Introduzione: Ricevere una comunicazione di sollecito da Locam Gestioni S.r.l. – servicer specializzato nel recupero crediti bancari e finanziari – può generare ansia e incertezza nel debitore. Le domande sono molte: il debito è legittimo? È prescritto? Quali rischi (pignoramenti, ipoteche, azioni legali) possono derivarne? In questo articolo analizziamo le soluzioni legali pratiche a disposizione del debitore/contribuente, aggiornate al 2026 e basate sulle fonti normative e giurisprudenziali italiane più recenti.
Esamineremo come verificare innanzitutto la validità del credito reclamato da Locam (doc. di cessione, notifica, prescrizione) e i diritti del debitore in ogni fase (ricorsi, opposizioni, sospensione esecuzione). Illustreremo poi strategie difensive concrete (eccezioni di prescrizione, contestazione legittimazione, opposizione a decreto ingiuntivo, pignoramenti) e soluzioni alternative (piani di rientro, accordi di composizione, stralci, sovraindebitamento). Non mancheranno consigli pratici per evitare errori comuni e indicazioni operative su moduli, termini e tabelle riassuntive (scadenze, strumenti, benefici).
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie a queste competenze, Monardo e il suo team possono analizzare attentamente l’atto ricevuto (lettura della lettera o ingiunzione, esame documenti), proporre ricorsi e opposizioni nei termini di legge, richiedere la sospensione cautelare di pignoramenti o azioni esecutive, trattare con Locam eventuali ristrutturazioni o piani di rientro, e perseguire soluzioni giudiziali (nullità del titolo, riduzione interessi usurari, ecc.) o stragiudiziali (saldo e stralcio, rateizzazioni concordate).
📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il nostro studio è al tuo fianco per bloccare solleciti ingiusti e trovare la migliore strategia difensiva per la tua situazione di debito.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Cessione del credito e legittimazione di Locam. In Italia la cessione dei crediti è in generale libera: “il creditore può trasferire […] il suo credito […] purché il credito non abbia carattere strettamente personale” . In particolare le banche, per facilitare il trasferimento in blocco di interi portafogli di sofferenze o crediti deteriorati, possono utilizzare l’art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB, d.lgs. 385/1993). L’art. 58 TUB consente la cessione “in blocco” di rapporti e crediti individuabili non uno per uno, ma per tipologie omogenee (es. NPL da mutui, carte di credito, leasing) . In tal caso la normativa sostituisce la notifica diretta del debitore con la semplice pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, presso la Camera di Commercio e l’iscrizione nel Registro delle Imprese . Ciò significa che il debitore è comunque considerato informato della cessione, ma non è sufficiente la pubblicazione in G.U. per provare la legittimazione di Locam qualora il debitore contestasse l’operazione .
In effetti, la Cassazione di recente ha ribadito che l’avviso in G.U. “non costituisce di per sé prova” dell’avvenuta cessione . Se il debitore contesta espressamente di essere stato ceduto a Locam (ad es. affermando di non aver ricevuto alcun contratto firmato), onere probatorio spetta a Locam: essa deve dimostrare non solo che è stato stipulato un contratto di cessione, ma anche che il credito in questione è incluso nell’operazione di cessione . In sostanza, esistono due livelli di verifica:
- Se il debitore non contesta il contratto di cessione nel suo complesso, Locam può basarsi sull’avviso in G.U. per provare l’identificazione del credito ceduto, ma se l’avviso è generico può comunque integrare la prova con il contratto e allegati .
- Se il debitore contesta direttamente l’esistenza del contratto di cessione, allora il cessionario (Locam) deve fornire la prova documentale del negozio traslativo .
In sintesi: Locam può legittimamente agire in proprio per un credito ceduto da una banca, ma se il debitore lo nega deve produrre un vero e proprio contratto di cessione o altri elementi probatori (estratti contabili, contratti originali, ecc.). In assenza di tale prova, si può eccepire in giudizio l’illegittima legittimazione.
Titoli esecutivi e azioni legali. In linea di principio, Locam non può eseguire forzatamente sul tuo patrimonio (pignoramento, ipoteca, fermo auto, ecc.) in assenza di un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo divenuto definitivo o una sentenza esecutiva). Se Locam avvia un procedimento esecutivo, deve prima ottenere un titolo giudiziale e notificarlo. Il decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) è una procedura sommaria in cui il giudice ingiunge il pagamento al debitore; se non opposto entro 40 giorni da parte del debitore , diventa titolo esecutivo. Contro un simile decreto, il debitore può proporre opposizione (con atto di citazione) entro 40 giorni . Se ricevuta una tale opposizione, il giudice riesamina il merito del credito. È fondamentale non ignorare questi termini perentori.
Prescrizione del debito. Ogni credito ha un termine di prescrizione oltre il quale il debitore può rifiutare il pagamento (salvo che rinunci espressamente alla prescrizione). La regola generale (art. 2946 c.c.) stabilisce che “i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” , salvo diversa previsione di legge. Molti debiti gestiti da Locam potrebbero essere “vecchi” (fermi da anni presso la banca originaria) e quindi prescritti. Alcune tipologie hanno termini più brevi:
- Debiti bancari di finanziamento (mutui, prestiti personali, scoperti di conto): generalmente prescrizione ordinaria decennale (10 anni) .
- Utenze e canoni periodici (bollette di luce, gas, telefono, canoni di locazione, spese condominiali): termine breve di 5 anni (pagamenti periodici ai sensi dell’art. 2948, n.4 c.c.) .
- Contributi previdenziali (INPS): spesso 5 anni (fatta eccezione per periodi di riscossione).
- Tributi e cartelle esattoriali: 5 anni per le entrate ordinarie (prorogabili a 10 anni in alcuni casi e a seconda delle notifiche) .
- Titoli esecutivi (sentenza o decreto ingiuntivo definitivo): si prescrivono in 10 anni dall’inefficacia (art. 2953 c.c.) .
In pratica, se dall’ultimo atto interruttivo del creditore sono trascorsi più anni del termine previsto, il debitore può opporre la prescrizione. È però fondamentale ricordare due regole: 1. L’interruzione della prescrizione: Ad esempio, l’invio di una raccomandata di messa in mora o il ricorso per decreto ingiuntivo interrompono il decorso (art. 2943-2944 c.c.). Anche un pagamento (totale o parziale) o una dichiarazione scritta di riconoscimento del debito interrompono la prescrizione . Attenzione però: un pagamento “in acconto” o qualsiasi atto che lasci intendere l’ammisssione del debito fa ripartire la prescrizione da capo (10 anni da tale atto) . Per es., se dopo 8 anni di silenzio il creditore invia una raccomandata valida, il termine si azzera e riprende un nuovo periodo decennale . La Cassazione ha ribadito che il riconoscimento può essere tacito, purché “inequivoco” (ad es. firma di un piano di rientro senza riserva) . Quindi, mai effettuare pagamenti o ammissioni informali se si sospetta la prescrizione, senza prima consultare un legale. 2. Eccezione di parte: La prescrizione non scatta “da sé”. In base all’art. 2938 c.c., “il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta” . Ciò significa che il debitore deve formale sollevare (eccepire) la prescrizione nei termini di legge. Se Locam avvia un’azione giudiziaria (decreto ingiuntivo o esecuzione), bisogna porre subito in opposizione / memoria l’eccezione di prescrizione . In fase stragiudiziale, è possibile rispondere alla lettera di Locam affermando la prescrizione, ma è consigliabile farlo con un avvocato per evitare frasi che possano essere interpretate come ammissione del debito prima di dire “prescritto”.
Giurisprudenza recente: Tra le pronunce più rilevanti:
- Cass. Civ., Sez. III, ord. 17944/2023 e ord. 3405/2024: hanno stabilito che la pubblicazione in G.U. ai sensi dell’art. 58 TUB esonera dalla notifica al debitore, ma non prova di per sé la cessione. In caso di contestazione specifica da parte del debitore, il cessionario deve produrre contratto e documenti che includano il credito controverso .
- Cass. Civ., Sez. III, ord. 34641/2025: ha precisato ulteriormente che se il debitore non contesta la sussistenza del contratto di cessione, può essere sufficiente un avviso in G.U. se contiene descrizioni dettagliate della categoria di crediti ceduti; viceversa, in caso di dubbio occorre integrare la prova .
- Cass. Civ., Sez. VI, ord. 30429/2021: ha confermato che i debiti tributari (cartelle) si prescrivono in 5 anni e che il mero decorso del termine di opposizione a un’ingiunzione non trasforma la prescrizione breve in decennale .
- Cass. Civ., Sez. VI, ord. 7820/2017 (e precedenti): hanno affermato che il pagamento parziale interruptivo deve “provenire da atti incompatibili con la volontà di non riconoscere” il debito .
Queste decisioni confermano la validità degli strumenti difensivi elencati e il dovere di Locam di comprovare la propria legittimazione in caso di contestazione.
Procedura passo-passo dopo la richiesta di Locam
Ecco come muoversi concretamente step by step al ricevimento di un sollecito o atto da parte di Locam:
- Verifica dell’atto ricevuto: Innanzitutto, capire che tipo di comunicazione è. Le possibilità più comuni sono:
- Lettera di sollecito informale: semplici richieste di pagamento (posta o PEC) firmate da Locam, spesso con calcoli allegati. Non hanno forza esecutiva immediata.
- Ing. notifica di decreto ingiuntivo: Locam potrebbe aver richiesto a un Tribunale un decreto ingiuntivo per ottenere un titolo esecutivo. Ricevere un decreto notificato significa avere un vero “provvedimento del giudice”. Controllare attentamente se è decreto ingiuntivo (indica artt. 633-634 c.p.c.) e la scadenza per l’opposizione (normalmente 40 giorni dalla notifica) .
- Avviso di pignoramento o precetto: locam in esecuzione, se ha già titolo (es. sentenza) potrebbe notificare precetto o avviso di pignoramento (es. pignoramento mobiliare, presso terzi o ipotecario). In tal caso scattano termini brevissimi (10-20 giorni) per agire (eccezione di legittimazione, opposizione all’esecuzione).
- Cartella esattoriale (raro): Locam è privata, non Ente Pubblico, quindi non può emettere cartelle tributarie – ignora questa casistica per Locam.
- Natura del credito: Individua su quale credito verte la richiesta:
- Origine del debito: mutuo, finanziamento, carta di credito, leasing, ecc.
- Data del contratto originario e ultima rata pagata: per calcolare eventuali prescrizioni.
- Esistenza di un titolo scritto: contratto di mutuo, piano di ammortamento, etc. Questi documenti servono a verificare se il credito è effettivamente residuo.
- Documentazione: Richiedi – possibilmente per iscritto – copia dei documenti probatori a Locam. Puoi inviare (anche via PEC) una “lettera di accesso alla documentazione” chiedendo:
- Contratto di cessione del credito e relativi allegati.
- Estratti conto completi, contratti originari, piani di ammortamento, quietanze.
- Calcoli richiesti (capitale, interessi, spese). Locam è tenuta a fornire elementi idonei a giustificare la propria pretesa.
- Calcolo autonomo del debito: Verifica la correttezza dei conteggi:
- Confronta l’importo reclamato con i saldi di conto estratto conto originali.
- Tieni conto che dal 2015 la prescrizione dei crediti bancari (non collegati a operazioni di finanziamento per cessione del quinto, ecc.) è in teoria ridotta da 10 a 5 anni (legge 136/2015). Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che questa riduzione non si applica retroattivamente . Quindi, per debiti sorti prima del 2015 il termine resta 10 anni (in generale).
- Controllo prescrizione: Verifica se, ad oggi, il credito è già prescritto:
- Se l’ultimo atto interruttivo noto è antecedente di 10 anni, puoi opporre la prescrizione (vedi Errori comuni più avanti).
- Ricorda che se ricevi richiesta, però, potrebbe aver frattanto agito (almeno tramite lettera di messa in mora che interrompe). Devi valutare con precisione le date.
- Se il credito risulta prescritto, comunica subito a Locam che il debito “è estinto per prescrizione”, preferibilmente con raccomandata/PEC. Tuttavia, fallo col supporto di un avvocato per evitare espressioni ambigue.
- Risposta a Locam (fase stragiudiziale): Se si tratta di un semplice sollecito o proposta di rinegoziazione, si può rispondere al mittente:
- Elenca le ragioni del dissenso (ad es. prescrizione, errore di calcolo, mancata inclusione nel contratto di cessione, mancanza di documenti).
- Chiedi eventuale saldo e stralcio (offerta ridotta una tantum) o rateizzazione con piano scritto.
- In nessun caso ammettere il debito come dovuto. Inizia con formule di cortesia ma senza ringiovanire alcun riconoscimento tacito. Terminare invitando Locam a fornire chiarimenti e documenti.
- Se, invece, hai interesse a trattare (p.es. perché volendo pagare qualcosa), puoi esporre la tua situazione economica e chiedere un piano di rientro o sconto.
- Attenzione alle truffe: Verifica che Locam sia effettivamente autorizzata a recuperare quel debito. Locam Gestioni S.r.l. è una società autorizzata ex art. 115 TULPS (ricerca online il numero di licenza TULPS sul sito del Ministero Interno). Diffida di comunicazioni dai contatti sospetti o messaggi minatori (falsi pignoramenti).
- Inizio di un giudizio: Se Locam ti ha intimato un decreto ingiuntivo o un pignoramento, non indugiare:
- In caso di decreto ingiuntivo, formula opposizione con atto di citazione entro 40 giorni . Nell’opposizione potrai denunciare tutte le eccezioni del caso (prescrizione, illegittimità cessione, calcoli errati, estinzione del credito, usura, ecc.). L’opposizione inverte le parti (tu formalmente “attore” in senso processuale, ma sostanzialmente difensore), e sarà quindi il creditore-opposto (Locam) a dover provare il suo diritto . L’opposizione interrompe comunque la prescrizione (riavviando il conteggio) ma solo fino al giudizio di primo grado.
- Se ti è arrivato un avviso di pignoramento (corrispondente a precetto), valuta se fare opposizione all’esecuzione (artt. 617 e ss. c.p.c.) invocando le eccezioni di legittimità (mancata notifica del titolo, paga e notifiche incomplete) e di merito (prescrizione, inesistenza del debito). L’opposizione deve essere proposta entro i termini molto stretti (in genere 40 gg per pignoramento mobiliare , 10 gg per pignoramento presso terzi o ipotecario). Si consiglia vivamente l’assistenza di un professionista specializzato in esecuzioni.
- Se Locam ha ottenuto una sentenza contro di te (p.e. da un tuo mancato pagamento passato), hai sempre possibilità di far valere le stesse difese (prescrizione, estinzione, anomalie contrattuali) in esecuzione forzata o in ipotesi di revocatoria.
- Richiesta di sospensione: In caso di imminente pignoramento (ad es. hai ricevuto il precetto), l’avvocato può richiedere al giudice l’emissione di un provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione per periculum in mora. Ciò blocca temporaneamente pignoramenti o aste, dando tempo di esplorare ulteriori soluzioni (ricorso, piano, ecc.).
- Adempimenti sostanziali: Valuta insieme a un legale la fattibilità di soluzioni come:
- Proposte di saldo e stralcio o transazione: offri di pagare una quota ridotta in una soluzione unica (ad es. 20–30% del dovuto) in cambio della chiusura definitiva del debito e liberazione di garanzie.
- Accordo transattivo in mediazione civile: in alcuni casi si può aprire una mediazione con Locam (con certificazione presso un organismo abilitato), facilitando trattativa e piani rateali con riconoscimento di patto scritto.
- Ricorso per usura o anatocismo: se nel conteggio ci sono tassi sopra soglia (legge n. 108/96) o conteggi di interessi su interessi (anatocismo illegittimo salvo accordo), si può impugnare il credito e ottenere riduzione del capitale dovuto. Nota: la Cassazione ha chiarito che i D.M. tassi (legge 108/96) sono fonti normative “non di mero atto amministrativo” .
- Procedure concorsuali (se debitore imprese): per imprenditori con più debiti, esistono piani di ristrutturazione (accordi, concordati, piano del consumatore).
In tutti i casi chiedi subito assistenza legale: i tempi sono perentori e spesso il debitore/praticone amateur rischia di fare errori che chiudono le porte (pagamenti “silenziosi”, mancato ricorso, ecc.). Un avvocato esperto saprà contestare efficacemente e sfruttare ogni strumento previsto per tutelare i tuoi interessi.
Difese e strategie legali
- Eccezione di prescrizione: Come detto, se il credito è antico e non interrotto legalmente, eccepire subito la prescrizione estingue il debito. Bisogna argomentare correttamente nei termini di opposizione (scrivendo per esteso la data di interruzione presunta e chiedendo accertamento negativo).
- Contestazione legittimazione: Se Locam non prova il contratto di cessione, si può dedurre che non ha titolo per agire. In sede stragiudiziale si può contestare la propria estraneità alla cessione; in sede giudiziale si solleverà la nullità del titolo (decreto o precetto) per incompetenza di parte.
- Diritto di compensazione: Se il debitore vanta crediti (per rimborsi, errori bancari, lavori effettuati, sinistri, ecc.), è possibile chiederne la compensazione con il debito oggetto della richiesta.
- Impugnazione del contratto originario: Se si tratta di prestito o mutuo, verifica clausole vessatorie (spese non dovute, interessi anatocistici non pattuiti, tassi oltre soglia) e proponi eccezioni di usura o anatocismo. La Cassazione richiede che gli interessi oltre tasso legale siano rimossi e il debito rivalutato .
- Misure cautelari: Oltre alla sospensione del pignoramento, in certi casi si può chiedere una istanza di cauzione ex art. 615-bis c.p.c. – se il giudice concede, il debitore offre una garanzia (ad es. fideiussione o cauzione bancaria) a Locam per sospendere l’esecuzione in attesa del giudizio di opposizione.
- Proteste formali: Molto importante in ogni comunicazione formale (opposizioni, controdeduzioni, lettere): protesta di non riconoscere il debito in assenza di prova. Non dire “il debito è dovuto ma…”: piuttosto “controparte non dimostra il credito, invoco prescrizione…” etc.
Strumenti alternativi
Se i debiti (anche con Locam o altri creditori) sono molteplici e non gestibili con pagamenti singoli, considera:
- Piano del consumatore (L. 3/2012): è una procedura stragiudiziale o giudiziale (di solito notarile) che consente ai privati (consumatori) di ristrutturare i debiti in modo globale, presentando un piano di pagamento sostenibile ai creditori e ottenendo alla fine l’esdebitazione dei residui non coperti. Richiede la collaborazione di professionista (gestore della crisi) e l’attestazione dell’OCC.
- Accordo di composizione della crisi o concordato preventivo: per professionisti o imprese in difficoltà, esistono procedure giudiziali e stragiudiziali (accordo con i creditori, concordato in continuità o liquidazione) in cui i debiti vengono ristrutturati e parte può essere condonata.
- Esdebitazione: in caso di piano omologato, il debitore viene liberato dai residui. Ciò significa che, se l’accordo viene eseguito, Locam potrebbe dover annullare la cartella.
- Rottamazioni fiscali: se hai anche debiti tributari, potresti sfruttare le definizioni agevolate (rottamazione-ter, stralcio cartelle ex L. 228/2012). Nota però: Locam è credito privato, quindi questi strumenti non riducono il debito bancario, ma potrebbero liberarti da altri carichi.
- Accordi transattivi con Cessionario: Se Locam acconsente, si può chiudere la questione con un accordo (ad es. Locam rinuncia a spese legali in cambio di pagamento di una percentuale concordata, da gestire in scrittura privata con eventuale apposizione di quietanza liberatoria).
Le procedure di sovraindebitamento (L.3/2012, con modifiche dal Codice della crisi d’impresa 2020) non richiedono una “dichiarazione di fallimento” e possono tutelare anche i piccoli imprenditori. Sul punto, Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi, può assistere il debitore sia nella fase di analisi preliminare sia nella presentazione del piano.
Errori comuni e consigli pratici
- NON ignorare i solleciti: Se Locam ha titoli validi, l’inerzia può portare a decreto ingiuntivo o pignoramento. Rispondi entro i termini stabiliti.
- NON fare pagamenti frettolosi: Anche un piccolo acconto interrompe la prescrizione e ricarica il debito. Mai versare niente prima di aver valutato con calma la posizione.
- Non firmare nulla “a salve”: Se a debito già riconosciuto (ad es. assegno postdatato) firma senza riserve, Locam userà l’atto come riconoscimento formale. Se devi trattare, specifica sempre “senza riconoscimento del residuo”.
- NON inviare documenti originali: Se Locam chiede copie, inviagliene copie. Conserva sempre l’originale del contratto bancario, quietanze, corrispondenza.
- Controllo calcoli: Verifica che Locam non addebiti penali o spese non dovute (alcune pronunce escluse spese generali di recupero non contrattualizzate). Per i mutui e prestiti, ogni addebito (commissioni, incassi rata) deve avere fondamento contrattuale.
- Evita linguaggi diplomatici: Nella corrispondenza, se hai dubbi di illegittimità, dichiara chiaramente “debito contestato per le ragioni seguenti” anziché dire “debito non riconosciuto”. Il primo atteggiamento protegge la prescrizione e la posizione processuale.
- Mantieni la traccia scritta: Invia sempre risposte tramite raccomandata A/R o PEC certificata, conservando ricevute. Le comunicazioni orali o WhatsApp non hanno valore legale.
- Statuto dei limiti: Ricorda eventuali cambiamenti normativi (L. 136/2015, d.lgs. 231/2002, ecc.) e compila prontamente qualunque modulistica di pianificazione del debito consigliata dal professionista.
Tabelle riepilogative
| Tipologia di credito | Termine di prescrizione | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Prestito/mutuo bancario | 10 anni (ordinario) | Art. 2946 c.c. |
| Carta di credito/finanziaria | 10 anni (salvo piani di rientro) | Art. 2946 c.c. |
| Bollette utenze | 5 anni (pagamenti periodici) | Art. 2948, n.4 c.c. |
| Canoni locazione/condominio | 5 anni (corrispettivi periodici) | Art. 2948, n.4 c.c. |
| Tributi ordinari | 5 anni | Art. 2948, n.4 c.c.; Leggi tributarie (Istituto ISO) |
| Titolo giudiziale (decreto, sentenza) | 10 anni dal passaggio in giudicato | Art. 2953 c.c. |
| Interruzione della prescrizione | Si riparte da capo | Raccomandata messa in mora, decreto ing., pagamento parziale (artt. 2943-2944 c.c.) |
| Strumenti difensivi | Quando usarli | Scadenze/importi |
|---|---|---|
| Opposizione a decreto ingiuntivo | Contro ingiunzione notificata | Entro 40 giorni da notifica |
| Costituzione in mora (raccomandata A/R) | Quando contesti il debito | Senza termine (ma segna data) |
| Contestazione estratti conto | Se Locam chiede somme non giustificate | Subito (per brevità prescr.) |
| Opposizione esecuzione (art. 615 e ss.) | Contro pignoramento o precetto | Mobiliare 40 gg; ipotecario 10 gg |
| Piano del consumatore (L.3/2012) | Debiti multipli di privati/contribuenti | Presentazione istanza all’OCC |
| Accordo di ristrutturazione | Aziende in crisi (decreto 14/2019) | Durata e tempi variabili |
| Sospensione cautelare | In attesa del giudizio per esecuzione | Prima del pignoramento previsto |
| Riscossione agevolata (rottamazioni) | Debiti fiscali con Agenzia Entrate | Scade con legge vigente annuale |
Domande e risposte (FAQ)
- Ho ricevuto una lettera da Locam: devo pagare subito?
No, prima di ogni pagamento verifica la legittimità del credito: chiedi documenti a Locam, controlla la prescrizione e i conteggi. Pagare senza controlli può confermare il debito e far perdere la prescrizione maturata . Meglio inviare prima un controlettera (anche con un avvocato) dichiarando contestazione o proponendo soluzioni transattive. - Cos’è l’art. 58 TUB e cosa cambia per me?
L’art. 58 TUB permette alle banche di cedere collettivamente pacchetti di crediti senza notificare ogni debitore. Per te vuol dire che potresti ricevere richieste da una società (Locam) che afferma di essere il tuo creditore. L’avviso in Gazzetta Ufficiale rende la cessione opponibile, ma tu puoi comunque contestare se ti sembra infondata: Locam dovrà provare il contratto di cessione e che il tuo debito è compreso . - Il mio debito è molto vecchio, cosa posso fare?
Controlla la prescrizione: se il debito originario ha oltre 10 anni (o oltre 5 anni per bollette, affitti, ecc.) e non ci sono stati atti interruttivi validi, puoi eccepire la prescrizione. Fai attenzione a non compiere atti che la interrompano prima di far valere la tua eccezione. Se hai dubbi sulla scadenza, rivolgiti subito a un avvocato per valutare documenti e termini . - Cosa succede se non rispondo a un decreto ingiuntivo?
Se non ci si oppone entro 40 giorni, il decreto diventa titolo esecutivo definitivo e Locam potrà agire coattivamente (pignoramento). Non rispondere significa accettare automaticamente la condanna al pagamento. Per questo occorre entro 40 gg presentare opposizione per contestarne merito e difendere il proprio diritto . - Posso rateizzare il pagamento del debito con Locam?
Sì, se Locam è disponibile si può negoziare un piano di rientro. È consigliabile che tale accordo sia scritto e dettagliato (importi, scadenze, eventuali perdoni di parte del capitale). In alternativa, l’accordo transattivo (anche in mediazione civile) può regolarizzare la rateazione e porre termine agli interessi di mora. Ricorda che ogni promessa verbale va formalizzata, per non generare fraintendimenti. - Quali tassi posso contestare?
Controlla se il TAEG (tasso effettivo globale) è oltre il limite di legge (legge n.108/1996). Se c’è usura accertabile, la parte eccedente è nulla e il debito residuo si riduce. Anche l’anatocismo (interessi sugli interessi) è illegittimo se non espressamente pattuito. La Corte di Cassazione considera usurari gli interessi oltre i limiti e richiama i Decreti Ministeriali come fonte cogente . - Posso usare il piano del consumatore?
Se sei un privato con difficoltà economiche, puoi presentare un piano del consumatore (legge 3/2012) tramite un Gestore della Crisi. Questo strumento ti permette di soddisfare i creditori (inclusi Locam) in misura proporzionata alle tue possibilità e, una volta completato il piano, ottieni l’esdebitazione dei residui non pagati. L’atto va depositato in tribunale (o mediante notaio autorizzato) e attivato da un professionista abilitato. - Cosa rischio se non pago?
In assenza di opposizioni, Locam potrà ottenere pignoramenti su conti correnti, stipendio, immobili o auto (fino a concorrenza del debito). Potrebbe anche chiedere l’iscrizione di ipoteca. Inoltre, se si arriva a sentenza definitiva, il debitore rischia ulteriori spese legali e interessi maggiorati. Bloccare tempestivamente ogni azione (anche con una semplice opposizione) evita aggravio di costi e tutela meglio i tuoi beni. - Come gestisco più debiti contemporaneamente?
Se hai varie pendenze (banche, tributi, finanziarie), considera una ricognizione del debito e valuta soluzioni globali: rottamazioni delle cartelle fiscali, apertura di piani di composizione del debito o liquidazione controllata. Esistono elenchi di professionisti del sovraindebitamento che possono guidarti. Intervenire con tempestività evita che una singola procedura travolga tutta la tua situazione finanziaria. - Devo sempre pagare Locam o posso trattare con la banca originale?
Se Locam è cessionario del credito, la banca originaria non può più esigere. Ciò detto, a volte può convenire provare a negoziare direttamente con la banca cedente (ad esempio in casi di errori di calcolo precedenti alla cessione). Tuttavia, normalmente dopo cessione è Locam il soggetto legittimato; direzionare la trattativa verso Locam (il cessionario) è il passo logico. - Cosa fare se Locam non risponde ai miei reclami?
Se hai contestato la legittimità e Locam ignora, puoi preparare un ricorso giudiziale (ingiunzione invertita) o un atto di citazione per accertamenti. In alternativa, sporgere reclamo scritto all’Antitrust o denunciare il fatto al Garante Privacy (se ricevi email indesiderate) non blocca la pretesa, ma sono passi stragiudiziali possibili. La via più efficace resta comunque l’opposizione giudiziale di fronte al tribunale competente. - Come scrivo l’opposizione a un decreto?
Nell’atto di opposizione (notaio o avvocato), indica i dati del decreto, del giudice emittente e del tuo domicilio. Esplicita tutte le eccezioni: prescrizione, nullità del contratto di cessione, errori di calcolo, insolvenza del creditore (ex art. 1936 c.c.), ecc. Allega i documenti necessari a sostegno. La Cassazione ha puntualizzato che nell’opposizione il debitore “formalmente attore” mira a far emergere il reale rapporto di credito . - Cosa succede se pago solo una parte con Locam?
Attenzione: un pagamento parziale generalmente interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.) . Ciò significa che dal versamento riprende a decorrere un nuovo termine (ad es. altri 10 anni). Inoltre, spende Cassazione , anche un “pagamento in acconto” viene considerato riconoscimento del debito, a meno che tu esprima chiaramente il contrario sulla distinta di versamento (situazione però controversa). Meglio evitare pagamenti “di prova” senza un accordo scritto. - Quali costi comporta rivolgersi a un avvocato?
L’assistenza legale è sempre commisurata alla complessità della pratica. Per una semplice consulenza e redazione di una lettera difensiva i costi possono essere contenuti; per una opposizione giudiziaria si considerano onorari e eventuali spese legali. Tuttavia, queste spese sono necessarie per evitare ben più gravi esiti. Lo studio dell’Avv. Monardo, per esempio, offre preliminarmente una consulenza di inquadramento e, se proseguite, applica tariffe trasparenti e proporzionate al servizio.
Simulazioni pratiche
- Esempio 1 – Debito prescritto: Mario ha un debito con una banca ceduto a Locam, risalente al 2006 (n. carte revolving non pagate, capitale € 5.000). Locam invia un sollecito oggi (2026). Poiché sono trascorsi 20 anni senza atti interruttivi, Mario può opporre la prescrizione. Strategia: rispondere scrivendo “debito estinto per prescrizione ex art. 2946 c.c.”, senza altro. Locam, se insiste, dovrà avviare un giudizio in cui troverebbe chiusa la causa per mancata prova del debito attuale.
- Esempio 2 – Rate e interessi: Lucia è debitrice di € 10.000 per un prestito perso ceduto a Locam. Locam le propone un saldo e stralcio: paghi € 3.000 subito (saldo al 30%), lei chiude il conto. Valutazione: lucia analizza i conteggi e scopre usura (tasso abusivo). Senza accordo, il debito reale potrebbe essere di soli € 6.000. Negoziazione: rischia 3 anni di contenzioso, ma potrebbe ottenere una riduzione a 20% del debito. Paga così € 2.000 e stralcia. L’operazione va formalizzata con liberatoria.
- Esempio 3 – Opposizione a ingiunzione: Marco riceve un decreto ingiuntivo di € 8.000 da Locam (originario mutuo). Contesta due voci (penali errate e parte del capitale già pagata). Redige opposizione chiedendo anche accertamento del saldo e presentando un piano di ammortamento. Nel giudizio il Tribunale rileva gli errori e riconosce solo € 5.000 residui. Marco risparmia 3.000 € e spese legali di Locam non vengono liquidate a suo carico.
(Le simulazioni numeriche dipendono da casi specifici. Ogni piano di rientro va valutato con attenzione sul proprio budget e sulla stima effettiva del debito.)
Conclusione
In sintesi, chi riceve un sollecito di pagamento da Locam Gestioni S.r.l. deve muoversi con rapidità e consapevolezza dei propri diritti. Il credito ceduto può essere legittimo, ma il debitore dispone di numerosi strumenti per difendersi: dalla contestazione della cessione alla prescrizione, dalle eccezioni di calcolo all’uso delle procedure di sovraindebitamento. L’assistenza di un professionista specializzato fa la differenza: l’Avv. Monardo e il suo team sapranno valutare la tua posizione, individuare le formule di impugnazione adeguate e, se necessario, attivare i ricorsi giudiziali e le trattative extragiudiziali. È fondamentale agire prima di qualunque pignoramento o causa, richiedendo subito l’analisi dell’atto e predisponendo le risposte o gli esposti pertinenti.
Il tempo è prezioso: avvia oggi stesso le contromisure opportune.
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Fonti normative e giurisprudenziali rilevanti: Cass. Civ., sez. III, ord. n. 34641/2025 (29.12.2025); Cass. Civ., sez. III, ord. n. 3405/2024 (06.02.2024); Cass. Civ., sez. III, ord. n. 17944/2023 (29.12.2023) ; Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 30429/2021 (28.10.2021); Cod. Civ., artt. 1260 ss.; TUB (d.lgs. 385/1993) art. 58; D.Lgs. 118/2021; L. 3/2012; art. 2946 c.c. (prescrizione) ; art. 2944 c.c. (interruzione) ; artt. 633-645 c.p.c. (ingiunzioni).
