcoli errati) e il debito non è elevato, può essere utile ricorrere al ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la posizione pagando imposte e sanzioni ridotte. L’istanza va presentata prima della notifica dell’accertamento o entro i termini se si tratta di dichiarazioni integrative. In presenza di errori dell’amministrazione (ad esempio calcolo senza credito d’imposta), si può richiedere l’annullamento in autotutela, dimostrando con documenti che la pretesa è infondata. L’istanza non sospende i termini di impugnazione, perciò è prudente depositare comunque il ricorso.
7. Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria
Se non è possibile risolvere la questione in via stragiudiziale, si presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice competente, l’atto impugnato, le motivazioni di diritto e di fatto e le prove a sostegno. È importante depositare contestualmente la documentazione (contratti, certificati, estratti conto, certificato di residenza portoghese) e, se del caso, la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto per evitare pignoramenti, ipoteche o fermi. In caso di rigetto del ricorso, si può proporre appello entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Anche davanti alle commissioni tributarie la difesa può invocare l’applicazione diretta delle convenzioni internazionali e la disapplicazione delle norme nazionali contrastanti.
8. Impugnare eventuali misure cautelari
L’Agenzia può iscrivere ipoteca o procedere a pignoramenti sui beni del contribuente per garantire il credito. È possibile chiedere al giudice tributario la sospensione di queste misure se sussistono gravi motivi (es. rischio di danno irreparabile, fumus boni iuris della controversia). Nel frattempo, l’avvocato può negoziare un piano di rateazione con l’agente della riscossione, eventualmente sfruttando la rottamazione per ridurre sanzioni e interessi. Se il debito è insostenibile, ci si può rivolgere all’OCC per proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’omologazione del piano sospende le azioni esecutive e, in caso di completamento, comporta l’esdebitazione.
Difese e strategie legali
Prova della residenza effettiva in Portogallo
Il contribuente che trasferisce la residenza deve poter dimostrare in giudizio l’effettività dello spostamento. Gli elementi probatori comprendono:
- Iscrizione all’AIRE e cancellazione dall’anagrafe italiana. Anche se non determinante, la mancata cancellazione può generare presunzione di residenza in Italia.
- Contratto di locazione o proprietà di un’abitazione in Portogallo. Il contratto deve indicare la destinazione abitativa e la durata; è utile conservare le ricevute di pagamento dell’affitto.
- Utenze intestate (acqua, luce, gas, internet) e spese condominiali dimostrano che l’immobile è effettivamente abitato.
- Tessera sanitaria portoghese (numero utente SNS) e iscrizione presso un medico di base; eventuale iscrizione al servizio sanitario nazionale italiano sospesa.
- Certificato di residenza fiscale emesso dall’autorità tributaria portoghese, che attesta la soggezione all’imposta sul reddito lusitana .
- Prova della permanenza fisica: biglietti aerei, timbri di ingresso/uscita, documenti di viaggio, registrazioni di presenza. Se il contribuente lavora da remoto per un datore italiano deve dimostrare di avere trascorso più di 183 giorni all’estero.
- Trasferimento della famiglia: residenza dei coniugi, iscrizione dei figli a scuole portoghesi, apertura di conti bancari e assicurazioni in Portogallo.
L’insieme di questi elementi può superare la presunzione di residenza in Italia e dimostrare la prevalenza degli interessi vitali in Portogallo. Nel contenzioso, è spesso decisivo allegare la certificazione portoghese e dimostrare la mancanza di legami economici in Italia (niente attività lavorativa, aziende, immobili abitati, conto corrente con movimenti ridotti).
Eccezioni procedurali e vizi formali dell’atto
Molti avvisi vengono annullati per difetti procedurali. Ecco alcune eccezioni comuni:
- Difetto di motivazione: l’atto deve indicare le ragioni della pretesa, i dati su cui si basa e le norme violate. Se si limita a richiamare genericamente i dati trasmessi dal Portogallo senza allegarli, l’atto è nullo.
- Violazione del contraddittorio: l’Agenzia è tenuta a convocare il contribuente per un contraddittorio preventivo, salvo casi di particolare urgenza. La giurisprudenza ritiene illegittimo l’accertamento emanato senza contraddittorio quando l’ufficio disponeva di tempo sufficiente.
- Notifica irregolare: errori nell’indicazione dell’indirizzo o nella consegna possono rendere inesistente la notifica.
- Estensione irragionevole dei periodi di verifica: se l’attività ispettiva presso il contribuente dura più di trenta giorni senza proroga motivata, si può eccepire la nullità ai sensi dell’art. 12 dello statuto del contribuente .
- Violazione del termine di decadenza: l’Agenzia può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno per omessa dichiarazione). Se l’avviso arriva oltre i termini, è nullo.
L’avvocato analizza scrupolosamente l’atto per individuare questi vizi e li fa valere nel ricorso, spesso ottenendo l’annullamento senza entrare nel merito.
Applicazione della convenzione alle pensioni
Fino al 2022 le pensioni INPS corrisposte a soggetti residenti in Portogallo erano tassate esclusivamente in Portogallo. I pensionati dovevano quindi chiedere all’INPS l’esenzione dalla ritenuta IRPEF allegando il certificato di residenza portoghese. In caso di ritenute indebitamente operate, la Cassazione (sentenza 21684/2023, 30779/2023 e ordinanza 3343/2023) ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale, affermando che non occorre dimostrare l’imposta effettivamente pagata in Portogallo . Dal 1º gennaio 2023, in virtù del Protocollo modificativo, l’Italia è tornata a tassare le pensioni: il contribuente può comunque dedurre l’imposta portoghese (10 per cento) e può chiedere la restituzione dell’eventuale eccedenza . È quindi necessario verificare anno per anno il regime applicabile e contestare eventuali duplicazioni di imposta.
Redditi da lavoro e regola dei 183 giorni
Lavoratori dipendenti o autonomi che si recano in Portogallo devono valutare attentamente la regola dei 183 giorni. Se lavorano per un datore portoghese o una società locale e trascorrono oltre 183 giorni, saranno considerati residenti in Portogallo e i redditi saranno tassati principalmente lì. Se invece lavorano per un datore italiano e soggiornano per periodi inferiori, la convenzione prevede che la tassazione resti in Italia . La difesa deve dunque verificare il numero di giorni effettivo, la presenza di una stabile organizzazione in Portogallo e l’applicabilità del regime NHR. Le buste paga portoghesi e le certificazioni delle ritenute sono indispensabili per calcolare il credito d’imposta.
Interessi, dividendi e altri redditi di capitale
Su interessi bancari e dividendi la convenzione consente ritenute in entrambi gli Stati ma con limiti (generalmente 10 per cento in Portogallo) . Spesso gli accertamenti italiani ignorano le ritenute portoghesi; il contribuente può far valere il credito, anche se non indicato in dichiarazione, chiedendo al giudice la disapplicazione dell’art. 165 TUIR . Per i capital gain su azioni o beni mobili è competente lo Stato di residenza : un residente italiano che cede azioni portoghesi paga l’imposta in Italia, mentre un residente portoghese non è tassato in Italia. La difesa deve verificare quale Stato ha la potestà impositiva e, se necessario, chiedere la restituzione di ritenute italiane indebite.
Quadra RW e sanzioni: difese possibili
In caso di omessa compilazione del quadro RW, le sanzioni variano dal 3 al 15 per cento del valore non dichiarato . Se l’attività è in un Paese black list la sanzione raddoppia (6–30 per cento), ma il Portogallo è un Paese white list. La difesa può chiedere la riduzione al minimo se dimostra la buona fede (ad esempio la convinzione errata che il conto fosse detenuto in regime NHR senza obblighi italiani). È possibile aderire al ravvedimento operoso anche dopo la notifica, pagando le imposte e le sanzioni ridotte. Inoltre, la Cassazione ha stabilito che la presunzione di reddito (5 per cento del capitale esportato) prevista dall’art. 12 D.L. 78/2009 è presunzione relativa: il contribuente può provare l’origine lecita e già tassata del capitale . Documentare la provenienza dei fondi è quindi essenziale per evitare tassazioni presuntive.
Strumenti alternativi alla difesa giudiziale
Rottamazione quater e definizioni agevolate
La rottamazione quater introdotta dal decreto legislativo 110/2024 consente di definire cartelle e avvisi di accertamento affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022 (inclusi quelli relativi a redditi esteri) pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con stralcio totale delle sanzioni e degli interessi di mora. Chi aveva aderito alla precedente rottamazione e non ha pagato può rientrare versando gli arretrati . Il pagamento può essere rateizzato in massimo 18 rate in cinque anni; se il contribuente salta cinque rate, decade dal beneficio. Questa definizione è utile per chi ammette il debito ma vuole ridurre il carico sanzionatorio.
Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
L’accertamento con adesione è un accordo tra contribuente e Agenzia che consente di definire l’accertamento riducendo del 50 per cento le sanzioni. Dopo la notifica del PVC (processo verbale di constatazione) o dell’avviso, il contribuente può chiedere il contraddittorio e proporre la propria ricostruzione dei redditi e dei crediti d’imposta. Se le parti raggiungono un accordo, si estingue la lite. In sede di giudizio è invece possibile la conciliazione giudiziale: il giudice propone una soluzione equa con sanzioni ridotte del 50 per cento. Questi strumenti sono utili quando la questione è di interpretazione e si vuole evitare anni di contenzioso.
Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione
Per i contribuenti che, oltre all’accertamento, si trovano in grave difficoltà economica, la legge 3/2012 offre i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tre sono gli strumenti principali:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori non fallibili e professionisti, prevede la proposta di un piano ai creditori con percentuali di pagamento e scadenze. Se i creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti votano a favore, il tribunale lo omologa e blocca le azioni esecutive.
- Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche non imprenditori. Il giudice può omologarlo anche senza il consenso dei creditori se ritiene che il debitore abbia agito con diligenza e offra la massima soddisfazione possibile ai creditori. È particolarmente indicato per pensionati con debiti tributari.
- Esdebitazione del debitore incapiente: consente al soggetto privo di patrimonio e con reddito minimo di ottenere la cancellazione integrale dei debiti residui dopo aver soddisfatto i creditori nella misura possibile. È una sorta di “fresh start” per chi non ha più la possibilità di pagare.
L’avv. Monardo, come gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, valuta se l’accertamento fiscale rientra tra i debiti da trattare e prepara i documenti per l’omologazione. Queste procedure sono sempre più usate da cittadini che hanno accumulato imposte su redditi esteri e non riescono a far fronte al pagamento.
Altri strumenti: interpelli e procedura amichevole (MAP)
In ambito internazionale è possibile presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere una risposta vincolante su questioni di doppia imposizione prima di ricevere un accertamento. Ad esempio, un pensionato che si trasferisce in Portogallo può chiedere se la pensione è esente da IRPEF italiana in base alla convenzione. Se l’Agenzia risponde in senso positivo, l’amministrazione non potrà emettere accertamenti diversi su quelle annualità. Nel caso di conflitto tra Stati che rivendicano la residenza o la potestà impositiva, si può attivare la procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure, MAP) prevista dall’art. 25 della convenzione. Le autorità italiane e portoghesi si confrontano per evitare la doppia tassazione e stabilire l’imputazione corretta del reddito. L’attivazione della MAP sospende i termini di prescrizione e, se si raggiunge un accordo, le amministrazioni adeguano gli accertamenti. È una procedura complessa ma in alcuni casi risolutiva, ad esempio per lavoratori itineranti o per imprese con stabile organizzazione in entrambi i Paesi.
Errori comuni e consigli pratici
- Trasferirsi senza cancellarsi dall’anagrafe italiana: l’iscrizione all’AIRE non è obbligatoria per avere residenza estera, ma la mancata cancellazione dall’anagrafe mantiene la presunzione di residenza in Italia. È buona prassi comunicare tempestivamente la cancellazione e iscriversi all’AIRE.
- Non richiedere il certificato di residenza fiscale portoghese: questo documento è essenziale per beneficiare della convenzione. Va richiesto ogni anno alla autorità fiscale portoghese.
- Non compilare il quadro RW: molti credono che conti infruttiferi o piccoli investimenti all’estero non debbano essere dichiarati. In realtà il monitoraggio patrimoniale è obbligatorio e le sanzioni sono elevate .
- Mantenere legami familiari e immobiliari in Italia: chi trasferisce la residenza ma lascia la famiglia in Italia o conserva l’abitazione principale rischia di essere considerato residente. È importante spostare anche gli interessi vitali.
- Affidarsi a modelli generici di dichiarazione: la compilazione del modello Redditi per i residenti all’estero richiede attenzione (quadro CE per i crediti d’imposta, quadro RW, quadro SE per i redditi esenti). È consigliabile farsi assistere da un commercialista esperto.
- Ignorare gli avvisi di compliance: spesso l’Agenzia invia lettere di invito al contraddittorio prima dell’accertamento. Rispondere a queste lettere e presentare subito i documenti può evitare il successivo avviso.
- Non considerare il regime portoghese in scadenza: dal 2024 il regime NHR per i pensionati è stato abolito, perciò i vantaggi fiscali sono ridotti. Bisogna rivedere la pianificazione e considerare altri Paesi se l’obiettivo è l’ottimizzazione fiscale.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche con le principali norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle non sostituiscono l’approfondimento nel testo ma offrono una panoramica immediata.
Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale italiana
| Criterio | Fonte normativa | Implicazioni |
|---|---|---|
| Iscrizione in anagrafe della popolazione residente | Art. 2 TUIR | Presunzione di residenza in Italia, superabile con prova contraria . |
| Domicilio in Italia | Art. 2 TUIR e art. 43 c.c. | Luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari; se mantenuto, si è residenti . |
| Dimora abituale (residenza) | Art. 2 TUIR | Soggiorno abituale; se si trascorrono più di 183 giorni in Italia si è residenti . |
| Presenza fisica oltre 183 giorni | D.Lgs 209/2023 e circolare 20/E/2024 | Anche in assenza di residenza o domicilio, la presenza fisica determina la residenza . |
Tabella 2 – Tie‑breaker rules della convenzione Italia‑Portogallo
| Ordine | Criterio | Descrizione |
|---|---|---|
| 1° | Abitazione permanente | Dove il contribuente dispone di una casa permanente . |
| 2° | Centro degli interessi vitali | Stato con relazioni personali ed economiche più strette . |
| 3° | Soggiorno abituale | Stato dove la persona soggiorna abitualmente . |
| 4° | Cittadinanza | Prevale la cittadinanza se i criteri precedenti non sono risolutivi . |
| 5° | Accordo tra Stati | Le autorità competenti possono definire lo Stato di residenza . |
Tabella 3 – Tipologia dei redditi secondo la convenzione
| Reddito | Stato competente | Note |
|---|---|---|
| Redditi immobiliari | Stato dove si trova l’immobile | Il proprietario deve comunque dichiararli in Italia con credito d’imposta . |
| Lavoro dipendente | Stato dove si svolge l’attività | Se datore italiano e permanenza <183 giorni, tassazione in Italia . |
| Pensioni private (fino al 2022) | Stato di residenza | Esenzione totale in Italia, cassazione 3343/2023 . |
| Pensioni private (dal 2023) | Italia e Portogallo | Imposizione concorrente, scomputo delle imposte portoghesi . |
| Pensioni pubbliche | Stato erogante | L’Italia tassa le pensioni degli ex dipendenti pubblici ovunque residenti . |
| Interessi e dividendi | Tassazione concorrente | Ritenute limitate in Portogallo (10 %) con credito in Italia . |
| Capital gain (beni mobili) | Stato di residenza | Tassati in Italia se l’investitore è residente, altrimenti in Portogallo . |
Tabella 4 – Sanzioni per omessa compilazione quadro RW e patrimoniali
| Violazione | Base normativa | Sanzione |
|---|---|---|
| Omessa/infedele compilazione quadro RW | D.L. 167/1990, art. 5 | 3‑15 % del valore non dichiarato (6‑30 % per Paesi black list); sanzione anche senza reddito . |
| Omesso versamento IVIE | D.L. 214/2011 | Imposta 0,76 % del valore dell’immobile estero con possibilità di scomputare IMI; sanzione 30 % dell’imposta non pagata . |
| Omesso versamento IVAFE | D.L. 214/2011 | 34,20 euro su conti correnti esteri >5.000 euro e 0,2 % sui prodotti finanziari; sanzione 30 % dell’imposta . |
FAQ – Domande frequenti
1. Se sono iscritto all’AIRE sono automaticamente esente da imposte italiane?
No. L’iscrizione all’AIRE è una presunzione che facilita la prova della residenza all’estero ma non è determinante. Per non essere considerato residente in Italia occorre non avere domicilio o dimora abituale in Italia e non trascorrere oltre 183 giorni nel Paese .
2. Devo compilare il quadro RW anche se il conto portoghese non genera interessi?
Sì. Il quadro RW ha finalità di monitoraggio patrimoniale e va compilato anche per conti infruttiferi . Solo in caso di giacenza media sotto 15.000 euro si può evitare la compilazione, ma è consigliabile indicare comunque.
3. Ho lavorato quattro mesi per una società portoghese: dove pago le tasse?
Se il soggiorno non supera 183 giorni e il datore di lavoro è portoghese, il reddito è tassato in Portogallo e l’Italia riconosce un credito d’imposta. Se il datore è italiano e il soggiorno è inferiore a 183 giorni, l’imposta resta in Italia .
4. Come provo la residenza fiscale in Portogallo?
Raccogli documenti come contratto di locazione o atto di acquisto di casa, utenze, certificato di residenza fiscale portoghese , iscrizione all’AIRE, biglietti di viaggio che dimostrano la permanenza e trasferimento della famiglia.
5. La mia pensione INPS è tassata in Portogallo?
Se sei residente in Portogallo e si tratta di pensione privata, fino al 2022 l’Italia non può tassarla; dal 2023 l’imposta è concorrente e l’INPS effettua ritenute salvo conguaglio . Per gli ex dipendenti pubblici l’IRPEF resta dovuta in Italia .
6. Cos’è il regime NHR e quali vantaggi offre?
È un regime che prevede l’aliquota del 20 per cento sui redditi da lavoro e, fino al 2023, esenzione o aliquota ridotta del 10 per cento sulle pensioni estere. Per ottenerlo occorre non essere stati residenti in Portogallo nei cinque anni precedenti e rimanere 183 giorni o avere un’abitazione permanente . Il regime è stato gradualmente abolito per i nuovi pensionati dal 2024.
7. Cosa succede se non dichiaro un immobile a Lisbona nel quadro RW?
Oltre al recupero dell’IVIE dello 0,76 per cento, è applicabile la sanzione dal 3 al 15 per cento del valore dell’immobile per ogni anno di omissione . La sanzione può essere ridotta se si ricorre al ravvedimento operoso.
8. Posso chiedere la restituzione delle ritenute INPS già versate?
Sì. Se nei periodi 2017‑2022 eri residente in Portogallo e hai subito ritenute su pensioni private, puoi presentare istanza di rimborso entro 48 mesi. La Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso anche senza prova dell’imposta pagata in Portogallo .
9. Se ho un conto corrente cointestato con un familiare residente in Italia, a chi spetta la tassazione?
La titolarità del conto è divisa fra i cointestatari. Ognuno deve monitorare la propria quota sul quadro RW e tassare i proventi in base alla propria residenza. Se un cointestatario è residente in Italia e l’altro in Portogallo, ciascuno applicherà il regime del proprio Stato; la banca portoghese potrebbe applicare la ritenuta intera, perciò occorre chiedere il recupero proporzionale.
10. Cosa fare se ricevo un avviso di compliance dall’Agenzia delle Entrate?
Rispondere entro il termine indicato, fornendo spiegazioni e documenti. Se si dimostra la correttezza delle dichiarazioni si evita l’accertamento. Ignorare l’avviso può portare a sanzioni maggiori.
11. Posso rateizzare il debito derivante dall’avviso di accertamento?
Sì. È possibile chiedere un piano di rateazione all’Agente della Riscossione dopo la formazione del ruolo o aderire alla rottamazione quater per stralciare sanzioni . Inoltre, è possibile inserire il debito in un accordo di ristrutturazione ex legge 3/2012.
12. Se trasferisco la residenza a metà anno posso applicare il “split year”?
No. L’ordinamento italiano non prevede la frazione di periodo d’imposta: si è residenti o non residenti per l’intero anno. Solo in alcune convenzioni (non quella con il Portogallo) esistono regole specifiche; la norma italiana considera residente chi possiede uno dei criteri per la maggior parte del periodo .
13. La ritenuta portoghese del 28 per cento su interessi mi dà un credito totale in Italia?
Sì, se l’imposta portoghese eccede quella italiana (26 per cento) non vi è residua imposta da pagare in Italia e si può chiedere la restituzione della differenza (se economicamente conveniente) .
14. Cosa succede se non indico il credito d’imposta nella dichiarazione?
Secondo la Cassazione, l’omessa indicazione non comporta la perdita del diritto al credito; il giudice può disapplicare l’art. 165 TUIR e calcolare il credito dovuto .
15. Posso evitare la doppia imposizione presentando un interpello?
Sì. L’interpello all’Agenzia delle Entrate consente di ottenere una risposta su come applicare la convenzione e, se la risposta è favorevole, impedisce accertamenti in contrasto con essa. È uno strumento preventivo consigliabile prima di trasferirsi.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1: pensionato residente in Portogallo fino al 2022
Mario, 68 anni, ex dipendente privato, si trasferisce in Algarve nel 2019. Ottiene il regime NHR e rimane per più di 183 giorni l’anno. Nel 2020 percepisce una pensione INPS di 20.000 euro lordi. L’INPS applica la ritenuta IRPEF di circa 4.000 euro. Mario presenta istanza di rimborso e allega il certificato di residenza portoghese. L’Agenzia respinge sostenendo che non risulta l’imposta pagata in Portogallo. La difesa impugna l’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. La Cassazione (ord. 3343/2023) chiarisce che non occorre provare il pagamento dell’imposta estera, basta dimostrare la residenza . Il giudice annulla la pretesa e ordina il rimborso di 4.000 euro. Mario, inoltre, è tenuto a compilare il quadro RW per il conto portoghese (saldi medi 10.000 euro); la mancata compilazione potrebbe costargli fino a 1.500 euro di sanzioni (15 % del valore) .
Simulazione 2: lavoratore in smart working
Lucia, 45 anni, dipendente di una società italiana, decide di lavorare da remoto da Lisbona per sei mesi nel 2024. Non si iscrive all’AIRE e mantiene la casa e la famiglia in Italia. Trascorre 180 giorni in Portogallo, riceve lo stipendio in Italia e apre un conto in banca portoghese con giacenza media di 25.000 euro. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di interessi (250 euro) sul conto e omessa compilazione del quadro RW. La convenzione prevede che se il soggiorno all’estero è inferiore a 183 giorni e il datore è italiano, la tassazione resta all’Italia . L’accertamento è quindi corretto, ma Lucia può ridurre la sanzione RW (3 % di 25.000 euro, ossia 750 euro) con il ravvedimento operoso. In giudizio potrebbe solo contestare l’entità delle sanzioni.
Simulazione 3: imprenditore con casa in Portogallo e attività in Italia
Alessandro, 50 anni, socio di un’azienda italiana, acquista una villa in Algarve dove trascorre cinque mesi l’anno, mentre la moglie e i figli restano a Milano. Non trasferisce la residenza anagrafica né l’azienda, ma dichiara di essere residente in Portogallo e utilizza il regime NHR. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate notifica un accertamento per redditi non dichiarati e tenta di tassare tutti i redditi dell’impresa (200.000 euro). Alessandro sostiene di essere residente in Portogallo in quanto trascorre 150 giorni lì e ha una casa. Tuttavia l’art. 2 TUIR considera la sua residenza in Italia: non ha superato 183 giorni in Portogallo, la famiglia e l’attività economica restano in Italia . Il giudice conferma la residenza italiana e l’imponibilità dei redditi mondiali. Alessandro subisce sanzioni e interessi elevati. Se avesse pianificato correttamente il trasferimento (spostando anche la famiglia e superando 183 giorni), avrebbe potuto evitare l’accertamento.
Simulazione 4: capital gain su azioni portoghesi
Giovanni, residente in Italia, acquista azioni di una società portoghese per 50.000 euro e le rivende dopo due anni per 80.000 euro, realizzando un capital gain di 30.000 euro. La convenzione stabilisce che i capital gain su beni mobili sono tassati nello Stato di residenza . Pertanto il reddito è interamente tassato in Italia al 26 per cento (imposta sostitutiva 7.800 euro). Se Giovanni fosse residente in Portogallo, avrebbe pagato l’imposta locale (es. 28 per cento) e l’Italia avrebbe riconosciuto un credito d’imposta. Le plusvalenze non vanno indicate nel quadro RW ma nei quadri RM o RT della dichiarazione. Ometterle può comportare sanzioni e imposizioni presuntive.
Conclusione
Affrontare un avviso di accertamento relativo a conti o redditi in Portogallo richiede conoscenze approfondite del diritto interno, delle convenzioni internazionali e della procedura tributaria. Il contribuente deve innanzitutto determinare se è ancora residente fiscale in Italia secondo i criteri del TUIR o se ha trasferito efficacemente la residenza in Portogallo, dimostrando la presenza di un’abitazione permanente e del centro degli interessi vitali . Deve inoltre verificare se l’Agenzia ha applicato correttamente la Convenzione Italia–Portogallo, riconoscendo i crediti d’imposta e l’esenzione per le pensioni, e se ha rispettato le garanzie procedurali dello Statuto del contribuente . L’omessa compilazione del quadro RW e il mancato pagamento di IVIE/IVAFE sono le violazioni più frequenti e comportano sanzioni rilevanti, ma possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso .
La difesa efficace richiede un’azione tempestiva: dal controllo della notifica alla raccolta dei documenti, dall’eventuale interpello all’Agenzia delle Entrate alla presentazione del ricorso entro sessanta giorni . In molti casi l’accordo con l’amministrazione o la rottamazione quater consente di chiudere la controversia con costi contenuti. Quando il debito è insostenibile, gli strumenti della legge 3/2012 (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) offrono una via di uscita dignitosa.
Per orientarsi in questa materia complessa è fondamentale affidarsi a professionisti esperti in fiscalità internazionale. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team di avvocati e commercialisti che possono analizzare la posizione del contribuente, verificare la residenza fiscale, calcolare i crediti d’imposta e impostare una strategia difensiva completa. Dai ricorsi avverso gli avvisi di accertamento alle sospensioni delle procedure esecutive, dai piani di rientro alle procedure di esdebitazione, lo studio offre assistenza personalizzata in ogni fase.
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