Liquidazione volontaria d’azienda: cos’è e come fare

Introduzione. La liquidazione volontaria d’azienda – oggi denominata liquidazione controllata nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – è una procedura attraverso cui il debitore (impresa o privato non fallibile) offre volontariamente i propri beni per soddisfare i creditori in modo ordinato e legale . Si tratta di uno strumento fondamentale per chi vuole chiudere i debiti senza ricorrere al fallimento, evitando pignoramenti o ipoteche incontrollate, e punta ad ottenere al termine l’esdebitazione – ossia la liberazione dai debiti residui non pagati . In questa guida aggiornata spiegheremo norme e giurisprudenza rilevanti, la procedura passo-passo, le strategie difensive (come ricorsi e sospensioni) e gli strumenti alternativi (es. piani di rientro, rottamazioni).

L’argomento è cruciale per chiunque riceva atti esecutivi o abbia debiti verso lo Stato o i privati: errori formali o omissioni possono precludere il beneficio dell’esdebitazione o innescare responsabilità (anche penali) per amministratori e soci . Per questo è fondamentale affidarsi a un professionista esperto.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Con il suo staff pluriennale, l’Avv. Monardo analizza ogni atto (cartelle, ingiunzioni, notifiche), impugna ricorsi in Commissione Tributaria, ottiene sospensioni di pignoramenti, negozia piani di rientro e predisporre accordi giudiziali e stragiudiziali per risolvere la crisi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Le disposizioni fondamentali sulla liquidazione d’impresa si trovano nel Codice Civile (artt. 2484 e ss.) e, per i soggetti non fallibili, nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il Codice Civile stabilisce che una società di capitali si scioglie “per deliberazione dell’assemblea” (ad esempio per decisione volontaria dei soci). In tal caso si nomina un liquidatore, che cura la vendita dei beni e il pagamento dei creditori. Dopo l’approvazione del bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese, ma i debiti residui sociali non si estinguono: in base all’art. 2495 c.c., “dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” . Significa che i soci rimangono obbligati in proporzione a quanto hanno ricevuto come distribuzione (salvo responsabilità del liquidatore).

Il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) ha ridefinito e ampliato tali istituti introducendo la liquidazione controllata per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori individuali limitati). L’art. 268 CCI prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere al Tribunale l’apertura di questa procedura . Il giudice verifica i presupposti e nomina un liquidatore; il debitore cede i beni – mobili, immobili, crediti – per soddisfare i creditori secondo le percentuali stabilite. Durante la procedura, gli interessi sui debiti sono sospesi fino alla chiusura , e i creditori non possono iniziare nuove azioni esecutive. Al termine, se ricorrono le condizioni (onestà del debitore, mancanza di frodi, ecc.), è di regola concessa l’esdebitazione, cioè l’eliminazione dei debiti residui .

Il D.Lgs. 14/2019 disciplina inoltre l’esdebitazione: per la liquidazione controllata “l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata … con decreto motivato del tribunale” . In pratica, entro 3 anni dal via libera del Tribunale, il debitore che non abbia agito con dolo o frode ottiene per legge l’annullamento delle restanti passività (ad esclusione di obblighi alimentari e danni gravi) .

Sul fronte della giurisprudenza, la Cassazione Civile ha recentemente chiarito i confini della responsabilità post-liquidazione. Con sentenza a Sezioni Unite n. 3625/2025 ha affermato che l’Agenzia delle Entrate non è limitata alle sole somme riscuotibili dal bilancio finale di liquidazione . Anche se i soci non hanno percepito somme, il fisco può agire su beni o garanzie che sono finiti fuori dal bilancio, purché dimostri il suo “interesse ad agire” (ad es. quote assegnate, immobili trasferiti). In altri termini, la mancata riscossione di somme in bilancio non esclude l’azione tributaria contro gli ex soci . Ciò si inserisce nel quadro delle norme di responsabilità: l’art. 2495 c.c. consente ai creditori (compreso il Fisco) di rivalersi sui soci dell’estinta fino al limite di quanto ricevuto in liquidazione . Sul versante penale, la Cassazione ha ricordato che il liquidatore può rispondere per bancarotta fraudolenta se compie distrazioni o favorisce creditori selettivamente .

Procedura passo-passo

La liquidazione volontaria controllata segue di norma questi passaggi operativi:

  1. Delibera di scioglimento: l’imprenditore o i soci convocano assemblea e deliberano lo scioglimento della società e la liquidazione (art. 2484 c.c.) . Nel caso di persone fisiche, non c’è assemblea ma il debitore comunica al Tribunale la volontà di liquidazione.
  2. Nomina del liquidatore: nella stessa delibera (o istanza) si nomina il liquidatore (o i liquidatori), soggetti responsabili della procedura; se il debitore è persona fisica entra in gioco anche un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  3. Iscrizione al Registro Imprese: la deliberazione deve essere depositata presso il Registro delle Imprese, con nomina del liquidatore . Da quel momento la procedura è pubblica.
  4. Richiesta di apertura al Tribunale: se si tratta di liquidazione controllata (persone fisiche con debiti), si presenta ricorso al Tribunale con documenti di indebitamento e stato patrimoniale; se il debitore è impresa, la procedura segue come liquidazione giudiziale “volontaria” (previa istanza dei soci).
  5. Nomina liquidatore giudiziale: il Tribunale emette sentenza di apertura, nominando un liquidatore “controllato” e sospendendo le azioni esecutive individuali. Il debitore deve consegnare documenti contabili e in genere un piano di liquidazione al giudice o all’OCC.
  6. Vendita dei beni: il liquidatore procede alla liquidazione dell’attivo (vendite, aste, cessione crediti) e raccoglie le somme. Il ricavato viene depositato in un conto dedicato.
  7. Pagamento dei creditori: seguendo la scala delle priorità di legge (crediti privilegiati, chirografari, ecc.), il liquidatore distribuisce le somme ai creditori ammessi al passivo. L’ente impositore (Agenzia Entrate/ Riscossione) deve dichiarare le proprie pretese nella procedura.
  8. Bilancio finale e cancellazione: ultimati i riparti, il liquidatore redige il bilancio finale di liquidazione e presenta la relazione al Tribunale . Dopo l’approvazione, il liquidatore chiede la cancellazione della società (o del soggetto) dal Registro Imprese.
  9. Esdebitazione: il Tribunale accerta il mancato passivo (es. mediante decreto), e concede automaticamente l’esdebitazione al debitore (es. consumatore) trascorsi almeno 3 anni dall’apertura . In caso contrario, il debitore rischia di rimanere esposto con i creditori.

Scadenze principali: la liquidazione controllata è una procedura complessa ma i tempi sono liberi (non c’è un termine per completarla). Importante è rispettare le scadenze processuali: i creditori possono impugnare il decreto di apertura entro 30 giorni , la chiusura della procedura dipende dalla rapidità delle vendite. Nel frattempo, il debitore deve presentare le dichiarazioni fiscali con chiusura attività (ad es. Dichiarazione IVA annuale, dichiarazione redditi imponibili etc.) nel rispetto delle scadenze ordinarie.

Difese e strategie legali

Durante e dopo la liquidazione volontaria d’azienda si possono adottare diverse difese e contromisure:

  • Impugnare gli atti tributari o esecutivi: Se il contribuente riceve avvisi di accertamento, cartelle di pagamento o ingiunzioni mentre è in liquidazione, può presentare ricorso in Commissione Tributaria entro i termini previsti (di solito 60 giorni dalla notifica). Può inoltre chiedere la sospensione degli atti (ad esempio impugnando l’iscrizione di ipoteca o l’ordine di fermi amministrativi).
  • Sospendere i termini di pagamento: Alcune norme (es. art. 54 T.U. imposte sui redditi) bloccano temporaneamente gli effetti degli interessi sulle somme dovute durante la procedura . L’apertura del ricorso di liquidazione sospende gli interessi legali o convenzionali sul debito tributario fino alla chiusura , riducendo così i costi complessivi.
  • Contestare la pretesa fiscale: Se la liquidazione volontaria è in atto, si può contestare l’efficacia dell’accertamento fiscale verso la società (ad es. perché l’attività era cessata), oppure contestare la personalizzazione della responsabilità tributaria sui soci o liquidatori, eccependo quanto stabilito dagli artt. 2495 c.c. e 36 DPR 602/73. In particolare l’Amministrazione deve provare di aver scaturito l’interesse alla riscossione come richiesto dalla Cassazione .
  • Rateizzare e definire il debito: Il debitore in liquidazione può chiedere la rateazione ex lege dei debiti residui, ove possibile, o accedere agli istituti di rottamazione e definizione agevolata (ad es. “Saldo e Stralcio” o “Rottamazione Ter” delle cartelle, definizione agevolata 36-bis del D.P.R. 602/1973, etc.), se le norme e i bandi in corso lo consentono.
  • Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore: Se la liquidazione appare inefficace per soddisfare i debitori, può essere valutata l’alternativa del concordato minore o del piano del consumatore (L.3/2012) come strumento di composizione. Anche l’accordo di ristrutturazione dei debiti (D.Lgs. 14/2019, Capo III) è uno strumento per imprese in crisi solvente. Il nostro studio valuta caso per caso la soluzione più vantaggiosa.

Strumenti alternativi alla liquidazione

In alternativa alla liquidazione volontaria d’azienda il debitore può valutare:

  • Concordato preventivo o ristrutturazione (nuovo piano di risanamento): procedure concorsuali che consentono di riorganizzare il debito anziché liquidare i beni. L’accordo di ristrutturazione (artt. 67-69 CCII) può essere utile se l’azienda è ancora operativa.
  • Piano del consumatore (L. 3/2012): per consumatori e piccoli imprenditori non fallibili, prevede un piano di rientro rateizzato sotto tutela giudiziale, evitando la liquidazione forzosa.
  • Rottamazioni e definizioni agevolate: come la “Rottamazione ter” o “Saldo e stralcio” per le cartelle fiscali (Legge 145/2018 e successivi), oppure le rateizzazioni per Irpef/Iva/INPS, possono ridurre i debiti residui.
  • Accordi di transazione: in alcuni casi si possono negoziare transazioni stragiudiziali con banche o creditori pubblici/privati per ottenere sgravi o dilazioni.

Errori comuni e consigli pratici

  • Assistere subito all’avviso: Non ignorare alcuna comunicazione fiscale o atto giudiziario, anche se la società è in liquidazione. Ogni cartella o ingiunzione deve essere esaminata da un legale e, se necessario, impugnata nei termini.
  • Non scordare gli adempimenti fiscali: L’inizio di liquidazione obbliga il debitore a presentare entro 30 giorni due dichiarazioni d’imposta sui redditi – una per il periodo in cui era ancora in attività e una per il periodo successivo – oltre alla dichiarazione IVA finale . Il liquidatore deve versare imposte e contributi sulle operazioni di liquidazione.
  • Non procedere in solitaria: Pur essendo “volontaria”, la liquidazione controllata è una procedura giudiziale complessa: nomina di liquidatore, verifiche, redazione del piano di liquidazione, ecc. Affidarsi ad avvocati ed esperti (come l’Avv. Monardo) è necessario per evitare vizi che potrebbero farla decadere.
  • Rispetto delle priorità nei pagamenti: Il liquidatore non può distribuire attivo ai soci prima di aver pagato tutti i creditori (garantiti e chirografari). Un errore comune è la violazione delle percentuali di riparto; ciò può comportare l’esposizione personale del liquidatore .
  • Valutare la fattibilità economica: La liquidazione porta benefici (esdebitazione), ma i costi (perizie, onorari) e il tempo possono essere rilevanti. Bisogna verificare il reale valore dei beni rispetto ai debiti da estinguere. In alcuni casi è preferibile un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore.

Riepiloghi utili

Norma/StrumentoOggettoRiferimento normativo
Delibera di scioglimentoScioglimento società per volontà dei sociArt. 2484 c.c.
Apertura liquidazione controllataRichiesta liquidazione controllata per sovraindebitatoArt. 268 D.Lgs. 14/2019
EsdebitazioneCancellazione dei debiti residuiArt. 282 D.Lgs. 14/2019
Ricorso in Commissione TributariaImpugnazione avviso di accertamentoDPR 602/1973, art. 19 (termine 60 giorni)
Rottamazione terDefinizione agevolata delle cartelle esattorialiLegge 145/2018 e succ. modificazioni
Definizione agevolata (art.36-bis)Pagamento debiti Irpef/Ires residuiDL 193/2016 (Legge Stabilità 2017)
Piano del consumatoreRistrutturazione dei debiti dei non fallibiliLegge 3/2012, art. 6-11

Domande frequenti (FAQ)

  • Cos’è la liquidazione volontaria d’azienda? È la procedura con cui un’impresa o un debitore non fallibile decide di chiudere l’attività vendendo i suoi beni per pagare i creditori in modo controllato. Nel nuovo Codice Crisi si chiama “liquidazione controllata” .
  • In cosa si differenzia dal fallimento? Il fallimento è dichiarato dal Tribunale su istanza di un creditore (procedura coatta) e comporta il blocco totale delle attività dell’impresa. La liquidazione volontaria, invece, è attivata dal debitore stesso in presenza di un certo equilibrio patrimoniale, e consente di gestire autonomamente la chiusura senza alcuna procedura penale o concorsuale aperta.
  • Chi può accedervi? Consumatori (privati), professionisti e imprese individuali di modeste dimensioni in stato di sovraindebitamento o insolvenza (debiti non pagati da oltre 12 mesi) . Inoltre, il debitore non deve aver già chiesto concordato o piano del consumatore per gli stessi debiti.
  • Cosa succede se i beni non coprono tutti i debiti? Una volta conclusa la liquidazione, i debiti residui possono essere azzerati grazie all’esdebitazione. Se il Tribunale accerta l’impossibilità di saldare tutto, rilascia decreto di mancato passivo e concede l’esdebitazione al debitore (se ha agito in buona fede) .
  • I soci possono essere chiamati a pagare? In base all’art. 2495 c.c. e al DPR 602/73 i soci di una S.r.l. cancellata possono essere chiamati a versare quanto hanno ricevuto in liquidazione . Le Sezioni Unite hanno però precisato che l’Agenzia Tributaria non è limitata alle sole somme ricevute: può rivalersi anche su altri beni fino a concorrenza del credito, purché provi l’interesse ad agire .
  • Cosa può fare un contribuente se riceve una cartella durante la liquidazione? Deve subito consultare un esperto. È possibile opporsi e impugnare l’atto, anche facendo leva sul fatto che gli interessi sono sospesi (art. 2749 c.c.) e che la procedura di liquidazione è già in corso. Inoltre, il liquidatore può rateizzare o definire i debiti tributari residui.
  • Liquidazione volontaria d’azienda vs Accordi di ristrutturazione: La liquidazione porta alla cessazione dell’attività. Se l’obiettivo è invece salvare l’impresa, si valuta un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo che permetta di pagare i creditori continuando l’attività. La scelta dipende dallo stato dei conti e dalla convenienza per i creditori.
  • Quanto costa e quanto tempo dura? Non ci sono costi fissi. Gli oneri principali sono gli onorari del tribunale (diritti di procedura) e del liquidatore, e gli adempimenti (perizie, atti notarili). La durata può variare da alcuni mesi a qualche anno, a seconda della complessità dell’attivo da liquidare.
  • Serve un avvocato? Sì, obbligatorio. La legge richiede assistenza qualificata: l’Avv. Monardo e il suo team redigono l’istanza, curano le notifiche e gestiscono l’iter giudiziale. Senza assistenza legale la procedura può essere invalidata da semplici errori formali.

Conclusione

In conclusione, la liquidazione volontaria (controllata) d’azienda rappresenta un’opportunità concreta per chi è in difficoltà finanziaria di ripartire da zero . Abbiamo visto che è regolata dal Codice Civile (artt. 2484 e segg.) e dal Codice della Crisi (art. 268 e ss.), con esiti a favore dei debitori onesti (esdebitazione) ma anche rigidi controlli (redazione del bilancio finale, responsabilità dei liquidatori). Gli aspetti fiscali e civilistici – dal rispetto delle priorità di credito alla responsabilità personale post-cancellazione – vanno maneggiati con cura.

Agire tempestivamente è essenziale: in caso di cartelle esattoriali, pignoramenti o ingiunzioni, la liquidazione controllata può bloccare le azioni esecutive e sospendere interessi . L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team hanno competenze uniche per bloccare fermi, ipoteche e pignoramenti, presentare ricorsi tempestivi e studiare il piano di liquidazione o le soluzioni alternative (concordato, piano del consumatore). Come cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo garantisce un’assistenza completa e multidisciplinare (legale e fiscale) fino all’ottenimento dell’esdebitazione o dell’accordo migliore.

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Sentenze recenti (fonti ufficiali)

  • Cass. civ. Sez. Unite, 12 febbr. 2025, n. 3625 – Responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta (art. 2495 c.c., 36 DPR 602/73) .
  • Cass. civ., sez. V, 08 ott. 2014, n. 21188 – Società in liquidazione volontaria: non basta la cancellazione per estinguere i debiti tributari del liquidato (richiamata dal principio dell’honest doubt).
  • Cass. pen., sez. III, 10 dic. 2021, n. 47459 – Liquidatore responsabile di bancarotta fraudolenta se distrugge documenti o effettua pagamenti occultando beni (art. 216 L.F.).
  • Cost. 18 apr. 2024, n. 75 – Sospensione di procedimenti esecutivi in caso di procedura di liquidazione (diritto al contraddittorio con l’OCC/Tribunale).

Fonti normative citate: D.Lgs. 14/2019 (Codice Crisi), art. 268, 282 ; Codice Civile (artt. 2484, 2495) ; D.P.R. 602/1973 (art. 36).

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