Concordato Preventivo Semplificato Per PMI: Come Funziona Nel 2026

Introduzione

Il concordato preventivo semplificato è stato introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi) come strumento innovativo di regolazione della crisi d’impresa, riservato alle PMI che hanno tentato invano una composizione negoziata con i creditori . Questa procedura liquidatoria offre vantaggi in termini di rapidità e minor costo (assenza di voto dei creditori, nessuna attestazione preventiva del piano), ma presenta rischi significativi se non gestita con competenza . Per il debitore è cruciale evitare errori procedurali (ad esempio, rispettare i termini brevi di legge) e valutare con attenzione tutte le alternative (piani del consumatore, rottamazioni fiscali, esdebitazione, ecc.) prima di avviarla.

Nel presente articolo, a cura dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, vedremo nel dettaglio: il quadro normativo aggiornato al 2026, i passaggi procedurali dopo l’accesso alla composizione negoziata fallita, le possibili strategie difensive e di impugnazione, e gli strumenti alternativi a tutela del debitore.

L’Avv. Monardo – cassazionista e coordinatore di professionisti esperti di diritto bancario e tributario a livello nazionale – è iscritto come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) nonché Esperto negoziatore della crisi d’impresa (ai sensi del D.L. 118/2021).

Grazie alle sue competenze, potrà guidare il debitore nella verifica dell’atto ricevuto, nella predisposizione di ricorsi e sospensioni, nelle negoziazioni per piani di rientro o accordi (giudiziali e stragiudiziali), fino all’omologazione del concordato o all’adozione di soluzioni alternative.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il concordato semplificato è disciplinato dall’art. 25-sexies e seguenti del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, CCII), come modificati dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024 . Si rivolge all’imprenditore che abbia già esperito – senza esito positivo – la composizione negoziata della crisi (art. 17 CCII). In particolare, l’art. 25-sexies prevede che, se nella relazione finale l’esperto indipendente attesta trattative svolte in correttezza e buona fede e l’imprenditore dimostra che “le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 cc. 1 e 2, lett. a) e b)” (accordi di ristrutturazione, accordi di ristrutturazione di debiti, piani attestati, ecc.) non sono praticabili, allora il debitore può presentare, entro 60 giorni, una proposta di concordato preventivo per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e agli allegati previsti (scritture contabili, elenco creditori, ecc.) .

Il Tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro principale di interessi. Con ricorso del debitore si chiede l’omologa del concordato, il quale deve essere pubblicato nel Registro delle imprese a cura del cancelliere . La procedura si svolge senza voto assembleare dei creditori; il giudice nomina un ausiliario (ex art. 68 c.p.c.) per redigere un parere sulla proposta entro un termine e fissa l’udienza di omologazione . Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo (pubblicato a norma di legge) .

La giurisprudenza recente della Cassazione ha chiarito diversi punti critici. Ad esempio, la Corte ha stabilito che, nel reclamo contro il decreto di inammissibilità della proposta in limine (art. 25-sexies c. 6 CCII), non è ammesso il ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111, c. 7, Cost., in quanto si tratta di pronuncia non decisoria . Ha inoltre precisato che in sede di reclamo contro l’omologa del concordato non sono parte necessaria né l’ausiliario né il commissario liquidatore . In un’altra recente sentenza (Cass. 620/2026), la Corte ha infine chiarito che alla definizione di “finanza esterna” (art. 84 c. 4 CCII) non possono ricondursi le risorse generate dalla semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti di finanziamento, in quanto tale rinuncia non incrementa l’attivo utilizzabile per i creditori . Queste pronunce evidenziano l’attenzione della Cassazione sul rispetto degli equilibri di prelazione e sulla necessità di effettivo apporto di nuova finanza esogena per garantire utilità ai creditori anche chirografari.

Oltre alle sentenze della Cassazione, occorre menzionare i pareri del Ministero della Giustizia e prassi degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) che forniscono linee guida operative. In particolare, l’iscrizione degli esperti e la conduzione della composizione negoziata seguono i decreti ministeriali e le circolari del Ministero della Giustizia aggiornate (il Gestore della crisi da sovraindebitamento e l’OCC forniscono spesso risposte a casi concreti). Anche l’Agenzia delle Entrate, nelle sue circolari sul concordato (ad es. Circolare AdE n. 18/E del 17/9/2024 sul nuovo istituto del concordato), offre chiarimenti sui profili fiscali e contabili. L’approfondimento costante di queste fonti ufficiali è fondamentale per rimanere aggiornati sulle modifiche normative (ad es. trasformazione di crediti, deduzioni, imposte differite) e su interpretazioni corrette da parte degli uffici.

Procedura passo-passo

  • Requisiti di accesso: per poter chiedere il concordato semplificato, l’imprenditore deve aver concluso la composizione negoziata con un esito negativo. Come previsto dall’art. 17 CCII, la relazione finale dell’esperto deve attestare: (i) trattative svolte in buona fede e correttezza, (ii) assenza di esito positivo e impossibilità delle soluzioni di risanamento alternative . Se l’esperto, invece, archivia l’istanza negoziata prima dell’apertura delle trattative (per mancanza di prospettive di risanamento), il concordato semplificato non sarà accessibile. In sostanza, il fallimento delle trattative apre la porta al concordato semplificato.
  • Presentazione della domanda: entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 17, c. 8 CCII), il debitore deposita in tribunale il ricorso con la proposta di concordato per cessione dei beni, il piano di liquidazione e tutti gli allegati di legge (art. 39 CCII: bilanci, dichiarazioni dei redditi, elenco creditori, ecc.) . Questo termine è perentorio e non prorogabile: scaduto il sessantesimo giorno, decade il diritto di chiedere l’omologazione (in modo analogo a quanto previsto per altri strumenti di regolazione della crisi). Contestualmente al deposito, il Tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto (che dovrà indicare i risultati presumibili della liquidazione e le eventuali garanzie offerte) . Il cancelliere del Tribunale provvede poi alla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo .
  • Verifica preliminare: con decreto, il Tribunale valuta la regolarità formale della proposta e la corretta formazione delle classi dei creditori (sono ammesse più classi, ad es. chirografari, privilegiati, finanziatori ecc.). Se necessario, può concedere al debitore un termine per integrare la documentazione o modificare il piano. Contestualmente, il Giudice nomina un ausiliario del Tribunale ai sensi dell’art. 68 c.p.c., fissando il termine per il deposito del parere (solitamente entro 30 giorni). L’ausiliario – sulla base degli atti e di eventuali prove – esprime un parere motivato sulla proposta (in particolare, sulla fattibilità del piano di liquidazione e sulla sostenibilità delle proposte di pagamento).
  • Comunicazione ai creditori: con lo stesso decreto, il Tribunale ordina che la proposta, il piano di liquidazione, la relazione finale e i pareri vengano comunicati dal debitore (di norma via PEC o raccomandata A/R) ai creditori iscritti nell’elenco (depositato con art. 39). Viene fissata un’udienza di omologazione da tenersi non prima di 45 giorni (fra termine per parere ausiliario e udienza) . Entro 10 giorni prima dell’udienza, eventuali creditori o interessati possono costituirsi in opposizione all’omologa.
  • Udienza di omologazione: al termine del contraddittorio, il Tribunale verifica i presupposti di legge (art. 25-sexies, cc. 4-5 CCII): (1) regolarità procedimentale e del contraddittorio; (2) rispetto dell’ordine di prelazione (i creditori di grado superiore integralmente soddisfatti o coperti dalle risorse esterne); (3) fattibilità del piano di liquidazione; (4) assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa (liquidazione giudiziale o controllata); (5) assicurazione di un’utilità a ciascun creditore . L’utile garantito ai creditori può consistere anche in vantaggi non monetari o in una certa quota di rimborso (anche minima), purché accompagnati da benefici reali (es. continuazione dei rapporti di lavoro o compensazioni commerciali) . Superati i controlli, il giudice omologa il concordato con decreto motivato immediatamente esecutivo . Contro il decreto del Tribunale è ammesso reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni e, successivamente, ricorso per cassazione .
  • Decorrenza degli effetti: dalla pubblicazione del ricorso in Registro Imprese decorrono le misure protettive del concordato (sospensione di azioni esecutive, fallimento, ecc. ai sensi degli artt. 46, 94, 96 CCII) . L’omologa del Tribunale “interrompe” definitivamente ogni azione esecutiva individuale e vincola tutti i creditori alle condizioni del piano omologato.

Strategie difensive e impugnazioni

Dal punto di vista del debitore o contribuente in crisi, è fondamentale preparare la proposta in modo conforme alle previsioni normative e difendere i propri diritti in ogni fase:

  • Impugnazione dell’omologa negativa o decisioni interlocutorie: se il Tribunale dichiara inammissibile la proposta (ad es. per difetto di presupposti formali o sostanziali), il debitore può proporre reclamo alla Corte d’appello. La Cassazione ha chiarito che da tale reclamo non è consentito ricorrere in Cassazione (art. 111, comma 7 Cost.) perché la decisione non è definitiva su giudizio contenzioso . Tuttavia, l’impugnativa presso la Corte d’appello consente di contestare tutti gli aspetti dell’ammissione (conformità formale, correttezza del procedimento, eventuali vizi nell’attestazione). In caso di accoglimento del reclamo, la Corte può decidere ex novo o rinviare al Tribunale per rinnovare i presupposti.
  • Difesa dei crediti e composizione delle classi: nella formazione del piano occorre rispettare rigidamente l’ordine di prelazione (art. 2740 c.c. e art. 92 CCII): tutti i creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente (se non c’è apporto di finanza esterna) prima di quelli chirografari . L’offerta al tribunale deve dimostrare che non c’è pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria (ad es. calcolare il ricavato di una vendita simulata dell’azienda o cespiti). È importante evidenziare nella relazione del debitore (o parere dell’esperto) che l’apporto di nuova finanza esterna è “veramente esterno” (art. 84, c. 4, CCII): le risorse portate da soggetti legati al debitore, o dipendenti da clausole di compravendita forzata dell’azienda, potrebbero non essere considerate tali . In altri termini, eventuali investimenti o finanziamenti devono essere concreti e non meramente strumentali ad aumentare l’attivo di misura.
  • Opposizioni e piani di pagamento: i creditori insoddisfatti possono opporsi all’omologa entro 10 giorni dall’udienza. Se oppongono, il Tribunale istruisce il procedimento (audizione delle parti, acquisizione di documenti) e può chiedere integrazioni o modifiche alla proposta. Il debitore deve essere pronto a negoziare modifiche al piano (se richieste) o a fornire giustificazioni aggiuntive (ad es. dimostrare la veridicità delle previsioni economiche). Spesso è utile prevedere piani di pagamento rateali o crediti su beni specifici per convincere i creditori più scettici.
  • Sospensioni e misure cautelari: durante il procedimento si possono chiedere misure cautelari (ad es. sospensione dei termini di prescrizione o delle esecuzioni già avviate). Ad esempio, il Tribunale può prorogare le misure protettive già concesse nella composizione negoziata fino all’esito del concordato semplificato, oppure imporre nuovi fermi preventivi sui beni aziendali per garantire i creditori. Tali misure devono essere motivate da oggettiva difficoltà a recuperare l’attivo aziendale e dal fatto che l’accesso al concordato semplificato è l’unica via praticabile per il risanamento della posizione debitoria.
  • Gestione delle cartelle esattoriali: se il debito comprende anche tributi, è importante coordinare il concordato con eventuali procedure di rottamazione bis (saldo e stralcio delle cartelle) o definizione agevolata. Sebbene nel concordato semplificato non sia applicabile la transazione fiscale propria del concordato liquidatorio, il piano può comunque prevedere un modesto stralcio del debito tributario in presenza di nuova finanza . Inoltre, le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalle sofferenze fiscali possono beneficiare della detassazione prevista dall’art. 88 co. 4-ter TUIR (introdotto in interpretazione autentica dal D.Lgs. 186/2025) . L’avvocato tributarista del team potrà supportare il debitore in queste valutazioni, evitando sanzioni e interessi aggiuntivi inutili.

Strumenti alternativi al concordato semplificato

Prima di optare per il concordato, è sempre opportuno considerare tutte le possibili soluzioni alternative:

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: se l’impresa è ancora sotto soglia (ad es. fatturato minore) o vuole proseguire l’attività, può valutare un accordo di ristrutturazione (ex art. 182-bis L.Fall., modificato dal D.Lgs. 14/2019), che permette di negoziare piani con i creditori maggioritari in cambio della sospensione dell’esecuzione sul patrimonio dell’impresa. Tali accordi possono includere il soddisfacimento di crediti tributari con rateizzazioni e dilazioni specifiche.
  • Piano del consumatore ed esdebitazione (L. 3/2012): se l’imprenditore è una persona fisica o titolare di ditta individuale in stato di sovraindebitamento, può accedere ai piani del consumatore (ad esempio “accordo del consumatore” o “liquidazione del patrimonio”). In tal caso, un Gestore della crisi (come l’Avv. Monardo) può introdurre una proposta di piano (limitazione di privilegi, stralcio dei debiti, pagamenti rateali) e poi chiedere l’esdebitazione dei residui al termine del piano. Questi istituti, tuttora validi, sono alternativi al concordato e vantaggiosi perché prevedono soluzioni aperte anche al privato e la cancellazione dei debiti non soddisfatti.
  • Definizioni agevolate fiscali: per i debiti tributari o contributivi, esistono specifiche procedure di definizione (es. saldo e stralcio dei carichi ex art. 1, commi 184-198 L. 197/2022; rottamazione-ter; eventuali piani di rateizzazione con richiesta di rate parallele al concordato). Queste opzioni possono ridurre sensibilmente l’esposizione fiscale, a patto di rispettare regole e scadenze. L’Agenzia delle Entrate ha circolari dedicate (ad esempio n. 8/2017 sulle nuove definizioni agevolate), e tali opportunità dovrebbero essere coordinate con la strategia complessiva.
  • Tutela cautelare e misure di emergenza: in caso di richiesta di fallimento o di pignoramenti imminenti, il professionista può valutare rimedi d’urgenza (impugnazione del decreto ingiuntivo esecutivo, opposizione all’esecuzione, istanze di sospensione in sede tributaria). Talvolta è possibile ottenere la sospensione del pignoramento ipotecario in caso di contestazione fondata del credito (ad esempio con istanze di riforma della cartella), o garantire i creditori tramite fideiussioni bancarie temporanee in cambio della contenzione della crisi.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non sottovalutare i termini. Il concordato semplificato impone scadenze rigorose (60 giorni per il deposito del ricorso, 30 giorni per il parere dell’ausiliario, 10 giorni di opposizione, ecc.). Ritardi formali o documentali possono determinare l’inammissibilità della domanda. Un controllo preventivo del contenuto dell’atto notificato (ad es. verifiche formali delle lettere di eccedenza contributiva, contestazioni dei crediti) è cruciale.
  • Classi di creditori e prelazioni. Un errore frequente è non predisporre correttamente le classi. È obbligatorio distinguere i creditori privilegiati (ad es. tributari con ipoteca, dipendenti con assegni alimentari, fornitori prelazione legale su beni pignorati) dai chirografari. I crediti maturati dopo il deposito del ricorso (cosiddetti post-petizione) diventano privilegiati e vanno considerati nel piano .
  • Gestione della nuova finanza. Molti imprenditori tentano di “reimpiegare” risorse interne come finanza esterna. La prassi giurisprudenziale avverte che i versamenti dei soci e la rinuncia a prededuzioni sono spesso scrutinati: se non idonei ad aumentare effettivamente l’attivo, potrebbero non essere riconosciuti come “finanziamento esterno”. È preferibile coinvolgere investitori terzi o banche se possibile.
  • Crisi conclamata vs. proiezioni ottimistiche. Il concordato semplificato si basa sulla logica che l’azienda non è risanabile, ma può liquidare i beni in modo ordinato. Se invece vi sono margini di continuità, si verifichino prima altre soluzioni (accordi, ristrutturazioni). D’altro canto, non bisogna nemmeno ritardare l’accesso alla composizione negoziata pensando di salvarsi: prima si inizia la composizione, più opzioni si hanno.
  • Coinvolgimento dell’esperto. Nel concordato semplificato l’esperto nominato per la negoziazione non interviene nella fase di omologazione, ma la sua relazione (e soprattutto l’esperienza da lui maturata) rimane importante. Un debole coinvolgimento dell’esperto (ad es. relazioni inconsistenti) può indebolire la posizione del debitore, poiché il Tribunale potrebbe non fidarsi ciecamente della bassa valutazione dell’attivo o delle previsioni del piano.

Tabelle riepilogative

  • Normativa di riferimento:
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza), artt. 25-sexies e ss.;
  • D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (introduzione e adeguamenti);
  • D.Lgs. 83/2022, 136/2024 (modifiche successive);
  • Regolamenti Ministero Giustizia (elenco gestori crisi, etc.);
  • Codice Civile, artt. 2740, 2462-bis (definizione PMI).
  • Termini e scadenze:
  • 60 gg dalla relazione esperto (ricorso); 30 gg dal deposito (parere ausiliario); 45 gg minimo tra parere e udienza; 30 gg per reclamo App; 30 gg per Cassazione.
  • Condizioni di omologa:
  • Procedura regolare (contraddittorio); 2. Rispetto prelazioni; 3. Fattibilità piano; 4. Nessun pregiudizio vs. liquidazione; 5. Utilità per ogni creditore .
  • Conseguenze:
  • Protezione da fallimento e pignoramenti (effetti Art. 6, 46, 94 CCII dalla pubblicazione del ricorso) ;
  • Vincolo di solidarietà (tutti i creditori sono esclusivamente soddisfatti secondo il piano);
  • Il piano deve prevedere liquidazione “lineare” di beni, con possibili aste o cessione unitaria dell’azienda.
  • Benefici fiscali (in presenza di nuova finanza):
  • Possibile stralcio di debiti fiscali con detassazione (art. 88, co. 4-ter TUIR) ;
  • Emissione di note di credito IVA per crediti falcidiati (in base all’art. 26 DPR 633/1972, in linea con prassi AdE ).

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il concordato preventivo semplificato e a chi si rivolge?
    È una procedura concorsuale introdotta per le PMI in crisi, applicabile quando dopo una composizione negoziata fallita l’impresa deve liquidare il suo patrimonio . Diversamente dal concordato ordinario, non richiede il voto assembleare dei creditori né perizie di un professionista indipendente sul piano.
  2. Chi può presentare domanda di concordato semplificato?
    Qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo iscritto al Registro delle Imprese (anche sotto soglia di fatturato) che abbia concluso senza accordo la composizione negoziata . Non possono accedere chi ha già procedimenti concorsuali pendenti né chi è escluso dal Registro (es. ditte individuali non in affari al momento).
  3. Quali sono i termini chiave da rispettare?
    Entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto di negoziazione (art. 25-sexies CCII) bisogna depositare il ricorso con proposta e piano. Dal deposito scatta la pubblicazione in Registro Imprese e il calcolo degli altri termini: 30 giorni per il parere dell’ausiliario, 45 giorni tra parere e udienza, 10 giorni per opposizioni, 30 giorni per reclamo d’appello .
  4. Cosa succede se non si rispettano le regole di prelazione?
    Il Tribunale verifica la correttezza dei pagamenti secondo l’ordine di legge (art. 2740 c.c.). Se ad esempio un creditore con pegno non viene soddisfatto, il piano può essere rigettato. In caso di violazioni sostanziali l’omologa non è concedibile.
  5. Posso stralciare i debiti tributari con il concordato semplificato?
    Non è prevista una vera transazione fiscale come nel concordato liquidatorio. Tuttavia, il piano può includere un parziale stralcio del debito (riduzione percentuale) se è sostenuta da nuova finanza esterna . In ogni caso, i debiti non pagati possono generare sopravvenienze attive detassabili ai sensi dell’art. 88 TUIR, grazie all’interpretazione autentica introdotta nel 2025 .
  6. Quali rischi ci sono per il debitore?
    Il rischio principale è che il Tribunale non omologhi la proposta se ritiene che non garantisca utilità sufficiente ai creditori o che le previsioni siano infondate. In caso di rigetto, l’impresa resta esposta a fallimento o liquidazione giudiziale, e non potrà riproporre la procedura semplificata per lo stesso stato di crisi. Inoltre, senza voto dei creditori il controllo è tutto nelle mani del giudice (e dell’ausiliario), quindi errori progettuali o cifre troppo ottimistiche espongono a rigetti o impugnazioni.
  7. È obbligatorio nominare un professionista (come avvocato o commercialista) per il concordato?
    Sì, il ricorso va depositato con l’assistenza di un legale iscritti all’albo specializzato in procedure concorsuali. Inoltre, l’esperto di composizione negoziata e l’ausiliario del tribunale devono essere professionisti qualificati (commercialisti o avvocati iscritti agli appositi registri).
  8. Cosa succede se il concordato semplificato non viene omologato?
    Se il Tribunale rigetta la domanda (in omologa o in limine), la procedura finisce e di regola si apre la liquidazione giudiziale dell’impresa (fallimento o liquidazione). Il debitore potrà impugnare il provvedimento, ma dovrà affrontare il rischio di perdere ogni vantaggio protettivo (es. caduta delle misure sospensive). Per questo è essenziale agire preventivamente, magari proponendo in contemporanea soluzioni alternative come piani del consumatore o accordi stragiudiziali.

(Le risposte alle FAQ sono indicative e ogni caso richiede una valutazione personalizzata.)

Conclusione

In sintesi, il concordato preventivo semplificato è uno strumento utile per la liquidazione ordinata del patrimonio dell’imprenditore in crisi, con vantaggi di rapidità e flessibilità . Tuttavia, l’accesso alla procedura impone il rispetto di condizioni e presupposti molto precisi (buona fede delle trattative, irreperibilità di soluzioni di risanamento), e l’omologazione richiede la massima cura nella presentazione della proposta. Un errore anche formale (es. mancata allegazione di documenti fiscali) o sostanziale (es. ignorare vincoli di prelazione) può portare a rigetto e al fallimento dell’impresa.

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