Accertamento fiscale a italiano residente in Spagna: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Ogni anno sempre più italiani si trasferiscono in Spagna attratti dal clima, dal costo della vita o da opportunità professionali. Tuttavia, la residenza fiscale non segue automaticamente il cambiamento di indirizzo: un contribuente può essere considerato ancora residente in Italia e quindi obbligato a dichiarare e pagare imposte su tutti i redditi ovunque prodotti (principio della worldwide taxation). L’Agenzia delle Entrate, spesso con l’ausilio della Guardia di Finanza, effettua accertamenti sempre più incisivi sui cittadini italiani che risultano iscritti all’AIRE ma mantengono legami economici e familiari in patria. I rischi sono elevati: recupero delle imposte non versate, sanzioni, interessi e, nei casi più gravi, procedimenti penali per dichiarazione fraudolenta. Inoltre, la notifica di avvisi e cartelle può avvenire presso il vecchio domicilio in Italia se il trasferimento non è stato regolarizzato, con la conseguenza di perdere i termini per impugnare e far valere le proprie ragioni. In questo scenario l’errore più grave è pensare che basti vivere fisicamente all’estero per essere esonerati dal fisco italiano.

L’obiettivo di questa guida è fornire una panoramica chiara e completa su come difendersi da un accertamento fiscale rivolto a un italiano residente in Spagna, illustrando le norme italiane aggiornate al novembre 2025, le principali sentenze della Corte di Cassazione, le disposizioni contenute nella convenzione italo‑spagnola contro le doppie imposizioni e le soluzioni alternative messe a disposizione dal legislatore (rottamazioni, definizioni agevolate, piani di rientro, accordi con i creditori e procedure di sovraindebitamento). Il taglio è professionale e pratico: i passaggi da seguire, le strategie di difesa, gli errori da evitare e i rimedi giudiziali e stragiudiziali per chi riceve un avviso di accertamento mentre vive stabilmente in Spagna.

Perché rivolgersi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con esperienza ventennale in diritto tributario, bancario e finanziario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale e si occupa di difesa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ex Equitalia). È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team assiste contribuenti, imprenditori e professionisti in situazioni di accertamento, esattoria e ristrutturazione del debito. Nella materia della residenza fiscale internazionale affianca il cliente nell’analisi del quadro normativo (italiano, spagnolo e convenzionale), nella raccolta delle prove di residenza estera, nel contraddittorio con il fisco, nel contenzioso tributario e nella negoziazione di piani di rientro o definizione agevolata.

Cosa può fare concretamente per te:

  • Analisi dell’atto e dei termini: verifica della legittimità dell’avviso di accertamento, del rispetto dei termini di decadenza e delle modalità di notifica (anche al domicilio AIRE).
  • Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria, istanze di autotutela, ricorsi per cassazione e incidenti cautelari per sospendere la riscossione.
  • Sospensioni e trattative: richiesta di sospensione in pendenza del giudizio, trattative con l’Ufficio per definizioni agevolate, adesione o rottamazione, definizione in acquiescenza o in autotutela.
  • Piani di rientro e soluzioni stragiudiziali: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e esdebitazione secondo il Codice della crisi d’impresa e la legge 3/2012.
  • Tutela del patrimonio: protezione di beni e risorse attraverso strumenti di diritto civile e societario; interventi per evitare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Normativa italiana sulla residenza fiscale

1.1 Articolo 2 del TUIR e riforma 2024

L’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), nella versione aggiornata dal D.Lgs. 209/2023 entrato in vigore il 1° gennaio 2024, individua quattro criteri alternativi in base ai quali una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia per l’intero periodo d’imposta. Il soggetto è residente se, per la maggior parte dell’anno (più di 183 giorni, contati anche come frazioni di giorno), si verifica almeno uno dei seguenti requisiti: (i) iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente; (ii) domicilio in Italia (luogo in cui si svolgono le principali relazioni personali e familiari, secondo la nuova definizione introdotta dalla riforma); (iii) residenza civilistica (dimora abituale) in Italia; (iv) presenza fisica nel territorio nazionale . La norma prevede una presunzione legale relativa: l’iscrizione all’anagrafe fa presumere la residenza, ma il contribuente può dimostrare il contrario con prove concrete. In caso di trasferimento verso paesi a fiscalità privilegiata (“black list”) continua ad applicarsi la presunzione relativa di cui al comma 2‑bis TUIR, con onere probatorio più oneroso.

La Circolare 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’interpretazione dei nuovi criteri. In particolare, la circolare ribadisce che l’iscrizione all’anagrafe resta un criterio alternativo ma la sua efficacia è stata rimodulata: non è più una presunzione assoluta ma una presunzione relativa superabile con la prova di una residenza effettiva all’estero . Il contribuente deve dimostrare, con elementi oggettivamente riscontrabili, di non aver avuto in Italia residenza civilistica, domicilio o presenza fisica per la maggior parte dell’anno . Inoltre, la circolare specifica che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023 si applicano dal 1° gennaio 2024 e non hanno effetto retroattivo, come confermato anche dalla Cassazione con sentenza 19843/2024 .

1.2 Domicilio e residenza nel codice civile

Per comprendere la nozione fiscale di domicilio e residenza occorre richiamare l’articolo 43 del codice civile, che definisce il domicilio come il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e la residenza come il luogo in cui ha la dimora abituale . Nella nuova disciplina fiscale il domicilio è collegato soprattutto al centro delle relazioni personali e familiari; il legame economico continua a rilevare ma non ha più priorità come in passato . Pertanto, per dimostrare il trasferimento del domicilio in Spagna è fondamentale provare che la famiglia, le relazioni affettive, le attività e gli interessi principali si svolgono lì.

1.3 Statuto del contribuente e garanzie durante la verifica

La legge 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) fissa le garanzie procedurali durante le verifiche fiscali. L’articolo 12 prevede che le ispezioni devono essere motivate, avvenire in base a effettive esigenze di indagine e svolgersi durante l’orario ordinario, rispettando la privacy e riducendo al minimo i disagi . Il contribuente ha diritto a farsi assistere da un professionista di fiducia, a ottenere copia dei verbali e a presentare osservazioni. Gli accessi e le permanenze dei verificatori non possono superare complessivamente 30 giorni lavorativi (prorogabili in casi complessi) . L’avviso di accertamento non può essere emesso prima del contraddittorio con il contribuente, che dispone di un tempo (solitamente 60 giorni) per depositare memorie difensive.

1.4 Processo tributario e termini di impugnazione

Il ricorso avverso un avviso di accertamento va presentato entro 60 giorni dalla notifica (termine che può essere sospeso nei mesi estivi) presso la Corte di Giustizia Tributaria competente. L’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992 (ancora in vigore fino al 31 dicembre 2025) disciplina l’impugnazione, prevedendo che il ricorso valga anche come opposizione al ruolo in caso di successiva iscrizione a ruolo . Per la domanda di rimborso e per il silenzio‑diniego occorre rispettare il termine di 90 giorni per la formazione del diniego tacito, salvo la prescrizione del diritto.

2. Residenza fiscale in Spagna

La Spagna applica una disciplina di residenza fiscale simile a quella italiana ma con alcune peculiarità. Secondo la normativa spagnola (Ley del IRPF), un soggetto è considerato residente in Spagna se soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti: (1) trascorre più di 183 giorni nell’anno solare sul territorio spagnolo; (2) ha il centro degli interessi economici in Spagna; (3) risiede in Spagna il coniuge non separato legalmente e i figli minori a carico (presunzione). In assenza di registrazione formale (empadronamiento) la residenza può essere desunta da indizi. La Spagna non prevede lo split year: la residenza si acquisisce per l’intero anno fiscale in cui si superano i 183 giorni. Per ottenere la residenza anagrafica è necessario iscriversi al Padrón municipale (empadronamiento), richiedere il NIE (Número de Identificación de Extranjero) e, per gli italiani, iscriversi all’AIRE presso il Consolato italiano.

Il centro degli interessi vitali spagnolo coincide con la sede principale delle relazioni personali ed economiche. A differenza del criterio italiano, la normativa spagnola attribuisce maggiore rilevanza alla presenza fisica e al domicilio familiare. Pertanto, chi trasferisce la propria famiglia e trascorre la maggior parte dell’anno in Spagna è considerato residente fiscale spagnolo. Al contrario, chi soggiorna meno di 183 giorni o mantiene in Italia famiglia, abitazione principale, attività economiche e conti bancari rischia di essere considerato residente italiano nonostante il trasferimento.

3. La convenzione Italia‑Spagna contro le doppie imposizioni

L’Italia e la Spagna hanno sottoscritto a Madrid il 28 settembre 1977 una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e prevenire l’evasione fiscale, ratificata con la legge 663/1980. La convenzione stabilisce in primo luogo i criteri di residenza; in caso di conflitto – ossia quando un soggetto soddisfa contemporaneamente i requisiti di residenza di entrambi i Paesi – vengono applicate le cosiddette tie‑breaker rules dell’articolo 4, secondo l’ordine gerarchico: (1) luogo dell’abitazione permanente; (2) Stato in cui la persona ha il centro degli interessi vitali (familiari, economici e sociali); (3) Paese in cui soggiorna abitualmente; (4) nazionalità; (5) accordo amichevole tra le autorità dei due Stati . In presenza di abitazione permanente in entrambi gli Stati, occorre valutare dove siano localizzati i rapporti familiari e professionali prevalenti. Se permane l’incertezza, si guarda alla nazionalità e, da ultimo, si applica la procedura amichevole prevista dall’articolo 25 della convenzione.

Per evitare la doppia imposizione dei redditi, l’Italia applica il credito d’imposta: il reddito estero deve essere dichiarato in Italia e le imposte pagate in Spagna sono detratte dall’IRPEF italiana fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta . In pratica, se la tassazione spagnola è inferiore a quella italiana, il contribuente dovrà versare in Italia la differenza; se è superiore, il credito è limitato all’imposta italiana e l’eccedenza rimane indetraibile. La convenzione contiene norme specifiche per i lavoratori dipendenti, i pensionati, i professionisti e i redditi immobiliari. Ad esempio, i salari percepiti da residenti italiani che lavorano in Spagna sono tassati in Spagna se l’attività è esercitata nel territorio spagnolo; l’Italia mantiene tuttavia la potestà impositiva e concede il credito d’imposta.

4. Giurisprudenza della Corte di Cassazione

La giurisprudenza di legittimità ha fornito criteri interpretativi che guidano l’accertamento della residenza fiscale e l’applicazione delle convenzioni internazionali. Fino al 2023 la Corte di Cassazione adottava un approccio formalistico: l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente rendeva il soggetto residente in Italia, a prescindere dalla dimora abituale all’estero, salvo prova contraria molto rigorosa. Sentenze come Cass. 16634/2018 e Cass. 1355/2022 ribadivano che la cancellazione dall’APR era condizione necessaria per perdere la residenza e che la semplice iscrizione all’AIRE non bastava .

Con la riforma del 2024 e la circolare 20/E, la giurisprudenza ha iniziato a valorizzare la sostanza. La Cassazione, sentenza 19843/2024, ha stabilito che le nuove definizioni di residenza introdotte dal D.Lgs. 209/2023 si applicano solo dal 1° gennaio 2024 e non retroattivamente . In quel caso, riguardante un contribuente formalmente residente a Monaco, la Corte ha confermato la residenza italiana per gli anni 2006‑2010 perché il contribuente manteneva cariche societarie e interessi economici in Italia . A partire dal 2024, tuttavia, la presenza fisica e le relazioni familiari assumono peso maggiore.

Nell’ordinanza 22838/2025 la Cassazione ha affrontato un caso di notifica a un contribuente iscritto all’AIRE in Spagna. La Corte ha ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento effettuata con raccomandata all’indirizzo AIRE. La notifica si perfeziona per compiuta giacenza anche se il destinatario non ritira la raccomandata . La sentenza evidenzia l’importanza di comunicare l’esatto domicilio estero e di monitorare la propria posta: l’omissione non impedisce al Fisco di notificare e rende difficile contestare l’atto tardivamente.

Nel caso 14484/2024 (residenza nel Principato di Monaco) la Cassazione ha ribadito che il contribuente, pur iscritto all’AIRE, deve fornire prove concrete della residenza estera. La Corte ha esaminato i consumi di energia, la localizzazione degli immobili, i ruoli societari e le movimentazioni bancarie, ritenendo insufficienti le prove presentate e confermando la presunzione di residenza italiana . La stessa sentenza ha sottolineato che la presunzione di residenza in paesi a fiscalità privilegiata opera anche quando il trasferimento all’estero avviene indirettamente (es. trasferimento in USA e successivo trasferimento a Monaco) .

Altre pronunce hanno applicato le tie‑breaker rules della convenzione. Ad esempio, Cass. 24246/2015 ha riconosciuto la residenza estera di un contribuente che, pur formalmente residente in Italia, aveva il centro degli interessi vitali in uno Stato estero. Più recentemente la Cass. 23707/2025 e la Cass. 25917/2024 (in tema di esterovestizione) hanno ribadito che per le società e per i professionisti occorre valutare la sostanza dell’attività all’estero e non solo la sede legale. Per le persone fisiche, la Corte chiede di dimostrare l’effettivo trasferimento della vita quotidiana, della famiglia e delle relazioni economiche.

5. Obblighi dichiarativi e imposte a carico dei residenti italiani in Spagna

Un cittadino che trasferisce la residenza in Spagna deve considerare due ordinamenti. Se è considerato fiscalmente residente in Italia (in base ai criteri di cui sopra), sarà tassato in Italia su tutti i redditi ovunque percepiti e dovrà presentare la dichiarazione dei redditi italiana (modello Redditi PF), compilando il quadro RW per monitorare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Sono inoltre previste l’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) e l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero). Le imposte pagate in Spagna sono riconosciute come credito d’imposta, ma non possono eccedere l’imposta italiana dovuta . La riforma 2024 prevede che la presenza fisica in Italia per più di 183 giorni (anche non consecutivi) costituisca criterio autonomo di residenza; di conseguenza, chi trascorre lunghi periodi in Italia per motivi familiari o professionali rischia di essere considerato residente italiano anche se iscritto all’AIRE .

Se il contribuente riesce a dimostrare la residenza fiscale spagnola, dovrà dichiarare in Spagna tutti i redditi ovunque prodotti e pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPF). In questo caso, l’Italia potrà tassare solo i redditi prodotti in Italia (es. immobili locati, plusvalenze su partecipazioni italiane) e non avrà potestà impositiva sui redditi spagnoli. Il contribuente dovrà comunque presentare la dichiarazione dei redditi italiana per dichiarare i redditi prodotti in Italia. È consigliabile richiedere il certificato di residenza fiscale spagnolo (residencia fiscal) per documentare l’iscrizione presso l’AEAT (Agenzia Tributaria) ed evitare contestazioni.

6. Rottamazioni e definizioni agevolate

Il legislatore offre strumenti per definire in via agevolata gli importi dovuti a seguito di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento. La rottamazione quater introdotta dalla legge 197/2022 è stata riaperta con il D.Lgs. 110/2024. Il nuovo decreto prevede che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione debba notificare le cartelle entro nove mesi dall’affidamento del carico, salvo decadenza . Chi aveva aderito alla rottamazione ma era decaduto entro il 31 dicembre 2024 può rientrare pagando le rate scadute; il piano può arrivare fino a 18 rate. La riapertura consente anche a chi non aveva aderito di presentare domanda pagando solo imposta e interessi, con sconto integrale di sanzioni e interessi di mora .

Oltre alla rottamazione, esistono le definizioni agevolate degli avvisi di accertamento (acquiescenza), l’adesione (ravvedimento), la transazione con l’erario e la definizione in sede di giudizio. In alcuni casi il contribuente può ottenere la sospensione o la riduzione delle sanzioni. La scelta della procedura adeguata dipende dall’entità del debito, dalla sostenibilità delle rate, dalla volontà di contestare l’atto e dalle prove disponibili.

7. Procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore

La legge 3/2012, conosciuta come “legge salva suicidi”, disciplina gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili. La legge consente al debitore in stato di crisi o insolvenza di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione. L’articolo 2 del Codice della crisi d’impresa definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore o dell’imprenditore agricolo che non può accedere alla liquidazione giudiziale . Il piano deve garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati e prevedere modalità e scadenze . Con l’aiuto dell’OCC e del gestore della crisi, il debitore può ottenere l’omologazione del piano dal tribunale competente, la sospensione delle procedure esecutive e, in caso di inadempimento per causa non imputabile, l’esdebitazione.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i clienti nella predisposizione dei piani del consumatore e degli accordi di ristrutturazione, garantendo il rispetto delle formalità previste dalla legge e massimizzando la protezione del patrimonio.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

1. Ricezione dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento può essere notificato tramite raccomandata A/R all’indirizzo di residenza italiana o all’indirizzo indicato nell’iscrizione all’AIRE. L’ordinanza 22838/2025 conferma che la notifica all’indirizzo AIRE è valida e si perfeziona per compiuta giacenza anche se il destinatario non ritira la raccomandata . Per questo motivo è fondamentale aggiornare l’indirizzo AIRE e verificare regolarmente la posta o attivare un domicilio digitale (PEC).

2. Verifica della regolarità formale

Alla ricezione dell’atto occorre controllare:

  1. Autorità competente e motivazione: accertarsi che l’atto sia emesso dall’Ufficio competente territorialmente e che contenga i motivi dell’accertamento. Eventuali errori di ufficio o carenza di motivazione possono comportare la nullità dell’atto.
  2. Termini di decadenza: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione. Per i tributi locali i termini possono variare. Se il contribuente ha aderito a rottamazioni, i termini sono sospesi.
  3. Notifica e allegati: verificare le modalità di notifica; se l’avviso è stato inviato presso la residenza italiana e non all’indirizzo AIRE, la notifica può essere nulla. Gli allegati devono essere completi (verbale di constatazione, avvisi di irrogazione sanzioni, prospetti di calcolo).
  4. Contraddittorio: per gli accertamenti notificati dal 2018 in poi è obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale. L’Amministrazione deve concedere al contribuente 60 giorni per produrre osservazioni. In mancanza di contraddittorio l’atto è nullo salvo casi di particolare urgenza.

3. Raccolta delle prove sulla residenza in Spagna

Se l’accertamento contesta la residenza all’estero, il contribuente deve dimostrare di aver realmente trasferito la propria vita in Spagna. È necessario predisporre e conservare documenti ufficiali e indizi concordanti come:

  • Iscrizione al registro anagrafico spagnolo (empadronamiento) e certificato di residenza fiscale rilasciato dall’AEAT.
  • Iscrizione all’AIRE presso il Consolato italiano in Spagna e cancellazione dall’anagrafe italiana.
  • Contratti di lavoro o di collaborazione in Spagna, iscrizione alla sicurezza sociale spagnola, buste paga, contributi versati, dichiarazioni fiscali spagnole.
  • Contratto di locazione o atto di acquisto di un’abitazione in Spagna con utenze (luce, gas, internet) a proprio nome; consumi congrui a dimostrare la dimora abituale.
  • Conti correnti bancari spagnoli dove confluiscono i redditi e da cui vengono sostenute le spese quotidiane.
  • Documentazione su famiglia e scuola: certificati di iscrizione dei figli a scuola, iscrizione del coniuge al registro sanitario, attività sociali e culturali in Spagna.
  • Registrazione del veicolo, patente di guida e tessera sanitaria spagnola.

È opportuno predisporre un dossier documentale in ordine cronologico, comprensivo di traduzioni giurate se necessario, da consegnare al proprio consulente e da esibire all’Agenzia delle Entrate in sede di contraddittorio.

4. Presentazione di memorie difensive e istanze di autotutela

Nel termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione (PVC) o dell’invito al contraddittorio, il contribuente può presentare osservazioni e richieste di annullamento in autotutela all’Ufficio. Le memorie devono essere dettagliate, supportate da documentazione e riferimenti normativi e giurisprudenziali. L’assenza di contraddittorio o la mancata risposta ai rilievi da parte dell’Ufficio possono essere eccepite in giudizio.

5. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria e istanza di sospensione

Se l’avviso non viene annullato o se l’autotutela non viene accolta, occorre presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato e depositato telematicamente tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGiT). È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto depositando un’istanza motivata e allegando prova del pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione immediata. Il giudice decide sulla sospensiva con ordinanza.

6. Possibili definizioni alternative

Anche dopo la proposizione del ricorso è possibile aderire a procedure agevolative. Ad esempio:

  • Acquiescenza: pagamento delle imposte e degli interessi con riduzione delle sanzioni a un terzo. È possibile solo prima della costituzione in giudizio e comporta la rinuncia al contenzioso.
  • Adesione: se l’Ufficio propone un invito all’adesione, il contribuente può definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo. L’adesione blocca il contenzioso.
  • Definizione agevolata degli atti del contenzioso: la legge consente, in determinati periodi, di definire le controversie pendenti pagando una percentuale dell’imposta o delle sanzioni. Occorre monitorare le normative annuali.
  • Rottamazione quater: possibilità di definire cartelle esattoriali pagando solo imposta e interessi, con sconto di sanzioni, interessi di mora e aggio. L’adesione alla rottamazione non definisce l’accertamento ma agevola il pagamento del debito iscritto a ruolo.

Difese e strategie legali

1. Contestare la presunzione di residenza italiana

Il primo fronte difensivo è dimostrare che la presunzione di residenza italiana è infondata. Con la riforma 2024 l’iscrizione all’anagrafe costituisce solo un indizio che può essere superato provando l’effettivo trasferimento all’estero . Nelle memorie difensive occorre quindi:

  1. Ricostruire la cronologia del trasferimento (data di partenza, iscrizione AIRE, ottenimento del NIE, empadronamiento) e confrontarla con i periodi contestati.
  2. Produrre prove documentali concrete (contratti, bollette, estratti conto) che attestino l’abitazione permanente in Spagna e i consumi coerenti .
  3. Dimostrare che il centro degli interessi vitali è in Spagna: famiglia, attività lavorativa, interessi patrimoniali, partecipazioni societarie. La Cassazione richiede elementi oggettivi e non mere dichiarazioni .
  4. Mostrare l’insussistenza di attività o interessi prevalenti in Italia (ad es. cessione o locazione dell’abitazione italiana, chiusura dei conti bancari, cariche societarie estere). Se esistono legami residui (immobile a disposizione, conti italiani) spiegare che si tratta di investimenti passivi e non di centro di interessi.
  5. Richiamare la convenzione Italia‑Spagna, invocando le tie‑breaker rules: se permane un conflitto di residenza, il Paese dell’abitazione permanente o degli interessi vitali prevale .

2. Verificare la legittimità della notifica

Molte impugnazioni si fondano su vizi di notifica. Occorre verificare se l’avviso è stato inviato all’indirizzo corretto (domicilio fiscale, AIRE, PEC) e se la notifica è avvenuta nei termini. La Cassazione ha precisato che la notifica all’indirizzo AIRE si perfeziona anche per compiuta giacenza . Se l’atto è stato notificato a un indirizzo italiano non aggiornato, si può eccepire la nullità. In caso di notifica tramite posta estera, è necessario che la raccomandata sia spedita con raccomandata internazionale e traduzione degli atti; diversamente la notifica può essere inesistente.

3. Eccepire vizi procedurali e violazioni dello statuto

La verifica della residenza deve rispettare le garanzie procedurali dello Statuto del contribuente. Tra le eccezioni più frequenti:

  • Mancato contraddittorio: se l’Ufficio non ha invitato il contribuente a presentare osservazioni prima dell’atto, l’avviso è nullo. La Cassazione ha riconosciuto la necessità del contraddittorio per gli accertamenti su anni 2018 in poi.
  • Eccessiva durata delle ispezioni: la permanenza dei verificatori oltre 30 giorni senza proroga motivata viola l’articolo 12 dello Statuto .
  • Accesso senza autorizzazione: ogni accesso domiciliare richiede autorizzazione motivata del direttore dell’Ufficio; la mancanza rende inutilizzabili i documenti acquisiti.
  • Difetto di motivazione: l’avviso deve indicare i fatti contestati, le prove raccolte, le ragioni per cui si ritiene la residenza italiana; l’assenza di motivazione viola l’articolo 7 della legge 212/2000.

4. Utilizzare strumenti alternativi di definizione

Se il contribuente riconosce la propria posizione debitoria o vuole evitare un contenzioso lungo e costoso, può valutare la definizione agevolata. La rottamazione quater consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo imposta e interessi . La definizione in acquiescenza riduce le sanzioni a un terzo; la transazione fiscale permette di rimodulare debiti in casi di crisi d’impresa; i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione consentono di rinegoziare i debiti complessivi e ottenere l’esdebitazione finale . È essenziale valutare con il proprio consulente la sostenibilità del piano e gli effetti sulla posizione fiscale.

5. Prevenire l’accertamento: consigli pratici

  1. Iscrizione AIRE tempestiva: è l’unico atto che comporta la cancellazione dall’anagrafe italiana . Senza iscrizione l’Agenzia delle Entrate presume la residenza italiana e può notificare gli atti al vecchio domicilio.
  2. Comunica la residenza al fisco spagnolo: richiedi il certificato di residenza fiscale, dichiarando i redditi prodotti in Spagna e pagando l’IRPF. L’omissione può portare alla doppia tassazione.
  3. Mantieni tracce documentali: contratti, bollette, iscrizioni scolastiche, carte sanitarie spagnole devono essere conservati per almeno dieci anni. Questi documenti saranno fondamentali in sede di contraddittorio.
  4. Evita legami economici in Italia: se possibile vendi o affitta l’abitazione italiana, chiudi conti bancari o delega un parente alla gestione; le proprietà non utilizzate possono essere considerate centro di interessi.
  5. Controlla la posta e la PEC: attiva un domicilio digitale per ricevere notifiche e non perdere i termini di impugnazione. Se risiedi all’estero, nomina un domiciliatario in Italia.
  6. Consulenza professionale: prima del trasferimento rivolgiti a un professionista per pianificare il cambio di residenza, valutare le convenzioni e prevenire contestazioni.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale a confronto (Italia vs Spagna)

CriterioItalia (TUIR, art. 2)Spagna (IRPF)Nota
Iscrizione anagraficaIscrizione nell’anagrafe della popolazione residente; presunzione relativa di residenzaEmpadronamiento presso il Comune (Padrón); obbligatorio per accedere ai servizi ma non determinante ai fini fiscaliL’iscrizione AIRE cancella l’anagrafe italiana ma non è sufficiente a provare la residenza estera
DomicilioLuogo in cui si svolgono le principali relazioni personali e familiari; criterio alternativoCentro degli interessi economici e familiari; se la famiglia vive in Spagna scatta la presunzione di residenza spagnolaDalla riforma 2024, avere la famiglia in Italia può far presumere il domicilio in Italia
Residenza civilistica / dimora abitualeDimora abituale in Italia; occorre dimostrare la permanenza stabilePermanenza stabile in Spagna per almeno 183 giorni all’annoLa Spagna conteggia i giorni di soggiorno effettivo; l’Italia conteggia anche le frazioni di giorno
Presenza fisicaPresenza fisica in Italia per più di 183 giorni anche non consecutivi: criterio autonomo di residenza183 giorni di soggiorno sul territorio spagnolo; non esiste lo split yearSuperare il periodo di 183 giorni in entrambi gli Stati può dare luogo a doppia residenza; si applicano tie‑breaker rules
Tie‑breaker rulesSi applicano in caso di doppia residenza secondo la convenzione: abitazione permanente, centro interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità, accordoIdemLe autorità competenti risolvono i conflitti con procedura amichevole

Tabella 2 – Diritti del contribuente durante la verifica

Diritto/garanziaFonte normativaRilevanza
Accesso motivato e autorizzatoArt. 12, legge 212/2000Gli accessi e le ispezioni devono essere motivati, autorizzati e basati su esigenze reali
Orario e durataArt. 12, legge 212/2000Le operazioni devono svolgersi negli orari ordinari e non possono superare 30 giorni, prorogabili
Assistenza del professionistaArt. 12, legge 212/2000Il contribuente può farsi assistere da un difensore e può richiedere copia dei documenti
Contraddittorio endoprocedimentaleGiurisprudenza e StatutoObbligo dell’Ufficio di instaurare il contraddittorio prima di emettere l’avviso; la sua mancanza è causa di nullità
Motivazione dell’attoArt. 7, legge 212/2000L’atto deve contenere l’indicazione delle prove e la descrizione dei fatti contestati

Tabella 3 – Strumenti di definizione del debito

StrumentoCaratteristiche principaliBenefici
AcquiescenzaPagamento integrale delle imposte e degli interessi con riduzione delle sanzioni a un terzo; possibile solo prima del ricorsoRisparmio sulle sanzioni, conclusione rapida
AdesioneAccordo con l’Ufficio durante la fase pre‑contenziosa; riduzione delle sanzioni; pagamento ratealeEvita il contenzioso, riduce i costi
Rottamazione quaterDefinizione delle cartelle esattoriali pagando solo l’imposta e gli interessi; sconto totale di sanzioni e interessi di mora; termini riaperti dal D.Lgs. 110/2024Rateizzazione fino a 18 rate, riduzione del debito
Definizione agevolata delle liti pendentiPagamento di una percentuale dell’imposta in base al grado di giudizio; sanzioni ridotte; sospensione del giudizioConclude il contenzioso con risparmio economico
Piano del consumatore / Accordo di ristrutturazioneProcedure ex legge 3/2012 per soggetti non fallibili: proposta ai creditori di un piano di pagamento con falcidia dei debitiEsdebitazione, sospensione delle esecuzioni, soluzione globale del debito

Domande frequenti (FAQ)

1. Ho trascorso più di 183 giorni in Spagna: sono automaticamente non residente in Italia?

Non necessariamente. La presenza fisica all’estero è rilevante, ma l’Italia considera altri criteri: iscrizione anagrafica, domicilio e residenza civilistica . Se mantieni l’abitazione e la famiglia in Italia o rimani iscritto all’anagrafe, l’Agenzia delle Entrate può considerarti residente italiano. Devi dimostrare che i tuoi legami principali (famiglia, lavoro, interessi) si sono trasferiti in Spagna e, preferibilmente, iscriverti all’AIRE .

2. È obbligatoria l’iscrizione all’AIRE?

Sì: l’iscrizione all’AIRE è l’unico atto che cancella l’iscrizione anagrafica in Italia . Senza l’iscrizione il Comune italiano continua a considerarti residente e l’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti al tuo indirizzo italiano. Tuttavia, l’iscrizione AIRE è solo un indizio di residenza estera; per superare la presunzione di residenza italiana occorrono ulteriori prove .

3. Quali sono le principali prove per dimostrare la residenza in Spagna?

Le prove dovrebbero evidenziare la permanenza abituale e il centro degli interessi vitali: certificato di empadronamiento, certificato di residenza fiscale spagnolo, iscrizione all’AIRE, contratti di lavoro o di locazione, utenze, estratti conto, tessera sanitaria, iscrizione dei figli a scuola, registrazione del veicolo. È utile anche documentare la cessazione dei legami in Italia (vendita o locazione dell’immobile, cessazione delle cariche societarie).

4. Posso essere considerato residente in entrambi i Paesi nello stesso anno?

In linea di principio no: sia l’Italia sia la Spagna adottano un criterio annuale e non ammettono la split year. Tuttavia, se superi i 183 giorni in entrambi gli Stati o se i criteri nazionali si sovrappongono, si può verificare una doppia residenza. In tal caso si applicano le tie‑breaker rules della convenzione italo‑spagnola: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità e accordo .

5. Se ricevo un avviso di accertamento mentre sono in Spagna, come posso impugnarlo?

Devi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica . È consigliabile depositare contestualmente un’istanza di sospensione se il pagamento richiesto ti crea un pregiudizio grave. Prima di impugnare puoi presentare osservazioni e chiedere l’annullamento in autotutela. Rivolgiti a un professionista per la redazione del ricorso.

6. La notifica all’indirizzo AIRE è valida anche se non ritirata?

Sì. La Cassazione ha stabilito che la notifica all’indirizzo AIRE si perfeziona per compiuta giacenza anche se il destinatario non ritira la raccomandata . È quindi fondamentale controllare la posta presso l’indirizzo estero o attivare una casella PEC.

7. Come si calcola il credito d’imposta per le imposte pagate in Spagna?

Ai sensi dell’articolo 165 TUIR, il credito d’imposta è riconosciuto fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta sullo stesso reddito. Se le imposte pagate in Spagna sono inferiori all’IRPEF italiana, dovrai versare la differenza in Italia; se sono superiori, non avrai rimborso dell’eccedenza . È necessario conservare le certificazioni delle imposte versate all’estero.

8. La presenza fisica in Italia per meno di 183 giorni esclude la residenza?

No. Il nuovo comma 2 dell’articolo 2 TUIR prevede che la presenza fisica in Italia per oltre 183 giorni costituisce di per sé criterio di residenza . Tuttavia, anche se resti in Italia per periodi più brevi, potresti essere considerato residente se hai il domicilio o la residenza civilistica in Italia. Occorre valutare i quattro criteri alternativi.

9. Sono titolare di un immobile in Italia ma vivo in Spagna: rischio l’accertamento?

Possedere un immobile in Italia non comporta automaticamente la residenza fiscale, ma è un indizio forte. La Cassazione considera la disponibilità di un’abitazione idonea a essere adibita a residenza come elemento rilevante, soprattutto se la famiglia o i beni principali restano in Italia . Se non utilizzi l’immobile, valuta di locarlo e di dimostrare che il centro dei tuoi interessi è altrove.

10. Quanto dura la procedura di accertamento e contenzioso?

Le fasi di accertamento possono durare mesi. Una volta presentato il ricorso, il giudizio in primo grado richiede generalmente 1‑2 anni; l’appello può aggiungere altri 2 anni e il giudizio in Cassazione circa 2‑3 anni. Durante il contenzioso, se non ottieni la sospensione, potresti essere costretto a pagare parzialmente le somme contestate.

11. Posso scegliere di pagare con la rottamazione anche se contesto l’accertamento?

È possibile aderire alla rottamazione per le cartelle relative a un avviso di accertamento divenuto definitivo. Se l’accertamento è ancora pendente in giudizio, la rottamazione non si applica all’imposta non ancora iscritta a ruolo. In alcuni casi, però, la legge consente di definire le controversie pendenti con il pagamento di una percentuale dell’imposta e l’abbandono del contenzioso. Occorre valutare il risparmio e la sostenibilità dell’importo.

12. Cosa succede se non mi iscrivo all’AIRE?

L’omessa iscrizione AIRE non è sanzionata ma ha conseguenze gravi: si continua a risultare residenti anagraficamente in Italia e tutti gli atti saranno notificati al vecchio indirizzo . Questo può comportare la decorrenza dei termini senza tua conoscenza e l’irrevocabilità dell’atto. Inoltre, l’iscrizione AIRE costituisce una prova della volontà di trasferirsi all’estero .

13. Posso essere tassato in Italia per una pensione spagnola?

Dipende. Se sei considerato residente fiscale in Italia, dovrai dichiarare la pensione spagnola e pagare l’IRPEF con credito d’imposta per le imposte spagnole. Se invece sei residente in Spagna e la pensione proviene da un ente privato, la pensione è tassata esclusivamente in Spagna; per le pensioni pubbliche (ex dipendenti della Pubblica Amministrazione italiana) la tassazione spetta all’Italia salvo eccezioni previste dalla convenzione. Occorre consultare la convenzione e verificare la natura della pensione.

14. Devo compilare il quadro RW se sono residente in Spagna?

Se risulti fiscalmente residente in Italia devi compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per monitorare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, come conti correnti, azioni, fondi e immobili. Se risiedi fiscalmente in Spagna non sei tenuto al quadro RW, ma resta l’obbligo di dichiarare i redditi prodotti in Italia.

15. È possibile sospendere le procedure esecutive in attesa del giudizio?

Sì. Contestualmente al ricorso puoi presentare un’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto. Il giudice valuterà il fumus boni iuris (probabilità di successo del ricorso) e il periculum in mora (danno grave). In presenza di entrambe le condizioni può sospendere l’esecutività fino alla sentenza.

16. La famiglia è rimasta in Italia: cosa rischio?

Se la tua famiglia (coniuge, figli) vive in Italia, la Cassazione considera il domicilio in Italia e presume la residenza italiana . Per superare la presunzione devi dimostrare che la famiglia si è trasferita successivamente o che i legami familiari restano in Italia per ragioni indipendenti (es. cura di parenti) ma il centro della vita quotidiana è in Spagna.

17. Come incidono le proprietà immobiliari in Spagna sulla tassazione italiana?

Gli immobili detenuti in Spagna da un residente fiscale italiano sono soggetti all’IVIE (0,76 % del valore catastale spagnolo) e devono essere indicati nel quadro RW. Se sei residente in Spagna gli immobili sono tassati solo in Spagna. I redditi derivanti dalla locazione di immobili spagnoli devono essere dichiarati sia in Spagna sia in Italia con credito d’imposta.

18. Cosa si intende per esterovestizione?

L’esterovestizione riguarda principalmente le società ma può riguardare anche le persone fisiche quando l’apparente trasferimento all’estero è fittizio. Consiste nel localizzare formalmente la residenza o la sede all’estero per godere di un regime fiscale più favorevole, mentre l’attività e gli interessi restano in Italia. La Cassazione sanziona l’esterovestizione e riqualifica la residenza in Italia applicando sanzioni e interessi. Anche in Spagna, se l’AEAT ritiene fittizio il trasferimento, può contestare la residenza.

19. In quali casi è possibile richiedere l’esdebitazione?

La legge 3/2012 consente al consumatore onesto ma sovraindebitato di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura. È necessario presentare un piano di pagamento sostenibile, rispettare le condizioni del decreto di omologa e dimostrare di aver agito con diligenza. In caso di inadempimento non colpevole, il giudice può concedere l’esdebitazione residua liberando il debitore da ogni obbligazione .

20. Quali sono i tempi per la rottamazione quater?

Il D.Lgs. 110/2024 prevede la riapertura dei termini fino al 31 luglio 2025 per presentare la domanda di adesione. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2025 oppure rateizzato in massimo 18 rate (5 anni). Le cartelle devono essere state affidate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 giugno 2023. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio.

Simulazioni pratiche

1. Simulazione di credito d’imposta per un lavoratore in Spagna

Mario, ingegnere italiano, si trasferisce a Madrid il 1° gennaio 2024 con la sua famiglia, si iscrive all’AIRE e ottiene il NIE. Lavora per un’azienda spagnola, percependo 50.000 euro lordi e paga imposte in Spagna pari a 15.000 euro. Possiede ancora una casa a Milano affittata (reddito 5.000 euro) e un conto corrente italiano. La presenza in Italia nel 2024 è limitata a 40 giorni.

Verifica della residenza. Mario risulta cancellato dall’anagrafe italiana e ha trasferito il domicilio familiare in Spagna, dove soggiorna stabilmente oltre 183 giorni. L’abitazione a Milano è locata a terzi. Sulla base dei criteri dell’articolo 2 TUIR e della circolare 20/E può essere considerato fiscalmente residente in Spagna.

Dichiarazioni. In Spagna deve dichiarare sia il salario spagnolo sia il reddito da locazione di Milano (che, per la convenzione, è tassato in Italia ma concorre al reddito spagnolo). In Italia deve dichiarare solo il reddito da locazione e può dedurre le spese correlate. Il reddito di lavoro dipendente va indicato nella dichiarazione italiana solo se l’Agenzia lo ritiene residente italiano; in tal caso potrà utilizzare il credito d’imposta per le imposte pagate in Spagna . Poiché l’IRPEF sul salario (ipotizziamo 20 %) sarebbe 10.000 euro, Mario detrae 10.000 euro di credito d’imposta dai 15.000 euro versati in Spagna e non deve nulla all’Italia.

2. Esempio di accertamento per residenza fittizia

Lucia vive a Barcellona dal 2019 e lavora come consulente. Non ha mai formalizzato la cancellazione dall’anagrafe italiana né si è iscritta all’AIRE. Mantiene la casa di proprietà a Roma, dove trascorre circa 100 giorni l’anno, e la sua famiglia (marito e figlio) vive in Italia. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento contestando la residenza fittizia e recuperando 30.000 euro di imposte su redditi esteri per gli anni 2020‑2023.

Difesa. Lucia non può limitarsi a dimostrare di aver trascorso più di 183 giorni in Spagna: la presenza della famiglia, l’abitazione disponibile e l’iscrizione anagrafica in Italia fanno presumere il domicilio italiano . La difesa dovrà provare che la famiglia si è trasferita successivamente (contratti di lavoro spagnoli del marito, iscrizione scolastica del figlio), che la casa di Roma è stata locata a terzi e che l’iscrizione AIRE è stata avviata tempestivamente. Potrebbe valutare una definizione agevolata o la rottamazione per evitare un contenzioso lungo se le prove non sono sufficienti.

3. Piano del consumatore per debiti fiscali

Giovanni, ristoratore, ha accumulato debiti fiscali e contributivi per 200.000 euro. Dopo la pandemia si trasferisce in Spagna e lavora come dipendente, percependo 1.500 euro al mese. Non può far fronte al debito e teme il pignoramento dell’unica casa in Italia dove vive la sua famiglia. Attraverso l’Avv. Monardo presenta un piano del consumatore ai sensi della legge 3/2012. Il piano prevede un pagamento di 500 euro al mese per 5 anni (30.000 euro in totale) con falcidia del restante 85 % del debito e la salvaguardia della casa familiare. Il tribunale omologa il piano e sospende le procedure esecutive. Al termine del piano Giovanni ottiene l’esdebitazione e può ripartire con una situazione debitoria pulita.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un italiano residente in Spagna rappresenta una sfida complessa che richiede una profonda conoscenza delle norme italiane, spagnole e convenzionali, oltre a una strategia difensiva rigorosa. La riforma del 2024 ha spostato l’attenzione dalla forma alla sostanza, rendendo insufficiente la mera iscrizione all’AIRE e valorizzando la presenza fisica e le relazioni familiari. La convenzione tra Italia e Spagna e le tie‑breaker rules offrono un quadro di riferimento per risolvere i conflitti di residenza, ma la prova concreta resta in capo al contribuente.

Agire tempestivamente è fondamentale: la notifica può perfezionarsi anche senza ritiro e i termini di impugnazione sono brevi . Per questo motivo occorre predisporre sin dall’inizio un dossier di documenti, monitorare la posta e affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono una consulenza qualificata e multidisciplinare: analizzano la posizione fiscale, predispongono le difese, trattano con il fisco e guidano il contribuente attraverso procedure giudiziali e stragiudiziali, rottamazioni e piani del consumatore. La loro esperienza, certificata dalle abilitazioni come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, garantisce un supporto completo.

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