Il concordato preventivo è una procedura concorsuale disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato) . Si tratta di uno strumento giuridico rivolto alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che consente all’imprenditore di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito o di prosecuzione dell’attività aziendale, evitando la liquidazione coatta dell’azienda. In base all’art. 84 C.C.I.I., l’imprenditore può proporre un concordato “che realizzi […] il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale” , con il vincolo di garantire continuità aziendale o liquidazione del patrimonio secondo le regole previste dalla legge. Il concordato mira quindi a salvaguardare i creditori (riunendo il maggior valore possibile per il soddisfacimento dei loro crediti) e al contempo a preservare l’azienda e i posti di lavoro (in particolare mediante il cosiddetto concordato in continuità, che tutela l’occupazione anche con affitto o cessione d’azienda ).
L’importanza del concordato preventivo risiede nella possibilità di evitare il fallimento (ora denominato liquidazione giudiziale), che comporta l’apertura della procedura concorsuale con conseguenti restrizioni sulla libertà d’impresa, la nomina di un curatore e la liquidazione dell’attivo.
Adottare tempestivamente un piano concordatario consente di prendere l’iniziativa nella gestione della crisi, anziché subire passivamente pignoramenti o procedimenti esecutivi. Inoltre, il concordato offre flessibilità: può prevedere dilazioni di pagamento, decurtazioni (falcidiabilità dei crediti) compatibili con le garanzie minime di legge e persino l’inclusione di crediti erariali nell’ambito del piano (con particolare disciplina introdotta dal D.Lgs. 13/2024 per il concordato preventivo biennale tributario). In sostanza, il concordato può “salvare l’impresa” consentendole di ripartire con debiti ristrutturati secondo condizioni sostenibili e di realizzare il massimo valore possibile per i creditori .
Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team professionale
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista specializzato nel diritto bancario e tributario, che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale.
Tra le sue competenze spiccano:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia per assistere debitore e consumatore (ruolo introdotto per aiutare soggetti non fallibili a ricomporre situazioni di debito eccessivo).
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), figura che affianca l’imprenditore nella fase di negoziazione protetta con i creditori (come previsto dall’art. 17 L. 3/2012).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, norma che promuove la composizione negoziata delle crisi anche prima delle procedure formali.
- Cassazionista
Il team del Monardo può intervenire fin dai primi segnali di crisi, offrendo al cliente un’assistenza specializzata e concreta: analisi dell’atto (es. cartella esattoriale o precetto di pagamento), valutazione delle soluzioni possibili, predisposizione di ricorsi e istanze (in ambito tributario, civile e concorsuale), gestione di sospensioni (ad es. con istanza al giudice delegato di sospensione dei termini), trattative con i creditori e predisposizione del piano di concordato con i relativi allegati (piani di ristrutturazione o liquidazione, tabelle di riparto). In caso di difficoltà nel pagamento dei debiti tributari, il team può gestire strumenti giudiziali (concordato preventivo includente crediti erariali) o stragiudiziali (adempimento collaborativo, rateazioni) per proteggere l’impresa da ipoteche e fermi.
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Normativa e giurisprudenza essenziali
Normativa principale: Il concordato preventivo è oggi regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gen. 2019, n. 14) , che ha sostituito la vecchia “legge fallimentare” (R.D. 267/1942). Le finalità e i requisiti del concordato sono descritti nell’art. 84-94 del Codice. In particolare, l’art. 84 fissa la finalità principale del concordato (soddisfare i creditori almeno come in liquidazione) e distingue tra concordato in continuità e liquidatorio . Il concordato in continuità, come specificato al comma 2 dello stesso articolo, tutela i creditori e preserva i posti di lavoro, consentendo la prosecuzione diretta o indiretta dell’attività d’impresa . Viceversa, il concordato liquidatorio (comma 4) impone un apporto esterno di risorse nel piano per garantire il soddisfacimento minimo percentuale dei creditori (almeno 20% dei chirografari) .
Modifiche legislative: Il sistema del concordato è stato più volte aggiornato:
- D.Lgs. 147/2020 (“Correttivo I”) e D.Lgs. 83/2022 (attuazione direttiva UE 2019/1023) hanno rimodulato termini e procedure.
- D.Lgs. 136/2024 (“Correttivo-ter”) ha introdotto modifiche puntuali al Codice, ad es. sulla fase di accesso con riserva (art. 44 CCII) e su obblighi di buona fede . In particolare, la “domanda prenotativa” di cui all’art. 44 CCII ha sostituito dal 2022 il vecchio “concordato in bianco”, consentendo al debitore di ottenere un termine per depositare la proposta dopo l’ammissione .
- D.Lgs. 13/2024 (attuazione delega fiscale legge 111/2023) ha creato il “concordato preventivo biennale tributario”, che permette ad imprese individuali e professionisti con ricavi e reddito entro certe soglie di ottenere una definizione agevolata biennale di IRPEF/IRAP (agevolazione simile ad una “rateizzazione accelerata”) mediante piano concordatario approvato dall’Agenzia delle Entrate .
- Legge Fallimentare 267/1942: alcune norme della vecchia legge fallimentare sono ancora applicabili alle procedure iniziate prima del 2022. Ad esempio, l’art. 168 l.f. (ora richiamato dall’art. 96 CCII) disponeva che la presentazione del ricorso in concordato non sospende i termini di prescrizione dei crediti .
Giurisprudenza rilevante: Numerose decisioni della Corte di Cassazione e anche della Corte Costituzionale hanno chiarito profili operativi del concordato. Ad esempio:
- Cassazione civ. sez. I, 18 luglio 2025 n. 20175 ha stabilito che *l’omologazione del concordato sospende il decorso della prescrizione dei crediti ante-concordato, fino alla scadenza dei termini previsti dal piano .
- Cass. civ. sez. I, 24 febbraio 2025 n. 4754 ha affermato che le vendite dei beni dell’impresa (anche tramite aste competitive autorizzate) nell’ambito di un concordato sono da considerarsi vendite coattive forzate .
- Recentemente (Cass. 30/03/2026 n. 4592) si è affrontata la compatibilità del concordato preventivo biennale con la volontà del legislatore: la Cassazione ha ritenuto corretta l’applicazione delle nuove regole (inclusione dei debiti tributari) anche alle procedure pendenti.
- In tema di difesa dei soci, la Corte Costituzionale (sent. 87/2025) ha confermato la necessità di garantire il diritto di difesa dei soci illimitatamente responsabili prima della dichiarazione di fallimento di società, ribadendo i parametri costituzionali di contraddittorio .
Queste pronunce ufficiali, insieme alle novità normative, delineano il contesto giuridico aggiornato in cui il debitore agisce: è quindi fondamentale basarsi su fonti normative aggiornate e su orientamenti consolidati della Cassazione per strutturare correttamente il piano e fronteggiare eventuali contestazioni (anche dell’Agenzia delle Entrate).
Procedura concorsuale: step-by-step
Di seguito riportiamo i passaggi essenziali che seguono l’adesione all’iter per accedere al concordato preventivo, dal punto di vista del debitore imprenditore.
- Valutazione preventiva: alla notifica di un atto (es. ingiunzione di pagamento, cartella esattoriale o intimazione di pignoramento) l’imprenditore consulta il legale per valutare l’opportunità del concordato rispetto ad altre misure (rateizzazione, adesione a sanatorie). Se la crisi è conclamata (debiti insostenibili, più creditori) e la continuità aziendale è almeno ragionevolmente mantenibile, si decide per il concordato. L’analisi include la quantificazione passivo, consistenza azienda, potenziali ricavi futuri e risorse esterne necessarie.
- Preparazione del ricorso e domanda di ammissione: si redige il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo (ex art. 38 CCII), da depositare presso il Tribunale fallimentare competente. Al ricorso vanno allegati: documentazione che dimostra la situazione di crisi (bilanci, rapporto finanziario, elenco creditori con importi), il piano concordatario (nel quale si dettaglia il soddisfacimento parziale o pieno dei creditori secondo le diverse ipotesi di piano), le tabelle di riparto, e se previsto il piano di continuità o l’offerta di subentro. Il ricorso può essere “in bianco” (oggi art. 44 CCII, domanda con riserva) se il piano definitivo è complesso: in tal caso il Tribunale concede un termine (di solito 60-120 giorni) per depositare la proposta con i dettagli (questo sostituisce il vecchio concordato in bianco ).
- Udienza per l’ammissione: il Giudice delegato convoca un’udienza, di norma entro poche settimane, per decidere sull’ammissione e sulle misure protettive richieste (ad es. mantenimento del contratto di affitto, sospensione di procedure esecutive). Nella pratica, in apertura di udienza il curatore fallimentare può segnalare obiezioni (es. incompletezza documentazione); il Tribunale valuta se sussistono i presupposti formali e sostanziali. Se ammette il concordato, solitamente con riserva (ai sensi dell’art. 46 CCII, analogamente al vecchio art. 168 L.F.), ne vieta ex art. 168 L.F. la decorrenza dei termini di prescrizione per i crediti anteriori e rimanda all’udienza successiva fissata per l’approvazione del piano. Spesso si concede l’ulteriore tempo necessario per integrare il piano e le tabelle (ad es. per inviare comunicazioni ai creditori).
- Deposito della proposta definitiva: entro i termini assegnati, il debitore deposita la versione definitiva del piano concordatario e delle tabelle, comprensive di tutte le modifiche richieste dal Tribunale o suggerite dagli incontri con i creditori e il curatore fallimentare. Il piano deve essere completo: indicare percentuali di soddisfazione, dilazioni, ammortamenti, eventuali cessioni di beni o di azienda; deve includere i creditori privati, i creditori privilegiati (es. INPS, Agenzia Entrate, se compresi) e quelli chirografari. Se si punta al concordato in continuità, occorre una relazione di continuità che illustri come l’azienda continuerà a produrre ricavi sufficienti a onorare il piano (inclusi gli oneri fiscali in caso di concordato tributario biennale). Se è concordato liquidatorio, va allegato un piano di liquidazione con individuazione di risorse esterne minimali (incremento attivo del 10% e soddisfacimento del 20% dei crediti chirografari ).
- Notifica ai creditori e discussione del piano: la proposta di concordato e la documentazione allegata devono essere notificati a tutti i creditori (almeno 10 giorni prima della votazione). Anche i creditori pubblici (Equitalia, INPS, etc.) vanno coinvolti secondo le regole tecniche. In genere, prima della votazione il curatore fallimentare verifica la proponibilità formale e magari formula eventuali osservazioni. La discussione e votazione del concordato avviene in udienza pubblica: il Giudice delegato illustra la procedura e fissa la votazione dei creditori divisi in classi (almeno due: una per creditori con prelazione e una per chirografari). Si vota per alzata di mano, e per essere approvato ogni classe dissenziente (ove esistano classi dissenzienti) deve votare a favore la maggioranza dei creditori in termini di moneta, compreso almeno un gruppo di creditori privilegiati o chirografari , così come previsto dal combinato disposto degli articoli 48 e 111 CCII.
- Omologazione: se il piano ottiene i consensi richiesti, il Tribunale delegato pronuncia l’omologa con apposito decreto. Con l’omologazione si perfeziona il concordato: scattano gli effetti previsti dall’art. 117 CCII (di fatto corrispondenti all’art. 184 l.f.) . I creditori sono vincolati al piano approvato e devono attenersi alle nuove scadenze di pagamento. I pagamenti dilazionati o le azioni d’impresa previste dal piano possono richiedere successivi atti organizzativi (ad es. nuove convenzioni bancarie o affidamenti, affitto d’azienda, ecc.). È possibile ricorrere in Cassazione avverso il decreto di omologa (motivi tipici: difetto di riequilibrio economico del piano, mancata redazione del piano, vizi procedurali nella votazione). Se il concordato viene rigettato o fallisce (per inadempimento), l’impresa passa automaticamente a liquidazione giudiziale (salvo che l’imprenditore riesca a proporre un nuovo accordo come piano del consumatore o accordo di ristrutturazione preventivo).
Nel complesso, la procedura del concordato richiede il rigoroso rispetto di numerosi termini processuali (ad es. deposito dei documenti, decorso per la costituzione in mora dei creditori, termini per l’eventuale impugnazione). Occorre inoltre considerare diritti del debitore/contribuente: il Tribunale può concedere misure cautelari (come il divieto di compiere atti che ledano l’assetto aziendale), e il debitore può esibire bilanci, documentazione contabile e perfino chiedere la differenziazione delle competenze al Tribunale fallimentare più competente territorialmente per coerenza con norme speciali (es. credito d’imposta ritenute). Tutte queste fasi devono essere assistite da professionisti esperti, per evitare errori procedurali che possano pregiudicare la fattibilità del concordato.
Difese e strategie legali del debitore
Nell’ottica del debitore/contribuente, anche in presenza di azioni esecutive (ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti) o contestazioni tributarie pendenti, il concordato consente varie strategie:
- Impugnazione di atti: è possibile proporre ricorso gerarchico o giudiziario avverso atti impositivi (cartelle, ingiunzioni) a tutela dei diritti fiscali prima di contrarre un concordato. Se si vuole includere il credito erariale nel concordato biennale, si negoziano gli importi con l’Agenzia delle Entrate e si chiedono compensazioni e dilazioni (il decreto legislativo 13/2024 disciplina tempi e formalismi, e l’Agenzia fissa regole specifiche di adesione ). Inoltre, il debitore può richiedere la sospensione dell’esecuzione forzata in corso tramite istanze al giudice ordinario (procedura Cautelare) o, se sta per fallire, chiedere la sospensione ex art. 168 L.F. (oggi art. 46 CCII) che in parte blocca le azioni esecutive sui beni dell’impresa.
- Ricorso alla composizione negoziata: parallelamente alla procedura formale del concordato, il debitore può sfruttare gli strumenti negoziali (pattuire piani di rientro stragiudiziali, transazioni fiscali, accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 54 CCII) per ridiscutere il debito. Ad esempio, in ambito tributario è previsto l’adempimento collaborativo (D.Lgs. 108/2024) e la definizione delle liti fiscali pendenti mediante versamento sostitutivo*. La scelta tra concordato e strumenti alternativi dipende dall’economicità e dalle garanzie offerte ai creditori.
- Contestazione dei crediti: in preparazione del concordato, il debitore (con l’ausilio del professionista nominato dall’OCC) esamina i crediti iscritti nel ricorso e li contesta se infondati. Questo include opporsi a pretesi interessi di mora, sanzioni, spese legali sproporzionate, e regolarizzare eventuali ammanchi negli adempimenti dichiarativi (spesso tramite l’art. 13-bis D.Lgs. 472/1997 o procedure simili). Ridurre il passivo è fondamentale per un piano più sostenibile.
- Strategie nel piano: il debitore deve quantificare realisticamente la continuità aziendale. In molti casi si ricorre all’affitto d’azienda (anche stipulato prima del concordato) o a proposte di subentro ad hoc. Nel concordato liquidatorio può proporsi, come previsto dalla legge, un apporto di risorse esterne maggiore del minimo stabilito (es. aumento del 20% o più) per rendere credibile il piano. La Corte di Cassazione ha osservato che la vendita dei beni in sede concordataria viene comunque trattata come vendita forzata (coattiva) anche se negoziata , il che impone di prestare attenzione alla descrizione giuridica delle cessioni incluse nel piano.
- Attivazione di strumenti di definizione agevolata: oltre al concordato, il debitore deve valutare le opportunità offerte dallo Stato per sanare il debito tributario. Ad esempio le “rottamazioni” (Rottamazione-ter, IV, etc.), le “Definizioni agevolate” (ad es. D.L. 162/2019), e il piano del consumatore (L. 3/2012, per piccoli imprenditori che non possano accedere a concordato) sono alternative possibili in casi specifici. Spesso il concordato si combina con la richiesta di dilazioni (“Rateizzazione in essere”) o l’integrazione con il piano del consumatore (se reddito non professionale). Anche in queste scelte è essenziale un’analisi comparativa del vantaggio economico per il debitore e di ciò che rimane per i creditori.
In ogni caso, è cruciale muoversi tempestivamente: la giurisprudenza ricorda che fino all’omologazione il debitore può ancora subire azioni individuali (ad es. pignoramenti), perché non sussiste ancora un automatismo di sospensione (al di fuori del periodo di accoglimento del ricorso) . Ciò accentua l’urgenza di far valere i propri diritti (impugnare atti, richiedere il rinvio al Giudice delegato delle procedure in corso, esporre ragioni difensive durante l’istruttoria) prima della prossima udienza.
Strumenti alternativi alla procedura
Oltre al concordato preventivo, ci sono vari strumenti di composizione della crisi che il debitore può considerare:
- Accordo di ristrutturazione (art. 67 CCII): se esiste un soggetto qualificato (ad es. una banca conferitaria) disposto ad acquisire debiti della società, si può negoziare un accordo privatistico con creditori che rappresentino il 60% del totale dei crediti (per obbligazioni verso imprese) e con obblighi di pubblicità tramite Tribunale. Questo strumento spesso consente di ottenere condizioni simili al concordato (falcidie, dilazioni) senza la totalizzazione di tutte le classi di creditori, ma richiede il supporto di un soggetto finanziatore.
- Piani del consumatore (L. 3/2012, artt. 12-ter e ss.): per imprenditori individuali e professionisti (e privati) che non possono accedere a procedure concorsuali, la legge 3/2012 prevede l’adesione a piani di rientro grazie all’OCC. Tali piani permettono una ristrutturazione dei debiti senza liquidare tutti i beni del debitore; a conclusione del piano, il professionista ottiene l’“esdebitazione” che gli consente di liberarsi dai debiti residui non pagati. Spesso si affiancano a cessioni specifiche di asset e alla tutela di beni strumentali minimi; la legge prescrive adempimenti contabili puntuali (art. 6 L.3/2012) .
- Definizioni agevolate tributarie: negli ultimi anni lo Stato ha più volte prorogato e rifinanziato sanatorie fiscali (Rottamazione, Pace fiscale, stralcio carichi fino a 1.000 € di importo). Quando in scadenza un atto impositivo, il debitore deve calcolare se è più conveniente aderire alla definizione (pagare il debito residuo con interessi e sanzioni ridotte) oppure includere il debito stesso nel piano del concordato. Va considerato che in un concordato tradizionale il credito del Fisco subisce comunque baldanzosamente le stesse riduzioni di tutti gli altri, salvo specifiche regole del concordato tributario biennale .
- Transazione fiscale (DL 119/2018 e attuazioni): se il debito deriva da una controversia tributaria, si può prevedere la cessione del credito (ad es. crediti IVA o redditi futuri) all’Agenzia delle Entrate con regolamentazione di pagamento straordinario. Il decreto legislativo 36/2022 e il DL 119/2018/2020 hanno ampliato la possibilità di estendere piani di rientro anche ai debiti tributari, facilitando l’inserimento di questi ultimi in accordi negoziati.
- Liquidazione privata: infine, l’imprenditore potrebbe decidere una liquidazione stragiudiziale (vendita volontaria azienda o dell’intero patrimonio) per pagare i debiti. Questo però comporta rinunciare al concordato pubblico e spesso lascia indietro creditori in misura maggiore rispetto al piano concordatario. È un’opzione residuale, da considerare solo se si vuole chiudere definitivamente l’attività senza intraprendere il percorso concorsuale.
In sintesi, il concordato va scelto quando l’obiettivo è la continuità dell’impresa, la tutela dell’impiego e il soddisfacimento più ampio possibile dei creditori. Altre soluzioni possono essere più indicate quando l’impresa è già in dissesto profondo con prospettive di recupero trascurabili (allora prevale la liquidazione) o quando si tratta di piccoli debiti concentrati su creditori privilegiati (allora si può prefissare un piano del consumatore).
Errori comuni e consigli pratici
Per massimizzare le chance di successo in un concordato, l’imprenditore deve evitare alcuni errori frequenti:
- Arrivare tardivamente: ritardare la decisione fino all’ultimo non lascia scelte: i creditori potrebbero agire di fatto (sottraendo beni) o il tribunale potrebbe dichiarare fallimento d’ufficio. Meglio attivarsi ai primi campanelli d’allarme (come segnalazioni di insolvenza preventiva o contatti dei creditori) e preparare subito un piano d’azione strategico.
- Piano non sostenibile: proporre concordati troppo ambiziosi (ad es. troppe riduzioni non coerenti con i flussi di cassa) è fatale. I giudici delegati e i curatori fallimentari controllano rigorosamente la fattibilità economica: ad es., il piano deve prevedere tassi di redditività realistici e risorse esterne adeguate per il liquidatorio. Un piano credibile (magari con un “parere di bancabilità” o valutazione di un professionista) è fondamentale.
- Mancata trasparenza contabile: incongruenze nei conti o documentazione mancante indeboliscono la proposta. Il debitore deve regolarizzare situazioni come IVA non versata o ritenute non versate ancor prima di entrare in procedura, per evitare contestazioni pregiudizievoli durante l’istruttoria. Far emergere subito i debiti (anziché in corso d’opera) aumenta la credibilità del piano.
- Sottovalutare i creditori privilegiati: spesso banche e fisco hanno posizioni privilegiate (ipoteca, privilegio pignoratizio). Un concordato in continuità che non preveda adeguate garanzie o compensazioni rischia di essere bocciato dalla maggioranza di quelle classi. Adattare il piano tenendo presenti le regole di voto (almeno un gruppo privilegiato favorevole se ci sono dissensi ) è consigliabile.
- Documentazione incompleta: è indispensabile allegare al ricorso in concordato tutti i documenti richiesti (certificati del registro imprese, dichiarazione del Curatore relativamente a eventuali cause pendenti, piano di ammortamento dettagliato, bilanci aggiornati). L’omissione di allegati formali può comportare riaperture istruttorie o perfino rigetto della domanda.
- Non usare professionisti qualificati: il concordato è una procedura complessa che interseca diritto civile, fallimentare, tributario e spesso penale (controllo di coerenza). Affidarsi a professionisti esperti nei rispettivi settori (notaio o avvocato fallimentarista, commercialista per i conti, consulente aziendale per la continuità) è imprescindibile per non incorrere in rilievi procedurali e per modellare correttamente il piano.
Consigli operativi:
- Preparare in anticipo anche piani B: ad esempio, se il concordato fallisce, valutare subito la possibilità di offrire l’azienda in vendita al curatore con riserva di soddisfazione dei creditori (art. 182 CCII, ex art. 183 LF) o di accordarsi privatamente con i creditori maggiori.
- Verificare la fattibilità fiscale: nel concordato biennale, assicurarsi che i dati dichiarativi siano coerenti con i limiti della procedura; in concordati tradizionali, controllare la compatibilità del piano con il regime IVA e IRPEF ordinario (ad esempio, l’Agenzia ha ribadito che il carico IVA va comunque assoggettato agli obblighi normalizzati ).
- Non ignorare l’impatto delle sanzioni penali: in caso di debiti tributari rilevanti, il rischio di reati tributari (omessa dichiarazione, indebita compensazione, ecc.) è concreto. Il concordato, nel favorire l’emersione dei debiti, può ridurre la punibilità (salvo frodi) ma è bene valutare insieme a un penalista societario eventuali responsabilità pregresse.
- Predisporre tabelle di raffronto e check-list: sintetizzare gli obblighi principali (ad es. termini di pagamento del piano concordatario, decorrenza degli interessi, termini per il deposito degli atti) aiuta a rispettare le scadenze processuali; comparare i benefici del concordato vs. altri strumenti (a parità di sforzo di rientro) chiarisce il valore aggiunto dell’accordo concordatario.
Tabelle riepilogative
- Tipologie di concordato:
- Concordato in continuità aziendale: prevede la prosecuzione (diretta o indiretta) dell’attività. I creditori vengono soddisfatti mediante i flussi di impresa. Protegge posti di lavoro (art. 84, co.2 CCII) .
- Concordato liquidatorio: il patrimonio aziendale è liquidato e i proventi ripartiti; il piano richiede apporto esterno di risorse minimo del 10% dell’attivo e soddisfazione di almeno il 20% dei chirografari .
- Votazione (art. 47-48 CCII):
- I creditori sono divisi in classi (privilegiati, chirografari, sovraccipitali ecc.).
- Approvazione: le classi dissenzienti possono far omologare il piano se in esse vota favorevole la maggioranza per cassa e almeno una classe dissenziente è composta da creditori privilegiati o chirografari.
- Se tutte le classi sono favorevoli, basta maggioranza per cassa in ciascuna .
- Termini principali:
1) Domanda iniziale: procedimento accelerato; udienza in breve (tipicamente 30-60 giorni).
2) Termine per deposito piano: di norma 60-90 giorni dall’ammissione, prorogabile se necessario.
3) Pubblicazione degli estratti nelle G.U. concorsuali: deve precedere la votazione di almeno 20 giorni.
4) Udienza di omologa: 20 giorni dopo la votazione.
5) Prededuzione (art. 86 CCII): oneri del curatore, crediti di lavoratori, onorari del professionista, spese del Tribunale, imposte future, ricevono tutela prioritaria rispetto ai creditori concorsuali. - Concordato preventivo biennale (DLgs 13/2024):
- Destinatari: contribuenti ISA (imprese e autonomi) con ricavi/compensi 2021 fra € 100.000 e € 15 milioni e reddito imponibile 2021 almeno € 15.000 .
- Durata: due anni, per definire IRPEF-IRAP (no IRPEF cedolare secca, no imposte indirette).
- Condizioni: adesione entro 31/10/2024 (prima finestra) o 31/10/2025; promessa di accettare base imponibile definita dall’Agenzia; conservazione degli obblighi IVA regolari; decadenza in caso di frodi documentate .
- Sanzioni penali: l’avvio del concordato di solito sospende i termini per esercitare azioni revocatorie del fallimento e reati fallimentari (art. 236-bis L.F.) e può integrare attenuanti per reati tributari commessi fino alla negoziazione del debito. Tuttavia, il debitore deve agire in buona fede e non usare il concordato per occultare passività.
Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è esattamente il concordato preventivo?
È una procedura giudiziaria che consente all’imprenditore insolvente di proporre un accordo ai suoi creditori, evitando il fallimento e continuando (almeno parzialmente) l’attività aziendale .
2. Chi può richiedere il concordato preventivo?
Imprenditori commerciali, società, cooperative e enti equiparati che si trovino in stato di insolvenza o di crisi, intendendo per insolvenza l’incapacità definitiva di pagare i debiti, e per crisi una situazione di perdurante squilibrio passivo del patrimonio (art. 2086 c.c. e art. 2447 c.c. camb.). Non possono chiedere concordati (in generale) i soggetti estranei all’attività economica, salvo piano del consumatore (L.3/2012) per i privati.
3. Quali sono i principali tipi di concordato?
Esistono due linee di piano principali:
- Concordato in continuità (azienda prosegue, con eventuale subentro di altri o affitto). Favorisce il mantenimento dei posti di lavoro e un più ampio soddisfacimento dei creditori grazie all’esercizio futuro.
- Concordato liquidatorio (si liquidano i beni e si ripartiscono i proventi). Utile quando l’azienda non è redditizia; richiede apporto minimo del 10% del patrimonio dall’esterno e soddisfa almeno il 20% dei creditori chirografari .
4. Come si avvia la procedura del concordato?
Presentando ricorso al Tribunale fallimentare (sezione impresa) e allegando il piano e la documentazione (bilanci, rapporto sulla crisi, elenchi creditori). Può essere chiesta l’ammissione “con riserva” ai sensi dell’art. 44 CCII, ottenendo subito protezione (anche se il piano definitivo sarà depositato in un secondo momento) .
5. Cosa succede dopo la presentazione del ricorso?
Il Giudice delegato esamina il ricorso in un’udienza di ammissione. Se concede l’ammissione (normalmente con riserva), vengono bloccate (sospese) molte procedure esecutive sui beni aziendali e il debitore riceve tempo per perfezionare il piano. I termini di prescrizione dei crediti antecedenti rimangono bloccati fino alla fine del concordato .
6. Qual è il ruolo dei creditori?
I creditori sono convocati in udienza per votare la proposta, suddivisi in classi omogenee. Una volta notificata a tutti la proposta depositata, si tiene la votazione pubblica. Per essere approvato il piano, serve il voto favorevole secondo quanto prescritto dall’art. 48 CCII (ad esempio, se ci sono dissenzienti, almeno una classe di creditori privilegiati o chirografari deve approvare ).
7. Che significano “ammissione” e “omologazione”?
– Ammissione: il Tribunale autorizza l’apertura della procedura concordataria (è un provvedimento interlocutorio).
– Omologazione: è la pronuncia finale che accerta l’approvazione del piano e rende vincolante il concordato per tutti i creditori (definitivamente).
8. Dopo l’omologazione cosa devo fare?
La proposta approvata entra in vigore: il debitore dovrà eseguire quanto previsto (pagare secondo il piano). Il fallito rimane soggetto, ma tutte le azioni individuali dei creditori già maturate restano congelate entro i limiti del piano. È opportuno concordare con banche e fornitori le nuove scadenze e monitorare i risultati aziendali per seguire il piano.
9. Cosa succede se non rispetto il piano concordatario?
Se il debitore omette pagamenti previsti senza giustificato motivo, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato (art. 48 CCII) e il Tribunale può revocarne l’omologazione. A quel punto l’impresa diventa fallita (liquidazione giudiziale). Tuttavia, la legge prevede che se l’inadempimento è lieve o viene sanato, il concordato può proseguire (ad es. pagando sanzioni o riallineando il piano).
10. Quali sono i vantaggi fiscali?
Oltre all’inclusione nel piano dei debiti verso l’erario (con regole speciali), la legge 13/2024 introduce benefici: per esempio, chi aderisce al concordato può non applicare interessi di dilazione ordinari alle imposte e può rateizzare il debito residuo con un tasso agevolato. Inoltre, esiste l’anticipazione della fruibilità di crediti d’imposta tramite cessione (piano biennale) previo accordo con l’Agenzia delle Entrate .
11. Il concordato ha conseguenze sul fallimento dei soci?
L’omologazione del concordato riguarda solo l’impresa-debitore. Tuttavia, in alcuni casi di società semplici o di persone, la Corte Costituzionale ha osservato che i soci illimitatamente responsabili hanno diritti di difesa analoghi a quelli del fallito . Ma di norma le posizioni dei soci in concordato restano legate a normative diverse (es. art. 147 l.f. se il concordato fallisce).
12. In che modo il concordato può concretamente “salvare” l’impresa?
Ristrutturando i debiti con il consenso dei creditori, il concordato dà respiro all’azienda, riducendo gli interessi di mora e le rateizzazioni, e preservando il valore economico dell’azienda (molto spesso superiore a quello che si realizzerebbe liquidando immediatamente). I creditori, sapendo che in caso di fallimento guadagnerebbero di meno, accettano di buon grado piani che garantiscano almeno lo stesso risultato. Inoltre, il debitore ottiene protezione temporanea dalle esecuzioni (il cosiddetto “congelamento” delle azioni forzose) e può negoziare nuove condizioni contrattuali con i fornitori.
13. Qual è la differenza principale tra concordato e fallimento?
Nel fallimento l’impresa esce dal mercato: viene nominato un curatore che vende forzosamente beni e cessa l’attività. Il concordato invece consente alla stessa impresa (o a un nuovo gestore subentrante) di continuare l’attività produttiva, sotto un piano di pagamento controllato. Inoltre, nel fallimento tutti i creditori vengono pagati secondo l’ordine di prelazione. Nel concordato invece si può concordare una soddisfazione differenziata e persino falcidiare i crediti (con percentuali minime imposte, come il 20% dei chirografari).
14. Cos’è l’“esdebitazione”?
È l’istituto che assolve il debitore residuo dai debiti residui non soddisfatti in sede di concordato o liquidazione. Prevale negli accordi di composizione della crisi (“piani del consumatore” o accordi ex L. 3/2012) e nelle ipotesi di fallimento liquidatorio. In caso di esdebitazione, i creditori devono rinunciare al residuo del proprio credito. Non si applica automaticamente al concordato preventivo (dove il debitore si assume l’obbligo di pagare i creditori secondo il piano), ma può essere subordinata a condizioni nel piano concordatario.
15. Come funziona la garanzia dei lavoratori?
Il concordato prevede una particolare tutela per i crediti di lavoro: i trattamenti di fine rapporto e gli altri crediti dei dipendenti maturati prima della procedura sono prededucibili (art. 48 CCII), cioè sono pagati in via prioritaria dai proventi del piano concordatario. Ciò consente all’imprenditore di proporre un piano anche se è inadempiente sui debiti previdenziali, garantendo che i lavoratori non restino esclusi dalle somme (eccezion fatta per i crediti anteriori rientranti in altre prededuzioni, come nel caso di concordato con continuità).
Conclusioni
Il concordato preventivo rappresenta lo strumento principe per l’imprenditore in difficoltà che intende evitare il fallimento e rilanciare l’attività aziendale. Abbiamo illustrato le sue finalità – garantire il soddisfacimento più ampio dei creditori riducendo i debiti dell’impresa – e la procedura passo-passo. Vanno ben valutati anche gli strumenti alternativi (accordi di ristrutturazione, piano del consumatore, sanatorie fiscali) che possono integrarsi o sostituire il concordato a seconda dei casi.
Ciò che emerge con forza è che tempestività e adeguata assistenza professionale fanno la differenza. Aspettare l’azione esecutiva significa perdere il vantaggio di disporre delle sorti della crisi; invece, un intervento rapido del professionista – come l’Avv. Monardo e il suo staff – può bloccare ipoteche, fermi o sequestri e guidare l’imprenditore verso la soluzione più conveniente. Il concordato preventivo ha valore solo se ben impostato e credibile, perciò l’analisi scrupolosa del debito, la progettazione operativa del piano e l’assistenza tecnica qualificata sono fondamentali per superare le difficoltà.
Agisci subito: non c’è tempo da perdere. Contatta l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti esperti: valuteranno insieme a te la situazione specifica e predisporranno la migliore strategia legale. Con la loro esperienza e un approccio operativo, potranno guidarti nel concordato preventivo (o in ogni altra soluzione idonea), fermando le azioni esecutive e predisponendo difese concrete . La chiarezza dell’azione e la professionalità del supporto legale sono gli elementi chiave per ripartire con sicurezza e rigenerare la tua impresa.
Fonti normative e giurisprudenziali aggiornate: codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), correzioni legislative successive (es. D.Lgs. 136/2024, D.Lgs. 13/2024), Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, sentenze recenti della Corte di Cassazione (civile, sez. I), Corte Costituzionale e norme tributarie. Per approfondimenti si rimanda ai testi integrali citati e alle sentenze aggiornate qui di seguito elencate.
Sentenze più aggiornate (Fonti ufficiali):
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 20175 del 18/07/2025 (effetti del concordato sulla prescrizione dei crediti).
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 4754 del 24/02/2025 (natura coattiva delle vendite d’azienda in concordato).
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 4592 del 30/03/2026 (concordato preventivo biennale e contenzioso tributario).
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 1928 del 28/01/2026 (sospensione automatica della vendita competitiva).
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 1467 del 22/01/2026 (impugnabilità della sospensione di vendita).
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 28918 del 02/11/2025 (compatibilità vendita immobiliare con prelazione).
- Corte Costituzionale, sent. n. 87 del 05/05/2025 (tutela del diritto di difesa dei soci illimitatamente responsabili).
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